1 “LA TRASCRIZIONE DEGLI ATTI DI ACQUISTO DI BENI IMMOBILI COMPIUTI DA UNO SOLO DEI CONIUGI IN REGIME DI COMUNIONE LEGALE DEI BENI” Nelson Alberto CIMMINO Legislazione c. c. 2647. Bibliografia Andrini 1975 – Giacobbe 1975 – De Rubertis 1976 - Andrini Tamborlini 1977 Finocchiaro e Finocchiaro 1979 – De Rubertis 1981 – Parente 1985 - Zaccaria 1985 - Jannarelli 1987 – Padovini 1987 - Oberto 1988 – Gabrielli 1989 - Lo Sardo 1991 – Ieva 1996 – Triola 1999a Ieva 2001. Particolare attenzione deve essere prestata alla trascrizione di acquisto compiuto separatamente da uno solo dei coniugi in regime di comunione legale dei beni. È noto, infatti, che un coniuge può, ai sensi dell’art.177, 1° co., c. c., acquistare validamente un bene ponendo in essere da solo l’atto di acquisto e che l’effetto acquisitivo si trasmette, ope legis, anche all’altro coniuge. A tal proposito la circolare ministeriale recante le istruzioni per la compilazione dei modelli di nota afferma che nel caso di acquisto compiuto separatamente da uno solo dei coniugi in regime di comunione legale, la trascrizione, come chiarito dal Ministero di Grazia e Giustizia con risoluzione n. 5/1824/060/1 del 7/7/1983, dovrà essere richiesta esclusivamente a favore del coniuge acquirente intervenuto in atto. Non è consentita, pertanto, la trascrizione a favore dell’altro coniuge non intervenuto in atto, né è ammissibile la sua specificazione nel quadro D (Circ. Ministero delle Finanze 2 maggio 1995, n. 128). La prassi conferma dunque l’orientamento della dottrina prevalente secondo il quale gli acquisti operati da uno solo dei coniugi ma caduti in comunione in forza del disposto dell’art.177, lettera a), c. c. devono essere trascritti a favore del solo coniuge intervenuto all’atto: pacifico che, manente comunione, ciascun coniuge può acquistare, senza che l’altro intervenga nell’atto, qualsiasi bene, mobile o immobile, che tale acquisto tornerà anche a vantaggio dell’altro ope legis e, in particolare, a causa dello status di coniugato del soggetto che procede all’acquisto e non già in quanto esista, tra i due, una speciale rappresentanza, non controverso, altresì, che a far tempo dal 20 settembre 1975 il regime della comunione è il regime “legale” delle famiglie italiane ed è inopponibile, ai terzi, qualsiasi convenzione, in deroga, ove la stessa non risulti annotata a margine dell’atto di matrimonio, è evidente (…) che non deve procedersi ad alcuna trascrizione (né a favore né, tantomeno, contro) nei riguardi del coniuge che non abbia, materialmente, partecipato all’atto di acquisto, pur se di questo, ex art.177/56 lett. a), beneficia (Finocchiaro e Finocchiaro 1979, 1083). Ciò in quanto la trascrizione può essere effettuata solo a favore della parte formale dell’atto e non anche a favore del coniuge che, per volontà della legge, è un semplice destinatario degli effetti dell’atto: il regime legale contempla pertanto, come parte formale dell’atto, il coniuge che vi è intervenuto in qualità di acquirente ma come parte sostanziale entrambi i coniugi, in quanto entrando ope legis il bene a far parte della comunione i soggetti titolari di esso, ancorché non comproprietari, sono ambedue i coniugi. Venendo al regime della pubblicità, mentre l’atto posto in essere da un solo coniuge non potrebbe essere trascritto dal Conservatore dei pubblici registri immobiliari anche a favore dell’altro essendo la pubblicità di cui agli artt.2643/45 prevista per atti o meglio per effetti reali prodotti da atti o provvedimenti, e non dalla legge, viceversa la trascrizione eseguita a favore del coniuge acquirente giova anche all’altro coniuge, con la conseguenza che il principio della continuità non viene a risentirne (Andrini 1975, 1115-1116). 2 Dunque, non può effettuarsi alcuna trascrizione a favore del coniuge non intervenuto nell’atto di acquisto semplicemente perché questi non ha alcun titolo per l’esecuzione della pubblicità, essendo il suo titolo di acquisto costituito dal trasferimento automatico ex lege (Trib. Parma 6 maggio 1980, RN, 1980, 691). Parte della dottrina ha inoltre evidenziato gli scarsi vantaggi che i terzi conseguirebbero, in ordine all’accertamento della disciplina cui il bene è assoggettato, da una trascrizione effettuata a favore di entrambi i coniugi, ovvero anche a favore del coniuge non intervenuto in atto: la trascrizione a favore del coniuge non intervenuto nell’acquisto allevia solo apparentemente gli oneri informativi (circa il regime patrimoniale degli acquirenti) che gravano sui terzi interessati. Infatti, che il bene venga trascritto a favore di un solo coniuge o a favore di entrambi non esime dal verificare se l’acquisto abbia preceduto o seguito il matrimonio ovvero se tra le parti vige il regime di comunione. In altre parole, il fatto che un bene risulti acquistato e trascritto a favore di entrambi i coniugi non è in grado, di per sé, di assicurare che rispetto a quel bene si applichino le regole del regime di comunione legale ovvero quelle dettate per la comunione incidentale (Jannarelli 1987, 814). Neppure può, né tanto meno deve, effettuarsi in via facoltativa alcuna altra forma di pubblicità integrativa onde rendere opponibile ai terzi l’acquisto in capo al coniuge non intervenuto in atto: in regime di comunione legale l’acquisto ex lege da parte del coniuge non intervenuto all’atto è sempre immediatamente opponibile ai terzi senza bisogno di una speciale trascrizione. Il che è confermato dall’abrogazione dell’art.218 comma 2° del cod. civ. 1942 il quale in situazione parzialmente analoga – trattandosi di comunione convenzionale – dava facoltà al coniuge non intervenuto all’atto di fare seguire una successiva trascrizione in proprio favore ed a carico di quello che aveva acquistato da solo. (…) L’abrogazione del vecchio testo dell’art.218 comma 2° rende superflua qualsiasi trascrizione dell’acquisto effettuato ope legis dal coniuge non intestatario; né si può ritenere che esista comunque un tale onere a suo carico dal quale far derivare l’opponibilità ai terzi di tale acquisto (Andrini Tamborlini 1977, 1042 ss.). In senso analogo si è espressa anche la Cassazione, secondo la quale quanto ai soggetti a favore o a carico dei quali deve essere eseguita la trascrizione, dall’art.2659, n. 1 c. c. emerge il principio che i soggetti della trascrizione non possono che essere le parti dell’atto da trascrivere. Tale principio si ritiene applicabile anche nel caso di acquisto effettuato da parte di un solo coniuge di bene ricompreso nell’oggetto della comunione legale, in quanto il coniuge estraneo all’atto d’acquisto è mero destinatario degli effetti legali dell’acquisto individuale, ma non parte del contratto da trascrivere. A maggior ragione questa conclusione deve rimanere ferma quando il bene acquistato da uno solo dei coniugi non è compreso nella comunione e rimane di proprietà individuale del coniuge acquirente (Cass. 28 novembre 1998 n. 12098, RN, 1999, 380; Not, 1999, 556). In conclusione, nel nostro ordinamento la trascrizione è un tipo di pubblicità dichiarativa, si limita cioè a rendere noto e quindi opponibile l’effetto prodotto da un certo atto (rectius titolo), non è essa stessa costitutiva di detto effetto. L’acquisto effettuato da un solo coniuge in regime di comunione legale si trasmette all’altro non già in virtù della compravendita (titolo che si trascrive), bensì della comunione esistente tra i coniugi in mancanza dell’annotazione di un regime diverso. Ai fini della pubblicità pertanto il coniuge non comparso, benché sia parte sostanziale dell’atto, non può figurare come parte formale né è dato superare questa dicotomia tra regime sostanziale e regime della pubblicità in quanto tutto il sistema della trascrizione, come mezzo per dirimere il conflitto tra due acquirenti da un medesimo autore – il quale una volta venduto al primo non potrebbe più per il diritto sostanziale vendere al secondo – tutto il sistema della trascrizione dicevamo è una “contraddizion che nol consente”. Non resta perciò che prendere atto della nuova realtà secondo la quale, dopo l’introduzione dell’annotazione di cui all’art.162 cod. civ. e la soppressione dell’ultimo comma dell’art.2647 vecchio testo, le risultanze dei registri immobiliari non sono più determinanti ma bisogna indagare sullo stato civile del futuro dante causa (Andrini Tamborlini 1977, 1045-1046). 3 La soluzione ministeriale e le argomentazioni della dottrina e della giurisprudenza non sono stati ritenuti scevri da dubbi. Si ritiene, infatti, che l’attuale sistema di pubblicità immobiliare - che, giova ricordarlo, è a base personale - nel caso di acquisto effettuato separatamente da uno solo dei coniugi in regime di comunione legale non garantisca una corretta informazione ai terzi circa la titolarità dei diritti reali, anche se la giurisprudenza ha tenuto a precisare che non è propriamente questa la funzione della trascrizione: la funzione essenziale della trascrizione, infatti, non è quella di rendere edotti i terzi delle modificazioni in ordine alla titolarità dei patrimoni immobiliari, sibbene di consentire la risoluzione di eventuali controversie tra più aventi causa da uno stesso soggetto (art.2644 c. c.) (Cass. 12 novembre 1997, n. 11180, Not, 1999, 134). Dunque, nella fattispecie in esame la trascrizione viene effettuata a favore del solo coniuge che è intervenuto in atto, con l’indicazione che egli è regime di comunione legale dei beni. Pertanto, andando ad effettuare una ricerca nei registri immobiliari relativamente al coniuge acquirente risulterà senz’altro che egli è titolare di un diritto reale in regime di comunione legale dei beni. Il problema nasce qualora si voglia verificare se il coniuge non acquirente – intendendosi per tale il coniuge che non è intervenuto in atto - sia o meno titolare di un diritto reale. Poiché la trascrizione è stata effettuata solo a favore del coniuge intervenuto in atto, andando a effettuare una visura ipotecaria sul nominativo del coniuge non acquirente, a favore di quest’ultimo non risulterà trascritto alcun acquisto, pur essendo questi in realtà divenuto titolare di un diritto reale. Vi è dunque uno sfasamento tra effettiva titolarità dei diritti reali e la relativa pubblicità. Si pensi, per esempio, al caso di un creditore che voglia aggredire in via esecutiva gli immobili di un determinato soggetto e si rechi in Conservatoria per verificare di quali beni sia proprietario. In base all’attuale sistema di pubblicità immobiliare tale soggetto potrebbe risultare dai registri immobiliari nullatenente, semplicemente per il fatto che tutti gli acquisti sono stati compiuti separatamente dal coniuge in regime di comunione legale dei beni. Si ha dunque una pubblicità non conforme alla realtà anzi ingannevole, in quanto un soggetto titolare di diritti reali non risulta tale, con buona pace per la ventilata corretta informazione ai terzi. Per sapere con certezza se un determinato soggetto sia titolare o meno di diritti reali non è allora sufficiente compulsare i registri immobiliari ma bisogna compiere una ricerca sicuramente più complessa che, inoltre, implica dover attingere elementi da altri atti. In particolare, si deve verificare dagli registri degli atti dello stato civile se il soggetto in questione sia coniugato e, se coniugato, quale è il regime patrimoniale dei coniugi: la pubblicità della comunione legale è infatti una pubblicità al negativo, nel senso che non essendo più oggi la comunione un vincolo su singoli beni bensì un regime che si presume vigente salvo che non risulti annotta una convenzione di volontà contraria (o modificativa della stessa) è al regime matrimoniale che bisognerà guardare, prima di iniziare l’indagine sui registri immobiliari. I registri dello stato civile ci danno infatti una pubblicità generale dei rapporti patrimoniali dei coniugi che diventano opponibili ai terzi solo se annotati; mentre i registri immobiliari ci danno, salva sempre l’applicabilità del regime generale, la pubblicità relativa al singolo bene (Andrini Tamborlini 1977, 1042). Una volta accertato che il regime è quello della comunione legale dei beni, si può procedere alla consultazione dei registri immobiliari, relativamente però ad entrambi i coniugi: il sistema della pubblicità, quale in concreto attuato dal legislatore della riforma può definirsi “binario”: il potere di disporre di un bene immobile, in particolare, non può più accertarsi, unicamente, dall’esame dei registri immobiliari, ma dalle risultanze di questo integrate dalle visure dei registri dello stato civile. Dalla consultazione dei primi si apprenderà: a) la data dell’acquisto, b) il titolo (oneroso, per donazione, mortis causa), dall’esame dei secondi si 4 ricaverà: c) la data in cui il “titolare” ha contratto matrimonio: d) se ha scelto il regime della separazione dei beni o, comunque, si sono verificate cause di scioglimento della comunione. Integrando reciprocamente tali risultanze è possibile, con estrema sicurezza, per i terzi, accertare se un certo soggetto ha, in pratica, la piena disponibilità di un bene cui intende disporre e se, pertanto l’acquisto che intende compiere sarà, o meno, annullabile (Finocchiaro e Finocchiaro 1979, 1069-1071). Il legislatore, lungi dal porvi rimedio, sembra aver solo intuito i rischi e le incongruenze che il vigente sistema di pubblicità comporta. Infatti, nell’affine ambito catastale, è stata ben compresa la necessità di una corretta intestazione degli immobili negli atti del catasto ed a tal fine è stato disposto che nel caso di acquisto effettuato in regime di comunione legale ed allorquando è presente al momento della stipula uno solo dei coniugi, nel modello unico potranno essere riportati i dati anagrafici completi anche dell’altro coniuge, per una rispondente intestazione catastale anche ai fini fiscali (Circ. Agenzia del Territorio – Agenzia delle Entrate 2 maggio 2002, n. 3). Per evitare i pericoli e le incertezze sopra evidenziati basterebbe dunque estendere siffatto principio anche alla trascrizione. Invero, già all’indomani dell’entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia parte della dottrina aveva manifestato forti perplessità circa le modalità di attuazione della pubblicità dell’acquisto compiuto in vigenza della comunione legale dei beni, affermando in particolare l’opportunità - se non del vero e proprio obbligo onde rispettare l’inderogabile principio della continuità delle trascrizioni (art.2650 c. c.) - di effettuare la trascrizione a favore di entrambi i coniugi, anche nel caso di acquisto compiuto separatamente da uno solo di essi: il fatto che l’immobile acquistato da uno solo cada automaticamente in comunione non esime dall’obbligo di trascrivere ex art.2643 n.1 a favore di entrambi. Dato invero che la comunione non è un ente terzo rispetto ai due coniugi (quasi che ciascuno fosse investito di una sorta di rappresentanza), ma che comunione effettualmente significa contitolarità a favore di entrambi nell’acquisto del diritto reale da uno stesso dante causa, non si riesce a vedere la ragione per la quale dovrebbe non rendersi applicabile il precetto di cui all’art.2643 n.1. Tanto meno si vede poi in base a quale norma – segnatamente nel quadro di un sistema rigidamente formale come quello della pubblicità immobiliare – la regola della continuità potrebbe risultare pur sempre osservata, facendosi capo anche alla pubblicità matrimoniale e pur senza contare che l’una riguarda i beni e l’altra le persone. Ed anche là dove essa è – ma solo indirettamente – rilevante quanto ai beni (convenzioni matrimoniali), altra cosa è la pubblicità del vincolo ed altra cosa la pubblicità degli acquisti: l’una inquadrandosi nella prospettiva della responsabilità patrimoniale e l’altra riflettendo il regolamento dei conflitti fra più acquirenti da uno stesso autore o subacquirenti da uno stesso autore o subacquirenti rispetto ad un comune autore mediato (Giacobbe 1975, 838). In altri termini, per gli acquisti: tanto se compiuti congiuntamente da entrambi i coniugi quanto se compiuti separatamente, la trascrizione deve eseguirsi sempre a favore di ambedue ex art.2643 n.1 (…). La doppi trascrizione a favore risulta per di più coerente al duplice principio: - anzitutto e in generale, di estendere al massimo la pubblicità (riducendo al massimo l’occultazione) di tutti i mutamenti giuridici di carattere reale (opinione pacifica: arg. art.2645); - in particolare, dare pubblicità a quei contratti, in ordine ai quali i terzi abbiano interesse a veder applicata la massima “nemo plus iuris…” (e questo è il caso, in relazione all’azione di annullamento ex art.63/184); cui, stando alle risultanze dei soli registri immobiliari, potrebbero invece venire assoggettati a loro insaputa (Giacobbe 1975, 836). La stessa dottrina si è quindi espressa in senso contrario ad un sistema “binario” della pubblicità, cioè ad un sistema nel quale il potere di disporre di un bene immobile non può più accertarsi unicamente dall’esame dei registri immobiliari, ma dalle risultanze di questo integrate dalle visure dei registri dello stato civile: 5 la continuità è infatti un requisito formale – come del resto è di carattere formale tutta la pubblicità in sé – che, per avere la sua sede nei registri immobiliari, non sembra lecito desumere da una fonte diversa, sia pure nell’ambito di altri strumenti pubblicitari in guisa integrativa; disponendo la legge che essa in tanto sussiste in quanto risulti dai registri medesimi. (…) L’operare su piani eterogenei, se rimane indifferente (per non dire che anzi può risultare conferente) ad una costruzione unitaria del sistema generale della pubblicità – potrebbe anzi parlarsi di pubblicità bipolare dei rapporti patrimoniali di famiglia – è peraltro preclusiva ad una integrabilità formale nel sistema, nel senso che le lacune di un mezzo siano colmabili con le risultanze dell’altro mezzo. In ciò dunque – nel non alterato principio della continuità e nell’invariata fonte normativa (di matrice reale) della sua attuazione – sembra doversi rinvenire la chiave giuridica della trascrizione necessaria al doppio nominativo. L’eliminazione di un’eventuale divergenza fra situazione giuridica inter partes e situazione giuridica erga omnes, se offre il perché dell’istituto pubblicitario in genere, peraltro non segna il limite dell’operatività di una norma (Giacobbe 1975, 838-839). Contro la tesi della trascrivibilità dell’atto a favore di entrambi i coniugi è stato sostenuto che la trascrizione a favore del solo coniuge intervenuto in atto non viola il principio della continuità delle trascrizioni: nel codice 1942 infatti, l’aggiunta del comma 2° all’art.2650 ha significato una nuova pregnante applicazione del principio della continuità delle trascrizioni che non mira più soltanto alla mera completezza dei registri immobiliari, bensì anche all’inopponibilità degli acquisti successivi, compiuti cioè prima di regolarizzare un anello antecedente nella catena dei trasferimenti. Pertanto la trascrizione fatta a favore del coniuge acquirente, contro l’alienante, blocca qualunque acquisto da costui e giova quindi anche all’altro coniuge che non è terzo ma parte. (…) Il fatto poi che il bene non personale né comunque escluso dalla comunione, acquistato da un coniuge e trascritto a suo favore, debba essere rivenduto da entrambi, con conseguente trascrizione dell’acquirente a proprio favore e contro entrambi i coniugi, non inficia il principio della continuità; l’avente causa dal coniuge che ha effettuato “separatamente” l’acquisto non potrebbe mai essere in conflitto con l’altro coniuge dato che non sono aventi causa da un medesimo autore. Mentre il conflitto tra i due aventi causa dai coniugi iure proprio si risolverebbe, ai sensi dell’art.2644, a favore dell’acquirente che per primo abbia trascritto il proprio acquisto da uno dei coniugi, giacché la mancanza di continuità tra la trascrizione dell’atto di acquisto dal coniuge che non ha partecipato al medesimo e l’acquisto di questi viene ad essere irrilevante (Andrini 1975, 1116). Inoltre, è stato osservato che all’inderogabilità del principio della “continuità” della trascrizione è agevole osservare che tale principio è, frequentemente, derogato dallo stesso legislatore e che il principio di cui all’art.2650 c. c. postula la concatenazione di atti e non già di nomi (Finocchiaro e Finocchiaro 1979, 1086). Neppure può mettersi in dubbio la validità della trascrizione fatta solo a favore del coniuge parte formale dell’atto e non estesa anche al coniuge non intervenuto: né ci sembra pertinente il richiamo da taluni fatto alla validità della trascrizione, eseguita a favore del solo coniuge acquirente, ex art.2665 cod. civ. L’articolo menzionato infatti sancisce l’invalidità della trascrizione che per omissioni o inesattezze induce incertezza sulle persone, sul bene e sul rapporto giuridico a cui si riferisce l’atto da trascrivere, non può estendersi a ricomprendere i presupposti in forza dei quali gli effetti di un atto, posto in essere da Caio a favore di Tizio, si estendono anche a Sempronia. A chi sostiene tale interpretazione estensiva dell’art.2655 si può altrettanto efficacemente ribattere che l’art.2666 sui limiti soggettivi dell’efficacia della trascrizione – da chiunque sia fatta giova a tutti coloro che ne hanno interesse – copre di per sé la fattispecie del coniuge non intervenuto all’atto ai fini della suddetta continuità delle trascrizioni (Andrini Tamborlini 1977, 1045). A sostegno della tesi che postula la necessità della trascrizione a favore di entrambi i coniugi, si è anche fatto osservare che aderire alla tesi della trascrizione a favore del solo coniuge intervenuto in atto significherebbe violare il principio della pubblicità “in negativo” del regime della comunione legale dei beni: 6 crediamo tuttavia che la tesi della intestazione singola non possa essere accolta. Innanzi tutto, essa potrebbe essere messa in discussione alla luce di una prassi seguita da molti notaio, e accettata da diverse Conservatorie dei Registri immobiliari, al fine di realizzare la intestazione congiunta. Per conseguire questo risultato, veniva inserita nell’atto una dichiarazione del coniuge acquirente di vivere in regime di comunione, e veniva quindi menzionato, nell’atto medesimo, il conseguente effetto legale dell’acquisto congiunto. Questa dichiarazione veniva trasfusa nella nota di trascrizione, ed era considerata titolo per l’intestazione a favore del coniuge non intervenuto in atto, in quanto atto ricognitivo, e perciò senz’altro trascrivibile, del coniuge acquirente. Ora, il nuovo testo dell’art.2659 c. c., secondo il quale nella nota di trascrizione deve essere indicato il regime patrimoniale delle parti, se coniugate, secondo quanto risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da certificato dell’ufficiale dello stato civile, potrebbe anche essere considerato “legalizzare”, per così dire, questa prassi, e perciò rendere dovuta per legge la cointestazione. Inoltre, se si negasse che l’art.2659 c. c. è volto a rendere necessaria la cointestazione dell’acquisto che cade in comunione, si dovrebbe concludere che la menzione del regime patrimoniale della famiglia, richiesta da questa norma, ha puramente e semplicemente la funzione di avvisare i terzi se esista la possibilità che il bene che nei registri immobiliari appare in proprietà di un singolo coniuge sia caduto in comunione. Con la conseguenza che il nuovo art.2659 c. c. avrebbe esclusivamente il significato di costituire una forma di pubblicità positiva della comunione, in aperto contrasto con il sistema generale di pubblicità negativa del vincolo della comunione legale, delineato con la riforma. In definitiva, ci pare che anche alla luce del nuovo testo dellart.2659 c. c., e, anzi, diremmo, particolarmente alla luce della nuova formulazione di questo articolo, la prospettiva preferibile sia senz’altro quella della intestazione congiunta, fermo restando che una eventuale intestazione singola, conseguente a false dichiarazioni delle parti o a difettosi accertamenti del notaio o del conservatore, non determinerebbe comunque alcun effetto sostanziale per i terzi. Osserviamo, infine, che se, nonostante le obiezioni che abbiamo sollevate, si volesse comunque accogliere l’interpretazione restrittiva dell’art.2659 c. c. sopra prospettata, e perciò ci si schierasse per la intestazione singola, dovrebbe anche essere negato, coerentemente, che sia possibile giungere alla cointestazione pure per il tramite di un separato atto ricognitivo del coniuge acquirente: infatti, l’art.2659 c. c. contempla espressamente anche l’ipotesi in cui nel titolo sia contenuta una dichiarazione (ricognitiva) delle parti circa il loro regime patrimoniale, e perciò, se così inteso, attesterebbe l’insufficienza, per ottenere la intestazione congiunta di una simile dichiarazione. Si dovrebbe, pertanto, concludere che la cointestazione potrebbe essere ottenuta soltanto per mezzo di una sentenza che accerti l’appartenenza del bene alla comunione legale, sentenza trascrivibile ex art.2651 c. c. (Zaccaria 1985, 384-385). Vi è infine chi ha aderito alla tesi intermedia, secondo la quale è corretto sostenere che l’acquisto compiuto separatamente da uno solo dei coniugi in regime di comunione legale dei beni vada trascritto solo a favore di questo, in quanto parte dell’atto; Tuttavia, quando i coniugi (e quindi necessariamente sia il coniuge a cui favore è trascritto l’acquisto, sia quello a cui favore, invece, non risulta alcuna formalità) alienano l’immobile bisognerà procedere ad una trascrizione integrativa al fine di creare la continuità delle trascrizioni: gli acquisti compiuti congiuntamente da entrambi i coniugi vanno trascritti, com’è ovvio, a favore di entrambi. Gli acquisti operati da uno solo dei coniugi, ma caduti in comunione in forza della regola di cui all’art.177, lett. a), C. Civ. dovevano trascriversi a favore del coniuge che è parte dell’atto anche in senso formale. In quest’ultimo caso, peraltro, si riconosceva che venisse data pubblicità anche all’automatico ritrasferimento pro-quota all’altro coniuge, qualora vi fosse una sentenza di accertamento in tal senso o un negozio ricognitivo bilaterale. Secondo taluno, anzi, ed anche secondo una parte della prassi sarebbe stata sufficiente pure una dichiarazione unilaterale del coniuge controinteressato. Nell’ipotesi, inversa, di atto a contenuto dispositivo compiuto da entrambi i coniugi, a cui favore sia già stata operata la trascrizione, non vi sono, del pari, difficoltà. Se, invece, la pubblicità sia stata eseguita a favore di uno soltanto dei coniugi, è necessario rispettare il principio di continuità di cui all’art.2650 C. Civ. e deve, pertanto, provvedersi alla pubblicità integrativa (Padovini, 1987, 803). 7 INDICE BIBLIOGRAFICO Andrini M. C. 1975 Convenzioni matrimoniali e pubblicità legale nel nuovo diritto di famiglia, in RN, 1100-1124. Andrini Tamborlini M. C. 1977 La trascrizione dell’acquisto “separato” del coniuge, in RN, 1041-1047. De Rubertis G. 1976 Il nuovo regime patrimoniale della famiglia e la trascrizione immobiliare, in VN, 7-28. 1981 La trascrizione del vincolo derivante dal fondo patrimoniale, in DFP, 1074-1091. Finocchiaro A. e Finocchiaro M. 1979 Riforma del diritto di famiglia. Commento teorico pratico alla legge 19 maggio 1975, n. 151, III, Giuffrè, Milano. Gabrielli G. 1989 Questioni recenti in tema di pubblicità immobiliare, in CI, 807-828. Giacobbe L. 1975 L’attività notarile di fronte alla nuova legge sul diritto di famiglia 19 maggio 1975 n.151, in RN, 827-849. Ieva M. 1996 La pubblicità dei regimi patrimoniali della famiglia, in RN, 413-440. 2001 Le convenzioni matrimoniali e la pubblicità dei regimi patrimoniali della famiglia, in RN, 1259-1267. Jannarelli A. 1987 Destinazione dei beni e pubblicità nella comunione “de residuo” ex art.178 c. c., in FI, I, 810-816. Lo Sardo G. 1991 La comunione convenzionale nel regime patrimoniale della famiglia, in RN, 1211-1391. Oberto G. 1988 Pubblicità dei regimi matrimoniali, in RDC, II, 229-242. Padovini F. 1987 Trascrizione, in NovissDI Appendice, VII, Utet, Torino, 800-810. Parente F. 1985 Tecnica trascrittiva dell’acquisto di bene personale e posizione del creditore esecutante, in FI, I, 2080-2084. Triola R. 1999a Nota a Cass. 10859/99 e Cass. 12864/99, in VN, 1434-1435. 8 Zaccaria A. 1985 La pubblicità del regime patrimoniale della famiglia, in RDC, II, 353-388.