La permuta – art. 1552 cc.
E’ il contratto che ha per oggetto il
reciproco trasferimento della proprietà
di cose, o di altri diritti, da un
contraente a un altro
Il contratto di permuta è un contratto:
Consensuale
In quanto si perfeziona con il consenso
delle parti.
Oneroso
In quanto presuppone lo scambio tra due
beni o diritti.
A prestazioni corrispettive
In quanto la prestazione di trasferire
proprietà trova riscontro nel reciproco
trasferimento.
Ad effetti reali
In quanto il consenso produce l’effetto
traslativo.
Di solito, ad esecuzione istantanea, nel
senso che le prestazioni sono eseguite
contestualmente.
• Si differenzia dalla vendita perché lo scambio avviene
in natura tra beni di analogo valore, senza che sia
utilizzato il denaro.
• Nonostante ciò, alla permuta si applicano le norme
stabilite per la vendita, in quanto compatibili
(art.1555).
• L’oggetto deve essere determinato o determinabile
(art. 1346)
• La causa è costituita dallo scambio e dall’utilità