Facoltà di Lettere e Filosofia Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione d’impresa e comunicazione pubblica Tesi di Laurea in Diritto della comunicazione pubblicitaria L’EVOLUZIONE DELLA TUTELA DEL CONSUMATORE: DALLA PUBBLICITÀ ALLE PRATICHE COMMERCIALI Relatore: Candidata: Chiar.mo Prof. Virgilio D’ANTONIO Adriana Avagliano matr. 0322700073 Correlatrice: Dott.ssa Chiara DI MARTINO Anno Accademico 2008 – 2009 Indice Premessa ............................................................................................................................... 4 CAPITOLO I Origine e attuazione della disciplina sulle Pratiche commerciali scorrette 1. La pubblicità ingannevole nella direttiva Europea 84/450. ...................................................... 7 1.1. La pubblicità ingannevole: il Codice del Consumo nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146. ................................ 9 1.2. L’evoluzione della normativa negli anni 2000: primi accenni alla direttiva 2005/29/CE. ... 13 1.3. Il recepimento della direttiva comunitaria 2005/29 in Italia. ................................................ 17 1.3.1.Le particolarità del recepimento della direttiva 2005/29/Ce: le scelte del legislatore e le relazioni con altre discipline normative con essa interferenti. ............................................. 21 2. Il decreto legislativo 146/2007 e i nuovi articoli del Codice del Consumo. ............................ 26 2.1. Le definizioni dell’art. 18 del d.lgs. 206/2005 e la nozione di diligenza professionale. ...... 26 2.2. La nozione di consumatore e l’idoneità di una pratica commerciale a falsare il comportamento economico del consumatore stesso. ................................................................... 32 2.2.1. Il consumatore medio come parametro di riferimento per le nuove norme del Codice del Consumo. ........................................................................................................................... 37 CAPITOLO II Le pratiche commerciali ingannevoli e le pratiche commerciali aggressive 1. Le pratiche commerciali ingannevoli e aggressive. ................................................................. 43 1.1. Le attività commerciali decettive: il primo comma dell’art.21 sulle “azioni ingannevoli” ... 43 1.1.1. Il primo elenco delle “azioni ingannevoli” nel Codice del consumo. ............................ 47 1.1.2. Il comma 2 dell’art. 21. .................................................................................................. 50 1.1.3. Il comma 3 dell’articolo 21: prodotti pericolosi e sicurezza del consumatore. ............. 52 1.1.4. Il comma 4 dell’articolo 21: la sicurezza dei bambini e degli adolescenti. .................... 54 1.2. Articolo 22 del Codice del consumo: le omissioni ingannevoli, il primo comma. .............. 56 1.2.1 Il comma 2 dell’articolo 22: tra omissione e occultamento. ............................................ 59 1 Indice 1.2.2. I comma 3, 4 e 5 : le caratteristiche del mezzo, i criteri tipici di valutazione della condotta omissiva e le informazioni comunitarie obbligatorie. ............................................... 61 1.3. L’allegato I della direttiva comunitaria 2005/29 e la black list dell’articolo 23 del Codice del consumo. ................................................................................................................................ 65 1.3.1 L’inganno relativo a marchi e codici di condotta. ........................................................... 68 1.3.2. L’inganno sulla natura del prodotto. .............................................................................. 69 1.3.3. L’inganno relativo all’assistenza post vendita. .............................................................. 70 1.3.4. L’inganno relativo alla figura del venditore. .................................................................. 71 1.3.5. Le condotte decettive di natura propagandistica. ........................................................... 71 2. Le pratiche commerciali aggressive. ......................................................................................... 73 2.1. L’articolo 25 del Codice del consumo: gli elementi di valutazione dell’aggressività di una pratica commerciale. .................................................................................................................... 77 2.1.1. Le fattispecie concrete dell’articolo 25: le pratiche moleste. ......................................... 80 2.1.2. Le fattispecie concrete dell’articolo 25: la coercizione. ................................................. 81 2.1.3.Le fattispecie concrete dell’articolo 25: l’indebito condizionamento. ............................ 83 2.2. L’allegato I della direttiva 2005/29/CE e la seconda black list del Codice del consumo. .... 84 2.3 Analisi delle pratiche sempre aggressive ............................................................................... 85 2.3.1. Le pratiche minatorie. .................................................................................................... 86 2.3.2. Le pratiche petulanti. ...................................................................................................... 87 2.3.3. Le pratiche defatiganti. .................................................................................................. 89 CAPITOLO III L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: analisi dei provvedimenti sulla tutela del consumatore dal 2007 ad oggi. 1. Introduzione .............................................................................................................. 92 1.1. I poteri dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato .......................... 92 2. Criteri di segmentazione e prime valutazioni ........................................................ 97 2.1. Analisi degli illeciti più frequenti con esempi di procedimenti attivati ............. 102 2.2. Evoluzione delle pratiche commerciali scorrette nei settori merceologici ........ 106 2.3. Tutti gli illeciti dal 2007 ad oggi ........................................................................ 109 Conclusioni ................................................................................................................. 167 Appendice .................................................................................................................... 169 2 Indice Bibliografia .................................................................................................................. 214 3 Premessa Premessa Il presente lavoro di tesi esamina l’evoluzione della normativa europea e italiana in materia di tutela del consumatore e i rapporti che questi intrattiene con i professionisti. Si è ritenuto opportuno, prima di analizzare la situazione attuale, di studiare l’ordinamento comunitario e nazionale che ha contraddistinto gli anni Novanta e il primo lustro di questo nuovo millennio. Si è fornita a tale scopo una rapida, ma chiara esegesi su definizioni fondamentali come quelle di pubblicità, pubblicità ingannevole e pubblicità comparativa al fine di chiarire al meglio i concetti che sono stati e, ancora oggi, sono alla base di questa importante disciplina. Non si è lasciato spazio, come ovvio, solo alle definizioni, ma soprattutto alle modalità con cui tali concetti sono stati disciplinati e regolamentati da parte del legislatore europeo ed italiano. Il cambiamento vero è proprio della disciplina si è avuto con la redazione della direttiva europea 2005/29, la quale ha introdotto una nuova nozione: quella delle “pratiche commerciali scorrette”. “Pratica commerciale” è definita “qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori” (art. 18, lettera d del Codice del consumo). Una pratica commerciale è scorretta, invece, “se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori” (art. 20, comma 2, del Codice del consumo). All’interno del presente lavoro, dunque, è stata condotta una disamina critica e alquanto approfondita dell’intero testo di questo provvedimento con l’obiettivo di sciogliere i molti nodi problematici legati alle delicate questioni interpretative che esso ha suscitato e soprattutto di individuare le numerose e difficili scelte operate dal nostro legislatore per inserire in modo organico la nuova disciplina. È interessante, infatti, capire in che modo i decreti legislativi redatti per recepire le leggi della Comunità europea si siano integrati con le leggi e i princìpi già 4 Premessa vigenti nei diversi ambiti con i quali la direttiva 2005/29 era destinata ad interferire, come ad esempio la concorrenza sleale, la pubblicità commerciale, la teoria del contratto e la responsabilità civile. Seppure, in più punti, si è evidenziato come la parte “sostanziale” della disciplina comunitaria sia stata oggetto di una pura e semplice trasposizione all’interno del nostro ordinamento, senza, quindi, compiere il minimo sforzo di migliorare sul piano tecnico e linguistico la formulazione delle singole disposizioni o di adeguarne i contenuti al contesto di recepimento (il codice del consumo) si è proceduto, nel corso del primo capitolo, ad esaminare i decreti legislativi 145/2007 e 146/2007 che, a partire dal 21 settembre 2007, hanno dato attuazione alla legge comunitaria. La volontà di focalizzarsi sul consumatore e non sul professionista giustifica la scelta di concentrare lo studio sul secondo dei due decreti, il 146/2007 e sulle modifiche sostanziali che questi ha provocato nella struttura del Codice del consumo. Il secondo capitolo, a tal fine, presenta un’accurata disamina degli articoli 21-26 del decreto legislativo 206/2005 inerenti alle pratiche commerciali ingannevoli e alle pratiche commerciali sleali, con una rilettura delle black list presenti nel Codice del consumo stesso. Il terzo capitolo è dedicato all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, alla quale è affidato il compito di far applicare la normativa, con particolare riferimento alla descrizione dei provvedimenti finali e alle sanzioni amministrative inflitte dall’Autorità stessa. Nel terzo capitolo si è operata una meticolosa classificazione dell’operato dell’Antitrust negli ultimi 3 anni (2007-2009) al fine di capire come siano cambiate le decisioni contestualmente alla modifica degli articoli del Codice del Consumo. In tabelle di immediata comprensione è possibile leggere la situazione italiana relativa alle pratiche commerciali scorrette con una focalizzazione sui settori merceologici colpiti dai provvedimenti, sulla quantificazione delle sanzioni applicate, ma soprattutto sulla tipologia di illeciti compiuti con maggiore frequenza, un dato questo ottenuto in base al numero di volte in cui si è fatto ricorso a determinate norme del decreto legislativo 206/2005 per punire talune attività scorrette. In ultimo, in appendice, si è ritenuto opportuno riportare il testo della direttiva comunitaria 2005/29 e il testo degli articoli del Codice del Consumo ampiamente analizzati nel corso del lavoro. È bene offrire la possibilità di un confronto diretto tra 5 Premessa l’analisi testé fornita e la formalizzazione originaria della normativa per garantire una comprensione esaustiva di quanto descritto. Dopo aver delineato in linee generali il contenuto della tesi, voglio esprimere il mio più sincero grazie alla mia famiglia: a Mamma, a Super Papuzzo e ad Alessandra, senza il cui supporto, la pazienza e la preziosa collaborazione, tale risultato non sarebbe mai stato raggiunto. 6 Capitolo I Origine e attuazione della disciplina sulle Pratiche commerciali scorrette Sommario: 1. La pubblicità ingannevole nella direttiva Europea 84/450. – 1.1. La pubblicità ingannevole: il Codice del Consumo nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi. 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146. .2. L’evoluzione della normativa negli anni 2000: primi accenni alla direttiva comunitaria 2005/29. – 1.3. Il recepimento della direttiva 2005/29/Ce in Italia. - 1.3.1. Le particolarità del recepimento della direttiva 2005/29/Ce: le scelte del legislatore e le relazioni con altre discipline normative con essa interferenti. – 2. Il decreto legislativo 146/2007 e i nuovi articoli del Codice del Consumo. – 2.1. Le definizioni dell’art. 18 del d.lgs. 206/2005 e la nozione di diligenza professionale. 2.2. La nozione di consumatore e l’idoneità di una pratica commerciale a falsare il comportamento economico del consumatore stesso. - 2.2.1. Il consumatore medio come parametro di riferimento per le nuove norme del Codice del Consumo. ******* 1. La pubblicità ingannevole nella direttiva Europea 84/450 Nel corso del presente lavoro di tesi, ed in particolare in questo primo capitolo, si prenderà in esame la trasformazione e l’evoluzione delle norme europee ed italiane in materia di tutela del consumatore, degli scambi che questi intrattiene con i professionisti, e del rapporto fra gli stessi imprenditori, in una pura ottica concorrenziale. Un’attenzione speciale, inoltre, sarà rivolta alla modalità con cui è stato formalizzato giuridicamente un nuovo concetto: quello di “pratica commerciale sleale” il quale, essendo stato introdotto di recente nella giurisprudenza nazionale ed europea, ha prodotto modifiche importanti nell’ordinamento di questo settore. Il mercato in continua espansione e una concorrenza molto aspra tra le imprese ha amplificato il bisogno di quest’ultime di individuare strategie di marketing sempre più puntuali e mirate, poste in essere attraverso l’utilizzo di comunicazioni commerciali e forme pubblicitarie volte ad influenzare in maniera significativa il proprio target di riferimento. Il legislatore europeo, in considerazione dell’importanza che hanno assunto le comunicazioni aziendali nell’orientare la scelta dell’acquisto di un bene da parte del consumatore, ha ritenuto necessario, nel 1984, attraverso l’emanazione della direttiva 450, di determinare i criteri con i quali poter classificare una pubblicità come ingannevole. La direttiva comunitaria 84/450 Cee è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 74/1992 con lo scopo, in base a quanto esplicitato nell’articolo 1, di “tutelare dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali i soggetti che esercitano 7 Capitolo I un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, i consumatori e, in genere, gli interessi del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari, nonché di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa”. L’articolo 1, appena citato, nel 1992 non conteneva nessun riferimento alla pubblicità comparativa, dal momento che in Italia non era considerata lecita, ma il decreto legislativo è stato modificato nel 2000 con un altro decreto, il numero 67, sempre in accordo con le nuove disposizioni europee. La direttiva 97/55 Ce, infatti, ha modificato e ampliato i contenuti della 84/450 prevedendo e includendo nella normativa anche la pubblicità comparativa, definendone i parametri di liceità. La finalità del decreto legislativo del 1992 quindi è molto esplicita: con un unico corpus di articoli si intende garantire tutela in tre ambiti ben distinti e che sono, nello specifico, il singolo acquirente, i rapporti fra imprenditori e l’interesse generale che si estrinseca nella collettività e nel mercato. È doveroso sottolineare questa impostazione che il legislatore italiano ed europeo avevano impartito all’inizio per questo settore, perché, come si analizzerà in seguito, una delle trasformazioni più rilevanti del 2007 consisterà proprio nel disintegrare questa unicità e operare una netta distinzione in base alla tipologia di soggetto che viene coinvolto in una pratica commerciale scorretta. Negli articoli successivi del decreto legislativo 74/1992 si rinvengono le definizioni di pubblicità e pubblicità ingannevole che è, senza dubbio, importante riportare per offrire una visione di quello che la norma mira a disciplinare. Per pubblicità si intende: “qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi”, mentre la decettività si manifesta per “qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente.” Con la redazione del decreto legislativo 206/2005 in cui è contenuto il Codice del consumo, il titolo III del Codice stesso ha ospitato la normativa in materia di pubblicità ingannevole e comparativa ed, in piena risonanza con l’allora vigente 8 Capitolo I normativa, si è posto sotto tutela qualsiasi soggetto, consumatore o impresa, ente pubblico o privato che potesse subire dei danni da una comunicazione non corretta1. 1.1. La pubblicità ingannevole: il Codice del Consumo nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146 Prima dell’analisi della trasformazione della disciplina negli ultimi due anni, è bene passare brevemente in rassegna la composizione del Codice del Consumo al fine di capire meglio la vera portata dei cambiamenti introdotti dall’Unione Europea. La sezione del decreto legislativo 206/2005 che si analizzerà in questo paragrafo è il Titolo III denominato “Pubblicità e altre comunicazioni commerciali”, voluto fortemente dal legislatore italiano, il quale ha provveduto a distinguere e differenziare tali attività dalle restanti tipologie di tutela. All’interno di questa sezione del Codice del Consumo erano riportati quasi pedissequamente i contenuti della direttiva comunitaria 84/450/Cee e del decreto legislativo 74/1992, ridotti, almeno da un punto di vista sistematico, nell’orbita del diritto dei consumatori. L’articolo 192 del decreto legislativo 206/2005, prima delle modifiche che sono state apportate per il recepimento della direttiva comunitaria 2005/29, conteneva la ratio legis dell’intera sezione del Codice dedicata alla pubblicità ingannevole e comparativa3. La normativa sulla pubblicità ingannevole disciplinata in questa sede, tende ad offrire una protezione onnicomprensiva: tutela, infatti, non solo l’acquirente che può compiere scelte che altrimenti non avrebbe mai preso, ma anche quanti agendo nello svolgimento della propria attività commerciale non sono definibili come consumatori e sono suscettibili, in egual modo, di essere vittime di attività decettive. Si garantisce, in questo modo, protezione ai soggetti impegnati nell’ultima fase del contatto con l’utente finale, 1 Cfr. L.C. Ubertazzi, Concorrenza sleale e pubblicità, Cedam, Milano, 2008 p. 324. L’articolo 19 del Codice del Consumo, nella versione non modificata, recita che: “Le disposizioni della presente sezione hanno lo scopo di tutelare dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali i soggetti che esercitano un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, i consumatori e, in genere, gli interessi del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari, nonché di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa”. 3 Cfr. S. Sica, V. D’Antonio, Pubblicità ingannevole e comparativa, in Commentario del Codice del consumo – inquadramento sistematico e prassi applicativa, a cura di P. Stanzione, G. Sciancalepore, 2006, Ipsoa, p. 104. 2 9 Capitolo I ai fornitori e a tutti gli intermediari che lavorano all’interno della filiera produttiva. Tali considerazioni determinano che, almeno da un punto di vista soggettivo, questa disciplina non coincide esclusivamente con il diritto dei consumatori poiché è applicabile a più tipologie di contratti, da quelli di consumo a quelli d’impresa. All’interno dell’articolo 20 del decreto si rinvengono tutte le definizioni4 di pubblicità, da ingannevole a comparativa, che, di riflesso, sono state citate già nel paragrafo precedente, dal momento che sono le medesime presenti nel decreto legislativo 74/1992. Le nozioni hanno dei margini interpretativi davvero ampi, tanto che qualsiasi tipologia di comunicazione può essere inclusa all’interno di questa classificazione: perfino la comunicazione istituzionale, in cui l’invito alla fruizione di un oggetto o di un servizio è solo indiretta, ad esempio, è stata inclusa tra i messaggi soggetti a giudizio dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato così come sono incluse anche le sponsorizzazioni, le televendite e le telepromozioni. Sono escluse, invece, da questo elenco i messaggi diffusi senza scopo di lucro o la pubblicità sociale appartenente alla categoria di advocacy. La diffusione del messaggio, trattandosi, come appare ovvio, di forme di battage pubblicitario è conditio sine qua non per la formazione dell’illecito. In linea con quanto modificato a partire dal 21 settembre 2007, inoltre, compaiono come elementi necessari alla definizione di un’attività scorretta l’idoneità della pubblicità a indurre in errore i destinatari di essa e, proprio a causa del carattere decettivo della comunicazione, il fatto che sia idonea a pregiudicare il comportamento economico del consumatore che riceve il messaggio. Volendo continuare ad individuare gli elementi che segnano una continuità nonostante i cambiamenti degli ultimi anni, si rileva come in primis, le fattispecie di illecito previste dalla norma hanno un carattere puramente oggettivo, dal momento che prescindono completamente dalle categorie colpevolistiche della colpa o del dolo5, rendendo irrilevante l’intenzionalità del professionista a diffondere informazioni mendaci al fine di qualificare una pubblicità come ingannevole e poi come sia necessaria la mera possibilità che un acquirente possa cadere in errore a rendere il messaggio idoneo ad essere inserito nel novero di quelli sanzionabili. Come parametro di riferimento per 4 L’Articolo 20 del Decreto Legislativo 206/2005 assume le stesse funzioni che assurge l’articolo 18 nel Codice del consumo come modificato dai decreti 145/2007 e 146/2007. 5 Cfr. S. Sica, V. D’Antonio, Pubblicità ingannevole e comparativa, in op.cit, p. 112. 10 Capitolo I comprendere quanto una pubblicità possa generare comportamenti che senza di essa non avrebbero avuto luogo si è scelto in una prima istanza il target a cui è rivolta la comunicazione e poi si è introdotta la nozione di consumatore medio, una nozione questa che sarà ampiamente esaminata nel corso del presente capitolo in base alle più recenti concezioni. Nei restanti articoli che compongono questa sezione del Codice del consumo si rinvengono gli elementi utili per valutare la decettività di una pubblicità (art.21), le condizioni di liceità della pubblicità comparativa (art.22), le condizioni per la trasparenza della pubblicità (art.23), la normativa sulla pubblicità di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza dei consumatori (art.24) e quella sui bambini e adolescenti (art.25). Gli articoli principali su cui si è basata la tutela del consumatore in questi anni sono essenzialmente l’art. 21 e l’art. 22 perché determinano le linee guida per la creazione della maggior parte dei messaggi pubblicitari e soprattutto indicano i criteri a cui deve rifarsi l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell’emettere i propri giudizi. L’articolo 216, infatti recita che: “per determinare se la pubblicità sia ingannevole se ne devono considerare tutti gli elementi, con riguardo in particolare ai suoi riferimenti: a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità, la natura, l’esecuzione, la composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, l’idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l’origine geografica o commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove o controlli effettuati sui beni o sui servizi; b) al prezzo o al modo in cui questo viene calcolato ed alle condizioni alle quali i beni o i servizi vengono forniti; c) alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dell’operatore pubblicitario, quali l’identità, il patrimonio, le capacità, i diritti di proprietà intellettuale e industriale, ogni altro diritto su beni immateriali relativi all’impresa ed i premi o riconoscimenti.” L’articolo 22, invece, appare ancora più interessante dal momento che afferma: “Per quanto riguarda il confronto, la pubblicità comparativa è lecita se sono soddisfatte le seguenti condizioni:a) non è ingannevole ai sensi della presente sezione; b) confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi 6 Articolo 21 del decreto legislativo 206/2005, prima delle modifiche dei decreti legislativi 145/2007 e 146/2007. 11 Capitolo I obiettivi; c) confronta oggettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi; d) non ingenera confusione sul mercato fra l’operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell’operatore pubblicitario e quelli di un concorrente; e) non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attività o circostanze di un concorrente;f) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione; g) non trae indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale ovvero ad altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti; h) non presenta un bene o un servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati. 2. Il requisito della verificabilità di cui al comma 1, lettera c), si intende soddisfatto quando i dati addotti ad illustrazione della caratteristica del bene o servizio pubblicizzato sono suscettibili di dimostrazione. 3. Qualunque raffronto che fa riferimento a un’offerta speciale deve indicare in modo chiaro e non equivoco il termine finale dell’offerta oppure, nel caso in cui l’offerta speciale non sia ancora cominciata, la data di inizio del periodo nel corso del quale si applicano il prezzo speciale o altre condizioni particolari o, se del caso, che l’offerta speciale dipende dalla disponibilità dei beni e servizi.7”. Tutti questi articoli appena citati (dall’articolo 21 all’articolo 25), da quando hanno abbandonato questa collocazione nel Codice del Consumo a seguito delle modifiche provenienti dalla direttiva comunitaria, sono stati integralmente trascritti nel decreto legislativo 145/2007 che regola esclusivamente i rapporti tra i professionisti e al quale i consumatori non possono appellarsi. Un’analisi più approfondita di tali argomenti nella nuova collocazione prescinde dall’obiettivo di questa tesi poiché il presente studio non si interessa dei professionisti, bensì solo dei consumatori e le basi sulle quali questi possono far valere i propri diritti. 7 Articolo 22 del decreto legislativo 206/2005, prima delle modifiche dei decreti legislativi 145/2007 e 146/2007. 12 Capitolo I 1.2. L’evoluzione della normativa negli anni 2000: primi accenni alla direttiva 2005/29/CE La trasformazione di questa disciplina è cominciata nell’ultimo decennio dal momento che si può iniziare ad intravedere un sostanziale cambiamento dello status quo con l’emanazione del Libro verde sulla tutela dei consumatori nell’Unione europea, COM (2001) 531 def., del 2.10.200). Le modifiche, stabilite dall’Unione Europea, seguono tutte il medesimo principio: la protezione massima nei confronti del consumatore verso tutte le pratiche sleali, ivi compresa l’informazione mendace, e l’armonizzazione della disciplina in materia di tutela del consumatore. Il legislatore europeo ha costatato, infatti, che le divergenze fra le leggi degli stati membri, in questo settore, rappresentavano il maggior deterrente per uno sviluppo consono del commercio sia per gli imprenditori che per gli acquirenti. Gli imprenditori erano costretti ad adottare prassi commerciali e campagne pubblicitarie difformi in relazione al paese di riferimento adeguandone, di volta in volta, contenuti e promozioni, con un dispendio di risorse davvero troppo oneroso. Si è osservato, invece, che a frenare i consumatori ad effettuare compere al di fuori della propria nazione d’origine era l’inesperienza e l’ignoranza delle leggi vigenti in altre realtà. La soluzione più idonea, quindi, per porre fine a tali problematiche si è rivelata quella di uniformare le leggi degli stati ed ottenere una disciplina quanto mai omogenea. È utile capire a questo proposito le prime considerazioni in merito effettuate dalla Commissione Europea presenti nel già citato Libro verde sulla tutela dei consumatori nell’Unione europea poiché dai libri verdi spesso poi traggono origine i successivi sviluppi legislativi comunitari8. I dibattiti con le parti interessate, che siano stati enti o individui, hanno portato all’espressione di una serie di considerazioni importanti in termini sia politici che di carattere economico-giuridico. Il Libro verde sulla tutela dei consumatori nell’Unione europea introduce, infatti, la locuzione di “comunicazione commerciale9” che riguarda “tutte le forme di pubblicità, marketing diretto, sponsorizzazione, promozione delle vendite e relazioni pubbliche”. Queste 8 Cfr. E. Minervini, L. Rossi Carleo (a cura di), Le pratiche commerciali sleali, Giuffrè, Milano, 2007, pag. 30. 9 Ivi, p.2 13 Capitolo I attività, seppure non trovino una formalizzazione e una distinzione da un punto di vista tecnico, almeno a livello giuridico, sono tutte accomunate dalla volontà di incentivare la circolazione dei beni e dei servizi nel mercato e quindi di fare, in un certo qual senso, pressione sul comportamento del consumatore. Il Parlamento Europeo, avendo rilevato anche le numerose reazioni positive da parte delle imprese e delle organizzazioni dei consumatori nel “Seguito dato al libro sulla tutela dei consumatori nell’Unione Europea” dell’11 giugno del 2002, nell’aprile 2004 approva la proposta di emendare una nuova direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali tra le imprese e il mercato interno. Il Parlamento, infatti, esaminando le indicazioni così come pervenute dalla Commissione, ne condivide i principi di base: occorre quindi individuare un divieto generale per tutte quelle pratiche commerciali che rientrino nella definizione di slealtà, progettando la redazione di una lista, una black list, che riporti esempi fulgidi di pratiche da considerarsi in ogni caso scorrette. Tutti questi lavori “preparatori” hanno portato alla definitiva realizzazione della direttiva 2005/29/Ce che solo nel 2007 è stata recepita nell’ordinamento italiano. La direttiva può, per semplicità d’analisi, dividersi in due parti: la prima parte che interessa gli articoli 2-13 e che contiene la nuova regolamentazione delle pratiche commerciali sleali mentre la seconda parte prevede la modifica di alcuni provvedimenti comunitari già vigenti, come, ad esempio, la precedente e menzionata direttiva sulla pubblicità ingannevole del 1984 e quella sulla pubblicità comparativa. La direttiva oggetto di studio riguarda le pratiche commerciali il cui “intento diretto è quello di influenzare le decisioni di natura commerciale dei consumatori relative a prodotti. Non riguarda le pratiche commerciali realizzate principalmente per altri scopi, comprese ad esempio le comunicazioni commerciali rivolte agli investitori, come le relazioni annuali e le pubblicazioni promozionali delle aziende10”. La direttiva, infatti, tutela direttamente gli interessi dei consumatori e solo indirettamente le attività che possono danneggiare i concorrenti. Il legislatore europeo, seppur contempli l’ipotesi che esistano nel settore pratiche commerciali che, per quanto non influenzino in maniera negativa il consumatore, 10 possano ledere esclusivamente Art.7 della CEE 29/2005 14 gli imprenditori, rimanda alla Capitolo I Commissione il compito di promuovere un’altra azione comunitaria al di fuori della direttiva 2005/29 Ce che regoli queste altre fattispecie11. A questo punto occorre capire come è formalizzata la nozione di pratica commerciale scorretta ai sensi dell’art.2 lett D proprio perché è da questa definizione che sarà possibile individuare le differenze, le modifiche e le eventuali integrazioni con il concetto di pubblicità e di comunicazione commerciale. La pratica commerciale è definita come “qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posto in essere da un professionista, direttamente connessa alla promozione, vendita, fornitura di un prodotto ai consumatori.12”. In una prima analisi appare evidente come il diritto si trovi spesso in difficoltà nel ricondurre i concetti che sono legati al mondo aziendale nei canoni del linguaggio formale e giuridico, e come spesso il legislatore finisca per fornire delle classificazioni troppo ampie e di una modesta utilità tecnica. Come si evince dalla formalizzazione della definizione di pratiche commerciali, infatti, aver accomunato nello stesso articolo termini quali marketing, comunicazione commerciale e pubblicità non aiuta chi legge ad individuare in modo semplice processi e funzioni distinte dell’intera attività d’impresa. Si nota, comunque, a partire dal 1984, in ambito europeo, fino al recepimento nel 2007 in Italia dell’ultima normativa, una graduale operazione di generalizzazione dei principi definitori e si è passati dalla protezione, alquanto contestualizzata, di messaggio pubblicitario ingannevole ad un più totalizzante tentativo di copertura dell’intero processo negoziale fra il consumatore e l’imprenditore. A conferma di ciò, i termini pratica commerciale e pubblicità sono in stretta relazione, 11 Art.8 della CEE 29/2005 Nell’articolo 18 del decreto legislativo 206/2005 viene definita pratica commerciale scorretta “qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posto in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita, fornitura di un prodotto ai consumatori”. A differenza di quanto stabilito dall’articolo 2 let.d del 2005/29CE in cui la pratica commerciale è tale se direttamente connessa alla promozione e alla vendita, il legislatore italiano ha preferito utilizzare la dicitura “in relazione a” per includere in questo articolo qualsiasi atto del professionista idoneo a incidere nella sfera del consumatore, seppur di riflesso. Lasciare quanto previsto della direttiva europea, infatti, avrebbe potuto comportare l’esclusione dal novero delle pratiche commerciali determinati atti di concorrenza sleale come ad esempio il boicottaggio o l’abuso di posizione dominante. Cfr. Ubertazzi, op.cit., p.323. 12 15 Capitolo I ed anzi, il primo contiene il secondo13. Una differenza importante tra le pratiche commerciali e le comunicazioni commerciali è rappresentata, inoltre, dal fatto che sono diversi i soggetti che vengono considerati destinatari di queste stesse e di riflesso anche quelli che vengono tutelati: da un lato, infatti, la direttiva 2005/29 Ce disciplina le pratiche commerciali dirette ai consumatori finali lasciando fuori gli intermediari, mentre le comunicazioni commerciali si sa che tendono a influenzare rivenditori, opinion leader, e non solo i diretti interessati dei messaggi aziendali. Se prima del 2005, quindi, non sussisteva questa differenziazione, attualmente, invece, le pratiche commerciali attengono alla protezione del solo consumatore, mentre la direttiva del 1984 è stata modificata restringendo la disciplina della pubblicità ingannevole al controllo del rapporto dei soli professionisti. L’art.14 della 2005/29 Ce, infatti, ha radicalmente cambiato l’art.1 della 84/450 CEE che ora recita: “la presente direttiva ha lo scopo di tutelare i professionisti dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali e di stabilire condizioni di liceità della pubblicità comparativa.”. La direttiva 84/450/CEE, del 10 settembre 1984, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, come è facile notare, è stata più volte modificata in modo sostanziale e dunque, per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, il legislatore europeo ha ritenuto opportuno emanare, in data 12 dicembre 2006, una nuova direttiva, la numero 114, in cui è stata codificata l’intera disciplina sulla pubblicità ingannevole e su quella comparativa contenente tutte le modifiche apportate nel corso degli anni, potendo far ritenere abrogata la precedente direttiva del 1984. Volendo porre nuovamente l’attenzione sulla direttiva più importante per l’interesse del presente studio, quella del 2005, è doveroso sottolineare che gli organi comunitari hanno previsto un “doppio termine”14 per il recepimento della direttiva 29/2005 Ce da parte degli stati membri dell’Unione Europea. L’art.19 della succitata direttiva stabilisce, infatti, che gli stati membri debbano adottare e pubblicare entro il 12 giugno 2007 le disposizioni legislative indispensabili all’adeguamento dell’apparato 13 Cfr. M. Pratesi, Il punto di vista dell’aziendalista, Pubblicità e altre comunicazioni commerciali: chiarimenti sui termini e tendenze evolutive in atto, in Codice del Consumo. Commentario a cura di Alpa e Rossi Carleo, Esi, Napoli, 2005, p.91. 14 Cfr. G. De Cristofaro (a cura di), Pratiche commerciali scorrette e codice del consumo, Il recepimento della direttiva 2005/29 Ce nel diritto italiano (decreti legislativi nn.145 e 146 del 2 agosto 2007), Giappichelli editore, Torino, 2008, p. 49 e ss. 16 Capitolo I normativo salvo poi applicarle e farle, dunque, entrare in vigore entro il termine ultimo del 12 dicembre 200715. A partire, appunto, da quest’ultima data era prevista l’entrata in vigore del nuovo sistema comunitario delle “pratiche commerciali” sebbene le disposizioni dell’art.19 non siano state rispettate in modo omogeneo da tutti i Paesi considerando che nel mese di settembre del 2008 non si erano uniformati ai dettami comunitari né la Germania, né il Lussemburgo e né la Spagna. I legislatori di ogni stato membro dell’Unione Europea, comunque, si sono trovati di fronte a delle questioni importanti da risolvere per poter adeguatamente conformare il proprio ordinamento con quanto previsto dalla 2005/29 Ce e, soprattutto, con poche opportunità di scelta, dal momento che la tensione ad armonizzare la dottrina in ogni paese aderente al patto, offriva loro ridottissimi margini di manovra e di autonomia. Il problema principale si è palesato all’atto di optare tra la creazione di un corpus normativo unitario, organicamente inserito all’interno di preesistenti leggi nel quale introdurre quindi le modifiche della direttiva, oppure di dare vita a due discipline separate (una per la tutela del consumatore dalle pratiche commerciali sleali e un’altra che proteggesse i concorrenti dalla pubblicità ingannevole o dalla scorretta pubblicità comparativa). Un’altra questione16 di primaria importanza, inoltre, è rappresentata dalla necessità di concordare qualsiasi trasformazione dell’ordinamento con le leggi vigenti in materia di concorrenza sleale e di tutela dei consumatori e che in Italia, ad esempio, riguardano, per la prima ipotesi, gli articoli 2598-2601 del codice civile mentre, per la seconda, il decreto legislativo 206/2005 in cui è contenuto il Codice del Consumo. 1.3. Il recepimento della direttiva comunitaria 2005/29 in Italia. A questo punto è bene introdurre come la direttiva comunitaria del 2005 sia stata recepita in Italia e con quali metodologie. Il legislatore italiano ha riformato l’ordinamento nazionale attraverso l’emanazione di due decreti legislativi, entrati in 15 Art.19 della direttiva 2005/29 recita: “Gli stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 12 giugno 2007. Essi ne informano immediatamente la Commissione e comunicano senza indugio a quest’ultima ogni eventuale successiva modifica. Essi applicano tali disposizioni entro il 12 dicembre 2007. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 16 Cfr. De Cristofaro, op.cit, p. 51 17 Capitolo I vigore nello stesso giorno, il 02/08/2007, rispettivamente il n.145 e il n.146, che hanno tradotto in maniera quasi pedissequa la direttiva 2005/29 Ce e il d.lgs. del 23 ottobre 2008, n.221. Il primo di questi decreti17 contiene la disciplina generale della pubblicità ingannevole e comparativa, in modo particolare le norme di recepimento della direttiva 84/450 Ce, come modificata dalla 97/55/Ce e dall’art.14 della stessa direttiva 2005/29/Ce. L’intitolazione di questo decreto, “Attuazione dell’articolo 14 della direttiva 2005/29/Ce che modifica la direttiva 84/450/Cee sulla pubblicità ingannevole”, porta erroneamente a credere che al suo interno possano essere stati inseriti esclusivamente gli articoli necessari all’adeguamento dell’ordinamento italiano alla normativa, mentre, in realtà, in esso è stato trasposto l’intero corpus che, in origine, era contenuto nel decreto legislativo 74 del 28 gennaio 1992 e già trasferito, in un primo tempo, negli articoli 18-27 del d.lgs. 206/2005, una trasposizione questa che ha stabilito la definitiva abrogazione del d.lgs. n.74/1992. Nel decreto legislativo 146/200718 si rinvengono, invece, le disposizioni di recepimento degli articoli 1-13 e 15-17 della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, che, a breve, saranno analizzate nel dettaglio specificando anche la loro collocazione nell’ambito dell’ordinamento italiano. In questo decreto, inoltre, è presente un articolo, il numero 5 delle Disposizioni finali19, che tende a ridurre la portata operativa di un provvedimento precedente, la legge 173/2005, che disciplina le vendite piramidali, il quale, invece, avrebbe meritato di essere accorpato in maniera più omogenea all’interno del novero delle pratiche commerciali sleali. La succitata legge del 2005, infatti, è rimasta praticamente invariata, ma ha una valenza ormai solo su un piano formale e, 17 D.lgs. n.145 del 2 agosto 2007, recante “Attuazione dell’articolo 14 della direttiva 2005/29/Ce che modifica la direttiva 84/450/Cee sulla pubblicità ingannevole”. 18 D.lgs. n.146 del 2 agosto 2007, recante “Attuazione della direttiva 2005/29/Ce relativa alla pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/Cee, 97/7/Ce, 98/27/Ce, 2002/65/Ce, e il Regolamento (Ce) n. 2006/2004”. 19 L’art. 5 del d.lgs. 146/2007, infatti, riporta che: ”Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo gli articoli 5, comma 1, e 7, della legge 17 agosto 2005, n. 173, recante disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali, sono abrogati nella parte in cui riguardano forme di vendita piramidali tra consumatori e professionisti come definite all'articolo 23, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo in cui e' previsto o ipotizzabile un contributo da parte di un consumatore come definito dall'articolo 18, comma 1, lettera a), del predetto codice. I suddetti articoli 5, comma 1, e 7, restano applicabili pertanto alle forme di promozione piramidale che coinvolgano qualsiasi persona fisica o giuridica che agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale.” 18 Capitolo I come scritto poc’anzi, si sarebbe potuto optare per un’integrazione migliore all’interno del decreto legislativo 206/20005. Nel corso del presente capitolo, si osserverà in maniera più approfondita come il recepimento della direttiva europea da parte del legislatore italiano non sia esente da critiche poiché, in alcune occasioni, si è limitato a riportare nel nostro ordinamento termini che possono ritenersi appropriati se utilizzati in ambito comunitario, senza provvedere ad adattarli alle peculiarità dell’ordinamento nazionale e con scarsa armonia con le previgenti leggi afferenti con tale disciplina. L’attuazione della direttiva 2005/29 Ce si è per così dire conclusa con l’emanazione del d.lgs. del 23 ottobre del 2007, n.211, che contiene le “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, recante Codice del Consumo”20 poiché il Governo, sfruttando la delega conferita dall’art.20 bis della legge 229/2003 che conferiva il potere di modificare uno o più decreti legislativi per apportare correzioni e integrazioni, ha inserito gli articoli provenienti dal d.lgs. 146/2007 nel d.lgs. 206/2005. Il legislatore italiano ha deciso, infatti, di modificare i contenuti del Codice del consumo, estromettendo la disciplina sulla pubblicità ingannevole che prima era contenuta negli articoli 18-27 del d.lgs. 206/2005 e sostituire questi articoli con quanto disposto dalla normativa sulle pratiche commerciali sleali. Suscita perplessità, però, la collocazione delle disposizioni attuative degli articoli 1-13 della direttiva 2005/29/Ce nell’ambito del Titolo III della Seconda Parte del Codice del consumo intitolata “Educazione, Informazione e Pubblicità” poiché, dal momento che la definizione di “pratica commerciale”, come già più volte sottolineato, include qualsiasi condotta rivolta a promuovere l’acquisto di beni e servizi ai consumatori ed è indubitabilmente legata alla stipulazione di contratti, sarebbe stato più consono e più coerente, per una questione sistematica e contenutistica, inserire tali articoli nella Parte III del d.lgs. 206/2005 intitolata “Il rapporto di consumo”. La soluzione più idonea sarebbe stata probabilmente quella di introdurre le nuove disposizioni nell’attuale Titolo II della Parte III, risolvendo contemporaneamente la questioni inerenti al precetto normativo proposto dall’art.3921 e 20 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.278 del 29 novembre 2007. L’articolo 39 del d.lgs. 206/2005 recita: “ le attività commerciali sono improntate al rispetto dei principi di buona fede, di correttezza e di lealtà, valutati anche alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori”. I principi di buona fede, correttezza e di lealtà rappresentano dei 21 19 Capitolo I che sarebbe stato, in questo caso, inglobato nelle modifiche in oggetto. L’articolo 39 del codice del consumo, infatti, all’atto della redazione del d.lgs. 206 nel 2005, faceva già riferimento non ad atti o contratti, ma all’intera attività commerciale, non considerando l’esistenza di un rapporto contrattuale, e volendo tutelare il consumatore in ogni fase del processo di consumo. Si crea, invece, con questa scelta, una sorta di commistione con la direttiva europea più volte citata tanto da poter ravvisare nell’articolo 39 una norma pensata dal legislatore nazionale per accogliere in modo più armonioso possibile la disciplina europea22. È possibile, comunque, che il nostro legislatore abbia optato per questa collocazione poiché ha recepito la direttiva europea 2005/29 dando maggior enfasi all’aspetto meramente “pubblicistico”23 della normativa piuttosto che concentrarsi sui rapporti contrattuali tra consumatore e imprenditore. In effetti, la Parte II del Codice del Consumo detta una serie di norme di comportamento per la cui violazione vengono espressamente contemplate soltanto sanzioni amministrative pecuniarie, laddove per contro la Parte III reca un’insieme di regole di natura privatistica. In conclusione di questo paragrafo, al di là di tutte le recriminazioni su possibili collocazioni migliori degli articoli succitati, il decreto 206/2005, come modificato dal d.lgs. 146/2007, fa sì che i contenuti del Titolo III della Parte II del Codice del Consumo siano i seguenti: il primo capo contiene le Disposizioni generali con gli artt. 18 e 19 in cui sono inserite una serie di definizioni e regole che determinano il rapporto con le altre discipline, il secondo capo, intitolato “Pratiche commerciali scorrette” (artt.20-26) al cui interno si rinvengono le norme di attuazione degli articoli 5-9 della direttiva, nell’’ultimo, il terzo capo (artt. 27-27 quarter) ospita le norme di recepimento degli articoli 10-13 della 2005/29/Ce. sinonimi, ma il problema si pone allorquando si vuole interpretare questa norma in relazione alla direttiva sulle pratiche commerciali sleali e alla singolare contaminazione che la 2005/29/Ce opera tra buona fede oggettiva, ragionevolezza e diligenza nell’art.5, comma 2, lettera a. Per il diritto italiano, infatti, diligenza e buona fede oggettiva non sono certamente dei sinonimi ed è addirittura sconosciuta la definizione di ragionevolezza se non per alcune eccezioni (art.117 del codice del Codice del Consumo). Il punto debole dell’art.39, come si evince facilmente, è la totale assenza di sanzioni. Cfr. E. Minervini, L. Rossi Carleo (a cura di), op. cit, p. 80. 22 Cfr F. Vigoriti, Verso l’attuazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, in Europa e diritto privato, 2007, pag.525 23 Cfr. De Cristofaro, op.cit, p.70 20 Capitolo I 1.3.1. Le particolarità del recepimento della direttiva 2005/29/Ce: le scelte del legislatore e le relazioni con altre discipline normative con essa interferenti. Nell’ordinamento italiano si è rispettata, dunque, la diversificazione di tutela imposta dalla comunità europea, dal momento che si è realizzato un sistema bipolare di protezione, uno riservato esclusivamente al consumatore, con il decreto legislativo 146/2007, e un altro che regola i rapporti con la concorrenza, sebbene la soluzione italiana presenti “un’indubbia originalità24”. Se da un lato, infatti, la parte “sostanziale” delle pratiche sleali e della pubblicità ingannevole e comparativa risulti completamente uniforme ai precetti contenuti nelle due discipline e sono ben evidenti le differenze, non può si può analogamente individuare un’autonomia da un punto di vista “procedimentale”25, dal momento che la competenza ad accertare le violazioni è stata attribuita, di fatto, alla stessa Autorità, l’Autorità garante delle concorrenza e del mercato. Natura, entità, tipologia delle sanzioni sono le medesime sia in un caso che nell’altro. A causa di ciò, dunque, si riduce drasticamente la portata pratica di queste normative poiché, sebbene la divisione teorica resti senza dubbio importante, si porta a confondere su un piano squisitamente operativo le applicazioni e le delimitazioni delle singole discipline. Un’ulteriore sovrapposizione si verifica anche perché nel d.lgs. 146/2007, come di seguito riportato nell’art.27 co. 2 del Codice del consumo, si prevede che sia concessa l’opportunità di chiedere l’intervento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato a chiunque ne abbia un interesse, che sia un singolo individuo o un’organizzazione. Questa condizione comporta che il professionista, i cui affari o la propria reputazione non siano lesi da un comportamento concorrenziale scorretto riconducibile alla pubblicità ingannevole e a quanto tutelato dall’apposito decreto legislativo 145/2007, possa difendere i propri interessi appellandosi alla protezione offerta dal decreto legislativo 206/2005. Un’eventualità del genere non può considerarsi remota dal momento che è lecito che un imprenditore, piuttosto che ricorrere al giudice ordinario per far valere i propri diritti in base al codice di proprietà industriale, d.lgs. 30/2005, o agli articoli 2598 -2601 del codice civile, preferisca, in 24 Ibidem, p. 76 Si vedano nello specifico, artt.27 del Codice del Consumo e 8 del decreto legislativo 2 agosto 2007 n.145. 25 21 Capitolo I termini di spesa e di rapidità, grazie all’ “apertura” lasciata dal succitato articolo 27 co. 2, l’iter previsto dall’Antitrust. Questa suddivisione e questo tentativo di concedere piena autonomia alla disciplina in esame, inoltre, per quanto non si voglia criticare in pieno l’impostazione del legislatore, appare poco funzionale poiché sono difficilmente immaginabili tanti casi in cui una lesione del comportamento economico del consumatore non danneggi, a sua volta, un possibile concorrente. È complesso individuare, infatti, ipotesi in cui si possa trovare applicazione solo una delle due normative e quindi l’effetto più immediato di quella che può considerarsi come una sorta di idealizzazione legislativa, è il concretizzarsi di un surplus di procedure e di possibili rimedi che scaturiscono dallo stesso comportamento sleale. Oltre alla succitata problematica relativa alla possibile dislocazione della disciplina delle pratiche commerciali e dei rapporti concorrenziali in più ambiti normativi, è utile capire anche come le scelte del legislatore, nell’applicare la direttiva 2005/29/Ce, abbiano influito in settori normativi affini e preesistenti alle modifiche che si sono stabilite nel corso di questi ultimi due anni. Sono palesi, infatti, le interferenze con la teoria del contratto e quelle con la responsabilità civile dal momento che, come si analizzerà meglio nel paragrafo successivo, le pratiche commerciali mirano a tutelare tutti i rapporti posti in essere “prima, durante e dopo26” un’operazione commerciale assimilando, di conseguenza, sotto la propria tutela qualsiasi trattativa fino all’adempimento di tutte le clausole contrattuali. L’articolo 19 del d.lgs. 206/2005 permette di affermare, dunque, che non è necessario che un’operazione commerciale giunga a compimento per poterla definire come una pratica commerciale scorretta, bensì è sufficiente che questa stessa sia atta ad alterare o modificare, facendo leva su escamotage ingannevoli, le capacità decisionali del consumatore medio, pregiudicandone negativamente il comportamento economico. Quando il consumatore stipula il contratto può solo ricorrere a rimedi di carattere invalidatorio che gli consentano di svincolarsi da quanto sottoscritto e richiedere, ove ce ne sia la possibilità, eventuali risarcimenti danni. Nell’ambito del codice civile e quindi non facendo 26 Art.19 del decreto legislativo 206/2005 22 Capitolo I riferimento per il momento alle pratiche commerciali sleali e al decreto legislativo 206/2005, si può ricorrere all’articolo 141827 che rende nullo un contratto qualora la violazione del contratto stesso rifletta la trasgressione di una norma imperativa e concretamente nel non rispetto di quanto previsto dall’articolo 1325 del codice civile (l’accordo delle parti, causa, oggetto e la forma se prescritta dalla legge sotto pena di nullità) o per l’assenza nell’oggetto delle indicazioni richieste dall’art. 1346 del codice civile. Questa condizione porta a riflettere che un contratto, però, potrebbe essere redatto senza alcun vizio di forma, ma rappresentare comunque una pratica commerciale scorretta nei confronti del consumatore in base a quanto disposto dagli artt. 20 co.1, e 18, let d) ed e) del Codice del Consumo. L’introduzione nel corpus normativo italiano della nozione di pratica commerciale scorretta fa sì che un presupposto di illiceità contrattuale non è da rintracciarsi esclusivamente nelle parti sostanziali che caratterizzano la formazione di un contratto bensì anche ad un fattore esterno alla pattuizione stessa e cioè la volontà dell’acquirente il quale deve essere libero e consapevole prima di accettare qualsiasi proposta. Dopo aver esplicitato questo punto è molto chiaro individuare un’unione fra gli articoli di recepimento della direttiva 2005/29/Ce e l’articolo 1427 del codice civile che, sempre in tema di annullabilità di un contratto, recita: “il contraente, il cui consenso fu dato per errore (1428 e seguenti), estorto con violenza (1434 e seguenti) o carpito con dolo, può chiedere l'annullamento del contratto (1439 e seguenti) secondo le disposizioni seguenti (122, 624).” La disciplina regolata dal decreto legislativo 206/2005, quindi, se analizzata sotto questi determinati aspetti, presenta molti punti di analogia con la teoria del contratto e ciò porta a stabilire che, qualora il Codice del consumo non dovesse coprire tutte le pratiche commerciali scorrette e non presentasse soluzioni per dei casi specifici, il consumatore sarebbe ugualmente tutelato dalle norme precedentemente previste nel codice civile e potrebbe appellarsi ad un vizio di volontà per ottenere l’annullamento del contratto o parte di esso. 27 L’articolo 1418 del codice civile recita: “il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'Art. 1325, l'illiceità della causa (1343), l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'Art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'Art. 1346. Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge (190, 226, 458, 778 e seguente, 780 e seguente, 788, 794, 1261, 1344 e seguente, 1350, 1471, 1472, 1895, 1904, 1972)”. 23 Capitolo I Continuando la disamina che induce a porre l’attenzione sulle relazioni intercorrenti fra la disciplina delle pratiche commerciali scorrette e le altre norme con essa afferenti, è il caso di rilevare quali sono i meccanismi di tutela presenti nel codice civile che si attivano allorquando un consumatore non abbia stipulato ancora un contratto, ma si renda conto prima della sottoscrizione della presenza di un’attività commerciale non lecita. La questione fondamentale risiede nel fatto che un consumatore è in diritto di chiedere eventualmente un risarcimento per ogni pratica chiaramente contraria alla buona fede pre-contrattuale, ma ovviamente, dal momento che non è stato sottoscritto nulla, non può richiedere misure di carattere invalidatorio. Nel caso in cui la slealtà di un’operazione commerciale si attui in una condizione non definibile come “pre-contrattuale”, l’acquirente può far ricorso solo all’articolo generale della responsabilità civile, extracontrattuale, l’art.2043, seppur in questo caso diventa complesso stabilire con assoluta certezza un nesso di casualità forte tra un comportamento economico errato di un individuo e un’eventuale trattativa non giunta neanche ad un livello che può intendersi come attività precontrattuale. In ultimo, è importante rilevare la scelta dal legislatore italiano di non avvalersi di alcune opzioni e deleghe concesse nella direttiva sulle pratiche commerciali scorrette. È rilevante, infatti, analizzare il rapporto che la nuova disciplina contenuta nel Codice del Consumo avrebbe potuto intrattenere con i codici deontologici e con l’adozione da parte delle associazioni di consumatori di codici di buona condotta, anche se il nostro legislatore ha deciso di non usufruirne. La direttiva 2005/29/Ce autorizza gli Stati membri a mantenere e/o a introdurre norme interne ed autonome28 accordando, di riflesso, la creazione di un sistema normativo a “ragnatela29” e non piramidale che avrebbe origine grazie alla commistione fra fonti pubbliche di produzione del diritto e fonti private volte alla regolamentazione della stessa fattispecie. L’adozione di atti di 28 Art.3, § 8 della direttiva comunitaria 2005/29 afferma che: “la presente direttiva non pregiudica le eventuali condizioni relative allo stabilimento, o ai regimi di autorizzazione, o i codici deontologici di condotta o altre norme specifiche che disciplinano le professioni regolamentate, volti a mantenere livelli elevati di integrità dei professionisti, che gli Stati membri possono, conformemente alla normativa comunitaria, imporre a questi ultimi.”. 29 Cfr. F.Pinto, I codici deontologici e la direttiva 2005/29/Ce in Minervini – Rossi Carleo (a cura di), Le pratiche commerciali sleali, cit, p. 220 ss. 24 Capitolo I autoregolamentazione è stata auspicata in più occasioni dalla Comunità Europea30 e, al considerando n.20 della succitata direttiva, la previsione dell’elaborazioni di norme di buona condotta da parte delle associazioni dei consumatori è tesa a confutare qualsiasi dubbio circa la potenziale parzialità dei codici deontologici proposti dalle imprese. Secondo quando previsto a livello comunitario31, i presupposti per l’applicazione della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette inerenti ai codici deontologici sono tre: l’emanazione di un codice deontologico stesso da parte di un’azienda, l’indicazione in una attività commerciale da parte del professionista di essere vincolato al rispetto delle norme autoimposte e che l’impegno assunto sia fermo e verificabile (si interpreta il termine fermo come impegno irrevocabile, assunto verosimilmente in forma scritta). Quanto previsto dalla direttiva comunitaria non è in alcun modo menzionato nel decreto legislativo 146/200732 dal momento che si rileva solamente nell’art. 18 lett. f33 del Codice del Consumo una definizione di codice di condotta, ma che ha una valenza del tutto marginale rispetto all’intero corpus normativo che si sta attualmente analizzando. La direttiva europea 2005/29/Ce, infine, lascia l’opportunità agli Stati membri di introdurre o mantenere “limitazioni e divieti motivati e giustificati per tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori nel territorio in cui risiedono, quale che sia il luogo di stabilimento dei professionisti”34, di inserire regole più severe nel settore che ha come oggetto i servizi finanziari o i beni immobili e di vietare pratiche commerciali che contrastano le regole di buon gusto o il decoro comunemente osservate dalla popolazione residente in uno degli Stati membri. Il legislatore italiano, ancora una volta e come già accaduto per i codici deontologici, non ha apportato modifiche alla direttiva comunitaria e ha accettato tutto senza usufruire delle facoltà accordategli dalla Comunità Europea. 30 Cfr. come esempio, nel art.27 della direttiva 95/46/Ce la Commissione incoraggia l’elaborazione di codici che possano contribuire alla corretta applicazione delle leggi nazionali in materia di trattamento dei dati personali. 31 L’articolo 2, comma 6, della direttiva 2005/29/Ce individua le condizioni per le quali una pratica commerciale può definirsi ingannevole in caso di violazione delle norme deontologiche. 32 Cfr. De Cristofaro, op. cit, p. 84 e ss. 33 Art.18 let.f del d.lgs. 206/2005 introduce la definizione di codice di condotta stabilendo che può definirsi come codice di condotta “ un accordo o una normativa che non e' imposta dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro e che definisce il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tale codice in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o piu' settori imprenditoriali specifici;”. 34 ibidem 25 Capitolo I 2. Il decreto legislativo 146/2007 e i nuovi articoli del Codice del Consumo. Nei paragrafi precedenti si sono illustrati ampiamente i principi guida che hanno segnato la redazione della direttiva comunitaria 2005/29 e quali sono stati i criteri con i quali il legislatore ha deciso di recepire la direttiva stessa nell’ordinamento italiano mentre in questa sezione si analizzeranno in modo dettagliato gli articoli del decreto legislativo 206/2005 inerenti alle pratiche commerciali sleali. Prima di iniziare tale disamina, occorre aggiungere una piccola precisazione: il legislatore italiano ha optato di utilizzare il termine “scorrette” in luogo di sleali per evitare qualsiasi confusione con la materia della concorrenza sleale, regolamentata dagli artt. 2598 – 2601 del codice civile. Nelle pagine seguenti si utilizzeranno entrambi i lemmi, considerati come sinonimi. 2.1 Le definizioni dell’art. 18 del d.lgs. 206/2005 e la nozione di diligenza professionale. Il capo del Codice del consumo, come modificato dal decreto legislativo 146/2007, propone nell’articolo 18 la definizione dei termini chiave e più ricorrenti nell’ambito della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette in cui è inserita, appunto, come già scritto in precedenza, la nozione di pratica commerciale stessa e quali ambiti tutela e regola. La definizione di pratica commerciale scorretta presente all’art.18 lett. d) ricalca quella contenuta nell’articolo 2 lett. d) della direttiva comunitaria 29/2005, scelta senza dubbio coerente con la volontà del legislatore comunitario di armonizzare la disciplina. L’ampiezza della normativa si evince soprattutto sotto il profilo della natura giuridica della condotta vietata, “che può consistere tanto in dichiarazioni quanto in comportamenti materiali, tanto in omissioni; si apprezza poi sotto il profilo sostanziale, in quanto si richiede una semplice “relazione” fra la condotta e la promozione, la vendita o la fornitura di un prodotto ai consumatori35”. La portata della norma è estesa anche perché, come si rinviene nell’articolo 18 lett.c, si intende per prodotto “qualsiasi bene, servizio, diritto e obbligazione36”, offrendo, quindi, una definizione onnicomprensiva. 35 36 Cfr. De Cristofaro, op.cit, p.97 e ss. Art. 18, lett. c) del d.lgs. 206/2005. 26 L’operatività Capitolo I dell’art.18 lett. d) include tutte le forme di promozione, di commercializzazione dei prodotti, sia vecchie che nuove, e ogni tipo di condotta che va dalla prima presa di contatto fra i soggetti coinvolti in un’operazione commerciale fino alla conclusione della stessa. Ricadono nella nozione di pratica commerciale, nello specifico, pertanto, sia i veri e propri messaggi pubblicitari sia quelle attività che, pur appartenendo al genus delle comunicazioni d’impresa, si tendono solitamente ad essere esclusi o distinti dal battage vero e proprio come, ad esempio, le sponsorizzazioni o quelle comunicazioni che hanno quale obiettivo primario quello di promuovere l’immagine e la reputazione dell’inserzionista e incitare all’acquisto in maniera indiretta. I rapporti precontrattuali o contrattuali instaurati tra imprenditori che agiscono, durante la stipulazione, nel quadro della propria attività commerciale, industriale o artigianale, invece, non possono essere tutelati da questa norma e come esempio si possono riportare tutti quei contratti che hanno come oggetto quei beni strettamente destinati all’esercizio di un’attività professionale realizzati da un fornitore per un altro professionista. Se è alquanto intuitivo escludere questo gruppo di attività dall’ambito di tutela del d.lgs. 146/2007, dal momento che la definizione di pratica commerciale scorretta non lascia adito a dubbi, merita una riflessione più accurata un secondo tipo di pratiche in cui non si riscontra quel requisito di “diretta connessione” o “relazione”37 previsto sia dalla direttiva 2005/29/Ce sia dall’articolo 18 del Codice del consumo. Il secondo tipo di condotta sulla quale si può dibattere è quella in cui il collegamento fra la pratica commerciale, la promozione, la vendita o la fornitura di un prodotto ai consumatori sia realizzato attraverso un’intesa stipulata tra i professionisti stessi, come avviene nel caso in cui gli imprenditori si accordino sui prezzi mediante l’utilizzo dei cartelli, in cui oltre ad un danno concorrenziale sono evidenti gli effetti negativi sulle condizioni finali di trattamento per il singolo acquirente. Si è deciso di ritenere anche queste pratiche commerciali “mediate” al di fuori dall’applicazione del d.lgs. 206/2005 sia perché la Comunità Europea non ammette l’ampliamento del raggio d’azione della direttiva (si ricorda sempre come il legislatore europeo abbia assicurato un’imposizione più rigida 37 Si rimanda alla nota 15, ibidem 27 Capitolo I con l’utilizzo dell’espressione “in diretta connessione”), sia perché la nozione di pratica commerciale si interessa delle condotte attive o omissive che potrebbero condizionare la scelta e il comportamento economico di un individuo, ma non si fa carico di quelle azioni, estranee al proprio ambito di afferenza, che incidono sul contenuto del contratto. Tra i concetti più rilevanti presenti nell’articolo 18 del d.lgs. 206/2005 è da citare quello di “diligenza professionale” il quale, proprio a causa della vaghezza definitoria con il quale è stato descritto dal legislatore, merita un ulteriore approfondimento. L’articolo 18, lett. h, del d.lgs. 206/2005 propone la diligenza professionale come “il normale grado della specifica competenza ed attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali di correttezza e di buona fede nel settore di attività del professionista;” Si palesa, anche in questo caso, una difficoltà interpretativa simile a quella che si è già affrontata per l’art.39 del Codice del Consumo e l’art. 5 lett. a della direttiva comunitaria 2005/29, dal momento che se buona fede e correttezza possono essere considerati sinonimi e afferiscono ad un preciso obbligo di trasparenza e lealtà in qualsiasi relazione fra persone al di là di ogni vincolo normativo, la diligenza, invece, si muove nell’ottica di misurare l’impegno profuso da uno dei due contraenti per soddisfare le esigenze di un altro soggetto sempre in relazione alle promesse effettuate e alle aspettative minime che è lecito attendersi. Per quel che concerne, dunque, la buona fede oggettiva e la correttezza è legittimo riferirsi a quanto previsto dall’art. 2 della Costituzione in cui si “richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” poiché in tal modo si vincolano tutti gli attori di un contratto ad agire onestamente non in virtù di clausole o penali, ma per un generale dovere extracontrattuale di non danneggiare l’altrui interesse. Nell’ambito del d.lgs. 146/2007, però, si offre una visione più estesa del concetto di diligenza professionale in cui non solo si afferma la costatazione dell’accuratezza con cui si adempiono gli obblighi assunti, bensì si inserisce in tale definizione anche l’aspetto essenzialmente solidaristico che mira ad una protezione giuridica totalizzante della controparte. Si è notato, inoltre, che la nozione di diligenza professionale recepita nel Codice del consumo sia difficilmente inquadrabile in relazione alla clausole relative alla concorrenza sleale, soprattutto quelle inerenti 28 Capitolo I all’art.10 bis della Convenzione di Unione di Parigi per la proprietà industriale e dei principi della correttezza professionale ex art. 2598 n.3 codice civile38. Si nega, inoltre, che l’art.18, lett. h) del decreto legislativo 206/2005 possa fare riferimento a un concetto di diligenza, prudenza e perizia la cui mancata adozione consente di qualificare come colposa, in base all’art. 2043 del codice civile, la condotta del soggetto che danneggi un altro individuo con le proprie azioni. La contrarietà alla diligenza professionale non va mai ricollegata alla colpa come elemento soggettivo dell’illecito civile39, bensì è una nozione che vanta la propria autonomia rispetto a quanto previsto dal codice civile e che trova una sua particolare applicazione in merito alla disciplina delle pratiche commerciali scorrette. Il criterio della aspettativa di un comportamento ragionevole dell’imprenditore da parte del consumatore introduce in questa definizione di diligenza professionale un’ulteriore alea di incertezza che in sede di applicazione della normativa può dar luogo ad interpretazioni ampiamente discrezionali. La definizione di diligenza professionale così come introdotta nell’ordinamento italiano dal nostro legislatore presenta alcune differenze con quanto proposto in sede comunitaria dalla direttiva 2005/29 dal momento che l’art.2 lett. h) osserva la diligenza professionale “rispetto a pratiche di mercato oneste e/o al principio generale della buona fede nel settore di attività del professionista, il normale grado della speciale competenza e attenzione che ragionevolmente si possono presumere essere esercitate da un professionista nei confronti dei consumatori”. Si evince facilmente, mettendo a confronto l’art.2 lett. h) e il succitato art. 18 lett. h) del Codice del Consumo, come le differenze siano ingenti e palesi40. In primis, la competenza e l’impegno, che devono essere posti in essere per dar origine ad una pratica commerciale lecita, non sono misurati in base a ciò che è onesto attendersi da parte di un professionista secondo l’ottica di un consumatore, così come espresso nell’ordinamento italiano, bensì si stima quale sia il comportamento giusto di un professionista attenendosi al giudizio di un 38 Cfr. Ubertazzi, op.cit, p.327 Cfr. De Cristofaro, op.cit, p.150, nota 13. 40 Ibidem, p. 147 39 29 Capitolo I “osservatore” terzo, neutro ed esterno non considerando il parere dell’acquirente al quale è rivolta l’operazione commerciale stessa. Oltre questo passaggio per nulla marginale, si nota come nel recepimento della direttiva europea “il principio generale di buona fede” è stato sostituito dai “principi di correttezza e buona fede” mentre non è più presente il riferimento ad un poco chiaro e vago parametro relativo alle “pratiche di mercato oneste” citato, invece, dal legislatore europeo. Non è chiaro se queste difformità siano il frutto di una scelta consapevole e ben meditata, anche se è usuale che si attuino delle piccole modifiche negli ordinamenti degli Stati membri dal momento che spesso la terminologia e le espressioni impiegate dalla Comunità europea hanno una portata troppo ampia e presentano, per lo più, dei vocaboli non rigidamente definiti e soggetti a discordi interpretazioni in relazione alle diverse tradizioni giuridiche nazionali operanti nell’Unione. Nel caso dell’art.18 e delle discrepanze con la direttiva europea è lecito chiedersi se, in un’ottica di armonizzazione completa, le modifiche apportate dal nostro legislatore possano essere considerate in netto contrasto con la norma comunitaria e se, in futuro, potrebbe essere intrapresa una procedura di infrazione nei confronti dello Stato Italiano. Se da un lato è pur vero che l’art. 18 del decreto legislativo 206/2005 contiene solo una definizione generica rispetto alla quale non è improbabile che si accordino margini di discrezionalità in vista di un’applicazione concreta in altri articoli più rispondenti alla 2005/29, dall’altro il concetto di diligenza professionale rappresenta un elemento costitutivo fondamentale della nozione di base delle pratiche commerciali sleali e, dunque, la Corte di Giustizia europea potrebbe essere spinta ad analizzare tale situazione e valutare la conformità della scelta italiana rispetto alla direttiva. La nozione di diligenza professionale si rinviene anche nell’art.20 del decreto legislativo 206/2005 e rappresenta uno dei due elementi fondamentali che inducono a definire una pratica commerciale come scorretta. Questo articolo, seppur ha un’applicazione residuale perché, come si vedrà in seguito, esistono delle “liste nere” di pratiche commerciali comunque considerate ingannevoli o aggressive (artt 23 e 26 cod. cons.) o fattispecie di azioni o omissioni riportate negli artt. 21 e 22 o aggressive in base agli articoli 24 e 25, fa porre l’attenzione sulla questione della consapevolezza 30 Capitolo I decisionale che deve caratterizzare l’approccio ad un’attività commerciale da parte di un consumatore. Il campo di applicazione della pratica commerciale scorretta, in base all’art.19 del Codice del Consumo, è definito su un preciso piano temporale: il prima, il durante e il dopo la realizzazione di un’attività commerciale e ciò consente una protezione che obbliga il mantenimento di una diligenza professionale e un’attenzione al comportamento economico del consumatore costante e precisa. Continuando l’analisi delle definizioni che si rinvengono nell’art.18 del decreto legislativo 206/2005, infine, alla lett. e) del medesimo articolo del Codice si legge la definizione di una particolare attività e che si estrinseca nel “falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori41”. Questa stessa definizione, tuttavia, non viene impiegata in alcuna norma dispositiva del Codice del consumo perché l’art.20 comma 2 e 3, nello stabilire un divieto alle pratiche commerciali scorrette, afferma come elemento costitutivo della fattispecie l’idoneità a falsare in maniera apprezzabile il comportamento economico dei consumatori. Quanto riportato dall’art.20 del codice del consumo si pone in lieve disaccordo con la direttiva comunitaria, mentre la formula espressa dall’art.18 è proprio quella voluta dal legislatore europeo. Cercare di individuare i confini precisi imposti da queste due espressioni, però, appare poco rilevante perché la rilevanza stessa dell’incidenza di un comportamento economico deve essere posta in relazione con l’idoneità della pratica commerciale ad alterare sensibilmente la consapevolezza dell’acquirente nel prendere decisioni42. Come già avvenuto per altre definizioni dell’articolo 18, anche nel caso della lettera e), alcune espressioni appaiono oscure e necessitano di ulteriori approfondimenti, come, per esempio, la locuzione “decisione di natura commerciale43”, espressione non molto felice e che è stata riportata nell’ordinamento italiano senza un’interpretazione più consona, ma che saranno chiarite nell’approfondimento che 41 L’Art. 18 lett. e) del decreto legislativo 206/2005 nel proporre la definizione che spiega cosa si intenda con l’espressione falsare il comportamento economico dei consumatori afferma in modo quasi lapalissiano che si verifica tale situazione quando si impiega una pratica commerciale idonea ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso;” 42 Cfr. Ubertazzi, op. cit, p. 325 43 Cfr. De Cristofaro, op. cit, p.155 31 Capitolo I seguirà nel prossimo paragrafo che tratterà la figura del consumatore e le norme che ruotano intorno ad essa. 2.2. La nozione di consumatore e l’idoneità di una pratica commerciale a falsare il comportamento economico del consumatore stesso. Nell’ambito della direttiva comunitaria 2005/29 emergono due tipologie di individui che devono essere tutelati dalle attività commerciali poste in essere dagli imprenditori o dai professionisti: il consumatore, che costituisce una vera e propria categoria e il consumatore medio, che diviene una sorta di parametro di riferimento per individuare la scorrettezza di una pratica commerciale44. Per quel concerne la nozione di consumatore non si rinvengono particolari difficoltà di definizione ed, infatti, sia nell’ordinamento europeo che nei relativi ordinamenti degli Stati membri vige una perfetta unanimità e si è concordi con il proporre la figura del consumatore come “qualsiasi persona fisica che agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale, o professionale45”. Il d.lgs. 146/2007 ha inserito nel Codice del consumo (art. 18, lett. a)) una nuova definizione di consumatore e che è del tutto coerente con quanto riportato nell’art.2 della direttiva comunitaria 2005/29 e che va ad affiancarsi a quelle già presenti dal 2005 nell’articolo 3 del decreto legislativo 206/200546 in cui si contestualizza tale nozione con le pratiche commerciali che sono oggetto della direttiva stessa. Secondo quanto prescritto dall’art. 20 del Codice del consumo, si comprende che sono essenzialmente due gli elementi su cui si basa l’individuazione di una pratica commerciale scorretta e, nello specifico, la contrarietà alla diligenza professionale (di cui si è ampiamente discusso nel paragrafo precedente) e l’idoneità a falsare il comportamento economico degli acquirenti47. Questo secondo requisito deve essere 44 Cfr. A. Saccomani, Le nozioni di consumatore e di consumatore medio nella direttiva 2005/29/Ce in Codice del Consumo. Commentario a cura di Alpa e Rossi Carleo, Esi, Napoli, 2005, pag. 141. 45 Cfr. art.2, comma 1, lettera a) della direttiva 2005/29/Ce. 46 L’art. 3 let a) del decreto legislativo 206/2005 riporta nelle definizioni delle disposizioni generali la nozione di consumatore: “consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;” 47 Si riporta l’art.20 del decreto legislativo 206/2005 poiché in questo stesso articolo si ratifica per la prima volta il divieto alle pratiche commerciali scorrette e si elencano i requisiti fondamentali, che si stanno or ora analizzando, per giudicare sleale una pratica: 1. Le pratiche commerciali scorrette sono vietate. 2. Una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed e' falsa o 32 Capitolo I contestualizzato in base all’ordinamento italiano ed è importante comprendere secondo quali criteri il nostro legislatore riesca a determinare un modus operandi uniforme e a garantire un metro di giudizio quanto mai omogeneo per tutte le pratiche commerciali, sebbene non esista uno standard oggettivo a cui poter far riferimento. Affinché un’attività commerciale (già contraria alla diligenza professionale) possa considerarsi scorretta è necessario che sia in grado di adulterare “sensibilmente”, in base all’art.18, o “in maniera apprezzabile”, secondo quanto previsto dall’art.20, la capacità di un consumatore a prendere una “decisione di natura commerciale” consapevole e ad indurlo ad assumere decisioni che altrimenti non avrebbe mai preso. Il divieto di pratiche commerciali scorrette è esteso ad ogni condotta che possa comportare un travisamento nel processo decisionale del singolo acquirente. La definizione di decisione di natura commerciale, infatti, in conformità con il dettato del comma m) dell’art.18, riguarda ogni scelta presa da un consumatore legata a se acquistare o meno un prodotto, quali condizioni accettare per l’acquisto stesso, quali metodi di pagamento utilizzare (ad esempio, versamenti rateali o mediante la corresponsione del debito in un’unica soluzione) e se rimanere in possesso del bene oppure esercitare il diritto di recesso. Deriva da ciò, anche in linea con quanto stabilito dall’art.19, che la formazione della volontà del consumatore deve essere vagliata dalla fase antecedente la conclusione di un contratto alla sua effettiva attuazione, comprendendo, ovviamente, le fasi di negoziazione e quelle di risoluzione di eventuali patologie del rapporto48 ed anche il primo contatto fra il professionista e il proprio target di riferimento, come avviene attraverso la pubblicità e le altre forme del marketing. idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori. 3. Le pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi più ampi di consumatori, sono idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità, in un modo che il professionista poteva ragionevolmente prevedere, sono valutate nell'ottica del membro medio di tale gruppo. E' fatta salva la pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera. 4. In particolare, sono scorrette le pratiche commerciali:a) ingannevoli di cui agli articoli 21, 22 e 23 o b) aggressive di cui agli articoli 24, 25 e 26. 5. Gli articoli 23 e 26 riportano l'elenco delle pratiche commerciali, rispettivamente ingannevoli e aggressive, considerate in ogni caso scorrette.” 48 Cfr. Ubertazzi, op. cit, p.325. 33 Capitolo I Una pratica commerciale che possa essere inserita nel novero delle attività scorrette non deve cancellare completamente la capacità del consumatore a prendere decisioni, bensì la norma pone un limite di liceità oltre il quale un imprenditore non può spingersi oltre. È ovvio, infatti, che per commercializzare un bene o un servizio, un’azienda ricorra ad opere di persuasione e di convincimento che stimolino l’interesse verso i propri prodotti e che differenzino se stessa dai competitors, quindi sarebbe stato poco coerente voler limitare qualsiasi tentativo di approccio che poteva mettere in pratica un’impresa nei confronti del proprio target di riferimento. Il limite tollerato dal legislatore italiano, dunque, è quello che comporta il permanere di una consistente autonomia volitiva la quale si estrinseca attraverso il concetto di dolus bonus, parametro che caratterizza la valutazione dei messaggi pubblicitari. Il dolus bonus consiste nell’esaltazione “positiva” realizzata dall’operatore commerciale e che è autorizzato anche dal comma 3, ultimo capoverso, dell’articolo 20 del decreto legislativo 206/2005 in cui si dichiarano legali quelle “dichiarazioni esagerate” o “non destinate ad essere prese alla lettera”. Per chiarire meglio questo concetto si può far riferimento anche all’articolo 2 del Codice di autodisciplina pubblicitaria49, in cui si regolano i criteri che determinano la decettività di una pubblicità. Tra le esimenti previste nell’articolo appena citato l’iperbole pubblicitaria50 ricopre un ruolo fondamentale dal momento che l’evidente inverosimiglianza, la rappresentazione di un risultato impossibile a raggiungersi, una generica superiorità del prodotto, espressa al grado superlativo e riferita ad una base totalizzante, sono sufficienti ad impedire che una comunicazione possa considerarsi 49 Art. 2 del Codice di autodisciplina pubblicitaria, ivi, p.117. L’articolo 2 del codice di autodisciplina pubblicitaria, come si è analizzato, fa riferimento all’iperbole contrariamente a quanto previsto dell’art. 145/2007 in quanto questa norma non prende espressamente posizione sul problema dell’iperbole. Nonostante nell’art.2 del decreto legislativo 145/2007 non si menzioni questa particolare fattispecie, nell’ambito pratico si giunge alle medesime conclusioni del codice di autodisciplina pubblicitaria, ma ovviamente la censurabilità o meno dell’iperbole dipenderà dalla sua attitudine in concreto ad indurre in errore i destinatari del messaggio e, quindi andrà valutata con riferimento al target dello stesso. A testimonianza dell’applicazione pratica di questa particolare esimente anche in base al decreto legislativo succitato, è possibile riportare alcuni esempi di provvedimenti che hanno considerato non decettivi messaggi con queste specifiche caratteristiche: “utilizzabile anche da un bambino”, riferita ad un apparecchio per smontare i pneumatici (AG n. 13675, ivi 42/02), “sani con gusto”, riferita a biscotti a base di ingredienti naturali (AG n. 3014, ivi 18/95), “miracolosa, anzi miracolosissima” riferita all’acqua minerale San Benedetto (AG n. 4149, ivi 32-33) proprio perché è stato sottolineato il palese legame ironico fra quale tale qualifica e la denominazione dell’acqua. Cfr. Ubertazzi, op. cit, p. 239. 50 34 Capitolo I ingannevole per un consumatore e, di riflesso, contestualizzando questo dato nell’ambito delle pratiche commerciali scorrette, indurre l’acquirente ad una valutazione economica non corretta e l’assunzione di una decisione di natura commerciale errata. Tornando di nuovo in modo più puntuale sulla nozione dell’articolo 20 del Codice del consumo e alla definizione da esso proposta, appare incerto se la predisposizione di una pratica ad indurre il consumatore ad assumere una decisione che altrimenti non avrebbe mai preso possa considerarsi una condizione addizionale ed integrativa rispetto all’idoneità di alterare sensibilmente la capacità di un acquirente a compiere una scelta oppure se essa rappresenti un attributo rilevante per misurare quanto sia stata adulterata la consapevolezza del soggetto a cui è rivolta l’attività commerciale. Bisogna, infatti, stabilire se “la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole potrebbe considerarsi alterata sensibilmente in quanto la pratica risulti idonea ad assumere un ruolo (da un punto di vista causale) decisivo ad assumere una certa determinazione negoziale51”. Ha dato origine a questo dubbio interpretativo il contenuto dell’art.18 lett. e), presente nel Codice del Consumo, in cui si sottolinea in maniera molto risoluta come l’incapacità di compiere una scelta con la giusta cognizione di causa induca pertanto52 all’assunzione di una determinata decisione di natura commerciale. In questo modo, però, si spinge a svilire e a diminuire la portata dell’avverbio “sensibilmente” che è stato voluto dal legislatore europeo proprio per restringere l’ampiezza della norma 2005/29 solo a quelle pratiche commerciali sleali in cui la condotta professionale di un imprenditore abbia una potenzialità pregiudizievole rilevante, con il fine di evitare che rientrassero sotto la tutela di questa direttiva anche delle fattispecie ininfluenti. Se ne deduce, dunque, che i due aspetti, sebbene siano indubitabilmente legati, mantengano una certa autonomia e indipendenza. Un’altra importante questione da affrontare riguarda un ennesimo dubbio interpretativo suscitato dal diverso modo in cui la definizione presente alla lett. e) dell’art. 2 della direttiva comunitaria 2005/29, relativa al “falsare in misura rilevante il 51 Cfr. De Cristofaro, op. cit, Si rimanda alla nota 35 in cui è riportata integralmente la lettera e) dell’art.18 del decreto legislativo 206/2005. 52 35 Capitolo I comportamento economico dei consumatori”, sia stata recepita dai diversi Stati membri dell’Unione e come si colloca la scelta italiana in tale contesto. Le perplessità emergono nell’ambito di una dicotomia metodologica fondata sull’impostazione di un criterio soggettivo/oggettivo indissolubilmente legato alla difforme esegesi della condotta di un professionista nei confronti del consumatore. Il dibattito si fonda, infatti, se sia sufficiente che una pratica sia oggettivamente lesiva delle capacità discrezionali di un soggetto o se, per essere annoverata tra le attività commerciali sleali, debba sussistere un elemento soggettivo, un’intenzionalità specifica dell’imprenditore che persegua, dunque, l’obiettivo di cagionare una particolare alterazione dell’altrui volontà. Hanno abbracciato la prima ipotesi e, dunque, quella legata ad un approccio oggettivo, l’ordinamento italiano, quello francese e quello portoghese, mentre sembra che siano stati propensi ad accettare un orientamento soggettivo la Spagna, la Germania e la Gran Bretagna. Assumere quest’ultimo punto di vista comporta una consistente riduzione delle concrete possibilità di vedere applicata la nozione generale di pratica commerciale così come previsto dall’art.5 della direttiva comunitaria 2005/29 e, di riflesso, dall’art.20, comma 2 del Codice del consumo dal momento che richiedere il requisito soggettivo del dolo assicura che verrebbero escluse dalla tutela tutte quelle pratiche che dovessero risultare solamente “colpose”. Ciò determina una difficoltà anche a stabilire a chi attribuire e come distribuire gli oneri probatori poiché, da un lato, potrebbero intervenire i consumatori e le relative associazioni al fine di verificare l’intento doloso del professionista, dall’altro potrebbe essere chiesto all’imprenditore di fornire prove a suo favore con le quali dimostrare che non abbia mantenuto una determinata condotta illecita consapevolmente e con lo scopo di indurre in errore il proprio consumatore. In base a quanto analizzato fin’ora, risulta evidente che l’interpretazione italiana verso un’oggettiva attitudine delle pratiche commerciali ad alterare l’autonomia decisionale del consumatore sia la più consona e quella che garantisce una più efficace armonia della disciplina. 36 Capitolo I 2.2.1. Il consumatore medio come parametro di riferimento per nuove le norme del Codice del Consumo. La nozione di consumatore medio, così come la si ritrova nell’ambito del decreto legislativo 206/2005, ha le sue origini, ovviamente, nella direttiva comunitaria 2005/29 e, con questa suddetta nozione, si mira a descrivere un determinato soggetto che presenta la caratteristica di essere normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto nel compiere acquisti. Fin dalla relazione illustrativa della proposta di direttiva si è reso evidente un nuovo approccio dell’Unione europea in merito alla questione relativa ai soggetti che devono essere tutelati da ogni forma illecita di attività commerciale. La Commissione europea, infatti, contemplando due definizioni, una generica per il “consumatore” ed un’altra per il “consumatore medio” ha subito imposto come parametro di riferimento per tutte le pratiche commerciali scorrette, non il modello del consumatore “debole e vulnerabile”53, bensì ha stabilito che si è assumesse come modello di riferimento un individuo critico e consapevole, in linea con quanto precedentemente descritto dalla Corte di Giustizia. Si è affermato, infatti, nella sentenza della Corte di Giustizia europea del 16 luglio 1998 relativa alle normative comunitarie concernenti i marchi d’impresa, la pubblicità ingannevole e comparativa e la commercializzazione di peculiari e specifiche categorie di prodotti che “per stabilire se una dicitura destinata a promuovere le vendite sia idonea a indurre in errore l’acquirente, il giudice nazionale deve riferirsi all’aspettativa presunta connessa a tale dicitura di un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto54”. Nell’ambito della stessa sentenza, inoltre, il giudice ha statuito che le corti nazionali possono avvalersi di sondaggi, ricerche o statistiche al fine di valutare quanto possa influire una condotta posta in essere dal professionista in base alla società dei consumatori alla quale fa riferimento55. 53 Si intende per acquirente debole e vulnerabile quel soggetto sprovvisto delle conoscenze, delle competenze e delle informazioni indispensabili che possano garantirgli piena consapevolezza nel prendere le proprie decisioni e che è, inoltre, manchevole di razionalità e senso critico necessarie per assumere scelte ponderate e idonee. 54 Cfr. CGE, sentenza del 16 luglio 1998, C-210/96. 55 Cfr. A. Saccomani, op.cit, p. 148 37 Capitolo I Il Comitato economico europeo, però, esprime un parere negativo56 a riguardo sia della sentenza che della proposta di direttiva presentata dalla Commissione57 poiché è forte il timore che adoperare come criterio quello di consumatore medio potrebbe lasciare non tutelati proprio i soggetti che, concretamente, ne hanno più bisogno: i meno acculturati, i meno istruiti e i meno avvezzi alle pratiche commerciali. Il Parlamento europeo, però, ha confermato lo stesso modello di consumatore medio proposto dalla Corte di Giustizia, invitando solo a formulare meglio la definizione di questo parametro suggerendo di completarla con la seguente perifrasi: “tenuto conto delle circostanze sociali, culturali e linguistiche” al fine di rendere la stessa più flessibile e adattabile alle peculiarità di diverse fattispecie. Il canone del consumatore medio si è progressivamente perfezionato acquisendo connotazioni difformi in base ai beni o ai prodotti e ai soggetti che, di volta in volta, possono essere coinvolti in una transazione commerciale. Sebbene, appunto, solo con il tempo si sia riuscito a migliorare tale concetto, nella redazione della direttiva 2005/29/Ce, il Consiglio ha preferito relegare la definizione di consumatore medio in un apposito “considerando58” della normativa piuttosto che inserire tale definizione 56 Cfr. De Cristofaro, op. cit, p, 162, nota 43 Nella relazione illustrativa della proposta di direttiva, infatti, la Commissione europea afferma che: “la direttiva prevede, come consumatore di riferimento, il consumatore medio nella nozione elaborata dalla Corte di Giustizia e non il consumatore vulnerabile e atipico. Questo criterio, che è un’espressione del principio di proporzionalità, si applica quando una pratica commerciale si rivolge a o raggiunge la maggior parte dei consumatori. Esso subisce un adattamento qualora una pratica commerciale si rivolga specificatamente a un determinato gruppo (ad. es. minori): in tal caso come consumatore di riferimento viene considerato un esponente medio di quel gruppo.”. Cfr. Commissione delle comunità europee, Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio Relativa alle Pratiche Commerciali Sleali tra Imprese e Consumatori nel Mercato Interno, COM (2003) 356 def. 58 Il considerando 18, così come proposto nella versione definitiva della direttiva 2005/29/Ce, è il seguente: “È opportuno proteggere tutti i consumatori dalle pratiche commerciali sleali. Tuttavia, la Corte di giustizia ha ritenuto necessario, nel deliberare in cause relative alla pubblicità dopo l’entrata in vigore della direttiva 84/450/CEE, esaminare l’effetto su un virtuale consumatore tipico. Conformemente al principio di proporzionalità, e per consentire l’efficace applicazione delle misure di protezione in essa previste, la presente direttiva prende come parametro il consumatore medio che è normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, tenendo conto di fattori sociali, culturali e linguistici, secondo l’interpretazione della Corte di giustizia, ma contiene altresì disposizioni volte ad evitare lo sfruttamento dei consumatori che per le loro caratteristiche risultano particolarmente vulnerabili alle pratiche commerciali sleali. Ove una pratica commerciale sia specificatamente diretta ad un determinato gruppo di consumatori, come ad esempio i bambini, è auspicabile che l’impatto della pratica commerciale venga valutato nell’ottica del membro medio di quel gruppo. È quindi opportuno includere nell’elenco di pratiche considerate in ogni caso sleali una disposizione che, senza imporre uno specifico divieto alla pubblicità destinata ai bambini, tuteli questi ultimi da esortazioni dirette all’acquisto. La nozione di consumatore medio non è statistica. Gli organi 57 38 Capitolo I nell’art. 2, insieme a tutte le altre definizioni nell’ambito delle disposizioni generali. Il legislatore italiano, in linea con la maggior parte dei legislatori nazionali dei Paesi Ue che hanno già recepito la direttiva nei loro ordinamenti, ha evitato di proporre nel decreto legislativo 145/2007 un articolo recante la spiegazione di consumatore medio né ha inglobato, in nessun altro modo, il considerando n.18. Si deduce da ciò che i lineamenti del consumatore medio e l’interpretazione che si deve attribuire a questa figura emergono principalmente dall’esame delle sentenze pregiudiziali della Corte di Giustizia, sebbene, è da precisare, che queste vengano contestualizzate nelle società in cui devono essere calate. Come riportato nel “considerando” 18, infatti, “la nozione di consumatore non è statica” e di conseguenza le autorità nazionali devono esercitare la propria facoltà di giudizio per determinare la reazione tipica del consumatore in ogni specifica fattispecie. Ogni acquirente, infatti, forma un proprio giudizio e si crea opinioni difformi in base alla presentazione, alla natura, alla diffusione del prodotto e un ruolo fondamentale è svolto anche dal luogo di vendita e/o di fornitura. I fattori culturali pertinenti di ogni individuo non possono essere tralasciati e quindi è d’obbligo che la nozione di consumatore non sia la stessa in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea. Volendo riportare un semplice esempio, infatti, l’utilizzo di parole straniere da parte di un operatore professionale, in occasione di iniziative commerciali rivolte ai consumatori, potrebbe dare luogo a risultati disuguali in relazione al paese della Comunità Europea considerato: in alcuni luoghi l’utilizzo di una particolare terminologia potrebbe essere considerata decettiva e far ricadere il messaggio pubblicitario o la presentazione stessa del prodotto nel novero delle pratiche commerciali sleali, mentre in altri non sarebbe possibile rilevare alcun aspetto o profilo di illegittimità. Il legislatore comunitario, in ogni caso, prescrive preganti obblighi di informazione a carico degli operatori professionali per promuovere la libera concorrenza nel mercato interno e tutelando ogni individuo che in esso opera. Fino a quando non si consolidi la nozione di consumatore medio nei vari ordinamenti è sempre incerto stabilire quali margini di discrezionalità abbiano i Tribunali nazionali nel prendere decisioni in merito ai soggetti destinatari di una pratica giurisdizionali e le autorità nazionali dovranno esercitare la loro facoltà di giudizio tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia, per determinare la reazione tipica del consumatore medio nella fattispecie”. 39 Capitolo I commerciale sleale e quanto possa considerarsi “elastica” tale definizione in sede applicativa e nel discernimento delle singole attività59. Quand’anche si volesse riconoscere alle affermazioni contenute nel “considerando” 18 un valore vincolante, simile a quello che avrebbe rivestito un articolo inserito appositamente nel Codice del Consumo, non si potrebbe ritenere del tutto risolta la questione relativa ad un chiara determinazione del contenuto di tale nozione, a causa del lessico vago e della portata ampia di alcuni lemmi contenuti nella direttiva stessa. Volendo, infatti, analizzare più dettagliatamente i termini inseriti nel “considerando” 18, si rinvengono avverbi quali “normalmente” e “ragionevolmente”, la cui concretizzazione richiede ineluttabilmente il ricorso a valutazioni di natura discrezionale ed, inoltre, si è già avuto modo di costare come la nozione di consumatore medio sia diversamente declinabile a seconda della pratica commerciale scorretta alla quale è riferita. L’art. 20, comma 260, del decreto legislativo 206/2005 indica, per l’appunto, due modelli ideali di consumatore medio per una pratica commerciale61: quello individuabile come consumatore medio in un target ampio ed anche disomogeneo, raggiungibile attraverso l’utilizzo di una comunicazione che tende, per la sua penetrazione e diffusione, a rivolgersi ad un numero indistinto di soggetti e quello identificabile in un “determinato gruppo di consumatori”, in una cerchia più ristretta e con precipue caratteristiche e peculiarità. La distinzione non è da considerarsi per nulla trascurabile dal momento che è lecito aspettarsi e richiedere un grado di maggior competenza e consapevolezza a quei gruppi di acquirenti che hanno già intrattenuto un rapporto con un determinato professionista e che, proprio a seguito del rapporto instaurato con l’imprenditore (si pensi, ad esempio, agli utenti dei servizi di telefonia, internet o abbonati ad utenze televisive), siano in possesso di maggiori informazioni rispetto a persone che non si sono mai avvicinate ad una pratica commerciale similare. Solo in virtù di tali analisi si potrà stabilire quale livello qualitativo e quantitativo di informazioni possa reputarsi consono a soddisfare quei requisiti di “normalità” e “ragionevolezza” previsti dal “considerando” n. 18 della direttiva comunitaria 2005/29. 59 Cfr. De Cristofaro, op. cit, p. 166 Si rimanda alla nota 42 per una lettura completa dell’articolo 20 del Codice del Consumo. 61 Cfr. Ubertazzi, op. cit, p.328. 60 40 Capitolo I Al fine di garantire una protezione completa, onde evitare che si concretizzino i timori palesati dal Comitato economico circa un “vuoto” di tutela nei confronti delle persone meno esperte e più necessitanti di un particolare riguardo, il comma 3 dell’art. 20 del Codice del consumo prevede una piccola deroga al parametro di consumatore medio, introducendo un criterio di maggior rigore nel giudizio di correttezza di pratica commerciale. In tale comma, infatti, si sono volute regolare tutte quelle pratiche commerciali che, rivolte comunque ad un gruppo indistinto di consumatori, siano atte a falsare il comportamento economico e le decisioni di natura commerciale di persone particolarmente vulnerabili “a motivo della loro infermità mentale, o fisica, della loro età o ingenuità62”. Il parametro di riferimento per valutare la correttezza, quando si prendono in considerazione delle attività ascrivibili a questa tipologia, diventa il membro medio di questo gruppo di consumatori vulnerabili. Questo gruppo, però, deve essere individuabile e raggiungibile dalla pratica, sebbene non è necessario che questa stessa sia ad esso espressamente diretta dal momento che il comma 2 dell’art. 20 disciplina già questa eventualità. Il comma 2 appena citato, infatti, impone di considerare sempre il membro medio del gruppo cui la pratica commerciale viene indirizzata e, di conseguenza, qualora i destinatari dell’attività commerciale dovessero far parte di una sorta di “categoria protetta”, verrebbe applicato il giusto metro di giudizio senza ricorrere a quanto predisposto dal comma 3. La vera portata del comma 3 trova la sua valenza, dunque, proprio nel fatto che nonostante la pratica sia rivolta alla generalità del mercato, si può applicare la nozione di consumatore vulnerabile quando il professionista può “ragionevolmente prevedere” che la sua condotta influenzi soggetti più deboli e posti al di sotto della soglia normalmente intesa prevista per quella determinata fattispecie. L’onere di dimostrare che il professionista, applicando la giusta forma di diligenza professionale, avrebbe potuto prevedere di intercettare anche segmenti più vulnerabili del mercato, attraverso la propria attività commerciale, è a carico di coloro i quali intendono denunciare una pratica come scorretta, in base ai criteri stabiliti dal Codice del consumo. Si presenta anche in questo caso una difficoltà definitoria non irrilevante e in cui la discrezionalità nel prendere decisioni è senza dubbio predominante. 62 Art. 20, comma 3, del decreto legislativo 206/2005. 41 Capitolo I La nozione di consumatore medio e la sua collocazione nel Codice del consumo, per concludere, non trova molti consensi, infatti, si considera “nella sua assolutezza inadeguata sia rispetto alla multiforme realtà delle pratiche commerciali, sia rispetto alla possibile varietà dei contesti nell’ambito dei quali potrebbe rendersi necessario valutare la correttezza di una pratica commerciale63”. 63 Cfr. De Cristofaro, op. cit, p.170. 42 Capitolo II Le pratiche commerciali ingannevoli e le pratiche commerciali aggressive Sommario: 1. Le pratiche commerciali ingannevoli e aggressive. – 1.1. Le attività commerciali decettive: il primo comma dell’art.21 sulle “azioni ingannevoli”. – 1.1.1. Il primo elenco delle “azioni ingannevoli” nel Codice del consumo. – 1.1.2. Il comma 2 dell’art. 21. - 1.1.3. Il comma 3 dell’articolo 21: prodotti pericolosi e sicurezza del consumatore. – 1.1.4. Il comma 4 dell’articolo 21: la sicurezza dei bambini e degli adolescenti. - 1.2. Articolo 22 del Codice del consumo: le omissioni ingannevoli, il primo comma. - 1.2.1 Il comma 2 dell’articolo 22: tra omissione e occultamento. - 1.2.2. I comma 3, 4 e 5 : le caratteristiche del mezzo, i criteri tipici di valutazione della condotta omissiva e le informazioni comunitarie obbligatorie. - 1.3. L’allegato I della direttiva comunitaria 2005/29 e la black list dell’articolo 23 del Codice del consumo. – 1.3.1 L’inganno relativo a marchi e codici di condotta. – 1.3.2. L’inganno sulla natura del prodotto. -1.3.3. L’inganno relativo all’assistenza post vendita. - 1.3.4. L’inganno relativo alla figura del venditore. – 1.3.5. Le condotte decettive di natura propagandistica. - 2. Le pratiche commerciali aggressive. - 2.1. L’articolo 25 del Codice del consumo: gli elementi di valutazione dell’aggressività di una pratica commerciale. – 2.1.1. Le fattispecie concrete dell’articolo 25: le pratiche moleste. – 2.1.2. Le fattispecie dell’articolo 25: la coercizione. – 2.1.3. Le fattispecie dell’articolo 25: l’indebito condizionamento. – 2.2. L’allegato I della direttiva comunitaria 2005/29 e la seconda black list del Codice del consumo. – 2.3. Analisi delle pratiche sempre aggressive. – 2.3.1. Le pratiche minatorie – 2.3.2. Le pratiche petulanti – 2.3.3. – Le pratiche defatiganti. ******* 1. Le pratiche commerciali ingannevoli e aggressive Dopo aver analizzato nel capitolo precedente le linee guida che hanno mosso la redazione della direttiva 2005/29/Ce e il relativo recepimento di tali norme nell’ordinamento italiano, in questa sezione si prenderanno in esame gli articoli 21-26 del Codice del Consumo nei quali si disciplinano in modo puntuale le pratiche commerciali che possono essere considerate scorrette perché ingannevoli o aggressive. 1.1 Le attività commerciali decettive: il primo comma dell’art. 21 sulle “azioni ingannevoli” L’articolo 21 del decreto legislativo 206/2005 introduce la definizione di “azioni ingannevoli” che rappresentano una delle due sottocategorie (l’altra sono le omissioni ingannevoli) in cui si suddividono le pratiche commerciali decettive. In questo primo articolo preso in esame sono citate tutte quelle attività commerciali scorrette che per sostanziarsi richiedono un comportamento proattivo da parte del professionista o 43 Capitolo II dell’imprenditore coinvolto nella pratica stessa. La distinzione fra azioni e omissioni1 ingannevoli, comunque, non presenta particolari conseguenze in termini di applicazione concreta delle norme poiché si statuiscono gli stessi provvedimenti e le stesse sanzioni sia in un caso che nell’altro. L’articolo 21, al principio del comma 1, nello specifico, afferma che: “ è considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppur di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio… e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso2”. Questo incipit del primo comma della norma appena citata costituisce la trasposizione letterale3 del primo comma dell’articolo 64 della direttiva comunitaria 2005/29/Ce. In buona sostanza, dunque, si deduce che la trasmissione di notizie menzognere rappresenta una pratica illecita a prescindere “dal suo inquadramento nell’area del dolo causam dans o del dolo incidente e dall’estremo dell’animus nocendi5” dal momento che è chiaro l’obiettivo del legislatore transfrontaliero e, di riflesso, di quello italiano, di proteggere il consumatore da ogni tipo di pratica commerciale disonesta in quanto tale, indipendentemente dalla sua afferenza a qualsiasi categoria di dolo elaborata dalla giurisprudenza. La direttiva 2005/29/Ce, come si evince dall’articolo 6, contempla anche l’ipotesi di eventuali comportamenti scorretti scaturiti da un “abuso di veridicità” (l’informazione, infatti, può essere di per sé corretta, ma comunque fuorviante), o da un cosiddetto sovradosaggio informativo. Un’opulenza informativa diviene, in pratica, 1 Si accenna in questa sede la definizione di “omissione ingannevole” sebbene si riserva la possibilità di approfondire, nel corso di tale capitolo, suddetta nozione. Per omissione ingannevole si intende qualsiasi inadempimento o inosservanza delle ragionevoli norme di comportamento (es. non si forniscono idonee e rilevanti informazioni durante le campagne promozionali), poste in essere da un professionista nello svolgimento di un’attività commerciale, tali che possono essere lesi gli interessi del consumatore, impedendogli di prendere una decisione consapevole. 2 Art. 21, comma 1, del decreto legislativo 206/2005. 3 Cfr. Ubertazzi, op. cit, p.330 4 L’articolo 6 della direttiva comunitaria 2005/29, infatti, recita: “È considerata ingannevole una pratica commerciale che contenga informazioni false e sia pertanto non veritiera o in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, inganni o possa ingannare il consumatore medio, anche se l’informazione è di fatto corretta, riguardo a uno o più dei seguenti elementi e in ogni caso lo induca o sia idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.” 5 Cfr. De Cristofaro, op. cit, p. 211. 44 Capitolo II ingestibile e corre il rischio di indebolire, in un flusso indistinto di comunicazioni, l’attività critica di ogni individuo. Per chiarire ulteriormente tale concetto, infatti, in linea con quanto afferma anche Tomàs Maldonado nella Critica della ragione informatica6, la ridondanza, oltre una determinata soglia critica, porta alla noia percettiva. Quando i messaggi sono troppi o scarsamente differenziati, per usare la terminologia del “gestaltismo”, non vengono percepiti come figure contrapposte a un fondo, bensì tutto diventa fondo, rumore di fondo, generando confusione e portando il consumatore a non possedere i giusti mezzi per prendere decisioni commerciali oculate. Sintetizzando il tutto, si individua l’esistenza di due determinate fattispecie legate al profilo informativo di una comunicazione pubblicitaria o di una pratica commerciale scorretta in generale, che nello specifico sono, la presentazione e diffusione di dati inequivocabilmente falsi e una seconda in cui le informazioni stesse, pur veritiere, sono proposte in maniera distorta7. Entrambe le fattispecie pongono come metro di riferimento per misurare la propria decettività, l’alterazione della capacità del consumatore, in relazione alla determinata attività che in quel momento è in atto, di prendere decisioni e proprio in base a ciò risulta immediatamente molto evidente come sia più difficile determinare e identificare come illecite pratiche appartenenti alla seconda fattispecie piuttosto che alla prima. Quando, a titolo esemplificativo, il prodotto non corrisponde alle descrizioni fornite o il prezzo e la modalità di determinazione dello stesso risultano scorrette è facile interpretare un nesso di causalità decisamente forte fra una scelta commerciale operata da un’acquirente, la propria insoddisfazione e i motivi che hanno indotto l’individuo a prendere una decisione errata. La norma, inoltre, non si focalizza su una determinata condotta vietata, ma secondo il modello dell’illecito a forma libera, solo sul suo effetto8, ossia quello decettivo che, dunque, può estrinsecarsi in qualsiasi maniera: attraverso il contenuto del messaggio, la modalità espositiva, gli effetti sonori e visivi o le eventuali omissioni. L’unico elemento che si puntualizza nell’incipit del comma 1 dell’articolo 21 del decreto legislativo 206/2005 è, invece, la 6 Cfr. L. Bifulco, G. Vitiello, Sociologi della comunicazione, un’antologia di studi sui media, Ipermedium libri, Napoli, 2004 p.186 7 Come esempio, infatti, si è appena rilevato il caso, di come una sovrabbondanza divulgativa porti al risultato di una cattiva informazione. 8 Cfr. I. Principe, Pratiche ingannevoli e pubblicità ingannevole, in Codice del Consumo. Commentario a cura di Alpa e Rossi Carleo, Esi, Napoli, 2005, p. 184. 45 Capitolo II presentazione complessiva del messaggio che va dunque analizzato nella sua interezza, senza estrapolarne singole parti, e nell’ambito del contesto in cui si inserisce. L’impostazione che è stata determinata per l’articolo 21 del Codice del Consumo rispecchia in pieno il dettato di armonizzazione della disciplina sulle pratiche commerciali sleali voluto dal legislatore europeo, dal momento che, grazie all’elencazione e l’enumerazione proposta in tale articolo di ogni condotta idonea a distorcere la corretta formazione del consenso maturato dal consumatore, si è stati in grado di ridurre la discrezionalità dei parlamenti e giudici nazionali9. I legislatori nazionali, infatti, non sono legittimati a discostarsi arbitrariamente dal livello di tutela introdotto da questa norma, né in peius, né in melius. La struttura dell’articolo 21 può considerarsi l’attuazione pratica di quanto stabilito nei “considerando” n.12 e n.1310 della direttiva comunitaria 2005/29 in cui si propone di sostituire le “clausole generali” con “nozioni giuridiche chiaramente definite” al fine di perseguire un “notevole rafforzamento della certezza del diritto”. Si è dato vita in questo modo, però, ad un sistema articolato che è riuscito a tutelare e favorire non solo i consumatori, ma anche gli imprenditori e i professionisti che operano nel settore. Il consumatore può godere di una protezione molto ampia grazie alla richiesta di oneri probatori davvero irrisori, mentre gli operatori commerciali possono avere una visione davvero più chiara circa le pratiche commerciali che possono attuare dal momento che, in base alle disposizioni predisposte nel comma che si sta esaminando, sono indubbie le prassi commerciali da considerarsi lecite e quelle invece che verrebbero sanzionate. Le ipotesi individuate da i punti a) ad g), infatti, sembra siano da ritenersi tassative11 e che quindi l’inganno relativo ad altri possibili elementi non oggetto di previsione specifica, da parte di questa o di altre norme in materia di pratiche commerciali scorrette, sia destinato a rimanere irrilevante12. 9 Cfr. De Cristofaro, op. cit, p.218. Considerando n. 12 e n.13 della direttiva comunitaria 2005/29. 11 Cfr. Ubertazzi, op. cit, p.330. 12 Considerata l’ampia elencazione presente nell’art. 21 del decreto legislativo 206/2005 appare difficile ipotizzare casi di ingannevolezza che esulino dall’ambito di applicazione della norma e che non rientrino, per altro verso, nell’ambito di applicazione delle altre disposizioni in materia di pratica commerciali ingannevoli. 10 46 Capitolo II Prima di procedere all’analisi del primo e corposo elenco contenuto nel comma 1 dell’articolo 21 del decreto legislativo 206/2005 e alla relativa minuziosa descrizione delle attività commerciali da considerarsi ingannevoli, è bene sottolineare un ultimo elemento definitorio presente in tale nozione e che ha validità per ogni singolo punto presente nell’articolo preso in esame. L’intera norma si basa su un criterio di mera potenzialità a ledere la capacità decisionale dell’acquirente e quindi si deduce che, affinché una pratica venga compresa nel novero di quelle decettive, non è necessario che il consumatore cada in errore ed effettui una compera sbagliata, ma è sufficiente che si dimostri la semplice eventualità che questo possa avvenire. Il metro di riferimento che si utilizza per individuare se un’attività commerciale realmente contiene delle informazioni (false o anche veritiere, ma distorte, come si è analizzato precedentemente) che siano in grado di alterare in modo pregiudizievole l’idoneità ad assumere decisioni corrette è sempre il consumatore medio, figura che si è ampiamente esaminata nel capitolo precedente. 1.1.1. Il primo elenco delle “azioni ingannevoli” nel Codice del consumo Volendo cominciare ad osservare l’elenco presente nel comma 1 dell’art. 2113 del Codice del consumo si rinviene come, ai sensi della lett. a) di tale comma, si afferma che è ingannevole l’informazione falsa o fallace quando questa riguarda l’esistenza o la natura del bene o del servizio offerto e rappresenta l’ipotesi di condotta 13 Si riporta l’elenco presente nel primo comma dell’art. 21 del decreto legislativo 206/2005 per offrire una visione d’insieme che può favorire la comprensione dell’impostazione voluta dal legislatore europeo. L’elenco è il seguente: a) l'esistenza o la natura del prodotto; b)le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, gli accessori, l'assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneità' allo scopo, gli usi, la quantità', la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto; c) la portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica commerciale e la natura del processo di vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla sponsorizzazione o all'approvazione dirette o indirette del professionista o del prodotto; d) il prezzo o il modo in cui questo e' calcolato o l'esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo; e) la necessità di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione; f) la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agente, quali l'identità, il patrimonio, le capacità lo status, il riconoscimento, l'affiliazione o i collegamenti e i diritti di proprietà industriale, commerciale o intellettuale o i premi e i riconoscimenti; g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di rimborso ai sensi dell'articolo 130 del presente Codice. 47 Capitolo II sleale più importante tra quelle presenti nel corpus dell’articolo poiché mentire o non fornire corrette comunicazioni su quello che rappresenta l’elemento centrale per la buona riuscita di una pratica commerciale è indice di una preordinata volontà di compromettere la capacità decisionale del consumatore che vanta normale avvedutezza. La lett. b) si orienta nella medesima direzione della lettera precedente perché in questo caso sottolinea l’importanza di una correttezza informativa circa le caratteristiche principali del prodotto: “la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l’esecuzione, la composizione, gli accessori, l’assistenza post- vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l’idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l’origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati”. La lettera c), al contrario, non presenta un’omogeneità al suo interno, anzi sono rinvenibili elementi tra loro alquanto eterogenei14: il contenuto e l’estensione degli obblighi assunti dal professionista, i processi di vendita e qualsiasi dichiarazione volta alla captatio benevolentiae operata dall’imprenditore nei confronti del proprio target di riferimento. Un esempio di condotta decettiva ascrivibile a quanto disciplinato da tale comma può essere rappresentato dal propagandare un servizio affermando che i proventi, in tutto o in parte, andranno in beneficenza (espediente che indubbiamente influisce sulla sensibilità del consumatore comune al punto da catturarne l’attenzione e spingerlo ad esprimere il proprio consenso verso l’acquisto) quando questo, poi, non si rivela vero. La lettera d) riporta, invece, le norme che disciplinano il prezzo o il modo in cui questo è calcolato o l’esistenza di uno specifico beneficio relativo al corrispettivo versato dall’acquirente. Questo comma regola tutte le pratiche che suggestionano i consumatori, soprattutto quelli più vulnerabili, invitando a moltiplicare l’acquisto basando tale richiesta sulla falsa aspettativa di poter usufruire di vantaggi futuri mediante l’utilizzo di buoni sconto decettivi, premi fedeltà e altre promozioni similari allo stesso tempo fallaci. Occorre tutelare l’acquirente da queste forme di raggiro che 14 Cfr. De Cristofaro, op. cit, p.220. 48 Capitolo II mirano a mimetizzare una pratica svantaggiosa attraverso la proposizione di false condizioni di offerta. La e), invece, opera in piena coerenza con quanto stabilito dall’art. 19 del Codice del consumo circa il lasso temporale cui deve ritenersi valida la tutela e precisa che le informazioni corrette devono riguardare anche tutto il settore della post vendita, dalla necessità di una manutenzione del prodotto, delle successive ed eventuali riparazioni o sostituzioni della merce. Volendo riportare anche per questo caso un esempio che possa esplicitare quanto la norma mira a tutelare, si può riportare l’ipotesi dei contratti di garanzia che possono essere proposti in modo da sedurre e attirare il pubblico quando, invece, non prevedono nient’altro di più di ciò che è già previsto per legge. I contratti di garanzia, a dire il vero, sono disciplinati anche in base all’art. 133 del Codice stesso15. La lettera f) disciplina tutte le notizie che possono essere diffuse in merito alla natura, alla qualificazione e i diritti del professionista o del suo ausiliario, quali l’identità, il patrimonio, i titoli di abilitazione professionale, il suo stato giuridico, gli indici di gradimento, i vincoli d’affiliazione e simili, i diritti di proprietà industriale, commerciale o intellettuale nonché i premi e le onorificenze. L’ultima lettera, la g), rimanda all’articolo 130 del medesimo decreto legislativo 206/2005 in cui sono comprese le norme sui diritti del consumatore come quelli di sostituzione o di rimborso dei beni acquistati al fine di tutelare gli individui, come sempre, durante l’intero processo dell’attività commerciale. 15 L’articolo 133 del decreto legislativo 206/2005 recita che: “1. La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità. 2. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare: a) la specificazione che il consumatore e' titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti; b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre. 3. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile. 4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue. 5. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4, rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione.” 49 Capitolo II 1.1.2. Il comma 2 dell’articolo 21 Il comma 216 dell’articolo 21 del decreto legislativo 206/2005, come già si è avuto modo di analizzare per il comma 1, è la trasposizione se non proprio letterale, ma quanto mai fedele di quanto previsto dall’art. 6 della direttiva comunitaria 2005/29. Il legislatore italiano, proprio all’interno di questo comma, ha voluto inserire delle regole inerenti alle ipotesi di concorrenza confusoria e di violazione dei codici di condotta che, pur interessando in maniera più netta i professionisti, coinvolgono di riflesso anche i consumatori stessi. L’obiettivo che si è prefisso il legislatore, infatti, è quello di consentire una protezione nei confronti del consumatore ancora più consistente, tutelando i soggetti da quegli illeciti tipici della concorrenza sleale e da quelle fattispecie che si rinvengono anche nell’articolo 2598 n.1 del codice civile. A differenza di quanto riportato nel codice civile in cui cade nell’illecito di concorrenza sleale chiunque “usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente17”, affinché un consumatore possa appellarsi al contenuto dell’articolo 21 del Codice del consumo è necessario che si dimostri che tale pratica confusoria è idonea ad indurlo ad assumere decisioni che altrimenti non avrebbe mai preso. Nella lettera a) dell’elenco proposto da questo secondo comma, si riporta la dicitura “qualsivoglia attività di commercializzazione del prodotto” e che rappresenta un tentativo di italianizzazione della formula “attività di marketing del prodotto” contenuta nell’articolo 6 co. 2 lett. a) della direttiva comunitaria 2005/29 da cui trae, appunto, attuazione il decreto legislativo 146/2007. Questa perifrasi scelta dal 16 Si riporta, anche in questo caso, interamente il contenuto del coma 2 dell’art.21 del decreto legislativo 206/2005 dal momento che si ritiene opportuno, per una completa comprensione di quanto si sta analizzando, prendere visione della norma oggetto di studio così come è riportata all’interno del Codice del Consumo. Il comma 2, dunque, recita che: “è' altresì considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induce o e' idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti: a) una qualsivoglia attività di commercializzazione del prodotto che ingenera confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di un concorrente, ivi compresa la pubblicità comparativa illecita; b) il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni contenuti nei codici di condotta che il medesimo si e' impegnato a rispettare, ove si tratti di un impegno fermo e verificabile, e il professionista indichi in una pratica commerciale che e' vincolato dal codice. 17 Articolo 2598 n.1 del codice civile. 50 Capitolo II legislatore italiano, però, non la si considera esaustiva, anzi eccessivamente riduttiva poiché è atta a riferirsi alla sola vendita del prodotto e non contempla, in questo modo, quel complesso di attività che precedono, accompagnano e seguono la vendita18. Si cerca, comunque, di supplire all’infelice traduzione proposta nel nostro ordinamento, grazie al ricorso ad altri articoli presenti nel Codice del consumo, ma soprattutto, perché è d’uopo tenere sempre come punto di riferimento il testo originario della direttiva comunitaria. La seconda parte della lettera a) prende, invece, in considerazione, come attività relativa alla commercializzazione del prodotto suscettibile di ingenerare confusione coi prodotti e i segni distintivi di un concorrente, la pubblicità comparativa illecita che, almeno, in questa sede non viene chiarita né si menziona ulteriormente. Seppure non sia citato, appare chiaro, in tema proprio di pubblicità comparativa il riferimento alla lettera d) dell’art. 4 del decreto legislativo 145/2007 dal momento che questa è l’unica fattispecie in cui si prevedono atti confusori coerenti con la portata della disciplina dell’articolo 21 del Codice del consumo. La lettera d) dell’appena citato articolo 4 del d.lgs. 145/2007, infatti afferma che, affinché si possa ritenere lecita una pubblicità comparativa, questa stessa “non debba ingenerare confusione sul mercato fra l’operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell’operatore pubblicitario e quelli di un concorrente19. La lettera b), invece, del comma 2 dell’articolo 21 disciplina la scorrettezza della pratica commerciale allorquando questa si sostanzia con una violazione da parte dell’imprenditore coinvolto nell’attività del codice di condotta che questi stesso si era impegnato a seguire e a rispettare. Questo punto dell’articolo 21, dunque, va ricollegato alla volontà del legislatore europeo di valorizzare i codici volontari di condotta in base a quanto già stabilito dalla direttiva comunitaria 2005/29 prima nel “considerando” n. 20 e poi concretizzato nell’articolo 10 della norma stessa20 in cui, in un certo qual modo, si 18 Cfr. Ubertazzi, op.cit, p.331. Art. 4 lett. d) del decreto legislativo 145/2007 20 L’articolo 10 della direttiva comunitaria 2005/29 recita che: “La presente direttiva non esclude il controllo, che gli Stati membri possono incoraggiare, delle pratiche commerciali sleali esercitato dai responsabili dei codici né esclude che le persone o le organizzazioni di cui all’articolo 11 possano ricorrere a tali organismi qualora sia previsto un procedimento dinanzi ad essi, oltre a quelli giudiziari o 19 51 Capitolo II invitano gli Stati membri a incoraggiare l’operatività di questi sistemi di autodisciplina21. Esistono, però, dei criteri specifici (già citati, tra l’altro, nel capitolo precedente quando si è analizzato in modo generico, il recepimento della direttiva comunitaria in Italia) che determinano l’assunzione di una specifica attività commerciale nell’elenco di quelle sleali e dunque illecite. Una pratica, dunque, può dirsi ingannevole quando, oltre alla violazione di un codice di condotta, si può stabilire che l’impegno promesso dal professionista prima di intraprendere la suddetta pratica poteva considerarsi giuridicamente rilevante (non basta, ad esempio, una semplice dichiarazione d’intenti), che ciò sia, inoltre, verificabile e che l’imprenditore abbia dichiarato in quella medesima attività commerciale di essere vincolato al codice di condotta in questione. A questo proposito si pone il quesito su quale organo sia deputato in primis ad agire in caso di mancato rispetto delle norme di un codice di condotta: se esclusivamente dagli organi a ciò preposti del relativo ordinamento autodisciplinare e se, dunque, il verificarsi della fattispecie fin qui considerata presupponga necessariamente un preventivo procedimento in quell’ambito. La risposta è negativa dal momento che l’Autorità può sempre procedere ad un accertamento in via incidentale del contrasto fra una determinata pratica commerciale con il codice di condotta ad esso connessa senza obbligatoriamente attenersi a quanto vincolato dagli organi autodisciplinari. 1.1.3. Il comma 3 dell’articolo 21: prodotti pericolosi e sicurezza del consumatore Il comma 322 dell’articolo 21 riporta al suo interno alcune delle ipotesi di pubblicità ingannevole che erano già contenute nel primo decreto legislativo sulle comunicazioni decettive, il n. 74/1992 ed anche nel Codice del consumo prima delle modifiche del 2007, a seguito del recepimento della già citata direttiva comunitaria amministrativi di cui al medesimo articolo. Il ricorso a tali organismi di controllo non è mai considerato equivalente alla rinuncia agli strumenti di ricorso giudiziario o amministrativo di cui all’articolo 11.” 21 Cfr. E. Bargelli, I codici di condotta, in AA. VV. , “Le pratiche commerciali sleali” tra imprese e consumatori, 2007 p.261. 22 Come si è operato fino ad adesso, si riporta per completezza d’analisi anche il comma 3 dell’articolo 21 del Codice del Consumo. Il comma 3 afferma che : ” E' considerata scorretta la pratica commerciale che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, omette di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.” 52 Capitolo II 2005/29. A differenza di quanto prescritto fino al 2007, però, gli stessi concetti e le stesse ipotesi inerenti alla pubblicità ingannevole, grazie ai cambiamenti avuti negli ultimi due anni, sono estesi ad ogni condotta riconducibile nel novero delle pratiche commerciali e possono ritenersi inglobate in tale disciplina tutte quelle iniziative commerciali che accompagnano la vendita di un prodotto, sia prima, che durante, che dopo l’acquisto del bene stesso operato da un consumatore. Attualmente il terzo comma dell’articolo 21 rimanda in maniera molto evidente anche quanto previsto dall’art.6 del decreto legislativo 145/2007 (sebbene qui siano presenti asserzioni relative esclusivamente alla comunicazione commerciale decettiva) in cui si disciplina, infatti, che “è considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei soggetti che essa raggiunge, omette di darne notizia in modo da indurre tali soggetti a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.23”. Sia la definizione dell’articolo 6 del decreto legislativo 145/2007, sia quella del comma 3 dell’articolo 21, come riportato in nota, inducono a una considerazione: l’induzione in errore di un consumatore viene connessa all’omissione di notizie importanti che possano portare gli individui a sottovalutare i pericoli, abbassando, di conseguenza, il grado di vigilanza e non, invece, com’era più lecito aspettarsi nella sezione sulle azioni ingannevoli, ad attività concrete poste in essere da un professionista o dall’imprenditore di turno. La collocazione ideale di tale norma, dunque, nel caso in cui si decida di mantenere tale formazione, sembra essere l’articolo 22 del Codice del consumo, nella sezione, appunto, dedicata alle pratiche commerciali che sono caratterizzate dall’assenza di informazioni rilevanti per una corretta stipulazione del contratto. In tale comma, comunque, si rilevano due elementi fondamentali su cui si basa il giudizio di una pratica commerciale scorretta e sono, nello specifico, l’omissione circa la pericolosità del prodotto e l’idoneità di questa assenza di notizie ad indurre comportamenti che portino l’utilizzatore del prodotto a discostarsi dalle normali regole di prudenza e vigilanza che, invece, sarebbero consone. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in base anche alle norme precedenti, ha evidenziato come assuma rilievo il nesso causale fra un possibile atteggiamento non cauto del 23 Art. 6 del decreto legislativo 145/2007 53 Capitolo II consumatore e la capacità reale del messaggio a spingere verso tale condotta24. Si vaglia, a questo proposito, soprattutto la presenza nel corpus della comunicazione promozionale di affermazioni rassicuranti o attributive di particolari qualità al prodotto tali che, in mancanza dell’intervento pubblicitario e quindi in assenza della loro diffusione, avrebbero stimolato il soggetto fruitore del bene a mantenere un comportamento imperniato ad una maggiore prudenza. C’è, dunque, un obbligo positivo di informazione che spetta all’operatore commerciale che, in questo senso, è vincolato alla comunicazione di tutte quelle notizie indispensabili atte a far identificare il bene tra gli oggetti potenzialmente pericolosi. Il soggetto che promuove un prodotto non sarà completamente libero di rivolgersi al proprio target di riferimento, ma dovrà sempre fare riferimento a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 21 del Codice del consumo e dalle altre disposizioni normative sulla pubblicità ingannevole. Nel secondo caso previsto dal terzo comma, quello relativo alle omissioni informative atte a determinare comportamenti non votati alla prudenza e all’accortezza da parte del consumatore, una pratica commerciale non può dirsi ingannevole, in base a questa fattispecie, se la pericolosità del prodotto è evidente e la mancata adozione di un atteggiamento prudente dal fruitore non è ascrivibile alle comunicazioni veicolate dal messaggio pubblicitario. Al contrario, le comunicazioni commerciali di prodotti “neutri” e che detengono una pericolosità solo in potenza determinano un cattivo utilizzo dei prodotti stessi tale da rendere concreta questa pericolosità potenziale, ricadono senza dubbio, tra le pratiche commerciali scorrette disciplinate dal terzo comma dell’articolo 21 del d.lgs. 206/2005. 1.1.4. Il comma 4 dell’articolo 21: la sicurezza di bambini e degli adolescenti Come già si è analizzato nel paragrafo precedente, anche questo quarto comma25 dell’articolo 21 del Codice del consumo ripropone delle fattispecie presenti nel decreto legislativo 74/1992 e nello stesso Codice del consumo prima delle 24 Cfr. Ubertazzi, op. cit, p. 331. Si riporta anche in questo caso il quarto comma dell’articolo 21 del decreto legislativo 206/2005: “4. E' considerata, altresì, scorretta la pratica commerciale che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, può, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza.”. 25 54 Capitolo II modifiche apportate con il decreto legislativo 146/2007. La norma relativa alle pratiche commerciali legate alla sicurezza di bambini e degli adolescenti può essere letta insieme all’art. 7 del decreto legislativo 145/2007 che ugualmente si riferisce ad uno specifico target di rifermento, composto da soggetti più vulnerabili e necessitanti di ulteriore protezione. L’art. 7 appena citato recita, infatti, che “è considerata ingannevole la pubblicità che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, abusa della loro naturale credulità o mancanza di esperienza o che, impiegando bambini ed adolescenti in messaggi pubblicitari, fermo quanto disposto dall'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, abusa dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani. E' considerata ingannevole la pubblicità, che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, può, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza26.” Si evince come l’ambito di applicazione di questa norma, coerentemente con la sua formulazione, comprende non solo la pubblicità rivolta ai minori, ma anche quella da questi fruibile, sebbene destinata ad un pubblico adulto. L’estensione della norma dalla pubblicità ingannevole a tutte le pratiche commerciali, così come previsto dall’art. 21 del Codice del consumo, pone non poche perplessità. L’impostazione, infatti, resta la medesima anche nel comma quarto di questo articolo e, di conseguenza, rendendo passibili di giudizio non solo le attività commerciali direttamente rivolte ai minori, ma anche quelle che potenzialmente possono coinvolgerli, diventa più arduo chiarire che portata può essere intesa per l’espressione “suscettibile di raggiungere bambini e adolescenti”. La nozione di pratica commerciale, infatti, come si è già avuto modo di analizzare in precedenza, è molto ampia quindi ne consegue che è necessario mantenere la massima attenzione nel diffondere informazioni o apporre dettagliate istruzioni per un uso corretto del prodotto nella commercializzazione di tutti quei beni che potrebbero, anche occasionalmente, venire alla disponibilità dei minori. Le differenze evidenti fra l’art.7 del decreto legislativo 145/2007 e quanto riportato nel Codice del consumo in tema di sicurezza e tutela di determinate categorie più deboli, come possono esserlo i bambini e gli adolescenti, risiedono, innanzitutto nell’assenza nel decreto legislativo 206/2005 di due determinate fattispecie: tra le cause che potrebbero portare un’attività ad essere inserita tra quelle non lecite, non sono 26 Art. 6 del decreto legislativo 145/2007. 55 Capitolo II menzionati, infatti, gli eventuali abusi della naturale credulità o mancanza di esperienza dei più giovani né il condizionamento degli adulti conseguito attraverso l’utilizzo di messaggi pubblicitari che fanno leva sui naturali sentimenti che le persone mature provano nei confronti dei più piccoli. Non sembra che l’omissione di queste due particolari fattispecie possa, però, inficiare sulla portata della norma, determinando un vuoto di tutela perché, qualora una pratica non possa essere inclusa in questo comma, rimane sempre la possibilità di appellarsi al generico divieto di attività commerciali scorrette in virtù dell’articolo 20 del decreto legislativo 206/2005. Occorre fare un’ultima osservazione in merito al comma 4 dell’articolo 21, dal momento che tutte le pratiche commerciali scorrette che possono compromettere i minori mirano a disciplinare attività idonee a ledere l’incolumità fisica di questi “consumatori vulnerabili” mentre non c’è nessun riferimento alla sicurezza psichica di questi stessi, ritenendo, dunque, che debbano essere escluse dall’ambito di applicazione della norma in esame tutte quelle fattispecie che possano influenzare eventualmente e negativamente lo sviluppo morale ed etico dei più piccoli. Si è preferito evitare di inserire in questa sede un riferimento, quindi, alla sfera psicologica dei soggetti destinatari delle pratiche commerciali poiché determinarne l’effettiva concretizzazione sarebbe stato alquanto problematico e difficoltoso. 1.2. Articolo 22 del Codice del consumo: le omissioni ingannevoli, il primo comma In questo paragrafo si prenderà in esame la seconda sottocategoria inerente alle pratiche commerciali ingannevoli presente nel Codice del consumo e precisamente quella contenuta nell’articolo 2227 relativa alle omissioni ingannevoli, le quali per 27 Articolo 22 del decreto legislativo 206/2005 recita che : “1. E' considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o e' idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 2. Una pratica commerciale e' altresì considerata un'omissione ingannevole quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti di cui al detto comma, o non indica l'intento commerciale della pratica stessa qualora questi non risultino già evidente dal contesto nonché quando, nell'uno o nell'altro caso, ciò induce o e' idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura 56 Capitolo II sostanziarsi non necessitano di una condotta attiva da parte del professionista o dell’imprenditore di turno, ma di una semplice assenza di diligenza professionale. È difficile porre al confronto la norma appena citata con la definizione di dolo omissivo che è disciplinata dalla giurisprudenza con gli articoli 1427 e 1439 del codice civile. Nell’ambito dei rapporti tesi alla risoluzione di uno scambio commerciale, infatti, la non presentazione di tutte le informazioni o il tacere determinati aspetti propri della pratica in corso di svolgimento non comporta un’assegnazione immediata di tali comportamenti nell’elenco delle condotte sleali e decettive, ma questi atteggiamenti reticenti acquistano valenza giuridica solo in commistione con altri elementi significativi. Occorre sottolineare, difatti, che l’articolo 22 del Codice del consumo fa riferimento a quelle “informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno … per prendere una decisione consapevole di natura commerciale” e si deduce, quindi, che è sleale solo quella pratica commerciale che trascuri di rendere note tutte quelle notizie la cui esaustiva diffusione sia indispensabile per un’assunzione di una decisione di natura commerciale consapevole. Scopo principale della norma è far ottenere al consumatore ciò che desidera28 o, almeno, far sì che questi debba essere posto in condizioni di percepire esattamente le commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 3. Qualora il mezzo di comunicazione impiegato per la pratica commerciale imponga restrizioni in termini di spazio o di tempo, nel decidere se vi sia stata un'omissione di informazioni, si tiene conto di dette restrizioni e di qualunque misura adottata dal professionista per rendere disponibili le informazioni ai consumatori con altri mezzi. 4. Nel caso di un invito all'acquisto sono considerate rilevanti, ai sensi del comma 1, le informazioni seguenti, qualora non risultino già evidenti dal contesto: a) le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al mezzo di comunicazione e al prodotto stesso; b) l'indirizzo geografico e l'identità del professionista, come la sua denominazione sociale e, ove questa informazione sia pertinente, l'indirizzo geografico e l'identità del professionista per conto del quale egli agisce; c) il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto comporta l'impossibilita' di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore; d) le modalità di pagamento, consegna, esecuzione e trattamento dei reclami qualora esse siano difformi dagli obblighi imposti dalla diligenza professionale; e) l'esistenza di un diritto di recesso o scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni commerciali che comportino tale diritto. 5. Sono considerati rilevanti, ai sensi del comma 1, gli obblighi di informazione, previsti dal diritto comunitario, connessi alle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità o la commercializzazione del prodotto. 28 Cfr. De Cristofaro, op. cit, p. 223. 57 Capitolo II caratteristiche del bene offerto al fine di capire se collimino e soddisfino i bisogni che hanno indotto alla ricerca di quel prodotto. Il bene potrà essere anche di poco valore, ma l’importante è che non si verifichino discrepanze tra le attese riposte dall’acquirente e gli effettivi attributi dell’articolo. L’intero articolo 22 del Codice del Consumo costituisce la trasposizione fedele dell’articolo 7 della direttiva europea 2005/29 che, proprio al comma 1, riporta i due elementi essenziali affinché una pratica commerciale possa definirsi un’omissione ingannevole dal momento che recita che “è considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, ometta informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induca o sia idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso29”. Ne consegue, dunque che, oltre all’omissione di informazioni realmente importanti per la formazione di un giudizio in merito alla merce presente sul mercato, è necessario che si dimostri che la pratica commerciale sia idonea, anche in via meramente potenziale, ad indurre il consumatore a compiere un acquisto che altrimenti non avrebbe mai compiuto. Questi due requisiti devono sempre comparire entrambi per poter ricorrere a quanto disciplinato dall’articolo 22 del Codice del consumo. In conformità alla regola generale posta dai comma 2 e 3 dell’articolo 20 del medesimo decreto legislativo 206/2005, il parametro di riferimento è il consumatore medio. Un’altra precisazione che può essere considerata valida per tutta la norma dell’articolo oggetto del presente paragrafo è relativa alla funzione dell’elemento soggettivo o oggettivo nell’ambito della disciplina stessa e in cui l’elemento soggettivo assume un ruolo marginale se non del tutto irrilevante. L’elemento soggettivo, che è rappresentato dalla consapevolezza propria di un individuo di poter generare, attraverso una condotta reticente, gli eventi tipici dell’illecito oppure l’accettazione del rischio che i medesimi eventi possano concretizzarsi, non è considerato, in nessuna maniera, conditio sine qua non per la rilevazione della pratica come illecita. L’omissione colposa non sfugge alla forza della norma in esame perché si è inteso difendere il consumatore 29 Art. 7 della direttiva comunitaria 2005/29. 58 Capitolo II medio dalle conseguenze delle omissioni, non tenendo conto se esse siano state provocate da chi sa e tace di proposito o da chi non sa, ma per il ruolo che riveste, dovrebbe sapere. In buona sostanza, dunque, una pratica commerciale è definibile come scorretta indipendentemente dal proposito dell’imprenditore di voler mantenere una condotta decettiva. Sempre nel corpus del comma 1 si rileva come il giudizio in merito alla forza decettiva esercitata dall’omissione deve essere maturato prendendo in considerazione le limitazioni di spazio o tempo del mezzo di comunicazione usato ai fini propagandistici, nonché ogni ulteriore accorgimento adottato dal professionista per mettere altrimenti a disposizione dei consumatori le informazioni utili a raggiungere la piena conoscenza dei dati di fatto influenzanti le determinazioni negoziali. Il legislatore italo/comunitario ritiene davvero fondamentale questa precisazione tanto da sentire la necessità di una riproposizione della stessa fattispecie anche nel comma 3 del medesimo articolo, in cui si sottolinea nuovamente che le variabili relative al mezzo sono elementi basilari da considerare per la valutazione della decettività di un’attività commerciale. 1.2.1. Il comma 2 dell’articolo 22: tra omissione e occultamento Il comma 2 dell’articolo 22 apporta delle ulteriori specifiche al concetto di omissioni ingannevoli dal momento che il legislatore contempla in questa medesima fattispecie anche il caso dell’occultamento informativo, il quale concorre con uguale efficacia a compromettere l’autonomia decisionale di ogni acquirente. In questa sede potrebbe essere riproposto il discorso sull’ “opulenza informativa” e sulla diffusione di notizie in maniera distorta che si è affrontato, a suo tempo, per l’articolo 21 e per le azioni ingannevoli, in cui proprio la sovrabbondanza comunicativa è in grado di ledere gli interessi dei consumatori. Nel comma preso in esame, infatti, sono sanzionate tutte quelle pratiche commerciali in cui è possibile verificare l’attuazione da parte del professionista di una serie di escamotage utili a celare le informazioni. Questi escamotage possono concretizzarsi, ad esempio, attraverso sotterfugi impiegati nella manifestazione dell’informazione stessa o mediante la sua diretta sottrazione alla vista dell’ingannato grazie al ricorso a particolari astuzie30. Concretamente ciò si realizza 30 Cfr. De Cristofaro, op.cit, p. 225. 59 Capitolo II quando le fonti di informazione sono difficilmente accessibili o scarsamente leggibili (si usano spesso in pratiche commerciali scorrette dei caratteri tipografici di corpo minore rispetto al body copy soprattutto per le clausole più ambigue per far sì che l’aderente sia fatalmente indotto a sottoscrivere il documento senza prestare la dovuta attenzione). Il soggetto che intraprende un’attività commerciale può, inoltre, indurre in errore il proprio consumatore facendo appello a lemmi tecnico-specialistici che non sono strettamente necessari all’espletamento della pratica e che possono essere facilmente compresi solo dagli esperti e non dal pubblico a cui, invece, ci si rivolge. Si può ricadere in quanto disciplinato con questa determinata fattispecie anche quando le clausole di un contratto sono riportate in maniera sconnessa o disorganica, allo scopo di creare confusione a danno della controparte. Tale confusione genera nell’acquirente quello che suole dirsi “effetto sorpresa” che è osservabile quando il contraente, resosi tardivamente conto dell’esatto contenuto di quanto stipulato, intende che è vincolato a rispettare delle condizioni diverse da quelle che aveva precedentemente immaginato. Un ulteriore elemento importante di tutela per il consumatore è rappresentato dalla trasparenza della comunicazione pubblicitaria che è imposta a carico del professionista. La promozione di un prodotto deve essere immediatamente percepibile come tale per tutto il target di riferimento dal momento che è necessario che il pubblico ponga la giusta attenzione al messaggio, con la classica soglia critica che si attiva in questi circostanze. Si considera un caso di pratica commerciale scorretta anche l’azione di simulazione dei servizi giornalistici (cosiddetti redazionali) il cui vero fine, al contrario, è diretto a rafforzare in maniera subdola la penetrazione della merce che si sponsorizza31. Nella definizione del secondo comma dell’articolo 22 del Codice del consumo si considera ingannevole anche quella pratica in cui le informazioni sono presentate al consumatore in modo intempestivo, sebbene non sia facile individuare precisamente i confini netti per la determinazione di un’intempestività nella diffusione di notizie rilevanti. Sicuramente è intempestiva l’informazione fornita dopo che il consumatore ha assunto la decisione di natura commerciale che la pratica è volta a provocare. È più difficile valutare, invece, se possa essere già considerata fuori tempo massimo una 31 Tale fattispecie è regolata anche dagli articoli 23, 25 e 30 del Codice del consumo. 60 Capitolo II comunicazione che raggiunge il pubblico dopo che si sia verificato il primo contatto fra professionista e consumatore dal momento che l’Autorità in materia di messaggi pubblicitari ha rilevato che è d’uopo salvaguardare i soggetti destinatari delle pratiche commerciali da ogni interferenza ingiusta e per l’appunto sin dal primo contatto, imponendo ad ogni singolo operatore un onere di completezza e chiarezza. Nel comma che si sta prendendo in esame sono considerate ancora una volta rilevanti ai fini del giudizio della legittimità di un’azione commerciale sono le caratteristiche del mezzo utilizzato per veicolare informazioni e le circostanze del caso. In questo modo, il legislatore italiano riprende quanto espresso nel comma 1 dell’articolo 7 della direttiva europea 2005/29 codificando nel nostro ordinamento il cosiddetto principio di variabilità32, presente da tempo nel codice di autodisciplina pubblicitaria. In buona sostanza si può concludere che la norma garantisce una protezione in toto da ogni condotta poco trasparente (attuata sia consapevolmente che inconsapevolmente) ed è improntata alla logica del clare loqui grazie al quale non può essere fornita al consumatore una versione mistificata della realtà. 1.2.2. I comma 3, 4 e 5 : le caratteristiche del mezzo, i criteri tipici di valutazione della condotta omissiva e le informazioni comunitarie obbligatorie Nei comma 3 e 4 dell’articolo 22 del decreto legislativo 206/2005 si ripropone da un lato quello che nelle ultime righe del paragrafo precedente si è definito “principio di variabilità” e dall’altro si propongono, sotto forma di elenco, tutte quelle informazioni che devono essere presentate, qualora non siano evidenti dal contesto, per fare in modo che un consumatore riesca a prendere una decisione commerciale consapevole e corretta. 32 Il principio di variabilità “autorizza una certa elasticità nel giudizio di correttezza di una pratica commerciale consentendo di adeguare la valutazione alla differenti caratteristiche dei mezzi di diffusione utilizzati e dei prodotti reclamizzati, in applicazione dei criteri improntati a concretezza e rifuggendo da ogni astratto assolutismo della norma”. Cfr. Ubertazzi, op.cit, p. 174. Tale principio è fondamentale perché consente una certa discrezione in chi giudica, evitando una mera e forse poco produttiva applicazione delle norme. 61 Capitolo II Il terzo comma recita che “qualora il mezzo di comunicazione impiegato per la pratica commerciale imponga restrizioni in termini di spazio o di tempo, nel decidere se vi sia stata un'omissione di informazioni, si tiene conto di dette restrizioni e di qualunque misura adottata dal professionista per rendere disponibili le informazioni ai consumatori con altri mezzi33”. Questa norma, come si è avuto modo di analizzare più volte, appare di particolare importanza, soprattutto se collegata alla dimensione pubblicitaria in cui determinati mezzi, come la radio, la tv o le affissioni, impongono inevitabili vincoli temporali che mal si coniugano con le esigenze del singolo inserzionista di esplicitare esaustivamente la complessità della propria offerta. Settori merceologici in cui si riscontrano palesi difficoltà di sintesi dell’intero corpus informativo possono essere, ad esempio, le telecomunicazioni mentre è altrettanto evidente che scaturiscono problematicità analoghe quando è necessario fornire spiegazioni sui metodi di finanziamento come modalità di acquisto di un bene. In questi casi viene legittimata la prassi del rinvio a fonti di informazione ulteriori, quali il sito internet del professionista o il materiale illustrativo disponibile sul punto vendita, una prassi questa che sembra essere privilegiata rispetto alla scelta di apporre tutte le notizie nel contesto dello stesso messaggio facendo ricorso all’uso di frasi in sovraimpressione, cioè a quelli che in gergo sono considerati i cosiddetti super. Altrettanto ovvio appare il divieto di un uso malizioso del rinvio ad altre fonti informative in cui, ad esempio, nel messaggio pubblicitario si riportano solo e ed esclusivamente le condizioni più allettanti dell’offerta, senza menzionare i veri obblighi e vincoli che pregiudicano, solo al secondo contatto tra professionista e consumatore, la validità e la convenienza di quanto proposto. È necessario, inoltre, precisare che seppure sia concessa all’imprenditore la possibilità di “rendere le informazioni ai consumatori con altri mezzi” è da considerarsi scorretta la pratica di distribuire le notizie rilevanti su più supporti facendo ricorso ad una pluralità di fonti, addossando, in questo modo, l’onere al potenziale acquirente del bene di ricostruire tutto il quadro informativo al fine di poter giungere ad una piena conoscenza dell’offerta. Nel valutare, infine, l’idoneità delle misure adottate dal professionista occorre tener conto dell’effettiva accessibilità delle fonti di informazione alternative da parte del consumatore come può essere, ad 33 Cfr. Art.22 comma 2 del decreto legislativo 206/2005. 62 Capitolo II esempio, la capillarità o meno della distribuzione dei depliant nei punti vendita o se il ricorso al sito internet può considerarsi giustificato dal fatto che il target di riferimento della campagna pubblicitaria sia avvezzo al mezzo e ne conosca potenzialità e limiti34. Il quarto comma dell’articolo 22 del Codice del consumo disciplina, invece, le omissioni rilevanti che possono presentarsi nel caso di una pratica commerciale che si sostanzi come un invito all’acquisto. Il vero significato dell’espressione “invito all’acquisto” è specificato nelle definizioni generali che costituiscono l’articolo 18 del decreto legislativo 206/2005 in cui alla lettera i) si propone la seguente dicitura: “"invito all'acquisto" è “una comunicazione commerciale indicante le caratteristiche e il prezzo del prodotto in forme appropriate rispetto al mezzo impiegato per la comunicazione commerciale e pertanto tale da consentire al consumatore di effettuare un acquisto35”. Questa invitatio ad offerendum ha la particolarità di apparire agli occhi del consumatore come una proposta contrattuale a tutti gli effetti ai sensi dell’articolo 1326 del codice civile o del articolo 1336 c.c. che regola le offerte al pubblico. La casistica più rilevante in merito proprio all’invito all’acquisto è quella legata alle televendite e alle radiovendite, le cosiddette vendite a distanza disciplinate oltre che in altri articoli del Codice del consumo, anche dall’articolo 18 del Codice di autodisciplina pubblicitaria36. In questa determinata fattispecie, infatti, si contemplano tutte quelle ipotesi in cui un prodotto o un servizio venga commercializzato a distanza e cioè senza che l’acquirente abbia modo di verificare di persona la consistenza di ciò che compra e dove, per l’appunto, si sente più forte la necessità di tutelare i soggetti destinatari della pratica in maniera più netta. Con le modifiche apportate dal decreto legislativo 145/2007, in piena sintonia con la direttiva europea 2005/29, si è estesa una protezione globale sui consumatori dal momento che regole particolarmente severe si sono imposte non più solo in un ambito pubblicitario bensì abbiano abbracciato l’intera portata della norma sulle pratiche commerciali scorrette, con un giusto riferimento a quelle in cui è possibile instaurare un vincolo negoziale immediato, bypassando l’utilizzo dei canali distributivi tradizionali. Il 34 Cfr. Ubertazzi, op.cit, p.334 Articolo 18 lettera i) del decreto legislativo 206/2005 36 Cfr. Ivi, p.178. 35 63 Capitolo II penultimo comma dell’articolo 22 del decreto legislativo si considera proprio per questo motivo importante perché qualora nell’espletamento di un’attività commerciale si riscontrino anche solo una delle caratteristiche presenti nell’elenco predisposto per tale scopo nell’articolo stesso e che si analizzerà tra breve, non occorrerà prestare indagini ulteriori ma la pratica sarà senza alcun dubbio giudicata illecita. Si è scelto, come era già d’altronde avvenuto per l’articolo 21 del Codice del consumo, la modalità dell’elenco al fine di ridurre, se non addirittura comprimere la discrezionalità dei giudici nazionali a riguardo di tale disciplina. I punti contenuti all’interno del suddetto elenco servono a contrastare il già menzionato “effetto sorpresa” che scaturisce quando il consumatore si trovi a fare i conti con un regolamento composto da clausole diverse da quelle presupposte. Tutti gli elementi presi in considerazione, inoltre, vanno considerati solo nel caso in cui le informazioni omesse siano facilmente deducibili dal contesto anche per i soggetti più sprovveduti. I singoli elementi del comma che si sta esaminando sono i seguenti: “ le caratteristiche principali del bene o del servizio, che debbono essere descritte in maniera adeguata al mezzo di comunicazione utilizzato e alla natura dell’oggetto; l’indirizzo geografico e l’identità del professionista, così come la sua ditta, ragione o denominazione sociale e, se del caso, l’indirizzo geografico e l’identità del professionista per conto del quale egli agisce; il prezzo, comprensivo degli oneri fiscali oppure, se la natura del prodotto rende ragionevolmente impossibile determinare in anticipo l’ammontare, le modalità con le quali il prezzo deve essere calcolato, nonché, ove le circostanze lo richiedano, la totalità delle spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora non possano ragionevolmente essere prefissate, la circostanza che potranno essere addebitate al consumatore; le modalità di pagamento del prezzo, di consegna del bene, di esecuzione del contratto, nonché il sistema di gestione dei reclami, qualora si allontanino dalle regole di diligenza professionale: l’esistenza del diritto legale di recesso37.” Di alcuni di questi elementi appena citati viene richiesta l’indicazione solo quando questi siano pertinenti all’espletamento della pratica commerciale come, ad esempio, l’esistenza di un diritto di recesso o l’identificazione geografica del professionista che presta il proprio servizio. La norma è applicabile nel caso in cui “l’invito all’acquisto” che si va 37 Cfr. De Cristofaro, op.cit, p.227. 64 Capitolo II a giudicare non afferisca ad una disciplina specifica che vanta delle regole proprie poiché, in caso contrario, vanno applicate le leggi più specifiche del settore di riferimento e non quanto previsto dal Codice del consumo. Formano oggetto di una disciplina diversa, che impongono al professionista obblighi di informazione molto più dettagliati, gli inviti all’acquisto finalizzati alla stipulazione di contratti a distanza e in particolare alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori38. Il quinto comma, infine, considera informazioni fondamentali tutte quelle notizie contemplate dal diritto comunitario individuando in un’assenza di queste stesse un presupposto per la decettività di una pratica commerciale. In piena sintonia con il principio di armonizzazione di tutta la disciplina delle pratiche commerciali sleali a livello europeo, questo comma fa in modo che una minima trasgressione ai dettati comunitari si rifletta in una condizione di illiceità nell’ordinamento italiano. 1.3. L’allegato I della direttiva 2005/29 comunitaria e la black list dell’articolo 23 del Codice del consumo Nell’articolo 2339 del Codice del consumo sono elencate ventitré pratiche commerciali considerate sempre ingannevoli, a prescindere dalle circostanze in cui si 38 Cfr. Ubertazzi, op. cit, p. 334. Si riporta in nota, come si è già fatto in precedenza, l’intero contenuto dell’art.23 del decreto legislativo 206/2005 perché una visione completa ne agevola la comprensione: “Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli 1. Sono considerate in ogni caso ingannevoli le seguenti pratiche commerciali: a) affermazione non rispondente al vero, da parte di un professionista, di essere firmatario di un codice di condotta;b) esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualità o un marchio equivalente senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione;c) asserire, contrariamente al vero, che un codice di condotta ha l'approvazione di un organismo pubblico o di altra natura;d) asserire, contrariamente al vero, che un professionista, le sue pratiche commerciali o un suo prodotto sono stati autorizzati, accettati o approvati, da un organismo pubblico o privato o che sono state rispettate le condizioni dell'autorizzazione, dell'accettazione o dell'approvazione ricevuta;e) invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo senza rivelare l'esistenza di ragionevoli motivi che il professionista può avere per ritenere che non sarà in grado di fornire o di far fornire da un altro professionista quei prodotti o prodotti equivalenti a quel prezzo entro un periodo e in quantità ragionevoli in rapporto al prodotto, all'entità della pubblicità fatta del prodotto e al prezzo offerti;f) invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo e successivamente:1) rifiutare di mostrare l'articolo pubblicizzato ai consumatori, oppure 2) rifiutare di accettare ordini per l'articolo o di consegnarlo entro un periodo di tempo ragionevole, oppure 3) fare la dimostrazione dell'articolo con un campione difettoso, con l'intenzione di promuovere un altro prodotto. g) dichiarare, contrariamente al vero, che il prodotto sarà disponibile solo per un periodo molto limitato o che sara' disponibile solo a condizioni particolari per un periodo di tempo molto limitato, in modo da ottenere una decisione immediata e privare i consumatori della possibilità o del tempo sufficiente per prendere una decisione consapevole;h) impegnarsi a fornire l'assistenza post-vendita a consumatori con i quali il professionista ha comunicato prima dell'operazione commerciale in una lingua diversa dalla lingua ufficiale dello Stato membro in cui il professionista e' stabilito e poi offrire concretamente tale 39 65 Capitolo II sono svolte. Si è analizzato, nel corso del capitolo, come il legislatore europeo abbia provveduto a soffermarsi in altra sede sugli aspetti essenziali e necessari per individuare la decettività e l’aggressività di una pratica commerciale mentre in questa paragrafo è d’uopo occuparsi di altre prescrizioni presenti nella direttiva comunitaria e che sono state inserite per non vanificare l’operatività delle disposizioni in essa contenute40. Il considerando n. 17 della direttiva comunitaria 2005/29/Ce, infatti, recita che “ è auspicabile che le pratiche commerciali che sono in ogni caso sleali siano individuate per garantire una maggiore certezza del diritto41” mentre nel comma 5 dell’articolo 5 della medesima disposizione comunitaria si prevede che nell’allegato I “sia riportato l’elenco di quelle pratiche commerciali che sono considerate in ogni caso sleali”. Tale elenco, inoltre, non potrà essere modificato dai parlamenti nazionali, bensì ogni servizio soltanto in un'altra lingua, senza che questo sia chiaramente comunicato al consumatore prima del suo impegno a concludere l'operazione;i) affermare, contrariamente al vero, o generare comunque l'impressione che la vendita del prodotto e' lecita;l) presentare i diritti conferiti ai consumatori dalla legge come una caratteristica propria dell'offerta fatta dal professionista;m) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, impiegare contenuti redazionali nei mezzi di comunicazione per promuovere un prodotto, qualora i costi di tale promozione siano stati sostenuti dal professionista senza che ciò emerga dai contenuti o da immagini o suoni chiaramente individuabili per il consumatore;n) formulare affermazioni di fatto inesatte per quanto riguarda la natura e la portata dei rischi per la sicurezza personale del consumatore o della sua famiglia se egli non acquistasse il prodotto; o) promuovere un prodotto simile a quello fabbricato da un altro produttore in modo tale da fuorviare deliberatamente il consumatore inducendolo a ritenere, contrariamente al vero, che il prodotto e' fabbricato dallo stesso produttore;p) avviare, gestire o promuovere un sistema di promozione a carattere piramidale nel quale il consumatore fornisce un contributo in cambio della possibilità di ricevere un corrispettivo derivante principalmente dall'entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti;q) affermare, contrariamente al vero, che il professionista e' in procinto di cessare l'attività o traslocare;r) affermare che alcuni prodotti possono facilitare la vincita in giochi basati sulla sorte;s) affermare, contrariamente al vero, che un prodotto ha la capacità di curare malattie, disfunzioni o malformazioni;t) comunicare informazioni inesatte sulle condizioni di mercato o sulla possibilità di ottenere il prodotto allo scopo d'indurre il consumatore all'acquisto a condizioni meno favorevoli di quelle normali di mercato;u) affermare in una pratica commerciale che si organizzano concorsi o promozioni a premi senza attribuire i premi descritti o un equivalente ragionevole; v) descrivere un prodotto come gratuito o senza alcun onere, se il consumatore deve pagare un supplemento di prezzo rispetto al normale costo necessario per rispondere alla pratica commerciale e ritirare o farsi recapitare il prodotto;z) includere nel materiale promozionale una fattura o analoga richiesta di pagamento che lasci intendere, contrariamente al vero, al consumatore di aver già ordinato il prodotto; aa) dichiarare o lasciare intendere, contrariamente al vero, che il professionista non agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, o presentarsi, contrariamente al vero, come consumatore; bb) lasciare intendere, contrariamente al vero, che i servizi post-vendita relativi a un prodotto siano disponibili in uno Stato membro diverso da quello in cui e' venduto il prodotto. 40 Cfr. M. Dona, L’elenco delle pratiche considerate in ogni caso sleali nell’allegato I della direttiva 2005, in Le pratiche commerciali sleali, a cura di Minervini e Rossi Carleo, op.cit. p.192. 41 Nel caso della direttiva comunitaria 2005/29 si è assistito, dunque, ad un cambio di direzione rispetto al valore da attribuire agli allegati e agli elenchi presenti nelle direttive. In passato, infatti, nella direttiva sulle clausole abusive, è presente una cosiddetta “lista grigia” che svolge una mera funzione di specificazione in modo da non escludere la discrezionalità dei parlamenti nazionali. 66 Capitolo II correzione che dovrà essere apportata dovrà essere decisa dagli organi competenti dell’Unione Europea42. È bene ribadire, dunque, che le condotte considerate in questo allegato non hanno una semplice finalità esemplificativa o di specificazione della clausola generale, ma costituiscono ipotesi tassative di comportamenti sempre vietati43. Questa impostazione è ascrivibile, ancora una volta, al solito tentativo del legislatore europeo di armonizzare la disciplina in tutti gli Stati membri, alleggerendo l’autorità degli organi nazionali con una riduzione ingente in termini di discrezionalità al fine di rispondere ad una logica di uniformazione completa del diritto. Di riflesso, appare evidente che l’allegato I produce l’effetto di relegare la clausola generale presente nell’articolo 20 del codice del consumo in una posizione marginale, giacché ad esso sarà necessario fare ricorso quando, nel caso concreto, la pratica commerciale sospettata di decettività non sia inquadrabile nella lista nera44. Come si analizzerà tra breve, la black list contempla la quasi totalità dei casi possibili grazie alla meticolosità e completezza con la quale è stata redatta. Le pratiche ingannevoli possono essere suddivise in due macro categorie e che riguardano, nello specifico, le pratiche commerciali fondate sull’inganno dell’apparenza e le pratiche commerciali fondate sull’inganno della propaganda45. Le prime sono inerenti a condotte commerciali caratterizzate tutte dall’essere lesive dell’affidamento riposto dal consumatore sulla sussistenza di iniziative di autoregolamentazione o di codici di condotta, sulla natura del prodotto e sulla garanzia e sulla figura del venditore stesso. Le seconde, invece, sono quelle condotte mirate ad indurre il consumatore ad acquistare facendo leva su ingannevoli dichiarazioni relative al prezzo, alle condizioni di mercato, alla pubblicità o quelle che mettono fretta al consumatore. È possibile raggruppare ulteriormente le ventitré pratiche commerciali ingannevoli in sette tipologie di inganni: le prime tre ancora una volta fondate sull’apparenza e le ultime quattro sulla propaganda. Piuttosto che seguire l’ordine pedissequo, così come è presente nell’articolo 23 del codice del consumo, si è preferita 42 Cfr. Considerando n.17 della direttiva comunitaria 2005/29/Ce in cui si riporta che “ l’elenco può essere modificato solo mediante revisione della presente direttiva”. 43 Cfr. De Cristofaro, op.cit, p. 328 44 Cfr. Ubertazzi, p.336. 45 Cfr. M. Dona, op.cit, p. 197. 67 Capitolo II una suddivisione per argomento dei punti in esso contenuti: l’inganno sull’esistenza di marchi e codici di condotta, l’inganno sulla natura del prodotto, l’inganno sulla figura del venditore, l’inganno sul prezzo, l’inganno delle vendite piramidali, l’inganno sulle condizioni di mercato, l’inganno della pubblicità redazionale, l’inganno relativo alla tempistica del rapporto commerciale46. 1.3.1. L’inganno relativo a marchi e codici di condotta Sia il primo punto dell’elenco dell’Allegato I della direttiva comunitaria che la lett. a) dell’art.23 fanno riferimento all’ingannevole “affermazione da parte del professionista di essere firmatario di un codice di condotta ove invece egli non lo sia”. I codici di iniziativa privata, come più volte sottolineato nel corso del presente lavoro, esprimono generalmente l’intento di una categoria di elevare lo standard di un comportamento degli operatori ispirandosi a modelli etici particolarmente qualificanti quindi è indubbio che un’attestazione non veritiera abusi della naturale fiducia che il consumatore ripone in essi. Sebbene si lasci la piena discrezionalità agli Stati membri sul grado di giuridicità delle sanzioni relative al non rispetto delle regole contenute nei codici, l’Ue impone ugualmente forti vincoli per l’adozione di questi stessi dal momento che il mancato rispetto delle norme autoimposte fa ascrivere la pratica nel novero di quelle illecite. Per ciò che concerne la lett. b) relativa all’esibizione di “un marchio di fiducia, un marchio di qualità o un marchio equivalente senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione” compie una pratica commerciale scorretta chiunque utilizzi un marchio ispiratore di fiducia senza in realtà avere i requisiti richiesti per essere autorizzato a fornire quel prodotto o quel servizio. Il medesimo risultato si ottiene quando si tenta di valorizzare i prodotti agricoli e alimentari dotati di caratteristiche particolari legate ad uno specifico territorio quando in realtà, la merce non ha gli attributi idonei47. Questa mendace attribuzione, infatti, genera una falsa aspettativa in merito alla provenienza, al pregio, ai modi di lavorazione e a ogni altro elemento la cui simulazione finisce con 46 Per tale suddivisione cfr. M. Dona, op.cit. p.191 oppure cfr. V. D’Antonio, G, Sciancalepore, Le pratiche commerciali in “La tutela del consumatore” a cura di P. Stanzione, A. Musio, Giappichelli editore, Torino, 2009, p.190 e ss. 47 Cfr. De Cristofaro, op. cit, p.232. 68 Capitolo II l’alterare la volizione dei consumatori dei media diligenza. Segue la logica contenuta nella lett. b) anche il terzo e il quarto punto dell’elenco del Codice del consumo dal momento che indica come decettiva l’attività di “asserire, contrariamente al vero, che un codice di condotta ha l’approvazione di un organismo pubblico o di altra natura48” o “asserire, contrariamente al vero, che un professionista, le sue pratiche commerciali o un suo prodotto sono stati autorizzati, accettati o approvati da un organismo pubblico o privato o che sono state rispettate le condizioni dell’autorizzazione, dell’accentuazione o dell’approvazione ricevuta49”. Ancora una volta, queste pratiche fanno in modo che la fiducia del consumatore sia erroneamente riposta. 1.3.2. L’inganno sulla natura del prodotto Nell’articolo 23 del decreto legislativo 206/2005, com’è d’altronde prevedibile, sono individuabili numerosi riferimenti circa la qualità e la natura del prodotto in vendita. Innanzitutto, infatti, in base alla lett. i) del Codice del consumo e al punto n.9 dell’allegato I della direttiva comunitaria è illecito “ affermare o generare comunque l’impressione che la vendita del prodotto sia lecita, ove non lo sia50”. La formulazione della norma appare molto lineare, ma comunque permane una certa difficoltà interpretativa del termine “liceità”. Ulteriori ambiguità interpretative si riscontrano anche nella lett. n) del medesimo articolo in cui “ formulare affermazioni di fatto inesatte per quanto riguarda la natura e la portata dei rischi per la sicurezza personale del consumatore o della sua famiglia se egli non acquistasse il prodotto” dà adito a qualche perplessità51. Probabilmente tale fattispecie si verifica quando si associa l’acquisto di un prodotto ad una riduzione concreta di rischio per la salute personale del consumatore o dei suoi congiunti. In tal caso, dunque, è illecita la pratica di far leva sulla preoccupazione di non tutelare con le dovute precauzioni i propri cari se si rinuncia all’acquisto di quel particolare bene. Questa interpretazione ben si coniuga con la volontà del legislatore europeo di tutelare il consumatore più debole o più vulnerabile e che può ricevere ulteriore protezione non solo nell’ambito di prodotti legati alla propria salute, ma anche di fronte a pratiche commerciali che tendono a far leva 48 Art. 23, lett.c) del decreto legislativo 206/2005 Art. 23, lett.d) del decreto legislativo 206/2005 50 Cfr. Punto n.9 dell’Allegato I della direttiva comunitaria 2005/29 51 Cfr. M. Dona, op. cit, p. 200. 49 69 Capitolo II sull’ingenuità o sulla scarsa preparazione in precisi ambiti. Operano nella stessa ottica, infatti, le lett. r) ed s) che rispettivamente contrastano l’attività di “ affermare che alcuni prodotti possono facilitare la vincita in giochi basati sulla sorte” e “affermare, contrariamente al vero, che un prodotto ha la capacità di curare malattie, disfunzioni, o malformazioni”. In quest’ ultimo caso il legislatore europeo e, di riflesso quello italiano, sono concordi nell’impedire che gli operatori commerciali possano approfittarsi della debolezza e della fragilità che ogni soggetto dimostra di fronte la malattia52. 1.3.3. L’inganno relativo all’assistenza post vendita Una nuova serie di ipotesi di condotte illecite sono inerenti, invece, all’assistenza post vendita, in cui le attività sono caratterizzate da una discrepanza fra quanto annunciato dal professionista prima dell’operazione commerciale e le modalità con cui tale assistenza viene fornita. In taluni casi è possibile che il professionista operi in modo da renderne praticamente difficile la fruizione53: ad esempio, l’assistenza può essere fornita in una lingua diversa da quella con cui il professionista ha comunicato col consumatore prima della conclusione dell’affare54 o nel caso in cui i servizi post vendita siano disponibili solo nello stato in cui è venduto il prodotto, pur avendo lasciato intendere prima della conclusione dell’affare che sono disponibili anche altrove55. È sempre costante un riferimento agli scambi transfrontalieri ed ai servizi post vendita che seguono tali scambi dal momento che queste norme sono volte ad incrementare l’attività mercatistica tra i paesi membri dell’Unione Europea.56 52 Nella lett. s) dell’articolo 23 del decreto legislativo non si fa menzione a specifiche patologie, ma la generalità della norma non ne inficia la portata. Resta indubbia la volontà di innalzare la tutela e la protezione del consumatore. 53 Cfr. Ubertazzi,, op.cit, p. 336. 54 Cfr. Art. 23 lett.h) del Codice del consumo recita che è illecito: “ impegnarsi a fornire l'assistenza postvendita a consumatori con i quali il professionista ha comunicato prima dell'operazione commerciale in una lingua diversa dalla lingua ufficiale dello Stato membro in cui il professionista e' stabilito e poi offrire concretamente tale servizio soltanto in un'altra lingua, senza che questo sia chiaramente comunicato al consumatore prima del suo impegno a concludere l'operazione”. 55 Cfr. Art. 23 lett. bb) del Codice del Consumo recita che è illegale: “lasciare intendere, contrariamente al vero, che i servizi post-vendita relativi a un prodotto siano disponibili in uno Stato membro diverso da quello in cui e' venduto il prodotto.” 56 Occorre sempre tener presente l’obiettivo del legislatore comunitario che emerge in modo preponderante dal considerando n.2: “ a norma dell’art.14, paragrafo 2, del trattato, il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, dei servizi, nonché la libertà di stabilimento. Lo sviluppo di pratiche commerciali leali, all’interno dello spazio senza frontiere interne è essenziale per promuovere le attività transfrontaliere.” 70 Capitolo II 1.3.4. L’inganno relativo alla figura del venditore Altre ipotesi di illeciti riguardano la figura del venditore e che sono disciplinati ai sensi delle lett. o) e della lett. aa) dell’articolo 23 del Codice del consumo. In tali punti della black list si afferma rispettivamente, infatti, che è scorretto “promuovere un prodotto simile a quello fabbricato da un particolare produttore in modo tale da fuorviare deliberatamente il consumatore facendogli credere che il prodotto è fabbricato dallo stesso produttore mentre invece non lo è” e “falsamente dichiarare o dare l’impressione che il professionista non agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale o presentarsi falsamente come consumatore”. Quanto regolato dalle norme appena citate mira ad evitare che informazioni errate circa la provenienza del prodotto, la somiglianza57 di determinati beni con merce più affermata sul mercato possano incidere negativamente sull’acquisto e sulle motivazioni che sottendono ad esso. In buona sostanza, si vuole tutelare anche il made in il quale può considerarsi una rendita di posizione58 di cui possono godere i beni di un’azienda. 1.3.5. Le condotte decettive di natura propagandistica Dopo un rapido excursus sulle pratiche ingannevoli basate sull’abuso della fiducia del consumatore, si prenderanno in esame, invece, quelle attività commerciali in cui la slealtà si sostanzia con condotte decettive di natura propagandistica. Uno dei metodi che risulta più efficace per alterare le motivazioni che sottendono un acquisto da parte del consumatore è sicuramente quello di fornire delle informazioni errate o poco chiare sul prezzo e sulla determinazione di questo stesso. La pratica commerciale oggetto della lett. e)59 tende ad evitare che “il battage pubblicitario catturi l’interesse dei consumatori, interesse però destinato a rivelarsi effimero a causa della sproporzione, prevedibile ex ante, tra ristrettezze dell’offerta ed entità della domanda. Di lì il dovere 57 Nella direttiva comunitaria 2005/29, al n. 13 dell’Allegato I, viene utilizzata la locuzione “prodotto simile”, un’espressione che può dar adito a numerose interpretazioni. Nell’ordinamento italiano, invece, è presente un’accurata tutela dei marchi grazie al codice di proprietà industriale. 58 Cfr. G. Fabris, La pubblicità, teorie e prassi, Franco Angeli Editore, Milano, 2001, p. 328. 59 Art. 23 lett. e) del Codice del consumo recita che è illecito: “invitare all’acquisto di prodotti ad un determinato prezzo senza rivelare l’esistenza di ragionevoli motivi che il professionista può avere per ritenere che non sarà in grado di fornire o di far fornire da un altro professionista quei prodotti o prodotti equivalenti a quel prezzo entro un periodo e in quantità ragionevoli in rapporto al prodotto, all’entità della pubblicità fatta dal prodotto e al prezzo offerto.” 71 Capitolo II del professionista di dichiarare, ove sia presagibile la prospettata sproporzione, l’esatta quantità di beni messi in circolazione60.” In stretta relazione con la lett. e) appena citata, è considerata ingannevole la pratica commerciale che, attraverso la diffusione di notizie errate sulle condizioni di mercato o sulla possibilità di ottenere la disponibilità del prodotto, induce l’acquirente di un bene ad effettuare l’acquisto con condizioni meno favorevoli di quelle normali61. Di conseguenza, è al pari ingannevole, in base alla lett. q), che il professionista affermi che sta per traslocare o per cessare la propria attività quando questa informazione non corrisponde al vero62. Questo espediente viene utilizzato nella prassi commerciale dal professionista per accelerare il processo di scelta del consumatore che è portato ad affrettare l’acquisto, convinto di poter concludere un vero affare. Tali pratiche sono contraddistinte, dunque, da quello che può denominarsi “inganno della fretta”. Accanto a queste ipotesi, inoltre, possono considerarsi davvero importanti le modalità di svolgimento delle operazioni promozionali che accompagnano la vendita del prodotto: è, infatti, ingannevole “affermare in una pratica commerciale che si organizzano concorsi o promozioni a premi senza attribuire i premi descritti o un equivalente ragionevole63” o “ descrivere un prodotto come gratuito o senza alcun onere , se il consumatore deve pagare un supplemento di prezzo rispetto al normale costo necessario per rispondere alla pratica commerciale e ritirare o farsi recapitare il prodotto64. ” Nell’ordinamento italiano si è cercato di modificare la terminologia decisamente non tecnica che il legislativo ha adoperato nella redazione del punto n. 20 dell’Allegato I (“se il consumatore deve pagare un sovrappiù…”), con la parola supplemento, ma tale cambiamento appare ambiguo in egual misura. Non è specificato, infatti, quale deve essere il comportamento del legislatore se tale “sovrappiù” si cela nelle spese di spedizione, non coperte dalla portata della norma. Sempre in considerazione delle operazioni promozionali che possono essere attivate per comunicare al proprio target di riferimento, ad esempio, l’esistenza di un 60 Cfr. De Cristofaro, op.cit, p.234. Art. 23 lett. t) recita che è ingannevole: “comunicare informazioni inesatte sulle condizioni di mercato o sulla possibilità di ottenere il prodotto allo scopo d'indurre il consumatore all'acquisto a condizioni meno favorevoli di quelle normali di mercato” 62 Si ricorda, inoltre, che i casi in cui possono essere legittimamente effettuate vendite di liquidazione sono tassativamente enunciati dall’art. 15 co. 2 del decreto legislativo 114/1998 sulla disciplina del commercio. 63 Art. 23 lett. u) del decreto legislativo 206/2005. 64 Art. 23 lett. v) del decreto legislativo 206/2005. 61 72 Capitolo II nuovo prodotto, è sanzionata la cosiddetta pubblicità redazionale, ossia quella che non consente di rendere riconoscibile un messaggio pubblicitario nel contesto in cui è inserito e diffonderlo al pubblico sotto forma di servizio autonomamente predisposto da un’emittente televisiva o da un giornale. Per ciò che concerne gli inganni di natura propagandistica, infine, è da sottolineare quanto riportato nel punto 6 dell’Allegato I della direttiva 2005/29/Ce e dalla lett. f)65 del Codice del Consumo in cui si elencano tre ipotesi il professionista tende a promuovere un prodotto diverso da quello pubblicizzato, presumibilmente ad un prezzo differente o maggiore. È questo il caso dei cosiddetti “prodotti civetta” che riescono ad attrarre il consumatore nel punto vendita, grazie alla presenza di offerte particolarmente allettanti che poi non sono disponibili o sono disponibili solo in quantità limitata. È ritenuta ingannevole, in considerazione della lett. f) e dei prodotti civetta, la pratica di mettere il consumatore in condizione di non comprare il prodotto per cui si è recato nel punto vendita, rifiutando la visione della merce o la vendita di questa stessa mentre, al contempo, si promuove l’acquisto di un altro prodotto. 2. Le pratiche commerciali aggressive In questo secondo paragrafo si prenderà in esame la seconda tipologia di pratiche commerciali scorrette che è stata individuata dal legislatore europeo: le pratiche commerciali aggressive. L’art. 8 della direttiva 2005/29/Ce definisce aggressiva qualsiasi attività che “nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito condizionamento, limiti o sia idonea a limitare, considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e pertanto lo induca o sia idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso66”. 65 L’articolo f) del decreto legislativo 206/2005 recita che è ingannevole “invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo e successivamente:1) rifiutare di mostrare l'articolo pubblicizzato ai consumatori, oppure 2) rifiutare di accettare ordini per l'articolo o di consegnarlo entro un periodo di tempo ragionevole, oppure 3) fare la dimostrazione dell'articolo con un campione difettoso, con l'intenzione di promuovere un altro prodotto. 66 Art. 8 della direttiva comunitaria 2005/29. 73 Capitolo II Prima di questa norma, introdotta solo nel 2005, era assente a livello comunitario e in molti degli ordinamenti degli Stati membri (tra cui l’Italia) una disciplina giuridica autonoma delle pratiche commerciali aggressive67 come d’altronde è anche riportato dal Considerando n.11 della direttiva stessa in cui si afferma che “attualmente non sono disciplinate a livello comunitario68” . La tutela del consumatore, infatti, non teneva conto degli effetti di atti coercitivi o delle violenze perpetrate e subite dal consumatore. Tali pratiche, in base alla direttiva 84/450/Cee sulla pubblicità ingannevole, potevano essere vietate e punite esclusivamente quando presentavano al contempo anche elementi decettivi, relegando, in questo modo, il ricorso al vizio di volontà solo ai quei casi in cui è possibile rilevare un’induzione all’errore escludendo qualsiasi riferimento al profilo della violenza. Sebbene la disciplina dei vizi di volontà sembra essere adatta a regolamentare unicamente le ipotesi di tipo negoziale, grazie alle modifiche apportate dalla Comunità Europea con l’introduzione di una normativa più generica sulle pratiche aggressive, si tutelano anche quei casi più marginali che la scarsa elasticità dei vecchi sistemi di protezione non era in grado di coprire. È evidente, date queste premesse, che l’articolo 24 del Codice del consumo costituisca una delle novità più importanti introdotte dal decreto legislativo 146/2007. Tale tipologia di condotte scorrette è caratterizzata in primis dal chiaro richiamo alla libertà di scelta del consumatore e dal momento che proprio la libertà di scelta del consumatore è il bene giuridico protetto dall’intera direttiva, che deve ritenersi alla base anche del divieto delle pratiche ingannevoli, è interessante capire le motivazioni che sottendono la decisione di un’esplicita menzione all’interno dell’articolo. Nelle pratiche commerciali aggressive è insita una valenza estorsiva determinante e maggiore rispetto a quella presente nelle pratiche commerciali ingannevoli poiché, se nel caso di attività decettive si può subdolamente alterare e influenzare il processo di formazione della volontà del consumatore che, in realtà, potrebbe già essere propenso all’acquisto, in quelle aggressive, invece, l’adozione di condotte anche puramente coercitive è volta all’estorsione di un consenso che potrebbe 67 Cfr. A. Pallotta, Le pratiche commerciali aggressive, in Le pratiche commerciali sleali, a cura di Minervini e Rossi Carleo, op.cit. p. 170. 68 Cfr. V. D’Antonio, G, Sciancalepore, Le pratiche commerciali in “La tutela del consumatore”, op. cit. 178. 74 Capitolo II essere del tutto assente e ad un’estromissione totale della volontà di un acquirente da parte di un professionista il quale mira all’asservimento dell’altro per raggiungere propri scopi69. La fattispecie delle pratiche aggressive si esplica su un piano più ampio e anche con strumenti diversi rispetto a quelli comunicativi o contrattuali. La possibilità di esercitare pressioni psicologiche o fisiche, di sfruttare le debolezze culturali, emotive e caratteriali del consumatore o la sua posizione subalterna, di limitare la libertà personale del consumatore (ad esempio, precludendo l’uscita dal negozio), infatti, implica che è necessario introdurre il riferimento alla libertà di scelta del consumatore all’interno dell’articolo per salvaguardare l’incolumità fisica e mentale dei soggetti che sono coinvolti in ogni attività commerciale aggressiva e di conseguenza, di per sé illecita. In tutte le pratiche aggressive, dunque, in base a quanto riportato nell’art. 24 del Codice del Consumo, il connotato funzionale è dato dalla loro idoneità a limitare considerevolmente la libertà di scelta del consumatore medio e in maniera congiunta a tale elemento è richiesta, inoltre, la capacità di indurre attualmente o potenzialmente il consumatore medio ad assumere decisioni favorevoli al professionista. Ne consegue che la condotta illecita si declini secondo più profili: un primo aspetto di natura essenzialmente teleologica, che riguarda in maniera particolare il fine con cui sono rivolte le pratiche aggressive, desumibile dalle modalità delle stesse, un secondo aspetto qualitativo che si estrinseca in un’idoneità limitativa considerevole e, infine, di un aspetto oggettivo in cui la slealtà è parametrata sulle capacità del consumatore medio e, di riflesso, sul grado di diligenza necessaria. In sostanza, nonostante questa precisa distinzione, almeno in sede applicativa tutti questi elementi debbono operare all’unisono. “Il profilo teleologico/qualitativo del fatto confluisce nel parametro del consumatore medio, contribuendo a qualificare la pratica non soltanto strutturalmente, quanto piuttosto anche nella sua capacità estorsiva di una decisione70”. Questa esegesi è avvalorata dall’utilizzo della congiunzione “pertanto” sia nel testo dell’articolo 8 della direttiva comunitaria 2005/29 che nell’articolo 24 del Codice del consumo, la quale 69 70 Cfr. L. Di Nella, Le pratiche commerciali aggressive, in G. De Cristofaro, op. cit., p. 307. Ivi, p. 309. 75 Capitolo II volutamente lega con forza l’aspetto strutturale con quello funzionale della fattispecie contribuendo a concretizzarli reciprocamente. Occorre precisare, inoltre, un elemento fondamentale a sostegno della normativa sulle pratiche commerciali aggressive: la natura neutra del pregiudizio subito dal soggetto. In più occasioni la giurisprudenza ha analizzato l’ipotesi di inapplicabilità di tali articoli qualora il contratto concluso mediante l’utilizzo di tecniche coercitive sia comunque vantaggioso per il soggetto contraente, giungendo, però, alla conclusione che il “pregiudizio alla libera determinazione volitiva del soggetto va inteso in senso assoluto, senza alcun riferimento al vantaggio ovvero al danno patito dal consumatore con la conclusione del contratto71”. Tale risoluzione si evince sia nelle prime pronunce dell’Agenzia della Concorrenza e del Mercato, che propende in maniera netta per un’interpretazione del requisito del pregiudizio in senso neutro, e nella stessa definizione presente nell’articolo 24 del Codice del consumo, la quale, facendo riferimento alla mera possibilità di induzione in errore, tende ad escludere tra le esimenti i benefici che il consumatore ha potuto ricavare dalla stipulazione del contratto stesso. La disciplina che si sta analizzando indica anche gli elementi per individuare l’aggressività della pratica sin dal primo articolo e, infatti, sia l’articolo 8 della direttiva 2005/29 che il 24 del Codice del Consumo fanno espressamente riferimento alla “fattispecie concreta” in cui si esplica la pratica e autorizza a tener conto “di tutte le caratteristiche del caso” al fine di una corretta qualificazione. Come si evince dall’articolo 24 del decreto legislativo 206/2005 sono rinvenibili tre tipologie di pratiche commerciali aggressive: molestia, coercizione e indebito condizionamento. Nell’ambito della direttiva comunitaria queste tre tipologie sono esplicitate nell’art. 9 e, sebbene sarebbe stato auspicabile recepire l’articolo 9 della già citata direttiva all’interno dell’articolo 24 del Codice del consumo per garantire un’omogeneità con la clausola di specie, il legislatore italiano ha preferito suddividere la disposizione comunitaria in più articoli, riservando all’articolo 25 la disamina nello specifico delle singole fattispecie. 71 Cfr. V. D’Antonio, G, Sciancalepore, Le pratiche commerciali in “La tutela del consumatore”, op. cit. 180. 76 Capitolo II 2.1. L’articolo 25 del Codice del consumo: gli elementi di valutazione dell’aggressività di una pratica commerciale Come scritto al termine del precedente paragrafo, il legislatore europeo ha ritenuto necessario operare una valutazione di aggressività il più possibile rapportata alla fattispecie concreta mediante la redazione dell’articolo 9 della direttiva e che trova sede nell’ordinamento italiano nell’articolo 25 del decreto legislativo 206/2005. Nello specifico l’articolo riporta che “nel determinare se una pratica commerciale comporta, ai fini del presente capo, molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito condizionamento, sono presi in considerazione i seguenti elementi: a) i tempi, il luogo, la natura o la persistenza; b) il ricorso alla minaccia fisica o verbale; c) lo sfruttamento da parte del professionista di qualsivoglia evento tragico o circostanza specifica di gravità tale da alterare la capacità di valutazione del consumatore, al fine di influenzarne la decisione relativa al prodotto d) qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, imposto dal professionista qualora un consumatore intenda esercitare diritti contrattuali, compresi il diritto di risolvere un contratto o quello di cambiare prodotto o rivolgersi ad un altro professionista; e) qualsiasi minaccia di promuovere un'azione legale ove tale azione sia manifestamente temeraria o infondata72”. È possibile individuare alcune divergenze linguistiche nel recepimento dell’articolo 9 della direttiva comunitaria 2005/29 da parte dei Paesi dell’Unione Europea ed è bene proporre alcuni esempi di queste differenze tra gli Stati Membri al fine di comprendere se queste diverse scelte lessicali possono compromettere il tentativo di armonizzazione della disciplina oggetto del presente lavoro. La disposizione c) non è stata recepita in egual modo nei vari ordinamenti degli Stati Membri e, infatti, ad esempio, nella versione tedesca è presente il riferimento a concrete situazioni di disgrazia o a circostanze di gravità di cui il professionista è consapevole e che sono tali da alterare il giudizio del consumatore. Nella versione inglese e in quella francese è sempre presente il richiamo ad ogni specifica sventura e al suo sfruttamento consapevole. La “traduzione” italiana, dunque, va intesa come sfruttamento 72 Articolo 25 del codice del consumo. 77 Capitolo II consapevole di eventi tragici in grado di alterare la formazione del processo volitivo. Possono superare il confine che determina il passaggio dalla pubblicità ingannevole alle pratiche commerciali aggressive, le condotte di cartomanti e improvvisati guaritori che stimolano l’acquisto di talismani o servizi di previsione del futuro proprio perché fanno leva sugli stati di disagio che attraversano i propri clienti73. Anche nel caso della lett. d) è possibile rilevare una discrepanza fra il testo italiano e quello di altri paesi dell’Unione Europea: non si è concordi, infatti, sull’utilizzo dell’aggettivo “oneroso” (presente sia nell’ordinamento italiano che nell’ordinamento inglese) dal momento che in Germania e in Francia si è preferito adoperare lemmi quali “aggravante” e “importante” che riflettono un margine di tutela maggiore per il consumatore. Si pensa ad una tutela maggiore perché un ostacolo può non essere oneroso da un punto di vista economico, ma allo stesso tempo può risultare gravoso per l’acquirente. È da precisare che affinché sia applicabile quanto disposto dalla lett. d), è necessario che gli impedimenti non afferiscano a prerogative contrattuali perché, in quel caso, andrebbero applicate altre norme e per l’esattezza gli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 206/2005. Ipotesi di fattispecie in cui è possibile far ricorso al disposto preso in esame sono quelle di tipo ostruzionistico in cui il professionista richiede al consumatore documentazione non pertinente o di difficile reperibilità o non esaudisce la volontà del soggetto quando questi manifesti l’intenzione di voler smettere di usufruire di un servizio. In realtà, come risulta alquanto evidente, queste ipotesi appena citate non sono pedissequamente ascrivibili a comportamenti aggressivi (intendendo in questa sede il termine “aggressivo” nell’accezione italiana più classica) né si configurano come vere e proprie molestie o coercizioni, pertanto si deduce che il legislatore abbia creato un quarto profilo, distinto e parzialmente slegato dal resto della disciplina. La lettera e) dell’articolo 25 Codice del Consumo, infine, è quella che si presta a maggiori differenze linguistiche e contenutistiche in cui l’interpretazione di azione legale è stata intesa fino al senso più ampio, comprensivo anche di ogni singolo atto processuale74. Ovviamente tanto più è estesa l’interpretazione tanto più meticolosa sarà la protezione offerta. Nonostante le differenze sopracitate, l’art.9 della direttiva comunitaria 2005/29 73 Cfr. V. D’Antonio, G, Sciancalepore, Le pratiche commerciali in “La tutela del consumatore”, op. cit. 187. 74 Cfr. L. Di Nella, Le pratiche commerciali aggressive, in G. De Cristofaro, op. cit., p. 311. 78 Capitolo II rappresenta un elemento comunque fondamentale per chiarire come determinare una pratica commerciale aggressiva. Focalizzando l’attenzione sull’articolo 25 del Codice del consumo, si evince come il disposto della lett. a) possa considerarsi normalmente applicabile a qualsiasi attività posta in essere dal professionista e, di conseguenza, costituisca un parametro di valutazione generale per i criteri che sono esplicitati nelle lettere seguenti. La lett. a), facendo riferimento, anche se di riflesso, all’intero arco temporale dello svolgimento della pratica, ribadisce quanto più volte stabilito nell’ambito del Codice del consumo stesso e cioè che la protezione del consumatore è da intendersi valida prima, durante e dopo un’attività commerciale. Se non c’è dubbio che tempo, luogo, natura e persistenza del comportamento siano rilevanti ai fini della valutazione della scorrettezza e della sua attitudine a coartare i consumatori, come lo è pure la precisazione circa le possibili forme che la minaccia può assumere (la lett.b) affronta la problematica della minaccia fisica o verbale), lasciano adito a qualche dubbio le altre lettere presenti nell’articolo, all’interno delle quali più che essere riportati dei criteri interpretativi oggettivi si rinvengono alcuni esempi concreti di condotte aggressive75. Tali esemplificazioni, per quanto possano risultare utili all’interprete, potevano lasciare spazio a precisazioni più pregnanti ai fini dell’individuazione dell’illecito e specialmente sulla coercizione e sulla molestia, di cui, almeno in questa sede, manca una vera e propria definizione. A supporto della tesi di una scelta non troppo corretta da parte del legislatore italiano, si può aggiungere che molti comportamenti in questione e presi in considerazione nel corpus dell’articolo 25 risultano analizzati in altre fonti del diritto, seppure sotto diversi profili. Questa costatazione porta alla conclusione che in determinate fattispecie si prediligano le altre norme preesistenti nel nostro ordinamento76. È possibile concludere che “ gli elementi rilevatori di aggressività richiamano categorie valutative aperte che, 75 Cfr. Ubertazzi, op.cit, p.330 In particolare, per quanto riguarda, le condotte coercitive è presente nell’ordinamento italiano il ricorso all’articolo 610 del codice penale che configura determinati atteggiamenti nell’ambito del delitto di violenza privata. In aggiunta è punibile anche il mero tentativo di utilizzo di violenza ai sensi dell’articolo 56 c.p. Cfr. Ubertazzi, op.cit. 76 79 Capitolo II al pari della costruzione della clausola generale di slealtà, dovrebbero consentire all’interprete di sussumere molte situazioni nella normativa in questione77”. 2.1.1. Le fattispecie concrete dell’articolo 25: le pratiche moleste Dopo aver analizzato gli elementi che possono considerarsi utili per l’individuazione delle pratiche commerciali aggressive, in questo paragrafo e nei prossimi si prenderanno in esame nello specifico le tre tipologie di attività commerciali illecite in cui è stata divisa la presente disciplina: molestie, coercizione e indebito condizionamento. Le pratiche moleste consistono in quelle condotte che, per modalità, tempo, luogo e durata devono essere potenzialmente o attualmente idonee a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto ed avere la capacità di indurlo in potenza o in atto ad assumere decisioni non volute78. È importante sottolineare il termine “considerevolmente” quando si discute di pratiche moleste, perché il legislatore mira ad evitare che possano ricadere in questa fattispecie anche quelle naturali insistenze che un professionista esprime per ottenere il consenso da parte del consumatore. Si deduce che solo quei comportamenti che oltrepassano la soglia di tale ordinaria insistenza possono essere ascritte tra le attività sleali poiché sono punite quelle pratiche che sono tali da riuscire a stremare il volere dell’acquirente proprio a seguito di una petulante ostinazione proposta dal venditore. La definizione di molestia fornita dal legislatore nazionale ha una valenza del tutto non tecnica, ma volutamente, perché si è preferito mantenere una certa autonomia della normativa del consumo rispetto agli ordinamenti giuridici nazionali al fine di conservare la prerogativa della direttiva europea 2005/29 e armonizzare la disciplina in tutti gli Stati Membri. Una classificazione diversa delle pratiche commerciali moleste avrebbe potuto comportare un’ingerenza troppo ingente per i vari sistemi nazionali. In attesa di una formulazione di tale concetto da parte dell’AGCM, per avere un quadro 77 Cfr. V. D’Antonio, G, Sciancalepore, Le pratiche commerciali in “La tutela del consumatore”, op. cit. 189. 78 Cfr. L. Di Nella, Le pratiche commerciali aggressive, in G. De Cristofaro, op. cit., p. 319. 80 Capitolo II più chiaro di cosa si intende per pratiche moleste è possibile avvalersi degli esempi riportati nella seconda parte dell’allegato I della direttiva comunitaria e nell’articolo 26 del Codice del Consumo, in cui sono elencate quelle pratiche che devono essere sempre considerate aggressive. In base alle ipotesi presenti nelle lettere b), c) e g) si deduce facilmente che “le pratiche commerciali moleste si traducono in veri e propri atti fastidiosi, invasivi della sfera privata del consumatore – vittima e tali da ingenerare in quest’ultimo una effettiva suggestione o interferenza79”. L’effettuazione di ripetute e sgradite sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante qualsiasi altro mezzo di comunicazione a distanza, tranne che per le circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell’esecuzione di un’obbligazione contrattuale, sono esempi espliciti di pratiche moleste. 2.1.2. Le fattispecie concrete dell’articolo 25: la coercizione Come nel caso delle pratiche commerciali moleste, anche la definizione precisa di condotta coercitiva non è presente in modo chiaro nell’ordinamento italiano e ciò ha dato adito a diverse interpretazioni e a diversi modi di impostare l’inquadramento della disciplina. Si è concordi comunque nell’accettare che le pratiche coercitive consistono in minacce verbali o costrizioni fisiche che impongono al consumatore la stipulazione del contratto, sebbene ancora si dibatte sulla tipologia e la quantità di pressione che deve subire l’acquirente per poter ricorrere alla tutela da parte dell’ordinamento italiano. Le costrizioni fisiche possono sostanziarsi in comportamenti materiali rivolti contro il soggetto contraente e, di nuovo, si possono analizzare gli esempi riportati dall’articolo 26 del Codice del Consumo per avere una visione più nitida. Afferiscono ad attività coercitive, dunque, le pratiche aggressive consistenti nel creare l’impressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali fino alla conclusione del contratto80 e nell’effettuare visite presso l’abitazione del consumatore, ignorando gli inviti 79 Cfr. V. D’Antonio, G, Sciancalepore, Le pratiche commerciali in “La tutela del consumatore”, op. cit. 182. 80 Cfr. n.24, allegato I, direttiva 2005/29/Ce, articolo 26 lett. a) del Codice del Consumo. 81 Capitolo II dell’acquirente a lasciarla, imponendo, di riflesso la propria presenza81. Si pone il consumatore di fronte alla scelta del male minore: può decidere di cedere e stipulare il contratto o fare in modo che la minaccia si realizzi. Le pratiche coercitive fanno riferimento indubitabilmente al classico vizio del consenso. Nel diritto europeo la violenza è infatti normalmente considerata quale vizio della volontà. “Di regola è concessa la possibilità di impugnare il contratto a colui che lo ha concluso sotto l’effetto di una situazione di costrizione provocata da una minaccia, dall’intimidazione o dalla coazione morale, situazione nella quale l’incolumità fisica, l’onore, o il patrimonio di lui stesso o di persone a lui vicine siano in pericolo82”. Un consumatore può chiedere di invalidare un contratto, in base alla legislazione europea, quando il comportamento che subisce da parte del professionista è antigiuridico, indipendentemente dallo scopo che si persegue. Ovviamente è semplice ascrivere nel novero delle condotte antigiuridiche esempi quali percosse, sottrazione o distruzione di un bene di proprietà mentre è più difficile ricorrere all’annullamento del contratto quando il torto denunciato non compare nella lista degli atteggiamenti antigiuridici, bensì si basa sull’esercizio di un’azione civile o penale ingiusta. A questo proposito, il ricorso alla minaccia di adire alle vie legali, quando tale minaccia è perpetrata solo con l’obiettivo di conseguire vantaggi scorretti, è ugualmente sanzionata dagli ordinamenti europei. In buona sostanza, tale pratica commerciale scorretta si realizza, quando forme di pressione creano una consapevole situazione di costrizione ed il suo sfruttamento da parte del professionista incide sulla libera scelta del consumatore. “Le ipotesi di pratiche coercitive, lungi dall’essere riferite a fattispecie già codificate, esplicano la loro efficacia su un piano più ampio rispetto agli istituti tradizionali, ben potendo, qualora ve ne siano i requisiti, concorrere con questi nella repressione di comportamenti vizianti83”. 81 Cfr. n. 25, allegato I, direttiva 2005/29/Ce, articolo 26 lett. b) del Codice del Consumo. Cfr. L. Di Nella, Le pratiche commerciali aggressive, in G. De Cristofaro, op. cit., p. 319. 83 Cfr. V. D’Antonio, G, Sciancalepore, Le pratiche commerciali in “La tutela del consumatore”, op. cit. 183. 82 82 Capitolo II 2.1.3. Le fattispecie concrete dell’articolo 25: l’indebito condizionamento L’indebito condizionamento del consumatore rappresenta la fattispecie di maggior interesse perché sotto certi aspetti richiama problematiche che oggi non vengono più trattate, ma che fino al dopoguerra erano davvero dibattute inerenti all’utilizzo nelle pratiche commerciali di talune tecniche persuasive quali la subliminal projection, l’advertising ossessivo o quello basato sulla motivational reserarch, verosimilmente capaci di manipolare la volontà dei destinatari84. Nella direttiva comunitaria 2005/29/Cee all’art. 2 lett. l) è presente la definizione di indebito condizionamento il quale va inteso come “lo sfruttamento di una posizione di potere per esercitare una pressione, senza il ricorso alla forza fisica, in modo da limitare notevolmente la capacità del consumatore di prendere una decisione informata.” La definizione di indebito condizionamento ha dato adito a diverse riflessioni: innanzitutto “la posizione di potere” è da intendersi valida, in questo caso, solo nei rapporti commerciali tra professionista e consumatore e non va confusa con l’espressione tipica di “abuso di posizione dominante” riferibile propriamente al rapporto tra imprese. Il concetto di indebito condizionamento, inteso, dunque, come sfruttamento di una posizione di potere, non deve neanche essere assimilato alle asimmetrie informative che caratterizzano la fase strettamente contrattuale dal momento che, come scritto in più punti di questo lavoro, la tutela del consumatore tende ad essere estesa all’intero rapporto tra l’imprenditore e l’acquirente, sin dal primo contatto. Sia la direttiva comunitaria 2005/29, sia la legge italiana di recepimento non forniscono, dunque, elementi per individuare con certezza il significato di “posizione di potere” la cui nozione potrebbe essere riferita alla soggezione psicologica in cui l’insistenza, l’autorevolezza e la supposta attendibilità dei mass media pongono il consumatore nell’impossibilità di discutere criticamente gli inviti all’acquisto a lui rivolti. Ancora una volta, come più volte si è sottolineato nel corso dell’analisi dell’articolo 25, fra gli elementi di valutazione che più direttamente attengono alla figura di “indebito condizionamento”, un rilievo centrale assume quello di cui alla lett. c) della disposizione in oggetto, che si riferisce allo sfruttamento di eventi tragici o di 84 Cfr. Ubertazzi, op.cit, p. 340. 83 Capitolo II circostanze specifiche gravi tali da compromettere le facoltà decisionali del consumatore. 2.2. L’allegato I della direttiva comunitaria 2005/29 e la seconda black list del Codice del consumo. Nell’articolo 26 del decreto legislativo 206/2005 è possibile rinvenire la seconda black list del Codice del Consumo in cui sono elencate le pratiche commerciali in ogni caso aggressive. L’articolo che sarà oggetto di studio del presente paragrafo recita quanto segue: “sono considerate in ogni caso aggressive le seguenti pratiche commerciali: a) creare l’impressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali fino alla conclusione del contratto; b) effettuare visite presso l’abilitazione del consumatore, ignorando gli inviti del consumatore a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi, furché nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell’esecuzione di un’obbligazione contrattuale;c) effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza, furchè nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini di un’obbligazione contrattuale, fatti salvi l’articolo 58 e l’articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196; d) imporre al consumatore che intenda presentare una richiesta di risarcimento del danno in virtù di una polizza di assicurazione di esibire documenti che non possono ragionevolmente essere considerati pertinenti per stabilire la fondatezza della richiesta, o omettere sinteticamente di rispondere alla relativa corrispondenza, al fine di dissuadere un consumatore dall’esercizio dei suoi diritti contrattuali; e) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005 n.177, e successive modificazioni, includere in un messaggio pubblicitario un’esortazione diretta ai bambini affinché acquistino o convincano i genitori o altri adulti ad acquistare loro i prodotti reclamizzati; f) esigere il pagamento immediato o differito o la restituzione o la custodia di prodotti che il professionista ha fornito, ma che il consumatore non ha richiesto, salvo quanto previsto dall’articolo 54 co.2, secondo periodo; g) informare esplicitamente il consumatore che, se non acquista il prodotto o il servizio saranno in pericolo il lavoro o la sussistenza del professionista; h) lasciare intendere, contrariamente al vero, che il 84 Capitolo II consumatore abbia già vinto, vincerà o potrà vincere compiendo una determinata azione un premio o una vincita equivalente, mentre in effetti non esiste alcun premio né vincita equivalente oppure che qualsiasi azione volta a reclamare il premio o altra vincita equivalente è subordinata al versamento di denaro o al sostenimento di costi da parte del consumatore.85”. Questo articolo fornisce, anche se non è rinvenibile un ordine preciso, una casistica delle pratiche considerate sempre aggressive e, se si considerano in aggiunta le pratiche commerciali citate già nell’articolo 25, il quadro che ne risulta, benché si tratta di un’enumerazione solo esemplificativa, è di sicura utilità86. L’impressione generale, tuttavia, è che alcuni dei comportamenti in questione non trovino riscontro nella nostra realtà commerciale odierna, ma sono stati inglobati lo stesso all’interno della direttiva europea 2005/29 per reprimere tali attività commerciali negli Stati Membri in cui è plausibile che vengano effettuati. Come già analizzato per la black list precedente, il legislatore deve solo accertare se alcune pratiche rientrino in tale lista, senza dover verificare la loro idoneità ad influenzare le decisioni dei consumatori. Le figure d’illecito contemplate nell’articolo 26 del Codice del consumo attengono a diversi momenti del rapporto impresa-consumatore, riflettendo in alcuni casi situazioni che trovano un riscontro in norme preesistenti ed in altri fattispecie del tutto nuove. 2.3. Analisi delle pratiche sempre aggressive Dopo aver chiarito il contenuto dell’articolo 26 del Codice del Consumo e la ratio con la quale è stato redatto è interessante passare in rassegna le singole pratiche che costituiscono la seconda black list. Come precedentemente realizzato per la prima lita nera del codice del consumo, anche in questo caso si procederà ad un’ulteriore classificazione che nello specifico riconosce: pratiche minatorie (lettere a) e g)), quelle petulanti ( lettere b), c), e) ed f)), e, infine quelle defatiganti (lettera g))87. 85 Cfr. Articolo 26 del Codice del consumo. Cfr. Ubertazzi, op.cit, p. 341. 87 Cfr. V. D’Antonio, G, Sciancalepore, Le pratiche commerciali in “La tutela del consumatore”, op. cit. 196. 86 85 Capitolo II 2.3.1. Le pratiche minatorie La lettera a) (“creare l’impressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali fino alla conclusione del contratto”) costituisce, di fatto, una tipologia di pratica coercitiva per la cui realizzazione è sufficiente che l’acquirente abbia l’impressione di non poter uscire da un negozio, senza prima aver stipulato un contratto o comprato della merce, in ragione della condotta del professionista o dei suoi collaboratori o della disposizione dell’ambiente stesso in cui sono presenti ostacoli che rendono impraticabile l’abbandono dell’esercizio commerciale88. È necessario sottolineare che non è obbligatorio che l’impressione sia fondata o meno per essere ascrivibile come condotta antigiuridica né che l’imprenditore abbia creato tale situazione volontariamente, ma basta che il consumatore abbia avvertito una pressione psicologica che operasse nel senso prescritto dalla norma. In attesa che la giurisprudenza fornisca maggiori dettagli per aiutare a capire quando possano sostanziarsi delle pratiche che generano circostanze psicologiche afferenti alla presente fattispecie, è possibile individuare, ad esempio, le dimostrazioni obbligate durante lo svolgimento di escursioni turistiche. Queste pratiche trovano scarsa o quasi nulla applicazione nel mercato italiano e, avendo sempre come riferimento le capacità del consumatore medio, e di riflesso la sua esperienza, è raro, ad esempio, che trovi angusti spazi come quelli dei supermercati e i percorsi obbligati in essi presenti. Una precisazione, invece, da riportare è inerente alla definizione di “locale commerciale” che comprende ovviamente gli spazi di proprietà dell’imprenditore, ma anche quelli su cui questi abbia la disponibilità provvisoria (a qualsiasi titolo e per qualsiasi durata). Ciò comporta che nell’ambito della locuzione inserita è possibile comprendere gli spazi aperti come le strade o i parcheggi purché questi luoghi siano in grado di creare quella pressione psicologica più volte citata. Nella medesima classificazione di pratica commerciale minatoria si inserisce il contenuto della lettera g) ( “informare esplicitamente il consumatore che se non acquista il prodotto o il servizio sarà in pericolo il lavoro o la sussistenza del professionista”). Questa pratica si pone come un’attività commerciale che indubitabilmente condiziona il 88 Cfr. L. Di Nella, Le pratiche commerciali aggressive, in G. De Cristofaro, op. cit., p. 336. 86 Capitolo II consumatore il quale è sottoposto ad una pressione di tipo morale che potrebbe portarlo ad essere più disponibile e prestare il proprio aiuto a chi è in difficoltà. Il termine professionista è da intendersi in accezione davvero ampia dal momento che include qualsiasi dipendente o semplice incaricato che compie tale atto illecito. Contrariamente a quanto esplicitato prima per la lettera a) in cui anche un’impressione può considerarsi un elemento idoneo per ricorrere alla protezione della norma, in questo caso, invece, il professionista deve riportare in maniera esplicita la possibilità che un mancato acquisto possa alterare negativamente la propria condizione. Se condizioni poco idilliache dell’imprenditore siano esclusivamente inferite dall’acquirente, ma senza una dichiarazione diretta dell’imprenditore non sussiste una pratica commerciale aggressiva89. 2.3.2. Le pratiche petulanti Appartengono alla tipologia delle pratiche petulanti ben quattro lettere dell’articolo 26 del Codice del Consumo e, di conseguenza, quattro punti della seconda parte dell’Allegato I della direttiva comunitaria 2005/29. La pratica proposta nella lettera b) (“effettuare visite presso l’abilitazione del consumatore, ignorando gli inviti del consumatore a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi, furché nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell’esecuzione di un’obbligazione contrattuale”) rappresenta, come già avviene per la lettera a), una concretizzazione di un’attività commerciale coercitiva. Non è necessario che il luogo in cui tale pratica commerciale si realizzi sia obbligatoriamente il domicilio o la residenza del consumatore (è sufficiente che la pratica si svolga nelle immediate vicinanze dell’abitazione) né tantomeno che questa visita indesiderata sia stata concordata anticipatamente o costituisca una situazione accidentale. L’unico elemento degno di nota, affinché si commetta un illecito, è che il consumatore inviti il professionista a lasciare il proprio appartamento e questi non lo faccia90. 89 90 Cfr. L. Di Nella, Le pratiche commerciali aggressive, in G. De Cristofaro, op. cit., p. 344. Cfr. L. Di Nella, Le pratiche commerciali aggressive, in G. De Cristofaro, op. cit., p. 337. 87 Capitolo II La pratica commerciale lettera c) (“effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza, furchè nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini di un’obbligazione contrattuale, fatti salvi l’articolo 58 e l’articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196”) trova giustificazione per il fatto che l’aggressività è insita nelle attività commerciali e nelle proposte promozionali, proprio perché non richieste in alcun modo dall’acquirente. La particolarità di questo disposto è il riferimento alla normativa sulla privacy che corrobora il divieto di comunicazioni non autorizzate, le quali, però, non sono le uniche ad essere sanzionate. Possono essere configurate nella medesima fattispecie anche quelle comunicazioni che, ricevuto il consenso da parte del soggetto, sono presentate con modalità e frequenza tali da divenire moleste. La pratica commerciale che riguarda la lett.e) dell’articolo 26 del Codice del Consumo ( “salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005 n.177, e successive modificazioni, includere in un messaggio pubblicitario un’esortazione diretta ai bambini affinché acquistino o convincano i genitori o altri adulti ad acquistare loro i prodotti reclamizzati”)mira a tutelare non solo i bambini, ma anche i genitori e gli adulti che possono essere facilmente influenzati dai più piccoli. Tale protezione non rappresenta una novità nel panorama italiano dal momento che anche nel Codice di autodisciplina pubblicitaria l’articolo 11 prevede che occorre una maggiore attenzione nel formulare i messaggi destinati ai più giovani evitando di far ritenere che il mancato possesso del prodotto pubblicizzato significhi inferiorità, oppure mancato assolvimento dei loro compiti da parte dei genitori e, proprio come nel Codice del Consumo, si sottolinea che non vanno esercitate pressioni per indurre nei bambini la volontà di sollecitare altri all’acquisto del bene91. Punto di riferimento soggettivo della pratica in esame sono appunto i “bambini”, il cui concetto non è definito nella direttiva comunitaria 2005/29, ma è possibile rinvenire in una direttiva precedente, la direttiva 89/552/cee92, che siano considerati minori i ragazzi che abbiano compiuto il quattordicesimo anno d’età. Resta comunque da chiarire se debbano essere esclusi dalla protezione di questa fattispecie i minori compresi tra i quattordici e i diciotto anni anche 91 92 Cfr. Codice di autodisciplina pubblicitaria, art. 11. Cfr. L. Di Nella, Le pratiche commerciali aggressive, in G. De Cristofaro, op. cit., p. 340. 88 Capitolo II se, in base al diritto interno, sembra valga la soluzione opposta e che, dunque, ci sia protezione fino ai diciotto anni. La lettera f) (“esigere il pagamento immediato o differito o la restituzione o la custodia di prodotti che il professionista ha fornito, ma che il consumatore non ha richiesto, salvo quanto previsto dall’articolo 54 co.2, secondo periodo”) è un classico esempio di pratica molesta e può essere facilmente ricondotto alla fattispecie della fornitura non richiesta disciplinata dall’articolo 57 del Codice del Consumo. L’illecito si sostanzia perché il consumatore spesso non è consapevole che non è tenuto al pagamento o alla restituzione o alla conservazione di beni o servizi che non ha richiesto e se l’imprenditore porta l’acquirente a credere che sia obbligato all’esborso di denaro si aggiunge a tale pratica aggressiva anche la fattispecie dell’ingannevolezza, causata da un’informazione decettiva. Il prodotto è “non richiesto” quando non è stato ordinato dal consumatore o la merce che questi riceve è difforme da quanto, invece, è prescritto nel contratto mentre la richiesta di pagamento può assumere qualsiasi forma: dall’invio di un bollettino alla semplice preghiera di saldare il conto in sospeso. È sanzionata in egual misura anche la richiesta di restituzione dei beni, nonostante il fatto che il professionista si faccia carico delle spese di spedizione perché tale atteggiamento arreca comunque un fastidio al consumatore che è costretto a conservare quanto ricevuto e a rispedirlo. Talvolta, la molestia della rispedizione può interferire nella scelta di acquistare il prodotto, soprattutto se il costo totale non è esorbitante. Esempi concreti di applicazione di tale disposto si sono riscontrati nell’ambito della telefonia, in cui una compagnia obbligava i propri utenti al pagamento di telefonate verso numeri speciali non effettuate volontariamente dal cliente, ma attivate dai cosiddetti dialers, dietro la minaccia del distacco della linea di base93. 2.3.3. Le pratiche defatiganti Le ultime due pratiche commerciali aggressive che saranno analizzate nel presente paragrafo sono mosse entrambe dallo scopo di “stancare il consumatore, 93 Cfr. Ubertazzi, op.cit. p.342. 89 Capitolo II fiaccarne la resistenza, demotivarlo per ottenere una legittima richiesta o un’aspettativa da altri indotta94”. La lettera d) dell’articolo 26 del Codice del Consumo (“imporre al consumatore che intenda presentare una richiesta di risarcimento del danno in virtù di una polizza di assicurazione di esibire documenti che non possono ragionevolmente essere considerati pertinenti per stabilire la fondatezza della richiesta, o omettere sinteticamente di rispondere alla relativa corrispondenza, al fine di dissuadere un consumatore dall’esercizio dei suoi diritti contrattuali”) non richiede che vi sia una specifica intenzione del professionista di frapporre ostacoli che hanno l’effetto di dissuadere il cliente dal far valere le proprie pretese. La pertinenza a richiedere taluni documenti deve essere valutata oggettivamente anche ricorrendo al principio di proporzionalità e alla comune ragionevolezza. In ogni contratto possono essere stabiliti anteriormente i limiti di quantità, qualità tipologia e scopo dei documenti esigibili. Il disposto previsto nella lettera d) si lega indubitabilmente alla fattispecie prevista dall’articolo 25 lett.d) in materia di ostacolo non contrattuale, mirando tale collegamento a non relegare quanto previsto dall’articolo 25 come semplice criterio di valutazione, ma rapportandolo ad un’attività commerciale concreta. La lettera h) (“lasciare intendere, contrariamente al vero, che il consumatore abbia già vinto, vincerà o potrà vincere compiendo una determinata azione un premio o una vincita equivalente, mentre in effetti non esiste alcun premio né vincita equivalente oppure che qualsiasi azione volta a reclamare il premio o altra vincita equivalente è subordinata al versamento di denaro o al sostenimento di costi da parte del consumatore”), infine, è di difficile comprensione perché ad una prima analisi potrebbe apparire come una pratica commerciale ingannevole piuttosto che aggressiva, ma la collocazione nell’articolo 26 del decreto legislativo 206/2005 obbliga ad una riflessione sulla natura della disposizione. A differenza di quanto previsto dalla lettera u) dell’articolo 23 del Codice del consumo, in cui si paventa al consumatore la possibilità di vincere un premio, nella fattispecie aggressiva si promette una vincita o l’esistenza di un premio reale. Ciò comporta che l’illecito assuma i tratti dell’aggressività a causa della pressione psicologica che si suscita nel cliente, il quale convinto di poter usufruire 94 Cfr. V. D’Antonio, G, Sciancalepore, Le pratiche commerciali in “La tutela del consumatore”, op. cit. 198. 90 Capitolo II di un vantaggio si trova di fronte alla realtà che questo vantaggio non esiste se non dietro compenso ed esborso di denaro. Si segnala, dunque, che le formule del tipo “lei ha già vinto” o quelle che enfatizzano le probabilità di vincere un premio secondo il meccanismo noto come “everybody wins” sono state più volte censurate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in un primo momento in base al decreto 72/1992 sulla pubblicità ingannevole e poi in base agli articoli aggiornati del Codice del Consumo95. Quando si verificano delle ipotesi simili a queste appena analizzate, di volta in volta, in base alle caratteristiche peculiari della pratica, si potrà propendere per l’applicazione dell’articolo 23 o dell’articolo 26 del Codice del consumo96. Si annida in tale rapporto un chiaro esempio di indebito condizionamento97 proprio per i ruoli che rivestono le parti in causa: l’acquirente è, in questo caso, un contraente debole che si trova in una posizione subordinata e d’inferiorità mentre il professionista è forte e controlla una stabile situazione strutturale di potere grazie all’essere colui che dispensa regali. Se dopo la prima telefonata in cui si comunica al soggetto di essere in diritto di poter riscuotere un premio, si forniscono ad esso tutte le informazioni sui i costi e le modalità di spesa per poter godere effettivamente di quanto comunicato, allora la pratica diventa lecita. Una corretta e preventiva informazione sugli oneri da sostenere è l’unico modo per non incorrere in illeciti sanzionabili in base alle norme riportate nel Codice del Consumo. 95 Cfr.Ubertazzi, op.cit, p.342. Cfr. V. D’Antonio, G, Sciancalepore, Le pratiche commerciali in “La tutela del consumatore”, op. cit. 199. 97 Cfr. L. Di Nella, Le pratiche commerciali aggressive, in G. De Cristofaro, op. cit., p. 336. 96 91 Capitolo III L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: analisi dei provvedimenti sulla tutela del consumatore dal 2007 ad oggi. Sommario: - 1. Introduzione - 1.1. I poteri dell’Autorità della Concorrenza e del Mercato. - 2. Criteri di segmentazione e prime valutazioni. - 2.1. Analisi degli illeciti più frequenti con esempi dei provvedimenti attivati. 2.2. Evoluzione delle pratiche commerciali scorrette nell’ambito dei settori merceologici - 2.3. Tutti gli illeciti dal 2007 ad oggi. ******* 1. Introduzione In questo capitolo si riporta un’analisi approfondita dell’operato dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con statistiche volte a rilevare, ad esempio, le tipologie di illecito più frequenti, i provvedimenti presi, i settori merceologici per cui è stato maggiormente richiesto l’intervento dell’Autorità stessa. Importante sarà comprendere, inoltre, come sono modificate le decisioni rispetto al passato e quindi rispetto alla precedente normativa. A tal fine, infatti, si è optato di prendere in esame un periodo di tempo che si riferisse agli ultimi tre anni, dal 2007 ad oggi, dal momento che le leggi a cui si fa riferimento attualmente sono entrate in vigore a partire dal 21 settembre 2007. Scegliere, dunque, il 2007 come anno di inizio di questa analisi comporta la possibilità di constare qual era la situazione antecedente alle modifiche e soprattutto com’è stato vissuto il passaggio a seguito del recepimento della direttiva. Prima di riportare le tabelle e i relativi schemi, è d’obbligo premettere una brevissima spiegazione su com’è composta l’Agcm, quali procedure adotta per determinare se un’attività commerciale è illecita e quali sanzioni può infliggere, perché solo alla luce di ciò, sarà possibile interpretare i dati che saranno forniti in seguito. 1.1. I poteri dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato L’Autorità Garante della concorrenza e del Mercato è un organo istituito dalla legge 287 del 10/10/1990 ed opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione (art. 10 comma 2, l. 287/90), la cui imparzialità, inoltre è garantita dalle 92 Capitolo III modalità di nomina dei suoi membri: persone di notoria indipendenza, dotate di grande professionalità in materia economica e giuridica scelte in comune accordo dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica. Tale impostazione comporta che si può ritenere rispettato quanto disposto dall’articolo 11 della direttiva comunitaria 2005/29 in relazione alla richiesta di imparzialità dell’organo competente a regolare le pratiche commerciali scorrette. L’articolo 11 della direttiva appena citata si limita ad imporre agli Stati Membri di assicurare mezzi adeguati ed efficaci per contrastare il diffondersi di attività commerciali illecite, dunque, contrariamente alle nome sostanziali che definiscono nel dettaglio le fattispecie precise, sono esplicitati pochi principi generali sui quali implementare i sistemi rimediali e sanzionatori1. Si precisa solamente che l’autorità competente deve essere dotata del potere di far cessare o vietare le pratiche scorrette, anche di poter agire con provvedimenti d’urgenza e che essa deve motivare sempre e comunque le proprie decisioni. L’articolo 27 del Codice del Consumo designa l’AGCM quale autorità preposta all’applicazione della presente disciplina. I poteri di indagine dell’Autorità in materie di pratiche scorrette, che saranno brevemente analizzati, si rinvengono non solo nell’articolo 27 stesso, ma anche nel regolamento interno dell’autorità sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette con il provvedimento n. 17589 del 15 novembre 20072. La norma in esame ribadisce il sistema di applicazione binario3, già delineato dall’articolo 26 del Codice del Consumo, non modificato dai decreti legislativi 145/2007 e 146/2007, in tema di pubblicità ingannevole e comparativa: da un lato, infatti, l’AGCM è delegata a prendere decisioni in merito alle attività commerciali illecite, dall’altro il comma 15 dell’articolo 27, non esclude la giurisdizione del giudice ordinario in materia di concorrenza sleale ai sensi dell’articolo 2598 del codice civile o in violazione della disciplina sul diritto d’autore, dei marchi d’impresa e delle denominazioni di origine protette. Si deduce che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato è preposta alla cura dell’interesse generale e al corretto funzionamento del 1 Cfr. G. Taddei Elmi, Art. 27 – 27 quarter , in G. Vettori (a cura di) “Codice del consumo – Aggiornamento: pratiche commerciali scorrette e azione collettiva”, Cedam, Lavis 2009, p.115. 2 Cfr. A. F. Gagliardi, Pratiche commerciali scorrette, Utet, Torino 2009, p. 33 3 Cfr. A. Ciatti, La tutela amministrativa e giurisdizionale, in G. De Cristofaro (a cura di), Le pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori, Giappichelli, Torino, 2007, p. 269. 93 Capitolo III mercato, mediante l’applicazione di sanzioni amministrative, ai giudici ordinari rimane affidata la tutela civilistica dei singoli soggetti danneggiati da pratiche sleali. A seguito della direttiva comunitaria 2005/29/Ce, la disciplina che regola l’Antitrust non si è modificata molto rispetto al passato. Una grande novità che è possibile rilevare è il potere conferito all’Autorità di poter agire non solo su iniziativa di parte, ma anche ex officio (art. 27 co. 2 Codice del consumo) con la conseguente possibilità di allargare l’ambito soggettivo e oggettivo dell’istruttoria4. Legittimato a promuovere un’azione è chiunque manifesti un interesse nella pratica commerciale5, sono incluse quindi anche le associazioni nazionali dei consumatori o i concorrenti. Altra importante novità è rappresentata dalla norma che consente al professionista responsabile di assumere l’impegno di porre fine alla pratica, così da evitare che l’AGCM proceda ad accertare l’infrazione commessa. Si tratta di uno strumento di tipo negoziale emerso dapprima informalmente nella prassi e poi è stato recentemente inserito, con apposita novella, nella legge Antitrust italiana. La ratio della strumento è duplice: da un lato assicurare all’AGCM un risparmio in termini di risorse amministrative impegnate nell’attività di enforcement della disciplina (posto che la presentazione degli impegni da parte del professionista deve necessariamente avvenire a ridosso dell’apertura del procedimento, entro trenta giorni dopo la ricezione della comunicazione di avvio); dall’altro ottenere un immediato ed efficace ri-allineamento della condotta del professionista alle disposizioni del decreto, attraverso la volontaria assunzione di un impegno vincolante a rimuovere l’illecito contestato6. La presentazione di un impegno da parte dell’imprenditore presenta alcuni vantaggi. Questi, infatti, a fronte di una supposta infrazione, si trova nella posizione migliore per modificare la condotta oggetto di contestazione, eliminandone i profili di illiceità nella misura meno invasiva per la propria attività d’impresa. 4 Cfr. Gagliardi, op.cit, p.34. Cfr. Art. 27 co. 2 del decreto legislativo 206/2005 recita che “ l’Autorità, d’ufficio o su istanza do ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la continuazione delle pratiche commerciali scorrette e ne elimina gli effetti. 6 Cfr. Ubertazzi, op.cit, p.344. 5 94 Capitolo III È bene analizzare nello specifico come opera l’Autorità garante della concorrenza e del mercato al fine di comprendere anche l’entità delle sanzioni e gli effettivi poteri. Una volta pervenuta la segnalazione, analogamente a quanto avviene per la disciplina di intese e abusi restrittivi della concorrenza in base alla legge 287/90, il procedimento prevede due fasi, una definita pre-istruttoria e l’altra istruttoria. Durante la prima fase si raccolgono tutti gli elementi della fattispecie e in tale fase non è consentito alle imprese l’accesso agli atti in possesso dell’Autorità per esercitare il diritto di difesa. L’AGCM, eccezion fatta per i casi di particolare gravità, può invitare il professionista a rimuovere ciò che determina la decettività della pratica e archiviare il tutto7. La fondatezza dell’istanza viene valutata immediatamente dal collegio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in base alla documentazione prodotta o quanto acquisito dal responsabile del provvedimento: se non sussistono i presupposti per un approfondimento l’Autorità archivia la richiesta altrimenti dà l’avvio all’istruttoria vera e propria con contestuale comunicazione al professionista e ai soggetti che abbiano presentato l’istanza di intervento. Con la medesima comunicazione viene indicato alle parti anche il termine per presentare eventuali memorie scritte o documenti in modo da agevolare il contraddittorio e la trasparenza. Si rimanda allo schema presente nella pagina seguente per avere una visione completa e d’insieme dell’intero procedimento. 7 Cfr. Gagliardi, op.cit, p. 35. 95 Capitolo III 96 Capitolo III Come si evince dallo schema, rispetto alla precedente normativa è aumentato e anche in maniera ingente l’importo delle sanzioni che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato può infliggere. Prima delle modifiche del 2007, infatti, l'Autorità poteva disporre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione, mentre a tutt’oggi i valori oscillano tra 5.000€ e 500.000€. Nei casi più gravi l’ammenda non poteva essere inferiore a 25.000€, invece, in base alla nuova normativa tale quota è raddoppiata. Questi esempi sono fondamentali per capire se i cambiamenti apportati a seguito del recepimento della direttiva comunitaria 2005/29 possono considerarsi validi deterrenti alla messa in pratica o alla reiterazione di atti illeciti da parte dei professionisti e se, appunto, sanzioni pecuniarie più gravose possono limitare il diffondersi di attività scorrette. Nell’analisi che seguirà nei prossimi paragrafi si terrà conto proprio di questi fattori per descrivere il fenomeno che ha interessato l’ordinamento italiano e il passaggio da pubblicità ingannevole a pratica commerciale sleale. 2. Criteri di segmentazione e prime valutazioni Per iniziare l’analisi dell’operato dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si è ritenuto opportuno individuare dei macrosettori di riferimento, ampliando notevolmente la suddivisione riportata sul sito dell’AGCM. Sul sito ufficiale, infatti, le statistiche sono effettuate su cinque settori merceologici (energia, comunicazioni, credito e assicurazioni, alimentari – farmaceutico – trasporti, industria – servizi) e una classe residuale che contiene le restanti pratiche commerciali. Tale suddivisione è sembrata non adeguata e poco idonea a fornire un quadro esaustivo della situazione italiana e dunque, si è optato per classificare le attività commerciali illecite in maniera più puntuale, focalizzando l’attenzione su rami specifici dei macrosettori appena citati. Nell’ambito del settore energetico, infatti, si sono messe in evidenza le sentenze relative all’erogazione di gas e dei carburanti, quelle inerenti all’ecologia (in particolar modo alla distribuzione dell’acqua e alla depurazione di questa stessa) ed infine a quelle concernenti l’energia vera e propria, come la si suole intendere, dal momento che la liberalizzazione in questo campo ha determinato il sorgere e lo 97 Capitolo III svilupparsi di un’accanita concorrenza. Analogo lavoro si è effettuato per le Comunicazioni che sono state divise in base ai provvedimenti che hanno interessato l’editoria, la musica, la telefonia e la televisione. Per ciò che concerne il settore “credito e assicurazioni”, così come precedentemente individuato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, si sono definite altre categorie e sono trattate in modo separato le attività inerenti al settore bancario, a quello delle assicurazioni, a quello dei crediti e dei finanziamenti. Benché nel terzo gruppo siano inglobati elementi alquanto divergenti fra essi dal momento che sono accomunati settori quale il farmaceutico e quello dei trasporti, si è preferito mantenere tale divisione per rendere più semplice ed immediato il confronto con i dati reperibili sul sito www.agcm.it. Nell’ambito dell’industria e dei servizi si è dato spazio alle modifiche più consistenti e proprio a tal proposito si sono individuate le seguenti sottocategorie: abbigliamento, agenzie immobiliari, arredamento, automobili, elettrodomestici, elettronica, estetica e cosmesi, giochi – giocattoli e concorsi, istituti – scuole e corsi di formazione, inserzioni di lavoro, turismo, industria pesante, onoranze funebri e, in ultimo, orologi e gioielli. Si è prevista, infine, una categoria residuale denominata “varie” onde evitare che non venisse rispettato il principio di esaustività della ricerca e che talune pratiche non trovassero una collocazione. Dopo aver chiarito il criterio di base con il quale è stata effettuata la classificazione delle pratiche commerciali scorrette, è d’uopo sottolineare che rivestono una certa importanza anche le ragioni con cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato motiva le proprie sentenze dal momento che, sia per giudicare se un’attività è illecita o meno, sia per infliggere una sanzione, l’AGCM si serve di un’analisi globale del contesto di riferimento e delle condizioni di bilancio della società parte del procedimento. Si è evidenziato più volte, infatti, che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sia un organo preposto alla cura dell’interesse generale e al corretto funzionamento del mercato stesso, lungi, quindi sanzionare un’azienda in modo da comprometterne in maniera determinante e irreparabile la sopravvivenza. Per riportare un esempio concreto e soprattutto recente di quanto appena affermato, è possibile citare il caso che ha interessato la casa editrice “Fabbri Editori8” sanzionata 8 Cfr. Provvedimento 20090 del bollettino n. 28/2009 del 15 luglio 2009. 98 Capitolo III per il comportamento posto in essere dalla società RCS Libri, la quale ha diffuso un’iniziativa editoriale di collezionabile denominata “Juke Box Collection”, omettendo di indicare la durata ed il numero complessivo delle pubblicazioni. In particolare, tale collezione, diffusa presso tutte le edicole a livello nazionale, riguardava la riproduzione dei modelli più famosi di Juke Box realizzati dagli anni ’40 agli anni ’70. Si contesta in tale procedimento che né sull’opuscolo allegato alla prima uscita, né sul sito internet www.fabbrieditori.it, ora www.edicolafabbri.it, fosse precisato il numero complessivo di uscite di cui si componeva l’intera collezione. Per determinare la quantificazione della sanzione, dunque, si fa sempre riferimento alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, alla personalità dell’agente, nonché alle condizioni economiche dell’impresa stessa. Nel caso in esame si sono effettuate precise valutazioni: in relazione alla gravità della fattispecie si è tenuto conto della modalità di diffusione ovvero sul sito internet e nelle edicole a livello nazionale e proprio per tal motivo si è determinato che l’attività praticata è grave perché suscettibile di raggiungere e aver condizionato nelle scelte economiche un numero congruo di consumatori. Sempre in relazione al parametro della gravità, si è considerato, inoltre, che la pratica commerciale si è concretizzata in omissioni rilevanti riguardanti caratteristiche essenziali del prodotto non riportate sulla confezione dell’iniziativa editoriale. Per ciò che concerne la struttura dell’impresa si è constatato che RCS Libri è un’impresa di grandi dimensioni, che vanta una posizione di rilievo nel panorama dell’editoria italiana (si rileva che la società nel 2008 ha realizzato ricavi corrispondenti a circa 307 milioni di euro, con un risultato di esercizio di circa 15 milioni di euro) e, pertanto, è configurabile un maggior impatto pregiudizievole delle iniziative pubblicitarie oggetto di valutazione. Relativamente all’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare le conseguenze dell’infrazione, nel caso di specie sono state considerate le modifiche della comunicazione pubblicitaria presentate dal professionista successivamente all’avvio del procedimento istruttorio. Alcune di tali modifiche, infatti, sono state ritenute parzialmente idonee a rendere le comunicazioni commerciali più chiare al consumatore e quindi da un importo base di 100.000€ che si era inizialmente previsto, si è stabilita una riduzione della sanzione e di irrogare un’ammenda di 80.000€. Il caso appena presentato costituisce un modello di come opera l’AGCM e di come sono regolate le 99 Capitolo III attività commerciali nell’ambito italiano. Questo modo di operare conduce ad alcune riflessioni: se le sanzioni sono proporzionate per difetto quando le imprese non hanno grandi fatturati, in alcuni casi anche il massimo dell’imponibile risulta irrisorio per grandi società. Si può facilmente evidenziare come un’azienda come la Wind che nel 2008 ha realizzato un ricavato di 5.519 milioni di euro9 non possa essere incentivata dal non ripetere atti illeciti se questi comportano introiti notevoli in luogo di ammende che non incidono sul bilancio. Per trarre delle prime valutazioni sulle attività illecite che sono state individuate nel corso di questi tre anni di analisi e in base ai suddetti criteri si evince che, come era d’altronde facilmente prevedibile, il settore più colpito è quello delle comunicazioni al quale sono state inflitte sanzioni per un totale di 21.934.400 milioni di euro, seguito dalle pratiche commerciali effettuate nell’ambito del settore bancario e creditizio in cui si rinvengono sanzioni pecuniarie per un valore complessivo di 15.603.700 milioni di euro. Al terzo posto di questa particolare classificazione si colloca l’intero campo di industria e servizi, ma tale posizione va interpretata con la dovuta cautela: sebbene le ammende ammontino a ben 8.629.400 milioni di euro, queste sono il frutto di attività implementate in vari settori merceologici che, come si è scritto poc’anzi, spaziano dall’abbigliamento alle onoranze funebri, dai giochi a premio agli istituti e corsi di formazione. Volendo capire l’entità delle sanzioni degli altri settori, si ritrovano di seguito gli alimentari i prodotti farmaceutici e i trasporti a quota 7.508.400 milioni di euro, l’energia a quota 2.893.600 e, infine, la categoria “varie” che si attesta intorno ai 2.394.800 milioni di euro. L’aumento delle sanzioni, a partire dall’entrata in vigore della direttiva sulle pratiche commerciali scorrette, è una fattore che indubitabilmente ha influito nettamente sugli importi appena citati, anche perché è da sottolineare che non è cresciuto in maniera cospicua il numero delle istruttorie attivate. Non hanno determinato un proliferare di procedimenti, né una disciplina meglio strutturata e comprensiva di un maggior numero di fattispecie rispetto al passato, né la possibilità concessa all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato di poter attivarsi ex officio. 9 Cfr. Bilancio consolidato al 31 dicembre 2008 presente sul sito: http://www.windgroup.it/download/investitori/bilanci/WIND_Biancio_Consolidato_31_12_08.pdf 100 Capitolo III Confrontando i dati tra il 2007 e il 2008, in modo da poter effettuare il paragone sulle stesse 12 mensilità, piuttosto che fermarsi ad agosto 2009, si rileva come il computo delle pratiche commerciali ascritte tra quelle illecite è più o meno simile, 257 nel 2007 e 249 nell’anno successivo10 mentre le sanzioni irrogate sono cresciute di oltre sette volte. Per avere comunque una prima e approssimativa visione della situazione italiana si è creata la seguente tabella: MACROSETTORE 2007-2009 Articoli Sanzion. nuovo Energia - Gruppo AComunicazioni Gruppo -BCredito e Assicurazioni Gruppo - C Alimentari,Farmac eutico e Trasporti Gruppo - D Industria e Servizi Gruppo - E VARIE - Gruppo F- € Sanzion. € vecchi Totale Sanzioni 20 Settori n. 2.866.400 27.200 20.224.500 1.709.900 15.169.300 434.400 15.603.700 7.274.600 233.800 7.508.400 7.697.800 931.600 8.629.400 154 2.094.600 300.200 55.327.200 3.637.100 2.893.600 24 21 v. 22 n. 16 51 139 50 118 76 30 61 30 74 18 73 28 2 21 n. 17 21.934.400 162 2.394.800 20 v. 22 v. 23 n. 23 v. 24 n. 24 v. 25 n. 6 2 11 7 17 4 44 49 53 30 1 8 8 18 17 19 1 5 63 133 52 62 11 52 8 7 18 17 9 3 10 3 21 134 19 25 58.964.300 518 182 448 167 275 7 1 25 v. 26 n. 26 v. 1 2 22 3 1 5 3 1 75 2 70 2 29 0 Figura 1, Suddivisione per articoli e per sanzioni - triennio 2007-2009. Ns. elaborazione. Come si deduce dalla tabella, nel corso di questi tre anni risultano maggiormente applicati gli articoli 20 – 21 – 22 e 23 del decreto legislativo 206/2005 rispetto al 24 – 25 e 26 dimostrando la veridicità di quanto supposto nel secondo capitolo: alcuni dei comportamenti presenti, ad esempio, nella seconda black list non trovano riscontro nella nostra realtà commerciale odierna, ma sono stati inseriti ugualmente perché dette pratiche vengono forse poste in essere in altri paesi. 10 Fonte: www.agcm.it 101 Capitolo III 2.1. Analisi degli illeciti più frequenti con esempi di procedimenti attivati L’analisi condotta sulle pratiche commerciali scorrette ha permesso di individuare le principali problematiche di intervento con cui si è confrontato l’Antitrust, spesso tra l’altro presenti in uno stesso caso. In questo paragrafo si riportano le tipologie di attività scorrette più frequenti, analizzando, ove possibile i casi più emblematici processati dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. L’illecito più diffuso è quello relativo alla mancata indicazione dei costi complessivi delle offerte, omissioni queste che si verificano soprattutto nei settori della telefonia11 (la società Fastweb, ad esempio, è stata sanzionata tre volte per lo stessa condotta scorretta nel giro di quattro mesi) e dei finanziamenti. Ogni volta, nella valutazione della decettività di un messaggio promozionale si considera la comprensibilità e la completezza delle informazioni fornite. Un’informazione completa, infatti, rappresenta l’onere minimo che un professionista deve assolvere per garantire la corretta stima e convenienza del prodotto. Non può costituire un’esimente il fatto che la costruzione dell’offerta mal si presti ad essere illustrata chiaramente su supporti vincolati a rispettare determinati tempi e spazi. Nell’ambito delle pubblicità dei finanziamenti, un settore che si caratterizza per la forte asimmetria informativa esistente tra gli operatori economici ed i consumatori in ragione della complessità della materia in questione e della sporadicità del ricorso alla fruizione dei servizi complessivamente offerti da una società finanziaria, si rilevano statisticamente per lo più le omissioni di informazioni quali TAEG e TAN12 o l’assenza del costo totale dell’intera operazione. 11 Cfr. Provvedimento n. 20093 - NOI WIND-MANCATA INDICAZIONE COSTI nel bollettino 28/2009, oppure Provvedimento n. 20053 - FASTWEB-MANCATA INDICAZIONE CANONE in bollettino 27/2009, oppure Provvedimento n. 19662 - FASTWEB-MANCATA INDICAZIONE CANONE nel bollettino n. 11/2009, oppure Provvedimento n. 190608 - FASTWEB-MANCATA INDICAZIONE CANONE nel bollettino 9/2009. 12 Cfr. Provvedimento n.19778 - ASFINA-OMESSA INDICAZIONE TAN E TAEG nel bollettino n. 17/2009, oppure Provvedimento n. 19789 - EURO FIDITALIA-OMESSA INDICAZIONE TAN E TAEG nel bollettino n. 17/2009, oppure Provvedimento n. 19780 - SOLO MUTUI-OMISSIONE TAN E TAEG nel bollettino n. 16/2009, oppure Provvedimento n. 19783 - EURO CONTRIBUTI-OMESSA INDICAZIONE TAN E TAEG nel bollettino n. 16/2009, oppure Provvedimento n. 19786 - GLOBAL FIN-OMESSA INDICAZIONE TAN E TAEG nel bollettino 16/2009, oppure Provvedimento n. 19680 SAN MATTEO FINANZA ETICA-AMBIGUA INDICAZIONE TAEG nel bollettino n. 12/2009, oppure Provvedimento n. 19681 - SERVIZI FINANZIAMENTI-OMESSA INDICAZIONE TAN E TAEG nel 102 Capitolo III In tutti questi casi relativi al settore finanziario, l’AGCM ha sempre ravvisato gravi scorrettezze stabilendo la contrarietà agli articoli 20 e 21 del Codice del Consumo ed imponendo sanzioni comprese tra i 33.000€ e i 425.000€, a seconda della diffusione della pratica commerciale analizzata. Un altro illecito, molto diffuso nel corso del 2009, riguarda, invece, offerte di lavoro a domicilio che in realtà non solo tali, ma costituiscono solo un escamotage per vendere del materiale o richiedere soldi al consumatore che inconsapevolmente risponde ad un annuncio su riviste a tiratura locale o nazionale13. Un esempio per chiarire tale attività scorretta è quello posta in essere dalla società Pronto Moda, la quale su tre testate a livello locale (Napoli, Palermo e Firenze) ha pubblicato le seguenti inserzioni: “Lavoro a domicilio. Confeziona facile bigiotteria, una seria proposta con guadagni sicuri. Pronto Moda 800.21.78.22 cell..[…]”; “Lavoro a domicilio. Confeziona facile bigiotteria. Contattaci gratuitamente troverai la nostra offerta sicuramente interessante. Pronto Moda 800.21.78.22 cell. […]”. Tutte le richieste di intervento lamentano la presunta scorrettezza della pratica segnalata in quanto, in realtà, le suddette inserzioni occulterebbero un’offerta di fornitura di materiale a carattere oneroso, dissimulata dalla proposta di lavoro. In particolare, i segnalanti lamentano l’omissione informativa nei suddetti annunci, circa il costo da sostenere al momento della consegna della merce, e precisamente, il versamento di 45 euro “a parziale garanzia” e l’ulteriore versamento di 25 euro “per spese di spedizione, imballo e segreteria”, per un totale complessivo di 70 euro. Infine, gli stessi segnalanti lamentano che, nonostante abbiano effettuato il lavoro di confezionamento dei suddetti bracciali e spedito il prodotto finito, così come proposto dal professionista, non abbiano mai ricevuto né il compenso promesso, né tanto meno il dovuto rimborso. Le pratiche commerciali sleali ascrivibili a questa tipologia sono tutte sanzionate in base all’articolo 20 del Codice del Consumo ed anche dell’art.21 del medesimo decreto con particolare riferimento al primo comma lett. a) relativo alla natura del prodotto. Le sanzioni, la cui quantificazione è connessa alla gravità della situazione di debolezza contrattuale in cui bollettino n. 12/2009, oppure Provvedimento n. 19683 - ITALMONEY NETWORK DI MANEA DAVIDE-OMESSA INDICAZIONE TAN E TAEG in bollettino n. 12/2009. 13 Cfr. Provvedimento n. 20024 – ZALES nel bollettino 27/2009, oppure Provvedimento 20027 CREAZIONI ANNABELLA-OPPORTUNITÀ DI LAVORO nel bollettino 27/2009, oppure Provvedimento 20030 - SOCIETÀ PRONTO MODA nel bollettino 27/2009. 103 Capitolo III si trovano i soggetti destinatari dell’inserzione pubblicitaria che normalmente si identificano in quelle persone che cercano un lavoro e, come tali, sono facilmente suggestionabili dalle offerte di lavoro all’apparenza allettanti, oscillano in un range compreso fra i 10.600€ e i 75.000€. Sono alquanto importanti anche i provvedimenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato inerenti alle affermazioni scorrette con le quali si accredita un prodotto sia nel campo dell’estetica e della cosmesi14 che degli alimentari15 ( merce comune spacciata come prodotto di origine controllata). Degni di nota per chiarire al meglio queste fattispecie sono i procedimenti conclusi ai danni della società Danone e della società Unilever per la diffusione di messaggi pubblicitari relativi rispettivamente ai prodotti “Danacol16” e “Pro-activ17” , promozionati come alimenti idonei per la riduzione del colesterolo. Nelle comunicazioni proposte dalle due imprese si utilizzano immagini e claim di grande impatto che correlano direttamente il consumo del prodotto alla riduzione del colesterolo e al benessere cardiaco e ostentano la scientificità provata degli assunti di efficacia. Nelle comunicazioni commerciali sono infatti contenute informazioni che appaiono non veritiere e, comunque, nella loro presentazione complessiva, aventi un contenuto ambiguo relativamente alle situazioni nelle quali può risultare efficace l’assunzione del prodotto ed alla sua funzione di mero coadiuvante nel trattamento dell’ipercolesterolemia. La condotta deve considerarsi grave in ragione del fatto che essa appare scorretta sotto una pluralità di profili, relativi sia ad affermazioni che ad omissioni ingannevoli, in un settore dove è richiesto un particolare livello di cautela, quale quello della pubblicità di prodotti alimentari attraverso indicazioni salutistiche. La gravità della pratica va poi apprezzata in ragione della reiterata e vasta diffusione dei messaggi pubblicitari censurati (la messa in onda degli spot oggetto d’analisi si è protratta per oltre un anno), che sono stati veicolati con una pluralità di mezzi di comunicazione e che hanno raggiunto una grande numero di consumatori. L’impresa Danacol, dunque, anche alla luce dell’importanza e della dimensione e della reputazione 14 Cfr. Provvedimento 18415 – PERDIPESO CEROTTO RIMODELLANTE nel bollettino 20/2007. Cfr. Provvedimento 20048 - CONDIMENTO TRADIZIONI REGGIANE nel bollettino 27/2009. 16 Cfr. Provvedimento 19816 – DANACOL nel bollettino 19/2009. 17 Cfr. Provvedimento 19820 – PRO-ACTIV AIUTA A RIDURRE IL COLESTEROLO nel bollettino 19/2009. 15 104 Capitolo III di cui gode presso un target molto ampio, è stata sanzionata con un’ammenda pari a 300.000€. Alcuni dei provvedimenti più importanti tra quelli adottati fino ad oggi in materia di pratiche commerciali scorrette e che riguardano nello specifico la tipologia di azioni aggressive, così poco presenti nell’ambito del mercato italiano, sono quelle inerenti all’attivazione di forniture non richieste. Quest’ultime sono presenti ancora una volta nel settore della telefonia, con un particolare riferimento ai servizi di suonerie e contenuti in abbonamento18, ma soprattutto nel settore dell’energia elettrica e del gas. Come già detto in precedenza, la diffusione di tali pratiche ha avuto origine nel periodo successivo alla completa liberalizzazione del mercato delle forniture domestiche avvenuta in Italia nel luglio 2007 e hanno interessato soprattutto la società Enel e i tentativi di quest’ultima di sollecitare l’adesione dei consumatori alle offerte sottoposte a prezzo libero. La differenza di tariffa costituisce uno dei cambiamenti fondamentali alla base della liberalizzazione: ora è possibile proporre un prezzo che segua gli andamenti del mercato anziché uno regolamentato e stabilito dall’Autorità dell’Energia elettrica e del Gas. Alla luce di ciò, è considerato illecito utilizzare in mercati liberalizzati di recente una comunicazione commerciale che non permetta immediatamente al consumatore di distinguere la società del gruppo che opera con tariffe imposte e quella, invece, che opera in un libero mercato19. Le pratiche aggressive, invece, si sostanziano nel presentare ostacoli all’esercizio del diritto di recesso manifestato dal consumatore. In particolare, nel procedimento n.18829 del bollettino del 33/2008, che ha per oggetto proprio le attività commerciali poste in essere dalla società Enel, è stato rilevato come sia scorretto procedere alla registrazione di contratti conclusi per telefono, se questa stessa registrazione viene effettuata entro i 10 giorni stabiliti dal Codice del Consumo per permettere all’acquirente di recedere dal consenso prestato. È ascrivibile nelle categoria delle attività ingannevoli anche impiegare tempi lunghi per processare la richiesta di scioglimento di un contratto, nei cui confronti si è esercitato il diritto di recesso soprattutto se, ignorando tale richiesta si 18 Cfr. Provvedimento n. 17856 – MODI.DADA.NET – BRANI MUSICALI GRATIS SUL CELLULARE in bollettino n. 1/2007, oppure Provvedimento 16728 – WWW.MESSAGGISMS.NET in bollettino n. 15/2007. 19 Cfr. Provvedimento n.18829 – ENEL ENERGIA, RICHIESTA CAMBIO FORNITORE nel bollettino n.33 /2008 105 Capitolo III espleta la pratica come una disdetta ordinaria, addossando sul consumatore oneri e spese che, per legge, non dovrebbero essere a suo carico. Volendo, in ultimo, citare brevemente altri tipi di illeciti frequenti è possibile ritrovare la mancata predisposizione di prodotti posti in offerta, l’assenza di informazioni rilevanti per usufruire di buoni o promozioni similari, l’equiparazione non vera di titoli conseguiti presso istituti e corsi on line con quelli conseguiti, invece, nelle università italiane o l’utilizzo improprio di termini, strettamente regolamentati, quali “garanzia” e “assicurato”. 2.2. Evoluzione delle pratiche commerciali scorrette nei settori merceologici L’analisi condotta relativa alla tipologia di pratiche commerciali scorrette ha permesso di evidenziare anche come sono cambiati e se sono cambiate le decisioni e gli illeciti commessi nei vari settori merceologici dal 2007 ad oggi. Nel settore energia ed in particolare in quello relativo alla distribuzione c’è stato un sostanziale equilibrio dal momento che si sono individuati lo stesso numero di illeciti, i quali, però, sono stati sanzionati con delle ammende più congrue proprio in relazione al cambiamento del massimo imponibile che si è avuto a seguito del recepimento della direttiva comunitaria 2005/29. Non si può fare un discorso analogo per quel che concerne l’energia perché, come più volte sottolineato, la liberalizzazione ha determinato un surplus di provvedimenti. Nei primi mesi del 2009, infatti, si sono riscontrati ben 7 casi a differenza dei 2 presenti nei bollettini emanati dall’Antitrust nell’intero anno 2007. Le trasformazioni che hanno interessato il settore delle telecomunicazioni sono quelle più evidenti sia per l’incremento del numero di procedimenti attivati e conclusi dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sia per le sanzioni inflitte. Nel corso di questi tre anni, ad esempio, si constata l’applicazione nei confronti delle compagnie telefoniche dell’articolo 20 del Codice del consumo, aggiornato in base alle modifiche del decreto legislativo 146/2007, per un numero pari a 138 volte, ma solo 6 di queste sono relative al 2007. Si giunge alle medesime conclusioni anche analizzando 106 Capitolo III l’applicazione dell’articolo 21 che è stato attuato in 63 casi nel 2008 e già 52 nei primi otto mesi del 2009, lasciando intendere che tale dato sia destinato a superare ampiamente quello dell’anno precedente. Editoria, musica e programmi televisivi presentano un essenziale staticità con variazioni non rilevanti da segnalare durante il periodo oggetto del presente lavoro. Interessante ai fini del lavoro è la situazione del settore bancario in cui si palesa un fenomeno particolare: una concentrazione di procedimenti nel 2008 che ha determinato sanzioni pari a 10.121.100 milioni di euro e pochissimi interventi dell’AGCM nel restante periodo di analisi. Per quel concerne, invece, il settore degli alimentari poche istruttorie definiscono un monte sanzionatorio elevato dal momento che l’Antitrust pone particolare attenzione nei confronti di questa determinata tipologia di prodotti. Al fine di comprendere meglio la situazione italiana si è preferito riportare tutti i dati in tabelle di immediata comprensione. MACROSETTORE Articoli Periodi Sanzion. € nuovo Sanzion. € vecchi. 20 n. 20 v. 21 n. 21 v. 22 n. 22 v. 23 n. 23 v. 24 n. 24 v. 25 n. 25 v. 26 n. 26 v. Energia - Gruppo -ADistribuzione gas /carburanti ( 01 ) Anno 2009 Anno 2008 Anno 2007 Totali Ecologia ( 02 ) Anno 2009 Anno 2008 Anno 2007 Totali Energia ( 03 ) Anno 2009 Anno 2008 Anno 2007 Totali Totale gen. 220.000 205.000 7.100 432.100 130.000 0 3.600 133.600 655.000 1.625.000 20.700 2.300.700 2.866.400 0 3 0 3 0 2 0 8 0 4 0 0 1 0 5 0 7 0 2 27.200 2 27.200 11 27.200 24 151.000 450.100 9.100 610.200 0 0 77.200 77.200 7.950.000 10.119.500 0 0 0 0 3 2 2 7 3 3 4 1 2 2 2 7 2 17 3 0 3 3 1 4 7 1 1 0 9 0 16 0 0 0 0 0 1 2 3 1 1 1 1 2 6 3 1 0 3 2 0 1 0 0 0 0 2 3 3 0 0 3 3 0 0 0 6 7 0 0 2 2 6 2 11 0 0 1 1 1 0 0 Comunicazioni - Gruppo -BEditoria ( 10 ) Anno 2009 Anno 2008 Anno 2007 Musica ( 11 ) Anno 2009 Anno 2008 Anno 2007 Telefonia ( 12 ) Anno 2009 Anno 2008 Totali Totali 3 2 2 1 4 2 3 110.100 1 6 1 6 0 2 110.100 8 6 5 6 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1.000 2 1 25.000 2 1 2 26.000 2 2 2 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 53 52 53 4 6 6 5 134.300 79 4 63 4 53 3 36 41 15 107 Capitolo III Anno 2007 Totali Televisione ( 13 ) Anno 2009 Anno 2008 Anno 2007 Totali Totale gen. 198.600 18.268.100 240.000 999.400 29.600 1.269.000 20.224.500 1.012.800 6 1.147.100 138 0 3 332.700 10 94.000 1 426.700 14 1.709.900 162 26 6 30 121 1 7 9 6 1 13 11 51 139 26 30 106 3 7 4 6 13 7 50 118 1 1 1 0 7 7 2 5 7 7 7 19 2 2 42 0 47 1 1 20 2 2 2 0 2 2 44 0 2 0 49 0 2 2 22 2 1 1 0 0 0 Credito e Assicurazioni - Gruppo - C Assicurazioni ( 20 ) Anno 2009 Anno 2008 Anno 2007 Totali Bancario ( 21 ) Anno 2009 Anno 2008 Anno 2007 Totali Credito ( 22 ) Anno 2009 Anno 2008 Anno 2007 Totali Finanziamenti ( 23 ) Anno 2009 Anno 2008 Anno 2007 Totali Totale gen. 70.000 130.000 0 200.000 1.180.000 10.121.100 47.200 11.348.300 0 0 0 0 2.273.000 1.255.600 92.400 3.621.000 15.169.300 0 0 10.100 10.100 0 0 53.700 53.700 0 0 14.100 14.100 0 0 356.500 356.500 434.400 1.530.000 517.900 270.700 2.318.600 115.000 109.900 395.800 620.700 1.056.000 3.231.500 47.800 4.335.300 7.274.600 0 0 0 0 0 37.500 29.100 66.600 0 34.200 133.000 167.200 233.800 65.000 195.100 0 260.100 35.000 65.200 0 100.200 145.000 176.000 0 0 0 0 0 0 20.300 20.300 0 0 2 1 3 3 26 2 31 1 1 2 3 26 2 2 2 31 1 1 1 2 25 2 2 27 1 1 0 1 0 1 0 19 7 18 19 17 7 4 26 4 26 42 26 28 26 25 76 30 61 30 53 0 0 2 25 0 2 1 0 1 1 0 1 1 0 0 27 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4 1 0 0 4 2 0 0 0 1 1 1 5 8 0 0 6 8 0 0 1 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 30 1 Alimentari,Farmaceutico e Trasporti Gruppo - D Alimentari ( 30 ) Anno 2009 Anno 2008 Anno 2007 Totali Farmaceutici ( 31 ) Anno 2009 Anno 2008 Anno 2007 Totali Trasporti ( 32 ) Anno 2009 Anno 2008 Anno 2007 Totali Totale gen. 11 11 6 8 8 1 19 19 38 0 38 0 7 3 2 4 2 4 2 11 1 11 1 1 18 3 17 3 1 5 5 4 10 5 10 5 5 3 10 3 10 18 15 18 15 9 74 18 73 18 17 2 1 0 3 3 1 7 0 10 3 3 1 1 3 3 1 1 0 1 0 0 0 0 6 0 19 0 1 1 5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 Industria e Servizi - Gruppo - E Abbigliamento ( 40 ) Anno 2009 Anno 2008 Anno 2007 Totali Agenzie ( 41 ) Anno 2009 Anno 2008 Anno 2007 Totali Arredamento ( 42 ) Anno 2009 Anno 2008 108 1 3 4 1 4 5 3 4 1 3 0 5 5 2 4 1 4 0 5 3 3 0 2 2 2 3 3 0 4 0 4 Capitolo III 1.000 322.000 1.150.000 461.700 62.200 1.673.900 535.000 240.700 90.800 866.500 220.000 152.200 97.400 469.600 35.000 415.200 76.500 526.700 90.000 493.500 106.200 689.700 425.000 345.300 30.700 801.000 26.800 26.800 0 124.000 115.400 239.400 0 4.600 97.900 102.500 0 0 77.300 77.300 0 0 62.900 62.900 0 82.200 0 82.200 0 15.100 73.600 88.700 Totale gen. 295.000 90.000 10.600 395.600 300.000 233.800 58.200 592.000 398.500 15.000 0 413.500 50.000 12.000 0 62.000 525.000 0 0 525.000 7.697.800 0 5 5 5 0 2 2 2 31.600 1 2 1 2 31.600 8 2 8 2 7 0 1 1 1 1.000 11 1 11 1 3 130.500 3 10 3 10 131.500 15 11 15 11 4 0 3 1 0 1 1 1 32.700 2 2 32.700 4 2 1 2 2 0 1 1 1 0 1 1 35.700 3 3 35.700 2 3 2 3 1 0 7 1 7 0 0 0 7 0 1 0 7 931.600 154 63 128 52 61 Anno 2009 Anno 2008 Anno 2007 Totale gen. 115.000 1.897.100 82.500 2.094.600 0 2 1 81.300 20 2 19 2 218.900 6 16 5 15 300.200 28 18 25 17 Anno 2007 Totali Anno 2009 Anno 2008 Anno 2007 Automobili ( 43 ) Totali Elettrodomestici ( 44 ) Anno 2009 Anno 2008 Anno 2007 Elettronica ( 45 ) Anno 2009 Anno 2008 Anno 2007 Totali Totali Estetica e cosmesi ( 46 ) Anno 2009 Anno 2008 Anno 2007 Totali Giochi, giocattoli e concorsi ( 47 ) Anno 2009 Anno 2008 Anno 2007 Totali Istituti, scuole e concorsi di formazione (48 ) Anno 2009 Anno 2008 Anno 2007 Totali Anno 2009 Anno 2008 Anno 2007 Lavoro ( 49 ) Totali Anno 2009 Anno 2008 Anno 2007 Turismo ( 50 ) Totali Industria ( 51 ) Anno 2009 Anno 2008 Anno 2007 Onoranze funebri ( 52 ) Anno 2009 Anno 2008 Anno 2007 Orologi e gioielli ( 53 ) Anno 2009 Anno 2008 Anno 2007 Totali Totali Totali 1 4 1 8 4 7 9 7 10 5 4 7 9 1 26 14 12 7 7 6 1 6 3 4 3 16 5 16 2 2 3 3 4 4 4 9 4 9 2 2 7 7 5 4 5 14 4 14 1 1 12 2 11 6 5 19 2 17 6 6 8 1 8 3 6 3 17 7 17 4 4 6 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 8 10 1 1 4 4 5 5 1 6 6 0 12 4 7 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 11 1 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 3 0 0 0 0 0 9 2 0 11 1 2 2 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 4 4 2 2 1 1 1 2 6 5 1 6 7 11 1 1 1 1 1 1 0 1 2 0 1 2 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 2 0 2 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 50 15 0 7 0 0 0 5 0 0 0 3 0 0 1 7 3 2 3 10 0 1 1 0 0 0 0 VARIE - Gruppo - F Varie 1 7 1 9 3 3 2.3. Tutti gli illeciti dal 2007 ad oggi Si è deciso di riportare tutti dati ancora una volta sotto forma di tabella per facilitare una visione d’insieme delle pratiche commerciali scorrette poste in essere dal 2007 ad oggi. 109 Capitolo III 1 1 - 1 1 - 1 - 1 - 1- d 1 - 23 23 n. v. 24 24 n. v. 25 25 n. v. 26 26 n. v. Energia - Gruppo -ADistribuzione gas /carburanti ( 01 ) 26-20007 25/06/2009 18-19819 29/04/2009 18-19855 07/05/2009 27-20032 01/07/2009 25-19977 18/06/2009 18-19823 29/04/2009 10-19543 19/02/2009 29-20135 22/07/2009 29-20135 22/07/2009 29-20131 22/07/2009 27-20028 01/07/2009 DIRECT LINE INSURANCEOMAGGIO BUONI BENZINA IMQ - PRODOTTI A GAS ACEA-OFFERTA RIDUZIONE PREZZO ELETTRICITÀ Totali Ecologia ( 02 ) GRUPPO GLOBAL-NUMERO VERDE UNIACQUE-CONTESTAZIONE FATTURE ACQUE POTABILI SICILIANEFATTURAZIONE FORFETTARIA IDRABLU-ADDEBITO SPESE SPEDIZIONE Totali 75.000 70.000 75.000 220.000 0 3 15.000 1 - 50.000 1 - 1 - 1 1 - 1 5.000 60.000 0 3 0 0 1 2 - 1 - - 1 - 0 4 Energia ( 03 ) GRUPPO Santarelli Costruzioni S.p.A. 5.000 1 - 1 1- f 1 - Inergia S.p.A. 5.000 1 - 1 1- f 1 - SO.VE.DO.-SISTEMA DI SICUREZZA ANTIGAS 120.000 1 - 1 - 1 - ENI-10% DI SCONTO PER SEMPRE 1 - 1 1 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1a,b, 1 3 1,2 130.000 150.000 0 11 a,b,f 0 3 0 3 0 1 1 1 d 0 1 - 1 - 2 n 1 0 - 1 - n°com.-let. - 1 22 22 n. v. n°com.-let. 21 21 n. v. 20 20 n. v. n°com.-let. Sanzion. € vecchi. n°com.-let. Sanzion. € nuovo n°com.-let. PRATICA COMMERCIALE n°com.-let. n°- bol./prat. data n°com.-let. Articoli Pratiche Ingannevoli Anno 2009 Capitolo III 195.000 1 ACEA-DISTACCO FORNITURA ACQUA Totali 150.000 1 - 1 - 1 - - 1 1 - 1 - 655.000 0 7 0 4 0 7 1.000 1 - 1 - 80.000 1 - 1 - 1 - 0 23 23 n. v. 1 0 24 24 n. v. 1 1 25 25 n. v. - 1 - - 1 - 26 26 n. v. 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Comunicazioni - Gruppo -BEditoria ( 10 ) 21-19902 20/05/2009 28-20090 15/07/2009 18-19824 29/04/2009 EISE/IBL E IBL CONSULT FABBRI EDITORE-JUKEBOX COLLECTION DRAGONBALL 70.000 Totali 28-20093 15/07/2009 27-20053 09/07/2009 21-19888 20/05/2009 21-19888 20/05/2009 21-19888 20/05/2009 Telefonia ( 12 ) NOI WIND-MANCATA INDICAZIONE COSTI FASTWEB-MANCATA INDICAZIONE CANONE NETSIZE ITALY-INVIO SMS NON RICHIESTI Fox Mobile Distribution GmbH Telecom Italia S.p.A. 1 - 110.000 1 - 1 1- a 1 2 120.000 1 - 1 1- b 1 4a,c 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 165.000 111 0 - 0 3 125.000 2 1 151.000 65.000 0 1 2 0 1 1 1,2 0 v n°com.-let. EDISON-RISPARMI IL 20 % 22 22 n. v. n°com.-let. 1 21 21 n. v. n°com.-let. Sanzion. € vecchi. n°com.-let. 30.000 SIDIGAS-MOROSITÀ PREGRESSE Sanzion. € nuovo n°com.-let. 27-20029 01/07/2009 20-19890 20/05/2009 11-19618 12/03/2009 20 20 n. v. PRATICA COMMERCIALE n°com.-let. n°- bol./prat. data n°com.-let. Articoli Pratiche Ingannevoli Anno 2009 Capitolo III ALICE 7 MEGA TIM SOGNO INFOSTRADA-MANCATO RIMBORSO CANONE CHIARA DI TIM TIM-CONCORSO "VINCI 4 FIAT 500" 125.000 95.000 240.000 200.000 260.000 180.000 70.000 285.000 235.000 165.000 215.000 300.000 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 2 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 112 23 23 n. v. 1 v 1 g 1 - 24 24 n. v. 1 1 25 25 n. v. - 1 - 1 26 26 n. v. n°com.-let. MR. TONES-TUTTOGRATISLOGHI E SUONERIE Fox Mobile Distribution GmbH TIM-CARTAUGURI NATALE 2008 TELECOM ITALIA-ALICE CASA SENZA CANONE VODAFONE STATION CASA INTERNET E TELEFONO TELE2-TELEFONO+INTERNET GRATIS MOTOROLA RAZR2-VOLO INCLUSO 80.000 22 22 n. v. n°com.-let. H3G S.p.A 125.000 21 21 n. v. 20 20 n. v. n°com.-let. Wind Telecomunicazioni S.p.A. 145.000 Sanzion. € vecchi. n°com.-let. Vodafone Omnitel N.V. Sanzion. € nuovo n°com.-let. 21-19888 20/05/2009 21-19888 20/05/2009 21-19888 20/05/2009 21-19909 28/05/2009 21-19909 28/05/2009 21-19913 28/05/2009 18- 19826 29/04/2009 18-19854 07/05/2009 17-19825 29/04/2009 14-19735 09/04/2009 12-1965119/03/2009 12-19654 19/03/2009 12-19679 26/03/2009 12-19684 26/03/2009 11-19624 12/03/2009 PRATICA COMMERCIALE n°com.-let. n°- bol./prat. data n°com.-let. Articoli Pratiche Ingannevoli Anno 2009 - 1 f - 1 c Capitolo III TIM-OFFERTA "PRO SENZA CONFINI EUROPA" ZENG-LOGHI E SUONERIE Telecom Italia S.p.A. Vodafone Omnitel N.V. Wind Telecomunicazioni S.p.A. H3G S.p.A ZED-SMS NON RICHIESTI Telecom Italia S.p.A. Vodafone Omnitel N.V. Wind Telecomunicazioni S.p.A. SUONERIE.IT-SUONERIE PER CELLULARI 215.000 215.000 55.000 155.000 135.000 115.000 75.000 95.000 165.000 145.000 125.000 115.000 - 1 - 1 - 1 2 1 - 1 1 2 1 - 1 - 1 1 - 1 1 25 25 n. v. - 1 1 - 1 - 24 24 n. v. - 1 1 - - 1 - 1 - 1 - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 113 23 23 n. v. 26 26 n. v. n°com.-let. WIND ABSOLUTE TARIFFA 50.000 22 22 n. v. n°com.-let. One Italia S.p.A 120.000 21 21 n. v. 20 20 n. v. n°com.-let. H3G-ONE CLUB 185.000 Sanzion. € vecchi. n°com.-let. VODAFONE-00 CHRISTMAS CARD Sanzion. € nuovo n°com.-let. 11-19653 19/03/2009 11-19659 19/03/2009 11-19659 19/03/2009 10-19603 05/03/2009 9-19567 25/02/2009 9-19572 25/02/2009 9-19572 25/02/2009 9-19572 25/02/2009 9-19572 25/02/2009 9-19572 25/02/2009 9-19573 25/02/2009 9-19573 25/02/2009 9-19573 25/02/2009 9-19573 25/02/2009 9-19574 25/02/2009 PRATICA COMMERCIALE n°com.-let. n°- bol./prat. data n°com.-let. Articoli Pratiche Ingannevoli Anno 2009 - 1 f 1 - 1 f 1 - 1 f Capitolo III Vodafone Omnitel N.V Wind Telecomunicazioni S.p.A. DADA-LOGHI E SUONERIE Telecom Italia S.p.A. Vodafone Omnitel N.V. Wind Telecomunicazioni S.p.A. H3G S.p.A VODAFONE-VINCI 100 SLK IN 100 GIORNI WIND-MANCATA ATTIVAZIONE IT.LEO.NET-SUONERIE E LOGHI Telecom Italia S.p.A Vodafone Omnitel N.V. Wind Telecomunicazioni S.p.A. H3G S.p.A. 155.000 135.000 115.000 125.000 165.000 145.000 125.000 80.000 200.000 135.000 95.000 135.000 115.000 95.000 55.000 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 114 23 23 n. v. 24 24 n. v. 25 25 n. v. 26 26 n. v. n°com.-let. 22 22 n. v. n°com.-let. 21 21 n. v. 20 20 n. v. n°com.-let. Sanzion. € vecchi. n°com.-let. Telecom Italia S.p.A. Sanzion. € nuovo n°com.-let. 9-19574 25/02/2009 9-19574 25/02/2009 9-19574 25/02/2009 9-19576 25/02/2009 9-19576 25/02/2009 9-19576 25/02/2009 9-19576 25/02/2009 9-19576 25/02/2009 9-19602 05/03/2009 5-19497 05/02/2009 4-19448 22/01/2009 4-19448 22/01/2009 4-19448 22/01/2009 4-19448 22/01/2009 4-19448 22/01/2009 PRATICA COMMERCIALE n°com.-let. n°- bol./prat. data n°com.-let. Articoli Pratiche Ingannevoli Anno 2009 Capitolo III 500.000 300.000 7.950.000 1 1 - 1 1 - 1 0 53 0 - 1 - 11 a,b, - - 52 0 1 23 23 n. v. - 53 0 4 0 24 24 n. v. 1 25 25 n. v. - 1 - 26 26 n. v. 6 0 6 0 5 0 0 0 0 0 0 0 n°com.-let. - 1 22 22 n. v. n°com.-let. VODAFONE-CAMBIO PIANO TARIFFARIO TIM-MAXXI ALICE E ALICE MOBILE Totali 21 21 n. v. 20 20 n. v. n°com.-let. 5.000 Sanzion. € vecchi. n°com.-let. Pure Bros S.r.l. Sanzion. € nuovo n°com.-let. 4-19448 22/01/2009 4-19449 22/01/2009 4-19464 29/01/2009 PRATICA COMMERCIALE n°com.-let. n°- bol./prat. data n°com.-let. Articoli Pratiche Ingannevoli Anno 2009 Televisione ( 13 ) 27-20054 09/07/2009 24-19955 11/06/2009 24-19955 11/06/2009 SKY-SWITCH OFF ANALOGICO 1 - PUBBLIC. OCCULTAMONELLA VAGABONDA- 60.000 1 - 1 2 1 m società Gielle S.r.l. 30.000 1 - 1 2 1 m 240.000 0 3 Totali 12-19655 19/03/2009 5-19501 05/02/2009 26-20025 01/07/2009 10-19622 12/03/2009 11 b,c, 150.000 Credito e Assicurazioni Gruppo - C Assicurazioni ( 20 ) RAS DISDETTA POLIZZE ASSICURATIVE AGENZIA DI ASSICURAZIONI GENERALI-RECESSO POLIZZA 60.000 10.000 0 1 1 1 - 1 - 0 3 70.000 0 2 Bancario ( 21 ) BANCA DI SASSARIOPERAZIONI GRATUITE BARCLAYS BANK-ESTINZIONE MUTUO 95.000 1 - 1 2b,d 1 - 1 - 1.015.000 1 115 0 2 0 1a,c 1 Totali 0 4- c 0 0 0 0 1 1 - 1 0 1 25d 1 - 2 0 1 1 1 f d 0 1 0 v 1- t 1 - 1 1- d 1 1- d Capitolo III 8-19579 25/02/2009 22-19928 04/06/2009 22-19928 04/06/2009 28-20094 15/07/2009 26-20005 25/06/2009 17-19788 23/04/2009 17-19789 23/04/2009 16-19780 23/04/2009 16-19782 23/04/2009 16-19783 23/04/2009 16-19784 23/04/2009 16-19786 23/04/2009 15-19761 16/04/2009 15-19763 16/04/2009 BANCA POPOLARE DI BARICARTASÌ CHOICE Totali 70.000 1 - 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 a Findomestic Banca S.p.A. 180.000 1 - 1 - 1 - 1 - 1 a 43.000 1 - 1 - 1 - 1 1- e 71.000 1 - 1 - 1 - 1 1- e 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 a 1 - 1 - AGOS-ACQUISTO TELEVISORE BARCLAYS BANK-SCEGLI IL 5% NETTO 64.000 62.500 63.000 80.500 520.000 250.000 116 1 - 26 26 n. v. - 130.000 72.000 2 25 25 n. v. Finanziamenti ( 23 ) RINASCENTECARDPAGAMENTI RATEIZZATI 54.000 0 24 24 n. v. 0 3 63.500 3 1- d 1 23 23 n. v. 1.180.000 IMMOBILIARE PRIOLOPUBBLICITÀ FINANZIAMENTI AMBROSIANA FINANZIAMENTI-RITENUTE ASFINA-OMESSA INDICAZIONE TAN E TAEG EURO FIDITALIA-OMESSA INDICAZIONE TAN E TAEG SOLO MUTUI-OMISSIONE TAN E TAEG EUROFIN-AMBIGUA INDICAZIONE TAEG EURO CONTRIBUTI-OMESSA INDICAZIONE TAN E TAEG DOM.IN.VE.ST.-AMBIGUITÀ TAN GLOBAL FIN-OMESSA INDICAZIONE TAN E TAEG 0 22 22 n. v. 0 2 0 1 0 1 0 1 0 n°com.-let. 21 21 n. v. n°com.-let. 20 20 n. v. n°com.-let. Sanzion. € vecchi. n°com.-let. Sanzion. € nuovo n°com.-let. PRATICA COMMERCIALE n°com.-let. n°- bol./prat. data n°com.-let. Articoli Pratiche Ingannevoli Anno 2009 Capitolo III 26-2000825/06/2009 19-19816 29/04/2009 19-19820 29/04/2009 25-19983 18/06/2009 25-19983 18/06/2009 25-19983 18/06/2009 33.000 50.500 48.000 425.000 30.000 2.273.000 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 0 19 0 7 0 1 18 0 3 Alimentari,Farmaceutico e Trasporti - Gruppo - D Alimentari ( 30 ) CARREFOUR-BUONI RIMBORSO SPESA 110.000 1 - 1 DANACOL 300.000 1 - 1 100.000 1 - 1 385.000 1 - 1 - 1 - Auchan S.p.A. 185.000 1 - 1 - 1 - Sma S.p.A 160.000 1 - 1 - 1 - PRO-ACTIV AIUTA A RIDURRE IL COLESTEROLO ACCORD ITALIA-CARTA AUCHAN ACCORD 117 23 23 n. v. 1c,d, 11 b,c, 11 b,c, 1,2, 3 1,2, 3 24 24 n. v. 1 25 25 n. v. - 1 a 26 26 n. v. 1- e 0 4 0 4 0 0 0 n°com.-let. 22 22 n. v. 21 21 n. v. n°com.-let. 20 20 n. v. n°com.-let. 33.000 Sanzion. € vecchi. n°com.-let. SAN MATTEO FINANZA ETICAAMBIGUA INDICAZIONE SERVIZI FINANZIAMENTIOMESSA INDICAZIONE TAN E ITALCREDI-OMESSA INDICAZIONE TAN E TAEG ITALMONEY NETWORK DI MANEA DAVIDE-OMESSA FINDOMESTIC - ACQUISTO PORTATILE ACER CAPITAL MONEY RENDIMENTO MINIMO DEL Totali Sanzion. € nuovo n°com.-let. 12-19680 26/03/2009 12-19681 26/03/2009 12-19682 26/03/2009 12-19683 26/03/2009 11-19621 12/03/2009 8- 19568 25/02/2009 PRATICA COMMERCIALE n°com.-let. n°- bol./prat. data n°com.-let. Articoli Pratiche Ingannevoli Anno 2009 Capitolo III VOLANTINO RED BULL 80.000 SUPERBASKO DI GENOVAMANCANZA DI 0,350 LITRI DI IPERCOOP DI MILAZZOOFFERTA BUONI SPESA COOP SUPERSTORE DI TRENTO-OFFERTA ASUS Trento Sviluppo S.r.l. 20.000 100.000 30.000 60.000 Totali 1.530.000 1 - 1 1,3, 4- b 1 - 1 1- b 1 - 1 b,d 1 - 1 1 - 1 0 11 0 22 22 n. v. 1 1,2 1b,d 1b,d 11 0 6 0 23 23 n. v. 1 e 1 e 2 0 24 24 n. v. 25 25 n. v. 26 26 n. v. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Farmaceutici ( 31 ) 21-19912 28/05/2009 18-19785 23/04/2009 14-19733 09/04/2009 STUFETTA MIRACOLOSA 50.000 MAICO-CONVENZIONE ASL1 NUOVA SANIPHARMA 10.000 Totali 25-20000 18/06/2009 23-19953 11/06/2009 16-19752 16/04/2009 4-19391 08/01/2009 4-19393 08/01/2009 55.000 Trasporti ( 32 ) SCOOTER PIAGGIO CRUISERBAULETTO 38 LITRI BLUEXPRESS-COMMISSIONI NON CHIARE MYAIR WINDJET - TASSA ECCEDENZA BAGAGLI SARDINIA FERRIES-AUTO AD 1 1 - 1 - 1 1 - 1 115.000 0 3 1.000 1 - 1 150.000 1 - 1 1 - 1 1 2 1 1 2 1 232.000 408.000 265.000 0 2 118 1 s 1- d 1 1d - 1 d 0 0 0 3 0 a 1b,d, 1b,d, 1b,d 1b,d 1 1 1 1 1,2, 1 5 1,2, 1 5 1,2, 5 1,2 1 1- e a- e 1 e - 1 1- a n°com.-let. 21 21 n. v. n°com.-let. 20 20 n. v. n°com.-let. Sanzion. € vecchi. n°com.-let. Sanzion. € nuovo n°com.-let. 7-19541 19/02/2009 6-19516 11/02/2009 6-19517 11/02/2009 4-19447 22/01/2009 4-19447 22/01/2009 PRATICA COMMERCIALE n°com.-let. n°- bol./prat. data n°com.-let. Articoli Pratiche Ingannevoli Anno 2009 Capitolo III Totali 4-19390 08/01/2009 15-19757 16/04/2009 19-19872 14/05/2009 6-19515 11/02/2009 4-19418 15/01/2009 Industria e Servizi - Gruppo EAbbigliamento ( 40 ) LIFE-ANTIRUGHE FREEZE 24/7 Totali Agenzie ( 41 ) RAFFAELLO E MICHELANGELO-VENDITA Totali Arredamento ( 42 ) PER SEMPRE ARREDAMENTICUCINE SCONTATE AL 50% MARION - SOLUZIONI PER DORMIRE BML-BUONO DI 100 EURO Totali 25-19981 18/06/2009 15-19732 09/04/2009 15-19758 16/04/2009 15-19764 16/04/2009 Automobili ( 43 ) DADDARIO-VENDITA AUTO USATE SU INTERNET VOLKSWAGEN-PUBBLICITÀ NON TRASPARENTE PEUGEOT 307-PUBBLICITÀ NON TRASPARENTE OPEL-PUBBLICITÀ NON TRASPARENTE 1.056.000 65.000 65.000 35.000 0 5 0 1 0 1 5 2 0 1 0 0 - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 0 3 70.000 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 180.000 180.000 119 0 3 0 145.000 200.000 3 0 - 80.000 0 26 26 n. v. 3 0 1 5.000 25 25 n. v. 0 1 0 24 24 n. v. 4 35.000 60.000 0 23 23 n. v. 1,2a,b, 1 1 22 22 n. v. 0 n°com.-let. 21 21 n. v. n°com.-let. 20 20 n. v. n°com.-let. Sanzion. € vecchi. n°com.-let. Sanzion. € nuovo n°com.-let. PRATICA COMMERCIALE n°com.-let. n°- bol./prat. data n°com.-let. Articoli Pratiche Ingannevoli Anno 2009 Capitolo III 190.000 150.000 SUV A PREZZO BASSO 60.000 Iper Montebello S.p.A 60.000 CHEVROLET MATIZ 60.000 Totali 27-20050 09/07/2009 13-19716 02/04/2009 12-19661 19/03/2009 7-19540 19/02/2009 4-19419 15/01/2009 4-19463 29/01/2009 4-19469 29/01/2009 22-19929 04/06/2009 Elettrodomestici ( 44 ) NOVA ANAGNINA-VENDITA SOTTOCOSTO A.B.I.-ASSISTENZA ELETTRODOMESTICI MEDIAWORLD-SCONTO LAVATRICE MEDIAMARKET-CONSEGNA PRODOTTI TRONY-VARIAZIONI DI PREZZI UNIEURO-"SOTTOCOSTO FELICE" MEDIA MARKET-VENDITA SOTTOCOSTO Totali Elettronica ( 45 ) MEDIAWORLD-GLI EUROPEI CHE VORREI 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1,2 1 - 1 1,2 1 - 1 1b,d 1 1.150.000 0 9 5.000 1 - 1 1- d 1 - 1 2 1 - 1 - 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 60.000 5.000 180.000 80.000 80.000 125.000 535.000 0 7 100.000 1 0 7 0 7 - 120 1 0 9 0 11 b,c,g 1b,d 1b,d 0 1 1b,c 1 0 1 1b 1 g 1 g 1 g 24 24 n. v. 25 25 n. v. 26 26 n. v. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2, 4 10 23 23 n. v. 0 4 1,2 0 n°com.-let. - 1 22 22 n. v. n°com.-let. 21 21 n. v. 20 20 n. v. n°com.-let. Sanzion. € vecchi. n°com.-let. FIAT-PUBBLICITA' NON TRASPARENTE FIAT - FINANZIAMENTO TASSO ZERO Sanzion. € nuovo n°com.-let. 14-19731 09/04/2009 13-19712 02/04/2009 7-19538 19/02/2009 7-19538 19/02/2009 5-19498 05/02/2009 PRATICA COMMERCIALE n°com.-let. n°- bol./prat. data n°com.-let. Articoli Pratiche Ingannevoli Anno 2009 Capitolo III 19-19870 14/05/2009 19-19870 14/05/2009 4-19395 08/01/2009 25-19969 18/06/2009 22-19930 04/06/2009 15-19729 09/04/2009 11-19625 12/03/2009 9-19604 05/03/2009 7-19542 19/02/2009 120.000 - 1 1b,d 220.000 0 2 Estetica e cosmesi ( 46 ) ACQUA & SAPONE - SCONTO 50% (Gruppo Synergo S.r.l.) 15.000 1 - 1 1- d Nuova Synergo S.r.l. 20.000 1 - 1 1- d Totali Giochi, giocattoli e concorsi ( 47 ) UTS-CONCORSI A PREMIO 35.000 0 2 90.000 0 2 0 1 2 2 90.000 0 1 INSTITUTE-FINANZIAMENTO LIBERA UNIVERSITÀ MICHEL HARDY DIPLOMA CENTER - TITOLI UNIVERSITARI 180.000 1 - 1 20.000 1 - 1 LAUREE ESE CENTRO ITALIANO STUDI DIPLOMA DI LAUREA ISOI-CORSO DI LAUREA IN OSTEOPATIA Totali 35.000 100.000 35.000 55.000 425.000 0 1 Totali Istituti, scuole e concorsi di formazione (48 ) CORSO WALL STREET 0 0 1 22 22 n. v. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 - 1 1- b 1 1 - 1 1- b 1 1 1 - 1 1- b 1 1 1 - 1 1- b 1 1 1 - 1 0 6 0 6 Lavoro ( 49 ) 121 0 26 26 n. v. 1 1 - e 25 25 n. v. 0 1 - 1 24 24 n. v. 1 2- a 1 0 23 23 n. v. 1 6 1 1- g 1 - 1 1- d 0 1 0 1 0 1 0 n°com.-let. 1 21 21 n. v. n°com.-let. 20 20 n. v. n°com.-let. Sanzion. € vecchi. n°com.-let. CARREFOUR-TELEVISORE IN OFFERTA Totali Sanzion. € nuovo n°com.-let. 4-19394 08/01/2009 PRATICA COMMERCIALE n°com.-let. n°- bol./prat. data n°com.-let. Articoli Pratiche Ingannevoli Anno 2009 Capitolo III 27-20024 01/07/2009 27-20027 01/07/2009 27-20030 01/07/2009 15-19754 16/04/2009 11-19619 12/03/2009 26-20011 25/06/2009 20-19889 20/05/2009 20-19889 20/05/2009 17-19787 23/04/2009 - 1 1- a 1 2 CREAZIONI ANNABELLAOPPORTUNITÀ DI LAVORO 50.000 1 - 1 1- a 1 2 SOCIETÀ PRONTO MODA 75.000 1 - 1 1- a 1 2 1 - 1 1a,e 1 2 1 - 1 1- a 1 2 ANACOTH - OFFERTA LAVORO A DOMICILIO EDIZIONI CDA OFFERTE DI LAVORO Totali 35.000 300.000 0 1 Industria ( 51 ) OTIS SERVIZIMANUTENZIONE ASCENSORI 200.000 1 - 1 - 1 - 1 a- f OTIS S.p.A 150.000 1 - 1 - 1 - 1 a- f 1 - 48.500 Onoranze funebri ( 52 ) FUNERALI COMPLETI CON CONVENZIONI COMUNALI Totali 398.500 50.000 50.000 0 3 0 0 1 1 0 1 1 0 122 1- d 1 0 1 0 1 1 Orologi e gioielli ( 53 ) 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 - 1 0 - 5 26 26 n. v. 1 - 0 25 25 n. v. 300.000 ARGO PROMOZIONI IMMOBILIARI-OMESSA 5 24 24 n. v. 0 5 Turismo ( 50 ) ALPITOUR-ADEGUAMENTO COSTO CARBURANTE AEREO Totali 0 23 23 n. v. 295.000 Totali 16-19781 23/04/2009 75.000 22 22 n. v. n°com.-let. 1 20 20 n. v. n°com.-let. 60.000 Sanzion. € vecchi. n°com.-let. ZALES Sanzion. € nuovo n°com.-let. 21 21 n. v. PRATICA COMMERCIALE n°com.-let. n°com.-let. n°- bol./prat. data n°com.-let. Articoli Pratiche Ingannevoli Anno 2009 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1d 1 1 2 0 Capitolo III 27-20031 01/07/2009 26-20010 25/06/2009 26-20010 25/06/2009 24-19956 11/06/2009 24-19956 11/06/2009 24-19956 11/06/2009 24-19956 11/06/2009 ARTE DELLA BIGIOTTERIA PUBBLICITÀ OCCULTANARDELLI GIOIELLI Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. PUBBLICTA’ OCCULTAGIOIELLI MY MARA-EUROPE - 1 40.000 1 60.000 140.000 RAI RadioTelevisione Italiana S.p.A120.000 Asteria S.r.l 40.000 Europ Assistance S.p.A. 50.000 Totali 1- a 1 2 - 1 - 1 m 1 - 1 - 1 m 1 - 1 - 1 m 1 - 1 - 1 m 1 - 1 - 1 m 1 - 1 - 1 m 515.000 0 7 0 1 65.000 1 - 1 - 0 7 0 6 0 24 24 n. v. 25 25 n. v. 26 26 n. v. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VARIE - Gruppo - F 25-19984 18/06/2009 16-19791 23/04/2009 Varie CENTRO "GLI ORSI"-120 NEGOZI SENSITIVA ADELIA FELICE Totali 50.000 115.000 0 2 0 1 1 123 11 a,b, 1 0 1 0 1 s 0 n°com.-let. 1 23 23 n. v. n°com.-let. 65.000 22 22 n. v. n°com.-let. 21 21 n. v. Sanzion. € vecchi. n°com.-let. 20 20 n. v. Sanzion. € nuovo n°com.-let. PRATICA COMMERCIALE n°com.-let. n°- bol./prat. data n°com.-let. Articoli Pratiche Ingannevoli Anno 2009 Capitolo III 1 - 1 - 1 - 1 - 23 23 n. v. 25 25 n. v. - 1 - 24 24 n. v. 1 1 - 1 - 26 26 n. v. n°com.-let. - 22 22 n. v. n°com.-let. 1 21 21 n. v. n°com.-let. 20 20 n. v. n°com.-let. Nuove Vecchie Sanzioni in Sanzioni € in € n°com.-let. PRATICA COMMERCIALE n°com.-let. n°- bol./prat. - data n°com.-let. Articoli Pratiche Ingannevoli Anno 2008 Energia - Gruppo -ADistribuzione gas /carburanti ( 01 ) 41-19057 30/10/2008 38-18971 09/10/2008 9-18111 06/03/2008 ENERGAS-DEPOSITO CAUZIONE BLUENERGY GROUP-RICHIESTA MOROSITÀ PREGRESSE MICROCOMPRESSORI DOMESTICI PER METANO AUTOTRAZIONE PHILL Totali 95.000 85.000 25.000 205.000 0 3 0 2 0 1 0 0 1 t 0 3 0 1 0 0 0 Energia ( 03 ) 46-19232 03/12/2008 39-19000 16/10/2008 33-18829 04/09/2008 ENEL ENERGIA-BOLLETTA GAS ENEL-MORA PER RITARDO CONSEGNA BOLLETTA ENEL ENERGIA-RICHIESTA CAMBIO FORNITORE Totali 90.000 435.000 1.100.000 1.625.000 1 - 1 - 0 2 0 1 1 0 1 1 0 1 g 1 - 1 - 1 - 1 - 1 a,d 1 a,d 1 f 1 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Comunicazioni - Gruppo -BEditoria ( 10 ) 46-19226 03/12/2008 20-18400 21/05/2008 20-18400 21/05/2008 9-18115 06/03/2008 DE AGOSTINI-OMESSO NUMERO USCITE GERONIMO STILTON - ENGLISH (RCS Quotidiani S.p.A) Arnoldo Mondadori Editore S.p.A IBISKOS EDITRICE RISOLO - SELEZIONE D'AUTORE Totali 280.000 80.000 80.000 10.100 450.100 1 1,4c - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 2 1 0 4 0 124 1 1- b 1 2 a,b 0 3 0 Capitolo III 24 24 n. v. 25 25 n. v. 26 26 n. v. n°com.-let. a 23 23 n. v. n°com.-let. 1 22 22 n. v. n°com.-let. 21 21 n. v. n°com.-let. 20 20 n. v. n°com.-let. Nuove Vecchie Sanzioni in Sanzioni € in € PRATICA COMMERCIALE n°com.-let. n°- bol./prat. - data n°com.-let. Articoli Pratiche Ingannevoli Anno 2008 Musica ( 11 ) 5-17986 07/02/2008 CD FRANK SINATRA 1 1.000 Totali 0 1.000 0 - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Telefonia ( 12 ) 49-19349 23/12/2008 48-19298 18/12/2008 46-19224 03/12/2008 45-19197 26/11/2008 45-19197 26/11/2008 45-19202 26/11/2008 45-19202 26/11/2008 45-19202 26/11/2008 45-19202 26/11/2008 45-19202 26/11/2008 44-19163 20/11/2008 44-19165 20/11/2008 PASSA A FASTWEB DA 9,90 AL MESE TELE2-FILTRI DI UTILIZZO TISCALI-ATTIVAZIONE SERVIZI NON RICHIESTI M-PLATFORM - SMS CON H3G H3G S.p.A. DAVID2 - PROMOZIONE SERVIZI A DECADE "4" Telecom Italia S.p.A. Vodafone Omnitel N.V. Wind Telecomunicazioni S.p.A. H3G S.p.A. TELEFONIA TELME CON VSIM-NGR TV LCD DAEWOO - MANCATA VISIONE IN HD 80.000 90.000 150.000 95.000 105.000 160.000 190.000 180.000 150.000 100.000 100.000 33.000 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 2 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 - 1 - 1 - 1 1 - 1 - 1 2 1 - 125 1 - 1 d - 1 - 1 d 1 - 1 - 1 d - 1 - 1 - 1 d 1 - 1 - 1 - 1 d 1 - 1 - 1 - 1 d 1 1 a p 1 f Capitolo III TELECOM-FATTURAZIONE PER CHIAMATE SATELLITARI E/O A NUMERAZIONI SPECIALI lsacom S.p.A. CSINFO S.p.A. Eutelia S.p.A Karupa S.p.A. Voiceplus S.r.l Teleunit S.p.A. Drin TV S.r.l. AbcTrade S.r.l. Telegest Italia S.r.l. OT&T S.r.l. Aurora Uno Sro Ivory Network Limited - 1 1 - 1 - 1 - 1 1 - 1 - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 22 22 n. v. - 1 - - 1 - 23 23 n. v. 24 24 n. v. 1 - 1 325.000 270.000 255.000 215.000 255.000 255.000 180.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 100.000 126 26 26 n. v. n°com.-let. 21 21 n. v. 20 20 n. v. n°com.-let. 200.000 25 25 n. v. n°com.-let. 41-19051 30/10/2008 41-19051 30/10/2008 41-19051 30/10/2008 41-19051 30/10/2008 41-19051 30/10/2008 41-19051 30/10/2008 41-19051 30/10/2008 41-19051 30/10/2008 41-19051 30/10/2008 41-19051 30/10/2008 41-19051 30/10/2008 41-19051 30/10/2008 H3G - ADSM CARD MODEM USB 90.000 n°com.-let. 41-19051 30/10/2008 TISCALI ITALIA - VOCE + ADSL 8 MEGABYTE SENZA LIMITI Nuove Vecchie Sanzioni in Sanzioni € in € n°com.-let. 44-19166 20/11/2008 42-19091 05/11/2008 PRATICA COMMERCIALE n°com.-let. n°- bol./prat. - data n°com.-let. Articoli Pratiche Ingannevoli Anno 2008 Capitolo III SMS MESSAGGI IN SEGRETERIA-899 DA CONTATTARE (High Tech Network S.r.l.) 30.000 41-19087 09/10/2008 41-19087 09/10/2008 41-19087 09/10/2008 41-19087 09/10/2008 41-19087 09/10/2008 41-19087 09/10/2008 41-19087 09/10/2008 41-19087 09/10/2008 41-19087 09/10/2008 41-19087 09/10/2008 41-19087 09/10/2008 41-19087 09/10/2008 41-19087 09/10/2008 Regal Service S.r.l City Carrier S.r.l. Carmine Garofalo Massimo Cerbone Farang S.r.l. Rent A Telefonica Ltd. Nowire S.p.A. SCS Italia Net S.r.l. Yum S.r.l. Gestel S.r.l Abdel Karim Hajabi Giuseppe Gnazzo Telecom Italia S.p.A. 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 100.000 26 26 n. v. n°com.-let. 41-19087 09/10/2008 n°com.-let. 200.000 n°com.-let. VODAFONE PIANI TARIFFARI INTERNET E VOCE 22 22 n. v. n°com.-let. 41-19053 30/10/2008 n°com.-let. PRATICA COMMERCIALE n°com.-let. Nuove Vecchie Sanzioni in Sanzioni € in € n°- bol./prat. - data 21 21 n. v. 25 25 n. v. - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 f 1 - 1 - 1 - 1 - 1 f 1 - 1 - 1 - 1 - 1 f 1 - 1 - 1 - 1 - 1 f 1 - 1 - 1 - 1 - 1 f 1 - 1 - 1 - 1 - 1 f - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 f 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 f 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 f 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 f 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 f 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 f 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 f 1 - 1 - 1 - 20 20 n. v. 1 24 24 n. v. - 1 1 - - 1 1 - - 1 1 - 1 127 23 23 n. v. n°com.-let. Articoli Pratiche Ingannevoli Anno 2008 Capitolo III TELE2-CONTRATTI A DISTANZA H3G-RICARICHE E LIMITI UTILIZZO DI CREDITO NEOMOBILE SUONERIE GRATIS Telecom Italia S.p.A. Vodafone Omnitel N.V. Wind Telecomunicazioni S.p.A. H3G S.p.A. 10 SMS GRATIS (Zero9 S.p.A) Telecom Italia S.p.A. Vodafone Omnitel N.V. Wind Telecomunicazioni S.p.A. 60.000 165.000 130.000 115.000 315.000 285.000 265.000 180.000 155.000 315.000 285.000 265.000 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 128 24 24 n. v. 1 25 25 n. v. - 1 26 26 n. v. n°com.-let. VoicePlus S.r.l 60.000 - 1 23 23 n. v. n°com.-let. Karupa S.p.A. 60.000 21 21 n. v. 20 20 n. v. n°com.-let. BT Italia S.p.A 80.000 22 22 n. v. n°com.-let. Wind Telecomunicazioni S.p.A. Nuove Vecchie Sanzioni in Sanzioni € in € n°com.-let. 41-19087 09/10/2008 41-19087 09/10/2008 41-19087 09/10/2008 41-19087 09/10/2008 39-18995 16/10/2008 37-18950 02/10/2008 37-18951 02/10/2008 37-18951 02/10/2008 37-18951 02/10/2008 37-18951 02/10/2008 37-18951 02/10/2008 32-18779 21/08/2008 32-18779 21/08/2008 32-18779 21/08/2008 32-18779 21/08/2008 PRATICA COMMERCIALE n°com.-let. n°- bol./prat. - data n°com.-let. Articoli Pratiche Ingannevoli Anno 2008 d 1 f Capitolo III VODAFONE/892000 DISATTIVAZIONE OPERATORE LOCK WIND-NOI 2 BIG PACK TIM FLAT DAY VODAFONE - INTERNET KEY FASTWEB - APPARATI IN CASA D'UTENTE TELECOM ITALIA-ACCESSO INTERNET DIAL-UP INFOSTRADA-MENO DI 10 EURO AL MESE H3G-SCENDI IN CAMPO CON "3" VODAFONE CASA TISCALI INTERNET GRATIS DIAL-UP 1 62.100 80.000 300.000 300.000 360.000 145.000 195.000 210.000 93.000 250.000 100.000 ITALIA 1 SUONERIA "LA PARANZA" 899.BAZAR.IT-FACILI GUADAGNI (Ulis S.r.l.) - 1 - 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 - 1 1 - - 1 - 1 - - 1 - 1 - 1 - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 129 - 1 1 24 24 n. v. 1 1 25 25 n. v. - 1 - - 1 - - - 1 1 - 1 43.100 36.100 1 23 23 n. v. - 1 - 1 - 26 26 n. v. n°com.-let. 1 - 22 22 n. v. n°com.-let. 70.000 1 21 21 n. v. n°com.-let. 1288 SERVIZIO DI CONSULTAZIONE TELEFONICA 185.000 20 20 n. v. n°com.-let. H3G S.p.A. Nuove Vecchie Sanzioni in Sanzioni € in € n°com.-let. 32-18779 21/08/2008 31-18724 07/08/2008 31-18775 07/08/2008 30-18698 31/07/2008 29-18675 24/07/2008 28-18626 17/07/2008 28-18627 17/07/2008 26-18575 03/07/2008 24-18518 19/06/2008 24-18519 19/06/2008 24-18540 19/06/2008 23-18487 12/06/2008 23-18490 12/06/2008 13-18232 02/04/2008 8-18087 27/02/2008 PRATICA COMMERCIALE n°com.-let. n°- bol./prat. - data n°com.-let. Articoli Pratiche Ingannevoli Anno 2008 Capitolo III A-Tono S.r.l 36.100 CLUB DELLE MERAVIGLIE KUWAIT 8.100 BT ITALIA-TARIFFA NATIONAL 24.100 NOI WIND ROAMING 1 - 1 - 1 - 1 a 42.500 NAVIGHI SU INTERNET 24 ORE E PARLA GRATIS CON NETTARE SMS E MMS DI ZED ITALIA 6.600 24.100 MOBY.DADA.NET-BRANI MUSICALI GRATIS SUL CELLULARE Telecom Italia S.p.A. 40.000 75.000 Vodafone Omnitel N.V. 70.000 Wind Telecomunicazioni S.p.A. 65.000 H3G S.p.A. 55.000 Totali 10.119.500 1 - 1 1 - 1 1- a,b 24 24 n. v. 25 25 n. v. a,b 1 - 1 1a,b,c 1 - 1 a,b 1 - 1 - 1 a,b 1 - 1 - 1 a,b 1 - 1 - 1 a,b 1 - 1 - 1 a,b 1 - 154.300 79 4 26 26 n. v. n°com.-let. - 23 23 n. v. n°com.-let. 1 1 22 22 n. v. n°com.-let. - 20 20 n. v. n°com.-let. 21 21 n. v. n°com.-let. 8-18087 27/02/2008 7-18061 21/02/2008 4-17955 31/01/2008 4-17956 31/01/2008 3-17921 24/01/2008 2-17881 17/01/2008 1-17856 10/01/2008 1-17856 10/01/2008 1-17856 10/01/2008 1-17856 10/01/2008 1-17856 10/01/2008 Nuove Vecchie Sanzioni in Sanzioni € in € PRATICA COMMERCIALE n°com.-let. n°- bol./prat. - data n°com.-let. Articoli Pratiche Ingannevoli Anno 2008 63 4 53 0 3 0 36 0 41 0 15 0 Televisione ( 13 ) 49-19342 23/12/2008 49-19344 23/12/2008 49-19351 23/12/2008 SKY-PACCHETTO CALCIO PUBBLICITÀ GIOCO DEL LOTTO SU CANALI SKY H3G SERVIZIO CONFERENZA-MANCATO FUNZIONAMENTO 200.000 140.000 60.000 1 2 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 130 1 1 1-r - 1 a 1 f Capitolo III "CHI CANTA" DI CANALE ITALIA (C.S.C.Credits’ Security Consultants S.r.l.,) 35-18897 17/09/2008 35-18897 17/09/2008 35-18897 17/09/2008 35-18897 17/09/2008 35-18897 17/09/2008 35-18897 17/09/2008 32-18778 21/08/2008 32-18778 21/08/2008 41.100 Sardegna 1 S.r.l. 21.100 anale Otto S.p.A 41.100 Tele A di Abbaneo Alfredo S.p.A. 41.100 - 1 - 1 - 1 1 1 - 1 - 1 1 1 - 1 - 1 1 1 - 1 - 1 1 41.100 Canale Italia S.r.l., 56.100 Telesettelaghi S.r.l 41.100 Telecupole S.p.A. 56.100 Il Gelsomino S.r.l 41.100 Telemedia InteracTV S.r.l. 41.100 Canale Italia S.r.l 80.000 90.000 Totali - 1 - 1 1 1 - 1 - 1 1 1 - 1 - 1 1 1 - 1 - 1 1 1 - 1 - 1 1 1 - 1 - 1 1 1 - 1 - 1 1 1 25 25 n. v. - 1 26 26 n. v. - 1 f 56.100 Video 1 S.r.l TELEQUIZ CHRISTMAS GAME (Media Business Maker S.r.l.) 1 n°com.-let. 1 24 24 n. v. n°com.-let. 35-18897 17/09/2008 285.000 23 23 n. v. n°com.-let. TELECOM CONNESSIONE ALICE NON RICHIESTA SPEEDYQUIZ-LOGHI E SUONERIE BEST CAPITAL (Edil Servizi S.r.l.) 22 22 n. v. n°com.-let. 47-19254 11/12/2008 36-18892 24/09/2008 36-18892 24/09/2008 36-18892 24/09/2008 36-18892 24/09/2008 20 20 n. v. 21 21 n. v. n°com.-let. Nuove Vecchie Sanzioni in Sanzioni € in € PRATICA COMMERCIALE n°com.-let. n°- bol./prat. - data n°com.-let. Articoli Pratiche Ingannevoli Anno 2008 999.400 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 332.700 10 7 131 9 7 4 7 5 0 2 0 2 0 2 0 Capitolo III - 1 - 24 24 n. v. 25 25 n. v. 26 26 n. v. Credito e Assicurazioni - Gruppo - C - 45-19201 26/11/2008 Assicurazioni ( 20 ) SARA FREE KILOMETRI - COSTI DEL CONTRATTO 130.000 Totali 31-18379 07/08/2008 31-18726 07/08/2008 31-18727 07/08/2008 31-18728 07/08/2008 31-18729 07/08/2008 31-18730 07/08/2008 31-18731 07/08/2008 31-18731 07/08/2008 31-18731 07/08/2008 31-18731 07/08/2008 Bancario ( 21 ) PORTABILITÀ MUTUO-BANCA POPOLARE DI MILANO ADOC-SURROGAZIONE MUTUI PORTABILITÀ MUTUO-INTESA SAN PAOLO PORTABILITÀ MUTUO-MONTE DEI PASCHI DI SIENA PORTABILITÀ MUTUO-BNL PORTABILITÀ MUTUO-DEUTSCHE BANK PORTABILITÀ MUTUO-GRUPPO UNICREDIT (Unicredit Banca S.p.A.) Unicredit Banca di Roma S.p.A. Banco di Sicilia S.p.A Bipop Carire S.p.A. 130.000 420.000 100.000 480.000 350.000 450.000 500.000 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 - 1 - 1 - 1 1- t 1 - 1 - 1 - 1 1- t 1 - 1 - 1 - 1 1- t 1 - 1 - 1 - 1 1- t 1 - 1 - 1 - 1 1- t 1 - 1 - 1 - 1 1- t 1 - 1 - 1 - 1 1- t 1 - 1 - 1 - 1 1- t 1 - 1 - 1 - 1 1- t 1 - 1 - 1 - 1 1- t 500.000 500.000 450.000 420.000 132 0 0 0 0 0 n°com.-let. 1 23 23 n. v. n°com.-let. - 22 22 n. v. n°com.-let. 1 21 21 n. v. n°com.-let. 20 20 n. v. n°com.-let. Nuove Vecchie Sanzioni in Sanzioni € in € PRATICA COMMERCIALE n°com.-let. n°- bol./prat. - data n°com.-let. Articoli Pratiche Ingannevoli Anno 2008 Capitolo III 31-18741 07/08/2008 31-18741 07/08/2008 PORTABILITÀ MUTUO-BANCA SELLA PORTABILITÀ MUTUO-GRUPPO UBI BANCA (Banca Popolare di Bergamo S.p.A.,) Banco di Brescia S.p.A., Banca Regionale Europea S.p.A. Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A PORTABILITÀ MUTUO-GRUPPO BANCA POPOLARE DI VICENZA Banca Nuova S.p.A. PORTABILITÀ MUTUO-CREDEM PORTABILITÀ MUTUO-CREDITO ARTIGIANO PORTABILITÀ MUTUO-BANCA POPOLARE DI SONDRIO PORTABILITÀ MUTUO - BANCO POPOLARE (Banca Popolare di Verona S. ) S. Prospero S.p.a. 420.000 300.000 22 22 n. v. - 1 - 1 - 1 1- t 1 - 1 - 1 - 1 1- t 1 - 1 - 1 - 1 1- t 1 - 1 - 1 - 1 1- t 1 - 1 - 1 - 1 1- t 1 - 1 - 1 - 1 1- t 1 - 1 - 1 - 1 1- t 1 - 1 - 1 - 1 1- t 1 - 1 - 1 - 1 1- t 1 - 1 - 1 - 1 1- t 1 - 1 - 1 - 1 1- t 1 - 1 - 1 - 1 1- t 1 - 1 - 1 - 1 1- t 1 - 1 - 1 - 1 1- t 1 450.000 450.000 450.000 450.000 440.000 440.000 420.000 250.000 410.000 320.000 320.000 133 24 24 n. v. 25 25 n. v. 26 26 n. v. n°com.-let. 21 21 n. v. 20 20 n. v. n°com.-let. 23 23 n. v. n°com.-let. 31-18735 07/08/2008 31-18735 07/08/2008 31-18735 07/08/2008 31-18736 07/08/2008 31-18736 07/08/2008 31-18737 07/08/2008 31-18738 07/08/2008 31-18740 07/08/2008 PORTABILITÀ MUTUO-BANCA CARIGE 460.000 n°com.-let. 31-18735 07/08/2008 PORTABILITÀ MUTUO-BANCA ANTONVENETA Nuove Vecchie Sanzioni in Sanzioni € in € n°com.-let. 31- 18732 07/08/2008 31-18733 07/08/2008 31-18734 07/08/2008 PRATICA COMMERCIALE n°com.-let. n°- bol./prat. - data n°com.-let. Articoli Pratiche Ingannevoli Anno 2008 Capitolo III 350.000 BANCA ITALEASE - CONTRATTI IRS 21.100 Totali 10.121.100 49-19299 18/12/2008 47-19256 11/12/2008 45-19204 26/11/2008 43-19141 13/11/2008 31-18722 07/08/2008 31-18723 07/08/2008 31-18725 07/08/2008 24-18517 19/06/2008 16-18323 24/04/2008 13-18230 02/04/2008 11-18165 20/03/2008 Finanziamenti ( 23 ) FINDOMESTIC - SOLLECITAZIONE ALLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO ODALISCA CARD-ACQUISTI OBBLIGATI FIN-FLORENCE - FINANZIAMENTO DUEERRE-FINANZIAMENTO LOTTI PENTOLE FINDOMESTIC-AURA INDENNITARIA PLUS GRUPPO CERRUTI MULTISERVICESCOSTI FINANZIAMENTO QUI IL QUINTO - FINANZIAMENTI CON CESSIONE DEL QUINTO DI STIPENDIO OR.FIN. RENDIMENTO PIU' WIENER SARO-IBL-GAMMAFIN-PRESTITI FINANZIARI FORUS-PIANO DI FINANZIAMENTO 75.000 170.000 30.000 290.000 250.000 80.500 1 - 1 a 0 26 0 - 1 26 0 - 1 1- t 25 0 25 0 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 2 1 1a,c,d 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 2 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 a 1 - 1 a,b,c 1 - 1 a 1 - 50.500 55.500 7.100 31.100 41.100 134 24 24 n. v. 0 1 0 25 25 n. v. 0 - 1 1 0 26 26 n. v. 0 n°com.-let. - 23 23 n. v. n°com.-let. 1 22 22 n. v. n°com.-let. 1 21 21 n. v. n°com.-let. Banca Popolare di Lodi S.p.A 20 20 n. v. n°com.-let. 31-18741 07/08/2008 9-18113 06/03/2008 Nuove Vecchie Sanzioni in Sanzioni € in € PRATICA COMMERCIALE n°com.-let. n°- bol./prat. - data n°com.-let. Articoli Pratiche Ingannevoli Anno 2008 0 d 1- d 1 1- f Capitolo III CAP.ITAL.FIN.-CESSIONE DEL QUINTO C.S.C. Servizi finanziari S.r.l FAMILYFIN PRESTITO SPEEDY GONZALES DI MATRIXFIN ASSICURAZIONE FORD CREDIT FINANZIARIA AUSONIA KIRON SOCIETÀ OVB CONSULENZA PATRIMONIALE Totali Alimentari,Farmaceutico e Trasporti Gruppo - D Alimentari ( 30 ) 41-19055 30/10/2008 36-18899 24/09/2008 32-18783 21/08/2008 31-18721 07/08/2008 11-18168 20/03/2008 EUROSPIN-OMBRETTO OCCHI NESPRESSO-SCONTO DI 50 EURO PRESSO NESPRESSO CLUB STELLA 2006/LATTE MAGRO MILA ALIXIR-VIVI AL MEGLIO CONDIMENTO TRADIZIONI REGGIANE 13.600 11.600 28.600 13.600 27.100 26.100 27.100 27.100 1.255.600 50.000 120.000 100.000 200.000 4.600 a,b 1 - 1 a,b 1 - 1 a 1 - 1 a,b 1 - 1 1- a 1 - 1 1a,b,c 1 - 1 1-a,b 1 - 1 a,b 0 19 0 17 0 7 1 - 1 1 - 1 1- b,d 1 1 2 1 1- a,b 1 - 1 - 1 - 1 a 135 0 0 1- b 1 - 0 24 24 n. v. 1 1- e 0 25 25 n. v. 2 0 26 26 n. v. 1 0 n°com.-let. 1 23 23 n. v. n°com.-let. - 1 22 22 n. v. n°com.-let. 21 21 n. v. 20 20 n. v. n°com.-let. Nuove Vecchie Sanzioni in Sanzioni € in € n°com.-let. 7-18059 21/02/2008 7-18059 21/02/2008 6-18014 13/02/2008 6-18016 13/02/2008 4-17957 31/01/2008 4-17960 31/01/2008 3-17926 24/01/2008 3-17928 24/01/2008 PRATICA COMMERCIALE n°com.-let. n°- bol./prat. - data n°com.-let. Articoli Pratiche Ingannevoli Anno 2008 Capitolo III OMOGENEIZZATI AL PROSCIUTTO DELLA MELLIN OMOGENEIZZATI AL PROSCIUTTO DELLA NESTLÉ EXQUISA ITALIA "FISIQUE" 11.100 11.100 21.100 Totali 517.900 1 - 1 a 1 - 1 a 0 8 0 8 0 1 0 1 0 24 24 n. v. 0 0 25 25 n. v. 26 26 n. v. 0 0 0 0 0 0 0 0 Farmaceutici ( 31 ) 20-18416 21/05/2008 5-17985 07/02/2008 5-17985 07/02/2008 4-17954 31/01/2008 3-17923 24/01/2008 2-17882 17/01/2008 OKAPPA SLIM DU RIVISTA DEI SOCI ACI EPH 200 CAPSULE (Arcadia Consumer Ltd ) International Best Seller S.r.l 30.600 35.600 WWW.ZEROSMOKE.COM 23.100 WWW.ZERODIET.ORG 20.600 DR. FOOT-FRANCHISING NETWORK Totali 1 37.500 1 - 1 - 1 a 1 - 1 a 1 - 1 a 1 - 1 1- a 1 37.500 109.900 - 75.000 4 - 2 1 4 1 2, 24 - 2 1 0 0 0 1 0 Trasporti ( 32 ) 49-19356 23/12/2008 44-19168 20/11/2008 44-19169 20/11/2008 42-19092 05/11/2008 TARIFFE GRANDI NAVI VELOCI TIRRENIA NAVIGAZIONE-TARIFFE SPECIALI SNAV-PRENOTAZIONE AUTO MOBY-TORNI GRATIS 192.000 215.000 224.000 490.000 1 2 1 1- b,d 1 2 1 1- b,d 1 1,2 1 1- e 1 2 1 1- b,d 1 1,2 1 1- e 1 2 1 1- b,d 1 1,2 1 1e,v 136 1 - n°com.-let. a 23 23 n. v. n°com.-let. 1 1 22 22 n. v. n°com.-let. - 20 20 n. v. n°com.-let. 21 21 n. v. n°com.-let. 6-18015 13/02/2008 6-18021 13/02/2008 1-17855 10/01/2008 Nuove Vecchie Sanzioni in Sanzioni € in € PRATICA COMMERCIALE n°com.-let. n°- bol./prat. - data n°com.-let. Articoli Pratiche Ingannevoli Anno 2008 Capitolo III 40-19028 23/10/2008 GOOD BUY DUTY FREE SHOP 39-18997 16/10/2008 TRENITALIA - CONDIZIONI DI TRASPORTO E CAMBIO TITOLO DI VIAGGIO 33-18830 04/09/2008 19-18396 15/05/2008 12-18193 27/03/2008 8-18084 27/02/2008 7-18050 21/02/2008 7-18051 21/02/2008 7-18053 21/02/2008 6-18008 13/02/2008 6-18017 13/02/2008 210.000 1 1- d 1 - 1 1b,c,d, 1 g - MERIDIANA - OFFERTE SPECIALI 970.000 1 2 1 1- b,d 1 1,2, 5 TARIFFE RYANAIR 54.100 1 - 1 a,c OFFERTA DI PASQUA EASYJET 7.100 1 - 1 - JET2.COM-MANCHESTER E LEEDS VOLI GRATIS BRITISH AIRWAYS-VIAGGI CHE FANNO SOGNARE, TARIFFE PURE CZECH AIRLINES "VOLI GIORNALIERI DA MILANO A PRAGA A PARTIRE DA 99 EURO" AERLINGUS "MILANO-DUBLINO DA 19 EURO BRITISH AIRWAYS-DA € 29 LONDRA SOLO ANDATA, TASSE INCLUSE TARIFFE MOBY LINES 3.100 1 - 1 b 16.100 - 1 b 1 - 1 b 1 - 1 b 1 - 1 - 1 - 1 a,b 3.100 12.100 3.231.500 34.200 10 5 10 5 5 0 3 Industria e Servizi - Gruppo - E 32-18782 21/08/2008 Abbigliamento ( 40 ) COTTONJOY ACCAPPATOI IN MICROFIBRA 25 25 n. v. 26 26 n. v. 6.000 18.100 Totali 1 24 24 n. v. 75.000 1 - 137 1 - 1 - 0 0 0 0 0 0 0 n°com.-let. - 23 23 n. v. n°com.-let. 1 22 22 n. v. n°com.-let. 21 21 n. v. n°com.-let. 20 20 n. v. 845.000 n°com.-let. Nuove Vecchie Sanzioni in Sanzioni € in € PRATICA COMMERCIALE n°com.-let. n°- bol./prat. - data n°com.-let. Articoli Pratiche Ingannevoli Anno 2008 Capitolo III SHALIASPOSA 100.000 20.100 Totali 195.100 0 3 1 - 1 a,b 0 3 - 1 - 0 2 0 0 0 24 24 n. v. 25 25 n. v. 26 26 n. v. 0 0 0 0 0 0 Agenzie ( 41 ) 45-19200 26/11/2008 45-19200 26/11/2008 9-18109 06/03/2008 9-18116 06/03/2008 8-18086 27/02/2008 48-19300 18/12/2008 48-19301 18/12/2008 43-19144 13/11/2008 7-18066 21/02/2008 TIMOTET-BUONO SCONTO VACANZA Alliance Italia S.r.l. 30.000 15.000 AGENZIA MATRIMONIALE "AGENZIA SOLE" GM IMMOBILIARE-VILLA TRI LIVELLI AGENZIA MATRIMONIALE HARMONY CONNECTION Totali Arredamento ( 42 ) ARREDAMENTI AVENTINO - SCONTI FINO AL 55% MONDOCONVENIENZA-SMALTIMENTO MOBILI USATI MONDO CONVENIENZAARREDAMENTO CAMERE DREAM ARREDAMENTI LIQUIDAZIONE Totali 1.000 3.100 1.000 50.100 60.000 40.000 75.000 1.000 176.000 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 a 1 - 1 - 1 a 0 5 0 1 3 - 0 2 0 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 0 4 0 Automobili ( 43 ) 138 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 n°com.-let. - 23 23 n. v. n°com.-let. 1 21 21 n. v. n°com.-let. 1 22 22 n. v. n°com.-let. UNOMOBILE-SCONTRINI RICARICA GS 20 20 n. v. n°com.-let. 19-18380 15/05/2008 10-18134 13/03/2008 Nuove Vecchie Sanzioni in Sanzioni € in € PRATICA COMMERCIALE n°com.-let. n°- bol./prat. - data n°com.-let. Articoli Pratiche Ingannevoli Anno 2008 Capitolo III 44-19164 20/11/2008 7-18063 21/02/2008 5-17992 07/02/2008 1-17857 10/01/2008 1-17847 10/01/2008 FIAT BRAVO - READY FOR EURO 5 VOLKSWAGEN TIGUAN-EURO 5 CONCESSIONARIA RENAULT PROGETTO 3000-RIPARAZIONE IN GARANZIA 180.000 150.000 1-17849 10/01/2008 Porsche Italia S.p.A 1-17850 10/01/2008 PUBBLICITÀ OCCULTA QUATTRORUOTE VENDO & COMPRO-AUDI 1-17850 10/01/2008 Volkswagen Group Italia S.p.A 1-17851 10/01/2008 PUBBLICITÀ OCCULTA QUATTRORUOTE VENDO & COMPRO-CAR NEXT 1-17851 10/01/2008 Lease Plan Italia S.p.A. 1 - 1 - 1 g 1 - 1 27.100 29.600 - 1 1 a,b a,b 1 - 1 a,b 1 - 1 a,b 1 - 1 1 1 - 1 1 19.100 14.100 1 - 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 20.100 20.100 19.100 9.100 139 25 25 n. v. 26 26 n. v. n°com.-let. - 24 24 n. v. n°com.-let. 1 23 23 n. v. n°com.-let. - 1 20.100 SPOT CITROEN PUBBLICITÀ OCCULTA QUATTRORUOTE VENDO & COMPRO-PORSCHE 1 34.100 SPOT OPEL 1-17849 10/01/2008 - 1 22 22 n. v. 5.000 FIAT PANDA NATURAL POWER ECOVANTAGGI SU PEUGEOT 207 21 21 n. v. 20 20 n. v. n°com.-let. Nuove Vecchie Sanzioni in Sanzioni € in € n°com.-let. 49-19346 23/12/2008 46-19227 03/12/2008 PRATICA COMMERCIALE n°com.-let. n°- bol./prat. - data n°com.-let. Articoli Pratiche Ingannevoli Anno 2008 Capitolo III 48-19305 18/12/2008 39-18998 16/10/2008 37-18954 02/10/2008 35-18889 17/09/2008 25-18570 25/06/2008 13-18231 02/04/2008 6-18018 13/02/2008 Elettrodomestici ( 44 ) ELETTROSTIMOLATORE STAR LIFE/RECESSO CONTRATTO STENDIASCIUGA 100.000 NABAZTAG.COM/CONIGLIO WIFI 50.000 FINANZIAMENTO CLIMATIZZATORE FM CLIMA SCONTO DEL 20% DA DIS.EL UMBRIA MEDIMAX-PEREL AFRAGOLA New Europa Media sp.zo.o. 4.600 240.700 50.000 56.100 46.100 Totali - 1 1 152.200 4 3 1 0 6 2 1 - 1 - 1 - 1 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 2 1 1- b 1 1,4e 1 - 1 - 1 - 1 4.600 6.100 Elettronica ( 45 ) NAVIGATORE SATELLITARE GARMIN NUVI 1200W ABBONAMENTO NEW EUROPE MEDIA (Teleunit S.p.A.) 1 124.000 10 5 75.000 Totali 42-19089 05/11/2008 12-18194 27/03/2008 12-18194 27/03/2008 461.700 5.000 AD HOME SERVICE 1 25 25 n. v. 26 26 n. v. 19.100 19.100 Totali 1 24 24 n. v. - 1 - 1 a,b 1 - 1 a 1 6 1 1 - 1 1- b 1 - 1 - 1 - 1 - 0 3 0 140 3 0 0 0 0 0 0 - 1 4.600 6 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n°com.-let. Renault Italia S.p.A. - 22 22 n. v. n°com.-let. 1-17852 10/01/2008 1 21 21 n. v. n°com.-let. PUBBLICITÀ OCCULTA QUATTRORUOTE VENDO & COMPRO-RENAULT 23 23 n. v. n°com.-let. 1-17852 10/01/2008 20 20 n. v. n°com.-let. PRATICA COMMERCIALE n°com.-let. Nuove Vecchie Sanzioni in Sanzioni € in € n°- bol./prat. - data n°com.-let. Articoli Pratiche Ingannevoli Anno 2008 Capitolo III Estetica e cosmesi ( 46 ) LIERAC-MORPHO SLIM (Ales Groupe Italia S.p.A.) PERDIPESO CEROTTO RIMODELLANTE POWER PLATE 180.000 36.100 68.400 VIBRO POWER 73.400 ULTRA SHAPE "ALLA VIOLETTA" 5.100 NIVEA DNAGE 36.100 COVERMARK BOTULINE 16.100 Totali 415.200 - 1 1- b 1 - 1 - 1 - 1 1 - 1 a 1 1 1 a 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 0 7 0 1 1,2 1 0 23 23 n. v. 0 0 2 0 25 25 n. v. 0 0 26 26 n. v. 0 n°com.-let. 1 22 22 n. v. n°com.-let. 21 21 n. v. n°com.-let. 20 20 n. v. 0 7 n°com.-let. 24 24 n. v. n°com.-let. 48-19303 18/12/2008 20-18415 21/05/2008 15-18281 17/04/2008 15-18282 17/04/2008 9-18114 06/03/2008 6-18009 13/02/2008 3-17920 24/01/2008 Nuove Vecchie Sanzioni in Sanzioni € in € PRATICA COMMERCIALE n°com.-let. n°- bol./prat. - data n°com.-let. Articoli Pratiche Ingannevoli Anno 2008 0 Giochi, giocattoli e concorsi ( 47 ) 29-18674 24/07/2008 18-18373 07/05/2008 18-18373 07/05/2008 18-18373 07/05/2008 18-18373 07/05/2008 18-18373 07/05/2008 STARGAME - CHIAMA E VINCI SUMMERQUIZ DI RETECAPRI (società Chimera S.r.l.) società Calypso S.r.l. Alias di Greco Antonina società Esperidi S.r.l. Television Broadcasting System S.p.A. 100.000 41.100 56.100 41.100 41.100 41.100 1 - 1 - 1 - 1 1 - 1 1 u - 1 1 1 - 1 1 - 1 - 1 1 1 - 1 - 1 1 1 - 1 - 1 1 141 1 - 1 h Capitolo III La 9 S.p.A 41.100 QUIZ CALIENTE (Chimera S.r.l) IMP-CARTOLINA INVIO OMAGGIO SONIC DX ADVENTURE DI SEGA CORPORATION (Leader S.p.A) Sega Europe LTD UNITOMMASO-CORSI DI LAUREA LIBERA UNIVERSITÀ LEONARDO DA VINCI EDUCATION-CORSO PER ASSISTENTI DI POLTRONA ISTITUTO DANTE ALIGHIERI/ESAMI IN SEDE (Scuole Caggiari. S.r.l. ) Istruzione S.r.l CEPU-ESAME UNIVERSITARIO GRATIS 25.000 11.100 13.600 493.500 80.000 15.000 60.000 100.000 35.000 33.600 1 1 - 1 - 1 1 1 - 1 - 1 1 1 - 1 - 1 1 1 - 1 - 1 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 82.200 12 2 11 2 1 0 9 1 2 1 - 1 - 1 2 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 a,b 142 2 0 0 25 25 n. v. 1 1 1 0 26 26 n. v. 1 0 n°com.-let. 1 41.100 - 24 24 n. v. n°com.-let. 1 41.100 La 9 S.p.A Totali Istituti, scuole e concorsi di formazione (48 ) 49-19345 23/12/2008 49-19357 23/12/2008 47-19257 11/12/2008 33-18862 04/09/2008 33-18862 04/09/2008 14-18259 10/04/2008 41.100 - 1 23 23 n. v. 22 22 n. v. n°com.-let. TeleCupole S.p.A. 41.100 21 21 n. v. 20 20 n. v. n°com.-let. Canale Italia S.r.l Nuove Vecchie Sanzioni in Sanzioni € in € n°com.-let. 18-18373 07/05/2008 18-18373 07/05/2008 18-18373 07/05/2008 17-18346 30/04/2008 17-18346 30/04/2008 14-18257 10/04/2008 11-18162 20/03/2008 11-18162 20/03/2008 PRATICA COMMERCIALE n°com.-let. n°- bol./prat. - data n°com.-let. Articoli Pratiche Ingannevoli Anno 2008 Capitolo III UNIVERSITÀ POPOLARE SAN TOMMASO - CAMPUS SICILIA BRITISH INSTITUTES/CORSI DI LINGUA INGLESE ESTIVI CONCORSO "VINCI IL FRESCO CHE SOGNAVI" DI MARCOM Totali 12.100 9.600 1 15.100 345.300 15.100 8 a - 1 1- a,b - 1 24 24 n. v. 25 25 n. v. 26 26 n. v. 1 1- a,b 8 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lavoro ( 49 ) 32-18780 21/08/2008 32-18781 21/08/2008 LINEA LEI - OFFERTA DI LAVORO 35.000 LARAN - OFFERTA LAVORO A DOMICILIO Totali 55.000 90.000 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 0 2 0 2 0 2 0 Turismo ( 50 ) 48-19302 18/12/2008 27-18589 10/07/2008 25-18545 25/06/2008 19-18397 15/05/2008 19-18397 15/05/2008 19-18397 15/05/2008 19-18399 15/05/2008 11-18167 20/03/2008 ISOLE PONZIANE HOTEL ANTILLE DI VENEZIA HBC-GENESIS VACATION CLUB GOLD SOGLIA RESORT MENFI Jamada Travel della CORA S.r.l. Tur Live S.r.l. 5.000 5.000 150.000 11.100 6.600 6.600 EDEN VIAGGI-HOTEL CLUB CALA AZUL AVIOMAR-LE CORTI DI MARINELLA 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1.000 11.100 1 - 143 1 1 a 1- a 1 1- d n°com.-let. 1 23 23 n. v. n°com.-let. 1 - 22 22 n. v. n°com.-let. 1 21 21 n. v. n°com.-let. 20 20 n. v. n°com.-let. 5-17989 07/02/2008 3-17924 24/01/2008 7-18058 21/02/2008 Nuove Vecchie Sanzioni in Sanzioni € in € PRATICA COMMERCIALE n°com.-let. n°- bol./prat. - data n°com.-let. Articoli Pratiche Ingannevoli Anno 2008 Capitolo III APPARTAMENTO I POETI DI LERICI 6.100 ALBARELLA SCUOLA SCI NAUTICO 11.100 LUAN TRAVEL-HOTEL SAN TEODORO Chlamis S.r.l.. 11.100 10.100 Totali 233.800 1 - 1 1 1 - 1 a 1 - 1 a 1.000 11 1 11 1 3 0 24 24 n. v. 25 25 n. v. 26 26 n. v. 1 0 0 0 0 0 0 0 Industria ( 51 ) 28-18625 17/07/2008 AQUILUS PISCINE-NUMERO VERDE 15.000 Totali 25-18548 25/06/2008 Onoranze funebri ( 52 ) ONORANZE FUNEBRI FADAL DI DALL'OLIO 15.000 12.000 Totali 12.000 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VARIE - Gruppo - F Varie 47-19259 11/12/2008 47-19261 11/12/2008 47-19265 11/12/2008 47-19266 11/12/2008 TUTTO CASA "ITALIA DENTRO CASA" BY EUROKONTAT HORO-TESSERA SCONTO CASA MODERNA-FIDELITY CARD 170.000 170.000 170.000 170.000 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 144 n°com.-let. a 23 23 n. v. n°com.-let. 1 1 22 22 n. v. n°com.-let. - 20 20 n. v. n°com.-let. 21 21 n. v. n°com.-let. 4-17958 31/01/2008 1- 17848 10/01/2008 1-17854 10/01/2008 1-17854 10/01/2008 Nuove Vecchie Sanzioni in Sanzioni € in € PRATICA COMMERCIALE n°com.-let. n°- bol./prat. - data n°com.-let. Articoli Pratiche Ingannevoli Anno 2008 Capitolo III 30-18700 31/07/2008 30-18700 31/07/2008 30-18700 31/07/2008 30-18700 31/07/2008 19-18398 15/05/2008 17-18344 30/04/2008 16-18321 24/04/2008 15-18283 17/04/2008 9-18112 06/03/2008 6-18010 13/02/2008 6-18010 13/02/2008 Gruppo Novelli S.r.l. Littlebit S.r.l Beiersdorf S.p.A. Siport S.p.A. THERMO STACK DAD-INSERZIONE A PAGAMENTO FAIR GUIDE-AGGIORNAMENTO DATI TUTTO MERCATO-NUMERO VERDE ANTEPRIMA-INCHIOSTRO PER MIMAKI CENTRALE x IL COMMER. PER L'INDUST. E L'ARTIG.(F.I.P.T.R. Service Federated Institute ) Wig-Wirtschaftszentrale fur Industrie und Gewerbe AG 230.000 1 - 1 d 1 - 1 d - 1 - 1 d 1 - 1 - 1 d 1 - 1 - 1 d 1 - 1 1 - 1 - 1 1 1 - 1 - 1 1 1 - 1 - 1 - 1 a 1 - 1 - 1 1 - 1 - 1 - 1 - 300.000 120.000 65.000 100.000 110.000 50.000 39.100 41.100 4.600 1.000 1,3- b 1 1 - 1 a,b 1 - 1 a,b 31.100 31.100 145 1,2 24 24 n. v. 25 25 n. v. 26 26 n. v. n°com.-let. - 1 22 22 n. v. n°com.-let. 21 21 n. v. 20 20 n. v. n°com.-let. INPDAP - PRESTAZIONI CREDITIZIE E SOCIALI OVITO-MAGICANNUCCIA APPROVATI FIMP (Federazione Italiana Medici Pediatri) 75.000 23 23 n. v. n°com.-let. 30-18700 31/07/2008 VIBRO POWER Nuove Vecchie Sanzioni in Sanzioni € in € n°com.-let. 45-19198 26/11/2008 35-18888 17/09/2008 PRATICA COMMERCIALE n°com.-let. n°- bol./prat. - data n°com.-let. Articoli Pratiche Ingannevoli Anno 2008 Capitolo III 6-18012 13/02/2008 6-18013 13/02/2008 6-18019 13/02/2008 1-17844 10/01/2008 3M-PELLICOLA MICROPRISMATICA SCOTCHLITE DIAMOND GRADE GROMLINE TARIFFE NUMERI A VALORE AGGIUNTO TRINCO GIOVANNI MEDICO GENERICO 39.100 36.100 6.100 CLUB LA FOLIE 19.100 Totali 1.897.100 1 1- a 1 - 1 - 1 - 1 c 1 - 1 c 146 19 2 7 0 7 0 24 24 n. v. 0 0 25 25 n. v. 0 0 26 26 n. v. 0 0 n°com.-let. - 23 23 n. v. n°com.-let. 1 22 22 n. v. n°com.-let. 21 21 n. v. n°com.-let. 20 20 n. v. 81.300 20 2 n°com.-let. Nuove Vecchie Sanzioni in Sanzioni € in € PRATICA COMMERCIALE n°com.-let. n°- bol./prat. - data n°com.-let. Articoli Pratiche Ingannevoli Anno 2008 Capitolo III - 1 a 1 2 - 1 a,c 1 2 24 24 n. v. 25 25 n. v. 26 26 n. v. Energia - Gruppo -ADistribuzione gas /carburanti ( 01 ) 47-17747 13/12/2007 34-17354 13/09/2007 ECONOPLUS DI AFFARISUPER SU EBAY PRODOTTI PER RISPARMIARE CARBURANTE SU EBAY 6.100 Totali 48-17782 20/12/2007 47-17750 13/12/2007 46-17680 05/12/2007 31-17208 03/08/2007 31-17208 03/08/2007 1.000 Ecologia ( 02 ) CULLIGAN ITALIANA ADDOLCITORE ACQUE Totali Energia ( 03 ) ITALCOGIM-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL GAS-PREZZO GAS 7.100 0 2 1 3.600 3.600 0 1 12.600 8.100 PUBBLICITA' OCCULTA ENEL SU LINUS Totali 0 0 0 0 0 1 1 - 1 - 1 b 27.200 2 49-17815 27/12/2007 23-16929 07/06/2007 16.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c 0 1 1-a,c - 1 1 1 - 1 1 2 1 9.100 2 1 2 0 1 Comunicazioni - Gruppo -BEditoria ( 10 ) CONGRESS ITALIA - PROMOZIONE DIADORA SOFTWARE ANTIRICICLAGGIO CON ITALIA OGGI (Data Print Grafik s.a) 0 1 - 8.600 20.700 2 1 18.600 Baldini Castoldi Dalai Editore S.p.A.. 0 1 - 147 1 a 1 a 0 0 2 n°com.-let. 1 23 23 n. v. 22 22 n. v. n°com.-let. 1 21 21 n. v. n°com.-let. 20 20 n. v. n°com.-let. Sanzion. € vecchi. n°com.-let. Sanzion. € nuovo PRATICA COMMERCIALE n°com.-let. n°- bol./prat. - data n°com.-let. Articoli Pratiche Ingannevoli Anno 2007 Capitolo III 23-16929 07/06/2007 17-16787 26/04/2007 11-16600 15/03/2007 11-16600 15/03/2007 26-17036 27/06/2007 Italia Oggi Editori-Erinne S.r.l 16.100 IL SOLE 24 ORE "3 GRANDI SUCCESSI! 3 SUPER SCONTI" REGISTRAZIONI DOMINI .EU CON REGISTER.IT 24.100 14.100 RCS Quotidiani S.p.A.. 34.100 POLIZIESCO ALL'ITALIANA HOBBY & WORK Totali 5.600 9.100 110.100 1 23 23 n. v. 1 - 1 a 1 - 1 a,b 1 - 1 a,b 1 1 1 - 1 a,b 1 1 1 - 1 a 6 1 6 0 0 0 2 24 24 n. v. 0 0 25 25 n. v. 0 0 26 26 n. v. 0 0 0 0 Musica ( 11 ) 39-17508 18/10/2007 39-17508 18/10/2007 36- 17394 27/09/2007 AL 48411 LA MUSICA DEL FESTIVAL DI SANREMO (Buongiorno S.p.A) Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A. 1 - 1 b 1 1 1 - 1 b 1 1 21.100 56.100 DISCOTECA FURA 1 25.000 Totali 77.200 25.000 2 - 1 1 2 0 0 Telefonia ( 12 ) 48-17781 20/12/2007 45-17669 29/11/2007 42-17587 08/11/2007 41-17566 30/10/2007 SUPER 5 DI H3G FASTWEB FISSO E MOBILE ZERO PASSA A VODAFONE-TELEFONO NO PROBLEM WIND SENZA SCATTO NEW 1 23.600 28.100 53.600 31.100 - 1 a,b 1 - 1 a,b 1 - 1 a,b 1 - 1 1-a,b 148 0 2 0 0 0 0 1 - n°com.-let. 22 22 n. v. n°com.-let. 21 21 n. v. n°com.-let. 20 20 n. v. n°com.-let. Sanzion. € vecchi. n°com.-let. Sanzion. € nuovo PRATICA COMMERCIALE n°com.-let. n°- bol./prat. - data n°com.-let. Articoli Pratiche Ingannevoli Anno 2007 Capitolo III FORTUNATO ELECTRONICS YOU & VODAFONE AUTUNNO CON 3 BUSINESS LIBERO.IT-INTERNET GRATIS AL 7027020000 TIM TUTTO COMPRESO MAXXIDAY TIM OFFERTA ZERO3 COSTI SMS PER IL SERVIZIO 48469 (Zero 9 S.r.l) M-Platform S.r.l. Telecom Italia S.p.A Vodafone Omnitel N.V Wind Telecomunicazioni S.p.A H3G S.p.A. SAN VALENTINO-RICARICA POWER DI H3G SUONERIE SCARICABILI DAL 48428 5.600 59.100 21.100 36.100 69.100 65.100 20.100 13.100 13.100 43.100 33.100 28.100 18.100 23.100 46.500 1 a,b 1 - 1 b 1 - 1 - 1 - 1 a,b 1 - 1 - 1 - 1 a,b 1 - 1 a,b 1 - 1 a,b 1 - 1 a,b 1 - 1 a,b 1 - 1 a,b 1 - 1 a,b 1 - 1 a,b 1 - 1 a,b 1 - 1 - 149 23 23 n. v. 24 24 n. v. 25 25 n. v. 1 - 26 26 n. v. n°com.-let. - 1 22 22 n. v. n°com.-let. 21 21 n. v. 20 20 n. v. n°com.-let. Sanzion. € vecchi. n°com.-let. Sanzion. € nuovo n°com.-let. 39-17515 18/10/2007 37-17420 04/10/2007 35-17376 20/09/2007 33-17322 06/09/2007 33-17325 06/09/2007 33-17326 06/09/2007 32-17277 21/08/2007 31-17209 03/08/2007 31-17209 03/08/2007 31-17209 03/08/2007 31-17209 03/08/2007 31-17209 03/08/2007 31-17209 03/08/2007 31-17218 03/08/2007 27-17065 03/07/2007 PRATICA COMMERCIALE n°com.-let. n°- bol./prat. - data n°com.-let. Articoli Pratiche Ingannevoli Anno 2007 Capitolo III 6-16470 06/02/2007 5-16448 01/02/2007 2-16365 11/01/2007 1-16340 04/01/2007 TIM AZZERA I COSTI DI RICARICA 64.600 VODAFONE SERVIZIO NUMERO FISSO TIM "CHIAMA & RICHIAMA" 54.100 70.100 ALICE TUTTO INCLUSO 62.100 CRIPTO SMART PHONE DI PERUZZO SECURITY SYSTEM WWW.MESSAGGISMS.NET 1.000 6.100 TELECONOMY CAFFÈ-ALICE BUSINESS Telnet S.r.l. 61.100 11.100 MAXXI TIM WEB TIME (ABBONATI) SERVIZI TELEUNIT PER MAGGIORENNI SU RIVISTE PER RAGAZZI VODAFONE BROADBAND 37.100 WWW.INCONTRILOVE.COM 62.600 49.100 Totali 1 - 1 1- a,b 1 - 1 a,b 1 - 1 a,b 1 - 1 a,b 1 - 1 b 1 - 1 a,b,c 1 - 1 b 1 - 1 b 1 - 1 a,b 1 - 1 a,b 1 - 1 a 1 - 1 a 1 - 1 - 1 1 1 - 24 24 n. v. 25 25 n. v. 26 26 n. v. 198.600 1.012.800 6 26 6 26 Televisione ( 13 ) 150 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 n°com.-let. 23 23 n. v. n°com.-let. 22 22 n. v. n°com.-let. 21 21 n. v. 40.500 61.100 TIM DVB-H/TELEFONINO PER LA TV IN QUALITA' DIGITALE 20 20 n. v. n°com.-let. Sanzion. € vecchi. n°com.-let. 22-16905 28/05/2007 20-16866 17/05/2007 20-16867 17/05/2007 19-16826 10/05/2007 19-16829 10/05/2007 15-16728 12/04/2007 10-16592 08/03/2007 10-16592 08/03/2007 9-16555 28/02/2007 Sanzion. € nuovo PRATICA COMMERCIALE n°com.-let. n°- bol./prat. - data n°com.-let. Articoli Pratiche Ingannevoli Anno 2007 Capitolo III TESSERA MEDIASET PREMIUM 29.600 SKY DA 11 EURO AL MESE 33.100 MARIA TV 3.600 TRONY GRUPPO JUMBO SCONTO DEL 10% 18.600 Agos S.p.A 18.600 MILANO TELEPORT ITALIA 1.500 FASTWEB-TUTTO GRATIS FINO A NATALE 18.600 Totali 29.600 94.000 1 1 a,b 1 - 1 1 - 1 1- a,c 1 - 1 1- a,b 1 - 1 1- a,b 1 - 1 1 - 1 1- a,b 6 1 23 23 n. v. 24 24 n. v. 25 25 n. v. 26 26 n. v. a,b c 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Credito e Assicurazioni - Gruppo - C Assicurazioni ( 20 ) 10-16590 08/03/2007 UCA SPESE LEGALI E PERITALI 1 10.100 Totali 0 10.100 0 - 1 1 0 a,b 1 Bancario ( 21 ) 43-17607 15/11/2007 42-17586 08/11/2007 16-16758 18/04/2007 PRESTINTESA DI BANCAINTESA SALVA RATE IBL DI IBL BANCA STOP ALLA CARTA DI BANCA AGRICOLA MANTOVANA 31.100 16.100 7.600 1 - 1 a 1 - 1 a,b 1 - 151 1 1- b n°com.-let. - 22 22 n. v. n°com.-let. 1 21 21 n. v. n°com.-let. 20 20 n. v. n°com.-let. Sanzion. € vecchi. n°com.-let. 47- 17748 13/12/2007 31-17212 03/08/2007 31-17215 03/08/2007 29-17125 19/07/2007 29-17125 19/07/2007 18-16806 04/05/2007 16-16759 18/04/2007 Sanzion. € nuovo PRATICA COMMERCIALE n°com.-let. n°- bol./prat. - data n°com.-let. Articoli Pratiche Ingannevoli Anno 2007 Capitolo III 3-16399 18/01/2007 BANCA INTESA-SOLUZIONE CASA Totali 1 46.100 47.200 53.700 2 - 2 1 2 23 23 n. v. 24 24 n. v. 25 25 n. v. 26 26 n. v. - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Credito ( 22 ) 10-16591 08/03/2007 AERRE RECUPERO CREDITI 1 14.100 Totali 0 14.100 0 - 1 1 0 a 1 Finanziamenti ( 23 ) 49-17817 27/12/2007 49-17818 27/12/2007 49-17819 27/12/2007 37-17424 04/10/2007 33-17321 06/09/2007 31-17220 03/08/2007 29-17127 19/07/2007 29-17127 19/07/2007 27-17066 03/07/2007 25-16998 21/06/2007 25-16999 21/06/2007 CENTRO SERVIZI FINANZIARI PRONTOPRESTITI FIDITALIA PRESTICO CONSEL-METÀ PRESTITO AD INTERESSE ZERO OPFIN BNF-VI DAREMO TRENT'ANNI SCONTO TRONY CON FINANZIAMENTO FINDOMESTIC Findomestic S.p.A. CARISMA PRESTITI VELOCI MULTIPRESTITI ASTE POINT DI CARPANESE VALENTINA 28.600 28.600 26.600 8.600 15.600 18.600 28.600 28.600 9.100 16.100 16.100 1 - 1 a,b,c 1 - 1 1a,b,c 1 - 1 a,b,c 1 - 1 a,b 1 - 1 a,b 1 - 1 a 1 - 1 a,b 1 - 1 a,b 1 - 1 a,b 1 - 1 a,b,c 1 - 1 a,b,c 152 n°com.-let. 22 22 n. v. n°com.-let. 21 21 n. v. n°com.-let. 20 20 n. v. n°com.-let. Sanzion. € vecchi. n°com.-let. Sanzion. € nuovo PRATICA COMMERCIALE n°com.-let. n°- bol./prat. - data n°com.-let. Articoli Pratiche Ingannevoli Anno 2007 Capitolo III 25-17000 21/06/2007 25-17001 21/06/2007 25-17002 21/06/2007 25-17003 21/06/2007 25-17004 21/06/2007 25-17005 21/06/2007 25-17006 21/06/2007 24-16964 14/06/2007 24-16965 14/06/2007 24-16966 14/06/2007 24-16967 14/06/2007 24-16968 14/06/2007 23-16932 07/06/2007 23-16933 07/06/2007 21-16891 24/05/2007 SAIL SERVIZI OPFIN DI MAURIZIO LIGATO FINLEADER GROUP SBLOCCAPRESTITO COGES FINANZIARIA PRESTOFIN DI BAGNOL ALESSANDRA MUTUI 100% DIGRANDI GAETANO IMMOBIL FINANZA DIESSE DI CONIGLI SILVIA SEMPLIFIN DI MAZZENGA ANDREA IDEAFIN DI SABRINA PIUNNO E CLAUDIA RONDONI SEFIN ITALIA DI ALBERTO LIGATO CAPITAL PALACE DUAL SERVICE DI DI ROSA MARCO FINANCIAL PRIME CFM DI MATTEI VERONICA 16.600 16.600 17.600 13.600 16.100 11.100 11.100 11.100 5.000 6.100 10.600 11.100 10.100 16.600 7.600 1 - 1 a,b 1 - 1 a,b 1 - 1 a,b 1 - 1 b 1 - 1 a,b 1 - 1 - 1 - 1 1a,b,c 1 - 1 a,b 1 - 1 a,b,c 1 - 1 a,b 1 - 1 - 1 - 1 a,b 1 - 1 1- a,b 1 - 1 a,b,c 1 - 1 - 153 22 22 n. v. 23 23 n. v. 24 24 n. v. 25 25 n. v. 26 26 n. v. n°com.-let. 21 21 n. v. n°com.-let. 20 20 n. v. n°com.-let. Sanzion. € vecchi. n°com.-let. Sanzion. € nuovo n°com.-let. PRATICA COMMERCIALE n°com.-let. n°- bol./prat. - data n°com.-let. Articoli Pratiche Ingannevoli Anno 2007 Capitolo III 21-16892 24/05/2007 16-16757 18/04/2007 EUROFIN ITALIA & PARTNERS DI TRINGALI GIUSEPPINA 7-16498 15/02/2007 INA DI LECCO "NUOVA MONETA FORTE" 5-16449 01/02/2007 LA FENICE INIZIATIVE TERRITORIALI LAZIO 11.100 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1- b 1 - 1 a,c 1 24 24 n. v. 25 25 n. v. 26 26 n. v. - 18.600 4.600 Alimentari,Farmaceutico e Trasporti Gruppo - D Alimentari ( 30 ) ACETAIA DODI DAL 1891-ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE APICOLTURA IBLEA DI ALECCI GIUSEPPE PIZZERIA LOCANDA ESTE CAFFÈ TRIONFO DEL GUSTO GIORDANO LATTE PARMALAT-NATURA PREMIUM OMEGA 3 OMOGENEIZZATO PLASMON ALLA BANANA RISTORANTE PIZZERIA POMPOSA IPERMERCATO BENNET DI CASELLE 92.400 9.100 1.000 1.000 36.100 25.600 30.100 1.000 1.000 356.500 4 26 4 26 0 1 - 1 a 1 - 1 c 1 - 1 1- a 1 - 1 - 1 - 1 a 1 - 1 a 1 - 1 a 1 - 1 b 154 0 0 1 0 0 0 0 0 0 n°com.-let. 23 23 n. v. n°com.-let. 22 22 n. v. n°com.-let. 21 21 n. v. n°com.-let. 20 20 n. v. 8.600 Totali 47-17751 13/12/2007 45-17670 29/11/2007 42-17585 08/11/2007 41-17565 30/10/2007 39-17507 18/10/2007 38-17473 10/10/2007 37-17426 04/10/2007 31-17214 03/08/2007 Sanzion. € vecchi. n°com.-let. Sanzion. € nuovo PRATICA COMMERCIALE n°com.-let. n°- bol./prat. - data n°com.-let. Articoli Pratiche Ingannevoli Anno 2007 Capitolo III OFFERTA ACQUA SAN BENEDETTO PRESSO SUPERMERCATO DI MEGLIO 27-17063 03/07/2007 26-17037 27/06/2007 25-17008 21/06/2007 23-16934 07/06/2007 17-16785 26/04/2007 10-16588 08/03/2007 10-16588 08/03/2007 9-16556 28/02/2007 9-16557 28/02/2007 8-16517 21/02/2007 PIÙLATTE E BESTBREAST DI MILTE ITALIA TORRONE ZANZIBAR IN REGALO DA PANORAMA PACCO DONO UNIGRANA FILÙ FERRU DI L.S.M. Redlefsen GmbH & Co. KG. ANATOR P70-MUSCLE TECH SU WWW.VITAMINCENTER.IT PRODOTTI ALTA QUALITÀ GRANAROLO 1.000 20.100 36.000 21.100 HILL'S PRESCRIPTION DIET I/D FELINE Farmaceutici ( 31 ) AMERICAN DIET SYSTEM GIORNO E NOTTE KALORY EMERGENCY 1000 10.100 15.100 Totali 49-17811 27/12/2007 49-17812 27/12/2007 26.100 4.100 PATÈ DI FEGATO D'ANATRA JENSEN'S (Eurofood S.p.A) 1 - 1 a,b,c 1 - 1 b 1 - 1 - 1 - 1 a,b 1 - 1 a 1 - 1 a 1 - 1 a 1 - 1 1- a 1 - 1 a 1 - 1 1- b 1 - 25 25 n. v. 26 26 n. v. 17.100 270.700 80.000 47.500 0 19 0 19 0 0 1 - 1 a 1 - 1 a 155 0 0 1 0 1 2 0 0 1 - 1 - 0 0 0 n°com.-let. a,b 24 24 n. v. n°com.-let. 1 23 23 n. v. n°com.-let. - 1 22 22 n. v. 1.000 14.100 VENDITA SOTTOCOSTO GS IPERSTOREIPER OASI 21 21 n. v. 20 20 n. v. n°com.-let. 31-17219 03/08/2007 Sanzion. € vecchi. n°com.-let. Sanzion. € nuovo PRATICA COMMERCIALE n°com.-let. n°- bol./prat. - data n°com.-let. Articoli Pratiche Ingannevoli Anno 2007 Capitolo III 38.100 15.100 AQUAFRESH GENTLE WHITE TRATTAMENTO MOLDEA (Arcadia 40-17550B - 24/10/2007 Consumer Ltd) 40-17550B - 24/10/2007 Istituto Bio-Light 38-17470 LIPO SLIM 10/10/2007 26-17034 BROS CORPORATION 27/06/2007 24-16963 MODUL COL DI POOL PHARMA 14/06/2007 10-16587 BIO-LIGHT (Best Seller S.r.l) 08/03/2007 10-16587 Arcadia Consumer Ltd 08/03/2007 Totali 1 1 29.100 27.100 27.100 35.100 25.000 14.600 68.100 18.100 395.800 - 1 - 1 - - 1 22 22 n. v. a 1 32-17267 21/08/2007 TIRRENIA NAVIGAZIONE CO.MARK OSTIENSIS VIAGGI NETWORK-BRASILE FORTALEZA A €479 VOLAREWEB.COM-10.000 POSTI A € 1 EURO. ECCO PERCHÈ MI PIACE VOLARE 13.100 6.100 1 - 1 - 1 a 1 2 1 - 1 a 1 2 1 - 1 - 1 - 1 - 1 a 1 - 1 - 1 - 1 a 1 2 1 - 1 a 1 2 29.100 11 1 28.600 a,b 11 1 1 1 - 1 a,b 1 - 1 a,c 1 - 1 b 1 - 5.100 156 1 24 24 n. v. 1 - 25 25 n. v. 26 26 n. v. a Trasporti ( 32 ) 49-17814 27/12/2007 47-17749 13/12/2007 39-17514 18/10/2007 23 23 n. v. b 0 7 0 3 0 0 0 0 0 n°com.-let. 1 21 21 n. v. n°com.-let. 20 20 n. v. n°com.-let. FORLIP LIFTING Sanzion. € vecchi. n°com.-let. NITROXX Sanzion. € nuovo n°com.-let. 46-17709 05/12/2007 46-17710 05/12/2007 44-17645 22/11/2007 PRATICA COMMERCIALE n°com.-let. n°- bol./prat. - data n°com.-let. Articoli Pratiche Ingannevoli Anno 2007 Capitolo III 32-17268 21/08/2007 31-17205 03/08/2007 31-17206 03/08/2007 31-17210 03/08/2007 31-17210 03/08/2007 16-16756 18/04/2007 9-16553 28/02/2007 6-16468 06/02/2007 6-16468 06/02/2007 FANTASTICHE TARIFFE SU SINGAPOREAIR.IT MYAIR.COM-MY COSÌ ITALIANA MY COSÌ LOW COST 6.100 7.100 AIRMALTA "APRI LE BRACCIA E VOLA" 5.600 TRANSAVIA.COM "VOLA PIÙ FACILE" 31.100 G&A Martinengo S.r.l 26.100 MERIDIANA VOLI MILANO-PARIGI DA 9 EURO 20.600 FREQUENT FLYER DI AIR ONE 14.100 ETL DI LEGNANO E COOPERATIVA ELI VALLÈE DI AOSTA 8.600 E.T.L. S.a.s 8.600 Totali 47.800 1 - 1 b 1 - 1 b 1 - 1 b 1 - 1 b 1 - 1 b 1 - 1 a,b 1 - 1 a 1 - 1 - 1 - 1 - 133.000 3 10 3 10 0 0 23 23 n. v. 0 0 0 Industria e Servizi - Gruppo - E - 32-17271 21/08/2007 26-17030 27/06/2007 26-17031 27/06/2007 Agenzie ( 41 ) AGENZIA IMMOBILIARE "ALTRO ABITARE" IMPRESA DI COSTRUZIONI VENDE FELICE INCONTRO DI BARISON MARTINA EMATEL DI LA ROSA BIBBIANA 0 6.100 0 1.000 0 6.100 1 - 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 157 24 24 n. v. 0 25 25 n. v. 0 0 26 26 n. v. 0 0 n°com.-let. 22 22 n. v. n°com.-let. 21 21 n. v. n°com.-let. 20 20 n. v. n°com.-let. Sanzion. € vecchi. n°com.-let. Sanzion. € nuovo PRATICA COMMERCIALE n°com.-let. n°- bol./prat. - data n°com.-let. Articoli Pratiche Ingannevoli Anno 2007 Capitolo III 26-17032 27/06/2007 26-17033 27/06/2007 PEGASO SERVICE DI PULVIRENTI MARTINO RIZZEL DI RIZZOTTO DENIS Totali 0 6.100 0 1.000 0 20.300 0 23 23 n. v. 1 - 1 1 1 - 1 1 5 0 0 24 24 n. v. 25 25 n. v. 26 26 n. v. 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Arredamento ( 42 ) 37-17422 04/10/2007 36-17393 27/09/2007 34-17360 13/09/2007 31-17216 03/08/2007 14-16703 04/04/2007 DITTA ADILE UN TAPPETO A 1 EURO 430 TOR VERGATA PORTUENSE ARREDAMENTI SCONTO DEL 55% DA "PERSEMPRE ARREDAMENTI" DIVANI CULT DI CHATEAU D'AX ARREDAMENTI TRAMONTIN Totali 1.000 0 0 8.600 0 11.100 0 1.000 0 6.100 1.000 1 26.800 1 - 1 1- a 1 - 1 - 1 - 1 b 1 - 1 a 1 - 1 a,b 4 1 4 Automobili ( 43 ) 37-17418 04/10/2007 37-17418 04/10/2007 37-17421 04/10/2007 34-17357 13/09/2007 34-17357 13/09/2007 34-17359 13/09/2007 ARTICOLI TOYOTA YARIS SU LEGGO Leggo S.p.A. FIAT GRANDE PUNTO MULTIJET 75CV ARTICOLO DACIA LOGAN MCV SU LEGGO Renault Italia S.p.A. ARTICOLO KIA CEED'S SU LEGGO 21.100 6.100 3.600 6.100 16.100 6.100 1 - 1 1 1 - 1 1 1 - 1 a 1 1 1 a 1 - 1 - 1 1 158 1 b n°com.-let. 22 22 n. v. n°com.-let. 21 21 n. v. n°com.-let. 20 20 n. v. n°com.-let. Sanzion. € vecchi. n°com.-let. Sanzion. € nuovo PRATICA COMMERCIALE n°com.-let. n°- bol./prat. - data n°com.-let. Articoli Pratiche Ingannevoli Anno 2007 Capitolo III Kia Motors Italia S.p.A.. 3.100 HONDA CR-V 2.0I-VTEC ADVANCE 18.100 ARTICOLO MITSUBISHI PAJERO SU LEGGO 6.100 M.M.Automobili Italia S.p.A.. 6.100 ARTICOLO FIAT BRAVO SU LEGGO 6.100 Fiat Group Automobiles S.p.A.. 21.100 CONFIGURATORE VOLKSWAGEN 10.100 AUTOSERVICE DI MODENA 9.600 FORD FOCUS STYLE WAGON 1.6 TDCI 90CV 2.100 PROMOZIONE FIAT FIVE 36.100 Totali 62.200 115.400 7 UNIEURO "-15% SU TUTTO" Findomestic Banca S.p.A. Agos S.p.A 33.600 28.600 28.600 1 - 1 - 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 - 1 b 1 - 1 b 1 - 1 1- b 1 - 1 1- b 1 5 0 1 - 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 159 24 24 n. v. 25 25 n. v. 26 26 n. v. 1- a Elettrodomestici ( 44 ) 39-17510 18/10/2007 39-17510 18/10/2007 39-17510 18/10/2007 1 1 9 1 23 23 n. v. 0 6 4 0 0 0 0 0 0 n°com.-let. - 22 22 n. v. n°com.-let. 1 21 21 n. v. n°com.-let. 20 20 n. v. n°com.-let. Sanzion. € vecchi. n°com.-let. 34-17359 13/09/2007 32-17274 21/08/2007 32-17275 21/08/2007 32-17275 21/08/2007 32-17276 21/08/2007 32-17276 21/08/2007 32-17278 21/08/2007 17-16786 26/04/2007 6-16467 06/02/2007 4-16407 25/01/2007 Sanzion. € nuovo PRATICA COMMERCIALE n°com.-let. n°- bol./prat. - data n°com.-let. Articoli Pratiche Ingannevoli Anno 2007 Capitolo III 27-17064 03/07/2007 500 EURO IN BUONI ACQUISTO "UN MILIONE DI VANTAGGI" GIOTTO 16-16754 18/04/2007 16-16755 18/04/2007 7-16497 15/02/2007 ASPIRAPOLVERE SAMSUNG TWIN84 E TWIN85 DIVANI YUCCA & CLARKIA DI POLTRONESOFÀ 1 - 1 - 1 - 1 a 1 - 1 - 1 - 1 a,c 24 24 n. v. 25 25 n. v. 26 26 n. v. 30.600 27.600 23.100 90.800 97.900 3 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Elettronica ( 45 ) 44-17642 22/11/2007 39-17511 18/10/2007 39-17511 18/10/2007 39-17511 18/10/2007 33-17319 06/09/2007 31-17221 03/08/2007 ECHOS EXPERT DI VERONA 1.600 PLAYSTATION 3 DELLA SONY 48.600 Mediamarket S.p.A 28.600 G.R.E. - Grossisti Riuniti Elettrodomestici S.p.A. OFFERTA TELECOM NOTEBOOK LENOVO 3000 N100 SCONTO DAL 20% AL 30 % SU STAMPANTI DA METRO 18.600 1 - 1 b 1 - 1 a 1 - 1 a 1 - 1 a 53.600 1.000 29-17126 19/07/2007 TRONY DI PIEDIRIPA DI MACERATASCONTO DEL 15% SU TUTTO 9-16554 28/02/2007 NOTEBOOK HP NC6120 DELLA BOLOGNA UFFICIO - 1 b 1 - 1 b 1 - 1 a,b 1 - 1 a,b 16.100 6.600 Totali 1 97.400 77.300 4 4 4 Estetica e cosmesi ( 46 ) 160 4 n°com.-let. 23 23 n. v. n°com.-let. 22 22 n. v. n°com.-let. 21 21 n. v. n°com.-let. 20 20 n. v. 16.600 LG ELECTRONICS ITALIA-LG CYKING Totali Sanzion. € vecchi. n°com.-let. Sanzion. € nuovo PRATICA COMMERCIALE n°com.-let. n°- bol./prat. - data n°com.-let. Articoli Pratiche Ingannevoli Anno 2007 Capitolo III INNOVATION PATCH ANTICADUTA BIOPOINT DI COLOMERY ITALY DISTILLATO 19 ERBE VIVALIGHT INNOVA MEDICA - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 a 1 24 24 n. v. 2 1 - 5.100 16.100 35.100 6.100 8.100 LINEA SOLARE KORFF 14.100 36.100 4.600 76.500 62.900 5 1 - 1 a 1 - 1 a 1 - 1 - 1 - 1 1- b 4 5 4 1 QUIZ NIGHT DI CALIPSO SU RETECAPRI Scilla S.r.l. QUIZ ARENA SU ODEON TV CONCORSO IL DOMANDONE SU RETECAPRI 26 26 n. v. 0 0 1 2 1 1 Giochi, giocattoli e concorsi ( 47 ) 45-17668 29/11/2007 45-17668 29/11/2007 37-17416 04/10/2007 31-17213 03/08/2007 25 25 n. v. 31.100 31.100 13.600 10.600 1 - 1 a,b,c 1 - 1 a,b,c 1 - 1 - 1 - 1 a,b,c 161 1 1 0 0 0 0 0 n°com.-let. 1 23 23 n. v. n°com.-let. - 1 22 22 n. v. 14.100 PROTESI CAPILLARE CESARE RAGAZZI VANITY LINE - LASER PER LA DEPILAZIONE DEFINITIVA PARRUCCHIERE "MODA MODI" DI ELISA Totali 21 21 n. v. 20 20 n. v. n°com.-let. Blue Moon di Nardini & C. S.a.s. Sanzion. € vecchi. n°com.-let. 37-17419 04/10/2007 37-17423 04/10/2007 34-17352 13/09/2007 34-17358 13/09/2007 32-17270 21/08/2007 31-17211 03/08/2007 23-16910 06/06/2007 8-16516 21/02/2007 INTRAGEN PATCH 5 REVLON PROFESSIONAL DI COLOMER ITALY Sanzion. € nuovo n°com.-let. 37-17419 04/10/2007 PRATICA COMMERCIALE n°com.-let. n°- bol./prat. - data n°com.-let. Articoli Pratiche Ingannevoli Anno 2007 Capitolo III LUCCHI GIOCATTOLI SU TG ARENA SUPER QUIZ-GOLD TEL 2-16366 11/01/2007 Istituti, scuole e concorsi di formazione (48 ) ISFAR-POST-UNIVERSITÀ DELLE PROFESSIONI 106.200 AUTOSCUOLE MINARELLI E FAVA ACCADEMIA BELLE ARTI DI MENDICINO CENTRO STUDI RICERCHE SULL'ENERGIA VITALE - 1.000 8.600 1 - 1 - 1 b 1 - 1 - 1 - 1 1 1 - 1 1 1- a,c 1 - 1 1 1- a,c 1 - 1 1 1 - 1 1 1- a,c 1 - 1 1 1- a,c 3 6 13.600 ISTITUTO JOPPI DI UDINE 10.100 LUSES-LIBERA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ECONOMICI E SOCIALI 9.100 Associazione Libera Università degli Studi economici e Sociali-LUSES Lavoro ( 49 ) ANNUNCIO OFFERTA DI LAVORO SU SECONDAMANO 0 - 20.100 UNIPSA-ISSEA 5 1 25 25 n. v. 26 26 n. v. a,b 1 8.600 UNIVERSITÀ AMBROSIANA 0 1 1 24 24 n. v. 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - a,c 12.100 30.700 10.600 73.600 3 1 6 - 162 1 a 1 1 n°com.-let. 1 23 23 n. v. n°com.-let. - 22 22 n. v. n°com.-let. 1 21 21 n. v. n°com.-let. 20 20 n. v. 0 6 21.100 Totali 34-17356 13/09/2007 3.700 16.100 Totali 49-17813 27/12/2007 45-17671 29/11/2007 39-17516 18/10/2007 36-17392 27/09/2007 7-16493 15/02/2007 7-16494 15/02/2007 6-16469 06/02/2007 2-16366 11/01/2007 Sanzion. € vecchi. n°com.-let. 29-17128 19/07/2007 13-16663 29/03/2007 Sanzion. € nuovo PRATICA COMMERCIALE n°com.-let. n°- bol./prat. - data n°com.-let. Articoli Pratiche Ingannevoli Anno 2007 Capitolo III STUDIO GM-RICERCA ANIMATORI 25.000 Turismo ( 50 ) GRUPPO AURUM HOTELS-GRAN HOTEL OLIMPIC HOTELPLAN ITALIA-VIAGGI INCONFONDIBILI CARAIBI TARIFFE PARCHEGGIO PRESSO L'AEROPORTO DI FIUMICINO ESCURSIONI DI GENTES INTERNATIONAL MASTER GOLF PROMOTION DI ROMA EF-VACANZE STUDIO A SOUTHAMPTON ALPINE GUIDE-OFFERTA SHARM EL SHEIK BAGUN TRAVEL-ENJOY CLUB SKANES PALACE INTERNATIONAL HOTEL EXECUTIVE DI CESENATICO ALPITOUR/HOTEL DELLE STELLEBENVENUTI DISABILI Hotel delle Stelle Beach Resort S.r.l. Arianna 80 S.r.l. 10.600 31.600 1 13.000 24.100 21.100 14.600 14.100 21.100 5.600 8.100 4.600 34.600 11.600 11.600 1 - 1 a 1 - 1 a,b 2 1 2 0 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 b 1 - 1 a 1 - 1 a,b,c 1 - 1 1- b 1 - 1 a 1 - 1 b 1 - 1 a 1 - 1 a 1 - 1 a 163 0 1 1 1 1 a,e 1 24 24 n. v. 0 0 25 25 n. v. 0 0 26 26 n. v. 0 0 n°com.-let. 23 23 n. v. n°com.-let. 22 22 n. v. n°com.-let. 21 21 n. v. n°com.-let. 20 20 n. v. 6.600 DODOTOUR EVOLUTION TRAVEL Totali 49-17816 27/12/2007 49-17820 27/12/2007 43-17608 15/11/2007 33-17320 06/09/2007 32-17273 21/08/2007 30-17164 26/07/2007 24-16962 14/06/2007 13-16665 29/03/2007 9-16552 28/02/2007 7-16495 15/02/2007 7-16495 15/02/2007 7-16495 15/02/2007 Sanzion. € vecchi. n°com.-let. 30-17166 26/07/2007 22-16906 28/05/2007 Sanzion. € nuovo PRATICA COMMERCIALE n°com.-let. n°- bol./prat. - data n°com.-let. Articoli Pratiche Ingannevoli Anno 2007 Capitolo III TOUR OPERATOR PRESENT VIAGGI Totali 1 4.600 58.200 1- a 130.500 3 10 3 10 23 23 n. v. 24 24 n. v. 25 25 n. v. 26 26 n. v. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Industria ( 51 ) 36-17391 27/09/2007 18-16803 04/05/2007 MECALUX MILANO 15.600 TUBES RADIATORI 17.100 Totali 25-17007 21/06/2007 14-16702 04/04/2007 3-16397 18/01/2007 Onoranze funebri ( 52 ) IMPRESA FUNEBRE PIDO GIANBORTOLO DE PEDRINI ONORANZE FUNEBRI POMPE FUNEBRI DANIELE RAIMONDI Totali 0 32.700 0 0 21.100 0 1.000 0 13.600 0 35.700 0 1 - 1 1- a 1 - 1 a 2 0 2 1 - 1 1 - 1 1- a,c 1 - 1 3 0 a,c 1a,b,c 3 VARIE - Gruppo - F Varie 44-17640 22/11/2007 44-17643 22/11/2007 43-17609 15/11/2007 43-17609 15/11/2007 EURO BUSINESS GUIDE HTI - HI TECH INTERNATIONAL AREA FILM (Videosystem S.r.l.) Made In It S.r.l 1 19.100 13.600 21.100 21.100 - 1 - 1 1 - 1 - 1 a,c 1 1 1 - 1 a,c 1 1 164 1 1 1- a n°com.-let. 1 - 22 22 n. v. n°com.-let. 21 21 n. v. n°com.-let. 20 20 n. v. n°com.-let. Sanzion. € vecchi. n°com.-let. 4-16426 25/01/2007 Sanzion. € nuovo PRATICA COMMERCIALE n°com.-let. n°- bol./prat. - data n°com.-let. Articoli Pratiche Ingannevoli Anno 2007 Capitolo III L'ALBERO DELLE RUOTE VCR (VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO)AGRI ISOLA WORLD WIDE WEB REGISTER GIELLE: NAF S-III? NO GRAZIE NEW BUSINESS INTERNATIONAL CENTRO MORPHÈ DELLA SOCIETÀ OLIMPIA NCC TAXICAR GRUPPO TETRA DA FOTOSCONTATE STAMPA FOTO A 3 CENTESIMI ITALSOFT: SOLO I MIGLIORI NON TEMONO PARAGONI ERREDUE ASSISTENZA INFORTUNISTICA STRADALE UBRIACARSI A LOS PANINEROS WWW.CNSF.IT-C.A.R.TUR DETERSIVO PER LAVASTOVIGLIE PRIL 12.000 9.100 5.600 16.100 10.100 12.100 3.600 1.000 15.100 9.600 15.100 11.100 25.000 13.600 21.100 1 a 1 - 1 b 1 - 1 - 1 - 1 1- a,b 1 - 1 1 - 1 1- a,c 1 - 1 a,b 1 - 1 a,c 1 - 1 1- a,b 1 - 1 - 1 - 1 e 1 - 1 a 1 - 1 - 1 1 - 1 1- a,b 165 - 1 1- a,e 23 23 n. v. 1 1 1 1 24 24 n. v. 1 1- a,c 1 a,c,e 1 - - 25 25 n. v. 26 26 n. v. n°com.-let. - 1 22 22 n. v. n°com.-let. 21 21 n. v. 20 20 n. v. n°com.-let. Sanzion. € vecchi. n°com.-let. GPEDONE.IT E NEWPLASTICSURGERY.IT Sanzion. € nuovo n°com.-let. 42- 17584 08/11/2007 40-17521 23/10/2007 38-17472 10/10/2007 35-17375 20/09/2007 33-17323 06/09/2007 31-17217 03/08/2007 30-17165 26/07/2007 28-17092 12/07/2007 26-17035 27/06/2007 26-17038 27/06/2007 25-16997 21/06/2007 22-16904 28/05/2007 19-16827 10/05/2007 18-16805 04/05/2007 15-16729 12/04/2007 PRATICA COMMERCIALE n°com.-let. n°- bol./prat. - data n°com.-let. Articoli Pratiche Ingannevoli Anno 2007 Capitolo III 12-16635 21/03/2007 4-16425 25/01/2007 3-16398 18/01/2007 KELION-BANNER XANTA 21.100 COMMERCIALE SICULA 13.100 LAMPADINE ALOGENE BOTTARI 12.100 Totali 82.500 1 - 1 a,c 1 - 1 a 1 - 1 1- a 218.900 6 16 5 15 166 1 3 23 23 n. v. 2 3 24 24 n. v. 0 1 25 25 n. v. 0 0 26 26 n. v. 0 0 n°com.-let. 22 22 n. v. n°com.-let. 21 21 n. v. n°com.-let. 20 20 n. v. n°com.-let. Sanzion. € vecchi. n°com.-let. Sanzion. € nuovo PRATICA COMMERCIALE n°com.-let. n°- bol./prat. - data n°com.-let. Articoli Pratiche Ingannevoli Anno 2007 Conclusioni Conclusioni Nel corso del presente lavoro si è analizzata la genesi e la formalizzazione del concetto di “pratica commerciale scorretta” e soprattutto il recepimento di tale nozione nell’ordinamento italiano. Si è assistito ad un cambio radicale dei modi di protezione del consumatore mediante la predisposizione di una tutela che abbraccia e ingloba un numero ingente di fattispecie. Si può ritenere realizzato il desiderio del legislatore comunitario di voler armonizzare l’intera disciplina in tutti i Paesi membri dell’Unione Europea poiché, grazie all’adozione di tali misure, si sono rese certamente più agevoli e più sicure le transazioni nel mercato estero. Persiste, però, qualche perplessità circa le modalità con cui le disposizioni comunitarie sono state inserite nell’ordinamento italiano a causa di una trasposizione troppo letterale e non contestualizzata in base alla realtà nazionale. Si è evidenziato, infatti, che la scelta di alcune terminologie appaia poco adeguata a definire concetti complessi come quelli del marketing o della pubblicità, ma nonostante questa considerazione, non si può sminuire la portata e l’importanza delle norme contenute negli articoli del Codice del Consumo. Spesso, inoltre, il legislatore italiano non ha tenuto conto delle interferenze che le modifiche del decreto legislativo 206/2005 avrebbero determinato con altre leggi presenti nel corpus normativo nazionale, provocando così un diverso regime di tutela in base alla scelta di applicazione degli articoli a cui fare riferimento. Accurati e puntuali accorgimenti, però, potrebbero facilmente risolvere questa situazione senza inficiare minimamente sulla disciplina delle pratiche commerciali scorrette. L’analisi sulle sentenze dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha, inoltre, permesso di delineare un quadro abbastanza nitido della condizione italiana. La suddivisione in settori merceologici, la quantificazione delle sanzioni, il computo di articoli applicati e nei confronti dei quali si è ravvisata una contrarietà ha fatto sì che si potessero tranne alcune conclusioni. Gli illeciti più frequenti, dunque, riguardano una mancata precisa proposizione di informazioni relative alle condizioni di offerta. Tali attività scorrette si estrinsecano nella diffusione di messaggi promozionali in cui il consumatore medio non può comprendere in maniera immediata il prezzo del prodotto, 167 Conclusioni del servizio proposto o le clausole da rispettare per poter usufruire di un determinato beneficio e ciò è comprensibile alla luce del fatto che il costo di un’operazione commerciale rappresenta uno dei principali elementi di valutazione prima di effettuare un acquisto. Si è notato che anche l’aumento delle sanzioni non costituisce un valido deterrente alla reiterazione di alcuni comportamenti scorretti dal momento che le ammende imponibili appaiono irrisorie per società il cui bilancio è altamente superiore. A dimostrazione di quanto affermato, nella classificazione fornita nel terzo capitolo in base alla suddivisione in settori merceologici, non costituisce una sorpresa, dunque, che aziende quali la Wind, la Vodafone, la Fastweb, l’Enel e Findomestic Banca siano autori di comportamenti decettivi. C’è da sottolineare una particolare attenzione nei confronti dei consumatori più vulnerabili i quali sono protetti con un surplus di tutela nell’acquisto e nella fruizione di determinate tipologie di beni e servizi. La psicologia del consumatore, sebbene non delineata nei minimi dettagli, è fondamentale per comprendere la gravità di un’attività commerciale. Nella valutazione degli illeciti, sempre grazie alla lettura dei bollettini emanati dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, si è evidenziato come molteplici fattori influiscano sulla determinazione delle sentenze e delle ammende da irrogare e quindi come, ad esempio, nel campo degli alimentari e dei prodotti farmaceutici si pone maggiore attenzione e riguardo. La formalizzazione della disciplina oggetto del presente lavoro ed anche la sua applicazione possono essere certamente migliorati. Un elemento che andrà sicuramente potenziato nei prossimi anni è la divulgazione di notizie inerenti alle attività dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato perché troppo spesso, anche se sono stati riconosciuti determinati diritti e ratificati in appositi strumenti normativi, il consumatore ne ignora l’esistenza o immagina, contrariamente al vero, che il ricorso a tali Autorità sia troppo oneroso. I consumatori, non essendo informati adeguatamente sulle possibilità di far valere i propri diritti o sulle modalità per realizzare ciò, subiscono passivamente le angherie da parte di scaltri professionisti. La prospettiva di una diffusione di una consapevolezza generale dei comportamenti leciti può rappresentare quel quid in più che possa effettivamente garantire un arresto o una concreta diminuzione di attività illecite. 168 Appendice Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (Testo rilevante ai fini del SEE) Gazzetta ufficiale n. L 149 del 11/06/2005 pag. 0022 - 0039 20050511 Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell' 11 maggio 2005 relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali") (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1], deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [2], considerando quanto segue: (1) L'articolo 153, paragrafi 1 e 3, lettera a), del trattato prevede che la Comunità deve contribuire al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori mediante misure adottate a norma dell'articolo 95 del medesimo. (2) A norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del trattato, il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi, nonché la libertà di stabilimento. Lo sviluppo di pratiche commerciali leali 169 Appendice all'interno dello spazio senza frontiere interne è essenziale per promuovere le attività transfrontaliere. (3) Le leggi degli Stati membri in materia di pratiche commerciali sleali sono caratterizzate da differenze notevoli che possono provocare sensibili distorsioni della concorrenza e costituire ostacoli al buon funzionamento del mercato interno. Nel settore della pubblicità, la direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa [3], fissa criteri minimi di armonizzazione nella normativa in tema di pubblicità ingannevole, ma non si oppone al mantenimento o all'adozione, da parte degli Stati membri, di disposizioni che garantiscano una più ampia tutela dei consumatori. Di conseguenza, le disposizioni degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole sono profondamente diverse. (4) Queste differenze sono fonte di incertezza per quanto concerne le disposizioni nazionali da applicare alle pratiche commerciali sleali lesive degli interessi economici dei consumatori e creano molti ostacoli sia alle imprese che ai consumatori. Questi ostacoli rendono più oneroso per le imprese l'esercizio delle libertà del mercato interno, soprattutto ove tali imprese intendano effettuare attività di marketing, campagne pubblicitarie e promozioni delle vendite transfrontaliere. Tali ostacoli causano inoltre incertezze circa i diritti di cui godono i consumatori e compromettono la fiducia di questi ultimi nel mercato interno. (5) In assenza di norme uniformi a livello comunitario, gli ostacoli alla libera circolazione di servizi e di merci transfrontaliera o alla libertà di stabilimento potrebbero essere giustificati, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, purché volti a tutelare obiettivi riconosciuti di interesse pubblico e purché proporzionati a tali obiettivi. Tenuto conto delle finalità della Comunità, stabilite dalle disposizioni del trattato e dal diritto comunitario derivato in materia di libera circolazione, e conformemente alla politica della Commissione riguardante le comunicazioni commerciali come indicato nella comunicazione della Commissione "Seguito dato al Libro verde sulla comunicazione commerciale nel mercato interno", tali ostacoli dovrebbero essere eliminati. Ciò è possibile solo introducendo a livello comunitario norme uniformi che prevedono un elevato livello di protezione dei consumatori e chiarendo alcuni concetti giuridici, nella misura necessaria per il corretto funzionamento del mercato interno e per soddisfare il requisito della certezza del diritto. 170 Appendice (6) La presente direttiva ravvicina pertanto le legislazioni degli Stati membri sulle pratiche commerciali sleali, tra cui la pubblicità sleale, che ledono direttamente gli interessi economici dei consumatori e, quindi, indirettamente gli interessi economici dei concorrenti legittimi. Secondo il principio di proporzionalità, la presente direttiva tutela i consumatori dalle conseguenze di tali pratiche commerciali sleali allorché queste sono rilevanti, ma riconosce che in alcuni casi l'impatto sui consumatori può essere trascurabile. Essa non riguarda e lascia impregiudicate le legislazioni nazionali sulle pratiche commerciali sleali che ledono unicamente gli interessi economici dei concorrenti o che sono connesse ad un'operazione tra professionisti. Tenuto pienamente conto del principio di sussidiarietà, gli Stati membri, ove lo desiderino, continueranno a poter disciplinare tali pratiche, conformemente alla normativa comunitaria. Inoltre la presente direttiva non riguarda e lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità che risulti ingannevole per le imprese ma non per i consumatori e in materia di pubblicità comparativa. La presente direttiva lascia altresì impregiudicate pratiche pubblicitarie e di marketing generalmente ammesse, quali il product placement consentito, la differenziazione del marchio o l'offerta di incentivi in grado di incidere legittimamente sulla percezione dei prodotti da parte dei consumatori e di influenzarne il comportamento senza però limitarne la capacità di prendere una decisione consapevole. (7) La presente direttiva riguarda le pratiche commerciali il cui intento diretto è quello di influenzare le decisioni di natura commerciale dei consumatori relative a prodotti. Non riguarda le pratiche commerciali realizzate principalmente per altri scopi, comprese ad esempio le comunicazioni commerciali rivolte agli investitori, come le relazioni annuali e le pubblicazioni promozionali delle aziende. Non riguarda i requisiti giuridici inerenti al buon gusto e alla decenza che variano ampiamente tra gli Stati membri. Le pratiche commerciali quali ad esempio le sollecitazioni commerciali per strada possono essere indesiderabili negli Stati membri per motivi culturali. Gli Stati membri dovrebbero di conseguenza poter continuare a vietare le pratiche commerciali nei loro territori per ragioni di buon gusto e decenza conformemente alle normative comunitarie, anche se tali pratiche non limitano la libertà di scelta dei consumatori. In sede di applicazione della direttiva, in particolare delle clausole generali, è opportuno tenere ampiamente conto delle circostanze del singolo caso in questione. 171 Appendice (8) La presente direttiva tutela direttamente gli interessi economici dei consumatori dalle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori. Essa, quindi, tutela indirettamente le attività legittime da quelle dei rispettivi concorrenti che non rispettano le regole previste dalla presente direttiva e, pertanto, garantisce nel settore da essa coordinato una concorrenza leale. Resta inteso che esistono altre pratiche commerciali che, per quanto non lesive per i consumatori, possono danneggiare i concorrenti e i clienti. La Commissione dovrebbe valutare accuratamente la necessità di un'azione comunitaria in materia di concorrenza sleale al di là delle finalità della presente direttiva e, ove necessario, presentare una proposta legislativa che contempli questi altri aspetti della concorrenza sleale. (9) La presente direttiva non pregiudica i ricorsi individuali proposti da soggetti che sono stati lesi da una pratica commerciale sleale. Non pregiudica neppure l'applicazione delle disposizioni comunitarie e nazionali relative al diritto contrattuale, ai diritti di proprietà intellettuale, agli aspetti sanitari e di sicurezza dei prodotti, alle condizioni di stabilimento e ai regimi di autorizzazione, comprese le norme relative, in base al diritto comunitario, alle attività legate all'azzardo, e alle norme comunitarie in materia di concorrenza e relative norme nazionali di attuazione. Gli Stati membri potranno in tal modo mantenere o introdurre limitazioni e divieti in materia di pratiche commerciali, motivati dalla tutela della salute e della sicurezza dei consumatori nel loro territorio ovunque sia stabilito il professionista, ad esempio riguardo ad alcol, tabacchi o prodotti farmaceutici. Per i servizi finanziari e i beni immobili occorrono, tenuto conto della loro complessità e dei gravi rischi inerenti, obblighi particolareggiati, inclusi gli obblighi positivi per i professionisti. Pertanto, nel settore dei servizi finanziari e dei beni immobili, la presente direttiva non pregiudica il diritto degli Stati membri di andare al di là delle sue disposizioni al fine di tutelare gli interessi economici dei consumatori. Non è opportuno disciplinare in questo ambito la certificazione e le indicazioni concernenti il titolo degli articoli in metalli preziosi. (10) È necessario garantire un rapporto coerente tra la presente direttiva e il diritto comunitario esistente, soprattutto per quanto concerne le disposizioni dettagliate in materia di pratiche commerciali sleali applicabili a settori specifici. La presente direttiva modifica pertanto la direttiva 84/450/CEE, la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in 172 Appendice materia di contratti a distanza [4] la direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori [5] e la direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori [6]. Di conseguenza, la presente direttiva si applica soltanto qualora non esistano norme di diritto comunitario specifiche che disciplinino aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, come gli obblighi di informazione e le regole sulle modalità di presentazione delle informazioni al consumatore. Essa offre una tutela ai consumatori ove a livello comunitario non esista una specifica legislazione di settore e vieta ai professionisti di creare una falsa impressione sulla natura dei prodotti. Ciò è particolarmente importante per prodotti complessi che comportano rischi elevati per i consumatori, come alcuni prodotti finanziari. La presente direttiva completa pertanto l'acquis comunitario applicabile alle pratiche commerciali lesive degli interessi economici dei consumatori. (11) L'elevata convergenza conseguita mediante il ravvicinamento delle disposizioni nazionali attraverso la presente direttiva dà luogo a un elevato livello comune di tutela dei consumatori. La presente direttiva introduce un unico divieto generale di quelle pratiche commerciali sleali che falsano il comportamento economico dei consumatori. Essa stabilisce inoltre norme riguardanti le pratiche commerciali aggressive, che attualmente non sono disciplinate a livello comunitario. (12) Dall'armonizzazione deriverà un notevole rafforzamento della certezza del diritto sia per i consumatori sia per le imprese, che potranno contare entrambi su un unico quadro normativo fondato su nozioni giuridiche chiaramente definite che disciplinano tutti gli aspetti inerenti alle pratiche commerciali sleali nell'UE. In tal modo si avrà l'eliminazione degli ostacoli derivanti dalla frammentazione delle norme sulle pratiche commerciali sleali lesive degli interessi economici dei consumatori e la realizzazione del mercato interno in questo settore. (13) Per conseguire gli obiettivi comunitari mediante l'eliminazione degli ostacoli al mercato interno, è necessario sostituire le clausole generali e i principi giuridici divergenti attualmente in vigore negli Stati membri. Il divieto unico generale comune istituito dalla presente direttiva si applica pertanto alle pratiche commerciali sleali che falsano il comportamento economico dei consumatori. Per sostenere la fiducia da parte 173 Appendice dei consumatori il divieto generale dovrebbe applicarsi parimenti a pratiche commerciali sleali che si verificano all'esterno di un eventuale rapporto contrattuale tra un professionista ed un consumatore o in seguito alla conclusione di un contratto e durante la sua esecuzione. Il divieto generale si articola attraverso norme riguardanti le due tipologie di pratiche commerciali più diffuse, vale a dire le pratiche commerciali ingannevoli e quelle aggressive. (14) È auspicabile che nella definizione di pratiche commerciali ingannevoli rientrino quelle pratiche, tra cui la pubblicità ingannevole, che inducendo in errore il consumatore gli impediscono di scegliere in modo consapevole e, di conseguenza, efficiente. Conformemente alle leggi e alle pratiche di alcuni Stati membri sulla pubblicità ingannevole, la presente direttiva suddivide le pratiche ingannevoli in azioni e omissioni ingannevoli. Per quanto concerne le omissioni, la presente direttiva elenca un limitato novero di informazioni chiave necessarie affinché il consumatore possa prendere una decisione consapevole di natura commerciale. Tali informazioni non devono essere comunicate in ogni pubblicità, ma solo qualora il professionista inviti all'acquisto, nozione questa chiaramente definita nella presente direttiva. Il fatto che la presente direttiva sia impostata sull'armonizzazione completa non osta a che gli Stati membri precisino nella legislazione nazionale le principali caratteristiche di particolari prodotti quali, per esempio, gli oggetti da collezione o i prodotti elettrotecnici, qualora l'omissione di tale precisazione avesse importanza decisiva al momento dell'invito all'acquisto. La presente direttiva non intende ridurre la scelta del consumatore vietando la promozione di prodotti apparentemente simili ad altri prodotti, a meno che tale somiglianza non sia tale da confondere il consumatore riguardo all'origine commerciale del prodotto e sia pertanto ingannevole. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la normativa comunitaria in vigore che attribuisce espressamente agli Stati membri la scelta tra varie opzioni in materia di regolamentazione per la protezione dei consumatori nel settore delle pratiche commerciali. In particolare, la presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicato l'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche [7]. (15) Qualora il diritto comunitario stabilisca obblighi di informazione riguardo a comunicazioni commerciali, pubblicità e marketing, tali informazioni sono considerate 174 Appendice rilevanti ai fini della presente direttiva. Gli Stati membri potranno mantenere gli obblighi di informazione o prevedere obblighi aggiuntivi riguardanti il diritto contrattuale e aventi conseguenze sotto il profilo del diritto contrattuale qualora ciò sia consentito dalle clausole minime previste dai vigenti strumenti giuridici comunitari. L'allegato II riporta un elenco non completo di tali obblighi di informazione previsti dall'acquisto. Tenuto conto della piena armonizzazione introdotta dalla presente direttiva, solo le informazioni previste dal diritto comunitario sono considerate rilevanti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5 della stessa. Qualora gli Stati membri abbiano introdotto informazioni aggiuntive rispetto a quanto specificato nel diritto comunitario, sulla base delle clausole minime, l'omissione di tali informazioni non costituisce un'omissione ingannevole ai sensi della presente direttiva. Di contro, gli Stati membri, se consentito dalle clausole minime presenti nella legislazione comunitaria, hanno facoltà di mantenere o introdurre disposizioni maggiormente restrittive, conformemente alla normativa comunitaria, per garantire un livello più elevato di tutela dei singoli diritti contrattuali dei consumatori. (16) Le disposizioni sulle pratiche commerciali aggressive dovrebbero riguardare le pratiche che limitano considerevolmente la libertà di scelta del consumatore. Si tratta di pratiche che comportano il ricorso a molestie, coercizione, compreso l'uso di forza fisica, e indebito condizionamento. (17) È auspicabile che le pratiche commerciali che sono in ogni caso sleali siano individuate per garantire una maggiore certezza del diritto. L'allegato I riporta pertanto l'elenco completo di tali pratiche. Si tratta delle uniche pratiche commerciali che si possono considerare sleali senza una valutazione caso per caso in deroga alle disposizioni degli articoli da 5 a 9. L'elenco può essere modificato solo mediante revisione della presente direttiva. (18) È opportuno proteggere tutti i consumatori dalle pratiche commerciali sleali. Tuttavia, la Corte di giustizia ha ritenuto necessario, nel deliberare in cause relative alla pubblicità dopo l'entrata in vigore della direttiva 84/450/CEE, esaminare l'effetto su un virtuale consumatore tipico. Conformemente al principio di proporzionalità, e per consentire l'efficace applicazione delle misure di protezione in essa previste, la presente direttiva prende come parametro il consumatore medio che è normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, tenendo conto di fattori sociali, culturali e 175 Appendice linguistici, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia, ma contiene altresì disposizioni volte ad evitare lo sfruttamento dei consumatori che per le loro caratteristiche risultano particolarmente vulnerabili alle pratiche commerciali sleali. Ove una pratica commerciale sia specificatamente diretta ad un determinato gruppo di consumatori, come ad esempio i bambini, è auspicabile che l'impatto della pratica commerciale venga valutato nell'ottica del membro medio di quel gruppo. È quindi opportuno includere nell'elenco di pratiche considerate in ogni caso sleali una disposizione che, senza imporre uno specifico divieto alla pubblicità destinata ai bambini, tuteli questi ultimi da esortazioni dirette all'acquisto. La nozione di consumatore medio non è statistica. Gli organi giurisdizionali e le autorità nazionali dovranno esercitare la loro facoltà di giudizio tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia, per determinare la reazione tipica del consumatore medio nella fattispecie. (19) Qualora talune caratteristiche, quali età, infermità fisica o mentale o ingenuità, rendano un gruppo di consumatori particolarmente vulnerabile ad una pratica commerciale o al prodotto a cui essa si riferisce, e il comportamento economico soltanto di siffatti consumatori sia suscettibile di essere distorto da tale pratica, in un modo che il professionista può ragionevolmente prevedere, occorre far sì che essi siano adeguatamente tutelati valutando la pratica nell'ottica del membro medio di detto gruppo. (20) È opportuno prevedere un ruolo per i codici di condotta che consenta ai professionisti di applicare in modo efficace i principi della presente direttiva in specifici settori economici. Nei settori in cui vi siano obblighi tassativi specifici che disciplinano il comportamento dei professionisti, è opportuno che questi forniscano altresì prove riguardo agli obblighi di diligenza professionale in tale settore. Il controllo esercitato dai titolari dei codici a livello nazionale o comunitario per l'eliminazione delle pratiche commerciali sleali può evitare la necessità di esperire azioni giudiziarie o amministrative e dovrebbe pertanto essere incoraggiato. Le organizzazioni dei consumatori potrebbero essere informate e coinvolte nella formulazione di codici di condotta, al fine di conseguire un elevato livello di protezione dei consumatori. (21) Le persone o le organizzazioni che in base alla legislazione nazionale siano considerate titolari di interesse legittimo nel caso di specie devono disporre di mezzi di 176 Appendice impugnazione contro le pratiche commerciali sleali dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un'autorità amministrativa competente a decidere dei reclami o a promuovere un'adeguata azione giudiziaria. Pur spettando al diritto nazionale stabilire l'onere della prova, è appropriato attribuire agli organi giurisdizionali e alle autorità amministrative il potere di esigere che il professionista fornisca prove sull'esattezza delle allegazioni fattuali che ha presentato. (22) È necessario che gli Stati membri determinino le sanzioni da irrogare per le violazioni delle disposizioni della presente direttiva e ne garantiscano l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. (23) Poiché gli scopi della presente direttiva, vale a dire l'eliminazione degli ostacoli al funzionamento del mercato interno rappresentati dalle leggi nazionali in materia di pratiche commerciali sleali e il conseguimento di un elevato livello comune di tutela dei consumatori mediante il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri sulle pratiche commerciali sleali, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato interno e conseguire un elevato livello comune di tutela dei consumatori in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. (24) È opportuno rivedere la presente direttiva onde assicurare che sia stato affrontato il problema degli ostacoli al mercato interno e sia stato raggiunto un alto livello di protezione dei consumatori. Il riesame potrebbe portare a una proposta della Commissione intesa a modificare la presente direttiva, in cui potrebbero essere comprese un'estensione limitata della deroga di cui all'articolo 3, paragrafo 5, e/o modifiche ad altri atti legislativi in materia di tutela dei consumatori che rispecchino l'impegno della Commissione nell'ambito della strategia della politica dei consumatori di rivedere l'acquis esistente in modo da conseguire un elevato livello comune di tutela dei consumatori. (25) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 177 Appendice HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: CAPO 1 DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Scopo La presente direttiva intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato di tutela dei consumatori mediante l'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pratiche commerciali sleali lesive degli interessi economici dei consumatori. Articolo 2 Definizioni Ai fini della presente direttiva, si intende per: a) "consumatore": qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali oggetto della presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale; b) "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto della presente direttiva, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisca in nome o per conto di un professionista; c) "prodotto": qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni; d) "pratiche commerciali tra imprese e consumatori" (in seguito denominate "pratiche commerciali"): qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresi la pubblicità e il marketing, posta in essere da un professionista, direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori; e) "falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori": l'impiego di una pratica commerciale idonea ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso; 178 Appendice f) "codice di condotta": un accordo o una normativa che non sia imposta dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro e che definisce il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tale codice in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori imprenditoriali specifici; g) "responsabile del codice": qualsiasi soggetto, compresi un professionista o un gruppo di professionisti, responsabile della formulazione e revisione di un codice di condotta e/o del controllo del rispetto del codice da parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo; h) "diligenza professionale": rispetto a pratiche di mercato oneste e/o al principio generale della buona fede nel settore di attività del professionista, il normale grado della speciale competenza e attenzione che ragionevolmente si possono presumere essere esercitate da un professionista nei confronti dei consumatori; i) "invito all'acquisto": una comunicazione commerciale indicante le caratteristiche e il prezzo del prodotto in forme appropriate rispetto al mezzo impiegato per la comunicazione commerciale e pertanto tale da consentire al consumatore di effettuare un acquisto; j) "indebito condizionamento": lo sfruttamento di una posizione di potere rispetto al consumatore per esercitare una pressione, anche senza il ricorso alla forza fisica o la minaccia di tale ricorso, in modo da limitare notevolmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole; k) "decisione di natura commerciale": una decisione presa da un consumatore relativa a se acquistare o meno un prodotto, in che modo farlo e a quali condizioni, se pagare integralmente o parzialmente, se tenere un prodotto o disfarsene o se esercitare un diritto contrattuale in relazione al prodotto. Tale decisione può portare il consumatore a compiere un'azione o all'astenersi dal compierla; l) "professione regolamentata": attività professionale, o insieme di attività professionali, l’accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, è subordinata direttamente o indirettamente, in base a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali. Articolo 3 Ambito di applicazione 179 Appendice 1. La presente direttiva si applica alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori, come stabilite all'articolo 5, poste in essere prima, durante e dopo un'operazione commerciale relativa a un prodotto. 2. La presente direttiva non pregiudica l'applicazione del diritto contrattuale, in particolare delle norme sulla formazione, validità o efficacia di un contratto. 3. La presente direttiva non pregiudica l'applicazione delle disposizioni comunitarie o nazionali relative agli aspetti sanitari e di sicurezza dei prodotti. 4. In caso di contrasto tra le disposizioni della presente direttiva e altre norme comunitarie che disciplinino aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, prevalgono queste ultime e si applicano a tali aspetti specifici. 5. Per un periodo di sei anni a decorrere dal 12 giugno 2007 gli Stati membri possono continuare ad applicare disposizioni nazionali più dettagliate o vincolanti di quelle previste dalla presente direttiva nel settore da essa armonizzato, in attuazione di direttive contenenti clausole minime di armonizzazione. Tali misure devono essere essenziali al fine di assicurare un'adeguata protezione dei consumatori da pratiche commerciali sleali e devono essere proporzionate al raggiungimento di tale obiettivo. La revisione di cui all'articolo 18 può, se ritenuto opportuno, comprendere una proposta intesa a prorogare questa deroga per un ulteriore periodo limitato. 6. Gli Stati membri notificano alla Commissione senza indugio le disposizioni nazionali applicate sulla base del paragrafo 5. 7. La presente direttiva non pregiudica l'applicazione delle norme che determinano la competenza giurisdizionale. 8. La presente direttiva non pregiudica le eventuali condizioni relative allo stabilimento, o ai regimi di autorizzazione, o i codici deontologici di condotta o altre norme specifiche che disciplinano le professioni regolamentate, volti a mantenere livelli elevati di integrità dei professionisti, che gli Stati membri possono, conformemente alla normativa comunitaria, imporre a questi ultimi. 9. In merito ai "servizi finanziari" definiti alla direttiva 2002/65/CE e ai beni immobili, gli Stati membri possono imporre obblighi più dettagliati o vincolanti di quelli previsti dalla presente direttiva nel settore che essa armonizza. 180 Appendice 10. La presente direttiva non è applicabile all'attuazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di certificazione e di indicazioni concernenti il titolo degli articoli in metalli preziosi. Articolo 4 Mercato interno Gli Stati membri non limitano la libertà di prestazione dei servizi né la libera circolazione delle merci per ragioni afferenti al settore armonizzato dalla presente direttiva. CAPO 2 PRATICHE COMMERCIALI SLEALI Articolo 5 Divieto delle pratiche commerciali sleali 1. Le pratiche commerciali sleali sono vietate. 2. Una pratica commerciale è sleale se: a) è contraria alle norme di diligenza professionale, e b) falsa o è idonea a falsare in misura rilevante il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori. 3. Le pratiche commerciali che possono falsare in misura rilevante il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità, in un modo che il professionista può ragionevolmente prevedere sono valutate nell'ottica del membro medio di tale gruppo. Ciò lascia impregiudicata la pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera. 4. In particolare, sono sleali le pratiche commerciali: a) ingannevoli di cui agli articoli 6 e 7 o b) aggressive di cui agli articoli 8 e 9. 181 Appendice 5. L'allegato I riporta l'elenco di quelle pratiche commerciali che sono considerate in ogni caso sleali. Detto elenco si applica in tutti gli Stati membri e può essere modificato solo mediante revisione della presente direttiva. Sezione 1 Pratiche commerciali ingannevoli Articolo 6 Azioni ingannevoli 1. È considerata ingannevole una pratica commerciale che contenga informazioni false e sia pertanto non veritiera o in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, inganni o possa ingannare il consumatore medio, anche se l'informazione è di fatto corretta, riguardo a uno o più dei seguenti elementi e in ogni caso lo induca o sia idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso: a) l'esistenza o la natura del prodotto; b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, gli accessori, l'assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto; c) la portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica commerciale e la natura del processo di vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla sponsorizzazione o all'approvazione dirette o indirette del professionista o del prodotto; d) il prezzo o il modo in cui questo è calcolato o l'esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo; e) la necessità di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione; f) la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agente, quali l'identità, il patrimonio, le capacità, lo status, il riconoscimento, l'affiliazione o i collegamenti e i diritti di proprietà industriale, commerciale o intellettuale o i premi e i riconoscimenti; g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di rimborso ai sensi della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999 su 182 Appendice taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo [8], o i rischi ai quali può essere esposto. 2. È altresì considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induca o sia idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti: a) una qualsivoglia attività di marketing del prodotto, compresa la pubblicità comparativa, che ingeneri confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di un concorrente; b) il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni contenuti nei codici di condotta che il medesimo si è impegnato a rispettare, ove: i) non si tratti di una semplice aspirazione ma di un impegno fermo e verificabile; e ii) il professionista indichi in una pratica commerciale che è vincolato dal codice. Articolo 7 Omissioni ingannevoli 1. È considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, ometta informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induca o sia idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 2. Una pratica commerciale è altresì considerata un'omissione ingannevole quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui al paragrafo 1, tenendo conto degli aspetti di cui a detto paragrafo, o non indica l'intento commerciale della pratica stessa, qualora non risultino già evidenti dal contesto e quando, in uno o nell’altro caso, ciò induce o è idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 3. Qualora il mezzo di comunicazione impiegato per comunicare la pratica commerciale imponga restrizioni in termini di spazio o di tempo, nel decidere se vi sia stata un'omissione di informazioni si tiene conto di dette restrizioni e di qualunque misura 183 Appendice adottata dal professionista per mettere le informazioni a disposizione dei consumatori con altri mezzi. 4. Nel caso di un invito all'acquisto sono considerate rilevanti le informazioni seguenti, qualora non risultino già evidenti dal contesto: a) le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al mezzo di comunicazione e al prodotto stesso; b) l'indirizzo geografico e l'identità del professionista, come la sua denominazione sociale e, ove questa informazione sia pertinente, l'indirizzo geografico e l'identità del professionista per conto del quale egli agisce; c) il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto comporta l'impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore; d) le modalità di pagamento, consegna, esecuzione e trattamento dei reclami qualora esse siano difformi dagli obblighi imposti dalla diligenza professionale; e) l'esistenza di un diritto di recesso o scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni commerciali che comportino tale diritto. 5. Sono considerati rilevanti gli obblighi di informazione, previsti dal diritto comunitario, connessi alle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità o il marketing, di cui l'allegato II fornisce un elenco non completo. Sezione 2 Pratiche commerciali aggressive Articolo 8 Pratiche commerciali aggressive È considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito condizionamento, limiti o sia idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induca o sia idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Articolo 9 184 Appendice Ricorso a molestie, coercizione o indebito condizionamento Nel determinare se una pratica commerciale comporti molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito condizionamento, sono presi in considerazione i seguenti elementi: a) i tempi, il luogo, la natura o la persistenza; b) il ricorso alla minaccia fisica o verbale; c) lo sfruttamento da parte del professionista di qualsivoglia evento tragico o circostanza specifica di gravità tale da alterare la capacità di valutazione del consumatore, al fine di influenzarne la decisione relativa al prodotto; d) qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, imposto dal professionista qualora un consumatore intenda esercitare diritti contrattuali, compresi il diritto di risolvere un contratto o quello di cambiare prodotto o rivolgersi ad un altro professionista; e) qualsiasi minaccia di promuovere un'azione legale ove tale azione non sia giuridicamente ammessa. CAPO 3 CODICI DI CONDOTTA Articolo 10 Codici di condotta La presente direttiva non esclude il controllo, che gli Stati membri possono incoraggiare, delle pratiche commerciali sleali esercitato dai responsabili dei codici né esclude che le persone o le organizzazioni di cui all'articolo 11 possano ricorrere a tali organismi qualora sia previsto un procedimento dinanzi ad essi, oltre a quelli giudiziari o amministrativi di cui al medesimo articolo. Il ricorso a tali organismi di controllo non è mai considerato equivalente alla rinuncia agli strumenti di ricorso giudiziario o amministrativo di cui all'articolo 11. CAPO 4 DISPOSIZIONI FINALI Articolo 11 Applicazione 185 Appendice 1. Gli Stati membri assicurano che esistano mezzi adeguati ed efficaci per combattere le pratiche commerciali sleali al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni della presente direttiva nell'interesse dei consumatori. Tali mezzi includono disposizioni giuridiche ai sensi delle quali le persone o le organizzazioni che secondo la legislazione nazionale hanno un legittimo interesse a contrastare le pratiche commerciali sleali, inclusi i concorrenti, possono: a) promuovere un'azione giudiziaria contro tali pratiche commerciali sleali, e/o b) sottoporre tali pratiche commerciali sleali al giudizio di un'autorità amministrativa competente a giudicare in merito ai ricorsi oppure a promuovere un'adeguata azione giudiziaria. Spetta a ciascuno Stato membro decidere a quali di questi mezzi si debba ricorrere e se sia opportuno che l'organo giurisdizionale o amministrativo possa esigere che si ricorra in via preliminare ad altri mezzi previsti per risolvere le controversie, compresi quelli di cui all'articolo 10. Il ricorso a tali mezzi è indipendente dal fatto che i consumatori interessati si trovino nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito il professionista o in un altro Stato membro. Spetta a ciascuno Stato membro decidere: a) se le azioni giudiziarie possano essere promosse singolarmente o congiuntamente contro più professionisti dello stesso settore economico, e b) se possano essere promosse nei confronti del responsabile del codice allorché il codice in questione incoraggia a non rispettare i requisiti di legge. 2. Nel contesto delle disposizioni giuridiche di cui al paragrafo 1, gli Stati membri conferiscono all'organo giurisdizionale o amministrativo il potere, qualora ritengano necessari detti provvedimenti tenuto conto di tutti gli interessi in causa e, in particolare, dell'interesse generale: a) di far cessare le pratiche commerciali sleali o di proporre le azioni giudiziarie appropriate per ingiungere la loro cessazione, o 186 Appendice b) qualora la pratica commerciale sleale non sia stata ancora posta in essere ma sia imminente, di vietare tale pratica o di proporre le azioni giudiziarie appropriate per vietarla, anche in assenza di prove in merito alla perdita o al danno effettivamente subito, oppure in merito all'intenzionalità o alla negligenza da parte del professionista. Gli Stati membri prevedono inoltre disposizioni affinché i provvedimenti di cui al primo comma possano essere adottati nell'ambito di un procedimento d'urgenza: - con effetto provvisorio, oppure - con effetto definitivo, fermo restando che compete ad ogni Stato membro scegliere una delle due opzioni. Inoltre, al fine di impedire che le pratiche commerciali sleali la cui sospensione sia stata ordinata da una decisione definitiva continuino a produrre effetti, gli Stati membri possono conferire all'organo giurisdizionale o all'autorità amministrativa il potere: a) di far pubblicare tale decisione per esteso, o in parte, e nella forma che ritengano opportuna, b) far pubblicare inoltre una dichiarazione rettificativa. 3. L'autorità amministrativa di cui al paragrafo 1 deve: a) essere composta in modo che la sua imparzialità non possa essere messa in dubbio; b) avere, quando decide in merito ai ricorsi, i poteri necessari per vigilare e assicurare l'effettiva esecuzione delle sue decisioni; c) motivare, in linea di massima, le sue decisioni. Allorché i poteri di cui al paragrafo 2 sono esercitati esclusivamente da un'autorità amministrativa, le sue decisioni sono sempre motivate. In questo caso, devono essere inoltre previste procedure in base alle quali l'esercizio improprio o ingiustificato dei poteri dell'autorità amministrativa e le omissioni improprie o ingiustificate nell'esercizio dei poteri stessi possano essere oggetto di ricorso giurisdizionale. Articolo 12 Organi giurisdizionali e amministrativi: allegazioni fattuali Gli Stati membri attribuiscono agli organi giurisdizionali o amministrativi il potere, in un procedimento civile o amministrativo di cui all'articolo 11: 187 Appendice a) di esigere che il professionista fornisca prove sull'esattezza delle allegazioni fattuali connesse alla pratica commerciale se, tenuto conto degli interessi legittimi del professionista e di qualsiasi altra parte nel procedimento, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico; e b) di considerare inesatte le allegazioni fattuali, se le prove richieste ai sensi della lettera a) non siano state fornite o siano ritenute insufficienti dall'organo giurisdizionale o amministrativo. Articolo 13 Sanzioni Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per garantirne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Articolo 14 Modifiche della direttiva 84/450/CEE La direttiva 84/450/CEE è così modificata: 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente: "Articolo 1 La presente direttiva ha lo scopo di tutelare i professionisti dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali e di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa." ; 2) all'articolo 2, - il punto 3) è sostituito dal seguente: "3) "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale; e chiunque agisca in nome o per conto di un professionista;" ; - è aggiunto il punto seguente: "4) "responsabile del codice": qualsiasi soggetto, compresi un professionista o un gruppo di professionisti, responsabile della formulazione e della revisione di un codice 188 Appendice di condotta e/o del controllo del rispetto del codice da parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo." ; 3) l'articolo 3 bis è sostituito dal seguente: "Articolo 3 bis 1. Per quanto riguarda il confronto, la pubblicità comparativa è ritenuta lecita qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: che essa a) non sia ingannevole ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e degli articoli 3 e 7, paragrafo 1 della presente direttiva o degli articoli 6 e 7 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno []; b) confronti beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi; c) confronti obiettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi; d) non causi discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attività o circostanze di un concorrente; e) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisca in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione; f) non tragga indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale o ad altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti; g) non rappresenti un bene o servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati; h) non ingeneri confusione tra i professionisti, tra l'operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente. 4) l'articolo 4, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: "1. Gli Stati membri assicurano che esistano mezzi adeguati ed efficaci per combattere la pubblicità ingannevole e garantire l'osservanza delle disposizioni in materia di pubblicità comparativa nell'interesse sia dei professionisti sia dei concorrenti. Tali mezzi includono disposizioni giuridiche ai sensi delle quali persone od organizzazioni 189 Appendice che secondo la legislazione nazionale hanno un legittimo interesse contrastare la pubblicità ingannevole o la regolamentazione della pubblicità comparativa possano: a) promuovere un'azione giudiziaria contro tale pubblicità o b) sottoporre tale pubblicità al giudizio di un'autorità amministrativa competente a giudicare in merito ai ricorsi oppure a promuovere un'adeguata azione giudiziaria. Spetta a ciascuno Stato membro decidere a quali di questi mezzi si debba ricorrere e se sia opportuno che l'organo giurisdizionale o amministrativo sia autorizzato ad esigere che si ricorra in via preliminare ad altri mezzi previsti per risolvere le controversie, compresi quelli di cui all'articolo 5. Spetta a ciascuno Stato membro decidere: a) se le azioni giudiziarie possano essere promosse singolarmente o congiuntamente contro più professionisti dello stesso settore economico e b) se possano essere promosse nei confronti del responsabile del codice allorché il codice in questione incoraggia a non rispettare i requisiti di legge." 5) l'articolo 7, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: "1. La presente direttiva non si oppone al mantenimento o all'adozione da parte degli Stati membri di disposizioni che abbiano lo scopo di garantire una più ampia tutela, in materia di pubblicità ingannevole, dei professionisti e dei concorrenti." Articolo 15 Modifiche delle direttive 97/7/CE e 2002/65/CE 1) L'articolo 9 della direttiva 97/7/CE è sostituito dal seguente: "Articolo 9 Fornitura non richiesta Considerato il divieto delle pratiche di fornitura non richiesta stabilito dalla direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno [], gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per dispensare il consumatore da qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta, fermo restando che l'assenza di risposta non implica consenso. 2) l'articolo 9 della direttiva 2002/65/CE è sostituito dal seguente: 190 Appendice "Articolo 9 Considerato il divieto delle pratiche di fornitura non richiesta stabilito dalla direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno [], e fatte salve le disposizioni della legislazione degli Stati membri relative al tacito rinnovo dei contratti a distanza, quando dette norme consentono il tacito rinnovo, gli Stati membri adottano le misure necessarie per dispensare il consumatore da qualunque obbligo in caso di fornitura non richiesta, fermo restando che l'assenza di risposta non implica consenso. Articolo 16 Modifiche della direttiva 98/27/CE e del regolamento (CE) n. 2006/2004 1) Nell'allegato della direttiva 98/27/CE il punto 1 è sostituito dal seguente: "1. Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (GU L 149 del 11.6.2005, pag. 22)." 2) All'allegato del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori ("regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori") [12], è aggiunto il punto seguente: "16. Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (GU L 149 del 11.6.2005, pag. 22)." Articolo 17 Informazione Gli Stati membri adottano misure appropriate per informare il consumatore della legge nazionale che recepisce la presente direttiva e, se del caso, incoraggiano i professionisti e i responsabili del codice ad informare i consumatori in merito ai propri codici di condotta. Articolo 18 Revisione 1. Entro il 12 giugno 2011, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione globale sull'applicazione della presente direttiva e, in 191 Appendice particolare, dell'articolo 3, paragrafo 9, dell'articolo 4 e dell'allegato I, e sulle possibilità di armonizzare e semplificare ulteriormente il diritto comunitario in materia di protezione dei consumatori, nonché di adottare, tenendo conto dell'articolo 3, paragrafo 5, eventuali misure necessarie a livello comunitario per assicurare il mantenimento di livelli adeguati di protezione dei consumatori. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta di revisione della presente direttiva o di altre norme pertinenti del diritto comunitario. 2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, ai sensi del trattato, si adoperano per adottare un'iniziativa entro due anni dalla presentazione da parte della Commissione di eventuali proposte presentate a norma del paragrafo 1. Articolo 19 Recepimento Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 12 giugno 2007. Essi ne informano immediatamente la Commissione e comunicano senza indugio a quest'ultima ogni eventuale successiva modifica. Essi applicano tali disposizioni entro il 12 dicembre 2007. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri. Articolo 20 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Articolo 21 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Strasburgo, addì 11 maggio 2005. Per il Parlamento europeo Il presidente J. P. Borrell Fontelles Per il Consiglio 192 Appendice Il presidente N. Schmit [1] GU C 108 del 30.4.2004, pag. 81. [2] Parere del Parlamento europeo del 20 aprile 2004 (GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 260), posizione comune del Consiglio del 15 novembre 2004 (GU C 38 E del 15.2.2005, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 24 febbraio 2005 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 12 aprile 2005. [3] GU L 250 del 19.9.1984, pag. 17. Direttiva modificata dalla direttiva 97/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 23.10.1997, pag. 18). [4] GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19. Direttiva modificata dalla direttiva 2002/65/CE (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16). [5] GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/65/CE. [6] GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16. [7] GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37. [8] GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12. [] GU L 149 del 11.6.2005, pag. 22." [] GU L 149 del 11.6.2005, pag. 22." [] GU L 149 del 11.6.2005, pag. 22." [12] GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1. -------------------------------------------------20050511 ALLEGATO I PRATICHE COMMERCIALI CONSIDERATE IN OGNI CASO SLEALI Pratiche commerciali ingannevoli 1) Affermazione, da parte di un professionista, di essere firmatario di un codice di condotta, ove egli non lo sia. 2) Esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualità o un marchio equivalente senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione. 3) Asserire che un codice di condotta ha l'approvazione di un organismo pubblico o di altra natura, ove esso non la abbia. 193 Appendice 4) Asserire che un professionista (incluse le sue pratiche commerciali) o un prodotto è stato approvato, accettato o autorizzato da un organismo pubblico o privato quando esso non lo sia stato o senza rispettare le condizioni dell'approvazione, dell'accettazione o dell'autorizzazione ricevuta. 5) Invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo senza rivelare l'esistenza di ragionevoli motivi che il professionista può avere per ritenere che non sarà in grado di fornire o di far fornire da un altro professionista quei prodotti o prodotti equivalenti a quel prezzo entro un periodo e in quantità ragionevoli in rapporto al prodotto, all'entità della pubblicità fatta dal prodotto e al prezzo offerti (bait advertising ovvero pubblicità propagandistica). 6) Invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo e successivamente: a) rifiutare di mostrare l'articolo pubblicizzato ai consumatori, oppure b) rifiutare di accettare ordini per l'articolo o di consegnarlo entro un periodo di tempo ragionevole, oppure c) fare la dimostrazione dell'articolo con un campione difettoso, con l'intenzione di promuovere un altro prodotto (bait and switch ovvero pubblicità con prodotti civetta). 7) Dichiarare falsamente che il prodotto sarà disponibile solo per un periodo molto limitato o che sarà disponibile solo a condizioni particolari per un periodo di tempo molto limitato, in modo da ottenere una decisione immediata e privare i consumatori della possibilità o del tempo sufficiente per prendere una decisione consapevole. 8) Impegnarsi a fornire l'assistenza post-vendita a consumatori con i quali il professionista ha comunicato prima dell'operazione commerciale in una lingua diversa dalla lingua ufficiale dello Stato membro in cui il professionista è situato e poi offrire concretamente tale servizio soltanto in un'altra lingua, senza chiaramente comunicarlo al consumatore prima che questi si sia impegnato a concludere l'operazione. 9) Affermare o generare comunque l'impressione che la vendita del prodotto è lecita, ove non lo sia. 10) Presentare i diritti conferiti ai consumatori dalla legge come una caratteristica propria dell'offerta fatta dal professionista. 194 Appendice 11) Impiegare contenuti redazionali nei media per promuovere un prodotto, qualora i costi di tale promozione siano stati sostenuti dal professionista senza che ciò emerga chiaramente dai contenuti o da immagini o suoni chiaramente individuabili per il consumatore (advertorial ovvero pubblicità redazionale). Tale disposizione è senza pregiudizio della direttiva 89/552/CEE [1]. 12) Formulare affermazioni di fatto inesatte per quanto riguarda la natura e la portata dei rischi per la sicurezza personale del consumatore o della sua famiglia se egli non acquistasse il prodotto. 13) Promuovere un prodotto simile a quello fabbricato da un particolare produttore in modo tale da fuorviare deliberatamente il consumatore facendogli credere che il prodotto è fabbricato dallo stesso produttore mentre invece non lo è. 14) Avviare, gestire o promuovere un sistema di promozione a carattere piramidale nel quale il consumatore fornisce un contributo in cambio della possibilità di ricevere un corrispettivo derivante principalmente dall'entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti. 15) Affermare che il professionista sta per cessare l'attività o traslocare, ove non stia per farlo. 16) Affermare che alcuni prodotti possono facilitare la vincita in giochi d'azzardo. 17) Affermare falsamente che un prodotto ha la capacità di curare malattie, disfunzioni o malformazioni. 18) Comunicare informazioni di fatto inesatte sulle condizioni di mercato o sulla possibilità di ottenere il prodotto allo scopo d'indurre il consumatore ad acquistare il prodotto a condizioni meno favorevoli di quelle normali di mercato. 19) Affermare in una pratica commerciale che si organizzano concorsi o promozioni a premi senza attribuire i premi descritti o un equivalente ragionevole. 20) Descrivere un prodotto come gratuito, senza oneri o simili se il consumatore deve pagare un sovrappiù rispetto all'inevitabile costo di rispondere alla pratica commerciale e ritirare o farsi recapitare l'articolo. 21) Includere nel materiale promozionale una fattura o analoga richiesta di pagamento che dia al consumatore l'impressione di aver già ordinato il prodotto in commercio mentre non lo ha fatto. 195 Appendice 22) Falsamente dichiarare o dare l’impressione che il professionista non agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, o presentarsi falsamente come consumatore. 23) Dare la falsa impressione che i servizi post-vendita relativi a un prodotto siano disponibili in uno Stato membro diverso da quello in cui è venduto il prodotto. Pratiche commerciali aggressive 24) Creare l'impressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali fino alla conclusione del contratto. 25) Effettuare visite presso l'abitazione del consumatore, ignorando gli inviti del consumatore a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi, fuorché nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale. 26) Effettuare ripetute e sgradite sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza, fuorché nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale, fatti salvi l'articolo 10 della direttiva 97/7/CE e le direttive 95/46/CE [2] e 2002/58/CE. 27) Imporre al consumatore che intenda presentare una richiesta di risarcimento in virtù di una polizza di assicurazione di esibire documenti che non potrebbero ragionevolmente essere considerati pertinenti per stabilire la validità della richiesta, o omettere sistematicamente di rispondere alla relativa corrispondenza, al fine di dissuadere un consumatore dall'esercizio dei suoi diritti contrattuali. 28) Includere in un messaggio pubblicitario un'esortazione diretta ai bambini affinché acquistino o convincano i genitori o altri adulti ad acquistare loro i prodotti reclamizzati. Questa disposizione non osta all'applicazione dell'articolo 16 della direttiva 89/552/CEE, concernente delle attività televisive. 29) Esigere il pagamento immediato o differito o la restituzione o la custodia di prodotti che il professionista ha fornito, ma che il consumatore non ha richiesto, salvo nel caso dei beni di sostituzione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 97/7/CE (fornitura non richiesta). 30) Informare esplicitamente il consumatore che se non acquista il prodotto o servizio sarà in pericolo il lavoro o la sussistenza del professionista. 196 Appendice 31) Dare la falsa impressione che il consumatore abbia già vinto, vincerà o vincerà compiendo una determinata azione un premio o una vincita equivalente, mentre in effetti: - non esiste alcun premio né vincita equivalente, oppure - qualsiasi azione volta a reclamare il premio o altra vincita equivalente è subordinata al versamento di denaro o al sostenimento di costi da parte del consumatore. [1] Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23). Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60). [2] Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31). Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). -------------------------------------------------20050511 ALLEGATO II DISPOSIZIONI DI DIRITTO COMUNITARIO CHE STABILISCONO NORME IN MATERIA DI PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONI COMMERCIALI Articoli 4 e 5 della direttiva 97/7/CE Articolo 3 della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" [1] Articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili [2] Articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori [3] 197 Appendice Articoli da 86 a 100 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano [4] Articoli 5 e 6 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio elettronico") [5] Articolo 1, lettera d) della direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che modifica la direttiva 87/102/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo [6] Articoli 3 e 4 della direttiva 2002/65/CE Articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le società di gestione e i prospetti semplificati [7] Articoli 12 e 13 della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa [8] Articolo 36 della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita [9] Articolo 19 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari [10] Articoli 31 e 43 della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (terza direttiva assicurazione non vita) [11] Articoli 5, 7 e 8 della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari [12] [1] GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59. 198 Appendice [2] GU L 280 del 29.10.1994, pag. 83. [3] GU L 80 del 18.3.1998, pag. 27. [4] GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/27/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 34). [5] GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1. [6] GU L 101 dell’1.4.1998, pag. 17. [7] GU L 41 del 13.2.2002, pag. 20. [8] GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3. [9] GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/66/CE del Consiglio (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35). [10] GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1. [11] GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1). [12] GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64. 199 Appendice Titolo III Pratiche commerciali, pubblicità e altre comunicazioni commerciali (1) (1) Rubrica così modificata dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221. Capo I (1) Disposizioni generali (1) Capo così modificato dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146. Art.18. Definizioni 1. Ai fini del presente titolo, si intende per: a) "consumatore": qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale; b) "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista; c) "prodotto": qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni; d) "pratiche commerciali tra professionisti e consumatori" (di seguito denominate: "pratiche commerciali"): qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori; e) "falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori": l'impiego di una pratica commerciale idonea ad alterare sensibilmente la 200 Appendice capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso; f) "codice di condotta": un accordo o una normativa che non e' imposta dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro e che definisce il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tale codice in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori imprenditoriali specifici; g) "responsabile del codice": qualsiasi soggetto, compresi un professionista o un gruppo di professionisti, responsabile della formulazione e revisione di un codice di condotta ovvero del controllo del rispetto del codice da parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo; h) "diligenza professionale": il normale grado della specifica competenza ed attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali di correttezza e di buona fede nel settore di attività del professionista; i) "invito all'acquisto": una comunicazione commerciale indicante le caratteristiche e il prezzo del prodotto in forme appropriate rispetto al mezzo impiegato per la comunicazione commerciale e pertanto tale da consentire al consumatore di effettuare un acquisto; l) "indebito condizionamento": lo sfruttamento di una posizione di potere rispetto al consumatore per esercitare una pressione, anche senza il ricorso alla forza fisica o la minaccia di tale ricorso, in modo da limitare notevolmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole; m) "decisione di natura commerciale": la decisione presa da un consumatore relativa a se acquistare o meno un prodotto, in che modo farlo e a quali 201 Appendice condizioni, se pagare integralmente o parzialmente, se tenere un prodotto o disfarsene o se esercitare un diritto contrattuale in relazione al prodotto; tale decisione può portare il consumatore a compiere un'azione o all'astenersi dal compierla; n) "professione regolamentata": attività professionale, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, e' subordinata direttamente o indirettamente, in base a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali. Art.19. Ambito di applicazione 1. Il presente titolo si applica alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori poste in essere prima, durante e dopo un'operazione commerciale relativa a un prodotto. 2. Il presente titolo non pregiudica: a) l'applicazione delle disposizioni normative in materia contrattuale, in particolare delle norme sulla formazione, validità od efficacia del contratto; b) l'applicazione delle disposizioni normative, comunitarie o nazionali, in materia di salute e sicurezza dei prodotti; c) l'applicazione delle disposizioni normative che determinano la competenza giurisdizionale; d) l'applicazione delle disposizioni normative relative allo stabilimento, o ai regimi di autorizzazione, o i codici deontologici o altre norme specifiche che disciplinano le professioni regolamentate, per garantire livelli elevati di correttezza professionale. 202 Appendice 3. In caso di contrasto, le disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali scorrette prevalgono sulle disposizioni del presente titolo e si applicano a tali aspetti specifici. 4. Il presente titolo non e' applicabile in materia di certificazione e di indicazioni concernenti il titolo degli articoli in metalli preziosi. Capo II (1) Pratiche commerciali scorrette (1) Capo così modificato dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146. Art.20. Divieto delle pratiche commerciali scorrette 1. Le pratiche commerciali scorrette sono vietate. 2. Una pratica commerciale e' scorretta se e' contraria alla diligenza professionale, ed e' falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale e' diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori 3. Le pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi più ampi di consumatori, sono idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità, in un modo che il professionista poteva ragionevolmente prevedere, sono valutate nell'ottica del membro medio di tale gruppo. E' fatta salva la pratica pubblicitaria 203 Appendice comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera. 4. In particolare, sono scorrette le pratiche commerciali: a) ingannevoli di cui agli articoli 21, 22 e 23 o b) aggressive di cui agli articoli 24, 25 e 26. 5. Gli articoli 23 e 26 riportano l'elenco delle pratiche commerciali, rispettivamente ingannevoli e aggressive, considerate in ogni caso scorrette. Sezione I Pratiche commerciali ingannevoli Art.21. Azioni ingannevoli 1. E' considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o e' idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o e' idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso: a) l'esistenza o la natura del prodotto; b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, gli accessori, l'assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto; c) la portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica commerciale 204 Appendice e la natura del processo di vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla sponsorizzazione o all'approvazione dirette o indirette del professionista o del prodotto; d) il prezzo o il modo in cui questo e' calcolato o l'esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo; e) la necessità di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione; f) la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agente, quali l'identità, il patrimonio, le capacità', lo status, il riconoscimento, l'affiliazione o i collegamenti e i diritti di proprietà industriale, commerciale o intellettuale o i premi e i riconoscimenti; g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di rimborso ai sensi dell'articolo 130 del presente Codice. 2. E' altresì considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induce o e' idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti: a) una qualsivoglia attività di commercializzazione del prodotto che ingenera confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di un concorrente, ivi compresa la pubblicità comparativa illecita; b) il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni contenuti nei codici di condotta che il medesimo si e' impegnato a rispettare, ove si tratti di un impegno fermo e verificabile, e il professionista indichi in una pratica commerciale che e' vincolato dal codice. 205 Appendice 3. E' considerata scorretta la pratica commerciale che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, omette di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza. 4. E' considerata, altresì, scorretta la pratica commerciale che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, può, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza. Art.22. Omissioni ingannevoli 1. E' considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o e' idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 2. Una pratica commerciale è altresì considerata un'omissione ingannevole quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti di cui al detto comma, o non indica l'intento commerciale della pratica stessa qualora questi non risultino già evidente dal contesto nonché quando, nell'uno o nell'altro caso, ciò induce o e' idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 3. Qualora il mezzo di comunicazione impiegato per la pratica commerciale imponga restrizioni in termini di spazio o di tempo, nel decidere se vi sia stata un'omissione di informazioni, si tiene conto di dette restrizioni e di qualunque 206 Appendice misura adottata dal professionista per rendere disponibili le informazioni ai consumatori con altri mezzi. 4. Nel caso di un invito all'acquisto sono considerate rilevanti, ai sensi del comma 1, le informazioni seguenti, qualora non risultino già evidenti dal contesto: a) le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al mezzo di comunicazione e al prodotto stesso; b) l'indirizzo geografico e l'identità del professionista, come la sua denominazione sociale e, ove questa informazione sia pertinente, l'indirizzo geografico e l'identità del professionista per conto del quale egli agisce; c) il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto comporta l'impossibilita' di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore; d) le modalità di pagamento, consegna, esecuzione e trattamento dei reclami qualora esse siano difformi dagli obblighi imposti dalla diligenza professionale; e) l'esistenza di un diritto di recesso o scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni commerciali che comportino tale diritto. 5. Sono considerati rilevanti, ai sensi del comma 1, gli obblighi di informazione, previsti dal diritto comunitario, connessi alle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità o la commercializzazione del prodotto. 207 Appendice Art.23. Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli 1. Sono considerate in ogni caso ingannevoli le seguenti pratiche commerciali: a) affermazione non rispondente al vero, da parte di un professionista, di essere firmatario di un codice di condotta; b) esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualità o un marchio equivalente senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione; c) asserire, contrariamente al vero, che un codice di condotta ha l'approvazione di un organismo pubblico o di altra natura; d) asserire, contrariamente al vero, che un professionista, le sue pratiche commerciali o un suo prodotto sono stati autorizzati, accettati o approvati, da un organismo pubblico o privato o che sono state rispettate le condizioni dell'autorizzazione, dell'accettazione o dell'approvazione ricevuta; e) invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo senza rivelare l'esistenza di ragionevoli motivi che il professionista può avere per ritenere che non sarà in grado di fornire o di far fornire da un altro professionista quei prodotti o prodotti equivalenti a quel prezzo entro un periodo e in quantità ragionevoli in rapporto al prodotto, all'entità della pubblicità fatta del prodotto e al prezzo offerti; f) invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo e successivamente: 1) rifiutare di mostrare l'articolo pubblicizzato ai consumatori, oppure 2) rifiutare di accettare ordini per l'articolo o di consegnarlo entro un periodo di tempo ragionevole, oppure 3) fare la dimostrazione dell'articolo con un campione difettoso, con l'intenzione di promuovere un altro prodotto. 208 Appendice g) dichiarare, contrariamente al vero, che il prodotto sarà disponibile solo per un periodo molto limitato o che sarà disponibile solo a condizioni particolari per un periodo di tempo molto limitato, in modo da ottenere una decisione immediata e privare i consumatori della possibilità o del tempo sufficiente per prendere una decisione consapevole; h) impegnarsi a fornire l'assistenza post-vendita a consumatori con i quali il professionista ha comunicato prima dell'operazione commerciale in una lingua diversa dalla lingua ufficiale dello Stato membro in cui il professionista e' stabilito e poi offrire concretamente tale servizio soltanto in un'altra lingua, senza che questo sia chiaramente comunicato al consumatore prima del suo impegno a concludere l'operazione; i) affermare, contrariamente al vero, o generare comunque l'impressione che la vendita del prodotto e' lecita; l) presentare i diritti conferiti ai consumatori dalla legge come una caratteristica propria dell'offerta fatta dal professionista; m) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, impiegare contenuti redazionali nei mezzi di comunicazione per promuovere un prodotto, qualora i costi di tale promozione siano stati sostenuti dal professionista senza che ciò emerga dai contenuti o da immagini o suoni chiaramente individuabili per il consumatore; n) formulare affermazioni di fatto inesatte per quanto riguarda la natura e la portata dei rischi per la sicurezza personale del consumatore o della sua famiglia se egli non acquistasse il prodotto; o) promuovere un prodotto simile a quello fabbricato da un altro produttore in modo tale da fuorviare deliberatamente il consumatore inducendolo a ritenere, contrariamente al vero, che il prodotto e' fabbricato dallo stesso produttore; 209 Appendice p) avviare, gestire o promuovere un sistema di promozione a carattere piramidale nel quale il consumatore fornisce un contributo in cambio della possibilità di ricevere un corrispettivo derivante principalmente dall'entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti; q) affermare, contrariamente al vero, che il professionista e' in procinto di cessare l'attività o traslocare; r) affermare che alcuni prodotti possono facilitare la vincita in giochi basati sulla sorte; s) affermare, contrariamente al vero, che un prodotto ha la capacità di curare malattie, disfunzioni o malformazioni; t) comunicare informazioni inesatte sulle condizioni di mercato o sulla possibilità di ottenere il prodotto allo scopo d'indurre il consumatore all'acquisto a condizioni meno favorevoli di quelle normali di mercato; u) affermare in una pratica commerciale che si organizzano concorsi o promozioni a premi senza attribuire i premi descritti o un equivalente ragionevole; v) descrivere un prodotto come gratuito o senza alcun onere, se il consumatore deve pagare un supplemento di prezzo rispetto al normale costo necessario per rispondere alla pratica commerciale e ritirare o farsi recapitare il prodotto; z) includere nel materiale promozionale una fattura o analoga richiesta di pagamento che lasci intendere, contrariamente al vero, al consumatore di aver già ordinato il prodotto; aa) dichiarare o lasciare intendere, contrariamente al vero, che il professionista 210 Appendice non agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, o presentarsi, contrariamente al vero, come consumatore; bb) lasciare intendere, contrariamente al vero, che i servizi post-vendita relativi a un prodotto siano disponibili in uno Stato membro diverso da quello in cui e' venduto il prodotto. Sezione II Pratiche commerciali aggressive Art.24. Pratiche commerciali aggressive 1. E' considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o e' idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o e' idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Art.25 Ricorso a molestie coercizione o indebito condizionamento 1. Nel determinare se una pratica commerciale comporta, ai fini del presente capo, molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito condizionamento, sono presi in considerazione i seguenti elementi: a) i tempi, il luogo, la natura o la persistenza; b) il ricorso alla minaccia fisica o verbale; c) lo sfruttamento da parte del professionista di qualsivoglia evento tragico o 211 Appendice circostanza specifica di gravità tale da alterare la capacità di valutazione del consumatore, al fine di influenzarne la decisione relativa al prodotto; d) qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, imposto dal professionista qualora un consumatore intenda esercitare diritti contrattuali, compresi il diritto di risolvere un contratto o quello di cambiare prodotto o rivolgersi ad un altro professionista; e) qualsiasi minaccia di promuovere un'azione legale ove tale azione sia manifestamente temeraria o infondata. Art.26 Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive 1. Sono considerate in ogni caso aggressive le seguenti pratiche commerciali: a) creare l'impressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali fino alla conclusione del contratto; b) effettuare visite presso l'abitazione del consumatore, ignorando gli inviti del consumatore a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi, fuorché nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale; c) effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza, fuorché nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale, fatti salvi l'articolo 58 e l'articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; d) imporre al consumatore che intenda presentare una richiesta di risarcimento del danno in virtù di una polizza di assicurazione di esibire documenti che non 212 Appendice possono ragionevolmente essere considerati pertinenti per stabilire la fondatezza della richiesta, o omettere sistematicamente di rispondere alla relativa corrispondenza, al fine di dissuadere un consumatore dall'esercizio dei suoi diritti contrattuali; e) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, includere in un messaggio pubblicitario un'esortazione diretta ai bambini affinché acquistino o convincano i genitori o altri adulti ad acquistare loro i prodotti reclamizzati; f) esigere il pagamento immediato o differito o la restituzione o la custodia di prodotti che il professionista ha fornito, ma che il consumatore non ha richiesto, salvo quanto previsto dall'articolo 54, comma 2, secondo periodo; g) informare esplicitamente il consumatore che, se non acquista il prodotto o il servizio saranno in pericolo il lavoro o la sussistenza del professionista; h) lasciare intendere, contrariamente al vero, che il consumatore abbia già vinto, vincerà o potrà vincere compiendo una determinata azione un premio o una vincita equivalente, mentre in effetti non esiste alcun premio ne' vincita equivalente oppure che qualsiasi azione volta a reclamare il premio o altra vincita equivalente e' subordinata al versamento di denaro o al sostenimento di costi da parte del consumatore. 213 Bibliografia Bibliografia − Bargelli Elena, I codici di condotta, in AA. VV. , “Le pratiche commerciali sleali” tra imprese e consumatori, 2007. − Bifulco Luca, Vitiello Guido, Sociologi della comunicazione, un’antologia di studi sui media, Ipermedium libri, Napoli, 2004. − De Cristofaro Giovanni (a cura di), Pratiche commerciali scorrette e codice del consumo, Il recepimento della direttiva 2005/29 Ce nel diritto italiano (decreti legislativi nn.145 e 146 del 2 agosto 2007), Giappichelli editore, Torino, 2008. − De Cristofaro Giovanni (a cura di), Le pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori, Giappichelli, Torino, 2007, p. 269. − Gagliardi Andrea Filippo, Pratiche commerciali scorrette, Utet, Torino, 2009. − Fabris Giampaolo, La pubblicità, teorie e prassi, Franco Angeli Editore, Milano, 1991 − Minervini Enrico, Rossi Carleo Liliana (a cura di), Le pratiche commerciali sleali, Giuffrè, Milano, 2007. − La direttiva sulle pratiche commerciali sleali, Nuove leggi per fermare il comportamento sleale nei confronti dei consumatori, opuscolo Commissione Europea, direzione generale Salute e tutela dei consumatori, 2009. − Stanzione Pasquale, Sciancalepore Giovanni (a cura di), “Commentario del Codice del consumo – inquadramento sistematico e prassi applicativa”, Ipsoa, 2006 − Stanzione Pasquale, Musio Antonio (a cura di), La tutela del consumatore, Giappichelli editore, Torino, 2009. − Ubertazzi Luigi Carlo, Concorrenza sleale e pubblicità, Cedam, Milano, 2008. − Vettori Giuseppe, Codice del consumo – Aggiornamento pratiche commerciali scorrette e azioni collettive, Cedam, Lavis, 2009 − Vigoriti Luigi, Verso l’attuazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, in Europa e diritto privato, 2007. 214 Bibliografia Sitografia Tutte le sentenze e i bollettini a cui si è fatto riferimento sono reperibili sul sito dell’Autorità garante della concorrenza e del Mercato: www.agcm.it alla voce “pratiche commerciali e pubblicità” 215