COMUNE DI SANREMO Settore LL.PP. Servizio Progettazione

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COMUNE DI SANREMO
Settore LL.PP.
Servizio Progettazione
CAPITOLATO SPECIALE
Procedura ristretta
per l'affidamento in concessione
del servizio relativo alla progettazione, all'installazione
e alla manutenzione di oggetti di arredo urbano e di preinsegne commerciali
Art. 1 – Oggetto della concessione
1.1. Il Comune di Sanremo, al fine di valorizzare l'estetica urbana e di assegnare
specifici spazi all'informazione di vario tipo, anche commerciale, indice una procedura
ristretta ai sensi dell’art. 55 del D.lgs n. 163/2006 da aggiudicarsi secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 dello stesso Decreto per
l'affidamento in concessione del servizio relativo alla progettazione, all'installazione e
alla manutenzione dei seguenti elementi di arredo urbano, destinati anche allo
sfruttamento di pubblicità a titolo di controprestazione, per la durata di anni 15:
a)
n. 55 pensiline per fermate autobus, nel rispetto delle specifiche tecniche di cui
all’Allegato A), comprese le relative paline non pubblicitarie;
b) n. 3 colonne informative;
c) n. 34 supporti informativi bifacciali di medio formato;
d) supporti informativi bifacciali di grande formato, per una superficie complessiva
dedicata alla pubblicità commerciale non superiore a mq 72;
e) rimozione delle preinsegne commerciali abusive ed installazione di nuovi impianti
recanti preinsegne commerciali, con esclusione di quelle relative agli alberghi ed
alle altre attività ricettive, da progettare ed installare nel rispetto della normativa
vigente.
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Il servizio affidato con la presente gara comprende altresì la pulizia e la manutenzione,
nonché lo sfruttamento pubblicitario delle pensiline per fermata autobus, come da
censimento realizzato a cura del Servizio Progettazione del Comune di San Remo e a
disposizione presso tale Servizio.
Il soggetto attuatore dovrà rimuovere e smaltire a sua cura e spese le preinsegne
abusive e le pensiline attualmente esistenti in centro e in periferia e sostituirle con
quelle proposte, tranne n° tre pensiline in muratura che saranno mantenute. Le
preinsegne e le pensiline da eliminare sono elencate rispettivamente nell’Allegato B e
C.
Il servizio affidato comprende infine la pulizia e la manutenzione di tutti gli elementi di
arredo urbano e delle preinsegne commerciali installate, nonché delle tre pensiline in
muratura esistenti.
Il concessionario dovrà mantenere in perfetto stato di conservazione gli elementi di
arredo urbano, prendendo a proprio carico tutte le spese derivanti dai suddetti lavori,
dal momento dell’installazione fino alla conclusione della concessione ed in modo
totalmente indipendentemente dai risultati economici dell’esercizio pubblicitario.
1.2. Gli elementi proposti dovranno essere installati su suolo pubblico anche in
concessione al Comune e alle sue aziende ovvero ad altro soggetto pubblico o privato.
Tali elementi saranno soggetti al pagamento della tassa di pubblicità.
1.3. I concorrenti dovranno presentare, secondo quanto previsto al successivo articolo
3.7.1.1., un piano recante l'indicazione delle ubicazioni dei manufatti.
1.4. Sono parte integrante e sostanziale del presente capitolato i seguenti allegati:
-
Allegato A – Specifiche tecniche;
-
Allegato B – Censimento delle attuali pensiline per fermate autobus;
-
Allegato C – Censimento delle attuali preinsegne commerciali.
Art. 2 – Corrispettivo
Il corrispettivo per il servizio affidato è costituito dallo sfruttamento, da parte del
concessionario, delle seguenti superfici da destinare alla pubblicità commerciale:
−
il 100% della superficie pubblicitaria delle pensiline;
−
il 50% (corrispondente ad una faccia per ogni manufatto) della superficie dei
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supporti informativi bifacciali di vario formato e delle colonne;
−
il 100% della superficie pubblicitaria delle preinsegne commerciali.
L'onere di attivare i contratti relativi allo sfruttamento pubblicitario degli impianti è,
ovviamente, a carico esclusivo del concessionario.
I concorrenti dovranno altresì indicare il canone di affitto annuo richiesto per ogni
singola preinsegna commerciale monofacciale, comunque non superiore a Euro
150,00 annue per faccia (IVA esclusa); dette tariffe potranno essere rivalutate in base
all’aumento dell’indice I.S.T.A.T. previa comunicazione all’Ente.
Art. 3 – Modalità di partecipazione alla gara
3.1. Per essere invitate alla gara, le ditte interessate dovranno, a pena di esclusione,
presentare apposita domanda, redatta su carta legale e in lingua italiana, da far
pervenire al Comune di Sanremo, Ufficio Protocollo Generale, nel termine indicato nel
bando, in plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante.
3.2. Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34, comma 1 del d.lgs.
163/2006, che non si trovino nelle condizioni di esclusione della partecipazione alle
gare previste dall'art. 38 del suddetto decreto, e in possesso dei seguenti requisiti di
idoneità professionale:
- Capacità economica e finanziaria:
a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della
Provincia nella quale la ditta ha sede, o presso analogo registro professionale o
commerciale, ai sensi dell'art. 39 d.lgs 163/2006, per attività di arredo urbano e/o
commercializzazione di spazi pubblicitari;
b) almeno due idonee dichiarazioni bancarie da cui risulti che il concorrente ha fatto
fronte regolarmente ai propri impegni;
c) dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre
esercizi finanziari: volume d’affari non inferiore a € 1.200.000,00; nel caso di
raggruppamenti o consorzi di imprese ex art. 2602 c.c. tale requisito dovrà essere
posseduto dalle capogruppo nella misura minima del 40 %.
- Capacità tecnica:
d) Dichiarazione di aver svolto negli ultimi tre anni attività similari, e in particolare un
servizio analogo in almeno due comuni con popolazione ciascuno non inferiore a
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50.000 abitanti, con l’indicazione dell’oggetto, delle date e dei destinatari, pubblici o
privati, dei servizi stessi.
3.3. Ai partecipanti alla gara è vietato partecipare in più di una riunione di concorrenti,
ovvero
presentare
offerta
come
impresa
individuale
avendo
partecipato
in
raggruppamento, come pure è vietata la riunione di concorrenti durante o dopo
l’aggiudicazione della gara. Ogni Offerente non potrà presentare più di un’offerta.
3.4. E’ fatto divieto di partecipazione per le Imprese - singole ovvero riunite o
consorziate - che abbiano rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359,
commi 1, 2 e 3 del Codice Civile con altre imprese partecipanti, a loro volta
singolarmente o in quanto componenti di Raggruppamenti di imprese o consorzi.
3.5. Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs n° 163/2006, il concorrente singolo, consorziato o
raggruppato può integrare il possesso del requisito di cui al precedente punto 3.2.
lettera c) avvalendosi del requisito di altro soggetto, fermo restando il possesso di
almeno il 50% del requisito richiesto in capo al concorrente medesimo.
In considerazione della natura della concessione non è consentito l’avvalimento per i
requisiti di cui al precedente punto 3.1. lettere a, b, d.
Non è inoltre consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si
avvalga più di un concorrente.
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito.
3.6. Le ditte in possesso dei requisiti richiesti verranno invitate a far pervenire al
Comune di Sanremo, nel termine indicato nella lettera di invito, in plico sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante, la propria offerta,
contenente due buste "A" e "B", anch'esse sigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura dal legale rappresentante. Tali modalità di presentazione dell'offerta sono
stabilite a pena di esclusione.
3.7. Nella busta "A" dovrà esser contenuta, a pena di esclusione, la documentazione
tecnica di seguito indicata, in lingua italiana; tutte le dichiarazioni e documentazioni
dovranno essere numerate e firmate dal legale rappresentante della ditta; le offerte
parziali o condizionate non saranno prese in considerazione.
3.7.1. DOCUMENTAZIONE TECNICA
3.7.1.1. Progetto
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Il progetto descrittivo degli oggetti di arredo urbano, delle preinsegne e dei servizi
offerti, con definizione della tipologia e delle caratteristiche funzionali di ogni elemento,
sarà composto da:
−
descrizione grafica e documentazione che consenta di valutare le caratteristiche
tecniche, estetiche, costruttive e funzionali di tutti gli oggetti offerti con un livello
di dettaglio da progetto esecutivo;
−
particolari tecnici e descrizione dei sistemi di allaccio alle reti distributive
pubbliche (energia elettrica, acquedotto, fognature, ecc.); il progetto deve
prevedere anche gli scavi occorrenti per l’allaccio alla rete elettrica, tenendo in
considerazione tutte le problematiche connesse alla richiesta di fornitura da
parte delle società erogatrici;
−
piano di installazione degli impianti proposti consistente in un progetto di
massima recante la localizzazione e la distribuzione degli stessi, con
identificazione delle postazioni attraverso la produzione di mappe nonché di
fotomontaggi. Tale piano non è vincolante per il Comune. Gli elementi di arredo
urbano di cui all'art. 1.1, lettere b), c) e d) non dovranno essere collocati in
Corso Matteotti; gli elementi di cui alla lettera d), inoltre, dovranno essere
collocati unicamente all’esterno dei centri abitati.
−
progetto di massima di installazione delle preinsegne comprendente i criteri di
installazione, il numero di impianti e le fasi previste per l'attuazione del progetto.
Le caratteristiche estetiche e costruttive degli elementi offerti sono libere. Attesa
l'incidenza di detti elementi sull'architettura e sull'estetica cittadina, dovrà essere curata
con particolare attenzione la qualità progettuale ed esecutiva, assegnando priorità
all'integrazione dei manufatti nel contesto cittadino, nonché alla solidità, durevolezza,
facilità di pulizia, di manutenzione e gestione dei manufatti stessi.
La localizzazione di progetto, oltre che conforme al capitolato tecnico, dovrà tenere
conto dei vincoli imposti dalle vigenti normative nazionali, regionali e comunali, con
particolare riferimento a quelli inerenti al codice della strada e all’abbattimento delle
barriere architettoniche, nonché del Regolamento del Piano degli Impianti Pubblicitari,
consultabile sul sito web del Comune di Sanremo.
3.7.1.2. Progetto di manutenzione
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Progetto di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei manufatti e di gestione dei
servizi offerti con l'indicazione, in particolare, della frequenza della pulizia dei manufatti
stessi, nonché del numero e della qualificazione del personale addetto e dei mezzi
tecnici di supporto.
3.7.1.3. Eventuale documentazione esplicativa
In aggiunta a quanto sopra previsto a pena di esclusione, i concorrenti potranno
presentare, a loro discrezione, anche ulteriore materiale esplicativo qui di seguito
indicato, utile per una miglior comprensione e valutazione del progetto offerto:
−
esemplificazioni grafiche e/o fotografiche degli elementi proposti inseriti nel
contesto reale in cui si propone l’installazione;
−
modelli in scala degli arredi proposti;
−
campionatura in scala 1:1 dei materiali proposti e delle finiture superficiali e
cromatiche (a titolo di esempio: sezioni di profili, elementi pressofusi, sistemi di
assemblaggio dei componenti, campioni di lastre in vetro o altro materiale, ecc.);
−
documentazione su supporto cartaceo o fotografico di impianti identici o similari a
quelli offerti in relazione alla presente procedura, nonché eventuale altra
documentazione utile a titolo di referenza.
3.7.2. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
a)
cauzione provvisoria dell'importo di euro € 24.000,00 mediante fidejussione
bancaria o polizza fidejussoria, ai sensi della vigente normativa. A pena di
esclusione, la fidejussione ovvero la polizza fidejussoria dovrà prevedere la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del
Comune;
b)
dichiarazione recante l'impegno della ditta concorrente a mettere a disposizione
della Commissione giudicatrice, entro giorni 30 dalla richiesta, un esemplare
(prototipo o non) di ciascun elemento offerto.
3.8. Nella busta "B" dovrà essere contenuta l'offerta economica, sottoscritta dal legale
rappresentante della ditta, riferita ai seguenti elementi:
-
la superficie che il concorrente destinerà allo sfruttamento di pubblicità
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commerciale sugli impianti oggetto di gara, escluse le preinsegne;
-
il tempo occorrente per l'installazione degli elementi di progetto, tempo comunque
non superiore a mesi 12 dal rilascio delle pertinenti autorizzazioni da parte del
Comune;
-
il canone di affitto annuo richiesto ai soggetti utilizzatori, per ogni singola
preinsegna monofacciale, comunque non superiore a Euro 150,00 (IVA esclusa).
3.9. Ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006, il concessionario deve indicare
nell'offerta le parti della concessione che intende eventualmente subappaltare a terzi.
Resta comunque impregiudicata la responsabilità del Concessionario.
3.10. Non è ammessa la presentazione di più soluzioni per ciascun elemento offerto,
né di opzioni o alternative.
Art. 4 – Aggiudicazione
4.1. La concessione verrà aggiudicato ai sensi dell'art. 83 d.lgs n. 163/2006, secondo il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti elementi
di valutazione:
a)
qualità estetica e funzionale per i singoli oggetti intermini di ergonomia e sicurezza
punti 28 su 100;
b)
materiali scelti
e tecnologia costruttiva dei manufatti: in relazione alle
caratteristiche tipologiche funzionali e costruttive dei materiali impiegati punti 20 su
100;
c)
localizzazione dei manufatti nel contesto urbano in relazione al minor intralcio,
rispetto alle vedute panoramiche, storiche, architettoniche e monumentali e
maggiore omogeneità di diffusione dei manufatti: punti 10 su 100;
d)
manutenzione degli oggetti e gestione dei servizi offerti:in relazione ai tempi di
intervento e alla dotazione di personale e mezzi punti 14 su 100;
e)
tempo di installazione: punti 5 su 100;
f)
tariffa annuale di affitto delle preinsegne: punti 5 su 100;
g)
superficie destinata allo sfruttamento di pubblicità commerciale, ad esclusione
delle preinsegne: punti 18 su 100.
4.2. Per gli elementi di valutazione "tempo di installazione", “tariffa di affitto delle
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preinsegne” e "superficie destinata allo sfruttamento di pubblicità commerciale", il
punteggio verrà attribuito ai concorrenti – successivamente all'esame e alla valutazione
degli elementi sub a), b), c), d) – sulla base delle seguenti formule:
-
quanto al punto e):
Pn = 5 x Tm/Tn, se Tn è maggiore di Tm
= 5, se Tn è minore di (o uguale a) Tm
dove per Pn si intende il punteggio attribuito al singolo offerente, per Tn il tempo
proposto dal medesimo offerente e per Tm il tempo medio tra tutte le offerte
pervenute;
-
quanto al punto f):
Pn = 5 x TFb/TFn
dove per Pn si intende il punteggio attribuito al singolo offerente, per TFn la tariffa
proposta dal medesimo offerente e per TFb la tariffa più bassa tra tutte le offerte
pervenute;
-
quanto al punto g):
Pn = 18 x Sm/Sn, se Sn è maggiore di Sm
= 18, se Sn è minore di (o uguale a) Sm
dove per Pn si intende il punteggio attribuito al singolo offerente, per Sn la
superficie destinata allo sfruttamento di pubblicità commerciale proposta dal
medesimo offerente e per Sm la superficie media tra tutte le offerte pervenute.
4.3. La concessione potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta.
L'Amministrazione si riserva comunque di non pervenire all'aggiudicazione a suo
insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avere nulla a che pretendere.
4.4. Le offerte saranno valutate da una Commissione giudicatrice appositamente
incaricata dal Comune.
Art. 5 – Cauzione definitiva
5.1. La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla costituzione di una cauzione
definitiva di euro 120.000,00 mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, ai
sensi della vigente normativa. La fidejussione ovvero la polizza fidejussoria dovrà
prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
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rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
de Comune.
5.2. Qualora la ditta aggiudicataria non adempia nei termini assegnati, il Comune ha
facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione, disponendo l'incameramento della
cauzione provvisoria.
5.3. La cauzione definitiva verrà progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del
D.Lgs. n. 163/2006 fino al 75% dell'iniziale importo garantito. Il residuo 25% è
svincolato al momento del rilascio da parte del Comune del certificato di regolare
esecuzione.
Art. 6 – Contratto
6.1. Il contratto sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa, previa presentazione
da parte della ditta aggiudicataria della documentazione comprovante le dichiarazioni
rese nel corso della gara.
6.2. Qualora la ditta aggiudicataria non adempia, il Comune può dichiarare, senza
necessità di messa in mora, la decadenza dall'aggiudicazione, incamerando la
cauzione provvisoria, salvo il maggior danno.
Art. 7 – Oneri a carico dell'aggiudicataria
7.1. Le spese di contratto e di registrazione, così come ogni altro onere fiscale,
rimangono a carico dell'aggiudicataria, senza diritto di rivalsa, esclusa l'IVA.
7.2. Sono altresì a carico dell'aggiudicataria le spese relative all'imposta di pubblicità.
7.3. Sono ovviamente a carico dell'aggiudicataria tutte le spese comunque inerenti
all'esecuzione della concessione, quali – a titolo esemplificativo – le spese di
esecuzione e di collocazione (comprese quelle di rimozione e smaltimento, trasporto
degli elementi di arredo e impianti e ripristino dello stato dei luoghi), fino alla completa
messa in opera degli elementi prestabiliti; sono inoltre a totale carico dell’aggiudicataria
le spese relative ai consumi (di energia elettrica, acqua, ecc.), nonché all'installazione
(allacci all’energia elettrica, eventuali spese per sondaggi sui sottoservizi, ecc.),
gestione e manutenzione degli elementi offerti.
7.4. E’ a carico della ditta aggiudicataria la rimozione e lo smaltimento delle preinsegne
abusive; sarà onere del Comune individuare le preinsegne abusive da rimuovere e la
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predisposizione delle relative ordinanze di rimozione.
7.5 E’ altresì a carico della ditta aggiudicataria la sostituzione dell’immagine
pubblicitaria negli spazi riservati dall’Amministrazione Comunale. L’immagine sarà
fornita dal Comune ma affissa dalla ditta aggiudicataria. Ogni anno potranno essere
effettuati fino ad un massimo di 20 cambi di immagine per ogni impianto.
Art. 8 – Modalità di espletamento del servizio
8.1. L'espletamento del servizio dovrà avvenire nel rispetto del contratto, del presente
capitolato, del progetto approvato dal Comune, nonché della vigente normativa e delle
regole tecniche dell'arte, sotto la vigilanza e il controllo del Direttore dei Lavori.
8.2. Qualora l'installazione degli oggetti offerti comporti la rimozione, anche
temporanea, di manufatti preesistenti, ad essa provvederà il concessionario, con propri
mezzi e a proprie spese, previa autorizzazione del Comune. Tale onere si intende
compreso tra quelli di cui al precedente art. 7 comma 4. Ciò vale in particolare per le
pensiline.
8.3. Il Comune può, in qualsiasi momento, disporre con atto motivato la rimozione,
temporanea o definitiva, di oggetti installati dal concessionario, assegnando apposito
termine al concessionario medesimo per provvedere in merito. Per lavori stradali
urgenti, ovvero per motivi di ordine pubblico, il termine potrà essere anche inferiore a
24 ore. In caso di inadempienza, potrà provvedere d'ufficio il Comune, con addebito
delle spese al concessionario.
8.4. Nessun rimborso o indennità sarà dovuto al concessionario in conseguenza della
rimozione di elementi installati, fino a un massimo del 5% per ogni categoria di oggetti.
8.5. Qualora interventi eseguiti o affidati dal Comune impediscano o limitino la vista o
l'utilizzo di elementi installati, il Comune stesso autorizzerà altra localizzazione con
analoghe caratteristiche.
8.6. Il Comune si riserva la facoltà di affidare, nel limite del quinto d'obbligo,
l'installazione di ulteriori elementi agli stessi patti e condizioni, garantendo il
mantenimento dell'equilibrio economico del contratto; il concessionario dovrà garantire
al riguardo le medesime modalità di installazione, manutenzione ed esercizio, nel
rispetto dell'omogeneità complessiva dell'intervento.
8.7. Avuto riguardo alle caratteristiche degli elementi offerti ed alla durata della
concessione, non si considera indispensabile la cessione di detti elementi al Comune
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al termine della gestione. Pertanto ove non sia intervenuto tra le parti un accordo sulla
cessione parziale o totale degli impianti, il concessionario terminato il periodo di
gestione rimuoverà nel termine di sei mesi, a propria cura e spesa, tutti gli elementi
installati, sulla base di apposito programma che dovrà essere approvato dal Comune.
Art. 9 – Verifica della regolarità dell'esecuzione della concessione
9.1. Il Comune effettuerà, per tramite di proprio incaricato, controlli e verifiche circa la
conformità al contratto dell'esecuzione della concessione.
9.2. Il Comune avrà la facoltà di verificare in ogni momento il servizio effettuato, i lavori
e le installazioni eseguite, nonché di imporre modalità esecutive conformi al contratto e
alle regole dell'arte.
Art. 10 – Penali e sanzioni
10.1. In caso di inadempienza, totale o parziale, del concessionario, il Comune
applicherà una penale pari a euro 100,00 per ogni giorno (o frazione) di
malfunzionamento di ciascun elemento, così come per ogni giorno di ritardo
nell'esecuzione di ciascun intervento di installazione, gestione o manutenzione, previa
contestazione scritta.
10.2. In particolare, darà luogo alle penali di cui al precedente punto la mancata pulizia
e/o manutenzione degli elementi offerti.
10.3. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti, qualora il concessionario non
effettui la dovuta manutenzione e pulizia degli oggetti installati, ovvero ritardi
nell'installazione degli oggetti stessi, il Comune chiederà al concessionario medesimo
di porre rimedio a tali carenze entro un termine determinato; dopo di ché, permanendo
la mancanza, potrà risolvere il contratto per inadempimento.
Art. 11 – Responsabilità per danni
11.1. Il concessionario sarà responsabile di tutti i danni eventualmente arrecati a
persone e cose nello svolgimento del servizio, in particolare per il danneggiamento e la
distruzione di impianti e opere anche preesistenti nonché per la responsabilità civile
per danni causati a terzi. Il Comune resta pertanto escluso da ogni e qualsiasi
responsabilità connessa e/o comunque derivante dall'esecuzione della concessione e,
segnatamente, dall'installazione sul suolo pubblico e dall'utilizzo degli oggetti offerti.
11.2. Il concessionario si obbliga, pertanto, a stipulare – entro giorni trenta
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dall'aggiudicazione definitiva della concessione – apposita polizza assicurativa a
copertura dei rischi tutti anzidetti, tenuto conto di quanto previsto al precedente punto,
con un massimale pari a un milione di euro.
Art. 12 - Controversie
Ogni controversia comunque inerente alla concessione e in particolare alla sua
interpretazione, attuazione e/o risoluzione, che non sia stato possibile comporre
bonariamente tra le parti, verrà devoluta alla cognizione del Tribunale di Sanremo.
Art. 13 - Rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia alla vigente
normativa in materia, nonché ai regolamenti comunali.
Art. 14 - Riservatezza
Ad ogni effetto di legge, si precisa che i dati comunicati dai concorrenti sono essenziali
per l’affidamento della concessione e saranno utilizzati esclusivamente per gestire la
procedura di gara, salvi i diritti di cui all’art. 7, D. Lgs. 30/6/2003, n. 196.
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