Testo del Progetto di legge Regionale nr. 418

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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
OTTAVA LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE N. 418
PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Cortelazzo, Bertipaglia, Giorgetti, Donazzan e
Fontanella
NUOVE NORME IN MATERIA DI DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO
Presentato alla Presidenza del Consiglio il 2 luglio 2009.
Trasmesso alle Commissioni consiliari Prima, QUINTA e Sesta e ai Consiglieri regionali il 15 luglio
2009.
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Testo sostituito dal presentatore con nota prot. 9315 del 14 luglio 2009
* Con nota del 3 agosto 2009, prot. 10366, la consigliere Giuliana Fontanella ha sottoscritto la proposta di
legge.
NUOVE NORME IN MATERIA DI DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO
R e l a z i o n e:
Nell’ultimo decennio, l’attenzione ai disturbi specifici dell’apprendimento, è cresciuta in maniera
sensibile. Con il termine di Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) s’intende indicare: dislessia,
disortografia, disgrafia e discalculia, così come stabilito dalla consensus conference del 2007 che ha
coinvolto tutte le maggiori associazioni scientifiche e professionali degli operatori coinvolti in queste
problematiche.
La dislessia è un disturbo di origine costituzionale che si manifesta, in persone dotate di adeguata
intelligenza e in assenza di patologie e deficit sensoriali, come difficoltà nell’imparare a leggere, in
particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità di lettura. Si
tenga presente che la dislessia evolutiva colpisce in Italia circa il 4 per cento dei bambini, costituendo un
fenomeno che non può non richiedere una giusta attenzione da parte del legislatore.
Anche le altre difficoltà specifiche di apprendimento colpiscono l’età della crescita. La disgrafia e
la disortografia in particolare consistono in manifestazioni come lo scambio e inversione delle lettere, la
lentezza, l’errata discrezionalità della scrittura, l’inesatta legatura dei segni e delle parole, l’errato uso
dello spazio sul foglio, il disordine della scrittura. La discalculia, infine, nella debolezza degli
automatismi del calcolo e del processamento dei numeri.
La dislessia, la disgrafia, la discalculia possono sussistere separatamente in alunni che, a causa
di tali problemi di apprendimento, rimangono a livelli più bassi rispetto al resto della classe.
La riuscita scolastica di tutti gli alunni, nell’ambito della piena formazione della persona umana
e delle sue potenzialità, è compito di una società democratica così come stabilito dall’articolo 3 della
Costituzione italiana. La dispersione e l’abbandono della scuola comportano costi personali e sociali
molto gravi, in misura maggiore poi per alunni con buone capacità intellettive, come sono quelli con
DSA.
I disturbi specifici dell’apprendimento sono disabilità; non possono essere assimilati
all’handicap, per cui non esiste una copertura legislativa. Questo il motivo da cui nasce la necessità di
ricorrere ad una legge regionale adeguata.
La presente proposta di legge si suddivide in 7 articoli che qui di seguito si riportano, in breve
sintesi, nei loro principali contenuti:
- nell’articolo 1 si esplicitano le finalità della legge;
- nell’articolo 2 si evidenziano i servizi, gli enti e il personale che sono coinvolti nella diagnosi e nel
percorso riabilitativo;
- negli articoli 3 e 4 si definiscono le campagne di informazione rivolte all’opinione pubblica e la
formazione del personale sanitario preposto alla diagnosi e alla riabilitazione nonché il programma
delle iniziative formative rivolte agli insegnanti;
- nell’articolo 5 sono individuati i destinatari dei contributi;
- nell’articolo 6 si indicano i compiti della Regione Veneto in materia di integrazione in ambito
lavorativo, di pari opportunità e bandi di concorso regionali;
- nell’articolo 7 è indicato il finanziamento regionale per l’intera iniziativa.
NUOVE NORME IN MATERIA DI DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO
Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione.
1. La presente legge prevede disposizioni in favore di persone affette da disturbi specifici di
apprendimento (DSA), quali la dislessia, disortografia, disgrafia e la discalculia, così come meglio
identificati dalla letteratura scientifica, i quali non sono conseguenza di deficit sensoriali, patologie
neurologiche o inadeguate capacità cognitive, ed ha lo scopo di:
a) garantire le condizioni ottimali nelle quali i soggetti affetti da DSA possano utilmente realizzare la
loro persona nella scuola, nel lavoro e nella società;
b) promuovere la diagnosi precoce dei DSA nell’ambito di una stretta collaborazione tra istituzioni
sanitarie pubbliche, famiglie, istituzioni scolastiche;
c) permettere una diagnosi tempestiva e corretta, anche quando si tratta di persone non più comprese
nell’età evolutiva, individuando la figura professionale adeguata, in modo che queste possano, al pari
delle altre, poter accedere nella maniera adeguata alle prove di ammissione alle facoltà universitarie o ad
altre prove di selezione somministrate in qualsiasi altro ambito sociale, lavorativo o scolastico;
d) promuovere e favorire percorsi riabilitativi idonei negli alunni con DSA;
e) favorire specifiche iniziative volte a facilitare l’apprendimento e il pieno sviluppo della persona con
DSA.
2. La Regione del Veneto adotta tutte le misure necessarie per implementare lo sviluppo dei sistemi
di qualità attraverso lo strumento dell’accreditamento dei servizi e adeguando i servizi coinvolti, alle
problematiche delle difficoltà specifiche di apprendimento.
3. I servizi di neuropsichiatria infantile o materno infantile, dove si svolge diagnosi e trattamento
riabilitativo delle disabilità relative ai DSA, devono essere dotati di personale sanitario adeguato come
fabbisogno e agli standard professionali di qualità, prevista dai relativi profili professionali e dal codice
deontologico.
4. In riferimento alla normativa regionale sulla qualità e accreditamento dei servizi, devono essere
dichiarate la conoscenza delle raccomandazioni della conferenza di consenso sui disturbi specifici
evolutivi di apprendimento e sue successive modifiche.
5. La Regione del Veneto può predisporre una campagna di monitoraggio su tutto il territorio
regionale anche attraverso modalità concordate con le associazioni dei pediatri di libera scelta.
6. La formazione degli operatori coinvolti dovrà aderire al progetto di educazione continua in
medicina incentivata e sostenuta dalla normativa vigente per mantenere nel tempo le proprie conoscenze
scientifiche su tali disabilità e problematiche dell’età evolutiva.
Art. 2 - Sistema sanitario regionale.
1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 1:
a) ogni azienda ULSS, individua un’equipe multidisciplinare composta da almeno un neuropsichiatra
infantile, uno specialista in pediatria, uno psicologo, un logopedista e un medico specialista qualificato
per eseguire diagnosi in persone di età non compresa nell’età evolutiva, dotati di documentata formazione
o esperienza in ambito neuro-psicologico, con responsabilità di esecuzione delle attività diagnostiche e
riabilitative a favore di persone con DSA, nonché supervisione delle stesse all’interno dell’azienda ULSS;
tali equipe si coordinano per la programmazione e le modalità di intervento con i modelli adottati dai
centri di riferimento regionali;
b) la Regione del Veneto individua:
1) fino a quattro centri provinciali di alta specializzazione per i DSA, distribuiti tra le varie
province in base alla densità della popolazione, che assumeranno la funzione di centri di secondo
livello per tutte le equipe esistenti sul territorio, nonché di coordinamento in base alla
programmazione socio sanitaria regionale;
2) fino a due centri regionali specializzati di riferimento di terzo livello che coordinano e
sovrintendono tutti i centri sottoposti.
2. I referenti dei centri regionali specializzati, di cui al comma 1, lettera b), numero 2) si devono
coordinare con i referenti degli assessorati regionali alle politiche sanitarie e all’istruzione e formazione.
3. I referenti di alta qualificazione dei centri specializzati regionali di cui al comma 1, lettera b)
numero 2), un rappresentante dell’ufficio scolastico regionale, previa intesa con l’amministrazione di
appartenenza, assieme ad esperti universitari, provenienti da università e centri di ricerca regionali, si
coordinano in un comitato tecnico-scientifico che ha funzioni di raccordo con i referenti degli assessorati
regionali alle politiche sanitarie, all’istruzione e alla formazione; lo stesso comitato si rapporta con gli
altri soggetti coinvolti sul territorio, quali i pediatri di libera scelta, le associazioni e i distretti sanitari.
Art. 3 - Campagne di informazione e sensibilizzazione.
1. La Regione del Veneto, attraverso i centri regionali specializzati di cui all’articolo 2, programma
campagne informative e di sensibilizzazione aventi per oggetto le problematiche afferenti ai DSA.
2. Le campagne di cui al comma 1 sono rivolte all’opinione pubblica, ai medici di base e ai pediatri
di libera scelta con particolare attenzione, a tutti gli ambienti scolastici, quali le scuole dell’infanzia,
primarie e secondarie, di primo e secondo grado le università, sia pubblici che privati paritari, presenti sul
territorio regionale.
3. La Regione del Veneto assicura l’adeguata formazione e l’aggiornamento periodico degli
operatori sanitari preposti alla diagnosi e alla riabilitazione mediante l’attivazione di corsi regionali.
4. La programmazione e l’esercizio delle funzioni amministrative relative alle iniziative di cui alla
presente legge sono demandati alla struttura regionale competente in materia di programmazione sanitaria
sulla base di un programma annuale predisposto dalla stessa sentite le strutture regionali competenti in
materia di servizi sociali, di istruzione, formazione e lavoro, ed approvato dalla Giunta regionale entro il
31 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento.
5. Le funzioni amministrative volte all’attuazione del programma di cui al comma 4 possono essere
delegate agli enti locali secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e proporzionalità.
Art. 4 - Interventi per la formazione.
1. Nell’ambito del programma annuale di cui all’articolo 3, comma 4, è prevista anche l’attivazione
di iniziative formative rivolte agli insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, per fornire
adeguati strumenti per l’identificazione precoce e l’adozione di percorsi didattici specifici, e della scuola
secondaria di primo e secondo grado e di università, per l’applicazione di adeguate strategie didattiche
con l’uso di soluzioni dispensative e compensative.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate dal sistema sanitario regionale di intesa con
l’ufficio scolastico regionale attraverso i centri regionali specializzati, di cui all’articolo 2, che
valuteranno le collaborazioni con le società scientifiche e le associazioni accreditate che si occupano di
DSA.
Art. 5 - Contributi.
1. La Regione del Veneto, nell’ambito delle politiche per il diritto allo studio, prevede:
a) lo stanziamento di fondi in favore delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e delle
università, pubbliche e private paritarie, per l’acquisto di strumenti informatici o tecnologici, compresa la
fornitura di libri in formato digitale, per facilitare i percorsi didattici degli alunni con difficoltà specifiche
di apprendimento, che possono essere assegnate in comodato d’uso agli aventi diritto;
b) contributi per le famiglie con figli in età scolare per l’acquisto degli strumenti informatici e
tecnologici di cui al comma 1, lettera a), per favorire lo studio quotidiano a casa;
c) lo stanziamento di risorse finalizzate al supporto dello studio pomeridiano, rivolte alle famiglie più
bisognose, anche attraverso la collaborazione con le istituzioni scolastiche.
2. Le modalità di stanziamento dei fondi e di erogazione delle provvidenze di cui al comma 1 sono
determinate con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 6 - Attività lavorativa.
1. La Regione del Veneto favorisce l’integrazione e le pari opportunità delle persone affette da
DSA nel mondo del lavoro, nonché in ogni contesto nel quale si sviluppi e si realizzi la personalità
dell’individuo.
2. La Regione del Veneto assicura che, nei bandi di concorsi pubblici regionali volti alla selezione
del personale in ambito lavorativo, siano garantite pari opportunità mediante l’utilizzo di strumenti
compensativi e il prolungamento dei tempi stabiliti per l’espletamento delle prove, adeguati alle necessità
delle persone con DSA. Le modalità di svolgimento delle prove scritte concorsuali per persone affette da
DSA sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
3. Il concorrente affetto da DSA deve produrre con la domanda di partecipazione un referto medico
di struttura pubblica accreditata che accerti l’esistenza del disturbo.
Art. 7 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 500.000,00 per ogni
esercizio del triennio 2009-2011, si fa fronte con le risorse stanziate sull’upb U0140 “Obiettivi di piano
per la sanità” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.
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