Serena Maresca - Lucia Nacciarone ol ag gi Diritto penale i.i t Compendio di ul i.m (parte generale e speciale) w w w .m od • Riferimenti dottrinali e giurisprudenziali ag gi ol i.i t La Parte generale è stata curata dalla dott.ssa Lucia Nacciarone; la Parte speciale è stata curata dalla dott.ssa Serena Maresca. © Copyright 2013 by Maggioli S.p.A. i.m Maggioli Editore è un marchio di Maggioli S.p.A. Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001: 2000 .m od ul 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) • Via del Carpino, 8 Tel. 0541/628111 • Fax 0541/622595 www.maggioli.it/servizioclienti e-mail: [email protected] w w w Diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento, totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i Paesi. Sul sito www.moduli.maggioli.it sono disponibili aggiornamenti normativi e giurisprudenziali nonché materiali didattici integrativi Finito di stampare nel mese di febbraio 2013 dalla Litografia Titanlito s.p.a. Dogana (Repubblica di San Marino) ol ag gi Parte Prima Parte generale i.i t Indice generale w w .m od ul Concetto e caratteri del diritto penale............................. pag.21 Cenni di teoria del reato.................................................. » 23 La teoria bipartita............................................................ »23 La teoria tripartita........................................................... »24 La teoria quadripartita..................................................... »24 Funzione del diritto penale: la tutela dei beni giuridici... » 25 Le fonti del diritto penale moderno................................. » 26 w 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.4 i.m Capitolo 1 Caratteristiche e funzione del diritto penale 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 Capitolo 2 I principi Il principio di legalità........................................................ » 27 Nozione e fonti................................................................. »27 Genesi storico culturale e fondamento politico-criminale del principio di legalità............................................. »29 I corollari del principio di legalità..................................... » 30 Nozione e fondamento della riserva di legge................... »30 Il problema delle leggi regionali e delle norme europee.. »32 La norma penale in bianco............................................... »35 Rapporto legge-consuetudine.......................................... »37 4 Il principio di determinatezza e gli elementi normativi della fattispecie................................................................ pag.38 Il principio di determinatezza e i suoi legami con gli altri principi cardine del sistema italiano......................... »40 Il principio di irretroattività.............................................. »41 Il problema dei decreti-legge non convertiti e delle norme dichiarate incostituzionali..................................... »45 L’interpretazione e l’analogia in materia penale.............. » 46 L’interpretazione: caratteri generali................................. »46 Il divieto di analogia in materia penale............................ »47 i.i t 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.3 2.3.1 2.3.2 Indice generale ul i.m ag Tempo del commesso reato............................................. » Il principio di territorialità................................................ » I reati commessi all’estero............................................... » Il delitto politico............................................................... » Il riconoscimento delle sentenze penali straniere........... » L’efficacia personale delle norme penali: le immunità..... » od 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 gi ol Capitolo 3 Ambito di validità della legge penale 51 53 53 55 56 56 w .m Capitolo 4 Nozioni generali di teoria del reato w w Il reato: caratteri generali................................................. » 61 4.1 4.2 Il principio di offensività................................................... » 62 4.3 Delitti e contravvenzioni.................................................. » 63 4.4 Il soggetto attivo del reato............................................... » 63 4.5 Il problema della responsabilità delle persone giuridiche................................................................................ » 64 4.5.1 Considerazioni generali.................................................... »64 4.5.2 La responsabilità da reato degli enti collettivi................. »65 4.5.3 La delega di funzioni........................................................ »67 4.6 Il soggetto passivo del reato............................................ » 69 4.7 Classificazione dei reati.................................................... » 69 4.7.1 Considerazioni generali.................................................... »69 4.7.2 Reati di evento e reati di azione....................................... »70 4.7.3 Reati commissivi ed omissivi............................................ »70 Indice generale 4.7.4 4.7.5 4.7.6 5 Reati istantanei, permanenti e abituali............................ pag.71 Reati comuni e reati propri.............................................. »72 Reati di danno e reati di pericolo..................................... »72 Capitolo 5 Tipicità od ul i.m ag gi ol i.i t La condotta...................................................................... » 75 5.1 5.1.1 Il principio di materialità.................................................. »75 5.1.2 La coscienza e volontà dell’azione: la suitas..................... »76 5.1.3 Oggetto materiale............................................................ »76 5.1.4 Caso fortuito e forza maggiore........................................ »77 L’evento............................................................................ » 78 5.2 5.3 Il rapporto di causalità..................................................... » 79 5.3.1Premessa.......................................................................... »79 5.3.2 Le teorie sulla causalità.................................................... »79 5.3.3 La teoria condizionalistica orientata secondo il mo dello della sussunzione sotto leggi scientifiche................ »80 5.3.4 Le concause...................................................................... »83 w w Nozioni introduttive......................................................... » 87 Il fondamento delle cause di giustificazione.................... » 89 La disciplina delle cause di giustificazione....................... » 89 Il criterio di imputazione.................................................. »89 L’eccesso colposo.............................................................. »90 Le singole cause di giustificazione.................................... » 91 Il consenso dell’avente diritto........................................... »91 L’esercizio di un diritto...................................................... »93 L’adempimento di un dovere............................................ »97 La legittima difesa............................................................ »98 La modifica dell’art. 52 c.p............................................... »101 L’uso legittimo delle armi................................................. »102 Lo stato di necessità......................................................... »104 Le scriminanti non codificate........................................... » 106 L’analogia consentita in bonam partem........................... »106 w 6.1 6.2 6.3 6.3.1 6.3.2 6.4 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.4.6 6.4.7 6.5 6.5.1 .m Capitolo 6 Antigiuridicità e cause di giustificazione 6 6.5.2 6.5.3 6.5.4 6.6 Indice generale Le informazioni commerciali............................................ pag.107 Attività medico-chirurgica................................................ »107 Attività sportiva................................................................ »110 Una causa di giustificazione speciale: l’art. 393bis c.p..... » 111 Capitolo 7 La colpevolezza w w w .m od ul i.m ag gi ol i.i t Il passaggio dalla concezione psicologica alla conce7.1 zione normativa della colpevolezza................................. » 113 7.2 I criteri di imputazione della colpevolezza in generale.... » 114 7.3 I criteri di imputazione nelle contravvenzioni.................. » 115 7.4 Il principio di personalità della responsabilità penale..... » 115 7.4.1 Riferimenti normativi....................................................... »115 7.4.2 La conoscenza o conoscibilità del precetto...................... »116 7.4.3 La sentenza della Corte cost. n. 364/1988 e l’evoluzio ne giurisprudenziale successiva....................................... »117 7.4.4 Le cause di esclusione della colpevolezza......................... »118 7.5 La responsabilità oggettiva.............................................. » 119 7.5.1Nozione............................................................................ »119 7.5.2 Responsabilità oggettiva pura e mista............................. »120 7.5.3 I reati commessi a mezzo stampa.................................... »120 7.5.4 I reati aggravati dall’evento............................................. »121 7.5.5 Le condizioni obiettive di punibilità.................................. »122 7.5.6 Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto.......... »123 Capitolo 8 I criteri di imputazione del reato 8.1 Il dolo............................................................................... » 125 8.1.1 Definizione legislativa e struttura.................................... »125 8.1.2 Intensità del dolo............................................................. »127 8.1.3 Oggetto del dolo.............................................................. »127 8.1.4 Forme del dolo e suo accertamento................................. »128 8.2L’errore............................................................................. » 130 8.2.1Premessa.......................................................................... »130 8.2.2 Errore di fatto ed errore di diritto..................................... »130 Indice generale 7 ul i.m ag gi ol i.i t 8.2.3 L’errore di fatto sul fatto................................................... pag.131 8.2.4 L’errore su legge diversa da quella penale (errore di diritto sul fatto)................................................................ »132 8.2.5 Errore determinato dall’altrui inganno............................ »133 8.2.6 Il reato putativo............................................................... »133 8.3 Il reato aberrante............................................................. » 134 8.3.1Nozione............................................................................ »134 8.3.2 Aberratio ictus................................................................. »135 8.3.3 Aberratio delicti............................................................... »136 8.4 La colpa............................................................................ » 136 8.4.1Nozione............................................................................ »136 8.4.2 La violazione della regola di condotta.............................. »137 8.4.3 Il giudizio di prevedibilità ed evitabilità dell’evento......... »138 8.4.4 L’evento lesivo.................................................................. »138 8.4.5 Specie di colpa................................................................. »139 8.4.6 La colpa professionale...................................................... »140 8.4.7 L’attività medica di equipe............................................... »140 8.5 La preterintenzione.......................................................... » 141 w w Nozione e rapporti fra imputabilità e colpevolezza......... » 145 Le cause di esclusione dell’imputabilità........................... » 146 La minore età................................................................... »146 Il vizio di mente................................................................ »147 Il sordomutismo............................................................... »148 Ubriachezza e intossicazione da stupefacenti.................. »149 Le actiones liberae in causa............................................. »150 w 9.1 9.2 9.2.1 9.2.2 9.2.3 9.2.4 9.2.5 .m od Capitolo 9 L’imputabilità Capitolo 10 Il reato omissivo 10.1 10.2 10.3 Nozione e compatibilità col principio di offensività (funzione politico-criminale della fattispecie omissiva).................................................................................... » La bipartizione dei reati omissivi in propri ed impropri... » Il reato omissivo proprio.................................................. » 153 154 154 8 Indice generale i.i Capitolo 11 Le circostanze del reato t 10.4 Il reato omissivo improprio.............................................. pag.155 10.4.1 La clausola generale di cui all’art. 40 cpv. c.p.................. »155 10.4.2 L’obbligo giuridico di impedire l’evento: le posizioni di garanzia........................................................................... »157 10.4.3 Le teorie sulle fonti delle posizioni di garanzia................. »157 10.4.4 Fattispecie omissiva impropria e principio di determinatezza............................................................................. »160 10.4.5 Il nesso di causalità nei reati omissivi impropri................ »161 163 163 164 165 166 167 168 176 178 w w .m od ul i.m ag gi ol 11.1Nozione............................................................................ » 11.2 Circostanze ed elementi costitutivi del reato: criteri distintivi........................................................................... » 11.3 Classificazione delle circostanze...................................... » 11.4 Il criterio di imputazione delle circostanze...................... » 11.5 Le circostanze in caso di errore sulla persona dell’offeso.................................................................................. » 11.6 Il concorso di circostanze. I criteri di applicazione del le circostanze................................................................... » 11.7 Le singole circostanze aggravanti comuni........................ » 11.8 Le singole circostanze attenuanti..................................... » 11.9 Le attenuanti generiche................................................... » w Capitolo 12 La consumazione del reato. Il delitto tentato 12.1 12.2 12.3 12.4 12.4.1 12.4.2 12.4.3 12.4.4 12.4.5 12.5 La consumazione del reato.............................................. » 183 Il reato permanente e il reato istantaneo........................ » 184 Il reato abituale................................................................ » 186 Il tentativo........................................................................ » 187 Il fondamento della punibilità del tentativo..................... »187 L’elemento oggettivo: l’idoneità e l’univocità degli atti.... »188 L’elemento soggettivo...................................................... »190 Tentativo e circostanze..................................................... »191 Desistenza e recesso attivo.............................................. »193 L’ambito di operatività del tentativo................................ » 195 Indice generale 9 12.5.1 Sfera di applicazione dell’art. 56 c.p................................ pag.195 12.5.2 I delitti di attentato e i reati di pericolo............................ »195 12.6 Il reato impossibile........................................................... » 197 Capitolo 13 Il concorso di persone nel reato w w w .m od ul i.m ag gi ol i.i t 13.1 Nozioni introduttive......................................................... » 201 13.2 Le teorie sul concorso criminoso..................................... » 202 13.3 La struttura del concorso................................................. » 203 13.3.1 La pluralità di agenti........................................................ »203 13.3.2 Il contributo di ciascun concorrente................................. »203 13.3.3 Il concorso morale............................................................ »204 13.3.4 L’elemento soggettivo del concorso criminoso................. »205 13.4 Le circostanze nel concorso............................................. » 206 13.4.1Generalità........................................................................ »206 13.4.2 Le aggravanti................................................................... »207 13.4.3 Le attenuanti ed il contributo di minima importanza....... »208 13.5 La responsabilità del partecipe per il reato diverso da quello voluto.................................................................... » 208 13.6 Concorso dell’extraneus nel reato proprio e muta mento del titolo di reato.................................................. » 209 13.7 Concorso di persone nei reati omissivi............................ » 211 13.8 Il concorso necessario e quello eventuale....................... » 211 13.9 Concorso eventuale nei reati associativi.......................... » 212 Capitolo 14 Unità e pluralità di reati 14.1 Concorso materiale di reati e concorso formale.............. » 219 14.2 Il concorso apparente di norme e i criteri per identificarlo................................................................................. » 220 14.2.1Generalità........................................................................ »220 14.2.2 Il principio di specialità.................................................... »220 14.2.3 Il principio di sussidiarietà................................................ »222 14.2.4 Il principio di consunzione................................................ »223 14.3 Il reato complesso............................................................ » 224 14.4 Il concorso di reati............................................................ » 225 10 Indice generale 14.4.1 Il concorso materiale........................................................ pag.225 14.4.2 Il concorso formale........................................................... »227 14.5 Il reato continuato........................................................... » 229 14.5.1Premessa.......................................................................... »229 14.5.2 Elementi costitutivi del reato continuato......................... »230 14.5.3 Il regime sanzionatorio.................................................... »232 14.5.4 Rapporti tra reato continuato e fattispecie associative... »233 14.6 Le circostanze in caso di reato continuato....................... » 234 i.i t Capitolo 15 Le sanzioni w w w .m od ul i.m ag gi ol 15.1 La pena nella Costituzione............................................... » 237 15.2 La funzione rieducativa della pena.................................. » 239 15.3 Le pene principali............................................................. » 240 15.4 Le pene accessorie........................................................... » 241 15.5 Le sanzioni sostitutive...................................................... » 243 15.6 L’esecuzione della pena e le misure alternative............... » 245 15.7 La commisurazione delle pene detentive........................ » 248 15.7.1 L’art. 133 c.p..................................................................... »248 15.7.2 Applicazione degli aumenti e delle diminuzioni di pena.. »249 15.8 Le sanzioni civili............................................................... » 250 15.8.1Premessa.......................................................................... »250 15.8.2 L’obbligo alle restituzioni.................................................. »250 15.8.3 L’obbligo del risarcimento del danno............................... »250 15.8.4 Le altre conseguenze........................................................ »251 Capitolo 16 La punibilità 16.1 Profili generali.................................................................. » 253 16.2 Le cause di estinzione del reato....................................... » 254 16.2.1Nozione............................................................................ »254 16.2.2 Le cause di estinzione del reato per i delitti..................... »255 16.2.3 Le cause di estinzione del reato per le contravvenzioni... »256 16.3 Le cause di estinzione della pena..................................... » 257 Indice generale 11 Capitolo 17 Le misure di sicurezza i.i t I principi che presiedono all’applicazione delle misure di sicurezza................................................................... pag.261 I presupposti delle misure di sicurezza............................ » 263 Il fatto previsto dalla legge come reato........................... »263 La pericolosità sociale...................................................... »263 Le misure di sicurezza personali detentive...................... » 264 Le misure di sicurezza personali non detentive............... » 266 Le misure di sicurezza patrimoniali: in particolare, la confisca............................................................................ » 268 ol 17.1 17.2 17.2.1 17.2.2 17.3 17.4 17.5 ag gi Capitolo 18 Gli strumenti amministrativi del controllo sociale w w w .m od ul i.m 18.1 La depenalizzazione e la disciplina dell’illecito ammi nistrativo.......................................................................... » 271 18.1.1 I principi generali in materia di illecito amministrativo... »271 18.1.2 I caratteri dell’illecito amministrativo.............................. »272 18.2 Le misure di prevenzione................................................. » 273 18.2.1Premessa.......................................................................... »273 18.2.2 Il Codice antimafia........................................................... »274 Parte Seconda Parte speciale Capitolo 1 Delitti contro la personalità dello Stato 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 Le disposizioni comuni..................................................... » 279 I reati associativi.............................................................. » 280 Problematiche generali.................................................... »280 Associazioni sovversive (art. 270 c.p.).............................. »281 Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico (art. 270bis c.p.)............................................................... » 282 i.m ag gi ol i.i t Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.).................................................................................. pag.284 I delitti di attentato.......................................................... » 285 Problematiche generali.................................................... »285 Attentati contro l’integrità, l’indipendenza o l’unità dello Stato (art. 241 c.p.).......................................................... »286 Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.).................................................................................. »287 I delitti di opinione........................................................... » 288 Problematiche generali.................................................... »288 La riforma del 2006.......................................................... »289 I delitti di terrorismo........................................................ » 290 Problematiche generali.................................................... »290 Le fonti internazionali e comunitarie............................... »291 Assistenza agli associati (art. 270ter).............................. »291 Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270quater)................................................... »292 Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270quinquies)........................ »293 od 1.2.4 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 Indice generale ul 12 .m Capitolo 2 Delitti contro la pubblica amministrazione w w w Origine ed evoluzione della categoria.............................. » 295 2.1 2.2 La riforma del 1990.......................................................... » 296 2.3 Le qualifiche soggettive................................................... » 299 2.3.1 Considerazioni generali.................................................... »299 2.3.2 Il pubblico ufficiale........................................................... »299 2.3.3 L’incaricato di pubblico servizio........................................ »301 2.3.4 L’esercente un servizio di pubblica necessità.................... »301 2.4 Il peculato (art. 314 c.p.).................................................. » 302 2.5 Il peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.).................................................................................. » 305 2.6 La concussione (art. 317 c.p.).......................................... » 306 2.7 I delitti di corruzione........................................................ » 309 2.7.1Generalità........................................................................ »309 2.7.2 La corruzione per atto contrario d’ufficio (art. 319 c.p.).. »309 Indice generale gi ol i.i t La corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.).................................................................................. pag.311 La corruzione in atti giudiziari (art. 319ter c.p.)............... »312 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)....................................................................... »314 L’istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)...................... »315 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322bis c.p.) .» 317 L’abuso d’ufficio (art. 323 c.p.)......................................... » 318 Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)............. » 321 Principali delitti dei privati contro la P.A.......................... » 323 ag 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.8 2.9 2.10 2.11 13 i.m Capitolo 3 Delitti contro l’amministrazione della giustizia w w w .m od ul 3.1Generalità........................................................................ » 327 3.2 Delitti di omessa denuncia............................................... » 328 3.3 Delitti contro l’attività giudiziaria..................................... » 333 3.3.1Premessa.......................................................................... »333 3.3.2 Simulazione di reato........................................................ »335 3.3.3Calunnia........................................................................... »337 3.3.4Autocalunnia.................................................................... »338 3.3.5 False dichiarazioni rese all’Autorità giudiziaria (art. 374bis)............................................................................. »338 3.3.6 Ritrattazione (art. 376).................................................... »339 3.4 Delitti contro l’autorità delle decisioni giudiziarie........... » 340 3.4.1 Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.............................................................................. »340 3.4.2 Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a particolari restrizioni delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 391bis) ............................................................................ »342 14 Indice generale Capitolo 4 Delitti contro il sentimento religioso e la pietà dei defunti 4.1 4.2 Caratteri generali............................................................. pag.343 La riforma del 2006.......................................................... » 345 Capitolo 5 Delitti contro l’ordine pubblico ag gi ol i.i t Il bene giuridico «ordine pubblico»................................. » 347 Delitti di istigazione ed apologia...................................... » 348 Delitti associativi contro l’ordine pubblico....................... » 352 Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)...................... »352 Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416bis c.p.).................................................................................. »355 Assistenza agli associati (art. 418 c.p.)............................ »359 i.m 5.1 5.2 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 w w .m Caratteri generali............................................................. » 361 I delitti di comune pericolo.............................................. » 362 La strage (art. 422 c.p.).................................................... »362 L’incendio (art. 423 c.p.)................................................... »363 Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437).......................................................... »365 I delitti di comune pericolo mediante frode (delitti contro la salute pubblica)............................................................ » 366 w 6.1 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.3 od ul Capitolo 6 Delitti contro l’incolumità pubblica Capitolo 7 Delitti contro la fede pubblica 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 Considerazioni sul bene giuridico.................................... » 369 La falsità in atti................................................................. » 370 Nozioni fondamentali....................................................... »370 Il falso materiale.............................................................. »372 Il falso ideologico............................................................. »373 Falso grossolano, falso inutile, falso innocuo................... »374 Indice generale 7.3 15 La falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento....................................... pag.375 Capitolo 8 Delitti contro l’economia, l’industria e il commercio i.i t Profili principali................................................................ » 377 Delitti contro l’economia pubblica................................... » 378 Profili generali.................................................................. »378 L’aggiotaggio (artt. 501 e 501bis c.p.).............................. »378 I «delitti di sciopero»........................................................ »379 Delitti contro l’industria e il commercio........................... » 380 ol 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.3 Caratteri generali............................................................. » i.m 9.1 ag gi Capitolo 9 Delitti contro la moralità pubblica e il buon costume 381 .m Caratteri generali............................................................. » w w w 10.1 od ul Capitolo 10 Delitti contro il sentimento per gli animali 385 Capitolo 11 Delitti contro la famiglia 11.1 Caratteri generali............................................................. » 389 11.2 Delitti contro il matrimonio............................................. » 391 11.2.1 La bigamia (art. 556 c.p.)................................................. »391 11.3 Delitti contro la morale familiare .................................... » 392 11.3.1 L’incesto (art. 564 c.p.)..................................................... »392 11.4 Delitti contro lo stato di famiglia...................................... » 394 11.5 Delitti contro l’assistenza familiare ................................. » 394 11.5.1Generalità........................................................................ »394 11.5.2 Violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.).................................................................................. »395 11.5.3 Abuso dei mezzi di correzione e disciplina (art. 571 c.p.). »396 11.5.4 Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli (art. 572 c.p.). »398 16 Indice generale 11.5.5 Sottrazione e trattenimento di minore all’estero (art. 574bis c.p.)....................................................................... pag.399 11.6 Il mobbing familiare......................................................... » 400 Capitolo 12 Delitti contro la persona w w w .m od ul i.m ag gi ol i.i t 12.1 Caratteri generali............................................................. » 403 12.2 I delitti contro la vita e l’incolumità individuale............... » 404 12.1.1Premessa.......................................................................... »404 12.2.2 Omicidio (art. 575 c.p.).................................................... »404 12.2.3 Le circostanze aggravanti dell’omicidio doloso. La premeditazione................................................................ »406 12.2.4 Omicidio del consenziente (art. 579 c.p.)......................... »408 12.2.5 Istigazione e aiuto al suicidio (art. 580 c.p.)..................... »409 12.2.6 Percosse (art. 581 c.p.)..................................................... »410 12.2.7 Lesioni personali (artt. 582 e 590 c.p.) ............................ »410 12.2.8 Omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.)..................... »412 12.2.9 Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto (art. 586 c.p.)........................................................................... »414 12.3 I delitti contro l’onore...................................................... » 417 12.3.1 Nozioni generali............................................................... »417 12.3.2 Ingiuria (art. 594 c.p.)...................................................... »418 12.3.3 Diffamazione (art. 595 c.p.)............................................. »420 12.3.4 Cause di non punibilità .................................................... »421 12.4 I delitti contro la libertà individuale................................. » 422 12.4.1 Nozioni generali............................................................... »422 12.4.2 Sequestro di persona (art. 605 c.p.)................................. »424 12.4.3 Violenza sessuale (art. 609bis c.p.).................................. »426 12.4.4 I delitti in materia di pedopornografia............................. »428 12.4.5 L’impiego di minori nell’accattonaggio............................ »431 12.4.6 Lo stalking........................................................................ »431 12.4.7 Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù; tratta di persone; acquisto e alienazione di schiavi....................... »434 12.4.8 Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro............................................................................... »436 Indice generale 17 Capitolo 13 Delitti contro il patrimonio w w w .m od ul i.m ag gi ol i.i t 13.1 Caratteri generali............................................................. pag.439 13.2 Furto (art. 624 c.p.).......................................................... » 440 13.3 Circostanze aggravanti (art. 625 c.p.)............................... » 441 13.4 Furto in abitazione e furto con strappo (art. 624bis c.p.).» 442 13.5 Furti punibili a querela dell’offeso (art. 626 c.p.)............. » 444 13.6 Rapina (art. 628 c.p.)........................................................ » 444 13.7 Estorsione (art. 629 c.p.).................................................. » 447 13.8 Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.).................................................................................. » 448 13.9 Danneggiamento (art. 635 c.p.)....................................... » 450 13.10 Appropriazione indebita (art. 646 c.p.)............................ » 452 13.11 Truffa (art. 640 c.p.)......................................................... » 453 13.12 L’usura (art. 644 c.p.)....................................................... » 454 Capitolo 6 Antigiuridicità e cause di giustificazione Percorso di lettura od ul i.m ag gi ol i.i t Il secondo elemento costitutivo della struttura del reato è l’antigiuridicità, intesa come contrarietà del fatto di reato ai principi dei vari e diversi rami dell’ordinamento. Detto elemento dell’antigiuridicità del reato viene meno se sussiste una causa di giustificazione; pertanto, ci si propone di analizzarne il fondamento e la disciplina in maniera compiuta. L’indagine prosegue soffermandosi sulle singole cause di giustificazione, ossia il consenso dell’avente diritto, l’esercizio di un dovere, la legittima difesa e lo stato di necessità. Si esaminano, infine, le scriminanti cd. non codificate: queste sono l’attività medico-chirurgica, le informazioni commerciali e il diritto di cronaca. .m 6.1 Nozioni introduttive w w w Le cause di giustificazione o scriminanti, previste dagli artt. 50-54 c.p., sono quelle speciali situazioni in presenza delle quali un fatto, che di regola è vietato dalla legge penale, non costituisce reato per l’esistenza di una norma che le autorizza, le impone o le tollera (Antolisei). Esse rispondono al principio di non contraddizione dell’ordinamento e rappresentano un bilanciamento tra interessi in conflitto accordando tutela a quello prevalente se esistente oppure fra interessi equivalenti salvaguardando indifferentemente uno dei due, oppure infine rinunciando alla tutela qualora il titolare dell’interesse manifesti una volontà in tal senso. L’antigiuridicità rappresenta un sorta di secondo filtro (cfr. Fiandaca-Musco) del carattere illecito del fatto tipico, imposto dal principio dell’unità del sistema giuridico: se un’azione consentita in un settore dell’ordinamento non può risultare illecita per un altro settore dello stesso ordinamento, in omaggio al fondamentale principio di non contraddizione, ne deriva, come logica conseguenza, che occorre accertare se questa stessa azione non sia per caso lecita in base a norme di natura non penale. 88 Parte Prima Parte generale E, grazie all’indagine sull’antigiuridicità come momento di ‘riprova’ o conferma del carattere illecito del fatto tipico, si circoscrive con precisione l’ambito di tutela della norma penale, e si pone quest’ultima in relazione col complesso delle altre norme chiarendone il reciproco condizionamento. Sul piano della struttura va premesso che secondo la teoria tripartita del reato le cause di giustificazione rappresentano elementi impeditivi esterni al fatto, idonei ad escludere l’antigiuridicità. Per la teoria bipartita invece le scriminanti sono come elementi negativi interni al fatto oggettivo tipico, e cioè devono mancare ai fini della coincidenza tra fatto concreto e fatto tipico. ag gi ol i.i t Questa diversa collocazione strutturale delle cause di giustificazione ha ripercussioni sull’onere della prova; se le si considera elementi esterni, dovranno essere provati dall’imputato, se invece li si considera elementi negativi interni la loro mancanza, sia pure attraverso la prova del corrispondente fatto positivo, deve essere dimostrata dalla pubblica accusa. w w w .m od ul i.m Cosa si intende per antigiuridicità speciale? Col termine «antigiuridicità» od «illiceità» speciale ci si riferisce ai casi in cui la legge richiede, tra gli elementi costitutivi del reato, anche l’illiceità del fatto per contrasto con norme di natura extrapenale. Questo concetto differisce da quello di normale antigiuridicità oggettiva intesa come assenza di cause di giustificazione; il contrasto con norme extrapenali presuppone l’impiego, nella formulazione della norma penale incriminatrice, di espressioni, riferibili alla condotta, quali «abusivamente», (si pensi, ad esempio, all’art. 348 c.c.p., che incrimina il reato di esercizio abusivo della professione, dove la definizione del termine suddetto è certo ricavabile da norme di natura extrapenale), «illegittimamente», «indebitamente», «arbitrariamente» e così via. All’interno del codice penale la scriminanti sono collocate fra le circostanze che escludono la pena, che comprendono anche le cd. scusanti (o cause di esclusione della colpevolezza) e le cause di non punibilità in senso stretto (o cause di esenzione della pena); è opportuno, perciò, fare una distinzione, in quanto: –le cause di esclusione della colpevolezza, come indica lo stesso termine, fanno venire meno l’elemento soggettivo del reato, e il fatto oggettivo (compresa l’antigiuridicità) rimane inalterato. La categoria comprende: lo stato di necessità cogente e la coazione morale esercitata da altri sull’agente (Fiandaca-Musco); l’ordine criminoso insindacabile della pubblica Autorità; l’errore su legge penale, quando sia scusabile ai sensi della sent. della Corte cost., 364/1988; Capitolo 6 Antigiuridicità e cause di giustificazione 89 ol i.i t –le cause di non punibilità in senso stretto. Quelle circostanze in presenza delle quali pur sussistendo antigiuridicità e colpevolezza, per ragioni di politica-criminale il legislatore ha ritenuto opportuno non applicare la pena. Ciò avviene, ad esempio, nel caso delle immunità. Le cause di giustificazione (o scriminanti) possono essere comuni (e cioè applicabili, in genere e salvo eccezioni, a tutti i tipi di reato, come il consenso dell’avente diritto, le legittima difesa, l’esercizio del diritto, l’adempimento del dovere, lo stato di necessità); oppure sono speciali, cioè espressamente previste dalla legge in relazione a talune fattispecie di reato, come, ad esempio, l’art. 393bis c.p. introdotto dalla L. 94/2009, che prevede che gli atti arbitrari dell’agente pubblico scriminano i reati di cui agli artt. 336-343 c.p. (si veda, infra, par. 6.6). gi 6.2 Il fondamento delle cause di giustificazione w w w .m od ul i.m ag Lo sforzo, da parte della dottrina, di individuare il fondamento sostanziale delle cause di giustificazione, è dovuto anche all’esigenza di enucleare, da esse, la ratio, per applicarle in via analogica ai casi non espressamente preveduti dalla norma che di volta in volta le configura. La teorie proposte sono due: – per la teoria monistica, tutte le scriminanti andrebbero ricondotte ad uno stesso principio, ravvisato di volta in volta nel criterio del «mezzo adeguato per il raggiungimento di uno scopo approvato dall’ordinamento giuridico», oppure quello della «prevalenza del vantaggio sul danno» o, ancora, del bilanciamento tra beni in conflitto; – per la teoria pluralista, le esimenti vanno ricondotte a principi diversi, fra cui sicuramente i principi dell’interesse prevalente o dell’interesse mancante. Il primo spiega le scriminanti dell’esercizio del diritto, dell’adempimento del dovere, della difesa legittima e dell’uso legittimo delle armi; il secondo, invece, spiega le altre due scriminanti del consenso dell’avente diritto e dello stato di necessità. 6.3 La disciplina delle cause di giustificazione 6.3.1Il criterio di imputazione Le regole comuni dettate per tutte le cause di giustificazione sono previste dagli artt. 55 e 59 c.p.: – l’art. 59, co. 1, c.p., fa riferimento alla cd. rilevanza oggettiva delle cause di giustificazione, stabilendo che le circostanze che attenuano o escludo- 90 Parte Prima Parte generale w w w .m od ul i.m ag gi ol i.i t no la pena sono valutate a favore dell’agente, anche se da lui non conosciute o da lui per errore ritenute inesistenti. Esse, quindi, operano su un piano oggettivo, vengono cioè valutate a favore dell’agente in virtù della loro sola esistenza, a prescindere dalla consapevolezza che quest’ultimo ne abbia; – l’art. 59 ultimo comma, prevede che se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Viene dunque, attribuita rilevanza alla scriminante putativa, equiparando la situazione di chi agisce effettivamente in presenza di una causa di giustificazione a quella di chi confida erroneamente nella sua esistenza. L’errore sull’esistenza della causa di giustificazione per avere efficacia scusante deve investire: a) i presupposti di fatto che integrano la causa di giustificazione stessa (ad esempio, nel caso della legittima difesa, il soggetto che, a causa di un errore di percezione pensa che sta per essere aggredito e reagisce difendendosi), oppure; b) una norma extrapenale integratrice di un elemento normativo della fattispecie giustificante. Non ha efficacia scusante, invece, l’errore di diritto, che sfocia nella inescusabile convinzione che la situazione nella quale l’agente si trova ad operare rientri tra quelle cui l’ordinamento giuridico attribuisce efficacia scriminante; – l’art. 59, ultimo comma, secondo capoverso, prevede anche che, se l’errore sulla presenza di una scriminante è dovuto a colpa dell’agente, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo. L’esempio classico è quello del soggetto che camminando di notte lungo una strada solitaria, venga avvicinato da un’estraneo che si limita a chiedergli un’informazione; il primo, scambiando questi per un pericoloso bandito e pensando di poter essere aggredito, lo uccide. In questo caso la pena prevista è quella per omicidio colposo. Tale disciplina è analoga a quella di cui all’art. 47, co. 1, c.p., ai sensi del quale l’erronea supposizione che manchino uno o più elementi costitutivi di un reato dà vita, quando è dovuta a colpa, ad un responsabilità per delitto colposo. 6.3.2L’eccesso colposo L’art. 55 c.p. disciplina invece l’eccesso colposo nelle cause di giustificazione. La norma recita che «quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano Capitolo 6 Antigiuridicità e cause di giustificazione 91 gi ol i.i t le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo». L’eccesso colposo ricorre quindi allorché sussistano i presupposti di fatto di una causa di giustificazione, ma l’agente per colpa ne travalica i limiti. L’esempio classico è quello del soggetto che, essendo stato aggredito, a causa di un errore inescusabile di valutazione, fa ricorso ad eccessivi mezzi di difesa in confronto all’entità del pericolo, uccidendo la persona che lo aggredisce invece che limitarsi a percuoterlo. Mentre nel caso di eccesso colposo la scriminante esiste di fatto ma l’agente supera colposamente i limiti del comportamento consentito, nell’erronea supposizione di una scriminante la causa di giustificazione non esiste nella realtà ma soltanto nella mente di chi agisce. w w .m od ul i.m ag «Il presupposto su cui si fondano sia l’esimente della legittima difesa che l’eccesso colposo é costituito dall’esigenza di rimuovere il pericolo di un’aggressione mediante una reazione proporzionata e adeguata, cosicché l’eccesso colposo si distingue per un’erronea valutazione del pericolo e dell’adeguatezza dei mezzi usati: ne deriva che, una volta esclusi gli elementi costitutivi della scriminante, non v’è spazio ovviamente – per l’inesistenza di una offesa dalla quale difendersi – per la configurazione di un eccesso colposo, sicché non vi è neppure obbligo per il giudice di una specifica motivazione sul punto, pur se l’eccesso colposo sia espressamente prospettato dalla parte interessata» (Cass., sez. V, sent. 14 novembre 2008 – 21 gennaio 2009, n. 2505). w 6.4 Le singole cause di giustificazione 6.4.1Il consenso dell’avente diritto Ai sensi dell’art. 50 c.p. «non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto con il consenso della persona che può validamente disporne». La causa di giustificazione del consenso dell’avente diritto nasce in virtù di un conflitto di interessi fra l’autore del fatto e il soggetto tutelato dalla norma, che si risolve a favore del primo per garantire la libertà di autodeterminazione dell’avente diritto. La norma stessa fa riferimento al concetto di diritto disponibile, ma non precisa tuttavia quali essi siano. Il compito di individuarli spetta all’interprete, che li ricava dall’ordinamento giuridico e dalla stessa consuetudine. Si ritengono, comunque, disponibili i beni che siano privi di utilità sociale e che 92 Parte Prima Parte generale w w w .m od ul i.m ag gi ol i.i t lo Stato riconosce unicamente al fine di garantirne al singolo il libero godimento; devono essere beni di pertinenza esclusiva o prevalente del privato che ne è titolare. Sono disponibili, quindi, anzitutto i diritti patrimoniali; in seguito, la dottrina individua come diritti disponibili anche gli attributi della personalità, e cioè onore, libertà personale e morale, libertà sessuale ecc. , che possono formare oggetto di consenso solo se non comportano il totale sacrificio dei beni predetti; non deve, comunque, trattarsi di atti di disposizione contrari alla legge, al buon costume o all’ordine pubblico. Perché possa avere efficacia, il consenso deve essere: – libero, cioè essere immune da violenza, errore o dolo. Con riguardo alla forma, invece, va detto che il consenso può essere prestato in qualsiasi modo, essendo indifferente il mezzo (scritto o orale) con cui si manifesta. Da questo punto di vista distinguiamo: a)il consenso tacito: si desume da un comportamento oggettivamente univoco dell’avente diritto, purché sussista al momento del fatto; b) il consenso putativo: si ha quando il soggetto agisce nella erronea supposizione della sua esistenza, ma la sua efficacia scriminante viene meno ove debba escludersi, in base alle circostanze del caso concreto, che vi sia un reale assenso da parte della persona che può validamente disporre del diritto; c)il consenso presunto: ricorre quando si può fondatamente ritenere che il titolare del bene lo avrebbe concesso se fosse stato a conoscenza della situazione di fatto; – prestato da chi effettivamente ne ha la legittimazione. Quest’ultima spetta al titolare del bene penalmente protetto e, nel caso di più titolari, occorrerà il consenso di tutti gli interessati; spetta, inoltre, al rappresentante legale o volontario, a meno che però la rappresentanza non risulti incompatibile con la natura del diritto e dell’atto da consentire; il soggetto che deve prestare il consenso deve possedere la capacità di agire che va accertata caso per caso. La natura giuridica del consenso Ad avviso della dottrina dominante (Antolisei, Fiandaca, Mantovani), il consenso si configura come un atto giuridico in senso stretto, una sorta di permesso col quale si attribuisce al destinatario un potere di agire che non crea vincoli obbligatori a carico dell’avente diritto e non trasferisce alcun diritto in capo al soggetto agente; per questo, è revocabile in ogni tempo, a meno che l’attività consentita, per le sue stesse caratteristiche, non possa essere interrotta se non ad avvenuto esaurimento (così, Fiandaca-Musco). Capitolo 6 Antigiuridicità e cause di giustificazione 93 6.4.2L’esercizio di un diritto w w w .m od ul i.m ag gi ol i.i t L’art. 51 c.p. prevede che «l’esercizio di un diritto (…) esclude la punibilità». La scriminante dell’esercizio del diritto trova la sua ratio nella prevalenza dell’interesse di chi agisce esercitando un diritto rispetto agli interessi eventualmente confliggenti. Ai fini dell’applicabilità della scriminante, il termine «diritto» va inteso nella sua accezione più ampia; come, cioè, potere giuridico di agire, a prescindere dalla sua qualificazione giuridica (ossia di diritto soggettivo, potestativo, facoltà ecc., con esclusione, invece, degli interessi legittimi e dei cd. interessi semplici, almeno fino a quando non si riconosce a chi ne è titolare un potere d’azione). La fonte del diritto scriminante è, invece, o la legge in senso stretto, oppure un regolamento, un atto amministrativo, un provvedimento giurisdizionale o la consuetudine. Ai fini della sussistenza della scriminante dell’esercizio del diritto, quest’ultimo non deve essere valutato solo in astratto, ma è necessario che l’attività realizzata sia una corretta estrinsecazione delle facoltà inerenti al diritto in questione; altrimenti, si avrà un abuso del diritto e si ricadrà al di fuori della sfera dell’operatività dell’art. 51 c.p. Il diritto va quindi esercitato entro alcuni limiti, e, al riguardo, sono da distinguere: –i limiti interni: sono quelli che vengono desunti dalla natura e dal fondamento del diritto esercitato; precisamente, essi sono individuati dal complesso delle norme attributive del diritto (si fa l’esempio del diritto di entrare sul fondo altrui, che incontra come limiti intrinseci quelli fissati dall’art. 843 c.c. che consente, appunto, l’accesso ed il passaggio su fondo altrui solo per costruire o riparare un muro o un’altra opera propria e sempre che ne venga riconosciuta la necessità, oppure per recuperare una cosa o un animale proprio che il proprietario del fondo non consegni di sua iniziativa); –i limiti esterni: si ricavano dal complesso dell’ordinamento giuridico e consistono nella salvaguardia dei diritti ed interessi che abbiano eguale valore, o valore maggiore, di quello del cui esercizio si discute. 94 Parte Prima Parte generale w w w .m od ul i.m ag gi ol i.i t La scriminante dell’esercizio del diritto con riferimento ai reati cd. culturalmente orientati Sempre più spesso si sente parlare, sia in dottrina che in giurisprudenza, di reati culturalmente orientati, con riferimento a quelle fattispecie caratterizzate da una scelta alternativa tra norme contemporaneamente vigenti in sistemi giuridico-culturali diversi. Il problema dei reati culturalmente orientati è stato affrontato cogliendo l’aspetto relativo al rilievo ascrivibile in sede penale alla diversità culturale, soprattutto considerando che alcune società, cd. multiculturali, appaiono caratterizzate dalla compresenza, a fianco della cultura dominante, di culture diverse che non considerano reato ciò che la prima criminalizza, o viceversa. Il tema è di importanza attuale in ambito italiano ed europeo, soprattutto considerando che l’Italia è soggetta a frequenti flussi migratori da parte di soggetti appartenenti ad universi culturali radicalmente differenti dai nostri. L’aspetto principale delle questione può venire in considerazione con riferimento alla punibilità di quelle condotte che, tenute in Italia da soggetti appartenenti a culture diverse, perché di etnie diverse, integrano reato in base al nostro ordinamento culturale (può farsi, a riguardo, l’esempio dei maltrattamenti in famiglia), viceversa sono legittimate e condivise dalla cultura o dalle leggi di provenienza. La casistica giurisprudenziale che fa riferimento a casi di questo tipo è molto varia: per citarne alcuni, spesso ci si è occupati di reati in materia di lavoro, o contro la libertà sessuale, oppure reati contro la famiglia (maltrattamenti o matrimoni incestuosi, poligamici o combinati) posti in essere in contesti culturali in cui vigono concezioni che da noi sono ormai superate, come ad esempio, il concetto di autorità maritale: ancora, vi sono certe etnie che giustificano condotte, per noi delittuose, poste in essere con finalità di vendetta dell’onore, maschile o femminile, frutto di concezioni ataviche o, infine, reati contro la persona commessi attraverso mutilazioni condivise da alcune tradizioni culturali (si pensi, ad esempio, alla pratica della infibulazione). Le soluzioni prospettate in dottrina per risolvere casi di questo tipo fanno riferimento a due tipi di approccio: – di tipo assimilazionistico, che imporrebbe una integrazione totale della cultura straniera nel nostro ordinamento, con la conseguente rinuncia, da parte dello straniero, alle sue radici etnico-culturali. Tale approccio genera come conseguenza la totale soggezione alle regole del diritto penale; – di tipo integrazionista-inclusionista, che tiene conto delle specificità culturali differenti dalla nostra, ed è disposto ad accettarne le istanze, giustificando, ad esempio, comportamenti che nel nostro ordinamento sarebbero punibili, attraverso il ricorso alla scriminanti del consenso dell’avente diritto e, più spesso, dell’esercizio del diritto (51 c.p.). Capitolo 6 Antigiuridicità e cause di giustificazione 95 w w w .m od ul i.m ag gi ol i.i t Nella scriminante dell’esercizio di un diritto rientra anche il diritto di cronaca, ascrivibile a quello più ampio di libera manifestazione del pensiero e di stampa, sancito dall’art. 21 Cost. Il diritto di cronaca può essere invocato come scriminante in presenza dei seguenti presupposti, individuati dalla giurisprudenza: – utilità sociale dell’informazione: deve ricorrere un interesse pubblico alla divulgazione della notizia (cd. pertinenza); – veridicità dei fatti esposti: il giornalista deve sempre verificare la corrispondenza alla realtà delle notizie pubblicate. Nel caso vengano riferite alcune notizie, ma poi siano, dolosamente o anche solo colposamente, omesse altre circostanze, strettamente legate alle prime, il criterio della veridicità non è rispettato; – continenza: i fatti devono essere esposti in maniera non eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire e in maniera del tutto priva di intenti denigratori, nel rispetto della dignità cui tutte le persone hanno diritto. Il diritto di critica è anch’esso una manifestazione della libertà di pensiero. In un primo momento la giurisprudenza non aveva ben chiara la distinzione fra diritto di cronaca e diritto di critica, laddove il primo consisteva nel riportare i fatti e il secondo, una sorta di manifestazione del diritto di cronaca, riguardava soprattutto il momento in cui si manifestava pubblicamente un dissenso dall’operato o dalle opinioni degli altri. I limiti individuati erano gli stessi in entrambi in casi. Successivamente, sempre ad opera della stessa giurisprudenza, sono stati individuati i limiti ben precisi entro i quali va esercitato il diritto di critica. Questi sono: – la correttezza del linguaggio; – il rispetto degli altrui diritti, di pari rilievo costituzionale, come la reputazione, il decoro, l’onore. Proprio per queste caratteristiche ed in particolare per l’attitudine ad urtare la suscettibilità dei soggetti protagonisti della critica, spesso vengono valicati i limiti dell’esercizio del diritto e si sconfina nel reato di diffamazione. A questo proposito, la giurisprudenza ha precisato che «l’esercizio del diritto di critica deve sempre riferirsi ad un determinato evento, sia esso artistico, socio-politico, storico, culturale, letterario o religioso, ma – per sua stessa natura – consiste nella rappresentazione, per l’appunto critica, di quello stesso fatto e, dunque, nella sua elaborazione. Il giudizio, che per definizione sostanzia la critica, non può essere rigorosamente obiettivo ed imparziale, in quanto è ineludibile espressione del 96 Parte Prima Parte generale retroterra culturale e formativo di chi lo formula e – nel caso della critica politica – anche delle sue opzioni ideologiche» (Cass. pen., sez. V, sent. 6419/2004). In un certo senso si giustifica anche, dunque, la veemenza della critica, purché non si traduca in un attacco ingiustificato di carattere altamente offensivo. w w w .m od ul i.m ag gi ol i.i t Cass., 9 giugno 2011, n. 23222: L’elemento della comunicazione con più persone nel reato di diffamazione Con la sentenza 9 giugno 2011, n. 23222 la Sezione V della Corte di Cassazione ha affrontato la questione relativa alla natura di un reclamo che un cliente insoddisfatto aveva inviato al Consiglio dell’Ordine degli avvocati, nel quale si lamentava dell’operato svolto dal professionista cui aveva affidato l’incarico. L’attenzione della Corte si è soffermata, in particolare, sul probabile contenuto diffamatorio della lettera inviata (c’era stata condanna per diffamazione da parte dei giudici di merito) tenendo conto però del fatto che la missiva non era destinata ad una diffusione capillare, bensì inviata ad un organo individuato. I precedenti giurisprudenziali presi in esame erano contrastanti: in base ad alcuni sembrerebbe stato escluso il reato allorquando le lettere e/o i reclami, pur avendo contenuto denigratorio, erano comunque destinati personalmente al titolare di un organo, mancando, nella specie, il requisito della comunicazione con più persone, necessario per il perfezionarsi della diffamazione. Secondo altre pronunce, invece, il requisito della divulgazione a più persone sussisteva anche nei casi di missive sigillate ed indirizzate ad una persona individuata, laddove vi fosse stata la sollecitazione ad inoltrare tale comunicazione ad altri soggetti. La V Sezione della Cassazione nella sentenza in parola ha mostrato di aderire a quest’ultimo orientamento, tuttavia ha annullato con rinvio la decisione di merito perché rileva ex officio l’esistenza di una scriminante: il diritto di critica. Infatti le pronunce citate avevano escluso il reato di diffamazione richiamando l’art. 51 del codice penale (esercizio del diritto), scriminante cui viene ricondotto il diritto di critica. A sua volta il diritto di critica costituisce espressione della libertà di manifestazione del pensiero, bene costituzionalmente protetto dall’art. 21 della Costituzione, e che deve ritenersi prevalente rispetto al bene della dignità personale considerando che senza la libertà di espressione e di critica la dialettica democratica non potrebbe realizzarsi. Pertanto, anche se il ricorrente non aveva fondato il ricorso sull’esercizio del diritto di critica, la Corte ha escluso il reato ex officio e rinviato il processo al giudice di merito che, posta l’esistenza dell’elemento della comunicazione con più persone, dovrà verificare se nel concreto siano stati rispettati, nel contenuto degli atti “diffamatori”, i limiti che la giurisprudenza ha individuato con riferimento al diritto di critica, compresa la continenza delle espressioni usate. Capitolo 6 Antigiuridicità e cause di giustificazione 97 6.4.3L’adempimento di un dovere w w w .m od ul i.m ag gi ol i.i t Ai sensi dell’art. 51 c.p. «l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità. Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell’Autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l’ordine. Risponde del reato altresì chi ha eseguito l’ordine salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo. Non è punibile chi esegue l’ordine legittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell’ordine». La causa di giustificazione dell’adempimento di un dovere rinviene la sua ratio nel principio di non contraddizione dell’ordinamento, che non può allo stesso tempo imporre un certo comportamento e poi vietarlo. In base alla formulazione stessa della norma si evince che fonti del dovere possono essere: –il dovere imposto da una norma giuridica. È il caso, ad esempio, del poliziotto che esegue un arresto, dell’ufficiale giudiziario che procede ad un pignoramento e via dicendo. Nella prima ipotesi il dovere di agire deriva da una legge o da un atto normativo equiparato; ma la fonte del dovere di agire può essere, ad avviso della giurisprudenza dominante, anche un atto del potere esecutivo (ad es. un regolamento), in quanto le norme sulle scriminanti sono desumibili dall’intero ordinamento giuridico; –il dovere imposto da un ordine dell’Autorità. Si presuppone, quindi, una manifestazione di volontà rivolta da un superiore gerarchico ad un suo subordinato. Perché l’ordine sia vincolante, occorre che fra il superiore e l’inferiore vi sia un rapporto di subordinazione di diritto pubblico; per «Autorità», invece, in base ad una interpretazione restrittiva si intendono i soli pubblici ufficiali, mentre in base ad una interpretazione estensiva si intendono anche gli incaricati di pubblici servizi legati da un rapporto di supremazia o subordinazione e, infine, anche i soggetti esercenti servizi di pubblica necessità; –la legittimità dell’ordine: perché la scriminante sia operativa, occorre che l’ordine sia legittimo. Precisamente, l’ordine è legittimo quando: a) il superiore è competente ad emanarlo; b) l’inferiore è competente ad eseguirlo; c) è emanato nella forma prescritta. Circa, invece, la possibilità che il subordinato possa sindacare la legittimità, va detto che l’ultimo comma dell’art. 51 la escluderebbe. Tuttavia, poiché il dovere di obbedienza in uno Stato democratico si giustifica nei 98 Parte Prima Parte generale w w w .m od ul i.m ag gi ol i.i t limiti in cui l’ordine corrisponde alla effettiva volontà della legge, la dottrina oggi ritiene che il subordinato possa controllare la sussistenza dei presupposti, sia formali che sostanziali, di legittimità dell’atto. Il co. 2 della disposizione in esame prevede che risponde del fatto commesso anzitutto chi dato l’ordine; al co. 3, viene invece previsto che risponde anche chi ha eseguito l’ordine; questo tuttavia, con alcune eccezioni: – se, per errore di fatto, ha ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo; – se la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell’ordine. Questa ipotesi si riferisce all’ordine illegittimo vincolante, emanato da un superiore gerarchico nell’ambito solitamente di rapporti di subordinazione di natura militare o simili che non consentono alcun sindacato perché devono essere adempiuti nella maniera più pronta e veloce possibile. Sia dottrina che giurisprudenza ammettono però che c’è un limite alla impossibilità di sindacare l’ordine, consistente nella manifesta illegittimità dell’ordine stesso: quando, cioè, il comando si presenta manifestamente illegittimo, il subalterno può disattenderlo. Ipotesi applicative particolari relative alla scriminante in questione riguardano il cd. contrordine e il conflitto fra ordini. Il contrordine ricorre quando l’autorità emani prima un comando e successivamente un comando diverso. Se questo proviene dalla stessa Autorità che ha emanato l’ordine, il comando successivo rappresenta solo una revoca del precedente; nel caso, invece, in cui l’ordine successivo provenga da un’autorità diversa da quella che ha dato il precedente, occorre distinguere il caso in cui il destinatario sia in grado di accertare quali tra i più ordini prevalga, da quello in cui ciò non sia possibile: in tale ipotesi soccorrono le norme in materia di errore (art. 47, co. 3, c.p.). Nel caso di conflitto fra ordini, invece, qualora essi provengano da Autorità diverse appartenenti allo stesso o a diversi rami dell’amministrazione, il destinatario degli ordini in conflitto può compiere un esame, in seguito al quale presterà obbedienza all’autorità la cui competenza prevale nel caso concreto. Se il conflitto è fra ordini provenienti da organi appartenenti a poteri diversi dello Stato, di solito è la legge stessa che risolve il conflitto. 6.4.4La legittima difesa Tale scriminante è presa in considerazione dall’art. 52 c.p.: «Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui dal pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa». Capitolo 6 Antigiuridicità e cause di giustificazione 99 w w w .m od ul i.m ag gi ol i.i t La ratio della legittima difesa va individuata nell’esigenza di attribuire importanza preminente all’interesse di chi sia stato ingiustamente aggredito rispetto all’interesse di chi si è posto contro la legge. L’analisi di tale scriminante parte dai presupposti della condotta aggressiva; questi sono: –una condotta umana. Di solito si reagisce ad una condotta umana, o ad un minaccia proveniente da animali o cose, ma soltanto se è individuabile un soggetto tenuto ad esercitare su di essi una vigilanza. In tal caso, la causa di giustificazione si applicherà sia a favore di chi reagisce direttamente contro l’animale o la cosa, sia a favore di chi reagisce contro la persona gravata dall’obbligo di custodia; –una condotta commissiva od anche omissiva. Si fa, in quest’ultimo caso, l’esempio dell’automobilista che si rifiuta di trasportare un ferito grave in ospedale, che rende legittima la violenza o minaccia diretta a costringere l’automobilista stesso ad adempiere al suo obbligo di soccorso. L’antigiuridicità della condotta è rilevante ai fini dell’applicabilità della scriminante anche se l’aggressore sia un soggetto immune o non imputabile: ciò che conta, infatti, è l’antigiuridicità della condotta, che viene valutata da un punto di vista oggettivo; – l’aggressione deve svolgersi contro un diritto altrui: poiché la norma usa il termine «diritto» in senso generico, si deduce che la facoltà di difesa è esercitabile per la salvaguardia di tutti i beni indistintamente, compresi i diritti patrimoniali; – l’attualità del pericolo: l’aggressione deve causare un pericolo attuale di offesa. Non deve trattarsi, quindi, né di un pericolo già corso, né di un pericolo futuro: la norma fa riferimento ad un pericolo incombente al momento del fatto, tale cioè che la reazione nei confronti dell’aggressore possa rappresentare l’unico mezzo per difendere il bene dal pericolo; deve, inoltre, trattarsi di un pericolo perdurante, destinato a protrarsi nel tempo. Ad avviso della dottrina e della giurisprudenza dominante, la causa di giustificazione non opera se il pericolo è volontariamente causato dal soggetto che reagisce; – l’ingiustizia dell’offesa. Questa caratteristica riguarda il fatto che l’offesa è contra jus, cioè arrecata in violazione delle norme che tutelano l’interesse minacciato. Per quanto riguarda invece i caratteri della reazione che va giustificata alla stregua dell’art. 52 c.p., la difesa legittima deve essere anzitutto: – necessaria al fine di salvaguardare il bene posto in pericolo: l’aggredito deve percepire che la reazione è l’unico modo di difendersi dal pericolo; 100 Parte Prima Parte generale – inevitabile: questo requisito è strettamente collegato al primo, e la reazione è inevitabile quando non può essere sostituita da altra reazione idonea a tutelare l’aggredito dal pericolo. t Circa la possibilità che l’applicabilità della scriminante possa essere esclusa se l’aggredito può sottrarsi al pericolo attraverso la fuga va detto che l’opinione tradizionale distingue tra fuga e commodus discessus. Seguendo questo orientamento, si sarebbe tenuti a fuggire solo quando le modalità della ritirata siano tali da non far apparire «vile» chi fugge. Si tratta però di una impostazione anacronistica perché ancorata ad un concetto di onore individuale che non trova riscontro nella realtà sociale di oggi. Piuttosto, alla luce di un bilanciamento di interessi contrapposti andrebbe detto che il soggetto non è tenuto a fuggire in tutti quei casi nei quali la fuga esporrebbe beni suoi personali o di terzi a rischi maggiori di quelli incombenti sui beni propri del soggetto contro il quale si reagisce; od ul i.m ag gi ol i.i – proporzionale all’offesa. In base ad un orientamento, la proporzione riguarda i mezzi difensivi di cui dispone il soggetto agente e quelli effettivamente impiegati. Quindi, anche se chi reagisce cagiona una offesa superiore a quella ricevuta, se il mezzo impiegato è l’unico che l’aggredito aveva a disposizione, si ritiene lo stesso operante la causa di giustificazione. Ma la tesi della proporzione riferita ai mezzi non è condivisa da tutti in dottrina. Infatti, la stessa lettera dell’art. 52 c.p. richiede che il requisito della proporzionalità intercorra tra la difesa da un lato e l’offesa dall’altro. w w w .m Approfondimenti circa il requisito della proporzionalità Secondo un orientamento (Antolisei, Bettiol, Mantovani) il giudizio di proporzione riguarda il rapporto di valore tra i beni o interessi in conflitto, ed è necessario un bilanciamento tra il bene minacciato e il bene leso: all’aggredito non è consentito offendere un interesse dell’aggressore di rango superiore a quello posto in pericolo dall’iniziale aggressione illecita. La dottrina ha elaborato quindi i criteri per effettuare la proporzione. Se il conflitto riguarda beni omogenei, subentrerà il confronto fra il rispettivo grado di lesività dell’azione aggressiva e dell’azione difensiva. Nel caso invece di beni eterogenei, tranne quando il rapporto gerarchico è particolarmente evidente e dunque non si pongono problemi, nelle altre ipotesi si farà ricorso ad indicatori diversi come la rilevanza costituzionale del bene, la valutazione del legislatore penale attraverso l’entità della sanzione prevista nel caso di sua violazione, la valutazione operata da norme extrapenali ecc. Di rilievo è anche la problematica dei cd. offendicula; col termine vengono indicati i mezzi di difesa preventiva del diritto di proprietà (è il caso, ad esempio, del filo spinato). Tradizionalmente gli offendicula vengono ricondotti alla scriminante dell’esercizio del diritto. Capitolo 6 Antigiuridicità e cause di giustificazione 101 ag 6.4.5La modifica dell’art. 52 c.p. gi ol i.i t Una dottrina più recente in realtà ravvisa negli offendicula più una legittima difesa che un esercizio del diritto; altri, ancora, distinguono a seconda che l’offeso sia aggressore (ricorrendo in tal caso alla legittima difesa) o un terzo non aggressore (ravvisando allora gli estremi dell’esercizio del diritto). La giurisprudenza ha ritenuto che la liceità degli offendicula vada ricondotta all’art. 51 c.p. perché, rispetto alla legittima difesa, mancano i presupposti dell’attualità del pericolo e della necessità della difesa, richiesti dall’art. 52 c.p. Inoltre, per rientrare nel concetto di offendicula, è necessario che i mezzi di difesa non siano, per loro natura, idonei a cagionare eventi di rilevante gravità (ad es. morte o gravi lesioni personali); in caso contrario, quando cioè gli strumenti predisposti a tutela della proprietà siano idonei a cagionare danni rilevanti all’incolumità personale, l’applicabilità della scriminante di cui all’art. 51 c.p. dovrà essere verificata caso per caso. w w w .m od ul i.m La L. 59/2006 ha aggiunto all’art. 52 c.p. due nuovi commi destinati a regolamentare l’esercizio del diritto di autotutela in un privato domicilio, per il caso di difesa legittima in cui si reagisce contro un’aggressione in casa o in altro luogo chiuso assimilabile. Alla luce della nuova formulazione, l’art. 52, co. 2, c.p. stabilisce che: «Nei casi previsti dall’art. 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione». Il co. 3 della disposizione in esame prevede invece che: «la disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata una attività commerciale, professionale o imprenditoriale». Anche in seguito alla modifica, i presupposti essenziali della legittima difesa rimangono la necessità di difendersi e il pericolo attuale di una offesa ingiusta ad un diritto proprio o altrui. L’elemento di novità è rappresentato dalla «presunzione» di proporzione (comma 2); altri punti salienti della nuova formulazione riguardano lo specifico contesto situazionale in cui l’aggredito viene sorpreso, nonché le connesse condizioni concomitanti che devono essere presenti affinchè la reazione armata sia legittima e, quindi, giustificata. 102 Parte Prima Parte generale La norma fa riferimento all’art. 614 c.p., che incrimina la violazione di domicilio; occorre, dunque, che si verifichi la situazione per la quale un estraneo si introduca arbitrariamente nell’abitazione altrui (o in altro luogo di privata dimora); ovvero, di una persona che vi si intrattiene contro la volontà dell’avente diritto. Contro l’aggressore la norma consente di utilizzare un’arma o un altro mezzo idoneo alla difesa, purchè siano presenti le condizioni rispettivamente indicate alle lettere a) e b) del co. 2. ul i.m ag gi ol i.i t In sede di prima applicazione della nuova normativa sul diritto all’autotutela del privato la Cassazione ha affermato che la novella legislativa avrebbe introdotto una presunzione di proporzionalità fra mezzi a diposizione (del colpevole per aggredire e della vittima per difendersi): la violazione del domicilio da parte dell’aggressore a cui si contrappone, per salvaguardare la propria incolumità o propri beni, l’uso di arma legittimamente detenuta. La stessa Corte ha inoltre precisato che la nuova previsione non consente una indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella propria dimora, ma presuppone un attacco, nell’ambiente domestico, alla propria o altrui incolumità, o quanto meno un pericolo di aggressione (Cass. pen., sentt. 25339/2006 e 12466/2007). od 6.4.6L’uso legittimo delle armi w w w .m La scriminante dell’uso legittimo delle armi è prevista dall’art. 53 c.p che recita: «ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale che al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all’Autorità, e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona». Questa causa di giustificazione è stata introdotta nel codice Rocco (che, come sappiamo, è di epoca fascista), per giustificare la prevalenza del potere di coercizione statuale nelle situazioni che pongono in conflitto i cittadini e l’autorità: infatti, in questa scriminante, non viene fatta menzione del requisito della proporzionalità, anche se parte della dottrina (e della giurisprudenza, vedi infra box sentenza storica) ritiene comunque che debba esserci una necessaria proporzionalità tra la situazione concreta e il mezzo utilizzato. Alla luce di queste sua caratteristiche, la scriminante dell’uso legittimo delle armi viene interpretata da dottrina e giurisprudenza prevalente in maniera restrittiva. La norma si apre con una clausola di riserva in base alla quale si desume che la causa di giustificazione dell’uso legittimo delle armi ha natura sus- Capitolo 6 Antigiuridicità e cause di giustificazione 103 w w .m od ul i.m ag gi ol i.i t sidiaria, nel senso che trova applicazione laddove manchino i presupposti della legittima difesa o dell’adempimento del dovere. I presupposti per l’applicazione della scriminante sono: –la qualità di pubblico ufficiale del soggetto; si ritiene che la norma faccia riferimento ad una nozione restrittiva di pubblico ufficiale, in cui sono compresi gli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria e i militari in servizio di Pubblica sicurezza; ovviamente, il pubblico ufficiale deve adempiere un dovere del proprio ufficio. Lo stesso art. 51 c.p. estende la causa di giustificazione anche a chi, legalmente richiesto dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza; al riguardo, la dottrina ha precisato che la richiesta deve essere espressa o risultare da un comportamento concludente del pubblico ufficiale, non essendo sufficiente un consenso successivo; inoltre, è indispensabile che il pubblico ufficiale o il soggetto cui viene fatta richiesta, agisca proprio nell’adempimento del dovere impostogli dall’ordinamento giuridico, col fine specifico di vincere una resistenza o respingere una violenza che si ponga come ostacolo a quello scopo; –la necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza dell’Autorità: vuol dire che il pubblico ufficiale non ha altra scelta per adempiere al proprio dovere, all’infuori di quella di fare ricorso al mezzo coercitivo; –la violenza che deve consistere in un comportamento attivo, perché volto a frapporre ostacoli all’adempimento di un dovere d’ufficio; alcuni autori ritengono che per violenza possa intendersi anche la coercizione psichica. w Le sentenze storiche Cass. pen., sent. 2148/1995 «Poiché per l’operatività dell’esimente prevista dall’art. 53 c.p. occorrono due condizioni strettamente interdipendenti tra loro, vale a dire l’uso legittimo dell’arma e la necessità di vincere una resistenza attiva, nonché un rapporto di proporzione, di modo che, qualora altri mezzi siano possibili per respingere la violenza o vincere la resistenza, il pubblico ufficiale non è autorizzato ad usare le armi, salvo le eccezioni previste da specifiche disposizioni di legge, l’inosservanza dell’ordine di fermarsi impartito dal pubblico ufficiale integra una resistenza meramente passiva, inidonea a giustificare l’uso dell’arma da parte di quest’ultimo». 104 Parte Prima Parte generale gi ol i.i t L’ultimo comma dell’art. 53 richiama gli altri casi in cui la legge autorizza l’uso delle armi. Questi sono: – l’uso di armi o di altri strumenti di coazione fisica da parte della forza pubblica per l’esecuzione dei provvedimenti di pubblica sicurezza, quando gli interessati non vi ottemperino (art. 5 T.U.L.P.S.); – l’uso di armi da parte degli agenti di polizia per impedire i passaggi abusivi delle frontiere dello Stato o per arrestare persone in attitudine di contrabbando (L. 100/1958); – l’uso di armi per impedire le evasioni dei detenuti o violenza tra i medesimi (art. 41 L. 354/1975). Ovviamente, anche in questi casi, la scriminante viene ritenuta operante quando ricorrono le condizioni indicate nelle stesse norme che lo prevedono, senza che siano richieste le condizioni di cui all’art. 53 c.p. ag 6.4.7Lo stato di necessità w .m od ul i.m Ai sensi dell’art. 54, co. 1, c.p., «non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo». La norma prende in considerazione l’ipotesi del soggetto che reagisce per sottrarsi al pericolo di un danno grave alla persona e tale azione difensiva ricade non su un aggressore, come nel caso della legittima difesa, bensì su un terzo estraneo, che non è stato la causa del pericolo. w w Nella maggior parte dei casi il pericolo deriva da forze della natura, come nell’esempio classico del naufrago che, per salvare se stesso, respinge in mare il compagno che si è aggrappato allo stesso salvagente, capace di sostenere una persona sola. I requisiti dello stato di necessità sono: –l’attualità del pericolo: una situazione di fatto in base alla quale è da ritenere, con ragionevole probabilità, prossimo il verificarsi di una lesione. La Cassazione (sent. 9265/2012) ha ritenuto che, per riconoscere lo stato di necessità, la cui prova spetta all’imputato che lo invoca, il requisito dell’attualità presuppone che nel momento in cui l’agente agisce contra ius – al fine di evitare un danno grave alla persona – il pericolo sia imminente, e, quindi, individuato e circoscritto nel tempo e nello spazio. Dal concetto di attualità del pericolo sono quindi esclusi tutti quei casi in cui gli episodi allarmanti sono caratterizzati da una sorta di cronicità essendo datati e destinati a protrarsi nel tempo, in quanto tali episodi, Capitolo 6 Antigiuridicità e cause di giustificazione 105 .m od ul i.m ag gi ol i.i t proprio per il loro essere ripetuti e continui, sono anche prevedibili e arginabili in altri modi, diversi da quelli consistenti nel porsi contro la legge; –l’involontarietà del pericolo: esso non deve essere imputabile né a dolo né a colpa del soggetto che viene a trovarsi nello stato di necessità; –l’inevitabilità del pericolo: tale requisito fa riferimento al fatto che può essere giustificata solo la condotta che arreca il minore danno al terzo coinvolto senza sua colpa. La valutazione sulla inevitabilità stessa è effettuata con criteri più rigorosi rispetto alla legittima difesa (ad es., nel caso dello stato di necessità la fuga è sempre da preferire rispetto all’offesa arrecata al terzo innocente, sempre che non esponga il soggetto stesso o terzi a rischi maggiori di quelli incombenti); –il pericolo deve riguardare un danno grave alla persona: parte della dottrina ritiene che la norma si riferisca al pericolo di morte o di lesioni gravi. Ma ad avviso della dottrina dominante i beni messi in pericolo possono essere tutti i beni di natura personale, inclusi quelli relativi alla personalità morale dell’uomo. La gravità del danno viene invece valutata in base ad un duplice indice: considerando l’eventuale rango del bene minacciato (criterio cd. qualitativo) e tenendo conto del pericolo che incombe sul bene (criterio quantitativo); – proporzionalità fra fatto e pericolo: sussiste questo rapporto se il bene minacciato prevale rispetto a quello sacrificato o, almeno, gli equivale. w Le sentenze storiche w w Cass. pen., sent. 4323/1997 «La causa di giustificazione dello stato di necessità – di cui all’art. 54 c.p. – presuppone l’esistenza di una situazione oggettiva di pericolo in base alla quale un soggetto per salvare un proprio bene si trova costretto a sacrificare il bene di un altro soggetto, del tutto estraneo alla situazione pregiudizievole in cui l’agente versa. Considerando che l’agente, sia pure per motivi ritenuti non illeciti, aggredisce il bene di una persona innocente, lo Stato può consentire il sacrificio di altro cittadino soltanto se il bene del terzo è di rango inferiore (o al limite dello stesso rango) di quello dell’agente e sempre che la natura del bene da proteggere, anche a costo del sacrificio altrui, rientri nel novero di quei beni la cui violazione incide direttamente su beni primari ed essenziali quali quelli concernenti la persona: deve pertanto ritenersi che con l’espressione «danno grave alla persona» , usata nella formulazione dell’art. 54 c.p., il Legislatore abbia inteso riferirsi ai soli beni morali e materiali che costituiscono l’essenza stessa dell’essere umano come la vita, l’integrità fisica, la libertà morale e sessuale, il nome, l’onore, ma non anche quei beni che, pur costituzionalizzati, contribuiscono al completamento e allo sviluppo della persona umana» . 106 Parte Prima Parte generale gi ol i.i t Il co. 2 dell’art. 54 prevede che questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo. Tale obbligo può derivare da una norma di legge (come nel caso di chi riveste una determinata professione, il vigile del fuoco ad esempio) o da un contratto (come per i dipendenti di istituti di vigilanza). È stato evidenziato come, nonostante la dizione letterale dell’art. 54, co.2, c.p. detta scriminante sia in realtà applicabile solo se chi ha un particolare dovere di esporsi a pericolo realizza un’azione necessitata per salvare non se stesso, ma terzi in pericolo. L’ultimo comma della disposizione in esame infine prevede il cd. costringimento psichico. L’ambito di operatività della scriminante è infatti esteso ai casi in cui lo stato di necessità è determinato dall’altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l’ha costretta a commetterlo. i.m ag È il caso, ad esempio, dell’automobilista che provoca un incidente perché spinto a correre sotto la minaccia di una pistola; si ritiene, sebbene non espressamente previsto, che anche nel caso del costringimento psichico l’efficacia scriminante sia subordinata all’esistenza di tutti i requisiti dello stato di necessità. od ul 6.5 Le scriminanti non codificate .m 6.5.1L’analogia consentita in bonam partem w w w Secondo una dottrina di matrice tedesca, una azione, seppur in contrasto con le norme dell’ordinamento penale, e che non trovi giustificazione alcuna in base al diritto positivo, può essere comunque ritenuta lecita alla stregua dell’intero ordinamento giuridico, perché ritenuta socialmente adeguata. Tale impostazione fa sì che una condotta, sebbene in apparenza punibile, non rivestirebbe rilevanza penale nella misura in cui venga considerata socialmente adeguata, ovvero conforme alle finalità sociali perseguite da una determinata comunità. Le difficoltà principali che sono sorte nell’accogliere questa teoria hanno riguardato il fatto che un ordinamento come il nostro, improntato ad un principio di legalità formale, difficilmente potrebbe facoltizzare l’ingresso di situazioni scriminanti per il diritto penale, non espressamente previste e disciplinate dalla legge. Perciò la dottrina è ricorsa allo strumento dell’analogia in bonam partem: vengono, cioè, estese a tali situazioni le norme in materia di scriminanti codificate.