Provvedimento n. 9459 ( C4562 ) AEM DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA/ENEL DISTRIBUZIONE L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 24 aprile 2001; SENTITO il Relatore Professor Michele Grillo; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l'atto della società AEM Distribuzione Energia Elettrica Spa, pervenuto in data 5 aprile 2001; CONSIDERATO quanto segue: 1. Le parti La AEM DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA Spa (di seguito, AEM DISTRIBUZIONE) è una società attiva in Lombardia nella distribuzione e vendita di energia elettrica nonché in varie attività e servizi strumentali. AEM DISTRIBUZIONE è stata costituita nel 1999 dalla società AEM Spa mediante il conferimento del ramo d’azienda adibito all’attività di distribuzione ai clienti idonei e vincolati e all’attività di vendita di energia elettrica ai clienti vincolati. Il capitale sociale di AEM DISTRIBUZIONE è detenuto per il 99,9% da AEM Spa. Tale società, controllata dal Comune di Milano, che ne detiene il 51%, è a capo del gruppo AEM attivo in Lombardia nella produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione di energia elettrica; distribuzione e vendita di gas e calore; gestione di reti di illuminazione urbana e servizi di telecomunicazione. Il fatturato realizzato in Italia dal gruppo AEM, come da bilancio consolidato 1999, è stato di 1.270 miliardi di lire; nel 2000, sulla base del progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione (e non ancora approvato dall’Assemblea degli azionisti), il fatturato realizzato è stato di 1.485 miliardi di lire. La società ENEL DISTRIBUZIONE Spa (di seguito, ENEL DISTRIBUZIONE) opera nel settore della distribuzione e vendita dell’energia elettrica nel territorio nazionale ai clienti vincolati, fornisce ai clienti idonei il servizio di vettoriamento, realizza e gestisce reti di distribuzione e i relativi dispositivi di interconnessione. ENEL DISTRIBUZIONE è stata costituita nel 1999 dalla società ENEL Spa mediante conferimento del ramo d’azienda relativo all’attività di distribuzione ai clienti idonei e vincolati e all’attività di vendita dell’energia elettrica ai clienti vincolati sul territorio nazionale. L’intero capitale sociale di ENEL DISTRIBUZIONE è detenuto dalla società ENEL Spa, a sua volta controllata per il 67,5% dallo Stato. ENEL Spa è a capo di un gruppo attivo nei settori elettrico (produzione, importazione, esportazione, distribuzione e vendita di energia elettrica nel territorio nazionale), della distribuzione del gas naturale (tramite le società Erogasud Spa e Cesp Spa, recentemente acquisite, e Colombo Gas Spa e le sue controllate), delle telecomunicazioni (tramite la società Wind Telecomunicazioni Spa ed Infostrada Spa) e marginalmente, nei settori dell'engineering, del contracting immobiliare e nel settore idrico. Il fatturato realizzato in Italia dal gruppo ENEL nel corso del 1999 è stato di circa 40.484 miliardi di lire. Il fatturato di ENEL DISTRIBUZIONE, relativo alla distribuzione e alla vendita di energia elettrica ai clienti vincolati nei comuni di Milano e Rozzano, è stato pari a 430 miliardi di lire nel 1999 e a 376 miliardi di lire nel 2000. 2. Descrizione dell'operazione L'operazione notificata consiste nell’acquisizione da parte di AEM DISTRIBUZIONE del ramo d’azienda di ENEL DISTRIBUZIONE adibito all’attività di distribuzione e vendita di energia elettrica ai clienti vincolati, nell’ambito dei comuni di Milano e Rozzano. Sono escluse dalla cessione tutte le attività e proprietà del gruppo ENEL nei comuni interessati non inerenti l’attività di distribuzione e vendita ai clienti non vincolati. A seguito dell’operazione di concentrazione, AEM DISTRIBUZIONE, che attualmente rifornisce nei comuni di Milano e Rozzano circa il 50% dei clienti, verrà ad operare in tali comuni quale unico distributore. L’operazione in esame è realizzata in attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo del 16 marzo 1999 n. 79 di recepimento della direttiva 92/62/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica. Ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del citato decreto, ai fini del rilascio della concessione unica di distribuzione in ambito comunale, da richiedersi al Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, le società di distribuzione partecipate dagli enti locali possono chiedere all’ENEL la cessione dei rami d’azienda di quest’ultima dedicati alla distribuzione nei comuni in cui le predette società servono almeno il 20% delle utenze. La norma stabilisce, altresì, che in caso di mancato accordo tra le parti sui termini della cessione dovrà farsi ricorso ad un arbitraggio. 3. Qualificazione dell'operazione L'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di parte di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 714 miliardi di lire. 4. Valutazione della concentrazione L’operazione di concentrazione in esame interessa il settore elettrico, con particolare riferimento alle attività di distribuzione e vendita di energia elettrica ai clienti vincolati nei comuni di Milano e Rozzano. a) Quadro normativo di riferimento Il Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della Direttiva 96/92/CE, ha modificato in modo significativo la regolamentazione del settore elettrico. In particolare, il Decreto Legislativo n. 79/99 ha introdotto due distinte categorie di clienti: i Clienti Idonei e i Clienti Vincolati. I Clienti Idonei sono quei soggetti, persone fisiche o giuridiche, i quali hanno la capacità di stipulare contratti di fornitura di elettricità con qualsiasi produttore, distributore o grossista, nazionale o estero. La fornitura di energia elettrica ai Clienti Idonei avviene sulla base di contratti bilaterali, finché non entrerà in funzione il Gestore del mercato (Borsa elettrica), che assicurerà il dispacciamento dell'energia elettrica secondo il merito economico degli impianti di generazione (articolo 5, comma 2). I Clienti Vincolati sono i clienti finali che, non rientrando nella categoria dei clienti idonei, sono legittimati a stipulare contratti di fornitura esclusivamente con il distributore che esercita, sulla base di una concessione, il servizio nell'area territoriale dove è localizzata l'utenza. L’attività di distribuzione e vendita ai clienti vincolati è soggetta a regolamentazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas. Il servizio di distribuzione è svolto sulla base di concessioni rilasciate dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato aventi scadenza il 31 dicembre 2030. b) Il mercato rilevante In considerazione dell'ambito di operatività del ramo d’azienda oggetto di acquisizione, il mercato rilevante oggetto della presente operazione è quello della distribuzione e della vendita a clienti vincolati di energia elettrica. L’attività di distribuzione si sostanzia nel trasporto su reti in media e bassa tensione e consegna dell’energia elettrica agli utilizzatori finali; l’attività di vendita, che include l’attività di misurazione dell’energia e fatturazione dei consumi, si riferisce alla fornitura di energia elettrica agli utenti finali. Il mercato geografico della distribuzione e della vendita ai clienti vincolati di energia elettrica ha dimensione locale, limitata al territorio oggetto della concessione. Ciò in ragione della natura di monopolio naturale su base locale dell’attività di distribuzione. Il Decreto Legislativo n. 79/99, prevedendo un unico distributore per ciascun ambito territoriale di dimensione non inferiore al territorio comunale e non superiore a un quarto di tutti i clienti finali, comporta in alcuni casi, come quello oggetto della presente valutazione, un ampliamento della dimensione del mercato rilevante, pari all’intero territorio comunale e sovracomunale oggetto della concessione. c) Gli effetti della concentrazione L’operazione in esame implica la sostituzione di AEM DISTRIBUZIONE ad ENEL DISTRIBUZIONE nel territorio precedentemente oggetto della concessione detenuta da ENEL DISTRIBUZIONE, comprendente una parte del territorio relativo ai comuni di Milano e Rozzano. Poiché attualmente AEM DISTRIBUZIONE detiene la concessione relativa alla restante parte di tale territorio, l’operazione determinerà, in applicazione della norma prevista dal citato articolo 9, comma 4, del Decreto Legislativo 79/99, la costituzione di un unico mercato relativo alla distribuzione e vendita di energia elettrica ai clienti vincolati del comune di Milano e Rozzano, sul quale AEM DISTRIBUZIONE deterrà una posizione di monopolio legale. L’effetto principale dell’operazione è, dunque, rappresentato dall’uscita della società ENEL DISTRIBUZIONE dal nuovo mercato rilevante individuato. Nel settore della distribuzione dell’energia elettrica, la normativa nazionale ha tenuto conto delle esigenze legate alla natura di servizio pubblico dell’attività di distribuzione di energia elettrica, soprattutto con riferimento alle singole utenze che non dispongono di una forza contrattuale tale da potersi rivolgere ai vari operatori sul mercato. La completa liberalizzazione riguarda al momento solo i clienti idonei. Il citato Decreto Legislativo è comunque volto ad agevolare la creazione di imprese di distribuzione di media dimensione che possano sfruttare al meglio le economie derivanti dalla scala di attività e, al tempo stesso, limitare la presenza di ENEL in quegli ambiti territoriali in cui sono presenti due concessionari e quindi ridurre la sua posizione dominante nel settore della distribuzione. Nel 2000 le forniture di ENEL DISTRIBUZIONE ai clienti vincolati hanno servito circa il 92% delle utenze. L’operazione, inoltre, è coerente con l’obiettivo di creare nelle principali aree metropolitane italiane operatori nella distribuzione di energia elettrica di dimensioni simili, così da determinare le condizioni per l’instaurarsi di una efficace concorrenza comparativa tra di loro. Alla luce delle osservazioni sopra esposte, in considerazione dell’esistenza di una specifica e dettagliata normativa del settore elettrico contenuta nel Decreto Legislativo 79/99, che, all’articolo 9, comma 3, prevede il rilascio di una sola concessione per l’ambito comunale e, al comma 4, che le società di distribuzione partecipate dagli enti locali possano chiedere a ENEL la cessione dei rami d’azienda dedicati all’esercizio dell’attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni nei quali servano il 20 % delle utenze, l’operazione di concentrazione in esame non appare suscettibile di porsi in contrasto con la normativa a tutela della concorrenza. RITENUTO che, pur costituendosi un monopolio legale coincidente con il controllo in ambito locale dell’intera rete di distribuzione locale di energia elettrica a bassa tensione nei comuni di Milano e Rozzano in capo a AEM DISTRIBUZIONE, la tariffa dell’energia elettrica venduta ai clienti vincolati in tali comuni è assoggettata a regolamentazione e fissata dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas; RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; DELIBERA di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Rita Ciccone IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro ***