COMUNE DI PONSACCO (PROVINCIA DI PISA) REGOLAMENTO COMUNALE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI AREE VERDI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.11.2011 INDICE ART. 1 – OGGETTO ART. 2 – AFFIDAMENTO MEDIANTE CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE ART. 3 – CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE ART. 4 – CASI ESCLUSI ART. 5 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARE SULLE AREE CONCESSE ART. 6 – IMPOSTA PUBBLICITARIA E CONCESSIONE SPAZIO PUBBLICO ART. 7 – VINCOLI IMPOSTI DALL’AMMINISTRAZIONE ART. 8 – DURATA DEL CONTRATTO Articolo 1 - Oggetto 1. Il presente regolamento ha come finalità individuare le modalità per l’affidamento in gestione aree a verde pubblico, giardini pubblici, ecc., mediante stipula di contratto di sponsorizzazione da sottoscrivere tra questo Ente e privati, o Associazioni, o Soggetti Economici. Articolo 2 - Affidamento mediante contratto di sponsorizzazione 1. L’Amministrazione Comunale (di seguito denominata A.C.), al fine di favorire il miglioramento della gestione del verde pubblico e dell’azione amministrativa ad esso connesso, ha facoltà di affidare a tempo determinato il servizio di gestione delle aree di verde pubblico (così genericamente definite tutte quelle aree a verde, giardini, aiuole e comunque aree pubbliche), mediante contratto di sponsorizzazione. 2. L’affidamento mediante contratto di sponsorizzazione può essere applicato alle aree verdi pubbliche (individuate dall’A.C. con proprio provvedimento), non dotate di infrastrutture di pubblico servizio e non suscettibili di gestione economicamente vantaggiosa per l’affidatario. 3. l’Amministrazione Comunale assegnerà il contratto di sponsorizzazione mediante procedura indetta, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, con apposita determinazione a contrarre del Responsabile Settore IV. 4. La Commissione preposta all’affidamento del contratto di sponsorizzazione, oltre al Responsabile Settore IV e tecnici assegnati allo stesso settore, sarà formata dal Responsabile Settore II o suo delegato, da Responsabile Settore III o suo delegato e dal Responsabile Settore VI o suo delegato. Articolo 3 - Contratto di sponsorizzazione 1. I contratti di sponsorizzazione oggetto del presente regolamento possono essere conclusi con soggetti privati, imprese, enti ed associazioni senza fine di lucro. 2. Il contratto di sponsorizzazione regola le modalità di realizzazione degli interventi di sistemazione dell’area a verde, proposti in sede di gara dal concorrente mediante apposito studio progettuale, nonché tutti i successivi interventi di manutenzione. 3. La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti: a) il diritto dello sponsor alla veicolazione della sua immagine attraverso la collocazione di cartelli informativi-pubblicitari la cui dimensione massima complessiva, in relazione alla stessa area a verde, sia inferiore a 0,5 Mq; b) la durata del contratto di sponsorizzazione; c) gli obblighi assunti a carico dello sponsor; d) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze; e) l’impegno dello sponsor a svolgere le attività previste senza obbligo di garantire il ritorno pubblicitario dello sponsor; f) l’eventuale cauzione da richiedere nelle ipotesi di prestazioni continuative. 4. Il contratto di sponsorizzazione sostituisce tutti gli atti previsti, dalla vigente normativa comunale, in riferimento all’autorizzazione edilizia eventualmente necessaria. Articolo 4 - Casi esclusi 1. A prescindere dalle indicazioni che saranno fornite negli avvisi di gara per la scelta dei contraenti, il Comune rifiuta qualsiasi sponsorizzazione nei casi in cui: a) ritenga possa derivare un conflitto d’interesse fra l’attività pubblica e quella privata; b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative; c) sia in corso con l’offerente una controversia legale; d) reputi l’offerta inaccettabile per motivi di opportunità generale. 2. Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni riguardanti: a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di materiale pornografico o a sfondo sessuale; c) messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia. Articolo 5 – Interventi di manutenzione da effettuare sulle aree concesse 1. Per la casistica delle opere da effettuare ed inerenti la manutenzione delle aree a verde assegnate saranno definite nel disciplinare di appalto che regolerà i rapporti con gli sponsor. Articolo 6 – Imposta pubblicitaria e concessione spazio pubblico 1. Il cartello informativo-pubblicitario, che lo sponsor colloca all’interno dell’area a verde affidata, è esente dell’imposta di pubblicità in quanto si applica l’art. 14 comma 3 del vigente regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. 2. Il cartello informativo pubblicitario è altresì esente dal pagamento del canone per l’occupazione del suolo pubblico, ai sensi dell’art. 28 comma 1 lett. c) del vigente regolamento comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche per il pagamento del canone, in quanto di superficie complessiva inferiore a 0,5 Mq. Articolo 7 – Vincoli imposti dall’Amministrazione 1. Il privato che sottoscrive il contratto di sponsorizzazione non e’ autorizzato alla vendita di contratti pubblicitari. E’ riconosciuta la sola facolta’ di subappaltare ad imprese specializzate parte degli interventi da realizzare, previa presentazione di apposita istanza. 2. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione rispetto alle pattuizioni stabilite dal contratto di sponsorizzazione deve essere preliminarmente autorizzata dall’Amminstrazione. Articolo 8 – Durata del contratto 1. Gli affidamenti mediante contratto di sponsorizzazione effettuati ai sensi del presente regolamento hanno validità massima di tre anni.