“Publio Virgilio Marone” - Consiglio Regionale della Campania

Istituto Magistrale Statale
“Publio Virgilio Marone”
Liceo Classico – Liceo Psicopedagogico – Liceo Scienze Sociali
Via Tuoro Cappuccini n.75 CAP 83100 AVELLINO
Tel. 0825-679830 Fax. 0825-789629 e-mail : [email protected] C. F. 92067020641
PROPOSTA DI LEGGE
Tutela e contrasto dei fenomeni di
mobbing e di stress psicosociale sui luoghi di lavoro
Ad iniziativa degli alunni del Liceo delle Scienze Sociali nell’ambito del progetto
“Ragazzi in Aula: una modalità per conoscersi”
Classi VF / VG
Amato Carmela, Aquino Francesca, Aquino Simona, Boncoraglio Alessandra, Capriglione Elisa,
Carrino Sabrina, Curto Federica, D’Apolito Maria Michela, De Cristofaro Maria, De Mattia Rosa,
De Rita Maria, De Santis Marco, De Vito Piera, Di Cristofano Mary, Esposito Daniela, Festa
Serena, Guerriero Chiara, Labruna Clara, Livorno Chiara, Luciano Giovanna, Maglio Fabiola,
Maglio Valeria, Napoletano Valentina, Nazzaro Linda, Nunziata Giusy, Palladino Maristella,
Parrella Alfonso, Peluso Federica, Picciocchi Mariarosa, Piccirillo Maria, Pisano Filomena,
Spiniello Anastasia, Stanco Lucia, Taccone Mariangela, Testa Costantina
Coordinati dai docenti:
Prof.ssa Luigia
Prof.
Capossela,
Antonio Zaino
Relazione Introduttiva
Negli ultimi anni la tecnologia ha profondamente cambiato le condizioni di organizzazione
del lavoro modificandone rischi e malattie professionali. Tra le patologie emergenti che stanno
acquisendo un ruolo particolarmente rilevante nell’ambito lavorativo vi sono patologie connesse
alla sfera psichica (stress e mobbing). L’Agenzia Europea per la sicurezza e la salute sul lavoro
considera il problema stress sul lavoro un tema prioritario.
Maggiore interesse è dedicato al problema mobbing, non ancora chiaramente definito, come
sostiene la commissione per l’occupazione e gli affari sociali del Parlamento Europeo che sottolinea
la necessità di un confronto tra specialisti, medici del lavoro, psichiatri e psicologi, al fine di
adottare criteri oggettivi per la diagnosi e la certificazione del fenomeno. La Fondazione Europea,
in una ricerca del 2001, su 21500 lavoratori ha costatato che lo stress da lavoro risulta la seconda
malattia professionale più diffusa nell’Unione Europea, affligge il 28% dei dipendenti,
comportando il 50% circa di assenze sul lavoro e colpisce tutti i livelli organizzativi. Le donne
risultano maggiormente colpite da tale fenomeno.
Secondo l’Agenzia Europea per la sicurezza e la salute sul lavoro il mobbing consiste in:
“un comportamento ripetuto,vessatorio, ingiusto del datore di lavoro e/o del dirigente rivolto
contro un dipendente o un gruppo di dipendenti, tale da creare un rischio per la salute e la
sicurezza.” Sempre secondo la summenzionata Agenzia le persone vittime di vessazioni sul posto
di lavoro sarebbero 12 milioni, ovvero più dell’8% dei lavoratori europei.
Il mobbing è, in senso generale, un comportamento che perseguita, umilia, intimidisce o
minaccia.
Lo stress sul lavoro interessa quasi un lavoratore su quattro comportando il 50-60% di
giornate lavorative perse. Il mobbing e lo stress rappresentano, dunque, un grave problema
individuale, anzitutto, con ripercussioni sociali ed economiche. I principali riferimenti normativi
sono gli art. 32 della Costituzione e il successivo art. 38 volto alla tutela della salute e dell’integrità
psico-fisica del lavoratore.
Anche altre regioni hanno già approvato delle Leggi regionali attraverso le quali si intende
prevenire e reprimere il fenomeno del mobbing; sarebbe opportuno, quindi, che anche la regione
Campania si attivi in merito al fine di sollecitare, un dibattito parlamentare.
Progetto di Legge Regionale (art. 53 dello Statuto della Regione Campania)
Disciplina Regionale per prevenire e contrastare il fenomeno mobbing e lo stress psicosociale
sui luoghi di lavoro
Indice
Art. 1 Finalità
Art. 2 Compiti della Regione
Art. 3 Azioni di formazione
Art. 4 Azioni di informazione
Art. 5 Azioni di prevenzione
Art. 6 Azioni di assistenza medico-legale e psicologica
Art. 7 Azioni di contrasto
Tutela e contrasto dei fenomeni di mobbing sul luogo di lavoro
Art. 1 - Finalità
La Regione, in attuazione dei principi enunciati dagli articoli 2, 3, 4, 32, 35, 37 nella Costituzione
Italiana per garantirne l’applicazione nel contesto lavorativo, anche con riferimento al D.Lgs.
81/2008, legifera proponendosi di prevenire e contrastare tutti i fenomeni di stress e mobbing sul
lavoro.
Art. 2 - Compiti della Regione
La Regione promuove, con le strutture necessarie, azioni di formazione, informazione, prevenzione,
assistenza medico-legale e psicologica nonché contrasto al fenomeno.
Art. 3 - Azioni di formazione
La Regione promuove corsi di formazione professionale sul fenomeno mobbing rivolti ai seguenti
soggetti:

Operatori degli Istituti di Previdenza (INPS, INAIL)

Operatori delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro

Ispettori dell’ASL

Responsabili della gestione del personale nel settore pubblico e privato.
Art. 4 - Azioni di informazione
La Regione promuove la realizzazione di strumenti informativi per la campagna di sensibilizzazione
attraverso convegni e incontri formativi.
Art. 5 - Azioni di prevenzione
La Regione istituisce il centro di riferimento regionale con sede presso l’ASL di ogni provincia allo
scopo di controllare il raggiungimento degli obiettivi preposti dall’art1 della presente legge, con i
seguenti compiti:

valutazione del disagio lavorativo attraverso un’attività di monitoraggio ed analisi del fenomeno
mobbing

sviluppo della sensibilizzazione al fenomeno mobbing, mediante segnalazioni alle figure
professionali incaricate per la prevenzione.
Art. 6 - Azioni di assistenza medico-legale e psicologica
La Regione istituisce presso le ASL provinciali centri di ascolto, strutture sanitarie o parti di esse in
cui viene fornita assistenza psicologica al lavoratore vittima di mobbing o stress, con la presenza
dello psicologo, avente i seguenti compiti:

distribuzione di questionari valutativi al fine di verificare il disagio;

assistenza periodica, attraverso gruppi di aiuto e sostegno psicologico, ai lavoratori interessati e
alle loro famiglie.
Art. 7 - Azioni di contrasto
I lavoratori hanno diritto a che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS di cui al
D.Lgs 81/2008), preposto alla tutela degli stessi, abbia formazione specifica ed adeguata
all’adempimento dei seguenti compiti:
1. formulare osservazioni e proposte sulle misure di sicurezza e prevenzione;
2. raccogliere dati relativi all’aspetto qualitativo e quantitativo del fenomeno all’interno
dell’azienda;
3. segnalarli allo psicologo del centro d’ascolto provinciale.
Le aziende con alto tasso di assenteismo, riconducibile al mobbing e allo stress sul luogo di lavoro,
non potranno ricevere finanziamenti pubblici erogati dalla regione.