ADEMPIMENTI FISCALI DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO Tesina di PAGNOZZI MIMMO Premessa L’attuale complessità della normativa fiscale e giuridica comporta per il giovane aspirante amministratore di condominio la necessità di avere un quadro di riferimento sufficientemente chiaro e completo sugli obblighi fiscali e legali posti in capo all’amministratore di condominio. Sembra infatti chiara la tendenza a porre in capo al condominio (e quindi all’amministratore in quanto legale rappresentante dello stesso) nuovi obblighi di natura burocratica, fiscale, contributivi, di norme tecniche sulla sicurezza e sul risparmio energetico. La frequenza del corso Anaci 2007-08 ha fatto evidenziato la necessità di una maggiore professionalizzazione dell’attività di amministratore di condominio, non solo da un punto di vista propriamente tecnico, in considerazione dell’evoluzione della tecnologia nel settore degli impianti e dell’edilizia, ma anche dal lato fiscale ed amministrativo. Obblighi previdenziali e versamenti IVA Il Condominio è diventato dal 1998 “sostituto d’imposta” (legge 27/12/97 n. 449), ed è pertanto obbligato ad effettuare le ritenute sui corrispettivi, onorari o salari che paga per prestazioni di lavoro autonomo o di lavoro dipendente, compresi i compensi dell’amministratore. Ricordiamo che comunque il condominio, anche se non è dotato di personalità giurica, deve comunque essere titolare per legge di un apposito codice fiscale. Praticamente, l’Amministratore, quale rappresentante legale del Condominio, deve: - pagare l’Iva e il Contributo Previdenziale ai professionisti esterni incaricati dal Condominio a svolgere la loro opera professionale; - pagare l’Iva e il Contributo Previdenziale alla relativa “Cassa di categoria” all’Amministratore quando lo stesso è un professionista iscritto a un “albo”; - pagare l’Iva e il Contributo Previdenziale INPS all’Amministratore quando lo stesso esercita l’attività di amministratore in modo professionale, con regolare partita Iva, ma senza una propria Cassa Previdenziale; - effettuare le normali trattenute IRPEF, relative addizionali e contributo previdenziale (variabile a seconda che sia iscritto già ad una “cassa”, che sia pensionato o che sia privo completamente di copertura previdenziale) all’Amministratore quando il rapporto con lo stesso si configura come Lavoro a progetto (Articolo 61 del D.Lgs 276/2003); Gli importi dovuti a titolo di Iva, Contributi Previdenziali e le ritenute IRPEF, devono essere versati attraverso il mod. F24; in un prossimo futuro gli esperti sono inoltre concordi nel ritenere che verrà esteso anche al condominio l’obbligo di versamento telematico di tali somme al fisco. Ritenuta fiscale sugli appalti L’ultima novità fiscale di forte impatto è stata introdotta dalla Finanziaria 2007: si tratta della cosiddetta “ritenuta fiscale sugli appalti condominiali”. In buona sostanza si tratta di trattenere sulle fatture di tutte le opere e i servizi a favore del condominio il 4% dell’importo. Questa cifra andrà poi direttamente versata al Fisco. La ritenuta del 4% si aggiunge a quella del 20%, messa in campo dalla Finanziaria del 1998, che sempre il condominio deve trattenere sulle buste paga o sulle fatture di chi presta un lavoro a favore del condominio. La ritenuta è in sostanza un anticipo sulle imposte dovute al Fisco, che non attende pazientemente di incassare le imposte sui redditi l’anno dopo che sono stati percepiti, ma vuole al più presto possibile una parte del denaro che gli è dovuto. Fatto sta che incassa questo anticipo non da parte di chi ha ricevuto il pagamento ma addirittura da parte di chi paga. Quest’ultimo è definito tecnicamente “sostituto d’imposta”, perché si sostituisce alla persona che è pagata nel versare una parte delle imposte. Quindi il condominio, dal 1998 in poi, è divenuto “sostituto d’imposta”. Attenzione, però: è del condominio che parliamo, non dell’amministratore condominiale. Quindi è ciascun proprietario di un palazzo che deve pagare la ritenuta e, se non lo fa, è responsabile. Tant’è che il Fisco, se non riceve quanto gli è dovuto, può rivolgersi perfino a un solo condomino dello stabile e chiedergli tutta la cifra, comprensiva di interessi e sanzioni. Starà poi al malcapitato rifarsi sugli altri condomini per quanto devono pagare in rapporto alle loro quote di proprietà e, se è il caso, far loro causa per riottenere quanto ha diritto di ricevere. Così il Fisco ha la sicurezza di incassare tutto quello che vuole, richiedendo il versamento di quanto dovuto al più ricco o al più “legalista” tra i proprietari. Secondo il Fisco, comunque, resta l’amministratore il "soggetto normalmente incaricato" di operare la ritenuta, almeno dove dovrebbe per legge esistere, cioè negli stabili da cinque condomini in su (circolare 6 novembre 2000, n. 204). Resta però legittima una scelta diversa da parte del condominio stesso, per esempio quella di un consulente tributario o un commercialista. Viceversa nei condomini fino a quattro condomini, in cui non si è inteso nominare un amministratore (cosa che resta sempre possibile fare), le ritenute dovranno essere effettuate da uno qualunque dei condomini che, utilizzando il codice fiscale del condominio medesimo,"provvederà ad applicare le ritenute alla fonte, ad effettuarne i relativi versamenti e a presentare la dichiarazione dei sostituti d' imposta per le ritenute, i contributi e i premi assicurativi." Dal 2007 le ritenute sono di due tipi. La prima è del 20%, e si applica a: - dipendenti del condominio (portiere,giardiniere); - prestazioni regolari da professionisti o comunque persone con partita Iva (amministratore condominiale, ingegneri, architetti, geometri che hanno fatto progetti o direzione lavori in appalti, avvocati che hanno lavorato per una causa); - prestazioni occasionali di tipo professionale (il caso tipico è il condomino che si presta a fare l’amministratore per il proprio palazzo, o esegue alcune delle sue funzioni). La seconda è del 4% e si applica a tutti i contratti d’opera o d’appalto. In pratica si tratta di tutte le opere di cui il condominio ha bisogno da parte di imprese o artigiani. Quindi gli interventi di manutenzione o ristrutturazione dell' edificio condominiale e degli impianti elettrici o idraulici, l' esecuzione di attività di pulizia, la manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine e altre parti comuni dell' edificio. Quindi sono soggetti a ritenuta quasi tutti i pagamenti fatti da un condominio, con l’eccezione di: a) i contratti di utenze (acqua, luce, gas, gasolio, telefono, pagamenti assicurativi e di servizi bancari); b) gli acquisti di materiale o anche apparecchi, non legati a una prestazione d’opera o comunque in cui la prestazione d’opera ha un carattere “accessorio”, cioè secondario. Nessuna ritenuta, (ci mancherebbe…) per acquistare lampadine di ricambio, detersivi, stracci della polvere. Ma neanche per acquistare dal negozio vicino una serratura nuova al portone, perfino se è un addetto del negoziante a montarla (a patto che il costo della serratura sia superiore a quella della mano d’opera). Le ritenute vanno versate tramite il modello F24 entro il 15 del mese per il mese precedente (termine che slitta al 16 o al 17 se il 15 è, rispettivamente, sabato o domenica). Va riportato un determinato codice tributo. Per il 20% di ritenuta può essere 1001(salari e stipendi ai dipendenti), 1040 ( prestazioni rese da professionisti con partita IVA), 1041 (prestazioni occasionali). Per il 4% è il 1019 (artigiani) oppure il 1020 (imprese). Non è finita, ci sono altri due obblighi. Il primo è spedire alla persona o società soggetta alla ritenuta una dichiarazione dei compensi assoggettati alla ritenuta stessa. Il secondo è compilare il modello 770 del condominio, al momento della presentazione della sua dichiarazione dei redditi del condominio stesso. Ovviamente diamo queste indicazioni perché ciascun proprietario sia consapevole dei suoi obblighi, che quasi sempre demanderà da compiere a un professionista o un tecnico. La Finanziaria 1998 ha stabilito anche che gli amministratori sono tenuti a "comunicare annualmente all' anagrafe tributaria l' ammontare dei beni e dei servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori". Il regolamento esclude della legge dalla comunicazione all' anagrafe: a) i dati relativi alle forniture di gas, elettricità e luce; b) i dati relativi ai servizi per cui il condominio deve operare la ritenuta d' imposta (per esempio ritenute sull’onorario dell' amministratore, su stipendio del portiere, su consulenze professionali, su appalti a imprese ed artigiani); c) le spese inferiori a 258,23 euro affrontate con un singolo fornitore. Per le spese soggette a denuncia bisogna comunicare: • nome, cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale dell' amministratore; • nome del condominio, indirizzo completo, codice fiscale del condomino; • nome, cognome o eventuale ragione sociale del fornitore, codice e domicilio fiscale, importo della spesa complessiva nell' anno solare (per ciascun fornitore). La circolare delle Finanze 6 novembre 2000, n. 204 chiarisce che, in mancanza di amministratore di condominio, questa comunicazione non è dovuta. L' obbligo di comunicare l' elenco dei fornitori ricade sull' amministratore che è in carica alla data del 31 dicembre dell' anno cui si riferisce l' elenco. Si è chiarito anche che l' amministratore di diversi condomini non deve presentare distinte comunicazioni per ciascun palazzo, bensì un' unica comunicazione nella quale, si elencano, separatamente per ciascun condominio amministrato, i dati sopra elencati. Infine la finanziaria 1998 ha stabilito che gli uffici possono richiedere agli amministratori di condominio negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale (al limite anche copia del rendiconto di gestione). Le notizie e i dati non forniti, gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell' ufficio, non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini degli accertamenti. Di ciò, l' ufficio deve informare il contribuente insieme alla richiesta. Sostituti d' imposta: le sanzioni VIOLAZIONE SANZIONE Omessa presentazione dichiarazione sostituto Dal 120° al 240% dell’ammontare delle ritenute d’imposta non versate, con minimo di 258 euro Infedele dichiarazione (non tutto è stato Dal 100 al 200% dell’importo delle ritenute non dichiarato o è incompleto). Compensi, interessi versate. Minimo 258 euro e altri versamenti superiori a quelli dichiarati Versamento effettuato ritenute ma dichiarazione Se le ritenute non dichiarate sono state versate: omessa sanzioni da 258 a 2.065 euro Omessa effettuazione delle ritenute alla fonte 20% in più della soma non versata Omesso o insufficiente versamento delle 30% dell' importo non versato ritenute Mancanza di un nominativo del percipiente 51 euro a nominativo ICI sulle parti comuni del condominio L’imposta comunale sugli immobili è un tributo dovuto anche sugli immobili in comproprietà condominiale. Infatti le parti comuni di un edificio condominiale, suscettibili di reddito autonomo (ad esempio, i locali per la portineria, l’alloggio del portiere, l’autorimessa, il locale per le assemblee, la lavanderia, il locale per la caldaia, e per gli altri servizi in comune) il versamento può essere effettuato dall' amministratore del condominio. Tutti i proprietari (o titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) hanno l’obbligo di dichiarare gli immobili posseduti, mediante la presentazione di un apposito modello, al Comune in cui si trovano gli stessi. Il modello di dichiarazione è approvato annualmente con decreto ministeriale (istruzioni e modello sono reperibili sul sito internet del Dipartimento per le politiche fiscali www.finanze.it). Per gli immobili condominiali tale adempimento deve essere espletato, per conto dei condòmini, dall’amministratore. La dichiarazione è valida anche per gli anni successivi se non si verificano variazioni che comportano un diverso importo dell’imposta da versare. In caso di variazioni riguardanti la struttura o la destinazione degli immobili, l’amministratore è tenuto a presentare una nuova dichiarazione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Al versamento dell’ICI sono tenuti i singoli condòmini, ciascuno per la propria quota. Tuttavia, per facilitare l’adempimento, il comune, con proprio regolamento, può riconoscere all’amministratore di condominio la facoltà di effettuare un versamento complessivo. In tal caso, l’amministratore effettuerà la ripartizione tra i condòmini in base ai rispettivi millesimi di proprietà, fornendo loro la documentazione relativa alla determinazione e al versamento dell’imposta. L' ICI deve essere versata in due rate: - la prima, in acconto, va pagata entro il 16 giugno ed è pari al 50 per cento dell’imposta dovuta per l’anno; il calcolo si effettua tenendo conto dell’aliquota dell’anno precedente; - la seconda rata, a saldo, si versa tra il 1° e il 16 dicembre e si calcola applicando l’aliquota deliberata dal Comune per l’anno in corso. Il pagamento può essere anche effettuato in unica soluzione entro il termine previsto per l’acconto; in tal caso, però, occorre applicare l’aliquota stabilita dal Comune per l’anno in corso. Tutti i versamenti possono essere eseguiti utilizzando il modello F24 o il bollettino postale presso: gli uffici postali; gli agenti della riscossione; le banche. Il Comune può inoltre disporre modalità di pagamento aggiuntive o sostitutive di quelle indicate (ad esempio, direttamente nelle casse delle tesorerie comunali). Per maggiori informazioni i contribuenti possono rivolgersi ai competenti uffici comunali. Si prende spunto da tale ricorrenza, per evidenziare che, per le parti comuni di un edificio condominiale, suscettibili di reddito autonomo (come l' alloggio del portiere, il locale per l’assemblee, l’autorimessa ad uso promiscuo dei condomini, ecc.), il versamento può essere effettuato dall' amministratore del condominio, seguendo le indicazioni di cui al punto precedente. Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani In merito all’obbligo di versare la Tarsu per le parti condominiali, un importante principio è stato sancito dalla Sentenza della Corte di cassazione n° 15131 del 28 Novembre 2001, che ha stabilito che la tassa rifiuti non rientra tra le spese di manutenzione e gestione delle parti e servizi comuni dell' edificio, perchè è relativa alle singole unità immobiliari che appartengono a ciascuno dei condomini; va dunque ripartita applicando i criteri in base ai quali è determinata dall' ente impositore, diversi da quelli con i quali vengono ripartite le spese condominiali in senso proprio. In molti condominii milanesi, ma anche in altre città, vige la prassi dell' intestazione della cartella esattoriale TARSU al condominio anzichè al singolo proprietario o inquilino. Un condomino aveva contestato la ripartizione per millesimi della TARSU intestata al condominio. I risultati di ripartizione, con tale criterio, possono risultare anche sensibilmente differenti anche a parità di metratura, giacchè nella formazione della tabella millesimale si tiene conto anche del piano, dell' esposizione e di molte altre caratteristiche. Mentre, la norma istitutiva della TARSU si riferisce quasi esclusivamente ai metri quadri, affidando ai Comuni la possibilità di operare diversi criteri (come il numero delle persone). Altri obblighi fiscali Per rendere più completa l’elencazione degli obblighi fiscali a cui l’amministratore di condominio deve adempiere si citano anche: a) versare l’eventuale tassa sul passo carraio, se prevista nel comune; b) versare la tassa d’occupazione del suolo pubblico, se si è costretti a montare delle impalcature sulla strada di pubblico passaggio (in genere se ne occupa l’impresa che gestisce i lavori); c) adempiere agli obblighi procedurali in relazione alla concessione di agevolazioni in tema di ristrutturazioni e lavori di adeguamento a nuovi standard di risparmio energetico.