Il contratto di leasing
Inquadramento
e casi pratici
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Definizione
Il leasing è un negozio giuridico atipico nel
quale una parte concede all'altra il godimento
di un bene dietro corresponsione di un canone
periodico, con la possibilità per la parte che ha
ricevuto il godimento, al termine del contratto,
di restituire il bene, acquistarlo per una
somma residua predeterminata, rinnovare il
rapporto …
Cass.civ. 28/10/1983, n. 6390
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2
Struttura negozi giuridici
LEASING
Canoni
Utilizzatore
Consegna
Concedente
BENE
VENDITA
Prezzo
Produttore
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3
Sviluppi modello
• Oggetto: mobiliare (beni di consumo o
strumentali) /vs/ immobiliare (immobili
da acquistare, costruire o ristrutturare)
• Soggetti: concedente, utilizzatore,
fornitore, costruttore, banca, manutentore
• Funzione: semplice godimento,
compravendita differita, finanziamento …
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Rilevanza soggetti
• Leasing operativo o diretto: due soggetti, il
produttore concede in locazione il bene
all'utilizzatore, con stretta analogia al contratto
di locazione al quale può essere collegato
anche il servizio di manutenzione
• Leasing finanziario: tre o più soggetti, la
finanziaria acquista il bene da un
produttore/fornitore al fine di concederlo in
locazione all'utilizzatore ...
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Leasing operativo e Leasing finanziario
UN ESEMPIO OPERATIVO DI
PRESENTAZIONE
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Principali differenze tra
leasing finanziario e
leasing operativo
Principali differenze tra leasing
finanziario e leasing operativo
Leasing
finanziario
Leasing
operativo
Motivazioni
Finanziamento degli
investimenti.
Disponibilità dei beni
legata al periodo di
utilizzo.
Beni
Tutti i tipi di beni,
anche specifici.
Quasi sempre beni
standardizzati ad
elevata tecnologia.
Manutenzione/servizi
Normalmente
esclusa.
Normalmente
compresa.
Valore finale
Abitualmente
tendente a zero.
In linea con il valore
commerciale del
bene.
Durata contratto
Regolamentata dal
T.U. sulle Imposte
Dirette.
Come da necessità di
utilizzo.
Opzioni finali
Acquisizione del
bene da parte del
cliente.
Riacquisto del bene
da parte del fornitore.
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Principali differenze tra “renting
tecnico” e leasing operativo
Produttore/Rivenditore
Produttore / Rivenditore
noleggia
Utilizzatore finale
vende
n
o
l
e
g
g
i
a
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Utilizzatore finale
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Caratteristiche tipiche di un contratto
di leasing operativo
• Canoni di importo costante, posticipati. Non viene
richiesto il cosiddetto maxicanone come nel leasing.
Possono esistere depositi cauzionali a garanzia (come
nell’affitto).
• Nel contratto non è indicato l’importo del bene. Non si
tratta infatti di un finanziamento ma di un servizio, per
cui è previsto il solo canone e gli eventuali oneri
accessori.
• Non è riportato in modo esplicito un valore di riscatto.
Infatti il cliente non ha la possibilità di esercitare una
opzione di acquisto a valore prefissato.
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Caratteristiche tipiche di un contratto di
leasing operativo
• Il contratto è tendenzialmente a canoni fissi e non indicizzati a
parametri finanziari.
Sussistono semmai “indicizzazioni” di tipo tecnico (per esempio
al numero di copie prodotte per le fotocopiatrici o ai Km
percorsi per le auto).
Possono essere effettuate rivalutazioni al costo della vita
(ISTAT) come nel caso dell’affitto.
• Sono previste opzioni di rinnovo con canoni ridotti oltre il primo
periodo di locazione (in genere irrevocabili).
• Nei canoni possono essere inclusi servizi in genere gestiti
tramite accordi con fornitori o provider esterni.
• E’ sempre presente ed inclusa nel canone l’assicurazione sui
beni locati (di norma di tipo “ALL RISKS”).
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Cosa succede a fine
contratto
• Al contrario del leasing finanziario, dove l’opzione è
esercitata nel 99% dei casi, nel noleggio esistono
VERAMENTE più opzioni:
– Riacquisto del bene da parte del fornitore.
– Riacquisto del bene da parte del cliente (a valore
tendenzialmente vicino al fair value).
– Proroga del contratto sulle stesse
apparecchiature.
– Rinnovo del contratto con integrazione o
sostituzione delle apparecchiature.
– Restituzione del bene al locatore.
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Aspetti fiscali
Pur in presenza delle novità
previste dalla nuova legge di
stabilità in merito al c.d.
superammortamento, la locazione
operativa continua a consentire
vantaggi fiscali assolutamente
interessanti.
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Aspetti fiscali
• Permette di dedurre i canoni ai fini IRES senza obblighi derivanti
dalla durata minima fiscale del contratto prevista dal T.U.I.R.
• Permette di dedurre totalmente i canoni ai fini IRAP, senza
distinzione tra capitale ed interessi.
• La quota interessi implicita nel canone (non scomponibile come
quello di locazione finanziaria in quanto “servizio” e non
“finanziamento”) non fa cumulo a fini IRES (interessi
indeducibili oltre il 30% del MOL).
• Il bene utilizzato non è per il cliente un “asset”, e quindi averlo
fuori stato patrimoniale riduce il livello di immobilizzazioni.
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Aspetti contabili
• Semplifica la gestione amministrativa (meno
fatture, no ammortamenti e registro cespiti).
• Proporzionalmente al valore di riscatto garantito
dal fornitore, spesso più vicino ad un prevedibile
valore di mercato a fine locazione, paga canoni di
importo minore rispetto ad un
leasing/finanziamento.
• Semplifica la gestione dei servizi accessori:
assicurazione, manutenzione ed eventuali materiali
consumabili possono essere inclusi nei canoni.
• Aiuta nella pianificazione, trasformando
investimenti in costi di conto economico.
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Leasing finanziario - sintesi
L'operazione di leasing finanziario non
dà luogo ad un unico contratto
plurilaterale, ma realizza una figura di
collegamento negoziale tra contratto di
leasing e contratto di fornitura …
Cass.civ. 23/05/2012, n. 8101
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Conseguenze
dei vizi o difformità del
bene concesso in leasing
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Leasing finanziario
L'operazione di leasing finanziario, pur non
dando luogo ad un contratto plurilaterale,
realizza un collegamento negoziale tra
contratto di fornitura e contratto di leasing, e
tale collegamento ha l'effetto giuridico di
legittimare l'utilizzatore ad esercitare in nome
proprio le azioni scaturenti dal contratto di
fornitura…
Cass.civ. 12/10/2012, n. 17604
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- Clausola contrattuale Obbligo pagamento
Solve et repete
•
•
•
•
Mancata consegna del bene
Non funzionamento del bene
Vizi o difetti del bene
Furto o sottrazione del bene
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Inadempimento fornitore
Nel contratto di leasing, se il concedente imputa
all'utilizzatore l'inadempimento costituito dalla
sospensione del pagamento dei canoni e se
l'utilizzatore eccepisce l'inadempimento del fornitore
all'obbligazione di consegna, l'accoglimento
dell'eccezione, che deve avvenire sulla base dell'art.
1463 c.c., non può trovare ostacolo nel fatto che il
contratto di leasing contenga una clausola che riversi
sull'utilizzatore il rischio della mancata consegna,
dovendosi ritenere invalide siffatte clausole, ma …
Cass. civ. 23/5/2012, n. 8101
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Inadempimento fornitore
… ma se l'utilizzatore accetta di sottoscrivere senza
riserve il verbale di consegna, pure a fronte di una
incompleta o a fortiori mancata consegna da parte
del fornitore, egli pone il concedente nelle condizioni
di dover adempiere la propria obbligazione verso il
fornitore, con la conseguenza che in tal caso non gli
può essere consentito di opporre al concedente che la
consegna non è stata completa o che non c'è stata, né
di fondare su ciò il diritto di sospendere il pagamento
dei canoni…
Cass. civ. 23/5/2012, n. 8101
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Tutela diretta
Nel contratto di locazione finanziaria
all'utilizzatore può essere riconosciuta una
tutela diretta verso il fornitore per i vizi della
cosa non solo attraverso specifiche clausole
contrattuali, perché con il contratto in
questione l'utilizzatore, nell'ambito dello
schema del mandato senza rappresentanza
(art. 1705 c.c.), si appropria degli effetti del
rapporto gestorio instaurato dal concedente…
Cass. civ. 19/5/2006, n. 11776
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Vizi del bene
Poiché la causa del leasing va individuata nel
finanziamento erogato per l'acquisto della
disponibilità immediata di un bene, ne deriva
che i canoni dovuti dall'utilizzatore, lungi dal
costituire il corrispettivo per il godimento del
bene medesimo, altro non sono che una forma
di rateale restituzione della somma anticipata
dal concedente il quale, pertanto, non
risponde dell'eventuale esistenza di vizi ...
Trib Mondovì 26/5/2006
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Conseguenze
della risoluzione del
contratto di leasing per
inadempimento
dell'utilizzatore
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Leasing finanziario
SSUU 63/93
• Leasing di godimento: alla scadenza del
rapporto i beni concessi non sono idonei a
conservare un apprezzabile valore residuale e i
canoni configurano il corrispettivo per l'uso
• Leasing traslativo: alla scadenza del rapporto
i beni concessi sono idonei a conservare un
valore residuo superiore all'importo convenuto
per l'opzione d’acquisto e i canoni hanno la
funzione di scontare anche una quota parte del
prezzo d'acquisto
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Leasing di godimento
• l'insieme dei canoni è inferiore, in modo
consistente, alla remunerazione del capitale
investito nell'operazione di acquisto e concessione in
godimento del bene e lascia scoperta una rilevante
parte di questo capitale;
• il prezzo pattuito per l'opzione è di
corrispondente grandezza al valore residuale
del bene o è prevista un'alternativa all'opzione
sotto forma di rinnovazione del contratto.
Cass.civ. 25/1/2011, n. 1748
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Leasing traslativo
• il valore residuo del bene alla scadenza
sopravanza in modo non indifferente il prezzo
d'opzione (e ciò sta a significare che i canoni hanno
incluso per una parte il corrispettivo del valore d'uso e per
un'altra il corrispettivo del valore d'appartenenza)
• l'insieme dei canoni che devono essere pagati
dal conduttore remunera interamente il capitale
impiegato nell'operazione e il prezzo di opzione
è in rapporto a tale insieme irrilevante
Cass.civ. 25/1/2011, n. 1748
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BENE
Prezzo
Capitale +
Interessi
Canoni
Opzione
Capitale
Valore iniziale /vs/ Valore finale
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La risoluzione della locazione
finanziaria per inadempimento nei
diversi casi tipologici
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Leasing di godimento
La risoluzione della locazione finanziaria, per
inadempimento dell'utilizzatore, non si estende alle
prestazioni già eseguite, in base alle previsioni
dell'art. 1458, 1°c, c.c. ove si tratti di leasing cd "di
godimento", pattuito con funzione di finanziamento,
rispetto a beni non idonei a conservare un
apprezzabile valore residuale alla scadenza del
rapporto (con conseguenziale marginalità
dell'eventuale opzione), e dietro canoni che
configurano esclusivamente il corrispettivo dell'uso
dei beni stessi.
SSUU 7 Gennaio 1993, n. 65
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31
Leasing traslativo
La risoluzione, invece, si sottrae a dette previsioni, e
resta soggetta all'applicazione in via analogica delle
disposizioni fissate dall'art. 1526 c.c. con riguardo
alla vendita con riserva della proprietà, ove si tratti di
leasing cd traslativo, pattuito con riferimento a beni
atti a conservare a quella scadenza un valore residuo
superiore all'importo convenuto per l'opzione, e
dietro canoni che scontano anche una quota del
prezzo in previsione del successivo acquisto (rispetto
a cui la concessione in godimento assume funzione
strumentale).
SSUU 7 Gennaio 1993, n. 65
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32
Leasing traslativo
la disciplina applicabile in via analogica è quella
dettata per la risoluzione del contratto di
vendita con riserva di proprietà quindi
il venditore, da un canto, deve restituire i canoni
riscossi, dall'altro, e ha diritto ad un equo compenso
per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno
…
Cass. civ. 13/1/2005, n. 574
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33
Restituzione
canoni
Equo compenso
Proprietà bene
Risarcimento danni
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Compenso + danno
… l'equo compenso comprende
la remunerazione del godimento del bene, il
deprezzamento conseguente alla sua non
commerciabilità come nuovo, il logoramento per
l'uso, escluso il mancato guadagno;
… il risarcimento del danno
deriva, a sua volta, da un eventuale deterioramento
anormale della cosa dovuto all'utilizzatore ...
Cass. civ. 13/1/2005, n. 574
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Clausola per inadempimento
L’utilizzatore deve provvedere a proprie spese
all'immediata restituzione del bene nonché al
pagamento:
a) tutti gli importi maturati e insoluti;
b) a titolo di penale la somma dei canoni non ancora
scaduti, attualizzati al tasso ufficiale di sconto.
Restano in ogni caso acquisiti i canoni già pagati,
nonché quanto versato alla firma del contratto.
Nell'ipotesi in cui si riesca a ricollocare il bene sul
mercato, il ricavato della vendita sarà dedotto da
quanto dovuto dall’Utilizzatore, al netto delle spese
sostenute e dell'IVA.
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Clausola penale
In materia di leasing traslativo, la clausola penale
azionata dal concedente non contrasta con la
disciplina di cui all'art. 1526 c.c., poiché,
mentre quest'ultima ha lo scopo di rendere eque
le conseguenze della risoluzione, la penale
predetermina pattiziamente il danno.
Pertanto, la penale può validamente sostituirsi
all'accertamento analitico del danno da
inadempimento purché non sia iniqua.
Cass. civ. 20/12/2012, n. 23620
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Vendita bene
… La finalità del finanziamento, che la Suprema
Corte riconosce quale causa presente in ogni contratto
di leasing, è sufficiente a caratterizzare tale tipologia
contrattuale anche quando il fine dell'utilizzatore sia
quello di acquistare la proprietà del bene alla scadenza
stabilita nell'accordo.
Deve ritenersi legittima la clausola penale che
preveda il pagamento dei canoni scaduti e a scadere,
se ivi è inclusa la ri-attribuzione al debitore del
ricavato della vendita del bene.
Trib. Milano 22/11/2007
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38
Restituzione bene
… In tema di contratto di leasing il richiamo
all'applicazione del disposto dell'art. 1526 c.c., anche ove
lo si ritenga legittimo per contratti la cui natura è
essenzialmente finanziaria ed i cui canoni assolvono alla
funzione di restituzione di un prestito, presuppone che il
bene oggetto del contratto sia stato restituito.
In assenza dell'assolvimento di tale obbligo viene inibito
alla regolamentazione pattizia di poter riportare ad
equilibrio le posizioni economiche delle parti con
l'attribuzione del ricavato della vendita del bene al
debitore…
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Trib. Milano 22/11/2007
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Il Leasing nel FALLIMENTO
Il contratto di locazione finanziaria in caso
di fallimento dell’utilizzatore
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40
Art. 72quater LF
Al contratto di locazione finanziaria si
applica, in caso di fallimento
dell’utilizzatore, l’articolo 72.
Se è disposto l’esercizio provvisorio
dell’impresa il contratto continua ad avere
esecuzione salvo che il curatore dichiari di
volersi sciogliere dal contratto.
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41
Art. 72 LF
e un contratto è ancora ineseguito … l'esecuzione del
contratto … rimane sospesa fino a quando il
curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori,
dichiara di
 subentrare nel contratto in luogo del fallito,
assumendo tutti i relativi obblighi ovvero di
 sciogliersi dal medesimo
Art. 74 LF
Contratti in essere
Se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione
continuata o periodica deve pagare integralmente il
prezzo delle consegne già avvenute o dei servizi già
erogati … il tutto in prededuzione
S
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42
Art. 72quater LF
In caso di scioglimento del contratto, il concedente
ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a
versare alla curatela l'eventuale differenza fra la
maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra
collocazione del bene stesso avvenute a valori di
mercato rispetto al credito residuo in linea capitale.
Il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato
passivo per la differenza fra il credito vantato alla
data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova
allocazione del bene.
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43
Art. 72quater LF
Per le somme già riscosse si applica l'articolo 67,
3c, lett. a) e cioè i pagamenti di beni e servizi
effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei
termini d'uso sono esclusi dall’azione
revocatoria.
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44
Valutazione alla data del fallimento
1.
2.
3.
4.
Contratto in essere nonostante la morosità
dell’utilizzatore poi dichiarato fallito e proseguito
dal curatore
Contratto risolto (di diritto) prima della
dichiarazione del fallimento per inadempimento
dell’utilizzatore
Contratto sciolto dal curatore del fallimento
Contratto risolto dopo la dichiarazione di
fallimento per inadempimento del curatore
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45
Applicazione analogica
L’art. 72 quater LF, che disciplina la sorte del contratto di
leasing sciolto dal curatore in pendenza della procedura
fallimentare, si applica anche nel caso in cui il
contratto sia stato risolto, per inadempimento
dell’utilizzatore, prima della dichiarazione di fallimento.
Conseguentemente il concedente ha sempre diritto alla
restituzione del bene, mentre la sua domanda di
ammissione al passivo è inammissibile prima della riallocazione del bene.
Trib. Treviso 6/5/2011
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Applicazione analogica
L'art. 72 quater l.f. (spec. commi II e III), che
disciplina i diritti della concedente nel caso di
scioglimento da parte del curatore del contratto di
leasing ancora pendente alla data del fallimento,
dev'essere applicato in via analogica anche ove il
contratto di leasing sia stato risolto prima della
dichiarazione di fallimento.
Tribunale Udine, 10 febbraio 2012
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Applicazione analogica
La disciplina delle sorti del contratto di leasing introdotta
con l’art. 72 quater LF risulta applicabile solo in
presenza di un contratto di locazione finanziaria
pendente alla data di dichiarazione di fallimento, mentre
in presenza di risoluzione già avvenuta o già avviata a tale
data, le sorti del contratto devono essere disciplinate in via analogica - tenendo in considerazione la distinzione
effettuata dalla Corte di Cassazione tra leasing di
godimento e leasing traslativo, con conseguente ricorso, in
presenza di quest’ultima tipologia, a quanto previsto
dall'art. 1526 c.c.
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Trib. Napoli 9/6/2010
48
Applicazione analogica
L'art. 72 quater LF, nella parte in cui disciplina i
diritti della concedente nel caso di scioglimento da
parte del curatore del contratto di leasing non ha una
dimensione "sostanziale" ed è pertanto inapplicabile
in via analogica al di fuori della procedura
fallimentare quando il contratto di leasing sia stato
risolto prima della dichiarazione di fallimento.
Per la disciplina dei rapporti risolti prima del
fallimento resta, pertanto, ferma la distinzione
giurisprudenziale tra leasing traslativo e finanziario…
Tribunale Milano 12 dicembre 2012
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Insinuazione al passivo
E' ammissibile, anche prima della nuova collocazione del
bene, la domanda di insinuazione dell'intero credito vantato
dal concedente alla data del fallimento, rappresentato dalla
somma algebrica delle rate e degli interessi e delle spese
scadute prima della dichiarazione di fallimento e delle rate
rappresentanti il capitale residuo, oltre al prezzo di opzione,
scadenti dopo la dichiarazione di fallimento, depurate
tuttavia degli interessi e degli altri accessori non ancora
maturati a tale data, con deduzione del valore di mercato del
bene risultante dalla nuova collocazione.
Trib. Udine 24/2/2012
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50
50
Insinuazione al passivo
Qualora il curatore opti per lo scioglimento del contratto di
leasing, deve ritenersi illegittima la pretesa avanzata dal
concedente di ottenere l'ammissione al passivo dell'intero
importo dei canoni non ancora scaduti al momento della
dichiarazione di fallimento, canoni cioè la cui maturazione
presuppone il permanere della utilizzazione e, quindi, il
godimento di un bene, che, invece, con lo scioglimento del
contratto, viene restituito al concedente e rientra così nella sua
disponibilità, tant'è vero che questi può immediatamente
provvedere ad una nuova allocazione dello stesso.
Cass. civ. 1/3/2010, n. 4862
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Insinuazione al passivo
… il concedente non può richiedere subito, mediante
l'insinuazione al passivo anche il pagamento dei canoni
residui che l'utilizzatore avrebbe dovuto corrispondere, in
quanto con la cessazione dell'utilizzazione viene meno
l'esigibilità di tale credito, ma ha esclusivamente diritto alla
restituzione immediata del bene ed un diritto di credito
eventuale, da esercitarsi mediante successiva insinuazione nei
limiti in cui, venduto o altrimenti allocato a valori di mercato il
bene oggetto del contratto di leasing, dovesse verificarsi una
differenza tra il credito vantato alla data del fallimento e la
minor somma ricavata dalla allocazione del bene …
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Cass. civ. 1/3/2010, n. 4862
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Insinuazione al passivo
Nel caso in cui il curatore opti per lo scioglimento del
rapporto giuridico pendente, l'ammissione allo stato passivo
del concedente è subordinata alla accertata inferiorità del
corrispettivo per la collocazione a valori di mercato del bene
oggetto del contratto rispetto al credito residuo per canoni
comprensivo anche dei canoni a scadere dopo la dichiarazione
di fallimento (questi ultimi depurati degli interessi, previa
operazione di attualizzazione del credito).
Trib. Milano 8/7/2010, n. 25678
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Insinuazione al passivo
E' ammissibile, anche prima della nuova collocazione del
bene, la domanda di insinuazione dell'intero credito vantato
dal concedente alla data del fallimento, rappresentato dalla
somma algebrica delle rate e degli interessi e delle spese
scadute prima della dichiarazione di fallimento e delle rate
rappresentanti il capitale residuo, oltre al prezzo di opzione,
scadenti dopo la dichiarazione di fallimento, depurate
tuttavia degli interessi e degli altri accessori non ancora
maturati a tale data, con deduzione del valore di mercato del
bene risultante dalla nuova collocazione.
Trib. Udine 24/2/2012
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Sviluppi
Evoluzione in ambito
finanziario del leasing
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Sviluppi finanziari
• Sale and lease back: un’impresa cede un bene
strumentale ad una società finanziaria, la quale
paga il prezzo e contestualmente lo ri-concede
in locazione finanziaria alla medesima impresa
venditrice, verso il pagamento di un canone e
con possibilità al termine del contratto di
riacquistare il bene venduto/goduto.
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56
Sale & lease back
Art. 2744 cod. civ.: è nullo
il patto col quale si
conviene che, in
mancanza del
pagamento del credito
Bene PREZZO nel termine fissato, la
proprietà della cosa
ipotecata o data in pegno
passi al creditore. Il patto è
nullo anche se posteriore
Acquirente /
alla costituzione
Concedente
dell'ipoteca o del pegno.
Venditore /
Utilizzatore
CANONI
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Validità astratta
La vendita nel sale and lease back ed il complesso rapporto
atipico nel quale si inserisce non è di per sè in frode al divieto
del patto commissorio. Tale divieto, essendo diretto ad
impedire al creditore l'esercizio di una coazione morale sul
debitore spinto alla ricerca di un mutuo da ristrettezze
finanziarie e a precludere, quindi, al predetto creditore la
possibilità di fare proprio il bene attraverso un meccanismo
che lo sottrarrebbe alla regola della par candido creditorum, deve
ritenersi violato ogniqualvolta lo scopo di garanzia costituisca
non già mero motivo del contratto, ma assurga a causa
concreta della vendita con patto di riscatto o di retrovendita ...
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Cass.civ. 9 marzo 2011, n. 5583
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Validità astratta
Il contratto di sale and lease-back - che configura un
contratto d'impresa socialmente tipico e, come tale, in
linea di massima, astrattamente valido - può certamente
nascondere un intento fraudolento delle parti di realizzare
un patto commissorio, ma a tal fine è necessario che ricorrano
le seguenti circostanze:
a) l'esistenza di una situazione di credito e debito tra la società
finanziaria e l'impresa venditrice utilizzatrice;
b) le difficoltà economiche di questa ultima;
c) la sproporzione tra il valore del bene trasferito e il
corrispettivo versato dall'acquirente.
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Cass. civ. 28/6/2006 , n. 14903
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Sviluppi finanziari
• Leasing addossè: il produttore di beni di
largo consumo cede i propri prodotti ad un
acquirente (ente finanziario). Quest'ultimo, in
qualità di concedente, conclude un contratto di
leasing finanziario con il medesimo produttore,
che ne diventa utilizzatore. Il venditoreutilizzatore si preoccupa di collocare tali beni
sul mercato presso gli utenti finali con subleasing operativo, incassando i corrispettivi e
pagando i canoni di leasing al concedente..
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