C6218 - ASM BRESCIA/RAMO DI AZIENDA DI ENEL DISTRIBUZIONE Provvedimento n. 12747 L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 22 dicembre 2003.; SENTITO il Relatore Professor Michele Grillo; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l'atto delle società ASM Brescia S.p.A., pervenuto in data 26 novembre 2003; CONSIDERATO quanto segue: I. LE PARTI ASM Brescia S.p.A. (di seguito ASM) è una società attiva, direttamente e attraverso società controllate, nella produzione e distribuzione di energia elettrica, distribuzione del gas metano e nei servizi di acquedotto, nettezza urbana, illuminazione pubblica, fognature, depurazione e telecomunicazioni. ASM è controllata dal Comune di Brescia che detiene il 72,88% del capitale sociale; altri soci sono Hopa S.p.A. con il 3,5%, Carlo Tassara S.p.A. con il 3,01% e Lonati S.p.A. con il 3%, mentre il restante 17,61% risulta flottante sul mercato borsistico. Il fatturato consolidato realizzato da ASM nel 2002 in Italia è stato di circa 566,3 milioni di euro. ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. (di seguito ENEL DISTRIBUZIONE) opera nel settore della distribuzione e vendita dell’energia elettrica nel territorio nazionale ai clienti vincolati, fornisce ai clienti idonei il servizio di vettoriamento, realizza e gestisce reti di distribuzione e i relativi dispositivi di interconnessione. ENEL DISTRIBUZIONE è stata costituita nel 1999 dalla società ENEL S.p.A. (di seguito ENEL) mediante conferimento del ramo d’azienda relativo all’attività di distribuzione ai clienti idonei e vincolati e all’attività di vendita dell’energia elettrica ai clienti vincolati sul territorio nazionale. L’intero capitale sociale di ENEL DISTRIBUZIONE è detenuto dalla società ENEL, a sua volta controllata, con una partecipazione pari al 60,978% del capitale, dallo Stato. ENEL è a capo di un gruppo attivo nei settori elettrico (produzione, importazione, esportazione, distribuzione e vendita di energia elettrica nel territorio nazionale), della distribuzione del gas naturale, delle telecomunicazioni e, marginalmente, nei settori dell’engineering, del contracting immobiliare e nel settore idrico. Il fatturato consolidato realizzato dal gruppo ENEL, nel 2002, a livello mondiale, è stato di 29.125 milioni di euro, dei quali 27.529 milioni di euro conseguiti in Italia. Il fatturato di ENEL DISTRIBUZIONE nello stesso periodo è stato di 17.016 milioni di euro. II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE L’operazione notificata consiste nell’acquisizione da parte di ASM del ramo d’azienda di ENEL DISTRIBUZIONE attivo nella distribuzione e vendita di energia elettrica ai clienti vincolati nell’ambito di quarantacinque Comuni in provincia di Brescia, di seguito specificati. A seguito dell’operazione di concentrazione ASM verrà ad operare in tale area quale unico distributore. L’operazione in esame è realizzata in attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo del 16 marzo 1999 n. 79 di recepimento della direttiva 92/62/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica. Ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del citato decreto, ai fini del rilascio della concessione unica di distribuzione in ambito comunale, da richiedersi al Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, le società di distribuzione partecipate dagli enti locali possono chiedere all’ENEL la cessione dei rami d’azienda di quest’ultima dedicati alla distribuzione nei comuni in cui le predette società servono almeno il 20% delle utenze. La norma stabilisce, altresì, che in caso di mancato accordo tra le parti sui termini della cessione dovrà farsi ricorso ad un arbitraggio. III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE L’operazione, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di parte di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato realizzato a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è superiore a 398 milioni di euro. IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE L’operazione di concentrazione in esame interessa il settore elettrico, con particolare riferimento alle attività di distribuzione e vendita di energia elettrica ai clienti vincolati in quarantacinque Comuni ubicati in provincia di Brescia. a) Quadro normativo di riferimento Il Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della Direttiva 96/92/CE, ha modificato in modo significativo la regolamentazione del settore elettrico. In particolare, il Decreto ha introdotto le due distinte categorie dei clienti idonei e dei clienti vincolati. I clienti idonei sono i soggetti, persone fisiche o giuridiche, aventi la capacità di stipulare contratti di fornitura di elettricità con qualsiasi produttore, distributore o grossista, nazionale o estero. La fornitura di energia elettrica ai clienti idonei avviene sulla base di contratti bilaterali, finché non entrerà in funzione il Gestore del mercato (Borsa elettrica), che assicurerà il dispacciamento dell’energia elettrica secondo il merito economico degli impianti di generazione. I clienti vincolati sono i clienti finali che, non rientrando nella categoria dei clienti idonei, sono legittimati a stipulare contratti di fornitura esclusivamente con il distributore che esercita, sulla base di una concessione, il servizio nell’area territoriale dove è localizzata l’utenza. L’attività di distribuzione e vendita ai clienti vincolati è soggetta a regolamentazione da parte dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas. Il servizio di distribuzione è svolto sulla base di concessioni rilasciate dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato aventi scadenza il 31 dicembre 2030. b) Il mercato rilevante In considerazione dell’ambito di operatività del ramo d’azienda oggetto di acquisizione, il mercato rilevante oggetto della presente operazione è quello della distribuzione e della vendita a clienti vincolati di energia elettrica. L’attività di distribuzione si sostanzia nel trasporto su reti in media e bassa tensione e consegna dell’energia elettrica agli utilizzatori finali; l’attività di vendita, che include l’attività di misurazione dell’energia e fatturazione dei consumi, si riferisce alla fornitura di energia elettrica agli utenti finali. Il mercato geografico della distribuzione e della vendita ai clienti vincolati di energia elettrica ha dimensione locale, limitata al territorio oggetto della concessione1. Ciò in ragione della natura di monopolio naturale su base locale dell’attività di distribuzione. Nel caso di specie i mercati geografici rilevanti sono i Comuni di (1) Agnosie, (2) Anfo, (3) Bagolino, (4) Barghe, (5) Bione, (6) Botticino, (7) Capovalle, (8) Casto, (9) Gardone Riviera, (10) Gargnano, (11) Gavardo, (12) Idro, (13) Lavenone, (14) Limone sul Garda, (15) Magasa, (16) Manerba del Garda, (17) Mazzano, (18) Mura, (19) Muscoline, (20) Nuvolento, (21) Nuvolera, (22) Odolo, (23) Paitone, (24) Pertica alta, (25) Pertica Bassa, (26) Polpenazze del Garda, (27) Preseglie, (28) Prevalle, (29) Provaglio Val Sabbia, (30) Puegnago sul Garda, (31) Rezzato, (32) Roè Volciano, (33) Sabbio Chiese, (34) Salò, (35) San Felice del Benaco, (36) Serle, (37) Tignale, (38) Toscolano Maderno, (39) Tremosine, (40) Treviso Bresciano, (41) Vallio Terme, (42) Valvestino, (43) Vestone, (44) Villanuova sul Clisi, (45) Vobarno. c) Gli effetti della concentrazione L’operazione in esame implica la sostituzione di ASM ad ENEL DISTRIBUZIONE nel territorio precedentemente oggetto della concessione detenuta da ENEL DISTRIBUZIONE, relativo a quarantacinque Comuni siti nella provincia di Brescia. In considerazione dell’esistenza di una specifica e dettagliata normativa del settore elettrico contenuta nel Decreto Legislativo 79/99, che, all’articolo 9, comma 3, stabilisce il rilascio di una sola concessione per l’ambito comunale e, al comma 4, prevede che le società di distribuzione partecipate dagli enti locali possano chiedere a ENEL la cessione dei rami d’azienda dedicati all’esercizio dell’attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni nei quali servano il 1 [Vedi provv. C5651 - ENEL DISTRIBUZIONE/RAMI DI AZIENDA del 9 gennaio 2003, in Bollettino n. 1-2/2003 e 4/2003; provv. C5577 - A.G.S.M. VERONA/RAMO DI AZIENDA DI ENEL DISTRIBUZIONE del 27 novembre 2002, in Bollettino n. 48/2002.] 20% delle utenze, l’operazione di concentrazione in esame è da ritenersi direttamente dipendente e condizionata dalla normativa richiamata. RITENUTO che l’operazione in esame comporta la ridefinizione in ambito locale del monopolio legale sul mercato rilevante come sopra definito in attuazione del Decreto Legislativo n. 79/99; RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; DELIBERA di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro delle Attività Produttive. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Rita Ciccone IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro