LE MAGISTRATURE REPUBBLICANE ORDO CERTUS GERENDORUM HONORUM POTESTAS Potere di ogni magistrato di creare diritti o determinare obblighi per la civitas. Comportava il ius edicendi = potere di pubblicare editti rivolti a tutto il popolo il ius agendi cum populo o cum plebe = diritto di convocare i comitia centuriata, tributa e i concilia plebis, sia a fini elettorali sia per la votazione di leggi e plebisciti. ius consulendi senatum = facoltà di interrogare il senato al fine di deliberare un senatusconsultum nella materia di competenza del magistrato IMPERIUM Potestas assistita da coercitio Era prerogativa dei soli consoli e pretori Coercitio = facoltà di un magistrato di disporre direttamente di una forza pubblica per l’esecuzione coattiva di ordini da questi disposti. MAGISTRATURE ORDINARIE (IN ORDINE) Consules Praetores Tribuni plebis Aediles plebis Aediles curules Quaestores MAGISTRATURE STRAORDINARIE (EXTRA ORDINEM) Dictator Magister equitum Decemvirato legislativo del 451-450 a.C. Triumvirato agris dandis adsignandis iudicandis (133-122 a.C.) Triumvirato legibus scribundis et reipublicae constituendae. CARATTERI GENERALI Annualità = erano di norma annuali, salvo il tribunato che durava 18 mesi Principio di collegialità = le magistrature ordinarie erano costituite da almeno due membri che detenevano indiviso il potere inerente alla carica Responsabilità = dopo l’anno di carica il magistrato poteva essere chiamato a render conto del suo operato Gratuità = nessuna delle cariche era retribuita e la loro attribuzione era considerata solo un fatto di prestigio Elettività = i magistrati erano eletti dagli organi assembleari. Consoli, censori e pretori erano eletti dai comitia centuriata; edili e questori dai comitia tributa; tribuni della plebe dai concilia plebis Provocatio ad populum Diritto dei cives di ricorrere in appello ai comizi per veder confermata o abrogata la sentenza di condanna capitale pronunciata dal magistrato. IUS INTERCESSIONIS Era conseguenza del principio di collegialità. Poiché la potestas o l’imperium erano posseduti interamente da ciascun membro del collegio magistratuale, in caso di disaccordo si poteva paralizzare l’iniziativa del collega. L’intercessio poteva essere opposta anche a magistrati di rango inferiore ma solo in attività condivise con il magistrato superiore. Tale principio di gerarchia non valeva nella sfera di attività di ciascun magistrato. Tuttavia eccezionalmente i tribuni della plebe potevano opporre il veto a tutti i magistrati anche quelli superiori; ciò a tutela dei diritti della plebe. CONSULES Eponimi = davano il nome, dal proprio, all’anno di carica. Spettava loro la summa imperii limitata di fatto dalle funzioni delle altre magistrature. Imperium consulare domi Imperium consolare militiae = supremo comando in guerra. Di norma in caso di guerra un console rimaneva a Roma e l’altro andava a combattere PRAETORES PRAETOR URBANUS istituito nel 367 a.C. dalle Leges Liciniae Sextiae. Compito primario era quello di dicere ius inter cives Romanos. PRAETOR PEREGRINUS istituito nel 242 a.C. Compito primario era quello di dicere ius inter peregrinos (fra stranieri) o inter cives Romanos et peregrinos (fra romani e stranieri). AEDILES PLEBIS Furono istituiti nel 494 a.C. Eletti dai concilia plebis Cura urbis Romae = controllo dell’edilizia, viabilità e governo sui pompieri e polizia notturna Cura annonae = sorveglianza dei mercati e approvvigionamento del grano Cura ludorum = dapprima sorveglianza dell’ordine pubblico durante gli spettacoli, successivamente organizzazione a proprie spese combattimenti e giochi.