“ALLEGATO 4” ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 195/68746 DELL’8/10/2013 ABBATTIMENTI DA APPLICARE SUI VALORI VENALI IN COMUNE COMMERCIO DELLE AREE EDIFICABILI (IN VIGENZA DI PRG) Piani attuativi di iniziativa pubblica e di iniziativa privata Nei piani in cui non è indicato un indice edificatorio territoriale ma la normativa specifica impone come dati invariabili la superficie utile (S.U.) massima e la superficie territoriale (S.T.), per determinare il valore venale dell’area è necessario quantificare la superficie fondiaria (S.F.) ricavata dalla superficie utile (S.U.) massima del piano. Si fissa quindi quale criterio da adottare la formula matematica: Superficie fondiaria calcolata = Superficie utile massima del piano Indice minimo di PRG (0,35) ove l’indice di utilizzazione fondiaria applicato è quello minimo (0,35) previsto dal PRG vigente. Conseguentemente il valore al mq. applicato alla superficie fondiaria calcolata è quello previsto per l’indice 0,35 della zona in cui ricade il piano d’intervento riportato nella Tabella 1 dell’Allegato 3. Pertanto il valore al mq. della superficie territoriale del piano è dato dalla formula matematica: Valore/mq. del piano = Superficie fondiaria calcolata x valore/mq minimo di zona Superficie territoriale del piano Quindi il valore imponibile nei piani attuativi sarà: valore/mq del piano x superficie territoriale. Dall’adozione dello strumento urbanistico generale o dalla variante parziale del medesimo sino all’approvazione da parte della Regione Veneto, in conformità alle modalità di cui alla Legge Regionale 23.04.04, n. 11, si applica la riduzione del 50% del valore imponibile del piano. a) Piani attuativi di iniziativa privata Per i piani attuativi di iniziativa privata, dopo l’approvazione da parte della Regione dello strumento urbanistico generale o della variante parziale del medesimo, non si applica la riduzione del 50% ma saranno decurtate, dal valore imponibile, le spese necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione idoneamente documentate, escluse tutte le spese tecniche progettuali e gli interessi passivi, fino alla data di realizzazione delle opere stesse. b) Piani attuativi di iniziativa pubblica Per i piani attuativi di iniziativa pubblica la riduzione del 50% rimane fino alla data di inizio lavori per la realizzazione del piano. Da quel momento non si applica più la riduzione del 50% ma saranno decurtate, dal valore imponibile, le spese necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione idoneamente documentate, escluse tutte le spese tecniche progettuali e gli interessi passivi, fino alla data di realizzazione delle opere stesse. Dopo la fine dei lavori parziale o totale delle opere di urbanizzazione previste nei vari piani, l’ICI/IMU viene applicata sul valore imponibile determinato sulla sola superficie fondiaria per il valore calcolato proporzionalmente all’indice fondiario espresso e con riferimento a quanto indicato per le aree residenziali di cui all’Allegato 3.