Allegato 3 - mobbing

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Vercelli , 30.11.13
IL MOBBING
Definizione: parola derivante da “to Mob” che significa assalire ,malmenare,
attaccare.
Comportamento che ha lo scopo di allontanare il singolo dalla comunità.
Fenomeno osservato in “etologia”(scienza che studia il comportamento
animale).
Comportamento strategico, utilizzato per allontanare soggetti indesiderati per
varie ragioni.
Il mobber, ovvero l’autore del mobbing può essere un singolo soggetto , sia
un gruppo di individui; sia pari grado(mobbing orizzontale), sia un superiore
(mobbing verticale), vi sono anche forme esercitate dal basso verso l’alto.
Il mobbizzato vittima del mobbing vive prima una sensazione di ansia reattiva,
poi passa ad una sensazione di inadeguatezza, alla tendenza all’auto
isolamento fino alla franca depressione
Per essere ritenuti affetti da disturbi psichici da costrittività lavorativa non è
sufficiente essere vittime di una situazione vessatoria ingiustificata,occorre
anche avere sviluppato la patologia conseguente, è quindi necessario tracciare
una netta distinzione tra semplice disagio lavorativo ed i veri e propri fattori
patogeni.
Patologie:
Le due patologie riconosciute come possibili conseguenza di costrittività
organizzativa sui luoghi di lavoro sono:
Il disturbo dell’adattamento cronico (codificato in base dei sintomi
predominanti - umore depresso - ansia-ansia ed umore depresso alterazione della condotta - non specificato) se il disturbo dura meno di 6
mesi si definisce acuto, più di 6 mesi viene definito cronico.
Il disturbo post traumatico cronico da stress, caratterizzato da:
1.una esposizione ad un evento post traumatico come aver assistito
o confrontata con un evento che ha implicato la morte o minaccia
di morte o gravi lesioni, minaccia all’integrità fisica propria o di
altri.
1
2.L’evento viene rivissuto persistentemente con ricordi spiacevoli,
con azioni come se l’evento si stesse ripresentando, disagio
psicologico di fronte a fattori che assomigliano o simbolizzano
l’evento.
Se l’alterazione dura meno di 3 mesi il disturbo è detto acuto
Se l’alterazione dura più di 3 mesi il disturbo viene detto cronico.
Se avviene dopo 6 mesi dopo l’evento strssante il disturbo viene
detto ad esordio ritardato.
L’OMS in una recente pubblicazione ha indicato la prevalenza delle molestie
morali sui luoghi di lavoro nel 2000 in Europa pari a 1 persona su 10 sarebbe
vittima di azioni potenzialmente mobizzanti.
I settori lavorativi più interessati:
Pubblica amministrazione
La difesa
La sanità
La scuola
Il medico del lavoro:
primo compito è accertarsi che vi sia
confronti di un soggetto
stato effettivamente mobbing nei
passo successivo dimostrare il nesso di casualità fra le eventuali patologie
riportate e le azioni mobbizzanti subite.
Qualora fosse dimostrato il nesso di casualità si potrà parlare di patologia
professionale.
Il medico del lavoro deve partire da una diagnosi clinica formulata da
personale specializzato (psichiatra e psicologo)
Si cita la circolare INAIL 71/2003 che afferma la possibilità di
riconoscimento di patologie psichiche come malattie professionali derivanti da
situazioni di costrittività organizzativa (fattori di rischio da dimostrare)
2
3
Sono invece esclusi dal rischio tutelato:
Nuova assegnazione
Trasferimento
Licenziamento
Conflittualità interpersonale
difficoltà relazionali
Esiste un Protocollo della UOOML (unità operativa ospedaliera medicina del
lavoro) che va a definire le figure del team di lavoro che devranno partecipare
alla diagnosi:
medico del lavoro
psicologo del lavoro
psichiatra
medico del servizio di medicina del lavoro dell’ASL di competenza
(organo di vigilanza)
A livello Legislativo occorre precisare che attualmente in Italia non vi è una
specifica legislazione in materie di mobbing.
Si fa riferimento a tre articoli e ad un decreto:
l’articolo 2087 del codice civile; Fondamentale
nella tutela contro
qualsiasi condotta persecutoria:
l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le
misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la
tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la
personalità morale dei prestatori di lavoro.
Art.32 della Costituzione (diritto alla salute)
Art.41 della Costituzione (che limita la libertà di iniziativa economica
privata , vietandone l’esercizio con modalità tali da pregiudicare la
sicurezza e la dignità umana)
Decreto 27 aprile 2004 –elenco delle malattie per le quali è
obbligatorio la denuncia ,le malattie psichiche e psicosomatiche da
disfunzione dell’organizzazione del lavoro figurano nella lista II , ovvero
quelle contenente malattie la cui origine lavorativa è di “limitata
probabilità”.
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