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Quote in comunione nella s.a.s.
Art. 2322 Trasferimento della quota
La quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte.
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, la quota può essere ceduta, con effetto verso la
società, con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale.
Le quote degli accomandanti sono trasferibili per atto tra vivi con efficacia verso la società con il
consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale (art. 2322, 2° comma, c.c.) e
liberamente trasmissibili mortis causa (art. 2322, 1° comma, c.c.).
La differente posizione di accomandatari e accomandanti si riflette sulla regolamentazione del
trasferimento delle partecipazioni sociali. La circolazione delle quote degli accomandatari è
soggetta, infatti, alla disciplina prevista per le altre società di persone, per cui, salvo diversa
disposizione dell’atto costitutivo, è necessario il consenso di tutti i soci (accomandatari e
accomandati). Per la trasmissione mortis causa è necessario il consenso degli eredi.
GIURISPRUDENZA
Occorre precisare il regime della partecipazione sociale del socio accomandante nel caso di
alienazione a più soggetti o ad una pluralità di eredi. Al riguardo, secondo una sentenza del
Tribunale di Torino del 27 febbraio 1978, “è ammissibile il frazionamento della quota del
socio accomandante di una società in accomandita semplice di più quote distinte, e ciò sia
nell'ipotesi di successione di mortis causa di più eredi sia in quella di trasferimento inter vivos a
più acquirenti”.
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