Estratto da pag. Martedì 27/10/2015 42 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 196.767 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress La risoluzione del rapporto giustifica la nota di variazione Benedetto Santacroce Nel caso di contratti a esecuzione continuata o periodica la risoluzione per inadempimento consente al creditore di emettere una nota di variazione Iva in diminuzione in modo retroattivo per tutte le prestazioni per le quali il debitore non abbia onorato il contratto a prescindere dall'attivazione di specifiche procedure di recupero. Questo importante principio, che allinea la normativa Iva alle regole civilistiche, è contenuto, con efficacia interpretativa, nella nuova formulazione del comma 9 dell'articolo 26 del Dpr 633/72. Il problema che si era posto in passato, ad esempio per tutti i contratti di telefonia, energia e più in generale per gli erogatori di servizi continuativi, è che per tali contratti alcuni organi dell'amministrazione finanziaria non accettavano da parte dei creditori l'emissione retroattiva della nota di variazione in diminuzione se non dopo aver esperito una diretta azione di recupero. In effetti, la nuova disposizione si allinea, come già evidenziato, alle regole civilistiche che all'articolo 1458, dopo aver fissato la regola generale della retroattività dell'istituto della risoluzione, prevede una esplicita deroga per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, «riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite». Questo principio è stato poi affrontato in modo puntuale dalla Corte di cassazione che, ad esempio nella sentenza 5771/2010 ha avuto modo di precisare che «la risoluzione del contratto opera ex rune, nel senso che essa toglie efficacia alla causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali eventualmente effettuate tra i contraenti e ristabilisce fra di essi la stessa situazione economica-giuridica esistente prima del contratto, che viene considerato come se non fosse stato mai concluso. E questa efficacia retroattiva trova un limite, nel caso dei contratti ad esecuzione continuata o periodica, ILPRECEDENTE La Corte di cassazione era intervenuta sulla questione dando rilevanza all'efficacia retroattiva soltanto con riguardo alle prestazioni già eseguite, cioè a quelle liquidate ed esaurite; cosicché la pronuncia di risoluzione per inadempimento di un contratto ad esecuzione continuata, sebbene di carattere costitutivo, ha efficacia retroattiva dal momento dell'inadempimento e, cioè, dal momento in cui, realizzandosi l'inadempimento rilevante ai fini risolutivi, è venuto meno il sinallagma contrattuale». Traducendo i suddetti principi in materia Iva il nuovo comma 9 dell'articolo 26 del Dpr 633/72 abilita, dunque, il creditoreaemettereunanotadi variazione, ancor prima di esperire qualsiasi azione recupero per il solo inadempimento del debitore. Inoltre il comma 10 dell'articolo 9 della legge di stabilità 2O1Ó prevede espressamente che la specifica modifica apportata per la risoluzione dei predetti contratti ha carattere interpretativo e ha efficacia anche perle operazionipregresse. Ulteriore elemento da evidenziare è che la nota di variazione in diminuzione, non verificandosi in dipendenza di un sopravvenuto accordo tra le parti, può essere emessa dal creditore senza limiti di tempo e quindi prescindendo dal limite temporale dell'anno che solitamente opera per le specifiche correzioni. Infine, se dopo l'emissione della fattura, il debitore dovesse pagare si è dell'opinione che 11 cedenteprestatore debba provvedere a emettere una nota di variazione in aumento ai sensi del i comma dello stesso articolo 20 e il cessionariocommittente possa provvedere a portare in detrazione l'eventuale imposta precedentemente variata. Credito: regolamentazione e vigilanza Pag. 1