La risoluzione del rapporto giustifica la nota di variazione

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Martedì
27/10/2015
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Roberto Napoletano
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La risoluzione del rapporto
giustifica la nota di variazione
Benedetto Santacroce Nel caso di
contratti a esecuzione continuata o
periodica la risoluzione per
inadempimento consente al
creditore di emettere una nota di
variazione Iva in diminuzione in
modo retroattivo per tutte le
prestazioni per le quali il debitore
non abbia onorato il contratto a
prescindere dall'attivazione di
specifiche procedure di recupero.
Questo importante principio, che
allinea la normativa Iva alle regole
civilistiche, è contenuto, con
efficacia interpretativa, nella nuova
formulazione del comma 9
dell'articolo 26 del Dpr 633/72. Il
problema che si era posto in
passato, ad esempio per tutti i
contratti di telefonia, energia e più
in generale per gli erogatori di
servizi continuativi, è che per tali
contratti alcuni organi
dell'amministrazione finanziaria
non accettavano da parte dei
creditori l'emissione retroattiva
della nota di variazione in
diminuzione se non dopo aver
esperito una diretta azione di
recupero. In effetti, la nuova
disposizione si allinea, come già
evidenziato, alle regole civilistiche
che all'articolo 1458, dopo aver
fissato la regola generale della
retroattività dell'istituto della
risoluzione, prevede una esplicita
deroga per i contratti ad esecuzione
continuata o periodica, «riguardo ai
quali l'effetto della risoluzione non
si estende alle prestazioni già
eseguite». Questo principio è stato
poi affrontato in modo puntuale
dalla Corte di cassazione che, ad
esempio nella sentenza 5771/2010
ha avuto modo di precisare che «la
risoluzione del contratto opera ex
rune, nel senso che essa toglie
efficacia alla causa giustificatrice
delle
attribuzioni patrimoniali
eventualmente effettuate tra i
contraenti e ristabilisce fra di
essi la stessa situazione
economica-giuridica esistente
prima del contratto, che viene
considerato come se non fosse
stato mai concluso. E questa
efficacia retroattiva trova un
limite, nel caso dei contratti ad
esecuzione continuata o
periodica, ILPRECEDENTE
La Corte di cassazione era
intervenuta sulla questione
dando rilevanza all'efficacia
retroattiva
soltanto con riguardo alle
prestazioni già eseguite, cioè a
quelle liquidate ed esaurite;
cosicché la pronuncia di
risoluzione per inadempimento
di un contratto ad esecuzione
continuata, sebbene di carattere
costitutivo, ha efficacia
retroattiva dal momento
dell'inadempimento e, cioè, dal
momento in cui, realizzandosi
l'inadempimento rilevante ai
fini risolutivi, è venuto meno il
sinallagma contrattuale».
Traducendo i suddetti principi
in materia Iva il nuovo comma
9 dell'articolo 26 del Dpr
633/72 abilita, dunque, il
creditoreaemettereunanotadi
variazione, ancor prima di
esperire qualsiasi azione
recupero per il solo
inadempimento del debitore.
Inoltre il comma 10 dell'articolo
9 della legge di stabilità 2O1Ó
prevede espressamente che la
specifica modifica apportata per
la risoluzione dei predetti
contratti ha carattere
interpretativo e ha efficacia
anche perle
operazionipregresse. Ulteriore
elemento da evidenziare è che
la nota di variazione in
diminuzione, non verificandosi
in dipendenza di un
sopravvenuto accordo tra le
parti, può essere emessa dal
creditore senza limiti di tempo e
quindi prescindendo dal limite
temporale dell'anno che
solitamente opera per le
specifiche correzioni. Infine, se
dopo l'emissione della fattura, il
debitore dovesse pagare si è
dell'opinione che 11 cedenteprestatore debba provvedere a
emettere una nota di variazione
in aumento ai sensi del i comma
dello stesso articolo 20 e il
cessionariocommittente possa
provvedere a portare in
detrazione l'eventuale imposta
precedentemente variata.
Credito: regolamentazione e vigilanza
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