Diritto dell’Unione europea
Introduzione/3
La c.d. Costituzione europea
• Come è stata redatta: la Dichiarazione di Laeken
(14-15.12. 2001) e la Convenzione
• Il trattato che adotta una Costituzione per
l’Europa (Roma, 29.10.2004)
• caratteristiche principali:
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Il progetto “costituzionale”
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
Le leggi e le leggi quadro
Il principio del primato del diritto dell’Unione sul
diritto degli Stati membri
Verso il Trattato di Lisbona
• I referendum in Francia e nei Paesi bassi
• La nuova CIG (conferenza intergovernativa)
• Da un unico trattato due trattati
– Il TUE
– Il TFUE
Il Trattato di Lisbona
• Continuità e discontinuità
• Il processo di de-costituzionalizzazione
– I trattati originari sopravvivono
– Bando dei termini che evocano l’idea di
una“costituzione”
– Il trattamento della Carta dei diritti fondamentali
(art. 6.1 TUE)
segue
• Meccanismi di garanzia a favore degli Stati
membri
– la clausola di “recesso” (art. 50 TUE)
– Lotta contro l’espansione delle competenze
dell’Unione (competence creeping): il Protocollo
sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di
proporzionalità
La ritardata entrata in vigore del
Trattato di Lisbona
• Art. 6.1: è necessaria la ratifica di tutti gli Stati
membri “conformemente alle rispettive
norme costituzionali”
• Il doppio referendum irlandese
• Il rifiuto del Presidente della Repubblica ceca
• Il ricorso al Bundesverfassunggericht (Corte
costituzionale federale)
Verso la nuova governance economica
• La crisi bancaria e la crisi del debito sovrano
(PIIGS)
• L’insufficienza del ramo economico della UEM
Il c.d. Fondo salva-Stati: il MES
– La clausola del “no bail-out”): art. 125 TFUE
1. L'Unione non risponde né si fa carico degli impegni assunti
dalle amministrazioni statali, dagli enti regionali, locali, o
altri enti pubblici, da altri organismi di diritto pubblico o da
imprese pubbliche di qualsiasi Stato membro, fatte salve le
garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in
comune di un progetto economico specifico. Gli Stati
membri non sono responsabili né subentrano agli impegni
dell'amministrazione statale, degli enti regionali, locali o
degli altri enti pubblici, di altri organismi di diritto pubblico
o di imprese pubbliche di un altro Stato membro, fatte
salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione
in comune di un progetto specifico.
segue
• La decisione n. 2011/199/UE del Consiglio
europeo del 25.3.2011 (nuovo par. 3 art. 136)
"Gli Stati membri la cui moneta è l'euro possono
istituire un meccanismo di stabilità da attivare
ove indispensabile per salvaguardare la
stabilità della zona euro nel suo insieme. La
concessione di qualsiasi assistenza finanziaria
necessaria nell'ambito del meccanismo sarà
soggetta a una rigorosa condizionalità."
segue
• Il MES organizzazione internazionale
finanziaria
• Partecipazione di Commissione e BCE agli
organi e alle procedure decisionali del MES
• Competenza della Corte di giustizia in caso di
controversia tra MES e Stati membri
segue
• La sentenza sul caso Pringle (C-370/12): la
legittimità del Trattato MES
http://curia.europa.eu/juris/document/docume
nt.jsf?text=&docid=130381&pageIndex=0&do
clang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&ci
d=426369
Par. 1-29, 129-147
Il Fiscal compact
• Natura: trattato internazionale concluso da 25
Stati membri UE, compresi tutti quelli della
zona euro
• Il patto di bilancio e la golden rule del
pareggio di bilancio (lotta contro il debito
pubblico)
• La new governance: la creazione
dell’Eurosummit (accanto all’Eurogruppo)