Foglio informativo mutuo ipotecario agrario

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Foglio
N. 2.08.0
informativo
Codice
Prodotto
Redatto in ottemperanza al D.Lgs. 385 del 1 settembre 1993 "Testo Unico delle leggi in materia
bancarie creditizia" (e successive modifiche ed integrazioni ) e delle Disposizioni di Vigilanza in
materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari " emanate dalla Banca
d'Italia in data 15 luglio 2015 e pubblicate in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n° 174 del 29 luglio
2015.
Data aggiornamento 10/01/2017
MUTUO IPOTECARIO AGRARIO
Banca Popolare di Milano - Società per Azioni
Sede Sociale e Direzione Generale: P.za F.Meda 4 - 20121 Milano
Telefono: 02 77001
www.bpm.it
Capitale Sociale e al 1/01/2017: euro 326.753.310,60 i.v.
Numero di Iscrizione al Registro Imprese di Milano e Camera di Commercio
00103200762
Codice Fiscale 00103200762
Partita Iva 01906000201
Numero di Iscrizione all'Albo delle Banche 1462
Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi.
Appartenente al Gruppo Bancario Banco BPM
Numero di Iscrizione all' Albo dei Gruppi Bancari 5034
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Banco BPM S.p.A.
Dati e Qualifica del soggetto incaricato dell'Offerta Fuori Sede
Numero Delibera Iscrizione all'Albo/Elenco :
Nome/Ragione Sociale :
Cognome :
Telefono :
Iscrizione ad Albi o Elenchi :
E-Mail :
Sede :
Qualifica :
Caratteristiche e rischi tipici
Sono finanziamenti con garanzia ipotecaria a medio/lungo termine concessi dalla Banca ai sensi degli artt. 43 e
seguenti del D.Lgs.385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) destinati in via esclusiva alle
attività agricole e zootecniche, ossia attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali nonché
a quelle ad esse connesse e collaterali, ossia l’agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione dei prodotti nonché le attività dirette alla fornitura dei beni o servizi
mediante l’utilizzo prevalente di attrezzature o risorse normalmente impegnate nell’attività agricola comprese le
attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale e di ricezione e ospitalità.
Il debitore rimborserà le somme erogate mediante pagamento periodico di rate comprensive di capitale ed
interessi a tasso fisso oppure variabile secondo un piano di ammortamento previsto.
La forma di mutuo agrario a tasso fisso si mantiene tale per l’intera durata del finanziamento e consente al
cliente di avere la certezza della misura dell’interesse che andrà a corrispondere nel corso del finanziamento.
La forma di mutuo agrario a tasso variabile consente di adeguare i pagamenti alle variazione del mercato
finanziario, e quindi al reale andamento del costo del denaro nel medio e lungo periodo.
pag. 2/9
Soggetti finanziati:
I finanziamenti di credito agrario sono concedibili a tutti i soggetti che svolgono una delle attività sopra descritte.
In particolare:
·
Imprenditori agricoli singoli o associati
·
Imprese agro-meccaniche
·
Società (agrarie, agro-alimentari, agro-industriali)
·
Imprenditori che svolgono attività connesse o collaterali all’attività agricola (es.: grossisti,
grande
·
distribuzione, dettaglianti, autotrasportatori, fioristi)
·
Consorzi agrari
·
Consorzi di bonifica, d’irrigazione e simili
Per quanto riguarda i finanziamenti di credito agrario di miglioramento, ivi compreso l’acquisto, si ricorda che tali
operazioni possono essere concesse anche a soggetti che non esercitano l’attività agricola connessa o
collaterale (es.: proprietario di fondo agricolo concesso in affitto che esegua opere di miglioramento del fondo
stesso ovvero soggetto che non svolge attività agricola, ma che acquista un fondo agricolo che condurrà
direttamente o che concederà in affitto).
Importo finanziato: correlato alle esigenze economico/finanziarie del richiedente e, trattandosi di credito di
scopo non più della spesa effettiva
Durata: superiore ai cinque anni sino ad un massimo di venti anni
Finalità: miglioramento fondiario, acquisto terreni destinati all’attività agricola, estinzione passività onerose,
acquisto quote latte. E’ un mutuo di scopo e pertanto quest’ultimo deve essere dichiarato in domanda
diventandone presupposto ed elemento essenziale.
Stipula : il contratto di mutuo è possibile solo nella forma di atto unico.
Erogazione: secondo lo scopo per il quale viene richiesto il finanziamento in un’unica o più soluzioni in
relazione anche allo stato di avanzamento del programma di investimento, sempre con stipula di unico
contratto.
Ad esempio:
·
acquisto terreni: generalmente in un’unica soluzione salvo casi particolari che richiedano pagamenti
dilazionati.
·
estinzione passività onerose ed acquisto quote latte: unica soluzione alla stipulazione del contratto
unico
·
miglioramento fondiario.
Se il pagamento delle rate avviene con addebito a valere su conto corrente acceso presso la Banca, la stessa a
ciò è espressamente autorizzata. Il pagamento delle rate può avvenire anche a mezzo addebito diretto
preautorizzato domiciliato presso altro istituto di Credito (SDD)
La Parte Finanziata si obbliga a corrispondere sulla somma oggetto del finanziamento l'interesse annuo
nominale (TAN), calcolato sulla base dell’anno civile (divisore 365/366 giorni) per tutta la durata del
finanziamento.
Preammortamento: E’ possibile che venga convenuto un periodo di preammortamento con una durata
massima di 36 mesi.
In questo periodo le rate sono costituite dalla sola quota interessi a decorrere dalla data di valuta di erogazione
e fino alla messa in ammortamento del capitale finanziato.
Ammortamento: decorre, sulla somma effettivamente utilizzata, dalla data valuta finale del periodo di utilizzo
oltre l’eventuale preammortamento.
Garanzie:
·
garanzia ipotecaria, che normalmente deve essere costituita sull’intero fondo
·
può essere richiesto il rilascio di garanzie fideiussorie e di pegno.
·
può essere richiesta la costituzione del privilegio speciale su beni mobili ai sensi dell’art. 46 D.Lgs.
385/93 comunque destinati all’esercizio dell’impresa non iscritti in pubblici registri quali:
i. impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali;
ii. materie prime, prodotti in corso di vaporazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame e merci;
iii. beni comunque acquistati con il finanziamento concesso;
iv. crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni sopra indicati.
pag. 3/9
In caso di inadempimento il giudice del luogo ove si trovano i beni oggetto di privilegio può su istanza
della banca assunte sommarie informazioni disporne il sequestro e la vendita.
Le operazioni di mutuo agrario possono inoltre essere assistite dal Fondo Interbancario di Garanzia
S.G.F.A. (in base a quanto previsto dall'art. 1, commi 659 e ss., legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di
Stabilità 2016), a far data dal 1° gennaio 2016, la Società gestione fondi per l'agroalimentare (SGFA) s.r.l. è
stata incorporata di diritto nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) che subentra nei
rapporti giuridici attivi e passivi della predetta società, ivi inclusi i compiti e le funzioni a questa attribuita dalle
disposizioni vigenti) il quale contribuisce con i criteri ed i limiti stabiliti dal regolamento al ripianamento della
perdita che la banca dimostra di avere sofferto dopo l’espletamento nei confronti dei soggetti inadempienti delle
procedure esecutive con escussione delle garanzie primarie acquisite a fronte del finanziamento. In particolare
le operazioni in esame fruiscono della garanzia solo se effettuate a favore di:
·
operatori agricoli e contoterzisti singoli o associati in società di persone (sempre che tutti i _ soci
rivestano la qualifica di operatori agricoli o contoterzisti)
·
cooperative agricole, loro consorzi e consorzi agrari iscritti nei registri prefettizi;
·
associazioni di produttori agricoli riconosciute nei termini di legge;
·
società di capitali in cui le cooperative agricole e loro consorzi detengono almeno il 60 % del capitale
sociale.
Beneficiari sono soggetti operanti nei settori dell'agricoltura, della zootecnia e delle attività connesse e
collaterali.
Tenuto conto che gli interessi vengono corrisposti in via anticipata, il cliente ha la certezza della misura del
tasso indipendentemente dalle variazioni di mercato. Il tasso fisso applicato non consente di beneficiare delle
eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso.
Per le operazioni assistite da ISMEA (ex SGFA) la Banca deve obbligatoriamente effettuare all’atto
dell’erogazione, una trattenuta, incrementata della quota a suo carico, sull’importo originario delle operazioni
stesse.
La contribuzione a carico dei soggetti finanziati è pari al 0,50% sull'importo originario.
Nel caso di durata superiore a 60 mesi la quota diventa 0,75% .
Informazioni sulla garanzia sussidiaria della S.G.F.A. sono disponibili sul sito www.ismea.it.
Può essere richiesto:
§ un vincolo su polizza incendio scoppio ed altri rischi accessori. La polizza deve essere vincolata a
favore della Banca depositata presso la medesima per tutta la durata del finanziamento;
§ durata del contratto di affitto pari alla durata mutuo.
In caso di estinzione anticipata (o di rimborso parziale) del finanziamento è richiesto un compenso
onnicomprensivo calcolato in percentuale sul capitale anticipatamente rimborsato, con l'esclusione delle
tipologie contemplate dal D.Lgs.7/07.
Principali rischi (generici e specifici)
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
§ In caso di mutuo agrario a tasso fisso, impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei
tassi al ribasso;
§ In caso di mutuo agrario a tasso variabile, possibilità di variazione del tasso di interesse nel corso
del periodo residuo del finanziamento, in aumento rispetto al tasso di partenza.
§ possibilità per la banca di variare anche in senso sfavorevole al cliente le condizioni contrattuali
(qualora ricorra un giustificato motivo) ed economiche nel corso del contratto.
§ rischio di vendita del bene immobile ipotecato nell’ipotesi di inadempimento del contratto.
§ Nel caso di finanziamenti a tasso variabile indicizzato con floor (tasso minimo di rimborso), il tasso
applicato al finanziamento non potrà comunque essere inferiore allo spread applicato, stabilito
contrattualmente
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PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
TAEG
QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
(esempio di mutuo ipotecario a tasso fisso e variabile)
Tasso Fisso 7,265%
Tasso Variabile con clausola floor 7,655%
Il TAEG comprende le seguenti voci di calcolo: spese di istruttoria, imposta sostitutiva, spese produzione e invio documento di sintesi,
spese incasso rata, spese di perizia, spese assicurazione immobile ipotecato.
Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto e l’iscrizione dell’ipoteca, le spese di
conto corrente, se presente. Il costo della garanzia sussidiaria ISMEA (ex SGFA) si applica solo se ne sussistono le condizioni previste
dai regolamenti ed in particolare è pari a 0,50% dell’importo finanziato per le operazioni fino a 60 mesi, 0,75% nel caso di importo
superiori a 60 mesi. Il costo della garanzia diretta è variabile in base a parametri stabiliti da ISMEA il cui importo definitivo è confermato
dalle condizioni economiche e il piano di ammortamento all’erogazione.
Sempre entro la misura massima consentita dalla Legge sull’usura n.108/96 ai sensi dell’art. 2 e dalla relativa normativa di attuazione.
Il calcolo si basa su un finanziamento di 100.000,00 euro, rimborsabile alla scadenza, durata 120 mesi, TAN – (divisore anno civile
365/366 giorni) - (Tasso Fisso: durata 120 mesi, IRS di periodo + SPREAD 6,00 p.p. = TAN 6,388%; Tasso Variabile: durata 120
mesi, euribor 3 mesi (nota2) + SPREAD 6,75% p.p. TAN 6,75%), con spese di istruttoria pari a 2.000,00 euro, spese incasso rata pari
a 3,00 euro mensili, spese produzione e invio documento di sintesi pari ad euro 1,35, imposta sostitutiva pari ad euro 250,00, spese
perizia pari ad euro 250,00 e il costo polizza esterna pari a euro 130,00. (Il costo della polizza in esempio, è calcolato su un valore di
perizia pari ad euro 200.000, premio medio annuo pari allo 0,065%).
Qualora l’indice di riferimento assuma un valore negativo, lo stesso sarà convenzionalmente considerato pari a zero; per effetto di ciò la
Banca applicherà nei confronti del Cliente un tasso di interesse pari allo spread contrattualmente pattuito fino a quando il parametro non
tornerà ad assumere un valore superiore a zero.
Correlato alle esigenze economico/finanziarie del
richiedente e trattandosi di credito di scopo non più della
spesa effettiva.
Massimo: 240 mesi
Importo massimo finanziabile
Durata
TASSI
IRS di periodo + spread
Euribor 3mesi + spread
IRS di periodo (vedi nota 1)
Indicizzazione tasso (parametro di riferimento)
Euribor 3 mesi (vedi nota 2)
Tasso Fisso 6,000 p.p. (vedi nota 3)
Spread massimo del tasso (maggiorazione sul valore del
parametro, espressa in punti percentuali)
Tasso Variabile 6,750 p.p. (vedi nota 3)
Pari al Tasso nominale annuo
Tasso di preammortamento
Qualora l’indice di riferimento assuma un valore negativo, lo stesso sarà convenzionalmente considerato pari a zero;
per effetto di ciò la Banca applicherà nei confronti del Cliente un tasso di interesse pari allo spread contrattualmente
pattuito fino a quando il parametro non tornerà ad assumere un valore superiore a zero.
Tasso di interesse nominale annuo + massimo 1,000
Tasso di mora
p.p.
Tasso di interesse nominale annuo
SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
2,00% del capitale erogato.
Istruttoria
Minimo: 500 euro (vedi nota 4)
Spesa esente in caso di portabilità tramite surroga, se trattasi di microimpresa.
Perizia tecnica
La perizia tecnica obbligatoria a carico del cliente , ed il costo è relativo agli
onorari richiesti dai Liberi Professionisti per stime immobiliari mutui ipotecari e
onorari richiesti dalla banca per perizie fatte dai tecnici dell’Istituto; in quest’ultimo
caso il costo è pari allo 0,10% dell’importo richiesto con minimo euro 250,00 (vedi
nota 4)
Nel caso di richieste di restrizioni parziali di ipoteca potrà essere richiesta nuova
perizia tecnica il cui costo resta carico del cliente.
pag. 5/9
SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO
Incasso rata
36 euro/annuo
Massimo 50 euro, escluse le spese notarili
Restrizione ipoteca
Invio comunicazioni (produzione ed
1,35 euro in forma cartacea
invio Documento di Sintesi)
Gratuito online
Spese per ricontrattualizzazione
Minimo 258,23 euro
mutui
Massimo 516,47 euro
Accollo mutuo
ESENTE
Sospensione pagamento rate
ESENTE
Trattenuta ISMEA (ex. SGFA Società
ISMEA garanzia Sussidiaria:
di gestione fondi per
prevista per le sole operazioni agrarie (salvo esclusioni previste dalla vigente
l’Agroalimentare)
normativa) e pari allo:
·
0,50% sull’importo del finanziamento con durata da 19 mesi a 60
mesi;
·
0,75% sull’importo del finanziamento con durata maggiore di 60 mesi
Compenso per rimborso parziale
anticipato
Commissioni per rimborso totale
anticipato
ISMEA garanzia Diretta:
Commissione una tantum sull’importo garantito calcolata e comunicata in base
al rilascio della garanzia da parte di ISMEA oltre ad un costo di istruttoria da
riconoscere ad ISMEA, pari a € 100,00 per ogni richiesta presentata (da
percepire anche in caso di esito negativo della stessa).
2,00% tasso variabile 3,00% tasso fisso del capitale anticipatamente
rimborsato (vedi nota 5)
2,00% tasso variabile 3,00% tasso fisso del capitale residuo (vedi nota 5)
Occorre precisare che la cancellazione dell’ipoteca è una conseguenza automatica dell’avvenuta estinzione del
mutuo. In particolare, la Banca, è tenuta a trasmettere al conservatore, cioè l’ufficio pubblico dei registri
immobiliari, la comunicazione di estinzione del mutuo - entro trenta giorni dalla data dell’evento - senza
applicare alcun onere. Il conservatore, una volta ricevuta la comunicazione procede d’ufficio alla cancellazione
dell’ipoteca.
PIANO DI AMMORTAMENTO
Tipo di Ammortamento
Francese, cioè con quota capitale crescente
Tipologia di rata
Costante
Periodicità delle rate
Mensile, Trimestrale o Semestrale
ALTRE SPESE DA SOSTENERE
Assicurazione Immobile
Commissione intermediazione
Imposta Sostitutiva
Assicurazione incendio e scoppio, polizza esterna a carico del cliente (vedi nota
6)
Compensi pagati dal richiedente alla Società di mediazione
Addebitata una tantum all’erogazione, come meglio specificato nel box “imposte
e tasse”
pag. 6/9
IMPOSTE E TASSE
APPLICAZIONE DEL REGIME DI IMPOSTA (Nuovo Regime)
Ai sensi del Decreto Legge n. 145 del 23 dicembre 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 23 dicembre 2013 n.
300, alle parti è stata data facoltà di scelta del regime fiscale più favorevole agli interessi del cliente, eliminando l’obbligo
di pagare l’imposta sostitutiva in tutti quei casi in cui la stessa sarebbe risultata più gravosa delle imposte d’atto.
In mancanza di scelta del richiedente, al finanziamento verrà applicato il regime tributario ordinario. In alternativa, le parti
possono optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva, evidenziando sotto la loro scelta, che andrà confermata prima
della stipula del finanziamento.
APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
SOSTITUTIVA:
APPLICAZIONE DELLE IMPOSTE D’ATTO:
Le suddette ”imposte d’atto” non essendo quantificabili a priori, non
vengono comprese nel calcolo del TAEG)
L’applicazione dell’imposta sostitutiva, prevista ai
sensi del DPR 601/73, solleva la clientela dal
pagamento delle imposte d’atto (imposte di registro, di In alternativa all’imposta sostitutiva, le parti possono applicare le
imposte d’atto.
bollo, ipotecarie, catastali e sulle garanzie, nonché
In caso d’uso verranno applicate alla presente operazione di
delle tasse sulle concessioni governative).
finanziamento ed ai relativi atti, contratti e formalità, compresa
l’assunzione di eventuali garanzie, la disciplina ordinaria delle c.d.
imposte d’atto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: imposte di
Bollo ex DPR 642/72 e di Registro ex DPR 131/86, imposte
ipotecarie e tasse sulle concessioni governative):
Il costo dell’imposta sostitutiva è pari al:
2,00% della somma erogata nel caso di acquisto della Imposte ordinarie
seconda casa e relative pertinenze;
Sul finanziamento:
0,25% in tutti gli altri casi
- Imposta di bollo: euro 16,00
- Imposta di registro: euro 200,00
- 0,50% sulle garanzie enunciate nel contratto di finanziamento
(con un minimo di euro 200,00 per garanzia enunciata) salvo avere
già assolto l’imposta di registro sulla garanzia; base imponibile:
importo garantito.
Sulle garanzie:
- Imposta di bollo: Euro 16,00
Imposta di registro:
- 0,50% dell’importo garantito (con un minimo di euro 200,00 per
garanzia)
Imposta ipotecaria:
- 2% dell’importo garantito da ipoteca.
ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO
Tasso fisso: IRS (Interest rate swap), rilevato alla pagina IRSB EU del’info provider Bloomberg alle ore 11.00 del
giorno antecedente quello della stipula del contratto: (nella tabella sotto riportata esempo di IRS aggiornato alla
data indicata).
PARAMETRO
Esempio di IRS aggiornati alla data indicata
DATA RILEVAZIONE
01 Luglio 2016
Esempio di IRS aggiornati alla data indicata
01 Luglio 2016
VALORE
IRS 5 anni = - 0,094 %
(negativo)
IRS 10 anni = 0,388 %
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Tasso variabile: Euribor 3 mesi: Rideterminato secondo la periodicità della rata in misura pari alla media per
valuta, arrotondata allo 0,05 superiore, dei tassi giornalieri EURIBOR 3 mesi (base 360) rilevati dal circuito
Bloomberg, relativi al mese solare precedente quello di applicazione.Vedere in proposito la sezione “Ultime
rilevazioni del parametro di riferimento”.
Data
Luglio 2016
Valore tasso
- 0,250 %
Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato
allegato al documento di sintesi.
CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA
IPOTECARIO TASSO FISSO
Tasso di Interesse applicato
(TAN)
5,906%
6,388%
Durata del finanziamento
(mesi)
60
120
Importo della rata mensile per €
100.000,00 di capitale
1928,80
1129,75
IPOTECARIO TASSO VARIABILE (EURIBOR 3 MESI) (nota 2)
Tasso di
interesse
applicato
Durata del
finanziamento
(mesi)
6,750%
120
Importo della rata
mensile per
100.000,00 euro di
capitale
1148,20
Se il tasso di
interesse
aumenta del 2%
dopo 2 anni
1287,82
Se il tasso di
interesse
diminuisce del
2% dopo 2 anni
1008,41
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (Legge n. 108/1996), può essere
consultato in filiale e sul sito internet della banca.
ESTINZIONE ANTICIPATA, TEMPI MASSIMI E RECLAMI
Estinzione anticipata
Il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo con un preavviso di almeno 30 giorni,
pagando unicamente un compenso onnicomprensivo stabilito dal contratto, che non potrà essere superiore al
3% del debito residuo ad esclusione dei casi previsti dal D. Lgs. 07/07 (Decreto Bersani).
Portabilità del finanziamento
Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un’altra banca / intermediario, il
cliente che rivesta la qualifica di micro-impresa (come definita dall’art. 1, comma 1, lettera t, del decreto
legislativo 27 gennaio 2010 n. 11) non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio
commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.
Tempi massimi di chiusura del rapporto
30 giorni
Recesso in caso di Offerta Fuori Sede
Ai sensi del Codice del Consumo, il cliente può recedere senza penali e senza dover indicare il motivo entro 14 giorni dalla
conclusione del contratto, con le modalità comunicate al momento della conclusione del medesimo. Peraltro, nel caso in
cui il diritto di recesso venga esercitato nel termine di legge:
·
il cliente è tenuto comunque a pagare l'importo relativo ai servizi già prestati dalla banca secondo le condizioni
economiche previste nei relativi testi contrattuali e fogli informativi;
·
restano dovuti eventuali oneri fiscali già maturati.
pag. 8/9
PROCEDURE DI RECLAMO E RICORSO
Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, per lettera raccomandata A/R indirizzandola a: Ufficio Reclami
BPM - Piazza F . Meda 4 20121 Milano, o per via telematica indirizzando un messaggio di posta elettronica ai
seguenti indirizzi: [email protected], [email protected] ovvero tramite fax al seguente numero: 02
7700 2799.
La Banca deve rispondere entro 30 giorni. La Banca risponde al reclamo mediante comunicazione su supporto
cartaceo o altro supporto durevole (ad es. pdf o email). Qualora il Cliente non sia soddisfatto o non abbia
ricevuto risposta al reclamo, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi
all'ABF il Cliente può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, può recarsi presso le Filiali della Banca
d'Italia, oppure può rivolgersi direttamente alla Banca.
Il Cliente, in alternativa al ricorso all'ABF, può attivare una procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1,
del d.lgs. 28/2010. La procedura di mediazione può essere esperita, singolarmente dal Cliente o in forma
congiunta con la Banca, innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle
controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it). Resta impregiudicata la
facoltà del Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.
Se il Cliente intende rivolgersi all'Autorità giudiziaria per una controversia relativa all'interpretazione ed
applicazione del presente Contratto deve – ove inderogabilmente previsto dalla legge - preventivamente
rivolgersi all'ABF oppure esperire la procedura di mediazione secondo quanto previsto ai paragrafi precedenti.
Ai fini dell'esperimento della procedura di mediazione di cui ai precedenti commi, la Banca e il Cliente possono
concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione
diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario o dall'ABF, purché iscritto nell'apposito registro degli organismi
tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs. 28/2010.
Indipendentemente dalla presentazione di un reclamo alla Banca o dalle procedure di mediazione sopra
descritte, il Cliente, per istanze afferenti il riesame degli iter di concessione del credito, può rivolgersi alla
Prefettura territoriale competente utilizzando i moduli che potrà scaricare dai siti www.interno.it e www.tesoro.it
ed inviare alla Prefettura territoriale competente a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica.
Il Cliente e le associazioni che lo rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla
Banca d'Italia, impregiudicato il loro diritto di adire la competente Autorità Giudiziaria, di presentare reclami e di
attivare la procedura di mediazione di cui ai precedenti commi.
Nota 1: IRS (Interest rate swap), rilevato alla pagina IRSB EU dell’info provider Bloomberg alle ore 11.00 del
giorno antecedente quello della stipula del contratto. Vedere in proposito la sezione “Ultime rilevazioni del
parametro di riferimento”.
Nota 2: Euribor 3 mesi: Rideterminato secondo la periodicità della rata in misura pari alla media per valuta,
arrotondata allo 0,05 superiore, dei tassi giornalieri EURIBOR 3 mesi (base 360) rilevati dal circuito Bloomberg,
relativi al mese solare precedente quello di applicazione. Vedere in proposito la sezione “Ultime rilevazioni del
parametro di riferimento”.
Nota 3: Spread massimo riducibile in funzione del rating del cliente.
Nota 4: Non è riportato esplicitamente un valore massimo, in quanto gli importi potenzialmente rilevanti
richiedono una contrattazione dell’ammontare di tale spesa e pertanto non è possibile individuare a priori un
massimale.
Nota 5: Salvo operazioni stipulate da parte di persone fisiche o micro imprese per lo svolgimento della propria
attività economica o professionale, per le quali non è applicabile alcun compenso (D.Lgs.7/07).
Nota 6: Assicurazione immobile (contro danni causati da incendio / scoppio) - Il cliente deve sottoscrivere una
polizza esterna nel caso in cui il finanziamento sia assistito da ipoteca relativamente all’immobile oggetto di
ipoteca, vincolata a favore dell’Istituto. Le condizioni economiche potrebbero variare a seconda della
Compagnia prescelta (costo stimato 0,065% del valore periziato - premio polizza annuo medio).
pag. 2/9
LEGENDA
Accollo
Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il
debito al creditore.
Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna
a pagare all’intermediario, cioè “si accolla” il debito residuo
Assicurazione immobile
polizza esterna
Il valore indicato è pari all’importo del premio relativo alla garanzia incendio e
scoppio pagato dal richiedente alla Compagnia Assicurativa come da
documentazione fornita dal cliente alla stipula.
Commissione di garanzia
Compensi pagati dal richiedente all’ente che rilascia la garanzia e comprende
tutte le spese direttamente collegate all’operazione.
Commissione di
Intermediazione
Compensi pagati dal richiedente alla Società di mediazione.
L’applicazione della spesa è subordinata al verificarsi dell’evento collegato.
Incasso rata
Spesa annua, da ripartire per singola rata.
Perizia tecnica
Relativa agli onorari richiesti dai Liberi Professionisti per stime immobiliari
mutui ipotecari e onorari richiesti dalla banca per perizie fatte dai tecnici
dell’Istituto; in quest’ultimo caso il costo è pari allo 0,10% dell’importo
richiesto con minimo euro 250,00 (°).
Nel caso di richieste di restrizioni parziali di ipoteca potrà essere richiesta
nuova perizia tecnica il cui costo resta carico del cliente.
(°) Non è riportato esplicitamente un valore massimo, in quanto gli importi
potenzialmente rilevanti richiedono una contrattazione dell’ammontare di tale
spesa e pertanto non è possibile individuare a priori un massimale.
Restrizione ipoteca
€ 75, per singola richiesta. Nel caso di richieste di restrizioni parziali di
ipoteca potrà essere richiesta nuova perizia tecnica il cui costo resta carico
del cliente. L’applicazione della spesa è subordinata al verificarsi dell’evento
correlato.
Rinegoziazione per
esercizio diritto di opzione
Spese applicate nel caso di rinegoziazione per l’esercizio del diritto di
opzione.
L’applicazione della spesa è subordinata al verificarsi dell’evento correlato.
Spese per
ricontrattualizzazione
mutui
Minimo 258,23 euro – Massimo 516,47 euro.
L’applicazione della spesa è subordinata al verificarsi dell’evento correlato.
Tasso di interesse nominale
annuo (TAN)
Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del
capitale prestato) e il capitale prestato.
Tipologia di rata
In presenza di tasso fisso: costante.
In presenza di tasso variabile: come da tipo di ammortamento, in base alla
variazione del tasso.
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