ATTIVITA’ LAVORATIVA
E
ABUSO DI BEVANDE ALCOLICHE
E
USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI
E
PSICOTROPE
SABATO
05 LUGLIO 2008
ALCOL E LAVORO
Cos’è l’alcol ????
L’ alcol è una
cancerogena con
dipendenza.
sostanza tossica, potenzialmente
una elevata capacità di indurre
Inoltre, in particolari contesti lavorativi, l’interazione con
solventi, pesticidi, metalli ed altri attori quali rumore,
basse temperature e stanchezza, aumenta il rischio di
sviluppare malattie professionali.
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I NUMERI DELL’ALCOL
I consumi
I dati dell’ISTAT indicano che il 75% degli italiani consuma alcol
(l’87% degli uomini e il 63% delle donne). Il primo bicchiere viene
consumato a 11-12 anni; l’età più bassa dell’intera Unione Europea
(media UE 14,5 anni).
Sono 3 milioni i bevitori a rischio ed 1 milione gli alcolisti; 817.000
giovani di età inferiore ai 17 anni hanno consumato nel 2000 bevande
alcoliche e circa 400.000 bevono in modo problematico. Il 7% dei
giovani dichiara di ubriacarsi almeno tre volte alla settimana ed è in
costante crescita il numero di adolescenti che consuma alcol fuori
dai pasti (+ 103% nel periodo 1995-2000 tra le 14-17enni).
Gli astemi, in costante diminuzione, rappresentano il 25% della
popolazione.
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I NUMERI DELL’ALCOL
Infortuni sul lavoro
In Italia, ogni anno, vengono denunciati all’INAIL
circa 940.000
infortuni sul lavoro con durata di inabilità superiore alle tre giornate.
Di questi, circa il 51% accadono con modalità quali ad esempio: “ha urtato
contro..”, ha messo un “piede in fallo”, è “caduto dall’alto..” o “in piano..” o “ in
profondità...”, ha avuto un incidente “a bordo di..” o “alla guida di..”,
Questi non accadono esclusivamente a causa del consumo di bevande
alcoliche, ma l’assunzione di alcol può influire pesantemente sul loro
verificarsi.
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I NUMERI DELL’ALCOL
Infortuni e alcol
Alcuni studi valutano che gli infortuni dovuti all’abuso di alcol siano
il 10% - 20% di tutti gli infortuni.
Altri studi, che hanno misurato l’alcolemia subito dopo l’infortunio
sul lavoro, evidenziano che circa il 4% dei lavoratori infortunati
presenta livelli elevati di alcol nel sangue. Prendendo in
considerazione questi dati è possibile affermare che il 4-20% degli
infortuni lavorativi è alcol correlato. Ciò significa che dei 940.000
infortuni sul lavoro 37.000-188.000 hanno come causa il
consumo di alcolici.
L’assunzione di bevande alcoliche rappresenta sempre un “rischio
aggiuntivo”, rispetto ad un rischio lavorativo preesistente, che deve
essere sempre ridotto al minimo.
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I NUMERI DELL’ALCOL
Malattie
Ogni anno sono attribuibili, direttamente o indirettamente, al
consumo di alcol: il 10% di tutte le malattie, il 10% di tutti i
tumori, il 63% di tutte le cirrosi epatiche, il 41% degli omicidi, il
45% di tutti gli incidenti, il 9% delle invalidità o delle malattie
croniche.
Il consumo di bevande alcoliche, determina il potenziamento degli
effetti all’esposizione professionale ad agenti chimici (solventi in
particolare) e neurotossici (piombo, ecc.).
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I NUMERI DELL’ALCOL
Ricoveri
Complessivamente, il 10% dei ricoveri è attribuibile all’alcol;
nell’anno 2000 tale numero è stato stimato in 326.000, di cui
100.000 con diagnosi totalmente attribuibile all’alcol (relazione al
Parlamento del Ministro della Salute).
Decessi
Ogni anno in Italia circa 40.000 persone muoiono a causa dell’alcol
per cirrosi epatica, tumori, infarto del miocardio, suicidi, omicidi,
incidenti stradali e domestici e per incidenti in ambienti lavorativi.
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NORME CHE REGOLANO IL
CONSUMO DI ALCOLICI
In tema “lavoro e assunzione di alcol” esistono norme che,
attraverso l’applicazione dell’articolo 32 della Costituzione italiana,
permettono di valutare una eventuale assunzione di sostanze
alcoliche in rapporto a diversi momenti della vita lavorativa.
Costituzione della Repubblica Italiana, 1 gennaio 1948
• articolo 13: La libertà individuale è inviolabile (…)
• articolo 32: (…) Nessuno può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge (…)
In particolare, lo Stato, per specifiche categorie di lavoratori, ha
formulato leggi, tanto in relazione all’idoneità all’assunzione che in
previsione di sanzioni (fino al licenziamento) una volta che
l’assunzione sia già avvenuta, qualora si verifichino problemi e
patologie alcolcorrelate.
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NORME CHE REGOLANO IL
CONSUMO DI ALCOLICI
Leggi dello Stato che prevedono inidoneità all’assunzione o sanzioni, sino al
licenziamento, per le eseguenti categorie:
• Arma dei Carabinieri - Polizia di Stato - Forze armate - Corpo di polizia
penitenziaria
• Corpo forestale dello Stato - Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco - Polizia
mineraria
• Personale di regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti,
dei comuni, delle province, delle comunità montane e loro consorzi - Ente
Autonomo delle Ferrovie dello Stato
• Licenza o abilitazione degli esercenti arti ausiliarie delle professioni
sanitarie
• Insediamento e attività dei pubblici esercizi
• Inabilità al pilotaggio - Idoneità della gente di mare - Regolamento per la
navigazione interna, norme sulla navigazione da diporto - Abilitazione per la
circolazione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore
• Abilitazione operazioni relative all’impiego di gas tossici - Abilitazione alla
condotta di generatori a vapore
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NORME CHE REGOLANO IL
CONSUMO
DI
ALCOLICI
D.Lgs 81/2008
Articolo 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature
per lavori in quota
1. …..
2. …..
8. Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e
somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori
addetti ai lavori in quota.
ALLEGATO IV – REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
1.11.3. Conservazione vivande e somministrazione bevande
1.11.3.1. ……..
1.11.3.2. E' vietata la somministrazione di vino, di birra e di altre
bevande alcooliche nell'interno dell'azienda.
1.11.3.3. E' tuttavia consentita la somministrazione di modiche
quantità di vino e di birra nei locali di refettorio durante l'orario
dei pasti.
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NORME CHE REGOLANO IL
CONSUMO DI ALCOLICI
Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati, n.
125 del 30 marzo 2001 – Intesa della Conferenza permanente
Stato, Regioni e Province Autonome del 16 marzo 2006 che
individua le attività lavorative a rischio – articolo 15
“disposizioni per la sicurezza del lavoro”
Lo scopo della norma è la promozione di stili di vita sani
attraverso l’informazione sui rischi legati all’abuso di bevande
alcoliche: la norma tende quindi al recupero del lavoratore con
problemi di abuso di alcol e non alla sua esclusione dal lavoro e
dalla società.
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LEGGE 125 del 30 Marzo 2001
e SICUREZZA SUL LAVORO
Art. 15.
(Disposizioni per la sicurezza sul lavoro)
1. Nelle attivita' lavorative che comportano un elevato rischio di
infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la
salute dei terzi, e' fatto divieto di assunzione e di
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
Definizione delle attività che comportano un elevato rischio:
CONFERENZA STATO REGIONI - PROVVEDIMENTO 16
marzo 2006
In tali attività lavorative elencate di seguito, è vietata
l’assunzione e la somministrazione di bevande alcoliche. Si
ritiene che il divieto di assunzione sia da estendere all’intervallo
pranzo. Resta fermo il divieto di somministrazione di bevande
alcoliche all’interno dell’azienda.
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Allegato I CONFERENZA STATO
REGIONI - PROVVEDIMENTO 16
marzo 2006
ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNI SUL
LAVORO OVVERO PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITÀ O LA SALUTE DEI TERZI.
1) Attività per le quali e' richiesto un certificato di abilitazione per
l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e
successive modificazioni);
b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1° marzo
1974);
c) attività di fochino (art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9
marzo 1956, n. 302);
d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del regio decreto 6
maggio 1940, n. 635);
e) vendita di fitosanitari, (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica
23 aprile 2001, n. 290);
f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e successive
modifiche);
g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1999, n. 162);
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Allegato I CONFERENZA STATO
REGIONI - PROVVEDIMENTO 16
marzo 2006
ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNI SUL
LAVORO OVVERO PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITÀ O LA SALUTE DEI TERZI.
2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei
sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);
3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 (LAVORI IN TUBAZINI,
CANALIZZAZIONI, …) del decreto dei Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547;
4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico
specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico
ed infermiere di bordo; medico comunque
preposto
ad
attività
diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica
caposala e ferrista;
5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai
nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e sociosanitarie svolte in strutture pubbliche e private;
6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
7) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese
le attività di guardia particolare e giurata;
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Allegato I CONFERENZA STATO
REGIONI - PROVVEDIMENTO 16
marzo 2006
ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNI SUL
LAVORO OVVERO PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITÀ O LA SALUTE DEI TERZI.
8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:
a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso
della patente di guida categoria B, C, D, E …;
b) ..
c) ..
d) personale navigante delle acque interne;
e) ..
f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con
binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di
carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
g) personale marittimo …
h) responsabili dei fari;
i) piloti d'aeromobile;
l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
p)
addetti
alla
guida
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 di' macchine di movimentazione terra e merci;
Allegato I CONFERENZA STATO
REGIONI - PROVVEDIMENTO 16
marzo 2006
ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNI SUL
LAVORO OVVERO PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITÀ O LA SALUTE DEI TERZI.
9)
10)
addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione,
trasporto e vendita di esplosivi;
lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e
tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di
altezza;
11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
13)
operatori e addetti
settore idrocarburi;
a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili,
14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.
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LEGGE 125 del 30 Marzo 2001
e SICUREZZA SUL LAVORO
2. Per le finalità previste dal presente articolo i controlli
alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati
esclusivamente dal medico competente .., ovvero dai medici
del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza …..
3. Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che intendano
accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i
servizi di cui all'articolo 9, comma 1, o presso altre strutture
riabilitative, si applica l'articolo 124 del testo unico delle leggi
in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati
di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
4. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 e‘
punito con la sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma da Euro 516.45 a Euro 2582.28.
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LIMITI E SORVEGLIANZA
SANITARIA
Legge 125/2001 per le attività di cui all’elenco limite di alcolemia = 0.
Codice della strada limite di alcolemia misurato con etilometro = 0.5 mg/l
Le aziende con presenza di attività in elenco vietano la somministrazione di
alcolici anche nella pausa pranzo al fine della rispondenza alla LEGGE
125/2001.
Non vengono effettuati esami screening mirati ad identificare il solo consumo
cronico di bevande alcoliche stante anche il fatto che il divieto previsto dalla
legge 125/01 è esclusivamente riferito all’assunzione di bevande alcoliche nello
stretto ambito lavorativo .
E’ evidente, tuttavia, che, nella valutazione di un caso specifico, nell’ambito
della sorveglianza sanitaria preventiva e periodica, il medico competente potrà
richiedere tutti quegli accertamenti sanitari finalizzati ad individuare
condizioni cliniche che possano comportare limitazione, parziale o assoluta, del
giudizio di idoneità riferito alla esecuzione di specifici compiti lavorativi.
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UNA BUONA SALUTE E’ UN
BUON AFFARE PER TUTTI
Non consumare bevande alcoliche nei luoghi di lavoro, ed
astenersi dall’assumerne prima di recarsi al lavoro porta a
• Ridotto rischio di infortuni ed incidenti lavorativi
• Una migliore atmosfera lavorativa
• Una migliore turnazione e organizzazione lavorativa
• La riduzione dell’assenteismo per problemi di salute
• Un’aumento della produttività
• Un miglior impatto aziendale
• Una migliore immagine per l’azienda
Le aziende che attuano programmi di promozione della salute
riscontrano notevoli cambiamenti in positivo.
A tale riguardo è importante ricordare che le norme in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto Legislativo
81/2008) indicano che “ciascun lavoratore deve prendersi cura
della propria sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul
luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni
od ommissioni (…)” Art 20.
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TOSSICODIPENDENZA
E LAVORO
INTESA IN MATERIA DI ASSENZA DI TOSSICODIPENDENZA.
PROVVEDIMENTO 30 OTTOBRE 2007
Per le mansioni a rischio individuate dal
provvedimento,
viene
resa
obbligatoria
la
sorveglianza sanitaria prevista dal D.Lgs 81/2008
Il
medico
competente,
preventivamente
e
periodicamente, deve richiedere test di screening
per verificare l’assenza di assunzione di sostanze
psicotrope e stupefacenti.
TOSSICODIPENDENZA
E LAVORO
MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI PER LA
SICUREZZA, L’INCOLUMITA’ E LA SALUTE DEI TERZI
Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per
l’espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
a) impiego di gas tossici (articolo 8 del regio decreto 1927, e successive
modificazioni);
b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6
maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al
DPR 19 marzo 1956 n. 302);
c) Direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al DPR 30
dicembre 1970 n 1450 e s.m.)
TOSSICODIPENDENZA
E LAVORO
MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI PER LA
SICUREZZA, L’INCOLUMITA’ E LA SALUTE DEI TERZI
Mansioni inerenti le attività di trasporto
a) conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il
possesso della patente di guida categoria C, D, E, e
quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale
per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente,
ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che
trasportano merci pericolose su strada;
b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla
sicurezza dell’esercizio ferroviario che esplichi attività di condotta,
verifica materiale rotabile, ….;
c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura
ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;
d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per
le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;
TOSSICODIPENDENZA
E LAVORO
MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI PER LA
SICUREZZA, L’INCOLUMITA’ E LA SALUTE DEI TERZI
e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in
concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti
assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;
f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri
veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento,
esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di
monorotaie;
g) personale marittimo di I …………;
h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
i) personale certificalo dal Registro aeronautico italiano;
l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;
3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della
produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e
della vendita di esplosivi.
TOSSICODIPENDENZA
E LAVORO
Testo unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope n° 309/90
art.124 I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i
quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione (…)
se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del
posto di lavoro (…) e, comunque, per un periodo non superiore ai tre
anni (…)
art.125 1. Gli appartenenti a categorie di lavoratori destinate a mansioni
che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute dei
terzi, individuate con decreto del Ministero del Lavoro (…), di concerto
con il Ministero della Sanità, sono sottoposti (…) a spese del datore di
lavoro ad accertamenti di assenza di tossicodipendenza prima
dell’assunzione e (…) ad accertamenti periodici (…)
FINE PRESENTAZIONE