“ALLEGATO 4” ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 195/68746
DELL’8/10/2013
ABBATTIMENTI DA APPLICARE SUI VALORI VENALI IN COMUNE
COMMERCIO DELLE AREE EDIFICABILI (IN VIGENZA DI PRG)
Piani attuativi di iniziativa pubblica e di iniziativa privata
Nei piani in cui non è indicato un indice edificatorio territoriale ma la normativa specifica impone
come dati invariabili la superficie utile (S.U.) massima e la superficie territoriale (S.T.), per
determinare il valore venale dell’area è necessario quantificare la superficie fondiaria (S.F.) ricavata
dalla superficie utile (S.U.) massima del piano. Si fissa quindi quale criterio da adottare la formula
matematica:
Superficie fondiaria calcolata =
Superficie utile massima del piano
Indice minimo di PRG (0,35)
ove l’indice di utilizzazione fondiaria applicato è quello minimo (0,35) previsto dal PRG vigente.
Conseguentemente il valore al mq. applicato alla superficie fondiaria calcolata è quello previsto per
l’indice 0,35 della zona in cui ricade il piano d’intervento riportato nella Tabella 1 dell’Allegato 3.
Pertanto il valore al mq. della superficie territoriale del piano è dato dalla formula matematica:
Valore/mq. del piano = Superficie fondiaria calcolata x valore/mq minimo di zona
Superficie territoriale del piano
Quindi il valore imponibile nei piani attuativi sarà: valore/mq del piano x superficie territoriale.
Dall’adozione dello strumento urbanistico generale o dalla variante parziale del
medesimo sino all’approvazione da parte della Regione Veneto, in conformità alle
modalità di cui alla Legge Regionale 23.04.04, n. 11, si applica la riduzione del 50%
del valore imponibile del piano.
a) Piani attuativi di iniziativa privata
Per i piani attuativi di iniziativa privata, dopo l’approvazione da parte della Regione dello
strumento urbanistico generale o della variante parziale del medesimo, non si applica la
riduzione del 50% ma saranno decurtate, dal valore imponibile, le spese necessarie alla
realizzazione delle opere di urbanizzazione idoneamente documentate, escluse tutte le
spese tecniche progettuali e gli interessi passivi, fino alla data di realizzazione delle opere
stesse.
b) Piani attuativi di iniziativa pubblica
Per i piani attuativi di iniziativa pubblica la riduzione del 50% rimane fino alla data di inizio
lavori per la realizzazione del piano. Da quel momento non si applica più la riduzione del
50% ma saranno decurtate, dal valore imponibile, le spese necessarie alla realizzazione
delle opere di urbanizzazione idoneamente documentate, escluse tutte le spese tecniche
progettuali e gli interessi passivi, fino alla data di realizzazione delle opere stesse.
Dopo la fine dei lavori parziale o totale delle opere di urbanizzazione previste nei vari
piani, l’ICI/IMU viene applicata sul valore imponibile determinato sulla sola superficie
fondiaria per il valore calcolato proporzionalmente all’indice fondiario espresso e con
riferimento a quanto indicato per le aree residenziali di cui all’Allegato 3.