LA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE DEL MEDICO DIPENDENTE DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE LA LEGGE In virtù del rapporto contrattuale che lega il paziente alla struttura sanitaria, è a carico della singola azienda ospedaliera la responsabilità civile derivante dal fatto colposo del proprio dipendente dal quale scaturisca l’azione risarcitoria del terzo. Secondo la Suprema Corte l'ente ospedaliero è obbligato alla prestazione nei confronti del paziente in forza del contratto d'opera professionale tra loro sussistente, il medico è tenuto a svolgere l'attività nei confronti dell'ente ospedaliero nell'ambito del rapporto di impiego che lo lega all'ente. Così, qualora l’azione risarcitoria intrapresa dal paziente danneggiato trovi soddisfazione nella sentenza definitiva pronunciata dal Giudice Ordinario, in applicazione del corrente CCNL della Sanità, la responsabilità civile viene coperta dalla struttura ospedaliera. In passato le amministrazioni ospedaliere erano obbligate a stipulare a presidio di questo rischio idonee coperture di RCT/O anche per il personale dipendente relativamente alla loro attività di servizio ospedaliero. Tale obbligo si è poi trasformato in una facoltà e oggi molte amministrazioni pubbliche dichiarano di non avere adeguate misure a tutela del rischio. A carico del singolo medico resta la cosiddetta “colpa grave”, ossia le somme che il dipendente potrebbe essere chiamato a risarcire all’Erario a seguito di condanna della Corte dei Conti, o alla Compagnia assicurativa dell’ente di appartenenza che abbia esercitato l’azione di surroga. Secondo quanto stabilito dalla finanziaria del 2008, l’ente pubblico non può coprire, a proprie spese, la responsabilità dei propri amministratori per danni cagionati allo Stato ed è nullo il contratto di assicurazione volto a coprire questo rischio. Decreto Legge n. 158/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 189/2012. c.d. Legge Balduzzi Art. 3, comma 1 “L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo”. Il rinvio all’articolo 2043 del codice civile riconduce la responsabilità dei sanitari alla sfera della responsabilità extracontrattuale. L’EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE E IL “DOPPIO BINARIO” Mentre è pacifico che sia contrattuale la natura del rapporto che lega il paziente all’ente ospedaliero, è controversa e si muove su un doppio binario la giurisprudenza in merito al rapporto tra medico e paziente. Secondo quanto sancito dalla Legge Balduzzi e confermato dalle ultime espressioni giurisprudenziali, la responsabilità del medico è extracontrattuale e si fonda sul principio del neminem laedere. In tal caso è a carico del paziente/danneggiato l’onere della prova del nesso di causalità tra la condotta colposa (omissiva o commissiva) e l’evento dannoso e il termine di prescrizione è 5 anni. Altra parte della giurisprudenza è giunta al riconoscimento di una natura contrattuale anche in capo al professionista. Questa tesi si fonda sulla c.d. teoria del contatto sociale, che vede il medico chiamato ad adempiere a prestazioni accessorie di tutela del paziente, nate proprio in virtù del contratto esistente tra quest’ultimo e l’ente. In tal caso il termine di prescrizione è di 10 anni e quanto all’onere probatorio questo è in capo al medico, che dovrà provare di non aver potuto adempiere alla prestazione contrattuale per causa a lui non imputabile. In conclusione, seguendo l’orientamento prevalente della responsabilità extracontrattuale da un lato si riducono i termini di prescrizione e si porta l’onere probatorio in capo al paziente, dall’altro si paventa una crescita delle chiamate in causa dirette del medico. TUTTE LE ASSICURAZIONI SEMBRANO SIMILI? A COSA PRESTARE ATTENZIONE? La stipula di una polizza Rc professionale deve essere attentamente valutata e per potersi districare tra le diverse proposte presenti nel mercato assicurativo occorre prestare attenzione a poche condizioni chiave: 1- Definizione di sinistro/ richiesta di risarcimento È l’evento notificato per la prima volta all’Assicurato durante il periodo assicurativo che consente di attivare la copertura assicurativa Una SEMPLICE convenzione di Colpa grave si attiva SOLO in 2 casi: 1. Formale messa in mora da parte dell’Azienda di appartenenza e/o dell’Assicuratore dell’Azienda di appartenenza per responsabilità per colpa grave; 2. Invito a dedurre da parte della Corte dei Conti. Ossia per danno indiretto Una polizza COMPLETA si attiva ANCHE a seguito di : Comunicazione con la quale il terzo manifesta all'assicurato l'intenzione di ritenerlo responsabile per danni o perdite patrimoniali cagionati da fatto colposo o da errore od omissione attribuiti all'assicurato stesso o a chi per lui, avvenuti nell’esercizio dell’attività professionale Recezione di formale richiesta di risarcimento per danni o perdite patrimoniali cagionati nell’esercizio dell’attività professionale Citazione o chiamata in causa dell'assicurato per fatto colposo o errore od omissione Inchiesta giudiziaria promossa contro l'assicurato in relazione alle responsabilità derivanti dall’esercizio dell’attività professionale Ossia per danno diretto 2- Coassicurazione - Secondo rischio L'assicurazione di secondo rischio è la copertura assicurativa che viene prestata in eccedenza al massimale previsto da altra polizza che sia stata da chiunque contratta per coprire lo steso rischio: opera quindi una volta esauriti i massimali dell’altra polizza fino al massimale stabilito in polizza. 3- Retroattività Nelle polizze claims made è fondamentale conoscere la retroattività, ossia il periodo temporale nel quale può essersi verificato l’evento dannoso relativamente al quale l’assicurato riceve una richiesta di risarcimento nel periodo di assicurazione. 4- Franchigia /scoperti È la parte del danno che resta a carico dell’assicurato 5- Esistenza della facoltà di recesso (disdettabilità) Dopo ogni denuncia di sinistro la Compagnia , così come l’assicurato, può recedere dal contratto. COSA DIFFERENZIA LA POLIZZA RC DELLA CONVENZIONE ANPO? La polizza copre sia per il danno diretto causato dall’Assicurato a terzi (c.d. Responsabilità Patrimoniale) che per i danni indiretti. SEZIONE I DI POLIZZA Copertura in primo rischio Retroattività fissa al del 31.01.2001 Copertura per colpa grave in caso di messa in mora da parte dell’Azienda di appartenenza e/o dell’Assicuratore dell’Azienda di appartenenza Copertura in caso di invito a dedurre da parte della Corte dei Conti Chiamata diretta dell’assicurato a risarcire il danneggiato: responsabilità civile nei confronti dei terzi Citazione o Chiamata in causa dell'Assicurato per fatto colposo o errore od omissione l'inchiesta giudiziaria promossa contro l'assicurato in relazione alle responsabilità derivanti dall’esercizio dell’attività professionale Copertura per l’attività svolta in intramoenia Estensione in occasione di interventi eseguiti per dovere di solidarietà o d’emergenza sanitaria anche al di fuori dell'attività retribuita PREMIO SEZ I : CG + RC PATRIMONIALE 482 € SEZIONE II DI POLIZZA Copertura delle somme che l’assicurato è tenuto a pagare in conseguenza di procedimenti esecutivi (decreto ingiuntivo, precetto, pignoramento, espropriazione) subiti direttamente dall’assicurato a seguito di provvedimento giurisdizionale (sentenza, ordinanza, ingiunzione) con il quale l’azienda sanitaria e lo stesso assicurato dipendente siano stati condannati o ingiunti, in solido tra loro, al pagamento di somme a terzi soggetti. Il sinistro è indennizzabile qualora l’azienda sanitaria non abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto, e qualora il procedimento esecutivo sia stato avviato esclusivamente nei confronti dell’assicurato dipendente, obbligato in solido con l’azienda sanitaria. PREMIO SEZ I + SEZ II : CG + RC PATRIMONIALE + PROCEDIMENTI ESECUTIVI 964 € I vantaggi della Convenzione Assicurativa L’accentramento del processo di gestione dei sinistri in capo al Broker consente di sviluppare un processo virtuoso di risk management volto all’analisi della frequenza e della tipicità delle fattispecie dannose. Inoltre è immediato il vantaggio per il singolo Assicurato che non deve interfacciarsi con il loss adjuster o con la Compagnia, ma riceve il supporto di specialisti della gestione dei sinistri. Nella raccolta dei dati c’è tutta la ricchezza di cui può usufruire l’Associazione e ogni singolo Socio. 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