Diritto dell’Unione europea Introduzione/3 La c.d. Costituzione europea • Come è stata redatta: la Dichiarazione di Laeken (14-15.12. 2001) e la Convenzione • Il trattato che adotta una Costituzione per l’Europa (Roma, 29.10.2004) • caratteristiche principali: – – – – Il progetto “costituzionale” La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Le leggi e le leggi quadro Il principio del primato del diritto dell’Unione sul diritto degli Stati membri Verso il Trattato di Lisbona • I referendum in Francia e nei Paesi bassi • La nuova CIG (conferenza intergovernativa) • Da un unico trattato due trattati – Il TUE – Il TFUE Il Trattato di Lisbona • Continuità e discontinuità • Il processo di de-costituzionalizzazione – I trattati originari sopravvivono – Bando dei termini che evocano l’idea di una“costituzione” – Il trattamento della Carta dei diritti fondamentali (art. 6.1 TUE) segue • Meccanismi di garanzia a favore degli Stati membri – la clausola di “recesso” (art. 50 TUE) – Lotta contro l’espansione delle competenze dell’Unione (competence creeping): il Protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità La ritardata entrata in vigore del Trattato di Lisbona • Art. 6.1: è necessaria la ratifica di tutti gli Stati membri “conformemente alle rispettive norme costituzionali” • Il doppio referendum irlandese • Il rifiuto del Presidente della Repubblica ceca • Il ricorso al Bundesverfassunggericht (Corte costituzionale federale) Verso la nuova governance economica • La crisi bancaria e la crisi del debito sovrano (PIIGS) • L’insufficienza del ramo economico della UEM Il c.d. Fondo salva-Stati: il MES – La clausola del “no bail-out”): art. 125 TFUE 1. L'Unione non risponde né si fa carico degli impegni assunti dalle amministrazioni statali, dagli enti regionali, locali, o altri enti pubblici, da altri organismi di diritto pubblico o da imprese pubbliche di qualsiasi Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto economico specifico. Gli Stati membri non sono responsabili né subentrano agli impegni dell'amministrazione statale, degli enti regionali, locali o degli altri enti pubblici, di altri organismi di diritto pubblico o di imprese pubbliche di un altro Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto specifico. segue • La decisione n. 2011/199/UE del Consiglio europeo del 25.3.2011 (nuovo par. 3 art. 136) "Gli Stati membri la cui moneta è l'euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell'ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità." segue • Il MES organizzazione internazionale finanziaria • Partecipazione di Commissione e BCE agli organi e alle procedure decisionali del MES • Competenza della Corte di giustizia in caso di controversia tra MES e Stati membri segue • La sentenza sul caso Pringle (C-370/12): la legittimità del Trattato MES http://curia.europa.eu/juris/document/docume nt.jsf?text=&docid=130381&pageIndex=0&do clang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&ci d=426369 Par. 1-29, 129-147 Il Fiscal compact • Natura: trattato internazionale concluso da 25 Stati membri UE, compresi tutti quelli della zona euro • Il patto di bilancio e la golden rule del pareggio di bilancio (lotta contro il debito pubblico) • La new governance: la creazione dell’Eurosummit (accanto all’Eurogruppo)