Monarchia (753 a.C.

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LE MAGISTRATURE REPUBBLICANE
ORDO CERTUS GERENDORUM
HONORUM
POTESTAS
Potere di ogni magistrato di creare diritti o
determinare obblighi per la civitas.
Comportava
il ius edicendi = potere di pubblicare editti rivolti
a tutto il popolo
il ius agendi cum populo o cum plebe = diritto di
convocare i comitia centuriata, tributa e i concilia
plebis, sia a fini elettorali sia per la votazione di
leggi e plebisciti.
ius consulendi senatum = facoltà di interrogare il
senato al fine di deliberare un senatusconsultum
nella materia di competenza del magistrato
IMPERIUM
Potestas assistita da coercitio
Era prerogativa dei soli consoli e pretori
Coercitio = facoltà di un magistrato di
disporre direttamente di una forza pubblica
per l’esecuzione coattiva di ordini da
questi disposti.
MAGISTRATURE ORDINARIE
(IN ORDINE)
Consules
Praetores
Tribuni plebis
Aediles plebis
Aediles curules
Quaestores
MAGISTRATURE STRAORDINARIE
(EXTRA ORDINEM)
Dictator
Magister equitum
Decemvirato legislativo del 451-450 a.C.
Triumvirato agris dandis adsignandis
iudicandis (133-122 a.C.)
Triumvirato legibus scribundis et
reipublicae constituendae.
CARATTERI GENERALI
Annualità = erano di norma annuali, salvo
il tribunato che durava 18 mesi
Principio di collegialità = le magistrature
ordinarie erano costituite da almeno due
membri che detenevano indiviso il potere
inerente alla carica
Responsabilità = dopo l’anno di carica il
magistrato poteva essere chiamato a
render conto del suo operato
Gratuità = nessuna delle cariche era
retribuita e la loro attribuzione era
considerata solo un fatto di prestigio
Elettività = i magistrati erano eletti dagli
organi assembleari. Consoli, censori e
pretori erano eletti dai comitia centuriata;
edili e questori dai comitia tributa; tribuni
della plebe dai concilia plebis
Provocatio ad populum
Diritto dei cives di ricorrere in appello ai
comizi per veder confermata o abrogata la
sentenza di condanna capitale
pronunciata dal magistrato.
IUS INTERCESSIONIS
Era conseguenza del principio di collegialità.
Poiché la potestas o l’imperium erano posseduti
interamente da ciascun membro del collegio
magistratuale, in caso di disaccordo si poteva
paralizzare l’iniziativa del collega. L’intercessio
poteva essere opposta anche a magistrati di
rango inferiore ma solo in attività condivise con il
magistrato superiore. Tale principio di gerarchia
non valeva nella sfera di attività di ciascun
magistrato. Tuttavia eccezionalmente i tribuni
della plebe potevano opporre il veto a tutti i
magistrati anche quelli superiori; ciò a tutela dei
diritti della plebe.
CONSULES
Eponimi = davano il nome, dal proprio, all’anno
di carica.
Spettava loro la summa imperii limitata di fatto
dalle funzioni delle altre magistrature.
Imperium consulare domi
Imperium consolare militiae = supremo comando
in guerra. Di norma in caso di guerra un console
rimaneva a Roma e l’altro andava a combattere
PRAETORES
PRAETOR URBANUS istituito nel 367
a.C. dalle Leges Liciniae Sextiae. Compito
primario era quello di dicere ius inter cives
Romanos.
PRAETOR PEREGRINUS istituito nel 242
a.C. Compito primario era quello di dicere
ius inter peregrinos (fra stranieri) o inter
cives Romanos et peregrinos (fra romani e
stranieri).
AEDILES PLEBIS
Furono istituiti nel 494 a.C.
Eletti dai concilia plebis
Cura urbis Romae = controllo dell’edilizia,
viabilità e governo sui pompieri e polizia
notturna
Cura annonae = sorveglianza dei mercati
e approvvigionamento del grano
Cura ludorum = dapprima sorveglianza
dell’ordine pubblico durante gli spettacoli,
successivamente organizzazione a proprie
spese combattimenti e giochi.
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