L`Italia nel panorama europeo delle migr 2

L’Italia nel panorama
europeo delle migrazioni (2)
Anna Elia - Università della Calabria – DISPeS
Corso Processi Migratori, Territorio e Politiche
LM Scienza della Pubblica Amministrazione
DISPES
a.a. 2016/17
La legge 8 marzo 1998, n. 40 e il testo unico sull’immigrazione. Cosa
devono fare le amministrazioni locali? (1)
 amministrazioni locali come terminali di implementazione di
politiche nazionali peraltro piuttosto vaghe, e interventi
concretamente portati avanti a livello locale, con i maggiori
Comuni del centro-nord nel ruolo di “pionieri” nel trovare
soluzioni ai diversi problemi posti dalla presenza di immigrati
regolari e non sul territorio.
 La legge 40/98 si propone di dare coerenza a questo quadro
frammentato, partendo proprio dal riconoscimento del ruolo
cruciale svolto dagli enti locali nell’accoglienza e
nell’integrazione sociale degli stranieri.
 In base all’articolo 42, infatti, è compito di Stato, Regioni,
Province e Comuni, ciascuno nell’ambito delle proprie
competenze e in collaborazione con le associazioni di immigrati
operanti in loro favore, intraprendere iniziative per l’integrazione
degli immigrati, all’insegnamento della lingua italiana
La legge 8 marzo 1998, n. 40 e il testo unico sull’immigrazione. Cosa
devono fare le amministrazioni locali? (2)
 valorizzazione della cultura di origine, alla mediazione culturale nei servizi,
all’organizzazione di corsi di formazione per gli operatori degli uffici pubblici
e degli enti privati che hanno rapporti abituali con gli stranieri.
 Per la realizzazione di questi interventi, nonché per quelli di prima
accoglienza (art. 20), promozione dell’educazione interculturale (art. 38) e
accesso all’abitazione (art. 40), la legge prevede l’istituzione del “Fondo
nazionale per le politiche migratorie”, destinato appunto al finanziamento
delle iniziative inserite nei programmi annuali o pluriennali di Stato, Regioni,
Province e Comuni.
 La L. 40/98 e il relativo Regolamento di attuazione, delineano un sistema di
ripartizione dei compiti che vede le Regioni nel ruolo di enti programmatori,
e i Comuni nella veste di ideatori di interventi e servizi.
Caponio (2004)politiche per gli immigrati/politiche
di immigrazione
 la l. 40/98 si è preoccupata essenzialmente di chiarire il ruolo dei governi
locali nelle politiche per gli immigrati, ovvero nelle politiche che si rivolgono
agli stranieri ammessi a soggiornare sul territorio italiano, mentre
un’attenzione minore è stata riservata alle politiche di immigrazione, che di
fatto continuano a restare una prerogativa del governo nazionale.
Caponio (2004)politiche per gli
immigrati/politiche di immigrazione
I Comuni nella Bossi-Fini
si conferma la sostanziale separazione tra due ambiti di policy:
 1) quello dell’integrazione, decisamente incentrato sulle modalità di
distribuzione del Fondo nazionale, e quindi sull’articolazione tra
programmazione regionale e progettazione locale degli interventi;
 2) quello dell’assistenza e della protezione sociale, che invece vede
sempre più in prima linea le amministrazioni locali, anche nell’accoglienza
di rifugiati e richiedenti asilo
 legge Bossi-Fini, all’articolo 1-sexies, ha istituito il “Sistema di
protezione per richiedenti asilo, rifugiati e stranieri con permesso
umanitario” (art. 18 della l. 40/98), al fine di razionalizzare e
coordinare i servizi di assistenza. In questo modo, la legge riconosce
un carattere istituzionale all’esperienza del cosiddetto Progetto
nazionale asilo che, nell’ottobre 2000, sulla base di un protocollo di
intesa tra ACNUR, Ministero dell’interno e ANCI
 la l. 189/02, infatti, affida all’ANCI, sulla base di un’apposita
convenzione, la gestione del “Servizio centrale di informazione,
promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico”,
organo operativo del Sistema di protezione (32).
 l’art. 1-septies istituisce, presso il Ministero dell’interno, il
“Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo” ,
per assicurare il finanziamento dei servizi di accoglienza
nella misura massima dell’80% del costo di ogni singola
iniziativa territoriale. Il governo nazionale, quindi, si
assume la responsabilità di finanziatore parziale
Quando le amministrazioni locali
non «integrano» i migranti
Fine anni ’90 – 2012: costruzione ideologica del razzismo
nella società italiana
(Wieworka 1998; Dal Lago 1999)
 1995 – 2012 - costruzione sociale del clandestino/immigrato come criminale da
parte dei media e dalle strategie di marketing politico;
 1995 - 2011 – crescita esponenziale dei fenomeni di sfruttamento del lavoro
migrante collegata alla diversa appartenenza etnica (fenomeni di crescente
competitività tra lavoratori stranieri);
 2008 – la “scia del razzismo”: dibattito pubblico sulla questione del razzismo in
Italia.
 2009 - reato di clandestinità: processo di identificazione tra la presenza di
“clandestini” e fenomeni di illegalità diffusa sul territorio italiano; DECRETOLEGGE
23
maggio
2008
,
n.
92
Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica. (GU n. 122 del 26-5-2008 ) Legge 94 del 2009
 2011 – Emergenza nord Africa – la costruzione sociale e politica delle differenze
etniche
Le tre principali motivazioni delle
politiche di esclusione
 La questione della sicurezza
 La competizione per le risorse del welfare
 La difesa dell’identità culturale del territorio
Forme di esclusione locale
(Ambrosini 2012)
 Esclusione civile (limitazione del diritto di residenza)
 Esclusione sociale (esclusione da alcuni benefici sociali, come i
bonus bebé)
 Esclusione culturale (opposizione all’erezione di luoghi di culto per
religioni minoritarie)
 Esclusione securitaria (campagne contro l’immigrazione irregolare)
 Esclusione economica (limitazioni all’apertura di negozi e ristoranti
etnici, come i kebab)
DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008 , n. 92
Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica. (GU n. 122 del 26-5-2008 )
Legge 94 del 2009
 reato di clandestinità: per l’immigrato «clandestino» fermato dalle forze
dell’ordine è previsto il carcere (abolito dalla Corte di Giustizia Europea) e
l’espulsione;
 si sopprime la norma del ddl che avrebbe abrogato il divieto di
segnalazione degli stranieri irregolari che accedono alle cure urgenti ed
essenziali;
 Il «centro di permanenza temporanea» diventa «centro di identificazione
ed espulsione»;
 reato di locazione di un immobile ad uno straniero privo di titolo di
soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di
locazione" ;
 introduce un contributo sulla domanda di rilascio o rinnovo dei permessi di
soggiorno (un minimo di 80 a un massimo di 200 euro) che ogni
straniero ha l`obbligo di versare per tutte le pratiche di rilascio e rinnovo
del permesso di soggiorno, esclusi i permessi per asilo, per richiesta di asilo,
per protezione sussidiaria, per motivi umanitari
Il modello italiano: un esempio di razzismo
istituzionale
(Wieworka 1998)
 costruzione sociale del clandestino/immigrato come criminale da parte dei
media e dalle strategie di marketing politico;
 2009 - reato di clandestinità: processo di identificazione tra la presenza di
“clandestini” e fenomeni di illegalità diffusa sul territorio italiano; Legge 94
del 2009
Il modello italiano: modello implicito di
inclusione
 gli immigrati sono stati ignorati dalle politiche ufficiali o soggetti a misure
emergenziali (Ambrosini 2001).
 L’attenzione alla diversità culturale: una sorta di separazione sociale senza
prospettive di integrazione.
 La via italiana all’inserimento sociale non prevede specifiche politiche di
valorizzazione o di preservazione delle differenze.
forme di “cittadinanza localizzata” (Sassen
2008)
 gli immigrati irregolari, possono essere “non autorizzati ma riconosciuti” nelle
loro pratiche quotidiane.
 Le pratiche di organizzazione dal basso possono essere viste come
“processi di creazione di diritti” (Balibar, 2004), in cui la cittadinanza è
attivamente costruita mediante l’azione e la partecipazione nello spazio
pubblico (Anderson, 2010: 63).
La legge 8 marzo 1998, n. 40 - Le amministrazioni locali
come istituzioni di welfare, responsabili dell’ «integrazione»
sociale degli immigrati (1)
 Ma cos’è l’integrazione?(Schnapper 2007)
 il termine integrazione indica l'insieme di processi sociali e culturali che
rendono l’individuo membro di una società.
 Le politiche pubbliche dovrebbero assicurare condizioni di vita
 Non esiste un problema di integrazione se non di disuguaglianza sulla base
di un’origine etnica, geografica o sociale.
 Occorrerebbe parlare di processi di integrazione e non di integrazione.
L’integrazione non dell’individuo nella società, ma un processo che
riguarda la società nel suo insieme.
 La doppia assenza (Sayad 2000) o doppia presenza?
ITALIA 2020 - Piano per l’integrazione nella
sicurezza. Identità e Incontro
 «Fatte salve le tutele e le garanzie previste per i richiedenti asilo politico in
senso stretto […]. C’è chi vuole tornare in patria dopo avere imparato un
lavoro o accumulato risparmi. C’è chi desidera invece fermarsi in Italia
come tappa per una ulteriore migrazione. E c’è anche chi spera di poter
rimanere definitivamente da noi. Proprio in considerazione di queste tre
fattispecie è indispensabile ricorrere a una programmazione dei flussi di
accesso, al fine di passare da una immigrazione subìta ad una
programmata. E’ infatti nel disordine che si produce deresponsabilizzazione
dell’immigrato e chiusura della comunità di accoglienza.» (pag. 9)
ITALIA 2020 - Piano per l’integrazione nella
sicurezza. Identità e Incontro (2)
 una visione dell’integrazione chiaramente differenzialista (Gargiulo 2012)
 un modello italiano di integrazione incentrato sui singoli e non sui gruppi:
«l’incontro non è mai in astratto tra culture, ma sempre tra persone».
 «i talenti e la creatività delle persone che giungono in Italia devono trovare
terreno fertile per una loro piena valorizzazione nei processi economici e
sociali ma, al tempo stesso, non possiamo permettere che le diverse
tradizioni e culture di provenienza entrino in collisione con il nostro assetto
valoriale» [Piano per l’integrazione nella sicurezza - Identità e Incontro]