Art. 1 - Sostituzione colleghi assenti per malattia

IC “Fainelli Gandhi” - Verona
Il giorno 6 luglio 2001 presso la Presidenza dell’Istituto Comprensivo “Fainelli Gandhi” di Verona, in sede
di contrattazione decentrata d’Istituto, prevista dal CCNL 98/01, tra Dirigente Scolastico e RSU viene
stipulato il seguente accordo, riguardante
Organizzazione del lavoro e dell’orario del personale ATA
Art. 1 - Sostituzione colleghi assenti per malattia
a) Collaboratori scolastici
La sostituzione, per ogni unità di personale assente, avviene da parte dei collaboratori presenti, con il
riconoscimento di ore 1.30 per plesso, al giorno, nella scuola elementare; di 1 ora per sede fino al 3°
giorno e di ore 1.30 oltre il 3° giorno nella scuola media, intese come “intensificazione” o come
prolungamento dell’orario (art.30 lettera D contratto nazionale integrativo 98/01).
Dette ore vengono, di norma, recuperate con “riposo compensativo”.
b) Personale amministrativo
La sostituzione, per ogni unità di personale assente, avviene da parte del supplente previsto dal piano di
utilizzo, con il riconoscimento di 1 ora fino al terzo giorno e di 1.30 oltre il 3° giorno, intese come
“intensificazione” o come prolungamento dell’orario.
Dette ore vengono, di norma, recuperate con “riposo compensativo”.
Art. 2 - Chiusura prefestiva
La chiusura dei locali durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, deliberata dal Consiglio
d’istituto, previa richiesta della maggioranza +1 del personale ATA, non comporta “obbligo” di ferie per i
dipendenti.
Le ore non effettuate in questi giorni di chiusura potranno, a richiesta del dipendente, essere recuperate
con le seguenti modalità:
- sostituzione di un orario di 6 ore per 6 giorni, con un orario continuativo di 7.12 h per 5 giorni, nella
stessa settimana
- compensazione per recupero permessi brevi
- disponibilità ad effettuare il servizio in concomitanza con l’apertura della scuola per riunioni
- fruizione di riposi compensativi maturati
- ferie
Art. 3 - Criteri per l’accesso al Fondo dell’Istituzione scolastica
Nell’ambito della quota complessiva destinata al personale ATA, una quota dovrà retribuire
l’intensificazione delle prestazioni di tutto il personale e una quota dovrà essere destinata a compensare
le prestazioni aggiuntive previste dal POF, effettuate oltre l’orario d’obbligo ovvero come intensificazione
all’interno dell’orario di servizio.
Art. 4 - Assemblea sindacale in orario di lavoro
Quando all’assemblea partecipano tutti i collaboratori scolastici, è garantita la presenza, a rotazione, per
ordine alfabetico, senza il limite dell’anno scolastico, di un collaboratore scolastico per ciascuna sede, per
garantire i servizi essenziali.
Art. 5 - Orario di lavoro
Per consentire, a turno, il sabato libero al personale amministrativo e ai collaboratori scolastici che
lavorano su 6 giorni per 6 ore, l’orario di servizio settimanale di chi ne faccia richiesta sarà articolato su 5
giorni per 7.12 h, a rotazione, prevedendo l’assenza max di una unità per volta nella segreteria e max di 1
collaboratore scolastico per volta nella scuola media. L’assenza di un collaboratore scolastico alla scuola
Gandhi comporterà lo spostamento dalla sede centrale di un collega, su dichiarazione di disponibilità o, in
mancanza di essa, per rotazione.
Il presente contratto ha carattere permanente. Esso si intende valido anche per gli anni successivi, sino
ad eventuali richieste di modifica e/o integrazione da parte di uno dei contraenti.