Articolo 54
(Canone di occupazione per impianti pubblicitari)
1.Il canone di occupazione sull'installazione di impianti pubblicitari si applica, ai sensi
dell’art.27,comma 8, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, su: cartelli, insegne, striscioni, manifesti, ecc. i
cui messaggi hanno finalità commerciale.
2.Il canone è dovuto per l’installazione dello strumento pubblicitario in aree del patrimonio
indisponibile o del demanio e per individuare la superficie effettivamente sottratta all’uso
pubblico,occorre procedere al computo separato dell’occupazione del suolo con la struttura di
sostegno con la restante parte del cartello o mezzo pubblicitario.
3. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento
alla Provincia, l’applicazione del canone sulla pubblicità non esclude quella del canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.