REGOLAMENTO COMUNALE PER L`AFFIDAMENTO MEDIANTE

annuncio pubblicitario
COMUNE DI PONSACCO
(PROVINCIA DI PISA)
REGOLAMENTO COMUNALE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE DI AREE VERDI APPARTENENTI AL
PATRIMONIO COMUNALE
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.11.2011
INDICE
ART. 1 – OGGETTO
ART. 2 – AFFIDAMENTO MEDIANTE CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
ART. 3 – CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
ART. 4 – CASI ESCLUSI
ART. 5 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARE SULLE AREE
CONCESSE
ART. 6 – IMPOSTA PUBBLICITARIA E CONCESSIONE SPAZIO PUBBLICO
ART. 7 – VINCOLI IMPOSTI DALL’AMMINISTRAZIONE
ART. 8 – DURATA DEL CONTRATTO
Articolo 1 - Oggetto
1. Il presente regolamento ha come finalità individuare le modalità per
l’affidamento in gestione aree a verde pubblico, giardini pubblici, ecc., mediante
stipula di contratto di sponsorizzazione da sottoscrivere tra questo Ente e privati,
o Associazioni, o Soggetti Economici.
Articolo 2 - Affidamento mediante contratto di sponsorizzazione
1. L’Amministrazione Comunale (di seguito denominata A.C.), al fine di
favorire il miglioramento della gestione del verde pubblico e dell’azione
amministrativa ad esso connesso, ha facoltà di affidare a tempo determinato il
servizio di gestione delle aree di verde pubblico (così genericamente definite
tutte quelle aree a verde, giardini, aiuole e comunque aree pubbliche), mediante
contratto di sponsorizzazione.
2. L’affidamento mediante contratto di sponsorizzazione può essere applicato
alle aree verdi pubbliche (individuate dall’A.C. con proprio provvedimento),
non dotate di infrastrutture di pubblico servizio e non suscettibili di gestione
economicamente vantaggiosa per l’affidatario.
3. l’Amministrazione Comunale assegnerà il contratto di sponsorizzazione
mediante procedura indetta, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, con apposita
determinazione a contrarre del Responsabile Settore IV.
4. La Commissione preposta all’affidamento del contratto di sponsorizzazione,
oltre al Responsabile Settore IV e tecnici assegnati allo stesso settore, sarà
formata dal Responsabile Settore II o suo delegato, da Responsabile Settore III o
suo delegato e dal Responsabile Settore VI o suo delegato.
Articolo 3 - Contratto di sponsorizzazione
1. I contratti di sponsorizzazione oggetto del presente regolamento possono
essere conclusi con soggetti privati, imprese, enti ed associazioni senza fine di
lucro.
2. Il contratto di sponsorizzazione regola le modalità di realizzazione degli
interventi di sistemazione dell’area a verde, proposti in sede di gara dal
concorrente mediante apposito studio progettuale, nonché tutti i successivi
interventi di manutenzione.
3. La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di
un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:
a) il diritto dello sponsor alla veicolazione della sua immagine attraverso la
collocazione di cartelli informativi-pubblicitari la cui dimensione massima
complessiva, in relazione alla stessa area a verde, sia inferiore a 0,5 Mq;
b) la durata del contratto di sponsorizzazione;
c) gli obblighi assunti a carico dello sponsor;
d) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze;
e) l’impegno dello sponsor a svolgere le attività previste senza obbligo di
garantire il ritorno pubblicitario dello sponsor;
f) l’eventuale cauzione da richiedere nelle ipotesi di prestazioni continuative.
4. Il contratto di sponsorizzazione sostituisce tutti gli atti previsti, dalla vigente
normativa comunale, in riferimento all’autorizzazione edilizia eventualmente
necessaria.
Articolo 4 - Casi esclusi
1. A prescindere dalle indicazioni che saranno fornite negli avvisi di gara per la
scelta dei contraenti, il Comune rifiuta qualsiasi sponsorizzazione nei casi in cui:
a) ritenga possa derivare un conflitto d’interesse fra l’attività pubblica e quella
privata;
b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua
immagine o alle proprie iniziative;
c) sia in corso con l’offerente una controversia legale;
d) reputi l’offerta inaccettabile per motivi di opportunità generale.
2. Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni riguardanti:
a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di materiale
pornografico o a sfondo sessuale;
c) messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o
minaccia.
Articolo 5 – Interventi di manutenzione da effettuare sulle aree concesse
1. Per la casistica delle opere da effettuare ed inerenti la manutenzione delle aree
a verde assegnate saranno definite nel disciplinare di appalto che regolerà i
rapporti con gli sponsor.
Articolo 6 – Imposta pubblicitaria e concessione spazio pubblico
1. Il cartello informativo-pubblicitario, che lo sponsor colloca all’interno
dell’area a verde affidata, è esente dell’imposta di pubblicità in quanto si applica
l’art. 14 comma 3 del vigente regolamento per l’applicazione dell’imposta
comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
2. Il cartello informativo pubblicitario è altresì esente dal pagamento del canone
per l’occupazione del suolo pubblico, ai sensi dell’art. 28 comma 1 lett. c) del
vigente regolamento comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche per
il pagamento del canone, in quanto di superficie complessiva inferiore a 0,5 Mq.
Articolo 7 – Vincoli imposti dall’Amministrazione
1. Il privato che sottoscrive il contratto di sponsorizzazione non e’ autorizzato
alla vendita di contratti pubblicitari. E’ riconosciuta la sola facolta’ di
subappaltare ad imprese specializzate parte degli interventi da realizzare, previa
presentazione di apposita istanza.
2. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione rispetto alle
pattuizioni stabilite dal contratto di sponsorizzazione deve essere
preliminarmente autorizzata dall’Amminstrazione.
Articolo 8 – Durata del contratto
1. Gli affidamenti mediante contratto di sponsorizzazione effettuati ai sensi del
presente regolamento hanno validità massima di tre anni.
Scarica