Articolo 54 (Canone di occupazione per impianti pubblicitari) 1.Il canone di occupazione sull'installazione di impianti pubblicitari si applica, ai sensi dell’art.27,comma 8, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, su: cartelli, insegne, striscioni, manifesti, ecc. i cui messaggi hanno finalità commerciale. 2.Il canone è dovuto per l’installazione dello strumento pubblicitario in aree del patrimonio indisponibile o del demanio e per individuare la superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico,occorre procedere al computo separato dell’occupazione del suolo con la struttura di sostegno con la restante parte del cartello o mezzo pubblicitario. 3. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento alla Provincia, l’applicazione del canone sulla pubblicità non esclude quella del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.