MARCHIO INFORMAZIONE SEGNO/SEGNALE „accessorio“ ad un bene e/o servizio facilita la scelta dei consumatori sventa comportamenti opportunistici da parte delle imprese STRUMENTO DI COMUNICAZIONE però anche, e sempre di più OGGETTO DI SCAMBIO licenze, trasferimento OGGETTO DI CONSUMO prodotti diversi, ma dallo stesso marchio CAPACITÀ DISTINTIVA DEL MARCHIO distinzione nel senso di identificazione di una determinata fonte distinzione e unicità di un determinato brand rispetto ad altri creazione di significati ulteriori rispetto alle semplici informazioni relative alle caratteristiche di un determinato prodotto o servizio BRANDING eleganza, raffinatezza, modernità, ricchezza, ecc. „SIGNIFICATO“ „SIGNIFICANTE“ REFERENTE „EXPERIENCE ECONOMY“ SOLARIS sostituibilità limitata potere di mercato ? H&M TUTELA INTERNAZIONALE DEL MARCHIO MARCHIO nazionale comunitario OMPI registrazione internazionale DEFINIZIONE DI MARCHIO (Art. 4 Reg.40/94) tutti i SEGNI che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro confezionamento a condizione che tali segni siano ADATTI A DISTINGUERE i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese „capacità distintiva“ MARCHIO COMUNITARIO (Art. 1 Reg.40/94) produce gli stessi effetti in tutta la Comunità Esso può essere registrato, trasferito, formare oggetto di una rinuncia, di una decisione di decadenza dei diritti del titolare o di nullità e il suo uso può essere vietato soltanto per la totalità della Comunità. DURATA 10 ANNI rinnovabile all’infinito MODO DI ACQUISIZIONE DEL MARCHIO COMUNITARIO REGISTRAZIONE NO marchio comunitario di fatto DOMANDA DI REGISTRAZIONE Condizioni che la domanda deve soddisfare La domanda di marchio comunitario deve contenere: a) una richiesta di registrazione di un marchio comunitario; b) indicazioni che permettano di identificare il richiedente; c) l’elenco dei prodotti o dei servizi per i quali si richiede la registrazione; d) la riproduzione del marchio. Convenzione di Nizza SI marchio di fatto nazionale IMPEDIMENTI ASSOLUTI ALLA REGISTRAZIONE (Art.7 Reg.40/94) (anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità) a) segni che non possono essere riprodotti graficamente b) i marchi privi di carattere distintivo c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio d) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio e) i marchi che sono di natura tale da ingannare il pubblico per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio g) i marchi contrari all’ordine pubblico o al buon costume; impedimento viene meno se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto. f) i segni costituiti esclusivamente dalla forma • imposta dalla natura stessa del prodotto, •del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, •che dà un valore sostanziale al prodotto (ed altre ipotesi) Art. 9 Codice Proprietà Ind. Marchi di forma 1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto. IMPEDIMENTI RELATIVI ALLA REGISTRAZIONE esclusione dalla registrazione in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore se marchio identico al marchio anteriore E prodotti o servizi identici se a causa dell’identità o della somiglianza fra marchi E prodotti o servizi , sussiste UN RISCHIO DI CONFUSIONE per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende IL RISCHIO DI ASSOCIAZIONE con il marchio anteriore. (Art.8 Reg.40/94) di marchio identico o simile al marchio anteriore per prodotti o servizi NON simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore SE •il marchio gode di notorietà •E l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto oppure possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore possa recare pregiudizio agli stessi. IMPEDIMENTI RELATIVI MARCHIO : IDENTICO P/S : IDENTICI MARCHIO: SOMIGLIANTE P/S : SOMIGLIANTI MARCHIO : IDENTICO O SIMILE P/S : NON SOMIGLIANTI SI SE RISCHIO DI CONFUSIONE (RICOMPRENDENTE IL RISCHIO DI ASSOCIAZIONE FRA SEGNI) SE MARCHIO ANTECEDENTE È NOTORIO E DALL’USO SI TRAE INDEBITO VANTAGGIO DAL CARATTERE DISTINTIVO O DALLA NOTORIETÀ O SI ARRECA LORO PREGIUDIZIO marchio anteriore •marchi comunitari •marchi registrati nello Stato membro •marchi registrati in base ad accordi internazionali con effetto in uno Stato membro marchi notoriamente conosciuti ex art.6 bis Convenz. Parigi marchi non registrati di portata non puramente locale SE il contrassegno dà al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo LIMITAZIONI: non può essere vietato ai terzi l’uso in commercio del loro nome o indirizzo del marchio, se esso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o di un servizio, in particolare accessori o pezzi di ricambio di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o servizio purché questo uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale DECADENZA DAL DIRITTO DI MARCHIO REGISTRATO (Art.50 Reg.40/94) se il marchio è divenuto DENOMINAZIONE ABITUALE per NON USO se vengono meno le CONDIZIONI PER ESSERE TITOLARE di un marchio comunitario se per l’uso che ne è stato fatto il marchio è tale da POTER INDURRE IN ERRORE IL PUBBLICO, particolarmente sulla natura, qualità o provenienza geografica di tali P/S PRECLUSIONE PER TOLLERANZA tollerato l’uso di un marchio comunitario posteriore nella Comunità, essendo al corrente di tale uso NO domandare la nullità del marchio NO opposizione al suo uso SALVO deposito in mala fede DIRITTO ESCLUSIVO DEL TITOLARE DEL MARCHIO divieto di utilizzare M identico per P/S identici divieto di utilizzare M simile o identico per P/S simili o identici se richio di confusione (rischio di associazione) M identico o simile per P/S dissimili se marchio notorio E indebito vantaggio o pregiudizio Art. 11 CPInd. Marchio collettivo 1. I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità dideterminati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti. 2. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda 4. In deroga all'articolo 13, comma 1, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tal caso, peraltro, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale e quindi limitato alla funzione di indicazione di provenienza. CONCORRENZA SLEALE Art. 2598 Atti di concorrenza sleale Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente; 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente; 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda. concorrenza sleale i i i agenzie di pubblicità CONSUMATORI MESSAGGIO PUBBLICITARIO DA DECODIFICARE POSIZIONAMENTO DEL PRODOTTO TARGET di consumatori MODALITÀ DI COMUNICAZIONE identificazione con i protagonisti del messaggio associazione con stato d‘animo e/o immagine „prestazione“ del prodotto PUBBLICITÀ COMMERCIALE PUBBLICITÀ SOCIALE Istituto della Autodisciplina Pubblicitaria www.iap.it Codice di Autodisciplina Pubblicitaria GIURÌ vincola gli associati consumatori COMITATO DI CONTROLLO associazioni di consumatori IMPRESE art.6 "Chiunque si vale della pubblicità deve essere in grado di dimostrare, a richiesta del Giurì o del Comitato di controllo, la veridicità dei dati, delle descrizioni, affermazioni, illustrazioni e la consistenza delle testimonianze usate". SANZIONE ordine di cessare la diffusione mancata utilizzazione campagna pubblicitaria danno inferto all‘attività commerciale immagine aziendale pregiudicata pubblicazione estratto della decisione (casi più gravi) Decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 Il presente decreto ha lo scopo di tutelare dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali i soggetti che esercitano un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, i consumatori e, in genere, gli interessi del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari, nonché di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa. PALESE PUBBLICITÀ deve essere VERITIERA CORRETTA pubblicità ingannevole qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, sia idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea ledere un concorrente PUBBLICITÀ COMPARATIVA qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente Condizioni di liceità della pubblicità comparativa 1. Per quanto riguarda il confronto, la pubblicità comparativa è lecita se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) non è ingannevole ai sensi del presente decreto; b) confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi; c) confronta oggettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi; d) non ingenera confusione sul mercato fra operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente; e) non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attività o circostanze di un concorrente; f) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione; g) non trae indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale o a altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti; h) non presenta un bene o un servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati. TRASPARENZA DELLA PUBBLICITÀ riconoscibile in quanto tale