APPUNTI COOPERATIVI ROMA 2005 Pubblicazione di servizio MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DIREZIONE G ENERALE PER GLI E NTI C OOPERATIVI DIVISIONE III VICOLO D’A STE, 12 - PALAZ. B - I PIANO 00159 ROMA TEL. 0643531665 - FAX 0643532398 Roma 2005 - Pubblicazione di servizio INDICE Pricipi fondamentali Dichiarazione d’indentità cooperativa Costituzione delle cooperative Libri sociali obbligatori Libri contabili e tributari Bilancio Conto economico Soci Il capitale sociale Organi sociali, asssemblea dei soci Gli amministratori Il collegio sindacale Destinazione degli utili di esercizio Modificazioni statuarie, fusioni e trasformazioni Scioglimento e liquidazione Liquidazione coatta amministrativa e fallimento Settori cooperativi La vigilanza Oggetto della vigilinza Provvedimenti pag. 1 pag. 2 pag. 4 pag. 6 pag. 7 pag. 8 pag. 13 pag. 17 pag. 23 pag. 24 pag. 26 pag. 28 pag. 31 pag. 32 pag. 33 pag. 34 pag. 35 pag. 41 pag. 44 pag. 46 NORME FONDAMENTALI pag. 47 Titolo VI - Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici CAPO I - DELLE IMPRESE COOPERATIVE Sezione I - Disposizioni generali Sezione II - Della costituzione Sezione III - Delle quote e delle azioni Sezione IV - Degli organi sociali Sezione V - Delle modificazioni dell'atto costitutivo Sezione VI - Dei controlli pag. 49 pag. 52 pag. 54 pag. 60 pag. 67 pag. 69 III APPUNTI COOPERATIVI CAPO II - DELLE MUTUE ASSICURATRICI pag. 71 DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 DICEMBRE 1947, N. 1577, PORTANTE PROVVEDIMENTI PER LA COOPERAZIONE (Testo coordinato e integrato con le modificazioni di cui alle leggi 8 maggio 1949, n. 285, 2 aprile 1951, n. 302, n. 127 del 17 febbraio 1971, n. 381 dell'11 novembre 1991, n. 59 del 31 gennaio 1992 e n. 266 del 7 agosto 1997). CAPO I - VIGILANZA E ISPEZIONI CAPO II - REGISTRI PREFETTIZI E SCHEDARIO GENERALE CAPO III - COMMISSIONI pag. 72 pag. 73 pag. 73 DISCIPLINA DELLE COOPERATIVE SOCIALI (Legge 8 novembre 1991, n. 381, modificata dalla legge 193/2000) pag. 79 NUOVE NORME IN MATERIA DI SOCIETÀ COOPERATIVE (Legge 31 gennaio 1992, n. 59 modificato dal D.L.gs. 220/2002) pag. 84 DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA, DI FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E DI REVISIONE GENERALE DEL CATASTO LEGGE 18 FEBBRAIO 1999, N. 28 (Stralcio) pag. 99 NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68 (Stralcio) CAPO IV - CONVENZIONE E INCENTIVI pag. 100 NORME PER FAVORIRE L'ATTIVITÀ LAVORATIVA DEI DETENUTI LEGGE 22 GIUGNO 2000, N. 193 pag. 105 IV APPUNTI COOPERATIVI MISURE IN MATERIA FISCALE LEGGE 21 NOVEMBRE 2000, N. 342 (Stralcio) CAPO I - DISPOZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI Sezione I - Disposizioni in materia di redditi di impresa pag. 108 COOPERATIVISTICA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA POSIZIONE DEL SOCIO LAVORATORE LEGGE 3 APRILE 2001, N. 142 MODIFICATO DALLA LEGGE BIAGI pag. 109 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE PER I SOCI DI COOPERATIVE, A NORMA DELL'ARTICOLO 4, COMMA 3 DELLA LEGGE 3 APRILE 2001, N. 142. DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2001, n. 423 pag. 118 "CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 15 APRILE 2002, N. 63, RECANTE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FISCALI URGENTI IN MATERIA DI RISCOSSIONE, RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI FORMAZIONE DEL COSTO DEI PRODOTTI FARMACEUTICI, ADEMPIMENTI ED ADEGUAMENTI COMUNITARI, CARTOLARIZZAZIONI, VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E FINANZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE" Legge n.112 del 15 giugno 2002 pag. 122 DECRETO LEGISLATIVO 2 AGOSTO 2002, N. 220 "NORME IN MATERIA DI RIORDINO DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMA 1, DELLA LEGGE 3 APRILE 2001, N. 142, RECANTE: "REVISIONE DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA COOPERATIVISTICA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA POSIZIONE DEL SOCIO LAVORATORE" pag. 124 PRINCIPI GENERALI V APPUNTI COOPERATIVI Titolo II LA REVISIONE COOPERATIVA pag. 125 Titolo III L'ISPEZIONE STRAORDINARIA pag. 131 Titolo IV LA CERTIFICAZIONE DI BILANCIO pag. 133 Titolo V EFFETTI DELLA VIGILANZA pag. 134 Titolo VI COLLEGIO SINDACALE pag. 135 Titolo VII ALBO NAZIONALE DEGLI ENTI COOPERATIVI pag. 136 Titolo VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI pag. 137 VI APPUNTI COOPERATIVI PRINCIPI FONDAMENTALI ART. 45 - COSTITUZIONE ITALIANA "La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità". ART. 2511 - CODICE CIVILE Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico. Le cooperative si suddividono in cooperative a mutualità prevalente in cui lo scambio mutualistico, consistente nel fornire beni o servizi od occasioni di lavoro prevalentemente ai soci, tutte le altre sono a mutualità non prevalente. Le cooperative godono dei benefici fiscali solo se sono a mutualità prevalente. E' obbligatorio nella denominazione sociale l'indicazione di cooperativa (art. 2515 c.c.). Alle società cooperative si applicano le disposizioni riguardanti le S.P.A., in quanto compatibili con la normativa specifica per questa tipologia di società, ovvero s.r.l. se il numero di soci è inferiore a 20 o l'attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro (art. 2519 c.c.). 1 APPUNTI COOPERATIVI DICHIARAZIONE D'IDENTITÀ COOPERATIVA Approvata dal XXXI congresso dell'Alleanza Cooperativa Internazionale Manchester 20 - 22 settembre 1995 Definizione Una cooperativa è un'associazione autonoma di individui che si uniscono volontariamente per soddisfare i propri bisogni economici, sociali e culturali e le proprie aspirazioni attraverso la creazione di una società di proprietà comune e democraticamente controllata. Valori Le cooperative sono basate sui valori dell'autosufficienza (il far da sé), dell'autoresponsabilità, della democrazia, dell'uguaglianza, dell'equità e della solidarietà. Secondo le tradizioni dei propri padri fondatori, i soci delle cooperative credono nei valori etici dell'onestà, della trasparenza sociale e dell'attenzione verso gli altri. Principi I principi cooperativi sono linee guida con cui le cooperative mettono in pratica i propri valori. 1° principio : Adesione libera e volontaria Le cooperative sono organizzazioni volontarie e aperte a tutti gli individui capaci di usare i servizi offerti e desiderosi di accettare le responsabilità connesse all'adesione, senza alcuna discriminazione sessuale, sociale, razziale, politica o religiosa. 2° principio: Controllo democratico da parte dei soci Le cooperative sono organizzazioni democratiche, controllate dai propri soci che partecipano attivamente nello stabilire le politiche e nell'assumere le relative decisioni. Gli uomini e le donne eletti come rappresentanti sono responsabili nei confronti dei soci. Nelle cooperative di primo grado, i soci hanno gli stessi diritti di voto (una testa, un voto), e anche le cooperative di grado più alto sono ugualmente organizzate in modo democratico. 2 APPUNTI COOPERATIVI 3° principio: Partecipazione economica dei soci I soci contribuiscono equamente al capitale delle proprie cooperative e lo controllano democraticamente. Almeno una parte di questo capitale è di norma di proprietà comune della cooperativa. 4° principio: Autonomia e indipendenza Le cooperative sono organizzazioni autonome, autosufficienti, controllate dai soci. Nel caso in cui esse sottoscrivano accordi con altre organizzazioni (incluso i governi) o ottengano capitale da fonti esterni, le cooperative sono tenute ad assicurare sempre il controllo democratico da parte dei soci e mantenere l'autonomia della cooperativa stessa. 5°principio: Educazione, formazione ed informazione Le cooperative s' impegnano ad educare e a formare i propri soci, i rappresentanti eletti, i manager e il personale in modo che questi siano in grado di contribuire con efficienza allo sviluppo delle proprie società cooperative. Le cooperative devono attuare campagne di informazione allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica particolarmente i giovani e gli opinionisti di maggiore fama, sulla natura e i benefici della cooperazione. 6° principio: Cooperazione tra cooperative Le cooperative servono i propri soci nel modo più efficiente e rafforzano il movimento cooperativo lavorando insieme, attraverso le strutture locali, nazionali, regionali ed internazionali. 7° principio: Interesse verso la comunità Le cooperative lavorano per uno sviluppo sostenibile delle proprie comunità attraverso politiche approvate dai propri soci. 3 APPUNTI COOPERATIVI COSTITUZIONE DELLE COOPERATIVE Atto costitutivo, statuto e regolamenti L'atto costitutivo, atto pubblico, è prescritto dall'art. 2521 del cod. civ. e deve essere redatto da un notaio. Il citato atto stabilisce le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica e può prevedere che la società svolga la propria attività anche con terzi. Lo statuto è il complesso di norme relative al funzionamento della società ed è parte integrante dell'atto costitutivo, anche se forma oggetto di atto separato. Nelle cooperative a mutualità prevalente lo statuto deve contenere le clausole previste all'art. 2514 del c.c. I Regolamenti hanno la funzione di disciplinare i rapporti tra la società e i soci determinando i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica. Il Regolamento, obbligatorio per le cooperative di lavoro ai sensi dell'articolo 6 della legge 142 /2001, deve contenere le tipologie di rapporti di lavoro istaurabili con i soci tra quelle previste nell'ordinamento vigente (subordinato, parasubordinato, autonomo) le qualifiche, il livello minimo retributivo per il settore di attività della cooperativa e le modalità della prestazione lavorativa. Il citato regolamento deve essere approvato dall'assemblea e quindi depositato presso le Direzioni Provinciali del Lavoro. L'atto costitutivo deve contenere nell'oggetto sociale le attività che la cooperativa intende svolgere, vi devono essere indicate inoltre le condizioni per le ammissioni, il recesso e l'esclusione dei soci, deve includere le regole di distribuzione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni. Inoltre nell'atto costitutivo deve essere specificato il tipo di amministrazione che la cooperativa intende adottare. L'atto costitutivo, compreso lo statuto, sono esenti da bollo (art. 43 legge 25 giugno 1953, n. 492, art. 40 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642). Capitale Sociale Il capitale sociale delle società cooperative può essere costituito da quote o da azioni. Il valore nominale di ciascuna quota od azione, non può essere inferiore a € 25,00 e non superiore a € 516,00. Per le persone fisiche il limite massimo delle quote o azioni di ciascun socio è di € 100.000,00. Per i soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritto di amministrazione e nel caso di conferimenti di beni e di crediti non vi sono limiti al valore nominale delle quote o azioni sottoscritte. 4 APPUNTI COOPERATIVI Adempimenti A cura del notaio che stipula l'atto pubblico di costituzione, viene generalmente effettuato il deposito presso la Camera di Commercio dell'atto costitutivo, comprendente lo statuto, entro venti giorni dalla stipula (artt. 2330 e 2523 cod. civ.). Se non lo effettuasse il notaio, debbono provvedere gli amministratori della cooperativa. Gli amministratori della cooperativa dovranno responsabilmente accertarsi dell'avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese, poiché, in mancanza di tali adempimenti, rimane la responsabilità illimitata e solidale di coloro che hanno operato. Entro trenta giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese gli amministratori della cooperativa (generalmente il Presidente) devono fare la dichiarazione di inizio dell'attività all' Ufficio Provinciale delle Imposte sul Valore Aggiunto - I.V.A. È compito degli amministratori della cooperativa ai fini della fruizione dei benefici fiscali o di altra natura provvedere alla domanda di iscrizione nell'Albo Nazionale degli enti cooperativi (art. 15 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002) tenuto dalle C.C.A.A. per il Ministero delle Attività produttive. Sarà cura delle Camere di Commercio provvedere alla trasmissione delle domande alla Direzione Generale per gli Enti cooperativi che verificato il sussistere dei presupposti per la mutualità prevalente attribuisce un numero identificativo. Se non ricorrono i presupposti, la Direzione può rifiutare l'iscrizione nell'Albo delle cooperative a mutualità prevalente e procedere d'ufficio all'iscrizione nella ulteriore sezione prevista per le cooperative diverse. Il numero di iscrizione della Cooperativa nell'Albo dovrà essere indicato negli atti della cooperativa medesima. 5 APPUNTI COOPERATIVI LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI 1) Il libro dei soci, nel quale deve essere indicato nome, cognome e domicilio e data di ammissione di ciascun socio; la quota o il numero delle azioni sottoscritte, i versamenti effettuati, i trasferimenti ed i vincoli ad essi relativi; 2) Il libro delle adunanze e delle delibere delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; 3) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione; 4) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione; 6 APPUNTI COOPERATIVI LIBRI CONTABILI E TRIBUTARI Libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa. Libro degli inventari deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno, deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa. I registri prescritti dalla normativa IVA: a) b) c) d) e) Il registro delle fatture; Il registro dei corrispettivi; Il registro di prima nota; Il registro acquisti; Il registro delle fatture sospese. Bollatura e tenuta dei libri Il libro giornale ed il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente, ma non vidimati. Continua ad essere necessaria oltre alla numerazione, la vidimazione iniziale per i libri sociali anch'essa da effettuarsi prima della utilizzazione del registro. I libri speciali riguardanti la previdenza sociale, libri matricola e paga, sono soggetti alla vidimazione dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L. La società cooperativa deve tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite. Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di ordinaria contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine, non vi si possono far abrasioni, e se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili. Le scritture contabili devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione. 7 APPUNTI COOPERATIVI BILANCIO L'art. 2423 ter c.c. definisce la struttura dello stato patrimoniale e del conto economico stabilisce che salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli artt. 2424 e 2425 c.c.. Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente: esse possono essere raggruppate soltanto quanto il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel 2° comma dell'art. 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento. Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli artt. 2424 e 2425. Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa. Sono vietati i compensi di partite. Ai sensi del successivo art. 2424 c.c. nonché dall'art. 2424 bis, lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema: ATTIVO: A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata. B) Immobilizzazioni: I - Immobilizzazioni immateriali: 1) costi di impianto e di ampliamento; 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità; 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; 8 APPUNTI COOPERATIVI 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 5) avviamento; 6) immobilizzazioni in corso e acconti; 7) altre. Totale. II - Immobilizzazioni materiali: 1) terreni e fabbricati; 2) impianti e macchinari; 3) attrezzature industriali e commerciali; 4) altri beni; 5) immobilizzazioni in corso e acconti. Totale. III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo: 1) partecipazioni in: a) imprese controllate; b) imprese collegate; c) altre imprese. 2) crediti: a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso altri. 3) altri titoli; 4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo. Totale. Totale immobilizzazioni (B). 9 APPUNTI COOPERATIVI C) Attivo circolante: I - Rimanenze: 1) materie prime, sussidiarie e di consumo; 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 3) lavori in corso su ordinazione; 4) prodotti finiti e merci; 5) acconti. Totale. II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 1) verso clienti; 2) verso imprese controllate; 3) verso imprese collegate; 4) verso controllanti; 4 bis) crediti tributari; 4 ter ) imposte anticipate; 5) verso altri. Totale. III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 1) partecipazioni in imprese controllate; 2) partecipazioni in imprese collegate; 3) partecipazioni in imprese controllanti 4) altre partecipazioni; 5) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo; 6) altri titoli. Totale. IV - Disponibilità liquide: 1) depositi bancari e postali; 2) assegni; 3) denaro e valori in cassa. Totale. Totale attivo circolante (C). D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti. 10 APPUNTI COOPERATIVI PASSIVO: A) Patrimonio netto: I - Capitale. II - Riserva da sopraprezzo delle azioni. III - Riserve di rivalutazione. IV - Riserva legale. V - Riserva per azioni proprie in portafoglio. VI - Riserve statutarie. VII - Altre riserve, distintamente indicate. VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. IX - Utile (perdita) dell'esercizio. B) Fondi per rischi o oneri: 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; 2) per imposte, anche differite; 3) altri. Totale. C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 1)obbligazioni; 2)obbligazioni convertibili; 3debiti verso soci finanziatori; 4)debiti verso banche; 5)debiti verso altri finanziatori; 6)acconti; 7)debiti verso fornitori; 8)debiti rappresentati da titoli di credito; 9)debiti verso imprese controllate; 10)debiti verso imprese collegate; 11)debiti verso controllanti; 12)debiti tributari; 13)debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; 14)altri debiti. Totale. E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti. 11 APPUNTI COOPERATIVI Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto. In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine. Gli elementi patrimoniali (art. 2424 c.c.) destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni. Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal 3° comma dell'art. 2359 si presumono immobilizzazioni. Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza. Nella voce "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" deve essere indicato l'importo calcolato a norma dell'art. 2120. Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibile in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo. 12 APPUNTI COOPERATIVI CONTO ECONOMICO Ai sensi dell'art. 2425 cc. il conto economico deve essere redatto in conformità allo schema seguente: A) Valore della produzione: 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni; 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione; 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio. Totale. B) Costi della produzione: 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; 7) per servizi; 8) per godimento di beni di terzi; 9) per il personale: a) salari e stipendi; b) oneri sociali; c) trattamento di fine rapporto; d) trattamento di quiescenza e simili; e) altri costi. 10) ammortamenti e svalutazioni: a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali; b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali; c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni; d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide; 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; 12) accantonamenti per rischi; 13) altri accantonamenti; 14) oneri diversi di gestione. Totale. Differenza tra valore e costi della produzione (A-B). 13 APPUNTI COOPERATIVI C) Proventi e oneri finanziari: 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate; 16) altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti; b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni; c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti. 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti. Totale (15-16-17). D) Rettifiche di valore di attività finanziarie: 18) rivalutazioni: a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; 19) svalutazioni: a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; Totale delle rettifiche (18-19). E) Proventi e oneri straordinari: 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5); 14 APPUNTI COOPERATIVI 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte elative a esercizi precedenti. Totale delle partite straordinarie (20-21). Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E); 22) imposte sul reddito dell'esercizio; 23) risultato dell'esercizio; _) 24) rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazioni di norme tributarie; _) 25) accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie; _) 26) utile (perdita) dell'esercizio. 2435-bis. Bilancio in forma abbreviata. Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità. Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo. Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'art. 2425 possono essere così raggruppate: voci A2 e A3 voci B9(c), B9(d), B9(e) voci B10(a), B10(b), B10(c) 15 APPUNTI COOPERATIVI voci C16(b) e C16(c) voci D18(a), D18(b),D18(c) voci D19(a), D19(c) Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti. Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal numero 10) dell'articolo 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'articolo 2427; le indicazioni richieste dal numero 6) dell'articolo 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio. Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione. Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quanto per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma. Nota integrativa al bilancio Contiene tutte quelle informazioni, sebbene non previste da legge, che permettono di avere una rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società veritiera e corretta. Inoltre nella nota stessa dovranno essere evidenziati contabilmente i parametri che determinano la condizione di mutualità prevalente ed effettuato il relativo calcolo. 16 APPUNTI COOPERATIVI SOCI I soci rappresentano l'essenziale elemento personale per la costituzione e la vita di una società cooperativa. Una fondamentale caratteristica di tutte le cooperative è la variabilità del capitale sociale alla quale corrisponde la variabilità del numero e delle persone dei soci. Alla cooperative è fatto divieto di sbarrare in modo assoluto la porta a nuovi soci, neppure per limitati periodi di tempo, fatta eccezione nei casi in cui le leggi speciali non lo consentano per determinate categorie di cooperative oppure la limitazione non sia imposta dall'oggetto sociale. Per procedere alla legale costituzione di una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove, o da almeno tre quando i soci sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata. Ove, successivamente alla costituzione, il numero dei soci scenda al di sotto del minimo previsto, si deve procedere alla sua reintegrazione nel termine massimo di un anno. In difetto, trascorso tale termine, l'autorità di vigilanza può disporre lo scioglimento d'ufficio della società, con la conseguente cancellazione dall'Albo Nazionale degli Enti Cooperativi. Requisiti dei soci. I soci delle cooperative di lavoro devono essere lavoratori ed esercitare l'arte o il mestiere corrispondenti o affini alla specialità delle cooperative di cui fanno parte; non possono essere soci di tali cooperative coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini a quelle della cooperativa. È consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente. Nelle cooperative di consumo non possono essere ammessi soci intermediari e persone che conducano in proprio esercizi commerciali della stessa natura di quella della cooperativa. Nelle cooperative agricole per affittanze collettive o per conduzione di terreni in concessione, non possono essere ammesse come soci le persone che esercitano attività diversa dalla coltivazione della terra. I proprietari, gli affittuari ed i mezzadri possono essere soci di tali cooperative solo quanto coltivino direttamente la terra e la superficie da essi direttamente coltivata sia insufficiente ad assorbire tutta la manodopera del nucleo familiare. Limitatamente all'esercizio di mansioni amministrative e tecniche nell'interesse sociale, per il quale sia necessario il possesso della qualità di socio, è consentita l'ammissione a soci di persone che non siano lavoratori manuali della terra. 17 APPUNTI COOPERATIVI La legge n. 59/92 ha consentito l'inserimento di soci sovventori nelle società cooperative i cui statuti prevedano la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, con esclusione delle società cooperative e dei consorzi operanti nel settore edilizio. Ai soci sovventori viene attribuito un numero di voti non superiore a cinque, in relazione agli apporti di capitale conferiti. I voti attribuiti ai soci sovventori non possono, in ogni caso, superare il terzo dei voti spettanti ai soci ordinari. I soci sovventori possono ricoprire la carica di amministratore. A favore dei soci sovventori possono essere stabilite particolari condizioni nella ripartizione degli utili. Lo statuto può inoltre prevedere soci appartenenti a categorie speciali in ragione del loro interesse alla formazione ovvero ad un loro inserimento nella cooperativa. Le persone giuridiche possono partecipare a società cooperative. Si deve ritenere, dalla formulazione letterale della norma, che l'ammissione delle persone giuridiche sia stata prevista per fornire alle società cooperative maggiori apporti di capitale Il codice civile stabilisce che il numero dei voti attribuibile a tali soci - comunque non superiore a cinque - sia previsto dall'atto costitutivo, in relazione all'ammontare dei loro conferimenti. Il mandatario del socio persona giuridica può assumere la carica di componente del consiglio di amministrazione. La persona giuridica non può assumere la qualità di socio nella cooperativa di produzione e lavoro, non potendo prestare "personalmente" la propria attività lavorativa per il conseguimento dello scopo sociale, che costituisce elemento essenziale in tale tipo di società (fanno eccezione le cooperative sociali). L'art. 2 della legge n. 381/91 ha introdotto la categoria dei soci volontari nell'ambito delle cooperative sociali. Questi devono essere previsti statutariamente e prestare gratuitamente la propria attività per la quale può essere previsto un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Hanno comunque diritto al trattamento assicurativo per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali parametrato ad una retribuzione fittizia stabilita periodicamente con decreto del Ministro del lavoro. Nel caso in cui le cooperative sociali gestiscano servizi socio-sanitari ed educativi in regime di convenzione con le pubbliche amministrazioni, la prestazione lavorativa dei soci volontari può essere solo complementare a quella degli operatori professionali del settore. 18 APPUNTI COOPERATIVI Principali diritti dei soci derivanti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto sono: 1) diritto di partecipazione. Il socio gode dei benefici derivanti dalla partecipazione nella società cooperative per quanto riguarda i risultati. 2) Diritto di voto. Il socio, indipendentemente dal capitale apportato alla società, ha il diritto di partecipare e votare nelle assemblee ordinarie e straordinarie dei soci; inoltre ha il diritto di concorrere alle cariche sociali. Ai soci cooperatori persone giuridiche l'atto costitutivo può attribuire più voti, ma non superiore a cinque. 3) Diritto di ispezione. Il socio ha diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee. Ai sensi dell'art. 2545 bis nelle società cooperative cui si applica la disciplina delle società per azioni, i soci, almeno un decimo del numero complessivo lo richieda o un ventesimo, se la cooperativa ha più di trentamila soci, hanno il diritto di esaminare , attraverso un rappresentante assistito da un professionista di fiducia il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione. 4) Diritto ai dividendi. Il socio ha diritto a concorrere alla distribuzione degli utili maturati dalla società, nei limiti e nella misura stabiliti dalla legge e dagli statuti; 5) Diritto al ristorno L'atto costitutivo stabilisce i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla qualità e quantità degli scambi mutualistici. Principali obblighi dei soci: 1) conferimento della quota di capitale sociale in denaro o in natura; 2) il conferimento di prestazioni accessorie; 3) il pagamento del sovrapprezzo della quota od azioni sottoscritte; 4) il dovere di attenersi alle limitazioni imposte dagli organi sociali o derivanti da decisioni della maggioranza che possono essere limitative di prerogative proprie dello status di socio; 5) la responsabilità del nuovo socio per le obbligazioni già contratte dalla società; 6) l'obbligo di rispondere limitatamente in caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento; 19 APPUNTI COOPERATIVI 7) l'obbligo per il socio uscito dalla cooperativa o per gli eredi del socio defunto di rispondere delle obbligazioni assunte dalla società fino al giorno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale ed entro due anni da tale evento. L'ammissione di nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. L'iscrizione nel libro dei soci ha valore costitutivo della qualità di socio, la quale però può essere dimostrata da chiunque ne abbia interesse con tutti i mezzi di prova. Il diritto di voto nelle assemblee si acquista soltanto trascorsi tre mesi da tale iscrizione. Gli amministratori nella relazione allegata al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. Recesso dei soci. Recedere significa uscire volontariamente dalla società prima che abbia termine il contratto sociale. La dichiarazione di recesso nei casi in cui questo è ammesso dalla legge o dall'atto costitutivo, deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che in caso di opposizione può rivolgersi al tribunale. La dichiarazione di recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dall'accoglimento della domanda mentre per i rapporti mutualistici tra socio e società ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima, e, in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo. La legge stabilisce che l'atto costitutivo può vietare la cessione delle quote o delle azioni con effetto verso la società, salvo in questo caso il diritto del socio di recedere dalla società (recesso legale). Altri casi di recesso possono essere previsti dall'atto costitutivo. L'esclusione del socio, qualunque sia il tipo di società, può aver luogo oltre che nei casi previsti dalla legge, in quelli stabiliti dall'atto costitutivo. Quando l'esclusione non ha luogo di diritto, essa deve essere deliberata dall'assemblea dei soci o, se l'atto costitutivo lo consente, dagli amministratori, e deve essere comunicata al socio. Contro la deliberazione di esclusione il socio può, nel termine 20 APPUNTI COOPERATIVI di trenta giorni dalla comunicazione, proporre opposizione davanti al Tribunale. Questo può sospendere l'esecuzione della deliberazione. In caso di morte del socio, salvo che l'atto costitutivo disponga la continuazione del rapporto societario con gli eredi, questi hanno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni. Nel caso di recesso, esclusione o morte del socio, la liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio. La liquidazione o il rimborso deve essere effettuato entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso. Socio-lavoratore La legge 142/2001 prevede per le cooperative nelle quali lo scopo mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si dotino di un regolamento che definisca l'organizzazione del lavoro dei soci. I soci mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo a allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuisce, comunque, al raggiungimento degli scopi sociali. Il rapporto che si viene ad istaurare tra il socio e la cooperativa trova fondamento nel contratto sociale che si attua nel rapporto di lavoro che potrà essere instaurato. Le cooperative devono dotarsi di un regolamento, approvato dall'assemblea, che definisca la tipologia di rapporti che si intendano attuare tra i soci (art. 6 L. 142/2001), da depositarsi presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente. Il regolamento deve contenere in ogni caso: a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato; b) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci, anche per le tipologie di lavoro non subordinato; c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato; d) l'attribuzione all'assemblea di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi 21 APPUNTI COOPERATIVI aziendale; la riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi; il divieto di distribuzione degli utili, per l'intera durata del piano; e) l'attribuzione all'assemblea la facoltà di deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale, forme di apporto anche economico, da parte dei socilavoratori, alla soluzione della crisi; f) al fine di promuovere nuova imprenditorialità, nelle cooperative di nuova costituzione, la facoltà per l'assemblea della cooperativa di deliberare un piano di avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi collettivi tra le Associazioni del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Il socio nelle cooperative di lavoro possono avere un incremento del 20 per cento rispetto ai salari correnti quale integrazione salariale ed alla fine di ogni esercizio finanziario può percepire il ristorno. Il ristorno deve essere deliberato dal consiglio di amministrazione con l'approvazione dell'assemblea dei soci ed è assimilabile al reddito da lavoro dipendente. La possibilità di ristorno è condizionata dalla formazione di risorse all'interno della gestione della cooperativa svolta con i soci, che consentano quel maggior compenso dei conferimenti che la legge prevede quale conguaglio di quelle maggiori retribuzioni che, pur essendo possibili, non si sono attribuite in corso di esercizio in attesa di una definizione dei risultati dell' attività. Necessita infatti che al termine dell'esercizio si evidenzi uno sbilanciamento positivo, la cui riduzione per attribuzione di ristorni non vada a compromettere il risultato finale del bilancio, generando eventuali perdite. 22 APPUNTI COOPERATIVI IL CAPITALE SOCIALE Il capitale sociale è costituito dal valore delle quote o delle azioni sottoscritte dai soci. La variabilità è la caratteristica fondamentale del capitale sociale delle cooperative, esso non è determinato in un ammontare prestabilito. Nelle cooperative per le obbligazioni risponde soltanto la società con il suo patrimonio ( art. 2518 c. c. ) e può essere costituito da quote o da azioni. I conferimenti di capitale possono essere effettuati in danaro, mediante la sottoscrizione di una quota di partecipazione o di azioni, oppure mediante il conferimento di beni in natura o crediti. Le quote e le azioni non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. L'atto costitutivo può vietare la cessione delle quote o delle azioni con effetto verso la società, salvo in questo caso il diritto del socio di recedere. Oltre l'obbligo dei conferimenti di capitale sociale, l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in danaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni in caso di inadempimento. Il nuovo socio della cooperativa deve versare oltre l'importo della quota o delle azioni, una somma da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Le società cooperative possono procurarsi i finanziamenti di cui hanno bisogno anche con prestiti dei soci e con trattenute su eventuali utili ripartibili dagli stessi. Gli interessi sulle somme prestate o trattenute sono esenti dall'imposta locale sui redditi a condizione che i versamenti e le trattenute siano effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e non superino, per ciascun socio persona fisica, la somma di € 41.747,79. Per le cooperative di conservazione, trasformazione ed alienazione dei prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro tale limite è di € 52507,66. E' d'obbligo che gli interessi corrisposti sulle predette somme non superino il tasso di interesse massimo per i Buoni Fruttiferi Postali aumentato di 2,5 punti e che negli statuti delle cooperative e loro consorzi siano inderogabilmente previste e di fatto osservate, le clausole della mutualità agli effetti tributari, e che le cooperative e i consorzi stessi siano iscritti nell'Albo nazionale degli enti cooperativi. O 23 APPUNTI COOPERATIVI ORGANI SOCIALI ASSEMBLEA DEI SOCI L'assemblea è la riunione dei soci convocati nei termini, con le formalità e modalità stabilite dalla legge e dallo statuto ed è l'organo deliberante della società cooperativa. Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni. Unica deroga alla unicità di voto è quella riguardante l'attribuzione di più voti alle persone giuridiche socie conformemente a quanto stabilito nell'atto costitutivo ed ai soci sovventori ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge n. 59/92. Se la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più province, o se ha più di cinquecento soci l'atto costitutivo può stabilire che l'assemblea sia costituita da delegati eletti da assemblee parziali, convocate nelle località nelle quali risiedono non meno di 50 soci. Le assemblee separate devono deliberare sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale, ed in tempo utile perché i delegati da esse eletti possano partecipare a questa assemblea. L'atto costitutivo può prevedere il voto per corrispondenza ovvero mediante altri mezzi di comunicazione. L'Assemblea ordinaria: 1) approva il bilancio; 2) nomina gli amministratori; 3) determina il compenso degli amministratori, se non è stabilito nell' atto costitutivo; 4) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo, o sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; 5) delibera all'occorrenza, un piano di crisi aziendale nel quale siano salvaguardati i livelli occupazionali e siano altresì previsti la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi, il divieto di distribuzione di eventuali utili, forme di apporto anche economico da parte dei soci lavoratori idonei alla soluzione dello stato di crisi. 6) delibera inoltre, in sede di approvazione di bilancio, sulla destinazione dell'utile d'esercizio o sulle modalità di copertura delle perdite; 24 APPUNTI COOPERATIVI La convocazione dell'assemblea è fatta di regola dagli amministratori su conforme deliberazione del consiglio di amministrazione. L'assemblea si intende convocata presso la sede della società se lo dispone l'atto costitutivo altrimenti la convocazione deve indicare la sede della riunione. L'assemblea deve essere convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Analoga regola vale in linea di massima per le convocazioni del consiglio di amministrazione. Se gli amministratori, o in loro vece i sindaci, non provvedono alla convocazione dell'assemblea può essere ordinata con decreto del presidente del Tribunale, il quale designa la persona che deve presiederla. L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando sono presenti (di persona o per delega) almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci. L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati. L'assemblea straordinaria, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dalla legge o dallo statuto, delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori. L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti. Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il socio non può farsi rappresentare nelle assemblee se non da un altro socio e nei casi previsti dall'atto costitutivo. Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Gli amministratori e i dipendenti della società non possono rappresentare i soci nell'assemblea. Nelle cooperative agricole la rappresentanza può essere affidata anche a parenti o affini compartecipanti che possono essere eletti alle cariche sociali. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dagli amministratori, dai sindaci e dai soci assenti o dissenzienti. 25 APPUNTI COOPERATIVI GLI AMMINISTRATORI La gestione dell'impresa sociale è, per legge, affidata agli amministratori. L'atto costitutivo deve indicare il numero degli amministratori. Nelle società cooperative gli amministratori devono essere soci o mandatari di persone giuridiche socie salvo casi eccezionali previsti dalla legge. La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo. La nomina degli amministratori non può essere fatta per un periodo superiore a tre anni. Non è eleggibile alla carica di amministratore, e se nominato, decade d'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio di amministrazione e al presidente del collegio sindacale. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito alla accettazione dei nuovi amministratori. Il consiglio di amministrazione, se l'atto costitutivo o l'assemblea lo consentano, può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega. Gli amministratori possono compiere tutte le operazioni che rientrano nell'oggetto sociale salvo diverse disposizioni dell'atto costitutivo. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, quando l'atto costitutivo non richiede un maggior numero di presenti. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Gli amministratori devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario e sono solidamente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di uno o più amministratori. 26 APPUNTI COOPERATIVI Devono inoltre predisporre la relazione di cui al 1° comma dell'art. 2428 codice civile come previsto dall'art. 2 della legge n. 59/92. Le notizie da fornire con tale relazione possono essere contenute nella nota integrativa in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione. Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per la inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. Il singolo socio o il terzo che sono stati direttamente danneggiati dagli atti colposi o dolosi degli amministratori hanno sempre il diritto all'azione individuale per il risarcimento del danno. 27 APPUNTI COOPERATIVI IL COLLEGIO SINDACALE Il collegio sindacale è l'organo sociale di controllo della società cooperativa e vigila: - sull'osservanza della legge e dello statuto; - sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; - sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, contabile ed amministrativo.. Il collegio sindacale è obbligatorio se la cooperativa: 1. per due esercizi successivi sono stati superati due dei seguenti limiti: - Totale dell'attivo dello stato patrimoniale € 3.125.000. - ricavi dalle vendite e dalle prestazioni € 6.250.000. - Dipendenti occupati in media durante l'esercizio 50. 2. se la cooperativa ha un capitale sociale superiore a €120.000,00. Esso si compone di tre o cinque membri effettivi; inoltre devono essere nominati due sindaci supplenti (art. 2488 cc). Almeno un sindaco effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. Gli altri componenti il Collegio, se non sono revisori contabili devono essere scelti tra gli iscritti negli Albi professionali tenuti dagli ordini e collegi vigilati dal Ministero stesso: a) b) c) d) Avvocati; Dottori commercialisti; Ragionieri e periti commerciali; Consulenti del lavoro. A norma dell'art. 2399 c.c. non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti decadono dall'ufficio: - i parenti e gli affini degli amministratori fino al 4° grado; - gli interdetti, gli inabilitati e i condannati alla pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; - coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita. I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea. Essi restano in carica per un triennio, e non possono essere revocati se non per giusta causa. 28 APPUNTI COOPERATIVI I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo. Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Gli accertamenti eseguiti debbono risultare dal libro dei verbali del collegio sindacale. I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione ed alle assemblee, e possono assistere alle riunioni del comitato esecutivo. Il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori. I sindaci devono adempiere ai loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo dei soci, il collegio sindacale deve indagare senza ritardi sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea, convocando immediatamente la medesima se la denuncia appare fondata e vi è urgente necessità di provvedere. I sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio di amministrazione, decadono dall'ufficio. Controllo Contabile Il revisore o la società di revisione incaricati del controllo contabile effettuano le seguenti operazioni: - controllo sulla regolare tenuta della contabilità sociale e sulla corretta rilevazione contabile dei fatti aziendali; - verifica della corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili; - giudizio sul bilancio di esercizio con apposita relazione. 29 APPUNTI COOPERATIVI Sistemi di Amministrazione Modello S.p.a. Tradizionale: quando l'atto costitutivo stabilisce che l'amministrazione della società è esercitata dal consiglio di amministrazione ed il controllo è esercitato dal collegio sindacale, o da un amministratore unico nel caso delle previgenti piccole società cooperative. Dualistico: quando l'atto costitutivo prevede che l'amministrazione ed il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione, ( che compie le operazioni necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale) costituito da due componenti anche non soci, e da un consiglio di sorveglianza, di cui almeno un componente deve essere iscritto nell'elenco dei revisori contabili istituito presso il ministero di Grazia e Giustizia. I possessori di strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione e del consiglio di gestione. I componenti del consiglio di sorveglianza devono essere soci cooperatori o soci persone giuridiche. Monistico: quando la cooperativa è amministrata dal consiglio di amministrazione a cui va affiancato al suo interno da un comitato per il controllo di gestione. I possessori di strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo degli amministratori ed i possessori di strumenti finanziari non possono far parte del comitato di controllo. Sistemi di Amministrazione Modello s.r.l. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata ad uno (amministratore unico) o a più soci (Consiglio di Amministrazione). Nel caso in cui vi sia il consiglio di amministrazione, lo statuto può prevedere che l'amministrazione sia affidata congiuntamente a tutti i consiglieri o disgiuntamente. Per quanto attiene l'organo di controllo la nomina del collegio sindacale è obbligatoria solo quando vengono superati i limiti previsti per le S.p.a. 30 APPUNTI COOPERATIVI DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI ESERCIZIO Fondi mutualistici Il 3% degli utili di gestione debbono essere versati ai fondi per la promozione del movimento cooperativo art. 11 della legge n. 59 del 1992. Riserve: Legali: l'art. 2545-quarter prevede che il 30% degli utili netti annuali vengano assegnati alla riserva obbligatoria per le cooperative a mutualità prevalente e del 20% per quelle diverse; Statutarie: lo statuto può prevedere l'accantonamento di riserve che sono indivisibili ed in misura predeterminata e diversificata qualora usufruiscano o non usufruiscano dei benefici fiscali. Volontarie: l'atto costitutivo può prevedere i modi e la percentuale massima di ripartizione dei dividendi tra i soci cooperatori. Ristorni L'atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici e dell'oggetto sociale ( nel caso delle cooperative di lavoro ad esempio può essere stabilito che ai soci gli venga assegnata una maggiorazione alla retribuzione pari al massimo al 30 % della retribuzione annua percepita). 31 APPUNTI COOPERATIVI MODIFICAZIONI STATUTARIE FUSIONI E TRASFORMAZIONI Le modificazioni dell'atto costitutivo sono di competenza dell'assemblea straordinaria e deve essere approvata con la maggioranza stabilita nello statuto (art. 2365 cc). Trasformazione - Le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente, possono deliberare, con il voto di almeno metà dei soci in una società del tipo previsto dal titolo V, capi II, III, IV, V, VI e VII se i soci sono più di cinquanta , in caso diverso sarà necessario che la delibera sia approvata dai due terzi dei soci. La società cooperativa può quindi trasformarsi in società lucrativa con l'obbligo di devolvere il patrimonio attivo, dedotti il capitale sociale rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti, ai fondi mutualistici. Fusione - La fusione può eseguirsi mediante la costituzione di una società nuova o mediante l'incorporazione in una società di una o più società. La fusione deve essere deliberata da ciascuna delle società che vi partecipano. L'atto di fusione deve essere depositato in ogni caso per l'iscrizione, a cura del notaio entro trenta giorni presso l'ufficio del registro delle imprese dove è posta la sede della società cooperativa incorporante o quella che risulta dalla fusione. La fusione deve essere deliberata in sede straordinaria da ciascuna delle società che vi partecipano. 32 APPUNTI COOPERATIVI SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE Le cooperative si sciolgono: - per il decorso del termine; - per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; - per impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell'assemblea; - per la perdita totale del capitale sociale; - per deliberazione dell'assemblea e per le altre cause previste dall'atto costitutivo. Infine le società cooperative (art. 2545-septies), che a giudizio dell'autorità governativa non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite, o non perseguono lo scopo mutualistico o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale, o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con Provvedimento dell'Autorità Governativa. 33 APPUNTI COOPERATIVI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA E FALLIMENTO Le società cooperative possono essere soggette anche a liquidazione coatta Amministrativa e, talora anche al fallimento. L'art. 2545 terdecies c.c. stabilisce che in caso di insolvenza della società l'autorità governativa alla quale spetta il controllo della società, il Ministero delle Attività Produttive, dispone la liquidazione coatta amministrativa . L'articolo sopra citato al secondo comma prevede che le cooperative che svolgono attività commerciali sono soggette anche al fallimento. L'attivazione di una delle due procedure concorsuali, nelle cooperative che le prevedano entrambe, blocca l'attivazione dell'altra. 34 APPUNTI COOPERATIVI SETTORI COOPERATIVI Le società cooperative hanno l'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale degli enti cooperativi, tenuto dal Ministero delle Attività Produttive per il tramite delle Camere di Commercio. Il citato Albo è articolato in due sezioni: alla prima vanno iscritte le società cooperative a mutualità prevalente mentre nella seconda vanno iscritte tutte le altre. L'iscrizione al sopra citato Albo è condizione necessaria, per le cooperative a mutualità prevalente, per la fruizione delle agevolazioni fiscali e per le altre per essere delle cooperative. All'interno di ogni sezione vi è la suddivisione per settore economico, e cioè: - Cooperative di consumo; - Cooperative di lavoro; - Cooperative agricola; - Cooperative edilizia; - Cooperative di trasporto; - Cooperative della pesca; - Cooperative miste; - Cooperative di mutuo soccorso ed enti mutualistici; - Banche di Credito Cooperativo. Cooperative di consumo Si costituiscono generalmente tra soci consumatori per ottenere alimentari, generi di abbigliamento, arredamento, casalinghi, gestione di circoli, trattorie, bar, mense, biblioteche (criteri di classificazione indicati nella circ. 96 del 9 dicembre 1965 del Min. Lavoro - Direz. Gen. Coop.) Numero minimo di soci per l'iscrizione nell'Albo nazionale degli enti cooperativi: almeno 50 soci. Cooperative di lavoro a) Si costituiscono fra lavoratori esercenti l'arte e il mestiere corrispondente alla specialità della cooperativa con lo scopo principale di procurare lavoro ai propri soci attraverso la produzione di beni, o l'esplicazione di servizi o l'assunzione di lavori per conto terzi. Più decisamente rientrano fra le cooperative di lavoro quelle di lavoro propriamente detto (es.: facchini, scaricatori, guardiani, ecc.) ovvero produttori di beni e di servizi (es.: cooperative industriali, di trasporto, ecc.); 35 APPUNTI COOPERATIVI b) Numero minimo dei soci 3. Consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente; c) Caratteristica fondamentale delle cooperative di produzione e lavoro è la partecipazione attiva dei soci allo svolgimento di quanto previsto nell'oggetto sociale; l'incidenza dei lavoratori non soci dovrebbe essere trascurabile e giustificata solo da impedimenti temporanei ed associare tutti i lavoratori; d) Limiti per le persone fisiche: quote o azioni del valore di 7.8761,74 Euro. Il valore nominale di ciascuna quota od azione non può essere inferiore a 25,00 Euro ed il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a 516,46 euro. Con la legge 142 del 23 aprile 2001 è stata introdotta la figura del socio lavoratore che accomuna in se sia il datore di lavoro che il dipendente. Questo comporta che ciascun socio debba instaurare con la cooperativa un rapporto di lavoro in qualsiasi forma (subordinata, autonoma comprese la collaborazione coordinata non occasionale) e che a livello retribuito gli debbano essere garantiti i minimi salariali previsti dal contratto collettivo nazionale di categoria. La citata legge prevede all'art. 2 che in sede di approvazione di bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30% dei trattamenti retributivi complessivi mediante integrazioni delle retribuzioni medesime o mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato. Cooperative agricole a) Si costituiscono tra agricoltori o lavoratori agricoli, per lavorare la terra; produrre, trasformare, conservare ed alienare prodotti agricoli; acquistare o gestire in comune macchine o impianti per lavorare la terra e distribuire prodotti agricoli, sementi, concimi e prodotti utili all'agricoltura, prodotti e sottoprodotti del suolo conferiti dai soci (es.: cantine sociali, caseifici, stalle sociali, ecc.); b) Nelle cooperative agricole per affittanze collettive o per conduzione di terreno in concessione, non possono essere ammesse come soci le persone che esercitano attività diverse dalla coltivazione della terra. I proprietari, gli affittuari ed i mezzadri possono essere soci di tali cooperative solo quanto coltivino direttamente la terra e la superficie da essi direttamente coltivata sia insufficiente ad assorbire tutta la manodopera del nucleo familiare. Limitatamente all'esercizio di mansioni amministrative e tecniche nell'interesse sociale, per il quale sia necessario il possesso della qualità di socio, è consentita l'ammissione a soci di persone che non siano lavoratori manuali della terra; 36 APPUNTI COOPERATIVI c) Numero minimo dei soci, per qualsiasi cooperativa, almeno 9; d) Nessun socio può avere una quota superiore a 52.500,77 euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma. Per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli tale limite è di 78.000,76. Il valore nominale di ciascuna quota od azione non può essere inferiore a 25,00 ed il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a 516,46 euro. e) Le cooperative agricole e loro consorzi che allevano animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci, nonché quelle cha manipolano, trasformano ed alienano prodotti agricoli e zootecnici, anche se non svolgono tali attività sul terreno, purché rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano prevalentemente per oggetto prodotti ottenuti dal terreno, e dagli animali allevati su di esso, sempre che si tratti di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti dai soci nei limiti della potenzialità dei loro terreni, sono esenti dalle imposte sulle persone giuridiche e locali sui redditi. Se le attività svolte eccedono i predetti limiti, l'esenzione si applica in misura corrispondente al reddito agrario dei terreni dei soci. Lo Statuto delle società cooperative agricole può stabilire che una parte degli utili conseguiti nell'esercizio, sia attribuita ai soci conferenti, a titolo di conguaglio del prezzo delle merci conferite. Le cooperative costituite da imprenditori agricoli (art. 2135)sono a mutualità prevalente per legge (art. 111 septies). Cooperative edilizie Si costituiscono tra soci che si propongono la costruzione di alloggi per uso proprio, anche se i soci stessi oltre all'apporto finanziario, forniscono personalmente la propria opera. Se la costruzione è invece destinata a terzi la cooperativa è di produzione e lavoro. Occorre distinguere le cooperative di abitazione tra quelle a proprietà individuale e quelle a proprietà indivisa. Nelle cooperative a proprietà individuale è previsto il riscatto degli alloggi da parte dei soci, mentre in quelle a proprietà indivisa ai soci è assegnato solo il godimento degli alloggi, col vantaggio però di usufruire di maggiori servizi comuni e di corrispondere un equo canone, senza gli impegni e gli esborsi, talvolta gravosi, occorrenti per riscattare la proprietà. Numero minimo dei soci nove, ma le cooperative che intendono ottenere contributi 37 APPUNTI COOPERATIVI pubblici devono averne almeno diciotto. Tali cooperative debbono essere iscritte nell'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi. Per le clausole mutualistiche si tenga presente quanto già detto in precedenza. Particolare importanza riveste la possibilità di usufruire di contributi erariali, per i quali occorrono anzitutto nello statuto i requisiti mutualistici elencati nel paragrafo delle cooperative di consumo. Il Testo Unico sull'edilizia popolare e sovvenzionata (28 aprile 1938, n. 1165, e succ. modif.) e varie leggi disciplinano i requisiti dei soci per l'ammissione al beneficio, le modalità, i criteri delle costruzioni, le assegnazioni, i trasferimenti e i rapporti con Istituti ed enti. Oltre a tali contributi si può ricorrere a mutui edilizi per le costruzioni, con garanzie ipotecarie ed accessorie, ottenibili dagli Istituti abilitati al credito fondiario e, se con contributo statale, anche da altri Istituti con speciali agevolazioni. Cooperative di trasporto Si costituiscono tra lavoratori che si propongono, attraverso l'attività della cooperativa, di provvedere, per conto terzi, al trasporto di cose o persone, carico e scarico di merci, spedizioni ed altro; comprese le attività ausiliarie come facchinaggio, carovane. Le cooperative di facchinaggio e di trasporto sono però iscrivibili nella sezione produzione e lavoro. Numero dei soci almeno nove. Nessun socio può avere una quota superiore a 52.000,10 euro, né tante azioni di valore superiore; escluse le persone giuridiche socie, per le quali non vi è limite massimo. Il valore nominale di ciascuna quota od azione non può essere inferiore a € 25,00 ed il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a € 500,00. Ai fini delle agevolazioni tributarie vale il riconoscimento delle cooperative di trasporto e facchinaggio (però con mezzi di trasporto di proprietà o in affitto della cooperativa) quali cooperative di lavoro. Per le clausole mutualistiche si tenga presente quanto già esposto per le cooperative di consumo. Per il trattamento economico dei soci si fa riferimento a quanto previsto dai contratti di lavoro. Cooperative di taxi Fra le cooperative di trasporto sono da segnalare, in particolare, quelle fra tassisti disciplinate dalla legge n. 21 del 15 gennaio 1992. L'art. 7 della legge prevede 38 APPUNTI COOPERATIVI per le stesse la possibilità di costituirsi come cooperative di produzione e lavoro (a proprietà collettiva) o come cooperative di servizi. Nel primo caso l'ente è proprietario degli automezzi, ad esso vengono conferite dai soci le licenze di cui sono titolari e i soci rivestono la qualifica di lavoratori; nel secondo caso l'ente provvede solo a gestire i servizi necessari al buon funzionamento dello stesso (es.: gestione centrale telefonica) restando i singoli soci proprietari dei beni di produzione e titolari delle licenze di trasporto.La legge in argomento ha escluso la possibilità per dette cooperative di essere titolari di licenza plurima per la conduzione di Taxi. Cooperative della pesca Si costituiscono fra pescatori che si propongono di esercitare in comune, con mezzi propri o della cooperativa, la pesca sia in acque interne che marine, o attività inerenti all'esercizio della pesca. Numero minimo dei soci nove. Nessun socio può avere una quota superiore a 52.000,10 euro, né tante azioni il cui valore nominale superi detta somma: escluse tali limitazioni per le persone giuridiche socie. Il valore nominale di ciascuna quota od azione non può essere inferiore a € 25,00 ed il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a € 500,00. La pesca viene distinta in marittima, lacuale e fluviale: criterio distintivo in base alla salsedine delle acque. Per la pesca marittima si debbono osservare particolari norme, compresa l'immatricolazione della gente di mare. Particolari requisiti sono richiesti per la specializzazione (servizi di coperta e di macchina, titoli di abilitazione). Per la pesca fluviale e lacuale, il pescatore di mestiere deve possedere speciale licenza e munirsi di libretto-tessera di riconoscimento. Ai fini delle agevolazioni tributarie, i redditi conseguiti dalle cooperative della piccola pesca e loro consorzi, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi. Sono considerate cooperative della piccola pesca quelle che esercitano professionalmente la pesca marittima con l'impegno esclusivo di navi assegnate alle categorie 3 e 4 di cui all'art. 8 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, o la pesca in acque interne. Si considera piccola pesca la pesca ravvicinata, con navi di proprietà della cooperativa e vendita collettiva del pesce. Per le clausole mutualistiche si tenga presente quanto già esposto per le cooperative di consumo. 39 APPUNTI COOPERATIVI Cooperative sociali Le cooperative sociali sono regolate dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, ed hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini mediante: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; b) lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di cooperativa sociale. Le cooperative sociali sono a mutualità prevalente per legge art. 111-septies quindi si devono iscrivere nell'Albo Nazionale delle società Cooperative nella sezione delle cooperative a mutualità prevalente, oltre che nell'Albo regionale che le singole Regioni istituiscono ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 381/91. Le cooperative sociali sono soggette annualmente alle revisione di cui all'articolo 2 del legge 381 dell'8 novembre 1991. Nelle cooperative sociali è prevista la presenza dei soci volontari i quali debbono essere iscritti in una apposita sezione del libro soci e non possono superare la metà del numero complessivo dei soci. Per le cooperative sociali che svolgono attività finalizzate all'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati definiti dall'articolo 4 della citata legge e dall'art. 1 della legge 193 del 22 giugno 2000 - che devono costituire almeno il 30 per cento dei lavoratori della cooperativa - sono previste agevolazioni di carattere previdenziale. Altre agevolazioni sono previste da leggi speciali, nazionali e/o regionali. Nelle cooperative sociali possono essere ammesse come soci, persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia stato previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative cui partecipano. Alle cooperative sociali si applicano le norme relative al settore in cui operano, purché compatibili con le disposizioni della legge 381/91. Cooperative miste Si classificano in tal modo quelle cooperative che non possono trovare naturale incasellamento negli altri settori. Vanno inserite in tale settore anche le cooperative che svolgono attività classificabili in due o più settori. 40 APPUNTI COOPERATIVI LA VIGILANZA La vigilanza ai sensi del D.L.gs 220/2002 riguarda tutte le tipologie di società cooperative e loro consorzi ( a mutualità prevalente e non prevalente, modello organizzativo Spa o Srl). Soggetti attivi e passivi I soggetti attivi della vigilanza sono diversi a seconda del tipo di cooperativa; possono essere organi statali ovvero altri enti ed associazioni chiamati a svolgere, per delega legislativa, pubbliche funzioni che si concretano in atti di controllo sulla gestione delle cooperative. Fra gli organi statali, svolgono la funzione di vigilanza: 1) il Ministro delle Attività produttive, per tutte le società e gli enti cooperativi e loro consorzi, gruppi cooperativi, società di mutuo soccorso ed enti mutualistici, consorzi agrari. 2) il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed il Ministero del Tesoro, i quali si avvalgono della Banca d'Italia (banche popolari e banche rurali); 3) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per le cooperative edilizie di abitazione a contributo statale. Fra i soggetti attivi della vigilanza diversi dagli organi statali rientrano: - le Associazioni Nazionali di Rappresentanza, Assistenza e tutela del movimento cooperativo debitamente riconosciute da parte del Ministero delle Attività Produttive, le quali - a seguito di detto riconoscimento - acquistano la personalità giuridica e la competenza ad esercitare per delega la vigilanza sulle cooperative ad esse associate. Per ottenere il riconoscimento le Associazioni nazionali debbono presentare apposita istanza al Ministero predetto, corredata da una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, dall'eventuale regolamento interno, dalle dichiarazioni di adesione di duemila enti cooperativi associati a decorrere dal 1 gennaio 2004 con la indicazione per ciascuno del numero dei soci e da un documento da cui risulti nome, cognome e qualifica degli amministratori, sindaci e direttori in carica e delle altre persone specialmente autorizzate a trattare per conto dell'Associazione richiedente. 41 APPUNTI COOPERATIVI Le Associazioni richiedenti debbono comprovare: a. l'adesione di enti cooperativi distribuiti in almeno cinque regioni e tre sezioni; b. di essere in grado di assolvere le funzioni di vigilanza nei confronti degli enti cooperativi aderenti, per il tramite delle loro articolazioni centrali e periferiche; c. di disporre di un numero di revisori, iscritti nell'apposito elenco, tale a garantire l'esecuzioni delle revisioni sulle cooperative associate, sia sul piano numerico sia su quello tecnico; Se una Associazione nazionale non risulti in grado di assolvere efficacemente le proprie funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi associati, il Ministero delle Attività Produttive può provvedere alla revoca del decreto di riconoscimento. Nell'esecuzione delle funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi associati, le Associazioni sono tenute ad osservare le norme stabilite dal Ministro. (art. 3 legge 65/2002) Le Associazioni nazionali hanno carattere privatistico, ma sono investite di funzioni di pubblico interesse. Le Associazioni riconosciute sono: - la Confederazione delle Cooperative Italiane (D.M. 12-4-1948); - la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue (D.M. 12-4-1948); - l'Associazione Generale Cooperative Italiane (D.M. 4-12-1961); - l'Unione Nazionale Cooperative Italiane (D.M. 18-7-1975), - la Banca d'Italia ed il suo Governatore. Sono soggetti alla vigilanza del Ministero delle Attività Produttive: - Le Associazioni Nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo debitamente riconosciute che sono quindi ad un tempo soggetti attivi e passivi della vigilanza; - Tutte le società cooperative comprese quelle di seguito indicate il cui controllo da parte del Ministero è solo sulla sussistenza del requisito di mutualità: 1. Banche Popolari e rurali: soggette anche alla vigilanza della Banca D'Italia; 2. Banche di Credito Cooperativo : soggette anche alla vigilanza della Banca D'Italia; 3. Le Cooperative edilizie di abitazione a contributo erariale: soggette alla vigilanza del Ministero dei Lavori Pubblici. 42 APPUNTI COOPERATIVI Mezzi di vigilanza La vigilanza si attua a mezzo delle revisioni biennali (annuali per le cooperative sociali, per le cooperative edilizie ed i loro consorzi e per le società cooperative e loro consorzi che abbiano un fatturato superiore a 41.316.551,92 euro*) e delle ispezioni straordinarie. Sono soggette ad ispezioni da parte del Ministero delle Attività Produttive e delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo legalmente riconosciute, tutte le cooperative iscritte nell'Albo delle società cooperative, qualunque sia la loro attività e tutti i loro consorzi, purché le une e gli altri non siano regolati da leggi speciali. La revisione si conclude con un certificato di revisione, per gli enti cooperativi non associati, e con una attestazione di revisione rilasciata dalle Associazione. _* Importo soggetto a rivalutazione triennale ai sensi dell'art. 21, co. 6 della L. n. 59/92. 43 APPUNTI COOPERATIVI OGGETTO DELLA VIGILANZA La revisione cooperativa è finalizzata a: - fornire agli amministratori degli enti suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed il livello di democrazia interna; - accertare anche attraverso una verifica della gestione amministrativocontabile: a) la natura mutualistica dell'ente; b) la partecipazione dei soci alla vita sociale ed allo scambio mutualistico con l'ente; c) la qualità di tale partecipazione; d) l'assenza di scopi di lucro; e) la legittimità dell'ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali previdenziali e di altra natura. - accertare la consistenza dello stato patrimoniale, attraverso l'acquisizione del bilancio di esercizio, delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale ed ove previsto della certificazione di bilancio; - verificare la reale esistenza del regolamento interno adottato dall'ente ed accerta la correttezza e la conformità dei rapporti istaurati con i soci lavoratori con quanto previsto dal regolamento (art.4). Le ispezioni straordinarie (art. 8 del D.leg.vo 220/2002) sono disposte dal Ministero delle Attività Produttive sulla base di programmati accertamenti a campione o di esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni cooperative e sono eseguite da funzionari del Ministero o da funzionari di altre Amministrazioni che abbiano frequentato i corsi per revisore. Le Ispezioni straordinarie(art. 9 del D.leg.vo 220/2002 )accertano: - l'esatta osservanza delle norme legislative, statutarie e mutualistiche; - la sussistenza dei requisiti richiesti per il godimento di agevolazioni tributarie; - il regolare funzionamento amministrativo contabile dell'ente; - l'esatta impostazione tecnica e il regolare svolgimento delle attività tecniche; - la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e delle passività; - la correttezza dei rapporti istaurati con i soci lavoratori. 44 La revisione cooperativa si conclude; - con il rilascio del certificato/attestato di revisione; - con la diffida, Il Revisore/Ispettore del Ministero delle Attività Produttive qualora riscontrasse, nella revisione cooperativa o nell'ispezione straordinaria, gravi irregolarità nel funzionamento dell'ente ha facoltà - valutate le circostanze del caso - di diffidare l'ente stesso a provvedere alla regolarizzazione entro un termine stabilito (art. 5 della legge 220/2002); - con la proposta di provvedimenti da parte del revisore. 45 APPUNTI COOPERATIVI PROVVEDIMENTI I provvedimenti che il Ministero delle Attività Produttive può adottare a seguito delle revisioni e ispezioni straordinarie sono: 1. la revoca degli amministratori ed a volte anche dei sindaci e la nomina di un Commissario Governativo, per la gestione straordinaria dell'Ente. La revoca dei sindaci è disposta soltanto in caso di accertato irregolare funzionamento del collegio; 2. la sospensione e la cancellazione dall'Albo nazionale delle cooperative edilizie; 3. lo scioglimento d'autorità dell'Ente ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c.; 4. la liquidazione coatta amministrativa dell'Ente ai sensi dell'art. 2545terdecies c.c; 5. la sostituzione dei liquidatori ai sensi dell'art. 2545 octiesdecies c.c. . 46 APPUNTI COOPERATIVI NORME FONDAMENTALI TITOLO VI DELLE IMPRESE COOPERATIVE E DELLE MUTUE ASSICURATRICI CAPO I - DELLE IMPRESE COOPERATIVE Sezione I - Disposizioni generali Art. 2511 Società cooperative Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico. La disposizione pone l'accento sull'elemento strutturale della variabilità di capitale piuttosto che su quello causale. Lo scopo mutualistico assume un rilievo di secondo piano rispetto al primo sottolineando che accompagna società caratterizzate dalla variabilità di capitale. Art. 2512 Cooperative a mutualità prevalente Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di cambio mutualistico, quelle che: 1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi; 2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci; 3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci. Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci. Art. 2514 Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti: 1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; 49 APPUNTI COOPERATIVI 2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; 3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; 4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Le cooperative deliberano l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria. Art. 2515 Denominazione sociale La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società cooperativa a responsabilità illimitata, o di società cooperativa a responsabilità limitata . L'indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico. Le società cooperative a mutualità prevalente devono indicare negli atti nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente. Per l'obbligo di riportare il numero di iscrizione nell'Albo delle cooperative non è prevista alcuna sanzione. Il che lascia presupporre che l'unica conseguenza debba essere un'irregolarità di gestione a carico degli amministratori da segnalare all'autorità di vigilanza. Art. 2516 Rapporti con i soci Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento. Questa norma obbliga la società cooperativa ad osservare la parità di trattamento sia nella costituzione dei rapporti mutualistici con i soci sia nella loro esecuzione. L'obbligo concerne esclusivamente il rapporto mutualistico e non il rapporto societario. 50 APPUNTI COOPERATIVI Art. 2517 Enti mutualistici Le disposizioni del presente titolo non si applicano agli enti mutualistici diversi dalle società. Art. 2518 Responsabilità per le obbligazioni sociali Nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Art. 2519 Norme applicabili Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni. L'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro. Il riferimento normale e naturale dal punto di vista organizzativo è la disciplina delle s.p.a. circoscrivendo il richiamo alla disciplina delle srl alle ipotesi di espressa volontà statutaria e se esistano requisiti di piccolezza o per numero di soci o per l'attivo dello stato patrimoniale Art. 2520 Leggi speciali Le cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili. La legge può prevedere la costituzione di cooperative destinate a procurare beni o servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie anche di non soci. 51 APPUNTI COOPERATIVI Sezione II - Della Costituzione Art. 2521 Atto Costitutivo La società deve costituirsi per atto pubblico. L'atto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica e può prevedere che la società svolga la propria attività anche con terzi. L'atto costitutivo deve indicare: 1) il cognome e il nome o la denominazione, il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci; 2) la denominazione, e il comune ove e' posta la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 3) la indicazione specifica dell'oggetto sociale con riferimento ai requisiti e gli interessi dei soci; 4) la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il loro valore nominale; 5) il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura; 6) i requisiti e le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti; 7) le condizioni per l'eventuale recesso o per la esclusione dei soci; 8) le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni; 9) le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si deroga alle disposizioni di legge; 10) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società; 11) il numero dei componenti del collegio sindacale; 12) la nomina dei primi amministratori e sindaci; 13) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico delle società. Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo. I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci. I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. 52 APPUNTI COOPERATIVI La norma rispetto a quella previdente subisce importanti modifiche, quali la previsione che l'atto costitutivo debba stabilire le regole per lo svolgimento delle attività mutualistiche, la previsione che l'atto costitutivo debba espressamente indicare se la cooperativa intenda agire con i terzi, con l'importante conseguenza che, se lo statuto non lo prevede, questo tipo di attività deve ritenersi non consentita. Art. 2522 Numero dei soci Per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove. Può essere costituita una società cooperativa da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata nel caso di attività agricola possono essere soci anche le società semplici. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito nei precedenti commi, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione. La legge determina il numero minimo di soci necessario per la costituzione di particolari categorie di cooperative. Art. 2523 Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro dieci giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a norma dell'articolo 2330. Gli effetti dell'iscrizione e della nullità sono regolati rispettivamente dagli articoli 2331 e 2332. La norma è analoga a quella prevista per le società di capitali. Art. 2524 Variabilità del capitale Il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito. Nelle società cooperative l'ammissione di nuovi soci, nelle forme previste dall'articolo 2528 non importa modificazione dell'atto costitutivo. La società può deliberare aumenti di capitale con modificazione dell'atto costitutivo nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti. L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori. 53 APPUNTI COOPERATIVI Sezione III - Delle quote e delle azioni Art. 2525 Quote e Azioni Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a venticinque euro nè per azioni superiore a cinquecento euro. Ove la legge non preveda diversamente, nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro, nè tante azioni il cui valore nominale superi tale somma. L'atto costitutivo, nelle società cooperative con più di cinquecento soci, può elevare il limite previsto nel precedente comma sino al due per cento del capitale sociale. Le azioni eccedenti tale limite possono essere riscattate o alienate nell'interesse del socio dagli amministratori e, comunque, i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile a norma dell'articolo 2545-ter. I limiti di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione. Alle azioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349, 2354 e 2355. Tuttavia nelle azioni non è indicato l'ammontare del capitale nè quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate. Art. 2526 Soci finanziatori e altri sottoscrittori di titoli di debito L'atto costitutivo può prevedere l'emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni. L'atto costitutivo stabilisce i diritti di amministrazione o patrimoniali attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari e le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento. I privilegi previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve indivisibili a norma dell'articolo 2545-ter. Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti. 54 APPUNTI COOPERATIVI La cooperativa cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati. La norma consente l'emissione di strumenti finanziari a tutte le cooperative, non solamente a quelle diverse dalle riconosciute. Resta in vigore la disciplina previgente relativa ai titoli previsti dalla legge 59/92e quella relativa ai titoli obbligazionari. Per evitare che la presenza di finanziatori possa snaturare l'indole mutualistica della società è stato previsto un limite invalicabile al totale dei voti attribuiti a questa categoria. Per le stesse ragioni sono stati previsti limiti alla collocazione di titoli emessi da cooperative in forma di società a responsabilità limitata. Art. 2527 Requisiti dei soci L'atto costitutivo stabilisce i requisiti per l'ammissione dei nuovi soci e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone i diritti e gli obblighi, l'ammissione del nuovo socio cooperatore in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla sua formazione ovvero del suo inserimento nell'impresa. I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni il nuovo socio e' ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori. Art. 2528 Procedura di ammissione e carattere aperto della società L’ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o delle azioni, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori. Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. 55 APPUNTI COOPERATIVI Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull’istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. Questo articolo vuole rafforzare il principio della porta aperta, trattandosi di un principio fondamentale sia della cooperativa riconosciuta che della cooperativa diversa dalla riconosciuta. Ciò essenzialmente con la previsione di un obbligo di motivazione del rigetto della domanda del terzo, con la previsione di una specie di appello all'assemblea e con l'imposizione a carico degli amministratori di un onere di relazione sul rispetto della porta aperta. È stato mantenuto l'istituto del sovrapprezzo; ma si è sottolineato che la determinazione di tale versamento spetti all'assemblea su proposta degli amministratori. Art. 2529 Acquisto delle proprie quote e azioni L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società, purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545-quinquies e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Art. 2530 (Trasferibilità della quota o delle azioni) La quota o le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. Il socio che intende trasferire la propria quota o le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. 56 APPUNTI COOPERATIVI Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale. Qualora l'atto costitutivo vieti la cessione della quota o delle azioni il socio può recedere dalla società, con preavviso di tre mesi. Il diritto di recesso, in caso di divieto statutario di trasferimento della partecipazione, non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella società. L'articolo rafforza la posizione del socio che intende cedere la partecipazione, rispetto ad un atteggiamento contrario della società riconoscendo al socio una pretesa che può essere fatta valere dinanzi all'autorità giudiziaria. Art. 2531 Mancato pagamento delle quote o delle azioni Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma dell'articolo 2533. Art. 2532 Recesso del socio Il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo. Il recesso non può essere parziale. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge o l'atto costitutivo non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Art. 2533 Esclusione del socio L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'articolo 2531, può aver luogo: 1) nei casi previsti dall'atto costitutivo; 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale dal regolamento o dal rapporto mutualistico; 57 APPUNTI COOPERATIVI 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società; 4) nei casi previsti dall'articolo 2286; 5) nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma. L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori o, se l'atto costitutivo lo prevede, dall'assemblea. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. Art. 2534 (Morte del socio) In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni secondo le disposizioni dell'articolo seguente. L'atto costitutivo può prevedere che gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrino nella partecipazione del socio deceduto. Nell'ipotesi prevista dal secondo comma, in caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione. Art. 2535 Liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio uscente La liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avviene sulla base dei criteri stabiliti nell'atto costitutivo. Salvo diversa disposizione, la liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma. Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio. L'atto costitutivo può prevedere che, per la frazione della quota o le azioni assegnate al socio ai sensi degli articoli dell'articolo 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, possa essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni. 58 APPUNTI COOPERATIVI Art. 2536 Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l’insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto. Art. 2537 Creditore particolare del socio Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del medesimo. 59 APPUNTI COOPERATIVI Sezione IV - Degli organi sociali Art. 2538 Assemblea Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute. L'atto costitutivo determina i limiti al diritto di voto degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori. Ai soci cooperatori persone giuridiche l'atto costitutivo può attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri. Nelle cooperative in cui i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse, l'atto costitutivo può prevedere che il diritto di voto sia attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. Lo statuto stabilisce un limite per il voto plurimo per tali categorie di soci, in modo che nessuno di essi possa esprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale. In ogni caso, ad essi non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale. Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono determinate dall'atto costitutivo e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci. L'atto costitutivo può prevedere che il voto venga espresso per corrispondenza, ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. L'articolo è tra i più importanti in quanto: - è anzitutto richiamato un principio caratteristico della cooperazione cioè quello del voto unico per testa e non per il valore della quota o delle azioni possedute: vedasi il 2° principio della "Dichiarazione di identità cooperativa" - è riconosciuta la possibilità che delle cooperative di primo grado facciano parte anche persone giuridiche, alle quali è però attribuito un numero di voti non superiore a cinque. 60 APPUNTI COOPERATIVI E' inoltre degna di nota la deroga agli art. 2368 e 2369, i quali per le s.p.a. prescrivono che anche in seconda convocazione occorre un determinato quorum (più della metà del capitale sociale) per le deliberazioni concernenti: 1) il cambiamento dell'oggetto sociale; 2) la trasformazione della società; 3) lo scioglimento anticipato; 4) il trasferimento della sede all'estero; 5) l'emissione di azioni privilegiate. Art. 2539 Rappresentanza nell'assemblea Nelle cooperative disciplinate dalle norme sulla società per azioni ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa. Art. 2540 Assemblee separate L'atto costitutivo delle società cooperative può prevedere lo svolgimento di assemblee separate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di soci. Lo svolgimento di assemblee separate deve essere previsto quando la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più province ovvero se ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche. L'atto costitutivo stabilisce il luogo, i criteri e le modalità di convocazione e di partecipazione all'assemblea generale dei soci delegati e assicura in ogni caso la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate. I delegati debbono essere soci. Alla assemblea generale possono assistere anche i soci che hanno preso parte alle assemblee separate. Le deliberazioni della assemblea generale possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 2377 anche dai soci assenti e dissenzienti nelle assemblee separate quando, senza i voti espressi dai delegati delle assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione. Le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società cooperative con azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati. 61 APPUNTI COOPERATIVI Art. 2541 Assemblee speciali dei possessori degli strumenti finanziari Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera: 1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria; 2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526; 3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti; 4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo; 5) sulle controversie con la società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce; 6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari. La assemblea speciale e' convocate dagli amministratori della società cooperativa o dal rappresentante comune, quanto lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta. Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la società cooperativa. Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri di cui all'articolo 2421, numeri 1) e 3) e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assistere all'assemblea della società cooperativa e di impugnarne le deliberazioni. Art. 2542 Consiglio di amministrazione La nomina degli amministratori spetta all'assemblea fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo e salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo. La maggioranza degli amministratori e' scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. L'atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che 62 APPUNTI COOPERATIVI ciascuna categoria ha nell'attività sociale. In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori. La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto costitutivo allo Stato o ad enti pubblici. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea. Art. 2543 Organo di controllo La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi. L'atto costitutivo può attribuire il diritto di voto nell'elezione dell'organo di controllo proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono eleggere, se lo statuto lo prevede, nel complesso sino ad un terzo dei componenti dell'organo di controllo. Art. 2544 Sistemi di amministrazione Indipendentemente dal sistema di amministrazione adottato non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall'articolo 2381, i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione di cui all'articolo 2409-octies, i possessori di strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo dei componenti del consiglio di sorveglianza e più di un terzo dei componenti del consiglio di gestione. I componenti del consiglio di sorveglianza eletti dai soci cooperatori devono essere scelti tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione di cui all'articolo 2409-sexiesdecies. agli amministratori eletti dai possessori di strumenti finanziari, in misura comunque non superiore ad un terzo, non possono essere attribuite deleghe operative nè gli stessi possono fare parte del comitato esecutivo. 63 APPUNTI COOPERATIVI Art. 2545 Relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa Gli amministratori e i sindaci della società, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Questa norma è valida per tutte le società cooperative non solo per quelle a mutualità prevalente. Art. 2545-bis Diritti dei soci Nelle società cooperative cui si applica la disciplina della società per azioni, oltre a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 2422, i soci, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. I diritti di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società. Art. 2545-ter Riserve indivisibili Sono indivisibili le riserve che per disposizione di legge o dello statuto non possono essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della società. Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale e quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della società. Art. 111-decies, att. trans Ferma restando la natura indivisibile delle riserve accantonate, non rilevano ai fini dell'obbligo di devoluzione previsto dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la modificazione delle clausole previste dall'articolo 26 del decreto 64 APPUNTI COOPERATIVI legislativo Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ovvero la decadenza dai benefici fiscali per effetto della perdita del requisito della prevalenza come disciplinato dagli articoli 2512 e 2513 del codice. Gli amministratori devono, tuttavia, redigere un bilancio ai sensi dell'articolo 2545-octies del codice. Art. 223-quinquiesdecies, comma 2 att. trans. L'obbligo di devolvere le riserve indivisibili previsto dall'articolo 2545-undecies del codice si applica, salva la rinunzia ai benefici fiscali da parte della cooperativa, limitatamente alle riserve indivisibili accantonate ai sensi dell'articolo 2545-ter, primo comma, del codice dal 1° gennaio 2004. Art. 2545-quater Riserve legali, statutarie e volontarie Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge. L'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2545-quinquies, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi del primo e secondo comma. Art. 2545-quinquies (Diritto agli utili e alle riserve dei soci cooperatori) L'atto costitutivo indica le modalità e la percentuale massima di ripartizione dei dividendi tra i soci cooperatori. Possono essere distribuiti dividendi, acquistate proprie quote o azioni ovvero assegnate ai soci le riserve divisibili se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. La condizione non si applica nei confronti dei possessori di strumenti finanziari. L'atto costitutivo può autorizzare l'assemblea ad assegnare ai soci le riserve divisibili attraverso: a) l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526; b) mediante aumento proporzionale delle quote sottoscritte e versate, o mediante l'emissione di nuove azioni, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525, nella misura massima complessiva del venti per cento del valore originario. 65 APPUNTI COOPERATIVI Le riserve divisibili, spettanti al socio in caso di scioglimento del rapporto, possono essere assegnate, se lo statuto non prevede diversamente, attraverso l’emissione di strumenti finanziari liberamente trasferibili e devono esserlo ove il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società sia inferiore ad un quarto. Le disposizioni dei commi secondo e terzo non si applicano alle cooperative con azioni quotate in mercati regolamentati. Art. 2545-sexies Ristorni L’atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. Le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. L'assemblea può deliberare la distribuzione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525, ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari. Art. 2545-septies Gruppo cooperativo paritetico Il contratto con cui più cooperative appartenenti anche a categorie diverse regolano, anche in forma consortile, la direzione e il coordinamento delle rispettive imprese deve indicare: 1) la durata; 2) la cooperativa o le cooperative cui e' attribuita direzione del gruppo, indicandone i relativi poteri; 3) l'eventuale partecipazione di altri enti pubblici e privati;4) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto; 4) i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune. La cooperativa può recedere dal contratto senza che ad essa possano essere imposti oneri di alcun tipo qualora, per effetto dell'adesione al gruppo, le condizioni dello scambio risultino pregiudizievoli per i propri soci. Le cooperative aderenti ad un gruppo sono tenute a depositare in forma scritta l'accordo di partecipazione presso l'albo delle società cooperative. 66 APPUNTI COOPERATIVI Sezione V - Delle modificazioni dell'atto costitutivo Art. 2545-octies Perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all’articolo 2513, ovvero quando modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514. In questo caso, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, gli amministratori devono redigere il bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione. Art. 2545-novies Modificazioni dell'atto costitutivo Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436. La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III. Art. 2545-decies Trasformazione Le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente possono deliberare, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci della cooperativa, la trasformazione in una società del tipo previsto dal titolo V, capi II, III, IV, V, VI e VII, o in consorzio. Quando i soci sono meno di cinquanta, la deliberazione deve essere approvata con il voto favorevole dei due terzi di essi. Quando i soci sono più di diecimila, l'atto costitutivo può prevedere che la trasformazione sia deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei votanti se all'assemblea sono presenti, personalmente o per delega, almeno il venti per cento dei soci. All'esito della trasformazione gli strumenti finanziari con diritto di voto sono convertiti in partecipazioni ordinarie, conservando gli eventuali privilegi. 67 APPUNTI COOPERATIVI Art. 2545-undecies Devoluzione del patrimonio e bilancio di trasformazione La deliberazione di trasformazione devolve il valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente aumentato fino a concorrenza dell'ammontare minimo del capitale della nuova società, esistenti alla data di trasformazione ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Alla proposta di deliberazione di trasformazione gli amministratori allegano una relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società cooperativa, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa. L'assemblea non può procedere alla deliberazione di cui ai precedenti commi qualora la cooperativa non sia stata sottoposta a revisione da parte dell'autorità di vigilanza nell'anno precedente o, comunque, gli amministratori non ne abbiano fatto richiesta da almeno novanta giorni. Art. 2545-duodecies Scioglimento La società cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'articolo 2484, nonché per la perdita del capitale sociale. Art. 2545-terdecies Insolvenza In caso di insolvenza della società, l’autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società dispone la liquidazione coatta amministrativa. Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche al fallimento. La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento. 68 APPUNTI COOPERATIVI Sezione VI - Dei controlli Art. 2545-quaterdecies Controllo sulle società cooperative Le società cooperative sono sottoposte alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli sulla gestione previsti dalle leggi speciali. Art. 2545-quinquiesdecies Controllo giudiziario I fatti previsti dall'articolo 2409 possono essere denunciati al tribunale dai soci che siano titolari del decimo del capitale sociale ovvero da un decimo del numero complessivo dei soci, e, nelle società cooperative che hanno più di tremila soci, da un ventesimo dei soci. Il ricorso deve essere notificato a cura dei ricorrenti anche all'autorità di vigilanza. Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori, i sindaci e l'autorità di vigilanza, dichiara improcedibile il ricorso se per i medesimi fatti sia stato già nominato un ispettore o un commissario dall'autorità di vigilanza. L'autorità di vigilanza dispone la sospensione del procedimento dalla medesima iniziato se il tribunale per i medesimi fatti ha nominato un ispettore o un amministratore giudiziario. Art. 2545-sexiesdecies Gestione commissariale In caso di irregolare funzionamento delle società cooperative, l'autorità di vigilanza può revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della società ad un commissario, determinando i poteri e la durata. Ove l'importanza della società cooperativa lo richieda, l'autorità di vigilanza può nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento. Al commissario possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione dell'autorità governativa. Se l'autorità di vigilanza accerta irregolarità nelle procedure di ammissione dei nuovi soci, può diffidare la società cooperativa e, qualora non si adegui, assumere i provvedimenti di cui ai commi precedenti. 69 APPUNTI COOPERATIVI Art. 2545-septiesdecies Scioglimento per atto dell'autorità L’autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione. Se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o più commissari liquidatori. Art. 2545-octiesdecies Sostituzione dei liquidatori In caso di irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una società cooperativa, l'autorità governativa può sostituire i liquidatori o, se questi sono stati nominati dall'autorità giudiziaria, può chiederne la sostituzione al tribunale. Fatti salvi i casi di liquidazione per i quali è intervenuta la nomina di un liquidatore da parte dell'autorità giudiziaria, l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione. Trascorso il suddetto termine, a seguito di comunicazione da parte dell'autorità di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvede alla cancellazione della società cooperativa o dell'ente mutualistico dal registro medesimo. 70 APPUNTI COOPERATIVI CAPO II - DELLE MUTUE ASSICURATRICI Art. 2546 Nozione Nella società di mutua assicurazione le obbligazioni sono garantite dal patrimonio sociale. I soci sono tenuti al pagamento dei contributi fissi o variabili, entro il limite massimo determinato dall'atto costitutivo. Nelle mutue assicuratrici non si può acquistare la qualità di socio, se non assicurandosi presso la società, e si perde la qualità di socio con l'estinguersi dell'assicurazione, salvo quanto disposto dall'articolo 2548. Art. 2547 Norme applicabili Le società di mutua assicurazione sono soggette alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli stabiliti dalle leggi speciali sull'esercizio dell'assicurazione, e sono regolate dalle norme stabilite per le società cooperative, in quanto compatibili con la loro natura. Art. 2548 Conferimenti per la costituzione di fondi di garanzia L’atto costitutivo può prevedere la costituzione di fondi di garanzia per il pagamento delle indennità, mediante speciali conferimenti da parte di assicurati o di terzi, attribuendo anche a questi ultimi la qualità di socio. L'atto costitutivo può attribuire a ciascuno dei soci sovventori più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare del conferimento. I voti attribuiti ai soci sovventori, come tali, devono in ogni caso essere inferiori al numero dei voti spettanti ai soci assicurati. I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci assicurati. 71 APPUNTI COOPERATIVI DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 DICEMBRE 1947, N. 1577, PORTANTE PROVVEDIMENTI PER LA COOPERAZIONE (Testo coordinato e integrato con le modificazioni di cui alle leggi 8 maggio 1949, n. 285, 2 aprile 1951, n. 302, n. 127 del 17 febbraio 1971, n. 381 dell'11 novembre 1991, n. 59 del 31 gennaio 1992 e n. 266 del 7 agosto 1997). CAPO I - VIGILANZA E ISPEZIONI ………… Omissis ………….. Art. 8 Contributi e spese per le ispezioni Le società cooperative dovranno versare, in relazione al numero dei soci ed al capitale versato ed al fatturato un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie nella misura e con le modalità che saranno stabilite dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Le cooperative che sono aderenti alle associazioni nazionali di cui all'art. 4 del presente decreto, verseranno tale contributo alla rispettiva associazione. Le altre verseranno i contributi stessi al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che provvederà a depositarli presso un istituto di credito di diritto pubblico. Con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale saranno stabilite le modalità relative all'amministrazione dei contributi di pertinenza del Ministero, i quali saranno destinati alla copertura delle spese comunque connesse con le ispezioni ordinarie, comprese quelle per la formazione di personale qualificato per l'esecuzione delle ispezioni medesime. In caso di ritardo o omesso pagamento del contributo entro la prescritta scadenza si applica una sanzione pari al 30 per cento del contributo non versato, oltre agli interessi semestrali nella misura del 4,50 per cento del contributo stesso. In caso di omesso pagamento del contributo oltre il biennio di riferimento, la società cooperativa o il consorzio possono essere cancellati dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale. Qualora al termine di ciascun biennio le spese sostenute dal Ministero risultassero inferiori al gettito dei contributi di revisione, il Ministero disporrà la erogazione della differenza per lo svolgimento di corsi atti a formare personale qualificato per l'esecuzione delle ispezioni ed a favore del movimento cooperativo in genere, anche tramite le associazioni nazionali di categoria giuridicamente riconosciute. Le spese relative alle ispezioni straordinarie saranno a carico del bilancio del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. 72 APPUNTI COOPERATIVI …………………. Omissis …………………. CAPO II - REGISTRI PREFETTIZI E SCHEDARIO GENERALE Abrogato dall'art. 20 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002 e sostituito dall'art. 15 "Albo nazionale degli enti cooperativi " dello stesso decreto legislativo e dal Decreto Ministeriale CAPO III - COMMISSIONI ……………. OMISSIS ………………. Art. 18 Istituzione della Commissione Centrale per le Cooperative È istituita presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale la Commissione Centrale per le Cooperative composta come segue: 1) il Direttore Generale della Cooperazione presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e in sua vece un funzionario della stessa Direzione generale di grado non inferiore al VI; 2) un rappresentante effettivo ed uno supplementare per ciascuno dei seguenti Ministeri: Interno, Finanza, Tesoro, Lavori Pubblici, Politiche agricole, Trasporti, Industria e Commercio, Marina Mercantile, Lavoro e Previdenza Sociale, nonché da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 3) i rappresentanti del Movimento cooperativo designati dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento stesso, riconosciute a norma dell'art. 5, in numero di 5 effettivi e 5 supplenti per ciascuna associazione; 4) un esperto in qualità di membro effettivo e uno in qualità di membro supplente nominati dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, in rappresentanza delle eventuali associazioni che non posseggono i requisiti necessari per ottenere il riconoscimento. In caso di mancata designazione dei rappresentanti del Movimento cooperativo, il Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale provvede alla nomina dei rappresentanti stessi scegliendoli fra le persone che svolgono attività nel campo della cooperazione. 73 APPUNTI COOPERATIVI I membri della Commissione sono nominati con decreto del Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. La Commissione elegge nel suo seno il suo presidente e il vice presidente. La Commissione è convocata dal suo presidente con ordine del giorno che dovrà comprendere anche gli argomenti proposti dal Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale, il quale ha comunque facoltà di partecipare alle adunanze. La segreteria della Commissione è costituita da funzionari del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nominati con decreto del Ministro. Art. 19 Comitato La Commissione centrale per le cooperative costituisce nel suo seno un comitato composto: 1) dal presidente e dal vice-presidente della Commissione; 2) da tre membri scelti fra quelli indicati al n. 2 dell'art. 18; 3) da un rappresentante per ciascuna associazione nazionale di rappresentanza. I componenti del comitato, in caso di inadempimento o di assenza, possono farsi sostituire da altri membri - effettivi o supplenti - della Commissione centrale per le cooperative, appartenenti alla rispettiva amministrazione o associazione. Spetta al comitato: a) esprimere il proprio parere sui ricorsi al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale contro i provvedimenti prefettizi ai sensi del regolamento approvato con R.D. 12 febbraio 1911, n. 278, e del presente decreto; b) esprimere in via definitiva il proprio parere, nei casi di urgenza, sulle questioni di competenza della Commissione; c) esprimere il proprio parere sulle questioni di competenza della Commissione che la Commissione stessa ritenga di deferire, per l'esame in via definitiva, al comitato o per quelle per le quali la Commissione ritenga di affidare al comitato, eventualmente integrato da altri membri della Commissione o dagli esperti di cui all'art. 20, comma quarto, compiti di studio o di preventivo esame. Il comitato può anche, nei casi nei quali è investito dell'esame in via definitiva delle questioni, rinviarle alla Commissione su richiesta di almeno tre membri. Il comitato si riunisce ordinariamente almeno una volta al mese e straordinariamente su richiesta del presidente o di almeno tre membri. 74 APPUNTI COOPERATIVI Art. 20 Compiti della Commissione La Commissione Centrale esprime parere: a) sui progetti di legge e regolamenti interessanti la cooperazione; b) sulla costituzione, sul riconoscimento e sullo scioglimento dei consorzi di cooperative per pubblici appalti di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422, nonché dei consorzi di cooperative di altra natura a carattere regionale o nazionale di cui all'art. 15 del presente decreto; c) su tutte le questioni sulle quali il parere della Commissione sia prescritto da leggi e regolamenti o richiesto dal Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale; d) sulle domande di riconoscimento giuridico delle associazioni nazionali di cui all'art. 5. La Commissione Centrale esprime inoltre il proprio parere sulla devoluzione dei patrimoni degli enti iscritti nel registro prefettizio e nello schedario generale qualora essa non sia espressamente regolata dalle norme dello statuto, nonché sulla destinazione del patrimonio che residuerà dalla liquidazione dell'Ente nazionale della cooperazione. La Commissione Centrale ha anche il compito di provvedere allo studio della riforma organica e del coordinamento delle leggi sulla cooperazione e di presentare le relative proposte al Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale. Nell'esercizio di tali funzioni essa è integrata con un docente universitario, e un consigliere di Stato particolarmente esperti in materia, nonché con un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al quinto. La Commissione si riunisce ordinariamente ogni due mesi e straordinariamente su richiesta del presidente o di un terzo dei membri. Art. 21 Spese per il funzionamento delle Commissioni Con decreto del Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale, d'intesa con il ministro per il Tesoro, saranno stabiliti i compensi da corrispondersi ai membri e ai segretari delle Commissioni provinciali e della Commissione Centrale, a norma delle disposizioni vigenti. Le spese per il funzionamento delle Commissioni di cui al comma precedente gravano sul bilancio del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Il Ministro per il Tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le relative variazioni di bilancio. 75 APPUNTI COOPERATIVI In caso di controversia decide il Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale, d'intesa con quelli per le Finanze e per il Tesoro, udita la Commissione Centrale per le Cooperative. Omissis Art. 27 Consorzi di società cooperative Le società cooperative legalmente costituite comprese quelle tra pescatori lavoratori, che, mediante la costituzione di una struttura organizzativa comune, si propongono, per facilitare i loro scopi mutualistici, l’esercizio in comune di attività economiche, possono costituirsi in consorzio come società cooperative, ai sensi degli artt. 2511 e seguenti del codice civile. Per procedere a tale costituzione è necessario: a) un numero di società cooperative legalmente costituite non inferiore a tre; b) la sottoscrizione di un capitale di almeno 500euro di cui sia versato almeno la metà. Le quote di partecipazione delle consorziate possono essere rappresentate da azioni il cui valore nominale non può essere inferiore a 25 euro, né superiore a 500 euro. I consorzi fra cooperative di pescatori possono essere costituiti da un numero di società cooperative non inferiore a tre. Il limite di capitale indicato nel secondo comma è ridotto a 250 euro, di cui sia versata almeno la metà. Art. 27 bis Consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti I consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti continueranno ad essere disciplinati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, dal titolo V del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e dal precedente art. 15. Ad essi si applicheranno tuttavia, le disposizioni dei commi secondo e terzo del precedente art. 27. Le cooperative interessate sono tenute, altresì, ai fini del decreto di riconoscimento del consorzio ad esibire: a) copia dell'ultimo bilancio o di una situazione patrimoniale, aggiornata, debitamente firmata dal presidente e dai sindaci; b) un elenco dei più notevoli lavori eseguiti dopo la costituzione con l'indicazione del loro importo, firmato dal presidente. 76 APPUNTI COOPERATIVI Art. 27 ter Consorzi tra società cooperative per il coordinamento della produzione e degli scambi I contratti tra più società cooperative legalmente costituite esercenti una medesima attività economica o attività economiche connesse, i quali hanno per oggetto la disciplina delle attività stesse, mediante una organizzazione comune sono regolati, salvo quanto disposto dai successivi commi secondo e terzo del presente articolo e dell’art. 27 quater, dalle norme di cui al capo II del titolo X, libro V del codice civile, in quanto applicabili. Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere attività con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, essere depositato presso il registro prefettizio delle cooperative della provincia nella quale ha sede l’ufficio, unitamente al documento comprovante l'adempimento delle formalità di cui al comma primo dell'art. 2612 del codice civile. Gli stessi adempimenti debbono essere eseguiti per l'eventuale modificazione del contratto. Alle persone che agiscono in nome del consorzio non si applica la seconda parte del primo comma dell'art. 2615 del codice civile se non eccedono i limiti dei poteri loro conferiti nel contratto di consorzio depositato. Ai contratti di consorzio contemplati nel presente articolo e agli eventuali atti successivi di proroga, di modifica, di nuove adesioni, di recesso e di scioglimento e a tutti i relativi adempimenti, si applicano le agevolazioni in materia di imposta di bollo e di registro disposte dalle leggi vigenti per gli atti costitutivi e modificativi e gli atti analoghi e relativi adempimenti delle società cooperative; ciò se ed in quanto le società cooperative contraenti siano in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 26. Art. 27 quater Controllo sull'attività dei consorzi cooperativi I consorzi costituiti ai sensi dell'art. 27 e, se con ufficio destinato a svolgere attività con i terzi, quelli costituiti ai sensi dell'art. 27 ter, secondo comma, sono soggetti alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale che l’esercita nei modi e nei limiti stabiliti dagli articoli da 2543 a 2545 del codice civile, e dalle disposizioni del presente decreto. 77 APPUNTI COOPERATIVI .…………… Omissis …………….. Art. 29 bis Diffusione dei principi cooperativi Oltre alle funzioni di vigilanza previste dalle norme vigenti spetta al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale assumere iniziative intese a favorire: a) lo sviluppo della cooperazione; b) la diffusione dei principi anche attraverso corsi per cooperatori; c) la qualificazione professionale dei dirigenti di cooperative. Le funzioni di cui ai punti a) e c) saranno attuate per il tramite delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del Movimento cooperativo debitamente riconosciute; le iniziative di cui al punto b) saranno attuate con la collaborazione delle predette associazioni. La relativa spesa graverà sul capitolo 1241 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per l'esercizio finanziario 1970, e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. 78 APPUNTI COOPERATIVI DISCIPLINA DELLE COOPERATIVE SOCIALI (Legge 8 novembre 1991, n. 381, modificata dalla legge 193/2000) Art. 1 Definizione Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di "cooperativa sociale". Art. 2 Soci volontari Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente. I soci volontari sono iscritti in un’apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci. Nella gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4. 79 APPUNTI COOPERATIVI Art. 3 Obblighi e divieti Alle cooperative sociali si applicano le clausole relative ai requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni. Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla "sezione cooperazione sociale" prevista dal secondo comma dell'articolo 13 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della presente legge, nonché la cancellazione dall'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della presente legge. Per le cooperative sociali le ispezioni ordinarie previste dall'articolo 2 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, debbono aver luogo almeno una volta all'anno. Art. 4 Persone svantaggiate (1) Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47 ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza. 80 APPUNTI COOPERATIVI Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, sono ridotte a zero. (1)Vedi art.1 legge n. 193 del 22/6/2000 Art. 5 Convenzioni Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell’I.V.A. sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi. Le regioni rendono noti annualmente, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, i requisiti e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni ai sensi del comma 1, nonché le liste regionali degli organismi che ne abbiano dimostrato il possesso alle competenti autorità regionali. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'I.V.A., sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l’impegno delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo. La verifica della capacità di adempiere agli obblighi suddetti, da condursi in base alla presente legge, non può intervenire nel corso delle procedure di gara e comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto. 81 APPUNTI COOPERATIVI Art. 6 Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577. omissis Art. 7 Regime tributario Ai trasferimenti di beni per successione o donazione a favore delle cooperative sociali si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637. Le cooperative sociali godono della riduzione ad un quarto delle imposte catastali ed ipotecarie, dovute a seguito della stipula di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione, relativi ad immobili destinati all'esercizio dell'attività sociale. 3. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero: "41- bis) prestazioni di carattere socio-sanitario ed educativo rese da cooperative sociali". Art. 8 Consorzi Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali. Art. 9 Normativa regionale Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano le norme di attuazione. A tal fine istituiscono l'albo regionale delle cooperative sociali e determinano le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari, nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo della occupazione. Le regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito della regione, prevedendo, in particolare, i requisiti di professionalità degli operatori e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti. 82 APPUNTI COOPERATIVI Le regioni emanano altresì norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della cooperazione sociale. Gli oneri derivanti dalle misure di sostegno disposte dalle regioni sono posti a carico delle ordinarie disponibilità delle regioni medesime. Art. 10. Partecipazione alle cooperative sociali delle persone esercenti attività di assistenza e di consulenza Alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815. Art. 11 Partecipazione delle persone giuridiche Possono essere ammesse come soci delle cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative. Art. 15. Disciplina transitoria Le cooperative sociali già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge devono uniformarsi entro due anni da tale data alle disposizioni in essa previste. Le deliberazioni di modifica per adeguare gli atti costitutivi alle norme della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile, essere adottate con le modalità e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto costitutivo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 83 APPUNTI COOPERATIVI NUOVE NORME IN MATERIA DI SOCIETÀ COOPERATIVE (Legge 31 gennaio 1992, n. 59 modificato dal D.L.gs. 220/2002) Art. 1 Diritti dei soci I soci delle società cooperative, quando almeno un terzo del numero complessivo di essi lo richieda, hanno diritto, oltre a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 2422 del codice civile, di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste. I diritti di cui al comma 1 non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti, anche rispetto alle obbligazioni contratte con la società. Art. 2 Relazione degli amministratori e dei sindaci Nelle società cooperative e nei loro consorzi, la relazione degli amministratori di cui al primo comma dell'articolo 2428 del codice civile deve indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società. Il collegio sindacale, nella relazione all'assemblea di cui al secondo comma dell'articolo 2429 del codice civile, deve specificamente riferire su quanto indicato al comma 1 del presente articolo. Art. 3 Quote e azioni Il limite massimo della quota e delle azioni che ciascun socio persona fisica può possedere, stabilito dal primo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, con legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, da ultimo elevato dall'articolo 17, primo comma, della legge 19 marzo 1983, n. 72, è determinato in € 50.000,00. Per i soci delle cooperative di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e di quelle di produzione e lavoro, tale limite è fissato in € 70.000,00. I conferimenti di beni in natura non sono considerati ai fini del calcolo del limite massimo di cui al comma 1. 84 APPUNTI COOPERATIVI Nelle società cooperative e nei loro consorzi il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a lire cinquantamila e il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a lire un milione, salvo quanto disposto da leggi speciali per particolari categorie di enti cooperativi. Art. 4 Soci sovventori Il primo e il secondo comma dell'articolo 2548 del codice civile si applicano alle società cooperative e ai loro consorzi, con esclusione delle società e dei consorzi operanti nel settore dell'edilizia abitativa, i cui statuti abbiano previsto la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. I voti attribuiti ai soci sovventori anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori. I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili. Alle azioni dei soci sovventori si applicano il secondo comma dell'articolo 2348 ed il terzo comma dell'articolo 2355 del codice civile. Lo statuto può stabilire particolari condizioni a favore dei soci sovventori per la ripartizione degli utili e la liquidazione delle quote e delle azioni. Il tasso di remunerazione non può comunque essere maggiorato in misura superiore al 2 per cento rispetto a quello stabilito per gli altri soci. Art. 5 Finanziamenti dei soci e di terzi Il terzo comma dell'articolo 2521 del codice civile è sostituito dal seguente: "Alle azioni si applicano le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349 e 2354. Tuttavia nelle azioni non è indicato l'ammontare del capitale, né quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate". Le società cooperative, che abbiano adottato nei modi e nei termini stabiliti dallo statuto procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, possono emettere azioni di partecipazione cooperativa prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale. 85 APPUNTI COOPERATIVI Gli stati di attuazione dei programmi pluriennali devono essere approvati annualmente dall'assemblea ordinaria dei soci in sede di approvazione del bilancio, previo parere dell'assemblea speciale di cui all'articolo 6. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultanti dall’ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e devono contenere, oltre alle indicazioni prescritte dall'articolo 2354 del codice civile, la denominazione "azione di partecipazione cooperativa". Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in misura non inferiore alla metà in opzione ai soci e ai lavoratori dipendenti della società cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti di cui al primo comma dell'articolo 24 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come elevati dall'articolo 3, comma 1, della presente legge. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere al portatore, a condizione che siano interamente liberate. Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione maggiorata del 2 per cento rispetto a quella delle quote o delle azioni dei soci della cooperativa. All'atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale delle altre azioni o quote. Art. 6 Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa L’assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa delibera: a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune; b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria; c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto; d) sugli altri oggetti di interesse comune. 86 APPUNTI COOPERATIVI L’assemblea speciale esprime annualmente un parere motivato sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali di cui all'articolo 5, comma 3. L’assemblea speciale è convocata dagli amministratori della società cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa ne faccia richiesta. Il rappresentante comune deve provvedere alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la società cooperativa. Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri sociali richiamati dall'articolo 2516 del codice civile e di ottenerne estratti; ha altresì diritto di assistere all'assemblea della società e di impugnarne le deliberazioni. Le spese sono imputate al fondo di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo. Art. 7 Rivalutazione delle quote o delle azioni Le società cooperative e i loro consorzi possono destinare una quota degli utili di esercizio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato. In tal caso possono essere superati i limiti massimi di cui all'articolo 3, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle azioni e alle quote dei soci sovventori. La quota di utili destinata ad aumento del capitale sociale, nei limiti di cui al comma 1, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette; il rimborso del capitale è soggetto a imposta, ai sensi del settimo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, a carico dei soli soci nel periodo di imposta in cui il rimborso viene effettuato fino a concorrenza dell'ammontare imputato ad aumento delle quote o delle azioni. 87 APPUNTI COOPERATIVI Art. 8 Distribuzione degli utili L’articolo 2536 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 2536 (Distribuzione degli utili). - Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questa destinata almeno la quinta parte degli utili netti annuali. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge. La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione delle quote o delle azioni, o assegnata ad altre riserve o fondi, o distribuita ai soci, deve essere destinata a fini mutualistici". Art. 9 Rimborso del sovrapprezzo Nelle società cooperative, la quota di liquidazione in favore del socio uscente per recesso, esclusione o morte comprende, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, anche il rimborso del sovrapprezzo che il socio abbia versato al momento della sua ammissione nella società, se non utilizzato ai sensi dell'articolo 7. Art. 10 Prestiti sociali Gli importi di cui all'articolo 13, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, da ultimo elevati dall'articolo 23, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono ulteriormente elevati, rispettivamente, a €20.658,27 e € 40.000,00. Art. 11 Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e quelle riconosciute in base a leggi emanate da regioni a statuto speciale possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di lucro da società per azioni o da associazioni. 88 APPUNTI COOPERATIVI L’oggetto sociale deve consistere esclusivamente nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica, all'incremento dell’occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno. Per realizzare i propri fini, i fondi di cui al comma 1 possono promuovere la costituzione di società cooperative o di loro consorzi, nonché assumere partecipazioni in società cooperative o in società da queste controllate. Possono altresì finanziare specifici programmi di sviluppo di società cooperative o di loro consorzi, organizzare o gestire corsi di formazione professionale del personale dirigente amministrativo o tecnico del settore della cooperazione, promuovere studi e ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse per il movimento cooperativo. Le società cooperative e i loro consorzi, aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, devono destinare alla costituzione e all'incremento di ciascun fondo costituito dalle associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali pari al 3 per cento. Per gli enti cooperativi disciplinati dal regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni, la quota del 3 per cento è calcolata sulla base degli utili al netto delle riserve obbligatorie. Deve inoltre essere devoluto ai fondi di cui al comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividenti eventualmente maturati, di cui al primo comma, lettera c), dell'articolo 26 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni. Le società cooperative e i loro consorzi non aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo al comma 1, o aderenti ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, assolvono all'obbligo di cui al comma 4, 5, secondo quanto previsto dall'articolo 20. 1) Importi soggetti a rivalutazione triennale ai sensi dell'art. 21, co. 6 della presente legge. Le società cooperative ed i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale, che non aderiscono alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1 o che aderiscono ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, effettuano il versamento previsto al comma 4 nell'apposito fondo regionale, ove istituito o, in mancanza di tale fondo, secondo le modalità di cui al comma 6. Lo stato e gli enti pubblici possono finanziare specifici progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi di cui al comma 1 o dalla pubblica amministrazione, rivolti 89 APPUNTI COOPERATIVI al conseguimento delle finalità di cui al comma 2. I fondi possono essere altresì alimentati da contributi erogati da soggetti privati. I versamenti ai fondi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono esenti da imposte e sono deducibili, nel limite del 3 per cento, dalla base imponibile del soggetto che effettua l’erogazione. Le società cooperative e i loro consorzi che non ottemperano alle disposizioni del presente articolo decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai sensi della normativa vigente. Art. 12 Costituzione dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione Il capitale delle società per azioni di cui all'articolo 11, comma 1, deve essere sottoscritto in misura non inferiore all'80 per cento dalla associazione riconosciuta che ne promuove la costituzione. Le azioni emesse non sono trasferibili senza il preventivo consenso della assemblea dei soci. Delle associazioni di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, fanno parte di diritto tutte le società cooperative e i loro consorzi aderenti alle rispettive associazioni riconosciute di cui al citato comma 1, primo periodo. Le associazioni di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, conseguono la personalità giuridica con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale; ad esse si applicano gli articoli 14 e seguenti del codice civile. Le società e le associazioni che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, gestiscono fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono soggette alla vigilanza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che ne approva gli statuti, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale. Gli eventuali utili di esercizio devono essere utilizzati o reinvestiti per il conseguimento dell’oggetto sociale. Le società e le associazioni di cui al comma 4 sono assoggettate ad annuale certificazione del bilancio da parte di società di revisione secondo le disposizioni legislative vigenti. 90 APPUNTI COOPERATIVI Art. 13 Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi È istituito, presso la Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi. Decorsi due anni dall'istituzione dell'albo, le società cooperative edilizie di abitazioni e i loro consorzi che intendano ottenere contributi pubblici dovranno documentare l'iscrizione all’albo medesimo. Le iscrizioni e le cancellazioni dall'albo sono disposte dal comitato per l’albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, di seguito denominato "comitato", composto da: a) il Direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che lo presiede; b) quattro membri designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui tre esperti nella materia della cooperazione edilizia; c) un membro designato da ciascuna delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo legalmente riconosciute; d) un membro designato dal Ministro dei lavori pubblici; e) tre membri in rappresentanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati, secondo un criterio di rotazione, dai rappresentanti regionali facenti parte del Comitato per l'edilizia residenziale. Il comitato è costituito entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, e dura in carica quattro anni. L'attività del comitato è disciplinata dal regolamento adottato dal comitato stesso, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il regolamento stabilisce i criteri per la tenuta degli elenchi regionali degli iscritti all'albo, anche ai fini del rilascio della certificazione, nonché le modalità degli accertamenti che potranno essere effettuati anche su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il decreto di cui al comma 4 dispone la costituzione di un ufficio per l'amministrazione del comitato e detta norme per il suo funzionamento. Per il predetto ufficio il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può avvalersi di personale 91 APPUNTI COOPERATIVI con contratto di diritto privato a tempo determinato, nel limite massimo di sei unità. All'albo possono essere iscritti le società cooperative edilizie di abitazione costituite da non meno di diciotto soci ed i loro consorzi che siano iscritti nel registro prefettizio di cui all'articolo 14 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e nello schedario generale della cooperazione di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, che siano disciplinati dai principi di mutualità previsti dalle leggi dello Stato e si trovino in una delle seguenti condizioni: a) siano stati costituiti con il conferimento da parte di ciascun socio di quote o di azioni per un valore non inferiore a lire cinquecentomila; b) abbiamo iniziato o realizzato un programma di edilizia residenziale; c) siano proprietari di abitazioni assegnate in godimento o in locazione o abbiano assegnato in proprietà gli alloggi ai propri soci. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, lettere b) e c), le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si trovino nella condizione di cui al comma 7, lettera a), possono ottenere l'iscrizione all'albo a condizione che entro sei mesi da tale data adeguino il capitale sociale secondo quanto disposto dal citato comma 7, lettera a). Possono essere sospesi dall'albo le società cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi in gestione commissariale. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) lo schema della domanda di iscrizione all'albo; b) l'elenco della documentazione da allegare alla domanda; c) lo schema della comunicazione che le società cooperative iscritte devono trasmettere alla Direzione generale della cooperazione entro il 30 giugno di ciascun anno per documentare l'attività svolta nel corso dell'anno precedente. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il comitato predispone l'elenco delle società cooperative e dei loro consorzi radiati dall'albo perché privi dei requisiti o delle condizioni previste dal comma 7 o perché soggetti all'applicazione del comma L'elenco è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli da istituire ai sensi dell'articolo 20, comma 1, nel limite massimo del 7 per cento del gettito contributivo di cui al citato comma 1. 92 APPUNTI COOPERATIVI Art. 14 Numero minimo dei soci Il numero minimo di soci richiesto, per l'iscrizione nei registri prefettizi di cooperative di produzione e lavoro ammissibili ai pubblici appalti, dal terzo comma dell'articolo 22 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, è ridotto a quindici. Il terzo comma dell'articolo 23 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "È consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente". Il secondo periodo del sesto comma dell'articolo 23 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Limitatamente all'esercizio di mansioni amministrative e tecniche nell'interesse sociale, per il quale sia necessario il possesso della qualità di socio, è consentita l'ammissione a soci di persone che non siano lavoratori manuali della terra". Al secondo comma dell'articolo 27 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, la lettera a) è sostituita dalla seguente: a) un numero di società cooperative legalmente costituite non inferiore a tre". Art. 15 Vigilanza Sono assoggettati ad ispezione ordinaria annuale le società cooperative e i loro consorzi che abbiano un fatturato superiore a lire trenta miliardi,1) ovvero che detengano partecipazioni di controllo in società a responsabilità limitata, nonché le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi iscritti all'albo di cui all'articolo 13. Le società cooperative e i loro consorzi che abbiano un fatturato superiore a lire ottanta miliardi1) o che detengano partecipazioni di controllo in società per azioni o che possiedano riserve indivisibili superiori a lire tre miliardi o che raccolgano prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a lire tre miliardi, oltre che alla ispezione ordinaria annuale di cui al comma 1, sono assoggettati ad annuale certificazione di bilancio, da parte di una società di revisione iscritta all'albo speciale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 93 APPUNTI COOPERATIVI 31 marzo 1975, n. 136, o da parte di una società di revisione autorizzata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, che siano convenzionate con l'associazione riconosciuta di cui all'articolo 11, comma 1, primo periodo, della presente legge, alla quale le società cooperative o i loro consorzi aderiscono, secondo uno schema di convenzione approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per le società cooperative e i loro consorzi non aderenti ad alcuna associazione riconosciuta, la certificazione del bilancio viene effettuata da una delle società di revisione iscritte in un apposito elenco formato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; per le società cooperative e i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale, la certificazione del bilancio viene effettuata da una delle società di revisione iscritte negli elenchi formati dalle regioni stesse. Le società cooperative sono tenuti ad affiggere presso la propria sede sociale, in luogo accessibile ai soci, un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria, ovvero a consegnare tale estratto ai soci entro sessanta giorni dalla firma del processo verbale medesimo. L'avvenuta consegna deve risultare da apposito documento. Gli incaricati della vigilanza controllano il rispetto di tali disposizioni, riferendone nel processo verbale relativo alla revisione cooperativa o ispezione straordinaria successiva (comma modificato dall'art. 17 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002). Il contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie, di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, è determinato in relazione ai parametri del fatturato, del numero dei soci e del capitale sociale, anche in concorso tra loro, nella misura e con le modalità che saranno stabilite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. In caso di ritardato o omesso pagamento del contributo entro la prescritta scadenza si applica una sanzione pari al 30 per cento del contributo non versato, oltre agli interessi semestrali nella misura del 4,50 per cento del contributo stesso. In caso di omesso pagamento del contributo oltre il biennio di riferimento di cui al quarto comma dell'articolo 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, la società cooperativa o il consorzio possono essere cancellati dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 94 APPUNTI COOPERATIVI Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su iniziativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con la procedura di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, si procederà all'individuazione di un profilo professionale, e del relativo contenuto, per l'esercizio dell'attività di vigilanza sulle società cooperative e sui loro consorzi. Gli enti mutualistici di cui all'articolo 2512 del codice civile sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salvo quanto disposto da leggi speciali. Tale vigilanza si esercita secondo le modalità previste per le società cooperative. Le funzioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 esercitate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono riservate alle regioni a statuto speciale nell'ambito del rispettivo territorio e della rispettiva competenza. 1) Importi soggetti a rivalutazione triennale ai sensi dell'art. 21, co. 6 della presente legge. Art. 16 Relazione al Parlamento sulla cooperazione Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta, ogni tre anni, al Parlamento una dettagliata relazione sull'attività svolta in favore della cooperazione. Tale relazione deve riportare le notizie e i dati sullo stato della cooperazione in Italia. Art. 17 Gestione commissariale Il primo comma dell'articolo 2543 del codice civile è sostituito dal seguente: "In caso di irregolare funzionamento delle società cooperative, l'autorità governativa può revocare gli amministratori e i sindaci e affidare la gestione della società a un commissario governativo, determinandone i poteri e la durata. Ove l'importanza della società cooperativa lo richiede, l'autorità governativa può nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento". Art. 18 Norme diverse Al primo comma dell'articolo 2544 del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le società edilizie di abitazione e i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica". 95 APPUNTI COOPERATIVI All'articolo 2751-bis del codice civile, dopo il numero 5), è aggiunto il seguente: "5-bis) i crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti". Al primo comma dell'articolo 61 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono soppresse le parole: "fra impiegati dello Stato". Al secondo comma dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono soppresse le parole: "tra dipendenti dello Stato". 5. L'articolo 46 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, è abrogato. Al secondo comma dell'articolo 13 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: "Sezione società di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all'articolo 2512 del codice civile". Art. 19 Integrazione della documentazione per l'iscrizione nel registro prefettizio Per ottenere l'iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative di cui all'articolo 14 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, le società cooperative e i loro consorzi di cui all'articolo 13 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, devono allegare alla domanda di iscrizione, oltre ai documenti di cui al primo comma dell'articolo 14 del medesimo decreto legislativo n. 1577 del 1947, e successive modificazioni, la certificazione prevista dall'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, relativa agli amministratori, ai sindaci e ai direttori in carica degli enti medesimi. La certificazione di cui al comma 1 deve essere presentata dalle società cooperative e dai loro consorzi già iscritti nel registro prefettizio nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di cancellazione dal registro stesso. 96 APPUNTI COOPERATIVI Art. 20 Soppressione della gestione fuori bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale preordinata all'attività di ispezione delle cooperative A decorrere dal 1° gennaio 1991, è soppressa la gestione fuori bilancio relativa al "Fondo contributi di pertinenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le spese relative alle ispezioni ordinarie". Restano fermi i compiti e le funzioni di competenza del predetto Ministero previsti dall'articolo 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, come integrato dall'articolo 15 della presente legge, cui si provvede a carico degli stanziamenti di appositi capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da alimentarsi in relazione: a) al gettito dei contributi di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 1577 del 1947, e successive modificazioni; b) al gettito dei contributi di cui all'articolo 11, comma 6, della presente legge; c) ad una maggiorazione determinata, a decorrere dal 1993, nel 10 per cento del contributo di cui alla lettera a), a carico delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, ivi compresi quelli aderenti alle associazioni riconosciute di cui all'articolo 11, comma 1, primo periodo; tale maggiorazione potrà essere successivamente adeguata in relazione ad eventuali maggiori oneri connessi all'attuazione della presente legge; d) agli eventuali avanzi di amministrazione della gestione soppressa. Ai fini di quanto disposto dal comma 1, i contributi ivi previsti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, ai capitoli di spesa da istituirsi ai sensi del comma 1. Art. 21 Norme transitorie e finali Le disposizioni di cui alla presente legge possono essere recepite negli statuti delle società cooperative e dei loro consorzi, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria. L'ottemperanza alle disposizioni di cui alla presente legge non fa decadere le società cooperative e i loro consorzi dalle agevolazioni fiscali e di altra natura previste dalla normativa vigente. 97 APPUNTI COOPERATIVI Agli enti cooperativi disciplinati dal regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12 e 14, comma 4, della presente legge. Le società cooperative legalmente costituite prima della data di entrata in vigore della presente legge non sono tenute ad adeguarsi alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 3, relative al limite minimo del valore nominale delle quote o delle azioni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti di cui all'articolo 15, comma 7, sono tenuti agli adempimenti previsti dalle leggi vigenti per le società cooperative e i loro consorzi. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adegua ogni tre anni, con proprio decreto, le previsioni di cui agli articoli 3 e 15, nonché, di concerto con il Ministro delle finanze, le previsioni di cui agli articoli 7 e 10 tenuto conto delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati dall'ISTAT. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle società cooperative disciplinate dal citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e agli enti mutualistici di cui all'articolo 2512 del codice civile. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle banche popolari, alle cooperative di assicurazione e alle società mutue assicuratrici, per le quali restano in vigore le disposizioni contenute nelle relative leggi speciali. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 98 APPUNTI COOPERATIVI DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA, DI FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E DI REVISIONE GENERALE DEL CATASTO LEGGE 18 FEBBRAIO 1999, N. 28 (Stralcio) Art. 3 Disposizioni in materia di cooperazione La disposizione dell'art. 12, primo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, riguardante l'esclusione delle somme destinate a riserve indivisibili dal reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi, deve intendersi nel senso che l'utilizzazione delle riserve a copertura di perdite è consentita e non comporta la decadenza dai benefici fiscali, sempre che non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite. Ferme restando le norme sulla devoluzione ai fondi mutualistici di cui all'art. 11 comma 5, della legge 31 gennaio 1992 n. 59, sia in caso di liquidazione, sia in caso di perdita delle agevolazioni fiscali a seguito di violazione delle disposizioni richiamate dall'art. 14 del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973, gli enti cooperativi e loro consorzi, che non abbiano ancora recepito negli statuti le disposizioni di cui all'articolo 2536 del codice civile ed all'articolo 11, comma 5 delle legge 31 gennaio 1992 n. 59, concernenti la devoluzione ai fondi mutualistici di quote di utili netti e del patrimonio che residua dalla liquidazione, non incorrono nella decadenza dalle agevolazioni fiscali e di altra natura previste dalla normativa vigente, sempre che abbiano ottemperato agli obblighi di versamento previsti dal citato articolo 2536 ed adeguino il proprio statuto entro il termine prescritto in sede di vigilanza. Al comma 4 dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, concernente l'obbligo per le società cooperative e i loro consorzi di devolvere a fondi mutualistici una quota degli utili annuali pari al 3 per cento, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Il versamento non deve essere effettuato se l'importo non supera ventimila lire ". 99 APPUNTI COOPERATIVI NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68 (Stralcio) CAPO IV - CONVENZIONE E INCENTIVI Art. 11 Convenzioni di integrazione lavorativa Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purchè l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, nonché con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque con gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge. 100 APPUNTI COOPERATIVI L'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, può proporre l'adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Tali deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di inserimento mirato. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione lavorativa devono: a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento; b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile; c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo. Art. 12 Cooperative Sociali Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9 e 11, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3, con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e con i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 presso le cooperative sociali stesse, ovvero presso i citati liberi professionisti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 6, non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell'articolo 3, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti. 101 APPUNTI COOPERATIVI La convenzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti: a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro; b) copertura dell’aliquota d'obbligo di cui all'articolo 3 attraverso l'assunzione di cui alla lettera a); c) impiego del disabile presso la cooperativa sociale ovvero presso il libero professionista di cui al comma 1, con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non può eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti; d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi: 1. l’ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare alla cooperativa ovvero al libero professionista di cui al comma 1; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente alla cooperativa stessa ovvero al libero professionista di cui al comma 1 di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili; 2. nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1; 3. l'indicazione del percorso formativo personalizzato. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 11, comma 7. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 e con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili. Art. 13 Agevolazioni per le assunzioni Attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11, gli uffici competenti possono concedere ai datori di lavoro privati, sulla base dei programmi presentati e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4 del presente articolo: a) la fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto 102 APPUNTI COOPERATIVI in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; la medesima fiscalizzazione viene concessa in relazione ai lavoratori con handicap intellettivo e psichico, assunti in base alla presente legge, indipendentemente dalle percentuali di invalidità, previa definizione da parte delle regioni di criteri generali che consentano di contenere gli oneri a tale titolo nei limiti del10 per cento della quota di loro competenza a valere sulle risorse annue di cui al comma 4 e con indicazione delle modalità di utilizzo delle risorse eventualmente non impiegate; b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a); c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese anche ai datori di lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, procedono all'assunzione di disabili. Il datore di lavoro che, attraverso le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 11, assicura ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 la possibilità di svolgere attività di tirocinio finalizzata all'assunzione, per un periodo fino ad un massimo di dodici mesi, rinnovabili per una sola volta, assolve per la durata relativa l'obbligo di assunzione. I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, mediante convenzioni con l'INAIL, e per la responsabilità civile. I relativi oneri sono posti a carico del Fondo di cui al comma 4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui 103 APPUNTI COOPERATIVI finanziamento è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1999 e lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000. Dopo cinque anni, gli uffici competenti sottopongono a verifica la prosecuzione delle agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 40 miliardi per l'anno 1999 e a lire 60 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata, sono indicati i criteri e le modalità per la ripartizione fra le regioni delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4, nonché la disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1. Il Governo della Repubblica, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede ad una verifica degli effetti delle disposizioni del presente articolo e ad una valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste. 104 APPUNTI COOPERATIVI NORME PER FAVORIRE L'ATTIVITÀ LAVORATIVA DEI DETENUTI LEGGE 22 GIUGNO 2000, N. 193 Art. 1 (Soggetti Svantaggiati) Nell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, recante disciplina delle cooperative sociali, le parole: "si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663." sono sostituite dalle seguenti: "si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.". Nell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, il comma 3 è sostituito dai seguenti: a) Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma b), sono ridotte a zero. b) Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un ulteriore periodo di sei mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione". 105 APPUNTI COOPERATIVI Art. 2 (Soggetti Svantaggiati) Le agevolazioni previste dall'articolo 4, comma 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della presente legge, sono estese anche alle aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi, all'interno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate, limitatamente ai contributi dovuti per questi soggetti. Nelle convenzioni con l'amministrazione penitenziaria dovrà essere definito anche il trattamento retributivo, in misura non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente per il lavoro carcerario. Art. 3 (Sgravi fiscali) Sgravi fiscali devono essere concessi alle imprese che assumono lavoratori detenuti per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni o che svolgono effettivamente attività formative nei confronti dei detenuti, e in particolare dei giovani detenuti. Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche nei sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione. Art. 4 Le modalità ed entità delle agevolazioni e degli sgravi Le modalità ed entità delle agevolazioni e degli sgravi di cui all'articolo 3 sono determinate annualmente, sulla base delle risorse finanziarie di cui all'articolo 6, con apposito decreto del Ministro della giustizia da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, entro il 31 maggio di ogni anno. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Art. 5 (Convenzione con l'Amministrazione Penitenziaria) Nell'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il dodicesimo comma è inserito il seguente: "Le amministrazioni penitenziarie, centrali e periferiche, stipulano apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire a detenuti o internati 106 APPUNTI COOPERATIVI opportunità di lavoro. Le convenzioni disciplinano l'oggetto e le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, la formazione e il trattamento retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica". Nell'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il sedicesimo comma è inserito il seguente: "Agli effetti della presente legge, per la costituzione e lo svolgimento di rapporti di lavoro nonché per l'assunzione della qualità di socio nelle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, non si applicano le incapacità derivanti da condanne penali o civili". Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, presenta ogni anno al Parlamento una relazione sui dati relativi allo svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorative o di corsi di formazione professionale per qualifiche richieste da esigenze territoriali. La relazione contiene altresì una specifica valutazione sull'idoneità degli spazi destinati a tali finalità. Art. 6 (Stanziamento) All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, determinato nel limite massimo di lire 9.000 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando, per lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e per lire 5.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 107 APPUNTI COOPERATIVI MISURE IN MATERIA FISCALE LEGGE 21 NOVEMBRE 2000, N. 342 (STRALCIO) CAPO I - DISPOZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI Sezione I - Disposizioni in materia di redditi di impresa Art. 3 (Disposizioni di semplificazione in materia di redditi di impresa) All'articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, concernente la tenuta dei registri contabili con sistemi meccanografici, la parola: "corrente" è sostituita dalle seguenti: "per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali,". 108 APPUNTI COOPERATIVI COOPERATIVISTICA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA POSIZIONE DEL SOCIO LAVORATORE LEGGE 3 APRILE 2001, N. 142 MODIFICATO DALLA LEGGE BIAGI Art. 1 Soci lavoratori di cooperative Le disposizioni della presente legge si riferiscono alle cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, sulla base di previsioni di regolamento che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci. I soci lavoratori di cooperativa: a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte. 109 APPUNTI COOPERATIVI Art. 2 Diritti individuali e collettivi del socio lavoratore di cooperativa Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, con esclusione dell'articolo 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo. Si applicano altresí tutte le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Agli altri soci lavoratori si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della medesima legge n. 300 del 1970, nonché le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e quelle previste dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, in quanto compatibili con le modalità della prestazione lavorativa. In relazione alle peculiarità del sistema cooperativo, forme specifiche di esercizio dei diritti sindacali possono essere individuate in sede di accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative. Art. 3 Trattamento economico del socio lavoratore Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo. Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall'assemblea e possono essere erogati: a. a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2; b. in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a), mediante integrazioni delle retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, ovvero mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. 110 APPUNTI COOPERATIVI Art. 4 Disposizioni in materia previdenziale Ai fini della contribuzione previdenziale ed assicurativa si fa riferimento alle normative vigenti previste per le diverse tipologie di rapporti di lavoro adottabili dal regolamento delle società cooperative nei limiti di quanto previsto dall'articolo 6. I trattamenti economici dei soci lavoratori con i quali si è instaurato un rapporto di tipo subordinato, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera b), sono considerati, agli effetti previdenziali, reddito da lavoro dipendente. Il Governo, sentite le parti sociali interessate, è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi intesi a riformare la disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e successive modificazioni, secondo i seguenti criteri e principi direttivi: a) equiparazione della contribuzione previdenziale e assistenziale dei soci lavoratori di cooperativa a quella dei lavoratori dipendenti da impresa; b) gradualità, da attuarsi anche tenendo conto delle differenze settoriali e territoriali, nell'equiparazione di cui alla lettera a) in un periodo non superiore a cinque anni; c) assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Art. 5 Altre normative applicabili al socio lavoratore Il riferimento alle retribuzioni ed ai trattamenti dovuti ai prestatori di lavoro, previsti dall'articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile, si intende applicabile anche ai soci lavoratori di cooperative di lavoro nei limiti del trattamento economico di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, lettera a). La presente norma costituisce interpretazione autentica delle disposizioni medesime. Le controversie relative ai rapporti di lavoro in qualsiasi forma di cui al comma 3 dell'articolo 1 rientrano nella competenza funzionale del giudice del lavoro; per il procedimento, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile. In caso di controversie sui rapporti di lavoro tra i soci lavoratori e le cooperative, si applicano le procedure di conciliazione e arbitrato irrituale previste dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e successive modificazioni, e 29 ottobre 1998, n. 387. Restano di competenza del giudice civile ordinario le controversie tra soci e cooperative inerenti al rapporto associativo. 111 APPUNTI COOPERATIVI Art. 7 Vigilanza in materia di cooperazione Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'ammodernamento e il riordino delle norme in materia di controlli sulle società cooperative e loro consorzi, con particolare riferimento agli oggetti di cui alle lettere da a) a q) e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) revisione della disciplina dei collegi sindacali delle società cooperative, tenuto conto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, per la piccola società cooperativa, e dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; b) esercizio ordinario della vigilanza in materia di cooperazione mediante la revisione cooperativa, finalizzata: 1) fornire agli amministratori e agli impiegati delle società cooperative suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed elevare la democrazia cooperativa; 2) a verificare la natura mutualistica delle società cooperative, con particolare riferimento alla effettività della base sociale e dello scambio mutualistico tra socio e cooperativa, ai sensi e nel rispetto delle norme in materia di cooperazione, nonché ad accertare la consistenza dello stato patrimoniale attraverso la acquisizione del bilancio consuntivo d'esercizio e delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché, ove prevista, della certificazione di bilancio. c) esercizio della vigilanza finalizzato alla verifica dei regolamenti adottati dalle cooperative e della correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori; d) effettuazione della vigilanza, fermi restando i compiti attribuiti dalla legge al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed agli uffici periferici competenti, anche da parte delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, secondo i principi e i criteri direttivi della presente legge e con finalità di sostegno, autotutela e autogoverno del movimento cooperativo; e) svolgimento della vigilanza nei termini e nel contesto di cui alla lettera d), anche mediante revisioni cooperative per le società cooperative non 112 APPUNTI COOPERATIVI aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, con le stesse finalità di quelle di cui alle lettere b) e d), a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che può affidarne l'esecuzione, sulla base di apposite convenzioni, alle stesse associazioni nazionali riconosciute, nell'ambito di un piano operativo biennale predisposto dalla Direzione generale della cooperazione del medesimo Ministero, d'intesa con le associazioni medesime, fermi restando gli attuali meccanismi di finanziamento; f) facoltà del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di disporre e far eseguire da propri funzionari ispezioni straordinarie, per accertamenti a campione o sulla base di esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni cooperative e qualora se ne ravvisi l'opportunità, finalizzate ad accertare principalmente: 1) l'esatta osservanza delle norme di legge, regolamentari, statutarie e mutualistiche; 2) la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali per il godimento di agevolazioni tributarie o di altra natura; 3) il regolare funzionamento contabile e amministrativo dell'ente; 4) l'esatta impostazione tecnica ed il regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o assunte dall'ente; 5) la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e delle passività; 6) la correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori e l'effettiva rispondenza di tali rapporti rispetto al regolamento ed alla contrattazione collettiva di settore; g) adeguamento dei parametri previsti dall'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, per la certificazione obbligatoria del bilancio in relazione all'esigenza di una effettiva congruità dell'obbligo di certificazione rispetto alla consistenza economica e patrimoniale della società cooperativa; h) definizione delle funzioni dell'addetto alle revisioni delle cooperative, nominato dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, quale incaricato di pubblico servizio e definizione dei requisiti per l'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577; 113 APPUNTI COOPERATIVI i) distinzione di finalità, compiti e funzioni tra le revisioni cooperative, le ispezioni straordinarie e la certificazione di bilancio, evitando la sovrapposizione e la duplicazione di adempimenti tra le varie tipologie di controllo, nonché tra esse e la vigilanza prevista da altre norme per la generalità delle imprese; l) corrispondenza, in coerenza con l'articolo 45, primo comma, della Costituzione, tra l'intensità e l'onerosità dei controlli e l'entità delle agevolazioni assegnate alle cooperative per promuoverne lo sviluppo; m) adeguamento dei requisiti per il riconoscimento delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, allo scopo di assicurare maggiormente le condizioni per l'efficiente ed efficace esecuzione delle revisioni cooperative, tenuto conto anche di quanto previsto alla lettera e) circa i compiti di vigilanza che possono essere affidati alle associazioni nazionali di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577; n) istituzione dell'Albo nazionale delle società cooperative, articolato per provincia e situato presso le Direzioni provinciali del lavoro, ai fini della fruizione dei benefici, anche di natura fiscale, raccordando ruolo e modalità di tenuta di detto Albo con le competenze specifiche delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. L'Albo va tenuto distintamente per sezioni, definite sulla base del rapporto mutualistico di cui alla lettera b); o) unificazione di tutti i codici identificativi delle singole società cooperative; p) cancellazione dall'Albo nazionale delle società cooperative, e conseguente perdita dei benefici connessi all'iscrizione, delle cooperative che si sottraggono all'attività di vigilanza o che non rispettano le finalità mutualistiche, nonché applicazione dell'articolo 2543 del codice civile in caso di reiterate e gravi violazioni del regolamento di cui all'articolo 6 della presente legge; q) abrogazione del Capo II del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e individuazione delle altre norme da abrogare in quanto incompatibili con le innovazioni introdotte con i decreti legislativi di cui al presente comma. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti si esprimono entro quaranta giorni dalla data della trasmissione. 114 APPUNTI COOPERATIVI Qualora il termine previsto per il parere della Commissione scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Entro tre mesi dal termine del primo biennio di attuazione della nuova normativa, il Governo può emanare eventuali disposizioni modificative e correttive dei decreti legislativi sulla base dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e con le medesime modalità di cui al comma 2. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. "Delega al Governo per la riforma del diritto societario" Legge 3 ottobre 2001, n. 366 Art. 5 (Società cooperative) La riforma della disciplina delle società cooperative di cui al titolo VI del libro V del codice civile e alla normativa connessa è ispirata ai principi generali previsti all'articolo 2, in quanto compatibili, nonché ai seguenti principi generali: a) assicurare il perseguimento della funzione sociale delle cooperative, nonché dello scopo mutualistico da parte dei soci cooperatori; b) definire la cooperazione costituzionalmente riconosciuta, con riferimento alle società che, in possesso dei requisiti richiamati dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, svolgono la propria attività prevalentemente in favore dei soci o che comunque si avvalgono, nello svolgimento della propria attività, prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, e renderla riconoscibile da parte dei terzi; c) disciplinare la cooperazione costituzionalmente riconosciuta, conformemente ai principi della disciplina vigente, favorendo il perseguimento dello scopo mutualistico e valorizzandone i relativi istituti; d) favorire la partecipazione dei soci cooperatori alle deliberazioni assembleari e rafforzare gli strumenti di controllo interno sulla gestione; e) riservare l'applicazione delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo alle società cooperative costituzionalmente riconosciute; f) disciplinare la figura del gruppo cooperativo quale insieme formato da più società cooperative, anche appartenenti a differenti categorie, con la previsione che lo stesso, esercitando poteri ed emanando disposizioni vinco- 115 APPUNTI COOPERATIVI lanti per le cooperative che ne fanno parte, configuri una gestione unitaria; g) prevedere che alle società cooperative si applichino, in quanto compatibili con la disciplina loro specificamente dedicata, le norme dettate rispettivamente per la società per azioni e per la società a responsabilità limitata a seconda delle caratteristiche dell'impresa cooperativa e della sua capacità di coinvolgere un elevato numero di soggetti. In particolare, la riforma delle società cooperative diverse da quelle di cui al comma 1, lettera b), è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere che le norme dettate per le società per azioni si applichino, in quanto compatibili, alle società cooperative a cui partecipano soci finanziatori o che emettono obbligazioni. La disciplina dovrà assicurare ai soci finanziatori adeguata tutela, sia sul piano patrimoniale sia su quello amministrativo, nella salvaguardia degli scopi mutualistici perseguiti dai soci cooperatori. In questa prospettiva disciplinare il diritto agli utili dei soci cooperatori e dei soci finanziatori e i limiti alla distribuzione delle riserve, nonché il ristorno a favore dei soci cooperatori, riservando i più ampi spazi possibili all'autonomia statutaria; b) prevedere, al fine di incentivare il ricorso al mercato dei capitali, salve in ogni caso la specificità dello scopo mutualistico e le riserve di attività previste dalle leggi vigenti, la possibilità, i limiti e le condizioni di emissione di strumenti finanziari, partecipativi e non partecipativi, dotati di diversi diritti patrimoniali e amministrativi; c) prevedere norme che favoriscano l'apertura della compagine sociale e la partecipazione dei soci alle deliberazioni assembleari, anche attraverso la valorizzazione delle assemblee separate e un ampliamento della possibilità di delegare l'esercizio del diritto di voto, sia pure nei limiti imposti dalla struttura della società cooperativa e dallo scopo mutualistico; d) prevedere che gli statuti stabiliscano limiti al cumulo degli incarichi e alla rieleggibilità per gli amministratori, consentendo che gli stessi possano essere anche non soci; e) consentire che la regola generale del voto capitario possa subire deroghe in considerazione dell'interesse mutualistico del socio cooperatore e della natura del socio finanziatore; f) prevedere la possibilità per le società cooperative di trasformarsi, con procedimenti semplificati, in società lucrative, fermo il disposto di cui all'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente l'obbligo di devolvere il patrimonio in essere alla data di trasformazione, dedotti il 116 APPUNTI COOPERATIVI capitale versato e rivalutato, ed i dividendi non ancora distribuiti, ai fondi mutualistici di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59; g) prevedere anche per le cooperative il controllo giudiziario disciplinato dall'articolo 2409 del codice civile, salvo quanto previsto dall'articolo 70, comma 7, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo i consorzi agrari, nonché le banche popolari, le banche di credito cooperativo e gli istituti della cooperazione bancaria in genere, ai quali continuano ad applicarsi le norme vigenti salva l'emanazione di norme di mero coordinamento che non incidano su profili di carattere sostanziale della relativa disciplina. Art. 6 (Disciplina del bilancio) La revisione della disciplina del bilancio è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) eliminare le interferenze prodotte nel bilancio dalla normativa fiscale sul reddito di impresa anche attraverso la modifica della relativa disciplina e stabilire le modalità con le quali, nel rispetto del principio di competenza, occorre tenere conto degli effetti della fiscalità differita; b) prevedere una regolamentazione delle poste del patrimonio netto che ne assicuri una chiara e precisa disciplina in ordine alla loro formazione e al loro utilizzo; c) dettare una specifica disciplina in relazione al trattamento delle operazioni denominate in valuta, degli strumenti finanziari derivati, dei pronti contro termine, delle operazioni di locazione finanziaria e delle altre operazioni finanziarie; d) prevedere le condizioni in presenza delle quali le società, in considerazione della loro vocazione internazionale e del carattere finanziario, possono utilizzare per il bilancio consolidato principi contabili riconosciuti internazionalmente; e) ampliare le ipotesi in cui è ammesso il ricorso ad uno schema abbreviato di bilancio e la redazione di un conto economico semplificato; f) armonizzare con le innovazioni di cui alle lettere precedenti la disciplina fiscale sul reddito di impresa e fissare opportune disposizioni transitorie per il trattamento delle operazioni in corso alla data di entrata in vigore di tali innovazioni. 117 APPUNTI COOPERATIVI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE PER I SOCI DI COOPERATIVE, A NORMA DELL'ARTICOLO 4, COMMA 3 DELLA LEGGE 3 APRILE 2001, N. 142. DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2001, n. 423 Art. 1 Ambito di applicazione Le norme del presente decreto disciplinano per i lavoratori soci degli organismi associativi individuati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e successive modificazioni, che svolgono le attività di cui all'elenco allegato al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 3 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999, la contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta agli enti previdenziali interessati per le seguenti forme di previdenza e di assistenza sociale: a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; b) assicurazione per l'assegno per il nucleo familiare; c) assicurazione per le prestazioni economiche di malattia e maternità; d) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Art. 2 Omogeneizzazione della retribuzione imponibile A decorrere dal 1 gennaio 2002, l'imponibile giornaliero per i lavoratori soci degli organismi associativi di cui all'articolo 1, ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per le forme assicurative ivi previste, non può essere inferiore all'importo che garantisce, su base annua, il rispetto del parametro introdotto dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decretolegge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni. 118 APPUNTI COOPERATIVI Art. 3 Adeguamento della misura della contribuzione previdenziale A decorrere dal 10 gennaio 2003, per ciascun socio lavoratore, ai fui del versamento dei contributi dovuti per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, l'imponibile giornaliero di cui all'articolo 2, comma 1, è annualmente aumentato nelle seguenti misure percentuali calcolate sulla differenza retributiva esistente tra l'importo determinato ai sensi del citato articolo 2, comma 1, ed il corrispondente minimo contrattuale giornaliero previsto, per il medesimo anno, dal relativo contrattò collettivo nazionale di lavoro, o da quello del settore o della categoria affine: a) del 25 per cento per l'anno 2003; b) del 50 per cento per l'anno 2004; c) del 75 per cento per l'anno 2005; d) del 100 per cento pér l'anno 2006. A decorrere dal 10 gennaio 2003, ai fini del versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale diversi da quelli dovuti per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, l'imponibile giornaliero di cui all'articolo 2, comma 1, è annualmente aumentato, secondo le modalità temporali e nelle percentuali di cui al comma 1, calcolate sulla differenza retributiva esistente tra l'importo determinato ai sensi del citato articolo 2, comma 1, ed il limite minimo di retribuzione giornaliera di cui all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, così come modificato dall'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni. La disposizione di cui al comma 2 trova applicazione anche ai fini del versamento dei contributi dovuti per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nei casi in cui il minimo contrattuale giornaliero di cui al comma i è inferiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decretolegge n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983, così come modificato dall'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 338 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 389 del 1989, e successive modificazioni. A decorrere dall0 gennaio 2007, per la determinazione della retribuzione imponibile, ai fui del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, trova applicazione l'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 338 del 1989. 119 APPUNTI COOPERATIVI Gli organismi associativi di cui all'articolo i sono comunque responsabili del pagamento dei contributi anche per la quota a carico del lavoratore; qualunque patto contrario è nullo. I predetti contributi sono dovuti agli Istituti interessati nella misura e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni per i diversi settori di attività lavorativa. Art. 4 Norme transitorie Sino al 31 dicembre 2006, il periodo di occupazione media mensile, ai fui del versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, è confermato in 26 giornate lavorative. Nei territori del Mezzogiorno e nelle regioni Basilicata e Campania, individuati dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 27 maggio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 147 del 31 maggio 1982, il periodo di occupazione media mensile è elevato a 26 giornate lavorative secondo il seguente schema: a) 18 giornate nel 2002; b) 20 giornate nel 2003; c) 22 giornate nel 2004; d) 24 giornate nel 2005; e) 26 giornate nel 2006. Sino al 31 dicembre 2006, ai soli fui del versamento dei contributi dovuti per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, restano confermate le classi di contribuzione fissate con decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e successive modificazioni, purché di importo non inferiore all'imponibile determinato per ciascun anno, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1. Sino al 31 dicembre 2006, gli organismi associativi di cui all'articolo i possono continuare ad optare per il versamento dei contributi dovuti per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti sulle retribuzioni effettive, purché non inferiori al maggior importo tra l'imponibile determinato, per ciascun anno, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, e la classe di contribuzione fissata con decreto ministeriale, adottato ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970 e successive modificazioni. L'opzione ha effetto dal primo periodo di paga successivo alla delibera assunta dai predetti organismi e non è revocabile. 120 APPUNTI COOPERATIVI I contributi relativi alla forma di previdenza per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, versati su retribuzioni superiori a quelle determinate ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970 e successive modificazioni, restano validi e le relative prestazioni sono commisurate all'entità dei contributi versati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 121 APPUNTI COOPERATIVI "CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETOLEGGE 15 APRILE 2002, N. 63, RECANTE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FISCALI URGENTI IN MATERIA DI RISCOSSIONE, RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI FORMAZIONE DEL COSTO DEI PRODOTTI FARMACEUTICI, ADEMPIMENTI ED ADEGUAMENTI COMUNITARI, CARTOLARIZZAZIONI, VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E FINANZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE" Legge n.112 del 15 giugno 2002 Art. 6 Progressivo adeguamento ai principi comunitari del regime tributario delle società cooperative L'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria. Le somme di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), della legge 3 aprile 2001, n. 142, e all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, destinate ad aumento del capitale sociale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta dei soci. Le stesse somme, se imponibili al momento della loro attribuzione, sono soggette ad imposta secondo la disciplina dell'art. 7, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2001. La ritenuta prevista dall'art. 26, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applica in ogni caso a titolo d'imposta sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. In attesa di un più compiuto riordino del trattamento tributario delle società cooperative e loro consorzi, in coerenza con la generale riforma della disciplina delle società cooperative di cui al titolo VI del libro V del codice civile, per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2001: a) l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, salvo quanto previsto dal comma 1, si applica al 39 per cento della rimanente quota degli utili netti annuali destinati a riserva indivisibile; 122 APPUNTI COOPERATIVI b) per le cooperative agricole e della piccola pesca e loro consorzi la quota di cui alla lettera a) è elevata al 60 per cento; c) non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10, limitatamente alle precedenti lettere a) e b), e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; per le cooperative di produzione e di lavoro e loro consorzi resta ferma l'applicazione del predetto articolo 11 relativamente al reddito imponibile derivante dall'indeducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2001, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuto dalle società cooperative e loro consorzi è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in conformità alle disposizioni del comma 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cooperative e loro consorzi soggetti alla disciplina di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, ad eccezione dei commi 4 e 5 che non si applicano alle cooperative e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. In ogni caso, le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società cooperative di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado e loro consorzi, previste dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritte nell'apposita sezione dell'elenco previsto all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. 123 APPUNTI COOPERATIVI DECRETO LEGISLATIVO 2 AGOSTO 2002, N. 220 "NORME IN MATERIA DI RIORDINO DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMA 1, DELLA LEGGE 3 APRILE 2001, N. 142, RECANTE: "REVISIONE DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA COOPERATIVISTICA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA POSIZIONE DEL SOCIO LAVORATORE" PRINCIPI GENERALI Art. 1 Vigilanza cooperativa La vigilanza su tutte le forme di società cooperative e loro consorzi, gruppi cooperativi ex articolo 5, comma 1, lettera f), legge 3 ottobre 2001, n. 366, società di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all'articolo 2512 del codice civile, consorzi agrari e piccole società cooperative, di seguito denominati enti cooperativi, è attribuita al Ministero delle attività produttive, di seguito denominato Ministero, che la esercita mediante revisioni cooperative ed ispezioni straordinarie come disciplinate dal presente decreto. La vigilanza di cui al comma 1 è finalizzata all'accertamento dei requisiti mutualistici. Tale accertamento è riservato, in via amministrativa, al Ministero anche in occasione di interventi ispettivi di altre amministrazioni pubbliche. I modelli di verbale di revisione cooperativa e di ispezione straordinaria sono approvati con decreto del Ministro delle attività produttive, di seguito denominato Ministro. Sono fatte salve le diverse forme di vigilanza previste dalle disposizioni vigenti. Restano ferme le funzioni di vigilanza riservate alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale. 124 APPUNTI COOPERATIVI Titolo II LA REVISIONE COOPERATIVA Art. 2. Modalità e soggetti abilitati Gli enti cooperativi sono sottoposti a revisione secondo cadenze e modalità stabilite con decreto del Ministro. Le revisioni cooperative devono avvenire almeno una volta ogni due anni, fatte salve le previsioni di leggi speciali che prescrivono una revisione annuale. Le revisioni cooperative sono effettuate dal Ministero a mezzo di revisori da esso incaricati. Nei confronti degli enti cooperativi aderenti alle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, di seguito denominate Associazioni, le revisioni cooperative sono effettuate dalle associazioni stesse a mezzo di revisori da esse incaricati. Nel caso in cui l'ente cooperativo ha la necessità di certificare il possesso dei requisiti mutualistici e non ha ancora ottenuto la revisione, può formulare esplicita richiesta agli Uffici territoriali del Governo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni provinciali del lavoro, ovvero, nel caso di enti cooperativi aderenti alle Associazioni, a quest'ultime. Le Associazioni hanno l'obbligo di assoggettare a revisione gli enti cooperativi ad esse aderenti, compresi quelli in scioglimento volontario, ad eccezione degli enti nei cui confronti siano stati adottati i provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 del codice civile. A tale scopo, e per ogni finalità connessa all'attuazione del presente decreto, si considerano aderenti a ciascuna Associazione gli enti cooperativi dalle stesse assoggettati a revisione e quelli che, sebbene non vigilati, abbiano ad esse versato il contributo biennale previsto dalle norme vigenti. Le Associazioni, alla scadenza del termine stabilito per l'esercizio della vigilanza, comunicano agli Uffici territoriali del Governo e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni provinciali del lavoro: a) l'elenco degli enti cooperativi assoggettati a revisione; b) l'elenco degli enti cooperativi non revisionati, indicando espressamente quelli che non hanno versato il contributo. 125 APPUNTI COOPERATIVI Il mancato versamento del contributo biennale all'Associazione non esime quest’ultima dall'obbligo di effettuare la revisione fino quando l'ente cooperativo non è cancellato dall'elenco degli aderenti. Art. 3 Riconoscimento delle Associazioni Il riconoscimento delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, è concesso con decreto del Ministro. Per ottenere tale riconoscimento, le Associazioni nazionali presentano al Ministero una istanza corredata da una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, dall'eventuale regolamento interno, dalle dichiarazioni di adesione che, a decorrere dal 1° gennaio 2004, non possono essere inferiori al numero di duemila enti cooperativi associati, con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei soci, e da un documento da cui risulti nome, cognome e qualifica degli amministratori, sindaci e direttori in carica e delle altre persone autorizzate a trattare per conto dell'Associazione richiedente. Le dichiarazioni di adesione di cui al comma 2 devono riferirsi ad enti cooperativi distribuiti in almeno cinque regioni e tre sezioni, definite sulla base del rapporto mutualistico, dell'Albo nazionale di cui all'articolo 15. Le Associazioni richiedenti devono comprovare di essere in grado di assolvere le funzioni di vigilanza nei confronti degli enti cooperativi aderenti, per il tramite delle loro articolazioni organizzative centrali e periferiche. Le Associazioni richiedenti devono disporre di un numero di revisori iscritti nell'apposito elenco, tale da garantire l'esecuzione delle revisioni cooperative di propria competenza, sia sul piano numerico sia su quello tecnico. Il Ministro può chiedere la documentazione atta a dimostrare l'idoneità dell'Associazione ad assolvere le funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi associati. Le Associazioni nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero per quanto attiene all'osservanza delle disposizioni del presente decreto. Il Ministro può revocare il riconoscimento di cui al comma 1 alle Associazioni nazionali che non sono in grado di assolvere efficacemente le proprie funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi associati. Nell'esecuzione delle funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi associati, le Associazioni sono tenute ad osservare le norme stabilite dal Ministro. 126 APPUNTI COOPERATIVI Art. 4. Oggetto della revisione cooperativa La revisione cooperativa è finalizzata a: a) fornire agli organi di direzione e di amministrazione degli enti suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale; b) accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativocontabile, la natura mutualistica dell'ente, verificando l'effettività della base sociale, la partecipazione dei soci alla vita sociale ed allo scambio mutualistico con l'ente, la qualità di tale partecipazione, l'assenza di scopi di lucro dell'ente, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, e la legittimazione dell'ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura. Il revisore accerta altresì la consistenza dello stato patrimoniale, attraverso l'acquisizione del bilancio d'esercizio, delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonchè, ove prevista, della certificazione di bilancio. Il revisore verifica l'eventuale esistenza del regolamento interno adottato dall'ente cooperativo ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e accerta la correttezza e la conformità dei rapporti instaurati con i soci lavoratori con quanto previsto nel regolamento stesso. Art. 5 Conclusione della revisione cooperativa Le revisioni cooperative si concludono, per gli enti non associati, con un certificato di revisione rilasciato dagli Uffici territoriali del Governo e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, dalle Direzioni provinciali del lavoro, ovvero, per gli enti aderenti alle Associazioni, con una attestazione di revisione rilasciata dall'Associazione stessa. I certificati o le attestazioni di revisione di cui al comma 1 sono rilasciati ove si siano conclusi senza rilievi di irregolarita' gli accertamenti e le verifiche previste dall'articolo 4. Le Associazioni trasmettono tempestivamente una copia dell'attestazione di revisione, di cui al comma 1, agli Uffici territoriali del Governo, competenti per territorio, e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui 127 APPUNTI COOPERATIVI all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni provinciali del lavoro. Il revisore ha la facoltà di diffidare gli enti cooperativi ad eliminare le irregolarità sanabili, inviando contestualmente copia della diffida agli Uffici territoriali del Governo e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni provinciali del lavoro, ovvero, nel caso di enti cooperativi associati, anche alle Associazioni cui gli enti aderiscono. Alla scadenza del termine indicato nella diffida il revisore verifica l'avvenuta regolarizzazione con apposito accertamento. Il revisore, qualora riscontri il permanere delle anomalie rilevate, trasmette il verbale di revisione, con la proposta di provvedimento, agli Uffici territoriali del Governo, e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni provinciali del lavoro. Nel caso di revisione di enti cooperativi associati ovvero nel caso di revisione in convenzione ai sensi dell'articolo 7, comma 2, la trasmissione dei verbali di revisione agli uffici di cui al comma 5 avviene per il tramite delle Associazioni. Art. 6 Dichiarazione sostitutiva Nel caso in cui l'ente cooperativo ha necessità di certificare il possesso dei requisiti mutualistici, al fine del godimento di un'agevolazione o dell'applicazione di un provvedimento di favore, e non dispone del certificato di revisione o dell'attestazione di revisione, relativi al periodo di vigilanza in corso, è tenuto a produrre agli Uffici territoriali del Governo e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni provinciali del lavoro, e all'Associazione cui eventualmente aderisce, una dichiarazione, sottoscritta dal presidente dell'ente medesimo e, per asseverazione, dal presidente del collegio sindacale. Se il collegio sindacale non è previsto dalla legge o dall'atto costitutivo, o il presidente dello stesso non è iscritto al registro dei revisori contabili, la sottoscrizione per asseverazione è apposta da un revisore contabile esterno, scelto fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili. Nella dichiarazione di cui al comma 1 sono indicati, oltre agli estremi identificativi dell'ente cooperativo e del legale rappresentante: 128 APPUNTI COOPERATIVI a) l'iscrizione all'albo nazionale delle società cooperative ovvero, nelle more dell'istituzione dello stesso, al registro prefettizio; b) eventuali iscrizioni richieste dalla legge per il godimento della agevolazione o del provvedimento di favore di cui si chiede l'applicazione; c) gli estremi del versamento del contributo dovuto ai fondi di mutualità nazionale, ai sensi degli articoli 8 e 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, o, in difetto, le motivazioni per il mancato versamento; d) il numero dei soci, come risultante dal libro soci; e) l'indicazione dell'agevolazione o del provvedimento di favore di cui si chiede l'applicazione e dell'ente competente al riguardo, unitamente alla dichiarazione del possesso dei requisiti per poterne godere. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegato l'ultimo bilancio approvato, con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto deposito presso il registro delle imprese, nonché copia del versamento del contributo biennale di revisione previsto dalle norme vigenti. L'ente cooperativo che procede alla dichiarazione sostitutiva deve contestualmente formulare la richiesta prevista dall'articolo 2, comma 5. Le eventuali dichiarazioni sostitutive prodotte devono essere indicate nel verbale di revisione o di ispezione straordinaria. La copia della dichiarazione sostitutiva presentata, unitamente alla ricevuta dell'avvenuta notifica, può essere utilizzata, da parte dell'ente cooperativo, ai fini della richiesta di agevolazioni o di provvedimenti di favore alla pubblica amministrazione. Art. 7 Il revisore di cooperative L'attività di revisione nei confronti degli enti cooperativi non associati è svolta dal Ministero, con propri dipendenti. Il Ministero può altresì avvalersi, d'intesa con le amministrazioni interessate, di revisori esterni dipendenti da altre amministrazioni, nonchè, sulla base di apposite convenzioni con le Associazioni riconosciute, di revisori delle medesime. Con decreto del Ministro, sono fissati i criteri e le modalità attuative della presente disposizione. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 conseguono l'abilitazione all'attività di vigilanza, attraverso appositi corsi di formazione promossi dal Ministero e finanziati con l'apposito capitolo di bilancio, alimentato con il contributo biennale a carico degli enti cooperativi. 129 APPUNTI COOPERATIVI Con decreto del Ministro sono precisate le modalità di accesso al corso e di svolgimento del medesimo. L'attività di revisione nei confronti degli enti cooperativi aderenti alle Associazioni è svolta da revisori appositamente abilitati attraverso corsi promossi dalle Associazioni stesse, previa autorizzazione del Ministero. I corsi devono fornire le specifiche conoscenze tecniche necessarie per l'espletamento delle revisioni cooperative. I revisori sono iscritti in apposito elenco tenuto presso il Ministero. I revisori non dipendenti dal Ministero, nell'esercizio delle loro funzioni, si intendono incaricati di pubblico servizio. Al revisore si applicano le cause di incompatibilità previste dall'articolo 2399 del codice civile. Il revisore è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio nei confronti dei terzi. 130 APPUNTI COOPERATIVI Titolo III L'ISPEZIONE STRAORDINARIA Art. 8 Modalità e soggetti incaricati Le ispezioni straordinarie sono disposte dal Ministero sulla base di programmati accertamenti a campione, di esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni cooperative ed ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità, con l'osservanza delle disposizioni stabilite nel presente titolo. Le ispezioni di cui al comma 1 sono eseguite dai funzionari che transitano nei ruoli del Ministero appartenenti all'apposito profilo professionale previsto dall'articolo 15, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59. In caso di particolari esigenze le ispezioni possono essere effettuate anche da altri funzionari del Ministero, e, sulla base di apposita convenzione, da funzionari di altre amministrazioni che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 7, comma 3. Art. 9 Oggetto dell'ispezione straordinaria Le ispezioni straordinarie accertano: a) l'esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari, statutarie e mutualistiche; la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali per il godimento di agevolazioni tributarie, previdenziali e di altra natura; b) il regolare funzionamento amministrativo contabile dell'ente; c) l'esatta impostazione tecnica e il regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o assunte dall'ente; d) la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e delle passività; la correttezza dei rapporti istaurati con i soci lavoratori e l'effettiva rispondenza di tali rapporti rispetto al regolamento e alla contrattazione collettiva di settore od alle tariffe vigenti. Il Ministero fissa, con proprio provvedimento, le modalità di esecuzione delle ispezioni e il modello del relativo verbale. 131 APPUNTI COOPERATIVI Art. 10 L'ispettore di cooperative Agli ispettori di cooperative sono attribuiti, oltre alla facoltà di diffida di cui all'articolo 5: a) il potere di accesso presso la sede dell'ente cooperativo ed in tutti gli altri luoghi di esercizio dell'attività, anche presso terzi; b) il potere di convocare ed interrogare tutti i soggetti coinvolti nell'attività dell'ente cooperativo, compresi i terzi; c) il potere di acquisire e trattenere temporaneamente la documentazione sociale per il periodo ritenuto congruo per l'esecuzione dell'ispezione e comunque per un massimo di trenta giorni; d) il potere di estrarre copia e riprodurre atti; e) il potere di siglare i libri sociali e gli altri documenti al fine di impedire alterazioni o manomissioni degli stessi. 132 APPUNTI COOPERATIVI Titolo IV LA CERTIFICAZIONE DI BILANCIO Art. 11 Enti cooperativi assoggettati Gli enti cooperativi ed i loro consorzi, con un valore della produzione superiore a 60.000.000 di euro o con riserve indivisibili superiori a 4.000.000 di euro o con prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a 2.000.000 di euro, sono assoggettati alla certificazione annuale del bilancio per opera di una società di revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. La relazione di certificazione, quale atto complementare della vigilanza, è allegata al progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci. L'ente cooperativo che non richiede la certificazione del bilancio può essere sottoposto alla gestione commissariale di cui all'articolo 2543 del codice civile; in tale caso il commissario rimane in carica fino al perfezionamento dell'incarico ad una società di revisione. 4. Il Ministro definisce, con proprio decreto, lo schema di convenzione di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59. 133 APPUNTI COOPERATIVI Titolo V EFFETTI DELLA VIGILANZA Art. 12 Provvedimenti Il Ministero, sulla base delle risultanze emerse in sede di vigilanza, valutate le circostanze del caso, può adottare, i seguenti provvedimenti: a) cancellazione dall'albo nazionale degli enti cooperativi ovvero, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 15, comma 3, cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione; b) gestione commissariale, ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile; c) scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile; d) sostituzione dei liquidatori, ai sensi dell'articolo 2545 del codice civile; e) liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2540 del codice civile. I provvedimenti sanzionatori di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 sono adottati sentita la Commissione centrale per le cooperative. Gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o non rispettano finalità mutualistiche sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall'albo nazionale degli enti cooperativi ovvero, nelle more dell'istituzione dello stesso, dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione. Agli enti cooperativi che commettono reiterate e gravi violazioni del regolamento di cui all'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2543 del codice civile. Per i consorzi agrari, i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali. 134 APPUNTI COOPERATIVI Titolo VI COLLEGIO SINDACALE Art. 13 Disciplina Fino all'emanazione dei decreti legislativi previsti dalla legge 3 ottobre 2001, n. 366, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. Agli enti cooperativi e loro consorzi si applicano le norme in materia di collegio sindacale previste per le società a responsabilità limitata di cui all'articolo 2488 del codice civile. Agli enti cooperativi e loro consorzi, soggetti obbligatoriamente alla certificazione del bilancio, che provvedono alla emissione di strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi, si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di funzioni e composizione del collegio sindacale. Art. 14 Termine per l'attuazione Gli enti cooperativi e loro consorzi, costituiti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, provvedono ad adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo 13, entro dodici mesi dalla suddetta data, con le modalita' e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria. I componenti dei collegi sindacali, il cui mandato non è scaduto alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, rimangono in carica fino al termine del mandato stesso, se questo scade successivamente al termine per l'adeguamento degli statuti di cui al comma 1. 135 APPUNTI COOPERATIVI Titolo VII ALBO NAZIONALE DEGLI ENTI COOPERATIVI Art. 15 Istituzione E' istituito, a fini anagrafici e della fruizione dei benefici fiscali o di altra natura, l'Albo nazionale degli enti cooperativi, di seguito denominato Albo. L'Albo, tenuto presso gli Uffici territoriali del Governo, e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, presso le Direzioni provinciali del lavoro, e' articolato per provincia e sostituisce lo schedario generale della cooperazione e i registri prefettizi. Le modalità di tenuta del predetto Albo e i rapporti con le Camere di commercio sono definiti con decreto del Ministro. 136 APPUNTI COOPERATIVI Titolo VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 16 Modifica alla legge 18 febbraio 1999, n. 28 Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, è sostituito dal seguente: "2. Ferme restando le norme sulla devoluzione ai fondi mutualistici di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, sia in caso di liquidazione, sia in caso di perdita delle agevolazioni fiscali a seguito di violazione delle disposizioni richiamate dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, gli enti cooperativi e i loro consorzi, che non abbiano ancora recepito negli statuti le disposizioni di cui all'articolo 2536 del codice civile ed all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, concernenti la devoluzione ai fondi mutualistici di quote degli utili netti e del patrimonio che residua dalla liquidazione, non incorrono nella decadenza dalle agevolazioni fiscali e di altra natura previste dalla normativa vigente, sempre che abbiano ottemperato agli obblighi di versamento previsti dal citato articolo 2536 ed adeguino il proprio statuto entro il termine prescritto in sede di attività di vigilanza.". Art. 17 Modifiche alla legge 31 gennaio 1992, n. 59 Il comma 6 dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è sostituito dal seguente: "6. Le società cooperative e i loro consorzi non aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, o aderenti ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, assolvono agli obblighi di cui ai commi 4 e 5, secondo quanto previsto all'articolo 20.". 2. Il comma 3 dell'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è sostituito dal seguente: "3. Gli enti cooperativi sono tenuti ad affiggere presso la propria sede sociale, in luogo accessibile ai soci, un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria, ovvero a consegnare tale estratto ai soci entro sessanta giorni dalla firma del processo verbale medesimo. L'avvenuta consegna deve risultare da apposito documento. Gli incaricati della vigilanza controllano il rispetto di tali disposizioni, riferendone nel processo verbale relativo alla revisione cooperativa o ispezione straordinaria successiva.". 137 APPUNTI COOPERATIVI Art. 18 Vigilanza sulle banche di credito cooperativo Fatte salve le competenze della Banca d'Italia e tenuto conto degli ambiti di competenza delle diverse autorità vigilanti, le banche di credito cooperativo, come definite dall'articolo 33 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono assoggettate alla disciplina dei controlli sugli enti cooperativi attribuiti all'autorità governativa, limitatamente al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e delle norme riguardanti i rapporti mutualistici ed il funzionamento degli organi sociali. Per lo svolgimento della revisione cooperativa di cui all'articolo 4, i soggetti competenti possono avvalersi, sulla base di un'apposita convenzione e senza oneri per la finanza pubblica, della Associazione di categoria specializzata e sue articolazioni territoriali, che provvede ad inviare anche alla Banca d'Italia i verbali delle revisioni effettuate. Art. 19 Norme transitorie Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni organizzative relative all'Albo nazionale di cui all'articolo 15 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli da 13 a 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577. Art. 20 Abrogazioni Sono abrogati, in particolare, gli articoli da 1 a 7, 9, e da 13 a 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 19. Art. 21. Invarianza di spesa Il presente provvedimento non comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 138 APPUNTI COOPERATIVI