AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE SAN MARTINO DI GENOVA

annuncio pubblicitario
AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALE SAN MARTINO DI GENOVA
E
CLINICHE UNIVERSITARIE CONVENZIONATE
Largo Rosanna Benzi, 10
16132 GENOVA
In data 15 giugno 2000 dalle ore 10,30 presso la sede Amministrativa dell'Azienda Ospedaliera Ospedale
San Martino di Genova e Cliniche Universitarie Convenzionate, sita in Genova, Largo Rosanna Benzi n.
10, le parti, a seguito del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data due giugno c.a.,
sottoscrivono l'allegato Contratto Integrativo Aziendale:
per l'Azienda Ospedaliera Ospedale San Martino:
Il Direttore Generale Dott. Gaetano Cosenza
Il Direttore Sanitario Dott. Paolo Elia Capra
Il Direttore Amministrativo f.f. Dott. Galante Giovanni
Il Responsabile U.O. Affari del Personale Rag. Giacomo Guerrera
Il Responsabile ASIA Sig. Enrico Cavana
Per le OO.SS.:
CGIL - F.P. Sanità
CISL - FIST
UIL Sanità
RSU (SNATOSS, ADASS, FASE, FAPAS, SUNAS, SOI)
FIALS aderente CONFSAL
CSA di CISAS Sanità
La RSU Aziendale
CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE
PREMESSA
Con il presente Contratto Integrativo Aziendale (più avanti denominato C.A.I.) L'Azienda Ospedaliera
Ospedale San Martino e Cliniche Universitarie Convenzionate e le parti Sindacali titolari. della
contrattazione e- cioè: - le 00..SS. firmatarie del Contratto Nazionale e la RSU, intendono perseguire
obiettivi di maggiore efficacia ed efficienza dei servizi resi dall'Azienda.
Il CAI rappresenta lo strumento indispensabile per definire le linee generali attorno alle quali verranno
impostate le strategie per il coinvolgimento di tutto il personale del comparto riconoscendo la risorsa
umana come elemento fondamentale per il buon andamento dei servizi.
La risorsa umana coinvolta, in coerenza con il Piano Sanitario Regionale, dovrà trovare momenti di tutela
e di rilancio e qualificazione della propria attività in una logica di costante e continuo aggiornamento
professionale.
Le parti si impegnano a non aderire ad atti unilaterali di interpretazione ed applicazione di norme del
CCNL in materia relativa al presente Contratto Integrativo Aziendale
TITOLO 1
DISPOSIZIONI GENERALI
ART 1
CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente C.A.I. si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
determinato.
Ha durata quadriennale per la parte normativa e annuale per la parte economica e si riferisce a tutti gli
istituti contrattuali rimessi a tale livello dal C.C.N.L.; gli effetti del contratto decentrato decorrono dal
giorno successivo alla data delle firme tra le parti.
L'accordo sarà comunicato a cura dell'Azienda a tutti i lavoratori interessati e cesserà
la sua efficacia al momento della stipulazione del successivo C.A.I. previa disdetta di una. delle partì.
ART.2
TEMPI, CADENZE E PROCEDURE PER LA VERIFICA
DEGLI EFFETTI DEL C.A.I.
Per le parti relative ad istituti aventi carattere annuale il CAI può essere rinnovato, previo accordo tra le
parti, anche in assenza di rinnovo del CCNL.
L'individuazione e l'utilizzo delle risorse economiche è determinato con cadenza
annuale.
Per gli istituti che non hanno scadenza annuale le parti verificano semestralmente la corretta e
tempestiva applicazione anche al fine di superare eventuali disomogeneità derivanti dall'applicazione del
C.A.I.
ART.3
SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
Il sistema di relazioni sindacali è basato su rapporti che dovranno avere la caratteristica della trasparenza
e della correttezza reciproca.
Si ribadisce l'importanza del confronto e della partecipazione dei lavoratori di questa azienda attraverso
sistematici momenti che si articolano nei seguenti modelli relazionali:
1) informazione;
2) concertazione;
3) consultazione
INFORMAZIONE
Le parti stabiliscono che in tutte le materie oggetto di trattativa sindacale
(contrattazione, concertazione, consultazione)l'informazione deve essere preventiva.
L'informazione preventiva deve essere assicurata su tutti gli atti di valenza generale, anche di carattere
finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, la formazione, organizzazione degli uffici, la gestione
complessiva delle risorse umane, i piani di programmazione dei servizi nonché di quelli occupazionali e
gli atti concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Ai fini di una più completa informazione le parti si incontrano annualmente prima della predisposizione del
Bilancio. A tal proposito sarà effettuata una riunione di informazione riguardante la programmazione
dell'Azienda: l'analisi dell'impostazione delle entrate e delle uscite per l'anno successivo; semestralmente
l'andamento dei processi occupazionali.
Le parti convengono altresì che il materiale oggetto di informazione, redatto in forma scritta anche su
supporto informatico, dovrà pervenire tempestivamente presso la sede della RSU aziendale e quella delle
OO.SS. territoriali e aziendali in ogni caso almeno 72 ore prima del confronto.
CONCERTAZIONE
La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro 48 ore dalla data di ricezione della
richiesta di trattativa da parte di uno dei soggetti contraenti e si conclude nel termine tassativo di trenta
giorni dalla data della relativa richiesta. Dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultano
le posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa che sono:
• articolazione dell'orario di servizio;
• verifica periodica della produttività delle strutture operative;
• definizione dei criteri per la determinazione della distribuzione dei carichi di lavoro;
• andamento dei processi occupazionali;
• definizione dei criteri e delle modalità per lo svolgimento delle selezioni per i passaggi tra le categorie;
• definizione dei criteri e delle modalità per la valutazione delle posizioni organizzative e delle relative
funzioni di cui all'art. 20, nonché per il conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e
loro valutazione periodica secondo l'art. 21;
• definizione per la valutazione permanente delle prestazioni individuali e per
CONSULTAZIONE
La consultazione riveste carattere obbligatorio sulle seguenti materie:
• organizzazione e disciplina degli uffici, nonché consistenza e variazione delle dotazioni organiche;
• modalità per la periodica designazione dei rappresentanti per la composizione del collegio arbitrale di
cui all'art. 59, comma 8 del D.Lgs. n. 29 del 1993 sino all'entrata in vigore della disciplina inerente i collegi
di conciliazione ed arbitrato;
• casi di cui all'art. 19-del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626.
Per permettere una razionale trattazione degli argomenti sarà favorita la predisposizione di calendari di
riunioni che affrontino congiuntamente argomenti fra loro collegati.
Su richiesta delle parti possono essere costituite Commissioni bilaterali di carattere tecnico e di studio
con il compito di approfondire specifiche problematiche e formulare eventuali soluzioni da sottoporre alle
parti contraenti.
L'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 27 della Legge 300/70 individua gli spazi e gli
strumenti atti a garantire la più attiva partecipazione della RSU e delle OO.SS. alle varie fasi della
contrattazione integrativa aziendale.
Tutti gli accordi e verbali d'incontro debitamente sottoscritti saranno forniti in copia a tutti i soggetti
abilitati.
ART 4
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
La responsabilità dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali, in seguito denominato URS, viene affidata ad un
funzionario con qualifica di collaboratore amministrativo in servizio presso l'U.O. Affari del Personale con
spiccate capacità relazionali. L'U.R.S. provvede:
a) a programmare le date degli incontri richiesti da una delle parti titolari delle trattative entro i periodi
previsti;
b) a fornire ogni documento di interesse sindacale ogni qualvolta le parti lo richiedano:
c) a inoltrare eventuale richiesta non direttamente inviata all'U.0. Affari Generali di copia degli atti
deliberativi dell'Amministrazione;
d) a fornire assistenza amministrativa per la verbalizzazione delle sedute, laddove non garantita dalla
Segreteria della Direzione,, curandone comunque la trascrizione, la firma dei partecipanti, la
conservazione e l'invio ai soggetti ed Uffici interessati, osservando le condizioni di, cui al punto seguente;
e) a ricevere eventuali segnalazioni di comportamenti difformi a quanto previsto dal presente accordo e
trasmetterli tempestivamente alla Direzione dell'Azienda per eventuali iniziative in merito;
f) a curare l'avvio del collegamento delle varie sedi sindacali alla rete informatica aziendale anche al fine
di trasmettere con tale sistema i dati richiesti.
ART.5
NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge 12/9/1990 n. 146 tenuto conto delle peculiari attività istituzionali
dell'A.O. "Ospedale San Martino" di Genova, si considerano servizi pubblici essenziali i seguenti:
a) assistenza sanitaria
b) igiene e sanità pubblica
c) distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici
In considerazione della natura dei servizi resi dall'A.O. "Ospedale San Martino", vengono stabiliti i
seguenti criteri da rispettare nel caso di sciopero promosso dalla RSU del comparto e/o dalle OO.SS.
firmatarie del presente CCNL 1998-2001 del Comparto della Sanità pubblica:
1 )la durata massima del primo sciopero non potrà superare, per qualsiasi tipo di vertenza, una intera
giornata (24 ore);
2) l'intervallo minimo fra una azione di sciopero e l'altra, promossa dalla RSU del comparto con le
modalità previste dalla normativa vigente in materia e/o da ciascuna OO.SS. firmataria del presente
CCNL 1998/2001, dovrà essere di almeno 12 giorni;
3) gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non potranno superare le 48 ore consecutive;
4) eventuali scioperi riguardanti professionalità e/o unità organizzative non dovranno compromettere le
prestazioni individuate come indispensabili;
5) non saranno effettuate azioni di sciopero:
a) nel mese di agosto
b) nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio
c) nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo
6) gli scioperi dichiarati in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in caso di
avvenimenti di particolare gravità o di calamità naturali cittadine, regionali o nazionali;
Le parti concordano che, ai fini dell'applicazione delle norme di garanzia di cui sopra, sono valide le
procedure inserite nell'accordo del 1996 e successive modifiche (vedi allegato 1).
ART 6
COMITATO DELLE PARI OPPORTUNITA'
L'Amministrazione entro 30 giorni dalla firma del presente CAI istituisce il Comitato delle Pari Opportunità
dell'Azienda San Martino.
I compiti del Comitato sono quelli contenuti nell'art. 7 del CCNL 98/2001 ed è così costituito: 6 delegati
delle OO.SS. firmatarie dei CCNL e da 6 rappresentanti dell'Azienda. La composizione del Comitato
dovrà anche tenere conto, nello spirito dei compiti che lo caratterizzano, di un equilibrio di
rappresentanza tra i due sessi. Le attività risultano le seguenti:
1. raccolta dei dati sulle materie di competenza, che l'Azienda è tenuta a fornire;
2. formulazione di proposte, anche ai fini della contrattazione integrativa relativa a:
. realizzazione di effettiva parità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, in particolare
accesso e modalità di sviluppo dei corsi di formazione anche per reale equilibrio nei passaggi interni e nel
conferimento degli incarichi nelle posizioni organizzative
. criteri per le politiche dell'orario di lavoro e sua distribuzione secondo i
. criteri di flessibilità mobilità
3. relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici all'interno dell'Ente e tutto ciò che è previsto all'art. 7
del CCNL 98-2001
TITOLO II
RISORSE ECONOMICHE
ART.7
RISORSE ECONOMICHE, PROCEDURE PER LA COSTITUZIONE
DEI FONDI, CRITERI DI RIPARTIZIONE
Facendo esplicito riferimento a quanto tassativamente stabilito dagli articoli 37 - 38 - 39 e 40 del CCNL le
parti stabiliscono che, in apposita sessione di bilancio annuale da realizzarsi entro il 31.1 di ciascun anno
verranno fissati la consistenza dei diversi fondi nonché i criteri per la ripartizione delle risorse di cui all'art.
4 punto 2/11 del CCNL.
Il termine per la quantificazione annuale a consuntivo di eventuali risparmi di, gestione negli esercizi degli
anni precedenti è fissato al 30 Aprile e la loro destinazione è vincolata ai disposti del presente C.A.I.
Le tabelle conseguenti devono riportare le indicazioni della fonte e della destinazione relative alle quote
da calcolare- a consuntivo derivanti da finanziamenti esterni all'Azienda, nonché il carattere transitorio o
definitivo degli eventuali trasferimenti derivanti da risparmi effettuati su altri fondi.
La trattativa sulla quantificazione dei fondi dovrà tenere conto che le risorse destinate al fondo dell'art. 39
del CCNL dovranno avere, per il loro utilizzo, la caratteristica della destinazione definitiva.
TITOLO III
DOTAZIONE ORGANICA CLASSIFICAZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE
ART. 8
DOTAZIONE ORGANICA
Le parti istituiscono una Commissione bilaterale permanente con le prerogative di cui all'art. 6 comma 2
del CCNL al fine di formulare proposte per determinare una dotazione organica che contemperi le
esigenze dell'Azienda di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività con il
miglioramento della qualità del lavoro e della crescita professionale.
A tal fine l'Azienda si impegna a partire dall'anno 2000, a definire la dotazione organica complessiva e
dipartimentale e il conseguente piano assunzioni annuale.
ART. 9
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Con le norme sulla nuova classificazione del personale, che, di fatto, supera le
rigidità di inquadramento del precedente sistema. basato sulle posizioni funzionali di cui al DPR 761/79,
le parti intendono raggiungere una maggiore funzionalità del servizio attraverso il riconoscimento delle
professionalità acquisite, la formazione e la qualità delle prestazioni di ogni singolo dipendente,
determinando reali prospettive di progressione orizzontale e verticale dei dipendenti.
Le parti concordano i criteri generali da inserire nei regolamenti aziendali che disciplineranno:
a) attribuzione delle mansioni immediatamente superiori
b) passaggi di cui agli articoli 16 e 17 del CCNL
c) progressione economica orizzontale
I criteri, tra loro diversamente combinati e ponderati in relazione alle selezioni cui si riferiscono, sono:
• verifica della professionalità richiesta in apposita prova teorico e/o pratica;
• valutazione comparata dei curricula
• anzianità di servizio;
• Valutazione permanente del personale attraverso apposita scheda di valutazione.
ART. 10
POSIZIONI ORGANIZZATIVE
Sulla base delle proposte organizzative della Direzione Sanitaria e della Direzione Amministrativa
l'Azienda provvederà ai sensi dell'art. 20 del CCNL e previo accordo con le parti sindacali alla istituzione
delle posizioni organizzative che richiedono lo svolgimento di funzioni caratterizzate dalla assunzione
diretta di elevata responsabilità.
Per la graduazione delle funzioni la Direzione Generale provvederà con specifico atto motivato ad
individuare le diverse posizioni.
Le parti concordano di subordinare annualmente il numero delle posizioni organizzative alla effettiva
capienza del pertinente fondo aziendale nonché alla sussistenza degli specifici finanziamenti destinati a
tale istituto dalla contrattazione aziendale.
TITOLO IV
REGIME DEGLI ORARI DI LAVORO, LAVORO STRAORDINARIO TEMPO PARZIALE
ART 11
ORARIO DI LAVORO
Le parti concordano rispetto alle politiche dell'orario di lavoro i seguenti obiettivi prioritari:
- ampliamento della fruizione dei servizi all'utenza al fine della riduzione delle liste di attesa;
- flessibilità in entrata fino ad un'ora laddove compatibile con le esigenze di servizio;
- riduzione di orario per tutti i lavoratori dell'Azienda entro la vigenza contrattuale.
In applicazione dell'ari 27 del CCNL si prevede prioritariamente la riduzione a 35 ore settimanali al
personale che opera su più turni e sottoposto a maggiore tensione psico fisica.
Le parti si impegnano a verificare un progetto sperimentale di riduzione dell'orario e contestualmente
individueranno le risorse per fronteggiare i maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo.
Per garantire una regolare fruizione del congedo ordinario a tutto il personale l'Azienda impegna tutte le
singole UU.00. ad effettuare una programmazione annuale delle ferie.
ART 12
STRAORDINARIO
• Le parti si incontrano tre volte l'anno per valutare le condizioni che hanno reso necessaria
l'effettuazione dello straordinario. L'Amministrazione si impegna a fornire trimestralmente alle OO.SS.
aziendali, i dati relativi allo straordinario effettuato, comprensivo di quello eventualmente recuperato in
accredito, al fine di poter adottare eventuali correttivi. I dati dovranno evidenziare le ore riconducibili alle
singole U.0. dove effettivamente è stato prestato il lavoro straordinario, nonché il :monitoraggio costante
dei limiti individuali.
• All'inizio di ogni anno, l'amministrazione d'intesa con le OO.SS. e RSU determina il fondo. Ribadendo
che si deve tendere al superamento del lavoro straordinario il limite di spesa concordato annualmente
non può essere superato ed inoltre non può essere superiore all'anno precedente L'utilizzo delle risorse
all'interno delle U.0. e/o Dipartimenti è flessibile, ma il limite individuale per il ricorso al lavoro
straordinario non potrà superare, per ciascun dipendente; n 180 ore annue comprensive della reperibilità.
• Le prestazioni di lavoro straordinario possono essere compensate, a domanda del dipendente, con
riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, nel mese successivo. Ai dipendenti
che abbiano prestato servizio in reperibilità o mediante ordine di servizio per oltre 7 ore consecutive,
verrà garantito il riposo biologico come stabilito dalla normativa vigente in materia di orario di lavoro,
• L'Amministrazione impegna i responsabili e tutti i dirigenti delle varie U.0 e/o Dipartimenti ad una
puntuale informazione sull'utilizzo dello straordinario e indicazione delle previsioni per il successivo
quadrimestre.
• L'Amministrazione, nella divisione del fondo, dovrà tenere conto delle reali necessità con particolare
riferimento alle. carenze di organico delle Unità 0perative.
ART. 13
TEMPO PARZIALE
L'Azienda si impegna nel rispetto dell'accordo Aziendale sul part-time a favorire al massimo la stipula di
nuovi contratti individuali a tempo parziale accelerando l'iter amministrativo interno.
Le parti considereranno l'istituzione di posti part-time nella dotazione organica Aziendale dall'anno 2000.
TITOLO V
FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
ART 14
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
In occasione della sessione di bilancio prevista per la ripartizione dei diversi fondi l'Amministrazione
fornisce indicazioni per la costituzione del fondo per la formazione.
Premesso che le parti riconoscono la formazione permanente quale strumento indispensabile per
conciliare gli obiettivi aziendali con la crescita professionale, le esigenze dell'utenza e il diritto alla qualità
del servizio erogato, l'Azienda San Martino si impegna a realizzare un piano di formazione annuale e
pluriennale permanente a partire dal mese di settembre del 2000.
I programmi pluriennali, in linea con gli obiettivi aziendali, dovranno anche tenere conto, mediante
rilevazioni, dell'attuale situazione e quindi del fabbisogno formativo del personale dell'azienda,
migliorandone le competenze ed elevando i livelli di motivazione e di condivisione dei cambiamenti
organizzativi.
Il personale interessato all'attività di formazione permanente e all'aggiornamento è quello individuato
dall'art. l del presente Contratto.
Nell'arco del biennio 2000/2001 si dovrà tendere alla formazione di tutto il personale dipendente. In ogni
caso, nel periodo suddetto, ogni operatore, salvo che per particolari esigenze evidenziate
dall'Amministrazione, non potrà partecipare a più di un corso di aggiornamento obbligatorio.
L'aggiornamento obbligatorio viene svolto durante l'orario di servizio rispettando il principio delle pari
opportunità.
I corsi di formazione obbligatoria sono seguiti da momenti valutativi finali, il cui esito viene espresso in
apposita certificazione, rilasciata dai formatori. Nella valutazione finale viene prevista altresì idonea
valutazione del personale formatore per analizzare l'efficacia e la qualità dei corsi obbligatori.
Nel caso in cui si dovessero gestire processi di dismissione e di riconversione, per i dipendenti interessati
devono essere previste, previo accordo fra le parti, specifiche attività di formazione e di aggiornamento.
Le parti, tenendo conto dei contenuti già definiti, concordano di istituire una commissione paritetica che
pervenga in tempi certi alla stesura del programma di formazione e alle successive verifiche.
ART 15
FORMAZIONE FACOLTATIVA
L'accesso ai corsi di aggiornamento facoltativo viene autorizzato da parte
dell'Azienda soltanto per reali esigenze di servizio o se l'argomento trattato rientra nelle linee
programmatiche aziendali.
I dipendenti interessati dovranno presentare una relazione scritta inerente il corso frequentato all'Ufficio
formazione e trasmettere quanto appreso ai colleghi della propria U.0.
ART. 16
ESTERNALIZZAZIONE, APPALTI E RIQUALIFICAZIONE
Nelle ipotesi di innovazioni tecnologiche ed organizzative o di eventuali assegnazioni di attività a soggetti
esterni, l'Azienda si impegna ad informare preventivamente le parti sindacali anche al fine di concordare
percorsi di riqualificazione e ricollocazione dei dipendenti coinvolti.
L'Azienda si impegna a far rispettare ai soggetti esterni imponendoli con clausole vincolanti nei diversi
contratti di appalto, le seguenti direttive:
- applicazione dei relativi CCNL di categoria; - applicazione delle norme relative alla prevenzione e
sicurezza sui luoghi di lavoro. 1 contratti di appalto dovranno anche prevedere il rispetto di standard di
quantità e qualità in essere o desumibili da analoghe attività eventualmente svolte presso altre Pubbliche
Amministrazioni.
TITOLO VI
SISTEMI DI INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE
ART 17
PRODUTTIVITA'
L'istituto della produttività è lo strumento per un ulteriore miglioramento dei servizi e delle prestazioni
sanitarie che l'Azienda Ospedaliera deve offrire ai cittadini, nell'ottica di un più efficiente utilizzo delle
risorse per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Le parti concordano di ripartire annualmente, nei limiti del relativo fondo, le risorse economiche da
destinare a due diversi tipi di incentivazione correlati a progetti obiettivo.
I progetti potranno quindi essere:
- uno o più progetti generali che coinvolgono tutti. i dipendenti e legati al raggiungimento di obiettivi
generali aziendali;
- progetti di settore che coinvolgono singoli centri di responsabilità e legati ad obiettivi particolari
dell'azienda.
Tali progetti saranno "pesati" rispetto agli obiettivi di efficacia e di efficienza che si pongono.
TITOLO VII
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
ART 18
DESIGNAZIONE DELEGATI R.L.S.
In applicazione dell'art.18 del d.l. 626 la RSU designa i rappresentanti per la
sicurezza sul lavoro denominati "RLS".
I compiti dei R.L.S. sono definiti dai D L 626 e 494.
ART 19
FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA
L'Azienda si impegna ad avviare programmi di formazione specifica sia per i
rappresentanti per la sicurezza sul lavoro che per tutti i dipendenti.
I programmi di formazione dovranno riguardare :
•
•
•
•
•
•
La legge 626 e la legislazione inerente prevenzione, sicurezza e antinfortunistica
Applicazione della legislazione anche alle ditte appaltatrici > La mappa di rischi e il registro dei dati
biostatistici
Il rischi radiologico e da gas anestetizzanti
Le malattie professionali
L'attività lavorativa connessa allo stato di gravidanza
Decreto Legislativo 38/2000
ART 20
ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO E MODALITA'DI CONSULTAZIONE
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato. nel rispetto delle esigenze lavorative. Tali visite si
possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del S.P.P o da un addetto da questi incaricato
ovvero al Medico competente.
Il datore di lavoro consulta gli R.L.S. su tutti gli interventi per i quali la disciplina legislativa prevede un
intervento consultivo dello stesso.
Ai R.L.S., in occasione della consultazione, saranno concessi, dalla data di richiesta, giorni venti per
formulare proprie proposte ed opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione.
ART 21
NORME FINALI
Gli articoli del presente C.A.I. possono essere automaticamente modificati e/o
integrati al sopraggiungere di normative o accordi sindacali nazionali o regionali di miglior favore.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti dichiarano che al momento dell'avvio di sperimentali progetti di tele-lavoro, si riservano di
sottoscrivere un protocollo che stabilisca le linee di indirizzo e di applicazione di questa nuova
metodologia lavorativa.
Restano comunque a totale carico dell'Azienda le attività di formazione del personale e la fornitura di tutti
i mezzi tecnici necessari.
PER LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA
PER LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE
ALLEGATO 1
PROTOCOLLO D'INTESA SUI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI GARANTITI IN CASO DI SCIOPERO
DEL PERSONALE DEL COMPARTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Ai fini dell'applicazione delle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero,
contenute nel Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoro - DPCM 4/8/95 le delegazioni di parte pubblica e
sindacale per la contrattazione aziendale decentrata concordano quanto segue:
A) ASSISTENZA SANITARIA D9URGENZA
- Pronto Soccorso;
- Rianimazione: monoblocco II piano e monoblocco chirurgico IV piano;
- Terapia intensiva: cardiochirugia, centro trapianti, centro ictus pad. Specialità e centro ictus 'università,
neurochirurgia, UNOC;
- Unità coronariche: monoblocco VII piano e DIMI;
- Assistenza ai grandi ustionati: centro grandi ustionati sito al pronto soccorso;
- Emodialisi: monoblocco IX piano, DIMI, padiglione Guido Rossa, San Giorgio, monoblocco chirurgico
università;
- Istituto medicina legale università e medicina iperbarica;
- Prestazioni di ostetricia connesse ai parti: padiglioni 1 e 10;
- Servizio ambulanze, compreso eliambulanze: due ambulanze al pronto soccorso più una terza;
- Sale operatorie: una sala in emodinamica; due sale in pronto soccorso; una sala monoblocco acuti;
una sala monoblocco chirurgico; una sala per urgenze ginecologiche; una sala in neurochirurgia e
cardiochirurgia con un numero di persone sufficiente per fare funzionare un tavolo operatorio.
Per le prestazioni sopra elencate, va mantenuto in servizio il personale dei ruoli sanitario e tecnico
normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero.
Per il Centro Distribuzione Metadone si ritiene sia competente la U.S.L. n. 3 "Genovese".
B) ASSISTENZA SANITARIA ORDINARIA
- Servizi di area chirurgica per l'emergenza, terapia sub-intensiva e attività di supporto ad esse relative;
• Prestazioni terapeutiche e riabilitative già i atto o da avviare, ove non dilazionaili senza danni per le
persone interessate;
• Assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori, SPDC e
psichiatria;
• Nido e assistenza neonatale;
• Attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili; Radiologie;
• Laboratorio analisi; C.T.O.;
• Servizio trasporti infermi.
Per le prestazioni sopra elencate va mantenuto in servizio un contingente di personale non inferiore a
quello impiegato nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni.
Le parti concordano inoltre nell'assicurare il seguente contingente di personale:
• Degenze: una unità di personale infermieristico (infermiere o caposala) più il 25% del personale
O.T.A. addetto alle degenze e previsto nella giornata di riferimento;
• Accettazione amministrativa: una unità al pronto soccorso;
• Centrale di sterilizzazione: una unità in clinica chirurgica;
• Servizio di disinfezione e disinfestazione: una unità.
Nelle giornate di sciopero non si effettuano ricoveri d'elezione.
C) ATTIVITA9 DI SUPPORTO LOGISTICO, ORGANIZZATIVO ED ANDIMSTRATIVO
•
•
•
•
•
•
Direzione sanitaria: un amministrativo; tre O.P.D.; un amministrativo ufficio. infermieristico; tre
caposala coordinatori squadre ospedaliere;
Raccolta e allontanamento dei rifiuti solidi; raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali,
tossici, nocivi e radioattivi: viene concordato un contingente pari al 30% del personale delle squadre
di emergenza;
S.I.A. una unità;
Servizi di portineria: portineria centrale, una unità; portineria pronto soccorso, una unità; portineria
clinica chirurgica, una unità che dovrà occuparsi anche del centralino,; portineria DINU, una unità che
dovrà occuparsi anche del centralino; portineria 'clinica neurologica, una unità che dovrà occuparsi
anche del centralino;
Centralino telefonico: due unità alle linee esterne e una alle linee interne;
Guardiani: una unità in ufficio e una per i servizi esterni.
D) CUCINA
Viene garantita la preparazione delle diete speciali (3 o 4 cuochi secondo le esigenze) e la distribuzione
del vitto. Nel caso insorgessero difficoltà ad attivare il servizio sostitutivo del pasto, i contingenti
concordati sono:
- 26 unità per il pranzo (n. 1 O.T. coord. cuoco, n. 6 cuochi, n. 19 ausiliari); - 17 unità per la cena(n. 1
O.T. coord. cuoco, n. 4 cuochi, n. 12 ausiliari);
E' comunque garantita la presenza di n. 3 autisti per il pranzo e n. 2 autisti per la cena per la distribuzione
dei pasti e la presenza in dispensa di n. 5 unità (di cui 2 per le diete speciali).
E) U.0. GESTIONE TECNICA
Centrale termica: 2 conduttori di caldaie, I O.T. gas 'medicali, 2 O.T. elettricisti, 1 O.T. idraulico, 1 O.T.
frigorista reperibile, 1 O.T. meccanico per i servizi di cucina nel caso in cui siano attivati; 3 autisti per le
autoambulanze; 3 autisti a mezzogiorno e 2 la sera per la distribuzione del vitto; Squadra antincendio:
quando sarà attivata un operatore.
F) EROGAZIONE DI ASSEGNI E DI INDENNITA3 CON FUNZIONI DI SOSTENTAMIENTO
Limitatamente ai casi previsti al punto F dell'art. 1 del Contratto : due unità all'U.0. Personale, una unità
all'U.0. Bilancio, una unità S.I.A.
PROCEDURE
L'Azienda si impegna a trasmettere agli organi di stampa ed altre reti radiotelevisive di maggiore
diffusione una comunicazione circa i tempi e le modalità dell'azione di sciopero. Analoga comunicazione
verrà effettuata anche nell'ipotesi di revoca dello sciopero.
I dirigenti responsabili delle UU.00. e Servizi Sanitari e quelli dei Servizi Amministrativi e Tecnici con il
coordinamento del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo. secondo competenza, devono
predisporre, entro il quinto giorno dalla dichiarazione dello sciopero l'elenco nominativo dei dipendenti
tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo stesso sulla scorta dei nominativi del personale
previsto in turno o in servizio nella giornata di sciopero apportando le riduzioni con il criterio di rotazione.
La comunicazione agli interessati all'esonero dallo sciopero viene effettuata dall'Amministrazione sette
giorni prima della giornata di sciopero.
La richiesta di sostituzione, all'interno dei contingenti di personale esonerato dallo sciopero va presentata
entro 24 ore dalla comunicazione, nel caso sia possibile.
Il personale che non intende aderire allo sciopero deve essere utilizzato in sostituzione del personale
individuato negli elenchi che ne ha fatto richiesta nei limiti dei contingenti fissati. Il restante personale è
posto a disposizione delle direzioni dei servizi di appartenenza per qualsiasi necessità, ivi compresa la
sostituzione seduta stante del personale esonerato di altri servizi che vuole aderire allo sciopero, fermo
restando il divieto, anche alla luce del disposto dell'articolo 28 della L. 20.05.70 n. 300, di utilizzare detto
personale in mansioni o servizi di tipologia diversa da quelli di appartenenza, qualora questi siano
ricompresi tra quelli non ritenuti essenziali.
Dal giorno delle pubblicizzazione dello sciopero il personale dipendente non può più richiedere, presso i
rispettivi settori, ferie, permessi e recuperi per la giornata di sciopero salvo quelli precedentemente
programmati.
I settori nei quali il personale nel giorno dello sciopero risulti regolarmente in servizio sono tenuti a
svolgere l'ordinaria attività con disponibilità dello stesso a supplire, per esigenze di servizio eventuali
carenze di altra unità operativa.
Nella giornata di sciopero va garantito il libero accesso ai parenti e al volontariato, comunicato
dell'Amministrazione a mezzo stampa.
Anche nei giorni di sciopero gli allievi svolgono la normale attività didattica, ovvero non possono essere
utilizzati a svolgere mansioni in sostituzione del personale in sciopero.
ALLEGATO N. 2
CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE
ART. 1
Gli incarichi di posizioni organizzative verranno attribuiti sulla base della disponibilità del relativo fondo.
L'Azienda sulla base del piano d'organizzazione assunto, previa concertazione con le OO.SS. e la RSU,
istituirà posizioni organizzative che richiedono lo svolgimento di mansioni di elevata responsabilità.
La graduazione delle funzioni è definita sulla base dei seguenti criteri di pesatura ed attribuendo agli
stessi un punteggio massimo di seguito specificato:
complesso delle competenze attribuite: punti massimo 10
grado di responsabilità: punti massimo 10
autonomia funzionale: punti massimo 10
Risorse umane, finanziarie, tecnologiche e strumentali direttamente gestite: punti massimo 5
Impostazione strategica della posizione: punti massimo 5
Coordinamento: punti massimo 5
Specializzazione: punti massimo 5
Per ciascuna posizione organizzativa all'atto della sua istituzione vengono preventivamente definiti:
1 - Contenuti professionali specifici e attività che sono peculiari della posizione in esame.
2 - Il peso della posizione con riferimento ai criteri sopraddetti.
3 - Eventuali requisiti professionali specifici necessari per accedere alle posizione in esame
Per il conferimento degli incarichi di ciascuna posizione l'Azienda emette bando interno, specificando per
ogni posizione organizzativa: la durata, le caratteristiche sopra definite ed il suo valore annuo:
IMPORTO = punteggio ottenuto X importo massimo concordato con OO.S S. e RSU
massimo punti attribuibili
le categorie di personale a cui è riferita la selezione
termini di presentazione delle domande.
Il bando verrà affisso all'Albo Pretorio ed ai punti di timbratura. Copia del bando verrà inviata ai
responsabili di Dipartimento, Unità Operative e alle Sedi delle OO.SS. e RSU.
Gli interessati dovranno presentare domanda entro 20 giorni dalla data di affissione all'Albo pretorio
allegando alla stessa la documentazione ritenuta idonea alla valutazione.
Le domande vengono esaminate da una Commissione formata da tre componenti.
Fanno parte della Commissione il Direttore Sanitario o il Direttore Amministrativo a seconda dell'area
interessata o loro sostituti, il Responsabile del Dipartimento del Servizio o U.O. cui si riferisce l'incarico e
un Segretario verbalizzante.
La Commissione nomina il candidato motivando le scelte.
L'Azienda in relazione alle esigenze può provvedere appositi percorsi formativi e valutativi preliminari al
conferimento degli incarichi di posizione organizzativa. Per quanto non specificatamente previsto nei
precedenti paragrafi si applicano le disposizioni del CCNL artt. 20 e 21.
ART. 2
In applicazione di quanto previsto dall'art. 21 del CCNL punto 4, in presenza di incarichi superiori all'anno,
le parti concordano di definire all'atto dell'individuazione di tali incarichi i criteri di valutazione annuale.
Per gli incarichi annuali o inferiori all'anno la valutazione finale verrà effettuata dal diretto responsabile.
ALLEGATO N. 3
REGOLAMENTO PER ATTRIBUZIONE DELLE MANSIONI IMMEDIATAMENTE SUPERIORI
Articolo 1
Sono da considerarsi mansioni immediatamente superiori, sulla base del nuovo sistema classificatorio
previsto dal C.C.N..L. -1998-2001:
a) all'interno delle categorie B e D, le mansioni svolte dal dipendente di posizione iniziale nel
corrispondente profilo del livello SUPER secondo
la declaratoria riportata nell'allegato " 1 " del citato CCNL;
b) all'interno delle categorie A e C, le mansioni svolte dal dipendente nella posizione iniziale della
categoria immediatamente superiore;
c) le mansioni svolte dal personale collocato nel livello Bs della categoria B nel livello iniziale della
categoria C.
Articolo 2
Il conferimento delle mansioni immediatamente superiori avviene esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
a) vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a 12 qualora siano state avviate
le procedure per la copertura del posto vacante
b) sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione della
assenza per ferie per la durata dell'assenza.
Articolo 3
Accertata la necessità di procedere per l'affidamento delle mansioni immediatamente superiori, l'Azienda
provvederà a dare massima diffusione delle posizioni da ricoprire mediante tale procedura, affiggendo il
bando all'Albo Pretorio, ai punti di timbratura, trasmettendolo ai Responsabili di Dipartimento e _Unità
Operativa e alle OO.SS. e RSU con il numero dei posti da ricoprire, i requisiti richiesti per la
partecipazione alla selezione e il termine entro il quale gli interessati dovranno presentare apposita
domanda alla quale dovranno essere allegati i documenti che gli interessati riterranno utili per la
valutazione.
Articolo 4
L'Azienda provvederà ad effettuare apposite graduatorie sulla base dei seguenti punteggi:
a) anzianità di servizio fino ad un massimo di punti 10:
anzianità nella qualifica posseduta per anno
b) titoli di studio:
Titolo di studio previsto per la qualifica ricoperta
Titolo di studio superiore a quello previsto per la
qualifica da ricoprire
d) corsi di formazione fino ad un massimo di punti 10:
attività di aggiornamento facoltativo:
per corso
attività di aggiornamento obbligatorio:
per corso con esame
per corso senza esame
d) mansioni superiori:
un punto o frazione ad anno per mansioni immediatamente superiori
conferite con atto formale.
punti 1
punti 0
punti 6
punti 0,5
punti 5
punti 3
Articolo 5
L'Azienda in presenza di mansioni immediatamente superiori che richiedono una particolare competenza
tecnica ha facoltà di prevedere l'effettuazione di una prova pratica attinente alla mansione da ricoprire alla
quale verrà assegnato un punteggio massimo di punti 10.
Articolo 6
L'Azienda provvederà a conferire formalmente le mansioni superiori ed ad attribuire la differenza tra il
trattamento economico iniziale previsto per la posizione rivestita e quello corrispondente alle relative
mansioni nella tabella 9 e bis del CCNL, fermo rimanendo quanto percepito a titolo di retribuzione
individuale di anzianità, di fascia retributiva nella propria posizione nonché di indennità specifica
professionale ove spettante per il profilo ma non prevista per la posizione superiore. Ove quest'ultima sia
prevista, l'importo dell'indennità relativa alla posizione è assorbito per la durata delle mansioni
dall'indennità attribuita alla posizione superiore.
ALLEGATO N. 4
REGOLAMENTO PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE
ART. 1
Le parti convengono che le progressioni economiche orizzontali avvengano nei limiti del fondo disponibile
e sulla base dei criteri fissati al punto 1 dell'art. 35 del CCNL. Alle selezioni per il passaggio da una fascia
retributiva a quella immediatamente superiore potranno partecipare tutti i dipendenti che ne hanno titolo.
Ogni dipendente, stante la disponibilità economica del fondo ed il numero dei posti messi a selezione,
dovrà avere una permanenza di due anni nella fascia inferiore.
ART. 2
Il sistema di valutazione permanente costituisce un supporto al sistema delle progressioni orizzontali.
L'obiettivo è quello di valutare i comportamenti organizzativi consentendo un supporto sia al sistema
formativo che al processo qualitativo in atto all'interno dell'Azienda.
Entro il 31 ottobre di ciascun anno una commissione paritetica formata da quattro rappresentati della
RSU e quattro rappresentanti dell'Azienda definirà:
1. il numero delle progressioni da assegnare suddivise per categorie e fascia;
2. la scheda di valutazione permanente e i criteri di attribuzione dei punteggi;
3. i criteri di valutazione che dovranno tenere conto, per i passaggi all'ultima fascia di ciascuna categoria,
di quanto indicato al punto 'b' dell'art. 35 del CCNL.
ART 3
Completata la predisposizione della scheda di valutazione permanente la stessa entro il mese di
novembre verrà inviata ai responsabili dei diversi uffici per la compilazione.
La scheda dovrà essere controfirmata dal dipendente per accettazione. Qualora il dipendente non
dovesse condividere le valutazioni espresse potrà inoltrare richiesta di revisione al dirigente dell'U.0.
competente che deciderà in maniera definitiva ascoltando l'interessato, eventualmente accompagnato da
altro dipendente o da un rappresentante sindacale, unitamente al responsabile dell'Ufficio.
La procedura descritta dovrà concludersi entro il 31 dicembre di ciascun anno ed a questo scopo le
schede di valutazione dovranno essere sottoscritti dai dipendenti entro la prima decade del mese di
dicembre.
ART. 4
Entro il trenta novembre di ciascun anno verrà redatto apposito bando di selezione approvato dalla
commissione paritetica di cui al precedente articolo 2 che verrà affisso all'Albo Pretorio dell'Azienda.
Del Bando verrà data pubblicazione attraverso affissione nei diversi punti di timbratura, verrà trasmesso a
tutte le OO.SS. e verrà inviata copia ai responsabili di Dipartimento o Unità Operative.
1 dipendenti interessati alla selezione entro venti giorni dalla pubblicazione potranno inoltrare domanda
allegando la documentazione che riterranno opportuna ai fini della valutazione.
ART. 5
La commissione di cui al precedente art. 2 fisserà i criteri per l'attribuzione di complessivi 100 punti così
suddivisi:
Per i passaggi alla prima seconda e terza fascia retributiva
Categorie A - B
Esperienza professionale punti 70
Formazione punti 15
Scheda di valutazione punti 15
Categorie Bs - C
Esperienza professionale punti 50
Formazione punti 25
Scheda di valutazione punti 25
Categorie D - Ds
Esperienza professionale punti 40
Formazione punti 35
Scheda di valutazione punti 25
Per i passaggi alla quarta fascia retributiva di tutte le categorie
Esperienza professionale punti 35
Formazione punti 35
Scheda di valutazione punti 30
ART. 6
1 punteggi attribuiti sulla base dei criteri fissati dalla commissione costituiranno la valutazione finale per la
formazione della relativa graduatoria.
Le graduatorie verranno stilate Dall'U.0. Affari del Personale per le diverse categorie e fasce ed in caso di
parità di punteggio verrà data preferenza ai dipendenti con più anzianità di servizio.
Le graduatorie verranno approvate con deliberazione del Direttore Generale.
ALLEGATO N. 5
REGOLAMENTO AZIENDALE
PER I PASSAGGI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 16 E 17 DEL CCNL
ART. 1
OGGETTO E DESTINATARI
Il presente regolamento disciplina le procedure relative alle modalità di svolgimento delle selezioni per i
passaggi da una categoria all'altra immediatamente superiore, per i passaggi all'interno di ciascuna
categoria e per i passaggi orizzontali dei dipendenti all'interno della medesima categoria tra profili diversi
dello stesso livello, di cui agli articoli 16 e 17 dei CCNL dei personale dei comparto dei SSN.
ART. 2
REQUISITI DI AMMISSIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per l'ammissione alle selezioni, gli aspiranti, in possesso de requisiti culturali e, professionali previsti
dall'allegato 1 dei CCNL, devono presentare, entro 20 giorni dalla data di affissione all'Albo, domanda
redatta in carta semplice completa delle seguenti indicazioni:
a) nome e cognome
b) data e luogo di nascita
c) qualifica rivestita e Unità Operativa di appartenenza
d) titoli di studio posseduti
e) indirizzo al quale dovrà essere effettuata ogni necessaria comunicazione
f) selezione a cui si intende partecipare
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti possono allegare un foglio notizie,
in forma di autocertificazione relativo ai titoli che ritengono opportuni agli effetti della valutazione, ivi
compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato, sulla base dei fac-simile predisposto
dall'Azienda ed allegato al bando di ammissione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa in originale o in fotocopia accompagnata dalla relativa
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
Sono sanabili le seguenti irregolarità ed omissioni:
a) omissione o incompletezza di una o più dichiarazioni tra quelle richieste circa il possesso dei requisiti
previsti dal bando;
b) mancata indicazione della selezione cui si vuole partecipare.
ART. 3
BANDO Di AMMISSIONE
Il bando di ammissione dovrà contenere l'indicazione dei posti disponibili ed eventualmente anche
l'indicazione dello specifico settore di destinazione.
L'Azienda si impegna a dare la massima diffusione dei bando per l'ammissione alla selezione attraverso
la pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio, ai punti di timbratura, con l'invio di copia per l'affissione ai
dirigenti responsabili di dipartimento e delle diverse Unità Operative aziendali e alle OO.SS. e RSU.
ART. 4
ESCLUSIONI DALLE SELEZIONI
L'esclusione dalle selezioni è deliberata con provvedimento motivato del Dirigente responsabile dell'U.O.
Affari del Personale, da notificare all'interessato entro 15 giorni dall'esecutività della relativa deliberazione
ART. 5 COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI
Le commissioni per le selezioni sono nominate con atto dei Direttore Generale e sono costituite da tre
componenti effettivi e tre supplenti, di cui uno con funzioni di Presidente, individuati tra personale
dipendente esperto per materia. Le funzioni di segretario verranno svolte da uno dei tre componenti.
Per il personale dell'Azienda non è prevista la corresponsione di alcun compenso.
ART. 6
CRITERI E MODALITA' DI ESPLETAMENTO
Il possesso dei requisiti di professionalità viene effettuato mediante l'espletamento di apposita prova
teorico pratica e/o colloquio.
La selezione deve comprendere anche valutazione- comparata con i criteri dei
titoli, di cui all'art. 7 dei presente regolamento.
In particolare:
l. Per le selezioni ai fini dei passaggi da una categoria all'altra immediatamente superiore vengono
adottati i seguenti criteri:
DALLA CATEGORIA "A" ALLA CATEGORIA 'B'
- prova teorico-pratica su materia attinente al posto da conferire
DALLA CATEGORIA "B" ALLA CATEGORIA "C"
- prova teorico-pratica su materia attinente al posto da conferire
PER LE SELEZIONI ALL'INTERNO DELLE CATEGORIE A e B
- prova pratica su materia attinente il posto da conferire
La commissione dispone di 100 punti così suddivisi:
1. punti 70 per la prova teorico-pratica
2. punti 30 per i titoli così suddivisi:
a) titoli di studio e diplomi di specializzazione o perfezionamento fino a
punti 5 di cui:
titolo superiore
Punti
3 (max)
b) titoli di carriera massimo punti 10 di cui:
per anno nella qualifica rivestita
punti 0,5
per anno nella qualifica inferiore
punti 0,25
per anno nella mansione superiore rispetto
a quella di appartenenza formalmente conferita punti 1
c) per esperienza professionale maturata in riferimento al posto messo a selezione fino a massimo 15
punti, così suddivisi:
corsi di aggiornamento facoltativo
Punti 4 (max)
corsi di aggiornamento obbligatorio
Punti 8 (max)
I corsi saranno valutati solo se inerenti il profilo o la categoria
pubblicazioni e titoli vari: fino a 3 punti, così suddivisi:
pubblicazioni inerenti la materia
Punti 1 (max)
altri titoli non valutati nelle precedenti categorie.
Punti 2 (max)
Il punteggio attribuito sarà comunque adeguatamente motivato con riguardo ai singoli elementi
documentali che hanno contribuito a determinarlo. La motivazione verrà riportata nel verbale dei lavori
della Commissione.
DALLA CATEGORIA 'C' ALLA CATEGORIA "D"
- prova teorico/pratica vertente su argomenti riguardanti l'attività di servizio e percorso formativo
- colloquio su materie attinenti al posto da conferire
PER LE SELEZIONI ALL'INTERNO DELLE CATEGORIE C e D
- prova pratica su materia attinente il posto da conferire
La commissione dispone di 100 punti così suddivisi:
1. punti 60 per la prova teorico/pratica e/o colloquio
2. punti 40 per i titoli così suddivisi:
a) titoli di studio e diplomi di specializzazione o perfezionamento fino a punti 8, di cui:
titolo superiore
punti 4 (max)
b) mansioni superiori ex art. 41 CCNL: fino a 8 punti
1 punto ad anno per mansioni rientranti in categoria superiore rispetto a quella di appartenenza,
formalmente conferite, anche se di altro ruolo rispetto a quello occupato
c) titoli di carriera massimo punti 10 di cui:
per anno nella qualifica rivestita per anno
punti 0,5
per anno nella qualifica inferiore per anno
punti 0,25
per anno nella mansione superiore rispetto a quella
di appartenenza
punti 1
d) qualificai corsi di aggiornamento professionale: fino a 9 punti così suddivisi:
corsi di aggiornamento facoltativo
punti 3 (max)
corsi di aggiornamento obbligatori
punti 6 (max)
i corsi saranno valutati solo se inerenti il profilo o la
categoria
e) pubblicazioni e titoli vari: fino a 5 punti, così suddivisi:
pubblicazioni inerenti la materia
punti 3 (max)
altri titoli non valutati nelle precedenti categorie
punti 2 (max)
Il punteggio attribuito sarà comunque adeguatamente motivato con riguardo ai singoli elementi
documentali che hanno contribuito a determinarlo. La motivazione verrà riportata nel verbale dei lavori
della Commissione.
Le Commissioni di cui all'art. 5 del presente regolamento provvedono alla convocazione dei candidati
ammessi con lettera raccomandata A.R. almeno 20 giorni prima dell'espletamento delle prove.
Le prove di selezione non potranno avvenire nei giorni festivi né nelle giornate di festività sia valdese che
ebraica.
Nella lettera di convocazione verrà indicata la data e il luogo di svolgimento delle selezioni. La durata e
la modalità di svolgimento delle stesse sono determinate dalla Commissione Esaminatrice.
Ai candidati che superano la prima prova dove sono previste più prove, deve essere data comunicazione
per iscritto, con indicato il punteggio della prova superata e la data della seconda prova.
In ogni caso il colloquio dovrà avvenire in un luogo aperto al pubblico.
Prima dell'inizio delle prove, la Commissione in relazione al numero dei candidati, stabilisce il termine del
procedimento di selezione rendendolo pubblico.
I completamenti delle commissioni dovranno dichiarare l'insussistenza di incompatibilità con i candidati da
esaminare.
Le Commissioni redigeranno appositi verbali attestanti il regolare svolgimento delle selezioni che
dovranno essere rimessi ai competenti uffici per i successivi provvedimenti.
ART. 7
VALUTAZIONE DELL EPROVE SELETTIVE
Nei casi in cui la selezioni consista nella sola prova teorico-pratica, il superamento della stessa è
subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno
42/70.
Qualora la selezione consista in una prova teorico-pratica es in un coLloquio, il superamento di ciascuna
prova è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa bei seguenti termini
numerici:
f) prova teorico-pratica
g) colloquio
punti 24/40
punti 12/20
l'ammissione al colloquio è subordinata al superamento della prova teorico-pratica
ART. 8
PASSAGGI ORIZZONTALI
Il personale interessato al passaggio orizzontale ad altro profilo della medesima categoria dello stesso
livello economico di appartenenza può accedere a domanda solo a seguito della pubblicazione della
ricognizione dei posti disponibili.
I criteri di valutazione dei titoli di cui all'art. 6 vengono utilizzati anche per la selezione tra più domande di
dipendenti interessati ai passaggi orizzontali all'interno della medesima categoria da profili diversi dello
stesso livello economico.
Qualora per accedere a profili diversi sia richiesto il possesso di requisiti abilitativi previsti da disposizioni
legislative, la verifica dell'idoneità professionale avviene anche mediante apposita prova teorico-pratica
con i criteri e le modalità di cui alle precedenti disposizioni.
In casi particolari l'azienda, anche in presenza di passaggi relativi a personale per il quale non sono
richiesti specifici requisiti abilitativi, si riserva la facoltà di inserire una prova teorico-pratica.
ART. 9
GRADUATORIA
Al termine delle selezioni verranno stilate apposite graduatorie distinte per tutte le categorie per le quali
sono state indette.
Le graduatorie potranno essere utilizzate per scorrimento, secondo l'ordine delle stesse, entro 24 mesi
dalla loro approvazione per la copertura di posti che si renderanno vacanti a qualsiasi titolo.
ART. 10
NORMA DI GARANZIA
L'Azienda potrà bandire concorsi pubblici o avviare iscritti nelle liste di collocamento solo se le selezioni
interne hanno esito negativo o se mancano del tutto all'interno le professionalità da selezionare, fatto
salvo quanto previsto dall'art. 14 del CCNL.
La graduatoria degli ammessi può essere fatta oggetto di presentazione da parte degli interessati di
memoria scritta alla Commissione circa la valutazione dei titoli posseduti, entro 5 giorni dall'affissione
all'albo. La Commissione è tenuta ad assumere ogni decisione in merito entro i successivi 5 giorni.
L'Azienda , prima di bandire i concorsi verifica, mediante comunicato affisso all'albo per 10 giorni, la
mancanza al proprio interno della professionalità richiesta.
Non potranno essere effettuate selezioni interne in carenza di posti in organico ed i passaggi di categoria
di cui trattasi potranno avvenire sino alla copertura dei posti vacanti.
ART. 11
NORMA FINALE
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento al CCNL e ad ogni altra
normativa riguardante la materia.
Le norme contenute nei precedenti articoli si applicano per i passaggi di cui all'art. 6, comma 12 della
legge 127/97 così come modificato dall'art. 2 comma 17 della legge 191/98 .
Il presente regolamento può essere soggetto a modificazione o revisione qualora se ne ravvisi la pubblica
utilità e l'interesse per l'Azienda.
ALLEGATO 6
Protocollo d'intesa tra l'Azienda Ospedaliera S. Martino
e le organizzazioni sindacali per la disciplina
del rapporto di lavoro a tempo parziale
ART. 1
Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale
La disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale nell'Azienda Ospedaliera Ospedale S. Martino di
Genova e Cliniche Universitarie Convenzionate è regolata dal presente protocollo d'intesa aziendale nel
rispetto della normativa vigente in materia.
Per quanto non previsto, il rapporto di lavoro a tempo parziale, è regolato dalle norme vigenti e dagli
ulteriori accordi che saranno siglati, in sede di contrattazione decentrata, tra l'Azienda e le Organizzazioni
Sindacali.
ART. 2
Determinazione delle unità di personale
da destinare a tempo parziale
la determinazione delle unità di personale da destinare a tempo parziale non può superare il 25% della
dotazione organica a tempo pieno per ogni posizione funzionale.
L'Azienda potrà frazionare i posti a tempo pieno nella misura che sarà ritenuta più conveniente, purché
per una durata non inferiore al 30% e non superiore al 70% di quella a tempo pieno, che costituiscono
rispettivamente la misura minima e massima per la durata del lavoro a tempo parziale.
Questo per consentire tutte le ipotesi previste dall'art. 16 del CCNL. Le domande dei dipendenti che
intendono trasformare il proprio rapporto di lavoro possono essere presentate in qualsiasi momento
dell'anno.
L'Azienda si pronuncerà su tali domande entro i 60 giorni successivi all'inoltro.
L'Amministrazione, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione
organizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità dell'Amministrazione stessa,
può con provvedimento motivato differire la trasformazione del rapporto id lavoro a tempo parziale per un
periodo non superiore a 6 mesi dalla scadenza del termine per la costituzione automatica dello stesso.
L'accesso a domanda è previsto per tutto il personale dipendente appartenente alle varie qualifiche o
livelli, escluso in ogni caso, il personale con qualifica dirigenziale.
Qualora il calcolo percentuale previsto per la qualifica non raggiunga l'unità, onde consentire comunque
la trasformazione del rapporto di lavoro part-time, la stessa percentuale può essere arrotondata per
eccesso all'unità superiore.
L'individuazione dei posti con rapporto di lavoro a tempo parziale non può comportare modifiche
quantitative della pianta organica aziendale.
Nell'ipotesi in cui si riscontrino particolari esigenze di servizio, l'amministrazione potrà disporre la mobilità
interna del personale, assegnando lo stesso a Unità Operativa, Divisione e/o Servizio diversi da quello di
appartenenza.
ART. 3
Modalità di conferimento dei posti
Il contingente di unità a tempo parziale determinato, come descritto al precedente articolo, è riservato al
personale di ruolo a tempo pieno.
Qualora le domande sino superiori ai posti a tempo parziale disponibili, costituiscono titoli di precedenza
le seguenti situazioni:
• avere famigliari a carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcoolismo
cronico o grave debilitazione psico-fisica;
• essere portatori di handicap o di invalidità riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni
obbligatorie,
• essere genitori di figli minori, in relazione al loro numero;
• corrisposto l'assegno di accompagnamento di cui alla legge n. 18/80 (invalidi civili totalmente inabili)
• aver superato i 60 anni di età ovvero compiuto 25 anni di effettivo servizio;
• sussistenza di motivate esigenze personali valutate dall'Azienda.
In caso di parità di "precedenza", l'accoglimento della richiesta viene disposta in base all'anzianità
complessiva nella posizione funzionale rivestita.
In caso di ulteriore parità si dovrà tenere conto nell'ordine:
• del numero e dell'età dei componenti il nucleo famigliare
• delle condizioni di salute del dipendente
I posti a tempo parziale non coperti dal personale dipendente per carenza di domande se ed in quanto
necessari per esigenze di servizio possono essere coperti attivando le ordinarie procedure di
reclutamento, così come regolamentate dalle norme vigenti.
Pertanto, l'amministrazione si riserva di assumere personale a tempo determinato, con rapporto di lavoro
a tempo parziale, nel rispetto, comunque, del contingente previsto dalla normativa.
ART. 4
Reversibilità del rapporto
I dipendenti che hanno beneficiato della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale
hanno diritto di ottenere il ritorno a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione.
La trasformazione del rapporto a tempo pieno avviene anche in sovrannumero, riassorbibile con le
successive vacanze.
ART. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico, anche a carattere accessorio, del personale con rapporto a tempo parziale, è
dovuto in proporzione all'orario di servizio prestato con, riferimento a tutte le competenze fisse e
periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, spettanti al personale con rapporto di lavoro a
tempo pieno appartenente allo stesso profilo e posizione funzionale, di pari anzianità.
Spettano, inoltre, sempre in misura proporzionale alle ore di servizio prestate, anche le indennità
accessorie che obbligatoriamente debbono essere riconosciute perché direttamente collegate ala
posizione funzionale o alla mansione svolta.
Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario o di
pronta disponibilità, ne può fruire di benefici che comunque comportano riduzione dell'orario di lavoro,
salvo quelle previste dalla legge
ART. 6
Trattamento di quiescenza e previdenza
Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 8 della
legge 554/88 e successive modificazioni ed integrazioni
ART. 7
Contingenti massimi
In sede di prima applicazione del presente protocollo, nell'allegato vengono riportati, divisi per posizione
funzionale, i contingenti massimi di rapporti di lavoro trasformabili da tempo pieno a tempo parziale
(corrispondenti al 25% della dotazione organica). Tali contingenti sono suscettibili di vari<aioni future,, in
funzione delle modifiche all'attuale pianta organica o di diverse disposizioni in materia.
ART. 8
Orario di lavoro e trattamento giuridico
L'articolazione del lavoro a tempo parziale viene realizzata nei modi e nei termini indicati al comma 6
dell'art. 16 del CCNL 01.09.95.
Si conviene che l'articolazione dell'orario orizzontale di realizzi, di norma su 5 giorni settimanali.
Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale "orizzontale" ha diritto ad un numero di giorni di ferie
pari a quello dei lavoratori a tempo pieno ai sensi dell'art. 19 del CCNL. Nell'ipotesi di articolazione oraria
"verticale" ha diritto ad un numero di giorni proporzionale al numero dei giorni lavorati nell0'arco dell'anno.
ART. 9
Incompatibilità
Al dipendente con rapporto a tempo parziale non superiore al 50% della prestazione lavorativa a tempo
pieno, è consentito di svolgere anche un'altra attività lavorativa, subordinata (purché questa non
intercorra con altra Amministrazione) o autonoma, a condizione che l'ulteriore attività non sia in conflitto
con gli interessi dell'Amministrazione
ART. 10
Validità
Il presente protocollo ha validità dalla data di recepimento da parte dell'Azienda e verrà modificato, previa
intesa fra le parti, qualora dovessero intervenire norme legislative o regolamentari che ne modifichino il
contenuto.
Scarica