Società in accomandita semplice - Il blog della prof. di diritto

Società in accomandita semplice
s.a.s
CARATTERISTICHE
• La disciplina coincide in larga parte con quella della
società in nome collettivo.
• La s.a.s. è caratterizzata dalla coesistenza di due
categorie di soci che vanno indicati nell'atto
costitutivo:
– Soci accomandatari responsabili illimitatamente e
solidalmente per le obbligazioni sociali (godono
del beneficio della preventiva escussione del
patrimonio sociale)
– Soci accomandanti responsabili solo nei limiti del
capitale versato
I SOCI
ACCOMANDATARI
• hanno il potere di
amministrare la società;
• non sono
necessariamente
amministratori – ma
amministratore può
essere solo un
accomandatario ;
• i loro poteri nei confronti
dei terzi sono regolati
dalla disciplina della
s.n.c.
ACCOMANDANTI
• sono esclusi
dall’amministrazione
• hanno poteri di controllo
sulla gestione
• HANNO IL DIRITTO DI
AVERE COMUNICAZIONE
ANNUALE DEL BILANCIO
E DI CONTROLLARE
L’ESATTEZZA DEL
BILANCIO
Accomandanti
- NON POSSONO amministrare: un atto di
amministrazione comporta la perdita della
responsabilità limitata per tutte le obbligazioni sociali
(con conseguente fallibilità) e la possibilità
d’esclusione dalla società. (è una vera e propria norma
sanzionatoria
- Possono compiere singoli affari se hanno un'apposita
procura speciale
- NON POSSONO far comparire il proprio nome nella
ragione sociale: la violazione comporta la perdita
della responsabilità limitata verso i terzi
Accomandanti
- NON POSSONO amministrare: un atto di
amministrazione comporta la perdita della
responsabilità limitata per tutte le obbligazioni
sociali presenti e future (con conseguente
fallibilità) e la possibilità d’esclusione dalla società.
- E’ una vera e propria norma sanzionatoria severa,
per scongiurare che l’accomandante alteri la
struttura della s.a.s ingerendosi
nell’amministrazione, pur mantenendo il beneficio
della responsabilità limitata
Trasferimento delle quote
• La quota dell'accomandante
– è liberamente trasferibile agli eredi
– per atto tra vivi è trasferibile con l'approvazione di
tanti soci che rappresentino la maggioranza del
capitale sociale
• La quota dell'accomandatario è trasferibile
con le stesse regole della s.s.
Scioglimento e liquidazione
• Valgono le stesse regole della s.n.c.
• Ulteriore causa è il venir meno di una categoria
di soci (di tutti gli accomandanti o di tutti gli
accomandatari).
• Se vengono meno tutti gli accomandanti la
società potrebbe trasformarsi in una s.n.c di fatto
• Se vengono meno gli accomandatari la società si
estingue perché mancano gli amministratori
Società in accomandita irregolare
• Se l'atto costitutivo non viene registrato nei
rapporti con i terzi valgono le regole della s.s.
• Gli accomandanti tuttavia rispondono nei
limiti della loro quota sempre che non
abbiano partecipato alle operazioni sociali.
• Non può esistere una società in accomandita
semplice di fatto.