linee guida prestazioni ex enam

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DIREZIONE
PROVINCIALE
INPS DI
TERAMO
PRESTAZIONI EX ENAM
INPS - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI
Marzo 2014
Le prestazioni erogate dall’Inps e riservate ai
dipendenti/pensionati iscritti al soppresso Ente Nazionale
di Assistenza Magistrale (ex Enam) sono le seguenti:
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Soggiorni Enam (partecipazione ai concorsi per varie
tipologie di soggiorni);
Assegno di solidarietà ex Enam (intervento assistenziale
ai superstiti degli iscritti ex Enam deceduti in attività di
servizio);
Contributi Sanitari ex Enam (interventi assistenziali per le
spese mediche in favore degli iscritti ex-Enam);
Contributi Straordinari ex Enam (assistenza straordinaria
a favore degli iscritti ex-Enam in servizio o in pensione, per
eventi straordinari previsti dal relativo Regolamento)
Con il presente riepilogo si forniscono informazioni di
dettaglio, in particolare, sul Contributo per spese
sanitarie, che rappresenta la prestazione più richiesta tra
quelle sopra indicate.
Si fa presente che i dati relativi alle condizioni di accesso
e di fruizione dei servizi istituzionali possono essere
soggetti ad aggiornamenti periodici, per i quali
si
rimanda alla consultazione del sito internet www.inps.it
>Servizi on line>ex Inpdap – Area dedicata iscritti ex
Enam.
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CONTRIBUTO SANITARIO EX ENAM
La domanda per ottenere il rimborso delle spese mediche deve essere trasmessa
esclusivamente per via telematica, seguendo il percorso sul sito www.inps.it > Servizi
online> ex Inpdap ed entrando dall’Area Riservata nella procedura “Richieste Assistenza
sanitaria”.
Per poter accedere all’Area Riservata, è necessario essere in possesso del PIN Inps
dispositivo, nonché essere iscritti alla Gestione Magistrale.
Il Pin si può richiedere:

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on line, sul sito www.inps.it, attraverso la procedura “ Pin online “> Richiedi Pin”;
Tramite Contact Center Inps chiamando il numero verde 803164 (oppure il numero
06/164164 da cellulare);
presso gli sportelli delle sedi Inps.
La presentazione dell’istanza,
Isee.
è subordinata alla preventiva acquisizione dell’attestazione
A corredo della domanda, l’interessato è tenuto a trasmettere, perentoriamente, entro 30
gg. la seguente documentazione:
-
copia del cedolino stipendiale;
copia del documento di identità valido;
attestazione Isee in corso di validità;
fatture e/o scontrini fiscali comprovanti le spese per le quali si richiede il rimborso.
Le fatture / ricevute / quietanze di spesa di importo superiore ad €. 77,44 dovranno essere
in regola con le prescrizioni di legge in materia di bolli (€. 2,00 da applicare sull'originale).
Tutte le copie dei documenti che si allegano alle domande, devono essere accompagnate da
apposita dichiarazione sostitutiva di conformità della copia agli originali,
dichiarazione che può essere anche cumulativa.
Le copie delle ricevute fiscali e delle prescrizioni mediche devono essere autenticate nel
modo sopra descritto; ogni altra modalità non sarà considerata valida né potranno essere
presi in considerazione scontrini privi delle corrispondenti prescrizioni.
SPESE PER OCCHIALI DA VISTA O LENTI A CONTATTO
A norma del vigente Regolamento, la spesa per occhiali e lenti a contatto, è rimborsabile
esclusivamente in presenza di prescrizione rilasciata da un oculista, non essendo sufficiente
quella rilasciata da un ottico; inoltre la prescrizione ha la validità di un anno.
SPESE PER PROTESI O ORTESI
Le norme ENAM riconoscono solo le spese per protesi ed ortesi e non quelle per attrezzature
sanitarie (apparecchi per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna, ecc.) e
ausili tecnici (stampelle, carrozzine, ecc.)
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SPESE PER ACCERTAMENTI DIAGNOSITICI, DI LABORATORIO E PER TRATTAMENTI
TERAPEUTICI-RIABILITATIVI
Non possono essere riconosciute le ricevute di spesa per accertamenti diagnostici e di
laboratorio, se non accompagnati da prescrizione medica.
L'unica eccezione è rappresentata dal pagamento dei tickets ad Aziende Sanitarie Pubbliche.
Ai fini del rimborso dei trattamenti terapeutici e riabilitativi è sempre necessaria la
prescrizione medica.
PRESTAZIONI NON AMMISSIBILI
Non possono essere rimborsate le fatture di importo inferiore a € 20,00.
SPESE PER FARMACI
Il rimborso dei farmaci può avvenire soltanto se il loro acquisto è giustificato dalla
corrispondente prescrizione medica.
Per i farmaci il limite di € 20,00 si intende riferito non al singolo farmaco, ma alla ricetta
sanitaria; pertanto, ad una prescrizione medica ripetibile possono essere allegati più
scontrini che, unitamente, superino l'importo di € 20,00.
La ripetibilità dei medicinali è consentita per un periodo non superiore ai sei mesi, a partire
dalla data di compilazione della ricetta.
Al fine di verificare che la spesa sanitaria sia riferita all'iscritto oppure ad un familiare a suo
carico, tutti gli scontrini devono contenere il codice fiscale della persona per cui il farmaco è
prescritto.
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