CONVENZIONE DI EROGAZIONE LIBERALE TRA IL COMUNE DI FOIANO
DELLA CHIANA E IL SIGNOR XXXX
L’anno XXXX, il giorno XXXX ( ) del mese di
( ) alle ore
a Foiano
della Chiana, in Piazza Cavour, n. 1, presso il Municipio, tra i signori:
1) XXXXX, residente in XXXXX, cod. fisc. XXXXXXXXX, di seguito
denominato soggetto erogatore;
e
2) Franco del Santo, nato a Foiano della Chiana il 16 marzo 1952 ed ivi
residente in Via Martiri della Liberta, n. 13, non in proprio ma in quanto
rappresentante del Comune di Foiano della Chiana (CF 80000450512), in nome,
nell’interesse e per conto del quale agisce ed interviene nella sua qualità di
dipendente a tempo indeterminato dell’Amministrazione stessa col profilo
professionale di “Funzionario” categoria D3, posizione economica D4,
responsabile dell’area d’organizzazione “Personale, cultura, assistenza” e,
quindi, ai sensi e per gli affetti di cui all’art. 107 del Decreto legislativo
267/2000;
premesso
- che il Comune di Foiano in quanto ente pubblico territoriale ha l’obbligo di
garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali anche per la pubblica
fruizione (artt. 1 e 30 Dlgs 42/2004); e che in conseguenza di tale obbligo ha
predisposto un progetto per il restauro dei registri anagrafici antichi (art. 29 Dlgs
42/2004);
- che il soggetto erogatore ha interesse a finanziare l'attività di cui sopra;
- che sia il progetto di restauro che la proposta del soggetto erogatore sono
state approvate dalla Soprintendenza archivistica per la Toscana con prot.
4538/37.31.19.01 (art. 21 Dlgs 42/2004), i cui contenuti si intendono
integralmente riprodotti e trascritti;
-
che la somma è inserita nel bilancio 2010 al capitolo 3760 ed è conforme
agli obiettivi del PEG;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art.1 Obblighi del soggetto beneficiario
Il Comune di Foiano della Chiana si obbliga:
- ad affidare la realizzazione del restauro del registro anagrafico XXXXX
sulla base del progetto richiamato;
- a rendere di pubblico dominio la circostanza che il progetto di cui sopra è
attuato grazie all’erogazione del soggetto erogatore con la seguente dicitura:
“restauro eseguito a seguito di erogazione liberale del signor XXXX;
- ad inviare nei termini previsti al Ministero per i beni e le attività culturali
l’apposito modulo per i soggetti beneficiari;
Art.2 Obblighi del soggetto erogante.
Il soggetto erogante si impegna a versare per tale erogazione all'Ente un
corrispettivo globale di euro XXXXX da versarsi in unica soluzione entro il
XXXX con bonifico bancario IT: 62P0539071468000001100301
Art. 3 Risoluzione e recesso del contratto
Il soggetto beneficiario ha diritto di risolvere il contratto in qualsiasi
momento, in caso di inadempimento delle prestazioni di cui all’art. 1, con
preavviso scritto di gg. 10 a mezzo di raccomandata a.r.. In caso di risoluzione
del contratto il soggetto erogante è tenuto al risarcimento del danno cagionato
all’Ente. Per il recesso del contratto le parti di riportano integralmente a quanto
previsto dall’articolo 2237 del Codice civile.
Art. 4 Durata della convenzione.
La presente convenzione ha effetto tra le parti a decorrere dal XXXX e sino al
XXXX.
Art. 5 Diritto d'uso dell'immagine.
Il soggetto erogante non avrà il diritto di utilizzazione per uso pubblicitario e
commerciale dell'immagine del Comune, ancorché si tratti di immagine
collettiva e non individuale dei soggetti del Comune stesso.
Art.6 Pubblicità.
Il soggetto erogante avrà il diritto nel territorio nazionale, per la durata del
contratto, di svolgere ogni attività pubblicitaria e promozionale che ritenga
opportuna relativamente alla propria erogazione e potrà pubblicizzare il fatto di
essere impegnato nell’erogazione; si impegna però a non divulgare in pubblicità
l'importo degli oneri finanziari sostenuti.
Art. 7 Norme fiscali.
Gli emolumenti relativi alle prestazioni di cui alla presente convenzione sono
soggetti alle norme vigenti in materia fiscale. A tal fine si dichiara che il valore
della presente convenzione è pari a XXXXX
Art.8 Limiti di responsabilità.
La stipula della presente convenzione è tassativamente limitata alla
erogazione suindicata ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di
società, associazione, cointeressenza, corresponsabilità, fra soggetto erogante e
soggetto beneficiario, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere
ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro.
Art. 9 Foro competente
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere il foro competente è quello di
cui al R.D. 30 Ottobre 1933, n. 1611.
Art.10 Spese ed oneri fiscali
Sono a carico del soggetto erogante tutte le spese di stipulazioni della
convenzione, nonché tutti gli oneri fiscali da versare in ottemperanza alla
normativa vigente.
La convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso.
[località] , [data]
Firme