COMUNE DI SANREMO Settore LL.PP. Servizio Progettazione CAPITOLATO SPECIALE Procedura ristretta per l'affidamento in concessione del servizio relativo alla progettazione, all'installazione e alla manutenzione di oggetti di arredo urbano e di preinsegne commerciali Art. 1 – Oggetto della concessione 1.1. Il Comune di Sanremo, al fine di valorizzare l'estetica urbana e di assegnare specifici spazi all'informazione di vario tipo, anche commerciale, indice una procedura ristretta ai sensi dell’art. 55 del D.lgs n. 163/2006 da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 dello stesso Decreto per l'affidamento in concessione del servizio relativo alla progettazione, all'installazione e alla manutenzione dei seguenti elementi di arredo urbano, destinati anche allo sfruttamento di pubblicità a titolo di controprestazione, per la durata di anni 15: a) n. 55 pensiline per fermate autobus, nel rispetto delle specifiche tecniche di cui all’Allegato A), comprese le relative paline non pubblicitarie; b) n. 3 colonne informative; c) n. 34 supporti informativi bifacciali di medio formato; d) supporti informativi bifacciali di grande formato, per una superficie complessiva dedicata alla pubblicità commerciale non superiore a mq 72; e) rimozione delle preinsegne commerciali abusive ed installazione di nuovi impianti recanti preinsegne commerciali, con esclusione di quelle relative agli alberghi ed alle altre attività ricettive, da progettare ed installare nel rispetto della normativa vigente. 1 Il servizio affidato con la presente gara comprende altresì la pulizia e la manutenzione, nonché lo sfruttamento pubblicitario delle pensiline per fermata autobus, come da censimento realizzato a cura del Servizio Progettazione del Comune di San Remo e a disposizione presso tale Servizio. Il soggetto attuatore dovrà rimuovere e smaltire a sua cura e spese le preinsegne abusive e le pensiline attualmente esistenti in centro e in periferia e sostituirle con quelle proposte, tranne n° tre pensiline in muratura che saranno mantenute. Le preinsegne e le pensiline da eliminare sono elencate rispettivamente nell’Allegato B e C. Il servizio affidato comprende infine la pulizia e la manutenzione di tutti gli elementi di arredo urbano e delle preinsegne commerciali installate, nonché delle tre pensiline in muratura esistenti. Il concessionario dovrà mantenere in perfetto stato di conservazione gli elementi di arredo urbano, prendendo a proprio carico tutte le spese derivanti dai suddetti lavori, dal momento dell’installazione fino alla conclusione della concessione ed in modo totalmente indipendentemente dai risultati economici dell’esercizio pubblicitario. 1.2. Gli elementi proposti dovranno essere installati su suolo pubblico anche in concessione al Comune e alle sue aziende ovvero ad altro soggetto pubblico o privato. Tali elementi saranno soggetti al pagamento della tassa di pubblicità. 1.3. I concorrenti dovranno presentare, secondo quanto previsto al successivo articolo 3.7.1.1., un piano recante l'indicazione delle ubicazioni dei manufatti. 1.4. Sono parte integrante e sostanziale del presente capitolato i seguenti allegati: - Allegato A – Specifiche tecniche; - Allegato B – Censimento delle attuali pensiline per fermate autobus; - Allegato C – Censimento delle attuali preinsegne commerciali. Art. 2 – Corrispettivo Il corrispettivo per il servizio affidato è costituito dallo sfruttamento, da parte del concessionario, delle seguenti superfici da destinare alla pubblicità commerciale: − il 100% della superficie pubblicitaria delle pensiline; − il 50% (corrispondente ad una faccia per ogni manufatto) della superficie dei 2 supporti informativi bifacciali di vario formato e delle colonne; − il 100% della superficie pubblicitaria delle preinsegne commerciali. L'onere di attivare i contratti relativi allo sfruttamento pubblicitario degli impianti è, ovviamente, a carico esclusivo del concessionario. I concorrenti dovranno altresì indicare il canone di affitto annuo richiesto per ogni singola preinsegna commerciale monofacciale, comunque non superiore a Euro 150,00 annue per faccia (IVA esclusa); dette tariffe potranno essere rivalutate in base all’aumento dell’indice I.S.T.A.T. previa comunicazione all’Ente. Art. 3 – Modalità di partecipazione alla gara 3.1. Per essere invitate alla gara, le ditte interessate dovranno, a pena di esclusione, presentare apposita domanda, redatta su carta legale e in lingua italiana, da far pervenire al Comune di Sanremo, Ufficio Protocollo Generale, nel termine indicato nel bando, in plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante. 3.2. Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34, comma 1 del d.lgs. 163/2006, che non si trovino nelle condizioni di esclusione della partecipazione alle gare previste dall'art. 38 del suddetto decreto, e in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale: - Capacità economica e finanziaria: a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia nella quale la ditta ha sede, o presso analogo registro professionale o commerciale, ai sensi dell'art. 39 d.lgs 163/2006, per attività di arredo urbano e/o commercializzazione di spazi pubblicitari; b) almeno due idonee dichiarazioni bancarie da cui risulti che il concorrente ha fatto fronte regolarmente ai propri impegni; c) dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi finanziari: volume d’affari non inferiore a € 1.200.000,00; nel caso di raggruppamenti o consorzi di imprese ex art. 2602 c.c. tale requisito dovrà essere posseduto dalle capogruppo nella misura minima del 40 %. - Capacità tecnica: d) Dichiarazione di aver svolto negli ultimi tre anni attività similari, e in particolare un servizio analogo in almeno due comuni con popolazione ciascuno non inferiore a 3 50.000 abitanti, con l’indicazione dell’oggetto, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi. 3.3. Ai partecipanti alla gara è vietato partecipare in più di una riunione di concorrenti, ovvero presentare offerta come impresa individuale avendo partecipato in raggruppamento, come pure è vietata la riunione di concorrenti durante o dopo l’aggiudicazione della gara. Ogni Offerente non potrà presentare più di un’offerta. 3.4. E’ fatto divieto di partecipazione per le Imprese - singole ovvero riunite o consorziate - che abbiano rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359, commi 1, 2 e 3 del Codice Civile con altre imprese partecipanti, a loro volta singolarmente o in quanto componenti di Raggruppamenti di imprese o consorzi. 3.5. Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs n° 163/2006, il concorrente singolo, consorziato o raggruppato può integrare il possesso del requisito di cui al precedente punto 3.2. lettera c) avvalendosi del requisito di altro soggetto, fermo restando il possesso di almeno il 50% del requisito richiesto in capo al concorrente medesimo. In considerazione della natura della concessione non è consentito l’avvalimento per i requisiti di cui al precedente punto 3.1. lettere a, b, d. Non è inoltre consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito. 3.6. Le ditte in possesso dei requisiti richiesti verranno invitate a far pervenire al Comune di Sanremo, nel termine indicato nella lettera di invito, in plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante, la propria offerta, contenente due buste "A" e "B", anch'esse sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura dal legale rappresentante. Tali modalità di presentazione dell'offerta sono stabilite a pena di esclusione. 3.7. Nella busta "A" dovrà esser contenuta, a pena di esclusione, la documentazione tecnica di seguito indicata, in lingua italiana; tutte le dichiarazioni e documentazioni dovranno essere numerate e firmate dal legale rappresentante della ditta; le offerte parziali o condizionate non saranno prese in considerazione. 3.7.1. DOCUMENTAZIONE TECNICA 3.7.1.1. Progetto 4 Il progetto descrittivo degli oggetti di arredo urbano, delle preinsegne e dei servizi offerti, con definizione della tipologia e delle caratteristiche funzionali di ogni elemento, sarà composto da: − descrizione grafica e documentazione che consenta di valutare le caratteristiche tecniche, estetiche, costruttive e funzionali di tutti gli oggetti offerti con un livello di dettaglio da progetto esecutivo; − particolari tecnici e descrizione dei sistemi di allaccio alle reti distributive pubbliche (energia elettrica, acquedotto, fognature, ecc.); il progetto deve prevedere anche gli scavi occorrenti per l’allaccio alla rete elettrica, tenendo in considerazione tutte le problematiche connesse alla richiesta di fornitura da parte delle società erogatrici; − piano di installazione degli impianti proposti consistente in un progetto di massima recante la localizzazione e la distribuzione degli stessi, con identificazione delle postazioni attraverso la produzione di mappe nonché di fotomontaggi. Tale piano non è vincolante per il Comune. Gli elementi di arredo urbano di cui all'art. 1.1, lettere b), c) e d) non dovranno essere collocati in Corso Matteotti; gli elementi di cui alla lettera d), inoltre, dovranno essere collocati unicamente all’esterno dei centri abitati. − progetto di massima di installazione delle preinsegne comprendente i criteri di installazione, il numero di impianti e le fasi previste per l'attuazione del progetto. Le caratteristiche estetiche e costruttive degli elementi offerti sono libere. Attesa l'incidenza di detti elementi sull'architettura e sull'estetica cittadina, dovrà essere curata con particolare attenzione la qualità progettuale ed esecutiva, assegnando priorità all'integrazione dei manufatti nel contesto cittadino, nonché alla solidità, durevolezza, facilità di pulizia, di manutenzione e gestione dei manufatti stessi. La localizzazione di progetto, oltre che conforme al capitolato tecnico, dovrà tenere conto dei vincoli imposti dalle vigenti normative nazionali, regionali e comunali, con particolare riferimento a quelli inerenti al codice della strada e all’abbattimento delle barriere architettoniche, nonché del Regolamento del Piano degli Impianti Pubblicitari, consultabile sul sito web del Comune di Sanremo. 3.7.1.2. Progetto di manutenzione 5 Progetto di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei manufatti e di gestione dei servizi offerti con l'indicazione, in particolare, della frequenza della pulizia dei manufatti stessi, nonché del numero e della qualificazione del personale addetto e dei mezzi tecnici di supporto. 3.7.1.3. Eventuale documentazione esplicativa In aggiunta a quanto sopra previsto a pena di esclusione, i concorrenti potranno presentare, a loro discrezione, anche ulteriore materiale esplicativo qui di seguito indicato, utile per una miglior comprensione e valutazione del progetto offerto: − esemplificazioni grafiche e/o fotografiche degli elementi proposti inseriti nel contesto reale in cui si propone l’installazione; − modelli in scala degli arredi proposti; − campionatura in scala 1:1 dei materiali proposti e delle finiture superficiali e cromatiche (a titolo di esempio: sezioni di profili, elementi pressofusi, sistemi di assemblaggio dei componenti, campioni di lastre in vetro o altro materiale, ecc.); − documentazione su supporto cartaceo o fotografico di impianti identici o similari a quelli offerti in relazione alla presente procedura, nonché eventuale altra documentazione utile a titolo di referenza. 3.7.2. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA a) cauzione provvisoria dell'importo di euro € 24.000,00 mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, ai sensi della vigente normativa. A pena di esclusione, la fidejussione ovvero la polizza fidejussoria dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune; b) dichiarazione recante l'impegno della ditta concorrente a mettere a disposizione della Commissione giudicatrice, entro giorni 30 dalla richiesta, un esemplare (prototipo o non) di ciascun elemento offerto. 3.8. Nella busta "B" dovrà essere contenuta l'offerta economica, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, riferita ai seguenti elementi: - la superficie che il concorrente destinerà allo sfruttamento di pubblicità 6 commerciale sugli impianti oggetto di gara, escluse le preinsegne; - il tempo occorrente per l'installazione degli elementi di progetto, tempo comunque non superiore a mesi 12 dal rilascio delle pertinenti autorizzazioni da parte del Comune; - il canone di affitto annuo richiesto ai soggetti utilizzatori, per ogni singola preinsegna monofacciale, comunque non superiore a Euro 150,00 (IVA esclusa). 3.9. Ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006, il concessionario deve indicare nell'offerta le parti della concessione che intende eventualmente subappaltare a terzi. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del Concessionario. 3.10. Non è ammessa la presentazione di più soluzioni per ciascun elemento offerto, né di opzioni o alternative. Art. 4 – Aggiudicazione 4.1. La concessione verrà aggiudicato ai sensi dell'art. 83 d.lgs n. 163/2006, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti elementi di valutazione: a) qualità estetica e funzionale per i singoli oggetti intermini di ergonomia e sicurezza punti 28 su 100; b) materiali scelti e tecnologia costruttiva dei manufatti: in relazione alle caratteristiche tipologiche funzionali e costruttive dei materiali impiegati punti 20 su 100; c) localizzazione dei manufatti nel contesto urbano in relazione al minor intralcio, rispetto alle vedute panoramiche, storiche, architettoniche e monumentali e maggiore omogeneità di diffusione dei manufatti: punti 10 su 100; d) manutenzione degli oggetti e gestione dei servizi offerti:in relazione ai tempi di intervento e alla dotazione di personale e mezzi punti 14 su 100; e) tempo di installazione: punti 5 su 100; f) tariffa annuale di affitto delle preinsegne: punti 5 su 100; g) superficie destinata allo sfruttamento di pubblicità commerciale, ad esclusione delle preinsegne: punti 18 su 100. 4.2. Per gli elementi di valutazione "tempo di installazione", “tariffa di affitto delle 7 preinsegne” e "superficie destinata allo sfruttamento di pubblicità commerciale", il punteggio verrà attribuito ai concorrenti – successivamente all'esame e alla valutazione degli elementi sub a), b), c), d) – sulla base delle seguenti formule: - quanto al punto e): Pn = 5 x Tm/Tn, se Tn è maggiore di Tm = 5, se Tn è minore di (o uguale a) Tm dove per Pn si intende il punteggio attribuito al singolo offerente, per Tn il tempo proposto dal medesimo offerente e per Tm il tempo medio tra tutte le offerte pervenute; - quanto al punto f): Pn = 5 x TFb/TFn dove per Pn si intende il punteggio attribuito al singolo offerente, per TFn la tariffa proposta dal medesimo offerente e per TFb la tariffa più bassa tra tutte le offerte pervenute; - quanto al punto g): Pn = 18 x Sm/Sn, se Sn è maggiore di Sm = 18, se Sn è minore di (o uguale a) Sm dove per Pn si intende il punteggio attribuito al singolo offerente, per Sn la superficie destinata allo sfruttamento di pubblicità commerciale proposta dal medesimo offerente e per Sm la superficie media tra tutte le offerte pervenute. 4.3. La concessione potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta. L'Amministrazione si riserva comunque di non pervenire all'aggiudicazione a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avere nulla a che pretendere. 4.4. Le offerte saranno valutate da una Commissione giudicatrice appositamente incaricata dal Comune. Art. 5 – Cauzione definitiva 5.1. La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla costituzione di una cauzione definitiva di euro 120.000,00 mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, ai sensi della vigente normativa. La fidejussione ovvero la polizza fidejussoria dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 8 rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta de Comune. 5.2. Qualora la ditta aggiudicataria non adempia nei termini assegnati, il Comune ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione, disponendo l'incameramento della cauzione provvisoria. 5.3. La cauzione definitiva verrà progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 fino al 75% dell'iniziale importo garantito. Il residuo 25% è svincolato al momento del rilascio da parte del Comune del certificato di regolare esecuzione. Art. 6 – Contratto 6.1. Il contratto sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa, previa presentazione da parte della ditta aggiudicataria della documentazione comprovante le dichiarazioni rese nel corso della gara. 6.2. Qualora la ditta aggiudicataria non adempia, il Comune può dichiarare, senza necessità di messa in mora, la decadenza dall'aggiudicazione, incamerando la cauzione provvisoria, salvo il maggior danno. Art. 7 – Oneri a carico dell'aggiudicataria 7.1. Le spese di contratto e di registrazione, così come ogni altro onere fiscale, rimangono a carico dell'aggiudicataria, senza diritto di rivalsa, esclusa l'IVA. 7.2. Sono altresì a carico dell'aggiudicataria le spese relative all'imposta di pubblicità. 7.3. Sono ovviamente a carico dell'aggiudicataria tutte le spese comunque inerenti all'esecuzione della concessione, quali – a titolo esemplificativo – le spese di esecuzione e di collocazione (comprese quelle di rimozione e smaltimento, trasporto degli elementi di arredo e impianti e ripristino dello stato dei luoghi), fino alla completa messa in opera degli elementi prestabiliti; sono inoltre a totale carico dell’aggiudicataria le spese relative ai consumi (di energia elettrica, acqua, ecc.), nonché all'installazione (allacci all’energia elettrica, eventuali spese per sondaggi sui sottoservizi, ecc.), gestione e manutenzione degli elementi offerti. 7.4. E’ a carico della ditta aggiudicataria la rimozione e lo smaltimento delle preinsegne abusive; sarà onere del Comune individuare le preinsegne abusive da rimuovere e la 9 predisposizione delle relative ordinanze di rimozione. 7.5 E’ altresì a carico della ditta aggiudicataria la sostituzione dell’immagine pubblicitaria negli spazi riservati dall’Amministrazione Comunale. L’immagine sarà fornita dal Comune ma affissa dalla ditta aggiudicataria. Ogni anno potranno essere effettuati fino ad un massimo di 20 cambi di immagine per ogni impianto. Art. 8 – Modalità di espletamento del servizio 8.1. L'espletamento del servizio dovrà avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato, del progetto approvato dal Comune, nonché della vigente normativa e delle regole tecniche dell'arte, sotto la vigilanza e il controllo del Direttore dei Lavori. 8.2. Qualora l'installazione degli oggetti offerti comporti la rimozione, anche temporanea, di manufatti preesistenti, ad essa provvederà il concessionario, con propri mezzi e a proprie spese, previa autorizzazione del Comune. Tale onere si intende compreso tra quelli di cui al precedente art. 7 comma 4. Ciò vale in particolare per le pensiline. 8.3. Il Comune può, in qualsiasi momento, disporre con atto motivato la rimozione, temporanea o definitiva, di oggetti installati dal concessionario, assegnando apposito termine al concessionario medesimo per provvedere in merito. Per lavori stradali urgenti, ovvero per motivi di ordine pubblico, il termine potrà essere anche inferiore a 24 ore. In caso di inadempienza, potrà provvedere d'ufficio il Comune, con addebito delle spese al concessionario. 8.4. Nessun rimborso o indennità sarà dovuto al concessionario in conseguenza della rimozione di elementi installati, fino a un massimo del 5% per ogni categoria di oggetti. 8.5. Qualora interventi eseguiti o affidati dal Comune impediscano o limitino la vista o l'utilizzo di elementi installati, il Comune stesso autorizzerà altra localizzazione con analoghe caratteristiche. 8.6. Il Comune si riserva la facoltà di affidare, nel limite del quinto d'obbligo, l'installazione di ulteriori elementi agli stessi patti e condizioni, garantendo il mantenimento dell'equilibrio economico del contratto; il concessionario dovrà garantire al riguardo le medesime modalità di installazione, manutenzione ed esercizio, nel rispetto dell'omogeneità complessiva dell'intervento. 8.7. Avuto riguardo alle caratteristiche degli elementi offerti ed alla durata della concessione, non si considera indispensabile la cessione di detti elementi al Comune 10 al termine della gestione. Pertanto ove non sia intervenuto tra le parti un accordo sulla cessione parziale o totale degli impianti, il concessionario terminato il periodo di gestione rimuoverà nel termine di sei mesi, a propria cura e spesa, tutti gli elementi installati, sulla base di apposito programma che dovrà essere approvato dal Comune. Art. 9 – Verifica della regolarità dell'esecuzione della concessione 9.1. Il Comune effettuerà, per tramite di proprio incaricato, controlli e verifiche circa la conformità al contratto dell'esecuzione della concessione. 9.2. Il Comune avrà la facoltà di verificare in ogni momento il servizio effettuato, i lavori e le installazioni eseguite, nonché di imporre modalità esecutive conformi al contratto e alle regole dell'arte. Art. 10 – Penali e sanzioni 10.1. In caso di inadempienza, totale o parziale, del concessionario, il Comune applicherà una penale pari a euro 100,00 per ogni giorno (o frazione) di malfunzionamento di ciascun elemento, così come per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di ciascun intervento di installazione, gestione o manutenzione, previa contestazione scritta. 10.2. In particolare, darà luogo alle penali di cui al precedente punto la mancata pulizia e/o manutenzione degli elementi offerti. 10.3. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti, qualora il concessionario non effettui la dovuta manutenzione e pulizia degli oggetti installati, ovvero ritardi nell'installazione degli oggetti stessi, il Comune chiederà al concessionario medesimo di porre rimedio a tali carenze entro un termine determinato; dopo di ché, permanendo la mancanza, potrà risolvere il contratto per inadempimento. Art. 11 – Responsabilità per danni 11.1. Il concessionario sarà responsabile di tutti i danni eventualmente arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio, in particolare per il danneggiamento e la distruzione di impianti e opere anche preesistenti nonché per la responsabilità civile per danni causati a terzi. Il Comune resta pertanto escluso da ogni e qualsiasi responsabilità connessa e/o comunque derivante dall'esecuzione della concessione e, segnatamente, dall'installazione sul suolo pubblico e dall'utilizzo degli oggetti offerti. 11.2. Il concessionario si obbliga, pertanto, a stipulare – entro giorni trenta 11 dall'aggiudicazione definitiva della concessione – apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi tutti anzidetti, tenuto conto di quanto previsto al precedente punto, con un massimale pari a un milione di euro. Art. 12 - Controversie Ogni controversia comunque inerente alla concessione e in particolare alla sua interpretazione, attuazione e/o risoluzione, che non sia stato possibile comporre bonariamente tra le parti, verrà devoluta alla cognizione del Tribunale di Sanremo. Art. 13 - Rinvio Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia alla vigente normativa in materia, nonché ai regolamenti comunali. Art. 14 - Riservatezza Ad ogni effetto di legge, si precisa che i dati comunicati dai concorrenti sono essenziali per l’affidamento della concessione e saranno utilizzati esclusivamente per gestire la procedura di gara, salvi i diritti di cui all’art. 7, D. Lgs. 30/6/2003, n. 196. 12