venditaObbligatoriaPermuta

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CONTRATTO DI
VENDITA
OBBLIGATORIA
Definizione

Vendita contratto che ha per oggetto il trasferimento della
proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto, verso il
corrispettivo di un prezzo.

Contratto ad effetti reali la proprietà o il diritto si trasmettono o si
acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente
manifestato.
Vendita obbligatoria
L’effetto traslativo non è
contestuale al
consenso;
Il venditore ha
«l’obbligazione» di
trasferire la proprietà
successivamente al
consenso.
Ipotesi (1)

Vendita di cose determinate solo nel genere l’effetto traslativo non
può verificarsi per effetto del solo consenso; non si è in grado di sapere
quali specifici beni della massa siano trasferiti (es. quali sacchi di grano
nel granaio).
La proprietà si trasferisce quindi attraverso l’individuazione (art. 1378).

Vendita di cosa futura la cosa che non è ancora venuta ad
esistenza può essere venduta.
L’acquisto della proprietà avviene non appena la cosa viene ad
esistenza (art. 1472); se la cosa non viene ad esistenza la vendita è
nulla.
Ipotesi (2)

Vendita di cosa altrui Il venditore si obbliga a procurarsi la cosa altrui, e
ritrasmetterla al compratore (art. 1478).
Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore sarà
riuscito ad acquistare effettivamente la cosa dal terzo.

Vendita a rate con riserva di proprietà l’effetto traslativo si verifica al
momento del pagamento dell’ultima rata (art. 1523).

Vendita sottoposta a condizione sospensiva ha il solo effetto di rendere il
contratto, normalmente ad effetti reali, obbligatorio.
Gli effetti reali si produrranno al momento in cui si sarà avverato l’evento
futuro e incerto, previsto come condizione.
CONTRATTO DI
PERMUTA
Definizione

Nozione contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento
della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente ad un altro
(art. 1552).

Applicabilità delle norme sulla vendita le norme stabilite per la
vendita (art. 1470) si applicano alla permuta, in quanto siano con
questa compatibili.
Caratteristiche

Consensuale si perfezione con il consenso delle parti e non necessita la
consegna.

A titolo oneroso presuppone lo scambio tra due beni o diritti;

A prestazioni corrispettive la prestazione di trasferire la proprietà trova
riscontro nel reciproco trasferimento; i beni scambiati sono l'uno misura del
valore dell'altro.

Ad effetti reali il consenso produce l’effetto traslativo;

Ad esecuzione istantanea le prestazioni sono eseguite contestualmente
Permuta di cosa presente con
cosa futura

Il contratto di permuta si perfeziona anche con lo scambio tra un
bene presente ed uno futuro;
L’acquisto della proprietà si verifica appena la cosa viene ad
esistenza.
Es.: […] il proprietario di un terreno edificabile non ha danaro per costruirvi,
quindi permuta il terreno per uno o più appartamenti dell’edificio che verrà
costruito da un’impresa edile.
Funzione, oggetto e causa

Funzione diffuso nel commercio internazionale (countertrade) e
nell’edilizia.

Oggetto beni che vengono scambiati; deve essere
determinato/determinabile (art. 1346).

Causa (≠motivo) utilità che le parti conseguono con il reciproco
trasferimento di beni.
Permuta obbligatoria
La permuta è un contratto consensuale ad effetti
reali;
L’effetto reale può essere posticipato;
Si ha la permuta obbligatoria, ovvero l’effetto
traslativo non è immediato e conseguente al
consenso.
SENTENZA DELLA
PERMUTA
CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, 29 GENNAIO 2008, N. 1960
MASSIMA
Nel contratto di permuta – al quale sono applicabili, in quanto compatibili, le
norme della vendita (art. 1555 c.c.) – ove l’acquirente non abbia già la
disponibilità del bene, sussiste in capo al cedente l’ulteriore e specifico
obbligo di consegna che costituisce un’attività materiale non coincidente
con l’effetto traslativo della proprietà ed espressamente desumibile dalla
regola dettata, per la vendita, dall’art. 1476 n.1 c.c.
IL FATTO
Trasferisce la titolarità di un terreno edificabile
Caio
Tizio
Cede la proprietà di immobili da costruire su di esso
Caio
Trascorsi molti anni,
non esegue la prestazione
Tizio
Cita Caio in giudizio, chiedendo:
risoluzione del contratto per
inadempimento
+ restituzione del terreno
+ risarcimento danni
PERCORSO GIUDIZIARIO (1)
I giudici di primo e
secondo grado
• Respingono la
domanda
Causa
• Mancanza della
materiale consegna del
terreno da parte di Tizio
a Caio
PERCORSO GIUDIZIARIO (2)
Tizio
• Ricorre alla Corte di
Cassazione
Causa
• Violazione dell’art.
1555
• Caio avrebbe potuto
adempiere alla
conclusione del
contratto
PERCORSO GIUDIZIARIO (3)
Corte di Cassazione
• Respinge il ricorso di
Tizio
Causa
• Mancanza delle
reciproche prestazioni
contrattuali
CONCLUSIONE
La consegna materiale del terreno è obbligo ulteriore e specifico del
cedente ed è necessaria per l’efficacia reale del contratto di permuta
(art. 1476 c.c., applicabile alla permuta in virtù dell’art. 1555 c.c.).
(Cass., Sez. III, 28 maggio 2005, n. 15800)
In tema di trasferimento della proprietà di un’autovettura
(art. 1477 c.c., compatibile con la permuta e applicabile ai sensi dell’art. 1555 c.c.)
l’omessa consegna dei documenti necessari per la circolazione del veicolo,
da parte dell’alienante, costituisce inadempimento di un’obbligazione,
giustificando il rifiuto da parte dell’acquirente di rimborsare all’altra parte
la somma a titolo di tassa sulla proprietà del veicolo.
QUADRO NORMATIVO


Art. 1376 c.c.  Contratto con effetti reali.
Art. 1476 c.c.  Obbligazioni principali del venditore.


Art. 1477 c.c.  Consegna della cosa.
Art. 1555 c.c.  Applicabilità delle norme sulla vendita.
Presentazione a cura di:
Martina Apollonio
Antonio De Giorgi
Silvia Stella
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