Commento alla sentenza PS2346: Autorità Garante della

annuncio pubblicitario
Pubblicità Ingannevole
AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL
MERCATO, provvedimento n. 20619 del dicembre
2009, PS2346 – offerta struttura ricettiva del tour
operator «In Viaggi», Relatore: Professor Piero
Barucci
Monica Ribaudo 739727
Maria Elena Zatta 740386
Massima
Un tour operator diffondeva sul proprio sito
Internet, un messaggio pubblicitario nel quale si
sottolineava che un determinato hotel si trovava
“direttamente sul mare”. La richiesta all’Autorità
Garante della concorrenza e del mercato (AGCM)
da parte di due consumatori fu la seguente:
verificare l’ingannevolezza del messaggio
pubblicitario constatato che la struttura
reclamizzata fosse localizzata su un promontorio
ad una distanza significativa dalla spiaggia.
Le parti
Professionista
tour operator «In Viaggi»
Segnalanti
due consumatori
Segnalazione
La segnalazione di due consumatori concerne un
messaggio pubblicitario diffuso dal tour operator
«In
Viaggi»,
sul
proprio
sito
Internet
(www.inviaggi.it), il quale enfatizza la particolare
vicinanza dell’hotel «Tropicana New Tower» rispetto
al mare. Secondo i consumatori l’indicazione di tale
messaggio pubblicitario non corrisponderebbe alla
realtà.
18 settembre 2008 – 21 ottobre 2009
PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO
• 18 settembre 2008: pervenuta segnalazione da parte dei due
consumatori, nella quale si evince la possibile ingannevolezza del
messaggio pubblicitario di «In Viaggi», con conseguente
violazione degli articoli 20, 21 (comma 1, lettera b) e 22 del
Codice del Consumo. Inoltre, viene richiesto al tour operator di
fornire informazioni circa l’arco temporale di diffusione del
messaggio, alla eventuale diffusione su altri canali di
comunicazione e, in particolare, alle caratteristiche della
struttura ricettiva e la sua effettiva distanza dal mare
• 30 luglio 2009: viene comunicato al professionista e ai segnalanti
l’avvio del procedimento istruttorio
• 19 agosto 2009: con una nota (integrata in data 28 settembre
2009) il tour operator fornisce le informazioni richieste.
• 21 ottobre 2009: viene comunicata alle parti la data di
conclusione della faste istruttoria.
Argomentazioni difensive del professionista
Il professionista ha fornito le informazioni richieste e le
argomentazioni a sua difesa. Dalle informazioni fornite si evince
che:
- Il messaggio pubblicitario relativo alla struttura ricettiva
«Tropicana New Tower» è stato pubblicato, oltre al sito
Internet, sul catalogo «Mar Rosso 2008» con validità dal
primo maggio al 15 novembre 2008.
- Distanza dal mare: il tour operator ha dichiarato che la
effettiva distanza dal mare rispetto all’hotel è di 160 metri,
non 500 metri come affermato dai segnalanti.
Inoltre, In Viaggi ha sostenuto la non ingannevolezza del
messaggio pubblicitario precisando che l’albergo è
effettivamente situato direttamente sul mare e che, nella
descrizione diffusa dal messaggio, viene descritto come «situato
su di un promontorio» e «per raggiungere la spiaggia è
raggiungibile tramite una scalinata, terrazzata». Perciò, il tour
operator ritiene infondata la contestazione dei due consumatori.
Valutazioni conclusive (segue…)
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Poiché il messaggio pubblicitario è stato diffuso tramite
Internet (e, in particolare, nel sito Internet del tour
operator), in data 3 Novembre 2009 è stato richiesto il
parere della sopracitata Autorità, ai sensi dell’articolo 27,
comma 6 del Codice del Consumo.
L’ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha ritenuto
che la pratica commerciale in esame non viola gli articoli
20, 21 (comma 1, lettera b) e 22 del Codice del Consumo.
Autorità Garante della concorrenza e del mercato
Alla luce delle considerazioni svolte, l’Autorità garante della
concorrenza e del mercato dichiara che il tour operator In
Viaggi ha violato gli articoli 20, 21, comma 1 lettera b), e 22
del Codice del Consumo, in quanto la pratica commerciale
risulta scorretta e contraria alla diligenza professionale ed
idonea ad influenzare indebitamente le scelte economiche
del consumatore medio.
L’ Autorità dispone, quindi, l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro (art.
27, comma 9 Codice del Consumo).
Tenuto conto della gravità e durata della violazione, si
ritiene che la sanzione debba essere quantificata in misura
pari a 5.000 euro.
Quadro Normativo
Articolo 20 Divieto delle pratiche commerciali scorrette
1. Le pratiche commerciali scorrette sono vietate.
2. Una pratica commerciale è scorretta se contraria alla diligenza
professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il
comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio
che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo
qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di
consumatori.
3. Le pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi più ampi di
consumatori, sono idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento
economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile,
particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a
motivo della loro infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità, in un
modo che il professionista poteva ragionevolmente prevedere, sono valutate
nell'ottica del membro medio di tale gruppo. E' fatta salva la pratica
pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in
dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera.
Articolo 21 Azioni ingannevoli, comma 1, lettera b)
1. E' considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene
informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in
qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è
idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei
seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad
assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti
preso:
b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i
vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, gli accessori, l'assistenza
post -vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la
data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l ' idoneità allo
scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale
o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le
caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto.
Articolo 22 Omissioni ingannevoli
1. E' considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie
concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso,
nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni
rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere
una decisione consapevole di natura commerciale e induce o è idonea ad
indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di
natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
2. Una pratica commerciale è altresì considerata un'omissione ingannevole
quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile,
ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui al comma 1, tenendo
conto degli aspetti di cui al detto comma, o non indica l'intento commerciale
della pratica stessa qualora questi non risultino già evidente dal contesto
nonché quando, nell'uno o nell'altro caso, ciò induce o è idoneo a indurre il
consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che
non avrebbe altrimenti preso.
Articolo 27 Autodisciplina
1. Le parti interessate possono richiedere che sia inibita la
continuazione degli atti di pubblicità ingannevole o di
pubblicità comparativa ritenuta illecita, ricorrendo ad
organismi volontari e autonomi di autodisciplina.
2. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di
autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi
dall’adire l’Autorità fino alla pronuncia definitiva.
3. Nel caso in cui il ricorso all’Autorità sia stato già proposto o
venga proposto successivamente da altro soggetto
legittimato, ogni interessato può richiedere all’Autorità la
sospensione del procedimento in attesa della pronuncia
dell’organismo di autodisciplina. L’Autorità, valutate tutte le
circostanze, può disporre la sospensione del procedimento
per un periodo non superiore a trenta giorni.
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