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In questo articolo si inizieranno a sviluppare alcune conseguenze accennate nell'articolo
precedente sulla personalita giuridica del trustLa sentenza del Tribunale di Voghera del
5/02/2010 come affermato nella massima giurisprudenziale contenuta nella rivista trust in
italia (3-2010) afferma che deve essere sospesa l'azione esecutiva presso terzi promossa
esclusivamente e direttamente nei confronti di un trust sulla base di un titolo esecutivo
ottenuto nei confronti del trustee in proprio e nella sua qualità , atteso che il trust, in
quanto<strong> semplice rapporto giuridico e non autonomo soggetto di diritto, e privo di
legittimazione passiva. Chiaramente come dichiarato nel precedente articolo sul trust come
persona giuridica, qualora il trust assumesse una soggettività giuridica non avrebbe più valore
Questo articolo, seguito degli altri rigurdanti la soggettività giuridica del trust, mette in rilievo
come tale caratteristica permetta al trustee di essere ascoltato in qualità di testimone.
A tal fine si cita una massima di una sentenza tratta da Famiglia e Diritto del 2010/3:
"Il trustee che, nella propria qualità, sia parte processuale di un procedimento giudiziale, non
può essere ascoltato quale testimone in sede di assunzione dei mezzi di prova per il principio nemo testis in causa propria-(essendo, infatti, incompatibile la posizione di parte del processo
con quella di testimone ); ne può rendere l'interrogatorio formale, in quanto non gode della
libera disponibilità dei diritti in trust, essendo questi vincolati al conseguimento della finalità o
dello scopo del trust"
E' chiaro che essendo il trust HUM.PRO caratterizzato da soggetività giuridica, il sottoscritto
trustee potrebbe perfettamente acqusire la qualità di teste in un procedimento giurisdizionale.