CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI LAVORO COMPARTO SANITÁ 1998/2001 Azienda Ospedaliera "A. Meyer" Firenze Il giorno 2 agosto 2001 ha avuto luogo l'incontro tra la Delegazione trattante per l'Azienda Ospedaliera "A. Meyer" di Firenze e le Organizzazioni sindacali nelle persone di: per la delegazione aziendale: Renato Colombo ……………………………… Paolo Morello Marchese ………………………. Luigi Setti ……………………………………… Gianfranco Spagnolo ………………………….. Donella Fossati ………………………………… Carla Bini ……………………………………… per i rappresentanti sindacali: Organizzazioni sindacali: CGIL FP sanità - Patrizia Giuliani ………………………. CISL FPS - Carlo Mugnai ………………………………. UIL FPL - Pietro Trallori ………………………………. R.S.U. Sergio Cambi …………………………………………. Renzo Lottini ………………………………………… Andrea Gallori ……………………………………….. Sandro Gaggioli ……………………………………… Anna Zappulla…………………………………………. Al termine della riunione, le parti hanno sottoscritto il CCIL 1998/2001 nel testo che segue: PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI Il presente contratto integrativo aziendale (CCIA) si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato inquadrato nelle categorie A-B-C-D. Il presente CCIA concerne il periodo 1.1.1998/31.12.2001 fatte salve le clausole espresse dal CCNL 98-2001 e quelle dal biennio 2000-2001. Gli effetti del presente contatto decorrono dal giorno successivo alla stipula fra le parti, fatta salva la diversa prescrizione prevista dallo stesso CCIA. Quanto disposto dal CCIA rimane in vigore fino all’approvazione del successivo. RELAZIONI SINDACALI E' parte integrante del presente contratto l’accordo sulle relazioni sindacali, sottoscritto in data 11 aprile 2000 (Allegato A) e l'accordo sull'individuazione delle prestazioni indispensabili da garantire in occasione di scioperi, sottoscritto in data 10 luglio 2000 (Allegati B; B1 e B2). PARTE SECONDA PROGRESSIONI ORIZZONTALI ANNO 2001 E SISTEMA PREMIANTE ANNI 2000\2001\2002 Le parti, preso atto della costituzione dei fondi (art. 38 e 39 del C.C.N.L. del 7.4.99) determinati ai sensi delle deliberazioni N° 64 - 300 - 390 adottate nell’anno 2000 (delibere di recepimento di accordi precedentemente sottoscritti), concordano preliminarmente il trasferimento di risorse da un fondo all’altro, nelle forme ed entità consentite dal C.C.N.L., finalizzate al finanziamento dei contenuti della presente intesa (Allegato C). A partire da questo presupposto le parti concordano quanto segue: PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE Si attribuisce con decorrenza 1\1\2001 la 1° fascia retributiva ai dipendenti che abbiano maturato, alla data del 31\12\2000, una anzianità di servizio complessiva di anni 2, conteggiati con lo stesso criterio utilizzato in sede di 1° inquadramento, prendendo atto della avvenuta qualificazione del personale interessato attraverso la pratica quotidiana e l’uso continuo delle metodiche applicate. Saranno esclusi dal passaggio quei dipendenti che nel corso dell’anno 2000 siano stati oggetto di provvedimenti disciplinari superiori alla censura. Per i dipendenti cui fosse stato formalizzato un giudizio negativo ci si riservano eventuali valutazioni specifiche. Si attribuisce altresì, con decorrenza 1\1\2001, una fascia economica in aggiunta a quella già acquisita in precedenza ai dipendenti che hanno maturato al 31\12\2000 una anzianità di servizio di anni 3 dando atto al personale interessato di una più consolidata esperienza professionale e dell’acquisizione di specifiche competenze nell’ambito delle singole professionalità. Saranno esclusi dal passaggio quei dipendenti che alla data del 31\12\2000 sono già comunque collocati nella 4° fascia della relativa categoria di appartenenza e quei dipendenti che nel corso dell’anno 2000 siano stati oggetto di provvedimenti disciplinari superiori alla censura. Per i dipendenti cui fosse stato formalizzato un giudizio negativo ci si riservano eventuali valutazioni specifiche. Le parti, acquisito il lavoro tecnico predisposto dalla apposita commissione paritetica, convengono di attivare specifiche trattative al fine di realizzare, attraverso la concertazione, un adeguato sistema di valutazione permanente, quale logica e necessaria evoluzione dei seppur limitati strumenti in essere, al fine di dare concreta attuazione alle norme e ai principi contenuti nel C.C.N.L. in materia di progressione economica orizzontale. Le modalità previste ai commi precedenti decadono con la connessione tra il sistema di valutazione e il sistema delle progressioni orizzontali, da concludersi, anche in via sperimentale, entro il primo trimestre del 2002. SALARIO DI RISULTATO Le parti, preso atto del trasferimento del 15% delle risorse previste dal fondo art. 38 comma 3 C.C.N.L. 1998\2001 al fondo art. 39, trasferimento che consente da un lato un congruo incremento del fondo destinato al finanziamento delle progressioni orizzontali e delle posizioni organizzative, e, contemporaneamente, consente una forte trasformazione delle regole di attribuzione delle rimanenti quote incentivanti che, con una gradualità triennale e con correzioni concordate tese a limitare gli eventuali effetti negativi dovuti alla modifica del sistema, colleghino il diritto al salario di risultato al raggiungimento di precisi e concreti obiettivi aziendali, di U.O., individuali, attribuiti per tempo e secondo regole concordate. Coerentemente con tale premessa le parti convengono quanto segue: Anno 2000 Si procederà al conguaglio delle quote attribuite quale salario di risultato per l’anno 2000 a tutto il personale del comparto nel seguente modo: Conferma di tutti gli accordi sottoscritti Elevazione del N° di quote minime attribuite a 18 Conferma del valore attuale delle quote Conguaglio del 20% secondo quanto già previsto dagli accordi Erogazione delle quote previa certificazione del raggiungimento degli obiettivi da parte del nucleo di valutazione Trasferimento di ulteriori eventuali residui economici al fondo 2001 I conguagli così determinati saranno liquidati entro il mese di …………. 2001 Anno 2001 Il primo mese utile dalla sottoscrizione della presente intesa, e comunque contestualmente alla attribuzione delle nuove progressioni orizzontali, saranno rideterminate le quote mensili e annuali attualmente attribuite al personale del comparto con le seguenti modalità: Attribuzione di 9 quote mensili a tutto il personale, di valore economico pari al valore in uso Attribuzione di un progetto aggiuntivo per funzioni di inserimento lavorativo dei nuovi assunti; in tale progetto saranno coinvolti dipendenti con comprovata esperienza lavorativa ed elevata anzianità di servizio, che per il 2001, si ritiene debba coinvolgere il personale già collocato in fascia 4. Attribuzione di un progetto aggiuntivo denominato "progetto per la continuità dei processi assistenziali" con quale attribuire al personale, non assoggettato all'istituto della reperibilità, una quota pari a L. 50.000 per ogni chiamata straordinaria al lavoro, per motivi di urgenza e imprevedibili. L'urgenza della chiamata dovrà essere adeguatamente dichiarata dal responsabile del servizio infermieristico o tecnico. I pagamenti avverranno parallelamente e con lo stesso criterio utilizzato per il pagamento delle reperibilità. Di tali chiamate verrà tenuto apposito registro. La decorrenza è fissata nel 1\1\2001. In sede di prima applicazione possono essere compensati eventuali richiami avvenuti nel mese di dicembre 2000 purché corrispondenti ai criteri previsti con la presente intesa e adeguatamente dichiarati. Il presente progetto è da intendersi prorogato sino ad intese diverse fermo restando l'impegno delle parti ad una verifica degli effetti applicativi della norma alla conclusione di ogni anno. Il valore della quota per la categoria A viene rivalutato da L. 15.000 a L. 16.000. Poiché le nuove progressioni orizzontali decorreranno dal 1\1\2001 e poiché il sistema di finanziamento dei fondi è direttamente connesso e integrato con la realizzazione della presente intesa, si conviene che anche la decorrenza delle nuove quote rideterminate sia il 1\1\2001. I conguagli applicativi dell’intesa dovranno essere contestuali ed escludere il personale che non abbia acquisito nel corso del 2001 una fascia retributiva superiore a quella goduta nel corso del 2000. Le risorse che residueranno dall’applicazione dei punti precedenti saranno attribuite con le seguenti regole: La direzione aziendale si impegna a produrre specifici progetti differenziati entro 2 mesi dalla stipula della presente intesa; I progetti dovranno essere pochi, di facile comprensione, contenere precisi indicatori per valutarne in modo obiettivo il raggiungimento. I progetti di norma saranno finalizzati a produrre significativi cambiamenti nella direzione della semplificazione e sburocratizzazione delle procedure, della migliore fruibilità dei servizi da parte dei cittadini e al miglioramento degli standard quali/quantitativi delle prestazioni; A tutti i dipendenti sarà data l’opportunità di partecipare, anche in modi e forme differenziate, al raggiungimento di specifici obiettivi. La forbice di differenziazione deve essere prevista entro una forbice massima 1 a 3 della stessa categoria; Gli obiettivi dovranno essere realizzati entro il 31\12\2001; A richiesta di una delle parti la delegazione trattante procederà alla verifica della corretta applicazione dell’intesa. Anno 2002 Dal 1\1\2002 tutte le quote attribuite come salario di risultato saranno direttamente finalizzate al perseguimento di obiettivi aziendali, di U.O. individuali. Le parti si incontreranno entro novembre 2001 al fine di regolamentare compiutamente i vari passaggi, comprese le regole generali, concordando sin da ora le seguenti finalità da realizzare nel 2002: Stabilire una forte e diretta connessione del sistema premiante con le logiche e gli obiettivi definiti con l’assegnazione dei budget ai vari centri di responsabilità; Prevedere il finanziamento di alcuni specifici progetti; Prevedere sin da ora che in assenza di accordi integrativi diversi la quota da destinare alla realizzazione degli obiettivi di budget sarà pari all’80% del fondo mentre il restante 20% sarà destinato al raggiungimento di specifici obiettivi; Tutti i dipendenti saranno coinvolti negli obiettivi di budget con la parametrazione già prevista dagli attuali accordi, mentre per quanto riguarda gli obiettivi da definire, potranno essere previste forme di partecipazione differenziate a seconda dell’impegno quali/quantitativo richiesto; Nella logica degli obiettivi definiti con lo strumento del budget devono essere previste le risorse economiche incentivanti per ogni U.O. o per area predefinita. Il raggiungimento degli obiettivi garantisce alla intera équipe la ripartizione di tutta la cifra pattuita anche a fronte di quote non attribuite in forma automatica (es. lunghe assenze, carenze di organico ecc.). Il responsabile della U.O. o di area predefinita può sospendere od escludere, dai benefici connessi al sistema premiante in relazione al contributo dato dal dipendente al raggiungimento dell'obiettivo, singoli dipendenti adottando un provvedimento motivato. Tali quote sono attribuite agli altri componenti l'équipe al raggiungimento degli obiettivi assegnati. PARTE TERZA CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI E DELLE RESPONSABILITÀ. CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELLE NUOVE QUALIFICHE (ART. 19 CCNL 98/01), PASSAGGI VERTICALI E POSIZIONI ORGANIZZATIVE. Al fine di predisporre gli atti che consentano la realizzazione di una contrattazione che produca concretamente un accordo su dotazione organica, attribuzioni funzionali e sistema delle responsabilità, le parti prendono atto dei tempi e delle procedure necessarie alla Direzione Aziendale per formalizzare una proposta concreta fissando fin da ora i seguenti principi: 1. la Direzione del Meyer produrrà tre distinte proposte organizzative, coerenti tra loro, relative a tre aree organizzative, sulla base dei criteri esplicitati nell'incontro del 21 marzo 2001: a) area sanitaria e dell'assistenza; b) area amministrativa; c) area relativa alle qualifiche operaie e del ruolo tecnico non sanitario. 2. la proposta della direzione prima e l'accordo tra le parti poi, dovranno regolamentare sia le funzioni (qualifiche) che le responsabilità (qualifiche e posizioni organizzative) nonché prevedere i criteri attraverso i quali stabilire le entità numeriche delle singole unità operative o i carichi di lavoro cui riferirsi; 3. la Direzione del Meyer si impegna alle riqualificazioni (con oneri a carico del proprio bilancio) dei posti che, a seguito della contrattazione, risultassero coperti con personale in possesso di una qualifica inferiore a quella prevista dagli accordi; si impegna inoltre ad attivare rapidamente la procedura di copertura dei posti riqualificati secondo norme di primo inquadramento coerenti con la normativa in vigore e concordate con le OO.SS.; 4. le parti convengono sulla necessità di realizzare una prima applicazione per le parti non applicabili in modo automatico dell'articolo 19 CCNL 98/01, dei futuri passaggi verticali e della attribuzione degli incarichi di posizioni organizzative predisponendo norme di prima applicazione che partendo dall'accordo sottoscritto in data 18 aprile 2000 rendano possibili procedure rapide, semplici, interne e riservate al personale del Meyer in grado di valorizzare prevalentemente i curriculum individuali e i titoli professionali di studio. A tal fine le parti concordano di nominare un gruppo tecnico paritetico con il mandato di produrre una proposta entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo; 5. le parti, a parziale rettifica di quanto contenuto nell'accordo del 18 aprile 2000 articolo 3 e coerentemente con quanto previsto dal CCNL, convengono di procedere, nella copertura di posti vacanti, prioritariamente con selezioni riservate a personale di categoria inferiore dello stesso profilo e successivamente a personale della stessa categoria ma di diverso profilo. La copertura dei posti avverrà con selezioni interne nella misura prevista attualmente dagli accordi e sarà modificata in caso di precise disposizioni di legge. Le parti convengono nel ritenere prioritarie le procedure interne necessarie per la copertura di posti vacanti relativi alle qualifiche amministrative. Per tale ragione le parti concordano nella attivazione immediata delle relative graduatorie al fine di sbloccare una situazione di stallo che rischierebbe di prolungarsi per troppo tempo essendo bloccate le sostituzioni sia con personale interno che con personale esterno. Le parti, con la sottoscrizione del presente accordo decentrato, adempiono a quanto previsto dall'articolo 4 del CCNL 1998/2001. La Direzione del Meyer darà quindi le necessarie disposizioni affinché i conguagli relativi al salario di risultato 2000, le nuove fasce attribuibili con il presente accordo, nonché l'adeguamento degli acconti a titolo salario di risultato e relativi conguagli siano liquidati contestualmente il mese di aprile, qualora insorgessero problemi tecnici, tali da rendere impossibile il rispetto di tale scadenza, si provvederà con la mensilità di maggio dandone tempestiva informazione alle OO.SS. ed ai dipendenti. Relativamente al punto 5 le parti convengono di sospendere l'efficacia in attesa di ulteriori approfondimenti. PARTE QUARTA DIRITTI INDIVIDUALI E COLLETTIVI Contratto individuale di lavoro Per ogni lavoratrice e lavoratore, assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato od indeterminato, si procede alla stipula del contratto individuale di lavoro nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 14 del CCNL 1995/97 e dalla normativa in vigore. Il contratto dovrà contenere: categoria e profilo di appartenenza; data di inizio del rapporto di lavoro; durata del periodo di prova; orario di lavoro e sede di prima destinazione; tipologia di assunzione; termine finale in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato; elementi generali degli aspetti economici. Al dipendente assunto è fornita copia del contratto integrativo, del regolamento sull'orario di lavoro (Allegato D) e del codice di comportamento. Al fine di rendere trasparenti le procedure di richiesta per l'esercizio degli istituti giuridici ed economici da parte dei dipendenti l'Azienda s'impegna a rivedere la modulistica specifica. Mercato del lavoro Il mercato del lavoro e l'utilizzo del personale dipendente di settori eventualmente soggetti ad esternalizzazioni dei servizi sono oggetto di informazione e concertazione. L'Azienda può motivatamente ricorrere a forme di lavoro flessibile e/o appalti o esternalizzazioni al solo fine di corrispondere efficacemente ai bisogni dell'utenza. In caso di esternalizzazioni dei servizi l'Azienda si impegna a prevedere le clausole relative all'applicazione dei contratti di riferimento e delle norme relative alla prevenzione e sicurezza. I Capitolati di appalto dovranno salvaguardare la qualità del lavoro e delle prestazioni erogate, garantendo il rispetto delle normative specifiche inerenti le condizioni del lavoro. Il mancato rispetto delle clausole di cui sopra comporterà la rescissione dei contratti. In attesa di una compiuta normativa contrattuale in materia, nei casi di sperimentazione di contratti di formazione lavoro, la selezione dei candidati avverrà con le stesse modalità previste dal regolamento per le selezioni interne. Nei casi di cui sopra l'Azienda fornisce tempestivamente informazione preventiva alle OOSS ed alla RSU. Le fattispecie sopra indicate saranno comunque coerentemente inserite nel modello organizzativo aziendale e nel piano assunzioni. Modalità di accesso al lavoro E’ parte integrante di questo contratto l’accordo firmato il 18 aprile 2000 relativo al "regolamento e disciplina delle modalità di svolgimento delle selezioni interne del personale di comparto in attuazione degli artt. 16 e 17 del CCNL 1998-2001" (Allegato E). Criteri per le politiche dell'orario di lavoro Nell'ambito dei principi enunciati dall'articolo 26 del CCNL 1998/2001 le parti concordano che l'orario di lavoro può essere distinto in tre tipologie: rigido; flessibile; libero. L'orario contrattuale settimanale è di 36 ore. Nel rispetto del monte ore annuale è possibile ricorrere alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali ed annuali con orario inferiore o superiore alle 36 ore settimanali da un minimo di 28 ad un massimo di 44 ore. I responsabili delle strutture operative dell'Azienda definiscono, sulla base del regolamento di cui alla delibera sopra, l'orario di lavoro più funzionale alle attività da svolgere coerentemente con i criteri esplicitati. Nell'ambito delle modalità di analisi dell'organizzazione del lavoro le parti s'impegnano, altresì, a predisporre entro il corrente anno 2001, progetti di fattibilità per le sperimentazioni di forme di riduzione stabile dell'orario di lavoro a parità di risorse economiche impiegate tenendo in particolare conto i settori dell'area critica. Al fine di sviluppare le politiche sull'orario di lavoro in termini di flessibilità le parti istituiscono una Commissione Paritetica di 8 componenti con il compito di studiare l'argomento "banca delle ore". Per l'avvio della Commissione, la Delegazione Sindacale comunicherà all'Azienda i propri nominativi. Lavoro straordinario Sulla base di quanto previsto dall'articolo 34 del CCNL e tenuto conto delle risorse previste dal relativo fondo, il ricorso al lavoro straordinario è finalizzato a remunerare le prestazioni necessarie a fronteggiare particolari, temporanee e specifiche situazioni organizzative. Le parti convengono che: a) le risorse destinate al lavoro straordinario verranno determinate annualmente in sede di determinazione dei Fondi; b) il lavoro straordinario prestato, nei limiti contrattuali previsti e di budget, è monetizzato o recuperato con riposi sostitutivi a domanda del dipendente da fruire, compatibilmente con le esigenza di servizio, nel mese successivo; c) le liquidazioni degli straordinari avvengano di norma nel mese successivo a quello della richiesta; d) gli incontri per verificare gli andamenti siano a cadenza quadrimestrale. Mensa Le parti convengono sui contenuti espressi nella bozza di circolare (Allegato F) che la direzione aziendale si è impegnata ad emanare a conclusione della contrattazione. Ferie L'Azienda garantisce ai dipendenti la fruizione delle ferie per almeno 15 giorni continuativi nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre. A tal fine e a salvaguardia del principio della rotazione, in particolare per il personale addetto all'assistenza, l'Azienda predisporrà in piano ferie entro il 31 marzo di ogni anno. Formazione e aggiornamento Le parti riconoscono la valenza strategica del personale nelle aziende sanitarie e la necessità di adeguare le conoscenze al continuo sviluppo della scienza, della tecnologia e dei modelli gestionali. Si riconosce la formazione come diritto/dovere prevedendo che la contrattazione esamini i programmi annuali e pluriennali. Al fine di favorire i processi di formazione in tutti i settori dell'Azienda, le risorse finanziarie previste per la formazione ammontano all'1% del monte salari. Alla formazione potrà essere destinata una quota parte della riduzione negoziata dell'orario di lavoro con cui garantire l'aggiornamento e/o la formazione continua. La contrattazione potrà ricercare ulteriori risorse da destinare alla formazione. La gestione avviene attraverso la definizione e lo sviluppo del programma pluriennale e dei i piani annuali e l'avvio della costituzione dell'anagrafe formativa. L'attività formativa opportunamente documentata fa parte integrante del sistema di valutazione permanente per lo sviluppo delle carriere. La formazione dovrà effettuarsi prevalentemente durante l’orario di lavoro o in permesso retribuito e sarà strettamente collegata alle scelte strategiche ed organizzative dell’azienda. In caso di processi di ristrutturazione o riconversione aziendale andranno previsti specifici programmi formativi finalizzati ad agevolare il reinserimento dei lavoratori o la loro eventuale mobilità destinando a tal fine parte delle risorse. Particolare attenzione andrà posta alla formazione/inserimento dei nuovi assunti, recependo gli indirizzi regionali in materia. Le parti concordano di istituire una Commissione Paritetica con il compito di proporre una proposta di regolamento per la formazione e aggiornamento, sulla base della normativa regionale. Pari opportunità Vista l'esigenza emersa anche al tavolo di trattativa con la dirigenza, si decide di attivare un unico Comitato per le pari Opportunità per le tre aree contrattuali. Per favorire l'operatività l'Azienda s'impegna a richiedere alle OOSS firmatarie dei CCNL la designazione dei componenti sindacali. Compito particolare del Comitato è quello di individuare proposte di "azioni positive" volte rimuovere ostali alle pari opportunità. Maternità Si applica quanto previsto dalla legge n. 1024/71 integrata della legge n°53 del 8/03/2000 in materia di disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità. Mobilità del Personale L’Azienda si impegna a favorire la mobilità in uscita attraverso il nulla osta, così come previsto dall'articolo 18 del d.lgs. 80/98. Il nulla osta aziendale dovrà indicare la data di trasferimento. In relazione alle esigenze di servizio la data di trasferimento non potrà superare i sei mesi dalla data di accettazione dell'azienda di destinazione. Al fine di evitare il burn-out del personale nei settori critici l'Azienda, in relazione alle proprie esigenze di programmazione del fabbisogno e prima di inserire nuove figure esterne, terrà conto delle graduatorie e delle domande interne esistenti. Tutela dei lavoratori portatori di handicap ed in condizioni di disabilità e svantaggio psicofisico L'Azienda si impegna a garantire: l'inserimento lavorativo dei soggetti portatori di handicap o in stato di disabilità e svantaggio psicofisico; la massima fruibilità dei permessi previsti dalla normativa vigente nei casi di particolare gravità e durata. L'Azienda si impegna per il nuovo Meyer a prestare la massima attenzione agli aspetti legati alle barriere architettoniche per la tutela dei lavoratori e dei cittadini. Ambiente di lavoro L'Azienda si impegna: ad adeguare e migliorare la struttura e l'organizzazione del lavoro alla normativa vigente in materia, attraverso un approccio orientato al miglioramento della gestione delle risorse e dei processi; a porre in atto tutte le iniziative necessarie a favorire l'accesso e la permanenza nei luoghi di lavoro del personale disabile; ad attivare adeguate iniziative formative ai lavoratori in materia di sicurezza e salute con particolare riferimento al proprio posto di lavoro; a garantire la messa a regime degli strumenti normativi e logistici per il funzionamento dei RLS aziendali. PARTE QUINTA ALLEGATI Allegato A PROTOCOLLO D'INTESA SUL SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI TRA LA DIREZIONE AZIENDALE OSPEDALE "A. MEYER", LA R.S.U. E LE OO.SS. FIRMATARIE DEL C.C.N.L. COMPARTO SANITA' 1998/2001 ARTICOLO 1 - FINALITÀ .................................................................................................................................. ARTICOLO 2 - DELEGAZIONI TRATTANTI .......................................................................................................... ARTICOLO 3 - STRUMENTI DELLE RELAZIONI SINDACALI ................................................................................ 1. Informazione ....................................................................................................................................... 2. Concertazione .................................................................................................................................... 3. Consultazione .................................................................................................................................... 4. Contrattazione .................................................................................................................................... ARTICOLO 4 - QUESTION TIME ........................................................................................................................ ARTICOLO 5 - COMMISSIONI PARITETICHE....................................................................................................... ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI CONTRATTAZIONE E PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO ARTICOLO 7 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA .................................................................................................. ARTICOLO 8 - ASSEMBLEE DEL PERSONALE ................................................................................................... ARTICOLO 9 - AFFISSIONE E DIFFUSIONE DI STAMPE E COMUNICATI ................................................................ ARTICOLO 10 - RAPPRESENTANZE SINDACALI ................................................................................................ ARTICOLO 11 - PERMESSI PER CARICHE SINDACALI ........................................................................................ ARTICOLO 12 - DISPOSIZIONI FINALI ............................................................................................................... Articolo 1 Finalità L’Azienda Ospedaliera “A.. Meyer”, la Rappresentanza Sindacale Unitaria, le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto “sanità”, sottoscritto il 7 aprile 1999, ritengono il sistema di relazioni sindacali funzionale alla ricerca di assetti organizzativi e norme mirate a contemperare l'interesse dei cittadini utenti con gli obiettivi di sviluppo organizzativo dell’Azienda e la valorizzazione dei dipendenti e delle loro responsabilità visti nell'ottica del miglioramento delle condizioni lavorative e delle capacità professionali esistenti. In quest’ottica l'Azienda promuove il coinvolgimento e la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori per il miglioramento della qualità del lavoro e dell'ambiente. Le suddette finalità comportano l’impegno della Direzione Aziendale e delle rappresentanze sindacali dei lavoratori ad attivare il massimo confronto per approfondire le materie su cui esso si esercita e per ricercare soluzioni che tengano conto dei diversi interessi coinvolti. Il confronto è sviluppato sulla base dei seguenti criteri generali: rispetto della normativa (nazionale, regionale, aziendale, contrattuale) vigente e dei vincoli economico-finanziari; non deve costituire limitazione all’autonomia dell’Azienda; assunzione effettiva delle distinte responsabilità, riconoscimento dei principi di correttezza, di autonomia reciproca e di chiara distinzione di ruoli; trasparente e proficuo espletamento delle rispettive attività; sviluppo del sistema d'integrazione tra le tre aree di contrattazione aziendale (comparto, dirigenza medica, dirigenza sanitaria, tecnica e amministrativa), ferme restando le specificità di ciascuna area. Nell’ambito della disciplina di cui agli artt. 10, 45 e seguenti del D. Lgs. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, degli artt. 3 e seguenti del titolo II del vigente C.C.N.L. del personale del comparto e dell’art. 43 del vigente Regolamento Generale d’Azienda, il presente protocollo d'intesa determina i modi, i tempi, gli strumenti di applicazione e di sviluppo del sistema delle relazioni sindacali, le materie oggetto di confronto, le procedure ed i destinatari. Articolo 2 Delegazioni Trattanti Ai sensi dell'art. 9, comma 1 del CCNL 1998/2001 la delegazione trattante: per l'Azienda è individuata e costituita con deliberazione del direttore generale. Il Direttore Generale, in quanto legale rappresentante dell'Azienda, o un suo delegato, ha facoltà decisionale; per i sindacati è costituita dalla RSU e dai rappresentanti delle OO.SS. di categoria firmataria del CCNL. Le OO.SS. e la RSU si impegnano ad assicurare la continuità dei propri rappresentanti fin dall'inizio di ogni vertenza o trattativa e indicano preventivamente all'Azienda i nomi abilitati a trattare e sottoscrivere i verbali e gli indirizzi cui fare riferimento per le convocazioni. Ogni O.S. nomina un delegato ed un supplente avente la funzione di rappresentare in modo univoco la posizione della propria sigla. Alle trattative possono partecipare, previa comunicazione, membri diversi sia di parte aziendale che sindacale in qualità di esperti o titolari di struttura organizzativa, a seconda delle esigenze e della materia trattata, con il ruolo di consulenti. Articolo 3 Strumenti delle Relazioni Sindacali Nell’ottica di cui all'art. 1 del presente protocollo e al fine di realizzare i principi della partecipazione dei soggetti sindacali alle scelte strategiche aziendali, le parti convengono che il sistema di relazioni sindacali a livello decentrato si sviluppi nel seguente modello relazionale: informazione; consultazione; concertazione o contrattazione collettiva integrativa aziendale, nelle materie e con le modalità indicate nel CCNL; altri strumenti (Question Time; Commissioni Paritetiche); interpretazione autentica del contratto collettivo integrativo aziendale. Ai sensi dell’art. 43 del vigente regolamento generale d’azienda, che norma i rapporti con le rappresentanze sindacali del personale, ogni dirigente di struttura organizzativa, professionale e funzionale, è tenuto a fornire alle rappresentanze sindacali dei lavoratori adeguate informazioni sui provvedimenti e sugli atti di gestione assunti relativamente alle materie contenute nel presente protocollo d’intesa e rientranti nelle competenze professionali della struttura organizzativa di cui è responsabile. 1. Informazione Le parti individuano nell'informazione lo strumento fondamentale per avviare confronti trasparenti e costruttivi. L'informazione, fatti salvi i casi di riservatezza previsti dalla normativa vigente, si articola nelle seguenti tipologie: a) informazione periodica; b) informazione preventiva per le materie di seguito indicate, con facoltà delle parti di avviare le procedure previste per la consultazione; c) informazione preventiva per le materie in cui è previsto l'obbligo di avvio delle procedure di contrattazione collettiva integrativa o di concertazione o di consultazione obbligatoria. L’informazione di cui alla lettera a) si articola in: - a1) informazioni di verifica sulla gestione complessiva delle risorse umane: su richiesta dei soggetti sindacali le parti si incontrano con cadenza semestrale sui seguenti argomenti, di cui l'Azienda ha fornito adeguata e tempestiva informazione: dati consuntivi sulla forza occupata, sulla costituzione, modificazione ed estinzione del rapporto di lavoro del comparto e sull'andamento generale della mobilità del personale; dati consuntivi si incarichi interni ed esterni, consulenza, appalti dei servizi; dati consuntivi relativi all'andamento della formazione professionale, con particolare riguardo al numero degli interessati ed ai contenuti dei corsi; resoconto consuntivo delle ore straordinarie effettuate; rendiconto sulla distribuzione complessiva del fondo per la produttività collettiva ed individuale e sull'applicazione dell'istituto della pronta disponibilità; dati consuntivi relativi alle liste d'attesa. - a2) informazione sugli atti deliberativi: l’Azienda si impegna a trasmettere ai soggetti sindacali l’elenco completo delle deliberazioni assunte dal Direttore Generale. I loro rappresentanti possono richiedere i documenti amministrativi per i quali abbiamo interesse al fine di tutelare situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi di quanto disposto dalla legge 241/90 e dal DPR 352/92 nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa citata e di quelli previsti dalla tutela della privacy. L’Azienda si impegna a fornire quanto richiesto entro 7 giorni. L'informazione preventiva di cui alla lettera b) riguarda gli atti a valenza strategica: b1) atti generali concernenti le linee di indirizzo, quali il Piano Attuativo Ospedaliero ed i Programmi Annuali di Attività, la relazione sanitaria annuale, gli atti di programmazione interaziendali. Per i primi tre, l'invio ai soggetti sindacali avviene contestualmente alla trasmissione agli organi di controllo; per il quarto, l'invio avviene contestualmente all’adozione da parte del Direttore Generale; b2) atti generali concernenti il rapporto di lavoro e l’organizzazione dei servizi e degli uffici, quali l’atto aziendale e il regolamento di organizzazione delle strutture organizzative. Per il primo, l'invio ai soggetti sindacali avviene contestualmente alla trasmissione agli organi di competenza; per il secondo, l'invio avviene contestualmente all’adozione da parte del Direttore Generale; b2) atti finanziari, quali il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio d’esercizio. L'invio ai soggetti sindacali avviene contestualmente alla trasmissione agli organi di controllo. L'informazione preventiva di cui alla lettera c) riguarda l'avvio di iniziative rientranti nelle materie specificate nei punti successivi e per le quali il CCNL prevede la contrattazione integrativa o la concertazione o la consultazione obbligatoria. 2. Concertazione Le parti, ricevuta l'informazione preventiva possono attivare, ai sensi dell'art. 6 lett. b) CCNL 1998/2001, mediante richiesta scritta la concertazione sulle seguenti materie: articolazione dell'orario di lavoro; verifica periodica della produttività delle strutture operative; definizione dei criteri per la determinazione della distribuzione dei carichi di lavoro; andamento dei processi occupazionali; definizione dei criteri e modalità delle selezioni per i passaggi tra le categorie; definizione dei criteri e modalità di valutazione delle posizioni organizzative e la relativa graduazione delle funzioni; definizione dei criteri e modalità di conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e loro valutazione periodica; definizione dei criteri e modalità dei sistemi di valutazione permanente. La concertazione si svolge secondo la seguente procedura: richiesta di attivazione, in forma scritta, da parte dei soggetti sindacali aziendali dopo aver ricevuto l’informazione prescritta dall’art. 6 del CCNL; avvio della concertazione entro 48 ore dal ricevimento della richiesta a seguito di convocazione da parte dell’Azienda cui spetta il potere-dovere di iniziativa; conclusione nel termine tassativo di 30 giorni. In caso di particolari e complesse problematiche il termine tassativo di 30 giorni per la conclusione della concertazione può essere prorogata, d’intesa tra le parti, di ulteriori 15 giorni. Durante tutto lo svolgimento della procedura di concertazione le parti si astengono da ogni autonoma ed unilaterale iniziativa sulla materia in discussione. L’esito della concertazione è dato in verbale contenente le intese raggiunte e/o le differenti posizioni delle parti. Copia del verbale verrà allegato all’eventuale atto decisionale. Il Direttore Generale può designare quali rappresentanti dell’Azienda i dirigenti in relazione alla materia trattata al di fuori della composizione della delegazione trattante di parte pubblica. 3. Consultazione La consultazione dei soggetti sindacali aziendali, prima dell’adozione degli atti di cui al punto 1 lettera b) del presente articolo è facoltativa. Essa si svolge obbligatoriamente sulle materie specificatamente previste all’art. 6 lettera c) del CCNL: regolamenti di organizzazione e disciplina degli uffici che comportano riflessi sull'organizzazione del lavoro; consistenza e variazione delle dotazioni organiche; modalità per la periodica designazione dei rappresentanti per la composizione del collegio arbitrale; casi di sui all'art. 19 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626. 4. Contrattazione La contrattazione collettiva integrativa si attiva e regola le seguenti materie: sistemi di incentivazione; criteri per la ripartizione delle risorse derivanti dalle voci di cui all'art. 4 c. 2 ai fini della loro assegnazione ai fondi di cui agli artt. 38 e 39 del CCNL 1998-2001; spostamento delle risorse tra i fondi ed al loro interno; modalità e verifiche per l'attuazione della riduzione dell'orario di lavoro; aggiornamento e formazione del personale; linee di indirizzo e criteri per il miglioramento dell'ambiente di lavoro; facilitazione dell'attività dei dipendenti disabili; effetti delle innovazioni tecnologiche e organizzative, disattivazione e/o riconversioni dei servizi; criteri per le politiche dell'orario di lavoro; individuazione dei casi in cui è elevabile il contingente della percentuale di part-time; pari opportunità; criteri per l'attribuzione dei compensi per il lavoro straordinario; sistema classificatorio del personale (criteri generali per la definizione delle procedure per le selezioni per i passaggi all'interno di ciascuna categoria, criteri per la progressione economica orizzontale); somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito all'azienda o a enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega delle funzioni. Articolo 4 Question Time Al fine di sviluppare il più ampio e funzionale sistema di relazioni sindacali, il primo lunedì di ogni mese è destinato all’incontro tra la Direzione Aziendale ed i componenti della RSU aziendale quale momento di ricerca di soluzioni a problemi gestionali di carattere generale e di periodica informazione aziendale. E’ compito della RSU aziendale precisare, almeno con un anticipo di 7 giorni rispetto al giorno dell’incontro, gli argomenti sui cui si svolgerà il Question Time. Al termine di ogni incontro sarà redatto un verbale, sottoscritto tra le parti, riportante sinteticamente le risoluzioni in merito ai punti discussi. Articolo 5 Commissioni Paritetiche Allo scopo di approfondire particolari tematiche, l’Azienda ed i soggetti sindacali aziendali possono attivare, in tutti i casi in cui se ne ravvisi l’opportunità, specifici tavoli tecnici per la trattazione di materie inerenti lo svolgimento operativo delle attività senza formalità codificate. Essi non hanno funzione negoziale, pertanto non richiedono la sottoscrizione di accordi vincolati per le parti. Le aree tematiche sono: ambiente, igiene e sicurezza; formazione e aggiornamento professionale; riorganizzazione aziendale e conseguenti riflessi sull'organizzazione del lavoro; riconversione, disattivazione di strutture sanitarie; comitato pari opportunità. Fermo restando la possibilità di attivare tutti i tavoli tecnici nelle materie su indicate, si ritiene prioritario costituire entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo almeno le seguenti commissioni permanenti: ambiente, igiene e sicurezza; formazione e aggiornamento professionale; riorganizzazione aziendale e conseguenti riflessi sull'organizzazione del lavoro. Le commissioni perseguono il suddetto scopo attraverso la raccolta ed il monitoraggio dati, lo studio e la proposta. Esse sono composte in modo paritetico e sono formate da un numero di 4 o 6 componenti; svolgono le loro attività durante il normale orario di lavoro, compatibilmente con le esigenze di servizio. I soggetti sindacali aziendali possono indicare come componente qualunque lavoratore dipendente dell'Azienda. Sono di norma incompatibili gli incarichi di componente della delegazione trattante con quelli di componente di commissione bilaterale. Le conclusioni raggiunte dalle commissioni sono esposte in apposito verbale controfirmato dalle parti da sottoporre alla Direzione Aziendale per le valutazioni e le determinazioni di competenza. Articolo 6 Modalità di Contrattazione e Procedure di Raffreddamento Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 c. 5 e dall’art. 10 del CCNL 1998-2001, le parti convengono di attuare comportamenti responsabili volti a favorire le soluzioni delle vertenze sorte. A tal fine convengono le seguenti modalità di contrattazione e la relativa procedura di raffreddamento del conflitto: sulla base di compiuta ed articolata proposta aziendale formale o a seguito della presentazione di compiuta ed articolata proposta sindacale formale, entro 10 giorni le parti si impegnano ad avviare il negoziato; entro i successivi 15 giorni, ovvero entro una scadenza diversa convenuta, le parti dovranno pervenire alla definizione della vertenza; in caso di posizioni inconciliabili, prima della definitiva rottura delle trattative, si conviene di sospendere la trattativa stessa e di programmare, entro i successivi 15 giorni, una ulteriore fase negoziale; durante tutto lo svolgimento della procedura (come pure durante il periodo in cui si svolge la concertazione o la consultazione) le parti si astengono da ogni autonoma ed unilaterale iniziativa. Il contratto collettivo integrativo aziendale deve contenere apposite clausole circa i tempi, le modalità e le procedure di verifica della loro attuazione. Esso conserva l’efficacia fino alla stipula del successivo contratto. Le disposizioni contrattuali del precedente e del presente accordo rimangono in vigore fino a quando non siano state sostituite dal successivo contratto collettivo integrativo aziendale. Il contratto collettivo integrativo non può essere in contrasto con vincoli e limiti risultanti dai contratti collettivi integrativi nazionali e si svolgono sulle materie da esso stabilite. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. L’ipotesi di contratto collettivo integrativo è trasmesso, per il controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio al Collegio dei Revisori entro cinque giorni dalla sua sigla da parte delle delegazioni trattanti. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, il contratto collettivo integrativo viene sottoscritto dalle parti. In caso di rilievi la trattativa dovrà essere ripresa entro cinque giorni. L’Azienda si impegna inoltre ad avviare l’applicazione entro 30 giorni. Essa è tenuta a trasmettere all’ARAN il contratto integrativo, entro cinque giorni dalla sua sottoscrizione. L’autorizzazione alla sottoscrizione non è richiesta ove il contratto sia stipulato direttamente dall’organo di vertice. Le parti si danno reciprocamente atto che, non sussistendo l’obbligo di accordo nelle materie ex-art. 4 comma 2 dal V al IX punto CCNL, qualora non implicanti l’erogazione di risorse destinate al trattamento economico, esse compiono ogni ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo nelle materie medesime. Articolo 7 Interpretazione Autentica In caso di controversie relative all’interpretazione del contratto collettivo aziendale i firmatari dello stesso si impegnano a definire consensualmente, in incontri specifici, il significato della clausola controversa. Le parti hanno la facoltà di richiedere un incontro motivando le cause della controversia. L'incontro dovrà avvenire entro 5 giorni dalla richiesta e dovrà concludersi, salvo diversa indicazione concordata tra le parti, entro 5 giorni dall'avvio del confronto. Analogamente a quanto previsto dall'art. 10 c. 3 del CCNL durante tale periodo le parti non potranno assumere iniziative unilaterali. L’eventuale accordo sostituisce ad ogni effetto la clausola controversa fin dalla data di sottoscrizione dell’accordo integrativo stesso. Le parti si impegnano a fare ricorso a detto sistema esclusivamente per le materie rilevanti e ritenute preminenti in quanto nell’ambito di un corretto sistema di relazioni sindacali i problemi minori devono trovare soluzione in un corretto, positivo e permanente rapporto dialettico. Articolo 8 Assemblee del Personale In virtù del vigente accordo, i dipendenti hanno diritto di riunirsi in assemblea nel limite massimo individuale di 12 ore annue pro-capite. La convocazione, la sede, l’orario e la presunta durata dell’assemblea è comunicata al Direttore Generale, a cura delle RSU e/o delle OO.SS. firmatarie del CCNL in forma scritta con preavviso di minimo 48 ore, salvo casi eccezionali. L’Assemblea potrà essere articolata anche per gruppi di lavoratori. Nella comunicazione dovranno essere indicate eventuali partecipazioni di dirigenti sindacali esterni. Il lavoratore che partecipa all’assemblea dà comunicazione al diretto responsabile che provvederà a registrare l’orario di inizio e di termine in apposito foglio che dovrà partecipare all’ufficio del personale. Nel caso che l’assemblea si tenga in locali situati in sede diversa da quella di servizio i tempi occorrenti al personale per gli spostamenti non vengono conteggiati ai fini del computo delle ore di permesso retribuito. A fronte di indispensabili ed inderogabili esigenze di funzionalità di determinati servizi, l’Azienda, di concerto con la RSU e le OO.SS., individuerà i contingenti minimi di personale che non potranno partecipare all’Assemblea. Articolo 9 Affissione e Diffusione di Stampe e Comunicati L’Azienda si impegna a mettere a disposizione dei soggetti sindacali aziendali spazi presso i punti automatici di rilevazione delle presenze in ogni presidio dell’Azienda e agli ingressi degli spogliatoi per l’affissione di pubblicazioni, testi e comunicati inerenti esclusivamente materie di interesse sindacale e del lavoro. Il materiale da diffondere nell’ambito aziendale deve recare sempre l’indicazione dell’organizzazione sindacale che lo ha elaborato. I sindacati sono responsabili dell’uso proprio di tali comunicazioni con cui si esprime il dialogo corretto tra le parti e vigilano affinché i testi siano riconosciuti anche con il nome e la firma degli autori. L’Azienda provvederà a deaffiggere il materiale di informazione o di propaganda affisso abusivamente fuori degli appositi spazi. Articolo 10 Rappresentanze Sindacali I componenti delle rappresentanze sindacali di cui all'art. 2 del presente protocollo, dipendenti dell’Azienda “A. Meyer”, con preventiva comunicazione e senza arrecare pregiudizio alla normale attività lavorativa, possono assentarsi dal posto di lavoro per lo svolgimento dell’attività sindacale, alle condizioni e nei modi previsti dal contratto collettivo nazionale quadro - distacchi, aspettative, permessi ed altre prerogative sindacali - sottoscritto il 7 agosto 1998 e successive modificazioni ed integrazioni oltre che dalle altre norme e disposizioni vigenti in materia. I permessi sindacali retribuiti devono essere utilizzati nel rispetto del monte ore spettante alla organizzazione di appartenenza e alla RSU secondo le modalità previste dal richiamato Contratto Collettivo Nazionale Quadro. Sarà cura dell’Azienda notificare agli organismi interessati, entro il primo trimestre di ogni anno, l’ammontare dei permessi e la loro disposizione. Il permesso è concesso salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio. L’associazione sindacale cui appartiene il dirigente sindacale che usufruisce del permesso è responsabile dell’effettiva utilizzazione del permesso sindacale. Dell’utilizzo di ore o giorni di permesso sindacale viene inoltrato avviso con 48 ore di anticipo ai responsabili delle rispettive strutture organizzative. Per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, i componenti delle rappresentanze sindacali possono fruire anche di permessi non retribuiti ai sensi del già citato contratto collettivo nazionale quadro. L'Azienda mette a disposizione dei soggetti sindacali aziendali un locale attrezza per le loro riunioni. L'Azienda assicurerà, che detto locale sia dotato di un telefono per le comunicazioni interne ed esterne tramite centralino, di un computer con stampante, di un fax.. L’Azienda assicura i vari livelli di relazioni sindacali relativi alla contrattazione, agli incontri per la concertazione, consultazione, question-time, in apposite riunioni. Le relative ore saranno considerate attività di servizio e non saranno contabilizzate nel monte ore delle agibilità sindacali. Articolo 11 Permessi per Cariche Sindacali Ai lavoratori membri di organi direttivi delle confederazioni sindacali, delle federazioni nazionali di categorie e dei sindacati nazionali, saranno concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi no n retribuiti, nel rispetto di quanto stabilito dagli accordi nazionali in materia. Articolo 12 Disposizioni Finali Le presenti disposizioni sostituiscono ed annullano precedenti intese in materia di libertà sindacali ed agevolazioni sindacali. Per quanto non espressamente specificato, si fa riferimento alla normativa vigente. Allegato B ACCORDO SULL’INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE IN OCCASIONE DI SCIOPERI Le parti, in applicazione della L. 146/1990 e successive modifiche ed integrazioni e della proposta nazionale formulata dalla Commissione di Garanzia per il settore sanitario in data 6 febbraio 1997, convengono quanto segue: Articolo 1 Servizi Pubblici Essenziali 1. I servizi pubblici essenziali e le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero sono indicati in allegato B1 "Servizi Essenziali e Contingenti Esonerati dallo Sciopero". La dotazione organica aziendale è indicata in allegato B2. 1. 2. 3. 4. 1. Articolo 2 Contingenti di personale I profili professionali addetti ai servizi essenziali di cui all'articolo 1, nonché i contingenti di personale esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili di ciascuna struttura, unità operativa e reparto autonomo dell'Azienda Ospedaliera MEYER sono individuati in allegato B1 di cui all'articolo 1 del presente accordo. I contingenti sono individuati in conformità al contratto decentrato integrativo d'azienda. I dirigenti responsabili del funzionamento delle singole strutture organizzative individuano, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del personale inclusi nei contingenti di cui all'allegato B1 che in occasione di ogni sciopero sono tenuti all'erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerati dall'effettuazione dello sciopero. Gli stessi comunicano per iscritto i nominativi ai singoli interessati individuati che dovranno esprimere la volontà di aderire o meno allo sciopero e successivamente al Direttore Sanitario, Amministrativo e alle organizzazioni sindacali per conoscenza e all'Ufficio del Personale per la gestione degli elenchi. Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile. I nominativi del personale sono comunicati per iscritto dai dirigenti entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. In ogni caso dovranno essere assicurate le seguenti condizioni: a) per le prestazioni indispensabili relative all'Assistenza sanitaria d'urgenza di cui alle lettere A1) e A1.1) dell'allegato B1, dovrà essere garantito il mantenimento in servizio del personale dei profili sanitari e tecnici normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero; b) i contingenti di personale impiegati nelle altre prestazioni indispensabili di cui alle lettere A2), A3), B), non potranno essere inferiori a quelli impiegati nei giorni festivi, ovvero al minor contingente eventualmente previsto in altro giorno feriale. Eventuali previsione di contingenti superiori, conseguenti all'attivazione di nuovi servizi o a sopraggiunte esigenze di carattere aziendale, verranno negoziate tra le parti. Articolo 3 Modalità di effettuazione degli scioperi 1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicono azioni di sciopero, nel caso di vertenze regionali o aziendali e che coinvolgono i servizi di cui all’art. 1, sono tenute a darne comunicazione scritta all'Azienda e agli enti interessati con un preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando, la durata, le modalità di attuazione e le motivazioni dell'astensione collettiva del lavoro. Nel caso di proclamazione di scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto il termine di preavviso dovrà essere rispettato oltre che nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica anche nei confronti dell'Azienda. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle predette amministrazioni. 2. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all’utenza l'Azienda, tramite la U.O. Comunicazione, Promozione e Marketing, è tenuta a trasmettere, agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione nell’area interessata dallo sciopero, una comunicazione circa i tempi e le modalità dell’azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dall'Azienda nell’ipotesi di revoca dello sciopero. 3. In considerazione della natura dei servizi resi dalle strutture sanitarie e del carattere integrato della relativa organizzazione, i tempi e la durata delle azioni di sciopero sono così articolati: a) il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza non può superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata massima di una intera giornata (24 ore); b) gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non supereranno le 48 ore consecutive; nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non potrà comunque superare le 24 ore; c) gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo, all’inizio o alla fine di ciascun turno; d) l’intervallo minimo fra un’azione di sciopero e la proclamazione del successivo è di almeno 12 giorni, rispettato da tutti i soggetti proclamanti - eventualmente concentrando nella stessa giornata scioperi di categorie ed organizzazioni diverse - sicché gli utenti possano contare su periodi certi di normale funzionamento dei servizi sanitari; garanzia che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili. Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative, funzionalmente non autonome, ovvero singoli profili professionali. Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro. Inoltre, le azioni di sciopero non saranno effettuate: nel mese di agosto; nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio; nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo. 1. Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali. e) 1. 2. Articolo 4 Procedure di raffreddamento e di conciliazione Si rinvia al contratto collettivo nazionale di lavoro o al contratto collettivo integrativo aziendale, nel caso di diversa previsione, per quanto attiene agli organi, ai tempi ed alle procedure per il raffreddamento e la conciliazione dei conflitti in caso di sciopero. Durante l’esperimento dei tentativi di conciliazione, l’Azienda si astiene dall’adottare iniziative pregiudizievoli per la posizione dei lavoratori interessati al conflitto. Articolo 5 Sanzioni 1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e di quelle contenute nel presente accordo, si applicano gli artt. 4, 4 bis, 4 ter, 4 quarter, 4 sixies e 9 della predetta legge n. 146. Articolo 6 Applicabilità 1. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello di comparto che a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell’ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori. Allegato D REGOLAMENTO DELL'ORARIO DI LAVORO E MODALITA' ORGANIZZATIVE PER LA RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLE PRESENZE E ASSENZE DEL PERSONALE DEL COMPARTO. - REGOLAMENTO DEL CONGEDO ORDINARIO - REGOLAMENTO SULLE ASSENZE PER MALATTIA - REGOLAMENTO SUI PERMESSI RETRIBUITI 1) ORARIO DI LAVORO - Regole fondamentali artt. 15 e 16 del DPR 270/07 e L. 89/93, art. 18 CCNL del 1/9/1995. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali per tutto il personale fino al livello 8° bis. L'orario può essere articolato su 5 giorni a 7 a7,13 al giorno con contestuale riduzione del congedo ordinario su 6 giorni e a 6 ore al giorno o per turno. L'orario può essere unico o spezzato. L'orario deve essere programmato in calendari di lavoro settimanale, plurisettimanale, mensile o annuale, con articolazione orarie giornaliere superiori o inferiori all'orario contrattuale; il calendario di lavoro e da intendersi quale periodo prefissato nel quale la programmazione oraria deve tassativamente rispettare l'orario contrattuale dovuto. E' quindi illegittimo ogni programmazione che nel calendario comporti l'effettuazione di orari superiori o inferiori a quelli dovuti contrattualmente. Le parti convengono inoltre quanto segue: "le articolazioni orarie delle UU.OO. e/o Uffici proposte dai Responsabili siano portate a conoscenza delle OO.SS. e, se richiesto, dovranno essere soggetto di confronto tra le parti". 2) DEBITO ORARIO Per determinare i giorni lavorativi e di conseguenza l'orario contrattuale annuo si seguono le indicate modalità: dai giorni presenti nell'anno vanno detratte le ( 32/53 ) domeniche, i giorni di congedo ordinario ( art. 18 CCNL vigente ), i giorni di libertà aggiuntive per festività soppresse, il Santo Patrono ( se cade in giornata lavorativa ) e le festività infrasettimanali. Il risultato dei gironi deve essere moltiplicato per l'orario giornaliero contrattuale pari a 6 ore per il personale fino al livello 8° bis. 3) TURNO DI SERVIZIO Gli orari possono essere continuativi o flessibili. L'interruzione tra un turno e l'altro deve essere di norma di 12 ore salvo casi motivati dal Responsabile del servizio. 4) REGISTRAZIONE ORARIO DI LAVORO La registrazione e la rilevazione dell'orario deve essere omogenea per tutti i Presidi dell'Azienda ed effettuato tramite apparecchiatura elettronica. 5) PERSONALE DEL COMPARTO 5.1 - PERSONALE NON TURNISTA Il Personale non turnista in seguenti fasce orarie. coerenza con l'orario di servizio può prestare attività, di norma, nelle Orario della mattina: - orario di ingresso dalle 7 alle 9. - orario di presenza obbligatoria 9 - 13 Orario del pomeriggio: - orario di ingresso dalle 12 alle 14 - orario di presenza dalle 14 alle 18 La definizione degli orari di servizio delle singole UU. OO, Uffici, Servizi ecc. sarà determinata sulla base delle effettive esigenze organizzative previo confronto con le OO. SS. Non è consentito la permanenza oltre le ore 20 fatte salve esigenze di servizio e/o organizzative richieste formalmente e per scritto dal Responsabile ( Serv. Infermieristico, senti i Coordinatori, Dirigenti, Resp. U.O: ). 5.2 - PERSONALE TURNISTA Il personale deve prestare servizio nell'orario previsto dal turno di lavoro. Non è consentito l'ingresso in servizio prima dell'inizio del turno fatte salve particolari esigenze motivate dai Coordinatori. 5.3 - ALTRO PERSONALE I Dipendenti che, per ragioni di servizio, osservano un orario rigido, devono entrare in servizio prima dell'orario stabilito conservando, peraltro, una flessibilità massima di 15 minuti dall'inizio dell'orario prefissato. 5.4 - PAUSA OBBLIGATORIA Non è consentito prestare servizio ordinario diurno per oltre 8 ore continuative. I turni di servizio diurni, programmati pari o superiori alle 8 ore dovranno prevedere comunque una pausa non inferiore a 30 minuti salvo casi eccezionali formalmente documentati. In caso di mancata interruzione immotivata vengono tolti automaticamente 30 minuti di servizio. 6) REGOLE COMUNI A TUTTO IL PERSONALE. 6.1 - PAUSA MENSA I Dipendenti che si recano a mensa devono obbligatoriamente marcare l'uscita. L'inosservanza comporterà l'adozione di provvedimenti disciplinari ( artt. 29 e 30 CCNL ). Ogni Dirigente di U.O: Responsabile della struttura di appartenenza delle disposizioni in merito. 6.2 - ECCEDENZE ORARIE Si riconosce un'eccedenza fino a 15 minuti oltre l'orario d'uscita. Il trattamento superiore a 15 minuti dovrà essere autorizzato dal rispettivo Responsabile. L'orario comunque eccedente sarà sommato in un unico monte orario ( contatore ). Tale monte orario potrà essere usufruito: 1) - recupero per permessi brevi ad ore intere; 2) - recupero orario di intera giornata; 3) - lavoro straordinario retribuito. I permessi brevi maturati precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento sono ricompresi nel monte ore unico, ma possono essere usufruiti solo come al punto 1 e 3. Per usufruire dei casi di cui sopra il dipendente dovrà fare richiesta al proprio Responsabile. 6.3 - RECUPERO MINORE ORARIO In caso di minor prestazione di orario ordinario, rispetto a quello programmato, il dipendente è tenuto a rimettere tutto il minor servizio prestato. Il recupero deve essere organizzato dal proprio Responsabile, nei tempi ragionevoli e comunque non oltre 3 mesi dalla presa visione dell'orario negativo e del calendario orario. Per i turnisti va tenuto conto dello sviluppo completo della programmazione annuale. In caso contrario di procederà, senza ulteriore avviso, al ritiro del debito orario sullo stipendio. 6.4 - ASSENZE DAL SERVIZIO PER CONGEDO ORDINARIO E STRAORDINARIO. Le assenze dal servizio per congedo ordinario verranno conteggiate: - in ore 6 in caso di orario articolato su 6 giorni o turni; - ore 7,12 in caso di orario articolato su 5 giorni. 6.5 - MANCATA TIMBRATURA IN ENTRATA E/O USCITA In casi di mancata timbratura per motivi di servizio il dipendente è tenuto a comunicare il fatto per scritto, entro il giorno successivo, utilizzando l'apposito modulo, l'orario di entrata e/o di uscita e la motivazione della mancata timbratura. Il modello predetto, controfirmato dal responsabile, deve essere trasmesso all' "Ufficio rilevazione oraria/gestione assenze-presenze" con frequenza giornaliera. 6.6 - MANCATA TIMBRATURA DOVUTA A DIMENTICANZA Nel caso che la mancata timbratura sia dovuta a dimenticanza, il dipendente dovrà autocertificare su apposito modulo l'orario e consegnare tale modulo al proprio Responsabile. Il Responsabile avrà cura d'informare l'Ufficio rilevazione presenza e firmare per presa visione. 6.7 - ASSENZE NON GIUSTIFICATE Le mancate timbratura di cui ai punti 6.5/6.6 per le quali il dipendente non abbia provveduto alla regolarizzazione saranno ritenute non giustificate. In tali casi il dipendente sarà considerato "assente ingiustificato" Il dipendente è considerato d'ufficio assente quando non ha inviato l'autocertificazione nei successivi 60 giorni. 6.8 - STAMPA ORARIO MENSILE L'Ufficio rilevazione oraria gestione assenze/presenze provvederà a trasmettere ai Responsabili la stampa degli orari mensili dei dipendenti, di norma, entro il quarto giorno del mese successivo a quello di riferimento. I Responsabili dovranno consegnare i tabulati degli orari ai dipendenti, eventuali correzioni di natura tecnica dell'orario mensile dovranno essere autocertificate sulla stampa stessa che, visionata e vistata dal responsabile, dovrà essere trasmessa, entro il giorno 10 all'Ufficio rilevazione oraria che provvederà ad effettuare le variazioni richieste. Le comunicazioni relative all'eventuale straordinario da liquidare o recuperare devono essere trasmesse all'Ufficio rilevazione oraria entro il giorno 10 del mese di fruizione. Detto Ufficio provvederà a trasmettere al personale dipendente la situazione dell'orario di lavoro relativo al mese precedente con la busta paga. 6.9 - COMUNICAZIONE TURNI DI PRONTA DISPONIBILITA' Le UU. OO. interessate dovranno provvedere a comunicare preventivamente all'Ufficio addetto, entro il terzo giorno del mese successivo a quello di riferimento, l'elenco dei dipendenti e dei relativi turni di pronta disponibilità effettuati. Tale comunicazione dovrà essere confermata tenendo conto degli scambi eventualmente intervenuti. Dovranno essere comunicate, altresì, le chiamate del personale in pronta disponibilità specificando la durata del servizio stesso. Le ore dovranno essere pagate come lavoro straordinario il mese successivo all'effettuazione. 7) CONGEDO ORDINARIO ( FERIE ) ( vedi art. 19 del CCNL e successive integrazioni ) 7.1 - RICHIESTA CONGEDO ORDINARIO Il Dipendente è tenuto a richiedere tali congedi, salvo casi eccezionali, almeno 7 giorni prima della data di inizio del beneficio. Le richieste devono essere presentate al Responsabile in duplice copia su apposito modulo. Il Responsabile autorizza la richiesta o esprime diniego motivato entro 3 giorni dalla data di presentazione. Copia della richiesta vistata per autorizzazione del Responsabile deve essere restituita al dipendente. In caso di mancata risposta nel termine predetto, la richiesta è considerata accolta. La decisione deve essere immediatamente comunicata al competente Ufficio gestione assenze/presenze. Per eccezionali e motivate esigenze di servizio, per motivi di forza maggiore o personale, la fruizione del congedo ordinario può essere rinviata, anche nel 1° semestre dell'anno successivo. Al dipendente in congedo ordinario richiamato in servizio competono, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso delle spese personali di viaggio e l'indennità di missione. In caso di revoca di congedi ordinari già autorizzati prima della fruizione degli stessi, al dipendente spetta il diritto al rimborso di eventuali oneri economici sostenuti purchè documentati. Il congedo ordinario non è rinunciabile e non è monetizzabile salvo casi eccezionali in cui sia documentato il mancato godimento delle ferie per causa non imputabile al dipendente. Le assenze dal servizio per congedo ordinario verranno conteggiate in ore 6 in caso di orario articolato su 6 giorni o turni di ore 7,12 in caso di orario articolato su 5 giorni. 8) PERMESSI RETRIBUITI Ved. Art. 21 CCNL Il permesso retribuito spetta, inoltre, nei seguenti casi: - per gravidanza e puerperio nel rispetto delle norme sulla tutela delle lavoratrici madri L. 1204; - assenze per malattia dei figli di età inferiore a 3 anni; - per periodi contumaciali previsti per le malattie infettive; - per infermità temporaneamente invalidanti. 8.1 - RICHIESTA PERMESSO RETRIBUITO Il dipendente è tenuto a richiedere tali permessi, salvo casi eccezionali, almeno 5 giorni prima della data di inizio del beneficio. Le richieste devono essere presentate al Responsabile in duplice copia su apposito modulo. Il Responsabile autorizza la richiesta o esprime diniego motivato entro 2 giorni dalla data di presentazione. Copia della richiesta vistata per autorizzazione dal Responsabile deve essere restituita al dipendente. In caso di mancata risposta nel termine predetto, la richiesta è considerata accolta. La decisione deve essere immediatamente comunicata al competente Ufficio gestione presenze/assenze. 8.2 - PERMESSI RETRIBUITI Rientrano in questa fatti specie esclusivamente: - assenze dei donatori di sangue; - assenze ai sensi della L. 104/92; - assenze ai sensi degli artt. 21 e 22 DPR 384/90; - testimonianze in tribunale anche per fatti non attinenti il servizio; - componente giuria popolare; - componenti commissioni di concorso. 9) PERMESSI BREVI Art. 2 CCNL Il recupero del minor orario prestato deve avvenire entro 60 giorni in relazione alle esigenze di servizio. 10) ASSENZE PER MALATTIA 10.1 - COMUNICAZIONE DELLA MALATTIA Il dipendente che non può presentarsi al lavoro per infermità o altro impedimento di qualsiasi natura, deve darne tempestiva comunicazione al Responsabile o suo sostituto, prima dell'inizio del servizio o, in caso di impossibilità, entro 2 ore dall'inizio dell'orario di lavoro o del turno, comunicando l'esatto indirizzo presso sui dimora durante la malattia, qualora sia variato. Eventuali ritardi nella comunicazione devono essere formalmente documentati. 10.2 - CERTIFICATO MEDICO Il certificato medico deve essere obbligatoriamente fornito all'Amministrazione e trasmesso entro il terzo giorno del rilascio a mezzo raccomandata o a mano. Farà fede la data del timbro postale. Quanto sopra in analogia alla pratica nei confronti dell' INPS che prevede la decorrenza per la consegna dal giorno del rilascio. Per assenze di un giorno il dipendente al rientro dovrà tassativamente produrre apposita autocertificazione sotto la propria responsabilità usando il modulo predisposto dall'Amministrazione. Il certificato deve contenere la prognosi e sullo stesso certificato dovrà essere indicato, a cura del dipendente, l'esatto indirizzo presso cui dimora durante la malattia. Qualora l'indirizzo scritto sulla certificazione medica risulti diverso da quello comunicato in precedenza dovrà esserne data motivazione. Nel caso in cui l'indirizzo sia omesso o errato o insufficiente e comporti l'impossibilità di effettuare visita fiscale farà fede l'ultimo indirizzo comunicato alla Amministrazione. In caso di consegna a mano del certificato medico gli Uffici provvederanno a rilasciare apposita ricevuta datata e firmata. Il ritardo nella consegna o nella spedizione del certificato comporta la perdita del trattamento economico per il giorno di ritardo salvo casi eccezionali formalmente documentati. I dipendenti devono fa pervenire il certificato medico secondo le indicazioni specificate. 10. 3 - DECORRENZA DELLA MALATTIA La malattia decorre dal giorno dichiarato nel certificato. Il dipendente che allo cadere della prognosi indicata non sia in grado di riprendere servizio deve darne tempestiva comunicazione al responsabile come nel caso di cui al primo capoverso del presente punto 10.1. 10.4 - VISITA MEDICA DI CONTROLLO Il dipendente malato deve rimanere nella propria abitazione a disposizione per eventuali visite fiscali di controllo dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle 19 di ogni giorno di malattia. La visita di controllo è richiesta dal competente Responsabile. I dipendenti che risultino assenti a tale controllo saranno invitati dall'Amministrazione, con lettera raccomanda r.r. a presentare le proprie giustificazioni. 10.5 - ASPETTATIVA PER MALATTIA Vedi art. 23 del CCNL 10.6 - MALATTIA CONCOMITANTE CON LE FERIE Le gravi infermità o comunque malattie comportanti attestata incapacità lavorativa, insorte durante la fruizione delle ferie ne interrompono il godimento se adeguatamente a debitamente documentate. Anche in questi casi i dipendenti sono tenuti ad osservare le procedure. In questo caso specifico il preavviso dovrà avvenire telegraficamente e le assenze dovranno essere certificate da un Sanitario fino dal 1° giorno. Il congedo ordinario si interrompe però per malattia debitamente certificato e superiore ai 3 giorni, o per ricovero ospedaliero. 10.7 - VISITE MEDICHE, ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI, CURE MEDICHE E RIABILITATIVE Tali accertamenti sanitari effettuati durante l'orario di lavoro non sono riconosciuti come permessi retribuiti, ma soltanto permessi da recuperare con l'esclusione di specifiche disposizioni di legge, ivi compresa la dichiarata impossibilità di effettuazione in orario diverso, che comunque dovrà essere certificata. Tali permessi di norma devono essere richiesti preventivamente e sono concedibili salvo documentate insopprimibili esigenze di servizio. 10.8 - ORARIO CONVENZIONALMENTE RICONOSCIUTO IN CASO DI MALATTIA Le assenze per malattia saranno conteggiate, in analogia a quanto stabilito per le assenze dal servizio come segue: - 6 ore in caso di orario articolato su 6 giorni o turni; - 7,12 ore in caso di orario articolato su 5 giorni. 10.9 - ASSENZA MALATTIA CAUSATA DA TERZI Nel caso di assenza-malattia causata da terzi ( incidente stradale, ecc..) il dipendente deve comunicare tale evento all'Amministrazione. Il rimborso da parte della Società Assicuratrice, limitatamente ai giorni di assenza, dovrà essere introitato dall'Azienda. 25 Settembre 1998 NOTA IN ALLEGATO AL REGOLAMENTO DELL' ORARIO DI LAVORO DEL COMPARTO In data odierna le OO. SS. CGIL, CISL, UIL Aziendali nelle persone dei Dipendenti Cambi Sergio, Lottini Renzo, Gallori Andrea firmano l' ORIGINALE del Regolamento Orario di Lavoro del Comparto ( MODALITA' e NORME GENERALI ) e determinano l'entrata in vigore delle stesse con decorrenza dal PRIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO alla esecutività della Deliberazione della Direzione Generale di recepimento. Chiedono inoltre che copia del Regolamento venga consegnata ad ogni singolo dipendente in servizio o che verrà assunto nei modi che l'Amministrazione Aziendale riterrà opportuno. Letto, confermato e sottoscritto. CGIL - CISL - UIL Allegato E TITOLO I PRINCIPI GENERALI Articolo 1 Oggetto 1. In attuazione degli articoli 16 e 17 del CCNL del comparto sanità 1998 - 2001, il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle selezioni per la progressione interna dei dipendenti. Le selezioni, ai sensi dell’articolo 15 del suddetto CCNL, vengono effettuate nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica di ciascuna categoria e profili professionali, mediante: a) passaggi da una categoria all’altra immediatamente superiore; b) passaggi all’interno delle categorie B e D; c) passaggi nell’ambito della stessa categoria tra profili diversi dello stesso livello. Articolo 2 Verifica dotazione organica e utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici e delle selezioni interne 1. Entro il termine di predisposizione degli atti di programmazione di ciascun anno l'Azienda provvede ad una verifica dei posti disponibili nella dotazione organica (vacanti o che lo diventeranno nel corso dell’anno successivo) per ciascun profilo, al fine di individuare i posti da destinare alle selezioni interne, al concorso pubblico o alle altre modalità di accesso dall’esterno ed alla mobilità. 2. E’ inteso comunque che per i posti non coperti mediante l’istituto della mobilita saranno utilizzate le procedure concorsuali e selettive interne ed esterne. 3. Al termine di ogni selezione verranno stilate apposite graduatorie. 4. Le graduatorie potranno essere utilizzate per scorrimento, secondo l’ordine delle stesse, con le modalità di cui all’articolo 9 per la copertura dei posti che si renderanno vacanti a qualsiasi titolo purché della stessa tipologia. 5. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 18 del D.Lgs. 502/92 si ritiene che l'acceso dall'esterno debba essere comunque garantito, in misura complessiva e pari al 50% dei posti annualmente disponibili nella dotazione organica, fermo restando che l'Azienda ricopra mediante accesso esterno anche i posti non coperti con i passaggi di cui all'art. 15 comma 1 lettera a) del CCNL (passaggi da una categoria all'altra immediatamente superiore). 6. Per la categoria A in ogni caso è previsto solo l'accesso dall'esterno. 7. Qualora la graduatoria per la selezione interna risulti indisponibile prima della graduatoria esterna, in caso di vacanza di posto, l’Azienda procederà ad indire una nuova selezione interna nel rispetto dei criteri di ripartizione indicati nel punto 5. Articolo 3 Selezioni interne e accesso dall’esterno 1. L’azienda, individuati i posti disponibili nella dotazione organica di ciascuna categoria e dei livelli economici Bs e Ds procede, in primo luogo, alla effettuazione dei passaggi di cui all’articolo 15, comma 1, lett. c) del CCNL (passaggi nell'ambito della stessa categoria tra profili diversi dello stesso livello). 2. Successivamente, per i posti disponibili nei livelli Bs e Ds, l’Azienda procede all’effettuazione dei passaggi di cui all’articolo 15, comma 1, lett. b) del CCNL (passaggi all'interno delle categorie B e D). Se le selezioni hanno esito negativo o se mancano del tutto all’interno le professionalità da selezionare, l’Azienda ricopre detti posti mediante accesso dall’esterno. 3. I posti disponibili in ciascuna categoria dopo l’effettuazione dei passaggi indicati al comma 1 del presente articolo, esclusi i posti di cui al precedente comma 2, vengono ricoperti dall’Azienda mediante i passaggi di cui all’articolo 15, comma 1, lett. a) del CCNL (passaggi da una categoria all'altra immediatamente superiore) o mediante accesso dall’esterno, nel rispetto delle percentuali stabilite nel precedente articolo 2. Articolo 4 Bando di selezione 1. Al bando di selezione interna viene data massima diffusione mediante: pubblicazione all’albo dell’azienda; comunicazione alla RSU; affissione per estratto presso i terminali marcatempo e diffusione per estratto nel foglio aziendale "Informa Meyer". Articolo 5 Domanda di ammissione alla selezione 1. Nella domanda di ammissione alla selezione interna, redatta in carta semplice, il dipendente deve dichiarare sotto la propria responsabilità: a) b) c) d) e) f) 1. 2. 3. 4. 5. 6. il nome e cognome, la data e luogo di nascita, la residenza; la selezione a cui intende partecipare; il possesso di tutti i requisiti previsti dal bando, facendone specifica menzione; ogni ulteriore indicazione richiesta dal bando; indirizzo presso il quale devono pervenire le comunicazioni relative alla selezione; profilo e settore di attività. Alla domanda di ammissione devono essere allegati tutti i titoli che il dipendente ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato. I titoli devono essere inviati in originale o in fotocopia accompagnata da una dichiarazione di conformità resa ai sensi del D.P.R. 403/98 o con dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del suddetto D.P.R.. Alla domanda deve essere unito un elenco in carta semplice, datato e firmato, dei documenti e titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo e con indicazione della relativa forma (se originale, copia autenticata o autocertificazione). La domanda e la documentazione allegata devono essere inviate per posta entro il termine fissato da bando; a tal fine fa fede la data del timbro postale di partenza. E’ consentita la presentazione della domanda a mano, secondo le modalità previste dal bando. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando all’albo dell’Azienda. La spedizione o la consegna della domanda di partecipazione oltre il termine di scadenza determina l’esclusione dalla selezione. L’ammissione e l’esclusione dalla selezione sono disposte con provvedimento del Direttore dell’Ufficio "Affari del Personale, Generali e Legali". Non possono partecipare alle selezioni i dipendenti che nell’anno precedente alla data di pubblicazione del bando di selezione abbiano conseguito una valutazione non positiva o ricevuto una sanzione disciplinare superiore al rimprovero scritto. Articolo 6 Commissione esaminatrice 1. La Commissione, nominata dal Direttore Generale, è costituita da tre componenti: - un presidente: un dirigente o un dipendente di categoria Ds o D appartenente al profilo professionale e tipologia messi a selezione; due esperti di provata competenza nelle materie di selezione scelte tra i dipendenti appartenenti ad una categoria superiore o uguale al profilo professionale e tipologia messi a selezione; un segretario: un dipendente amministrativo dell’Azienda di categoria non inferiore alla C. 1. E' consentito il ricorso ad esperti esterni. 2. Ai componenti della Commissione, compreso il segretario, spettano i compensi previsti dal regolamento aziendale. 3. La Commissione deve garantire l'imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento delle selezioni. 1. 2. 3. 4. Articolo 7 Procedure selettive Il calendario delle prove selettive è portato a conoscenza dei candidati mediante lettera raccomandata, da inviarsi almeno venti giorni prima della data delle prove medesime. La determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli deve essere effettuata dalla Commissione prima dell'espletamento della prova selettiva. Nel caso sia previsto il solo colloquio la valutazione dei titoli deve essere effettuata prima dell'espletamento della prova. Nel caso sia prevista la prova teorico-pratica sotto forma di elaborato scritto, la valutazione dei titoli deve essere effettuata prima della correzione della prova pratica, diversamente la valutazione deve essere effettuata prima dello svolgimento. Le modalità di svolgimento delle prove sono quelle previste dagli articoli 15 e 16 del D.P.R. 483/97. Articolo 8 Criteri per la valutazione dei titoli 1. Per la valutazione dei titoli di carriera la Commissione si atterrà ai seguenti criteri: a) è valutato solo il servizio prestato nella categoria di appartenenza, o in categoria superiore, purché in profilo professionale corrispondente a quello della selezione; b) il punteggio massimo attribuibile ai titoli di carriera è stabilito nei titoli II, III e IV del presente regolamento, in relazione alle diverse fattispecie di passaggi mediante i quali viene effettuata la progressione interna dei dipendenti nel sistema classificatorio; c) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili; d) le frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni non comportano valutazione; le frazioni di mese superiori a 15 giorni si arrotondano a mese intero; e) il servizio fuori ruolo, quale supplente o incaricato, è equiparato al servizio di ruolo; f) il servizio a tempo parziale è valutato proporzionalmente alle ore di lavoro prestate rapportate a quelle ordinarie previste dal CCNL; g) non è valutato il servizio fatto valere come requisito di ammissione. 2. Nel curriculum sono valutati: il percorso formativo (titoli di studio legalmente riconosciuti diversi dal titolo fatto vale come requisito di ammissione; corsi di formazione e di aggiornamento; percorsi formativi promossi dall'Azienda in conformità all’articolo 29 del CCNL); il percorso professionale (pubblicazioni e relazioni finali di ricerche o studi affidati dall’Azienda; attività lavorative, non valutabili nei titoli di carriera, prestate con rapporto continuativo presso pubbliche amministrazioni o strutture sanitarie private accreditate, documentate dalle risultanze del libretto di lavoro. 3. Il punteggio attribuito dalla Commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato. La motivazione è riportata nel verbale dei lavori della Commissione. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli ed alla prova è stabilito nei Titoli II, III, e IV del presente regolamento in relazione alle diverse fattispecie di passaggi mediante i quali viene effettuata la progressione interna dei dipendenti nel sistema classificatorio. Art. 9 Graduatoria 1. La graduatoria della selezione resta valida per un termine di 24 mesi (salvo diverso termine stabilito per le graduatorie concorsuali) dalla data del provvedimento di approvazione e può essere utilizzata per la copertura degli ulteriori posti che dovessero rendersi disponibili successivamente all’indizione della selezione stessa, nel rispetto delle percentuali indicate all’articolo 2 del presente regolamento. 2. Le graduatorie stilate a seguito di avvisi di mobilità sono utilizzabili unicamente per i posti indicati nell’avviso stesso. TITOLO II PASSAGGI DA UNA CATEGORIA ALL’ALTRA IMMEDIATAMENTE SUPERIORE Articolo 10 Disposizioni generali 1. I passaggi dei dipendenti da una categoria all’altra immediatamente superiore avvengono, ai sensi dell’articolo 16 del CCNL, previo superamento di una selezione interna aperta alla partecipazione dei dipendenti in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti per l’accesso al profilo cui i riferisce la selezione. 2. La selezione è basata su: verifica della professionalità richiesta dal profilo della categoria superiore attraverso la valutazione in apposita prova teorico-pratica e/o colloquio, volti ad accertare il possesso delle capacità professionali acquisite; valutazione comparata dei curricula dei candidati, prendendo in considerazione gli elementi di valutazione indicati all’art. 8, comma 2, del presente regolamento; valutazione dei titoli di carriera. 3. Per i profili professionali e per i requisiti culturali e professionali di accesso alle diverse categorie, si rinvia all’allegato 1 al CCNL. Articolo 11 Passaggi dalla categoria A alla categoria B 1. La prova teorico-pratica o colloquio verte su materie attinenti l’attività professionale del profilo oggetto della selezione. 2. La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti: a) 40 punti per la prova teorico-pratica o colloquio; b) 60 punti per i titoli. 3. Il superamento della prova teorico-pratica o del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/40. 4. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 50 punti per i titoli di carriera, così attribuibili: a) per il servizio prestato nella categoria di appartenenza e in profilo corrispondente a quello a selezione: punti 0.20 per mese; b) per il servizio prestato nella categoria superiore a quella di appartenenza e in profilo corrispondente a quello a selezione il punteggio è maggiorato del 10%; 10 punti per il curriculum formativo e professionale. Articolo 12 Passaggi dalla categoria B alla categoria C 1. La prova teorico-pratica o colloquio vertono su materie attinenti l’attività professionale del profilo oggetto della selezione. 2. La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti: 50 punti per la prova teorico-pratica o colloquio; 50 punti per i titoli. 3. Il superamento della prova teorico-pratica o colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 26/50. 4. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 30 punti per i titoli di carriera, così attribuibili: a) per il servizio prestato nella categoria di appartenenza ed in profilo corrispondente a quello a selezione: punti 0.20 per mese; b) per il servizio prestato nella categoria superiore a quella di appartenenza ed in profilo corrispondente a quello a selezione il punteggio è maggiorato del 10%; 20 punti per il curriculum, così ripartititi: c) 12 percorso formativo; d) 8 percorso professionale. Articolo 13 Passaggi dalla categoria C alla categoria D 1. La prova teorico-pratica ed il colloquio vertono su materie attinenti l’attività professionale del profilo oggetto della selezione. 2. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti: 30 punti per la prova teorico-pratica; 20 punti per il colloquio; 50 punti per i titoli. 3. Il superamento sia della prova teorico-pratica che del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 16/30 per prova la teorico-pratica e 11/20 per il colloquio. 4. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 20 punti per titoli di carriera, così attribuibili: a) per il servizio prestato nella categoria di appartenenza ed in profilo corrispondente a quello a selezione: punti 0.10 per mese b) per il servizio prestato nella categoria superiore a quella di appartenenza ed in profilo corrispondente a quello a selezione il punteggio è maggiorato del 10% 30 punti per il curriculum, così ripartiti: c) 15 percorso formativo; d) 15 percorso professionale. 5. Per l'accesso al profilo di collaboratore amministrativo - professionale sono previste selezioni distinte per l’area giuridica e per l’area economico-finanziaria 6. Ai sensi dell’art. 21, comma 9, del CCNL, la selezione è limitata al solo colloquio, con precedenza nel passaggio, per il personale della categoria C cui sia stato conferito l’incarico di posizione organizzativa, svolto per un periodo di 6 mesi - prorogabile ad un anno - con valutazione positiva, in presenza di posto vacante del medesimo profilo nella dotazione organica della categoria D. TITOLO III PASSAGGI ALL’INTERNO DELLE CATEGORIE B e D Art. 14 Disposizioni generali 1. I passaggi dei dipendenti nell’ambito della stessa categoria tra profili di diverso livello economico (da B a BS e da D a Ds), nei limiti della dotazione organica, vengono effettuati dall’Azienda, ai sensi dell’art. 17, commi 1 e 2, del CCNL, previo superamento di una selezione interna aperta alla partecipazione dei dipendenti in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti dalla relativa declaratoria dell’allegato 1 al CCNL. 2. La selezione è basata su: prova teorico-pratica e, limitatamente ai passaggi di cui all’art. 16 del presente regolamento, colloquio, finalizzati ad accertare il possesso della professionalità richiesta dal profilo oggetto della selezione; valutazione comparata dei curricula dei candidati, ove prendere in considerazione gli elementi di valutazione indicati all’art. 8 comma 2, del presente regolamento; valutazione dei titoli di carriera. 3. Per i profili professionali nonché per i requisiti culturali e professionali per l’accesso ai livelli economici Bs e Ds, si rinvia all’allegato 1 al CCNL. Articolo 15 Passaggi dal livello iniziale al livello super della categoria B 1. La prova teorico-pratica verte su materie attinenti l’attività professionale del profilo oggetto della selezione. 2. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti: 50 punti per la prova teorico-pratica; 50 punti per i titoli. 3. Il superamento della prova teorico-pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 26/50; 4. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 35 punti per i titoli di carriera, così attribuibili: a) per il servizio prestato nella categoria di appartenenza: punti 0.10 per mese; b) per il servizio prestato nella categoria superiore a quella di appartenenza il punteggio è maggiorato del 10%; 15 punti per il curriculum, così ripartiti: c) 10 percorso formativo; d) 5 percorso professionale. Articolo 16 Passaggi dal livello iniziale al livello super della categoria D 1. La prova teorico-pratica ed il colloquio vertono su materie attinenti l’attività professionale del profilo oggetto della selezione. 2. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti: 25 punti per la prova teorico-pratica; 25 punti per il colloquio; 50 punti per i titoli. 3. Il superamento sia della prova teorico-pratica che del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 13/25 per prova. 4. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 15 punti per i titoli, così attribuibili: a) per il servizio prestato nella categoria di appartenenza ed in profilo corrispondente a quello a selezione: punti 0.10 per mese; b) per il servizio prestato nel livello e nel profilo a selezione il punteggio è maggiorato del 10%; 35 punti per il curriculum, così ripartiti: c) 20 percorso formativo; d) 15 percorso professionale. 5. Per l'accesso al profilo di collaboratore amministrativo professionale esperto sono previste selezioni distinte per l’area giuridica e per l’area economico-finanziaria. TITOLO IV PASSAGGI NELL’AMBITO DELLA STESSA CATEGORIA TRA PROFILI DIVERSI DELLO STESSO LIVELLO Articolo 17 Disposizioni generali 1. I passaggi orizzontali dei dipendenti all’interno della medesima categoria tra profili diversi dello stesso livello, previsti dall’articolo 17, comma 3, del CCNL, vengono effettuati dall'Azienda a richiesta degli interessati che siano in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti per l’accesso al profilo nella declaratoria di cui all’allegato 1 al CCNL, previo accertamento dei requisiti professionali. 2. La domanda può essere presentata solo a seguito dell’emissione di apposito bando interno. 3. Qualora il numero delle domande sia superiore ai posti disponibili, la verifica della idoneità professionale assume carattere selettivo. In questi casi si applicano le procedure per l'accesso alle categorie corrispondenti, previste dai Titoli II e III del presente regolamento. 4. Al termine della prova la Commissione procede alla dichiarazione di idoneità o di non idoneità dei candidati. TITOLO V NORME FINALI Articolo 18 Norme finali Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni in materia di reclutamento del personale del SSN. Allegato F Azienda Ospedaliera "Meyer" Accordo sui criteri per l'accesso al Servizio Mensa L'accesso alla mensa è consentito qualora il singolo dipendente, in base alle disposizioni in vigore in materia di orario di lavoro nonché di flessibilità dei turni disposti dal dirigente responsabile, sia tenuto ad effettuare e di fatto effettui, nella singola giornata lavorativa, un orario di lavoro ricomprendente sia l'arco antimeridiano sia quello pomeridiano della giornata stessa con l'intervallo della "pausa mensa". Detta pausa, all'interno della quale il servizio mensa deve essere fruito, di norma non può avere durata inferiore ai 30 minuti. Pertanto sono esclusi dal diritto di cui sopra i dipendenti che non rientrano in servizio dopo la sospensione della pausa pranzo; tali dipendenti possono comunque essere ammessi alla mensa previo pagamento del prezzo pieno del pasto stabilito aziendalmente. In ogni caso il diritto alla mensa è garantito a coloro che, nel corso della giornata, effettuano un orario complessivo non inferiore a 7 ore e 12 minuti, per coloro che lavorano su 5 giorni, oppure di 6 ore per coloro che lavorano su 6 giorni, compatibilmente con l'orario di apertura della mensa, ovviamente al di fuori dell'orario di lavoro. Inoltre possono accedere alla mensa coloro che terminano un turno completo, secondo l'articolazione dell'orario di lavoro: ciò vale esclusivamente per gli operatori operanti sulle 24 ore o nei comparti operatori. Il personale dipendente a part-time con articolazione oraria verticale, per analogia al restante personale, accede al diritto alla mensa quando: effettua un orario complessivo di 6 ore giornaliere effettua un rientro pomeridiano di 2,30 ore nel caso in cui non rispetti il monte ore suindicato (6 ore). Il personale universitario usufruisce del servizio mensa sulla base delle presenti disposizioni. L'Ufficio "Rilevazione Presenze" attiverà controlli periodici e a campione in materia. Allegato G REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI MANSIONI IMMEDIATAMENTE SUPERIORI AL PERSONALE DEL COMPARTO Articolo 1 Disposizioni Generali Il presente regolamento disciplina l'istituto della mansioni immediatamente superiori di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni e all'articolo 28 del C.C.N.L. 1998-2001. Il presente regolamento, a decorrere dalla data di entrata in vigore, completa la predetta disciplina legislativa e contrattuale. Il personale dipendente va adibito: a) alle mansioni per le quali è stato assunto a seguito di procedura concorsuale o di pubblica selezione; b) a quelle successivamente acquisite per effetto di sviluppo professionale conseguente a progressione interna di carriera di tipo sia verticale (passaggio da una categoria all'altra immediatamente superiore) sia orizzontale (passaggio da un profilo all'altro, anche di diverso livello economico, all'interno della stessa categoria). Ai sensi dell'art. 13 comma 5 del CCNL 1998/2001 ogni dipendente è tenuto a svolgere anche attività complementari o strumentali a quelle inerenti lo specifico profilo professionale di appartenenza, senza che ciò comporti attribuzioni di mansioni superiori. Articolo 2 Individuazione delle mansioni superiori Ai sensi dell'art. 52 c. 3 del D.Lgs. 165/01 e successive modifiche e integrazioni, si considera svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di detto profilo. Le tipologie di mansioni superiori si realizzano secondo il seguente schema: CATEGORIA MANSIONI SUPERIORI A B B Bs (nel corrispondente profilo) Bs ovvero (in subordine) B C C D D Ds (nel corrispondente profilo) Ai fini del presente articolo, per "corrispondente profilo" s'intende quello che per attinenza e continuità funzionale costituisce il naturale sviluppo del percorso professionale del profilo stesso. Sono applicabili anche le mansioni immediatamente superiori al personale con rapporto di lavoro a part time. In deroga a quanto previsto dall'art. 2103 del c.c. l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse. Non sono mansioni immediatamente superiori quelle svolte in sostituzione di un dipendente appartenente alla medesima categoria ed allo stesso livello ma collocato in una fascia economica superiore a quella di appartenenza del dipendente che lo costituisce. Non sono applicabili mansioni superiori per lo svolgimento di funzioni dirigenziali, vista la riserva di legge e le peculiari modalità di accesso alle qualifiche dirigenziali, nonché le responsabilità, prerogative e specificità della dirigenza. Lo svolgimento occasionale di funzioni vicarie al solo fine di evitare situazioni di soluzione di continuità della funzionalità dei servizi e nel massimo di 30 gg. continuativi rientra nella previsione di cui all'art. 13, c. 5 del CCNL 7.4.99 e non dà luogo pertanto a mansioni superiori. Articolo 3 Casi di conferimento delle mansioni superiori Il conferimento delle mansioni superiori avviene nei seguenti casi: a) vacanza di posti in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la coperture del posto vacante; b) sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione al posto, con esclusione dell'assenza per ferie per la durata dell'assenza. Qualora a causa dell'assenza si prolunghi per più di dodici mesi, il conferimento di mansioni superiori e del relativo trattamento deve cessare e, perdurando la necessità di copertura interinale del posto, essere attribuito ad altro dipendente a rotazione, utilizzando i criteri fissati nel presente regolamento. Articolo 4 Sostituzione del dipendente assente: responsabilità dell'assegnazione e condizioni necessarie L'assegnazione del dipendente a mansioni proprie di una qualifica immediatamente superiore per la sostituzione di altro dipendente assente dal servizio, con diritto alla conservazione del posto, è disposta con provvedimento del Responsabile della U.O. Gestione del Personale, su proposta: a) in ambito tecnico, amministrativo e professionale del Dirigente responsabile della unità funzionale di appartenenza del dipendente assente; b) in ambito sanitario del Coordinatore infermieristico o tecnico-sanitario. Condizione perché si proceda all'attribuzione anzidetta è che l'assenza dal servizio sia dovuta a causa di malattia, infortunio sul lavoro, maternità o aspettativa a vario titolo e che la stessa sia di durata non inferiore a 30 gg. Articolo 5 Modalità di attribuzione per i casi di cui all'art. 4 L'attribuzione di mansioni immediatamente superiori va comunicata per iscritto al dipendente. Nella comunicazione anzidetta vanno necessariamente indicati: a) la data di inizio dell'esercizio delle mansioni superiori individuate ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento; b) il nominativo del dipendente sostituito con la specificazione della causale dell'assenza, della qualifica rivestita nonché della categoria o del livello economico super di appartenenza; c) la durata presumibile di esercizio delle mansioni stesse con la precisazione che tali mansioni cessano, in ogni caso, automaticamente al rientro in servizio del dipendete sostituito. Articolo 6 Non automatica estendibilità delle mansioni superiori all'esercizio di posizioni organizzative Qualora il dipendente assente dal servizio, in sostituzione del quale si è provveduto ad attribuire temporaneamente le relative mansioni ad altro dipendente collocato nella categoria immediatamente inferiore o posto su un livello economico di minore valenza, sia titolare anche di incarico riferito a posizione organizzativa conferitogli con le procedure e nel rispetto dei criteri di cui all'apposito regolamento aziendale, le mansioni superiori attribuite all'altro dipendente con le procedure di cui al presente regolamento non si estendono automaticamente anche all'espletamento dell'incarico di direzione o professionale di cui il dipendente sostituito è parimenti titolare. Articolo 7 Vacanza del posto in organico: responsabile dell'assegnazione e motivazioni L'assegnazione del dipendente a mansioni proprie di una qualifica immediatamente superiori a quella posseduta, conseguente a vacanza del posto in organico, è disposta, su proposta del dirigente responsabile di cui all'art. 4 del presente regolamento, dal Responsabile della U.O. Gestione del Personale. Nella proposta vanno specificati i motivi di necessità a fronte dei quali l'attribuzione anche temporanea di mansioni superiori al altro dipendente costituisce l'unico modo per superare le difficoltà rappresentate e garantire continuità e tempestività nell'assolvimento dei compiti istituzionali. Articolo 8 Modalità di attribuzione per il caso di cui all'art. 7 L'attribuzione ad un dipendente di mansioni immediatamente superiori a copertura di posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'azienda va comunicata per iscritto. Nella comunicazione vanno necessariamente indicati: a) la data di inizio dell'esercizio delle mansioni superiori individuate ai sensi dell'art. 7; b) la data di cessazione delle stesse con la precisazione che tali mansioni, ancora prima della scadenza, cessano automaticamente con l'immissione in servizio nel posto per il quale, nelle more dell'espletamento della procedura finalizzata alla copertura dello stesso, era stato attivato l'istituto delle mansioni superiori, del vincitore del relativo concorso pubblico o della progressione interna di carriera. Articolo 9 Caratteristiche professionali del personale al quale attribuire le specifiche mansioni superiori In sede di conferimento di mansioni superiori va particolarmente posta attenzione al contenuto professionale delle stesse con riferimento alle esigenze da soddisfare per i fini di continuità e tempestività nell'espletamento delle attività istituzionali. Le mansioni superiori ove ritenute determinanti vengono pertanto conferite a dipendenti: a) in possesso dei requisiti necessari per l'accesso al profilo ed alla categoria in interesse; b) in servizio nella struttura funzionale (con riferimento agli ambiti di responsabilità di cui all'art. 4 del presente regolamento) di appartenenza del dipendente assente da sostituire o di ubicazione del posto vacante nella relativa dotazione organica; c) già dotati di esperienza lavorativa nella specifica area di operatività; In caso di parità di requisiti tra due o più dipendenti la precedenza è data, nell'ordine: a chi vanti la maggiore anzianità di servizio nel profilo professionale rivestito; alla maggiore età. Articolo 10 Divieto di sostituzione del personale adibito a mansioni superiori Il personale al quale è stato attribuito l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non può a sua volta, essere sostituito: a) da altro dipendente appartenente alla categoria immediatamente inferiore con l'attribuzione a quest'ultimo di mansioni con le procedure di cui al presente regolamento; b) da altro personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi e con le procedura di cui all'art. 17 commi 1 e 2 del CCNL sottoscritto in data 1.9.1995. Articolo 11 Trattamento economico Al dipendente incaricato, a seguito di atto formale, di mansioni superiori spetta, per il periodo di espletamento delle stesse, il compenso economico nella misura prevista dall'art. 28 comma 5 del CCNL 1998/2001. Articolo 12 Nullità di eventuali assegnazioni non operate con i criteri di cui al presente regolamento L'assegnazione del dipendente a mansioni superiori al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 3 o nella disattesa delle procedure previste dal presente regolamento è nulla Allegato H Norme di prima applicazione per le selezioni interne L'Azienda, nell'ottica della valorizzazione delle risorse umane assegnate e del riconoscimento della professionalità elevata in molti casi acquisita dagli operatori, intende procedere in prima applicazione alla riqualificazione di posti esistenti in dotazione organica mediante spostamento degli stessi alla categoria immediatamente superiore. Per il raggiungimento di tale scopo, intende muoversi secondo la scaletta temporale e con i criteri di massima sotto specificati: 1 - individuazione dei posti da "riqualificare" nelle schede allegate all'accordo che definiscono i profili per i quali attivare selezione. I numeri ivi riportati potranno essere ridefiniti ed ampliati entro quattro mesi dall'impianto definitivo della nuova struttura organizzativa dell'Azienda con l'utilizzo delle medesime graduatorie. 2 - indizione di bandi interni per il passaggio verticale nello stesso profilo professionale. Le parti adottano la presente determinazione in prima applicazione tenendo conto di quanto sottoscritto nei precedenti accordi in materia e consapevoli che alternativa soluzione rischierebbe di produrre variazioni nella attuale dotazione organica. La verifica della professionalità richiesta dal profilo avverrà mediante: Valutazione comparata dei curricula formativi e professionali dei candidati; Colloquio volto ad accertare il possesso delle capacità professionali acquisite. 3 - indizione di bandi interni per i passaggi all'interno di ciascuna categoria. L'accesso al profilo di diverso livello economico nell'ambito della stessa categoria verrà consentito mediante valutazione comparata dei curricula formativi e professionali dei candidati o valutazione comparata dei curricula formativi e professionali dei candidati e colloquio. Compatibilmente con le esigenze organizzative dell'Ufficio preposto a tali procedure alla indizione dei bandi di cui ai punti 2 e 3 si procederà contemporaneamente. Al completamento delle operazioni di selezione connesse alle due procedure sopra descritte l'Azienda intende, per ricoprire posti nella dotazione organica rimasti scoperti, indire selezioni interne aperte a personale appartenente a diverso profilo professionale ma in possesso dei titoli formativi e culturali idonei a consentire l'accesso al posto secondo le declaratorie riportate per ciascun profilo dell'allegato 1 al CCNL Sanità 1998/2001 . A tali selezioni interne potrà partecipare anche il personale non ricollocato con le precedenti procedure, appartenente allo stesso profilo del posto da coprire. In questo caso la verifica della professionalità richiesta verrà effettuata mediante: Valutazione comparata dei curricula formativi e professionali dei candidati; Prova teorico - pratica che accerti e attesti l'idoneità alla funzione da ricoprire. In attuazione dei criteri contenuti nella preintesa del 21 marzo 2001, tra cui quello di rendere rapide e semplici le procedure interne di selezione valorizzando i curriculum e i titoli professionali; sulla base dei posti per categoria e profilo individuati, le parti convengono di procedere in prima applicazione con le seguenti modalità. In deroga al comma 2 e 4 articolo 5 del regolamento, relativo alla "disciplina delle modalità di svolgimento delle selezioni interne del personale del comparto in attuazione degli articoli 16 e 17 del CCNL 1998/2001", sottoscritto il 18 aprile 2000: i titoli dichiarati nella domanda possono essere allegati o autocertificati secondo quanto previsto dalla normativa vigente; il termine della presentazione delle domande può essere limitato fino a 20 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando all'albo dell'Azienda; L'Azienda nell'attivare le procedure per i bandi di selezione predisporrà un modello uniforme di domanda e di curriculum formativo e professionale tenendo conto delle attuali disposizioni. La Commissione, sulla base dell'attuale accordo e tenendo presente i criteri per la valutazione dei titoli di cui all'articolo 8 del regolamento, applicherà i punteggi utili per stilare le relative graduatorie. Si prende atto infine della seguente modifica all'accordo del 18.04.2000: art. 5 punto 2 - per le dichiarazioni di conformità all'originale e le dichiarazioni sostitutive di certificazione l'Azienda si atterrà ai criteri introdotti dal D.P.R. n° 445 del 28.12.2000. Allegato L POSIZIONI ORGANIZZATIVE Premessa Secondo quanto previsto dagli articoli 20 e 21 del CCNL 1998\2001, le posizioni organizzative sono una opportunità e uno strumento per la qualificazione dei servizi attraverso il riconoscimento di precise competenze professionali necessarie in punti rilevanti del sistema organizzativo e professionale di ogni azienda anche al fine di corrispondere agli orientamenti di leggi regionali o di meglio adempiere ad orientamenti assunti all’interno dell’Area metropolitana. Le posizioni organizzative devono quindi essere coerenti ed integrate con il modello organizzativo adottato dall’azienda, dal sistema delle responsabilità ivi previsto, nonché rispettose delle previsioni contrattuali. Al fine di determinare l’attribuzione di una posizione organizzativa, le parti convengono sulla opportunità dei seguenti criteri preliminari: la funzione da istituire deve corrispondere a compiti e responsabilità superiori alla normale funzione richiesta contrattualmente al profilo professionale; la valutazione della complessità della posizione organizzativa deve essere determinata a prescindere dalla capacità e dai risultati conseguiti da chi occupa concretamente la posizione. Criteri per la valorizzazione delle posizioni organizzative La graduazione e conseguente valorizzazione delle posizioni organizzative individuate è definita dalla Direzione Aziendale, sulla base di 5 parametri di valutazione: a) valenza strategica della posizione rispetto agli obiettivi; b) livello di autonomia e di responsabilità della posizione, anche in relazione alla affettiva presenza di posizioni dirigenziali sovraordinate; c) complessità delle competenze attribuite; d) grado di specializzazione richiesta dai compiti affidati; e) entità delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e strumentali direttamente gestite. Ciascun parametro concorrerà alla determinazione della valorizzazione economica di ogni posizione organizzativa. Ad ogni posizione organizzativa viene altresì attribuita una quota di salario di risultato pari al 50% del valore attribuito alla posizione medesima, a condizione del raggiungimento degli obiettivi fissati ed esaustiva di ogni altro compenso attribuito a tale titolo. Modalità per l’attribuzione degli incarichi Il conferimento degli incarichi avverrà nel seguente modo: 1) individuazione della persona con le caratteristiche richieste dalla posizione organizzativa da svolgere secondo quanto previsto dall’art. 21 del CCNL; 2) conferimento dell’incarico scritto e motivato della posizione organizzativa con durata almeno annuale (max 3 anni) rinnovabile; 3) definizione formalizzata degli obiettivi assegnati, delle funzioni, dei criteri di valutazione; 4) indicatori di verifica prefissati per ogni obiettivo; 5) individuazione dell’eventuale superiore gerarchico; 6) individuazione del personale gestito; 7) informazione ai soggetti sindacali presenti nella delegazione trattante. Il dipendente incaricato dovrà essere posto a conoscenza preventivamente sia dell’obiettivo (cosi come previsto dal comma 3 e 4 dell’art. 21) sia degli indicatori di verifica, il designato prima della firma per accettazione dell’incarico ha diritto a richiedere precisazioni e/o eventuali correttivi agli indicatori di verifica. Valutazione dei risultati 1) La valutazione avviene annualmente ed è formalizzata, per ogni anno, entro il 31 gennaio successivo, la mancata formulazione del giudizio sottintende valutazione positiva e rinnovo dell’incarico. 2) La valutazione è formulata dai direttori sanitario o amministrativo per le rispettive aree di competenza, sulla base di criteri predefiniti e formalizzati per tempo agli interessati. La direzione si avvarrà del supporto attivo del nucleo di valutazione e ne darà informazione alle OO.SS.. 3) Nel caso di valutazione non positiva o revoca anticipata dell’incarico si applicano le procedure previste dal CCNL comma 6 art. 21. Il dipendente ha diritto ad un contraddittorio con un rappresentante sindacale od altra persona di sua fiducia. 4) Nel caso di revoca di incarico dovuta alla soppressione della posizione organizzativa per modifiche dell’organizzazione da parte dell’Amministrazione, il dipendente ha diritto all’applicazione del comma 8 dell’art. 21. Norme di prima applicazione In prima applicazione, la decorrenza di ogni singolo incarico, dovrà essere fissata in coerenza con l’effettivo svolgimento delle funzioni e nelle condizioni che determinano il valore della posizione attribuita, per ogni incarico vi sarà una sintetica relazione che descriverà i contenuti professionali richiesti, le responsabilità attribuite e la loro decorrenza, l’incarico non potrà comunque essere attribuito in data anteriore al 1° Gennaio 2001. In prima applicazione, considerata la forte carica innovativa dell’istituto, l’azienda promuoverà un adeguato programma di informazione e formazione. Entro il mese di Settembre 2001 l’azienda darà informazione ai soggetti sindacali presenti nella delegazione trattante di tutte le conseguenze applicative della presente intesa, l’informazione costituirà atto preliminare al conferimento dell’incarico ai singoli dipendenti. Per tutte le condizioni non espressamente richiamate si farà riferimento a quanto previsto dal CCNL. L’Azienda Ospedaliera MEYER per l’anno 2001 ha evidenziato nel corso della trattativa la volontà di istituire, coerentemente con l’organizzazione illustrata, le seguenti posizioni organizzative: AREA AMINISTRATIVA 5 posizioni AREA INFERMIERISTICA 6 posizioni AREA TECNICA 1 posizione per un totale di 12 posizioni organizzative Allegato M Norme conclusive Considerata la forte valenza innovativa del presente accordo, le parti si riservano una ulteriore valutazione complessiva relativa alla adeguatezza, qualitativa e quantitativa, dei posti riqualificati rispetto alla organizzazione del lavoro che è in via di definizione con l’approvazione dell’atto aziendale, gli eventuali effetti di tale confronto ( aumento dei posti da riqualificare ), beneficeranno delle stesse procedure già attivate con le norme di prima applicazione. Se, nel corso dell’applicazione della presente intesa, dovessero sorgere significativi problemi applicativi, non previsti o in contrasto con la presente intesa, le parti si riservano di apportare gli opportuni correttivi purché condivisi dalle due delegazioni. Gli allegati G e L sono l’esito di incontri a carattere concertativo.