repubblica di san marino

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LIBERA UNIVERSITA’ DI LINGUE E DI COMUNICAZIONE IULM
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ARTI, PATRIMONI E
MERCATI
MILANO
CULTURA, LEGISLAZIONE E MERCATO:
una proposta di sviluppo a favore dell’economia
della Serenissima Repubblica di San Marino
RELATORE
CHIAR. MO PROF. Giancarlo Graziani
Tesi di laurea magistrale di:
Annalisa Giusti
Matricola 1006138
ANNO ACCADEMICO 2010-2011
2
Desidero ringraziare il professor Giancarlo Graziani, relatore di questa tesi, per la
grande disponibilità e cortesia dimostratami, e per tutto l’aiuto fornito durante
la stesura.
Un ringraziamento speciale a tutti i cittadini sanmarinesi, all’Arch. Leo Marino Morganti, Antonio Macina,
Carlo Barulli e Marino Francioni.
Ringrazio i rappresentanti delle Istituzioni Statali, in particolare la Dott.ssa Francesca Michelotti, il Dott. Vito
Testai e la Dott.ssa Gloria Licini. Grazie alla Fondazione San Marino Cassa di Risparmio- S.U.M.S., alla
Fondazione Valori Tattili di Asset Banca e al Direttore di Scudo Investimenti, il Dott. Arnarldo Antonini.
Un enorme ringraziamento alla mia famiglia, mamma Grazia, papà Giuseppe e mio fratello Andrea che, con il
loro incrollabile sostegno, mi hanno permesso di raggiungere anche questo traguardo.
Un grazie ai miei compagni di studi, vecchi e nuovi, in particolare ad Alessandra, e alla mia “seconda famiglia”,
il Corpo Musicale S. Cecilia di Magnago e Bienate.
Grazie Alice, Veronica, Sonia, Viviana e Francesca per essermi state vicine sempre, sia nei momenti difficili che
in quelli più felici, di questi anni “di studio” avrò sempre un bellissimo ricordo.
Infine grazie a Francesco, arrivato a sorpresa, senza il suo aiuto questa esperienza importante non sarebbe di certo
stata la stessa.
3
4
INDICE
Introduzione
7
1. LA SERENISSIMA REPUBBLICA DI SAN MARINO ............................................... 11
1.1 Storia e Ordinamento Giuridico ................................................................................................ 12
1.2 Patrimonio culturale sanmarinese............................................................................................ 18
1.3 La Legislazione in materia di Tutela e Conservazione ...................................................... 22
1.3.1 Legge 10 giugno 1919 n. 17................................................................................... 24
1.3.2 Modifiche e leggi successive .............................................................................. 29
2. VISITA ALLA TERRA DELLE LIBERTA’: INCONTRI E INTERVISTE .............. 35
2.1 Le norme in campo culturale .................................................................................................... 37
2.2 Il Mercato dell’arte e gli operatori del settore ...................................................................... 42
2.3 Progetti e iniziative di sviluppo ............................................................................................... 45
3. L’IMPORTANZA DELL’ARTE E DELLA CULTURA NEL PROCESSO DI
CRESCITA DELLA REPUBBLICA ................................................................................. 49
3.1 Un progetto integrato di valorizzazione del patrimonio sanmarinese ........................ 50
3.2 Riflessione sulla legislazione vigente..................................................................................... 52
3.2.1 Il confronto con gli altri paesi.............................................................................. 53
3.2.2 Un nuovo Regolamento per i beni culturali a San Marino ................................. 55
3.2.3 La nozione di Bene Culturale .............................................................................. 56
3.2.4 Fruizione, Valorizzazione e Gestione dei beni sanmarinesi ............................... 62
3.2.5Il problema dell’import/export e del censimento dei beni mobili ...................... 68
3.2.6 La possibilità di nuove agevolazioni fiscali ......................................................... 78
4. LA NASCITA DELLA FONDAZIONE PER L’ARTE ................................................ 81
4.1 Le fondazioni culturali ............................................................................................................... 81
4.1.1 La Triennale di Milano, un importante esempio italiano ................................... 83
4.1.2 Fondazione e Trust: due tradizioni diverse di gestione e tutela per i beni
culturali ........................................................................................................................ 85
4.1.3 Il National Trust e Il Landmark Trust ................................................................ 90
4.2 La costituzione di un trust per la valorizzazione del patrimonio sanmarinese .......... 93
4.2.1Nascita, struttura e mission: l’istituto del Trust nella nuova legge sanmarinese 94
4.2.2 Aspetti fiscali e altri vantaggi ............................................................................... 97
5
4.3 Progetti di Valorizzazione........................................................................................................ 100
4.3.1 La Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea ................................................. 101
4.3.2 Workshop e Seminari sul mercato dell’arte ....................................................... 106
4.3.3 La Storica Ferrovia Rimini – San Marino .......................................................... 109
Conclusioni
117
APPENDICE A: Documenti normativi
123
APPENDICE B: Seminari e Workshop
165
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA
173
RIFERIMENTI NORMATIVI
175
6
Introduzione
L‟Arte e i suoi molteplici aspetti, riassumibili negli aspetti Cultuali e di Mercato, possono
costituire una risorsa strategica di sviluppo per la Serenissima Repubblica di San Marino, date le
sue particolari caratteristiche storiche, artistiche ed economiche.
Terra di cultura e tradizione, la Repubblica non è solo uno dei più antichi comuni sulla nostra
penisola, ma una Città-Stato che mantiene ancora oggi la sua indipendenza sul nostro territorio,
ricca di un patrimonio paesaggistico e artistico d‟immenso valore. Solo nella Città di San Marino
esistono una decina di musei, e di recente i centri storici di San Marino, Borgo Maggiore e il
Monte Titano sono entrati nella lista dei siti UNESCO Patrimonio dell‟Umanità.
A seguito di un‟analisi di quello che è oggi la Repubblica San Marino, e ripercorrendo la sua
storia dal punto di vista della peculiarità del suo ordinamento giuridico, ho spostato la mia
attenzione alla legislazione in primis in materia di tutela, conservazione, ma anche fruizione del
patrimonio culturale per poi invece affrontare le questioni legate al mercato dell‟arte e i servizi
relativi presenti. Lo scopo del mio elaborato vuole essere quello di ipotizzare alcune proposte di
cambiamento o integrazione della situazione attuale presente in questo piccolo stato.
Un importante problema riguarda, infatti, la normativa sui beni culturali che trova ancora oggi
il suo riferimento principale nella Legge n.17 del 10 giugno 1919, «Legge sulla tutela e conservazione
dei monumenti, dei musei, degli scavi e degli oggetti di antichità e di arte», nella quale non è ancora inserita la
nozione di bene culturale, né tantomeno è presente una differenziazione tra le produzioni
artistiche, se antiche o contemporanee che siano. Oltre ad una serie di altre mancanze, sono state
promulgate svariate leggi successive, ma va precisato che esse trattano quasi esclusivamente di
immobili, di piani urbanistici o piani regolatori.
Aiutandomi con il supporto e il confronto delle altre legislazioni europee in materia, e
consultando esperti del settore artistico ed economico che operano e lavorano a San Marino, ho
cercato di sviluppare una serie di integrazioni e ipotesi di suggerimento per l‟ampliamento del
corpus legislativo oggi presente. Esse andranno a costituire un possibile Regolamento per i beni
culturali sanmarinesi, che non vada a sostituire, ma ad affiancare qualora vi sia necessità la Legge
“madre” del 1919. Lo spiccato interesse, infatti, che la Repubblica di San Marino manifesta per
l‟Arte e la valorizzazione del proprio patrimonio culturale presenta buone potenzialità anche dal
punto di vista economico; vedendo l‟Arte, la Cultura e la Tradizione in generale, come risorse
strategiche di sviluppo del paese.
7
Il seguente studio si struttura principalmente in quattro parti corrispondenti alle quattro fasi di
ricerca e analisi che hanno accompagnato la stesura di tutta l‟opera.
Nel primo capitolo, dopo una breve premessa circa la storia, il patrimonio artistico e culturale,
le principali fonti di legge della tradizione e la struttura dell‟attuale ordinamento giuridico della
Repubblica, ho affrontato la storia legislativa specifica di San Marino in materia di tutela e
conservazione del proprio patrimonio culturale, dalla Legge del 1919 appunto, in avanti.
Successivamente all‟analisi delle norme presenti nell‟ordinamento giuridico sanmarinese, sono
iniziati i primi contatti con le Istituzioni Statali di San Marino, le Fondazioni Culturali e le Società
di Investimento interessate al mercato artistico presenti sul territorio. Nel secondo capitolo
vengono così presentate in modo discorsivo le interviste e gli incontri che personalmente ho
svolto a San Marino e a Dogana lo scorso dicembre 2011. Durante questa fase della ricerca ho
avuto modo di recarmi direttamente nel territorio della Repubblica, per conoscere e raccogliere in
modo molto semplice e leale diverse informazioni, consigli e opinioni utili al procedere del mio
lavoro. Ho avuto la fortuna di incontrare molte personalità, dai rappresentanti delle principali
Istituzioni Statali che amministrano il settore turistico e culturale, ai dirigenti delle alcune
importanti società d‟investimento e di credito. Questa bellissima esperienza mi è stata molto utile
per conoscere da vicino la realtà sanmarinese, sentirne la storia raccontata dai suoi cittadini e
avere così una visione più chiara su come impostare la stesura del mio elaborato finale.
Dalle interviste e dalla documentazione raccolta a San Marino è nata la seconda parte del mio
lavoro.
Il terzo capitolo presenta i principali punti che potrebbero essere previsti e sviluppati nel
nuovo Regolamento per i beni culturali sanmarinesi; a seguito dell‟analisi della normativa in
materia, presentata nel primo capitolo di questo lavoro, sono emerse una serie di problematiche e
mancanze riguardanti la valorizzazione o la gestione del patrimonio artistico: innanzitutto la
necessità di inserire la nozione di Bene Culturale all‟interno della normativa, ragionando sulle
caratteristiche che la nuova definizione dovrebbe avere, se mantenere i criteri esistenti o non
invece variarli in vista anche di una gestione “moderna” del patrimonio culturale. Altre mancanze
emerse hanno riguardato poi proprio la gestione del patrimonio, come ad esempio la necessità di
provvedere alla creazione di un regolamento chiaro circa la vendita o il trasferimento dei beni
stessi.
8
Durante le ricerche si è riscontrata inoltre un‟assenza importante prevista invece dalla Legge del
1919: il censimento dei beni mobili presenti a San Marino e appartenenti in particolare a
personalità giuridiche, ma anche fisiche private. La redazione di questo elenco era infatti attesa a
seguito dell‟entrata in vigore della Legge, sia per fini conoscitivi che di conservazione e tutela, ma
non è mai stata purtroppo portata a termine.
Tutti questi elementi ed altri sono stati quindi descritti e argomentati confrontando la legislazione
della Repubblica con le norme in materia presenti in altri paesi diversi da San Marino. Si troverà
ad esempio la Repubblica Italiana, la Gran Bretagna, la Confederazione Svizzera e la Spagna. La
scelta di questi paesi, come di altri, si è basata su alcune caratteristiche: ad esempio per la loro
vicinanza territoriale alla Repubblica, oppure in base alle affinità delle strutture istituzionali
presenti o alle caratteristiche dell‟ordinamento giuridico. La loro esperienza in materia di beni
culturali, infatti, può costituire una buona base di partenza per integrare o modificare il testo
legislativo sanmarinese.
La creazione di un nuovo Regolamento si accompagna ad una serie di altre proposte che da
tempo gravitano attorno al settore culturale e alla sua offerta a favore di visitatori e turisti che
ogni anno arrivano nella Repubblica. Il quarto, e ultimo, capitolo di questo lavoro cerca così di
indagare e sviluppare alcune proposte a favore del settore culturale ed economico di San Marino.
Idee e spunti sono emersi anche dalle interviste e dalle ricerche stesse svolte direttamente durante
il mio viaggio nella Repubblica. Le aree di azione delle proposte potrebbero in particolare trovare
sintesi e propulsione in un‟apposita struttura operativa che assicuri la necessaria continuità a
programmi e attività predisposti. Si è pensato perciò alla tanto sperata Fondazione per l‟Arte, da
anni nominata da diverse personalità a San Marino, ma mai realizzata. Essa prevede alla base della
sua costituzione una collaborazione di tipo pubblico – privato, dove la governance delle Istituzioni
Pubbliche svolga un ruolo di guida, lasciando ai soggetti privati, quali imprese, istituti di credito e
relative fondazioni culturali, la giusta autonomia di azione. Questo, come dimostrano i molti
esempi esistenti, già avviene per moltissime istituzioni culturali ad esempio inglesi, dove la
struttura costitutiva di questi soggetti giuridici sono spesso trust e non semplici fondazioni.
Il fine della seconda parte della ricerca è stato quindi proprio quello di elaborare una proposta di
sviluppo che coinvolgesse le risorse culturali presenti a San Marino, quali le opere della Galleria
d‟Arte Moderna e Contemporanea, ma non solo, in una serie di iniziative che regalassero ricadute
collaterali positive anche agli altri settori coinvolti: l‟offerta formativa e culturale presente a San
Marino, lo sviluppo del mercato artistico, fino ad arrivare agli esercizi commerciali, alberghieri e i
servizi di trasporto presenti sul suo territorio.
9
10
1. LA SERENISSIMA REPUBBLICA DI SAN MARINO
“San Marino è una delle più antiche repubbliche del mondo e l‟unica Città-Stato che sussiste,
rappresentando una tappa importante dello sviluppo dei modelli democratici in Europa e in tutto
il mondo” 1 ; così recita il testo della Dichiarazione di Valore Universale Eccezionale adottata
dall‟UNESCO2 il 9 settembre 2008.
La Serenissima Repubblica di San Marino è uno dei meno popolosi fra gli stati membri del
Consiglio d‟Europa e delle Nazioni Unite. L‟indipendenza di questo stato ha origini antichissime,
tanto da essere ritenuto la più antica repubblica del mondo dopo l‟esperienza romana. Si tratta di
un‟enclave di circa 61Km² situata all‟interno della Repubblica Italiana, compresa tra i territori
delle regioni dell‟Emilia Romagna e delle Marche3.
La tradizione fa risalire la sua fondazione al 3 settembre 301 d.C., quando San Marino, fuggito
alle persecuzioni dell‟imperatore Diocleziano, stabilisce una piccola comunità cristiana sul Monte
Titano, il più alto dei sette colli su cui tutt‟oggi sorge la Repubblica.
Fig.1. Bandiera della Repubblica di San marino4.
Fig.2. Veduta del Monte Titano5.
Nell‟anno 257 d.C. l'Imperatore Diocleziano emana un editto per la ricostruzione delle mura di
Rimini, distrutte da Demonstene, Re dei Liburni. Tra i tagliatori di pietra e incisori chiamati da
tutta Europa, due, giunti dalla Dalmazia (esattamente dall'isola di Arbe, antica colonia illirica, ora
isola Croata), sono destinati a rimanere nella memoria di molti: Marino e Leo. Il secondo
fonderà l‟insediamento che con il tempo prenderà il nome di San Leo, mentre la proprietaria della
1
http://www.libertas.sm/cont/news/trasmesso-all-ambasciatore-tamagnini-il-testo-dell-unesco-san-marinonella-lista-del-patrimonio-mondiale/9024/1.html
2
L’UNESCO o Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, venne istituita dalle
Nazioni Unite nel novembre del 1945 con lo scopo di provvedere alla protezione del patrimonio culturale ed
artistico mondiale tra nazioni diverse.
3
http://www.la-repubblica-di-san-marino.com
4
Fonte: http://www.webalice.it/BANDIERE.html
5
Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/File:Monte_titano.PNG
11
zona del Monte Titano dona i territori alla piccola comunità di Marino che li chiama, in onore del
suo fondatore, “Terra di San Marino”.
Qualunque sia la verità o la leggenda su questo piccolo stato, emerge di certo la forte volontà
d‟indipendenza che fin dall‟antichità i suoi abitanti hanno suggellato nell'immagine di "terra della
libertà" che ancora oggi accompagna la tradizione della Repubblica di San Marino6. Il carattere
eccezionale del patrimonio storico e istituzionale della Repubblica ha avuto un importante
riconoscimento il 7 luglio 2008 con l'inserimento del Monte Titano e del Centro storico della città
di San Marino nella prestigiosa lista dei siti Unesco Patrimonio dell'Umanità. San Marino è una
testimonianza eccezionale di una tradizione culturale vivente, avendo esercitato il ruolo di capitale
di una repubblica indipendente sin dal XIII secolo.
1.1 Storia e Ordinamento Giuridico
L‟origine e la particolarità dell‟ordinamento giuridico della Repubblica di San Marino sono
strettamente legate alla sua storia e alla sua lunga tradizione d‟indipendenza. Sottoposta al vincolo
feudale del vescovo di San Leo fino al 1351, dopo già essere stata riconosciuta dallo Stato della
Chiesa, diviene un libero comune. Durante il Medioevo e l‟età rinascimentale, San Marino
sviluppa peculiari istituzioni di autogoverno, che tuttavia si indebolirono a partire dal 1700,
quando il potere venne sostanzialmente preso dalle famiglie patrizie. Questa situazione perdurò
fino al 1906, quando l‟Arengo, l‟antica assemblea dei capifamiglia, avviò un processo di
modernizzazione democratica del paese.
La caratteristica del sistema giuridico vigente nella Repubblica, che potremmo definire con una
parola sui generis, cioè singolare, deriva dal fatto che si è formato nel corso dei secoli da una salda
tradizione storica e culturale di autonomia e indipendenza; il segreto del suo ordinamento è
ancora oggi racchiuso in un unico testo scritto. Si tratta delle Leges Statutae Sancti Marini, lo Statuto
pubblicato l‟8 ottobre 1600, in cui sono fissati i principi istituzionali e organizzativi della
Repubblica di San Marino. Il modello costituzionale sanmarinese è rappresentato direttamente
dalle istituzioni comunali, dove l‟autonomia, o meglio “l‟autorità di far leggi e statuti” è stata
conservata nel corso dei secoli ed ha anche avuto ripetuti riconoscimenti di sovranità ed
emancipazione. Le Leges Statutae sono il settimo e ultimo degli statuti comunali adottati a San
Marino dal XII secolo. Assieme alle Antiche Consuetudini e alle reformationes, la legislazione
6
http://www.sanmarinosite.com/storia/leggenda.html
12
successiva di riforma, le Leges Statuae rappresentano le fonti di diritto di rango costituzionale
della Repubblica.
Dalla tradizione passata deriva la legislazione vigente.
L‟ordinamento della Repubblica di San Marino è costituito dalla Legge Fondamentale (la Legge 8
luglio 1974 n.59 “Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell’ordinamento
sanmarinese”), che rappresenta un atto normativo sovraordinato alle leggi ordinarie, simile cioè alla
nostra Costituzione, dalle leggi ordinarie, dal diritto comune e infine da quello consuetudinario in
parte recepito, in parte contenuto nei testi statutari7. Caratteristica di tale ordinamento è quindi la
semichiusura, singolarità anche della passata tradizione romana, dove compare però una
prevalenza del diritto codificato su quello non codificato. San Marino per gli aspetti di diritto
pubblico ha provveduto alla codificazione, mentre per quanto riguarda il diritto privato e la
procedura civile fa ricorso per quanto non contemplato dagli statuti al diritto romano comune. In
passato la mancanza di una carta costituzionale vera e propria, o soltanto di una dichiarazione di
principi, ha offerto spunto per una giustificazione politica al rifiuto di scelte di codificazione nel
diritto civile operate invece nello scorso secolo, prima da Napoleone, e poi da diversi stati
dell‟Europa continentale.
L‟ordinamento di San Marino si presenta dunque nella forma semichiusa. Il che rende possibile
l‟attività del giurista quale interprete attivo delle norme dell‟ordinamento, alla stregua del suo
collega di Common law8.
All‟art. 16 del secondo comma della legge n.59 del 1974 si enuncia che il legislatore debba
acquisire il parere di un giurista in caso di “legittimità dubbia e controversa” e inoltre il sindacato
di legittimità compete allo stesso organo legiferante anziché ad un organo di giustizia
costituzionale, come prevede invece la nostra Corte Costituzionale. Ma la legge 59 del 1974
disciplina solo una parte della materia costituzionale, ragione per cui l‟ordinamento costituzionale
sanmarinese è, in ordine a determinati rapporti, ancora flessibile.
Nell‟ordinamento di San Marino, che deriva dal diritto codificato, da quello non codificato di
origine romanistica, nonché da quello consuetudinario, le fonti del diritto hanno trovato la loro
collocazione in una ben determinata gerarchia, costituita dallo Statuto, dalla successiva
7
C.Ronzani, Lineamenti dell’ordinamento giuridico della Repubblica di San Marino, Lateran University Press,
Roma, 2007, pag.5.
8 Ordinamento giuridico di matrice anglosassone basato sul principio del “precedente giurisprudenziale” più
che sui codici e i decreti governativi. Attualmente è in vigore con una lunga tradizione in Australia, Canada,
Regno Unito e Stati Uniti d’America.
13
legislazione, dal diritto comune e dalla consuetudine 9 . Tutte queste fonti organizzano quindi
gerarchicamente il settore giuspubblicistico, dove nell‟ultimo secolo l‟attività legislativa è stata
maggiore; espletata anche dall‟azione del Consiglio Grande e Generale, il quale ha anche
modificato la struttura della Repubblica. Gli organi fondamentali, infatti, come i Capitani
Reggenti, il Consiglio Grande e Generale e il Congresso di Stato, anche se ripetono gli stessi
poteri contenuti negli statuti originari risalenti al XVII secolo, sono attualizzati ai tempi moderni.
Da una forma oligarchica, costituita dall‟istituto dell‟Arengo e poi del Consiglio, subentrò nei
secoli una forma più democratica che le vicende politiche e costituzionali successive hanno
rafforzato e sviluppato.
Nell‟ordinamento sanmarinese però non si è voluto mai rendere operativa la volontà di abolire
o di riformare il sistema tradizionale delle fonti normative che avrebbe potuto portare anche ad
una revisione totale dell‟ordinamento giuridico e, come avvenuto negli altri paesi, all‟abolizione,
tra le fonti di produzione, del diritto comune, sistema che invece come diritto sussidiario è ancora
tutt‟ora vigente. Forse ciò è dovuto anche al fatto che nell‟ordinamento sanmarinese, invece che
una riforma globale, ne è stata portata avanti una per singole materie, come ad esempio la tutela,
il diritto di famiglia o il concorso dei creditori.
San Marino è una Repubblica Parlamentare e ancora oggi nello stato si trovano istituzioni
governative di antica tradizione:
-
Il Consiglio Grande e Generale, un organo monocamerale composto da sessanta
Consiglieri, è eletto ogni cinque anni a suffragio universale diretto. Il Consiglio è
presieduto da due Capitani Reggenti, che restano in carica solo sei mesi, e rappresenta il
corpo elettorale e svolge due importanti funzioni: legislativa e di nomina degli organismi
statali. Facendo un parallelo con lo stato italiano si può definire il Parlamento dello Stato;
-
I Capitani Reggenti: secondo quando disposto dalla "Dichiarazione dei diritti" della
Repubblica Sammarinese "esercitano l'ufficio di "Capo dello Stato" secondo il principio
di collegialità". Li si può paragonare nello stato repubblicano e parlamentare alla figura del
Capo dello Stato nonostante, come affermano gli studiosi del diritto, si tratti di un istituto
originale ed esclusivo della costituzione sanmarinese. Esercitano collegialmente funzioni
simboliche, tra cui la presidenza di altri organi costituzionali. L'esercizio della funzione di
Capo di Stato da parte di due individui, come la ridotta durata del mandato, derivano
dalle istituzioni dell‟antica Roma repubblicana, retta da due consoli;
9
Cfr. nota 4, pag.21.
14
-
Il Consiglio di Stato è un organo nato nel 1945 dalla fusione del Congresso degli
Affari Esteri e della Congregazione Economica; è composto da dieci membri al
massimo ed è presieduto dai Capitani Reggenti. Ognuno dei membri presiede un
Dicastero, con il titolo di Segretario di Stato (corrispettivo dei ministri italiani);
-
Il Consiglio dei XII – Consilium duodecim virorum - è un organo collegiale che viene eletto
dal Consiglio Grande e Generale ad inizio legislatura, scegliendo i componenti tra i propri
membri, in misura proporzionale ai Gruppi Consiliari che lo compongono. È un organo
giudiziario che funge da Corte d‟Appello di terzo grado ed è attualmente oggetto di
riforma;
-
Le Giunte di Castello: il territorio della Repubblica di San Marino è suddiviso in nove
Castelli, simili alle nostre amministrazioni locali (Città di San Marino, Serravalle,
Chiesanuova, Acquaviva, Borgo maggiore, Domagnano, Faetano, Fiorentino e
Montegiardino). Essi sono strutturati sulla fattispecie delle municipalità italiane e sono
rette da una Giunta. Le Giunte di Castello sono organismi amministrativi decentrati.
Se nell‟organizzazione dello stato e nella creazione dei suoi organi di autogoverno la
Repubblica di San Marino è simile o comunque ricorda lo stato italiano e i limitrofi europei,
difficile è invece la ricostruzione del suo sistema giudiziario10. Ciò è dovuto anche al contenuto
estremamente lacunoso delle norme statutarie ed anche alle frequenti e contraddittorie
interpretazioni che di queste norme si sono fatte nella storia.
L‟amministrazione della giustizia rende simile la Repubblica ai paesi a sistema Common law, come
la Gran Bretagna o realtà più piccole quali la Repubblica di Malta.
Una caratteristica dell‟organizzazione giudiziaria sammarinese è che la magistratura è
sostanzialmente affidata a magistrati stranieri. Ciò trova spiegazione nel rischio di un contrasto
legale permanente che potrebbe venire a crearsi in certi casi e sentenze. Il “principio dello
straniero” trova il fondamento della sua espressione nell‟art. 15 della Legge N° 59 del 1974.
L‟unica eccezione è il giudice conciliatore, che ha la possibilità di essere dello Stato di San
Marino. Anche in considerazione di ciò si può affermare che il diritto italiano lasci una traccia in
quello di San Marino, diritto contenuto invece nel sistema Civil law, il modello di ordinamento
giuridico dominante a livello mondiale.
In origine nella Repubblica di San Marino erano i Capitani Reggenti ad avere l‟esclusiva
competenza giurisdizionale. E l‟hanno esercitata nel corso dei secoli XIV e XV sia singolarmente,
che collegialmente. Tale organo però non era particolarmente idoneo allo scopo, vuoi anche per
10
Cfr. nota 4, pag. 29 – 36.
15
le altre funzioni esercitati da essi, sia per la mancanza di conoscenze tecnico–giuridiche adeguate.
Fu questa una spinta verso la creazione di organi giudiziari, oltre alla necessità di istituire un
secondo grado di giudizio.
Fin dal 1411 il Consiglio Grande e Generale ha nominato quattro giudici scelti tra i cittadini,
denominati giudici di appello, ai quali le parti soccombenti potevano presentare ricorso. Anche la
competenza del Consiglio dei XII, che subentrò a quella dei Capitani, si afferma inizialmente
come competenza a conoscere delle controversie di secondo grado. Le parti potevano, inoltre,
richiedere l‟intervento interpretativo di un saggio e ad essi erano tenuti a conformarsi. Anche a
San Marino viene quindi avvertita l‟esigenza di affidare l‟amministrazione della giustizia al
personale straniero; cioè anche la Repubblica si allinea a tutti i comuni italiani, e all‟istituzione del
podestà, chiamato diversamente, ma con uguali funzioni.
La presenza di un giudice forestiero compare negli statuti solo dal 1600. Nel 1858 è istituito un
secondo commissario della legge e nel 1884 è stata invece creata la figura del Giudice
Conciliatore: egli può conciliare tutte le cause civili senza limite di valore su istanza scritta o
verbale delle parti, e giudicare in contraddittorio le controversie dovute alla sua competenza.
Da questi cardini l‟ordinamento giuridico di San Marino non si è mai discostato: come nella
struttura monocratica dell‟organo giudicante oppure nella nomina a tempo indeterminato, ad
opera del Consiglio Grande e Generale, di magistrati stranieri.
In dottrina si usa contrapporre questo tipo di sistema ai sistemi anglosassoni detti di Common
law. I sistemi di Civil law si sono sviluppati nell'Europa continentale dal diritto romanogiustinianeo; sono basati sul ruolo importante dell'università (dottrina giuridica e educazione dei
giuristi) e su un sistema di codici (aggregato omogeneo di leggi e norme), i quali adottano
categorie giuridiche simili a quelle del diritto romano la cui fonte di legittimazione si consustanzia
nella legislazione.
Il sistema Common law11 si è sviluppato differentemente dal Civil law per una serie di ragioni
strutturali: la formazione pratica del giurista di Common law (opposta alla formazione universitaria
del giurista di Civil law); la selezione dei giudici fra i migliori avvocati superiori (selezione invece
burocratica dei giudici di Civil law); la precoce centralizzazione ed elevato prestigio delle Corti
superiori inglesi (frammentazione delle Corti continentali fino all'assolutismo); il ridotto ruolo
della dottrina giuridica universitaria nella formazione del diritto; l'assenza della recezione del
diritto romano, salvo influenze su opere dottrinali; la giurisprudenza poi è la principale fonte del
diritto, con un ridotto intervento del diritto legislativo (mentre il diritto legislativo è prevalente
11
http://www.regnounito.net/sistema_legale_inglese.html
16
nei paesi di Civil law); abbiamo poi la mancanza delle codificazioni; l'antica affermazione della Rule
of Law (concetto analogo a “stato di diritto”) e infine la mancanza del notariato di tipo latino, le
cui funzioni sono svolte invece dagli avvocati. In tale sistema ha preso sempre maggiore
autorevolezza la giurisprudenza, in particolare quella delle corti supreme: le decisioni di tali corti,
pur non avendo forza di legge sono infatti utilizzate dai giudici di merito per formare le proprie
sentenze in quanto le sentenze delle corti supreme fanno spesso riferimento a norme di ordine
superiore quali, ad esempio, la Costituzione o trattati internazionali come quelli relativi ai diritti
dell'uomo o ancora, ad esempio, le norme sovranazionali europee.
Norme riguardanti la giurisdizione vigente a San Marino sono presenti anche nella legge n.59
del 1974 dove all‟art. 3, comma4, si recita: “agli organi del potere giudiziario, istituiti dalla legge, è
garantita piena indipendenza nell‟esercizio delle proprie funzioni”. Altro principio fondamentale è
quindi la personale responsabilità del giudice nell‟esercizio delle funzioni connesse al suo ufficio.
Nella Repubblica di San Marino tutte le cause sono sommarie, cioè decise grazie a una pronuncia
provvisoria emanata per ragioni di necessità ed urgenza che lasciano però le parti libere di
sperimentare in sede e in via ordinaria tutte la azioni. Queste tipologie di cause hanno la specialità
che risiede nell‟arbitrio lasciato al giudice di tracciare il cammino della causa.
La procedura sanmarinese è delineata per molti tratti nello Statuto, ma per soddisfare le
esigenze della pratica deve integrarsi necessariamente con la consuetudine. L‟attuale
organizzazione giudiziaria non può prescindere dalla distinzione tra organi di giustizia
amministrativa e ordinaria. La giustizia civile è amministrata dal giudice conciliatore, dai
commissari della legge e dal giudice delle appellazioni per le cause civili, mentre gli organi che
esercitano la giurisdizione in materia penale sono invece il giudice penale di primo grado ed il
giudice delle appellazioni per le cause penali. I poteri del pubblico ministero, tra i quali la
rappresentanza in giudizio dell‟interesse di giustizia (cioè dello Stato), competono al procuratore
del fisco. Lacunosa infine è la legislazione in materia di giurisdizione amministrativa, tutt‟ora vige
la legge del 23 giugno 1923 che qualifica quale organo per le deliberazioni in tale materia il
Consiglio dei XII.
Interessante è che i giudici e i periti apposti di regola dall‟Italia, così come gli avvocati
sammarinesi, hanno assolto lo studio della giurisprudenza all‟Università Italiana, e studiato diritto
italiano; la situazione della formazione è corresponsabile del fatto che il diritto italiano ha una
grande influenza sul diritto sammarinese.
17
Negli ordinamenti giuridici a sistema Common law, rispetto a quelli Civil law, generalmente più
tradizionalisti e protettivi, ritroviamo spesso una concezione, e una conseguente legislazione,
differente per molte materie oggetto di diritto in entrambi gli ordinamenti. Una di queste
concerne le norme riguardanti la tutela, la conservazione, ma anche l‟alienazione di beni artistici o
più generalmente culturali. Un esempio di conseguenza della differenza esistente tra queste due
tipologie di ordinamenti giuridici potrebbe essere la polemica emersa nel febbraio 2010 negli
Stati Uniti12 riguardante la possibile vendita di opere appartenenti a preziose collezioni, per poter
pagare i debiti di alcuni musei. Si tratta in realtà di un tema di discussione di lunga data
riguardante il piano etico oltre che quello giuridico. La peculiarità però rispetto ad esempio
all‟Italia è che in un sistema come quello americano le opere d‟arte di musei, antiche o
contemporanee che siano, considerate patrimonio pubblico all‟occhio culturale mondiale, sono
effettivamente vendibili.
Questa breve digressione porta all‟introduzione dei prossimi paragrafi, riguardanti il
patrimonio culturale sanmarinese e la legislazione ad oggi vigente per il patrimonio artistico e
culturale della Serenissima Repubblica di San Marino. Un piccolo stato che ricordiamo essere più
similare all‟ordinamento giuridico Common law, ma che per molti versi, quali l‟ovvia vicinanza
territoriale, risente dell‟influenza del sistema giuridico italiano.
1.2 Patrimonio culturale sanmarinese13
Quattro teatri, una biblioteca di Stato, un sistema scolastico di alto livello, un istituto musicale
prestigioso, una televisione di Stato (Rtv), e infine, un Centro Universitario molto importante.
Queste sono solo alcune delle offerte culturali e formative presenti, ma San Marino ha da sempre
scommesso molto sulla cultura. Di importante interesse storico e culturale sono le tre celebri
rocche, Guaita, Cesta e la Torre del Montale. Questi importanti monumenti, che sorgono sui
punti più alti del Monte Titano, risalgono rispettivamente al X, XI e XIII secolo, e sono i simboli
della Serenissima Repubblica. Troviamo inoltre la Basilica del Santo, progettata e costruita a
partire dal 1826 da Antonio Serra, architetto bolognese, sull'area dell'antica Pieve cinquecentesca;
a sinistra dell'altare maggiore si può apprezzare il trono dei Capitani Reggenti, opera del '600, al di
12
Alessandra Farkas, L’America vende i capolavori “Così i musei pagano i debiti”, Corriere della Sera, 11
febbraio 2010, disponibile a
http://archiviostorico.corriere.it/2010/febbraio/11/articoli_del_11_febbraio_2010.html
13
www.sanmarinosite.com
18
sotto dell'altare una piccola urna contiene le ossa di San Marino, mentre a destra, entro un
monumento in marmo, una teca d'argento contiene la parte superiore del cranio del Santo.
Proprio di fronte all'entrata principale del Paese, la Porta di San Francesco, si trova la Chiesa
omonima a cui è annesso il convento dei Frati Minori Conventuali, fondati entrambi nel 1361. E'
il santuario più antico della Repubblica, restaurato numerose volte nel corso del XVII e XVIII
secolo secondo lo stile neoclassico che oggi lo contraddistingue. Di straordinaria importanza e
bellezza è anche il Palazzo Pubblico, il cuore della vita politica sammarinese e della sua storia. Il
Palazzo Pubblico si erge sul cosiddetto "Pianello", ovvero Piazza della Libertà. Sorge infatti sul
luogo della Domus Comunis Magna, costruita verosimilmente tra il 1380 e il 1392, e al suo interno
custodisce beni di straordinario valore, da stemmi, fregi e trofei, fino all‟antica Aula del Consiglio
e le storiche Sale del Congresso e dello Scrutinio.
Degno di nota è anche l'area dell'ex Monastero di clausura di Santa Chiara. Si tratta di un
grande edificio edificato in pietra arenaria che comprende il monastero, una chiesa ed i giardini
interni. Oggi, dopo il restauro, è utilizzato dal Museo dell‟Emigrante, dall‟Università di San
Marino e per mostre e manifestazioni culturali. Oltre alla Chiesa francescana cappuccina di San
Quirino, costruita nel 1550, uno splendido esempio di tradizione e cultura ancora presente nella
Repubblica è ad esempio il perdurare del Corpo dei Balestrieri. Sono la più antica formazione
militare nata della Repubblica, la cui nomina risale al 1295.
Fig.3: Piazza della Libertà e il Palazzo Pubblico, Città di San Marino 14.
14
Fonte: http://www.sanmarino-tour.com/palazzo-governo.html
19
Questa breve digressione su quanto offre e possiede la Repubblica in termini di patrimonio
culturale non poteva tralasciare almeno uno dei suoi numerosi musei. Sono una decina in tutto,
divisi fra collezioni pubbliche e private. Solo percorrendo le stanze dei Musei di Stato, infatti, che
occupano i palazzi più antichi e belli del centro storico, il visitatore può acquisire una conoscenza
a tutto tondo della storia e del patrimonio custodito in questo "scrigno" che di fatto è il Monte
Titano. Esposte in questi spazi troviamo opere pregevoli e famose, prima fra tutte il “Polittico di
San Marino” del pittore rinascimentale di scuola forlivese Francesco Menzocchi, già custodito
nell'antica Pieve di San Marino. Sono inoltre esposte opere del Guercino, di Pompeo Batoni, di
Elisabetta Sirani, di Stefano Galletti, di Michele Giambono, di Baccio Bandinelli, di Tiburzio
Passerotti e di Bernardo Strozzi.
San Marino nella storia ha dimostrato di amare profondamente l‟autonomia, sia nei piccoli che
nei grandi eventi. Bisogna però dire che ha sempre avuto la capacità di saper guardare oltre i
propri confini e artisti di altri paesi incontravano e incontrano a San Marino una platea ben
disposta ad accoglierli. Le conseguenze economiche e sociali della Prima Guerra Mondiale e
l‟avvento del fascismo non concessero ai salotti sanmarinesi il diletto delle arti. Pochi artisti si
distinguevano e uno di loro era Meo Manzoni: egli dipingeva paesaggi locali che apparivano
innocui al regime incombente. Altri invece erano più vicini alle esperienze romane ed emiliane dei
“macchiaioli”, come il pittore Federico Martelli. Il panorama artistico peggiorò ulteriormente con
l‟avvento del secondo conflitto mondiale. Finalmente nel 1956 si apre la stagione delle Biennali di
San Marino e con queste, inizia anche la storia della Galleria d‟Arte Moderna e Contemporanea.
Un gruppo di intellettuali fra i quali studenti dell‟Accademia di Belle Arti tornano a provare
un‟effervescenza culturale fatta di libera espressione artistica, di nuova creatività; gli spunti e i
suggerimenti che giungevano dai grandi centri italiani condussero ad un primo grande
appuntamento con la pittura: “Primo premio d‟arte figurativa del Titano” visitato da oltre
centomila visitatori. La scuola romana ed il realismo ebbero ampia enfasi nell‟ambito di questa
manifestazione; non mancarono all‟appuntamento però anche degli esponenti dell‟informale,
personaggi come Mario Penelope e Renato Gottuso fecero sentire il loro peso. Negli anni
successivi San Marino sviluppa nuove edizioni della Biennale con diverse rassegne, fino
all‟irrompere sulla scena della critica Argan che, organizzando la IV Biennale “Oltre l‟informale”,
si pone come punta molto avanzata della fase evolutiva artistica sanmarinese. I grandi successi di
critica e di pubblico tornano negli anni ad alimentare la manifestazione sanmarinese che si pone
20
addirittura a premessa della più famosa Biennale veneziana (1968)15. Le proposte artistiche tanto
avanzate però lasciavano disorientato il pubblico sanmarinese; questo fenomeno, assieme ad altri
fattori contingenti, determinò l‟interruzione della manifestazione. Le Biennali crearono un forte
interesse dell‟ambiente artistico verso San Marino, incoraggiando molti artisti a chiedere di poter
esporre in qualsiasi spazio disponibile. Una fra le manifestazioni di maggiore rilievo rimaste in
vita era il “Premio di Pittura Castello di Olnano”, divenuto poi Castello di Serravalle. È di questi
anni anche l‟avventura firmata Leo Marino Morganti intesa ad alimentare i fermenti culturali
sanmarinesi attraverso la creazione di una Galleria d‟arte. Alla sua operazione aderirono numerosi
artisti e la galleria “Centro Quadro” accolse così interessanti esposizioni. Nel 1974 Mario
Penelope, organizzatore delle numerose edizioni del “Premio Castello di Serravalle”, propose alle
amministrazioni sanmarinesi una ponderata analisi della situazione del patrimonio d‟arte
contemporanea. Da questa riflessione nasceva la prima proposta di creazione di un fondo che
andasse a costituire il primo nucleo di opere per un museo d‟arte moderna e contemporanea a
San Marino. Negli anni questa proposta viene più volte considerata e ripresa, ma mai portata a
termine, rimanendo solo un‟ipotesi la costituzione di uno spazio permanente a carattere museale.
Nasce da qui il lavoro di ricerca e inventario che andrà a costituire il primo prodotto della
Galleria Nazionale d‟Arte Moderna, ancora oggi dopo cinquant‟anni in cerca di una sede. San
Marino è ogni anno spazio per svariate manifestazioni artistiche e culturali sia in spazi pubblici
che privati. L'esperienza di esposizioni di alto profilo, quali “La Transavanguardia Tedesca” che si
avvaleva dell‟indagine critica di Achille Bonito Oliva o la mostra antologica dedicata all‟artista M.
Merz, fu ripetuta, anche con l'obiettivo di costituire a San Marino una collezione d'arte
contemporanea, che oggi conta circa 750 opere. San Marino si è distinta da sempre per l‟interesse
verso l‟arte contemporanea e anche le problematiche sociali: tra le ore 19 e le 19.30 di mercoledì
2 giugno 2002 l'artista bosniaca Sejla Kameric, con il patrocinio della Polizia Civile e
Gendarmeria della Repubblica di San Marino e la Polizia Municipale del Comune di San Leo, ha
fatto fisicamente chiudere per mezz'ora con delle transenne il confine di stato tra Confine
(curazia del castello di Chiesanuova) e l'italiana San Leo come espressione artistica dal titolo
Closing the border, welcome to the ancient land of freedom, all'interno del progetto Sanmarinosarajevo per
denunciare la difficile situazione che, anche dopo la fine della guerra, devono sopportare i
cittadini bosniaci per poter uscire dal proprio paese. È stato il primo confine di stato chiuso da
un'artista e non dalle autorità competenti.
15
L. Casadei, L’Arte, Dal Dopoguerra in poi. Itinerari dei contemporanei a San Marino, pag. 3 ss. , all’interno di
Storia Illustrata della Repubblica di San Marino, AA.VV., AIEP EDITORE, Serravalle, 1985.
21
Dopo ventidue anni di assenza la Repubblica di San Marino, con la mostra “South out there”, è
tornata nel 2008 a partecipare alla Biennale di Venezia con una serie di progetti dedicato ai paesi
disagiati del sud del mondo. All‟edizione “ILLUMInazioni”, 4 giugno – 27 novembre 2011, San
Marino ha partecipato con il suo progetto di artisti “Luce In-azione”; si è trattato di un‟occasione
di visibilità internazionale per San Marino che intende promuovere una ricerca artistica adeguata
alla rappresentazione della sua identità di Stato sovrano capace, seppur nel piccolo, di misurarsi
con quelle tematiche culturali che accomunano tutte le nazioni16.
1.3 La Legislazione in materia di Tutela e Conservazione
Salvaguardia, protezione e tutela del patrimonio culturale sono attività diffuse pressoché
ovunque in Europa e, in molti casi, anche da diverso tempo; altrettanto lo è la conoscenza
fondata sugli studi a carattere storico–artistico, archeologico e topografico. Diverso è invece il
modo e il tipo di attenzione che ogni paese ha rivolto a catalogazioni e registrazioni di siti e
monumenti nonché a produzioni legislative in materia di patrimonio culturale. Sulla scia della
Convenzione Europea del Paesaggio promossa nel 2000 dal Consiglio d‟Europa e della
Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Intangibile prodotta invece in ambito
UNESCO nel 2003, sarà davvero possibile per il futuro dell‟Europa, e non solo, auspicare il
consolidamento di una visione comune nella gestione del patrimonio e del paesaggio?
Dando un rapido sguardo alle legislazioni attualmente esistenti a livello europeo, emergono
innanzitutto delle significative differenze , oltre che terminologiche, anche e soprattutto di
carattere gestionale e di approccio al problema.
Percepito in linea generale un evidente bisogno di aumento di attenzione sull‟argomento, si
osserva una difformità e frammentazione dei prodotti realmente operativi.
Per quanto concerne le produzioni legislative, laddove ad esempio è presente la nozione di “bene
culturale” adottata dalle stesse, emerge un‟antitesi tra i paesi appartenenti per lo più all‟area
settentrionale a quelli situati a sud del continente.
Il nord Europa – in particolare Olanda, Germania, Belgio, Lussemburgo, Danimarca, ma anche
Irlanda, Gran Bretagna e Austria – appare accomunato da una sorta di concezione “globale” del
patrimonio storico – archeologico e paesaggistico, quasi a sottolineare la continuità fra contenuto
16
Catalogo della 54° Esposizione Internazionale d’arte, La Biennale di Venezia, Repubblica di San Marino,
progetto “Luce In-azione”, Fuorivista e SoloMosaico, 2011.
22
e contenitore, contemplando spesso nelle sue produzioni legislative la definizione di “paesaggio
culturale”.
Diversamente nei paesi del sud Europa – e specialmente in Italia, ma anche in Grecia e nei paesi
della penisola iberica – emerge una visione che per tradizione ha portato ad un trattamento
separato dei due oggetti da tutelare (beni ambientali da un lato e culturali dall‟altro), conducendo
nel tempo alla configurazione di una sorta di culto dell‟oggetto.
Quasi in posizione di paese confine troviamo la Francia, nonostante possegga un‟articolata e
differenziata produzione legislativa, sembra concepire la tutela dei beni culturali e ambientali in
maniera complessiva17.
I paesi dell‟est europeo sembrano infine in molti casi condividere temi e impostazioni di entrambi
i grandi raggruppamenti individuati tra nord e sud del continente: Romania, Slovenia e
Repubblica Ceca sembrano collocarsi in posizione mediana in virtù di una loro revisione recente
in campo culturale ed anche di un nuovo interesse maturato attorno alla cultura, come portatrice
di quei fattori utili al rafforzamento delle identità nazionali anche in funzione dell‟ingresso
nell‟Unione Europea. Tendono in sostanza a un nuovo senso di unitaria concezione di
patrimonio culturale e naturale, nella direzione della salvaguardia di un comune paesaggio.
Sono le singole culture che hanno influenzato e influenzano nella storia i diversi sistemi
legislativi nella formulazione di specifiche leggi riguardanti la salvaguardia del patrimonio
artistico. Esistono molteplici fattori – tra cui i fondamentali sono la storia, l‟economia, ma
soprattutto la tradizione degli studi e la concezione dell‟ambiente quale parte integrante del
territorio – che concorrono alla formazione della cultura di ogni paese.
La Serenissima Repubblica di San Marino, come la Repubblica di Malta, ha visto nella sua storia
susseguirsi l‟influenza di diversi paesi stranieri, tra cui l‟Italia stessa. Nonostante ciò, San Marino
ha continuato a seguire una costante linea di autonomia e indipendenza anche nella legislazione in
campo culturale. Trattandosi di una piccola realtà, ha sempre regolamentato in maniera attenta la
tutela del proprio patrimonio artistico; mantenendo con esso un forte legame di identità anche a
livello territoriale.
Già menzionato è il recente inserimento dei centri storici di San Marino e Borgo Maggiore e del
Monte Titano nella lista dei siti Unesco Patrimonio dell'Umanità. Di fatto però la legislazione
sanmarinese in campo culturale risale a prima degli anni venti. Sono state promulgate alcune leggi
nel corso degli anni, ma solo su edifici o piani urbanistici senza andare a intaccare o modificare
17
Legge 4 agosto 1962, Loi Marlaux - Legge sulla salvaguardia dei centri urbani storici e più largamente degli
insiemi urbani di interesse patrimoniale.
23
quanto contenuto nella vecchia legge o senza creare un codice di riferimento alla legislazione della
materia, come invece è avvenuto in Italia. San Marino inoltre non fa ancora parte dell‟Unione
Europea, anche se di recente (10 ottobre 2011) è giunta la notizia 18 del deposito presso la
Segreteria Istituzionale di un progetto di legge di iniziativa popolare per l‟adesione della
Repubblica all‟Unione Europea. La proposta di iniziativa popolare nasce dall‟esigenza di
sollecitare ancora il Consiglio Grande e Generale a riflettere sulla necessità di seguire la strada
maestra nel percorso, da tutti riconosciuto come necessario, dell‟integrazione di San Marino in
Europa.
1.3.1 Legge 10 giugno 1919 n. 17
La normativa sui beni culturali della Serenissima Repubblica di San Marino trova il suo
riferimento principale nella Legge del lontano 10 giugno 1919 n. 17 “Legge sulla tutela e conservazione
dei monumenti, dei musei, degli scavi e degli oggetti di antichità e di arte”. Tale documento legislativo, che si
struttura in tre Titoli e più di trenta articoli, rappresenta l‟unica legge a oggi esistente riferita alle
cose d‟interesse storico-culturale.
La legge ebbe una gestazione assai prolungata. Prima di descrivere il testo, si vuole ricordare
come già il 28 settembre 1916 Il Consiglio avesse nominato la prima Commissione per la
Conservazione dei Monumenti, ovvero la Commissione per la Conservazione dei Ricordi Storici
Sanmarinesi e delle Antichità. La Commissione era composta dai massimi esponenti
dell‟intelligenza sanmarinese, a riprova dell‟importanza che già veniva ad assumere l‟Organismo
che doveva tutelare l‟integrità del patrimonio artistico - monumentale della Repubblica.
All‟art. 1 della legge n. 17 si afferma: “sono soggette alle disposizioni della presente legge le cose
immobili e mobili che abbiamo interesse storico archeologico, paleontologico e artistico 19 ”.
Questa come la maggior parte delle leggi e decreti successivi in materia, che disciplinano come già
ricordato principalmente cose immobili, monumenti o piani urbanistici, affronta i problemi in
materia di beni culturali, ma in maniera ancora piuttosto generica. All‟art. 16 della stessa legge si
enuncia: “le cose previste nell‟art.1 non potranno essere demolite, rimosse o modificate né
restaurate senza specifica autorizzazione”20. Dalla Legge del 1919 poi sono esclusi gli edifici e gli
oggetti d‟arte di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni di età. In
18
http://www.libertas.sm/cont/news/san-marino-adesione-alla-ue-depositata-legge-di-iniziativapopolare/51043/1.html
19
Legge 10 giugno 1919 n.17, “Legge sulla tutela e conservazione dei monumenti, dei musei, degli scavi e degli
oggetti di antichità e di arte”.
20
Ibidem.
24
questa formula la legislazione sanmarinese è in linea con quella della vicina Repubblica Italiana e
di molti altri paesi del continente. Le cose indicate sono inoltre inalienabili quando appartengano
alla Repubblica di San Marino, a Confraternite o a Enti morali ecclesiastici e ad altri enti morali
riconosciuti.
La legge del 10 giugno 1919 rappresenta la prima occasione per introdurre il tema dei beni
culturali dell‟ordinamento sanmarinese. Già nel lontano 1919 si era vista la necessità, disciplinata
agli articoli 3 e 4 della stessa legge, di compilare e depositare un elenco analitico-descrittivo delle
cose indicate all‟art.1. Si tratta di una visione molto moderna che i formulatori di questa legge
hanno avuto, segno dell‟importanza che questo stato ha sempre dato al proprio patrimonio
culturale; raccogliendo infatti tutte le informazioni utili è possibile conservarlo e tutelarlo in
maniera adeguata per il futuro. L‟elenco, che doveva essere riconsegnato dopo tre mesi dalla
promulgazione della legge, redatto in particolare dagli amministratori dell‟Ente morale
interessato, doveva infatti contenere:
. Il numero progressivo di tutti gli oggetti sotto la loro appartenenza;
. La provenienza di tali oggetti;
. Il soggetto o il tema rappresentato;
. La datazione21.
La Legge del 10 giugno 1919 n. 17 è importante poiché per la prima volta con essa vengono
istituiti degli organi responsabili appositi per sorvegliare e coordinare una serie di compiti legati
alla tutela e alla conservazione delle cose di interesse culturale.
La Commissione Governativa per la Conservazione dei Monumenti e degli Oggetti di
Antichità e Arte (C.C.M.), nasce nel 1919, e quella attualmente in carica è stata nominata nella
seduta del Consiglio Grande e Generale del 17 dicembre 2008.
E‟ prevista anche dall‟articolo 202 della Legge 19 luglio 1995 n.87, una legge più recente che ha
modificato la composizione della Commissione e l‟ha accorpata al settore urbanistico e edilizio.
La Commissione per la Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e arte è
composta da sette membri nominati dal Consiglio Grande e Generale per l‟intera legislatura
espressamente competenti in ambito storico, architettonico, artistico ed archeologico. Sono
incompatibili con la nomina coloro che svolgono professione negli ambiti di competenza della
Commissione stessa; fanno invece parte a titolo consultivo i responsabili del Museo di Stato,
21
Ibidem.
25
della Biblioteca di Stato, dell‟Archivio di Stato e un rappresentante dell‟Ordine degli Ingegneri e
Architetti di San Marino22.
Quest‟organo dà parere sopra ogni argomento riguardante la tutela e la conservazione dei beni
disciplinati dalla Legge del 1919; è l‟organo in sostanza di vigilanza e controllo della corretta
applicazione delle disposizioni previste dalla legge che l‟ha istituito: può di sua iniziativa, come
spiegato all‟art. 27 della stessa legge, far proposte relative alla conservazione dei monumenti,
all‟esecuzione di scavi, ed acquisti di oggetti di antichità e d‟arte che possono avvenire solo tra gli
Enti sopra citati. In ogni caso, la vendita e la permuta dei beni sono autorizzate solo nel caso che
queste azioni non rechino danni al loro stato conservativo o alla fruizione da parte del pubblico.
Il Congresso degli Studi invece è l‟organo esecutore della Commissione e ha la facoltà di
provvedere all‟integrità e sicurezza delle cose suddette, facendole trasportare e custodire
temporaneamente in pubblici istituti. Inoltre ha il compito di far restaurare o attuare piani di
conservazione dei beni. Come definito dal Regolamento del 30 marzo 1909, il Congresso
superiore degli Studi è un organo preposto a compiti che riguardano l‟istruzione23 e che in seguito
alla legge del 1919 fu investito di compiti relativi al settore culturale. Anche in questo caso si
potrebbe fare un parallelismo con il caso italiano: prima della creazione del Ministero per i Beni
Culturali e Ambientali nel 1975, le azioni relative alla tutela del patrimonio culturale e ambientale
erano di competenza del Ministero della Pubblica Istruzione.
La Commissione poi ha il compito di rilasciare i permessi per il restauro dei beni, anche se per
legge non è necessaria l‟autorizzazione per semplici riparazioni e nei casi di assoluta urgenza per
la conservazione di opere e dipinti. L‟art. 10 prevede difatti che la Commissione ha la facoltà di
decidere il luogo ove i beni debbano essere custoditi o trasferiti. Alla Commissione inoltre spetta
il compito di raccogliere le denunce per il trasferimento di proprietà da parte dei proprietari o
possessori privati dei beni d‟interesse storico-artistico classificati all‟art.1 della stessa legge. Il
Governo avrà diritto di acquistare i beni al medesimo prezzo stabilito dal contratto di alienazione.
Oltre al caso della vendita o trasferimento di proprietà, la Legge n.17 del 1919 disciplina anche
il caso di esportazione degli oggetti di interesse di questa legge. All‟art.14 si stabilisce che è vietata
infatti l‟esportazione dal territorio della Repubblica delle cose che abbiano interesse storico,
22
Organismi Istituzionali della Serenissima Repubblica di San Marino, aggiornato al 3 ottobre 2011, disponibile
a http://www.consigliograndeegenerale.sm/organismiistituzionali
23
Regolamento per il Congresso Superiore degli Studi, 30 marzo 1909, disponibile a
http://www.consigliograndeegenerale.sm/new/proposte_di_legge/vis_lavori.php3?twidth=580&idproposta=1
68&colonnakey=idlegge&tabella=leggi&colonna=testolegge&testo=
26
archeologico e artistico, cioè i beni indicati all‟art.1. Il proprietario o il possessore delle cose e
oggetti d‟arte che intende esportarle, deve farne denuncia alla Commissione per la Conservazione
dei monumenti e degli oggetti di antichità e arte, che si pronuncerà in merito. Entro il termine di
due mesi, come in caso di denuncia per alienazione, il governo può acquistare la cosa denunciata
per l‟esportazione. Il prezzo segue quello dichiarato dall‟esportatore e la cosa, in attesa del
termine detto, sarà custodita a cura del Governo di San Marino. In particolare nel caso di divieto
di esportazione e qualora l‟offerta non venga accettata, si ricorre al giudizio di una Commissione
Peritale, la quale determina il prezzo ponendo a base della stima il valore della cosa all‟interno
della Repubblica Italiana. E dove non si trovi accordo tra le parti, l‟arbitro è nominato dal
Commissario di Legge.
La Repubblica di San Marino nel 1919 attraverso la Legge n. 17 regolamenta già accorgimenti
relativi a distanze rispetto a nuovi edifici e costruzioni, allo scopo di prevenire che nuove opere
danneggino la luce richiesta, o la visione di monumenti o edifici culturali. Il Governo può far
eseguire scavi per intenti archeologici in qualunque punto sul territorio dello Stato, e pertanto dei
ritrovamenti in ogni caso ne va fatta denuncia alle autorità; le cose scoperte, anche in terreni
privati o in scavi eseguiti su licenza, appartengono allo stesso ed è rilasciato al proprietario del
fondo un compenso stabilito secondo criteri di legge. In caso di scoperta fortuita, da parte del
proprietario fondiario o di altra persona, deve essere esposta denuncia di tali beni all‟autorità
competente, ovvero la Commissione Governativa. Entro quindici giorni dalla denuncia di
ritrovamento l‟autorità dovrà recarsi nel luogo dove il trovatore custodisce temporaneamente il
bene provvedendo ad un risarcimento che ammonta alla metà o al totale del valore del bene.
In caso di mancata o falsa denuncia da parte del detentore del bene egli incorrerà nelle sanzioni
penali previste dall‟art. 33 della presente legge, che al 1919 ammontavano da un minimo di Lire 5
ad un massimo di Lire 10024. Gli scavi eseguiti a enti o privati su licenza sono sottoposti alla
vigilanza degli ufficiali governativi ed essi sono tenuti a osservare tutte le norme imposte dalla
legge in materia. Il Governo può infine revocare la licenza, quando voglia sostituirsi ai detti enti o
ai privati nell‟iniziativa di esecuzione dello scavo.
Il Titolo II della Legge del 1919 regola gli aspetti, le funzioni e i poteri della C.C.M. In pratica
sia gli Enti morali che i privati, che dispongono di beni di cui all‟art.1 della Legge del 1919, fanno
riferimento alla Commissione per tutte le materie che riguardano i beni oggetto di tutela e le
attività correlate.
24
Cfr. nota 13.
27
Le funzioni dei Commissari, nominati dal Consiglio Grande e Generale sin dal 1919, sono
completamente gratuite, ma particolarità della Commissione per la Conservazione dei monumenti
e degli oggetti di antichità e arte, come di altri organi istituzionali della Repubblica di San Marino,
è che, come si stabilisce all‟art. 31 della Legge, nessun verbale o estratto di esso della
Commissione può essere pubblicato o comunicato a persona estranea. I membri della
Commissione si riuniscono non a scadenze fisse e il Congresso Superiore degli Studi assiste la
Commissione per le funzioni di sua competenza.
Anche dopo il suo ripristino, avvenuto con la promulgazione della Legge 11 dicembre 1980 n. 98,
a seguito di un periodo durante il quale le funzioni della Commissione furono accorpate in un
primo momento a quelle interenti l‟edilizia e in seguito a quelle della commissione per i lavori
pubblici, la C.C.M. è rimasta pressoché uguale, mantenendo inalterata la propria composizione e
le sue competenze. Difatti, nel 1944, con la legge n. 17, la C.C.M. assunse il nome di
Commissione Governativa per l‟Edilizia e per la Conservazione dei monumenti e degli oggetti di
antichità e d‟arte. Con tale provvedimento la C.M.M. aveva allargato le proprie competenze e
funzioni anche sulle opere di pubblica edilizia, come progetti per piani regolatori o sistemazioni
urbane, mansioni che fino ad allora erano spettate ad un organo individuato nell‟Ufficio Tecnico
Governativo25.
Con il Decreto n. 15 del 1961, la C.C.M si vide allargare ulteriormente le proprie mansioni con
l‟inserimento del settore relativo ai lavori pubblici. Da allora, sino al ripristino del 1980, la
Commissione, che prese il nome di Commissione dei Lavori Pubblici, dell‟Edilizia e per la
conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d‟arte ripartì le proprie mansioni in tre
ambiti: pareri, perizie e direttive inerenti opere pubbliche, progetti e controllo di interventi
urbanistici e di edilizia e interventi per la tutela e la conservazione dei lavori d‟arte e di antichità26.
Dopo il ripristino avvenuto nel 1980, la composizione e le competenze della C.C.M. sono state
modificate in un primo momento dall‟art. 7 della Legge 29/93 sul perfezionamento dell‟esercizio
della tutela sui monumenti e in un secondo momento dall‟art. 202 della Legge 19 luglio 1995 n.
87, meglio conosciuta come «Testo unico delle leggi urbanistiche ed edilizie», nella quale è stato
25
Legge 31 maggio 1944 n. 17 «Legge che istituisce la Commissione Governativa per l’Edilizia e modifica le
attribuzioni della Commissione Governativa per la conservazione dei monumenti e oggetti di antichità e d’arte»
disponibile a
http://www.consigliograndeegenerale.sm/new/proposte_di_legge/vis_lavori.php3?twidth=580&idproposta=1
164&colonnakey=idlegge&tabella=leggi&colonna=testolegge&testo=
26
Decreto 28 aprile 1961 n. 15 «Regolamento della Commissione dei Lavori Pubblici, dell’Edilizia e per la
conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d’arte» disponibile a
http://www.consigliograndeegenerale.sm/new/proposte_di_legge/vis_lavori.php3?twidth=580&idproposta=1
942&colonnakey=idlegge&tabella=leggi&colonna=testolegge&testo=
28
introdotto come membro consultivo anche il rappresentante dell‟Ordine degli Ingegneri e degli
Architetti nonché la possibilità di rivolgersi, in caso di interventi che abbiano per oggetto centri
storici, ad un architetto alle dipendenze del Dipartimento del Territorio 27. Trattandosi di una
legge relativa alle opere edilizie, restringe l‟ambito di applicazione della C.C.M. ai soli monumenti
e centri storici.
Nell‟art. 202 della Legge del 1995 si stabilisce un numero di membri della Commissione
inferiore rispetto alla Legge del 1919; ne prevede sette, mentre prima ne facevano parte dodici.
Secondo il comma 2 dello stesso articolo la C.C.M. è nominata per la durata di una legislatura,
quindi per cinque anni, dal Consiglio Grande e Generale. All‟art. 29, Comma 5 è previsto un
numero di almeno quattro membri per ogni seduta effettuata dalla Commissione. L‟articolo si
conclude con il Comma 6 nel quale è stabilito che per le altre funzioni e competenze la C.C.M.
dovrà fare riferimento alla Legge del 1919 nonché al ripristino stabilito dalla Legge 98/80.
Al Titolo III, terza e ultima sezione della Legge n.17 del 1919 finora esposta, si regolamentano
le sanzioni previste in caso di trasgressione alle disposizioni di legge, a seconda della gravità
dell‟infrazione eseguita dal soggetto interessato.
Come nel caso della legislazione italiana, la quale di recente ha visto farsi avanti alcune nuove
proposte circa un inasprimento delle pene previste, all‟art. 34 della Legge sanmarinese si
sottolinea che “contro chiunque arrechi danni a ricordi storici, monumenti, oggetti di antichità e
d‟arte in qualsiasi parte del territorio della Repubblica ed a coloro che siano responsabili di scavi
ed alienazioni clandestine”, sono previste sanzioni di tipo amministrativo di diverso importo
secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
1.3.2 Modifiche e leggi successive
Come già affermato, non esistono documenti di legge specifici in materia successivi alla Legge
di tutela del 1919. Essa è nata dopo numerose sollecitazioni e discussioni, alcune delle quali
provocate anche dall‟amarezza dell‟avere perduto un ricco capitale, soprattutto dopo la
dispersione del famoso “Tesoro di Domagnano”( è possibile vederne una ricostruzione esposta al
Museo di Stato), avvenuta sul finire del XIX secolo. L‟assenza di una regolamentazione legislativa
in materia ha purtroppo permesso l‟uscita di questo patrimonio e di altri dai territori della
27
Legge 19 luglio 1995, n. 87 «Testo Unico delle leggi urbanistiche ed edilizie» disponibile a
http://www.consigliograndeegenerale.sm/new/proposte_di_legge/vis_lavori.php3?twidth=580&idproposta=5
270&colonnakey=idlegge&tabella=leggi&colonna=testolegge&testo=
29
Repubblica. Più recenti sono invece una serie di leggi che vanno a modificare i compiti della
Commissione Governativa per la Conservazione dei monumenti e degli oggetti d‟antichità e arte,
oppure provvedimenti legislativi riguardanti solamente l‟individuazione e tutela di monumenti,
edifici e manufatti storici la cui costruzione risalga ad oltre cinquanta anni. Quindi a livello
legislativo si assiste negli anni a un maggiore interesse ai beni immobili e di edilizia. Tutti oggetti
diversi a opere mobili di interesse artistico come statue e pitture che trovano invece
regolamentazione solo nella Legge n.17 del 1919.
L‟assenza di ricerche specifiche, volte alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio
storico – artistico – archeologico della Repubblica, veniva denunciata dai più eminenti studiosi,
uomini di cultura e politici già prima del 1919, i quali si prodigarono quindi affinché si formulasse
un‟adeguata legislazione che ponesse fine ai danni provocati dall‟incuria precedente. I più di
novanta anni passati però non sono stati sufficienti a rimuovere completamente gli ostacoli di
natura economica e culturale che hanno reso difficile e rendono difficile ancora la tutela del
patrimonio del Paese. Soprattutto durante gli ultimi trenta anni28, mentre da un lato cresceva la
capacità di approfondimento e aumentava il livello di scientificità di approccio al problema, si è ,
al contrario, assistito a pesanti interventi di manomissione, demolizione e dispersione di diversi
manufatti o immobili con valore di monumento. Un esempio sono state le numerose ville rurali,
che nonostante il censimento indetto nel 1975 e i successivi provvedimenti legislativi, hanno
perduto quasi tutta la loro integrità monumentale.
Dal 1944, con la Legge del 31 maggio n.17, che si occuperà in prevalenza di materia edilizia e
molto meno di cose immobili e mobili di interesse storico, archeologico ed artistico, assistiamo
come già accennato ad un accorpamento di quelli che sono i compiti di gestione e valorizzazione
in capo ad un‟unica istituzione e ad maggiore interesse della politica in materia verso i monumenti
o gli immobili e meno verso i beni mobili, come le opere d‟arte.
Principi ispiratori, provvedimenti generali e preiscrizioni settoriali finalizzati alla tutela, al
restauro, al recupero del patrimoni pubblico che, nei secoli, assumerà anche valore di
monumento sono presenti spesso nell‟ordinamento sanmarinese sin dalle prime leggi della
Repubblica. Il legislatore è spesso intervenuto nella materia; addirittura il comma terzo dell‟art.10
della Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell‟Ordinamento
sanmarinese, Legge 8 luglio 1974 n. 59, così recita: “La Repubblica tutela il patrimonio storico ed
artistico e l‟ambiente naturale”.
28
L.M.Morganti, con la collaborazione di L.Battistini e M.E.Morganti, L’Architettura, Manufatti o immobili con
valore di monumento, FONDAZIONE SAN MARINO, 2007, pag. 12 ss.
30
Nello specifico troviamo:
. Legge 31 maggio 1944 n.17, legge che istituisce la Commissione Governativa per l‟Edilizia e
modifica le attribuzioni della C.C.M.;
. Legge 11 dicembre 1980 n. 98, con questa legge si ripristina la C.C.M. nata con la legge del
1919, con gli stessi compiti indicati ai titoli I e III;
. Legge 18 settembre 1990 n.103, legge riguardante la tutela degli edifici di rilevante interesse
storico, ambientale e culturale. Essa è composta da tre allegati nei quali compaiono tutti gli edifici
che la legge individua al fine di essere inseriti nel catalogo. Per tali edifici dopo la notifica non
sarà più possibile alcun intervento di restauro o ristrutturazione senza prima aver chiesto il
permesso ai nuovi organi competenti dopo le modifiche delle leggi precedenti: Commissione
Tecnica Edilizia, Ufficio Urbanistica e C.C.M.29;
. Legge 13 novembre 1991 n.140, legge sull‟urbanistica che analizza e regola le procedure da
attuarsi per qualsiasi tipo di edificio e di zona appartenenti al territorio della Repubblica. Nello
specifico gli artt. 16, 17 e 18 riguardano i tre organi importanti che oltre alla C.C.M., regolano la
gestione e tutela degli edifici di interesse culturale. La Commissione Urbanistica, la Commissione
Tecnica Edilizia e l‟Ufficio Urbanistico sono tre organi che oltre ad occuparsi di progetti,
interventi e mansioni relative ad aree urbane sono importanti anche in ambito culturale per gli
edifici di interesse storico e architettonico;
. Legge 19 febbraio 1993 n. 29, legge che perfeziona l‟esercizio della tutela sui monumenti di cui
alla Legge 10 giugno 1919 e 11 dicembre 1980. Viene istituita una nuova Commissione che
disciplini le costruzioni di valore monumentale e qualsiasi richiesta di intervento va inoltrata alla
Commissione Tecnica Edilizia;
. Legge 19 luglio 1995 n. 87, artt. 200-202, si tratta di una legge particolarmente importante
nella quale si incorporano i compiti della C.C.M. per gli interventi sugli immobili e manufatti di
valore monumentale all‟azione dell‟Ufficio Urbanistica. Con la stessa legge poi si fonde in
un‟unica classe di intervento il restauro e il risanamento conservativo. Il secondo infatti non è un
intervento specifico per cose, immobili e mobili, di interesse storico e artistico, ma può riguardare
qualsiasi tipologia di manufatti ed edifici. Molti nella Repubblica vedono questi nuovi
provvedimenti in maniera negativa riscontrando il timore di un interesse maggiore verso il settore
edilizio e meno a quello storico-artistico; come si può notare anche dal gran numero di leggi
29
Legge 18 settembre 1990 n. 103 «Tutela degli edifici di rilevante interesse storico. Ambientale e culturale»
disponibile a
http://www.consigliograndeegenerale.sm/new/proposte_di_legge/vis_lavori.php3?twidth=580&idproposta=2
834&colonnakey=idlegge&tabella=leggi&colonna=testolegge&testo=
31
specifiche in materia di restauro di monumenti ed edifici storici: ad esempio la Legge 27 ottobre
1972 n. 35 «Norme per il restauro conservativo dei centri storici».
Fino al 1980 la C.C.M. svolgeva ancora le mansioni in ambito di edilizia e opere pubbliche e
difatti prendeva il nome di Commissione per i Lavori Pubblici, dell‟Edilizia e per la
Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e di arte. La legge 87/95 conosciuta
come il «Testo unico delle leggi urbanistiche ed edilizie» ha apportato alcune lievi integrazioni e
modifiche sulle mansioni e sulle cariche dei membri: il Capo VII, in particolare nella Sezione I, è
dedicato al perfezionamento sulla tutela degli edifici di interesse culturale. Praticamente in questa
sezione è stata inserita la legge del 19 febbraio 1993 n. 29 sul «Perfezionamento dell’esercizio della tutela
sui monumenti di cui alle Leggi 10 giugno 1919 n. 17 e 11 dicembre 1980 n. 98». Il legislatore, invece di
creare una nuova legge sul perfezionamento della tutela dei monumenti, l‟ha inserita con le
relative modifiche nel Testo unico delle leggi urbanistiche ed edilizie.
I primi articoli della Sezione I della Legge 87/95
30
si occupano prevalentemente
dell‟individuazione di tutti i monumenti di valore artistico. Una legge specifica però
sull‟individuazione e con il relativo elenco di beni, già previsto dalla Legge 29/93, è stata redatta
molto più tardi, nel 2005 con la Legge n. 147, «Elenco dei manufatti o immobili con valore di monumento
di cui al capo VII, Sezione I della legge 19 luglio 1995 n. 87(Testo Unico delle leggi Urbanistiche ed Edilizie)».
Tale legge ha suddiviso i beni presenti negli elenchi in diverse categorie.
L‟art. 200 regola alcune procedure di urgenza da effettuarsi in caso di rinvenimento di manufatti
di interesse artistico e architettonico durante ristrutturazioni o altre operazioni che interessino
terreni e immobili. L‟art. 201 prosegue con una parte sulle autorizzazioni che l‟Ente proprietario
ha bisogno per svolgere interventi di restauro. Tale articolo ha ripreso i concetti espressi dal
comma 1 del già citato art. 16 della Legge n. 17 del 1919 il quale stabiliva che per qualsiasi
modifica o intervento su beni mobili o immobili di interesse artistico l‟Ente proprietario doveva
possedere un‟autorizzazione da parte della Commissione Governativa. E‟ stato invece modificato
il comma 2 sempre dell‟art. 16 dove era sancito che, nel caso in cui l‟Ente al quale fosse stata
rifiutata l‟autorizzazione potesse fare ricorso all‟autorità giudiziaria. L‟art. 201, come già aveva
fatto l‟art. 5 della legge 29/9331, ha sostituito all‟Autorità Giudiziaria la C.C.M., attribuendole così
30
Legge 19 luglio 1995 n. 87 «Testo Unico delle leggi urbanistiche ed edilizie» disponibile a
http://www.consigliograndeegenerale.sm/new/proposte_di_legge/vis_lavori.php3?twidth=580&idproposta=5
270&colonnakey=idlegge&tabella=leggi&colonna=testolegge&testo=
31
Legge 19 febbraio 1993 n. 29 «Perfezionamento dell’esercizio della tutela sui monumenti di cui alle Leggi 10
giugno 1919 n. 17 e 11 dicembre 1980 n. 98» disponibile a
http://www.consigliograndeegenerale.sm/new/proposte_di_legge/vis_lavori.php3?twidth=580&idproposta=4
946&colonnakey=idlegge&tabella=leggi&colonna=testolegge&testo=
32
un potere maggiore. L‟Ente proprietario dovrà richiedere l‟autorizzazione in un primo momento
all‟Ufficio Urbanistica e successivamente tramite una semplice denuncia alla Commissione
Tecnica Edilizia. Al termite delle due richieste l‟autorizzazione dovrà essere rilasciata entro
quaranta giorni. Nella legge del 1995 poi manca una parte inerente il controllo e le sanzioni a
carico del proprietario che avesse violato la legge che invece nella legge del 1993 era presente.
Sempre nel 1995 sono state istituite a San Marino quattro Commissioni Consiliari Permanenti,
ognuna specializzata in specifici settori, che si occupano delle parti prettamente legislative le loro
aree di competenza. La Commissione n. 1 «Affari Costituzionali ed Istituzionali; Pubblica
Amministrazione; Affari Interni, Protezione Civile, Rapporti con le Giunte di Castello; Giustizia;
Istruzione, Cultura, Beni Culturali, Università e Ricerca Scientifica»32, è un organo che abbraccia
una vasta tipologia di funzioni tra i quali anche i beni culturali. In particolare in questa legge si
utilizza il termine “bene culturale”, già comparso, ma mai codificato nella legislazione
sanmarinese riguardante i beni di interesse storico-artistico.
In anni più recenti sono nate invece a San Marino una serie di leggi e decreti sempre in materia
di tutela, conservazione, promozione e valorizzazione del proprio patrimonio culturale, ma con
riferimento specifico al Centro Storico di San Marino e Monte Titano, inseriti nella lista del
patrimonio mondiale UNESCO: la Legge 22 settembre 2009 n.133 e il Decreto Delegato 5
maggio 2010 n.87. La ratifica della Convenzione dell‟UNESCO in materia di protezione del
patrimonio mondiale culturale e naturale è avvenuta nel 1991, con il Decreto n. 67 del 28 maggio.
Nel Decreto Delegato 18 marzo 2010 n.54 33 , invece, si stabiliscono le modalità e le
procedure per l‟erogazione di finanziamenti nella forma di contributo in conto interessi a carico
dello Stato, finalizzati al recupero e alla valorizzazione ancora una volta di centri e nuclei storici,
nonché edifici di rilevante interesse storico, ambientale e culturale. Recentissimo è il Decreto del
32
Legge 21 marzo 1995 n. 42 «Istituzione delle commissioni consiliari permanenti e riforma delle commissioni
consiliari» disponibile a
http://www.consigliograndeegenerale.sm/new/proposte_di_legge/vis_lavori.php3?twidth=580&idproposta=5
225&colonnakey=idlegge&tabella=leggi&colonna=testolegge&testo= e Legge 12 settembre 2006 n. 2
«Modifiche alla legge 21 marzo 1995 n. 42 alla legge 25 febbraio 2004 n. 26 e alla legge 15 dicembre 1994 n.
110» disponibile a
http://www.consigliograndeegenerale.sm/new/proposte_di_legge/vis_lavori.php3?twidth=580&idproposta=6
998&colonnakey=idlegge&tabella=leggi&colonna=testolegge&testo=
33
Disponibile a http://www.consigliograndeegenerale.sm/contents/instance18/files/document/24928D0542010.pdf , ratificato dal Decreto Delegato del 5 maggio 2010 n. 87
33
10 maggio 2011 n.7634 che tratta le disposizioni per il finanziamento delle opere e infrastrutture
pubbliche.
34
Disponibile a
http://www.consigliograndeegenerale.sm/contents/instance18/files/document/17043098D076-2011.pdf
34
2. VISITA ALLA TERRA DELLE LIBERTA’: INCONTRI E
INTERVISTE
Durante la mia ricerca ho ritenuto necessario assieme al mio Relatore, il Professor Giancarlo
Graziani, recarmi personalmente a San Marino per raccogliere informazioni, materiale, opinioni e
chiarimenti da parte di coloro che operano quotidianamente nella promozione del patrimonio
culturale sanmarinese; e in generale da parte di professionisti che lavorano nel mercato dell‟arte
sul territorio della Repubblica, e non solo. Questa esperienza interessante e formativa mi ha
permesso di conoscere più da vicino la realtà della Repubblica di San Marino nell‟ambito dei
processi di valorizzazione e gestione del patrimonio artistico e monumentale.
Ho scelto di raccontare gli elementi e le informazioni importanti emersi dalle interviste in tre
diverse aree tematiche che hanno guidato lo svolgersi di ogni incontro. Le interviste che andrò a
presentare hanno visto coinvolti i rappresentanti delle istituzioni di governo, gli esperti del settore
artistico, alcuni collezionisti e anche alcune importanti società d‟investimento e fondazioni
bancarie:
-
Il Dottor Vito Testai, vice Segretario allo Sport e Turismo, e la Dottoressa Gloria
Licini, Direttrice dell‟Ufficio di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino;
-
La Dottoressa Francesca Michelotti, membro del Consiglio Grande e Generale.
Segretario di Stato agli Interni e alla Giustizia dal 2000 al 2001 e per l'Istruzione e la
Cultura, l'Università e gli Affari Sociali dal 2006; è stata Direttrice dei Musei di Stato di
San Marino fino allo scorso dicembre 2011. Il complesso museale comprende diverse
realtà incluse fra gli Uffici del Dipartimento Turismo e Cultura di San Marino. Troviamo
il Museo di Stato in Palazzo Pergami, il Museo delle Armi all‟interno della seconda Torre
e il Museo di San Francesco. Abbiamo poi l‟importante collezione del Museo Filatelico,
Numismatico e Postale, attualmente privo di sede, come la Galleria d‟Arte Moderna e
Contemporanea, che incrementa, raccoglie e censisce tutta la raccolta d‟arte
contemporanea dello Stato. La Sezione Archeologia, a cui compete l‟attività archeologica
del territorio, come il sito di Domagnano, oltre alla gestione delle collezioni
archeologiche. Il Centro Statale del Restauro, e infine, sempre sotto competenza dei
Musei di Stato è tutta la gestione dei Musei e Monumenti. A questa fanno capo infatti
tutti i servizi di biglietteria e vigilanza nei Musei, nelle mostre temporanee, anche
all‟interno delle Torri, del Palazzo Pubblico e della Basilica del Santo.
35
-
L‟Architetto Leo Marino Morganti, sanmarinese d’hoc, da diverso tempo collabora con
le Istituzioni Statali di San Marino. Ha scritto saggi sull‟architettura e l‟urbanistica di San
Marino in giornali e rassegne locali. Dopo le giovani esperienze dedicate all‟arte
contemporanea, come l‟apertura della Galleria “Centro quadro”, si è dedicato negli anni
ottanta, con altri colleghi, alla nascita dell‟Ufficio di Stato per l‟Urbanistica e in anni più
recenti è stato il referente per la Repubblica di San Marino per la partecipazione
all‟Esposizione della Biennale di Venezia.
-
Il Signor Carlo Barulli, esperto e collezionista di ceramiche di cui possiede una
grandissima collezione; è commerciante ed esperto di oggetti d‟arte e antiquariato,
assieme alla moglie gestisce il negozio d‟antiquariato “SenzaTempo” nel centro di San
Marino.
-
Il Dottor Antonio Macina, ex Direttore dell‟Ufficio per il Turismo, ha collaborato,
insieme al professor Giancarlo Graziani e ad altri relatori, alla realizzazione della rassegna
“Mercanti & Banche: l‟economia nell‟arte e nell‟antiquariato”, svoltasi a San Marino dal
19 al 25 aprile 2001.
-
La Dottoressa Lisa Ruggieri, responsabile del Servizio Organizzazione di Asset Banca
San Marino e la Dottoressa Olga Mattioli, referente della Fondazione “Valori Tattili” di
Asset Banca. La Fondazione “Valori Tattili” – San Marino per l‟arte – nasce nel 2008,
fortemente voluta dal presidente di Asset Banca, Stefano Ercolani35. Gli obiettivi della
Fondazione sono la discussione e la promozione dell‟arte tramite mostre, pubblicazioni,
conferenze, workshop e seminari, convegni e iniziative di scambi culturali a livello
internazionale, svolgendo attività di ricerca e studio nell‟ambito artistico e collaborando
con Musei e Istituzioni. Il fine è l‟approfondimento delle pratiche artistiche ed il dibattito
filosofico ad esse correlato. La volontà, racconta la Dottoressa Mattioli, è quella di creare
uno spazio – occasione di arricchimento visivo, emotivo e mentale – aperto non solo agli
addetti ai lavori, ma a tutti coloro che sono alla ricerca di suggestioni culturali. Un luogo
non condizionato da mode o tendenze, ma testimonianza di valori. Privilegiando San
Marino, ma senza trascurare altre regioni italiane ed altri paesi, vengono censite le
esperienze tecniche e tecnologiche, come la ricerca concettuale, in base a rigorosi criteri di
originalità di ideazione e capacità professionale, di realizzazione. Pittura, scultura, video,
fotografia, installazioni e performances, sono di volta in volta coordinate in apposite
rassegne e presentate in funzione dello sviluppo culturale del territorio. “L‟arte”, dice la
Dottoressa Ruggieri, “non è solo un processo estetico ma anche conoscitivo, è un
35
www.ab.sm/valori-tattili.php
36
linguaggio universale che può insegnare a dialogare con le altre persone anche se vengono
da mondi diversi”, come quello economico ad esempio.
-
Il Dottor Arnaldo Antonini, Direttore Generale della società Scudo Investimenti Sg
S.p.a, di cui si parlerà in seguito. Si tratta della prima realtà sanmarinese che propone un
fondo comune d‟investimento in oggetti e opere d‟arte.
-
La Dottoressa Valentina Garavini, referente della Fondazione San Marino, e il
Presidente, il Dottor Tito Masi. La Fondazione San Marino Cassa di Risparmio della
Repubblica di San Marino - S.U.M.S. è un ente di diritto privato con piena capacità
giuridica, regolato dalle leggi sammarinesi36. Il 2001 è l‟anno della sua nascita, un avvento
che vuole costituire un legame di continuità rispetto all‟attività sociale e culturale svolta
fino a quel momento dalla Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino.
L‟iniziativa, che viene condotta in armonia con quanto espresso dalla Legge 130/95, vede
la nuova suddivisione di ruolo fra Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino e
Fondazione San Marino. Dalla Fondazione San Marino vengono scorporate l‟attività
bancaria ed una serie di attività pertinenti, conferite in via esclusiva alla Cassa di
Risparmio della Repubblica di San Marino che si trasforma contemporaneamente in
Società per Azioni. La Fondazione San Marino assume così, a pieno ruolo, i caratteri di
organizzazione non-profit il cui patrimonio (prodotto dall‟attività della Cassa di
Risparmio della Repubblica di San Marino) viene gestito in funzione dello sviluppo
culturale, sociale ed economico del territorio locale.
2.1 Le norme in campo culturale
In generale tutte le persone intervistate si sono viste in accordo circa la necessità di uno
“svecchiamento” alla normativa sanmarinese in campo culturale; in particolare proponendo un
aggiornamento per quanto riguarda certi temi sentiti come più importanti.
Ogni rappresentanza sentita ha ribadito la necessità di normare la nozione di Bene Culturale,
assieme ai concetti di Valorizzazione, Fruizione e in generale di Gestione del patrimonio artistico.
Tali azioni sono già esercitate dagli organi della Repubblica adibiti a questo scopo, ma non
trovano una codificazione precisa in un testo legislativo. Ad esempio nel Piano Gestione
UNESCO, e le relative norme presentate nel capitolo precedente, come precisa la Dott.ssa
36
http://www.fondazionesanmarino.sm/home.htm
37
Michelotti, sono presenti tutti questi elementi che mancano alla normativa del 1919. Si
tratterebbe quindi non di cambiare la Legge, a cui sono molto legati in termini anche di identità
civile e culturale, ma di creare un Regolamento che si affianchi alla Legge già esistente per
colmarne le mancanze. La Repubblica di San Marino, ricordiamo, è un “microstato” che fonda la
sua legittimazione e la sua esistenza sul riconoscimento, il rispetto e la considerazione
accordatagli nel corso dei secoli dagli altri stati. Oltre alla sua posizione strategica di statocuscinetto, racconta sempre la Dott.ssa Michelotti, San Marino non ha potuto disporre di altre
risorse, come il potere economico o quello militare, per difendere la sua autonomia di fatto nei
secoli dominanti dal principio della forza, durante i quali si è faticosamente costruita e saldata la
sua identità statuale. Per questa ragione la storia e le memorie materiali e immateriali che la
avvalorano rappresentano un fattore fondativo della sovranità della Repubblica di San Marino e
della sua longevità di Stato. Negli ultimi due secoli San Marino ha curato e valorizzato il proprio
patrimonio storico, soprattutto monumentale, ispirandosi ai principi della ragion di stato
piuttosto che ai dettami della filologia critica. Non ha esitato nella prima metà dell‟Ottocento a
demolire la sua antichissima pieve romanica per sostituirla con un tempio in stile neoclassico,
capace di accogliere la ritualità civile e religiosa che ancora lo impegna periodicamente nel corso
dell‟anno in ottemperanza a procedure istituzionali che riguardano, ad esempio, la nomina dei
Capitani Reggenti.
Tali premesse, come anche altri esempi che riguardano restauri avvenuti nel più recente
Novecento, ad esempio alle Torri e fortificazioni, si propongono di far comprendere come San
Marino abbia considerato, ribadisce sempre la Direttrice dei Musei di Stato, il suo patrimonio
culturale al servizio di programmi politici mirati alla conservazione dello Stato. Anche il Monte
Titano, il centro storico di San Marino e di Borgo Maggiore, divenuti Patrimonio dell‟Umanità,
ne sono un esempio. La Repubblica poi ha caldeggiato il riconoscimento Unesco, giudicandolo
un‟opportunità per l‟economia turistica sanmarinese, che rappresenta certamente un asset
importante del modello economico del paese, attuale e futuro. Alcune iniziative, crisi
permettendo, che riguardano anche il coinvolgimento dei commercianti del centro storico, sono
già in atto: ad esempio per bonificare quelle aree che sono ancora incompatibili con il piano di
gestione della zona Patrimonio dell‟Umanità. A giudizio della Dottoressa Michelotti la Legge
Unesco apposita, come anche le altre norme, sono troppo tiepide e poco efficaci nel regime
vincolistico, poiché costruite sul modello italiano che presenta ben altri contrappesi giuridici in
materia di tutela e gestione dei beni culturali.
38
Come afferma lo stesso Dottor Testai, manca poi alla normativa tutta la seconda parte
legislativa, riguardante la gestione dei beni artistici. Lui stesso dice: “Ovviamente all‟epoca della
sua nascita non ci si poneva il problema d‟importazioni o vendite, mancherebbe tutto quello
legato a ciò che può aprire San Marino verso una maggiore logica di mercato legato alle opere
d‟arte, e quindi anche investimenti, gestione di fondi, patrimonialità, ecc.”. D‟altro canto è anche
vero che il Signor Barulli, mercante, e il Direttore Generale di Scudo Investimenti, il Dottor
Antonini, manifestano la loro perplessità e preoccupazione verso una normativa che vincoli
troppo la loro attività o rischi addirittura di ostacolarla. Tutti sono d‟accordo nel trovare il giusto
compromesso, che includa ad esempio anche agevolazioni fiscali per chi intende investire in
cultura, come già avviene ad esempio in Italia, o l‟abbattimento almeno parziale dell‟imposta del
17% per i privati in fase d‟importazione di beni o sul reddito. In Italia, infatti, gli enti non
commerciali che effettuano erogazioni liberali destinate ai beni culturali e allo spettacolo possono
beneficiare di sgravi fiscali al 19%. Le erogazioni liberali sono liberalità in denaro o in natura a
favore del settore pubblico o del settore privato no profit che possono costituire fiscalmente, a
secondo della tipologia del soggetto erogatore, oneri deducibili dal reddito (imprese) o oneri
detraibili dall‟imposta sul reddito (persone fisiche e enti non commerciali). Investire in cultura
significa investire nella crescita economico-sociale del Paese attraverso un‟azione comune di
risorse pubbliche e private. Un contributo molto importante è costituito dalle erogazioni liberali
effettuate da imprese, persone fisiche ed enti non commerciali che decidono di destinare una
parte delle proprie risorse all‟arte37. Un cambiamento in tale verso, anche per la Repubblica di San
Marino, vedrebbe il favore di molte imprese oltre che banche e fondazioni che già, come la
Fondazione San Marino Cassa di Risparmio – S.U.M.S. o La Fondazione “Valori Tattili” di Asset
Banca, investono, organizzano e partecipano a diverse iniziative a favore della valorizzazione del
patrimonio e in generale dell‟arte e della cultura.
Dalle interviste è emerso poi l‟importante problema legato all‟importazione, voce mancante
all‟interno della Legge del 1919. Già diversi personaggi delle Istituzioni Statali, tra cui la stessa
Dottoressa Michelotti, si sono mossi al riguardo con ricerche e pubblicazioni, ma ancora ed
effettivamente una codificazione specifica manca; la Legge sicuramente non poteva contemplare
tale materia poiché la logica del mercato delle opere d‟arte, se considerarle merce o meno, non
esisteva ancora a San Marino. Il problema è nato quando si è avvertito, in anni più recenti,
maggiore sensibilità verso questi temi. Attualmente, come racconta lo stesso Signor Barulli, in
qualità di commerciante di beni d‟antiquariato, ma anche quadri o altri oggetti con più di
37
www.beniculturali.it
39
cinquant‟anni e di cui l‟autore è sicuramente deceduto, San Marino presenta una normativa molto
permissiva e favorevole; sono gli stessi compratori o commercianti a dare descrizioni degli oggetti
in ingresso considerati bene strumentale e delle caratteristiche, con rispettiva categoria
d‟appartenenza per la tassazione. I certificati di provenienza e autenticità sono ovviamente
richiesti e rilasciati per la vendita, ma non vi è alcuna normativa al riguardo, né i beni in oggetto
sono notificati al loro arrivo allo Stato. Tale problematica è fortemente sentita anche
dall‟Architetto Leo Marino Morganti, il quale sottolinea come il problema non sia solo dei beni,
classificabili come portatori di identità culturale ai sensi della Legge del 1919, quali ceramiche,
vasi del Cinquecento e reperti archeologici, che entrano a San Marino negli esercizi commerciali,
ma anche, e soprattutto, beni immobili e mobili, appartenenti a società e personalità giuridiche
private, che rimangono purtroppo spesso “sommersi”.
Per l‟esportazione, invece, ricordiamo che esiste una regolamentazione nella stessa legge del
1919, con l‟obbligo di denuncia e diritto di prelazione da parte dello Stato. La Dottoressa
Michelotti racconta di svariati prestiti avvenuti anche fuori dall‟Italia durante gli anni del suo
mandato (in particolare con la Svizzera e il Museo del Louvre di Parigi), dove i beni sono
transitati, dopo tutto l‟iter da seguire in caso di prestiti temporanei al di fuori del territorio della
Repubblica (la compilazione del modello T2, i certificati di assicurazione ecc.) su territorio
italiano, e una volta riconsegnati i relativi documenti doganali, hanno raggiunto la loro
destinazione. Il problema dell‟import/export di questi beni però rimane per San Marino, poiché
come per l‟esportazione, anche l‟importazione necessiterebbe di una regolamentazione chiara,
utile a controllare i beni, artistici e culturali, che vengono a transitare sul territorio. Questo, non
nascondono gli intervistati, andrebbe sicuramente a migliorare il ruolo di San Marino nella
valorizzazione e promozione della cultura, ad esempio in occasione di mostre o iniziative di
grande importanza, che si stanno portando avanti negli ultimi anni con l‟Italia e non solo. La
Repubblica Italiana poi, con la quale esistono svariati accordi bilaterali in materia, e una dogana di
fatto non è presente, ha manifestato alcuni problemi in passato per prestiti o richieste di deposito
di opere importanti, quali ad esempio alcuni dipinti del Tiepolo. “Poiché da come è la normativa,
nulla è dichiarato”, si rammarica la Direttrice dei Musei di Stato, “c‟è stata l‟erronea credenza che
una volta entrati nel territorio potessero liberamente uscirne senza controllo”.
I Musei di Stato ritengono fondamentale, per la valorizzazione delle collezioni ad essi
appartenenti, una costante attività sviluppatasi negli anni di aggiornamento degli archivi e
documenti riguardanti le opere e gli oggetti delle collezioni. La Dottoressa Michelotti ribadisce
come, prima del suo arrivo, una attività in questo senso e una cultura volta alla necessità di un
40
censimento conoscitivo, scientifico e conservativo non fosse contemplata. L‟Architetto Morganti
ricorda poi che l‟operazione della creazione di un elenco, che indicasse il numero progressivo di
tutti gli oggetti, la provenienza, il soggetto rappresentato, il secolo di appartenenza, ecc., fosse già
prevista dalla Legge del 191938, ma mai portata a termine; ad esempio è necessario per quei beni
che fanno parte della collezione della Galleria d‟Arte Moderna e Contemporanea dello Stato,
ancora senza sede, e dislocati in magazzini e uffici pubblici come oggetti d‟arredamento.
Tantomeno tale attività di deposito presso l‟Ufficio Patrimonio non è stata ancora svolta per i
beni mobili di proprietà privata.
Un primo lavoro in questa direzione è stato svolto dall‟Architetto Leo Marino Morganti: egli
ha realizzato un testo che, dopo un‟introduzione legislativa riguardante la storia della legislazione
sanmarinese in materia e le principali leggi, raccoglie e descrive il censimento di tutti gli immobili
di interesse storico, architettonico, archeologico e monumentale presenti sul territorio della
Repubblica. “L’Architettura, Manufatti o immobili con valore di monumento”, libro nato e promosso
grazie all‟intervento della Fondazione San Marino Cassa di Risparmio – S.U.M.S., non si limita a
soddisfare una prima esigenza ricognitiva, precisa la Dottoressa Michelotti nella prefazione al
volume, che è indispensabile per programmare con ponderazione e razionalità le priorità
d‟intervento e le azioni di promozione e conservazione. Si spinge anche all‟analisi classificatoria
delle opere, ne traccia il profilo storico e artistico, formula opzioni e notazioni, un pensiero
esemplare per il pieno riconoscimento critico39. Si tratta di uno strumento duttile, ricco di schede
tecniche, di ampia fruibilità a disposizione non solo delle Istituzioni Statali, di studiosi e
specialisti, ma di tutti i sanmarinesi che avvertono in maniera crescente la consapevolezza che la
dignità culturale e la speranza di futuro del Paese si fonda e si misura anche sulla loro capacità di
difendere le vocazioni più autentiche.
38
Art. 4, Legge 10 giugno 1919 n.17, “Legge sulla tutela e conservazione dei monumenti, dei musei, degli scavi e
degli oggetti di antichità e di arte”.
39
L.M.Morganti, con la collaborazione di L.Battistini e M.E.Morganti, L’Architettura, Manufatti o immobili con
valore di monumento, FONDAZIONE SAN MARINO, 2007, pag. 5 ss.
41
2.2 Il Mercato dell’arte e gli operatori del settore
La realtà attuale di San Marino per quanto riguarda il mercato dell‟arte, o più in generale di
beni artistici, è ancora acerba. Come ricorda il Dottor Testai: “E‟ certamente difficile creare un
mercato così particolare che abbia una certa continuità a San Marino. Sia per le dimensioni
territoriali del paese, sia per la forte volatilità a cui è soggetto questo settore ancora poco
sviluppato”. Mancano, infatti, ribadisce il vice Segretario, i riferimenti normativi necessari al suo
sviluppo e il target di pubblico atto a recepire questa offerta. Le realtà d‟investimento e
commercializzazione in questo campo sono nuove, e certamente rimangono iniziative di sviluppo
interessanti per il paese, che potrebbero, con le giuste strategie, rendere San Marino un punto di
riferimento del settore. Esistono diverse realtà sul territorio, come i negozi d‟antiquariato, le
poche gallerie e case d‟asta esistenti, che operano e hanno operato già in questo senso, ma sono
realtà purtroppo molto piccole, che basano le proprie iniziative espositive sui prestiti, come la
Galleria Arzilli nel centro di San Marino, o comunque che hanno un mercato di riferimento
molto limitato. Il Signor Barulli, che da anni lavora nel settore della vendita di oggetti
d‟antiquariato, racconta con nostalgia gli anni passati quando diversi erano i clienti interessati a
questo mercato. Essi vedevano la compravendita di questi oggetti certamente anche come una
forma d‟investimento, erano, infatti, interessati alla qualità, provenienza e storia, oltre che alla
bellezza delle opere. “Purtroppo”, dice il Signor Barulli, “ci sono parecchi periodi morti e tutto
ciò, come anche la presenza di una clientela di classe media, è venuto meno”.
Oggi sono altri i settori artistici d‟investimento che “muovono” e interessano il mercato; ad
esempio l‟arte contemporanea e la Repubblica di San Marino ne rappresenta una testimonianza
fondamentale. A San Marino è nato il primo fondo comune d‟investimento in oggetti e opere
d‟arte. Il Fondo Chiuso “Scudo Arte Moderna” della società Scudo Investimenti Sg S.p.a. è un
fondo di tipo chiuso alternativo, riservato a clienti professionali, così come definito dal
Regolamento della Banca Centrale della Repubblica di San Marino n. 2006-03. Questo Fondo
alternativo, che investe in opere d‟arte, presenta un orizzonte temporale d‟investimento a medio lungo termine (2-10 anni) e ha un grado di rischio alto. Le quote possono essere sottoscritte
nell‟ambito di più fasi di sottoscrizione. Le emissioni successive alla prima hanno però luogo con
frequenza semestrale, fino alla scadenza del settimo anno dalla data del primo rendiconto
annuale.
Il rimborso delle quote ai Partecipanti può avvenire alla scadenza del Fondo nonché alle
scadenze predeterminate. Il Fondo è di tipo alternativo in quanto è consentito al gestore di
42
derogare a tutti i limiti e divieti che il predetto Regolamento n. 2006-03 impone alle altre tipologia
di Fondi comuni. E‟ riservato a clienti professionali, cioè enti ed imprese che operano nel settore,
governi e istituzioni internazionali che possiedono l‟esperienza, le conoscenze e la competenza
necessarie in materia di investimenti e valutazione dei relativi rischi, clientela privata che ricade
nella definizione prevista dalla normativa sammarinese. Il valore della quota al 30/06/2011 è pari
ad Euro 24.857,60140.
Il Fondo Scudo Arte Moderna è finalizzato all‟aumento del capitale nel medio - lungo termine
mediante investimenti in un portafoglio diversificato in opere d‟arte pregiate. Il Fondo investe
l‟80% massimo del portafoglio in opere d‟arte, di cui un massimo del 10% in artisti emergenti,
mentre il 20% rimane in assets liquidi, quali cash e obbligazioni a breve termine. “Le strategie
d‟investimento possono comprendere”, precisa il Direttore, il Dottor Antonini, “senza tuttavia
limitarvisi, il rapporto prezzo / disponibilità, il rialzo potenziale, la performance passata, la
gestione attiva del portafoglio, l‟ottenimento d‟informazioni aggiornate sul mercato dell‟arte e sui
piani e strategie per il futuro, punteggi e rating sulla base di inefficienze dei prezzi e controllo
qualità”.
Scudo Investimenti Sg S.p.a. acquista, e di recente è entrato nella collezione un importante
pezzo di Lucio Fontana, per conto del Fondo opere di artisti straordinari o eccezionali, ovvero
opere ricercate con tracciato storico comprovato, nonché opere alle quali critici d‟arte famosi
hanno attribuito un alto valore. Attualmente le opere, attorno alla trentina, sono custodite in un
apposito deposito, ma il Dottor Antonini non nasconde che sarebbe interessante, oltre che
sviluppare e partecipare ad altre iniziative d‟investimento, anche valorizzare questa collezione
attraverso mostre o prestiti. Tali iniziative, rivolte alla clientela della società e non solo,
permetterebbero sicuramente al pubblico di fruire delle bellissime opere presenti nella collezione,
ma anche di incrementare la conoscenza presso il pubblico di queste nuove e importanti forme
d‟investimento legate al mondo dell‟arte. Si tratta di eventi e progetti che potrebbero essere
allargati anche alle altre realtà economiche che operano nel settore, come le collezioni
appartenenti alle Fondazioni Bancarie, che già attraverso la compravendita delle opere, la
partecipazione a mostre e altre iniziative di promozione, contribuiscono tantissimo alla
valorizzazione della cultura a San Marino.
Tutti gli intervistati sono quindi d‟accordo che un progetto sensato, che faccia “sistema” con
gli altri settori della cultura, dell‟economia e del turismo, possa essere d‟aiuto anche per il mercato
40
www.scudoinvestimenti.sm/it/schede-tecniche-fondi-chiusi.html
43
dell‟arte a San Marino. Per farne di nuovo un centro di riferimento, serve, secondo il parere di
tutti, un forte interesse verso il settore dell‟investimento in arte e anche verso la Repubblica che,
grazie al suo sistema di normative anche fiscali agevolate e flessibili, rispetto ad altri paesi
Europei, potrebbe davvero diventare un punto di richiamo per il mercato internazionale. Verso
questa direzione e interesse per il mercato dell‟arte si stanno muovendo molti stati. Iniziative in
questo senso sono già in atto, racconta il Direttore di Scudo Investimenti: “come ad esempio la
proposta di nuovi sviluppi per accrescere la reputazione della finanza e rimettere al posto giusto
l‟arte e i valori indicando un cammino anche nella formazione di personale specializzato
attraverso un master universitario”. Presso l‟Università di San Marino si sta pensando, infatti, alla
creazione di un master dedicato al mestiere di art-advisor, un consulente negli investimenti in arte
che abbia una formazione completa, economica oltre che umanistica, e che attraverso la
collaborazione anche con i professionisti del settore, quali critici o esperti, riesca a consigliare la
clientela e ad inserirsi in quei servizi di private banking che già in molte realtà esistono. “San
Marino è geograficamente strategica per l‟arte e il turismo”, afferma il Dottor Macina, “essendo il
cuore della Romagna – Toscana e del Montefeltro, e possiede già una rete diplomatica e
consolare attiva per l‟arte con progetti precisi legati ai Musei e agli eventi”. Il Dottor Macina e il
Professor Graziani sono stati in passato gli autori di un‟altra iniziativa ricordata come
interessante, anche dal punto di vista del mercato alberghiero e turistico, che alle Istituzioni
sanmarinesi piacerebbe ripetere con continuità. “Mercanti & Banche: l‟economia nell‟arte e
nell‟antiquariato” è stata una rassegna che si è svolta nell‟ex monastero di Santa Chiara a San
Marino nell‟aprile 2001. Si è trattato di uno spaccato sul mondo dell‟antiquariato, dove, oltre ad
essere presentata una vastissima campionatura di pezzi d‟arte antica, sono state anche trattate le
nuove tendenze del mercato. Insieme all‟oro, ai diamanti o ai quadri di grandi autori, l‟arte antica
si sta imponendo infatti come il nuovo settore d‟investimento particolarmente affine all‟attività
delle Private Banking. L‟iniziativa nasceva proprio dalla constatazione che le principali banche
italiane, specie quelle “private”, stanno creando settori di “Art Investment”, cioè di consulenza e
garanzia ai propri clienti anche nell‟area dei beni culturali. L‟obiettivo era anche quello di
presentare nuove proposte di sviluppo per il paese, “Far crescere l‟impresa culturale; differenziare
il turismo dando maggiore tono alle iniziative promozionali; creare una panoramica di proposte in
grado di sganciare la città di San Marino dal turismo d‟assalto”. E‟ questo uno degli intenti legati
all‟iniziativa, come affermava Amedeo Cocchi, organizzatore della manifestazione.
44
2.3 Progetti e iniziative di sviluppo
Da tempo all‟interno della Repubblica di San Marino si parla di un‟importante iniziativa nel
settore pubblico, e culturale in particolare: una Fondazione per l’Arte che aiuti il rilancio del
paese. La proposta è stata avanzata dal Segretario al Turismo, Fabio Berardi, già dal gennaio
2010 41 , ma tale iniziativa non è ancora stata portata a termine. Anzi la nuova riforma della
Pubblica Amministrazione (Legge 5 dicembre 2011 n. 188, “Riforma della struttura e del modello
organizzativo dell’amministrazione pubblica”) ha visto unirsi in un unico istituto il Turismo e la
Cultura. Come già avvenuto in passato per il settore artistico e quello edilizio, la tendenza di San
Marino, raccontano gli intervistati, è stata sempre quella di accorpare diverse istituzioni venutesi a
creare negli anni per cercare di ridurre il troppo ampio apparato burocratico del paese. Forse
pochi sanno, scherza la Dottoressa Michelotti, che in uno Stato come San Marino che conta circa
31.000 abitanti, circa 5.000 sono impiegati nelle Istituzioni Statali.
Tornando alla proposta del Segretario al Turismo, si tratterebbe di istituire una fondazione
permanente cui facciano capo sia il settore privato sia quello pubblico. Si sta pensando non ad un
ente vero e proprio, ma ad una forma di collaborazione giuridica, un servizio integrato che si
alimenti con risorse e/o investimenti pubblici e privati. Il Consiglio di Amministrazione sarebbe
quindi formato da una rappresentanza di ciascuno degli istituti pubblici o fondazioni coinvolte; si
è infatti già pensato allo Stato, che avrebbe un ruolo di governance, di indirizzo e le Fondazioni San
Marino Cassa di Risparmio – S.U.M.S e l‟Ente Cassa di Faetano, la Fondazione della Banca di
San Marino, ai quali sarebbe invece affidato il compito di gestione dell‟istituto e delle sue attività.
Al nuovo ente autonomo sarà data la finalità di organizzare e gestire eventi di carattere artistico di
rilievo, in grado di attirare molti visitatori. “Occorre creare un punto di riferimento strutturato
per sviluppare eventi legati all‟arte e dare a San Marino una fisionomia di rilievo in questo
campo”, ha dichiarato il Segretario Berardi in un‟intervista presente sul portale principale di San
Marino, il quale sembra non avere dubbi su come restituire lucentezza all‟immagine di San
Marino e risollevare i flussi turistici. Tale sicurezza non è però stata riscontrata tra i
rappresentanti delle Istituzioni Statali che sono stati intervistati ai fini della ricerca. Tra pareri
entusiasti, e meno felici, tutti sperano che un‟iniziativa di sviluppo che coinvolga il settore
artistico – culturale di San Marino, e non solo, venga portata avanti superando le difficoltà
politiche e burocratiche del caso. Quali ad esempio la paura che una governance statale vada a
limitare o ad ostacolare l‟attività dell‟istituto.
41
http://www.sanmarinosite.com/blog/san-marino/una-fondazione-per-larte-rilancera-san-marino
45
Si tratta anche di pensare a che tipo di struttura e mission dare a questo nuova fondazione, e se
debba sostituirsi o meno a quelli già esistenti. Sia la Dottoressa Michelotti che l‟Architetto
Morganti testimoniano la loro perplessità davanti alla paura che si venga a creare l‟ennesimo
apparato burocratico, con poca ed efficace utilità. “Il rischio”, afferma la Dottoressa Michelotti,
“è quello di un‟altra burocrazia, il vantaggio verrebbe invece da un organismo che centralizza
davvero le decisioni in maniera sensata, promuovendo un‟offerta culturale coordinata, evitando
quella parcellizzazione negativa, fino ad oggi troppo presente”. L‟idea è quella di ricreare il trend
che si è già verificato nelle altre realtà: “Lo abbiamo visto nel casi della recente mostra di Andy
Warhol a San Marino, ma lo notiamo anche in altri luoghi, come nella vicina Rimini, dove
l‟appuntamento con la grande arte sta delineando un nuovo profilo della città, non più solo votata
alla balneazione”, dice sempre il Segretario Berardi. La Dottoressa Michelotti ammette che
seppur non ne condivida l‟organizzazione e gestione, questi grandi eventi hanno apportato un
incremento nelle vendite dei biglietti al pubblico per i Musei di Stato, pari al 55% nel 2011, in
quei periodi, come gennaio e i mesi successivi, dove i turisti presenti non sono quelli balneari.
Tali iniziative potrebbero essere concentrate in quei periodi “morti”, come l‟inverno, e meno in
estate quando invece San Marino e il suo centro storico godono già di una grande affluenza
turistica.
“La Fondazione per l‟Arte sarà”, continua Berardi nell‟intervista, “un punto di riferimento
strutturato per sviluppare eventi legati all‟arte e dare a San Marino una fisionomia di rilievo in
questo campo”, grazie alla sinergia tra alcune Segreterie di Stato, Istituti culturali pubblici come i
Musei di Stato e l‟Università, le Fondazioni degli Istituti di credito, le associazioni delle categorie
economiche e le associazioni di artisti. Non sono ancora state avanzate proposte concrete, ma
tale progetto potrebbe portare risultati concreti di valore materiale, per l‟economia del paese, e
immateriale, quale esempio di un‟iniziativa di sviluppo integrato d‟importanza nazionale. E Tutto
ciò incentivando, secondo anche la Dottoressa Michelotti, il Dottor Testai e la Dottoressa Licini,
sia la riqualificazione del comparto commerciale che di quello dell‟ospitalità, alberghiera, come di
quella formativa. Iniziative ai quali l‟Istituto del Turismo è fortemente interessato, e per le quali
da sempre ha sostenuto soprattutto la parte promozionale, con pubblicità, locandine e brochure,
riguardano congressi e workshop formativi di tipo continuativo, in diversi settori quali
l‟economia, la cultura o la ricerca scientifica.
Al problema della creazione di un nuovo istituto che coordini finalmente e sviluppi l‟offerta
culturale di San Marino è legato quello della reale mancanza di spazi, espositivi e non solo.
Interessante è il progetto di ristrutturazione delle Logge dei Balestrieri, prima sede dell‟Ufficio del
46
Lavoro, che si sta portando avanti con i lavori già avviati. Tale luogo sarà, infatti, destinato in
futuro alle mostre di grande richiamo, come quella recentissima di Andy Wahrol, che attualmente
vengono realizzate all‟interno dei modesti spazi della Fondazione San Marino Cassa di Risparmio
– S.U.M.S. nel centro di San Marino. La Dottoressa Michelotti manifesta la sua amarezza
nell‟aver saputo che tale iniziativa non sarebbe stata destinata alla Galleria d‟Arte Moderna e
Contemporanea o alla collezione del Museo Filatelico, ancora oggi senza una sede. Testimonianze
importanti dell‟identità del paese che cercano ancora un progetto di valorizzazione. La mancanza
di spazi espositivi è infatti dovuta alle dimensioni ridotte del centro storico di San Marino,
anch‟esso peraltro, racconta sempre la Direttrice dei Musei di Stato, oggetto di ristrutturazioni più
o meno felici, che non garantiscono ancora la giusta promozione, con segnaletica o ubicazioni
adatte, ai Musei statali stessi. Anche lo spazio utilizzato per i congressi, la Sala Kursaal (250 posti),
oltre a limitare le iniziative proposte, si trova in una posizione decentrata, che non riesce ad
accogliere il turismo di passaggio. “Servirebbe”, suggerisce la Dottoressa Michelotti, “prima una
visione d‟insieme di quello che si ha, con le risorse presenti ad oggi, realizzando una strategia di
sistema che porti ad un progetto di valorizzazione valido ed integrato”. Si potrebbero realizzare
percorsi naturalistici e culturali interessanti, ad esempio lungo il “Passo delle Streghe”, una zona
panoramica bellissima, e valorizzare il turismo scolastico molto presente a San Marino attraverso
una collaborazione con il Sito Archeologico di Domagnano. L‟idea, la volontà, pensata da molti,
ma mai espressa, è quella di fare di San Marino, attraverso diverse iniziative, e non per forza
quelle descritte che ne sono solo un esiguo esempio, un distretto turistico e culturale di grande
fascino e atmosfera. Che regali iniziative e pratiche fortemente esperienziali.
47
48
3. L’IMPORTANZA DELL’ARTE E DELLA CULTURA NEL
PROCESSO DI CRESCITA DELLA REPUBBLICA
La Cultura come fattore di sviluppo e crescita per la Serenissima Repubblica di San Marino.
Questo obiettivo, questa massima è stata sempre tenuta a mente durante la stesura del mio
elaborato.
Le risorse che vengono devolute al sistema culturale sembrano negli ultimi anni dettate dalle
crescenti attese in merito all‟impatto che i musei possono produrre nell‟economia locale. Attese
crescenti, anche a San Marino, sono riposte nei flussi di turismo culturale, ovvero un turismo che
intende riscoprire la cultura tipica di un luogo, attraverso la valorizzazione del patrimonio
artistico e storico in esso conservato. Nella mia ricerca ho potuto riscontrare come si tratti di un
indirizzo di azione sempre più vero e sfruttato dai paesi poco ricchi di tradizione o di un
patrimonio culturale e artistico di valore, mentre da sempre temuto da quei paesi che invece
hanno nel proprio giacimento culturale un simbolo di riconoscimento unanime. Flussi turistici
crescenti contribuiscono allo sviluppo economico di un territorio, grazie alle esternalità che
questo fenomeno produce su una serie di operatori in esso localizzati.
Quando ci si riferisce al patrimonio culturale di un paese nel suo complesso è arduo non solo
individuare i parametri di misurazione sulla base dei quali effettuare comparazioni internazionali,
ma addirittura definire l‟oggetto stesso di osservazione e di analisi. Siamo talmente abituati a
sentir parlare del nostro paese, l‟Italia “patria dell‟arte”, “capitale mondiale della cultura” e
“museo diffuso”, da accettare queste espressioni come luoghi comuni, dimenticando di risalire
alle ragioni che li hanno generati nella storia.
San Marino è una piccola realtà autonoma contenuta nel nostro territorio, ma ricca anch‟essa di
un valore culturale, paesaggistico e artistico di grande riguardo e che la assimila a tantissime altre
comunità italiane dove è presente storia, arte e tradizione.
Il trattato internazionale sulla Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale
dell‟UNESCO del 197242 ha il compito di definire il patrimonio mondiale formulando una lista
dei siti di eccezionale valore per l‟intera umanità. Firmando la convenzione, gli Stati si impegnano
a garantire la tutela dei siti che possono essere riconosciuti come patrimonio mondiale: la loro
preservazione per le generazioni future diventa quindi una responsabilità condivisa dall‟insieme
42
http://www.unesco.it/cni/index.php/convenzione
49
della comunità internazionale. Alla lista di questi siti, come già ho avuto modo di ricordare, si
sono aggiunti anche alcuni luoghi di spicco culturale e turistico della Repubblica. Grazie ad essi e
all‟offerta storico-artistica in generale, cultura e creatività possono costituire una precondizione
per la realizzazione di una serie di iniziative atte allo sviluppo economico e culturale del paese.
Anche in questo capitolo si farà riferimento ad altri modelli di sviluppo e valorizzazione che , con
la loro nascita, hanno dato testimonianza di un nuovo approccio alla cultura.
In tale contesto di grande importanza è stata la consulenza degli operatori del settore artistico, ma
anche economico legati all‟arte. Essi sono stati un‟utile guida per l‟estrapolazione e l‟elaborazione
di spunti e proposte che possano riguardare tanto il miglioramento della legislazione vigente a
San Marino, quanto l‟arricchimento dell‟offerta economica legata all‟arte e più in generale al
patrimonio culturale sanmarinese; ad esempio come fulcro d‟iniziative economiche collegate al
settore turistico o dei servizi.
3.1
Un progetto integrato di valorizzazione del patrimonio sanmarinese
Questo breve paragrafo introduttivo vuole essere una premessa alle proposte di sviluppo che
hanno riguardato il percorso pratico, e anche più piacevole, della mia ricerca.
Lo sviluppo locale non è un‟idea nuova. Lo sviluppo sostenibile neppure. La stragrande
maggioranza degli esperti parla di sviluppo locale e lo pensa in termini di sviluppo economico locale.
L‟attenzione viene, infatti, posta di solito sul modo per attrarre investimenti, sulla creazione
d‟imprese, ci si preoccupa di manodopera, trasporto e comunicazione. Contano i capitali, il valore
aggiunto e le questioni fiscali. A volte si sente parlare anche di sviluppo sociale; quando cioè i
problemi sociali si fanno più critici, come alloggi, salute, sicurezza o inserimento sociale e
professionale.
Da parte loro gli specialisti del patrimonio culturale – architetti, conservatori, operatori culturali o
turistici, storici dell‟arte, archeologi – parlano invece di sviluppo culturale, ma pensano, e agiscono,
quasi sempre in termini di conservazione, restauro, vincolo e spesso, per fortuna, anche di
ricerca. Ci si preoccupa allora di finanziamenti pubblici, sovvenzioni e tra questi mondi diversi
non vi è nessun contatto, nessuna interazione. O comunque troppo poca.
L‟economista vede il patrimonio culturale come ricavi derivati dalle visite, dal turismo di massa.
L‟operatore culturale vede lo sviluppo economico, soprattutto nel nostro paese e meno all‟estero,
come un pericolo, una possibile fonte di “inquinamento”. Eppure un progetto di sviluppo è
50
innanzitutto una questione di attori, attori locali membri di una comunità di vita e di cultura di cui
condividono il patrimonio umano, culturale e naturale43.
Il patrimonio culturale sotto diverse forme(materiale o immateriale che sia) fornisce allo
sviluppo un humus, cioè un terreno di coltura. Lo sviluppo deve nutrirsi di vari elementi che fanno
parte del patrimonio culturale presente sul territorio interessato. Nel caso della Repubblica di San
Marino, ma anche in altri paesi come la Repubblica di Malta, la Confederazione Svizzera, la Gran
Bretagna o il piccolo Lussemburgo, la natura e la cultura sono vive quando appartengono alla
popolazione e ne costituiscono il patrimonio. Muoiono molto rapidamente invece, quando
divengono oggetto di appropriazione e codifica di specialisti che non tengono conto del legame
identitario con la comunità stessa. “È come un‟applicazione particolare del principio di
sussidiarietà”, dice Hugues De Varine, nel suo libro Le Radici del Futuro. La gestione del
patrimonio culturale deve essere fatta il più vicino possibile ai suoi creatori o detentori per non
essere separata dalla vita. Tutto in funzione dell‟interesse generale, anche internazionale.
Il patrimonio culturale è uno scenario per lo sviluppo. Le sue componenti in San Marino come
abbiamo visto comprendono il paesaggio, i monumenti, le opere d‟arte, la storia, la tradizione, ma
anche le attività sociali ed economiche ad esso legate. Il patrimonio culturale diviene allora una
risorsa per lo sviluppo, anzi la risorsa, che si trova ovunque, basta saperla cercare.
Ogni analisi preliminare che preceda una proposta per una politica di sviluppo e una
definizione di possibili strategie adatte a una realtà territoriale ed economica deve prendere in
considerazione il patrimonio culturale nella sua globalità, la complessità degli usi che se ne
possono fare e il ruolo che le sue componenti e attori possono svolgere nel processo di sviluppo,
tenendo conto anche degli effetti e conseguenze tra le varie componenti coinvolte. Il patrimonio
ricordiamo che è una risorsa non rinnovabile, e prevalentemente trasformabile e riproducibile,
una risorsa però che si rigenera e può assumere nuove forme, almeno quando si integra
perfettamente con una dinamica di sviluppo, cioè di governo del cambiamento.
A questo punto, e prima di procedere oltre, occorre puntualizzare una serie di caratteristiche
riguardanti il patrimonio culturale emerse durante la ricerca: il concetto di valore ad esempio non è
direttamente applicabile al patrimonio culturale. Come sappiamo un bene artistico possiede un
duplice valore, ossia il suo rilievo artistico e culturale (essendo frutto dell‟abilità di un singolo o di
un gruppo di persone e allo stesso tempo simbolo della tradizione di una collettività) e il suo
43
H. De Varine, a cura di Daniele Jalla, Le Radici del Futuro, Bologna, CLUEB, 2005, pag.5 ss.
51
valore economico. Da non tralasciare, infatti, lo spessore finanziario che lo rappresenta,
strettamente connesso alla componente culturale, poiché un opera d‟arte, per esempio, possiede
sia un valore economico fine a se stesso, sia un valore in termini di investimento, perché è in
grado di generare redditività. Il patrimonio culturale poi è legato al tempo, alla sua evoluzione e ai
suoi ritmi. In un progetto non basta focalizzarsi sul presente, ma occorre tenere a mente le origini
che hanno creato queste risorse e lavorare per il futuro.
3.2
Riflessione sulla legislazione vigente
Come già più volte affermato la legislazione inerente i beni culturali della Repubblica di San
Marino risale al 1919. Nonostante alcune leggi promulgate fino ai giorni nostri, la normativa sulla
quale ci si basa in generale è quella sopra citata, un documento breve anche se chiaro e in parte
esauriente, ma ancora incompleto per alcune problematiche relative ai beni oggetto della sua
azione.
Ogni impresa deve fondarsi su di un capitale di partenza. Il patrimonio culturale è appunto
questo capitale ed è presente, almeno implicitamente, in ogni attività e programma di sviluppo
degno di questo nome. Uno spazio rurale o urbano, uno spazio agricolo o industriale, una flora o
una fauna specifica, tradizioni e sapere, monumenti e archivi, ricordi ricchi di significato e modi
di vita fanno tutti parte del capitale di una comunità in sviluppo. Questo capitale è ereditario e ciò
significa che gli eredi devono gestirlo: conservarlo nel senso fisico del termine non basta. Tutelare
e conservare il patrimonio culturale, non solo materiale come edifici, monumenti o artefatti, ma
anche immateriale quali usanze e tradizioni, significa anche per un paese mantenere e costruire
“identità” nazionali, etniche o religiose che siano. Le identità si costituiscono non solo a partire
da una rilettura e interpretazione del proprio passato, ma anche, e forse in modo ancor più
costitutivo, da un progetto sul futuro e da una proiezione in questo della immagine identitaria che
si vuole trasmettere. Un ruolo importante quindi in questo processo di sviluppo lo hanno i
“luoghi della memoria”, dedicati al ricordo del passato, ma sempre proiettati al futuro attraverso
la testimonianza, la valorizzazione e in generale la fruizione che riescono a portare a noi. Occorre
far vivere il patrimonio e produrre, trasformarlo affinché resti utile, sentito, rispettato e amato.
Il patrimonio in questo modo diviene un capitale per lo sviluppo e un fattore di coscienza
collettiva, non solo a livello nazionale, ma anche internazionale. Ciò implica certamente una
52
profonda presa di coscienza, di generazione in generazione, non soltanto del contenuto del
patrimonio culturale, ma anche delle esigenze della sua gestione.
Il patrimonio culturale rappresenta quindi una risorsa importantissima per un paese, e ogni stato
a suo modo nella storia ha provveduto a creare una normativa per tutelarlo, conservarlo e gestirlo
al meglio.
La tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il loro sviluppo e valorizzazione, è uno dei
compiti primari del nostro paese. Noi, stato a sistema Civil Law, possediamo un Codice a riguardo
(“Codice dei beni culturali e del paesaggio”), nato con il Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004. Si
tratta di un modello importante sotto molti aspetti, ma a volte nella pratica rischia di perdersi
poiché fin troppo esaustivo e dettagliato.
L‟analisi e il confronto che seguiranno sulla legislazione vigente a San Marino sono stati
realizzati consultando altre normative inerenti i beni culturali di paesi maggiormente affini dal
punto di vista territoriale o del sistema giuridico alla Repubblica; l‟obiettivo è stato quello di
comprendere i punti di forza e i possibili sviluppi che potrebbero essere applicati all‟interno del
sistema giuridico sanmarinese in campo culturale, anche in vista dei nuovi progetti di sviluppo
che da anni sta cercando di realizzare.
3.2.1
Il confronto con gli altri paesi
L‟analisi, le ricerche e le proposte di sviluppo presentate in questo lavoro sono il risultato
di consultazioni con operatori del settore che collaborano nella o con la Repubblica di San
Marino. Il confronto ha riguardato, oltre l‟esperienza delle Organizzazioni Internazionali in
materia di sviluppo, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, anche alcuni stati, europei
e non.
La scelta dei paesi, oltre per affinità in termini di dimensione territoriale o per sistema giuridico, si
è basata sull‟ultima classifica 2011 - 2012 dei paesi più competitivi al mondo. La competitività è
stata valutata secondo le seguenti categorie, che nel “World Competitiveness Report 2011-2012”
comprendono numerose sottocategorie:

le migliori istituzioni;

le infrastrutture;

la macroeconomia;

i migliori voti per la sanità e l‟educazione;
53

l‟educazione superiore e la formazione;

i mercati dei beni e i mercati del lavoro;

lo sviluppo del mercato finanziario;

la competenza tecnologica;

la dimensione del mercato;

il miglior livello di evoluzione delle imprese;

l‟innovazione.44
La Svizzera capeggia la classifica dei paesi più competitivi al mondo. Per la terza volta, infatti,
risulta in testa del “World Competitiveness Report” stilato dal Foro Economico Mondiale. È
seguita da Singapore e Svezia. La Finlandia risulta quarta, guadagnando tre posizioni rispetto allo
scorso anno. Gli Stati Uniti sono invece al quinto posto e la Germania si ritrova sesta. La top ten si
conclude con i Paesi Bassi, Danimarca, Giappone (il paese che, passando da sesto a nono, ha
perso più terreno) e Gran Bretagna.
Come si può notare anche dalla classifica sottostante, nelle prime dieci posizioni sono presenti
i due più importanti stati a sistema Common Law, Gran Bretagna e Stati Uniti e oltre alla prima in
classifica, la Svizzera, altri due stati a sistema federale quali appunto la Germania e i Paesi Bassi.
L‟edizione 2011-2012 della classifica valuta 142 nazioni. L‟Italia e la Francia, note per il loro
regime complesso e in generale più protezionistico in materia di beni culturali, risultano invece
rispettivamente solo al quarantreesimo e diciottesimo posto.
Fig. 4 : Classifica Mondiale dei Paesi più competitivi 2011, prime dieci posizioni 45.
44
45
http://www.osec.ch/it/blog/i-paesi-piu-competitivi-al-mondo-la-svizzera-rimane-prima
Fonte: http://www.forumblog.org/blog/competitiveness/
54
Un‟interessante e ulteriore riflessione che è utile sottolineare circa questa classifica, riguarda il
posizionamento di alcuni di questi paesi in relazione al mercato dell‟arte mondiale. Il progetto che
si propone per San Marino, infatti, vuole cercare attraverso una serie di iniziative di promuovere
anche lo sviluppo del mercato artistico nel paese, costituendo un polo di attrazione e di
riferimento per il sistema internazionale.
Tra i dieci stati più competitivi della classifica ben tre sono attori fondamentali del mercato
artistico. La loro posizione è di primaria importanza in questo settore e consolidata nel tempo
con risultati ragguardevoli in diversi comparti di investimento. L‟ efficienza raggiunta da Svizzera,
Stati Uniti e Regno Unito, tutti paesi considerati in questa ricerca quali esempio per la Repubblica
di San Marino grazie al loro operato in generale nel settore culturale, dimostra come anche
l‟investimento nel mercato dell‟arte può sicuramente costituire un incentivo positivo allo sviluppo
di un paese. Occorre sottolineare poi che tra i dieci paesi più competitivi si trovano anche i tre
paesi che assumono il 52% della clientela Private Banking a livello mondiale: Stati Uniti, ancora
una volta, Germania e Giappone. Il loro esempio e attività nel settore potrebbero costituire un
valido inizio affinché, con le giuste strategie, anche il territorio sanmarinese divenga sede di
attività direttamente e indirettamente collegate al mercato dell‟arte e questo anche in virtù della
sua posizione geografica che ne fa una naturale piattaforma logistica di tutta l‟area EuroMediterranea.
3.2.2
Un nuovo Regolamento per i beni culturali a San Marino
Il corpus legislativo relativo al settore dei beni culturali ruota intorno alla legge n. 17 del 1919
«Sulla tutela e conservazione dei monumenti, dei musei, degli scavi e degli oggetti di
antichità e di arte», insieme ad altre leggi che comprendono un arco di tempo che va dagli inizi
del secolo scorso fino ad oggi. Esse però trattano esclusivamente di immobili di valore artistico,
di piani urbanistici o di operazioni di tipo edilizio, tutti oggetti diversi da opere d‟arte mobili.
Grazie all‟analisi presentata nel primo capitolo di questo lavoro, circa la storia e le caratteristiche
della legislazione sanmarinese in materia di beni artistici, e in seguito al lavoro di ricerca diretta sul
campo con interviste e incontri raccontati invece nel secondo capitolo, è emersa la necessità di
provvedere ad un‟integrazione delle norme ad oggi presenti. Esse mancano di alcune
caratteristiche ritenute fondamentali per adeguare la legislazione alla modernità e permettere così
di avviare attività o risolvere controversie in modo più chiaro e definito anche nell‟ordinamento
sanmarinese. Si è pensato perciò di proporre la stesura di un Regolamento per i beni culturali di
San Marino, che non vuole però sostituirsi alla Legge “madre” del 1919, ma solamente affiancarsi
55
a essa nel momento in cui si tratti di intervenire appunto su quelle materie o casistiche che per
motivi storici tale Legge o non tratta, o se ne interessa in maniera troppo generica e sommaria.
Nei prossimi sottoparagrafi sono presentati i principali punti di interesse che sono emersi dalla
ricerca, e che potrebbero entrare a far parte del nuovo Regolamento di cui si propone la nascita.
3.2.3
La nozione di Bene Culturale
La legge 10 giugno 1919 n.17 contiene una lunga definizione di beni artistici che vanno
sotto l‟applicazione delle norme della legge stessa; come già ricordato sono compresi “le cose
immobili e mobili che abbiamo interesse storico, archeologico, paleontologico e artistico”46e gli
edifici e oggetti d‟arte di autori non viventi o la cui data di esecuzione risalga a ad oltre cinquanta
anni. Nella legge sanmarinese la definizione è sommaria e non comprende una lista completa e
dettagliata come invece ad esempio nella legislazione italiana (artt. 10-11, Codice dei Beni Culturali e
del Paesaggio). Bisogna tenere conto anche della revisione recente delle nostre leggi in materia, ma
in generale la motivazione di una definizione così poco circoscritta sembra nascere da una
volontà del legislatore sanmarinese di lasciarne proprio una maggiore ampiezza per poter essere
allargata a una più vasta tipologia di beni.
Detto questo, dalle interviste a coloro che operano nel settore dell‟arte e della cultura a San
Marino, è emersa la necessità che la prima voce di questo nuovo Regolamento riguardi
l‟inserimento della nozione di “bene culturale” nella legislazione in materia. Questa codificazione
universale è utilizzata già da diversi stati, e adottata anche da istituzioni internazionali che
operano in questo settore, come l‟UNESCO stessa.
Anche per la legge sanmarinese si potrebbe adottare la definizione di “bene culturale” sia per
ampliare realmente la tipologia di cose oggetto di tutela, sia per semplificarne la dicitura da
riportare ogni volta che vi si fa riferimento. Con un solo concetto si possono riassumere una
vasta tipologia e quantità di beni, e si porterebbe così il paese ad adeguarsi anche a quanto già
seguito da diversi paesi e soprattutto, in linea con la Convenzione UNESCO 1970, per altro non
ancora ratificata da San Marino, di seguire e promuovere una linea di protezione e valorizzazione
del patrimonio culturale a livello internazionale, che vede il patrimonio di ciascun paese aderente
testimonianza di un‟identità comune.
46
Art. 1, Legge 10 giugno 1919 n.17, “Legge sulla tutela e conservazione dei monumenti, dei musei, degli scavi
e degli oggetti di antichità e di arte”.
56
Alla normativa sanmarinese manca l‟aver adottato quindi, almeno nella legislazione ufficiale
dedicata ad essi, la definizione di “bene culturale”. Con essa si intendono tutti i beni designati da
ciascuno stato come importanti per l'archeologia, la letteratura, l'arte, la scienza, la demologia,
l'etnologia o l'antropologia; si contrappongono, per definizione, ai "beni naturali" in quanto
questi ultimi ci sono offerti dalla natura, mentre i primi di solito sono il prodotto
della cultura dell'essere umano.
Il primo riconoscimento ufficiale di "bene culturale" in campo internazionale si ebbe durante
la Convenzione dell'Aja firmata il 14 maggio 1954 da quaranta Stati di tutto il mondo e
confermata in Italia con la legge del 7 febbraio 1958 (sostituendo per la materia l'articolo 822
del Codice civile del 1942) 47 . Le norme sui beni culturali erano essenzialmente accordi per la
salvaguardia di questi patrimoni in occasione di eventi bellici, sostenendo che gli attentati ai beni
culturali di qualsiasi popolo costituivano una violenza al patrimonio dell'intera comunità
internazionale.
In Italia la definizione di “bene cultuale” è stata modellata da una serie di commissioni
parlamentari, ricordiamo la più importante, la commissione Franceschini (1964-67), che permise
di raggiungere diversi traguardi importanti per la nostra legislazione. A Parigi, il 17
novembre 1970, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la
Cultura firmava una convenzione internazionale per stabilire le misure da adottare per bloccare
l'esportazione, importazione e il trasferimento di proprietà in illecito di beni culturali. Vennero
definiti in tale ambito come beni culturali: « Tutti i beni che [...] sono designati da ciascuno Stato
come importanti per l'archeologia, la preistoria, la letteratura, l'arte o la scienza » 48 . Il termine
“bene culturale” è stato poi adottato anche da paesi maggiormente affini nel sistema giuridico,
rispetto al nostro paese, a quello della Repubblica e che potrebbero costituire un valido esempio
per la stesura poi di questa voce nel nuovo Regolamento.
La Svizzera, all‟interno dell‟Ordinanza sul Trasferimento dei Beni Culturali del 13 aprile 200549,
presenta all‟art. 2 la definizione di “bene culturale”: un bene che presenti valore artistico,
archeologico, letterario e scientifico. Si aggiunge poi che, perché un bene sia considerato tale,
deve appartenere a una delle categorie inserite nella Convenzione Unesco 1970 sopra citata. La
47
C.Barbati, M. Cammelli, G. Sciullo, Il diritto dei beni culturali, Il Mulino, Bologna, 2006, pag. 2-8.
Convezione UNESCO, Parigi 1970, Convenzione concernente le misure da adottare per interdire e impedire
l’illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, disponibile a
http://www.ufficiostudi.beniculturali.it/mibac/multimedia/UfficioStudi/documents/1267532164900_convenzi
one_Unesco_1970
49
T. Tamperi, La vendita di opere d’arte, CLUEB, 2006, pag. 19-21.
48
57
definizione così appare più chiara per il termine di bene culturale e va ad assumere un valore
internazionale. La Confederazione Svizzera è uno stato federale composto da diversi cantoni. A
livello di beni culturali quindi alcune leggi sono valide per tutto lo Stato, mentre ogni cantone è
libero di decidere e promulgare leggi in materia, in rispetto ovviamente dei principi generali dello
Stato. L‟espressione “Stato Federale” indica realtà estremamente diverse fra loro ed è scorretto
individuarne o raggrupparne un modello chiaro e ben definito. In generale però la Repubblica di
San Marino per la sua antica storia d‟indipendenza e autonomia può essere avvicinata a questa
tipologia di stati.
Dal punto di vista storico le norme spagnole per la tutela del patrimonio culturale e artistico
prendono avvio agli inizi del 900. Con la nascita della Costituzione del 1978 e le leggi successive,
la Spagna si è dotata di una nuova legge sistematica e organica in materia nel 1985: Ley del
Patrimonio Històrico Español (LPHE). Con essa si sono ridefiniti oggetto ed obiettivi degli interventi
di controllo delle amministrazioni statali e regionali. Di rilievo fondamentale per comprendere
l‟impostazione complessiva della legge è l‟art.1, che delinea obiettivi, oggetto e strumenti
fondamentali della tutela. Oggetto della tutela è quindi il Patrimonio Històrico Espaῆol, termine
equipollente a bene culturale in senso ampio, ovvero nello specifico della Spagna comprensivo di
: “ beni immobili e mobili di interesse artistico, storico, paleontologico, archeologico, etnografico,
scientifico o tecnico. Fanno parte del patrimonio anche il patrimonio documentale, bibliografico,
i siti e le zone archeologiche, così come i siti naturali, che abbiano valore artistico, storico e
antropologico”50.
A titolo di esempio infine si potrebbe riportare anche la Gran Bretagna, la cui legislazione in
materia di patrimonio artistico è stata più volte consultata durante la ricerca. La Gran Bretagna è
formata da quattro paesi: l‟Inghilterra, il GaIles, la Scozia e l‟Irlanda del Nord. A questo
proposito, è necessario ricordare la politica di decentramento delle competenze statali, che da
alcuni anni è stata avviata nel paese: autonomia degli Stati (Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda del
Nord) e istituzioni delle Regioni (Regional Development Agency)51. Per le competenze in materia
di tutela, quindi, la situazione è diversa nei singoli Stati, anche se in generale vi è un ampio
accordo politico sui temi fondamentali della conservazione del patrimonio. La peculiare
complessità del sistema inglese di disciplina e gestione della materia culturale, e gli effetti che le
50
M. Mazzoleni, La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale e comparato, Cafoscarina , Venezia, 2010,
pag. 112-113.
51
http://webthesis.biblio.polito.it/955
58
diverse relazioni tra interessi pubblici e privati determinano, emergono perfettamente già dal
contesto concettuale e normativo generale del paese in materia. La stessa nozione di “bene
culturale” non è univoca, ma sommata da un contesto normativo frammentario e caratterizzato
dalla mancanza di una legislazione chiara e comprensiva. In generale però la classificazione più
rilevante all‟interno della categoria dei beni culturali non è dovuta, come nell‟ordinamento
italiano, al differente regime proprietario, ma piuttosto, e in maniera similare in questo alla
legislazione sanmarinese, alla natura mobile o immobile dei beni stessi. Mentre i beni mobili di
interesse culturale rientrano nella categoria della cultural property, i beni immobili appartengono,
invece, al cultural heritage in quanto caratterizzati da uno speciale interesse storico, archeologico,
architettonico, artistico o ambientale, come avviene, per esempio, nelle ipotesi di monumenti
antichi, considerati, assieme alle atre categorie, sia nella loro singolarità che complessivamente
nelle c.d. conservation areas52.
A questa distinzione e alle ulteriori ripartizioni interne si collegano le differenze in termini di
competenze amministrative assegnate oltre che agli organi del governo centrale - Department of
Environment Food and Rural Affairs (DEFRA); Department of Culture, Media and Sport (DCMS);
Department of Communities and Local Government (DCLG) - agli enti locali, agli organismi semi
pubblici (i c.d. quangos) e alle agenzie esecutive. Proprio nel senso di una parziale soluzione dei
problemi collegati ai problemi definitori e alle carenze nell'efficacia, effettività e adeguatezza degli
interventi, con riferimento ai beni immobili, nell'aprile 2008 il Department of Culture, Media and Sport
(d'ora in poi Ministero per la Cultura) ha presentato al Parlamento un disegno di legge dal titolo
Heritage Protection Bill, il quale persegue apertamente l'obiettivo di unificare i regimi di protezione
del patrimonio culturale promuovendo interventi di valorizzazione sia generali che puntuali anche
attraverso la conclusione di accordi plurilaterali di gestione con i soggetti privati interessati (sia
proprietari che finanziatori) già sperimentati in materia ambientale.
Si è più volte sottolineato come la maggior parte dei documenti normativi recenti della
Repubblica regolino i beni immobili, i monumenti o i complessi urbanistici come avviene
nell‟esempio inglese, mentre le cose mobili, quali gli oggetti d‟arte, facciano ancora riferimento
alla legge del 1919. La prima differenza lampante però, ad esempio con la legislazione italiana in
materia, è che nella legislazione sanmarinese manca qualsiasi riferimento alla tutela e
conservazione dei beni paesaggistici; esiste, infatti, un regolamento apposito in capo a quello che
è la Segreteria di Stato per il Territorio, l‟Ambiente e l‟Agricoltura. Questo elemento è invece
presente nelle legislazioni culturali estere sopra citate. In una realtà come San Marino, anche alla
52
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2010/1/pellizzari.htm
59
luce della recente iscrizione di alcuni suoi siti alla lista dell‟UNESCO, un‟integrazione a riguardo
completerebbe forse l‟azione di tutela e conservazione oggi vigente. Un altro aspetto non trattato
dalla Legge del 1919 riguarda l‟importanza di preservare, e quindi includere nella legge, i beni
documentari. Esiste a San Marino una Legge53 che regola l‟attività e la gestione dell‟Archivio di
Stato e Notarile, è però importante ricordare che è dal documento che lo storico deve partire per
la ricerca dei fatti storici e dell‟evoluzione che il bene che sta andando a studiare ha avuto. Gli
archivi sono una fonte importantissima di ricerca, conoscenza e identità. Proprio il documento, la
fonte, infatti, è da considerarsi come un monumento vero e proprio. Attingere quindi alla storia
materiale come fonte documentaria ancora inesplorata significa anche far parlare cose che da sole
non parlerebbero. A tale proposito sempre più importanza stanno avendo le fonti anche di tipo
digitale e fotografico; in Italia ad esempio l‟interesse verso la fotografia intesa come bene
culturale, è molto recente. Infatti, solo nel 1999 54 , con la redazione del “Testo Unico delle
disposizioni legislative in materia di Beni Culturali e Ambientali”, la fotografia è stata ritenuta,
non solo più mezzo “analogico”, cioè basato su un apparecchio meccanico capace di riprodurre
gli aspetti del reale, o strumento in grado di documentare visivamente beni mobili ed immobili,
ma anche bene culturale essa stessa, soggetto-oggetto sottoposta a disposizioni di tutela,
conservazione e valorizzazione.
Ritornando allora alla legislazione sanmarinese, si propone quindi la stesura di un Regolamento
che guardi verso la modernità, intendendo con essa anche le nuove forme di manifestazione
artistica quali fotografia, video o installazioni, che la vecchia definizione di beni artistici
purtroppo non poteva comprendere. È stata più volte, anche dai professionisti stessi del settore,
ribadita la necessità di ridefinire i beni che dovrebbero essere oggetto delle leggi di tutela,
conservazione e gestione che li riguardino. Con la nuova nozione di “bene culturale” si
dovrebbero, infatti, non solo includere le nuove forme di creatività, ma anche prendere in
considerazione nuovi parametri di definizione e quindi d‟inclusione. Attualmente, ricordo, sono
soggetti alla Legge n.17 del 1919, art.1, “le cose immobili e mobili che abbiano interesse storico
archeologico, paleontologico e artistico. Ne sono esclusi gli edifici e gli oggetti d‟arte di autori
viventi o la cui data di esecuzione non risalga ad oltre cinquant‟anni”. Il parametro però di
riferimento, implicito e non esplicitato nell‟articolo, per considerare se un bene sia oggetto o
53
Legge 28 novembre 1978 n.52, “Legge sull'ordinamento dell'archivio pubblico e sulla vigilanza sugli archivi
privati di notevole interesse storico”, che va ad abrogare il Regolamento precedente per l’Archivio di Stato del
16 settembre 1946
disponibile a
http://www.consigliograndeegenerale.sm/online/Home/ArchivioLeggiDecretieRegolamenti.html?P0_path=
54
http://www.artericerca.com/Fotografia/La%20fotografia%20come%20Bene%20culturale.html
60
meno alle disposizioni di tale legge, è se esso sia portatore di un valore culturale, o testimonianza
identitaria, per la Repubblica di San Marino e i suoi cittadini. Tale criterio di valutazione non è
certo nuovo, ne troviamo una testimonianza importante anche nei c.d. Waverley Criteria inglesi,
esso, infatti, potrebbe essere alla base della nuova definizione di “bene culturale” adottata nel
Regolamento. Una definizione che riguardi non più solo un parametro di scelta temporale, forse
troppo limitativo, ma che si basi su un criterio di scelta più importante, quale quello storico e
identitario. E permetta così di includere nella Legge beni, quali quelli appartenenti all‟arte
contemporanea, in via di sviluppo sotto molti aspetti a San Marino.
Nel caso inglese, i criteri sopra citati intervengono anche in quei casi di richiesta di
esportazione di beni culturali al di fuori del territorio dello stato e potrebbero essere utilizzati
come esempio di riferimento per la normativa sanmarinese.
I Waverley Criteria55sono:
Is the object so closely connected with our history and national life that its departure would be a
misfortune?
Questo criterio si riferisce ai tesori nazionali, la cui partenza dal paese sarebbe considerata una
disgrazia poiché in possesso di un eccezionale valore artistico, storico o archeologico. Questa
categoria può includere elementi che sono stati prodotti all'estero, ma che hanno acquisito
importanza nazionale perché associati a una persona importante, un luogo o un evento
storicamente o culturalmente noto. Il primo criterio s‟interpreta in un contesto un po‟ più ampio
anche per includere gli articoli che sono di grande importanza per la storia locale, o che fanno
parte delle collezioni che hanno notevole importanza storica, o che sono associati a significativi
eventi storici, persone o luoghi, come stemmi, bandiere, gioielli, ma non solo.
Is it of outstanding aesthetic importance?
La valutazione di straordinaria importanza estetica implica un giudizio soggettivo. Il Comitato
che si pronuncia a riguardo non limita tale criterio però solo a grandi opere di pittura o scultura.
Tuttavia, non si fa sempre influenzare da tali argomentazioni; esso deve prendere in
considerazione la condizione e la qualità dell‟opera o dell‟oggetto in questione e l'entità del danno
o del restauro a cui essi potrebbero essere sottoposti.
55
www.culture.gov.uk
61
Is it of outstanding significance for the study of some particular branch of art, learning or history?
L‟ultimo criterio può essere considerato di assoluta importanza sia per conto proprio sia per
conto della sua relazione con persone, luoghi, eventi, archivi, raccolte o collezione di beni.
Potrebbe, infatti, trattarsi di elementi importanti che magari porterebbero a nuova luce studi già
in atto su altri oggetti. Il Comitato crede e deve tener conto che una ricerca messa in relazione
alla cultura deve coprire un ampio numero di discipline, come per esempio la storia dell'arte,
l‟archeologia, l‟etnografia, l‟antropologia, la paleontologia o le scienze, l‟ingegneria, l‟architettura,
la letteratura e molte altre ancora.
3.2.4
Fruizione, Valorizzazione e Gestione dei beni sanmarinesi
Nella legge sanmarinese del 1919 vengono esclusivamente menzionate le azioni di tutela e
conservazione del patrimonio culturale. La fruizione e la valorizzazione del patrimonio artistico
sono delle azioni fondamentali che, integrate alle altre, creano un rapporto tra la comunità e le
proprie testimonianze culturali. E con comunità va intesa, non solo quella locale, presente cioè
sul territorio dove “vive” il patrimonio, ma in un‟ottica internazionale, l‟intera comunità umana.
Conservare e tutelare sono attività primarie e fondamentali, ma spesso non bastano a preparare il
bene all‟ottica di un continuo e necessario godimento da parte del pubblico.
La conservazione deve tendere a garantire la tutela del patrimonio esistente senza operare
nessuna manipolazione, soprattutto di natura distruttiva, pena la perdita dello stesso oggetto che
s‟intende preservare. La tutela è invece è ogni attività diretta a riconoscere, proteggere e
conservare un bene del patrimonio culturale affinché possa essere offerto alla conoscenza e al
godimento collettivi. Prendendo come riferimento il nostro Codice dei beni culturali e del paesaggio
(Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), il quale potrebbe costituire un valido esempio in
questo frangente poiché dedica più sezioni alle definizioni delle azioni in campo culturale, per
valorizzazione 56 si intende ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e di
conservazione del patrimonio culturale e ad incrementarne la fruizione pubblica, così da
trasmettere i valori di cui tale patrimonio è portatore. La fruizione, individuale o collettiva nel
caso in cui il bene sia di proprietà privata o pubblica, deve essere sempre tenuta presente nel
momento in cui si prendano decisioni riguardante la gestione o valorizzazione del bene culturale
interessato. Insieme alla valorizzazione e alla fruizione, infatti, esistono altre attività importanti in
56
http://www.beniculturali.it/tutela-strumenti-e-risorse/tutela-definizioni-e-concetti-nel-codice-dei-beniculturali-e-del-paesaggio
62
ambito di beni culturali e codificate dal nostro ordinamento: la promozione e la gestione del
patrimonio culturale ad esempio, azioni che, in linea con quelle sopra elencate, concorrono a
incrementare l‟interesse per i beni culturali e a favorirne la loro fruizione.
Si sono sottolineate più volte le modeste dimensioni territoriali della Repubblica di San
Marino, ma si è anche detto che si tratta di un territorio ricchissimo dal punto di vista artistico.
Oltre ai siti UNESCO nella Repubblica sono presenti cinque musei di Stato e sette musei privati
con collezioni che spaziano dall‟arte antica a quella contemporanea, per non dimenticare i
numerosi monumenti e luoghi di culto dislocati in tutto il territorio. San Marino, infatti, è
un‟importante meta turistica presente sulla nostra penisola. Ecco perché ancora più significato
potrebbe assumere una proposta in tema legislativo che regolamenti le attività legate al
patrimonio presente.
A titolo di esempio in materia di regolamentazione delle azioni riguardanti il patrimonio
culturale si potrebbe citare ancora una volta lo stato Elvetico. Anche la Svizzera possiede una
legge specifica per una di queste attività. Si tratta della Legge Federale sulla promozione della cultura del
2009 e che entrerà in vigore dal 201257. Questo non significa che valorizzazione, fruizione o altre
azioni di questo tipo non siano previste poiché si tratta di operazioni connesse fra loro e che
spesso si possono riassumere in un solo termine. Promozione, infatti, può includere al suo
interno attività come la valorizzazione e la fruizione. Inoltre si tratta di attività che perseguono il
medesimo scopo, ovvero quello di tutela e di conservazione dei beni culturali. Secondo la legge, i
settori dove la promozione s‟inserisce sono la salvaguardia del patrimonio culturale, la creazione
artistica, la divulgazione dell‟arte e della cultura, lo scambio tra le comunità culturali e linguistiche
della Svizzera e gli scambi culturali con l‟estero. Altrettanto numerosi sono gli scopi, elencati
all‟art. 3 che comprendono il rafforzamento di una pluralità culturale in Svizzera, un incremento
in termini di qualità e di varietà dell‟offerta culturale, un miglioramento delle attività degli
operatori culturali e un miglior accesso alla cultura da parte della popolazione.
La tutela, nel nostro ordinamento, è di competenza esclusiva dello Stato, che detta le norme ed
emana i provvedimenti amministrativi necessari per garantirla; la conservazione è in mano allo
Stato, Regioni, città metropolitane o privati a seconda dell‟appartenenza del bene alla sfera
pubblica o privata; il Ministero, nel nostro caso, definisce, anche con il concorso delle regioni e
57
Legge federale sulla promozione della cultura.
http://www.parlament.ch/sites/doc/CuriaFolgeseite/2007/20070043/Testo%20per%20la%20v
otazione%20finale%20NS%20I.pdf
63
con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo,
norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali. La
valorizzazione, compresa la fruizione e promozione, è svolta in maniera concorrente tra Stato e
regione, e prevede anche la partecipazione di soggetti privati.
La partecipazione privata è molto forte, anche per la storia legislativa riguardante il patrimonio
culturale, nel sistema inglese. Ricordiamo che si tratta di un sistema Common Law più permissivo e
per certi aspetti, legati alla gestione dei beni culturali, forse maggiormente convertibile all‟interno
della legislazione sanmarinese in materia; soprattutto per quello che riguarda la tutela, la
conservazione e la gestione dei beni artistici immobili, molto importanti, come abbiamo avuto
modo di constatare, per la Repubblica.
Nell'ordinamento giuridico inglese la dicotomia pubblico - privato nella materia dei beni
culturali contribuisce a realizzare un sistema di tutela aperto e diffuso in quanto composto
dall'interazione di diversi soggetti e dalla compresenza di molteplici istituti. In questo contesto il
rapporto tra interessi pubblici e istanze private ha assunto storicamente - e ancora oggi presenta una varietà di dinamiche e significati.
Anche in Inghilterra la relazione tra il polo pubblico e quello privato si è ispirata in primo
luogo a una logica di netta contrapposizione58. In altre parole l'interesse pubblico, identificato sia
con l'interesse alla conservazione materiale del bene culturale d‟interesse storico, archeologico ed
artistico, che con quello diretto alla ritenzione e al controllo delle esportazioni delle opere d'arte,
ha legittimato la previsione di poteri amministrativi essenzialmente di natura ablatoria e/o di
autorizzazione al fine di condizionare, da un lato, l'esercizio delle facoltà dispositive ed
edificatorie in capo al proprietario e, dall'altro, le scelte di quest'ultimo in ordine alla circolazione
giuridica dei beni. A questo schema, presente nelle sue linee fondamentali ancora oggi, si sono
nondimeno affiancati ruoli diversi svolti dei soggetti privati.
La presenza di un interesse alla fruizione e alla diffusione dei beni culturali - riconosciuto dalla
legislazione nazionale già a partire dall'inizio del secolo scorso mediante la ricostituzione per via
legislativa del National Trust - ha, infatti, agevolato l'individuazione di una molteplicità di interessi
aventi carattere collettivo e diffuso legati alla protezione del patrimonio culturale. Essi hanno
trovato fin da subito espressione non solo mediante il rinvio a una nozione generale di pubblico
inteso quale fruitore delle opere d'arte e di cultura, ma anche attraverso il fenomeno spontaneo
58
L. Casini, La valorizzazione dei beni culturali, in Riv. trim. dir. pubbl., 2001, n. 3, pag. 651.
64
dell'associazionismo e della costituzione di fondazioni e organizzazioni (charitable trusts) di diritto
privato titolari di funzioni consultive e di gestione rispetto ai quali le istituzioni pubbliche hanno
finito per assumere un ruolo meramente sussidiario di regolazione generale e di controllo ex post59.
A titolo esemplificativo, proprio a due organismi di diritto privato - la Society for the Protection of
Ancient Buildings creata nel 1877 e il National Trust for Places of Historical Interest or Natural Beauty
istituito nel 1895 - si devono le prime catalogazioni degli edifici di interesse antico di proprietà
privata (ancient buildings) finalizzate alla individuazione di misure conservative e di restauro.
Il riconoscimento della rilevanza economica dei beni culturali e la crescita di una coscienza
sociale dell'importanza del patrimonio culturale ha, inoltre, accentuato il ricorso ai privati in
qualità di finanziatori delle attività culturali, inizialmente avviato dal primo governo Thatcher
attraverso una serie di politiche risalenti ai primi anni '80. L'obiettivo era quello di ridurre
l'intervento diretto del governo nel campo dell'arte promosso nel secondo dopoguerra con
l'istituzione dell'Arts Council of England, ente pubblico nazionale, cui spetta ancora oggi il compito
di provvedere alla distribuzione dei fondi ministeriali e di quelli collegati alla national lottery 60. A tal
riguardo, nel 1984 venne emanato dal Governo il Business Sponsorship Incentive Scheme la cui
attuazione venne affidata alla Association for Business Sponsorship of the Arts (ABSA oggi Arts and
Business), organizzazione non profit nata nel 1976 per incoraggiare l'intervento di soggetti privati
nel finanziamento delle attività culturali, cui vennero aggiunte, successivamente, le prime
disposizioni normative dirette a introdurre una serie di agevolazioni di natura fiscale per le
imprese. Mentre per gli istituti analizzati la relazione tra pubblico e privato può essere letta in
chiave di contrapposizione, più in generale, nelle funzioni di tutela, valorizzazione e gestione dei
beni culturali, i soggetti privati assumono in Inghilterra un ruolo decisamente determinante e
ispirato a uno spirito di forte cooperazione e sinergia con gli apparati pubblici. Ricordiamo che in
Italia si è cercato di fare un passo in questo senso grazie alla Legge Ronchey del 1993. Lo scopo di
tale legge, non era, infatti, solo quello di lanciare nuove iniziative imprenditoriali; al tempo stesso,
cercava di soddisfare la domanda di un pubblico che non sempre trova una risposta alle proprie
esigenze nella rete degli 800 musei e delle decine di aree archeologiche statali. L'articolo 4 prevede
la concessione della gestione dei servizi aggiuntivi da parte dei sovrintendenti o dei singoli
direttori dei musei. La concessione avviene con licitazione privata, e ha durata quadriennale61.
59
L. Mezzetti, La tutela dei beni culturali nell'ordinamento britannico, in I beni culturali - Esigenze unitarie e
pluralità di ordinamenti, Padova, Cedam, 1995, pag. 300 ss.
60
http://www.artscouncil.org.uk
61
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1995/02/06/come-funziona-la-leggeronchey.html
65
La categoria degli attori privati nel sistema inglese non è, però, del tutto omogenea ed è anzi
dominata del fenomeno dell'associazionismo e dall'operato delle fondazioni di diritto privato,
generalmente costituite attraverso la forma delle charities o del trust, che potrebbero costituire un
esempio di novità e sviluppo anche per San Marino.
A tale proposito è utile ricordare il lavoro di Elena Amodeo, ex studentessa IULM, che nella
sua tesi di laurea magistrale aveva trattato un‟analisi dell‟istituto del trust nel mercato dell‟arte, con
riferimento applicativo alla gestione del patrimonio artistico della Svizzera, dello Stato del
Vaticano e della Repubblica di San Marino. Superando le difficoltà dell‟unire due apparati
legislativi diversi, quello riferito al trust e quello relativo ai beni culturali, aveva fornito delle
proposte e delle soluzioni normative nell‟uso del trust con oggetto i beni culturali. La sua proposta
ha trovato in parte applicazione a San Marino nella Legge 01 marzo 2010, n.42 che disciplina in
modo definitivo per la prima volta a San Marino l‟istituto del trust.
L‟esperienza inglese, sia per quanto riguarda i modelli istituzionali, come i numerosi trusts e
organizzazioni nate nel settore artistico, che collaborativi, potrebbe costituire un valido esempio
anche per la Repubblica di San Marino, dove la partecipazione privata, e le numerose fondazioni
non profit, tra cui quelle sentite, sono già molti attivi nella promozione culturale del paese.
La legislazione riguardante i beni artistici, nell‟ottica di una maggiore partecipazione dei
soggetti non pubblici allo sviluppo culturale del paese, dovrebbe allora integrarsi anche di quei
concetti, che già applica, ma che ancora non trovano codificazione ufficiale, anche grazie
all‟ingresso del Centro Storico di San Marino, e degli altri luoghi, nella lista dei Patrimoni
dell‟Umanità. Gli articoli tale Legge62, riguardanti la valorizzazione, gestione e promozione dei siti
UNESCO, potrebbero infatti essere adattati al nuovo Regolamento, in modo da diventare attività
promosse per tutto il patrimonio culturale sanmarinese.
Durante le ricerche è emersa infine la necessità di portare a termine il Censimento dei beni
mobili di valore artistico presenti sul territorio e appartenenti a personalità giuridiche, ma anche
fisiche private; attività per altro già prevista dalla Legge del 1919, ma mai portata a termine. Si
tratta di un‟importante premessa, per la conoscenza innanzitutto, ma soprattutto per la gestione e
62
Legge 22 settembre 2009, n.133 “Legge Quadro per la Tutela, la Gestione, la Valorizzazione, la Gestione del
Sito “Centro Storico di San Marino e Monte Titano, inserito nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO"
disponibile a
http://www.consigliograndeegenerale.sm/online/Home/ArchivioLeggiDecretieRegolamenti.html?P0_path=%2
Fhome%2Ftomcat%2Findicizzazione%2Findexleggi&P0_paginazione=5&P0_pagina=1&P0_time=132683464061
2&P0_orderBy=data_ordered&P0_order=desc&P0_title=unesco&P0_tipo=&P0_numero=2009
66
valorizzazione di questi beni; al fine di realizzare anche collaborazioni per mostre, eventi o
importanti iniziative di ricerca e restauro. Il rendere noto un elenco pubblico non implicherebbe
alcuna limitazione alla libera utilizzazione dei beni stessi da parte dei legittimi proprietari o
possessori.
Come nel caso dell‟esempio già avviato dai Musei di Stato, la realizzazione di un censimento dei
beni presenti sul territorio, se non di tutte le personalità private, almeno di quelle giuridiche, delle
Fondazioni e degli Enti Ecclesiastici, permetterebbe alla Repubblica e alle sue istituzioni di
conoscere il potenziale culturale presente, anche in vista di progetti futuri di valorizzazione. Il
patrimonio culturale di un paese, precisa anche l‟Arch. Morganti durante l‟intervista a lui rivolta, a
maggior ragione in uno stato piccolo come San Marino, dove costituisce una forte potenzialità su
cui investire, rappresenta “un‟attività” importante per il paese, che andrebbe messa a bilancio.
Non esserne a conoscenza è una grave mancanza che va colmata, anche per poterne garantire il
corretto controllo, tutela e conservazione.
I sanmarinesi sono molto affezionati, soprattutto chi acquista a fini commerciali, alla
normativa molto permissiva ad oggi vigente, ma si rendono conto della necessità di un maggiore
controllo e rilascio di garanzie (quali certificati di autenticità o autocertificazioni) per evitare che il
perdurare di questo atteggiamento rechi danno alla loro stessa professione, e ai beni stessi dei
quali hanno sempre il massimo rispetto. I commercianti e i galleristi sono infatti quasi sempre
collezionisti o esperti di un particolare settore o corrente artistica.
Serve allora un Regolamento che porti la conoscenza di quei “beni culturali”, anche privati,
ancora poco o per nulla conosciuti. Una serie di norme che permettano però al contempo la
libera gestione e circolazione dei beni da parte dei proprietari o possessori. Un diritto di
prelazione da parte dello Stato è già codificato dalla Legge del 1919; esso si potrebbe allora
applicare in caso di esportazione definitiva dal paese o trasferimento di proprietà del bene, come
avviene per la maggior parte delle legislazioni in materia. E nel caso in cui tale bene rientri nella
definizione di “bene culturale”, secondo i criteri previsti dal nuovo Regolamento che si propone.
L‟esempio inglese in questo caso, più affine a San Marino per linea di pensiero e ordinamento
giuridico, è certamente più permissivo rispetto ad esempio a quello italiano, e da la possibilità
anche a un soggetto privato di esercitare tale diritto. Sempre rispettando le disposizioni di legge.
Sulla scia della pubblicazione nata a seguito della Legge 28 ottobre 2005 n. 147 “Elenco dei
Manufatti o Immobili con valore di monumento”, a cura dell‟Architetto Morganti stesso, e grazie
all‟esempio del grande lavoro di ricerca e documentazione della direzione dei Musei di Stato, si
67
potrebbe organizzare e portare finalmente a termine l‟elenco per i beni mobili già previsto dalla
Legge “madre”, come amano chiamarla i sanmarinesi, del 1919. Occorre certamente un
Regolamento a riguardo che soddisfi l‟interesse pubblico a conoscere i beni artistici di valore
presenti sul proprio territorio per poterli adeguatamente tutelare e valorizzare, ma che non vada
ad intaccare quello che è il diritto di proprietà privata dei singoli o del libero mercato anche di
questi beni, di cui San Marino si avvia ad essere un centro di grande interesse. Se i diritti dei
proprietari sui propri beni sono garantiti, sarà loro stesso interesse renderli noti ai fini di una
migliore tutela e gestione; partecipando così anche loro al progetto di sviluppo e valorizzazione
del patrimonio, testimonianza storica importante dell‟identità del paese.
3.2.5
Il problema dell’import/export e del censimento dei beni mobili
Nella più volte citata legge sanmarinese sui beni artistici risalente al 1919, in particolare
all‟art.14, viene regolamentato il divieto di esportazione dal territorio di San Marino di beni di
interesse storico e culturale. Già il comma 2, art. 1 stabilisce che sono esclusi dalle disposizioni di
legge “gli edifici e gli oggetti d’arte di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni”.
Questo significa che per le opere di autore vivente, quindi anche l‟arte più contemporanea, non
esistono obblighi di denuncia o richiesta di permessi alle autorità competenti, come invece accade
per le altre opere d‟arte. Inoltre in nessuno degli articoli, come già detto in precedenza, non è
specificato se sul detentore del bene che verrà esportato gravino o meno tasse d‟esportazione.
Non viene poi in alcun modo regolamentata l‟importazione di beni artistici nel territorio della
Repubblica.
Per le opere contemporanee invece, anche se l‟iter da seguire non vi è nella Legge, sia che si
tratti di un transito verso un territorio europeo o extraeuropeo, occorre ottenere l‟autorizzazione
delle Guardie di Rocca, un corpo militare che presiede i confini di Stato, fungendo attività di
controllo e di Polizia Doganale. Per i trasferimenti tra la Repubblica e l‟Italia esistono degli
accordi secondo i quali gli sdoganamenti e i controlli non sono necessari. In caso sussistano
problemi, le Guardie possono consultare la Sovrintendenza italiana, solitamente è coinvolta
quella della vicina città di Bologna.
In realtà la stessa legge del 1919, oltre a non contenere una regolamentazione appropriata
riguardante i beni culturali, risulta anche contraddittoria, poiché se per i beni la cui esecuzione
risalga ad oltre cinquanta anni l‟esportazione è vietata, al comma 2 dell‟art. 14 della stessa legge si
68
recita come “Il proprietario o possessore delle cose e oggetti d’arte il quale intende esportarle, dovrà farne
denuncia alla Commissione, la quale giudicherà in merito”. In sostanza è il giudizio della C.C.M., che si
esprime caso per caso, ad essere vincolante e lo stesso vale, secondo l‟art. 11, anche per
l‟alienazione di un bene artistico, azione che comporta sempre una denuncia alla C.C.M.
Su questo ultimo aspetto, la vendita delle opere d‟arte, ci si potrebbe dilungare molto. San
Marino, infatti, come la Svizzera, la quale presenta un‟imposta sul valore aggiunto ancora più
vantaggiosa e pari al 7,6% rispetto ad esempio all‟Italia o ad altri paesi europei, prevede
un‟aliquota di tassazione indiretta pari al 17%63. Per i beni d‟interesse storico-artistico, considerati
“bene strumentale”, che sono importati in territorio sanmarinese, è prevista invece una tassazione
inferiore (la cosiddetta “monofase interna”), pari all‟8,5%. Per non parlare invece dell‟esigua
imposta dell‟1%, nel caso in cui il bene in questione sia comprato per andare a far parte di un
fondo d‟investimento. San Marino, infatti, è uno dei pochi paesi nel continente europeo a
possedere un fondo legato all‟arte moderna e contemporanea. Non esiste insomma una
normativa specifica sul tema e l‟unica esistente e relativa all‟importazione di beni artistici era
inclusa all‟interno della legge 40/1972 sui «Provvedimenti e modifiche in materia fiscale», dove sono
riportate le aliquote di imposta in caso di importazioni di beni e di merci: i beni di interesse
storico e artistico rientrano nella tabella F, dove sono riportati le cose che, al momento
dell‟importazione, scontano una tassazione pari al 14%. In realtà non viene utilizzato, all‟interno
della legge, il termine di beni culturali, ma viene fornita una lista lunga e dettagliata di beni che
possono rientrare comunque in questa categoria, come quadri, pitture e disegni eseguiti
interamente a mano di artisti o autori non viventi o ancora incisioni, stampe, litografie originali,
opere originali dell‟arte statuaria e dell‟arte scultorea, francobolli, monete e in generale oggetti da
collezione aventi interesse storico e archeologico. Sull‟importazione viene soltanto reso
l‟ammontare della tassazione su tali beni, non i permessi o le eventuali richieste che devono
effettuarsi presso la C.M.M. E‟ poi interessante notare che la tassazione si effettua solo alle opere
di autori non viventi e non alle cose la cui esecuzione risale ad oltre cinquant‟anni.
Il primo di questi testi è la legge 92/2008 sulle «Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo», mentre la seconda riguarda le leggi sul commercio, al cui
interno sono allegate le tabelle merceologiche dei beni oggetto di acquisto o vendita.
63
Uno dei tratti che rendono interessante il sistema economico di San Marino è la sua disciplina fiscale. Grazie
ad una politica fiscale a supporto delle imprese, San Marino ha infatti favorito lo sviluppo della sua economia. Il
sistema contempla le imposte dirette(Igrl e Igrp, rispettivamente imposta sulle persone fisiche e giuridiche) e
una indiretta. L’imposta indiretta sugli scambi, è una “monofase” che si applica colpendo una sola volta il
valore dei beni e servizi importati sul territorio. Così l’operatore economico viene colpito solo al momento
dell’importazione con un’aliquota pari al 17%. Quale imposta sulle importazione, la monofase è riconosciuta
come misura equivalente dell’imposta sul valore aggiunto (i.v.a.)
disponibile a http://www.sanmarinosite.com/sistema-fiscale-san-marino.html
69
La legge per prevenire il riciclaggio e il finanziamento al terrorismo ha come scopo principale
quello di regolare e di rendere più trasparenti le transazioni finanziarie e le entità patrimoniali
appartenenti a istituzioni come fondazioni, trust, società, locali per il commercio di opere d‟arte e
di proprietà poi di qualsiasi persona giuridica o fisica. Tra i vari soggetti che devono rispondere a
quanto sancito dalla legge, o meglio, agli organi ai quali tale legge ha preposto i compiti di
antiriciclaggio e antiterrorismo, l‟Agenzia d‟Informazione Finanziaria e la Banca Centrale di San
Marino, compaiono anche, all‟art. 19, soggetti che svolgono attività come esercizio di casa d‟asta
o Galleria d‟arte e commercio di cose antiche64.
All‟interno di tale legge, anche se si specifica, per le case d‟asta o le gallerie, la necessaria verifica
dei clienti, come della provenienza del denaro per comprare gli oggetti, non viene indicata, lo
ricordiamo ancora, come invece avviene per la legislazione italiana o altre, la necessità di fornire
eventuali garanzie di autenticità delle opere o permessi per il trasferimento di tali opere in un altro
stato.
L‟altra legge di riferimento è la legge 168/2005 sulla «Riforma della disciplina del commercio e nuove
norme di sviluppo della rete distributiva commerciale» che è andata a sostituire la precedente legge sulla
disciplina del commercio del 2000 e le relative tabelle merceologiche65. Non è anche in questo
caso una legge specifica per il settore culturale, ma definisce, in maniera generale, tutti gli aspetti
che riguardano il commercio e i soggetti che li esercitano. Come capitato in precedenza per i
settori e le funzioni della C.C.M., anche in questo caso il legislatore sanmarinese ha raggruppato il
settore artistico in un‟unica categoria, denominata “arte e antiquariato”, mentre in precedenza
venivano distinte e specificate meglio figure e attività separatamente come arte, antiquariato,
numismatica e filatelia o quella relativa alle attività di rigattiere66.
Siamo quindi di fronte alla necessità di veder nascere una normativa che, come nel caso del
censimento dei beni mobili appartenenti a enti o soggetti privati, deve essere fatta per garantire
un maggiore controllo, tutela, ma soprattutto trasferimento delle opere; nell‟interesse del settore
pubblico, il quale si propone di garantire appunto il giusto controllo e rispetto di tutte le
normative a riguardo, e anche del settore privato. Serve una normativa efficace, ribadiscono
anche gli intervistati, che permetta una maggiore conoscenza delle opere di valore, importate sul
64
www.aif.sm/on-line/Home/Normativavigente/documento769.html
Legge 25 luglio 2000 n. 65 disponibile a
http://www.consigliograndeegenerale.sm/new/proposte_di_legge/vis_lavori.php3?twidth=580
&idproposta=5926&colonnakey=idlegge&tabella=leggi&colonna=testolegge&testo=
66
Legge 22 novembre 2005 n. 168 disponibile a
http://www.consigliograndeegenerale.sm/new/proposte_di_legge/vis_lavori.php3?twidth=580
&idproposta=6877&colonnakey=idlegge&tabella=leggi&colonna=testolegge&testo=
65
70
territorio anche dai soggetti privati, le cui iniziative spesso rimangono “sommerse”. Senza leggi
troppo restrittive, che non sono peraltro nell‟interesse sanmarinese, ma che vadano invece a
promuovere il mercato e la circolazione dei beni artistici e facciano di San Marino un nuovo
centro nevralgico di questo settore.
Ricordiamo ancora l‟indole alla collaborazione internazionale molto cara alla Repubblica di San
Marino: tantissimi accordi bilaterali, con diversi stati, esistono già anche nel settore della
valorizzazione culturale, per favorire la nascita d‟iniziative ed eventi. Anche in sede di revisione
della normativa riguardante l‟importazione, l‟esportazione e il libero mercato dei beni artistici
potrebbero nascere nuove sinergie con quei paesi maggiormente interessati a sviluppare con San
Marino nuovi accordi bilaterali a riguardo. La Repubblica, fortemente interessata al
potenziamento di questo settore, dove la cultura, l‟arte e il turismo costituiscono un grande
potenziale di crescita per il paese, si avvierebbe così ad essere un modello anche per gli altri
piccoli stati, quali Lichtenstein, Lussemburgo, Malta o Principato di Monaco, presso i quali la
normativa culturale è anch‟essa da rivedere e integrare.
Come in precedenza, Confederazione Svizzera e Gran Bretagna possono fornire un valido
confronto in materia di Circolazione e Alienazione di beni culturali per la Serenissima Repubblica
di San Marino.
Nel corso degli ultimi decenni il traffico illegale di beni culturali è fortemente aumentato a livello
internazionale. La comunità internazionale ha pertanto adottato una serie di provvedimenti
contro lo sfruttamento della cultura. La Svizzera si è unita agli sforzi internazionali e nel 2003 ha
varato la Legge Federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali (LTBC). La LTBC e l'ordinanza
di esecuzione (OTBC) sono entrate in vigore il 1° giugno 2005. L‟Ente opere d'arte frutto di
spoliazioni è stato istituito in seno all‟Ufficio Federale della Cultura quale centro di competenze a
livello federale per tutte le questioni legate ai beni culturali frutto di spoliazioni risalenti alla
Seconda guerra mondiale.
La LTBC concerne particolarmente i seguenti ambiti:

la promozione del dialogo e dello scambio sostenibile (aiuti finanziari per la
conservazione del patrimonio culturale mobile e regolamentazioni strutturali) ;

la protezione del patrimonio culturale svizzero (esportazione di beni culturali
appartenenti alla Confederazione e ai cantoni) ;
71

la contribuzione alla protezione del patrimonio culturale di altri Stati (importazione di
beni culturali in Svizzera e accordi bilaterali) ;

la promozione dello scambio intermuseale a livello internazionale (garanzia di restituzione
per i musei) ;

gli obblighi di diligenza particolari nell'ambito del commercio d'arte e delle aste
pubbliche67.
Quale centro di competenze della Confederazione, il Servizio specializzato funge da interlocutore
per l'opinione pubblica, le cerchie interessate e le autorità. Rappresenta la Svizzera nei confronti
delle autorità estere per le questioni connesse al trasferimento dei beni culturali. Il Servizio
specializzato consiglia e coadiuva i lavori delle autorità federali e assume anche una funzione
consultiva nell'ambito della collaborazione con le autorità cantonali (in particolare con le autorità
giudiziarie e di perseguimento penale, gli archeologi cantonali e i servizi culturali). Il ruolo di
garanzia e controllo a San Marino è invece svolto da diversi soggetti, quali la C.C.M. e le Guardie
di Rocca, senza che esista ancora una normativa univoca e completa.
Le persone che rivendicano diritti di restituzione di beni artistici, in Svizzera, più che le grandi
istituzioni o i governi, hanno spesso difficoltà a riconoscere e adottare possibili soluzioni a causa
delle basi legali e delle procedure che variano da un Paese all'altro. I privati senza conoscenze
specifiche in merito o non coadiuvati da un'organizzazione, in particolare, si trovano di fronte a
ostacoli insormontabili. In riconoscimento di questa problematica, il Consiglio Federale ha deciso
di istituire l'Ente opere d'arte frutto di spoliazioni da integrare nell'Ufficio Federale della Cultura.
Questo organo ha avviato la propria attività il 26 gennaio 1999. La Confederazione fonda la sua
attività nell'ambito delle opere d'arte frutto di spoliazioni su tre pilastri: trasparenza, legalità,
adeguatezza. A livello internazionale, la Confederazione Svizzera ha partecipato poi attivamente
insieme ad altri 43 Stati alla stesura e all'approvazione dei «Principi della Conferenza di
Washington applicabili alle opere d'arte confiscate dai nazisti», ribadendo in questo modo che
attribuisce una grande importanza all'elaborazione della problematica del saccheggio di opere
d'arte da parte del regime nazista. Inoltre la Svizzera ha partecipato nel giugno 2009 alla «Holocaust
Era Assets Conference» interstatale di Praga e ha approvato la Dichiarazione di Terezin insieme ad
altri 46 Stati 68 . La Svizzera ha infine, dopo l‟entrata in vigore della Legge Federale sul
67
68
http://www.bak.admin.ch/themen/kulturguetertransfer/index.html?lang=it
Ibidem.
72
Trasferimento Internazionale dei Beni Culturali e della relativa ordinanza, stipulato alcuni
convenzioni bilaterali a riguardo con diversi stati tra cui l‟Italia, la Grecia e l‟Egitto.
Sempre dallo Stato Elvetico arriva poi una Legge sul Commercio delle Opere d‟Arte. Essa è
entrata in vigore nel giugno 2005, mettendo così in linea la Svizzera con la Convenzione
UNESCO del 1970. In passato la Svizzera era ritenuta un punto di transito per le opere d'arte a
causa della poca presenza di vincoli. La nuova legislazione elvetica obbliga commercianti e case
d'aste a identificare in modo chiaro la provenienza degli oggetti e l'identità di fornitori e clienti. I
proprietari dei beni trafugati illegalmente hanno poi trent‟anni, e non cinque, per esigere la loro
restituzione.
La Svizzera poi è una tra le cinque più importanti piattaforme mondiali di scambio di oggetti
d'arte. Il volume di import/export si aggira intorno a 1,5 miliardi di franchi69. Il problema è nato
soprattutto con le numerose iniziative di restituzione di beni artistici sottratti nel secondo
conflitto mondiale, con il risultato che, dopo aver raggiunto una rilevanza politica, la Svizzera ha
finito per adeguarsi agli standard internazionali anche in questo settore. Grazie alla nuova
legislazione, i commercianti d'arte e le case d'asta sono obbligati ad identificare la provenienza
degli oggetti e le persone con le quali fanno affari. Si dovrebbe porre così termine all'anonimità
che permetteva agli oggetti d'arte di passare per diverse mani e di essere così, come si dice in
gergo, “lavati”. I beni di origine incerta possono essere messi in commercio legalmente solo dopo
trent'anni dalla loro acquisizione. Fino a prima della Legge, il periodo era di soli cinque anni e
permetteva di "abbandonare" gli oggetti nel deposito di una dogana per recuperarli qualche anno
dopo con la certezza che, anche se i legittimi proprietari li avessero reclamati, non si sarebbe
incorsi in sanzioni.
La nuova legislazione, tuttavia, non si applica alle opere d'arte il cui prezzo d'acquisto non
supera i 5'000 franchi. Uno specialista dell'Ufficio Federale della Cultura, infine, si occupa di
monitorare lo scambio di beni culturali per accertare che risponda ai dettami della nuova legge.
Tutto ciò svolge un ruolo importante anche per la protezione del patrimonio culturale mondiale e
ha certamente contribuito a prevenire l'importazione illegale di beni culturali. Per i beni di
interesse archeologico infine sono previste maggiori normative specifiche. Sono questi anche beni
che rappresentano l'identità di una nazione, ed è per questo che la maggior parte dei paesi,
compresa la Svizzera, devono proteggerli in modo deciso.
69
http://www.sgkgs.ch/index.php?page=1183
73
Il regime di tutela relativo ai beni mobili di interesse culturale nel sistema inglese è invece, e
sotto molti profili, meno invasivo rispetto a quello riservato ai beni immobili, fatte salve alcune
ipotesi particolari tra cui le previsioni in materia di esportazione e circolazione dei beni. Fino alla
metà del secolo scorso non vi era in Inghilterra alcun controllo sulle esportazioni delle opere
d'arte dal momento che solo a partire dagli anni cinquanta del XX secolo l'ordinamento ha
iniziato a manifestare una maggior attenzione nei confronti di questi fenomeni soprattutto con
riferimento ai rischi di depauperamento del patrimonio culturale e artistico nazionale.
Da un punto di vista organizzativo l'intento di proteggere i beni d‟interesse culturale è stato
tradotto nell'istituzione del Reviewing Committee on Export of Works of Art, organo collegiale
consultivo del ministero (formalmente un non-statutory body), il quale si pronuncia sulle
autorizzazioni alle esportazioni facendo applicazione dei c.d. Waverley Criteria70.
La necessità di ottenere l'autorizzazione all'esportazione da parte del Ministro per la cultura
trova previsione oltre che nel combinato disposto dell'Uk Export Licensing System for Works and
Art, Antiques and Collectors' Items del 1993 e dell'art. 10 comma 1 lettera a) dell'Export Control Act
del 2002, anche nella normazione secondaria di cui al The Export of Objects of Cultural Interest
(Control) Order del 2003. Il procedimento amministrativo è regolato in dettaglio da atti ministeriali
e da guidance notes, le quali ne affidano la responsabilità istruttoria all'Export Licensing Unit del
Museums, Libraries and Archives Council (MLA), agenzia esecutiva creata nel 2000 e finanziata dal
ministero per la Cultura. A questo sistema si è affiancata dal 1992 la necessità di ottenere
l'autorizzazione europea di cui al Regolamento del Consiglio CE del 9 dicembre 1992, n. 3911,
ora sostituito dal regolamento (CE) n. 116/2009, per quelle ipotesi di esportazione delle opere al
di fuori degli stati membri della Comunità europea il cui valore sia superiore a un determinato
limite normativamente fissato71.
Nel caso inglese, l'azione amministrativa di autorizzazione si configura come discrezionale dato
il necessario bilanciamento di contrapposti interessi quali l'interesse del privato a vendere l'opera
e gli interessi nazionali a trattenerla e a realizzare un commercio delle opere d'arte efficiente e
limpido. Come anticipato, l'interesse pubblico alla permanenza dell'opera nel territorio nazionale
è misurato alla luce dei Waverley Criteria elaborati negli anni cinquanta e oggetto di una costante
interpretazione ed evoluzione, da ultimo contenuta nel Quinquennial Review of the Reviewing
70
Il nome si riferisce al primo presidente del comitato cui si deve l’elaborazione delle condizioni per il
riconoscimento dell’autorizzazione.
71
M. Mazzoleni, La Tutela dei Beni Culturali nel diritto internazionale e comparato, Cafoscarina, Venezia, 2010,
pag. 32 ss.
74
Committee on the Export of Work of Art, pubblicato nel dicembre del 2003. La logica sottesa ai criteri
è appunto quella di verificare se vi sia una stretta connessione del bene alla storia e alla vita stessa
della Nazione, se essa sia di straordinario valore artistico ed estetico e, infine, se abbia un
particolare significato per gli studi artistici, storici, archeologici, antropologici e letterari72.
Il parere negativo del comitato non ha carattere vincolante, ma comporta la sospensione del
procedimento e l'assegnazione di un termine non inferiore a due mesi entro il quale qualunque
soggetto interessato può presentare al proprietario un'offerta di acquisto del bene al prezzo di
mercato. Nel caso di San Marino tale azione spetta solo al Governo 73 . Tale offerta, che il
proprietario è libero o meno di accettare - con la consapevolezza, però, che il rifiuto potrebbe
comportare il diniego dell'autorizzazione - può provenire da enti pubblici o da enti privati senza
scopo di lucro che esercitano la propria attività nel campo della conservazione e valorizzazione
del beni culturali - come, per esempio musei, gallerie, associazioni, enti locali, enti pubblici
centrali, trusts, enti semi indipendenti quali l'English Heritage o le Università -, nonché da soggetti e
imprese privati. In questo ultimo caso il privato che presenta l'offerta deve accompagnarla a una
formale promessa di garantire una ragionevole fruizione dell'opera da parte del pubblico.
Secondo una classificazione degli stati basata sulla severità dei limiti all‟export di opere d‟arte
una restrizione minima o quasi assente rimane in capo allo stato delle Barbados, Stati Uniti e
Gran Bretagna. Un limite basso esiste invece per il Giappone, Svizzera e Spagna, mentre un
limite elevato per Italia, Francia e Turchia74. Proprio con riguardo alla circolazione internazionale,
le scelte dei governi possono andare da misure di divieto assoluto a regimi di licenza e tributari
variamente limitanti. In generale i vincoli possono essere di vario genere: imposti dal paese
d‟esportazione abbiamo ad esempio l‟embargo, ma anche le licenze o i diritti di prelazione, o
ancora le imposte sulle licenze d‟esportazione. Se invece sono imposti dal paese di importazione,
i vincoli possono essere sotto forma di divieti di ingressi illegali, controlli selettivi e azioni di
rivendicazione, oppure può sussistere un patto etico tra le istituzioni, che vincola ad esempio un
museo a non acquisire un‟opera la cui origine sia controversa. Tipico del sistema statunitense è
l‟attivazione di procedure d‟ufficio per la verifica della proprietà delle opere sospette fin dal
momento del loro ingresso nelle dogane nazionali.
72
Procedures and Guidance for Exporters of Works of Art and Others Cultural Goods, disponibile a
http://www.mla.gov.uk/what/cultural/export/export_licensing
73
Art. 15, Legge 10 giugno 1919 n. 17.
74
A. Besana, L’Arte in chiave economica, LED, 2003, pagg. 76-77.
75
Ultima manifestazione del regime di protezione statale è il regime tributario delle opere d‟arte.
Pur con aspirazioni da più parte ribadite a ridurre la fiscalità nelle transazioni di opere d‟arte - in
particolare per quanto riguarda le classiche imposte sulla compravendita come l‟I.V.A italiana -,
l‟opera d‟arte viene inserita dal diritto tributario dei maggiori paesi civilizzati nelle categorie
privilegiate: da esenzioni fiscali da imposta sul patrimonio o sul capitale, alle deduzioni fiscali,
fino alle detrazioni fiscali o in alcuni casi opere d‟arte che sono usate come un sostituto
dell‟oggetto d‟imposta. Questo importante tema potrebbe costituire un‟ulteriore punto di
sviluppo nel nuovo Regolamento, che codifichi e incentivi l‟investimento in cultura e il mercato
dell‟arte stesso.
È interessante citare un‟ analisi portata avanti da IBL (L‟istituto Bruno Leoni), che si occupa di
studiare, promuovere e diffondere gli ideali del mercato e della libertà di scambio. Nell‟Indice delle
liberalizzazioni 2011, report che annualmente informa circa le ricerche effettuate dall‟Istituto e la
situazione del nostro paese rispetto agli altri in tema di liberalizzazione, viene affrontato anche il
mercato dell‟arte. Nell‟analisi, a cura di Filippo Cavazzoni e di Marta Mary Friel, del Ce.st.Art
(Centro Studi Economico-Giuridici sull‟Arte dell‟Università IULM), sono riportate tutte quelle
barriere che ancora oggi limitano la libera circolazione dei beni artistici in Italia, provocando
chiari effetti negativi sull‟andamento del mercato stesso. La ricerca fotografa inoltre la situazione
normativa al 31 dicembre 2010 e la pone a confronto con quella presente nel Regno Unito, uno
dei Paesi UE più liberisti per quel che concerne il mercato dell‟arte, nonché principale piazza di
scambio di beni artistici in Europa.
Il mercato dell‟arte è da decenni dominato dagli Stati Uniti e dal Regno Unito, nonostante i
cambiamenti oggi in atto che hanno portato negli ultimi anni alla rapida ascesa di altri paesi molto
competitivi, tra i quali la Cina. Quest‟ultima nel 2010 ha addirittura sorpassato, in termini di quote
di mercato, il Regno Unito (23% contro il 22%), che tuttavia rimane di gran lunga il Paese UE
con il mercato dell‟arte più dinamico e che rappresenta circa il 59% del totale comunitario 75.
Questo grazie non solo a un sistema normativo tradizionalmente favorevole agli scambi ma
anche a un‟attenzione particolare, da parte delle istituzioni, al mercato dell‟arte e alle sue
necessità. Si evince dall‟analisi, infatti, che l‟Italia pur essendo il terzo mercato d‟arte in Europa, si
presenta come una piazza meno competitiva di altre, soprattutto quando confrontata con la Gran
Bretagna su quattro aspetti in particolare: la presenza di istituti giuridici che limitano la proprietà
privata, l‟applicazione del Droit de suite, il Diritto di Seguito, i divieti imposti alla circolazione di
75
All’interno di Indice delle liberalizzazioni 2011, a cura di F.Cavazzoni e di M.Friel, Il mercato dell’arte, IBL
Libri, 2011, pag. 359 e ss.
76
alcuni beni culturali e artistici e la leva fiscale. Paesi come Stati Uniti e Svizzera, invece, dotati di
un sistema di regole e di regimi fiscali che hanno tradizionalmente consentito una particolare
vitalità alle proprie economie, dimostrano una accentuata vivacità anche per quel che riguarda il
mercato dell‟arte. Così è stato (ed è) anche per il Regno Unito. Nonostante il Paese abbia dovuto
adeguarsi man mano alle condizioni stabilite dalla sua partecipazione all‟Unione Europea, è
riuscito a mantenere il ruolo di Paese Benchmark anche per mercato dei beni artistici.
Un ultimo riferimento per lo sviluppo del mercato dell‟arte nella Repubblica potrebbe venire
dall‟esempio cinese. Hong Kong si sta infatti consolidando nella cerchia degli attori che si
contendono il mercato artistico mondiale. Nel 2011 la crescita della Cina sul segmento del
contemporaneo appare costante oltre che intensa. Le determinanti fondamentali sono diverse, ma
in particolare la crescita del mercato dell‟arte asiatico è anche favorita da scelte di esenzione
fiscale sull‟import/export delle opere, stato di porto franco e un maggior livello di liberalizzazione
presente in molte delle maggiori piazze commerciali. Gli investitori cinesi continuano a comprare
e con un atteggiamento diverso rispetto ai Paesi Occidentali: se in Italia la fascia di mercato che
va meglio è quella tra i 50 mila e i 200 mila euro76, e anche negli USA il prezzo medio delle opere
vendute in asta è sceso molto rispetto al recente passato, le aggiudicazioni dei collezionisti cinesi
superano puntualmente le stime e riguardano principalmente artisti locali. I record più strepitosi e
i più alti livelli di fatturato sono stati però raggiunti nell‟arte contemporanea.
Per oltre un decennio la Heritage Foundation, in collaborazione con il Wall Street Journal, ha
monitorato l‟andamento dell‟Indice di Liberalizzazione Economica, stilando una classifica che
accoglie i valori riscontrati nei diversi paesi. Un mercato è libero, infatti, quando vi è piena libertà
di entrata: dunque, liberalizzare significa rimuovere le barriere all‟ingresso. Ciascuna di queste
barriere priva potenziali concorrenti dell‟opportunità di offrire i loro prodotti e impedisce ai
consumatori di accedere a un‟offerta plurale e prezzi più convenienti. Hong Kong è prima nella
classifica dei paesi ad economia “più libera”, seguita poi proprio dalla Svizzera, al quinto posto,
Stati Uniti al decimo e Regno Unito, al quattordicesimo posto. E la stessa classifica di Forbes77 dei
più ricchi del mondo ne annovera parecchi di questi paesi tra le sue prime posizioni. L‟Italia
invece è al novantaduesimo posto. L‟indice delle Liberalizzazioni 2012 indica infine una netta
76
77
http://www.mps.it/NR/rdonlyres/61874416-D8AF-4DB3-B066-7F65F96A48AE/0/AMRn11gennaio2012.pdf
http://www.forbes.com/wealth/billionaires/list
77
differenza di punteggio tra la prima in classifica, Hong Kong a 89,9, il Regno Unito con un valore
dell‟indie pari a 74,1 e l‟Italia con un punteggio solo di 58,878.
3.2.6
La possibilità di nuove agevolazioni fiscali
Come evidenziato dalle informazioni emerse durante le interviste riportare nello scorso
capitolo, diversi soggetti già sostengono e promuovono le numerose iniziative culturali che
nascono ogni anno a San Marino. Collaborano con le istituzioni pubbliche, forniscono loro
risorse materiali, come la possibilità di usufruire di spazi per gli eventi, di ricevere consulenze o
sponsorizzazioni di tipo economico. Si tratta d‟imprese, società e istituzioni, quali soprattutto
organizzazioni non profit, come la Fondazione San Marino Cassa di Risparmio – S.U.M.S, la cui
mission è quella di divenire strumento dello sviluppo sociale ed economico del territorio,
promuovendo attività di valorizzazione in diverse ambiti operativi, tra cui l‟arte e la cultura.
Il turismo, il commercio e il settore culturale rappresentano un primario potenziale di sviluppo
per San Marino, essendo una delle poche attività economiche e sociali per le quali la Repubblica
vanta un potenziale di grande rilievo, nonostante le piccole dimensioni del suo territorio.
Dalle opinioni degli intervistati, e dai dati emersi durante la ricerca, non esistono nella
Repubblica agevolazioni di tipo fiscale che incentivino l‟investimento in cultura o favoriscano lo
sviluppo del mercato artistico; promuovendo anche la pratica della compravendita di beni d‟arte
come un importante settore d‟investimento. Le molte attività di sostegno che comunque
avvengono sono pura filantropia e si potrebbero incrementare con una strategia mirata, anche
verso le imprese o i privati che non hanno niente a che fare con questo settore. Il modello
italiano, ma anche la positiva esperienza inglese di collaborazione pubblico/privata nel settore
culturale, presentati nel primo capitolo di questa ricerca, potrebbero essere utili come traccia
d‟esempio per la stesura di nuove normative a riguardo.
Il nuovo Regolamento potrebbe quindi prevedere una serie di agevolazioni, indirizzate in modo
particolare all‟intervento dei soggetti privati, per le attività di promozione e valorizzazione
culturale, ma anche per lo sviluppo del mercato di questo settore, quali l‟abbattimento almeno
parziale dell‟imposta del 17% per i privati in fase d‟importazione di beni o sul reddito.
Non va tralasciato che comunque San Marino è un paese che gode già di un sistema fiscale
agevolato anche per il settore dei beni artistici, rispetto ad esempio alla vicina Repubblica Italiana:
78
http://www.heritage.org/index/default
78
esiste, come già riportato nel primo capitolo, una particolare tassazione per l‟acquisto di questi
beni (“monofase interna”, all‟8,5%), considerati bene strumentale e destinati al commercio.
Agevolazioni per l‟acquisto, anche nel caso in cui questi beni vadano a far parte di fondi
d‟investimento, come nell‟esempio del Fondo Chiuso di Scudo Investimenti Sg S.p.a., quindi già
esistono. Il Regolamento dovrebbe semmai integrare la Legge, la quale stabilisce solo
l‟ammontare dell‟aliquota da versare per questa tipologia di beni, e non gli eventuali permessi che
il proprietario deve richiedere, l‟iter burocratico che deve compiere o l‟autorità competente alla
quale egli si deve rivolgere. Esistono, infatti, alcuni articoli, inseriti in altri testi di legge i quali,
trattando ampi settori, possono comunque essere ricondotti ad attività commerciali, come quella
del settore artistico. Vige quindi, affermano gli stessi operatori del settore, una situazione
legislativa non molto chiara che è necessario rivedere nel momento in cui si cerchi di portare
avanti un progetto di sviluppo che veda la Repubblica di San Marino come nuovo punto di
riferimento per il mercato internazionale dei beni artistici. Direzione verso la quale, tra l‟altro, si
stanno muovendo diversi stati tra i più competitivi.
Il nuovo Regolamento per i beni culturali, infine, quale strumento per lo sviluppo di attività di
promozione e valorizzazione per la cultura, l‟arte, il turismo e tutti i settori a essi collaterali, deve
favorire sicuramente la collaborazione di tutti i soggetti presenti sul territorio, ma anche
concorrere alla vocazione fortemente internazionale che ha sempre caratterizzato e distinto la
Repubblica di San Marino nella storia.
Come ha avuto modo di provare l‟Ufficio del Turismo che ha già lanciato alcune iniziative, sono
necessarie nuove campagne promozionali, sconti e offerte da parte d‟imprese, esercizi
commerciali o alberghieri che permettano di allargare e rendere maggiormente accattivante la sola
offerta culturale. Il nuovo Regolamento potrebbe prevedere quindi agevolazioni o rimborsi per
gli esercizi e i soggetti che decidono di investire in iniziative volte alla valorizzazione culturale. La
promozione turistica e culturale, come ha più volte sottolineato anche la Direttrice dei Musei di
Stato, la Dottoressa Michelotti, deve liberarsi dall‟inerzia e della confusione che l‟ha caratterizzata
per molto tempo, aprendosi a una riqualificazione che coinvolga anche il centro storico stesso di
San Marino. Sono ancora necessarie ristrutturazioni di diversi esercizi commerciali e interventi
urbanistici di valorizzazione e abbellimento, che rendano più fruibile e soddisfacente la visita ai
principali luoghi storici e culturali della Repubblica. E un intervento in tale senso è ancora più
necessario nell‟ottica di veder nascere un progetto integrato di valorizzazione culturale che vada a
coinvolgere trasversalmente diversi settori cardine dell‟economia sanmarinese, le cui sedi di
riferimento o campi di azione sono comunque legati al centro storico di San Marino.
79
Il differenziale fiscale sanmarinese quindi e gli incentivi, o patrocini, forniti dalle Istituzioni
Statali a questi progetti di valorizzazione, devono costituire un visibile e percettibile asset di
competitività per il paese.
80
4. LA NASCITA DELLA FONDAZIONE PER L’ARTE
Da diversi anni, e mandati istituzionali, si discute a San Marino della nascita di una nuova
istituzione che gestisca, coordini, ma soprattutto cerchi di risolvere, le problematiche che ancora
non permettono all‟offerta culturale della Repubblica di rilanciare l‟immagine del paese, creare
nuove sinergie e collaborazioni, migliorando l‟offerta turistica, oltre che culturale, presente.
Si pensa ad una fondazione artistica, proposta con molta decisione dal Segretario di Stato al
Turismo Fabio Berardi, che vede nel progetto "un punto di riferimento strutturato per organizzare
eventi artistici e dare a San Marino una fisionomia di rilievo in questo campo"79. L‟obiettivo, come emerso
anche dalle interviste e dalla ricerca, è quello di riuscire a unire in un ente autonomo il settore
pubblico e quello privato, al fine di sviluppare eventi e progetti legati all‟arte e al patrimonio
culturale del paese; facendo così di San Marino di nuovo un centro di riferimento a livello
internazionale. Un esempio anche per altri stati, che come la Repubblica sono alla ricerca di
progetti di sviluppo e valorizzazione che coinvolgano le potenzialità del proprio paese.
Resta da capire, e diverse personalità istituzionali, e non, si stanno già attivando a riguardo,
quale organizzazione, attività e struttura dare alle iniziative e alla Fondazione stessa. Le proposte
presentate di seguito vogliono essere un‟ulteriore possibilità a favore della Repubblica.
Grazie all‟analisi della normativa e alle ricerche via internet e sul campo, si è cercato di elaborare
un progetto di valorizzazione che partisse dall‟integrazione della legislazione in materia, fino ad
arrivare all‟approfondimento e sviluppo di alcune singole iniziative che, con le giuste strategie
d‟azione e collaborazione, potrebbero finalmente realizzarsi.
4.1 Le fondazioni culturali
Diversi esempi di istituzioni culturali esistono anche nella Repubblica di San Marino.
La fondazione è un ente senza finalità di lucro costituito di solito da un patrimonio predisposto al
perseguimento di un determinato scopo. È creata dalla persona fisica o giuridica (fondatore) che
destina solitamente il patrimonio ad uno scopo. Esistono molti enti costituiti anche attraverso
una disposizione testamentaria: in tal caso sorgono solo dopo la morte del fondatore e hanno
come patrimonio un suo lascito. È questo il caso ad esempio della Fondazione che gestisce il
patrimonio della Casa Museo Bagatti Valsecchi, nel centro di Milano.
79
http://www.sanmarinosite.com/news-san-marino/1164/Fondazione-per-l'arte-San-Marino
81
Nello specifico in base alla loro attività abbiamo di solito due tipi di fondazioni: la fondazione
operativa (operating foundation) che persegue il suo scopo direttamente, avvalendosi della propria
organizzazione; oppure la fondazione di erogazione (grantmaking foundation) che persegue il suo scopo
indirettamente, finanziando altri soggetti che lo perseguono.
Negli ordinamenti di Civil law la fondazione è uno specifico tipo di persona giuridica di diritto
privato; peraltro, in alcuni ordinamenti (come Francia, Germania e anche Italia) è consentita
anche la costituzione di fondazioni prive di personalità giuridica: le cosiddette fondazioni fiduciarie,
dove un soggetto trasferisce ad un altro la proprietà di determinati beni, imprimendo sugli stessi
un vincolo di destinazione di natura reale, gravante in perpetuo su tutti i successivi proprietari,
che ne limita le facoltà di godimento e di disposizione.
Il diritto privato degli ordinamenti di Common law, invece, non conosce la fondazione come tipo
distinto di persona giuridica, sicché le organizzazioni con finalità filantropiche (come le charities),
seppur spesso denominate fondazioni hanno la natura giuridica di trust, corporazioni o, anche,
associazioni non riconosciute.
Esistono tantissimi esempi di fondazioni, nate per la gestione di patrimoni artistici, operanti al
servizio di Musei o Gallerie, che utilizzano le proprie risorse finanziarie in generale per scopi
educativi e di pubblica utilità. Sono di solito dotate di una propria struttura e organizzazione
governativa e perseguono scopi che si inseriscono nei contesti più svariati, dal quello sanitario o
sociale, a quello culturale. In tutti gli ordinamenti la fondazione si caratterizza per l'assenza di
finalità lucrative, il che la fa rientrare tra le organizzazioni non a scopo di lucro (o no profit);
esistono, peraltro, ordinamenti che consentono la costituzione di persone giuridiche assimilabili
ad una fondazione aventi scopo di lucro, come l'Anstalt nel Liechtenstein. L'assenza di finalità
lucrative implica il divieto di distribuire gli avanzi di gestione (cosiddetto non-distribution constraint)
ma non il divieto di conseguirli: qualora ci fossero, devono essere reinvestiti all'interno della
fondazione.
Anche nella Repubblica di San Marino, come nel panorama italiano, le fondazioni e le
organizzazioni senza scopo di lucro sono un fenomeno ben radicato. Già in precedenza si è
raccontata in breve la storia e l‟operato di due importanti fondazioni presenti sul territorio
sanmarinese che costituiscono un significativo esempio di promozione e ricerca culturale: mi
riferisco alla Fondazione San Marino Cassa di Risparmio – S.U.M.S e alla fondazione “Valori
Tattili” di Asset Banca. Accanto ad esse esiste un‟altra istituzione di origine bancaria che come le
precedenti si interessa di arte e cultura, sviluppo economico del territorio, promozione sociale ed
interventi umanitari. Essi sono, infatti, solo alcuni degli ambiti in cui l‟Ente Cassa di Faetano
82
opera nella Repubblica di San Marino, territorio alla cui storia, tradizioni e cultura sociale, lo
statuto fa preciso riferimento, con l‟eccezione del settore umanitario, il quale non ha invece
confini.
Oltre alla normale attività di finanziamento e sostegno rivolta a tutti quei soggetti (associazioni,
consorzi, enti, ecc.) impegnati in iniziative di utilità sociale, l‟Ente stesso organizza e avvia
progetti di propria ideazione, ponendosi come un vero e proprio attore nel contesto
sammarinese, attivando dove necessario collaborazioni anche con altre istituzioni80.
4.1.1
La Triennale di Milano, un importante esempio italiano81
La figura della fondazione, dopo una storia per più versi marginale, sta vivendo un momento
di crescita e affermazione anche nella società italiana. Questa situazione può essere interpretata
come il risultato della combinazione di diversi fattori riconducibili anche alle peculiari
caratteristiche di questo istituto giuridico, che si sta pian piano conoscendo e sviluppando.
Tantissime esperienze evidenziano che la fondazione si pone come forma giuridico/organizzativa
adatta al perseguimento non solo di attività filantropiche di assistenza e beneficenza in senso
tradizionale, ma anche per la produzione di beni e servizi pubblici, o quasi, in grado di contribuire
in maniera efficace ed efficiente ad un accrescimento del benessere collettivo. La Triennale di
Milano rappresenta in questo un caso riuscito, nel panorama italiano, di ente pubblico parastatale
che, attraverso la sua Fondazione, mission e attività, è riuscita a contribuire negli anni
all‟affermazione dell‟unità delle arti e allo sviluppo dell‟architettura e del design italiano.
La Triennale di Milano ha una lunga tradizione legata al mondo delle arti decorative e industriali.
Il suo intento sin dalle origini, quando ancora la manifestazione aveva luogo nella vecchia sede di
Monza prima degli anni „30, è stato quello di stimolare il rapporto tra industria, settori produttivi
e arti applicate. La Triennale si è ben presto rivelata specchio della cultura artistica ed
architettonica in Italia e una delle maggiori sedi di confronto fra le tendenze emergenti.
Successivamente ha esteso i propri settori d‟interesse alla moda, al cinema, alla grafica e alla
comunicazione audiovisiva diventando un centro per l‟innovazione e la ricerca creativa, un
sistema integrato di comunicazione e produzione culturale che si rivolge oggi a fasce sempre più
ampie e diversificate di pubblico.
80
81
http://www.ecf.sm/progetti.php?id_categoria=1&nump=13
http://www.triennale.it/it/istituzione/fondazione-la-triennale-di-milano
83
La Fondazione “La Triennale di Milano”nasce con il Decreto Legislativo 20 luglio 1999, n.
273. Esso ha assegnato alla Triennale personalità giuridica di diritto privato, trasformandola in
Fondazione, le cui finalità sono così definite:
-
svolgere e promuovere attività di ricerca, di documentazione e di esposizione settoriale ed
interdisciplinare, di rilievo nazionale ed internazionale, con particolare riguardo ai settori
dell'architettura, dell'urbanistica, delle arti decorative e visive, del design, dell'artigianato,
della produzione industriale, della moda, della produzione audiovisiva e di quelle
espressioni artistiche e creative che a diverso titolo ad essi si riferiscono;
-
organizzare con cadenza triennale esposizioni a carattere internazionale nei settori di cui
sopra. La vita della Fondazione rispecchierà pertanto il differenziarsi e l'integrarsi di
questi due fondamentali pilastri culturali. La Fondazione, inoltre, agevola la libera
partecipazione di tutti gli interessati alla propria attività culturale, garantisce piena libertà
di idee e forme espressive e favorisce, anche mediante convenzioni, la circolazione del
proprio patrimonio culturale presso fondazioni, enti, istituzioni ed associazioni culturali,
scuole ed università82.
La crescita della Triennale di Milano è stata costante e progressiva, caratterizzata da progetti e
produzioni di alto livello, quali grandi mostre, attività didattiche, convegni, seminari, workshop,
eventi di comunicazione ed iniziative speciali. All‟interno del “Palazzo dell‟arte” di Viale
Alemagna convivono e si integrano svariate offerte culturali.
La Triennale di Milano è da sempre una realtà che vuole essere centro e servizio della sfera
culturale e sociale in generale. Recentissima è la riapertura del Teatro dell‟Arte e la progettazione
di nuove sedi espositive, anche all‟estero, che andranno ad arricchire e sviluppare ulteriormente
l‟offerta culturale di quest‟importante istituzione.
Non molti forse sanno che la Triennale, all‟interno del suo palinsesto culturale, offre anche molte
occasioni di formazione: da incontri a tema, discussioni, proiezioni cinematografiche e di
cortometraggi, un servizio di archivio e biblioteca aperto a tutte le utenze che desiderino fare
ricerca, fino ai servizi didattici per i bambini che si recano assieme a scuole e famiglie a visitare il
Museo del Design di Triennale.
Accanto a queste iniziative l‟Università IULM di Milano e la Fondazione hanno deciso di portare
avanti un ulteriore e particolare progetto di formazione. Amp Laboratory ha visto coinvolta
un‟intera classe universitaria della Facoltà di Arti, Patrimoni e Mercati per tutto lo scorso anno
82
Statuto della Fondazione “La Triennale di Milano” disponibile a
http://www.pabaac.beniculturali.it/opencms/multimedia/BASAE/documents/2011/12/27/bbd3c0336b1f3c2fb
4cabdb6ce7fa95e_servitriennalemilanolostatuto
84
accademico. Quest‟esperienza ci ha permesso di conoscere e lavorare all‟interno di una
fondazione culturale che rappresenta un esempio di spicco per tutto il panorama in materia.
La Fondazione per l‟arte che si intende costituire per San Marino, potrebbe trarre spunto
anche da questo raro esempio italiano per la sua struttura organizzativa, ma soprattutto per la
gestione operativa delle iniziative; successo di un intenso lavoro di progettazione e di un‟attenta
programmazione delle attività, articolate secondo una linea editoriale che risponde a una visione
ampia, dinamica e strettamente legata alla realtà contemporanea.
Soci istituzionali della Fondazione di Triennale sono il Ministero per i Beni e le Attività culturali,
il Comune di Milano, la Camera di Commercio di Milano e la Regione Lombardia. La
Fondazione è costituita dai diversi organi che caratterizzano la struttura tipica di questa tipologia
di enti giuridici: il Consiglio d‟Amministrazione, il Presidente della Fondazione, il Comitato
Scientifico, il Collegio dei Partecipanti, il Collegio Consultivo e il Collegio dei Revisori dei Conti.
La peculiarità di questa istituzione culturale, come si evince anche dall‟art.3 del suo statuto, è il
poter finalmente ragionare in termini imprenditoriali e d‟investimento, mantenendo comunque le
finalità filantropiche e no profit della sua costituzione: la Fondazione di Triennale può, infatti,
stipulare atti e contratti per l‟assunzione di prestiti e mutui o partecipare ad associazioni, enti e
istituzioni, pubbliche e private, o concorrere alla loro costituzione, come nel caso della nascita del
Museo del Design; realtà per certi aspetti autonoma rispetto alla Fondazione.
Può poi costituire, partecipare o promuovere la costituzione, di società di capitali, strumentali al
raggiungimento delle proprie finalità, come la Triennale di Milano servizi s.r.l. (la società ha nello
specifico per oggetto l‟attività di promozione e di realizzazione di attività commerciali
strumentali, accessorie e connesse agli scopi istituzionali della Fondazione).
Ma la fondazione culturale non è l‟unico esempio di soggetto giuridico in grado di gestire e
tutelare un patrimonio e le attività di valorizzazione a esso connesse. La tradizione dei sistemi
giuridici di Common law, e anglosassone in particolare, offrono svariati esempi di trust che hanno
per oggetto dei beni culturali.
4.1.2
Fondazione e Trust: due tradizioni diverse di gestione e tutela per i beni culturali
Rispetto ad esempio all‟istituzione di un trust, le fondazioni, come La Triennale di Milano,
primeggiano sicuramente in Italia, quali soggetti giuridici finalizzati alla gestione e valorizzazione
dei beni artistici. Prima di tutto poiché soggette a un regime fiscale agevolato e in secondo luogo
85
perché si tratta di un istituto ben radicato nel panorama storico italiano, diversamente dal trust
che, anche se esistente, è spesso sconosciuto o poco utilizzato. L‟unico ente in Italia che sembra
rifarsi a questo tipo di istituti giuridici stranieri è il FAI: esso promuove in concreto una cultura di
rispetto della natura, dell'arte, della storia e delle tradizioni d‟Italia e tutela un patrimonio che è
parte fondamentale delle nostre radici e della nostra identità. E' questa la missione del FAI Fondo Ambiente Italiano, una Fondazione nazionale senza scopo di lucro che dal 1975 ha
salvato, restaurato e aperto al pubblico importanti testimonianze del patrimonio artistico e
naturalistico83.
Anche l‟istituto di un trust però è un atto che può rivelarsi un valido strumento per la
conservazione, la tutela e la valorizzazione di un patrimonio artistico. Nel nostro caso la
Fondazione potrebbe costituirsi grazie a questo specifico strumento giuridico, che gli
permetterebbe ad esempio di poter disporre di un immobile, in modo diverso rispetto a una
semplice fondazione; essa gode di solito del semplice “comodato d‟uso” o di un contratto di
locazione nel peggiore dei casi.
Sono però diversi i benefici che si possono trarre da un trust, ovviamente dipendono anche dalla
tipologia di beni che il disponente decide di “segregare” all‟interno dell‟istituto e dagli scopi che
esso si prefigge.
La normativa sanmarinese in materia, in linea con la tradizione giuridica Common Law, ha deciso
di aggiornarsi di recente con la Legge 1 marzo 2010 n.42 che regola l‟istituto del Trust e il
Decreto Delegato del 16 marzo 2010 n.50, “Iscrizione e tenuta del Registro dei trust e modalità di
vidimazione del Libro degli eventi” e le successive modifiche contenute nella ratifica del 5 maggio
2010.
In linea generale un trust permette prima di tutto di proteggere un dato insieme di beni culturali,
immobili o mobili che siano. Nel caso in oggetto s‟intende portare avanti il progetto di
valorizzazione legato alla nascita della ormai tanto sperata Galleria d’Arte Moderna e
Contemporanea di San Marino, il cui patrimonio è da circa cinquant‟anni alla ricerca di una
sede e di un progetto di tutela e gestione che se ne occupi.
L‟includere una serie di beni in questo caso artistici, ma non necessariamente, in un trust
permette di proteggerli, rendendoli indivisibili e sottoposti a regole rigide e prestabilite secondo
quanto sancito dall‟atto istitutivo; dà poi la possibilità di garantire anonimato e sicurezza. Esso è,
infatti, un istituto utilizzato anche per lasciti privati, spesso per assicurare che l‟insieme di beni
rimanga tale anche dopo la morte del proprietario.
83
http://www.fondoambiente.it/chi-siamo.asp
86
I vantaggi dell‟istituzione di un trust sono però diversi e non solo di tipo conservativo e
protettivo verso i beni segregati in esso: si può generare, come nel caso in oggetto della nascita
della Fondazione Culturale, un‟azione di valorizzazione e di investimento anche in termini
economici. A seconda delle finalità per le quali il trust viene creato, i beni artistici possono essere
utilizzati per ottenere redditi anche importanti che, da un lato serviranno per coprire i costi di
manutenzione, assicurativi, ecc. che comunque la gestione di una collezione richiede. Dall‟altro
produrranno liquidità che, a seconda di quanto sancito dall‟atto istitutivo, rimarranno all‟interno
del trust, come potrebbe essere il caso della Fondazione, e reinvestiti nelle sue attività, oppure
essere trasferiti ad altri, disponente o beneficiario, oppure terzi a seconda di quanto stabilito dal
trust84.
Un bene culturale, come un‟opera d‟arte o una collezione artistica, viene oggi intesa nel mercato
dell‟arte, come un investimento finanziario. L‟arte però è una risorsa scarsa per eccellenza avendo
le caratteristiche di unicità o originalità. Le opinioni degli economisti, infatti, convergono sul tema
della difficile riconduzione di un tale mercato a quelle che sono le leggi tradizionali di
domanda/offerta. Se patrimonio culturale è il complesso delle connotazioni artistiche e culturali
di un insieme di beni o opere insediati su un contiguo territoriale e storico, gli economisti
concordano nell‟attribuire all‟opera d‟arte la definizione di contenuto artistico unico, non
riproducibile, che si innesta su un supporto durevole e di valore monetario destinato a fluttuare
nel tempo secondo criteri non esclusivamente oggettivi. Pur trattandosi di un investimento,
un‟opera d‟arte, a differenza del denaro, possiede delle qualità e degli attributi che la differenziano
da qualsiasi altro bene. Esso necessita poi di una serie di spese aggiuntive anche dopo il suo
acquisto o acquisizione, che spesso le semplici fondazioni culturali, le quali vivono di elargizioni e
sponsorizzazioni, non riescono a sostenere; mettendo a rischio la conservazione dei beni stessi,
che sono il proprio patrimonio di gestione e di missione.
Un‟opera d‟arte ad esempio comporta dei costi non indifferenti: perizie di autenticità e costi di
transazione, se si acquista ad esempio presso una casa d‟aste. Vanno aggiunte ovviamente le spese
di conservazione, poiché le opere sono spesso delicate e richiedono particolari accorgimenti di
deposito e tutela. Per concludere si possono inserire tra le spese da sostenere anche quelle relative
per le polizze assicurative, ad esempio per i prestiti, il furto o il danneggiamento delle opere
stesse85. Tutte queste spese accrescono di molto l‟onere di un investimento artistico.
Le fondazioni culturali, come la maggior parte delle organizzazioni non profit o dei musei, si
84
Art.12, Legge 1 marzo 2010 n.42, “L’Istituto del Trust”
A. Besana, L’Arte in chiave economica, LED, 2003, pag. 77 e ss.
85
87
trovano spesso nell‟incapacità cronica di riuscire ad operare in autonomia. Le risorse finanziarie
dei musei italiani derivano da86: ricavi derivanti da biglietteria, redditi da beni patrimoniali, attività
commerciali, contributi e trasferimenti pubblici e contributi volontari privati.
Molto più diffuse invece negli Stati Uniti o in Gran Bretagna, le fondazioni o i trust sono vere e
proprie casseforti, istituite da privati cittadini, famiglie o imprese, che hanno tra i propri scopi
statutari quello del sostegno ad istituzioni meritevoli, tra cui anche i musei. Per rimanere nel caso
di investimento in enti, o attività di tipo espositivo e culturale, quale il caso del nuovo Istituto per
l‟Arte, al di là di alcune fondazioni che però tendono a costituire una collezione o una sede
espositiva autonoma, la parte da leone la giocano certamente le fondazioni bancarie (o fondazioni
di origine bancaria). Esse, nel panorama in materia, sono diventate negli anni i principali partner
di musei e istituzioni culturali, e hanno appunto fra i loro scopi statutari quello del sostegno alla
cultura e alla valorizzazione del territorio in virtù di notevoli attività patrimoniali che consentono
loro di erogare, anche al solo settore delle attività artistiche, somme consistenti di risorse
monetarie e non.
Le aziende museali, che vedano il proprio disavanzo di bilancio interamente colmato da
trasferimenti delle terze economie, per lo più enti pubblici o privati controllanti, dovranno
ricorrere ad attività più o meno sofisticate per raccogliere altrove i fondi necessari alla propria
esistenza. Il fundraising diventa allora, assieme alla scelta di un‟offerta culturale e di attività valida,
efficace e varia, assolutamente strategico e di eccezionale attualità, in particolare davanti a una
tendenza che vuole una contrazione sempre maggiore dei trasferimenti pubblici. Nei musei
spesso, così come in tutte le organizzazioni non profit, i sistemi di sviluppo delle risorse e quello
dell‟offerta dei servizi competono a gestioni separate che, invece, nelle imprese sono sovrapposte.
Il caso che si sta proponendo, di un nuovo istituto con governance e collaborazione pubblicoprivata, potrebbe forse cambiare la situazione.
Le finalità per quali un trust può essere istituito sono infinite. Le maggiori problematiche per
una collezione di oggetti d‟arte o di edifici di interesse culturale si pongono durante i trasferimenti
di proprietà e i cambiamenti generazionali. A seconda delle intenzioni del disponente o dell‟atto
istitutivo, l‟immobile segregato ed inserito nei beni trust potrebbe godere di un vincolo di
destinazione, come la volontà di trasformarlo in una galleria o un museo, sempre che vi sia un
immobile a disposizione, permettendo così la sua fruizione da parte di una moltitudine di
persone, e di poter applicare le giuste opere di conservazione e valorizzazione, i cui costi
86
A cura di R.Fiocca, L,Battaglia e M.R.Santagostino, Il Museo fra cultura e management, la gestione del museo
nell’ottica dell’utente, Milano, MCGRAW-HILL, 2006, pag. 235 e ss.
88
potrebbero essere prodotti dal reddito prodotto dal trust.
La redditività del trust, aspetto
fondamentale affinché gli scopi per i quali il trust viene istituito possano realizzarsi, non è un
aspetto da sottovalutare, soprattutto rispetto al costituire una semplice fondazione:
consisterebbero nel potenziare operazioni di promozione e valorizzazione del bene attraverso un
soggetto terzo, il trustee, che ha l‟obbligo di seguire, secondo l‟atto istitutivo, quanto indicato dal
disponente87.
Al trustee farebbero capo azioni come la ristrutturazione, il restauro ( in linea con i dettami della
legge), la valorizzazione, la fruizione, la distribuzione del reddito prodotto dal trust.
Dal punto di vista del trustee, il trust sarebbe però caratterizzato dai seguenti elementi di garanzia:
distinzione dei beni in trust da quelli del trustee e obbligo da parte di esso di amministrare e
gestire i beni in conformità alle disposizioni dell‟atto istitutivo e secondo quanto previsto dalla
Legge adottata. San Marino in questo caso, a differenza di altri paesi che si rifanno alle normative
estere, gode già di una legge in materia nata con l‟intento di sviluppare e favorire il crescere di
quest‟importante istituto.
Con l‟istituzione di un trust, ad esempio di uno o più beni immobili, non solo si andrebbe a
costituire un patrimonio segregato e intaccabile da possibili creditori o eredi, ma si
realizzerebbero una serie di azioni positive verso il bene. In primo luogo si protrarrebbero nel
tempo la sua unitarietà e il suo scopo originario; inoltre si aumenterebbe la sua valorizzazione e la
sua redditività, quest‟ultima a giovamento dell‟immobile stesso, per operazioni di restauro e
manutenzione, e anche, se previsto nell‟atto istitutivo, per i possibili beneficiari.
Anche nel caso della Galleria d‟arte e moderna e contemporanea, e quindi di beni artistici
mobili, il trust potrebbe essere un valido strumento per la trasmissione e valorizzazione di questa
collezione di opere d‟arte. Aggiungendosi agli altri numerosi progetti che il nuovo Istituto per
l‟Arte intende portare avanti.
Sull‟esempio infatti delle storiche istituzioni culturali di San Marino, pubbliche e private, quali le
diverse fondazioni bancarie, si sta cercando di far nascere un ente che unisca nella sua struttura
organizzativa sia soggetti di estrazione pubblica che privata. L‟intento è di coinvolgere nella sua
costituzione proprio, ma non solo, gli enti sanmarinesi sopra citati al fine di perseguire una nuova
collaborazione che permetta di apportare conoscenza e quindi progetti e iniziative sia
direttamente dall‟esperienza pubblica, sia da quella più moderna e imprenditoriale privata.
87
Artt. 20 e ss., Legge 1 marzo 2010 n.42, “L’Istituto del Trust”.
89
Principio guida nell‟attività della Fondazione è operare al fine di elaborare iniziative ed eventi che
valorizzino e migliorino l‟offerta culturale presente, tenendo in considerazione le risorse
effettivamente esistenti sul territorio ed elaborando così strategie di crescita per la cultura, il
turismo, la formazione e l‟offerta commerciale sanmarinese. Si propone la nascita di un nuovo
centro culturale, una nuova istituzione che sappia spaziare in diversi campi di azione: dall‟arte, al
mercato e alla formazione; che sia in grado di creare sinergie con il territorio e le sue imprese,
poiché costituita e guidata da soggetti che vivono e operano a San Marino, e si sentono perciò
strettamente legati al patrimonio e alle iniziative proposte.
4.1.3
Il National Trust e Il Landmark Trust
Come per il nuovo Regolamento per i beni culturali, durante la ricerca sono emersi altri validi
esempi derivanti dalla realtà inglese che, come già detto, è maggiormente consolidata
all‟esperienza di certi istituti giuridici, quali il trust con oggetto beni artistici e culturali.
Esistono, infatti, diversi esempi di trust in Gran Bretagna che si occupano di beni culturali. Si
tratta di realtà più ampie e complesse, che non riguardano propriamente San Marino, ma che
risultano comunque interessanti per comprendere le opportunità che possono sorgere
dall‟istituzione di un trust di questo tipo.
Nell'ordinamento inglese, l'intervento delle associazioni e delle fondazioni private costituite su
base volontaristica per scopi di conservazione e di beneficenza ha assunto, infatti, fin dal XIX
secolo un ruolo decisivo nel settore culturale anche prima e indipendentemente da qualsivoglia
regime pubblicistico di tutela. La Society for the Protection of Ancient Buildings, per esempio, creata nel
1877 da William Morris per la protezione e il recupero dei monumenti di interesse storico e
archeologico, diede vita alle prime forme di catalogazione dei beni divenute poi il fondamento
degli interventi di tutela contenuti nella legislazione successiva. Allo stesso tempo, con
riferimento alla lotta al traffico illecito di opere d'arte, negli anni '80 del secolo scorso, fu la
Museums Association, quale associazione di diritto privato rappresentativa dei musei, ad adottare un
codice di comportamento che regolasse le politiche di acquisizioni delle opere d'arte richiamando
le organizzazioni museali all'osservanza dei principi della Convenzione UNESCO del 1970 al fine
di evitare l'accoglimento nelle collezioni di opere esportate illegalmente.
Per quanto riguarda la disciplina applicabile a questo tipo di organizzazioni - riconducibili con
una certa approssimazione alle categorie giuridiche italiane delle associazioni e della fondazioni di
diritto privato - e alla loro attività, occorre riferirsi al diritto delle charity entities e dei trusts, questi,
infatti, come è noto, sono costituiti essenzialmente o da un vincolo di natura patrimoniale o da
90
un accordo di tipo associativo con intestazione di beni e attribuzione di responsabilità di gestione
in capo ai trustees88. In virtù del Charity act del 1993 così come riformato nel 2006 uno degli scopi
per cui una charity può essere costituita riguarda appunto "the advancement of the art, culture, heritage or
science". La Charity Commission, autorità indipendente e responsabile nei confronti del Parlamento
della regolazione in materia, ha più volte chiarito che il riferimento all'advancement di cui al testo
legislativo richiama la funzione generale di promozione del patrimonio culturale, espressione della
storia e dell'identità nazionali. L'ambito di intervento di una charity in questo settore dovrebbe
quindi comprendere oltre alle attività di conservazione materiale e di restauro delle opere anche
quelli di più ampia valorizzazione affinché ne sia garantita la fruizione da parte del pubblico.
In questo settore la tipologia delle organizzazioni senza fine di lucro che perseguono charitable
purposes è varia. Da un punto di vista costitutivo, infatti, si rinvengono organismi creati sulla base
di un atto di natura privata (bylaw; memorandum of association; trust) così come organizzazioni istituite
attraverso Royal Charter (come nel caso della National Gallery) o per Act of Parliament (come nel
caso del National Trust).
Il primo esempio che si vuole citare è quello del National Trust inglese, un istituto nato a
Londra nel 1895, dalla volontà di tre persone, Octavia Hill, Robert Hunter e Hardwicke
Rawnsley, con l‟intento, inizialmente, di salvaguardare i beni paesaggistici dai danni ambientali
provocati
dall‟incontrollato
sviluppo
e
il
conseguente
impatto
causati
dall‟avvento
dell‟industrializzazione.
Il National Trust è un ente benefico, nato su esigenze filantropiche e senza scopo di lucro ed è
riconosciuto ancora oggi come uno dei più autorevoli enti per la tutela dell‟ambiente e dei beni
culturali.
Oggi il National Trust possiede più di 240 mila ettari di beni paesaggistici dislocati tra Inghilterra,
Galles e Irlanda del Nord, che si dividono in riserve naturali, paludi e torbiere, zone agricole e
rurali e più di 700 miglia di linee costiere. Fra i beni che compongono l‟istituto vi sono anche
quelli di interesse artistico come i 200 edifici e giardini di interesse storico e culturale, nonché
mobili antichi, opere d‟arte e altri oggetti importanti dislocati fra le dimore storiche e i
monumenti di archeologia industriale accessibili al pubblico. Si tratta di una serie di beni,
paesaggistici e artistici, per i quali non solo viene garantita sicurezza, conservazione e
valorizzazione ma anche fruizione per il pubblico, poiché viene data la possibilità sia ai membri
88
L. Ferrara, Le fondazioni nel sistema europeo, in Fondazioni - tra problematiche pubblicistiche e tematiche
privatistiche, a cura di G. Palma e P. Forte Giappichelli, Torino, 2008, pag. 83 ss.
91
che alle altre persone di poterli visitare e ammirare. Infatti gli obiettivi principali del National Trust
sono la conservazione e la salvaguardia dei beni paesaggistici e culturali che si trovano sotto la sua
tutela, la promozione turistica e dei beni, la trasmissione culturale attraverso iniziative che
coinvolgano il pubblico, come dibattiti e convegni, l‟incremento della ricerca scientifica.
L‟istituzione conta più di tre milioni e mezzo di membri che appoggiano il National Trust
attraverso sia lasciti e elargizioni di tipo finanziario, sia attraverso donazioni di collezioni e
patrimoni artistici. Le maggiori entrate economiche sono rappresentate dagli aiuti dei membri, ma
il National Trust può contare anche sulla collaborazione e sull‟aiuto di volontari provenienti da
tutto il mondo, che a oggi ammontano a quasi 43 milioni di persone. Il National Trust non riceve
soldi direttamente dallo Stato, ma solo saltuariamente e in maniera indiretta e quindi ha bisogno
di donazioni e altre modalità di redditività89, che è in grado di pianificare attraverso le sue attività
culturali, quali il marketing o le pratiche di fundraising.
La Landmark Trust è nata in Gran Bretagna nel 1965 per volere di Sir John Smith e Lady Smith.
Essa è un ente senza fine di lucro che si occupa di salvaguardare e promuovere una serie di beni,
in particolare edifici e dimore storiche di vario tipo, site nel territorio della Gran Bretagna. Si
occupa del recupero e del restauro delle proprietà più danneggiate riportandole in vita e
mettendole anche a disposizione per piacevoli vacanze. Infatti tutti gli edifici sono fruibili da
parte dei visitatori sia in orari prestabiliti ma anche attraverso il loro affitto. Infatti il Landmark
Trust permette soggiorni a pagamento, che permettono parte del sostentamento e delle opere di
restauro che gli edifici richiedono. Scopo primario è la conservazione del patrimonio sotto la sua
tutela, insieme a finalità educative che si esplicano nei soggiorni dei quali le persone possono
fruire. Un‟esperienza abitativa in una dimora storica e di alto valore architettonico, può
contribuire a sensibilizzare le persone verso la storia e i beni artistici e, soprattutto, è un‟occasione
unica per volgere uno sguardo al passato.
Si va dai castelli medievali alle fattorie, dai mulini a prigioni in disuso fino ad arrivare a edifici più
particolari come fari, vecchie scuole o stazioni ferroviarie e antichi cottage e bungalow. Un
patrimonio di quasi duecento edifici che si dislocano fra le coste e l‟entroterra. Alcuni edifici
storici si trovano in altri Paesi, in particolare quattro in Italia e altri quattro negli USA. Ogni
edificio appartenente al Landmark Trust possiede una sua particolarità ed è stato restaurato e
arredato al suo interno rispettando lo stile e il suo periodo storico, per esempio con l‟inserimento
di mobili d‟epoca o attraverso l‟utilizzo di materiali e di tecniche tradizionali.
89
http://www.nationaltrust.org.uk/main/w-trust/w-thecharity/w-history_trust.htm
92
I proventi derivanti dall‟affitto dei periodi di vacanza sono utilizzati per opere di restauro e
manutenzione degli edifici stessi. Anche il Landmark Trust, come il National Trust o altri enti
benefici di questo tipo, si avvale di lasciti, donazioni e soprattutto dell‟aiuto da parte di
volontari90.
4.2 La costituzione di un trust per la valorizzazione del patrimonio sanmarinese
Nel caso della Fondazione per l‟Arte e del progetto per la Galleria d‟Arte Moderna e
Contemporanea, una collezione di opere d‟arte in questo caso, non solo rappresenta un insieme di
oggetti e cose di interesse artistico, ma anche la volontà e la passione di una collettività storico –
culturale. In questo caso la collezione è lasciata a una fondazione pubblica, affinché il suo patrimonio
artistico, in diverse circostanze e finalità, possa essere fruito dal pubblico e dalle generazioni future.
Di seguito si cercherà di illustrare, attraverso il riferimento diretto al testo di legge, la nascita del trust
che potrebbe venire a crearsi e le caratteristiche, organi e mission che il nuovo ente potrebbe avere.
Molto spesso, patrimoni artistici formati da esemplari numerosi e importanti, non solo hanno
un costo di manutenzione o di operazioni di restauro elevati, ma necessitano di spazi dove
devono essere conservati. È questo il caso delle opere contemporanee e non solo a San Marino.
La mancanza di sedi espositive e la ricerca di soluzioni e progetti alternativi, come è emerso
anche dalle interviste, è un problema reale e che preoccupa molto.
Le situazioni segnalate nei più importanti casi di beni entrati in trust o fondazioni sembrano
purtroppo corrispondere all‟attuale stato delle opere della Galleria d‟Arte Moderna e
Contemporanea di San Marino, anche se il soggetto proprietario non è un semplice privato, ma
l‟Istituzione Statale che sta cercando nuove soluzioni per permettere finalmente anche a questo
patrimonio la giusta valorizzazione. In caso contrario un patrimonio artistico non solo cesserebbe
di essere valorizzato e fruito, ma comporterebbe solo un notevole budget di costi per il
proprietario, che dovrebbe comunque continuare a custodire e conservare la collezione.
In un‟ottica di questo tipo le soluzioni potrebbero essere quella di vendere una parte della
collezione, anche se il proprietario, in questo caso la Repubblica stessa, dovrebbe separarsi da
oggetti d‟arte ai quali è particolarmente legato o che hanno rappresentato un sogno e uno scopo
di tutta una vita per un collezionista, oppure quella di custodirli all‟interno di depositi, scelta che
comporterebbe, come già sottolineato, solo un gran investimento di denaro. Un‟altra scelta
90
http://www.landmarktrust.org.uk/about/
93
potrebbe essere invece quella di trasferirli all‟interno di una fondazione, istituita appositamente
per questo scopo, o, infine, quella di segregarli in un trust.
4.2.1 Nascita, struttura e mission: l’istituto del Trust nella nuova legge sanmarinese
La Legge 1 marzo 2010, n.42 regola in maniera definitiva l‟istituto del trust a San Marino. Il
Titolo 1 riporta immediatamente una serie di definizioni che vanno a precisare soggetti e ruoli
che solitamente vengono coinvolti all‟interno di questo istituto giuridico, dal disponente, colui
che istituisce il trust, al beneficiario, a vantaggio del quale il trust viene istituito. All‟art. 2 si evince
in particolare che “Si ha un trust quando un soggetto è titolare di beni nell‟interesse di uno o più
beneficiari, o per uno scopo specifico ai sensi della legge”. Non è incompatibile con l‟esistenza di
un trust la circostanza che il disponente ricopra l‟ufficio di trustee, oppure si riservi alcuni diritti o
poteri. Il disponente e il trustee possono infatti essere anche beneficiari del trust, ma il trustee
non può essere l‟unico. Il comma 4 conclude poi che il medesimo atto istitutivo può istituire trust
per beneficiari e trust di scopo.
Una soluzione vantaggiosa potrebbe essere proprio quella di istituire un trust di scopo, nel caso
dell‟Istituto per l‟Arte, con la finalità di esporre le opere che si trovi ad amministrare al pubblico e
permettendo a tali beni una fruizione e una visibilità anche ad altre persone. I vantaggi che se ne
potrebbero trarre potrebbero essere numerosi. Innanzitutto il proprietario assicurerebbe alla
collezione la giusta valorizzazione e fruizione non solo per se stesso ma anche verso terzi.
Il ricavato prodotto da tali attività poi, come esposizioni e mostre temporanee, permetterà inoltre
di poter sostenere i costi di restauro e di altre attività rivolte alla promozione delle opere,
garantendo una migliore conservazione di tutti i beni che compongono la collezione. Se i ricavati
saranno particolarmente remunerativi, il proprietario potrà accrescere la propria collezione, sia
come numero che come valore artistico, attraverso l‟acquisizione di altre opere d‟arte o
l‟instaurarsi di progetti, eventi che partano dalle o coinvolgano le stesse. Non bisogna dimenticare
che sia i trust, che le fondazioni possono godere di donazioni da parte di tersi, pubblici o privati,
e possono avvalersi dell‟importante aiuto dei volontari. E questo, infatti, è il caso del nuovo
Istituto per l‟Arte che si sta andando in questi anni a proporre.
Come nel caso del National Trust, gli obiettivi principali di questo istituto saranno la
conservazione e la salvaguardia dei beni paesaggistici e culturali che si trovino sotto la sua tutela,
la promozione turistica e dei beni, ma non solo, la trasmissione culturale attraverso iniziative che
94
coinvolgano il pubblico, come dibattiti e seminari, che portino anche all‟incremento della ricerca
scientifica e dell‟interesse di certi target ad investire in questo settore.
In questo caso l‟Istituzione Statale svolge il ruolo di disponente, segregando in un trust di scopo
un‟immobile o semplicemente alcuni beni artistici, quali le opere della Galleria d‟Arte Moderna e
Contemporanea, che intende indirizzare nella mission di attività del nuovo istituto. Nel caso di un
trust di scopo però, con la finalità di creare una fondazione, il trust cesserebbe di esistere dal
momento in cui la fondazione venisse costituita. Perché un trust possa durare nel tempo occorre
porvi come scopo un obiettivo a lunga durata, come possono essere la tutela o la promozione
legate a un certo insieme di beni o istituti. L‟esempio appunto proposto è quello di un trust di
scopo che sostiene le attività della Fondazione per l‟Arte e i beni che eventualmente le
appartengano.
Il trustee in questo caso è la Fondazione stessa, nelle personalità dei soggetti che la amministrano.
L‟istituto che si sta cercando di creare a San Marino come già detto vuole vedere alla guida una
collaborazione pubblico-privata, in cui cioè il CDA sia composto in maniera proporzionale a
quanto disposto nell‟atto istitutivo da una rappresentanza pubblica e da fondazioni o società di
origine privata. Come si afferma anche all‟art.12 della Legge del 2010, il fondo in trust è separato
dai beni personali del trustee e da quelli di pertinenza di altri soggetti o di altri trust, in generale i
beni in trust non possono essere infatti oggetto di azioni da parte dei creditori personali del
trustee. Questa clausola è una garanzia molto forte in questo caso per le Istituzioni Statali che
decidono di coinvolgere i privati in questa nuova iniziativa.
L‟ufficio di trustee può essere ricoperto da una o più persone, fisiche o giuridiche, nessuna delle
quali sia trustee di più di un trust sottoposto alla Legge ovvero da una o più persone, fisiche o
giuridiche, indicati quali soggetti designati nell‟ambito delle normative antiriciclaggio emanate
dalla Repubblica di San Marino o da altri Stati in attuazione delle direttive dell‟Unione Europea o
a queste ultime sostanzialmente equivalenti. Se l‟atto istitutivo non dispone diversamente, qualora
il trust abbia una pluralità di trustee, come nel caso in esame, il nuovo è nominato all‟unanimità
dai trustees che ricoprono l'ufficio. In caso di disaccordo, provvede alla nomina l‟ Autorità
Giudiziaria.
Se l‟atto istitutivo non dispone diversamente e la natura dei beni in trust lo consente, il trustee
gestisce i beni in trust con l‟obiettivo di preservarne ed accrescerne il valore, diversificando gli
investimenti e valutandone periodicamente la composizione con l‟assistenza di soggetti dotati di
specifiche competenze professionali in materia di gestioni patrimoniali. L‟atto istitutivo può però
limitare o escludere il potere del trustee di investire, gestire o disporre dei beni in trust 91. Il trustee
91
Art.17-22, Legge 1 marzo 2010, n.42, “L’Istituto del Trust”.
95
però esercita sui beni in trust tutti i poteri spettanti al titolare del diritto, salve le limitazioni
risultanti nel Registro dei trust. Egli può chiedere consulenza a professionisti relativamente ad atti
da compiere in relazione al trust e conferire loro incarico per il compimento di una prestazione
professionale. Nel caso della Fondazione per l‟Arte, oltre a una necessaria Segreteria
Organizzativa, spetterà poi agli Organi Statali e di direzione decidere se indirizzarci istituzioni o
realtà già esistenti o meno, si è pensato di affiancare per lo svolgersi delle attività la nomina di un
Comitato Scientifico formato da professionisti del Settore. Il Comma 4, infatti, della Legge n. 87
del 1995 citata in precedenza, «Testo Unico delle Leggi Urbanistiche ed Edilizie», oltre a prevedere la
nomina di un Presidente e di un Segretario, già presente nella Legge del 1919, sancisce che, per
qualsiasi chiarimento o parere inerente ad operazioni di restauro o altri interventi che abbiano
come oggetto edifici e centri storici, la C.C.M. deve rivolgersi ad un architetto alle dipendenze del
Dipartimento del Territorio competente in materia. Un organo di consulenza potrebbe quindi
anche essere il Comitato Scientifico della Fondazione, che collabori e aiuti, come già di fatto
avviene ad esempio con l‟Architetto Leo Marino Morganti o la Dott.ssa Michelotti, anche la
C.C.M.
Agli articoli 39 e seguenti della Legge del 2010 si regolano poi nel disposizioni in caso di
cessazione del trustee dall‟ufficio e del relativo trasferimento dei beni in trust; nel caso in esame,
in caso di scioglimento in base a quanto stabilito dall‟atto istitutivo del trust e dalle sue
disposizioni si potrebbe prevedere di ripartire i beni tra i soggetti investitori nel trust in maniera
proporzionale a quanto erogato, o come sarebbe più logico fare, dato anche la natura e mission del
trust di scopo, lasciare di nuovo tutti i beni alle Istituzioni Statali e quindi alla collettività.
Altri soggetti coinvolti in un trust, dei quali non si è ancora accennato nello specifico, sono i
beneficiari; nel caso dell‟Istituto per l‟Arte il beneficiario è la Fondazione stessa, essendo un ente
senza finalità di lucro tutto l‟utile va a coprire le attività di gestione dell‟ente stesso o viene
reinvestito in esse. Si può in generale affermare che beneficiaria in questo caso è l‟intera comunità
sanmarinese e non solo, che riesce a usufruire dell‟offerta di questo nuovo soggetto e delle
sinergie collaterali anche a livello turistico e commerciale che si verrebbero a creare. Tutto ciò è
infatti finalizzato alla gestione e valorizzazione delle opere della Galleria d‟Arte Moderna e
Contemporanea e a successive e contemporanee iniziative, collaborazioni e, se ne presentasse la
possibilità, nuove acquisizioni.
All‟interno dell‟atto istitutivo del trust, che è costituito in forma scritta, oltre agli scopi, alla
distribuzione dei redditi prodotti dai beni in trust e altre clausole, vi sarà poi l‟elenco di tutti i beni
che rientrano nel trust stesso. Sempre in tale atto sono regolate poi le modalità per procedere nel
96
caso in cui il trustee venga sostituito, ovvero quando esso si dimostrasse inadempiente e venisse a
creare situazione controverse verso il disponente, la collezione o gli scopi per cui il trust è stato
istituito.
4.2.2 Aspetti fiscali e altri vantaggi
La fiscalità riferita ai beni inseriti in un trust per la Legge di San Marino non varia, anche
qualora si tratti di beni di natura artistica. Si applicano infatti gli stessi criteri per i redditi prodotti
da qualsiasi altra operazione finanziaria. Questo già dimostra come l‟istituto del trust sia uno
strumento facilmente adattabile a diversi tipi di beni.
Secondo la Legge di riferimento, Legge 17 marzo 2005 n. 38, è il trustee, il gestore del trust, che è
solidamente responsabile dell‟obbligazione tributaria 92 . Spetta a lui anche la gestione della
contabilità, dell‟inventario dei beni facenti parte del trust stesso e di un prospetto riepilogativo dei
proventi e dei frutti realizzati; il tutto deve essere redatto e sottoscritto entro cinque mesi dalla
data di chiusura di ciascun tipo di imposta.
Un guadagno prodotto da operazioni riguardante dei beni contenuti in una collezione artistica,
come una mostra temporanea, come previsto dalla Legge del 2005 (art. 5) subiscono una
tassazione pari al 1,7%. Infatti la determinazione del reddito imponibile del trustee, quindi del
reddito sul quale viene dichiarata la tassazione, è ottenuta applicando il coefficiente di redditività
pari al 10% sul totale dei proventi o dei frutti, in denaro e natura, maturati dai beni in trust per
ciascun periodo d‟imposta. Con un‟aliquota d‟imposta pari al 17% per San Marino e una base
imponibile al 10%, la tassazione effettiva totale applicata alla fine sul totale dei redditi prodotti dai
beni in trust sarà pari al solo 1,7%. Alcuna tassazione è invece applicata per gli atti di disposizione
a titolo gratuito, sia del disponente verso il trustee, sia di questi che deve distribuire ai beneficiari i
beni o i redditi e frutti prodotti dai beni in trust.
Diverso è il caso se si tratta di beni immobili, dove l‟imposta per i beni che si trovano sul
territorio sanmarinese è pari al 17%. Questo perché nella Legge non si fa riferimento a immobili
di interesse storico – artistico e quindi, come qualsiasi immobile coinvolto in un trust, devono
sottostare al regime fiscale della Legge 91/1984 che prevede un‟aliquota determinata su base
imponibile del 100%.
C‟è da sottolineare che nella Legge del trust, e quindi anche nella normativa fiscale di riferimento,
i beni culturali non sono menzionati. Per completare gli aspetti fiscali che possono riguardare un
92
Art. 3, Legge 17 marzo 2008 n. 38, “Regime fiscale dei trust regolati dalla Legge della Repubblica di San
Marino amministrati da trustee autorizzati”.
97
bene culturale in un trust non bisogna dimenticare l‟imposte sull‟importazione, che come
ricordato in precedenza, è in generale pari al 14%, secondo la Legge risalente al 1972. Nel testo
2005 non si fa invece riferimento ad alcuna tassazione in caso di esportazione dei beni contenuti
in un trust. Ciò potrebbe costituire un altro punto di forza nel caso ad esempio di prestiti, magari
a carattere oneroso, per mostre o eventi anche al di fuori della Repubblica.
La nascita di questo nuovo istituto, attraverso la costituzione di un trust, può presentare però
anche ulteriori vantaggi.
In particolare ci si riferisce ad alcuni problemi emersi durante le ricerche e le interviste:
innanzitutto la necessità che questo ente sia il più possibile autonomo, non nel senso che non
collabori con l‟Istituzione Statale, anzi, ma che non gravi economicamente su di essa. Soprattutto
con il rischio di diventare così l‟ennesima divisione burocratica, che non farebbe altro che
aggravare la confusione di ruoli già esistente. In secondo luogo attorno a questo nuovo istituto si
lega il reale problema della mancanza di spazi, almeno nel centro storico, da dedicargli, sia come
sede organizzativa, sia per le attività che esso intende sviluppare.
Per quanto concerne il primo punto si potrebbe prevedere nelle possibilità di finanziamento
del trust, oltre agli utili derivanti dalle attività della Fondazione, le elargizioni pubbliche e le
sponsorizzazioni private, la donazione di opere d‟arte da parte di soggetti privati; intendendo con
essi anche aziende, istituti di credito o di investimento e altri soggetti non facenti però parte
dell‟insieme del trustee.
Si potrebbe inoltre prevedere l‟intera detrazione fiscale a valore concordato e approvato
dall‟Istituzione Statale per queste donazioni, destinando queste opere alla valorizzazione
attraverso la loro immissione nel mercato. Ciò permetterebbe alla Fondazione di acquisire risorse
utili da investire negli scopi dell‟Istituto e di possedere un ulteriore canale di autonomia
economica. Si tratterebbe di una sorta di Fondo d‟investimento, sul modello di quello di Scudo
Investimenti presentato in precedenza, anch‟esso chiuso, ma interno all‟Istituto per l‟Arte.
Certamente questo passaggio non sarebbe di facile attuazione, prima di tutto non solo per la
raccolta delle opere, ma anche per la necessità di avvalersi di consulenti e professionisti del
settore che aiutino il trustee nelle scelte di investimento e vendita. È utile ricordare che San
Marino è comunque già ricco di tantissime personalità, dalle Istituzioni Statali ai singoli
professionisti, che conoscono e studiano la storia e la cultura sanmarinese, e sarebbero quindi in
grado di fornire alla Fondazione questo tipo di consulenza. Come sarà meglio presentato nei
prossimi paragrafi, l‟Istituto stesso, attraverso seminari e workshop specifici, vorrebbe farsi esso
98
stesso promotore del mercato dell‟arte. Anche in questa sede, visto le personalità coinvolte, quali
relatori o esperti chiamati a partecipare a questi eventi, si potrebbero instaurare valide
collaborazioni utili a fornire alla Fondazione le consulenze necessarie per le sue attività di
acquisto e vendita sul mercato.
Il secondo problema importante che ruota attorno alla nascita della nuova Fondazione per
l‟Arte riguarda la mancanza di spazi espositivi, soprattutto nel centro storico di San Marino,
punto nevralgico per l‟accoglienza di visitatori e turisti.
Come emerso anche dalle interviste, un susseguirsi di diverse politiche e strategie di restauro e
riorganizzazione del centro storico e dei musei presenti ha portato alla situazione attuale. C‟è da
tenere presente che negli ultimi anni diversi edifici sono stati dedicati ad altri importanti servizi
quali le scuole, come nel caso del bellissimo e imponente Monastero di Santa Chiara, oggi sede
dell‟Università.
A detta di tutti gli intervistati ci sono sempre stati anche troppi e distinti organismi pubblici che
gravitano attorno al settore culturale, senza purtroppo a volte collaborare tra di loro.
La proposta di un nuovo istituto non può di certo risolvere in blocco tutti le problematiche
attorno alla burocrazia pubblica, ma la nuova “Riforma della struttura e del modello organizzativo
dell’Amministrazione Pubblica” 93 appena nata sta già cercando di attivarsi a riguardo. Creando il
Dipartimento Cultura e Turismo, ha infatti avvicinato una serie di unità importanti per il settore:
Archivio di Stato, Musei di Stato, Ufficio Attività Sociali e Culturali e Ufficio del Turismo. Anche
la nuova Fondazione potrebbe inserirsi in questo dipartimento, coinvolgendone una
rappresentanza nel trustee, sempre secondo le scelte portate avanti dalle Istituzioni coinvolte.
L‟idea voluta da tutti i sentiti è quella non di creare l‟ennesimo istituto culturale con una sede
apposita, ma di costituire un ente che vada a fornire un servizio trasversale a favore dell‟offerta
culturale, coinvolgendo sia il settore pubblico che quello privato nelle sue attività.
Il problema degli spazi espositivi, o in generale per eventi, è infatti importante a San Marino,
tanto che fino ad ora le grandi mostre internazionali hanno trovato spazio in piccoli luoghi quali
il Museo di Stato, che però ha già una grande collezione permanente, o la Fondazione San
Marino Cassa di Risparmio S.U.M.S. Il centro storico è purtroppo limitato da diversi punti di
93
Legge 5 dicembre 2011, n.188 disponibile a
http://www.consigliograndeegenerale.sm/online/Home/ArchivioLeggiDecretieRegolamenti.html?P0_path=%2
Fhome%2Ftomcat%2Findicizzazione%2Findexleggi&P0_paginazione=5&P0_pagina=1&P0_time=132834860660
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ata_ordered=&indicericerca=-1&x=29&y=6
99
vista e servirebbero proposte alternative volte a coinvolgere anche le realtà culturali già esistenti.
Questo è quello che si propone di fare la nuova Fondazione per l‟Arte.
Come si vedrà nel prossimo paragrafo che illustra meglio i progetti di valorizzazione già
anticipati, si intendono lanciare una serie di proposte che lasciano diverse possibilità di
organizzazione e soluzione.
4.3 Progetti di Valorizzazione
In capo al nuovo ente si sono messe in gioco moltissime aspettative. Grazie al lavoro di
ricerca, si è potuto venire a conoscenza di una serie di proposte che la nuova Fondazione per
l‟Arte, con l‟aiuto delle altre istituzioni già consolidate, potrebbe intraprendere.
Innanzitutto l‟organizzazione di eventi, quali mostre di forte richiamo, legate ai grandi nomi
dell‟arte a livello internazionale, sulla scia delle importanti iniziative già nate in questi anni: la
mostra del 2011 che ha visto presenti alcuni capolavori del movimento impressionista e la
bellissima esposizione con a tema la pop art attualmente aperta presso gli spazi della Fondazione
San Marino Cassa di Risparmio – S.U.M.S.
Entrambe queste iniziative stanno regalando a detta degli operatori intervistati dei buoni risultati,
soprattutto perché posizionate in inverno, periodo notoriamente più povero per la presenza di
visitatori e turisti. Sia in termini di immagine e promozione culturale, che di richiamo turistico
stanno dando nuovi slanci di sviluppo alla Repubblica. Affiancati a queste mostre, il nuovo
Istituto potrebbe prevedere una serie di altre esperienze legate anche al mercato dell‟altre e alla
formazione che, con le giuste strategie di promozione e organizzazione, porterebbero
conseguenti vantaggi collaterali per i settori dell‟economia sanmarinese, quali il commerciale e il
settore alberghiero.
Le mostre citate in precedenza, come altre importanti esposizioni culturali in tutta Italia, sono
state affidate alla società organizzatrice di mostre d‟arte LINEA D‟OMBRA, guidata dal curatore
Marco Goldin. La nuova Fondazione per l‟Arte, secondo la sua mission, dovrà occuparsi
soprattutto di organizzare mostre di grande importanza internazionale che riescano a rilanciare
l‟immagine della Repubblica. Come sede di queste importanti esposizioni si è pensato pertanto
agli spazi delle Logge dei Balestrieri, accanto all‟Ufficio del Turismo ed ex sede dell‟Ufficio del
lavoro di San Marino. Già in precedenza utilizzato quale sede temporanea per alcune iniziative
della Galleria d‟Arte Moderna e Contemporanea, questo luogo è attualmente in ristrutturazione in
attesa di essere adibito a grandi mostre ed eventi.
100
È utile forse citare un caso simbolo di collaborazione pubblico-privata che vedeva coinvolti i
Musei di Santa Giulia a Brescia94, per i quali si è passati da un iniziale accordo tra Comune
(proprietario degli immobili) e la Fondazione CAB. L‟accordo, che prevedeva un impegno
finanziario paritetico, ha portato poi alla costituzione di una Società per Azioni, la Brescia Musei
S.p.a., che aveva come obiettivo quello di rilanciare l‟intera gestione museale. La realizzazione
degli eventi, dal 2004 al 2009, è stata affidata alla società LINEA D‟OMBRA, la quale ha
predisposto anche degli interventi strutturali per migliorare la fruibilità del complesso.
Anche in questo caso, come a San Marino, la collaborazione pubblico-privata del nuovo Istituto
verterebbe circa la disposizione dell‟organizzazione delle iniziative, affidate ad esempio
operativamente a LINEA D‟OMBRA per i grandi eventi espositivi, e l‟elargizione e la raccolta dei
finanziamenti. Rispetto agli investimenti delle imprese, la Pubblica Amministrazione ha però
storicamente una predilezione per i trasferimenti o finanziamenti ad eventi di tipo culturale anche
al di là delle valutazioni del ritorno in termini di comunicazione. Essa infatti garantisce, racconta
anche la Dott.ssa Licini dell‟Ufficio del Turismo sanmarinese, il proprio patrocino per ragioni
culturali, ma può sostenere economicamente quelle iniziative che abbiano un risvolto in termini
turistici ( con impatti positivi sull‟economia e sull‟occupazione del territorio), come nel caso delle
attività promosse dal nuovo ente che si sta cercando di creare.
4.3.1 La Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea
San Marino possiede un importante collezione d‟arte che vorrebbe cercare di valorizzare,
facendola conoscere e fruire al pubblico. La proposta della “segregazione” di queste opere in un
trust gestito dalla Fondazione per l‟Arte vuole essere un‟alternativa alla gestione attuale che non
riesce a valorizzare al meglio questa imponente collezione. Circa 750 opere che raccontano la
grande storia e vivacità culturale di San Marino verso le manifestazioni artistiche italiane del
Novecento e contemporanee.
Si potrebbe così ipotizzare, come già anticipato, di far rientrare tra le attività del nuovo Istituto
una serie di iniziative legate a questa collezione, le cui opere tra l‟altro, secondo la proposta che si
sta portando avanti, andrebbero ad essere coinvolte in un trust specifico proprio a favore della
loro gestione e valorizzazione e affidati alla Fondazione stessa.
La storia della Galleria d‟Arte Moderna e Contemporanea prende l‟avvio nel 1956 con la felice
stagione delle Biennali di San Marino. La prima edizione, intitolata "Premio d‟Arte Figurativa del
94
http://www.lineadombra.it/Ldo_chisiamo.html
101
Titano", ha avuto tra i suoi principali fautori e ideatori Mario Penelope, che riuscì a coinvolgere
alcuni fra i maggiori artisti contemporanei, fra i quali Renato Guttuso intervenuto in qualità di
membro della commissione giudicatrice. Il successo ottenuto da questa prima esposizione, alla
quale parteciparono più di 515 artisti e circa centomila visitatori, incoraggia gli organizzatori a
reiterare l'esperienza, anche con l'obbiettivo di costituire a San Marino, attraverso la formula del
"premio acquisto", una collezione d'arte contemporanea. Così dopo tre anni si inaugura il
"Premio Repubblica di San Marino - Biennale per la pittura", cui seguirà nel 1961 la "Terza
Biennale di Pittura" entrambe progettate e dirette da Gerardo Filiberto Dasi. La IV
Biennale "Oltre l‟informale" nel 1963, ha l'impronta determinante di Giulio Carlo Argan che nel
ruolo di Presidente della Commissione giudicatrice propone di circoscrivere la partecipazione
solo ai "più rinomati artisti, pittori e scultori che agiscono oltre l'informale" e alla quale
partecipano 146 artisti, fra i quali Christo, Dorazio, Kounellis, Rotella, Schifano, Turcato. La
direzione della "V Biennale Internazionale d'Arte Contemporanea" è affidata a Efrem Tavoni che
con la collaborazione di Marco Valsecchi propone invece un incontro fra i giovani artisti europei.
Per la VI Biennale (1967), l'ultima, la direzione critica ritorna ad Argan che propone come tema le
"Nuove tecniche d‟immagine" con l'intento di dar voce alle proposte culturalmente più nuove e
dar vita ad una "mostra libera, sperimentale, aperta alle più vitali direzioni di ricerca
d'avanguardia".
Nel 1963 si avvia anche al "Premio di Pittura Castello di Olnano", mostra-premio incentrata sulla
formula della prova in estemporanea, che viene riproposta per ben 20 edizioni e che permette
l'acquisizione da parte dello Stato di circa 80 opere.
Dal 1981 la formula del Premio viene convertita in "Laboratorio delle Arti", sotto l'egida di
Armando Ginesi che privilegia tre segmenti disciplinari: la pittura, la scultura e la grafica.
Nel 1979 si apre la serie delle antologiche dedicate ai grandi maestri inaugurata con la mostra
intitolata a Renato Guttuso. A questa seguiranno nel 1980 la mostra-omaggio a Corrado Cagli,
nel 1981 quella dedicata a Emilio Vedova (Vedova compresenze), nel 1982 l‟antologica di Achille
Perilli cui seguirà l'anno successivo la mostra a Mario Merz. Nel 1988 è la volta di “Modelli del
Reale” una grande mostra dedicata a Enzo Mari e infine, ultima della serie, nel 1990 l'antologica
dedicata ad Alberto Bragaglia.
102
Fig.5: E.Vedova, Foresta Vergine, Dal diario del Brasile, 1954, tempera su tela, cm 130 x 165, Galleria d‟Arte Moderna e
Contemporanea di San Marino95.
L'attività degli ultimi anni Ottanta viene finalizzata a precisare e a consolidare il ruolo della
nascente "Galleria d‟Arte Moderna e Contemporanea" attraverso anche la individuazione e il
recupero di alcuni spazi del centro storico di San Marino, che diventeranno le 'sedi espositive'
dell'istituto. Nasce così il "Progetto Logge" che individua appunto nelle Logge dei Balestrieri la
sede privilegiata per le mostre della Galleria, spazio al quale dopo qualche anno si sarebbe
affiancato anche quello della Galleria di Via Eugippo. Il Progetto viene varato nel 1988 con le
personali di Marcello Jori, Luciano Bartolini, Gilberto Giovagnoli e Luca Alinari; mentre l'anno
seguente l‟ambito di indagine verrà incentrato sui linguaggi pittorici di Clemens Groszer, Harald
Schulze e Norbert Wagenbrett, tre emergenti artisti della Repubblica Democratica Tedesca, ormai
prossima alla riunificazione.
Sempre nell'ambito del Progetto Logge si organizzano a partire dal 1990 una serie di mostre
volte ad esplorare e a mettere a confronto le nuove tendenze e i diversi linguaggi dell'arte
contemporanea. Nel 1990 "Confini. Visività e configurazione nel reale" a cura di Marisa Vescovo
e "Novantesimo" a cura di Achille Bonito Oliva; nel 1993 "Italia/America. L‟astrazione
ridefinita", curata da Demetrio Paparoni, per un dialogo fra artisti italiani e americani; nel 1994
"Nuovo Futurismo", con il supporto critico di Renato Barilli; nel 1995 "Titanica. Simbologie del
contemporaneo" a cura di Vittoria Coen, e la personale di Peter Angermann realizzata in
collaborazione con la Kunsthalle di Norimberga; nel 1996 "Prima Bella Mostra Italiana" dedicata
a Sandro Chia ed Enzo Cucchi esponenti della "Transavanguardia" teorizzata da Achille
Bonito Oliva che ha scritto i testi critici del catalogo della mostra; nel 1997 "Luoghi. Alla ricerca
95
Fonte Figure 5,6 e 7: http://www.museidistato.sm/mgall/galleria_storia-2.htm
103
del territorio" a cura di Alberto Fiz, una rassegna di artisti internazionali tra i quali si menziona
l‟iraniana Shirin Neshat; nel 1998, sempre a cura di Alberto Fiz, la collettiva "Mitovelocità" con le
opere di Enzo Cucchi, Emilio Tadini, Marco Nereo Rotelli, Gianmarco Montesano, Luigi
Ontani, Tino Stefanoni, Agostino Bonalumi e Sandro Chia accanto ad alcuni degli esponenti
dell‟ultima generazione, in un confronto dialettico e serrato; nel 1999 ancora la collettiva "Le vie e
le ricerche", con il supporto critico di Vittoria Coen e Riccarda Turrina cui segue l'anno dopo la
personale dedicata a Jan Knap, che inaugura l‟anno giubilare.
Fig.6: E.Mari, Dialogo tra Fidia, Galileo,
Duchamp (1986)
Gesso, legno, ceramica, ferro,carta,stoffa,
misure varie,Galleria d‟Arte Moderna e
Contemporanea, San Marino.
Fig. 7: Sandro Chia, Corsa Moderna (1998)
Olio su tela, cm. 101 x 76, Galleria d‟Arte
Moderna e Contemporanea, San Marino.
Nel 2001 tre esposizioni dedicate a Roberto Floreani, Milan Kunc e al grande maestro
J.Beuys. Il 2002 si è aperto con la collettiva "d‟ITALIA. 5 artisti della nuova figurazione italiana"
dedicata agli artisti Paul Beel, Alberto Castelli, Federico Guida, Federico Lombardo e Jonathan
Guaitamacchi, esponenti della nouvelle vague italiana nell'ambito della figurazione, cui è seguita
"77 Paintings" personale della artista newyorkese Donald Baechler che ha esposto 70 disegni e
circa 85 opere inedite. La stagione si è conclusa con la personale di Graziano Spinosi che ha
offerto un'ampia scelta delle sue opere più recenti nelle quali, attraverso il suo personale
linguaggio, transita dalla bidimensionalità alla tridimensionalità.
Parallelamente a queste rassegne d'arte di grande respiro la Galleria ha cercato di dare voce
anche agli artisti locali e a destinare loro uno spazio speciale, quello della ex Chiesetta di
Sant‟Anna, che annualmente ospita un ciclo di piccole mostre personali e che è diventato una
104
sorta di osservatorio privilegiato della vitalità culturale nel territorio sammarinese e in quello
limitrofo.
Come dimostrato dalla numerose esperienza svolte negli anni dalla Galleria, la soluzione ideale
è sempre stata quella di servirsi di sedi espositive temporanee, e vale almeno per ora, vista anche
la natura di “servizio”duttile e trasversale che si vorrebbe dare all‟operato del nuovo Istituto per
l‟Arte.
Nel caso di decidesse di dedicare alla collezione una sede permanente, visti i problemi legati agli
spazi precedentemente esposti, ci si potrebbe orientare ad una sede decentrata rispetto agli centri
culturali di San Marino. Una iniziativa un po‟ estrema forse, quale è a volte l‟arte contemporanea,
ma che potrebbe però coinvolgere i gruppi giovani di artisti presenti sul territorio, si interessa
delle vecchie zone industriali della Repubblica. La proposta consisterebbe nel recupero e
riqualificazione di alcune aree industriali ormai dismesse, molto numerose a San Marino. La fine
del secondo conflitto mondiale e il successivo sviluppo industriale videro nascere, nei comuni
attorno al centro della città di San Marino, una serie di piccoli apparati di imprese,
successivamente abbandonati. Ne esistono molti e dislocati, la Repubblica infatti non possiede
una vera e propria zona industriale come la maggior parte delle grandi città.
All‟interno di questa sede, il cui immobile potrebbe anch‟esso rientrare nella costituzione del
trust, oltre alla collezione della Galleria e a mostre temporanee, si potrebbero inserire gli Uffici
della nuova Fondazione, oltre a svariate iniziative tra cui quelle di formazione, quali dei laboratori
per le scuole e il pubblico, realizzati con il coinvolgimento dei numerosi artisti che operano nella
Repubblica.
Forse pochi conoscono ad esempio l‟Associazione Nua, attraverso cui opera Little Constellation96.
Essa nasce nel 2003 e ha sede nella Repubblica di San Marino. Ne fanno parte artisti delle
discipline delle arti visive, del teatro, della musica, dell‟architettura, nuovi media e progetti multidisciplinari di diversi paesi, oltre ad operatori culturali e ricercatori in economia della cultura. Nua
ha come principale obiettivo la progettazione e lo studio di fattibilità per un possibile centro
internazionale le arti contemporanee a San Marino. Di particolare interesse per la realtà
sanmarinese è tra gli altri il progetto Little Constellation, un evento espositivo inerente l‟arte
contemporanea nelle micro realtà geoculturali e piccoli stati dell‟Europa. Esso sviluppa diversi
progetti di ricerca artistica che vengono portati nei principali musei europei.
96
http://www.littleconstellation.org/
105
4.3.2 Workshop e Seminari sul mercato dell’arte
Uno dei fenomeni di questo inizio di secolo è stato senza dubbio il boom del mercato dell‟arte,
un mercato che, in continua crescita dal 2002, dopo il crollo del 2008, ha ritrovato, tra il 2009 e il
2010, un fatturato globale di oltre 43 miliardi di euro97.
In questi anni il mercato dell‟arte non è però solo cresciuto in dimensione ma è cambiato
profondamente anche nella sua struttura e nella sua geografia. Sono cambiati i confini e si è
modificato l‟oggetto delle transazioni che hanno visto un netto interessamento verso
l‟investimento nell‟arte contemporanea.
Un boom che ha cause diverse: dall‟ormai sempre maggiore scarsità di opere di livello di artisti
scomparsi, alla abbastanza semplice possibilità di compravendita e di esportazione di opere
contemporanee.
Si è poi in parte trasformato anche il profilo del consumatore. Grazie alle sue interessanti
performance di mercato e alla relativamente bassa correlazione con i rischi dei mercati azionari e
obbligazionari, l‟arte si è, per esempio, guadagnata un crescente interesse nel mondo della finanza
che ne ha intravisto le potenzialità come asset class alternativo: da qui sono nati anche nuovi servizi
e prodotti, dall‟art banking all‟art advisory, ai fondi di investimento, fino ad alcune vere e proprie
“borse dell‟arte” come la Shenzen Cultural Asset and Equity Exchange.
Una serie di trasformazioni che hanno stimolato e alimentato il dibattito intorno all‟“economia
dell‟arte” oltre a un crescente fermento di tutto ciò che intorno al mondo dell‟arte ruota: dalle
fiere, oggi circa 260 in tutto il mondo, che hanno vissuto una crescente sovrapposizione di
funzioni economiche e culturali, dall‟editoria, fino alla formazione.
L‟Istituto che si vuole creare a San Marino si occuperà di iniziative di valore artistico,
importanti mostre, che permettano però la continuità dei percorsi avviati e la creazione di nuove
sinergie con altre istituzioni e settori economici. Accanto alle attività prettamente di
manifestazione, come gli eventi espostivi appunto, la Fondazione, quale ente di promozione
anche del mercato artistico, ricevendo donazioni, prestiti o collaborazioni dagli esperti del settore,
potrebbe interessarsi, come anticipato, ad iniziative che vedono unirsi il mercato dell‟arte stesso e
la formazione specialistica nel settore. Anche in vista della nascita di un nuovo Master su questi
temi nell‟Università di San Marino.
97
All’interno di Indice delle liberalizzazioni 2011, a cura di F.Cavazzoni e di M.Friel, Il mercato dell’arte, IBL
Libri, 2011.
106
Soprattutto i rappresentanti dell‟Ufficio del Turismo, ma anche le altre personalità sentite, hanno
manifestato interesse nell‟attuare una serie di incontri, seminari sui più svariati temi sempre
nell‟ottica di rilanciare l‟immagine della Repubblica. Ed è questa un‟attività di promozione
culturale che San Marino sta già portando avanti, ospitando ad esempio eventi legati alla ricerca
scientifica presso gli spazi del centro storico, quali il Teatro Titano o la Sala Congressuale
Kursaal. Queste manifestazioni, infatti, permettono di parlare positivamente di San Marino, e di
svilupparne la sua naturale propensione al confronto internazionale per diversi temi, con i
conseguenti vantaggi collaterali per i settori dell‟economia sanmarinese, quali il commerciale e il
settore alberghiero.
Sono emerse però anche una serie di criticità da tenere presenti: la necessità che queste
manifestazioni siano di piccola portata, cioè dedicate ad un gruppo ristretto di partecipanti e
meglio ad un target specifico, e che si ripetano in maniera continuativa, per garantire anche la
nascita di benefici collaterali verso gli altri settori economici coinvolti. Sia il Teatro Titano che la
Sala Congressi, come anche gli esercizi alberghieri presenti sul territorio, non sarebbero infatti in
grado di supportare una domanda elevata di ospiti, come avviene ad esempio nei grandi congressi
internazionali di grandi società e associazioni.
Gli esempi a livello internazionale di workshop e seminari legati all‟investimento in arte,
all‟antiquariato o alla formazione di consulenti per questo settore sono oramai numerosissimi.
San Marino stessa è stata sede del 1° Salone Internazionale di Art Investment, “Mercanti e
Banche”, che si è svolto dal 19 al 25 aprile 2001 presso l‟Antico Monastero di Santa Chiara.
L‟evento, promosso dalla Repubblica di San Marino, organizzato da FIMAservice e da
Exposystem, ha visto coinvolto il prof. Graziani stesso all‟interno del comitato organizzativo, le
diverse Segreterie di Stato, tra cui quella al Turismo, e la F.I.M.A., la Fondazione Italiana
Mercanti d‟Arte.
Non si è trattato di una mostra tradizionale di antiquariato, ma di una manifestazione mercantile
che si è posta ad altissimo livello sia per il target visitatori partecipanti che per la presenza di
espositori non antiquari: le banche. Il Salone, infatti, è stato concepito in maniera del tutto
innovativa rispetto al tradizionale modo di fare mercato di antiquariato: il via è nato dalla
constatazione che le principali banche italiane, nella loro specializzazione private, creano dei settori
di “Art Investment” per consulenza e garanzia ai propri clienti anche nel settore artistico. In questo
rapporto del tutto nuovo, si è inserita allora la mostra che ha messo in contatto un gruppo scelto
di antiquari con prestigiosi istituti di credito e ha così formato durante i giorni di apertura una
serie di conferenze e seminari incentrati sul problema dell‟investimento in arte. I visitatori,
107
collezionisti e appassionati del settore, hanno potuto così entrare in contatto con i servizi
personalizzati offerti dal Private Banking, e che non riguardano solo l‟antiquariato. I seminari
organizzati presso il Teatro Titano sono stati tenuti da importanti esperti italiani ed europei
dell‟Art Investment e da società di consulenza e aziende di rilievo operanti nel value chain fine art.
L‟iniziativa risulta di particolare importanza poiché per la prima volta ha raccolto un progetto
strutturato legato all‟Art Investment, la cui formula proposta, ma non attuata, potrebbe proprio
essere ripresa nelle iniziative portate avanti dalla Fondazione per l‟Arte. La specializzazione
sull‟Art Advisory, sia per beni mobili che immobili, potrà dare una formidabile crescita allo stesso
Sistema Bancario sanmarinese, favorendone il posizionamento sulle fasce più sofisticate del
Wealth Management e del Family Office dove potrà avvalersi di leggi avanzate e all‟avanguardia
creando strumenti innovativi ed estremamente personalizzabili. La Repubblica di San Marino ha
aperto così la strada alla promozione dell‟investimento in Arte e Antiquariato con il 1° Convegno
e oggi potrebbe rilanciare la sfida, ponendosi come polo di attrazione e sviluppo per l‟Art Advisory
internazionale.
Un‟altra manifestazione di grande importanza, che si potrebbe infine citare come esempio per
la realtà sanmarinese con i giusti adeguamenti, è il Congresso annuale organizzato dal gruppo
bancario Deloitte98 del Lussemburgo. L‟Art&Finance Conference, è un grande congresso che con
cadenza annuale si propone di presentare e indagare il mercato degli investimenti in arte. Un
nuovo mercato finanziario che sta fortemente emergendo accanto ai tradizionali strumenti di
investimento, quali obbligazioni, azioni o altro.
Nell‟ultima edizione 2011 tenutasi a Miami, dal titolo “Understanding the global market and art
investment”, le sessioni di seminari proposte hanno cercato, coinvolgendo esperti del settore, quali
case d‟asta, collezionisti, curatori e società d‟investimento, di delineare una guida essenziale in
questo settore per i professionisti della consulenza finanziaria.
È inoltre utile citare in questa sede il Corso di Alta Formazione per Art Advisor organizzato dal
Ce.st.Art dell‟Univesità IULM di Milano, affiancato dal Nuovo Cescot Emilia Romagna, un
organismo riconosciuto e certificato, che segue gli iscritti lungo tutto il percorso formativo. Il
Corso – inserito nel Catalogo Interregionale dell‟Alta Formazione a cui aderiscono 13 Regioni
italiane – si svolge con i riconoscimenti dell‟Unione Europea e del Ministero per le Politiche
Sociali e per la didattica si avvale delle conoscenze e delle relazioni del Ce.st.Art – Centro di Studi
sull‟Economia dell‟Arte che ha messo a punto la parte didattica, individuato le docenze e scelto
98
http://www.deloitte.com/view/en_LU/lu/market-challenges/art-and-finance/index.htm
108
le testimonianze coinvolte. Esso nasce dopo due edizioni di workshop che hanno visto coinvolti gli
studenti del Corso di Economia e Gestione della Galleria d‟arte, del museo e della casa d‟aste
della Facoltà di Arti Patrimoni e Mercati dell‟Università IULM.
La sede sarà Ghironda Art Museum, una peculiare e prestigiosa sede espositiva situata a Ponte
Ronca – a pochi chilometri da Bologna – che interpreta al meglio i nuovi standard del campus
con la possibilità di soggiornare ed avere un continuo rapporto con i Beni Artistici lì conservati.
Le lezioni prendono in esame tutte le molteplici componenti di questa professione che può
trovare la propria collocazione in varie realtà aventi a che fare con i Beni Artistici come Private
Banking, Fondazioni, Musei ,Assessorati alla Cultura, Gallerie e Case d‟Asta.
Il progetto della Fondazione per l‟Arte nasce a San Marino per cercare di dare al paese una
collocazione tagliata su misura, stabile e di alto profilo nel campo dell'arte. Che gli costruisca con
il tempo un riconoscimento a livello internazionale in questo settore. L‟iniziativa deve
necessariamente perciò orientarsi anche al mercato e all‟economia dell‟arte per rendersi
disponibile alle nuove sinergie che nella realtà contemporanea sono sempre più presenti anche tra
le istituzioni culturali stesse, oramai interessate anche all‟economia oltre che all‟arte.
4.3.3 La storica Ferrovia Rimini - San Marino
Durante gli ultimi mesi di ricerche è stata una gradita sorpresa conoscere un‟associazione
sanmarinese che apparentemente sembra avere a che fare poco con il settore culturale, ma che
invece da anni sta cercando di sviluppare un progetto di valorizzazione importante per il paese. Si
tratta dell‟ “Associazione Treno Bianco Azzurro” che nasce grazie alla volontà di alcuni
appassionati della ormai dimenticata Ferrovia Elettrica Rimini – San Marino.
La ferrovia Rimini – San Marino è stata una linea ferroviaria a scartamento ridotto che ha
collegato Rimini alla città di San Marino tra il 1932 e il 1944. A seguito dei bombardamenti lungo
la linea, la Repubblica di San Marino non ha più alcun collegamento ferroviario diretto:
la stazione ferroviaria più vicina è difatti quella della città di Rimini. Per la sua costruzione
vennero scavate diciassette gallerie, costruiti tre ponti, tre viadotti, un cavalcavia ed un
sottopasso; veniva considerata un gioiello dell'ingegneria civile dell'epoca se si pensa che per
percorrere tutto il suo percorso, con le relative fermate e stazioni da Rimini a Città di San Marino,
che è situata a 643 metri sul livello del mare, impiegava circa un'ora.
109
Fig.8: Tracciato Ferrovia Rimini San Marino99.
Fig.9: Manifesto d‟epoca della Vecchia Ferrovia100.
La Ferrovia fu completamente smantellata tra il 1958 e il 1960, per far posto alla superstrada che
la collega a Rimini. Attualmente la linea ferroviaria risulta, presso gli organi competenti come
esercizio sospeso a causa del secondo conflitto mondiale, e quindi non una ferrovia dismessa. Anzi questa
testimonianza storica è molto cara ai sanmarinesi come dimostra l‟operato e i numerosi soci che
fanno parte dell‟Associazione. La proposta di riattivare tale collegamento si indirizza verso un
prevalente utilizzo del tracciato stradale oggi esistente, mentre si prevede un recupero inferiore
del 30% del vecchio tracciato sul totale della lunghezza prevista. Ad una prima ipotesi che si
sviluppa prevalentemente lungo l‟attuale tracciato stradale (con arrivo a Borgo Maggiore ed
interscambio con la Funivia ivi presente), si affianca oggi anche una seconda soluzione in grado
di recuperare l‟ultimo tratto del vecchio tracciato (circa 3,4 km) sino a giungere presso l‟ex
Stazione di San Marino.
99
Fonte: http://www.ferrovie.it
http://tramvetti-perduti.blogspot.com/2010/05/ferrovia-rimini-san-marino.html
100
110
Fig. 10: Rifugiati presso una Galleria durante la S.G.M.101.
Fig.11: Il treno in uscita dalla Galleria Montale, anni'40 102.
Ad oggi è quasi ultimato il restauro di una vecchia elettromotrice che verrà poi esposta in una
delle gallerie e si sta predisponendo il recupero dei vecchi vagoni dai caratteristici colori della
Repubblica per poterli in futuro vedere viaggiare di nuovo.
Le tre finalità della “Treno Bianco Azzurro” sono103:
a) promuovere la costituzione di un archivio per la raccolta e la conservazione di tutta la
documentazione disponibile riguardante la ferrovia elettrica Rimini - San Marino ivi incluse
fotografie, materiale filmato, disegni, pubblicazioni a vario titolo comprendenti anche lavori
originali come tesi di laurea od altri lavori di ricerca prodotti sull'argomento;
b) promuovere la conservazione, la salvaguardia ed il recupero di tutto il materiale esistente già
facente parte della ferrovia elettrica Rimini - San Marino, ivi inclusi il tracciato ferroviario, le
infrastrutture ed il materiale rotabile;
c) Sostenere ogni iniziativa per la promozione di attività di studio, di ricerca e progettazione volte
alla realizzazione di un collegamento ferroviario tra Rimini e San Marino quale alternativa alle
attuali forme di mobilità e come possibile soluzione ai problemi, presenti e futuri, a queste
connessi; divulgare una nuova cultura di mobilità a misura d‟uomo volta ad un miglioramento
della qualità della vita del bacino di utenza.
L‟obiettivo, racconta il Presidente dell‟Associazione Marino Francioni, è quello di sensibilizzare e
tener vivo l‟interesse su questo patrimonio. Progetti di valorizzazione e riqualificazione sono in
101
Fonte: http://www.cattolica.info/itinerari/itinerari-valmarecchia-valconca/vecchie-stazioni/
Fonte: http://www.sanmarinosite.com/storia/guerremo.html
103
http://www.trenobiancoazzurro.org/portale/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=8
102
111
cantiere da anni, ma nessuno almeno in concreto è mai stato portato a termine per quanto
riguarda il percorso e la riattivazione della mobilità.
Ritornando alla nostra proposta si potrebbe creare una collaborazione e unione di più progetti
di valorizzazione, legati sempre all‟attività della Fondazione per l‟Arte. Una o più delle diciassette
gallerie, secondo progetti e riqualificazioni mirate, potrebbe divenire sedi espositive di mostre
temporanee, o semipermanenti, coinvolgendo così l‟allestimento di alcune delle numerose opere
della Galleria d‟Arte Moderna e Contemporanea di San Marino. A seguito dei bombardamenti le
gallerie ferroviarie sono diventate rifugio per le persone sfollate e in autunno, dopo il passaggio
del fronte, un‟epidemia di tifo ha visto riutilizzate le carrozze stesse della ferrovia come ricovero
per gli ammalati. Di questo percorso ferroviario sono rimaste alcune gallerie. Diverse sono state
chiuse al passaggio dell‟uomo negli anni perché ritenute pericolose; altre invece sono state
asfaltate e ristrutturate di recente grazie all‟attività di riqualificazione promossa con la Segreteria
di Stato per il Territorio, l‟Ambiente, l‟Agricoltura e l‟A.A.S.P. (Azienda Autonoma di Stato per i
Servizi Pubblici) che ha permesso così la creazione di un percorso per il passaggio pedonale e
ciclabile. È questo il caso della Galleria Montale, aperta di nuovo al pubblico lo scorso 24
Settembre 2011. Lo stesso Presidente fa infatti presente che è nell‟interesse dell‟Associazione la
realizzazione di un nuovo percorso ferroviario che vada da Borgo Maggiore a San Marino, e che
quindi una sede espositiva permanente all‟interno di una delle gallerie lungo il futuro percorso
non sarebbe possibile, se non per qualche anno visti anche le tempistiche prolungate per la
realizzazione del progetto di collegamento. Proprio nella Galleria Montale sarebbe infatti
interessante realizzare un allestimento, come nelle altre gallerie percorribili, sette in totale, che a
progetto ultimato andrebbero così a proporre percorsi culturali “a tappe” che coinvolgano i
visitatori su tutto il tragitto. Inoltre la Fondazione potrebbe così godere di ulteriori sedi espositive
alle poche che ha a disposizione ora, facendo forza, come ribadito in precedenza, sulla sua natura
di “servizio” collaterale di collaborazione all‟offerta culturale già esistente nel paese.
112
Fig. 12 e 13: Il taglio del nastro alla cerimonia di riapertura e l‟interno della Galleria Montale di San Marino104.
In passato sono nati diversi progetti legati alla vecchia ferrovia o alle sue stazioni; attualmente
queste ultime sono adibite ad altri scopi, quali sedi di alcune associazioni presenti sul territorio.
Di particolare rilevanza è stato il premio Schindler, “Risalire la Città”, nel 1994: esso aveva come
obiettivo quello di raccogliere alcuni progetti che proponessero un sistema di risalita
meccanizzata che coinvolgesse almeno in parte la vecchia ferrovia. La volontà infatti ancora oggi
è quella di riuscire a riattivare il collegamento per divenire un‟alternativa alla Funicolare di Borgo
Maggiore, unico sistema esistente, che ha il limite di convogliare tutto il flusso turistico che ne
usufruisce, ma anche i cittadini stessi, solo da un lato del centro storico di San Marino. Anche in
base ad una prima stima di massima dei costi infrastrutturali e per l‟acquisto dei veicoli, oltre ad
un‟analisi del contesto territoriale (extraurbano) e dell‟impatto ambientale, la soluzione tecnica
ottimale risulta essere quella di servirsi di tram su gomma. La spesa complessiva prevista per il
progetto di collegamento si aggira attorno ad una forbice tra i 25 e i 40 milioni di euro105.
Come si evince dagli obiettivi dell‟Associazione e dall‟operato delle Segreterie di Stato
coinvolte, la volontà è sempre quella di credere fortemente, affiancare e sostenere tutti quei
progetti che possono avvicinare e sensibilizzare più cittadini possibili intorno al loro obiettivo.
Un progetto che coinvolga assieme le testimonianze della vecchia ferrovia e le manifestazioni
artistiche che hanno tracciato la storia culturale di San Marino in realtà ha un precedente
piuttosto importante e particolare proprio nel contesto che si sta trattando: nel 1982, in occasione
di una manifestazione collettiva di artisti promossa dalla Galleria d‟Arte Moderna e
Contemporanea di San Marino, un ancora poco famoso Maurizio Cattelan realizza un‟opera
proprio all‟interno di una delle Gallerie della Ferrovia, la Galleria Montale, dove si trova ancora
oggi. L‟opera “Le tre T” di Cattelan risulta però ancora coperta, e non visibile al pubblico a causa
104
105
Fonte: http://www.giornale.sm/ecco-le-foto-dellapertura-della-galleria-montale/
http://www.provincia.rimini.it/progetti/mobilita/2011_rm_rsm/schema_m_progetto.pdf
113
di una serie di problemi, quali infiltrazioni d‟acqua, alle quali l‟intervento dei professionisti della
Segreteria di Stato sta provvedendo. Anche in occasione dell‟esposizione futura di altre opere
d‟arte nelle gallerie saranno quindi necessari preliminari accorgimenti certamente per la sicurezza,
ma anche per la conservazione adeguata delle opere stesse.
Esistono tantissimi altri esempi simili o maggiormente complessi che si potrebbero poi citare.
Sia a livello nazionale che internazionale si trovano molti progetti che coinvolgono stazioni
ferroviarie, di solito destinate alla mobilità pubblica, e l‟esposizione anche di installazioni vere e
proprie di opere d‟arte. Primo fra tutti il Museo d‟Orsay a Parigi. Esso, celebre per i numerosi
capolavori dell'impressionismo e del post-impressionismo esposti al suo interno, è nato grazie al
recupero e riqualificazione di una ex-stazione ferroviaria (la Gare d’Orsay).
Non solo stazioni ferroviarie, la fantasia e la versatilità dell‟Arte a Napoli e Stoccolma ha
coinvolto anche le linee metropolitane della città.
A Napoli è impossibile restare indifferenti alle nuove architetture e ai tanti capolavori di arte
contemporanea che hanno trasformato le “Stazioni dell‟Arte”106 in veri e propri musei decentrati.
Ogni stazione della metropolitana è diventata un vero e proprio percorso museale con uno spazio
espositivo aperto. L‟arte è così alla portata di tutti, non si paga alcun biglietto e ognuno è libero di
fermarsi a godere di questi capolavori che rendono unico ogni percorso. Ma ciò che rende
straordinario questo itinerario artistico è che le opere esposte sono sempre “aperte” al pubblico,
perché opera d‟arte diventa la stazione stessa.
Fig. 14: M. Merz, Senza Titolo, 2005 neon sabbiato, policarbonato, carta volta e parete del piano intermedio, Stazione Vanvitelli,
Napoli107.
106
Fonte: http://www.alphamuse.it/all-arount/un-museo-in-metropolitana
114
Grandi nomi dell‟arte contemporanea e architetti famosi hanno partecipato al progetto: il
coordinamento artistico è stato affidato ad Achille Bonito Oliva, la realizzazione delle stazioni,
invece, è stata rimessa all‟operato di architetti di fama internazionale, come Gae Aulenti, Atelier
Mendini, Domenico Orlacchio. L‟Amministrazione Pubblica di Napoli con questo progetto ha
voluto rendere più attraenti i luoghi della mobilità comune e nello stesso tempo ha voluto
sensibilizzare e avvicinare il pubblico, in questo caso i fruitori dei mezzi di trasporto pubblici,
all‟arte contemporanea.
Otre 180 opere di 90 tra i più prestigiosi artisti contemporanei sono state esposte, un mirabile
esempio di abbinamento di arte e urbanistica in un museo “diffuso” nell‟ambito territoriale
cittadino. Le stazioni interessate al progetto, in tutto sette, sono state inaugurate tutte tra il 2001 e
il 2003 e grazie a questo progetto sono state rivalutate anche le piazze dove sono collocati gli
ingressi principali di ciascuna stazione, coniugando insieme elementi artistici, sculture antiche,
materiali innovativi e opere d‟arte.
Un “museo sotterraneo” è presente anche a Stoccolma; Il mezzo pubblico di trasporto più
veloce qui è la metropolitana e sono presenti tre le linee, la rossa, la verde e la blu che coprono
oltre 110km di percorso. Ma soprattutto la Stockholms Tunnelbana, la metropolitana cittadina, è
famosa per l‟immenso patrimonio artistico delle sue stazioni: un‟esposizione permanente di
dipinti, graffiti, mosaici e sculture. Fin dagli Anni ‟50 la rete della metropolitana di Stoccolma,
proprietà della Storstockholms Lokaltrafik e gestita dal 2005 dall‟azienda francese Veolia Transport, è
diventata uno dei simboli della città: nelle stazioni sono visibili bellissime opere d‟arte che hanno
lo scopo di avvicinare la popolazione all‟arte in tutte le sue espressioni. Nelle gallerie delle
stazioni artisti nazionali e internazionali hanno potuto dare libero sfogo al proprio estro artistico
allestendo e installando opere di tutti i tipi, dai dipinti ai mosaici, dagli affreschi alle sculture e
recentemente anche installazioni multimediali e digitali.
115
Fig.15 e 16: Graffiti d‟autore e rilievi in alcune delle stazioni del metro di Stoccolma108.
L‟auspicio è che anche la proposta avanzata per San Marino, come le altre numerose che
raggiungono l‟Associazione Treno Bianco Azzurro e le Istituzioni Statali, aiutino a permettere un
reale recupero della linea ferroviaria e del patrimonio che esso testimonia, nel rispetto
dell‟ambiente e di un reale sviluppo sostenibile. Un progetto che possa essere un‟occasione di
crescita per la Repubblica dal punto di vista della mobilità e che possa rappresentare
un‟alternativa e un‟ulteriore opportunità turistica e culturale per il paese e i suoi visitatori.
108
Fonte: http://www.visitsweden.com/Stoccolma/Cultura/Arte-metropolitana-di-Stoccolma/
116
Conclusioni
L‟Arte, la Cultura e il Mercato quali risorse strategiche e di sviluppo per la Serenissima
Repubblica di San Marino. Questo l‟obiettivo e assieme la premessa alla base dell‟elaborato
appena presentato; ricerca che ha cercato di individuare, attraverso l‟elaborazione di semplici
proposte, alcuni possibili progetti di sviluppo per il paese legati al settore artistico e culturale.
Il lavoro presentato ha provato in particolare a risolvere le principali problematiche emerse
durante le ricerche, passaggio fondamentale affinché anche la Repubblica possa aprirsi a nuove
iniziative di valorizzazione culturale, come molti altri paesi, quali il Regno Unito, gli Stati Uniti o
la Svizzera, stanno già facendo.
Prima di tutto si è pensato alla stesura di un Regolamento che integri e modernizzi la legislazione
sanmarinese in materia non solo di tutela e conservazione, ma soprattutto di gestione dei beni
culturali. Grazie all‟acquisizione di nuove norme e riflessioni su questo importante argomento
così sentito dai sanmarinesi, potrebbero nascere nuove visioni di crescita e valorizzazione legate
all‟arte e a tantissimi altri settori presenti sul territorio, dall‟economico, al turistico, fino al settore
formativo o enogastronomico. Tutte queste azioni e iniziative potrebbero inoltre trovare sintesi e
propulsione in un‟apposita struttura operativa, quale la Fondazione per l‟Arte presentata, che si
adoperi affinché momento primario e indispensabile per il suo operato sia anche la riforma della
legislazione culturale vigente, per dare al paese uno strumento all‟avanguardia che permetta di
muoversi con libertà, trasparenza, affidabilità ed autorevolezza anche nello scenario
internazionale; costituendo così un importante esempio per moltissimi altri stati.
In questo senso lo sviluppo locale può divenire davvero un processo di governo del
cambiamento culturale, sociale ed economico di un paese; soprattutto se radicato in un
patrimonio culturale vissuto, capace a sua volta di creare cultura. Infatti non si ha valido sviluppo
senza la conoscenza e la partecipazione effettiva, attiva e consapevole della comunità e dei suoi
soggetti, detentori della vita del patrimonio stesso.
Ecco perché ai fini della mia ricerca è stato fondamentale l‟incontro diretto e il confronto con le
Istituzioni Statali e le principali personalità di fondazioni o associazioni che si occupano di attività
di promozione e valorizzazione del settore culturale a San Marino. La loro disponibilità ed
entusiasmo verso questo settore di ricerca mi ha aiutato, grazie anche ai consigli dei professionisti
e del Professor Giancarlo Graziani, a proseguire con l‟elaborazione e la stesura finale del lavoro.
Dopo aver raccolto sufficienti opinioni, informazioni e spunti di ricerca, esposti nel secondo
capitolo del mio lavoro, la mia proposta per la Repubblica di San Marino si è quindi spostata
117
sull‟elaborazione concreta di ipotesi e strategie di azione legate a due aree di applicazione del
settore dei beni artistici: i principali punti che dovrebbero essere considerati nella stesura del
nuovo Regolamento sui beni culturali e la proposta riguardante la nascita e l‟operato della
Fondazione per l‟Arte.
UN NUOVO REGOLAMENTO PER I BENI CULTURALI SAN MARINESI
Anzitutto si è presa in considerazione la legislazione vigente in materia di Tutela e
Conservazione dei Beni Artistici e Culturali e le modifiche e leggi successive.
Il patrimonio culturale rappresenta le radici visibili della comunità nel territorio. Per poter
valorizzare, conoscere e conservare al meglio la testimonianza della propria identità, ogni paese
ha cercato, e negli ultimi decenni in modo più significativo, di creare anche dal punto di vista
legislativo una normativa che riguardi diversi aspetti e problematiche che si possono venire a
creare in materia di beni culturali: dalla loro definizione e identificazione, a specifiche norme,
come abbiamo visto essere anche per San Marino, riguardanti la conservazione o il restauro, la
vendita o l‟esportazione, o ancora il ritrovamento di beni artistici e le sanzioni amministrative. Si
tratta della Legge n.17 del 1919, la Legge “madre” dei beni artistici e culturali a cui questa
storica comunità è molto affezionata.
Tale Legge, se ci si riferisce all‟epoca della sua nascita, può risultare pratica e moderna, rispetto
ad altre concorrenti europee, ma presenta alcune problematiche inerenti la gestione dei beni
culturali che la fanno risultare ancora incompleta o piuttosto generica. L‟analisi e il confronto
sono stati realizzati consultando altre normative inerenti i beni culturali di paesi maggiormente
affini dal punto di vista territoriale o del sistema giuridico alla Repubblica di San Marino;
l‟obiettivo è stato quello di comprendere i punti di forza e i possibili sviluppi che i paesi
maggiormente competitivi, anche dal punto di vista del mercato artistico, potrebbero fornire al
sistema giuridico sanmarinese in campo culturale, anche in vista dei nuovi progetti di sviluppo
che da anni sta cercando di realizzare.
Il nuovo Regolamento dovrebbe perciò provvedere a:
-
Inserire la nozione di “bene culturale” all‟interno del testo legislativo, termine adoperato
dalla maggior parte degli stati e dalle Istituzioni Internazionali, quali la stessa UNESCO.
Integrare o modificare poi la definizione stessa, valutando la possibilità di considerare
nuovi criteri di giudizio, identitario e non temporale al fine di inserire al suo interno, e
118
sotto la tutela delle norme, l‟arte contemporanea e le numerose forme di manifestazione
della creatività artistica.
-
Regolarizzare la fruizione, valorizzazione e gestione dei beni artistici mobili ed immobili
al fine di potenziare la collaborazione privata nel settore artistico, quali partner e
sponsor di eventi e manifestazioni culturali.
-
Portare a termine il censimento dei beni mobili di valore artistico culturale appartenenti
a personalità giuridiche private, azione prevista dalla legge del 1919, ma mai portata a
termine.
-
Rivedere in maniera definitiva la normativa inerente la circolazione dei beni artistici
fuori e nel territorio sanmarinese. Come nel caso del censimento dei beni mobili
appartenenti a enti o soggetti privati, è necessaria per garantire un maggiore controllo,
tutela, ma soprattutto trasferimento delle opere stesse; nell‟interesse del settore
pubblico, il quale si propone di garantire appunto il giusto controllo e rispetto di tutte le
normative a riguardo, e anche del settore privato.
-
In occasione della revisione della normativa riguardante l‟importazione, l‟esportazione e
il libero mercato dei beni artistici, si potrebbe infine pensare di introdurre una serie di
agevolazioni fiscali che incentivino l‟investimento in cultura o favoriscano lo sviluppo
del mercato artistico; promuovendo anche la pratica della compravendita di beni d‟arte
come un importante settore d‟investimento.
119
LA FONDAZIONE PER L’ARTE
Il progetto della Fondazione per l‟Arte nasce con l‟intento di dare al paese una collocazione
tagliata su misura, stabile e di alto profilo nel campo dell‟arte. L‟iniziativa è quella di coinvolgere
nella sua costituzione diverse personalità: le Istituzioni Statali, gli enti culturali esistenti, come i
Musei di Stato e l'Università di San Marino, assieme alle Fondazioni degli Istituti di Credito, le
associazioni delle categorie economiche e i gruppi di artisti, per dare vita a un ente autonomo di
amministrazione pubblico-privata che gestisca la programmazione e l‟organizzazione di eventi
di vasto richiamo per il settore culturale.
In capo al nuovo ente si sono messe in gioco moltissime aspettative. Grazie al lavoro di ricerca
svolto e alle interviste sottoposte a San Marino, si è potuto venire a conoscenza di una serie di
proposte che la nuova Fondazione per l‟Arte, con l‟aiuto delle altre istituzioni già consolidate,
potrebbe intraprendere.
Si tratta solo di proposte che però, accompagnate all‟integrazione del nuovo regolamento
inerente i beni culturali, potrebbero davvero iniziare quel processo di rilancio dell‟immagine del
paese legato all‟Arte e alla Cultura che diverse personalità politiche tanto auspicano.
La struttura scelta per la creazione di questo nuovo ente potrebbe passare per la costituzione di
un trust, strumento giuridico molto usato soprattutto nei paesi a sistema giuridico Common Law
per la preservazione di un patrimonio artistico, tutelandolo e valorizzandolo nel tempo.
Ovviamente la scelta rimane alle istituzioni coinvolte, ma l‟istituto del trust, a differenza della
semplice fondazione culturale regala una serie di vantaggi che è bene tenere in considerazione.
Una soluzione adeguata è risultata quella di costituire un trust di scopo con la finalità di
conservare ed esporre le opere ad esempio della Galleria d‟Arte Moderna e Contemporanea,
un‟importante collezione statale ancora alla ricerca di un progetto di valorizzazione. I vantaggi
che se ne potrebbero trarre potrebbero essere numerosi. Innanzitutto il proprietario
assicurerebbe alla collezione la giusta valorizzazione e fruizione non solo per se stesso ma anche
verso terzi. Il ricavato poi prodotto da tali attività, come esposizioni e mostre temporanee,
permetterà di poter sostenere i costi di restauro e di altre attività rivolte alla promozione delle
opere stesse. Il trust potrebbe essere realizzato anche a segregazione di un immobile, magari di
origine privata, destinato come sede della Fondazione stessa e delle sue attività.
Le possibilità sono infatti numerose, l‟obiettivo è quello di creare una realtà di promozione
culturale che sia in grado di fare sistema e agire trasversalmente toccando diversi settori.
120
Una Fondazione “per l‟Arte”, appunto, che garantisca finalmente la continuità dei percorsi
avviati, oltre la durata dei governi o la volontà di un singolo Segretario di Stato. Che superi il
carattere sporadico di molti progetti e che consenta di capitalizzare i risultati raggiunti, anche
grazie alla collaborazione del settore privato coinvolto in prima linea nella gestione
dell‟istituzione.
Le potenzialità sono molte, in termini culturali, ma anche economici per il settore turistico e
non solo, altrettante quante i progetti che si potrebbero realizzare.
Fondamentale diviene allora la strategia di una programmazione ragionata degli eventi per
l‟offerta culturale del paese, che sappia cogliere dalle criticità evidenti, quali ad esempio la
ridotta presenza di spazi espositivi presso il centro storico, nuovi stimoli di realizzazione. La
speranza è quella di riuscire a legare mostre di grande richiamo, e di importanza internazionale,
ad attività di promozione legate al patrimonio sanmarinese presente e ai numerosi enti culturali
che operano nel suo territorio. La produzione di tali mostre potrà essere frutto poi non solo di
una coproduzione pubblico-privata, ma anche internazionale, grazie ai numerosi accordi di
collaborazione di cui San Marino già gode.
Accanto a queste iniziative prettamente artistiche e fortemente esperienziali, non
mancherebbero altre legate alla promozione del mercato artistico e alla formazione specializzata
del settore. È nell‟interesse delle Istituzioni Statali, anche in collaborazione con l‟Università di
San Marino, l‟organizzazione di una ciclo di workshops e seminari legati al mercato dell‟arte e alle
nuove possibilità d‟investimento in questo settore. Corsi di specializzazione sull‟Art Advisory ad
esempio potrebbero dare una formidabile crescita al Sistema Bancario Sanmarinese, da sempre
attivo nel settore della gestione patrimoniale, favorendone così un posizionamento su specifici
target e strumenti innovativi di investimento. Lo svolgimento di tali corsi apporterà una presenza
continua di partecipanti, oltre a docenti ed esperti, e consentirà alla Repubblica di emergere
quale punto di riferimento del settore anche a livello internazionale.
121
122
APPENDICE A: Documenti normativi
Legge 10 giugno 1919 n. 17
LEGGE SULLA TUTELA E CONSERVAZIONE DEI MONUMENTI, DEI MUSEI, DEGLI
SCAVI E DEGLI OGGETTI DI ANTICHITÀ E DI ARTE
TITOLO I
Art.1
Sono soggette alle disposizioni della presente legge le cose immobili e mobili che abbiano interesse storico
archeologico, paleontologico e artistico.
Ne sono esclusi gli edifici e gli oggetti d‟arte di autori viventi o la cui data di esecuzione non risalga ad
oltre cinquant‟anni.
Art. 2
Le cose di cui all‟articolo precedente sono inalienabili quando appartengono allo Stato, a Confraternite, a
Enti morali ecclesiastici di qualsiasi natura e ad Ente morale riconosciuto.
Il Congresso degli Studi, sulle conformi conclusioni della Commissione Governativa per la conservazione
dei monumenti di cui al Titolo 2, potrà permettere la vendita e la permuta di tali cose da uno ad altro degli
Enti soprannominati, quando non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico
godimento.
Art. 3
I Sindaci di Governo, i Parroci, i Rettori di Chiese, ed in generale tutti gli amministratori di Enti morali,
presenteranno alla suddetta Commissione l‟elenco descrittivo delle cose di cui all‟art. 1 si spettanza
dell‟Ente morale da loro amministrato entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.
Art. 4
Tale elenco deve indicare il numero progressivo di tutti gli oggetti, la provenienza, il soggetto
rappresentato, il secolo cui appartengono, l‟autore di scuola, nonché una sommaria illustrazione storica dei
medesimi.
Art. 5
L‟elenco sarà fatto in duplice esemplare da conservarsi uno dai possessori, l‟altro dalla Commissione.
123
Art. 6
Non si potranno eseguire innovazioni nell‟ordinamento delle raccolte, senza l‟autorizzazione della
Commissione.
In ogni caso nei nuovi ordinamenti non dovrà essere mutata la numerazione degli oggetti. Ove qualche
mutamento in essa sia assolutamente necessario, dovrà col nuovo numero essere tenuto in evidenza
l‟antico.
Ai restauri dei dipinti dovrà sempre precedere l‟autorizzazione della Commissione, fatta eccezione delle
semplici riparazioni, dei casi di assoluta urgenza e dei lavori di vera conservazione.
Art. 7
Il Congresso degli Studi, sentito il parere della Commissione, ha la facoltà di provvedere, ove occorra, alla
integrità e sicurezza delle cose suddette, facendole trasportare e custodire temporaneamente in pubblici
istituti.
Sentito il parere della Commissione, il Congresso degli Studi ha anche la facoltà di far restaurare, ove
occorra, le predette cose e di adottare tutte le provvidenze idonee ed impedirne il deterioramento.
Le spese saranno a carico dell‟Ente proprietario, se ed in quanto l‟Ente medesimo sia in grado di
sostenerle.
Contro il giudizio sulla necessità della spesa e la possibilità dell‟Ente a sostenerla è dato ricorso al
Consiglio Grande e Generale.
Art. 8
Le cose immobili e mobili, di spettanza degli Enti morali surricordati saranno descritti in appositi elenchi
dietro invito rivolto agli amministratori degli Enti medesimi.
Se nel termine di cui all‟art. 3 della presente legge gli amministratori non avranno presentato gli elenchi, o
avranno presentato gli elenchi dolosamente inesatti, la Commissione procederà alla denuncia al
Commissario della Legge per l‟azione giudiziaria come al Titolo III.
Art. 9
Nelle chiese, loro dipendenze ed altri edifici sacri, le cose d‟arte e di antichità dovranno essere liberamente
visibili.
Speciali norme e cautele, d‟accordo con la Commissione, dovranno adottarsi per le cose di valore esistenti
in dette chiese ed edifici.
Art. 10
Le cose spettanti agli Enti dovranno essere fissate al luogo di loro destinazione nel modo che la
Commissione stimerà più idoneo e garantirne la conservazione e la custodia. Nessuna delle cose predette
potrà essere rimossa senza il consenso della Commissione stessa.
124
Per qualsiasi rimozione avvenuta contrariamente al disposto dei precedenti articoli senza il consenso della
Commissione, questa eleverà processo verbale da trasmettersi al Commissario della Legge, che procederà
agli effetti del Titolo III della presente legge.
Art. 11
Colui che come proprietario o per semplice titolo di possesso detenga una delle cose, di cui all‟art. 1, non
può trasmettere la proprietà o dimetterne il possesso senza farne denuncia alla Commissione.
Art. 12
Il Governo avrà diritto di acquistare la cosa al medesimo prezzo stabilito nel contratto di alienazione.
Questo diritto dovrà essere esercitato entro due mesi dalla data della denuncia; il termine dovrà essere
prorogato fino a quattro mesi.
Durante questo tempo il contratto rimane sottoposto alla condizione risolutiva dell‟esercizio del diritto di
prelazione e l‟alienazione non potrà effettuare la tradizione della cosa.
Art. 13
Le cose di cui all‟art. 1, siano mobili o immobili, qualora deteriorino o presentino pericolo di
deterioramento o il proprietario non provveda ai necessari restauri in un termine assegnatogli dalla
Commissione, potranno essere, se mobili, esportate in luogo sicuro, od espropriate, se trattasi di immobili.
È comunque in facoltà del Governo di procedere d‟ufficio al restauro degli immobili e degli oggetti d‟arte
che ne siano riconosciuti bisognevoli.
Art. 14
È vietata l‟esportazione dal territorio della Repubblica delle cose che abbiano interesse storico,
archeologico e artistico. Il proprietario o possessore delle cose e oggetti d‟arte il quale intende esportarle,
dovrà farne denuncia alla Commissione, la quale giudicherà in merito.
Art. 15
Entro il termine di due mesi, che può essere prorogato a quattro, il Governo potrà acquistare la cosa
denunciata per l‟esportazione.
L‟acquisto seguirà al prezzo dichiarato dall‟esportatore e la cosa, durante il termine anzidetto, sarà
custodita a cura del Governo.
Nel caso di divieto di esportazione, qualora l‟offerta non venga accettata, si provocherà il giudizio di una
Commissione peritale, la quale determinerà il prezzo ponendo a base della stima il valore della cosa
all‟interno del Regno d‟Italia.
125
La Commissione peritale di cui sopra sarà nominata per metà dall‟esportatore per metà dalla
Commissione. Quando si abbia parità di voti, deciderà un arbitro scelto di comune accordo, e dove tale
accordo manchi, l‟arbitro sarà nominato dal Commissario di Legge.
Art. 16
Le cose previste nell‟art. 1 non potranno essere demolite, rimosse, modificate né restaurate senza
l‟autorizzazione della Commissione.
Contro il rifiuto dell‟autorizzazione è dato ricorso all‟autorità giudiziaria.
Art. 17
Quando si trovino cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, possono essere prescritte
nei casi di nuove costruzioni, ricostruzioni, piani regolatori, le distanze, le misure e le altre norme
necessarie, allo scopo che le nuove opere non danneggino la prospettiva o la luce richiesta dai monumenti
stessi.
Art. 18
Il Governo può eseguire scavi per intenti archeologici in qualunque punto del territorio dello Stato,
quando con decreti del Consiglio sia dichiarata la convenienza.
Il proprietario del fondo ove si eseguiscono gli scavi avrà diritto a compenso per il lucro mancato e per il
danno che gli fosse derivato. Ove il detto compenso non possa fissarsi amichevolmente, esso sarà
determinato con le norme stabilite dalla legge sull‟espropriazione.
Le cose scoperte appartengono allo Stato. Di esse sarà rilasciata al proprietario del fondo una quarta parte,
oppure il prezzo equivalente, a scelta della Commissione. Il valore delle cose verrà stabilito come nell‟art.
15.
Art. 19
Per la dichiarazione di pubblica utilità si segue la legge sulle espropriazioni.
Nella stima del fondo non sarà però tenuto conto del presunto valore delle cose di interesse archeologico,
che si ritenga potervisi rinvenire.
Art. 20
Potrà la Commissione concedere a enti o a privati licenza di eseguire ricerche archeologiche, purchè essi si
sottopongano alla vigilanza degli ufficiali governativi e osservino tutte le norme che da queste saranno
imposte nell‟interesse della scienza.
Delle cose scoperte sarà rilasciata agli enti o ai privati la metà oppure il prezzo equivalente alla metà, a
scelta della Commissione.
Il valore delle cose sarà stimato come all‟art. 15. La licenza sarà immediatamente ritirata ove non si
osservino le prescrizioni di cui nella prima parte di questo articolo.
126
Il Governo potrà pure revocare la licenza, quando voglia sostituirsi ai detti enti o ai privati nella iniziativa
o nella prosecuzione dello scavo.
In tale caso però dovrà concedersi ad essi rimborso delle spese per gli scavi già eseguiti senza pregiudizio
della eventuale partecipazione loro al quarto delle cose che già fossero state scoperte al momento della
revoca della licenza.
Art. 21
Tanto il fortuito scopritore di oggetti di cavo e di resti monumentali, quanto il detentore di essi, debbono
provvedere alla loro conservazione temporanea lasciandoli infatti fino a che non siano visitati dalla
predetta autorità.
Trattandosi di oggetti di cui non si possa altrimenti provvedere alla custodia, potrà lo scopritore
rimuoverli per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione fino alla visita di cui sopra.
La commissione li farà visitare entro 15 giorni dalla denuncia delle cose scoperte fortuitamente e sarà
rilasciata la metà o il prezzo equivalente al proprietario del fondo, fermi restando i diritti riconosciuti al
ritrovatore verso il detto proprietario a tenore di legge.
Art. 22
Le stesse facoltà spetteranno al Governo allorché si tratti di cose scoperte in seguito a scavi di cui fosse
stata concessa la licenza a Istituti.
Art. 23
Le alienazioni fatte contro i divieti contenuti nella presente legge, sono nulle di pieno diritto.
Art. 24
Quando la cosa non sia presentata alla Commissione e per essa al suo Presidente di cui agli Commissione
e per essa al suo Presidente di cui agli articoli 26 e 29, o sia con falsa dichiarazione o nascosta o frammista
ad oggetti di altro genere, in modo da far presumere il proposito di sottrarla, verranno applicate le penalità
di cui all‟art. 33 della presente legge.
TITOLO II
Art. 25
È istituita una Commissione Governativa per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d‟antichità e
d‟arte.
Art. 26
La Commissione dà parere sopra ogni argomento riguardante la tutela e la conservazione dei monumenti e
degli oggetti d‟antichità e d‟arte.
127
Art. 27
Può di sua iniziativa far proposte relative alla conservazione dei monumenti, all‟esecuzione di scavi, ed
acquisti di oggetti d‟antichità e d‟arte.
Deve disimpegnare tutte le mansioni stabilite nel primo titolo della presente legge.
Art. 28
La Commissione si compone di non meno di 12 commissari nominati dal Consiglio.
I Conservatori della Biblioteca e Museo Governativi e dell‟Archivio ne fanno parte per diritto.
La Commissione nomina nel suo seno il Presidente e il Segretario.
Art. 29
La Commissione si adunerà, presso la sede del Museo, quando lo ritenga opportuno il Presidente.
Il Presidente, almeno due giorni prima della convocazione della Commissione, invierà ai singoli
Commissari l‟invito.
L‟adunanza è valida quando intervengono almeno sei Commissari.
Art. 30
Le funzioni dei Commissari sono gratuite.
Art. 31
Nessun verbale o estratto di verbale della Commissione può essere pubblicato né comunicato a persona
estranea.
Art. 32
Il Congresso Superiore degli Studi coadiuverà la Commissione per le funzioni di sua competenza.
TITOLO III
Art. 33
Gli amministratori e gli impiegati degli Enti morali che abbiamo trasgredito alle disposizioni della presente
legge, sono puniti con multa da un minimo di L. 5 a un massimo di L. 100 a seconda della gravità
dell‟infrazione.
Art. 34
Eguale penalità sarà comminata contro chiunque arrechi danni ai ricordi storici, monumenti, oggetti di
antichità e d‟arte in qualsiasi Parte del territorio della Repubblica ed a coloro che siano responsabili di
scavi ed alienazioni clandestine.
128
Art. 35
I Capi degli Uffici, l‟Economo dei Benefici Vacanti, i Sindaci di Governo e tutti gli agenti possono dare
scarico delle suddette infrazioni con rapporti motivati alla Commissione.
Legge 19 luglio 1995 n.87
TESTO UNICO DELLE LEGGI URBANISTICHE ED EDILIZIE
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande
e Generale nella seduta del 19 luglio 1995.
[…]
CAPO VII
SEZIONE I
PERFEZIONAMENTO DELL'ESERCIZIO DELLA TUTELA SUI
MONUMENTI DI CUI ALLE LEGGI 10/06/1919 N.17 E 11/12/1980 N.98
Art. 197
Individuazione dei monumenti
Nell'ambito degli edifici e manufatti architettonici, urbani o rurali, anche a carattere
minore quali cellette, fontanili, lavatoi, molini, pavimentazioni e simili, la cui costituzione
risale ad oltre cinquanta anni e comunque attribuiti ad autore non vivente rivestono valore
di monumento e quindi sono soggetti alle norme di tutela della legge stessa, tutti quelli
individuati attraverso apposite leggi redatte sulla base
delle indicazioni e delle valutazioni che dovranno essere fornite dalla Commissione per la
Conservazione dei Monumenti e degli Oggetti di Antichità ed Arte, in seguito definita con
l'abbreviazione C.C.M..
Art. 198
Dichiarazione del valore monumentale
Entro quindici giorni dalla pubblicazione delle leggi di cui all'articolo precedente gli
elenchi devono essere resi pubblici e notificati ai proprietari degli immobili in essi inseriti.
Entro il termine di venti giorni dalla notifica è dato presentare ricorso motivato, presso la
Segreteria di Stato per gli Affari Interni, per l'inserimento o l'esclusione di manufatti o
immobili dagli elenchi.
Sui ricorsi decide inappellabilmente il Consiglio Grande e Generale su parere motivato di
una apposita Commissione composta come segue:
129
- il Presidente della C.C.M., che la presiede;
- il Dirigente del Museo di Stato;
- il Dirigente dell'Ufficio Urbanistica;
- il Dirigente dell'Ufficio Progettazione;
- un esperto nominato dal Consiglio Grande e Generale su proposta del Congresso di
Stato.
Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il parere del Presidente.
Art. 199
Selezione e schedatura dei monumenti
La C.C.M. è tenuta a fornire gli elenchi dei manufatti o immobili con valore di
monumento, individuati, mediante documentata schedatura e catalogazione, entro
l'ambito stabilito nell'articolo 1, per la redazione delle apposite proposte di legge entro il
30 giugno 1996; successivamente almeno, ogni cinque anni, curerà l'aggiornamento degli
elenchi.
Nella preparazione di detti elenchi la C.C.M. potrà avvalersi della collaborazione di tecnici
ed esperti che opereranno sotto il controllo e la supervisione della Commissione stessa.
Gli eventuali oneri saranno da imputarsi sul bilancio del Dicastero Pubblica Istruzione e
Cultura.
Le schede di catalogazione saranno conservate dal Museo di Stato che le rende disponibili
alla consultazione da parte di chi ne faccia richiesta.
Art. 200
Procedura di urgenza
Se, nel caso di movimentazione dei terreni o di ristrutturazione di immobili, si
evidenziassero manufatti di particolare pregio culturale, storico od architettonico la
C.C.M., e per essa il Presidente, può dichiarare i beni sotto tutela provvisoria mediante
apposita notifica trasmessa all'interessato ed al Dirigente dell'Ufficio Urbanistica che
provvederà a disporre la sospensione immediata dei lavori.
L'opportunità di esercizio di tutela definitiva dovrà essere approfondita dalla C.C.M. che
dovrà pronunciarsi entro quindici giorni e trasmettere al Consiglio Grande e Generale
l'eventuale proposta di elezione a monumento dei manufatti rinvenuti.
Il Consiglio Grande e Generale dovrà deliberare sulla suddetta proposta nella prima
seduta utile.
Qualora l'interessato si renda disponibile ad adottare le cautele impartite dalla C.C.M., la
sospensione dei lavori potrà essere revocata.
Art. 201
Autorizzazioni per gli interventi sui monumenti
Per tutti gli interventi di restauro o modifica sugli immobili o manufatti di valore
monumentale, individuati mediante le apposite leggi di cui all'articolo 197, la richiesta
presso l'Ufficio Urbanistica di rilascio della concessione o della autorizzazione necessaria
deve essere corredata dalla preventiva autorizzazione della C.C.M., per quanto di
competenza, ai sensi della Legge 10 giugno 1919 n.17 e della Legge 11 dicembre 1980
n.98. 72.
Tale autorizzazione deve essere rilasciata entro il termine di quaranta giorni.
130
Contro il rifiuto della autorizzazione di cui al precedente comma è dato il ricorso presso la
C.C.M. entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica della delibera.
Al ricorso verrà data risposta entro trenta giorni.
Art. 202
Composizione e competenze della C.C.M.
La Commissione per la Conservazione dei Monumenti degli Oggetti di Antichità ed Arte
(C.C.M.) è competente in materia di conservazione, utilizzazione e restauro dei
monumenti, per quanto riguarda la salvaguardia degli aspetti storici, artistici, architettonici
ed archeologici.
La C.C.M. è nominata per la durata di una legislatura dal Consiglio Grande e Generale e si
compone di sette Commissari espressamente competenti in ambito storico, architettonico,
artistico e archeologico. Sono incompatibili con la nomina a membro nella C.C.M. coloro
che svolgono libera professione negli ambiti di competenza della Commissione medesima.
Inoltre ne fanno parte, a titolo consultivo, i responsabili del Museo di Stato, della
Biblioteca di Stato, dell'Archivio Pubblico ed un rappresentante dell'Ordine degli
Ingegneri e Architetti di San Marino.
La Commissione nomina al suo interno il Presidente ed il Segretario e, per eventuali pareri
da rilasciare per pratiche di restauro, risanamento conservativo ed interventi nei centri
storici, si avvale della collaborazione di un architetto alle dipendenze del Dipartimento del
Territorio competente in materia.
Le sedute della Commissione sono valide con la partecipazione di almeno quattro dei
commissari previsti.
Oltre alle competenze derivanti dalla presente legge la C.C.M. assolve ai compiti stabiliti
dalla Legge 10 giugno 1919 n.17 e dalla Legge 11 dicembre 1980 n.98.
131
REPUBBLICA DI SAN MARINO
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo
6 della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge
ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta
del 17 settembre 2009.
LEGGE 22 SETTEMBRE 2009 N.133
LEGGE QUADRO PER LA TUTELA, LA GESTIONE, LA VALORIZZAZIONE E LA
PROMOZIONE
DEL SITO “CENTRO STORICO DI SAN MARINO E MONTE TITANO”,
INSERITO NELLA LISTA
DEL PATRIMONIO MONDIALE DELL’UNESCO
Art. 1
(Finalità)
1. La presente Legge Quadro garantisce la conservazione dei
valori di integrità ed autenticità di cui all‟art. 3, attraverso azioni
di tutela e di corretta gestione del patrimonio storico, e di
regolamentazione degli interventi fisici e funzionali di
valorizzazione e promozione del Sito “Centro storico di San Marino
e monte Titano”, iscritto sulla “Lista del Patrimonio Mondiale
dell‟UNESCO“ il 7 Luglio 2008 - di seguito denominato Sito-.
Art. 2
(Ambito di applicazione)
1. La presente Legge si riferisce al Sito nominato Patrimonio
Mondiale dell‟Umanità “Centro storico di San Marino e monte
Titano” unitamente all‟area denominata “zona tampone” così come
individuati nella planimetria, in scala 1:5000, allegata alla
presente legge, allegato “A”.
Art. 3
(Dichiarazione di Valore Universale)
1. Il Sito “Centro storico di San Marino e monte Titano”,
iscritto sulla “Lista del Patrimonio Mondiale dell‟UNESCO“ il 7 luglio
2008, è, per il suo valore universale ed eccezionale punto di
eccellenza del patrimonio culturale, paesaggistico e naturale del
territorio della Repubblica di San Marino e merita tutela a
beneficio di tutta l‟umanità.
2. Con la presente legge viene adottata la sotto riportata
dichiarazione di valore universale:
„‟San Marino e il monte Titano costituiscono una testimonianza
eccezionale dell‟istituzione di una democrazia rappresentativa
fondata sull‟autonomia civica e l‟autogoverno, avendo esercitato
con una continuità unica e senza interruzione il ruolo di Capitale di
una Repubblica da sempre indipendente. San Marino è una delle
più antiche Repubbliche del mondo e l‟unica Città-Stato che
132
sussiste, rappresentando una tappa importante dello sviluppo dei
modelli democratici in Europa e in tutto il mondo. Le espressioni
tangibili della continuità della sua lunga esistenza in quanto
capitale della Repubblica, il suo contesto geopolitico inalterato e le
sue funzioni giuridiche e istituzionali si ritrovano nella sua
posizione strategica in cima al monte Titano, nel suo modello
urbano storico, nei suoi spazi urbani e nei suoi numerosi
monumenti pubblici. San Marino ha uno statuto emblematico
ampiamente riconosciuto in quanto simbolo della Città-Stato
libera, illustrato attraverso i secoli, nella letteratura, nelle arti e
nel dibattito politico‟‟.
Art. 4
(Integrità e Autenticità)
1. La tutela di valore universale di cui all‟art. 3 si basa sui
valori connessi all‟integrità e all‟autenticità riconosciuti
dall‟UNESCO.
2. L‟integrità consiste nel legame esistente tra la storia e la
struttura urbana del Centro storico di San Marino in
considerazione del ruolo amministrativo e istituzionale che lo
stesso ha svolto ininterrottamente come capitale della Repubblica.
Nei Centri storici di San Marino e Borgo Maggiore sono riconoscibili
ancora oggi tutti gli elementi materiali che rappresentano detto
legame.
3. L‟autenticità è rappresentata dalla particolare ubicazione
della Città di San Marino e dal rapporto che insieme al monte
Titano ha con il territorio circostante. Il quadro complessivo che
ne scaturisce in relazione con il Centro storico di Borgo Maggiore
presenta un grande valore nel contesto del paesaggio circostante,
che si estende oltre i confini della Repubblica.
Art. 5
(Tutela del Sito)
1. Per tutela del Sito si intende ogni attività diretta a
riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali ed
ambientali, localizzati all‟interno del Sito stesso e della zona
tampone.
2. La tutela fisica del Sito e della zona tampone nonché degli
immobili e delle aree in essi compresi è demandata agli uffici, agli
istituti ed alle Commissioni della Pubblica Amministrazione, che
nell‟ambito delle funzioni loro attribuite dalla normativa vigente,
garantiscono la conservazione dei valori di integrità ed autenticità
riconosciuti adottando speciali misure di carattere preventivo e
repressivo. I predetti uffici, istituti e Commissioni, in particolare,
collaborano con l‟Unità di Coordinamento – UNESCO ai sensi di
quanto previsto dall‟articolo 10, comma 6, lettera a).
3. Gli interventi fisici e funzionali nel Sito e nella zona
tampone, impostati sulle esigenze di miglioramento delle
condizioni d‟uso degli edifici e delle aree circostanti, non devono,
in ogni modo, compromettere i valori storico-architettonici
esistenti che derivano prevalentemente dal carattere e dalla forma
del tessuto urbano storico.
4. Gli interventi si concretizzano nell‟ambito di uno sviluppo
133
contemporaneo fondato sull‟uso corretto delle migliori tecnologie
attraverso una valutazione giusta dei suoi valori, nel massimo
rispetto dei principi di conservazione e di tutela materica e
funzionale, aggiungendo espressioni culturali di prima qualità.
5. Qualora gli interventi proposti prevedono integrazioni o
nuove costruzioni, gli stessi sono sottoposti, oltre a quanto
previsto dalla normativa vigente, anche a studi di impatto
culturale e visivo al fine di garantire un giusto e equilibrato
inserimento nel contesto del paesaggio storico urbano.
Art .6
(Gestione del Sito)
1. Per gestione del Sito si intende ogni attività volta,
mediante l‟organizzazione di risorse umane e materiali, ad
assicurare la fruizione dei beni culturali ed ambientali localizzati
all‟interno del Sito e nella zona tampone, concorrendo al
perseguimento delle finalità di tutela e di valorizzazione.
2. Le funzioni ed i compiti di gestione comprendono in
particolare le attività concernenti:
a) l'organizzazione, il funzionamento, la disciplina del personale, i
servizi aggiuntivi, le riproduzioni e le concessioni d'uso dei
beni;
b) la manutenzione, la sicurezza, l'integrità dei beni, lo sviluppo
delle raccolte museali;
c) la fruizione pubblica dei beni.
Art. 7
(La valorizzazione del Sito)
1. Per valorizzazione del Sito si intende ogni attività diretta a
migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni
culturali ed ambientali presenti all‟interno del Sito e della zona
tampone, e ad incrementarne la fruizione.
2. Le funzioni e i compiti di valorizzazione comprendono in
particolare le attività concernenti:
a) il miglioramento della conservazione fisica dei beni e della loro
sicurezza, integrità e valore;
b) il miglioramento dell'accesso ai beni e la diffusione della loro
conoscenza anche mediante riproduzioni, pubblicazioni ed ogni
altro mezzo di comunicazione;
c) la fruizione agevolata dei beni da parte delle categorie meno
favorite;
d) l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative scientifiche
anche in collaborazione con università ed istituzioni culturali e di
ricerca;
e) l'organizzazione di attività didattiche e divulgative anche in
collaborazione con istituti di istruzione;
f) l'organizzazione di mostre anche in collaborazione con altri
soggetti pubblici e privati;
g) l'organizzazione di eventi culturali e naturalistici, connessi a
particolari aspetti dei beni o ad operazioni di recupero, restauro
o ad acquisizione;
h) l'organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la
connessione fra beni culturali e ambientali diversi;
134
i) la comunicazione intesa come strumento di diffusione e
divulgazione di un‟immagine del Sito corretta ed aderente alle
sue peculiari caratteristiche posizionando adeguatamente
l‟immagine di San Marino nel settore del turismo culturale.
Art. 8
(La promozione del Sito)
1. Per promozione del Sito si intende ogni attività diretta a
suscitare e a sostenere le attività culturali.
2. Le funzioni e i compiti di promozione comprendono in
particolare le attività concernenti:
a) gli interventi di sostegno alle attività culturali mediante ausili
finanziari, la predisposizione di strutture e la loro gestione;
b) l'organizzazione di iniziative dirette ad accrescere la conoscenza
delle attività culturali ed a favorirne la migliore diffusione;
c) l'equilibrato sviluppo delle attività culturali tra le diverse aree
territoriali;
d) l'organizzazione di iniziative dirette a favorire l'integrazione
delle attività culturali con quelle relative alla istruzione
scolastica e alla formazione professionale;
e) lo sviluppo delle nuove espressioni culturali ed artistiche e di
quelle meno note, anche in relazione all'impiego di tecnologie in
evoluzione.
Art. 9
(Il Piano di Gestione)
1. Il Piano di Gestione è lo strumento volto ad assicurare la
tutela, la valorizzazione e la promozione del sito “Centro storico di
San Marino e Monte Titano” e della zona tampone, al fine di conservare
l‟iscrizione del sito stesso all‟interno della Lista del Patrimonio
Mondiale dell‟UNESCO.
2. Il Piano di Gestione costituisce un modello di gestione
delle risorse di carattere storico e ambientale, in grado di
orientare le scelte della pianificazione urbanistica ed economica
dell‟area nominata.
3. Il Piano di Gestione in particolare prevede:
a) realizzazione ed aggiornamento di un quadro conoscitivo
completo, a cui potranno attingere tutti gli strumenti di
pianificazione, programmazione e gestione riguardanti le aree
comprese all‟interno del Sito;
b) elaborazione di indirizzi per la conservazione e la valorizzazione
del Sito;
c) individuazione di possibili canali di finanziamento e di eventuali
forme di incentivo atti ad agevolare gli interventi di tutela e
valorizzazione del Sito;
d) promuovere la partecipazione alla elaborazione di politiche per
la valorizzazione del Sito;
e) diffondere e divulgare un‟immagine del Sito corretta ed
aderente alle sue peculiari caratteristiche.
Art. 10
(Operatività del Piano di Gestione)
1. L‟operatività del Piano di Gestione è garantita da
un‟Autorità di Indirizzo - UNESCO e da una Unità di
135
Coordinamento - UNESCO.
2. L‟Autorità di Indirizzo – UNESCO è formata dai Segretari
di Stato con la delega agli Affari Esteri, all‟Educazione, alla
Cultura, all‟Università, al Territorio, all‟Ambiente, al Commercio e
al Turismo.
3. L‟Autorità di Indirizzo – UNESCO garantisce
principalmente gli indirizzi per l‟implementazione del Piano di
Gestione e definisce nel tempo i correttivi necessari per il
raggiungimento degli obiettivi prefissati dal medesimo Piano di
Gestione. Nomina i componenti per l‟attuazione dei Piani di
Lavoro, già previsti nel Piano di Gestione e definiti sulla base delle
risorse messe a disposizione e degli obiettivi prefissati.
4. Ai fini di cui al comma 3, ogni anno, mediante Legge di
Bilancio, sono previsti fondi necessari al fine di garantire
l‟operatività connessa ai Piani di Lavoro.
5. L‟Unità di Coordinamento - UNESCO è composta da un
Responsabile Generale, da un Coordinatore del Piano di Gestione e
da un Responsabile Scientifico nominati dal Congresso di Stato su
indicazione dell‟Autorità di Indirizzo – UNESCO.
6. L‟Unità di Coordinamento - UNESCO svolge le seguenti
funzioni:
a) programmare e coordinare le attività di concertazione tra tutti i
soggetti istituzionali e non, coinvolti nella realizzazione del
Piano di Gestione e dei Piani di Lavoro;
b) gestire e coordinare le attività di supporto ed assistenza tecnica
delle diverse fasi del Piano;
c) verificare lo stato di avanzamento del Piano;
d) verificare la coerenza delle iniziative proposte da istituzioni
pubbliche e non, rispetto alla strategia generale ed agli obiettivi
di indirizzo previsti dal Piano;
e) definire le criticità e i fabbisogni dei diversi interventi previsti
nel Piano;
f) concordare con i diversi attori le priorità per lo sviluppo delle
singoli parti del Piano;
g) monitorare il sito;
h) monitorare in itinere ed ex post le attività di realizzazione delle
iniziative oggetto del Piano di Gestione;
i) redigere i rapporti richiesti dall‟UNESCO e dall‟Autorità di
Indirizzo – UNESCO.
7. L‟Unità di Coordinamento - UNESCO è supportata da
un‟attività di segreteria permanente.
Art.11
(Misure speciali per la tutela del Sito)
1. Allo scopo di assicurare un‟azione compatibile tra lo
sviluppo del sistema turistico e la valorizzazione e la tutela del
patrimonio storico-architettonico nel Sito sono intraprese misure
speciali che prevedono in particolare:
a) controllo dei flussi turistici;
b) predisposizione di servizi di assistenza culturale e di ospitalità
per il pubblico;
c) servizi di pulizia e raccolta rifiuti;
136
d) bonifica delle reti tecnologiche aeree.
2. Al fine di incentivare i privati ad effettuare interventi di
recupero, tutela e valorizzazione dei beni culturali posti all‟interno
del Sito, il Congresso di Stato adotta entro diciotto mesi Decreto
Delegato che preveda:
a) la deducibilità delle spese sostenute per contribuire alla
conservazione e alla valorizzazione del patrimonio artistico;
b) la deducibilità delle spese sostenute per finanziare associazioni
culturali no profit operanti nei settori culturali in linea con i
valori e gli ideali dell‟UNESCO;
c) forme di sostegno alle associazioni culturali no profit operanti
nei settori culturali in linea con i valori e gli ideali dell‟UNESCO;
d) forme di sostegno e di deducibilità delle spese sostenute per la
riconversione delle attività commerciali;
e) criteri, parametri e linee guida d‟intervento nonché tecniche
pratiche da rispettare per la conservazione degli immobili.
Art.12
(Criteri per l’uso dei contrassegni del Patrimonio Mondiale)
1. I contrassegni del Patrimonio Mondiale sono protetti sul
piano nazionale e internazionale e sono proprietà dell‟UNESCO; il
loro uso nella Repubblica di San Marino soggiace, in ogni caso, ad
autorizzazione dell‟Autorità di Indirizzo - UNESCO.
2. L‟uso dei contrassegni del Patrimonio Mondiale è associato
alla trasmissione di valori educativi, scientifici, culturali o artistici
strettamente legati alla Convenzione del Patrimonio Mondiale,
nonché ai principi e agli ideali dell‟UNESCO.
3. L‟uso dei contrassegni del Patrimonio Mondiale ai fini
commerciali non è autorizzato.
Art 13
(Contrassegni del Patrimonio Mondiale)
1. Sono utilizzati quali contrassegni del Patrimonio Mondiale
dell‟UNESCO:
a) l‟emblema del Patrimonio Mondiale;
b) le espressioni “patrimonio mondiale”, “patrimonio mondiale
dell‟UNESCO e terminologie affini;
c) il nome Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale
culturale e naturale e terminologie affini.
2. L‟Emblema del Patrimonio Mondiale dell‟UNESCO, nella
Repubblica di San Marino, si presenta nelle forme individuate
nell‟allegato “B” alla presente legge.
3. L‟utilizzo dell‟emblema del Patrimonio Mondiale è soggetto
alle seguenti disposizioni.
a) può essere utilizzato a colori quantunque sia preferibile l‟uso in
bianco e nero;
b) non può essere utilizzato in una forma modificata;
c) non può essere combinato con altri contrassegni ed emblemi
che possono avere attinenze commerciali;
d) è utilizzato preferibilmente, unitamente al logo dell‟UNESCO
nella modalità individuata all‟allegato “C” della presente Legge.
4. Le procedure per l‟ottenimento di autorizzazione per
l‟utilizzo dei contrassegni del Patrimonio Mondiale e per il loro
137
utilizzo saranno oggetto di regolamento da approvarsi entro tre
mesi dall‟entrata in vigore della presente Legge da parte del
Congresso di Stato su proposta dell‟Autorità di Indirizzo- UNESCO.
5. Il predetto regolamento recepisce i contenuti delle Linee
Guida Operative dell‟UNESCO del 2005.
Art 14
(Entrata in vigore)
1. La presente Legge entra in vigore il quinto giorno
successivo a quella della sua legale pubblicazione.
Data dalla Nostra Residenza, addì 22 settembre 2009/1709 d.F.R
I CAPITANI REGGENTI
Massimo Cenci – Oscar Mina
IL SEGRETARIO
DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta
138
139
o)
p)
q)
r)
«trust di scopo»: il trust istituito per perseguire uno o più scopi;
«trust esteri»: un trust la cui legge applicabile è una legge sul trust di uno Stato estero;
«trustee residente»: il trustee la cui residenza è nella Repubblica di San Marino;
«trustee non residente»: il trustee la cui residenza non è nella Repubblica di San Marino.
Art.2
(Nozione di trust)
1.
Si ha trust quando un soggetto è titolare di beni nell’interesse di uno o più beneficiari, o per
uno scopo specifico ai sensi della Legge.
2.
Non è incompatibile con l’esistenza di un trust la circostanza che il disponente ricopra
l’ufficio di trustee, oppure si riservi alcuni diritti o poteri.
3.
Il disponente e il trustee possono essere beneficiari del trust, ma il trustee non può essere
l'unico beneficiario del trust.
4.
Il medesimo atto istitutivo può istituire trust per beneficiari e trust di scopo.
Art.3
(Ambito di applicazione della Legge)
1.
La Legge si applica solo ai trust istituiti per manifestazione di volontà del disponente.
Art.4
(Legge regolatrice e riconoscimento dei trust esteri)
1.
L’individuazione della legge regolatrice e il riconoscimento dei trust esteri creati per volontà
del disponente e provati per iscritto sono retti dalla Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 sulla
legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento.
Art.5
(Giurisdizione della Repubblica di San Marino in materia di trust)
1.
La giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria in materia di trust sussiste quando il convenuto
abbia il domicilio, la residenza, o la sede legale in San Marino o il trust sia amministrato in San
Marino o la legge applicabile al trust sia il diritto della Repubblica di San Marino o le parti abbiano
convenuto di sottoporre la controversia all’Autorità Giudiziaria sammarinese.
2.
La giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria può essere derogata a favore di un giudice
straniero se la deroga è prevista dall’atto istitutivo del trust o se è pattuita per iscritto.
T I TOLO I I
I T RUST
Capo I
Dell’istituzione, della durata e dell’invalidità del trust
Art.6
(Istituzione del trust)
1.
Il trust è istituito per atto scritto fra vivi o per testamento.
a) Qualora l’atto sia stipulato tra vivi nella Repubblica, è prescritta la forma dell'atto pubblico,
senza che sia necessaria la presenza di testimoni, o della scrittura con sottoscrizione
autenticata da un notaio, il quale con l’autentica ne assevera la legalità.
2
140
b) Qualora l’atto sia stipulato tra vivi altrove, ad esso deve essere allegata la dichiarazione di
un Avvocato e Notaio della Repubblica di San Marino, il quale ne attesta la validità ai sensi
della Legge.
2.
Gli elementi del trust che devono risultare dall’atto istitutivo sono:
a) la volontà del disponente di istituire il trust;
b) l’individuazione del trustee;
c) l’individuazione dell’agente residente qualora il trustee sia un trustee non residente;
d) l’individuazione dei beni in trust o i criteri che conducono alla medesima;
e) l’obbligazione del trustee di comunicare all’agente residente ogni fatto o atto che debba
risultare dal Libro degli eventi, di cui all’articolo 28;
f) nei trust di scopo:
i) l’individuazione di uno scopo determinato, possibile e non contrario a norme imperative,
all’ordine pubblico e al buon costume
ii) l’individuazione del guardiano che abbia l’obbligo di far rispettare le disposizioni
contenute nell’atto istitutivo o i criteri che conducono alla medesima;
g) nei trust per beneficiari:
i) l’individuazione dei beneficiari, o i criteri che conducono alla medesima, o
l’individuazione del soggetto che ha il potere di individuare i beneficiari;
ii) le regole che assicurino la presenza di un guardiano, legittimato ad agire contro il trustee
in caso di inadempimento quando per qualsiasi ragione non esistano beneficiari e negli
altri casi previsti dalla legge;
h) il criterio di distribuzione del fondo al termine del trust per cause diverse dalla revoca del
trust.
3.
Se l’atto istitutivo non dispone diversamente, il trust è irrevocabile.
4.
L’atto istitutivo di trust e gli atti dispositivi, con cui si trasferiscono beni in trust, possono
essere stipulati mediante procura, speciale o generale, avente la stessa forma prevista dall’atto
istitutivo.
Art.7
(Attestato del trust)
1.
Entro quindici giorni dalla data della istituzione del trust, il trustee residente o l’agente
residente sulla base delle informazioni fornitegli dal trustee non residente redigono un attestato
contenente:
a) la denominazione del trust scelta dal disponente o, in sua mancanza, dal trustee;
b) l’indicazione della sua revocabilità o irrevocabilità;
c) l’indicazione del trustee e le eventuali limitazioni dei suoi poteri;
d) l’indicazione del guardiano, ove previsto, e la natura dei suoi poteri;
e) l’indicazione del disponente;
f) nei trust per beneficiari o anche per beneficiari l’indicazione dei beneficiari con diritti
attuali sul fondo in trust, ove esistenti;
g) la data dell’atto istitutivo e la durata del trust, se prevista nell’atto istitutivo;
h) la legge regolatrice del trust;
i) una delle seguenti indicazioni:
i) “è un atto istitutivo di trust per beneficiari”;
ii) “è un atto istitutivo di trust di scopo”;
iii) “è un atto istitutivo di trust per beneficiari e di trust di scopo”;
j) la descrizione dello scopo del trust qualora si tratti di un trust di scopo;
k) l’indicazione dell’agente residente, ove previsto.
2.
L’attestato è sottoscritto dal trustee residente o dall’agente residente con sottoscrizione
autenticata da notaio, che ne accerta la veridicità.
3
141
Art.8
(Registro dei trust della Repubblica di San Marino)
1.
E’ istituito il Registro dei trust della Repubblica di San Marino. Il Registro è tenuto
dall’Ufficio del Registro dei trust individuato con decreto delegato da emanarsi entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della Legge.
2.
L’Ufficio del Registro dei trust può rilasciare certificazione delle sue risultanze. Con decreto
delegato, di cui al comma precedente, sono stabilite le modalità del rilascio delle certificazioni.
3.
Il notaio che ha autenticato la sottoscrizione dell’attestato dell’atto istitutivo ne cura il
deposito entro dieci giorni dalla data dell’autentica presso l’Ufficio del Registro dei trust.
4.
L’Ufficio cura l’iscrizione del trust nel Registro trascrivendo l’attestato e rimette al notaio la
certificazione attestante l’iscrizione del trust.
5.
Se il notaio omette il deposito dell’attestato nel termine indicato nel comma 3, il trustee
residente o l’agente residente vi provvedono autonomamente entro i successivi dieci giorni.
6.
Il trustee residente o l’agente residente devono richiedere la cancellazione del trust dal
Registro entro venti giorni:
a) dall’attribuzione del fondo in trust ai soggetti aventi titolo, a seguito dell’estinzione del
trust;
b) dalla modifica della legge regolatrice del trust, ferme restando le disposizioni di cui
all’articolo 56;
c) dalla scoperta di una causa di invalidità dell’atto istitutivo, o dal suo accertamento in sede
giudiziaria.
7.
La mancata cancellazione del trust non è opponibile ai terzi, salvo che essi conoscessero
l'esistenza della causa che imponeva la cancellazione del trust.
8.
E' comminata, dal soggetto tenutario del Registro dei Trust, la sanzione amministrativa di
Euro 2.000,00 al notaio, al trustee residente e all’agente residente che non abbiano provveduto
all’iscrizione del trust entro i termini rispettivamente previsti nei commi 3 e 5. Il trustee residente o
l’agente residente che omettono di richiedere cancellazione del trust dal Registro al ricorrere delle
condizioni di cui al comma 6 sono puniti con la medesima sanzione amministrativa.
Art.9
(Durata del trust)
1.
Il trust ha effetto dal momento in cui il trustee diviene titolare di alcun bene in trust e non
può durare oltre cento anni decorrenti dalla data dell’atto istitutivo, a meno che sia un trust di scopo.
2.
Se l’atto istitutivo del trust per beneficiari non ne determina la durata, o stabilisce una durata
superiore a cento anni, il trust dura cento anni.
Art.10
(Invalidità trust)
Il trust è invalido qualora:
l’atto istitutivo sia contrario a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume;
l’atto istitutivo non abbia i requisiti previsti dall’articolo 6, comma 1, della Legge;
nell’atto istitutivo manchino o siano indeterminati i requisiti di cui all’articolo 6, comma 2
della Legge;
d) nell’atto istitutivo manchino i requisiti di cui all'articolo 7 della Legge, salvo quelli per i
quale la Legge disponga diversamente;
e) l’atto istitutivo del trust sia simulato o sia simulato il trasferimento di beni al trustee.
2.
La invalidità è sanata quando la causa di essa è stata rimossa.
1.
a)
b)
c)
4
142
3.
Il trust è inoltre invalido quando i beni in trust o una parte di essi servirono o furono
destinati a commettere un fatto che costituisce reato secondo la legge della Repubblica, o ne
rappresentano il prezzo, il prodotto o il profitto.
4.
L’invalidità è fatta valere da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d’ufficio dall’
Autorità Giudiziaria. La relativa azione è imprescrittibile.
5.
L’invalidità del trust non pregiudica i terzi che in buona fede abbiano acquistato diritti a
titolo oneroso dal trustee dopo l’iscrizione del trust nel Registro di cui all’articolo 8.
6.
L’invalidità di singole disposizioni comporta l’invalidità dell’intero atto istitutivo se risulta
che il disponente non avrebbe istituito il trust senza la previsione dell’atto istitutivo colpita da
invalidità.
7.
La invalidità di singole disposizioni non comporta l’invalidità dell’atto istitutivo, quando le
disposizioni invalide sono sostituite di diritto da norme imperative.
8.
Il trust è invalido nei casi previsti dal diritto sammarinese come cause di invalidità per vizi
della volontà degli atti a contenuto patrimoniale.
Art.11
(Fondo in trust)
1.
Qualsiasi bene ai sensi della Legge può essere incluso nel fondo in trust senza necessità di
insinuazione.
2.
Appartengono al fondo in trust i beni di cui il trustee diviene titolare nell’esercizio del
proprio ufficio, ivi inclusi quelli derivanti:
a) dalle operazioni poste in essere dal trustee, comprese quelle di investimento e
disinvestimento;
b) dai proventi e dai frutti comunque prodotti dai suddetti beni.
3.
E' inoltre incluso nel fondo in trust il lucro conseguito dal trustee per effetto di atti o
omissioni compiuti in violazione dei propri obblighi.
4.
Se l’atto istitutivo non dispone diversamente, un trustee può accettare da chiunque abbia
interesse beni da aggiungere al fondo in trust.
Art.12
(Separazione patrimoniale e vincolo di destinazione)
1.
Il fondo in trust è separato dai beni personali del trustee e da quelli di pertinenza di altri
soggetti o di altri trust. In particolare:
a) i beni in trust non possono essere oggetto di azioni da parte dei creditori personali del
trustee;
b) in caso di concorso dei creditori, o procedura concorsuale del trustee, i beni in trust sono
separati dagli altri beni del trustee e sono esclusi dal concorso dei suoi creditori personali;
c) i beni in trust non rientrano tra quelli cui si applica il regime patrimoniale della famiglia e
non sono inclusi nella successione del trustee.
2.
Se l’atto istitutivo non dispone diversamente, il trustee può, a sua discrezione, suddividere il
fondo in trust in più sottofondi.
3.
Il trustee dispone del fondo in trust e lo amministra in trust a vantaggio di uno o più
beneficiari o per uno o più scopi.
4.
Se l’atto istitutivo non dispone diversamente, il trustee è tenuto ad eseguire ogni formalità
utile per tutelare l'effettività del vincolo di destinazione.
Capo I I
Della modifica, della revoca e dell'estinzione del trust
5
143
Art.13
(Modifica dell’ atto istitutivo del trust)
1.
L’atto istitutivo può prevedere che le disposizioni in esso contenute e la scelta della legge
regolatrice siano modificabili nell'interesse dei beneficiari o per promuovere lo scopo del trust.
2.
La modifica dell’atto istitutivo è soggetta ai requisiti previsti dall’articolo 6, comma 1, della
Legge.
3.
Il trustee residente o l’agente residente comunicano mediante attestato all’ufficio del
Registro dei trust le modifiche riguardanti gli elementi indicati nell’attestato di cui all’articolo 8,
entro quindici giorni dal momento in cui le opera o le riceve. L’Ufficio provvede alle relative
annotazioni a margine dell’attestato originale.
4.
L’attestato è sottoscritto dal trustee residente o dall’agente residente con sottoscrizione
autenticata da notaio, che ne accerta la veridicità.
5.
E’ comminata la sanzione amministrativa di Euro 2.000,00 al trustee residente o all’agente
residente che non effettuino nei termini le comunicazioni previste nel comma 3.
6.
La modifica dell'atto istitutivo non pregiudica gli effetti degli atti che il trustee abbia
validamente compiuto prima di tale modifica.
Art.14
(Revoca del trust)
1.
L’atto istitutivo può prevedere che il trust sia revocabile.
2.
La revoca avviene con la forma richiesta per la modifica dell’atto istitutivo, comunicata dal
trustee residente o dall’agente residente al Regi stro ai sensi dell’articolo 8 della Legge.
3.
In caso di revoca il trustee provvede a trasferire i beni in trust secondo le disposizioni
dell’atto istitutivo e, in mancanza, al disponente o ai suoi successori.
4.
La revoca non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti dal trustee in conformità alla legge e
all’atto istitutivo prima della comunicazione della revoca.
Art.15
(Estinzione del trust)
1.
Oltre che per le cause previste nell’atto istitutivo, il trust si estingue:
per il decorso del termine;
per effetto della dichiarazione di revoca;
se è un trust di scopo: per il raggiungimento dello scopo, ovvero per la sopravvenuta
impossibilità di conseguirlo;
d) se è un trust per beneficiari:
i) per la mancanza di beneficiari e di soggetti che possano esserlo e di soggetti che possano
individuarli;
ii) per il mancato venire in esistenza di un beneficiario nel termine previsto dall’articolo 48,
comma 1;
iii) per estinzione del trust da parte dei beneficiari ai sensi dell'articolo 50, comma 3;
e) per il venire meno del fondo in trust.
2.
L’estinzione non pregiudica l’efficacia degli atti precedentemente compiuti dal trustee in
conformità all’atto istitutivo e alle norme di legge applicabili.
3.
Quando il trust si estingue ai sensi del comma 1, lett. d) i) o lett. d) ii) e manchino successori
del disponente, i beni in trust sono trasferiti all’Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino.
a)
b)
c)
6
144
Art.16
(Distribuzione di beni in trust)
1.
Verificatasi una causa di estinzione del trust, il trustee esaurisce le eventuali operazioni in
corso e non intraprende nuove operazioni.
2.
Redatto il proprio rendiconto finale e l’inventario del fondo in trust, il trustee trasferisce il
fondo agli aventi diritto, secondo le disposizioni dell'atto istitutivo del trust. Qualora le disposizioni
dell’atto istitutivo del trust non siano applicabili all’intero fondo, il trustee trasferisce i beni in trust
residui al disponente o ai suoi successori e, in loro mancanza, all’Ecc.ma Camera della Repubblica
di San Marino.
3.
Ogni obbligazione gravante sul trustee passa di diritto a coloro ai quali il fondo in trust è
trasferito, nel limite del valore dei beni da ciascuno ricevuti.
T I TOLO I I I
DEI SOGGETTI DEL T RUST
Capo I
Del trustee
Sezione I
Della nomina e dell’autorizzazione all’esercizio dell’ufficio
Art.17
(Dell’ accettazione e del rifiuto della nomina nell’ ufficio di trustee)
1.
Il trustee nominato nell'atto istitutivo può accettare l'ufficio in modo espresso o tacito.
L'accettazione è espressa quando è contenuta in un atto scritto, oppure quando il nominato assume il
titolo di trustee nei rapporti con i terzi. L'accettazione è tacita quando il nominato compie un atto
che presuppone necessariamente la volontà di accettare l'ufficio.
2.
Colui che non intenda ricoprire l'ufficio può rifiutarlo espressamente, con dichiarazione
scritta comunicata al disponente, o ai suoi successori, o ai trustee che già ricoprono l'ufficio.
Art.18
(Requisiti del trustee)
1.
L’ufficio di trustee può essere ricoperto da una o più persone, fisiche o giuridiche, nessuna
delle quali sia trustee di più di un trust sottoposto alla Legge ovvero da una o più persone, fisiche o
giuridiche, indicati quali soggetti designati nell’ambito delle normative antiriciclaggio emanate
dalla Repubblica di San Marino o da altri Stati in attuazione delle direttive dell’Unione Europea o a
queste ultime sostanzialmente equivalenti.
2.
L’esercizio professionale dell’attività di trustee nella Repubblica è disciplinato con decreto
delegato.
Art.19
(Nomina di nuovo trustee)
1.
La nomina di un nuovo trustee avviene secondo le disposizioni dell’atto istitutivo, ovvero, in
mancanza, da parte dell’Autorità Giudiziaria.
2.
Se l’atto istitutivo non dispone diversamente, qualora il trust abbia una pluralità di trustee, il
nuovo trustee è nominato all’unanimità dai trustee che ricoprono l'ufficio. In caso di disaccordo,
provvede alla nomina l’ Autorità Giudiziaria.
7
145
3.
La nomina del nuovo trustee deve essere comunicata per estratto, con atto in forma autentica
depositato entro quindici giorni dalla nomina medesima, nel Registro dei trust.
4.
Il nuovo trustee si sostituisce o, qualora esistano altri trustee, si aggiunge quale
comproprietario del fondo in trust e il trustee uscente o gli altri trustee compiono senza indugio gli
atti necessari per consentirgli di esercitare i propri diritti e poteri e gli comunicano senza indugio gli
atti e i documenti di pertinenza del trust.
Sezione I I
Degli obblighi del trustee
Art.20
(Buona fede e diligenza nell’ adempimento)
1.
Il trustee adempie gli obblighi ed esercita i poteri inerenti all’ufficio secondo buona fede e
con la diligenza del buon padre di famiglia che deve provvedere alla cura di interessi non propri.
2.
In relazione ai trustee che svolgono professionalmente questa attività o ad altri soggetti in
possesso di competenze professionali, la diligenza si valuta con riguardo alla natura professionale
dell’attività esercitata.
Art.21
(Tutela dell’ integrità dei beni in trust)
1.
Il trustee deve accertarsi che i beni in trust siano nella sua titolarità. Egli tutela l’integrità e il
possesso dei beni in trust compiendo tutti gli atti necessari o utili a tal fine.
2.
Il trustee deve conservare i beni in trust separati da ogni altro bene nella propria
disponibilità, inclusi quelli di pertinenza di altri trust.
3.
Il trustee deve depositare:
a) le azioni anonime al portatore o i certificati rappresentanti azioni anonime al portatore di
società di diritto sammarinese, presso notaio della Repubblica di San Marino, nel rispetto
della normativa vigente;
b) ogni altro titolo al portatore presso banche o altri depositari autorizzati alla custodia di
valori e tenuti al rispetto delle norme antiriciclaggio.
Art.22
(Gestione dei beni in trust)
1.
Se l’atto istitutivo non dispone diversamente e la natura dei beni in trust lo consente, il trustee
gestisce i beni in trust con l’obiettivo di preservarne ed accrescerne il valore, diversificando gli
investimenti e valutandone periodicamente la composizione con l’assistenza di soggetti dotati di
specifiche competenze professionali in materia di gestioni patrimoniali.
2.
L’atto istitutivo può limitare o escludere il potere del trustee di investire, gestire o disporre
dei beni in trust.
Art.23
(Conflitto di interessi e vantaggio patrimoniale)
1.
Prima di accettare l’incarico, il soggetto nominato trustee con atto tra vivi deve informare
per iscritto il disponente circa le eventuali cause di conflitto di cui sia a conoscenza tra gli interessi
di cui è portatore a qualunque titolo e quelli dei beneficiari oppure con lo scopo del trust.
2.
Il trustee nominato nel testamento che si trovi in conflitto di interessi ne dà tempestivamente
notizia all’Autorità Giudiziaria, la quale prende i provvedimenti opportuni per tutelare gli interessi
del beneficiario, o lo scopo del trust.
8
146
3.
Se l’atto istitutivo non dispone diversamente, il trustee non può agire in conflitto di interessi
con uno o più beneficiari o con lo scopo del trust.
4.
Il trustee non può, neppure per interposta persona:
a) acquistare la posizione giuridica di beneficiario o accettarla in garanzia;
b) stipulare atti relativi ai beni in trust con sé stesso, salvo il caso in cui operi in qualità di
trustee di altro trust e ciò sia consentito dall’atto istitutivo;
c) fare concorrenza per conto proprio o di terzi all’attività esercitata come trustee.
5.
Se l’atto istitutivo non dispone diversamente, il trustee può contrarre con se stesso qualora
sia una società autorizzata a svolgere l’attività bancaria o finanziaria e stipuli contratti attinenti la
propria attività.
Art.24
(Obbligo di imparzialità-Deroga)
1.
Se l’atto istitutivo non dispone diversamente, quando il trust ha più di un beneficiario,
oppure più di uno scopo, il trustee titolare di poteri discrezionali può avvantaggiarne soltanto uno o
più.
Art.25
(Obbligo di riservatezza nei confronti dei terzi)
1.
Salvo quanto disposto dalla Legge o dall’atto istitutivo, il trustee non deve rivelare a terzi, in
nessun tempo, le informazioni di cui è in possesso per ragione del proprio ufficio né impiegarle a
proprio o altrui vantaggio.
Art.26
(Contabilità e inventario)
1.
Il trustee tiene una contabilità ordinata e completa dei fatti che interessano il fondo in trust.
2.
Il trustee valuta periodicamente il valore di mercato del fondo in trust secondo le modalità e
in applicazione dei criteri stabiliti da apposito decreto delegato da emanarsi entro 120 giorni dalla
data di entrata in vigore della Legge.
3.
Il trustee redige annualmente e trascrive nel Libro degli eventi entro il 31 marzo dell’anno
successivo:
a) il bilancio del trust;
b) l’inventario del fondo in trust;
c) una relazione contenente il riepilogo e la descrizione dei principali eventi modificativi della
consistenza e della composizione del fondo in trust.
4.
Sono salve le diverse disposizioni dell’atto istitutivo.
Art.27
(Comunicazioni)
1.
Il bilancio, l’inventario e la relazione di cui all’articolo 26 sono inviati dal trustee al
guardiano del trust di scopo e al guardiano del trust per beneficiari, ove esistente.
2.
Se l’atto istitutivo non dispone diversamente, nel trust per beneficiari il trustee è tenuto a
comunicare a ciascun beneficiario titolare di diritti determinati:
a) notizia dell’esistenza del trust, del nominativo e del domicilio del trustee, e delle
disposizioni dell’atto istitutivo che prevedono tale diritto;
b) notizia di tutti gli atti o i fatti che modificano o estinguono tale diritto;
9
147
c) su richiesta di un tale beneficiario, entro congruo termine, un inventario limitato ai beni in
trust rispetto a cui il beneficiario vanta il diritto e la stima del loro valore di mercato
commisurata al diritto vantato dal beneficiario .
3.
Le comunicazioni di cui ai precedenti commi non hanno luogo nei confronti di soggetti che
rappresentano minori di età, nascituri o concepiti, a meno che siano prescritte dall’atto istitutivo.
4.
L’atto istitutivo, qualora escluda o radicalmente limiti gli obblighi di cui al comma 2, deve
assicurare che vi sia sempre un guardiano, legittimato ad agire contro il trustee in caso di
inadempimento.
Art.28
(Libro degli eventi)
1.
Il trustee residente o l’agente residente istituiscono, aggiornano e custodiscono il Libro degli
eventi del trust, nel quale registrano in ordine cronologico gli atti e gli eventi relativi al trust dei
quali abbiano conoscenza. Devono in ogni caso risultare dal Libro degli eventi:
a) ogni informazione che il trustee non residente abbia comunicato all’agente residente;
b) la descrizione degli eventi riguardanti i beneficiari e lo scopo;
c) la descrizione dei beni in trust;
d) le attribuzioni effettuate in conformità all’atto istitutivo del trust;
e) gli atti di delega;
f) i procedimenti di cui il trustee sia parte in tale qualità;
g) il dissenso manifestato ai sensi dell’articolo 30 o dell’articolo 52;
h) i documenti di cui all’articolo 26 comma 3, salvo quanto disposto dall’articolo 26, comma
4;
i) le variazioni dei trustee e dei guardiani;
j) l’esercizio dei poteri relativi alla individuazione di beneficiari e alla attribuzione di diritti
determinati.
2.
L’agente residente richiede annualmente al trustee non residente di comunicargli ogni fatto o
atto che debba risultare dal Libro degli eventi.
3.
Il Libro degli eventi è numerato progressivamente in ogni pagina e vidimato in ogni foglio.
4.
Con decreto delegato da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
Legge sono stabilite le modalità relative alla vidimazione.
5.
Il Libro degli eventi è esibito, su richiesta, al guardiano e all’Autorità Giudiziaria, nonché
alla Autorità di Vigilanza secondo le disposizioni da essa emanate.
6.
L’atto istitutivo può attribuire ad altri soggetti il diritto di consultare il Libro degli eventi e
di estrarne o meno copia.
Art.29
(Adempimenti a fini di pubblicità)
1.
Se l’atto istitutivo non dispone diversamente, il trustee compie i necessari adempimenti a
fini di pubblicità per rendere noto che egli è titolare dei beni in trust nella qualità di trustee o
comunque per fare risultare l’esistenza del trust secondo la legge del luogo nel quale i beni si
trovano.
Art.30
(Pluralità di trustee)
1.
Ogni trustee ha diritto di partecipare alle decisioni da adottarsi all’unanimità o a
maggioranza.
10
148
2.
Se l’atto istitutivo non dispone diversamente, quando il trust ha più trustee essi agiscono con
decisione unanime e congiuntamente, ma ciascuno ha il potere di compiere gli atti urgenti per la
conservazione dei beni in trust.
3.
Se l’atto istitutivo consente che i trustee decidano a maggioranza, il trustee dissenziente
annota il proprio dissenso nel Libro degli eventi del trust.
4.
Nel caso in cui il trust possa essere amministrato disgiuntamente, ogni operazione relativa a
beni in trust deve essere comunicata preventivamente da colui che intende compierla agli altri
trustee. Costoro, se dissenzienti rispetto all'atto che il singolo trustee intende compiere, annotano il
proprio dissenso nel Libro degli eventi del trust.
Sezione I I I
Dei poteri del trustee
Art.31
(Poteri del trustee)
1.
Il trustee esercita sui beni in trust tutti i poteri spettanti al titolare del diritto, salve le
limitazioni risultanti nel Registro dei trust.
2.
Il trustee è legittimato ad agire e ad essere convenuto in giudizio in tale qualità.
Art.32
(Potere di consultazione)
1.
Il trustee può chiedere consulenza a professionisti relativamente ad atti da compiere in
relazione al trust e conferire loro incarico per il compimento di una prestazione professionale.
2.
L’atto istitutivo può prevedere che il trustee consulti od ottenga il consenso di un altro
soggetto prima di esercitare un determinato potere.
3.
Un soggetto non diviene trustee per il solo fatto di essere stato consultato o di aver prestato o
rifiutato il proprio consenso ai sensi del comma precedente.
Art.33
(Potere di delega)
1.
Salvo diversa disposizione della legge o dell’atto istitutivo, il trustee può delegare i propri
poteri relativi al compimento di atti o operazioni relative all'amministrazione del fondo in trust e al
compimento di atti dispositivi di beni in trust.
2.
I seguenti poteri non sono delegabili:
a) il potere di decidere secondo quali modalità e tempi attribuire i beni in trust ai beneficiari;
b) il potere di nominare un nuovo trustee;
c) il potere di delega.
3.
Nell'amministrare il trust, il trustee può delegare la scelta degli investimenti esclusivamente
a banche e a imprese di investimento soggette a vigilanza prudenziale, non costituite o amministrate
in Paesi individuati con apposito provvedimento dell’Autorità di Vigilanza, che procedono alla
selezione degli investimenti secondo i criteri specificati dal trustee in apposito documento.
4.
La delega a favore di più soggetti si intende congiunta.
5.
Colui che è delegato ad esercitare un potere ai sensi del presente articolo è tenuto a rispettare
i medesimi obblighi del trustee ai sensi delle Sezioni II e III del presente capo.
6.
Il trustee può delegare poteri a beneficiari, ma solo qualora il trust abbia un guardiano
legittimato ad agire contro il trustee e il guardiano consenta.
7.
Il trustee vigila sull'operato del delegato e risponde delle istruzioni e delle direttive impartite
a quest'ultimo.
11
149
8.
Qualsiasi beneficiario o il guardiano possono agire direttamente contro il delegato.
9.
Se sono nominati più trustee, ciascun trustee può delegare l’esercizio del proprio ufficio ad
altri trustee, purché i trustee siano almeno tre. La delega non può avere durata superiore a un anno e
non ha effetto se è compiuta per consentire o facilitare la violazione da parte di altri trustee degli
obblighi derivanti dal trust.
10.
L’atto istitutivo può prevedere che, qualora vi siano più trustee, la amministrazione del
fondo e il compimento di atti dispositivi di beni in trust sia delegata a uno solo di essi, con esonero
da responsabilità in favore degli altri trustee per gli atti compiuti dal trustee delegato. Il trustee
delegato è comunque tenuto a comunicare agli altri trustee una volta all’anno tutti gli atti da lui
compiuti allo scopo di formare collegialmente il bilancio annuale.
Art.34
(Forma e contenuto dell’ atto di delega)
1.
La delega sotto pena di invalidità deve:
essere per iscritto ed avere data certa;
individuare il delegato;
individuare il trust;
specificare i poteri delegati;
specificare la data da cui ha effetto e il periodo, o l’occasione, per cui è concessa.
2.
Se l’atto istitutivo non dispone diversamente, il trustee non può concedere deleghe che
prevedano:
a) la facoltà del delegato di nominare un proprio sostituto;
b) l’esonero o la limitazione di responsabilità del delegato nei confronti del trustee o dei
beneficiari se non nei limiti entro i quali ciò può avvenire in favore del trustee;
c) l’irrevocabilità della delega;
d) la facoltà del delegato di agire in conflitto di interessi con il beneficiario , o con lo scopo
del trust.
3.
Se il trust ha un solo trustee, costui comunica per iscritto, senza indugio, la delega al
soggetto che ha il potere di nominare nuovi trustee.
a)
b)
c)
d)
e)
Art.35
(Potere di assicurare i beni in trust)
1.
Se l’atto istitutivo non dispone diversamente, il trustee è tenuto ad assicurare i beni in trust
che siano soggetti a perire o a essere danneggiati. I premi assicurativi e l’indennizzo possono essere
imputati al capitale o al reddito, secondo le determinazioni del trustee.
Art.36
(Potere di effettuare anticipazioni a favore di beneficiari)
1.
Se l’atto istitutivo non dispone diversamente, il trustee può effettuare anticipazioni a favore
di un beneficiario con diritti determinati sul fondo in trust affinché egli possa affrontare eventi
rilevanti della propria vita, qualora i beni in trust siano prevalentemente composti da denaro o da
cespiti liquidabili agevolmente.
2.
In ogni caso, il trustee tiene conto delle anticipazioni effettuate nel procedere alle ulteriori
attribuzioni in favore del medesimo beneficiario e alla finale distribuzione del fondo.
12
150
Art.37
(Potere di accumulare frutti e proventi)
1.
L’atto istitutivo può obbligare il trustee, o attribuire al trustee il potere, di incrementare il
capitale, accumulando nel fondo, in tutto o in parte, per un determinato periodo, i frutti e i proventi
derivanti dal fondo in trust.
2.
Se l’atto istitutivo non dispone diversamente, il trustee può sempre impiegare i frutti e i
proventi del fondo in trust per il mantenimento, l’istruzione o comunque a vantaggio di beneficiari
titolari di diritti determinati, che siano minori di età o incapaci.
Art.38
(Compenso, costi e spese del trustee)
1.
Il compenso del trustee è determinato nell’atto istitutivo e viene prelevato dal fondo in trust.
Il trustee assolve l’incarico gratuitamente qualora l’atto istitutivo non preveda l’attribuzione del
compenso a favore del trustee e le modalità della sua determinazione.
2.
Le somme necessarie per il pagamento delle spese sostenute dal trustee nell'esercizio del
proprio ufficio sono prelevate dal fondo in trust.
3.
Il trustee soddisfa i crediti maturati per il proprio compenso, le spese con preferenza rispetto
ai beneficiari.
Sezione I V
Della cessazione del trustee e del trasferimento dei beni in trust
Art.39
(Cessazione del trustee dall’ ufficio)
1.
Oltre che per le cause previste dall’atto istitutivo, il trustee cessa dal proprio ufficio per:
revoca, secondo le disposizioni dell’atto istitutivo;
rinuncia, nelle forme prevista dall’atto istitutivo o, in mancanza di previsione, per mezzo di
comunicazione scritta avente data certa spedita agli altri trustee, se ve ne sono, al
guardiano, ove esistente, e, nei trust per beneficiari, ai beneficiari titolari di diritti
determinati;
c) sostituzione per provvedimento dell’Autorità Giudiziaria;
d) concorso dei creditori o assoggettamento ad altra procedura concorsuale;
e) morte o inidoneità della persona ad esercitare l'ufficio per ragioni di salute;
f) liquidazione, se persona giuridica o altro ente.
2.
L'inidoneità della persona ad esercitare l'ufficio per ragioni di salute è accertata da un
collegio medico specialistico nominato secondo l'atto istitutivo del trust, o in mancanza, dall’
Autorità Giudiziaria. Il collegio accerta l'inidoneità in presenza di un impedimento non meramente
temporaneo, tale da compromettere la capacità del trustee di operare in modo lucido ed efficiente.
3.
La rinuncia di un trustee all'ufficio, effettuata per consentire o facilitare la violazione da
parte degli altri trustee degli obblighi derivanti dal trust, non ha effetto.
a)
b)
Art.40
(Trasferimento dei beni in trust)
1.
In deroga alle disposizioni del diritto comune sulla consegna:
in qualunque caso di sostituzione del trustee il fondo in trust passa di diritto al nuovo
trustee;
b) in caso di cessazione dell’ufficio di un trustee il fondo in trust rimane in capo ai rimanenti
trustee.
a)
13
151
c)
in caso di aggiunta di un trustee, il fondo in trust diviene comune a tutti i componenti
l’ufficio.
2.
Al verificarsi di una causa di cessazione dall’ufficio, un trustee deve senza indugio compiere
gli atti che siano necessari per dare attuazione alle disposizioni che precedono.
3.
In caso di morte o di cessazione del trustee dall'ufficio per inidoneità, gli eredi, il
rappresentante legale, o le persone che lo assistono curano senza indugio tali adempimenti.
4.
Il nuovo trustee è sostituito al trustee cessato in ogni procedimento giudiziario pendente.
Art.41
(Consegna di atti e documenti)
1.
Cessato dall’ufficio, il trustee consegna senza indugio tutti gli atti e i documenti di
pertinenza del trust ai rimanenti trustee o al nuovo trustee.
2.
Qualora un trustee venga a mancare per morte o inidoneità, gli eredi, il rappresentante
legale, o le persone che lo assistono curano tali adempimenti.
Sezione V
Della responsabilità del trustee
Art.42
(Inadempimento degli obblighi previsti dalla Legge e dall’ atto istitutivo)
1.
Se l’atto istitutivo non dispone diversamente, un trustee inadempiente ai propri obblighi è
tenuto, a richiesta di un beneficiario o del guardiano, al risarcimento del danno cagionato al fondo
in trust o al beneficiario che agisce, se non prova che il danno è stato cagionato da causa a lui non
imputabile.
2.
Il risarcimento comprende il danno emergente e il lucro cessante.
3.
Il trustee non è esonerato da responsabilità benché il danno sia compensato in tutto o in parte
dal lucro derivante dall’inadempimento, salvo che il lucro sia prodotto dallo stesso atto da cui
deriva il danno.
4.
Il trustee non è responsabile delle violazioni commesse da altri prima della sua nomina. Egli
deve, in ogni caso, adottare tutte le misure idonee per porre rimedio alle violazioni di cui venga a
conoscenza.
5.
Salvo quanto previsto dall’articolo 33 comma 7, il trustee non è responsabile
dell’inadempimento dei soggetti delegati, laddove la delega sia stata conferita in buona fede e con la
diligenza richiesta.
Art.43
(Responsabilità dei trustee)
1.
I trustee sono solidalmente responsabili dei danni derivanti dalle violazioni di legge e
dell’atto istitutivo commesse nell’esercizio dell’ufficio.
2.
Se l’atto istitutivo non dispone diversamente, un trustee non risponde dei danni causati da un
altro trustee, laddove abbia annotato il proprio dissenso nel Libro degli eventi del trust e lo abbia
immediatamente comunicato al soggetto eventualmente individuato nell’atto istitutivo, oppure, in
mancanza, ai beneficiari titolari di diritti determinati e al guardiano, ove esistente.
3.
In ogni caso, i trustee sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza della
violazione, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne
le conseguenze dannose.
14
152
Art.44
(Responsabilità solidale dei beneficiari)
1.
E’ solidalmente responsabile con il trustee il beneficiario che abbia istigato, richiesto o
autorizzato l'inadempimento del trustee.
Art.45
(Esonero da responsabilità)
1.
Sono nulle le disposizioni dell’atto istitutivo e i patti che escludono o limitano
preventivamente la responsabilità del trustee per dolo o colpa grave.
2.
Un beneficiario può esonerare il trustee dalla responsabilità per i danni cagionati nei suoi
confronti, qualora abbia piena conoscenza dei fatti.
3.
Alle medesime condizioni, il beneficiario può accollarsi il debito del trustee che sia
responsabile di violazioni commesse senza dolo o colpa grave.
Art.46
(Prescrizione)
1.
Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni dal momento in cui un
beneficiario, ovvero il guardiano in mancanza di beneficiari esistenti, ha avuto conoscenza dei fatti
produttivi di responsabilità del trustee.
Art.47
(Responsabilità del trustee per le obbligazioni verso i terzi)
1.
Qualunque soggetto, diverso dagli altri trustee, dai beneficiari e dal guardiano, che sia
titolare di diritti nei confronti del trustee, derivanti da obbligazioni assunte o da atti compiuti
manifestando la qualità di trustee o da atti o fatti comunque inerenti tale qualità, può soddisfarsi
unicamente sul fondo in trust.
2.
Il trustee ha diritto di rivalsa sul fondo in trust, con preferenza rispetto a qualunque altro
soggetto, in relazione a qualsiasi obbligazione egli abbia adempiuto personalmente a meno che egli
debba adempiere obbligazioni risarcitorie verso il fondo o verso alcun beneficiario ovvero sia
pendente richiesta risarcitoria nei suoi confronti.
Capo I I
Dei beneficiari
Art.48
(Posizione giuridica)
1.
Il trust cessa se, non essendovi stati beneficiari in vita al momento dell’istituzione del trust,
almeno uno di essi non viene in essere nei successivi trenta anni.
2.
L’atto istitutivo può prevedere che uno o più soggetti siano aggiunti o esclusi dalla posizione
giuridica di beneficiario, determinando per decisione di chi e in quale forma.
3.
L’atto istitutivo può sottoporre la posizione giuridica dei beneficiari a condizione o a
termine.
4.
L’atto istitutivo può disporre che i diritti spettanti a un beneficiario sul fondo in trust o sul
suo reddito:
a) non siano né sequestrabili né pignorabili né inclusi nella massa qualora si verifichi un
concorso dei suoi creditori ovvero
15
153
b) durino fino a quando un suo creditore compia un atto di sequestro o pignoramento o il
beneficiario divenga soggetto al concorso dei suoi creditori, con la conseguenza che tali
diritti vengono allora meno e sorgono diverse posizioni beneficiarie.
5.
Coloro i quali ricevono o possono ricevere beni o vantaggi da un trust di scopo non rientrano
nella nozione giuridica di beneficiari.
Art.49
(Diritti dei beneficiari)
1.
Se l’atto istitutivo non dispone diversamente, ciascun beneficiario con diritti determinati ha
diritto di prendere visione degli atti e documenti riguardanti i propri diritti e farne copia.
2.
Il trustee non è tenuto a rivelare ai beneficiari le ragioni per cui ha esercitato in un
determinato modo un potere discrezionale che è a lui rimesso, né a comunicare atti o documenti da
cui risultino tali ragioni, salvo che la rivelazione o la comunicazione sia imposta da un
provvedimento giudiziario.
Art.50
(Rinuncia, differimento dell’ attribuzione ed estinzione del trust per volontà dei beneficiari)
1.
Un beneficiario può rinunciare in tutto o in parte alla propria posizione giuridica con atto
compiuto nelle forme previste per l'atto istitutivo del trust. La rinuncia ha effetto ed è irrevocabile
dal momento in cui perviene al trustee.
2.
Se l’atto istitutivo non dispone diversamente, un beneficiario può richiedere per iscritto al
trustee di differire il trasferimento in proprio favore dei beni in trust oppure di eseguirlo a favore del
soggetto che egli indica.
3.
Se l’atto istitutivo non dispone diversamente, tutti i beneficiari con diritti determinati sul
fondo in trust o, in loro mancanza, tutti i beneficiari possono pretendere dal trustee la cessazione del
trust e il trasferimento dei beni in trust in proprio favore o secondo le loro indicazioni.
Art.51
(Atti di disposizione della posizione giuridica di beneficiario)
1.
Se l’atto istitutivo non dispone diversamente, un beneficiario può alienare, dare in garanzia,
o comunque disporre, in tutto o in parte, della propria posizione giuridica per mezzo di atti che
hanno effetto nei confronti del trustee dal momento in cui gli sono notificati ovvero, trattandosi di
beneficiario con diritti determinati non limitati alla sua vita, anche per testamento.
2.
Se il beneficiario compie più atti dispositivi fra vivi a favore di diversi soggetti, ha effetto
l’atto notificato per primo al trustee.
Capo I I I
Del guardiano
Art.52
(Ufficio del guardiano)
1.
L'atto istitutivo di trust di scopo prevede l'ufficio del guardiano e lo legittima a agire contro
il trustee in caso di inadempimento.
2.
L'atto istitutivo del trust per beneficiari può prevedere l'ufficio del guardiano, ma deve
prevederlo per il periodo durante il quale non vi siano beneficiari in esistenza.
3.
Il guardiano adempie gli obblighi ed esercita i poteri inerenti all’ufficio secondo buona fede
e con la diligenza del buon padre di famiglia. Qualora abbia competenze professionali, la diligenza
16
154
si valuta con riguardo alla natura professionale dell’attività esercitata. Se l’atto istitutivo non
dispone diversamente, i poteri dei quali il guardiano è titolare sono poteri fiduciari.
4.
L’atto istitutivo del trust può prevedere la remunerazione del guardiano. Il guardiano ha
diritto al rimborso delle spese e dei costi sostenuti per ragioni inerenti all'ufficio, se l’atto istitutivo
non dispone diversamente.
5.
L’atto istitutivo può conferire al guardiano taluni poteri, tra cui il potere di:
a) nominare un nuovo trustee, o di aggiungerne a quelli esistenti;
b) nominare un nuovo guardiano, eventualmente in aggiunta rispetto a sé;
c) revocare il trustee dall’ufficio;
d) disporre il veto sull’esercizio di alcuni poteri del trustee;
e) aggiungere o escludere beneficiari;
f) modificare la legge regolatrice del trust;
g) verificare il rendiconto del trust.
6.
L’esercizio dei poteri elencati nel comma 5 non conferisce al guardiano l’ufficio di trustee.
7.
Il guardiano può essere uno fra i beneficiari con diritti determinati.
8.
Se l’atto istitutivo non dispone diversamente, quando vi sono più guardiani di un trust, essi
decidono a maggioranza. Ogni guardiano ha diritto di partecipare alle decisioni da adottarsi a
maggioranza o all’unanimità e deve essere adeguatamente informato dell’oggetto della decisione. Il
guardiano dissenziente fa annotare senza ritardo il proprio dissenso nel Libro degli eventi del trust.
9.
Salvo quanto disposto dalla Legge o dall’atto istitutivo, il guardiano non deve rivelare a
terzi, in nessun tempo, le informazioni di cui è in possesso per ragione del proprio ufficio, né
impiegarle a proprio o altrui vantaggio.
10.
Se l’atto istitutivo non dispone diversamente, il guardiano uscente nomina il guardiano
successivo; qualora non vi provveda, il nuovo guardiano è nominato dall’ Autorità Giudiziaria.
11.
Si applicano al guardiano, in quanto compatibili, l’articolo 39 e l’articolo 41 della Legge.
T I TOLO I V
DEI POTERI DELL ’AUTORI TÀ GI UDI ZI ARI A
Art.53
(Poteri dell’ Autorità Giudiziaria)
1.
L’Autorità Giudiziaria è titolare di un generale potere giurisdizionale di controllo e
supervisione di qualsiasi trust regolato dalla Legge, che esercita emettendo i provvedimenti del
caso.
2.
Oltre agli altri poteri attribuiti all’Autorità Giudiziaria dalla legge, il trustee, un beneficiario,
il guardiano e qualsiasi interessato possono rivolgere istanza al giudice per ottenere un
provvedimento in ordine:
a) all’adempimento di un obbligo o all’esercizio di un potere dell’ufficio di trustee o di
guardiano;
b) alla sostituzione del trustee o del guardiano che ha commesso una violazione della legge o
dell’atto istitutivo o per ragioni di opportunità o per l’assenza, per quanto riguarda il
trustee, dei requisiti di cui all’articolo 18 della Legge;
c) alla nomina di un nuovo o ulteriore trustee o di un nuovo o ulteriore guardiano;
d) agli atti di amministrazione e disposizione dei beni in trust.
3.
Il trustee è tenuto a chiedere senza indugio all’Autorità Giudiziaria la nomina di un
guardiano qualora, per una qualunque ragione, esso manchi o sia venuto a mancare e la Legge
richieda che esso vi sia.
4.
Il trustee, qualora lo ritenga opportuno, rivolge al giudice istanza per essere autorizzato a
compiere un atto utile che non rientri tra i suoi poteri o per ottenere ratifica in relazione a un atto già
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155
compiuto o per fare apportare dal giudice le modificazioni dell’atto istitutivo che si siano rese
necessarie o opportune.
5.
Mediante presentazione di motivata istanza, il trustee che si trovi in uno stato di incertezza
in merito al compimento di un atto inerente all'ufficio può domandare al giudice di pronunciarsi al
riguardo, anche impartendogli precise direttive.
6.
Il soggetto nominato trustee dall’Autorità Giudiziaria che si trovi in conflitto di interessi
rivolge al giudice istanza per ottenere i provvedimenti previsti dall’articolo 23 comma 2.
7.
Nel nominare o sostituire un trustee, il giudice dispone in relazione alla custodia e al
trasferimento dei beni in trust, nonché agli atti e ai documenti pertinenti.
8.
Salvo diverso ordine del giudice, il trustee e il guardiano nominati ai sensi del presente
articolo hanno gli stessi diritti, obblighi e poteri spettanti, rispettivamente, al trustee e al guardiano
in forza dell’atto istitutivo.
9.
Il giudice decide sulle spese del procedimento giudiziario.
Art.54
(Azione cautelare)
1.
Il beneficiario titolare di diritti determinati o il guardiano che abbiano fondato motivo di
ritenere che il trustee stia per omettere un atto dovuto o per compiere un atto che viola la Legge o
l’atto istitutivo del trust, possono adire l’Autorità Giudiziaria in via cautelare per ottenere i
provvedimenti del caso.
2.
L’introduzione della causa nel merito non sospende gli effetti del provvedimento cautelare
adottato dall’Autorità Giudiziaria.
Art.55
(Azioni di separazione e di recupero)
1.
Qualora il trustee abbia confuso i beni in trust con altri beni, il trustee cui non si debba la
confusione, qualunque beneficiario e il guardiano hanno diritto di ottenerne la separazione. La
pretesa si estende ai beni di qualunque genere con cui i beni originari siano eventualmente stati
sostituiti e ai loro frutti.
2.
Qualora il trustee abbia disposto di beni in trust in violazione delle regole dell’atto istitutivo
ovvero senza corrispettivo o per un corrispettivo manifestamente inadeguato, il trustee cui non si
debba l’atto di disposizione, qualunque beneficiario e il guardiano hanno diritto di pretendere che
l’avente causa dal trustee restituisca i beni al fondo in trust tranne quando, trattandosi di
disposizione in violazione delle regole dell’atto istitutivo, egli non potesse avere avuto conoscenza
di tale violazione. La pretesa si estende ai beni di qualunque genere con cui i beni originari siano
eventualmente stati sostituiti e ai loro frutti.
3.
Sono salve, in ogni caso, le azioni di risarcimento del danno e ogni altra azione esperibile a
tutela del trust.
4.
L’azione di separazione non si prescrive. L’azione di restit uzione si prescrive in dieci anni.
T I TOLO V
DI SPOSI ZI ONI APPLI CABI LI SOLO AI T RUST ESTERI
Art.56
(Forma degli atti istitutivi ed iscrizione dei trust esteri nel Registro dei trust della Repubblica di
San Marino)
18
156
1.
Gli atti istitutivi di trust esteri in cui sia disponente una persona fisica o una persona
giuridica residente in San Marino sono sottoposti ai medesimi requisiti di forma previsti
dall’articolo 6, comma 1, della Legge.
2.
I trust esteri con sede di amministrazione nella Repubblica di San Marino devono essere
iscritti in apposita sezione del Registro dei trust. Si applicano l’articolo 7 nonché i commi 3, 4, 5 e 6
dell’articolo 8 della Legge.
3.
I trustee residenti di trust esteri debbono avere i requisiti previsti dall’articolo 18 della
Legge.
T I TOLO V I
DI SPOSI ZI ONI PENALI
Art.57
(Esercizio abusivo dell’ ufficio di trustee)
1.
Chiunque esercita l’ufficio di trustee non avendo i requisiti previsti della Legge è punito con
la prigionia di secondo grado e con la multa da Euro 8.000,00 a Euro 12.000,00.
Art.58
(Sottrazione e distrazione di beni in trust)
1.
Se il trustee sottrae o comunque distrae i beni in trust, a proprio o ad altrui profitto, si
applica la disposizione dell’articolo 197, comma 3, del Codice Penale, sostituita l’interdizione di
quarto grado dalla professione o dall’ arte con l’interdizione di quarto grado dall’ufficio di trustee.
Art.59
(Conflitto d’ interessi)
1.
Il trustee che, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, agisce in conflitto di
interessi, cagionando un danno patrimoniale ai beneficiari del trust o ai soggetti destinati a trarre
vantaggio dalla realizzazione dello scopo del trust, è punito con la prigionia di secondo grado e con
la multa da Euro 8.000,00 a Euro 12.000,00 e l’interdizione dall’ufficio di trustee di secondo grado.
Art.60
(Violazione dell’ obbligo di rendicontazione)
1.
Il trustee che omette di tenere, in tutto o in parte, la contabilità relativa ai beni in trust è
punito, qualora dal fatto derivi un danno patrimoniale ai beneficiari del trust o ai soggetti destinati a
trarre vantaggio dalla realizzazione dello scopo del trust, con l’arresto di secondo grado e
l’interdizione dall’ufficio di trustee di secondo grado.
Art.61
(Falsità nelle scritture contabili relative al trust)
1.
Il trustee che nella contabilità o nell’inventario relativi ai beni in trust, ovvero nelle scritture
contabili relative al trust previste dalla Legge e dalla legge sul regime fiscale dei trust regolati dalla
legge della Repubblica di San Marino, espone dati o fatti in tutto o in parte non rispondenti al vero,
ovvero nasconde in tutto o in parte dati o fatti veri, è punito con la prigionia di secondo grado e con
la multa a giorni di terzo grado, nonché con l’interdizione dall’ufficio di trustee di secondo grado.
19
157
T I TOLO VI I
DI SPOSI ZI ONI FI NALI
Art.62
(Sanzioni amministrative)
1.
Le sanzioni amministrative previste dalla Legge sono irrogate dal soggetto incaricato della
tenuta del registro dei trust e sono disciplinate dalla Legge 28 giugno 1989 n.68.
Art.63
(Adempimenti relativi alla registrazione e al deposito di atti)
1.
Fermo quanto previsto all’articolo 52 del Decreto del 26 aprile 1995 n.56, gli atti rogati o
autenticati all’estero devono, prima dell'uso nella Repubblica, essere depositati e conservati presso
un Notaio esercente nella Repubblica. Con il verbale di deposito, il Notaio ne assevera la legalità.
Art.64
(Abrogazioni, norme transitorie ed entrata in vigore)
1.
Sono abrogate la Legge 17 marzo 2005 n. 37 ed ogni disposizione in contrasto con la Legge.
2.
I trust già istituiti ai sensi della Legge 17 marzo 2005 n. 37 devono, a cura del trustee, che
apporta le necessarie modificazioni all’atto istitutivo del trust, essere resi conformi ed assoggettati
al regime della Legge entro il 31 dicembre 2010.
3.
Il trustee, con il consenso del disponente se vivo e capace, può apportare ulteriori
modificazioni all’atto istitutivo del trust, rese possibili da disposizioni della Legge.
4.
Al trustee che non adempie al disposto di cui al secondo comma è comminata la sanzione
amministrativa di euro 12.000,00.
5.
La Legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.
Data dalla Nostra Residenza, addì 1° marzo 2010/1709 d.F.R
I CAPITANI REGGENTI
Francesco Mussoni – Stefano Palmieri
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta
20
158
Legge 17 marzo 2005, n. 38
REPUBBLICA DI SAN MARINO
REGIME FISCALE DEI TRUST REGOLATI DALLA LEGGE DELLA REPUBBLICA
DI SAN MARINO AMMINISTRATI DA TRUSTEE AUTORIZZATI
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 17 marzo 2005.
Art. 1
(Definizioni)
1. Nella presente legge, si intendono:
a) per «bene», qualunque diritto, potere, facoltà o aspettativa suscettibile di valutazione
economica;
b) per «beni in trust», i beni oggetto di trust ai sensi dell'articolo 12 della legge sui trust;
c) per «legge», la presente legge e le sue successive modifiche e integrazioni;
d) per «legge sui trust», la legge della Repubblica di San Marino regolante l'istituto del trust e
le sue successive modifiche e integrazioni;
e) per «periodo d'imposta», ciascun anno solare, ovvero, se diverso, ciascun periodo di
amministrazione del trust di durata non superiore a dodici mesi;
f) per «trustee autorizzati», i trustee che hanno ricevuto autorizzazione all'esercizio
dell'ufficio ai sensi della legge sui trust;
g) per «valore normale», il valore determinato:
(I) per le azioni, le obbligazioni e le altre attività finanziarie negoziate in mercati
regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese solare
antecedente la data di riferimento;
(II) per le altre azioni, quote di società non azionarie, titoli o quote di partecipazione al
capitale di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del capitale economico
della società o dell'ente, ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, al valore
economico complessivo dei conferimenti;
(III) per le obbligazioni e le altre attività finanziarie diverse da quelle indicate nei
precedenti punti (I) e (II), in via comparativa rispetto al valore normale dei titoli aventi
analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati e, in mancanza, in base ad
altri elementi determinabili in modo obiettivo;
(IV) per i beni diversi da quelli indicati nei precedenti punti (I), (II) e (III) e per i servizi,
sulla base del prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della
stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di
commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o
prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.
Art. 2
(Ambito soggettivo di applicazione)
1. La legge si applica, anche in deroga rispetto ad altre disposizioni fiscali vigenti in materia, ai
trust istituiti in conformità alle previsioni contenute nella legge sui trust, fiscalmente residenti nel
territorio della Repubblica di San Marino e non esercenti professionalmente attività d'impresa,
arti o professioni.
2. Si considerano fiscalmente residenti nella Repubblica di San Marino i trust amministrati da
159
almeno un trustee che abbia ricevuto l'autorizzazione all'esercizio dell'ufficio ai sensi della legge
sui trust.
Art. 3
(Imposta sui redditi dei trust)
1. Il trust è soggetto passivo dell'imposta sui redditi dei trust.
2. L'aliquota dell'imposta sui redditi dei trust è quella prevista al primo comma dell'articolo 12
della Legge 13 ottobre 1984 n.91 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Gli obblighi di dichiarazione, liquidazione e versamento dell'imposta sui redditi dei trust
gravano sul trustee, il quale è solidalmente responsabile dell'obbligazione tributaria del trust.
Art. 4
(Rendicontazione della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale del trust)
1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, il trustee deve tenere la contabilità dei fatti
amministrativi che interessano i beni di ogni trust di cui ricopre l'ufficio di trustee. Le scritture
contabili devono essere tenute, separatamente per ogni trust, in forma sistematica e secondo
norme di ordinata contabilità, essendo dirette a seguire analiticamente le variazioni intervenute
nella consistenza dei beni in trust.
2. Il trustee redige l'inventario dei beni in trust, unitamente a una relazione scritta contenente il
riepilogo della consistenza e della composizione dei predetti beni in trust dalla data in cui il trust
inizia ad avere effetto, ai sensi dell'articolo 10 della legge sui trust e, successivamente, almeno
ogni dodici mesi, dando altresì evidenza, in tale sede, degli eventi modificativi che hanno
interessato i predetti beni. L'inventario deve essere redatto in modo tale da distinguere il capitale
rispetto ai proventi e ai frutti derivanti dai beni in trust.
3. Il trustee deve redigere un prospetto riepilogativo dei predetti proventi e frutti realizzati e
incassati dal trust in ciascun periodo d'imposta.
4. L'inventario periodico e il prospetto riepilogativo dei proventi e dei frutti realizzati e incassati
dal trust devono essere redatti e sottoscritti dal trustee entro cinque mesi dalla data di chiusura di
ciascun periodo d'imposta.
Art. 5
(Determinazione del reddito imponibile del trust)
1. Il reddito imponibile del trust è determinato applicando il coefficiente di redditività del dieci
per cento all'ammontare complessivo dei proventi e dei frutti, in denaro e natura, derivanti dai
beni in trust, anche a titolo risarcitorio del mancato guadagno, realizzati e percepiti in ciascun
periodo d'imposta. Nel predetto ammontare non sono computati i proventi e i frutti derivanti da
immobili situati nel territorio della Repubblica di San Marino.
2. Il coefficiente di redditività di cui al comma 1 è tuttavia pari al cinquanta per cento quando i
proventi e i frutti derivanti dai beni in trust siano costituiti da utili, dividendi o quote di
partecipazione agli utili distribuiti da società o enti fiscalmente residenti, o comunque domiciliati,
in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con il Decreto Reggenziale 24
gennaio 2005 n.2.
3. Per i redditi derivanti da beni immobili situati nel territorio della Repubblica di San Marino e
inclusi tra i beni in trust si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi previste dalla
Legge 13 ottobre 1984 n.91 e successive modifiche e integrazioni, con riferimento alle società e
agli enti aventi personalità giuridica fiscalmente residenti nel territorio della Repubblica di San
Marino. I redditi prodotti per effetto della titolarità di diritti relativi ai predetti beni immobili
concorrono, con il reddito determinato ai sensi dei precedenti commi, alla formazione del reddito
complessivo del trust.
160
Art. 6
(Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero)
1. Le imposte assolte all'estero a titolo definitivo sui proventi e sui frutti realizzati e percepiti dal
trustee per conto del trust sono detraibili, a norma della Legge 30 aprile 2004 n.55, dalle imposte
sul reddito dovute dal trust nel limite del dieci per cento, oppure del cinquanta per cento, nel caso
previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge.
Art. 7
(Ritenute sugli atti di attribuzione di proventi e frutti)
1. All'atto dell'attribuzione ai beneficiari fiscalmente non residenti di proventi e di frutti
derivanti dai beni in trust, definiti da apposito decreto reggenziale da emanarsi entro centoventi
giorni dalla entrata in vigore della legge, il trustee opera una ritenuta a titolo d'imposta del
quindici per cento sulle somme o sul valore normale dei beni attribuiti. Entro due mesi dalla
chiusura di ciascun periodo d'imposta, il trustee comunica all'Amministrazione finanziaria della
Repubblica di San Marino la cittadinanza e la residenza degli effettivi beneficiari economici delle
predette attribuzioni eseguite nel corso dello stesso, nonché l'ammontare delle corrispondenti
ritenute operate.
2. Il trustee non opera tuttavia alcuna ritenuta laddove, entro due mesi dalla chiusura del periodo
d'imposta in cui siano intervenute le attribuzioni di proventi e di frutti derivanti da beni in trust,
di cui al primo comma, comunichi altresì all'Amministrazione finanziaria della Repubblica di San
Marino le generalità degli effettivi beneficiari economici delle predette attribuzioni, indicandone i
dati anagrafici, la cittadinanza, la residenza e ogni altro dato o informazione richiesta.
3. In caso di attribuzioni a favore di beneficiari fiscalmente residenti di proventi e di frutti
derivanti dai beni in trust, il trustee è tenuto a comunicare all'Amministrazione finanziaria della
Repubblica di San Marino, entro due mesi dalla chiusura del periodo d'imposta in cui le stesse
siano intervenute, le generalità degli effettivi beneficiari economici delle predette attribuzioni,
indicandone i dati anagrafici, la cittadinanza e ogni altro dato o informazione richiesta.
4. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche in caso di
distribuzione finale dei beni in trust, sebbene con esclusivo riferimento ai proventi e ai frutti
derivanti dai predetti beni.
5. Le modalità di esecuzione delle comunicazioni di cui al presente articolo verranno individuate
con decreto reggenziale da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
legge.
6 Il versamento delle ritenute di cui al presente articolo dovrà avvenire entro il bimestre
successivo a quello della loro applicazione.
Art. 8
(Presentazione della dichiarazione dei redditi dei trust. Versamento dell'imposta sui redditi dei trust.
Accertamento dell'imposta sui redditi dei trust)
1. Entro cinque mesi dalla chiusura di ciascun periodo d'imposta il trustee presenta la
dichiarazione dei redditi di ogni trust di cui ricopre l'ufficio di trustee e provvede al versamento
dell'imposta sul reddito dei trust liquidata in conformità alle previsioni della legge.
2. Le modalità di presentazione della dichiarazione di cui al comma precedente e di versamento
dell'imposta sul reddito dei trust verranno individuate con decreto reggenziale da emanarsi entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
3. L'atto di accertamento d'ufficio o in rettifica deve essere notificato, a pena di decadenza, entro
il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello nel quale è stata presentata o doveva essere
presentata la dichiarazione cui l'accertamento si riferisce. In caso di omessa dichiarazione o di
nullità della stessa l'atto di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del terzo
anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
161
Art. 9
(Altre tasse ed imposte del trust)
1. Nessun altro tributo, al di fuori di quelli previsti dalla legge, è dovuto per gli atti di
disposizione a titolo gratuito, compiuti dal disponente in favore del trustee, oppure mediante i
quali i beni in trust o i proventi e i frutti derivanti da beni in trust sono attribuiti ai beneficiari,
anche in sede di distribuzione finale dei medesimi, fatta eccezione:
a) per la tassa di iscrizione dell'estratto dell'atto istitutivo del trust al Registro dei trust, pari a
Euro 500,00;
b) per la tassa annuale di mantenimento dell'iscrizione del trust nel predetto Registro, pari a
Euro 250,00;
c) per la tassa di iscrizione delle modifiche delle previsioni contenute nell'estratto trascritto
nel predetto Registro, pari a Euro 150,00;
d) per l'imposta sulle importazioni di cui alla Legge 22 dicembre 1972 n.40 e successive
modifiche, relativa alla importazione di merci e servizi connessi nella Repubblica di San Marino;
e) per l'imposta di registro di cui alla Legge 29 ottobre 1981 n.85 e successive modifiche,
relativa agli atti di trasferimento di immobili siti nella Repubblica di San Marino in favore dei
beneficiari, i quali, indipendentemente dal fatto che siano a titolo oneroso o gratuito, sono
comunque soggetti alle formalità della registrazione, mediante il pagamento dell'imposta
prevista al n.1, Tariffa ''A'', allegata alla citata legge e successive modifiche.
2. Tutti gli atti relativi al trust, diversi da quelli per i quali la legge prevede altrimenti, sono
soggetti a registrazione in esenzione da imposta.
3. Il versamento delle tasse di cui ai punti a) e c) avviene a cura del soggetto che h provveduto
alla richiesta di iscrizione dell'estratto, ovvero di modifica del medesimo. Al versamento della
tassa di cui al punto b) provvede il trustee entro il 31 gennaio di ogni anno. Il versamento delle
imposte di cui ai punti d) ed e) avviene nei modi e nei tempi previsti dalle rispettive leggi di
riferimento.
Art. 10
(Disposizioni finali)
1. Per quanto non disposto dalla legge, si applicano le norme in materia di prescrizione,
accertamento, riscossione e sanzioni amministrative e penali previste per le società e gli enti
aventi personalità giuridica fiscalmente residenti nel territorio della Repubblica di San Marino.
Art. 11
(Entrata in vigore)
4.1 La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 22 marzo 2005/1704 d.F.R.
I CAPITANI REGGENTI
Giuseppe Arzilli - Roberto Raschi
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Rosa Zafferani
162
REPUBBLICA DI SAN MARINO
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente Legge Costituzionale approvata dal Consiglio Grande e Generale
nella seduta del 18 gennaio 2012 con 50 voti favorevoli, 3 voti contrari, 1 astenuto e 1 non votante:
LEGGE COSTITUZIONALE 26 GENNAIO 2012 N.1
ISTITUZIONE DELLA CORTE PER IL TRUST ED I RAPPORTI FIDUCIARI
Art. 1
All‟articolo 2 della Legge Costituzionale 30 ottobre 2003 n. 144, come modificato dall‟articolo 1 della
Legge Costituzionale 16 settembre 2011 n.2, sono aggiunti i seguenti commi 9, 10 e 11:
“Nell‟ambito della giurisdizione ordinaria è istituita la Corte per il Trust ed i rapporti fiduciari.
La Corte ha competenza per tutti i casi e le controversie in materia di rapporti giuridici nascenti
dall‟affidamento o dalla fiducia, quali trust, affidamento fiduciario, fedecommesso, istituzioni di erede
fiduciario ed istituti simili, da qualunque ordinamento regolati. Non rientrano nella competenza della
Corte le controversie in materia di mandato, se non quando il mandatario è un soggetto autorizzato ai
sensi della Legge 17 novembre 2005 n. 165 od esercente attività fiduciaria in ordinamenti diversi da
quello sammarinese. Essa è composta da un Presidente e sei membri effettivi, eletti dal Consiglio
Grande e Generale, con la maggioranza dei due terzi, tra chi è od è stato professore universitario
ordinario in materie giuridiche, chi è od è stato magistrato, chi è laureato in giurisprudenza con
almeno vent‟anni di esperienza professionale nell‟ambito delle materie specifiche afferenti al ruolo. Il
Presidente ed i membri della Corte sono nominati per cinque anni e sono rinnovabili. Essi, dopo la
scadenza del mandato, continuano ad esercitare le loro funzioni sino alla nomina dei nuovi o al
rinnovo.
La Corte non è soggetta alle disposizioni sull‟Ordinamento Giudiziario. L‟elezione e la nomina dei
membri della Corte, nonché il regime delle incompatibilità, astensione e ricusazione, sono stabilite
specificamente con apposita legge qualificata in deroga alla legge qualificata del 30 ottobre 2003 n.145.
Competente a dirimere i conflitti di competenza tra l‟Autorità Giudiziaria Ordinaria e la Corte è il
Collegio Garante della Costituzionalità delle norme, secondo le procedure, in quanto compatibili,
previste dal Capo I (Conflitti di Giurisdizione) della Legge 25 aprile 2003 n. 55.”.
163
Art. 2
La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.
Data dalla Nostra Residenza, addì 26 gennaio 2012/1711 d.F.R
I CAPITANI REGGENTI
Gabriele Gatti – Matteo Fiorini
164
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta
APPENDICE B: Workshop e Seminari

Locandina “Deloitte Art&Finance Conference, edizione 2011”
Deloitte Art & Finance Conference
Miami, 2 December 2011
Rethinking the Art & Finance world: new issues,
new boundaries, new actors
In 2011, the Art & Finance Conference was held in December during the Art
Basel Miami Beach, the annual contemporary art exhibition. The Miami exhibition
attracts more than 40,000 attendees each year from all over the world.
For the fourth edition of its Art & Finance Conference, Deloitte Luxembourg and
the
Maastricht University decided to highlight the major changes the art market has
been
facing over the last few years.
Key topics have been addressed by international renowned experts:
·A new art market company - A revolutionary business model
·Museum funding issues - Between conservatism and disneyfication
·Corporate collections - Tangible and intangible benefits
· Art collectors from emerging markets - Motivation and art finance services
needs
·New art investment developments - A new generation of products and services
The conference has been a real success with an attendance higher than ever
before,
rapidly becoming the annual benchmarking event of the Art & Finance industry.
This year again, we had the pleasure to welcome world-class industry
representatives from a wide range of art and finance sectors including private
bankers, wealth managers, insurers, museum professionals, auction house
experts, lawyers, art fund managers, economists, collectors, gallerists, dealers
and academics from around the world coming together to discuss the emergence
of the art and finance industry.
The conference was also an opportunity for attendees to exclusively discover
Deloitte’s and ArtTactic’s first Art & Finance report. This report, which will be
published annually, aims to act as a barometer the main trends and new
developments of the still emerging art and finance industry.
165
Our sponsors
The conference was organised under the patronage of Luxembourg for Finance and
the Luxembourg Embassy in Washington.
Sponsors
Academic partner
Media partner
166

Programma Dettagliato dell’evento
Deloitte 2011 Art & Finance
Conference programme – 1 & 2 December 2011 – Miami
December 1, 2011 - Academic session (not open to the public)
From
To
Subject
11:00
17:15
Maastricht University Art Market Symposium
18:00
20:00
Cocktail reception for all speakers
December 2, 2011 - Plenary session (open to the public)
From
To
Subject
Speaker(s)
08:30
09:00
Registration &
welcome coffee
09:00
09:05
Welcoming words
Thierry Hoeltgen, Lead Partner at
Deloitte Luxembourg - welcoming
remarks
09:05
09:20
Opening address
H.E. Jean-Paul Senninger Ambassador of the Grand-Duchy of
Luxembourg in the USA
167
09:20
09:30
Introduction
Moderator of the conference:
Adriano Picinati di Torcello, Directeur Deloitte Luxembourg
09:30
10:30
New Business Model
– Multilateral trading
facility dedicated to
artworks
The art market and a
stock market – a
colorful alternative –
SplitartTM
Dror Chevion, General Manager SplitartTM(Luxembourg)
10:30
12:00
Museums funding
issues
The role, aim, and
identity of cultural
organizations have
radically changed
leading to an increasing
need of professionalism
and economically
sustainability, and,
therefore, of strategic
solutions.
Moderator:
James Knox, Managing Director at The
Art Newspaper (UK)
Speakers:
Julien Anfruns, General Director International Council of Museums
(France)
Martin Bethenod, Director of Palazzo
Grassi - Punta della Dogana (Italy)
Godfrey Worsdale, Director - BALTIC
Centre for Contemporary Art (UK)
Scott Schaefer, Senior Curator of
Paintings - J. Paul Getty Museum (USA)
Tony Podesta, Chairman - Podesta
Group, (USA)
Dr. Eric M. Zafran, the Susan Morse
Hilles Curator of European Art - the
Wadsworth Atheneum (USA)
Lunch break
13:45
14:45
Corporate collections
tangible and
intangible benefits
Today, companies are
Moderator:
Dr Iain Robertson, Head of Art business
- Sotheby’s Institute of Art (UK)
Speakers:
168
14:45
15:45
rethinking how they
want to be perceived. In
this context, art is
viewed as a part of the
company’s overall
image, a symbol of its
corporate culture and its
unique focus.
Delphine Munro, Head of Arts European Investment Bank
(Luxembourg)
Alistair Hicks, Curator & Art advisor Deutsche Bank AG (UK)
Dr Dietrich von Frank, Managing
Director HNWI / Art - Nationale Suisse
(Switzerland)
Fabienne Nicholas, Head of
Consultancy - Contemporary Art Society
(UK),
Drs. Annabelle Birnie, Director
Sponsoring, Art Management & Events;
Certified Valuer modern & Contemporary
Art - ING Bank (Netherlands)
Teresa Porto, Director - Fundación
Novacaixagalicia (Spain)
Emerging markets
collectors services
needs
China, India, South
America and the Middle
East are reshaping
collectors’ perceptions
and creating new
collecting opportunities.
What type of services
are they looking at?
Moderator:
Jeffrey Boloten, Managing Director ArtInsight (UK)
Speakers:
Javier Lumbreras, Private collector
Adrastus Collection
(www.adrastuscollection.com) & CEO Artemundi Group (Mexico)
Jonathan Binstock, Senior Advisor - Citi
Private Bank Art Advisory & Finance
(USA)
Bashar Al-Shroogi, Private collector &
CEO - Cuadro Fine Art Gallery (Dubai,
UAE)
Arianne Levene, Founder - New Art
World Ltd (London)
Bertrand Schautz, Director &
Administrator - FAEI - Fine Arts Expert
Institute (Switzerland)
Coffee break
169
16:15
16:45
Speaker:
Clear legal title - the
foundation to market
Lawrence M. Shindell, Chairman - ARIS
liquidity and value, a
Title Insurance Corporation (USA)
key consideration to
the development of art
as a financial asset
16:45
17:45
New art investment
developments - index
methodologies and
market measurement
With the long-termed,
worldwide trend of
increasing wealth,
alongside the growth in
knowledge about Art
market, a much larger
community has started
to be interested in
collecting and/or
investing in Art.
Moderator:
Anders Petterson, Managing Director ArtTactic (UK)
Speakers:
Prof. Michael Moses, Founder of the
Mei-Moses Index (USA)
Prof. Rachel Campbell Pownall Maastricht University (Netherlands)
Michael Plummer, Co-founder - Artvest
Partners LCC (USA)
Fabian Bocart, Quantitative Research
Director - Tutela Capital SA (Belgium)
Thomas Galbraith, Director artnet®analytics (USA)
17:45
18:25
Wrap-up session
Thomas Krens, Chairman & CEO Global Cultural Asset Management
Group (USA) & Director Emeritus –
Solomon R. Guggenheim Foundation
(USA)
18:25
18:30
Concluding remarks
Thierry Hoeltgen, Lead Partner Deloitte Luxembourg
18:30
Cocktail at the Ritz Carlton
170

1° Salone Internazionale di Art Investment, “Mercanti&Banche, 2001”
171

Corso di specializzazione per l'alta formazione a cura di Ce.St.Art e Nuovo Cescot
Emilia-Romagna
CONSULENTE ARTISTICO - Art Advisor
Da novembre 2011 a marzo 2012
Il Ca' la Ghironda-ModernArtMuseum ospita il corso di Alta Formazione per Consulente Artistico - Art Advisor a cura di Ce.St.Art e
Nuovo Cescot Emilia-Romagna fino al marzo 2012.
Il corso, rivolto a persone con una buona formazione storico/artistica, si propone di formare una nuova figura, il Consulente
Artistico o “Art Advisor” in grado di operare professionalmente nel Mercato dei Beni Artistici, fornendo supporto ad uffici Private
Banking e Family Office delle Banche, Fondazioni, Case d’Asta, Collezionisti Privati, Musei, Assessorati ai Beni Culturali, nella
compravendita, gestione e valorizzazione di oggetti di rilevanza storico-artistica. I servizi di Art Advisor richiedono una
professionalità complessa che spazia dalla conoscenza dei beni mobili ed immobili a rilevanza artistica agli aspetti economicofinanziari della loro gestione. L’economia, dunque, incontra il mondo dell’arte: l’acquisto di opere d’arte è oggi, a tutti gli effetti una
forma di investimento in un mercato dì dimensione significativa, strategico nel nostro paese per fatturato, occupazione e gettito.
L’Art Advisor, a metà strada tra l’esperto d’arte e il consulente finanziario, si prende cura di ogni aspetto relativo alla conservazione
ed alla valorizzazione dei Beni Artistici e fornisce sostegno alla realizzazione di investimenti, offrendo la migliore sintesi tra
passione collezionistica ed esigenze patrimoniali.
Contenuti: Il mercato dei beni mobili ed immobili di rilevanza storico-artistico; La progettazione del servizio di art advisory; La
comunicazione, pubbliche relazioni e fund raising nel servizio di art advisory; La gestione del servizio e del cliente dell’art advisory.
Durata: 200 ore di cui 40 ore di stage
Il Corso – inserito nel Catalogo Interregionale dell’Alta Formazione a cui aderiscono 13 Regioni italiane – si svolge con i
riconoscimenti dell’Unione Europea e del Ministero per le Politiche Sociali e per la didattica si avvale delle conoscenze e delle
relazioni del Cestart – Centro di Studi sull’Economia dell’Arte che ha messo a punto la parte didattica,individuato le docenze e
scelto le testimonianze.
Il Comitato Scientifico è composto da Giancarlo Graziani,Università IULM (responsabile),Stefano Stanzani,Università di
Bologna,Michelangelo Zaccarello,Università di Verona.
Il costo è di 5.000,00 euro.
Per iscrizioni e informazioni
NUOVO CESCOT EMILIA ROMAGNA Via Don Giuseppe Bedetti, 26 - Bologna
Tel. 051/6380350 - FAX 051/327780
e-mail: [email protected]
172
BIBLIOGRAFIA
AA.VV., Storia Illustrata della Repubblica di San Marino, Serravalle, AIEP EDITORE, 1995.
C. Barbati, M. Cammelli, G. Sciullo, Il diritto dei beni culturali, Bologna, IL MULINO, 2006.
E. Bellezza, F. Florian, Le Fondazioni del Terzo Millennio. Pubblico e Privato per il Non-Profit, Firenze,
PASSIGLI EDITORE, 1998.
A.Besana, L’Arte in chiave economica, letture e approfondimenti di economia della cultura e dell‟arte,
Milano, LED, 2003.
H. De Varine, a cura di Daniele Jalla, Le radici del futuro, Il patrimonio culturale al servizio dello
sviluppo locale, Bologna, CLUEB, 2005.
L. Ferrara, a cura di G. Palma e P. Forte Giappichelli, Le fondazioni nel sistema europeo, in Fondazioni
- tra problematiche pubblicistiche e tematiche privatistiche, Torino, GIAPPICHELLI
EDITORE, 2008.
A cura di R. Fiocca, L. Battaglia e M.R. Santagostino, Il Museo fra cultura e management, la gestione
del museo nell‟ottica dell‟utente, Milano, MCGRAW-HILL, 2006.
M. Mazzoleni, La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale e comparato, Cafoscarina, Venezia,
2010.
L. Mezzetti, La tutela dei beni culturali nell'ordinamento britannico, in I beni culturali - Esigenze unitarie e
pluralità di ordinamenti, Padova, CEDAM, 1995.
L.M. Morganti, con la collaborazione di L. Battisti e M.E. Morganti, L’Architettura, Manufatti o
immobili con valore di monumento , FONDAZIONE SAN MARINO Cassa di Risparmio - S.U.M.S.,
2007.
C. Ronzani, Lineamenti dell’ordinamento giuridico della Repubblica di San Marino, Roma, LATERAN
UNIVERSITY PRESS, 2007.
T. Tamperi, La vendita di opere d’arte, Bologna, CLUEB, 2006.
F. Ulisse, Tutela della cultura e cultura della tutela, Cartografia archeologica e legislazione dei beni
culturali in Italia e in Europa, Bologna, ANTE QUEM, 2009.
A cura di F.Cavazzoni e di M.Friel, Il mercato dell‟arte, in Indice delle liberalizzazioni 2011, AA.VV.,
1^ed., Torino, IBL Libri, 2011.
L. Casini, La valorizzazione dei beni culturali, in Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, n.3, 2001.
Catalogo della 11° Mostra Internazionale di Architettura, La Biennale di Venezia, Repubblica di
San Marino, progetto “South Out There”, Università degli Studi della Repubblica di San Marino,
2008.
Catalogo della 54° Esposizione Internazionale d‟arte, La Biennale di Venezia, Repubblica di San
Marino, progetto “Luce In-azione”, Fuorivista e SoloMosaico, 2011.
173
Art Market Report, Gennaio 2012, n. 11, Area Pianificazione Strategica, Research e Investor
Relations, Banca Monte dei Paschi di Siena.
Tesi di Laurea di Elena Amodeo, Analisi del Trust nel Mercato dell’arte. Proposta normativa e applicazione
per la gestione del patrimonio artistico nella Repubblica di San Marino, Facoltà di Lingue, Letterature e
Culture Moderne, Corso di Laurea Specialistica in Arti, Patrimoni e Mercati, Università IULM di
Milano, a.a. 2008-2009.
SITOGRAFIA
www.sanmarinosite.com
www.consigliograndeegenerale.sm
www.interni.segreteria.com
www.libertas.sm
www.museidistato.sm
www.lineadombra.it
www.unesco.it
www.beniculturali.it
www.bak.admin.ch (Ufficio Federale della Cultura Svizzero)
www.savebritainsheritage.org.uk (Save Britain‟s Heritage)
www.spab.org.uk (Society for the Protection of Ancient Buildings)
www.culture.gov.uk
www.triennale.it
www.nationaltrust.gov.uk
www.landmarktrust.gov.uk
www.brunoleoni.it
www.deloitte.com
www.ghironda.it
www.trenobiancoazzurro.org
www.visitsweden.com
www.metro.na.it
174
RIFERIMENTI NORMATIVI
Convenzione concernente le misure da adottare per interdire e impedire l‟illecita importazione,
esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, UNESCO, Parigi 12 ottobre-14
novembre 1970
Convenzione Riguardante la Protezione sul Piano Mondiale del Patrimonio Culturale e Naturale,
UNESCO, Parigi, 11 novembre 1972
Dichiarazione di Valore Universale Eccezionale, UNESCO, 9 settembre 2008
Repubblica di San Marino
Leges Statutae Sancti Marini , Statuto della Serenissima Repubblica di San Marino,
8 ottobre 1600
Legge 8 luglio 1974 n.59 ,“Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell’ordinamento
sanmarinese”
Regolamento per il Congresso Superiore degli Studi, 30 marzo 1909
Legge 10 giugno 1919, n. 17 «Legge sulla tutela e conservazione dei monumenti, dei musei, degli scavi e degli
oggetti di antichità e di arte»
Legge 31 maggio 1944 n. 17 «Legge che istituisce la Commissione Governativa per l’Edilizia e modifica le
attribuzioni della Commissione Governativa per la conservazione dei monumenti e oggetti di antichità e d’arte»
Decreto 28 aprile 1961 n. 15 «Regolamento della Commissione dei Lavori Pubblici, dell’Edilizia e per la
conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d’arte»
Legge 27 ottobre 1972 n.35 «Norme per il restauro conservativo dei centri storici»
Legge 22 dicembre 1972 n. 40 «Provvedimenti e modifiche in materia fiscale»
Legge 28 novembre 1978 n. 52 « Legge sull'ordinamento dell'archivio pubblico e sulla vigilanza sugli archivi
privati di notevole interesse storico»
Legge 11 dicembre 1980. N. 98 «Ripristino della Commissione di cui al Titolo II della Legge 10 giugno
1919 n. 17»
Legge 18 settembre 1990 n.103 «Tutela degli edifici di rilevante interesse storico, ambientale e culturale»
Decreto 28 maggio 1991 n. 67 «Ratifica della Convenzione dell’UNESCO in materia di protezione del
patrimonio mondiale culturale e naturale»
Legge 13 novembre 1991 n. 140 «Legge Urbanistica»
Legge 19 febbraio 1993 n. 29 «Perfezionamento dell’esercizio della tutela sui monumenti di cui alle Leggi 10
giugno 1919 n. 17 e 11 dicembre 1980 n. 98»
Legge 19 luglio 1995 n.87 «Testo Unico delle Leggi Urbanistiche ed Edilizie»
175
Legge 25 luglio 2000 n. 65 «Disciplina del commercio e norme di sviluppo della rete distributiva commerciale»
Legge 17 marzo 2005, n. 38 «Regime fiscale dei trust regolati dalla Legge della Repubblica di San Marino
amministrati da trustee autorizzati»
Legge 28 ottobre 2005 n. 147 «Elenco dei manufatti o immobili con valore di monumento di cui al capo VII,
Sezione I della legge 19 luglio 1995 n. 87 (Testo Unico delle leggi Urbanistiche ed Edilizie)»
Legge 22 novembre 2005 n. 168 «Riforma della disciplina del commercio e nuove norme di sviluppo della rete
distributiva commerciale»
Legge 17 giugno 2008, n. 92 «Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo»
Legge 22 settembre 2009 n.133 «Legge quadro per la Tutela, la Gestione, la Valorizzazione e la
Promozione del sito “Centro Storico di San Marino e Monte Titano”, inserito nella lista del patrimonio mondiale
dell’UNESCO »
Legge 01 marzo 2010 n.42 « L’Istituto del Trust »
Decreto 18 marzo 2010 n.54 «Interventi per il recupero dei centri e nuclei storici e case a catalogo»
Decreto 26 marzo 2010 n.58 «Tutela del Patrimonio Mondiale dell’Umanità Centro Storico di San Marino
e Monte Titano e Conservazione e Promozione di Edifici con valore di Monumento »
( ratificato dal Decreto successivo 5 maggio 2010 n. 87 )
Decreto 10 maggio 2011 n.76 «Disposizioni per il finanziamento delle opere e infrastrutture pubbliche »
Legge 5 dicembre 2011, n. 188 «Riforma della struttura e del modello organizzativo dell’Amministrazione
Pubblica»
Legge 26 gennaio 2012 n.1 «Istituzione della corte per il trust ed i rapporti fiduciari »
Francia
Legge 4 agosto 1962, Loi Marlaux
Gran Bretagna
The National Trust for Places of Historic Interest or Natural Beauty, 1984
Export Control Act, 2002
Draft Heritage Protection Bill, 2008
Italia
Legge 14 gennaio 1993, n.4, “Legge Ronchey”
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 nascita del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
176
Spagna
Ley del Patrimonio Històrico Espaῆol (LPHE), 25 giugno 1985
Svizzera
Legge sulla protezione dei beni culturali, 13 maggio 1997
Costituzione federale della Confederazione Svizzera, 18 aprile 1999
Legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali, 20 giugno 2003 e l'Ordinanza
d'esecuzione (OTBC) , entrate in vigore il 1° giugno 2005
Regolamento sulla protezione dei beni culturali, 6 aprile 2004
Legge Federale sulla promozione della cultura accettata dalle Camere Federali nel dicembre del
2009 e che si prevede entri in vigore da inizio 2012
177
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