Il quadro normativo comunitario ed Italiano

Il quadro normativo
comunitario ed Italiano
Avv. Enrico Zuccato
S
Chi è il consumatore?
S Per la legge il consumatore è: “la persona fisica che agisce
per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale
eventualmente svolta” (art. 3 del Codice del Consumo).
S Per gli economisti è l’utilizzatore finale dei beni e servizi
prodotti dall’economia, diverso da chi acquista per
rivendere.
S Per le scienze sociali è un “attore sociale” uno “stakeholder”
(portatore di interessi).
Il consumatore e l’impresa
S La controparte
S Lo scopo dell’impresa
Il consumatore e l’impresa
SUna opportunità
Il consumatore e l’impresa
Corporate Social
Responsability
(Responsabilità sociale d’Impresa – Libro
Verde Commissione Europea del 2001)
Il consumatore e l’impresa
CSR
"l'integrazione su base volontaria, da
parte delle imprese, delle preoccupazioni
sociali ed ecologiche nelle loro
operazioni commerciali e nei rapporti
con le parti interessate”.
Il consumatore e l’impresa
Un prodotto è apprezzato:
 Per le caratteristiche esteriori e funzionali;
 Per le caratteristiche non materiali quali:
 Condizioni di fornitura
 Servizi di assistenza e di personalizzazione
 L’immagine e la storia del prodotto e
dell’azienda che lo produce
Il consumatore e l’impresa
Legislazione in materia
consumieristica:
 In gran parte inderogabile
(art. 143 del Cod. Cons.: “I diritti attribuiti al
consumatore dal Codice sono irrinunciabili. È nulla
ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del
codice”)
Il consumatore e l’impresa
 perché tentare di aggirare le norme imperative?
 perché mantenere condizioni generali di contratto
in contrasto con il Cod. Cons.?
 perché rimandare la revisione dei modelli
contrattuali aziendali?
 perché non promuovere, adottare, pubblicizzare e
certificare le best practices (le c.d. prassi virtuose)
consumieristiche?
Un’alleanza con il consumatore
S Protocolli contrattuali condivisi
S Certificazione di best practices visibile al
consumatore
Le fonti del diritto
Il panorama normativo comunitario
S
Il panorama normativo
Comunitario
S Normativa di origine quasi esclusivamente Comunitaria
S Trattati istitutivi della CEE non prevedevano alcuna
disposizione in materia consumieristica
S Trattato di Maastricht del 1993
S Nascita dell’Unione Europea
S Introduzione del titolo XI dedicato alla tutela del Consumatore
S Trattato di Amsterdam del 1999
S Trattato di Lisbona entrato in vigore il 1° dicembre 2009
Il panorama normativo
Comunitario
Art. 169, Titolo XV del Trattato istitutivo
dell’Unione così come modificato dal Trattato di
Lisbona
“Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed
assicurare un livello elevato di protezione dei
consumatori, l'Unione contribuisce a tutelare la salute,
la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori
nonché a promuovere il loro diritto all'informazione,
all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia
dei propri interessi”
Il panorama normativo
Comunitario
S Responsabilità per danno da prodotti difettosi: dir. 85/374/CE
S Contratti negoziati fuori dei locali commerciali: dir. 85/577/CE
S Viaggi, Vacanze e circuiti “tutto compreso”: dir. 90/314/CE
S Disciplina dei contratti del consumatore (clausole vessatorie): dir.
93/13/CE
S Le garanzie dei beni di consumo: dir. 99/44/CE
S I contratti a distanza: dir. 97/7/CE
S Pratiche commerciali scorrette: dir. 2005/29/CE
Il panorama normativo
Comunitario
S Recepimento nel diritto interno tramite leggi di attuazione
S Libertà di mantenere o introdurre misure di protezione più
rigorose o comunque compatibili con i trattati dell’Unione
S Quadro normativo frammentato
S Proposta di direttiva della Commissione Europea dell’8
ottobre 2008
S Abrogazione precedenti e divieto di adottare o mantenere
disposizioni nazionali che divergano da quelle comunitarie
Il recepimento nell’ordinamento
Italiano
Il Codice del Consumo
(D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206)
S I
Contratti
del
Consumatore in generale
(art. 33-38)
Il Codice del
Consumo
S La
Responsabilità per
Danno
da
Prodotto
Difettoso (art. 114-127)
S La Vendita dei Beni di
Consumo (art. 128-135)
S L’Azione di Classe (art.
140-bis)
I contratti del consumatore
S Art. 33: “Nel contratto concluso tra il consumatore ed il
professionista si considerano vessatorie le clausole che,
malgrado la buona fede, determinano a carico del
consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli
obblighi derivanti dal contratto”.
S “malgrado la buona fede” = “in contrasto con la buona fede”;
S significativo squilibrio = Non squilibrio di natura economica,
bensì di natura normativa (mancanza di equilibrio nelle
rispettive prestazioni contrattuali)
I contratti del consumatore
Le clausole vessatorie
S limitazioni all’obbligo di adempimento del
contratto (lett. d, q, s, v), introducendo ad
esempio condizioni dipendenti dalla mera
volontà del professionista
S derogano al principio di immodificabilità del
contratto (lett. m, n, o, p) – modifiche unilaterali
del contratto o determinazione unilaterale e/o
postuma del prezzo
I contratti del consumatore
Le clausole vessatorie
S derogano al principio di irretrattabilità del consenso
(lett. g, h, i) consentendo recesso o disdetta ad
nutum;
S limitano la difesa del consumatore (limiti alla
possibilità di opporre eccezioni, deroghe al foro del
consumatore, decadenze, inversioni dell’onere della
prova ecc.) o prevedono l’autotutela del
professionista (lett. e, f, r, t, u) consentendogli di
trattenere somme, o stabilendo penali incongrue.
I contratti del consumatore
Parametri di accertamento della vessatorietà
S Le clausole si presumono vessatorie
fino a prova contraria;
S Non sono vessatorie le clausole
che
siano state oggetto di trattativa
individuale caratterizzata dai requisiti
di individualità, serietà ed effettività
I contratti del consumatore
Conseguenze: nullità di protezione
S Le clausole vessatorie sono nulle;
S La nullità riguarda solo la clausola
non tutto il contratto;
S La nullità è stabilita solo a favore
del consumatore ed è rilevabile
d’ufficio
I contratti del consumatore
La c.d. LISTA NERA
Sono sempre nulle anche se oggetto di trattativa
le clausole che hanno l’effetto di:
S Eslcudere o limitare la responsabilità del professionista in
caso di morte o danno alla persona del consumatore;
S Escludere o limitare le azioni del consumatore per
inadempimento del professionista;
S Prevedere l’adesione automatica del consumatore a clausole
che questi non ha avuto la possibilità di conoscere prima della
conclusione del contratto.
I contratti del consumatore
Il regresso nei confronti del fornitore
Il venditore ha diritto di regresso nei
confronti del fornitore per i danni che ha
subito in conseguenza della declaratoria di
nullità delle clausole dichiarate abusive
I contratti del consumatore
L’Azione Inibitoria
Le associazioni dei consumatori, le
associazioni dei professionisti, le Camere di
Commercio possono convenire in giudizio il
professionista o l’associazione di professionisti
che utilizzano o raccomandano l’utilizzo di
condizioni generali di contratto chiedendo al
giudice di inibire l’uso di clausole di cui sia
accertata l’abusività.
I contratti del consumatore
L’Azione Inibitoria
Il Giudice può ordinare la
pubblicazione del provvedimento in
uno o più giornali di cui uno
comunque a diffusione nazionale
Responsabilità per danno da prodotto
difettoso
Il produttore è responsabile del danno
cagionato da difetto del suo prodotto.
Responsabilità di natura oggettiva:
prescinde dall’accertamento della colpa
Responsabilità per danno da prodotto
difettoso
Chi è il produttore
S il fabbricante del prodotto finito o di una
sua componente, così come il produttore
della materia prima.
Responsabilità per danno da prodotto
difettoso
Prodotto difettoso
S non offre la sicurezza che ci si può legittimamente
attendere tenuto conto di tutte le circostanze. Vi
rientrano:
S Difetti di progettazione
S Difetti di fabbricazione
S Difetti di informazione (es: sigarette). Quanto
maggiore è l’informazione, tanto superiore sarà il
livello di sicurezza del bene.
Responsabilità per danno da prodotto
difettoso
Ipotesi di esclusione della responsabilità
S Intervento di un terzo nella modifica dell’uso
o nella destinazione del prodotto;
S Prodotto fabbricato per scopo privato;
S Conformità a norma vincolante o allo stato
dell’arte al momento della immissione in
circolazione.
Responsabilità per danno da prodotto
difettoso
Danno risarcibile
S Morte o lesioni personali
S Distruzione o deterioramento di cose
con franchigia di € 387,00.-
Responsabilità per danno da prodotto
difettoso
Prescrizione: 3 anni
S dal giorno in cui il danneggiato ha avuto
conoscenza del danno;
S in caso di aggravamento del danno, dal
giorno in cui il danneggiato ha avuto o
avrebbe dovuto avere conoscenza di un
danno di gravità tale da giustificare l’azione.
Responsabilità per danno da prodotto
difettoso
Decadenza
L’azione non è più proponibile in ogni caso
dopo 10 anni dal giorno in cui il produttore
o l’importatore nell’Unione Europea ha
messo in circolazione il prodotto.
La Vendita dei Beni di Consumo
La conformità al contratto
I principi generali
S il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni
conformi al contratto di vendita.
S Il difetto di conformità derivante da imperfetta installazione
è equiparato al difetto di conformità del bene (sia che
l’installazione fosse prevista nel contratto ed eseguita a
carico del venditore, sia che l’installazione sia prevista a
carico del consumatore ma il difetto derivi da una carenza
di istruzioni di installazione.
La Vendita dei Beni di Consumo
I diritti del consumatore
La gerarchia dei rimedi
S il venditore è responsabile per qualsiasi difetto di
conformità esistente al momento della consegna del bene.
S Riparazione o sostituzione del bene senza spese a scelta del
consumatore salvo l’oggettiva impossibilità o l’eccessiva
onerosità.
S Congrua riduzione del prezzo o risoluzione del contratto.
La Vendita dei Beni di Consumo
I diritti del consumatore
La gerarchia dei rimedi
S Risarcimento del danno: non previsto dalla norma. Art. 135
precisa che tale normativa non esclude né limita i diritti
attribuiti al consumatore da altre norme dell’ordinamento.
È quindi facoltà del consumatore richiedere anche il
risarcimento dei danni causati dal difetto di conformità del
prodotto.
S Garanzia sulla riparazione: nuova garanzia o riduzione del
prezzo e/o risoluzione del contratto?
La Vendita dei Beni di Consumo
I diritti del consumatore
Decadenza e prescrizione
S Il venditore è responsabile quando il difetto di conformità si
manifesta entro 2 anni dalla consegna del bene.
S Bene usato: le parti possono limitare la durata ad un periodo
non inferiore ad 1 anno
S Il consumatore decade dalla garanzia se non denuncia il
difetto di conformità entro 2 mesi dalla scoperta.
S Denuncia non necessaria se il venditore ha riconosciuto il
difetto o la ha occultato.
La Vendita dei Beni di Consumo
I diritti del consumatore
Decadenza e prescrizione
S Si presume, salva prova contraria, che il difetto che si manifesta entro
6 mesi esisteva già al momento della consegna del bene.
S L’azione si prescrive in ogni caso nel termine di 26 mesi dalla
consegna. In caso di dolo il termine inizierà a decorrere dal
momento della scoperta del dolo.
S il consumatore convenuto per l’adempimento del contratto può
chiedere i rimedi di cui all’art. 130 purché abbia denunciato
tempestivamente il difetto e non sia decorso il termine di 26 mesi
dalla consegna.
La Vendita dei Beni di Consumo
L’Azione di Regresso
S Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del
consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad
un’azione o ad un’omissione del produttore, di un precedente
venditore della medesima catena contrattuale distributiva o
qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto
contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti
responsabili.
S Presupposto: il venditore deve avere esperito i rimedi richiesti dal
consumatore
S Finalità: ottenere la reintegrazione di quanto prestato. No
risarcimento danni.
La Vendita dei Beni di Consumo
L’Azione di Regresso
S Caratteristiche:
contrattuale.
azione
svincolata
da
un
rapporto
S Dove si arresta la catena distributiva? Il problema del
fornitore della materia prima.
S Deroghe contrattuali: è possibile un accordo che vincoli
tutti i contraenti della catena distributiva?
La Vendita dei Beni di Consumo
Inderogabilità delle norme
S È nullo ogni patto volto ad escludere o limitare i diritti
riconosciuti al consumatore.
S La nullità può essere fatta valere solo dal
consumatore. Nullità di protezione (detta anche
nullità relativa)
S la nullità può essere rilevata d’ufficio;
S è valido un patto successivo alla comunicazione al
venditore del difetto di conformità.
La Vendita dei Beni di Consumo
La Garanzia Convenzionale
S Definizione: Qualsiasi impegno di un venditore
o di un produttore assunto nei confronti del
consumatore senza costi supplementari, di
rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o
intervenire altrimenti sul bene di consumo,
qualora esso non corrisponda alle condizioni
enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella
relativa pubblicità.
La Vendita dei Beni di Consumo
La Garanzia Convenzionale
S Contenuti necessari della garanzia:
S Deve essere redatta in lingua italiana e deve essere
disponibile per iscritto o su altro supporto accessibile
S Deve contenere la specificazione che il consumatore
è titolare delle garanzie offerte dalla legge;
S Deve indicare l’oggetto della garanzia ed i suoi
elementi essenziali quali:
S durata
S estensione territoriale
S nome, ditta, domicilio e sede di chi la offre
S Legittimazione attiva: solo gli
L’Azione di
classe
(Art. 140-bis Cod. Cons.)
Entrata in vigore:
1° gennaio 2010
individui
(consumatori)
componenti della “classe”
anche “mediante associazioni cui
dà mandato o comitati cui
partecipa”. No associazioni dei
consumatori. Il problema delle
categorie
escluse
(danni
ambientali, salute collettiva,
illeciti finanziari anche verso
professionisti)
S Legittimazione
passiva:
l’impresa (2° comma, lett. a)
intesa come produttore (2°
comma, lett. b). No Pubblica
Amministrazione
L’Azione di Classe
Diritti tutelabili
S diritti contrattuali di una pluralità di consumatori o utenti
che versano nei confronti di una stessa impresa in
situazione identica
S diritti identici spettanti ai consumatori finali di un
determinato prodotto nei confronti del relativo produttore
anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale
S pregiudizio derivante da pratiche commerciali scorrette o da
comportamenti
anticoncorrenziali:
violazioni
alla
normativa antitrust (L. 10/10/1990) o alle normative in
tema di pubblicità (D.Lgs. 2/8/2007 n. 145)
L’Azione di Classe
Provvedimenti ottenibili
S Accertamento di responsabilità
S Condanna al risarcimento del danno ed alle
eventuali restituzioni.
S Il problema dei c.d. punitive damages ed il
principio della funzione compensativa del
risarcimento del danno.
L’Azione di Classe
Il Procedimento
S Foro competente: Tribunale ordinario avente
sede nel capoluogo della regione in cui ha sede
l’impresa.
S Adesione ed intervento: Opt-in senza mandato di
difensore. Intervento consentito ai soli utenti e
consumatori. No associazioni.
L’Azione di Classe
Il Procedimento
S Effetti dell’adesione:
S La sentenza fa stato anche nei confronti degli
aderenti
S Rinuncia ad ogni azione restitutoria o
risarcitoria individuale fondata sul medesimo
titolo
L’Azione di Classe
Il Procedimento. Giudizio di ammissibilità
S La domanda è dichiata inammissibile quando:
S è manifestamente infondata;
S sussiste un conflitto di interessi (tra il ricorrente e
gli altri componenti della stessa classe o per avere
questi rapporti commerciali con la convenuta o con
imprese ad essa concorrenti)
S il giudice non ravvisa l’identità dei diritti fatti
valere;
S il proponente non appare in grado di curare
l’interesse della classe
L’Azione di Classe
Il Procedimento. Dichiarazione di
ammissibilità
S Il Tribunale fissa termini e modalità della pubblicità ai
S
S
S
S
fini delle future adesioni (pubblicità è condizione di
procedibilità della domanda);
definisce i caratteri dei diritti oggetto del giudizio ed il
profilo dei possibili aderenti;
fissa un termine non superiore a 120 giorni dalla
pubblicità per le adesioni;
manda al Ministero dello Sviluppo Economico per
ulteriori forme di pubblicità;
determina il corso della procedura.
Il quadro normativo
comunitario ed Italiano
GRAZIE PER
L’ATTENZIONE
Avv. Enrico Zuccato
S