3+ COMUNE DI ROMA Sovraintendenza Comunale In Roma, in data………… dell' anno 2010 TRA il COMUNE DI ROMA in persona della Dott.ssa Simonetta Cintio, nata a Civitanova Marche (MC) il 14/05/1956, Dirigente della U.O. Bilancio e Messa a Reddito della Sovraintendenza comunale, quale legale rappresentante, domiciliata in P.zza Lovatelli n. 35, di seguito denominato “Amministrazione”; E la …………………………….. (P.IVA ……………………….) con sede legale ……………………………………………….., Via ……………………….. n. …., in persona ………………………………………………….., nato a ………………….. (……..) …/…/……… (c.f. ……………………………..), nella sua qualità di rappresentante legale p.t., seguito denominato “Concessionario”. in di il di PREMESSO - che il Comune di Roma ha indetto con D.D. n. 602 del 26/05/2010 una procedura di gara aperta volta all’individuazione di un soggetto ai cui affidare in concessione degli spazi pubblicitari sui ponteggi allestiti per i lavori di restauro e consolidamento dell’Acquedotto Felice – Tratto via Tuscolana altezza civico n. 700 (Porta Furba); - che la Società ……………………..è risultata aggiudicataria della predetta gara, giusta Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. …..del………….; Tutto ciò premesso: SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE ART. l VALIDITA’ DELLE PREMESSE E DEL BANDO DI GARA Le premesse e il bando di gara costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Contratto. ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO Il Comune di Roma – Sovraintendenza Comunale affida in concessione gli spazi pubblicitari sui ponteggi allestiti per i lavori di restauro e consolidamento dell’Acquedotto Felice – Tratto via Tuscolana altezza civico n. 700 (Porta Furba), nella misura e per la durata indicate all’art. 3 del presente contratto. ART. 3 SUPERFICIE CONCESSA E DURATA DELLA CONCESSIONE La superficie utilizzabile ai fini pubblicitari è di: mq. 66,50 per il prospetto OVEST e mq. 66,50 per il prospetto EST (tot. mq. 133,00); in alternativa, mq. 99,50 totali qualora si voglia concentrare l’area espositiva in un unico prospetto. (inserire l’opzione di cui all’offerta presentata). La concessione ha la durata di giorni 150 decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto di concessione. Nel caso, per effetto del prolungamento dei lavori, sia possibile mantenere installato il manufatto per un periodo superiore al termine ipotizzato, la concessione potrà essere prorogata per il tempo corrispondente. ART. 4 CAUZIONE A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi previsti, la ditta aggiudicataria è tenuta a produrre una cauzione pari all’intero importo del canone, costituita mediante polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa. Tale cauzione sarà svincolata allo scadere della concessione. La documentazione relativa alla fideiussione o alla polizza deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la dichiarazione di operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della soggetto concedente. (comma 2 Art. 113, Dlg 163/2006) ART. 5 CANONE CONCESSORIO A fronte della concessione degli spazi pubblicitari sui ponteggi del cantiere per la superficie di mq … il concessionario si impegna a versare il canone complessivo di € …………. da corrispondersi in rate mensili di uguale importo da versare entro i primi 5 giorni del mese di riferimento, mediante versamento presso la Tesoreria Comunale. Nel caso di proroga della concessione ai sensi dell’art. 3 il canone verrà corrisposto con le modalità di cui al comma precedente. In caso di ritardato pagamento delle rate del canone si applicano, sulle somme dovute, gli interessi moratori pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3 punti. ART. 6 MANUTENZIONE E PULIZIA Per tutta la durata della concessione, la ditta garantisce il perfetto stato di conservazione dei manufatti sotto il profilo statico, funzionale ed estetico, provvedendo sia agli interventi di ordinaria manutenzione che a quelli di carattere straordinario, fino all’eventuale sostituzione di parti del manufatto usurate o avariate, anche per fatti accidentali imputabili a terzi od a forza maggiore. ART. 7 ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ PUBBLICITARIA La ditta aggiudicataria, fino alla scadenza della concessione, negli spazi ad essa affidati effettua la pubblicità tramite l’affissione di teli anche illuminati a propria cura e spese, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità civile e penale che dovesse derivare dall’esposizione del messaggio pubblicitario. I teli pubblicitari dovranno simulare il rivestimento della facciata del Monumento ed il messaggio pubblicitario dovrà rispettare le dimensioni previste dai regolamenti comunali in materia. L’attività pubblicitaria oggetto del presente disciplinare non potrà avere contenuti di carattere politico o partitico e deve essere effettuata esclusivamente all’interno degli spazi affidati; l’Amministrazione concedente, o chi per essa, ha facoltà di disporre, direttamente o tramite lo stesso concessionario, l’immediata rimozione della pubblicità non conforme, di quella esercitata al di fuori degli spazi consentiti o deteriorata, fatto salvo il recupero delle spese sostenute mediante l’utilizzo della cauzione giacente. Non potranno essere inserite pubblicità contrarie alla legge e ai regolamenti comunali. Il Comune di Roma potrà non autorizzare i messaggi pubblicitari ritenuti contrari alle norme di legge. ART. 8 INSTALLAZIONE DEI MANUFATTI PUBBLICITARI Il concessionario è tenuto a procurarsi, a sua cura e spese, tutte le autorizzazioni, nulla osta e permessi eventualmente occorrenti per le operazioni di installazione, e il cambio di messaggio pubblicitario, ivi compresi i nulla osta, le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati rilasciati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma. La ditta può dar luogo alle operazioni di montaggio dei manufatti previa tempestiva comunicazione all’Ufficio di Direzione dei Lavori ed all’impresa titolare del cantiere. Il concessionario risponde direttamente della corretta installazione e della stabilità dei teli, sollevando da ogni responsabilità per eventuali danni a terzi la Direzione Lavori e l’appaltatore. Le operazioni sono effettuate in modo da non arrecare disturbo al traffico, alla circolazione ed ai lavori che si svolgono nel cantiere e con l’approntamento di tutte le necessarie misure di prevenzione e sicurezza, secondo le vigenti norme. Sono a completo carico del concessionario ogni e qualsiasi onere relativo all’installazione dei manufatti pubblicitari a regola d’arte (anche quando le condizioni di fatto dei siti fossero più onerose del previsto), gli oneri per gli eventuali allacciamenti di qualsiasi tipo, i relativi canoni d’utenza ed i consumi per tutta la durata della concessione. ART. 9 PRESCRIZIONI E NORME TECNICHE I teli pubblicitari devono essere prodotti con materiali specificatamente adatti allo scopo, tali da non alterare le condizioni di stabilità statica e sicurezza nel tempo delle recinzioni di supporto e da garantire una resistenza all’usura e agli agenti atmosferici ed inquinanti commisurata alla durata d’esposizione prevista; la loro idoneità in tal senso è certificata da un ingegnere abilitato all’esercizio della professione. Al concessionario è consentito installare ed utilizzare corpi illuminanti per migliorare la visibilità serale e notturna dei teli, sempre che ciò non arrechi disturbo o danno a terzi, che gli allacciamenti e gli impianti siano realizzati a regola d’arte nel rispetto della normativa vigente in materia. ART. 10 RESPONSABILITA’ Il concessionario risponde dei danni in ogni modo causati a terzi nella gestione e manutenzione dagli impianti pubblicitari, lasciandone indenne e sollevato il Comune di Roma. A copertura della responsabilità per i danni di cui al comma precedente, l’Affidatario prima dell’inizio dei lavori, deve produrre una polizza assicurativa che dovrà essere stipulata per un massimale per sinistro non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/00), con un numero di sinistri illimitato e con validità non inferiore alla durata della permanenza dei manufatti pubblicitari sui ponteggi del cantiere. ART. 11 INADEMPIENZE E PENALI Fermo restando il diritto di escludere la polizza fideiussoria di cui all’art. 4, la mancata corresponsione di due rate consecutive del canone costituisce causa di risoluzione del presente contratto e fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni. ART. 12 DIVIETO DI CESSIONE O SUBAPPALTO DEL SERVIZIO E’ vietato al concessionario cedere o subappaltare il contratto, pena la risoluzione del contratto. ART. 13 SPESE CONTRATTUALI Tutte le spese di contratto, quelle ad esso successive e conseguenti per la esecuzione del presente contratto, compresa la registrazione, sono a carico della Ditta aggiudicataria. ART. 14 FORO COMPETENTE Per ogni controversia insorgente è competente il Foro di Roma. Roma, lì Letto, confermato e sottoscritto. Comune di Roma ___________________ Il Concessionario ___________________ Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si dichiara che sono state oggetto di specifica trattazione e di approvazione espressa le clausole di cui agli artt. 10 e 11. Comune di Roma ____________________ Il Concessionario ______________________