n.xxxx R.G.A.S. REPUBBLICA ITALIANA Tribunale di Roma Sezione prima bis civile In persona seguente del UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE giudice dott.ssa Eugenia Serrao, ha emesso il DECRETO letta l’istanza di autorizzazione a sottoscrivere il consenso informato ad intervento chirurgico depositata in data 11 maggio 2009 dall’Amministratore di Sostegno di xxxxx, nata a xxxx il ……. 1918; letta la relazione medica del dott. xxxxxx, Dir. U.O. Chirurgia del Ginocchio, Artroscopia e Traumatologia dello Sport presso la ASL di xxxxxx in data 11 maggio 2009, dalla quale si evince che la paziente dovrebbe essere sottoposta contemporaneamente a due trattamenti chirurgici ad alto rischio (ricostruzione del tendine rotuleo e riprotesizzazione del ginocchio), che presentano enormi difficoltà tecniche e scarsi risultati in letteratura, ed al contempo comportano un periodo post-operatorio con immobilizzazione di circa 60 giorni in apparecchio gessato; lette le conclusioni del medesimo specialista, che sconsiglia gli interventi chirurgici per il rischio di complicanze, anche in relazione all’età della paziente; rilevato che: con dichiarazione scritta in data 1 maggio 2009, la Beneficiaria ha espresso la volontà di essere sottoposta all’intervento chirurgico; non sono stati descritti i rischi connessi all’omesso intervento; nel corso del procedimento per la nomina di Amministratore di Sostegno l’audizione diretta dell’interessata ha permesso di accertare che si tratta di ‘persona orientata nel tempo e nello spazio e mantiene discrete capacità cognitive, ma le condizioni di salute psico-fisica non le consentono di gestire autonomamente gli atti della vita quotidiana’ (decreto emesso il 19 gennaio 2007); è in atti consulenza psichiatrica della ASL di xxxx in data 23 ottobre 2008 (dott.ssa xxxx), dalla quale si evince che la paziente è ‘lucida, orientata, collaborativa; non disturbi di sensopercezione né ideazione, tono dell’umore in equilibrio’; è in atti, altresì, consulenza geriatrica della ASL di xxxx in data 24 luglio 2008 (dott.ssa xxxxx), dalla quale si evince che la paziente presenta ‘demenza senile…peggiorata negli ultimi tempi con disturbi del comportamento. Sindrome ansioso-depressiva; è in atti, altresì, consulenza geriatrica della ASL di xxxx in data 28 giugno 2006 (dott.ssa xxxxx), dalla quale si evince che la paziente presenta ‘grave deterioramento cognitivo’; la documentazione medica sinora acquisita non consente, per la contraddittorietà dei referti, di valutare se la Beneficiaria sia attualmente in grado di comprendere il significato e la portata del consenso informato agli interventi chirurgici di cui necessita e dei rischi ad essi connessi; considerato che - la cura della persona non trova legittimazione nella sostituzione dell’ADS al Beneficiario nelle scelte terapeutiche; l’ADS è, dunque, in primo luogo, tenuto a conoscere e rispettare la volontà del Beneficiario con riguardo alle scelte di cura; analogo dovere incontra il medico che dovrà acquisire il consenso informato al trattamento sanitario, posto che il diritto alla salute e la libertà di coscienza sono beni di pari rango costituzionale; - più seria è la difficoltà di indirizzare le scelte di cura dell’amministratore di sostegno in favore di coloro che, affetti da infermità mentale congenita o incapaci di autodeterminarsi, non possano esprimere una volontà libera e cosciente; - in tal caso, le scelte di cura non potranno che essere indirizzate dai principi generali (Artt.10 e 17 Convenzione di New York 13 dicembre 2006, ratificata in Italia con L.3 marzo 2009, n.18; Art.32 Cost.; Codice di Norimberga 1947; WMA Resolution on Human Experimentation 1984; L. 28 marzo 2001, n.145 di Autorizzazione alla ratifica della Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997; L.23 dicembre 1978, n.833; Codice Deontologia Medica 2006; D.Lgs. 6.11.2007, n.200 di Attuazione della Direttiva CE 2005/28; sebbene la Convenzione di Oviedo non sia stata ancora ratificata dallo Stato italiano, la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha riconosciuto ai principi in essa affermati una funzione ausiliaria sul piano interpretativo delle norme interne),che tutelano il diritto alla salute ed il divieto di sperimentazioni cliniche che non presentino un beneficio reale e diretto per la salute dell’interessato, con un grado minimo di rischio; - la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata dall’Italia per effetto degli artt.1 e 2 della legge 3 marzo 2009, n.18, riconosce espressamente (lett. n del preambolo) ‘l’importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte’, introducendo così nell’ordinamento un ulteriore principio generale alla luce del quale adottare una decisione circa le scelte terapeutiche; P.Q.M. 2 visti gli artt.410, 2° co., c.c.; 10 e 17 della Convenzione di New York ratificata con L.3 marzo 2009, n.18; a) invita l’Amministratore di Sostegno ad acquisire dai Servizi Sanitari competenti sia una valutazione relativa ai rischi dell’omesso intervento, sia una valutazione neuro-psichiatrica relativa alla capacità cognitiva ed alla capacità di autodeterminazione della Beneficiaria; b) autorizza l’Amministratore di sostegno a prestare il consenso all’intervento chirurgico nel caso in cui la valutazione neuropsichiatrica fornisca indicazioni rassicuranti in merito all’attuale capacità della Beneficiaria di autodeterminarsi; c) invita l’Amministratore di sostegno, nel caso in cui alla valutazione neuro-psichiatrica la Beneficiaria risulti solo parzialmente in grado di autodeterminarsi, a sostenere la stessa nell’adozione della scelta di cura più idonea e coerente con l’esigenza di tutela dell’integrità psico-fisica, anche tenendo conto dell’esito della valutazione chirurgica circa i rischi connessi all’omesso intervento. Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla Beneficiaria, all’Amministratore di Sostegno e alla Procura della Repubblica in sede. Manda alla Cancelleria perché proceda agli ulteriori e diversi incombenti previsti dalla legge. Roma, 18 giugno 2009 Il Cancelliere Il Giudice Tutelare (dott.ssa Eugenia Serrao) 3