In questo articolo si inizieranno a sviluppare alcune conseguenze accennate nell'articolo precedente sulla personalita giuridica del trustLa sentenza del Tribunale di Voghera del 5/02/2010 come affermato nella massima giurisprudenziale contenuta nella rivista trust in italia (3-2010) afferma che deve essere sospesa l'azione esecutiva presso terzi promossa esclusivamente e direttamente nei confronti di un trust sulla base di un titolo esecutivo ottenuto nei confronti del trustee in proprio e nella sua qualità , atteso che il trust, in quanto<strong> semplice rapporto giuridico e non autonomo soggetto di diritto, e privo di legittimazione passiva. Chiaramente come dichiarato nel precedente articolo sul trust come persona giuridica, qualora il trust assumesse una soggettività giuridica non avrebbe più valore Questo articolo, seguito degli altri rigurdanti la soggettività giuridica del trust, mette in rilievo come tale caratteristica permetta al trustee di essere ascoltato in qualità di testimone. A tal fine si cita una massima di una sentenza tratta da Famiglia e Diritto del 2010/3: "Il trustee che, nella propria qualità, sia parte processuale di un procedimento giudiziale, non può essere ascoltato quale testimone in sede di assunzione dei mezzi di prova per il principio nemo testis in causa propria-(essendo, infatti, incompatibile la posizione di parte del processo con quella di testimone ); ne può rendere l'interrogatorio formale, in quanto non gode della libera disponibilità dei diritti in trust, essendo questi vincolati al conseguimento della finalità o dello scopo del trust" E' chiaro che essendo il trust HUM.PRO caratterizzato da soggetività giuridica, il sottoscritto trustee potrebbe perfettamente acqusire la qualità di teste in un procedimento giurisdizionale.