Decreto legislativo n. 626/94

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Decreto legislativo n. 626/94
Il Digs 626 approvato nel settembre 1994, recepisce 8 Direttive Comunitarie sulla sicurezza e la protezione nei
luoghi di lavoro e disciplina, per le imprese pubbliche- private e i lavoratori, regolamenti adeguati:
- all'evoluzione delle materie, delle macchine, delle organizzazioni;
- ai lavoratori addetti agli attuali processi produttivi
- ai principi dell'ergonomia;
aggiornando i consolidati DPR 547 e 303 del 1955-56.
Responsabilità all'interno dell'impresa: vari livelli di responsabilità
Sebbene il problema della sicurezza sul lavoro possa essere visto da ottiche differenti, ai fini di una buona
realizzazione produttiva è indispensabile un'armonica integrazione tra norme di sicurezza e di produzione.
Ne consegue che indipendentemente dal livello gerarchico occupato, tutti gli interessati alla produzione hanno
una loro responsabilità nel campo della sicurezza, che da un punto di vista normativo e legale non può essere
demandata ad altri livelli. Considerando che i membri che partecipano all'attività dell'azienda sono gli
imprenditori, i dirigenti, i preposti, i tecnici della sicurezza (RSPP e RLS ) e i lavoratori, occorre analizzare gli
obblighi e le responsabilità di ciascuno di essi.
Datore di lavoro
Il responsabile dell'applicazione delle norme di sicurezza è principalmente il datore di lavoro, considerato come
debitore di sicurezza verso il lavoratore subordinato, in quanto colui che ha organizzato il lavoro che mira a
conseguirne economicamente il risultatati è tenuto ad applicare le norme di prevenzione e a seguirne
l'attuazione rispondendo penalmente delle infrazioni delle medesime.
Adempimenti del datore di lavoro
I DPR 547-303 e il Dlgs 626 del settembre 1994 pongono al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti una serie
precisa di obblighi
1) adottare le, misure di. igiene previste dalle disposizioni. (ambienti di lavoro, servizi igienici, refettori ecc.);.
2) organizzare il Servizio di prevenzione - protezione e le apposite riunioni per valutare i rischi e programmare
gli interventi tecnico - formativi;
3) designare i responsabili addetti al servizio di prevenzione – protezione, nominare un medico competente o
incaricare servizi esterni;
4) elaborare un documento da custodire presso l'azienda o l'unità produttiva inerente:
la valutazione dei rischi
le misure di protezione – prevenzione
le attrezzature di protezione utilizzate;
5) informare e formare periodicamente i lavoratori in materia di sicurezza e salute in occasione di
assunzione
cambio mansione
introduzione di nuove materie, tecnologie, macchine e attrezzature;
6) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza e usino i mezzi di protezione
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secondo quanto previsto dalla legge e dai contratti di lavoro;
7) fornire ai dipendenti le apparecchiature individuali di protezione secondo quanto previsto dalle leggi e dai
contratti di lavoro;
8) controllare periodicamente il funzionamento degli impianti di sicurezza e dei servizi igienici;
9) stendere i rapporti e svolgere le relative indagini in merito ad ogni infortunio, analizzandone le cause per
proporre a chi di dovere le necessarie misure;
10) consultare i vari responsabili della sicurezza,medico compreso,sulle attività in materia di prevenzione
protezione ;
11) consegnare al lavoratore copia della cartella sanitaria e di rischio al momento della risoluzione dei rapporto
di lavoro.
La violazione degli obblighi di sicurezza costituisce reato di pericolo presunto, punito indipendentemente
dall'esistenza di un pericolo.
L'osservanza di tali norme compete all'imprenditore, al dirigente e al preposto anche nei confronti di lavoratori,
autonomi chiamati eventualmente a prestare la loro opera presso l’impresa appaltante, in quanto responsabili
dell'organizzazione del cantiere e datori di lavoro di quanti operano in esso.
Il datore di lavoro può svolgere i compiti che sarebbero di competenza dei Servizio di prevenzione e protezione
nei casi in cui l'azienda artigianale o industriale occupi fino a 30 dipendenti, previa la frequentazione di
opportuni corsi di formazione in materia di sicurezza e salute.
L’ imprenditore può delegare un'altra persona per l'adozione e l'osservanza delle misure di sicurezza, con
l'effetto di trasferire su di essa le eventuali responsabilità penali; ma tale delega non potrà mai cadere sulla
persona del lavoratore beneficiario della tutela.
L’imprenditore è l’unico destinatario degli obblighi anche anche nel caso in cui abbia nominato un direttore
capace.
La responsabilità dei dirigente può subentrare a quella dell'imprenditore solo nel caso in cui risulti che
l'imprenditore abbia fatto il possibile per assicurare l'adozione delle misure prescritte dalla legge,o quando
nell'organizzazione aziendale la responsabilità sia stata effettivamente e validamente delegata ad altri, ad
esempio:
- al responsabile dei servizio di prevenzione e protezione;
- al rappresentane e dei lavoratori per la sicurezza.
Il datore di lavoro che abbia regolarmente assicurato il proprio dipendente è esonerato, dalla responsabilità
civile per gli infortuni che non siano ricollegabili a un fatto che costituisca anche un illecito penale, ma solo in
casi di eventi che comportino inabilità temporanee fino a 40 giorni.
Dirigenti
Agli obblighi dei DPR 547 (art- 4) e dei DL 626 dei settembre 1994 sono tenuti i dirigenti tecnici (non quelli
amministrativi, in quanto le norme antinfortunistiche sono di carattere prevalentemente tecnico). Tale
responsabilità non è assoluta, ma ristretta all'ambito delle rispettive competenze ed è sicuramente meno estesa
di quella dell'imprenditore.
Adempimenti dei Dirigenti
I doveri che cadono sui dirigenti-sono:
- predisporre tutte le misure di sicurezza fornite dal capo dell’impresa e stabilite dalle normative;
- controllare il processo di lavorazione e, se necessario, attuare nuove misure, anche non previste dalla vigente
normativa, utili a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- impiegare le proprie conoscenze tecniche di normale prudenza per vigilare, dare istruzioni, e qualora non
fosse possibile assistere direttamente ai lavori, organizzare una distribuzione dei compiti tra i dipendenti al fine
di attuare le misure di prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso;
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- informare i lavoratori, il medico competente e il servizio di prevenzione - protezione sui rischi connessi
all'attività produttiva;
- tenere aggiornato il registro infortuni;
- non richiedere ai lavoratori di svolgere attività in cui sia presente e/o persista un pericolo grave e immediato.
Preposti
Il Preposto è colui che nell'ambito delle proprie competenze tecniche, ha l'incarico di sorvegliare e
sovrintendere alle singole fasi del processo produttivo. Sono considerati preposti i capi cantiere, i capi
squadra, gli assistenti e i capi reparto : essi sono destinatari di norme per la prevenzione di infortuni come
previsto dal DPR 547 (art. 4) e dal DL 626 dei settembre 1994.
Obblighi dei Preposti
Data la sua costante presenza sul posto di lavoro il preposto deve:
- essere a perfetta conoscenza delle norme di sicurezza relative ai lavori di propria competenza;
- controllare l'efficienza dei dispositivi antinfortunistici;
- controllare ed esigere l'uso, da parte dei lavoratori, dei mezzi personali di protezione (scarpe, guanti,
occhiali, ecc.)
- impedire che i lavoratori eseguano di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro
competenza.
- collaborare con il medico competente, il rappresentante e il responsabile dei servizio di p.p. per tutte quelle
attività inerenti la formazione - informazione professionale.
Responsabile dei Servizio di prevenzione e protezione dai rischi (S.p.p.)
Ai sensi del DL 626 dei settembre 1994, il servizio di prevenzione - protezione dai rischi, obbligatorio in tutti i
settori di attività pubblica e privata, rappresenta l'insieme delle persone, dei sistemi e dei mezzi esterni o interni
all'azienda finalizzati a tutte quelle attività che salvaguardano la salute degli operatori delle unità produttive.
Obblighi dei Responsabili dei Servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Al datore di lavoro compete l'organizzazione di questo servizio e la designazione di una o più persone,
interne o esterne all'azienda per espletare i compiti in materia di prevenzione e protezione.
Il datore di lavoro, sebbene ricorra a persone o servizi esterni, non è comunque esonerato dalle proprie
responsabilità; deve inoltre valutare le attitudini e le capacità professionali dei responsabili e comunicare
all'Ispettorato del Lavoro e alle ASL locali i nominativi attestando il curriculum professionale e i compiti svolti
dal responsabile del S.p.p.
Il Responsabile del S.p.p. agisce nell'unità produttiva ed è tenuto a :
- seguire gli sviluppi delle. normative sulla sicurezza e assicurarne la divulgazione;
- individuare e valutare i fattori di rischio dell'azienda elaborando le opportune misure di protezione e
prevenzione;
- informare i lavoratori sui rischi: rischi specifici delle attività, le misure di protezione-prevenzione, le
procedure di pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori;
- promuovere riunioni periodiche di prevenzione (almeno una volta all'anno nelle aziende con più di 15
dipendenti);
- proporre programmi di formazione – informazione dei lavoratori;
- partecipare alle consultazioni indette dal datore di lavoro, in materia di tutela della salute e sicurezza
(progettazione e acquisto di impianti e macchinari);
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-
curare i rapporti in tema di sicurezza con i servizi interni all'azienda e gli enti esterni per pratiche di licenze,
denunce, controlli ecc. stabilite dalle norme di legge;
svolgere per ogni infortunio o malattia professionale opportune indagini ai fini prevenzionistici ed
effettuare gli appropriati rilievi statistici.
Medico competente
Il medico competente, specializzato in medicina dei lavoro, può svolgere la propria attività sia come
dipendente di una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore, sia alle dipendenze del
datore di lavoro.
Obblighi del Medico competente
Il medico competente ha l’obbligo e l'autorità di:
- effettuare la sorveglianza sanitaria sui lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alle mansioni
specifiche;
- istituire ed aggiornare, per ogni singolo lavoratore, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il
datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;
- effettuare le visite mediche preventive e periodiche, gli esami clinici – biologici, le indagini diagnostiche
mirate al rischio professionale e tutti gli altri esami ritenuti necessari;
- informare ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari;
- comunicare nelle riunioni indette dal S.p.p. i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici effettuati
fornendo indicazioni sul significato degli stessi;
- visitare, insieme al responsabile dei S.p.p., gli ambienti. lavoro almeno 2 volte all'anno e partecipare alle
riunioni periodiche indette;
- collaborare con il datore di lavoro e i responsabili dei S.p.p. alla formazione - informazione dei lavoratori e
alla predisposizione dei servizio di pronto soccorso.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza, eletto direttamente dai lavoratori all'interno dell’azienda o nell’ambito delle
rappresentanze sindacali , ha il compito di:
- Accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; valutare le misure di prevenzione e
protezione adottate dal datore di lavoro facendo ricorso alle autorità competenti qualora le misure non
garantiscano la sicurezza e la salute;
- Ricevere informazioni dal datore di lavoro e dal responsabile della sicurezza aziendale sulle attività dì
protezione e prevenzione e di formazione dei personale;
- Ricevere la documentazione aziendale inerente i rischi, le sostanze pericolose, le macchine, gli impianti gli
ambienti e il registro infortuni e malattie professionali;
- Partecipare alle riunioni periodiche indette dal datore di lavoro o dal S.p.p.;
- Avvertire e/o consultare i responsabili del S.p.p. sui rischi aziendali da lui stesso individuati;
- Proporre e promuovere attività di prevenzione adeguate ai rischi dovuti al progresso tecnologico.
Lavoratore
E' responsabilità dei lavoratori osservare tutte quelle norme e quegli accorgimenti stabiliti per garantire o
aumentare la loro sicurezza. Certamente le responsabilità che gravano sui dipendenti di un'azienda sono minori
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di quelle la cui legge obbliga imprenditori, dirigenti e preposti. Tuttavia non sono meno essenziali, perché il
lavoratore è il primo responsabile della propria sicurezza e salute, e di quella delle altre persone presenti sul
luogo di lavoro.
Obblighi dei lavoratori
Alcuni degli obblighi dei lavoratori sono codificati dalla legge. Il DPR 547, art. 6 e il DL 626 del settembre
1994 stabiliscono infatti che i lavoratori, per salvaguardare la propria integrità fisica e partecipare alla sicurezza
della collettività aziendale sono tenuti a una precisa serie di doveri, quali:
- Osservare le norme di igiene e sicurezza disposte dal datore di lavoro, al fine di garantire la sicurezza
individuale e collettiva;
- Usare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze, i dispositivi di sicurezza e gli
altri mezzi di protezione preposti e forniti dal datore di lavoro;
- Segnalare al datore di lavoro o ai dirigenti le deficienze riscontrate nei dispositivi di sicurezza e protezione;
- Non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza senza averne ottenuta
l'autorizzazione; (Questa norma è fondamentale. La sua violazione è punibile con l'arresto fino a 3 mesi;
inoltre se il responsabile della rimozione era a conoscenza dello scopo a cui serviva il dispositivo, l’atto può
rivestire gli estremi di reato grave, per il quale sono previste pene fino a 10 anni di reclusione).
- Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza e che
possano compromettere la sicurezza propria e di altre persone;
- Contribuire, con il datore di lavoro , i dirigenti e i preposti all'adempimento di tutte gli obblighi imposti, al
fine di tutelare la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Inoltre, considerato che l’igiene ha lo scopo di proteggere e conservare la salute del lavoratore prevedendo
eventuali malattie o infezioni, anche il DPR 303, art. 5, stabilisce alcuni comportamenti cui il lavoratore deve
attenersi, e cioè:
- Osservare lr norme e le misure disposte dal datore di lavoro ai fini dell'igiene ed usare con cura i dispositivi
tecnico-sanitari e sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- Effettuare un’accurata pulizia della propria persona (come misura preventiva è obbligatori la vaccinazione
antitetanica);
- Disinfettare subito anche le minime ferite e tenere protette dagli agenti atmosferici fino a completa
guarigione;
- Non lavare o disinfettare le mani con ferite o sfoghi entro bagni di benzina, nafta, petrolio, solventi o altre
sostanze generatrici d'infezioni;
- Non assumere cibi, bevande o fumare nelle zone in cui vi sia la presenza di sostanze cancerogene o altri
altri agenti biologici.
- Infine tutti i lavoratori sono tenuti a osservare, oltre alle disposizioni di legge contenute nei testi citati,
anche le norme interne aziendali di carattere generale e/o comportamentale. La gran parte di queste norme
sono comunque da osservare ai fini di una prevenzione d'infortuni e malattie:
- Nell'ambiente di lavoro si deve tenere un contegno e una posizione corretta. I lavoratori devono astenersi in
modo assoluto da qualsiasi genere di scherzo o atti che possono distrarre i compagni, o in qualche modo
ridurre l'attenzione alla propria mansione;
- Vietato usare macchine o attrezzature senza autorizzazione;
- I lavoratori devono osservare scrupolosamente il divieto di fumare nelle zone indicate dagli appositi
cartelli;
- E’ tassativamente proibito pulire gli indumenti usando sostanze infiammabili, tossiche oppure impiegando
l'aria compressa;
- Vietato consumare sul posto di lavoro vino, birra, o altre bevande alcoliche (è anche da evitarsi l'ingestione
di bevande gelate, soprattutto se gassate).
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Sanzioni civili e penali e provvedimenti disciplinari
L'osservanza delle norme previste dal Testo Unico infortuni è garantita da sanzioni civili e penali.
Le pene sono previste nei confronti di datori di lavoro, dirigenti, preposti, installatori, commercianti e lavoratori
stessi, in quanto la sicurezza sul posto di lavoro non è solo interesse dei lavoratore, ma è anche interesse
pubblico. Nel caso di un comportamento antigiuridico sono previsti i seguenti casi:
- Reato contravvenzionale (inosservanza delle norme)
I contravventori delle norme dei DPR 547, DPR 303 e DL 626/94 sono punibili, a seconda degli articoli
trasgrediti, con ammende da varia entità o, nei casi di maggiore gravità, con l'arresto, in particolare:
- Per i datori di lavoro e i dirigenti ammende pecuniarie da 1 milione a 8 milioni o, nei casi di maggiore
gravità,
con arresto fino a 6 mesi;
- Per i preposti ammende pecuniarie da lire 300.000 fino a 3 milioni o, nei casi di maggiore gravità, con
- l’arresto fino a 2-mesi;
- Per i lavoratori ammende pecuniarie da lire 200.000 a 1 milione o, nel casi di maggiore gravità, con
l'arresto fino a 3 mesi; questo in virtù dei DPR 547 e, art. 6 che impone di non rimuovere, non modificare
ecc;
- Per il medico competente ammende pecuniarie da lire 500.000 a 6 milioni o l'arresto fino a 2 mesi.
- Delitto doloso
Si ha quando esiste la volontà e l’intenzione del soggetto a cagionare il danno (art. 437 dei Codice penale).
Questa disposizione punisce chiunque ometta di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire
disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuova o li danneggi, con la reclusione da 6 mesi fino a 5 anni.
Se poi dal fatto deriva un disastro la pena è da 3 anni a 10 anni di reclusione.
- Delitto preterintenzionale
Si ha quando dall'azione deriva un evento dannoso più grave (“oltre l'intenzione”) di quello voluto dall'agente.
- Delitto colposo
Si ha quando il danno non è voluto dall’agente (è cioè “contro l'intenzione” dello stesso) e si verifica a causa di
negligenza, imprudenza o imperizia. Questo delitto è contemplato in varie leggi.
- Codice penali, art. 451
Punisce chiunque, per colpa, ometta di collocare, ovvero rimuova e rende inservibili apparecchi o altri mezzi
destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, con la
reclusione sino a un anno o con multa da 3 a 8 milioni di lire.
Provvedimenti disciplinari
Un lavoratore che non osserva le norme può anche danneggiare altri lavoratori.Inoltre, l'inosservanza delle
normative comporterà provvedimenti disciplinari per il lavoratore inadempiente… Per esempio il Contratto
nazionale di lavoro per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica prevede, a seconda della gravità della
mancanza, i seguenti provvedimenti disciplinari:
- richiamo verbale
- multa
- ammonizione scritta
- sospensione dal lavoro
- licenziamento
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