16 gennaio

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Il commento
Il tribunale di Milano accoglie la domanda dell’attore diretta alla revocatoria di un atto istitutivo di trust in
cui il debitore era al contempo disponente, trustee e beneficiario; si trattava di un atto in cui, tra l’altro,
mancava anche la nomina di un guardiano che garantisse la correttezza dell’operato del gestore. Dalla
situazione fattuale emergevano gli elementi sintomatici tipici dell’atto volto a sottrarre il patrimonio del
titolare alla garanzia generica dei creditori; il tribunale sembra pertanto correttamente accogliere la
domanda attorea. Ciò che merita un breve excursus è la contestuale pronuncia, incidenter tantum, della
nullità dell’atto perché in contrasto con l’articolo 13 e 15 l. e della legge di ratifica della Convenzione del L’Aja
(con conseguente trasmissione dell’atto al Presidente del Consiglio Notarile competente per attivare il
procedimento disciplinare a causa della violazione dell’art. 28 L.N.). Ora, l’articolo 15 della legge 364/89
chiaramente lascia intendere che la Convenzione (e relativa legge di ratifica) sono fonti subordinate di
disciplina del trust allorquando si intacchino i valori elencati in detto articolo dalla lettera a alla lettera f. In
particolare la lettera e richiamata evidenzia l’impossibilità per il trust di privare, in caso di insolvibilità, i
creditori di protezione. Ove ciò accada, il trust non potrebbe trovare riconoscimento nel nostro paese; il
giudice “cercherà di realizzare gli obiettivi del trust con mezzi giuridici diversi”. Detta formula riecheggia la
conversione del contratto nullo di cui all’articolo 1424 c.c. L’articolo 15 allora sembra poter essere
interpretato nel senso che i principi espressi (quali sono quelli ivi elencati) sono di ordine pubblico
internazionale (la cui violazione determina l’impossibilità di ingresso nell’atto nel nostro ordinamento e la
conseguente invalidità, salva la conversione), ed un atto di trust che presenti elementi di collegamento con
altri ordinamenti soggiace alle particolari regole di diritto privato internazionale (in particolare articolo 16
legge 218/1995). Ne dovrebbe discendere che delle due l’una: o l’atto è inefficace oppure è invalido, non
essendo possibile che sia dichiarato inefficace un atto inidoneo a trovare ingresso nell’ordinamento.
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