Provvedimento n. 9459 ( C4562 ) AEM DISTRIBUZIONE ENERGIA

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Provvedimento n. 9459 ( C4562 )
AEM
DISTRIBUZIONE
ENERGIA
ELETTRICA/ENEL DISTRIBUZIONE
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 24 aprile 2001;
SENTITO il Relatore Professor Michele Grillo;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTO l'atto della società AEM Distribuzione Energia Elettrica Spa, pervenuto in data 5 aprile 2001;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Le parti
La AEM DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA Spa (di seguito, AEM DISTRIBUZIONE) è una società
attiva in Lombardia nella distribuzione e vendita di energia elettrica nonché in varie attività e servizi strumentali. AEM
DISTRIBUZIONE è stata costituita nel 1999 dalla società AEM Spa mediante il conferimento del ramo d’azienda
adibito all’attività di distribuzione ai clienti idonei e vincolati e all’attività di vendita di energia elettrica ai clienti
vincolati.
Il capitale sociale di AEM DISTRIBUZIONE è detenuto per il 99,9% da AEM Spa. Tale società, controllata dal
Comune di Milano, che ne detiene il 51%, è a capo del gruppo AEM attivo in Lombardia nella produzione, trasporto,
trasformazione, distribuzione di energia elettrica; distribuzione e vendita di gas e calore; gestione di reti di
illuminazione urbana e servizi di telecomunicazione.
Il fatturato realizzato in Italia dal gruppo AEM, come da bilancio consolidato 1999, è stato di 1.270 miliardi di
lire; nel 2000, sulla base del progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione (e non ancora approvato
dall’Assemblea degli azionisti), il fatturato realizzato è stato di 1.485 miliardi di lire.
La società ENEL DISTRIBUZIONE Spa (di seguito, ENEL DISTRIBUZIONE) opera nel settore della
distribuzione e vendita dell’energia elettrica nel territorio nazionale ai clienti vincolati, fornisce ai clienti idonei il
servizio di vettoriamento, realizza e gestisce reti di distribuzione e i relativi dispositivi di interconnessione. ENEL
DISTRIBUZIONE è stata costituita nel 1999 dalla società ENEL Spa mediante conferimento del ramo d’azienda
relativo all’attività di distribuzione ai clienti idonei e vincolati e all’attività di vendita dell’energia elettrica ai clienti
vincolati sul territorio nazionale.
L’intero capitale sociale di ENEL DISTRIBUZIONE è detenuto dalla società ENEL Spa, a sua volta controllata
per il 67,5% dallo Stato. ENEL Spa è a capo di un gruppo attivo nei settori elettrico (produzione, importazione,
esportazione, distribuzione e vendita di energia elettrica nel territorio nazionale), della distribuzione del gas naturale
(tramite le società Erogasud Spa e Cesp Spa, recentemente acquisite, e Colombo Gas Spa e le sue controllate), delle
telecomunicazioni (tramite la società Wind Telecomunicazioni Spa ed Infostrada Spa) e marginalmente, nei settori
dell'engineering, del contracting immobiliare e nel settore idrico. Il fatturato realizzato in Italia dal gruppo ENEL nel
corso del 1999 è stato di circa 40.484 miliardi di lire. Il fatturato di ENEL DISTRIBUZIONE, relativo alla distribuzione
e alla vendita di energia elettrica ai clienti vincolati nei comuni di Milano e Rozzano, è stato pari a 430 miliardi di lire
nel 1999 e a 376 miliardi di lire nel 2000.
2. Descrizione dell'operazione
L'operazione notificata consiste nell’acquisizione da parte di AEM DISTRIBUZIONE del ramo d’azienda di
ENEL DISTRIBUZIONE adibito all’attività di distribuzione e vendita di energia elettrica ai clienti vincolati,
nell’ambito dei comuni di Milano e Rozzano. Sono escluse dalla cessione tutte le attività e proprietà del gruppo ENEL
nei comuni interessati non inerenti l’attività di distribuzione e vendita ai clienti non vincolati. A seguito dell’operazione
di concentrazione, AEM DISTRIBUZIONE, che attualmente rifornisce nei comuni di Milano e Rozzano circa il 50%
dei clienti, verrà ad operare in tali comuni quale unico distributore.
L’operazione in esame è realizzata in attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo del 16
marzo 1999 n. 79 di recepimento della direttiva 92/62/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia
elettrica. Ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del citato decreto, ai fini del rilascio della concessione unica di distribuzione
in ambito comunale, da richiedersi al Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, le società di
distribuzione partecipate dagli enti locali possono chiedere all’ENEL la cessione dei rami d’azienda di quest’ultima
dedicati alla distribuzione nei comuni in cui le predette società servono almeno il 20% delle utenze. La norma stabilisce,
altresì, che in caso di mancato accordo tra le parti sui termini della cessione dovrà farsi ricorso ad un arbitraggio.
3. Qualificazione dell'operazione
L'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di parte di un’impresa, costituisce una
concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1
del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, ed è soggetta all'obbligo di
comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale
realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 714 miliardi di
lire.
4. Valutazione della concentrazione
L’operazione di concentrazione in esame interessa il settore elettrico, con particolare riferimento alle attività di
distribuzione e vendita di energia elettrica ai clienti vincolati nei comuni di Milano e Rozzano.
a) Quadro normativo di riferimento
Il Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della Direttiva 96/92/CE, ha modificato in modo
significativo la regolamentazione del settore elettrico. In particolare, il Decreto Legislativo n. 79/99 ha introdotto due
distinte categorie di clienti: i Clienti Idonei e i Clienti Vincolati.
I Clienti Idonei sono quei soggetti, persone fisiche o giuridiche, i quali hanno la capacità di stipulare contratti di
fornitura di elettricità con qualsiasi produttore, distributore o grossista, nazionale o estero. La fornitura di energia
elettrica ai Clienti Idonei avviene sulla base di contratti bilaterali, finché non entrerà in funzione il Gestore del mercato
(Borsa elettrica), che assicurerà il dispacciamento dell'energia elettrica secondo il merito economico degli impianti di
generazione (articolo 5, comma 2).
I Clienti Vincolati sono i clienti finali che, non rientrando nella categoria dei clienti idonei, sono legittimati a
stipulare contratti di fornitura esclusivamente con il distributore che esercita, sulla base di una concessione, il servizio
nell'area territoriale dove è localizzata l'utenza. L’attività di distribuzione e vendita ai clienti vincolati è soggetta a
regolamentazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.
Il servizio di distribuzione è svolto sulla base di concessioni rilasciate dal Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato aventi scadenza il 31 dicembre 2030.
b) Il mercato rilevante
In considerazione dell'ambito di operatività del ramo d’azienda oggetto di acquisizione, il mercato rilevante
oggetto della presente operazione è quello della distribuzione e della vendita a clienti vincolati di energia elettrica.
L’attività di distribuzione si sostanzia nel trasporto su reti in media e bassa tensione e consegna dell’energia elettrica
agli utilizzatori finali; l’attività di vendita, che include l’attività di misurazione dell’energia e fatturazione dei consumi,
si riferisce alla fornitura di energia elettrica agli utenti finali.
Il mercato geografico della distribuzione e della vendita ai clienti vincolati di energia elettrica ha dimensione
locale, limitata al territorio oggetto della concessione. Ciò in ragione della natura di monopolio naturale su base locale
dell’attività di distribuzione.
Il Decreto Legislativo n. 79/99, prevedendo un unico distributore per ciascun ambito territoriale di dimensione
non inferiore al territorio comunale e non superiore a un quarto di tutti i clienti finali, comporta in alcuni casi, come
quello oggetto della presente valutazione, un ampliamento della dimensione del mercato rilevante, pari all’intero
territorio comunale e sovracomunale oggetto della concessione.
c) Gli effetti della concentrazione
L’operazione in esame implica la sostituzione di AEM DISTRIBUZIONE ad ENEL DISTRIBUZIONE nel
territorio precedentemente oggetto della concessione detenuta da ENEL DISTRIBUZIONE, comprendente una parte del
territorio relativo ai comuni di Milano e Rozzano. Poiché attualmente AEM DISTRIBUZIONE detiene la concessione
relativa alla restante parte di tale territorio, l’operazione determinerà, in applicazione della norma prevista dal citato
articolo 9, comma 4, del Decreto Legislativo 79/99, la costituzione di un unico mercato relativo alla distribuzione e
vendita di energia elettrica ai clienti vincolati del comune di Milano e Rozzano, sul quale AEM DISTRIBUZIONE
deterrà una posizione di monopolio legale. L’effetto principale dell’operazione è, dunque, rappresentato dall’uscita
della società ENEL DISTRIBUZIONE dal nuovo mercato rilevante individuato.
Nel settore della distribuzione dell’energia elettrica, la normativa nazionale ha tenuto conto delle esigenze legate
alla natura di servizio pubblico dell’attività di distribuzione di energia elettrica, soprattutto con riferimento alle singole
utenze che non dispongono di una forza contrattuale tale da potersi rivolgere ai vari operatori sul mercato. La completa
liberalizzazione riguarda al momento solo i clienti idonei. Il citato Decreto Legislativo è comunque volto ad agevolare
la creazione di imprese di distribuzione di media dimensione che possano sfruttare al meglio le economie derivanti dalla
scala di attività e, al tempo stesso, limitare la presenza di ENEL in quegli ambiti territoriali in cui sono presenti due
concessionari e quindi ridurre la sua posizione dominante nel settore della distribuzione. Nel 2000 le forniture di ENEL
DISTRIBUZIONE ai clienti vincolati hanno servito circa il 92% delle utenze.
L’operazione, inoltre, è coerente con l’obiettivo di creare nelle principali aree metropolitane italiane operatori
nella distribuzione di energia elettrica di dimensioni simili, così da determinare le condizioni per l’instaurarsi di una
efficace concorrenza comparativa tra di loro.
Alla luce delle osservazioni sopra esposte, in considerazione dell’esistenza di una specifica e dettagliata
normativa del settore elettrico contenuta nel Decreto Legislativo 79/99, che, all’articolo 9, comma 3, prevede il rilascio
di una sola concessione per l’ambito comunale e, al comma 4, che le società di distribuzione partecipate dagli enti locali
possano chiedere a ENEL la cessione dei rami d’azienda dedicati all’esercizio dell’attività di distribuzione di energia
elettrica nei comuni nei quali servano il 20 % delle utenze, l’operazione di concentrazione in esame non appare
suscettibile di porsi in contrasto con la normativa a tutela della concorrenza.
RITENUTO che, pur costituendosi un monopolio legale coincidente con il controllo in ambito locale dell’intera
rete di distribuzione locale di energia elettrica a bassa tensione nei comuni di Milano e Rozzano in capo a AEM
DISTRIBUZIONE, la tariffa dell’energia elettrica venduta ai clienti vincolati in tali comuni è assoggettata a
regolamentazione e fissata dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas;
RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge
n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato tale da eliminare o
ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;
DELIBERA
di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.
Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle
imprese interessate e al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.
Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.
IL SEGRETARIO GENERALE
Rita Ciccone
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
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