LAVORO RAPPORTO DI LAVORO pratica professionale Tabella di sintesi del decreto correttivo del Testo Unico Sicurezza di Pietro Gremigni – Consulente aziendale in Milano Riportiamo una tabella di confronto tra il precedente testo del D.Lgs. 81/2008 e l’attuale, come modificato dal D.Lgs. 106/2009, entrato in vigore il 20 agosto 2009, salvo alcune disposizioni la cui efficacia è stata differita e che abbiamo opportunamente evidenziato. Argomento 64 Articolo Prima delle modifiche Nuovo Testo Unico Destinatari: il volontariato 2e3 Tra i destinatari delle norme del Testo Unico sono compresi: il volontario, come definito dalla legge 266 dell’1.8.1991; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile. Vengono aggiunti all’elenco dei destinatari i volontari della croce rossa italiana e del Corpo di soccorso alpino impegnati in attività della protezione civile, nonché dei volontari impegnati all’interno delle cooperative sociali. Tuttavia l’applicazione deve tenere conto delle particolari modalità di svolgimento delle attività che devono essere individuate entro il 31.12.2010 da decreto interministeriale. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 266 dell’1.8.1991 e dei volontari che effettuano servizio civile si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all’art. 21 del Testo Unico. Se il volontario svolge la propria prestazione nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto: – a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato a operare e sulle misure di prevenzione; – ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività. Destinatari: piccoli imprenditori 3 Sono i componenti dell’impresa familiare di cui all’art. 230-bis cod. civ., dei piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 cod. civ. e dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 21 del Testo Unico. Sono i componenti dell’impresa familiare di cui all’art. 230-bis cod. civ., dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani, dei piccoli commercianti e dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 21 del Testo Unico. Lavoratori computabili 4 Non sono computabili ai fini dell’applicazione dei limiti dimensionali: – collaboratori familiari (coniuge, parenti entro il 3° grado, affini entro il 2°); – tirocinanti e gli allievi; – i lavoratori a termine assunti in sostituzione; – i lavoratori occasionali di tipo accessorio; – i lavoratori a domicilio che non svolgono attività esclusiva nei confronti del datore di lavoro; – i volontari del servizio civile; – gli LSU; – i lavoratori autonomi (art. 2222 cod. civ.); – i collaboratori a progetto e coordinati qua- Al predetto elenco dei lavoratori non computabili vengono aggiunti i lavoratori in prova. Il numero degli operai impiegati a tempo determinato anche stagionali nel settore agricolo, corrispondono a frazioni di unita-lavorative-anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria. N° 33 – 7 settembre 2009 LAVORO RAPPORTO DI LAVORO pratica professionale lora la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente. Il numero dei lavoratori impiegati per l’intensificazione dell’attività in determinati periodi dell’anno nel settore agricolo, corrispondono a frazioni di unita-lavorativeanno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria. Commissione consultiva 6 La Commissione, istituita presso il Ministero del lavoro, ha una serie di funzioni e, tra l’altro, esamina i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza, definisce le attività di promozione e le azioni di prevenzione, valida le buone prassi in materia di salute e sicurezza, elabora le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi. Vengono individuati una serie di nuovi compiti per la Commissione che si aggiungono a quelli indicati: – elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro; – elaborare le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi; – elaborare le indicazioni necessarie per la valutazione dello stress-lavoro correlato. Risorse regionali 11 Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze, concorrono alla programmazione e realizzazione di progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le regioni, oltre a quanto indicato, potranno finanziare progetti diretti a favorire la diffusione di soluzioni tecnologiche avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro in convenzione con l’INAIL. L’INAIL dovrà verificare la realizzazione di tali progetti a cui seguirà una riduzione dei contributi assicurativi obbligatori in materia di infortuni e malattie professionali. L’INAIL può provvedere l’utilizzo di servizi pubblici e privati d’intesa con le regioni per garantire agli infortunati e tecnopatici tutte le cure necessarie. Vigilanza 13 La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è in linea generale svolta dalla azienda sanitaria locale. Il Ministero del lavoro svolge l’attività specifica di vigilanza nell’ambito delle costruzioni edili, dei cassoni ad aria compressa e in particolari attività, da individuarsi, comportanti rischi elevati. Nel riaffermare le competenze indicate, viene aggiunta, tra le competenze ministeriali in materia di vigilanza, quella relativa all’ambito delle attività delle Ferrovie dello stato. Sospensione attività 14 Gli ispettori della Direzione prov. lavoro o quelli delle ASL (limitatamente alle violazioni in materia di sicurezza) possono adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale qualora riscontrino: – l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro; – gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro. In attesa dell’emanazione le violazioni sono indicate nell’Allegato I al decreto. Il provvedimento interdittivo del Min. infrastrutture alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche è di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al dop- La norma viene sostanzialmente riproposta con le seguenti modifiche, pur mantenendo inalterata la struttura originaria: – si ha reiterazione quando nei 5 anni successivi a una violazione oggetto di prescrizione ispettiva o accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole; sono della stessa indole le violazioni della stessa disposizione o di altre indicate nell’allegato I al decreto 81/2008; – il provvedimento interdittivo alla partecipazione a gare pubbliche è pari alla sospensione se gli irregolari sono meno del 50% dei presenti sul luogo di lavoro, mentre è incrementata del doppio della sospensione entro 2 anni massimi, se gli irregolari sono superiori al 50%, per la recidiva, e per gravi e reiterate violazioni alla sicurezza; – il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non si applica nel caso in cui il lavoratore sia l’unico occupato dall’impresa; – nel caso di lavoro irregolare gli effetti sospensivi decorrono dalle 12 del giorno dopo o dalla ces- N° 33 – 7 settembre 2009 65 LAVORO RAPPORTO DI LAVORO pratica professionale pio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino a sei mesi. La revoca della sospensione, oltre che al ripristino delle condizioni violate, è subordinato al pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a € 2.500,00. sazione dell’attività che non può essere interrotta, salvo situazioni di pericolo imminente o grave rischio per la salute dei lavoratore o dei terzi. Revoca della sospensione – Al posto del pagamento della somma di € 2.500,00, è previsto il pagamento di una somma aggiuntiva pari a € 1.500,00 nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a € 2.500,00 nelle ipotesi di sospensione per gravi e plurime violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Inosservanza del provvedimento – Il datore di lavoro non adempiente è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da € 2.500,00 a € 6.400,00. 16 Il datore di lavoro può delegare le sue funzioni, se non espressamente escluso, alle seguenti condizioni: – che risulti da atto scritto recante data certa; – che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza; – che attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo; – che attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria. Il delegato può a sua volta, d’intesa col datore di lavoro, delegare specifiche funzioni alle stesse condizioni generali. La delega non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante. Il subdelegato non può trasferire a sua volta la delega di funzioni. Obblighi del datore di lavoro: medico 18, lett. g) Il datore di lavoro deve richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico. La disposizione individua alcuni nuovi adempimenti in capo al datore di lavoro: – deve inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico; – deve comunicare tempestivamente al medico la cessazione del rapporto di lavoro. Obblighi del datore di lavoro: RLS 18, lett. o) e p) Il datore di lavoro deve consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione rischi. La norma introduce due integrazioni a quella originaria: – l’invio del documento può avvenire anche su supporto informatico; – la consultazione da parte del RLS deve avvenire in azienda. Obblighi del datore di lavoro: comunicazione all’INAIL 18, lett. r) e 1-bis Il datore di lavoro deve comunicare all’INAIL, o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno. Il datore di lavoro deve comunicare all’INAIL e all’IPSEMA entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno. L’obbligo decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del decreto interministeriale che istituisce il SINP. Tale obbligo è assolto con l’invio nei termini dell’ordinaria denuncia di infortunio, nel caso di infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni. Obblighi del datore di lavoro: comunicazione RLS 18, lett. aa) Il datore di lavoro deve comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il datore di lavoro deve comunicare all’INAIL e all’IPSEMA, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Obblighi del datore di lavoro 18, comma 3-bis // La norma introduce l’obbligo per datore di lavoro e dirigenti di vigilare sugli adempimenti cui sono tenuti i preposti, progettisti, i lavoratori e altri soggetti terzi. Delega funzioni 66 N° 33 – 7 settembre 2009 LAVORO RAPPORTO DI LAVORO pratica professionale Medico e cartella sanitaria 25 Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia della cartella sanitaria. Il medico poi all’atto della cessazione del rapporto, consegna la cartella al lavoratore. La cartella sanitaria è conservata presso il luogo di custodia concordato all’atto della nomina del medico. All’atto della cessazione il medico consegna al lavoratore copia della cartella mentre l’originale rimane in azienda e va conservata per almeno 10 anni. È abolito l’obbligo di inviare all’ISPESL le cartelle sanitarie da parte del medico. Appalti 26 Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi. Nei contratti di appalto subappalto e somministrazione devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’art. 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Nell’ambito dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture (D.Lgs. 163/2006) il documento unico di valutazione rischi è redatto dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. L’obbligo del documento unico di valutazione non si applica alle mere forniture di materiali, ai servizi di natura intellettuale e ai lavori la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che non sussistano rischi da interferenza derivanti dalla presenza di agenti chimici, cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive. Sempre a pena di nullità nel contratto di appalto devono essere indicati i costi delle misure da adottare per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di sicurezza, derivanti da interferenze delle lavorazioni. I costi non sono soggetti al ribasso. Valutazione rischi 28 La valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, tra cui quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, quelli collegati allo stress lavoro-correlato, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi. La valutazione rischi deve essere contenuta in un apposito documento con data certa e contenere le misure preventive da adottare, le relative procedure, il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione, le mansioni che espongono a rischio. La valutazione rischi deve inoltre comprendere, oltre a quanto già previsto, i rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. La commissione ministeriale deve fornire le indicazioni sulla valutazione dello stress lavoro e le stesse dovranno comunque essere applicate dall’1.8.2010. La data certa del documento che può essere tenuto su supporto informatico, può essere sostituita dalla attestazione tramite sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale o del medico. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità. Le imprese di nuova costituzione sono tenute a effettuare la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. Valutazione rischi: modalità di realizzazione 29, comma 3 La valutazione rischi e il documento debbono essere rielaborati, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. La valutazione rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori. Il documento di valutazione deve essere rielaborato entro 30 giorni dal verificarsi delle cause modificative. 34, comma 1-bis Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soc- Nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione Servizio prevenzione N° 33 – 7 settembre 2009 67 LAVORO RAPPORTO DI LAVORO pratica professionale 68 corso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione. degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione. A tal fine deve svolgere i previsti corsi formativi. Formazione 37 Il datore di lavoro è obbligato a fornire adeguata formazione ai lavoratori in materia di misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi. Le novità che integrano l’obbligo formativo sono: – nel settore edile la formazione può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici o le scuole edili; – la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. Obblighi del medico competente 40 Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria. Entro il 31.12.2009 il Ministero del lavoro definirà le modalità di trasmissione delle informazioni da parte del medico competente. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni decorrono dall’entrata in vigore del decreto citato. Visite mediche 41 La visita medica deve essere effettuata, tra l’altro, su richiesta del lavoratore. Sono vietate, tra l’altro, le visite mediche preassuntive. La visita medica deve essere effettuata, tra l’altro, su richiesta del lavoratore, in ogni caso ne venga individuata la necessità all’esito della valutazione dei rischi. È ammessa la visita medica in fase preassuntiva e viene di conseguenza abolito il relativo divieto. Inoltre è obbligatoria una visita medica alla ripresa dal lavoro, a seguito di assenza per malattia di durata superiore ai 60 giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alle mansioni. Le visite mediche preventive, ai fini dell’assunzione, su scelta del datore di lavoro possono essere svolte dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La valutazione del medico sull’idoneità del lavoratore deve essere effettuata per iscritto, dando copia al lavoratore e al datore di lavoro. Visite mediche: giudizio di inidoneità 42 Il datore di lavoro, in caso di giudizio di inidoneità attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, se possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute. In tale caso il lavoratore conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originaria. In caso di giudizio di inidoneità il datore di lavoro adibisce il lavoratore, se possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. RLS territoriale 48 Tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipano al fondo da istituire presso l’INAIL e finanziato in parte dal datore di lavoro. A livello di accordi interconfederali verranno individuati i settori di attività nei quali, in funzione di adeguati sistemi di rappresentanza dei lavoratori, le imprese non saranno tenute a partecipare al fondo INAIL, purché le imprese aderiscano ai sistemi paritetici previsti contrattualmente. Organismi paritetici 51 Gli organismi paritetici, istituiti a livello territoriale, sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione. Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell’indi- Gli organismi paritetici svolgono attività di formazione, anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali per la formazione continua. Gli organismi paritetici comunicano all’INAIL i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e il nominativo o i nomina- N° 33 – 7 settembre 2009 LAVORO RAPPORTO DI LAVORO pratica professionale viduazione di soluzioni tecniche e organizzative. tivi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali. Fondo INAIL 52 Presso l’INAIL è costituito il fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità. Il fondo sostiene finanziamenti a favore dell’attività dei rappresentanti dei lavoratori e della formazione nell’ambito delle piccole e medie imprese. Il fondo è, tra l’altro, finanziato da un contributo delle aziende in cui opera il rappresentante territoriale dei lavoratori in misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l’azienda ovvero l’unità produttiva. Il correttivo introduce le seguenti modificazioni al fondo che deve essere istituito presso l’INAIL entro il 31.12.2009: – il contributo aziendale al fondo è calcolato in relazione alla retribuzione media giornaliera per il settore industria e convenzionale per il settore agricoltura, nel rispetto di minimale e massimale INAIL; – in fase di prima attuazione il fondo è alimentato con i residui iscritti nel bilancio dell’INAIL. Luoghi di lavoro 62 Sono luoghi di lavoro i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro. Le disposizioni del decreto sui luoghi di lavoro non si applicano: a) ai mezzi di trasporto; b) ai cantieri temporanei o mobili; c) alle industrie estrattive; d) ai pescherecci. Si intendono per luoghi di lavoro, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro. All’elenco dei luoghi cui non si applica il Testo Unico vengono inseriti i campi, boschi e altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale. Cantieri temporanei/mobili 88 Le norme specifiche sui cantieri non si applicano alle seguenti attività: – ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali e impianti connessi; – ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave; – alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi; – ai lavori svolti in mare; – alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi. Al predetto elenco il correttivo aggiunge i lavori di: manutenzione relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile. Cantieri temporanei/mobili: piano sicurezza 96 L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni sulla valutazione dei rischi, sull’aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi, sulla comunicazione al committente dei rischi specifici. L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni sulla valutazione dei rischi, sull’obbligo di informazione alle imprese appaltatrici e esecutrici, di indicazione dei costi della sicurezza nei contratti di appalto nonché sull’aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi. Estinzione procedimento penale e amministrativo 301 e 301-bis Alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal decreto nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di Il correttivo introduce un procedimento per estinguere le violazioni amministrative. In tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa il trasgressore, al fine di estinguere l’illecito amministrativo, è ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge qualora provveda a regolarizzare la pro- N° 33 – 7 settembre 2009 69 LAVORO RAPPORTO DI LAVORO pratica professionale cui agli artt. 20 e segg. del D.Lgs. 758/1994. pria posizione non oltre il termine assegnato dall’organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo. Per le contravvenzioni previste dal decreto e punite con la sola pena dell’arresto il giudice applica, in luogo dell’arresto, la pena dell’ammenda in misura comunque non inferiore a € 8.000,00 e superiore a € 24.000,00, se entro la chiusura del dibattimento di primo grado, risultano eliminate tutte le irregolarità, le fonti di rischio e le eventuali conseguenze dannose del reato. Tale deroga è inapplicabile quando: – la violazione è stata determinante per causare un infortunio; – quando il fatto è stato commesso da soggetto che abbia già riportato condanna definitiva per la violazione di norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, oppure per i reati di omicidio e lesioni personali colpose. Per le contravvenzioni previste dal decreto e punite con la sola pena dell’arresto il giudice, su richiesta dell’imputato, può sostituire la pena irrogata con una somma calcolata in base ai criteri dell’art. 135 cod. pen., non inferiore a € 2.000,00, quando sono state eliminate le fonti di rischio. La sostituzione non è ammessa se la violazione ha determinato un infortunio mortale o da cui è causato una lesione personale con incapacità temporanea superiore a 40 giorni. // Gli organi di vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai fini dell’applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi, se volontariamente adottate dal datore di lavoro e da questi espressamente richiamate in sede ispettiva, qualora ne riscontrino la non corretta adozione, e salvo che il fatto non costituisca reato. Contro le disposizioni predette è ammesso ricorso, entro trenta giorni, con eventuale richiesta di sospensione dell’esecutività dei provvedimenti. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. 303 La pena per i reati previsti e puniti con la pena dell’arresto, anche in via alternativa, è ridotta fino a un terzo per il contravventore che si adopera concretamente per la rimozione delle irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza. La norma è abrogata. 304 La norma abroga una serie di norme precedenti al Testo Unico e segnatamante il D.Lgs. 626/1994. Vengono introdotte nuove abrogazioni: – art. 3, legge 628/1963: struttura organizzativa dell’Ispettorato del lavoro; – art. 42, D.P.R. 320/1956: elenco esplosivi; – art. 43, D.P.R. 320/1956: obbligo di iscrizione degli esplosivi; – D.P.R. 222/2003: regolamento sui cantieri mobili. 306 // Il decreto correttivo introduce un nuovo regime transitorio per le attrezzature di lavoro messe a disposizione prima del 6.7.2007 non in regola col rispetto dei valori minimi di esposizione. In tale caso il rispetto dei valori limiti di cui all’art. 201 del Testo Unico entra in vigore il 6.7.2010. Per il settore agricolo il termine è fissato al 6.7.2014. Per il settore della navigazione area il termine per il rispetto dei limiti di esposizione al rumore è fissato al 15.2.2011. Sanzioni penali 302 Potere di disposizione 302-bis Sanzione penale Regime transitorio (In collaborazione con Guida al Lavoro) 70 N° 33 – 7 settembre 2009