Chi deve prestare l'assistenza materiale a scuola?
Sino alla fine del 1999 il mansionario dei collaboratori scolastici (ex bidelli) è regolato dai
contratti collettivi di lavoro relativi ai dipendenti degli enti locali per la scuola materna, elementare
e superiore (dpr 347/83 e successive modifiche), secondo cui tale personale, inquadrato nella
"quarta fascia stipendiale" deve svolgere attivita' di assistenza materiale nell'ingresso ed uscita da
scuola degli alunni con handicap, all'interno dei locali scolastici e di assistenza per l'igiene
personale e l'accompagnamento ai servizi igienici; cio' senza alcuna indennita' aggiuntiva essendo
queste mansioni ordinarie normali del profilo professionale. Per la scuola media, sempre sino a
fine 99, i collaboratori scolastici che dipendono dall'amministrazione della p.i. svolgono, come
mansioni ordinarie, l'accompagnamento degli alunni con handicap nei locali scolastici e nell'uscita
ed ingresso da essi. se ricevono l'ordine di servizio di prestare assistenza per l'igiene personale e
per l'accompagnamento ai servizi igienici, hanno diritto al premio incentivante, essendo questa
attivita' aggiuntiva a quella ordinaria (CCNL del 1995). A partire dal l gennaio 2000 tutti i
collaboratori scolastici dipendenti dagli enti locali transitano nei ruoli del Ministero della PI (
L. 124/99 art.8) e si applicano ad essi ed a quelli già dipendenti dalla PI le norme del Nuovo
Contratto Collettivo approvato nel maggio 99 e pubblicato nel supplemento alla GU n.133 del 9
giugno 99. In forza dell'art.32 di tale contratto i collaboratori scolastici nelle scuole statali di ogni
ordine e grado hanno mansioni ordinarie e mansioni aggiuntive. Le mansioni ordinarie indicate
nell'art. 50 comma 1 e tabella A Profili professionali area N2: Profilo Collaboratore scolastico
"... ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture
scolastiche e nell'uscita da esse."
Le mansioni aggiuntive, per le quali quindi scatta il diritto al premio incentivante, sono individuate
sempre dall'art.50 comma 1 stessa tabella come segue: "..assistenza agli alunni portatori di
handicap all'interno delle strutture scolastiche, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene
personale". Per tutte le mansioni ordinarie ed aggiuntive i collaboratori scolastici debbono
frequentare un corso di aggiornamento.
L'individuazione dei collaboratori scolastici che dovranno svolgere le mansioni aggiuntive avviene
grazie al Capo d'Istituto con ordine di Servizio; quanto al premio incentivante la relativa delibera
spetta al Consiglio di Circolo o d'Istituto. Per evitare discontinuità nel servizio svolto dai
collaborati scolastici dipendenti dagli Enti locali, nel momento in cui entrano nei ruoli del
Ministero PI, il DM n.184 del 23.7.99 fornisce chiarimenti nel senso sopraindicato con gli artt.6-78. Inoltre la CM n.245/99 alla voce VARIE nei numeri 3,4 e 5 precisa con esempi che gli ex bidelli
degli Enti locali trasferiti allo Stato dovranno continuare a svolgere, come dipendenti statali, solo i
compiti di assistenza agli alunni con handicap nell'ambito della scuola. Quanti svolgevano anche
mansioni, quali ad es. di autisti di scuolabus o di sorveglianza alle mense scolastiche, dovranno
cessare da questi incarichi, rientrando essi nelle competenze del personale dipendente dagli Enti
locali i quali debbono continuare a garantire questi servizi e quelli dell'assistenza educativa per
l'autonomia e la comunicazione; viene citato a tal proposito il DPR 616/77 art.42 e 45, che sono
espressamente richiamati dall'art. 13 comma 4della L. 104/92. Il D.M. 297 del 10/12/99 fornisce
precisazioni pure circa il subentro dell'Amministrazione statale nei contratti di appalto e nelle
convenzioni per i lavori socialmente utili stipulati in precedenza dagli enti locali. L'obbligo
dell'assistenza agli alunni con handicap per l'igiene personale e per l'accompagnamento ai servizi
igienici, gravante sui bidelli è stato ulteriormente ribadito nell'intesa stipulata il 13/9/2000 fra
Lanci (Associazione Nazionale Comuni d'Italia) e il Ministero della Pubblica Istruzione. I genitori
degli alunni con handicap debbono conoscere con esattezza questa normativa per chiederne ai Capi
d'Istituto la puntuale applicazione, affinchè non avvenga che la scuola telefoni a casa chiedendo ai
familiari di recarsi presso i locali scolastici per motivi legati all'igiene personale del figlio con
handicap. Questa prassi, talora adottata da alcune scuole, è illegittima poiché il Servizio pubblico
di integrazione scolastica comprende anche questi aspetti. La famiglia pertanto non deve essere
disturbata per questi motivi poiché, in caso contrario, si potrebbe forse ipotizzare l'interruzione di
un pubblico servizio.
Il contratto collettivo nazionale integrativo del 15 Febbraio 2001, nell'allegato "D", ha ridefinito la
figura professionale del collaboratore scolastico. Ivi si precisano due tipi di mansioni a favore degli
alunni con handicap:
l - Mansioni ordinarie e quindi per tutti senza alcun aumento di retribuzione concernenti
l'accompagnamento da fuori a dentro i locali scolastici e nel loro interno;
2 - Assistenza obbligatoria per la cura della persona, che quindi riguarda anche l'assistenza
igienica, con diritto al premio incentivante.
Gli ausili tecnici o sussidi didattici possono essere un diritto?
Legge n. 104/92, art. 13:
"1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle
scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza [ ... ] anche attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali,
culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale
scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive
competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.
142. [... ] Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica
congiunta di progetti educati vi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di
integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì
previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della
partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;
b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di
ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi
funzionai i all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri
specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico
materiale didattico".
Quindi è opportuno riferirsi agli accordi di programma della propria provincia o in alternativa si
deve proporre un progetto, con relativa richiesta di fondi, al provveditorato agli studi (uffici sul
territorio) della propria provincia.
•..
Ma in pratica come si insegna alla classe con il sostegno?
Le vie più percorribili sono essenzialmente 4:
Apprendimento cooperativo.
È indispensabile consultare la letteratura in merito, ma comunque possiamo
proporre un esempio:
Si suddivide la classe in gruppi di 5 allievi disomogenei come livello di apprendimento della
materia, spiegando che chi sa di più dovrà aiutare chi sa di meno (è importante spiegarlo perché si
sottolinea che la competizione è fra gruppi e non fra singoli). Si indica il nuovo argomento di studio
(ad esempio "come funziona un transistor?"), fornendo indicazioni sugli strumenti con cui reperire
le informazioni sull'argomento (libro di testo, riviste, internet, insegnante ecc.)In ogni gruppo tutti
dovranno scrivere i punti fondamentali dell'argomento. Ogni componente del gruppo esporrà
l'argomento o una porzione dell'argomento; alla fine dell'esposizione del gruppo, su di esso verrà
formulato un voto da parte degli altri gruppi (per chiarezza di esposizione, contenuti ecc.),
concordato con l'insegnante.
Dopo che tutti i gruppi hanno ricevuto un voto, l'insegnante dà un voto al gruppo i cui componenti
hanno saputo collaborare meglio tra loro, spiegando le motivazioni del 'premio'.
Tali voti possono essere utilizzati come valutazione aggiuntiva, da aggiungersi alle consuete
interrogazioni dei singoli, e, motivando l'attività dei ragazzi, sono un deterrente ai lavori di gruppo
"salotto e riposo".
Tale approccio può essere molto positivo per recuperare situazioni border-line, nelle quali l'allievo
è normale ma ha difficoltà di apprendimento. È inutile sottolineare come questo metodo sia l'unico
che permette ai ragazzi di acquisire un vero senso di solidarietà e di capacità di lavoro di gruppo.
Tutoring continuo.
In questo caso, per ragazzi con problematiche più cogenti, si provvede ad un'attività di
tutoring da parte dei compagni di banco del ragazzo. Essi potranno insegnare argomenti
completamente diversi (per es. le 4 operazioni alle scuole m. superiori) o ripetere gli argomenti
curricolari. In questo caso è meglio che il tutoring non sia sempre della stessa persona (altrimenti
non seguirebbe mai le lezioni), ma deve essere precedentemente organizzato dall' insegnante di
sostegno, che dà dei suggerimenti di metodo ai ragazzi e decide in collaborazione con i colleghi
chi debba svolgere questa attività. Alle varie obiezioni a
questo metodo si può rispondere che è molto utile per chi fa da tutor, in quanto solo se si spiega ad
uno che non sa si verifica veramente il proprio modo di esporre.
Attività pratiche interclasse.
In questo caso, in presenza di problemi mentali medi o gravi, si può decidere di
aumentare le attività pratiche (tipiche, ad esempio, degli istituti professionali), inserendo i ragazzi
in situazione di handicap in tutte le attività di laboratorio previste dal loro PEI, anche se svolte da
altre classi.
Divisione in due della classe.
Quando è presente l'insegnante di sostegno, specialmente in presenza di casi border-line, si divide
in due la classe. L'insegnante di sostegno può far svolgere esercizi, fornire spiegazioni,
organizzare ripassi, mentre il collega interroga o spiega lo stesso argomento. Alternando l'attività
dell'insegnante di sostegno con o senza il ragazzo in situazione di handicap, si può gradualizzare la
presenza dell'insegnante di sostegno a fianco dell'allievo in situazione di handicap evitando che i
compagni lo prendano in giro (dicendo che è handicappato perché ha l'insegnante di sostegno).
Misto dei quattro modelli precedenti.
Questo approccio è sicuramente il migliore, poiché lascia spazio alla
sperimentazione ed è utile in una fase iniziale.
Come si valuta un alunno disabile?
Il Consiglio di Classe deve stabilire nei primi mesi di scuola il tipo di valutazione da adottare (in
genere entro il primo consiglio dell'anno); nei casi dubbi conviene iniziare con una valutazione
basata sull'articolo 2 O.M. 128/99.
O.M 128 del 14/05/99. art 4 comma 5 ti Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la
valutazione differenziata di cui sopra, deve dame immediata notizia alla famiglia fissandole un
termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta
si intende accettata. In caso di diniego espresso, l'alunno non può essere considerato in situazione di
handicap ai soli fini della valutazione, che viene effettuata ai sensi dei precedenti artt.2 e 3." ( con il
sostegno ma con la stessa modalità di valutazione dei compagni).
O.M 128 del 14/05/99. art 4 comma 2 "Il Consiglio di classe, in sede di valutazione trimestrale o
quadrimestrale e finale, sulla scorta del Piano Educativo Individualizzato [... ], esamina gli elementi
di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento raggiunti, anche attraverso
l'attività di integrazione e di sostegno, verifica i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati
dal Piano Educativo Individualizzato."
O.M 128 del 14/05/99. art 4 comma l "Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e
sensoriali non si procede, di norma, ad alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l'uso
di particolari strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello
di apprendimento non evidenziabile attraverso un colloquio o prove scritte tradizionali".
Per quanto riguarda gli alunni con obiettivi didattici e formativi non riconducibili al programma
ministeriale:
O.M 128 del 14/05/99. art 4 comma 4 "I predetti alunni possono, di conseguenza, essere ammessi
alla frequenza dell'anno successivo o dichiarati ripetenti anche per tre volte, in forza del disposto di
cui all'art. 316 del D.Lvo 16/04/94, n. 297. In calce alla pagella degli alunni medesimi, deve essere
apposta l'annotazione secondo la quale la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi
ministeriali ed è adottata ai sensi dell'art. 4 della presente Ordinanza".
O.M 128 del 14/05/99. art 4 comma 4 "Qualora durante il successivo anno scolastico vengano
accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il
Consiglio di classe delibera in conformità dei precedenti artt. 2 e 3, senza necessità di prove di
idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti."
~
Che funzioni ha l'insegnante di sostegno?
Per una corretta utilizzazione degli insegnanti di sostegno, possono essere richiamate le disposizioni
contenute nella «Premessa» ai Programmi dei corsi biennali di specializzazione, approvati con
Decreto ministeriale del 24 aprile 1986 (modificati nel 1988 e oggetto di ulteriore revisione con
Decreto ministeriale n. 226 del 27 giugno 1995).
Dopo aver precisato che "il processo di integrazione dell'alunno riguarda tutti i docenti e
l'insegnante specializzato ha il compito precipuo di far sperimentare al contesto educativo la
dinamica delle esigenze degli alunni portatori di handicap», la citata «Premessa» ai programmi
dell'86 (D.M 24/04/86) aggiunge: «Tale insegnante deve superare le angustie di un ruolo limitato,
assumendo una corretta competenza nelle problematiche dell'organizzazione scolastica, facendo
valere concretamente le proprie capacità relazionali e comunicazionali, senza tuttavia prescindere
dall'esercizio di specifiche competenze didattiche e curricolari»
L'insegnante di sostegno viene ad essere un esperto che, contitolare di classe, concorre a modificare
la didattica alla classe affinché il ragazzo in situazione di handicap possa essere integrato.
Legge n. 104/92, art. 13: "6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e
delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educati va e didattica e alla
elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe
e dei collegi dei docenti".
I docenti di sostegno, inoltre, a norma dell'art. 315, comma quinto, del D.L. vo n. 297/1994, fanno
parte del Consiglio di Classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione,
con diritto di voto per tutti gli alunni della classe.
I corsi di specializzazione per insegnanti di sostegno vengono a tal fine suddivisi per aree: n quadro
(Legislazione, Sociologia, Pedagogia), il soggetto (psicologia, Biologia), Il metodo (problemi
metodologici), l'area linguistica (Lingua, Logica-matematica, Comunicazione non verbale), il
tirocinio (Rielaborazione esperienze professionali, organizzazione competenze professionali).
I ,.
Quanto può essere numerosa la classe del ragazzo disabile?
D.M. n. 141 del 03/06/99.
"Le classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola materna,
che accolgono alunni in situazione di handicap sono costituite con non più di 20 alunni purché sia
esplicitata e motivata la necessità di una riduzione numerica di ciascuna classe, in rapporto alle
esigenze formative dell' alunno, e il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le
strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno nonché da
altro personale della stessa scuola.
10.2 La presenza di più di un alunno in situazione di handicap nella stessa classe può essere prevista
in ipotesi residuale ed in presenza di handicap lievi. Le classi iniziali che ospitano più di un alunno
in situazione di handicap sono costituite con non più di 20 iscritti; per le classi intermedie il rispetto
di tale limite deve essere rapportato all'esigenza di garantire la continuità didattica nelle stesse
classi.
10.3 In relazione al disposto del comma 4, le classi e le sezioni delle scuole ed istituti di ogni ordine
e grado che accolgono alunni in situazione di handicap possono essere costituite con più di 20
alunni senza superare, però il limite massimo di 25 alunni, previa valutazione della gravità
dell'handicap e delle situazioni oggettive degli alunni interessati, unitamente alle condizioni
organizzative e delle risorse professionali disponibili in ciascuna scuola.
10.4 Ai fini previsti dall'art. 40, comma l, della legge n. 449/98, la formazione delle classi secondo
i criteri ed i parametri di cui ai commi precedenti deve comunque essere effettuata ne] limite delle
dotazioni organiche provinciali complessive dei personale docente ai sensi dell'art. 26, comma 12,
della L. 23.12.98, n. 448.
10.5 Per la formulazione del piano provinciale e per l'attuazione delle norme concernenti la
costituzione delle classi con alunni in situazione di handicap e l'assegnazione dei docenti per il
sostegno il Provveditore agli Studi, anche sulla base di quanto previsto dai successivi artt. 41 e 43,
si avvale dei seguenti organismi:
a) il GLIP (gruppo di lavoro interistituzionale provinciale) che individua e fissa i criteri generali di
attuazione
dei piano provinciale; alle riunioni del gruppo di lavoro possono partecipare rappresentanti delle
istituzioni scolastiche di volta in volta interessate.
b) il GLH (gruppo di lavoro integrazione scolastica) che, sulla base dei criteri stabiliti dal GLIP,
formula un parere motivato e un piano di priorità al Provveditore agli Studi, per i provvedimenti di
competenza".
Supplenze per il sostegno assicurate dalla Corte dei Conti
Mentre nella scuola materna ed elementare, in caso di assenze anche brevi dell'insegnante per il
sostegno, i Dirigenti scolastici provvedono alla nomina di supplenti, nella scuola media e superiore
attendono una assenza di 15 giorni per poter procedere alle nomine.
Ciò perché, in base alle ultime leggi finanziarie sino a 15 giorni di assenza il Dirigente deve
provvedere a supplire gli assenti con i docenti della scuola.
Qualora nominino un supplente per un periodo inferiore a 15 giorni rischiano di pagare
personalmente lo stipendio del supplente, in quanto esso costituirebbe un danno per l' erario.
La Corte dei Conti con la Sentenza n. 4512004 ha chiarito in modo inequivocabile i limiti della
responsabilità contabile alla quale va incontro un Dirigente.
La Sentenza ha dichiarato, infatti, non punibile un Dirigente condannato in l" grado per avere
nominato un supplente per un periodo inferiore a quello previsto dalle norme.
La Corte ha precisato che non si incorre in responsabilità contabile a due condizioni:
l. che non vi siano nella scuola docenti con ore a disposizione da poter essere impiegati nelle
supplenze;
2. che, in tali circostanze, la nomina di un supplente esterno diviene indispensabile per non
interrompere l'attività didattica della classe.
Pertanto la nomina, lungi da arrecare un danno all' erario, assicura alla scuola lo svolgimento delle
sue funzioni istituzionali, che altrimenti rimarrebbero inadempiute.
La Sentenza è importante poiché, dando serenità ai Dirigenti scolastici consente, soprattutto in caso
di assenza dell'insegnante per il sostegno, l'immediata nomina di un supplente con la garanzia della
realizzazione del diritto allo studio degli alunni con disabilità. Tale sentenza è tanto più importante,
specie adesso che con la legge finanziaria dello scorso anno è stato stabilito che tutti i docenti che
hanno una cattedra inferiore alle 18 ore, non possono avere più ore a disposizione, ma debbono
essere impegnati sempre in attività di docenza dall' inizio dell' anno scolastico. Non vi saranno
quindi più docenti con ore a disposizione e quindi la prima condizione posta dalla Sentenza si
verificherà sempre.
Quanto alla seconda condizione, essa non può essere realizzata con talune prassi illegittime con le
quali, in caso di assenza del docente, si suddivide la classe in più tronconi mandando gruppi di
alunni in altre classi. Con ciò non si garantisce il diritto allo studio degli alunni, ma solo un loro
parcheggio che, se può essere ammissibile nel solo giorno di una improvvisa assenza del docente,
non può accettarsi nei periodi più lunghi. Anzi, ove questa prassi si prolungasse si potrebbero
configurare sia l'interruzione di un pubblico servizio, sia il diritto al risarcimento dei danni per la
mancata erogazione del servizio nei metodi e secondo l'orario delle lezioni fissate per legge.
Pertanto i genitori facciano presente ai Dirigenti scolastici l'esistenza della sentenza annotata, al
fine di affermare subito la nomina di un supplente ed, in particolare, anche per il sostegno.
TAR del Lazio riconosce il diritto all'assistenza indiretta
Il TAR del Lazio, con sentenza n. 7287/04 de126 maggio 2004, ha annullato il divieto del Comune
di Roma a concedere ad un minore, in situazione di handicap di particolare gravità, l'assistenza
indiretta domiciliare ai sensi della legge 162/98.
Il Comune sosteneva che la normativa in vigore non prevedeva tale modalità. Al contrario il TAR
ha accertato che sia la legge 162/98 sia la normativa applicativa della Regione Lazio e del Comune
di Roma prevedono tale modalità, anche se l'atto comunale la limita illegittimamente ai soli
maggiorenni. Inoltre il Comune sosteneva di erogare già numerose ore di assistenza scolastica
all'alunno, e, quindi, non avrebbe potuto pagare altre ore di assistenza.
Il TAR, invece, ha distinto l'assistenza scolastica che, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge
104/92, è finalizzata all'integrazione scolastica, dall'assistenza domiciliare che, ai sensi della legge
168/98, è finalizzata ad una migliore qualità della vita e alla maggiore indipendenza del minore.
All'obiezione del comune che l'assistenza domiciliare indiretta avrebbe messo il comune di fronte
all'obbligo di pagare ore di assistenza arbitrariamente stabilite dal richiedente, il TAR ha risposto
che la legge 162/98 prevede un progetto di vita indipendente concordato fra Comune ed interessato,
la cui efficacia ed utilità viene verificata dagli stessi operatori comunali.
Il principio enunciato nella sentenza è importantissimo perché vale anche nei casi in cui il Comune
ha già dato l'assistenza domiciliare e non può negare, se necessaria, anche quella scolastica.
L'assistenza materiale ed igienica agli alunni con Handicap
Con sentenza del 25 Febbraio 2004 il tribunale di Catanzaro ha condannato un Comune ad
assicurare ad un alunno con disabilità l'assistenza materiale ed igienica che non era stata fornita
dalla scuola tramite un collaboratore scolastico, come richiesto dai genitori.
La sentenza è interessante per diversi aspetti, taluni anche assai problematici.
L'aspetto più interessante è che il tribunale afferma la propria competenza a trattare in via
d'urgenza la richiesta di assistenza igienica e materiale. Mentre si hanno numerosi precedenti in tal
senso con riguardo all'aumento di ore di sostegno didattico, scarsi sono i precedenti con riguardo
alla fatti specie dell' assistenza igienica.
Altro aspetto di pregio è costituito dall' affermazione secondo la quale deve essere garantito il
rispetto del genere, maschile o femminile, dell' alunno per assegnare un assistente igienico e
materiale dello stesso genere. Su questo aspetto mi pare che non vi siano precedenti.
Ma l'aspetto che lascia perplessi è quello fondamentale della decisione. Infatti il tribunale,
basandosi sull'art. 42 del DPR n. 616/77, espressamente richiamato dall'art 13 comma 3 della
Legge n. 104/92, afferma che l'obbligo dell' assistenza agli alunni con disabilità, ivi compresa
quella igienica e materiale, spetti ai comuni e non alle istituzioni scolastiche, alle quali pure era
stata richiesta dai genitori. Ora su questo punto sia consentito dissentire dal tribunale.
Infatti, se è vero che le norme citate prospettano l'obbligo dell' assistenza a carico dei Comuni, è pur
vero che la Legge n. 124/99 all'art. 8 trasferisce ai ruoli dello stato i collaboratori scolastici
dipendenti dagli enti locali, che prestavano servizio nelle scuole statali, con le stesse mansioni e
profili professionali posseduti all'atto del trasferimento.
Ora, all'atto del trasferimento, quei "bidelli", quindi denominati "collaboratori scolastici"
svolgevano proprio i compiti di assistenza igienica e materiale agli alunni con disabilità integrati
nelle scuole comuni. A seguito di tale norma, il Ministero della Pubblica Istruzione emanò la nota
ministeriale prot. n. 3390/01 totalmente dedicata proprio a chiarire i compiti di assistenza igienica e
materiale spettanti ai collaboratori scolastici, ormai dipendenti dall'amministrazione scolastica e
non più dai Comuni. Tali due norme, quella primaria e quella secondaria amministrativa sono
anteriori alla decisione del tribunale e sembra assai strano che né il comune convenuto, poi
condannato, né il tribunale se ne siano ricordati.
A conferma di quanto detto, gli stessi sindacati dei lavoratori della scuola hanno sottoscritto il
CCNL del 24 Luglio 2003 (in G.u. n. 188/03), che all'art. 47 allegato "A" espressamente fissa le
funzioni e le mansioni dei collaboratori scolastici, prevedendo espressamente l'assistenza igienica e
materiale rientrante fra tali mansioni.
Ed a tal proposito il tribunale esplicita un principio di diritto, secondo il quale i contratti collettivi
fanno nascere solo diritti ed obblighi fra le parti, cioè fra amministrazione scolastica e collaboratori
scolastici e non nei confronti dei terzi, cioè gli alunni con disabilità. In vero, precisa il tribunale che
il CCNL potrebbe intendersi come un contratto a favore di terzo ai sensi dell'art. 1411 del Codice
civile; però in tal caso il terzo, la famiglia dello studente, acquisterebbe diritti solo nei confronti del
collaboratore scolastico e non anche nei confronti dell' amministrazione.
Ora, se questa affermazione è vera, non è men vera quella secondo cui chi promette, come
l'amministrazione scolastica, un fatto altrui, cioè del collaboratore scolastico, è obbligato a
garantire il terzo in caso di inadempimento del collaboratore scolastico e quindi la responsabilità
contrattuale dell' amministrazione scolastica torna nuovamente a riemergere, fermo restando
comunque il diritto diretto dell'alunno verso l'amministrazione scolastica, e quindi del dirigente, in
forza dell' art. 8 Legge n. 124/99 e della nota ministeriale già citate.
Insisto molto su questo aspetto, perché ci sono voluti oltre 4 anni dalla Legge n. 124/99 per chiarire
definitivamente la responsabilità dell' amministrazione scolastica e non dei comuni in materia di
assistenza igienica e materiale e non vorrei che una sentenza di un Tribunale dovesse rimandare in
alto mare tutta la vicenda, favorendo nuovi conflitti interistituzionali a tutto danno degli alunni con
disabilità.
Mi spiace per il comune che, invece di vincere la causa, come avrebbe dovuto sulla base delle
norme citate, ha dovuto pagare oltre che lo stipendio per l'assistenza igienica, anche le spese di
causa.
Ma mi spiacerebbe assai di più se a causa di questa pronuncia, a mio avviso errata, del tribunale di
Catanzaro, alcuni Dirigenti scolastici volessero dichiarare la loro non responsabilità nel fornire
l'assistenza igienica agli alunni con disabilità, scaricandola sui comuni e, lasciando nelle more delle
ulteriori dispute, privi di assistenza gli alunni.
Sarà bene che il Ministero dell'Istruzione ribadisca ulteriormente ai Dirigenti scolastici i loro
doveri.
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio
Ufficio IV
Prot. n. 3390
Oggetto: assistenza di base agli alunni in situazione di handicap
La presente nota, nell'obiettivo prioritario di assicurare il diritto allo studio dei soggetti
disabili, intende fornire un quadro il più completo possibile della normativa e alcune
indicazioni operative, al fine di dare garanzie agli alunni e alle loro famiglie, certezza al
personale della scuola e ai dirigenti scolastici e, nello stesso tempo, finalizzare le iniziative
di formazione previste per i collaboratori scolastici.
Com'è noto, l'assistenza di base agli alunni disabili è parte fondamentale del processo di
integrazione scolastica e la sua concreta attuazione contribuisce a realizzare il diritto allo
studio costituzionalmente garantito. L'assistenza di base, di competenza della scuola, va
intesa come il primo segmento della più articolata assistenza all'autonomia e alla
comunicazione personale prevista dall'art.13, comma 3, della legge 104/92 .
Nel sistema vigente l'assistenza di base gestita dalle scuole è attività interconnessa con
quella educativa e didattica: queste tre tipologie di azioni devono concorrere tutte insieme
alla integrazione della persona disabile secondo un progetto unitario che vede coinvolti
tutti gli operatori {dirigenti scolastici, docenti, collaboratori scolastici, genitori, tecnici della
riabilitazione ecc.) in un unico disegno formativo che la norma definisce come Piano
Educativo Individualizzato. Il PEI, a sua volta, si colloca all'interno della più generale
progettualità delle scuole autonome che, ai sensi del DPR 275/99, sono tenute a redigere
il Piano dell'Offerta Formativa (POF), nel quale sono indicati i criteri e le modalità
organizzative dell'intero servizio formativo che ciascuna istituzione intende attuare, anche
in relazione alle varie e diversificate esigenze degli alunni e delle famiglie.
Pertanto, in tale contesto, il collaboratore scolastico è parte significativa del processo di
integrazione scolastica degli alunni disabili, partecipa al progetto educativo individuale
dell'alunno e collabora con gli insegnanti e la famiglia per favorirne l'integrazione
scolastica.
In relazione alle specifiche esigenze di assicurare un servizio qualificato, è prevista la
partecipazione del personale ad appositi corsi di formazione. Ciò vale per tutto il personale
che opera nella scuola a contatto con gli alunni con bisogni speciali, nell'ambito, tuttavia,
delle competenze che si richiedono a ciascuna figura professionale.
Resta ovviamente confermato il principio che la responsabilità di predisporre le condizioni
affinché tutti gli alunni, durante la loro esperienza di vita scolastica, dispongano di servizi
qualitativamente idonei a soddisfare le proprie esigenze, è di ciascuna scuola, la quale,
mediante i propri organi di gestione, deve adoperarsi attraverso tutti gli strumenti previsti
dalla legge e dalla contrattazione, compresa la formazione specifica degli operatori, per
conseguire l'obiettivo della piena integrazione degli alunni disabili.
Competenze dell'istituzione scolastica
Premesso che la scuola deve garantire l'assistenza di base agli alunni disabili, si evidenzia
come, nelle diverse fasi contrattuali, le mansioni di assistenza sono state più volte
modificate, anche in seguito al trasferimento del personale addetto a tali mansioni, dal
comparto delle Autonomie Locali al comparto scuola e inserite con l'accordo relativo al
secondo biennio economico siglato in data 15/212001 nel profilo professionale del
collaboratore scolastico. Infatti la tabella D dell'accordo citato pone, tra le mansioni proprie
del profilo di tutti i collaboratori scolastici, l'ausi/io materiale agli alunni portatori di
handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse, in
cui è ricompreso lo spostamento nei locali della scuola.
Per quanto riguarda le attività di ausi/io materiale agli alunni portatori di handicap per
esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausi/io materiale
nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale dell'alunno disabile, nelle
scuole di ogni ordine e grado, tali mansioni rientrano tra le funzioni aggiuntive (allegato 6
punto 4 lettera b del CCNI e tabella D citata, ultimo capoverso), da assegnare
prioritariamente per soddisfare tali esigenze e da remunerare con risorse contrattuali
(Tabella D ultimo capoverso e Intesa MIUR-OO.SS del 9/11/2001).
A tal fine, il Dirigente scolastico dovrà attivare le procedure previste dall'articolo 50 e
dall'allegato 7 del CCNI 98-01 per l'attribuzione delle funzioni aggiuntive sulla base delle
domande presentate, tenendo conto anche di quanto previsto dall'Intesa citata, che
individua come esigenza prioritaria l'assistenza agli alunni disabili.
Per assicurare l'attività di cura alla persona ed ausilio materiale agli alunni disabili,
qualora il numero delle funzioni aggiuntive assegnate sia insufficiente, si dovrà procedere
all'erogazione di specifici compensi, in base a quanto previsto dall'ultimo capoverso della
TAS. D citata e dal punto 3 dell'Intesa sopra indicata.
Il dirigente scolastico, nell'ambito degli autonomi poteri di direzione, coordinamento e
valorizzazione delle risorse umane, assicurerà in ogni caso il diritto all'assistenza,
mediante ogni possibile forma di organizzazione del lavoro (nel rispetto delle relazioni
sindacali stabilite dalla contrattazione), utilizzando a tal fine tutti gli strumenti di gestione
delle risorse umane previsti dall'ordinamento.
Competenze dell'Ente Locale
L'obiettivo prioritario di garantire l'effettiva realizzazione dei servizi di integrazione
scolastica per gli alunni disabili, si realizza anche attraverso la cooperazione dei vari
soggetti istituzionali nelle rispettive aree di competenza, senza soluzione di continuità.
Tale obiettivo va concretamente perseguito attraverso gli accordi di programma previsti
dall' art. 13, comma 1, lettera A, della I. 104/92, già in atto in modo efficace in molte realtà
territoriali.
Essi dovranno costituire, in un sistema in cui l'integrazione del soggetto disabile è affidata
a diversi centri di competenza e responsabilità, anche dopo l'attuazione del trasferimento
di funzioni e compiti al sistema dei governi territoriali ai sensi del d. Igs.112/98, lo
strumento più efficace per un'attività coordinata e finalizzata a garantire la realizzazione di
progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione.
Rimane all'Ente Locale il compito di fornire l'assistenza specialistica da svolgersi
con personale qualificato sia all'interno che all'esterno della scuola, (Protocollo
d'Intesa del 13/9/2001)come secondo segmento della più articolata assistenza
all'autonomia e alla comunicazione personale prevista dall'art. 13, comma 3, della
Legge 104/92, a carico degli stessi enti. Si tratta di figure quali, a puro titolo
esemplificativo, l'educatore professionale, l'assistente educativo, il traduttore del
linguaggio dei segni o il personale paramedico e psico-sociale (proveniente dalle
ASL),che svolgono assistenza specialistica nei casi di particolari deficit.
Nulla esclude che tale servizio potrà essere assicurato anche attraverso convenzioni con
le istituzioni scolastiche e conseguente congruo trasferimento delle risorse alla scuola,
avvalendosi di personale interno (previa acquisizione della disponibilità) o esterno, nella
logica degli accordi di programma territoriali previsti dalla Legge 104/92.
A tal fine sono in corso approfondimenti tecnici con il sistema delle Autonomie Locali per
individuare strumenti idonei ed eventuali standard organizzativi e finanziari, su cui si
forniranno ulteriori indicazioni.
Formazione
Negli ultimi anni il profilo del collaboratore scolastico è stato in parte ridisegnato in
conseguenza della maggiore complessità organizzativa della scuola dovuta all'autonomia
scolastica ed anche in seguito al passaggio del personale ATA dagli Enti Locali allo Stato.
Pertanto, è necessario, considerata anche la delicatezza dei compiti connessi
all'assistenza agli alunni disabili, che vengano organizzati corsi di formazione,
secondo quanto previsto dal CCNI 1998-2001 art. 46, in materia di funzioni aggiuntive,
individuando uno o più collaboratori scolastici per ognuna delle scuole con presenza di
alunni in situazione di handicap, rilasciando ai frequentanti un attestato che potrà essere
speso come credito professionale e formativo per le funzioni aggiuntive (Art. 44 CCNI).
Ciò potrà essere fatto ricorrendo ai finanziamenti previsti per la formazione in servizio del
personale della scuola, anche in concorso con "reti territoriali" di scuole. Si auspica, infatti,
che ciascuna istituzione scolastica autonoma, anche attraverso un piano pluriennale di
formazione, sia in grado di dotarsi di un gruppo di collaboratori scolastici idonei ad
assolvere le mansioni previste dall'assistenza di base agli alunni portatori di handicap, non
solo nella situazione contingente delle presenza di tali allievi, ma anche nella prospettiva
della accoglienza futura di alcuni di essi, in una logica di continuità del servizio.
" collaboratore scolastico parteciperà ai corsi di formazione previsti, sulla base della loro
programmazione stabilita a livello territoriale. Si ricorda, al proposito, che i collaboratori
scolastici provenienti dagli enti locali possono far valere i titoli dei corsi di formazione già
frequentati, anche per effetto di precedenti contratti, al fine di espletare la funzione
aggiuntiva. D'altra parte, di fronte alla necessità di individuare il personale da adibire alle
mansioni in questione, il dirigente scolastico è tenuto a verificare se i dipendenti abbiano
già svolto i corsi suddetti o altri equivalenti, in modo da garantire l'espletamento e la
qualità del servizio di assistenza di base.
I fondi per la formazione dei collaboratori scolastici possono essere reperiti attingendo:
alle risorse finanziarie previste dalla Direttiva 143 dell' 1/01/2001 sulla formazione;
alle risorse finanziarie provenienti dalla legge 440/1997 e destinate all'handicap, già
ripartite tra gli Uffici Scolastici Regionali in base al numero degli alunni disabili, con
nota n. 1370 del 9/11/2001 per un importo totale di L. 1.461.365.000 e finalizzate
appositamente alla formazione dei collaboratori scolastici in relazione all'assistenza
agli alunni disabili.
Si fa presente che le risorse di cui sopra potrebbero essere integrate con la quota parte
del 10% destinata alla perequazione degli interventi formativi e della strumentazione
didattica, già assegnata agli Uffici Scolastici Regionali con la C.M 139 del 13/9/2001.
AI fine di garantire omogeneità degli obiettivi formativi, si allega un prospetto che indica
possibili standard di competenza per un qualificato esercizio della funzione di assistenza
agli alunni disabili che i direttori generali regionali potranno utilizzare per l'attivazione dei
corsi nel territorio di riferimento.
IL DIRETTORE GENERALE - Silvana Riccio
I riferimenti normativi
I riferimenti normativi per il profilo del collaboratore scolastico, rispetto all'assistenza agli
alunni portatori di handicap sono:
• DPR n° 616, 24 Luglio 1977, in materia di oneri a carico dell'ente locale per
l'assistenza scolastica - Capo VI degli artt. 42 e 45;
• legge 104/92 art.13 Comma 1: "L'integrazione scolastica si realizza ... anche
attraverso: a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli
sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul
territorio gestite da Enti Pubblici o privati. A tale scopo gli Enti Locali, gli organi
scolastici, e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze,
stipulano gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 142 deIl'8/6/
1990 ... ; Comma 3) Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando ai sensi
delDPR 616 e successive modificazioni, l'obbligo per gli Enti Locali di fornire
l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con
handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante
l'assegnazione di docenti specializzati.
• d. Igs 112 del 31/03/98 art.139 comma 1 "Sono attribuiti alle Province, in
relazione all'istruzione secondaria superiore e ai Comuni, in relazione agli altri
gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti; ... c) i servizi di
supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in
situazione di sventeqçio";
• Legge 124 del 3 maggio 1999, art. 8: Trasferimento del personale ATA degli
enti locali alle dipendenze dello Stato, comma 2: "il personale di ruolo di cui al
comma 1, dipendente dagli enti locali in servizio nelle istituzioni scolastiche
statali alla data di entrata in vigore della presente Legge, è trasferito nei ruoli
del personale A TA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili
professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti
profili."
• D.M 23n/99 Art. 7 Trasferimento del personale ATA dagli Enti Locali allo
Stato: "il personale che passa dagli Enti Locali allo Stato per effetto del presente
decreto sarà tenuto anche al mantenimento di tutti i preesistenti compiti attribuiti,
purchè previsti nel profilo statale"
• Legge 238 dell'8/11/2000 - legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali - Capo 111 art. 14
• CCNL 199812001. Tabella A/1 Profilo del collaboratore scolastico. Indica tra le
mansioni: ''l'ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso alle
aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse. Può, infine,
svolgere: assistenza agli alunni portatori di handicap all'interno delle strutture
scolastiche, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale"
• Protocollo d'Intesa tra il Ministero P.I. con ANCI UPI UNCEMe 00.55 del
13 Settembre 2000; (art.2 punto B: "L'attività di assistenza ai disabili, di
competenza della scuola, è assicurata dal personale ausiliario della scuola nei
limiti di quanto previsto dal CCNL articolo 31 fab. A Profilo A2 del collaboratore
scolastico (Modificato dalla Tab. D del rinnovo del biennio economico). Restano
H
invece nelle competenze dell'Ente Locale quei compiti di assistenza
specialistica ai disabili da svolgersi con personale qualificato sia all'interno che
all'esterno dell'istituzione scolastica.").
• CCNI 1998-2001 art. 46 - Formazione specialistica " Per le attribuzioni delle
funzioni aggiuntive di cui al successivo art.50 (L 1.200.000 lorde annue per le
funzioni aggiuntive del collaboratore scolastico) sono attivati adeguati percorsi di
formazione. I corsi si concludono con un valutazione finale individuale volta a
verificare la professionalità acquisita per l'assunzione di specifiche
responsabilità. I corsi hanno la durata tra le 40 e le 80 ore in relazione ai profili.
Sono attivati a livello provinciale con la previsione di formare, annualmente,
almeno una persona per ogni istituzione scolastica per ciascuna delle funzioni
descritte nell'allegato 6 (tra cui "l'attività di assistenza qualificata agli alunni
portatori di handicap, fornendo altresì ausilio nell'accesso all'interno della
struttura scolastica, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene
personale'? in base ad un ordine di priorità stabilito dalle graduatorie di cui
all'allegato 7.':.
• Tab. D del contratto relativo al secondo biennio economico del 151212001,
Indica tra le mansioni del profilo del collaboratore ausiliario: "ausilio materiale
agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture
scolastiche e nell'uscita da esse. In relazione alle esigenze emergenti nel
sistema formativo, con riguardo anche all'integrazione di alunni portatori di
handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a specifiche
iniziative di formazione e di aggiornamento. Vanno comunque garantite, anche
attraverso particolari forme di organizzazione del lavoro e l'impiego di funzioni
aggiuntive o /'erogazione di specifici compensi, le attività di ausilio materiale agli
alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di
cura alla persona ed ausilio materiale ai bambini e alle bambine della scuola
materna nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale"
• Ipotesi di accordo MPI - ARAN - 00.55 del 28/9/2001 ( in corso di
perfezionamento) . "alla prima riga dell'ultimo capoverso del profilo del
collaboratore scolastico ( tabella D citata) è soppressa la parola "encne" .
• Intesa tra MIUR e le 00.55 sulle funzioni aggiuntive del 9/11/2001 Punto 3:
"Le funzioni aggiuntive assegnate alle scuole con presenza di alunni in
situazione di handicap ed alle scuole materne, dovranno prioritariamente essere
utilizzate per soddisfare tali esigenze. Qualora il numero delle funzioni
aggiuntive attribuite sia insufficiente per garantire lo svolgimento di tali attività, si
dovrà dare attuazione a quanto previsto dall'ultimo capoverso della TAB. D
allegata al CCNL 15/3/2001 come modificata dall'artA dell'ipotesi di accordo
ARAN - OO.SS del 28/912001".
Con "assistenza di base" si intende una serie di competenze utili a rendere possibile
all'alunno disabile la vita a scuola, in relazione all'autonomia corporea, di movimento, di
relazione.
La formazione prevista integra le competenze già presenti nel personale coinvolto e quindi
non ha bisogno di essere "iniziale", ma di implementazione delle competenze già
possedute.
Standard di formazione per /"'assistenza di base"(elaborato da un gruppo di ispettori)
a) DURATA
Tempo complessivo minimo 40 ore, suddivisibili, a titolo esemplificativo, in:
congruo tempo per formazione d'aula;
formazione in situazione: ogni collaboratore potrà essere impegnato anche in
situazione di ricerca - azione nella sua scuola. Questa fase potrebbe prevedere anche
il coinvolgi mento dei genitori e degli insegnanti allo scopo di creare un clima di
collaborazione già nella fase della formazione.
b) CONTENUTI ESSENZIALI DELLA FORMAZIONE
Competenze essenziali da acquisire:
• Puericultura di base ed igiene; saper cambiare e pulire un bambino, saperlo vestire,
saperlo muovere in situazione scolastica;
• relazionalità; cioè il rapporto di cura alla persona svolto in una situazione
relazionale positiva (benessere, attenzione, strategie di cura ... );
• individualizzazione degli interventi in relazione alle diverse tipologie di disabilità,
con particolare attenzione al problema delle prestazioni ad alunni di sesso
maschile e di sesso femminile in età adolescenziale.
• prime nozioni di pronto soccorso. Informazioni essenziali di prima assistenza.
c) COMPETENZE PROFESSIONALI RICHIESTE AI FORMA TORI
• puericultura: assistenti sociali, assistenti dei nidi, operatori sociali
• relazionalità: psicologi infantili, dirigenti scolastici e insegnanti particolarmente
esperti
• ndividualizzazione secondo le tipologie dell'handicap: esperti del settore
• prime nozioni di soccorso: medici, infermieri
d) ATTESTATO FINALE
Potrà contenere, oltre al numero delle ore di formazione effettivamente svolte, anche i
principali contenuti appresi e un breve profilo delle competenze acquisite da ciascun
corsista e costituirà un credito professionale (art. 44 CCNI).
Azione legale per riduzione ore di sostegno
Domanda
Indicazioni legislative e Associazioni di categoria per procedere legalmente
Risposta
DOMANDA
Sono la zia di un bambino down, caratterizzato anche da una lieve forma di autismo.
È un bimbo di l O anni che frequenta la terza elementare con difficoltà di apprendimento.
Quest'anno, come alla maggior parte dei bimbi disabili, è venuto meno il numero di ore di sostegno,
quindi dopo le prime due ore, egli rimane da solo in classe, disturbando gli altri bimbi e
l'insegnante.
La sua reazione, poiché è un bambino che cerca attenzione, è quella di buttare tutto ciò che trova a
terra e di farsi la pipì addosso più volte, cosa che a casa non fa perché è autonomo sotto questo
aspetto. Ha una sorellina più piccola che lo accudisce e fra pochi giorni avrà un altro fratellino.
lo vi ho contattato perché, in accordo con mio fratello e mia cognata, abbiamo deciso di procedere
legalmente, però prima di iniziare vorremmo chiedere se c'è possibilità di fare delle richieste in
forma scritta, o eventualmente a chi dobbiamo rivolgerei? Qual è la prassi che dobbiamo seguire?
RISPOSTA
Gentile utente,
ogni anno, con le nuove pre-iscrizioni, ogni Istituzione scolastica determina il numero degli alunni
in stato di handicap iscritti, valuta la gravità ed i bisogni di ogni singolo caso e chiede all'Ufficio
Scolastico Regionale l'assegnazione di un numero di insegnanti di sostegno.
L'arti.l comma 605 lettera b) Legge 27 dicembre 2006, n. 296 assicura che debbono essere garantite
ore di sostegno sulla base "delle effettive esigenze".
Art. 1 comma 605 lettera "b" Legge n. 296/2006
Il perseguimento della sostituzione del criterio previsto dall'articolo 40, comma 3, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, con l'individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze
rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali, aziende sanitarie
locali e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi
formativi
La Circolare Ministero Istruzione, Università e Ricerca 2 aprile 2009, n. 38, "Dotazioni organiche
del personale docente per l'anno scolastico 2009/20} O - Trasmissione schema di Decreto
.. Interministeriale" precisa che i posti di sostegno tra organico di diritto e organico di fatto saranno
pari a quelle dell'anno precedente e comunque con un rapporto medio nazionale non superiore ad un
insegnante ogni 2 alunni certificati.
elle indicazioni finali, si ricorda che il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dall'art. 64
Legge 6 agosto 2008, n. 133 comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilità
dirigenziale prevista dalla normativa vigente, cioè i Dirigenti Scolastici Regionali e le singole
Scuole sono direttamente e personalmente responsabili di eventuali aggravi di spese.
Inoltre, la Circolare ministeriale 6 luglio 2009, n. 63 con oggetto l'adeguamento degli organici di
diritto alle situazioni di fatto per l'Anno Scolastico 2009/20 l O, per i posti di sostegno ribadisce "che
la proposta relativa al numero delle ore di sostegno da attribuire a ciascun alunno disabile, è affidata
al Gruppo di lavoro di cui all'art. 5, comma 2, del DPR 24 febbraio 1994".
Per quanto riguarda la possibilità di fare delle richieste in forma scritta e l'eventuale ricorso al TAR
(sulla base della Diagnosi Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato per ottenere l'aumento
delle ore assegnate), le consigliamo di contattare un' Associazione di categoria della zona o di
consultare
FISH - Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap
Via Gino Capponi, 178 - 00179 Roma
Te!. 06/78851262
E-mail: [email protected].
La FISH è una Associazione ben radicata in tutto il territorio nazionale con circa 1200 Sedi locali,
29 Associazioni nazionali e 12 Federazioni locali.
(1 Ottobre 2009)
Aggiornata il 21/12/2009 da SuperAbile
Domanda
La Circolare 63/2009
Risposta
DOMANDA
Nella Scuola, la normativa vigente prevede il rapporto uno a uno per i bambini con diagnosi
funzionale? Se sì, per quale tipologia di handicap è previsto?
RISPOSTA
Gentile utente,
ogni anno, con le nuove pre-iscrizioni, ogni Istituzione Scolastica determina il numero degli alunni
in stato di handicap iscritti, valuta la gravità ed i bisogni di ogni singolo caso e chiede all'Ufficio
Scolastico Regionale l'assegnazione di un numero di insegnanti di sostegno.
L'art. 1 comma 605 lettera b) Legge 27 dicembre 2006, n. 296 assicura che debbono essere garantite
ore di sostegno sulla base "delle effettive esigenze".
art. 1 comma 605 lettera "b" Legge 296/2006
Il perseguimento della sostituzione del criterio previsto dall'articolo 40, comma 3, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, con l'individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze
rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali, aziende sanitarie
locali e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi
formati vi
La Circolare ministeriale 6 luglio 2009, n. 63, con oggetto l'adeguamento degli organici di diritto
alle situazioni di fatto per l'anno scolastico 2009/2010, per i posti di sostegno ribadisce "che la
proposta relativa al numero delle ore di sostegno da attribuire a ciascun alunno disabile, è affidata al
Gruppo di lavoro di cui all'art. 5, comma 2, del DPR 24 febbraio 1994"
Inoltre, la Circolare Ministero Istruzione, Università e Ricerca 2 aprile 2009, n. 38, "Dotazioni
organiche del personale docente per l'anno scolastico 2009/2010 - Trasmissione schema di Decreto
Interministeriale", precisa che i posti di sostegno tra organico di diritto e organico di fatto saranno
pari a quelle dell'anno precedente e comunque con un rapporto medio nazionale non superiore ad un
insegnante ogni 2 alunni certificati.
Per quanto riguarda il rapporto uno a uno, di solito spetta agli alunni con disabilità complesse su
proposta del Gruppo di lavoro di cui all'art. 5 comma 2 DPR 24 febbraio 1994, come già citato nella
Circolare 6 luglio 2009, n. 63.
Un insegnante di sostegno per ogni alunno disabile. Lo ha stabilito il Tar di Catanzaro, anche se la Legge finanziaria
prevede soprattutto rapporti part-time di l :2. n Ministero, infatti, ha disposto che non tutti i ragazzi che ne avrebbero
bisogno possano usufruire dell'insegnante di sostegno: è diventato più difficile ottenere che un insegnante di sostegno si
dedichi ad un solo studente, ma quando questo si verifica vuol dire che altrove è stata ridotta l'assistenza, arrivando
anche ad un rapporto 1:4.
La scelta ministeriale ha provocato molte proteste da parte dei genitori di alunni disabili. La giurisprudenza sostiene che
il diritto allo studio e il diritto alla salute vanno di pari passo: diritti assoluti a cui non è possibile porre limitazioni
neppure quando ci sono interessi collettivi. TI Tar sottolinea anche che è "del tutto opinabile" che un alunno con
handicap grave raggiunga le stesse competenze dei "normodotati" senza la mediazione di un insegnante specializzato
che garantisca quel diritto all'educazione e all'istruzione sancito dalla costituzione e ribadito dalla legge 104/1992.