DIREZIONE PROVINCIALE INPS DI TERAMO PRESTAZIONI EX ENAM INPS - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI Marzo 2014 Le prestazioni erogate dall’Inps e riservate ai dipendenti/pensionati iscritti al soppresso Ente Nazionale di Assistenza Magistrale (ex Enam) sono le seguenti: Soggiorni Enam (partecipazione ai concorsi per varie tipologie di soggiorni); Assegno di solidarietà ex Enam (intervento assistenziale ai superstiti degli iscritti ex Enam deceduti in attività di servizio); Contributi Sanitari ex Enam (interventi assistenziali per le spese mediche in favore degli iscritti ex-Enam); Contributi Straordinari ex Enam (assistenza straordinaria a favore degli iscritti ex-Enam in servizio o in pensione, per eventi straordinari previsti dal relativo Regolamento) Con il presente riepilogo si forniscono informazioni di dettaglio, in particolare, sul Contributo per spese sanitarie, che rappresenta la prestazione più richiesta tra quelle sopra indicate. Si fa presente che i dati relativi alle condizioni di accesso e di fruizione dei servizi istituzionali possono essere soggetti ad aggiornamenti periodici, per i quali si rimanda alla consultazione del sito internet www.inps.it >Servizi on line>ex Inpdap – Area dedicata iscritti ex Enam. 1 CONTRIBUTO SANITARIO EX ENAM La domanda per ottenere il rimborso delle spese mediche deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, seguendo il percorso sul sito www.inps.it > Servizi online> ex Inpdap ed entrando dall’Area Riservata nella procedura “Richieste Assistenza sanitaria”. Per poter accedere all’Area Riservata, è necessario essere in possesso del PIN Inps dispositivo, nonché essere iscritti alla Gestione Magistrale. Il Pin si può richiedere: on line, sul sito www.inps.it, attraverso la procedura “ Pin online “> Richiedi Pin”; Tramite Contact Center Inps chiamando il numero verde 803164 (oppure il numero 06/164164 da cellulare); presso gli sportelli delle sedi Inps. La presentazione dell’istanza, Isee. è subordinata alla preventiva acquisizione dell’attestazione A corredo della domanda, l’interessato è tenuto a trasmettere, perentoriamente, entro 30 gg. la seguente documentazione: - copia del cedolino stipendiale; copia del documento di identità valido; attestazione Isee in corso di validità; fatture e/o scontrini fiscali comprovanti le spese per le quali si richiede il rimborso. Le fatture / ricevute / quietanze di spesa di importo superiore ad €. 77,44 dovranno essere in regola con le prescrizioni di legge in materia di bolli (€. 2,00 da applicare sull'originale). Tutte le copie dei documenti che si allegano alle domande, devono essere accompagnate da apposita dichiarazione sostitutiva di conformità della copia agli originali, dichiarazione che può essere anche cumulativa. Le copie delle ricevute fiscali e delle prescrizioni mediche devono essere autenticate nel modo sopra descritto; ogni altra modalità non sarà considerata valida né potranno essere presi in considerazione scontrini privi delle corrispondenti prescrizioni. SPESE PER OCCHIALI DA VISTA O LENTI A CONTATTO A norma del vigente Regolamento, la spesa per occhiali e lenti a contatto, è rimborsabile esclusivamente in presenza di prescrizione rilasciata da un oculista, non essendo sufficiente quella rilasciata da un ottico; inoltre la prescrizione ha la validità di un anno. SPESE PER PROTESI O ORTESI Le norme ENAM riconoscono solo le spese per protesi ed ortesi e non quelle per attrezzature sanitarie (apparecchi per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna, ecc.) e ausili tecnici (stampelle, carrozzine, ecc.) 2 SPESE PER ACCERTAMENTI DIAGNOSITICI, DI LABORATORIO E PER TRATTAMENTI TERAPEUTICI-RIABILITATIVI Non possono essere riconosciute le ricevute di spesa per accertamenti diagnostici e di laboratorio, se non accompagnati da prescrizione medica. L'unica eccezione è rappresentata dal pagamento dei tickets ad Aziende Sanitarie Pubbliche. Ai fini del rimborso dei trattamenti terapeutici e riabilitativi è sempre necessaria la prescrizione medica. PRESTAZIONI NON AMMISSIBILI Non possono essere rimborsate le fatture di importo inferiore a € 20,00. SPESE PER FARMACI Il rimborso dei farmaci può avvenire soltanto se il loro acquisto è giustificato dalla corrispondente prescrizione medica. Per i farmaci il limite di € 20,00 si intende riferito non al singolo farmaco, ma alla ricetta sanitaria; pertanto, ad una prescrizione medica ripetibile possono essere allegati più scontrini che, unitamente, superino l'importo di € 20,00. La ripetibilità dei medicinali è consentita per un periodo non superiore ai sei mesi, a partire dalla data di compilazione della ricetta. Al fine di verificare che la spesa sanitaria sia riferita all'iscritto oppure ad un familiare a suo carico, tutti gli scontrini devono contenere il codice fiscale della persona per cui il farmaco è prescritto. 3