LA PUBBLICITA’ INGANNEVOLE QUANDO UN MESSAGGIO E’ INGANNEVOLE? 1) QUANDO LA PERSUASIONE SI TRASFORMA IN INGANNO 2) QUANDO FA’ AFFERMAZIONI AMBIGUE O FALSE 3) QUANDO NON DA’ TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE E IN MODO COMPLETO 4) QUANDO INDUCE O PUO’ INDURRE IN ERRORE, PREGIUDICANDO IL COMPORTAMENTO ECONOMICO DEI CONSUMATORI (ANCHE SE NON HA ANCORA ARRECATO UN DANNO EFFETTIVO, MA POTREBBE POTENZIALMENTE ARRECARLO) 5) QUANDO CREA NEI CONSUMATORI UN’IDEA ERRATA SUL PRODOTTO O SUL SERVIZIO OFFERTO CHI NE PAGA LE CONSEGUENZE QUANDO UN MESSAGGIO E’ INGANNEVOLE? 1) I CONSUMATORI 2) LE IMPRESE CONCORRENTI A QUELLA CHE PUBBLICIZZA IN MODO INGANNEVOLE 3) TUTTE LE IMPRESE CHE INVESTONO IN PUBBLICITA’, POICHE’ PERDONO LA FIDUCIA NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICITA’ IN GENERALE CHI PUO’ DENUNCIARE I MESSAGGI PUBBLICITARI? 1) I CONSUMATORI 2) I CONCORRENTI 3) LE ASSOCIAZIONI DI TUTELA DEI CONSUMATORI E QUELLE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 4) IL MINISTERO DELL’INDUSTRIA 5) LE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, CON RIFERIMENTO AI SETTORI DI PROPRIA COMPETENZA COME SI SVOLGE UN PROCEDIMENTO DI PUBBLICITA’ INGANNEVOLE? 1) SI DEVE DENUNCIARE IL MESSAGGIO PUBBLICITARIO ALL’UFFICIO PUBBLICITA’ INGANNEVOLE DELL’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 2) L’AUTORITA’ COMPETENTE VERIFICA SE LA DENUNCIA E’ COMPLETA, REGOLARE E FONDATA 4) 5) 6) 7) 8) D I C O S A S I O C C U PA L’ U F F I C I O P U B B L I C I TA’ I N G A N N E V O L E Dal 1992 l’Autorità è l’organo incaricato dell’applicazione del decreto che, dando attuazione ad una direttiva della Comunità Europea, ha introdotto anche in Italia una disciplina in materia di Pubblicità Ingannevole. Si ritiene “ingannevole” qualsiasi pubblicità che, in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone fisiche e giuridiche alle quali è rivolta e che abbia la capacità di pregiudicare il comportamento economico di questi soggetti oppure possa ledere un concorrente. La nozione di pubblicità è molto ampia e si estende fino a comprendere la stessa confezione dei prodotti. Secondo l’articolo 1 del decreto la pubblicità deve essere “palese, veritiera e corretta”. In particolare l’articolo 4 fa riferimento alla trasparenza della pubblicità che deve essere “chiaramente riconoscibile” come tale. Una particolare attenzione viene posta ai messaggi pubblicitari che riguardano prodotti che possano mettere in pericolo la salute dei consumatori e che possa raggiungere bambini o adolescenti. L’Autorità non può agire d’ufficio, ma si può attivare solo a seguito di una denuncia, che può essere effettuata da: a) singoli consumatori b) associazioni di consumatori c) concorrenti delle imprese che divulgano i messaggi presunti ingannevoli R d) ogni pubblica amministrazione che ne ha interesse in relaCA zione ai propri fini istituzionali, anche su denuncia del R E G C O OLA pubblico. ABB E 3) ESITO NEGATIVO = ARCHIVIO CON AVVISO AL DENUNCIANTE. ESITO POSITIVO = AVVIO DEL PROCEDIMENTO CON AVVISO SIA AL DENUNCIANTE, SIA AL DENUNCIATO, SIA ALL’OPERATORE PUBBLICITARIO, I QUALI HANNO A DISPOSIZIONE 15 GIORNI PER UN’EVENTUALE RISPOSTA. IL SILENZIO E’ CONSIDERATO COME “NIENTE DA DICHIARARE” ENTRO 65 GIORNI (IN CASO DI PERIZIE 90 GIORNI), FINO AD UN MASSIMO DI 165 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA DENUNCIA, L’AUTORITA’ E’ OBBLIGATA A PRONUNCIARSI SULL’INGANNEVOLEZZA DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO SE IL MESSAGGIO E’ INGANNEVOLE, VIENE IMMEDIATAMENTE INTERROTTA LA DIFFUSIONE E IL PROVVEDIMENTO VIENE PUBBLICATO SUL BOLLETTINO DELL’AUTORITA’ SE IL MESSAGGIO E’ PARTICOLARMENTE INSIDIOSO, PER TUTELARE TUTTI I CONSUMATORI, L’OPERATORE PUBBLICITARIO DOVRA’ DIFFONDERE A SUA CURA E A SUE SPESE, LA NOTIZIA, CON EVENTUALE RETTIFICA, SU UN QUOTIDIANO O SU UN’EMITTENTE TELEVISIVA SE IL CONDANNATO NON OTTEMPERA ALLE DECISIONI DELL’AUTORITA’ GARANTE, E’ PUNITO CON L’ARRESTO FINO A TRE MESI E CON L’AMMENDA FINO A LIRE 5.000.000 IL CONDANNATO PUO’ PRESENTARE RICORSO ENTRO 60 GIORNI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO NORMALMENTE IL DENUNCIANTE NON OTTERRA’ MAI UN RISARCIMENTO PERSONALE, POICHE’ LA SUA SEGNALAZIONE AVVIENE IN DIFESA DI TUTTI I CONSUMATORI N . 1: NON