Attività professionale dello psicologo

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ORIENTAMENTO ALLA PROFESSIONE PSICOLOGO
Catania – 27 Maggio 2010
L’ATTIVITA’ PROFESSIONALE DELLO PSICOLOGO:
Figure professionali
Codice deontologico
Pubblicità (Informazione) sanitaria – tariffario – P.E.C.
Dr. Roberto Pagano – Consigliere Segretario
L’attività professionale dello psicologo: figure professionali
IL DPR 328/2001 HA ISTITUITO LE SEZIONI A E B DELL’ALBO, i cui appartenenti
sono così denominati:
Sez. A – Psicologo (laurea vecchio ordinamento e abilitazione professionale;
laurea triennale+laurea specialistica e abilitazione professionale).
Sez. B – Dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e
del lavoro/Dottore in tecniche psicologiche per i servizi alle persone e alle
comunità (laurea triennale e abilitazione professionale).
Orientamento alla Professione Psicologo – Catania 27 Maggio 2010
L’attività professionale dello psicologo: figure professionali
PSICOLOGO - PSICOTERAPEUTA
Lo svolgimento dell’attività di psicoterapia è subordinata all’acquisizione del
diploma di specializzazione quadriennale rilasciato dall’Università o da scuole
private riconosciute dal MIUR. L’accesso a tale percorso specialistico è riservato
ai laureati in psicologia o medicina e chirurgia iscritti ai rispettivi Albi.
L’Ordine, su richiesta dell’interessato, delibera il riconoscimento dell’esercizio
dell’attività di psicoterapia e lo annota su un apposito elenco.
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L’attività professionale dello psicologo: il codice deontologico
Il Codice Deontologico degli Psicologi
Il Codice Deontologico degli Psicologi illustra i principi e norme di condotta nelle
aree critiche dell’attività dello psicologo.
La necessità di codice deontologico per gli psicologi è spiegata nell’art. 3:
“Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell’esercizio professionale, può
intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali,
sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l’uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza
indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua
prestazione professionale. Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette
conseguenze”.
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L’attività professionale dello psicologo: il codice deontologico
Il Codice Deontologico degli Psicologi
La legge ordinistica 56/89 all’art. 28, c. 6 afferma:
“Il Consiglio nazionale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni: …… c)
predispone ed aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti, e
lo sottopone all'approvazione per referendum agli stessi”.
Il C.D. è stato predisposto dal C.N. il 28/6/97 e approvato per referendum il
17/1/98.
Entrato in vigore il 16/2/98.
Nel 2006, per referendum, è stata confermata la modifica degli artt. 23 e 40
(relativi al compenso professionale e alla pubblicità).
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L’attività professionale dello psicologo: il codice deontologico
Il Codice Deontologico degli Psicologi
Il codice è suddiviso nei seguenti capitoli:
Capo I - Principi Generali
Capo II - Rapporti con l'utenza e la committenza
Capo III - Rapporti con i colleghi
Capi IV e V - Rapporti con la società e norme di attuazione.
I temi principali che ricorrono nei vari articoli sono i seguenti:
1.Qualità scientifica della prestazione.
2.Rispetto per la dignità dell’utente.
3.Rispetto nei rapporti con i colleghi, sia all’interno che verso l’esterno della categoria.
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L’attività professionale dello psicologo: il codice deontologico
1. Qualità scientifica della prestazione
Artt. 5, 6, 7, 25, 27, 37.
• Utilizzo esclusivo di metodologie scientifiche (artt. 5 e 7).
• Autonomia intellettuale nella propria attività rispetto a condizioni di lavoro, strumenti
utilizzati e rapporti con altre figure professionali (art. 6).
• Mantiene un adeguato livello di preparazione (art. 5).
• Usa solo strumenti che padroneggia (art. 5) e non li utilizza in modo improprio (art. 25).
• Evita di accettare incarichi per i quali non ha competenza, in questi casi rimanda ad altri
colleghi o altri professionisti (art. 37).
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L’attività professionale dello psicologo: il codice deontologico
2. Rispetto per la dignità dell’utente
• Promozione dell’autonomia dell’utente (artt. 3 e 4).
• Svolgimento attività senza vantaggi indebiti (artt. 3 e 28).
Evita di svolgere attività professionale con persone con cui ha intrattenuto o intrattiene relazioni
personali/affettive/sessuali/ e evita relazioni personali/affettive/sessuali con gli utenti; evita vantaggi
personali da colleghi in supervisione e tirocinanti.
• Svolgimento di attività solo dopo informazione e consenso dell’utente (artt. 9, 14, 24, 32).
Consenso Informato.
• Riservatezza sui dati relativi all’utente (artt. 4, 11, 12, 13, 15, 16, 17).
Segreto professionale.
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L’attività professionale dello psicologo: il codice deontologico
3. Rispetto nei rapporti con i colleghi, sia all’interno che verso l’esterno
della categoria.
Artt. 33, 34, 35, 37, 38
•
Sostiene l’autonomia intellettuale dei colleghi (art. 33).
•
Condivide i progressi delle proprie tecniche e conoscenze (art. 34).
•
Nel presentare ricerche, cita gli altri partecipanti e le fonti (art. 35).
•
Rimanda ad altri colleghi i casi che non è in grado di trattare (art. 37).
•
Evita condotte eccentriche - decoro e dignità professionale - (art. 38).
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L’attività professionale dello psicologo: il codice deontologico
3. Rispetto nei rapporti con i colleghi, sia all’interno che verso l’esterno
della categoria.
Artt. 36.
“Lo psicologo si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi
relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a
seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro
decoro e della loro reputazione professionale. Costituisce aggravante il
fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre clientela ai colleghi.
Qualora ravvisi casi di scorretta condotta professionale che possano
tradursi in danno per gli utenti o per il decoro della professione, lo
psicologo è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio
dell’Ordine competente.”
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L’attività professionale dello psicologo: il codice deontologico
3. Rispetto nei rapporti con i colleghi, sia all’interno che verso l’esterno
della categoria.
Artt. 36. esempio di infrazione
Affermazioni contenute in una relazione nell’ambito di una CTP (Consulenza
Tecnica di Parte) in un giudizio di separazione giudiziale e riferite alla
collega Consulente della parte avversa.
“… appare in tal senso semplicemente scandaloso che uno psicologo…”
“… appare inoltre fazioso che una collega possa ….”.
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L’attività professionale dello psicologo: pubblicità dell’informazione sanitaria
Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, coordinato con il Disegno di legge n. 741
definitivamente approvato dal Parlamento il 2 agosto 2006. (Decreto Bersani)
(…) dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e
regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:
a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al
raggiungimento degli obiettivi perseguiti;
b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni
professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle
prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto
è verificato dall'Ordine;
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L’attività professionale dello psicologo: pubblicità dell’informazione sanitaria
Art. 40 Codice Deontologico degli Psicologi, approvato con Referendum a
dicembre 2006:
“Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, lo
psicologo
non
assume
pubblicamente
comportamenti
scorretti
finalizzati
al
procacciamento della clientela.
In ogni caso, può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni
professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi
complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio
il cui rispetto è verificato dai competenti Consigli dell’Ordine. Il messaggio deve
essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di
serietà scientifica ed alla tutela dell’immagine della professione.
La mancata richiesta di nulla osta per la pubblicità e la mancanza di trasparenza e
veridicità del messaggio pubblicizzato costituiscono violazione deontologica.”
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L’attività professionale dello psicologo: pubblicità dell’informazione sanitaria
REGOLAMENTO SULLA PUBBLICITÀ INFORMATIVA DELLE ATTIVITÀ
PROFESSIONALI DEGLI ISCRITTI ALLA SEZIONE “A” e “B” DELL’ALBO
(approvato nella seduta del 23/11/2007)
(art. 1) - La pubblicità delle attività oggetto del presente regolamento va intesa e realizzata
come servizio per l’informazione alla collettività. In tale prospettiva può essere svolta pubblicità
informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto,
nonché il prezzo ed i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e
veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dal Consiglio dell’Ordine che insiste
sul territorio in cui si intende effettuare l’attività pubblicitaria. Il messaggio deve essere
formulato, conformemente ai criteri della serietà scientifica ed alla tutela dell’immagine
della professione.
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L’attività professionale dello psicologo: pubblicità dell’informazione sanitaria
REGOLAMENTO SULLA PUBBLICITÀ INFORMATIVA DELLE ATTIVITÀ
PROFESSIONALI DEGLI ISCRITTI ALLA SEZIONE “A” e “B” DELL’ALBO
(approvato nella seduta del 23/11/2007)
(art. 2) - Agli iscritti all’Ordine nelle sezioni A e B dell’Albo che operano sul territorio nazionale è
consentita la pubblicità mediante targhe apposte sull’edificio nel quale il professionista svolge
attività, inserzioni sugli elenchi telefonici, sugli elenchi generali di categoria, attraverso i
periodici destinati agli esercenti le professioni sanitarie ed attraverso giornali, quotidiani
e periodici di informazione. L’informazione pubblicitaria è inoltre consentita attraverso le
inserzioni sulle pagine Web di Internet e con ogni altro mezzo purché venga realizzata
secondo criteri di trasparenza e di veridicità del messaggio e in un’ottica di servizio alla
collettività, prestando particolare attenzione alla sua influenza sull’utenza, in linea con quanto
sancito dagli artt. 8, 39, e 40 del Codice Deontologico degli Psicologi. Tale disposizione è
estesa alle società di persone, alle associazioni tra professionisti e a tutte le altre modalità di
esercizio della professione consentite dalla Legge.
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L’attività professionale dello psicologo: pubblicità dell’informazione sanitaria
REGOLAMENTO SULLA PUBBLICITÀ INFORMATIVA DELLE ATTIVITÀ
PROFESSIONALI DEGLI ISCRITTI ALLA SEZIONE “A” e “B” DELL’ALBO
(approvato nella seduta del 23/11/2007)
(art. 3 comma 3) - Per tutte le altre forme di Pubblicità di cui all’art. 2 del presente
Regolamento, l’informazione pubblicitaria è consentita previa dichiarazione autocertificata,
indirizzata al Consiglio Territoriale dell’Ordine. Tale autocertificazione deve contenere la
dichiarazione di conformità del messaggio pubblicitario alle norme deontologiche ed al presente
regolamento. L’autocertificazione deve essere corredata da una descrizione dettagliata del tipo,
delle caratteristiche e dei contenuti dell’annuncio incluso nell’inserzione - così come specificato
negli artt. 4 e 5 del presente regolamento - nonché del contesto nel quale tale inserzione verrà
diffusa. L’Ordine, entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione autocertificata, in caso
di violazioni di norme di legge o deontologiche contenute nel messaggio pubblicitario, potrà
esprimere motivato parere di non conformità, evidenziando le parti che appaiono non
conformi a quanto previsto dal presente Regolamento. Ove richiesto dall’iscritto, che dovrà
comunque motivare tale esigenza, la dichiarazione autocertificata di cui sopra potrà essere
vidimata dall’Ordine. Per i casi citati nel presente articolo, non è previsto alcun tipo di
autorizzazione scritta, rilasciata dall’Ordine.
Orientamento alla Professione Psicologo – Catania 27 Maggio 2010
L’attività professionale dello psicologo: pubblicità dell’informazione sanitaria
REGOLAMENTO SULLA PUBBLICITÀ INFORMATIVA DELLE ATTIVITÀ
PROFESSIONALI DEGLI ISCRITTI ALLA SEZIONE “A” e “B” DELL’ALBO
(approvato nella seduta del 23/11/2007)
(art. 4) - La pubblicità informativa può avere il seguente contenuto:
a)nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale recapito del professionista,
orario delle visite e di apertura al pubblico.
b) titoli di studio:
I.titoli di Laurea, quale “Dottore in scienze e tecniche psicologiche” e di Laurea specialistica (o
magistrale o quinquennale) quale “Dottore magistrale in psicologia”*, con l’eventuale menzione
dell’indirizzo specifico: “Dottore magistrale in Psicologia ad indirizzo Applicativo”, “… Didattico”,
“…Sperimentale” (per coloro che si sono laureati in base all’ordinamento previgente al DPR
6/2/1985, n. 216), “Dottore magistrale in Psicologia ad indirizzo di Psicologia Generale e
Sperimentale”, “… ad indirizzo di Psicologia Clinica e di Comunità”, “…ad indirizzo di
Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione”, “…ad indirizzo di Psicologia del Lavoro e delle
Organizzazioni” (per coloro che si sono laureati in base all’ordinamento del DPR 6/2/1985 n.
216).
II.Titoli di specializzazione o di Dottorato di ricerca (senza abbreviazioni che possano
indurre in equivoco) come: - “Specialista in... (titolo della scuola di specializzazione
universitaria)”, - “Specialista in Psicoterapia” nel caso di diploma ottenuto presso un corso di
specializzazione in psicoterapia attivato presso un istituto privato riconosciuto dal MIUR; “Dottore di ricerca in … (titolo del corso di dottorato di ricerca)”.
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L’attività professionale dello psicologo: pubblicità dell’informazione sanitaria
REGOLAMENTO SULLA PUBBLICITÀ INFORMATIVA DELLE ATTIVITÀ
PROFESSIONALI DEGLI ISCRITTI ALLA SEZIONE “A” e “B” DELL’ALBO
(approvato nella seduta del 23/11/2007)
(art. 4) - La pubblicità informativa può avere il seguente contenuto:
III. titoli di formazione universitari post-laurea o post-laurea quinquennale o specialistica
o magistrale come i corsi di perfezionamento scientifico o di altra formazione permanente e
ricorrente come: “Master universitario di primo livello in…” “Master universitario di II livello in…”
ai sensi della L. n 34/90, del DM 509/99 e del DM 270/04.
c) titoli professionali (senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco):
- “Dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro”.
- “Dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona ed alla comunità”.
- “Psicologo”.
- “Psicologo – Psicoterapeuta ….” (con possibile indicazione del setting, dell’indirizzo e
dell’ area di riferimento, così come specificato all’art. 5, comma 3).
La dicitura “psicologo - psicoterapeuta” è consentita solo agli iscritti alla sezione A dell’Albo che
abbiano ottenuto l’annotazione dell’esercizio dell’attività di psicoterapeuta ai sensi dell’art. 50, c.
5, DPR 328/01. Tale annotazione è concessa ai possessori di diploma legittimante l’esercizio
dell’attività psicoterapeutica in base all’art. 3 della Legge 56/1989, nonchè a coloro i quali
hanno ottenuto il riconoscimento dell’attività psicoterapeutica, ai sensi dell’art. 35, L. 56/89, o
dell’art. 4 della L. 4/99.
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L’attività professionale dello psicologo: pubblicità dell’informazione sanitaria
REGOLAMENTO SULLA PUBBLICITÀ INFORMATIVA DELLE ATTIVITÀ
PROFESSIONALI DEGLI ISCRITTI ALLA SEZIONE “A” e “B” DELL’ALBO
(approvato nella seduta del 23/11/2007)
(art. 4) – La pubblicità informativa può avere il seguente contenuto:
d) Titoli di carriera, quale “psicologo dirigente”; Titoli accademici e di ruolo in campo
psicologico, quali: - “Professore in... (materia di insegnamento psicologico)” con eventuale ruolo
(ordinario, associato, a contratto); - “Ricercatore universitario”, specificando l’Università o
l’Istituto Statale di ricerca;
e) onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato come “Cavaliere,” cariche istituzionali, etc.;
Non è consentito l’uso di titoli conseguiti all’estero se non riconosciuti dallo Stato
italiano.
Orientamento alla Professione Psicologo – Catania 27 Maggio 2010
L’attività professionale dello psicologo: pubblicità dell’informazione sanitaria
REGOLAMENTO SULLA PUBBLICITÀ INFORMATIVA DELLE ATTIVITÀ
PROFESSIONALI DEGLI ISCRITTI ALLA SEZIONE “A” e “B” DELL’ALBO
(approvato nella seduta del 23/11/2007)
(art. 5) – Pubblicità relativa alle caratteristiche del servizio offerto.
L’iscritto alla sezione A dell’Albo, al fine di specificare le caratteristiche del servizio offerto e per
una maggiore trasparenza nei confronti del cliente, può inoltre pubblicizzare:
a) L’area specifica nella quale esercita la professione (“Psicologia del lavoro e delle
organizzazioni”, “Psicologia scolastica”, “Psicologia di comunità”, etc.).
In tal caso il professionista dovrà presentare una documentazione, anche mediante
autocertificazione, dalla quale si evinca l’adeguata formazione e/o l’attività nella specifica area).
b) Le attività professionali di cui all’art. 1 della L. 56/89, all’art. 51 comma 1 del DPR
328/01 e all’art. 3 comma 1-quinquies della L. 170/03, (es.: Prevenzione, diagnosi, etc.).
Non è consentito utilizzare il termine“esperto” in quanto fuorviante per la trasparenza
del
messaggio.
Lo Psicologo-Psicoterapeuta può inoltre pubblicizzare:
- Il “setting” o l’ambito di intervento (“Terapia individuale”, “Terapia di gruppo”, “Terapia
familiare e/o di coppia”, “Terapia infantile e/o dell’adolescente”, etc.);
- L’indirizzo teorico-clinico di riferimento, relativo alla formazione (es.: psicoanalitico,
psicodinamico,
rogersiano etc.).
sistemico,
cognitivo-comportamentale,
analiticotransazionale,
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gestaltico,
L’attività professionale dello psicologo: pubblicità dell’informazione sanitaria
TARIFFARIO
Art. 23 Codice Deontologico degli Psicologi, approvato con Referendum a
dicembre 2006:
Lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso
professionale in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata
all’importanza dell’opera e al decoro della professione.
In ambito clinico tale compenso non può essere condizionato all’esito o ai risultati
dell’intervento professionale; in tutti gli ambiti lo psicologo è tenuto a non superare le
tariffe ordinistiche massime, prefissate in via generale a tutela degli utenti.
Il testo unico della tariffa professionale degli psicologi, allegato sub lettera A al presente
codice, è costituito quale parametro per la valutazione della misura del compenso
richiesto ai sensi del comma 1 del presente articolo.
Per ogni modifica o abrogazione relativa all’allegato sub lettera A sarà competente il
Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi ai sensi dell’art. 28 comma 6 lett. G)
della L. 56/89, con la procedura prevista dal vigente Regolamento interno, senza
l’obbligo di cui alla lettera c) del medesimo art. 28 comma 6.
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L’attività professionale dello psicologo
Pubblicato in Gattezza Ufficiale 29 febbraio 2008, n. 47 il c.d. "Milleproroghe" (decreto legge 31
dicembre 2007, n. 248, coordinato con la legge 28 febbraio 2008, n. 31) con il quale vengono
prorogati alcuni termini previsti da disposizioni legislative in materia di difesa, beni culturali e
turismo, lavoro e previdenza, salute, università, giustizia, infrastrutture e trasporti, personale
delle pubbliche amministrazioni, agricoltura, sviluppo economico, ambiente e interno.
Articolo 24-sexies.
(Equiparazione di titoli ai fini dell’accesso ai concorsi presso il Servizio sanitario nazionale e
vigilanza sull’Ordine nazionale degli psicologi)
1. I titoli di specializzazione rilasciati ai sensi dell’articolo 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56,
e il riconoscimento di cui al comma 1 dell’articolo 35 della medesima legge, e successive
modificazioni, sono validi quale requisito per l’ammissione ai concorsi per i posti organici
presso il Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 29 dicembre
2000, n. 401, e successive modificazioni, fermi restando gli altri requisiti previsti.
2.
L’articolo 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente:
«Art. 29. – (Vigilanza del Ministro della salute). – 1. Il Ministro della salute esercita l’alta
vigilanza sull’Ordine nazionale degli psicologi».
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SERVIZIO P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) Servizio gratuito riservato agli iscritti all'Ordine degli
Psicologi della Regione Siciliana
Il D.L. 29 novembre 2008 n. 185 convertito nella Legge 2/2009 ha reso obbligatorio il possesso della
PEC - Posta Elettronica Certificata per le Società ed i Professionisti.
COS'È
La posta elettronica certificata (PEC) è uno strumento che permette di dare, ad un messaggio di posta
elettronica, lo stesso valore di una raccomandata con avviso di ricezione tradizionale.
PROCEDURA DI ATTIVAZIONE
1. Registrarsi all'area riservata del sito del Consiglio Nazionale
https://areariservata.psy.it/cgi-bin/areariservata/ar.cgi
2. Entrare nell'area riservata ed attivare il link PEC
3. Seguire le indicazioni contenute nella pagina
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