Elementi accidentali del contratto (i) Condizione (ii) Termine (iii) Modo Condizione La condizione è un elemento futuro ed incerto dal quale le parti fanno dipendere la produzione degli effetti giuridici di un negozio (condizione sospensiva) o la risoluzione degli effetti giuridici (condizione risolutiva) Condicio facti dipende esclusivamente dalla volontà delle parti Condicio iuris costituisce un elemento previsto dalla legge e dunque la volontà delle parti non rileva Non tutti i negozi giuridici tollerano la condizione: Es. è inopponibile al matrimonio Tipi di condizione • Causale se il suo avvenimento dipende dal caso • Potestativa se dipende dalla volontà di una delle parti • Mista se dipende sia dal caso che dalla volontà delle parti • Meramente potestativa se consiste in un comportamento che la parte può tenere a suo arbitrio Condizione meramente potestativa Se essa fa dipendere l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo alla mera volontà del debitore o alienante inficia di nullità il contratto. Non inficia di nullità il contratto la condizione meramente potestativa cui fa dipendere l’acquisto di un credito o di un diritto alla mera volontà del creditore o acquirente Pendenza della condizione. In questa fase la condizione non si è ancora realizzata e si versa dunque in una situazione di incertezza. Durante la pendenza della condizione una parte esercita il diritto mentre l’altra parte è in una situazione di aspettativa Avveramento della condizione. Qui si pone fine alla situazione di incertezza e il negozio comincia a produrre i suoi effetti tipici o diversamente si risolve Pendenza della condizione Durante la pendenza della condizione la parte che esercita il diritto deve comportarsi secondo buona fede. La condizione si considera avverata se la parte che aveva interesse contrario all’avveramento della condizione ne ha impedito il verificarsi. Il periodo di pendenza della condizione può essere limitato dalle parti. Avveramento della condizione Gli effetti dell'avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto , salvo che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati a un momento diverso. Se però la condizione risolutiva è apposta a un contratto ad esecuzione continuata o periodica , l'avveramento di essa, in mancanza di patto contrario, non ha effetto riguardo alle prestazioni già eseguite. Avveramento della condizione L'avveramento della condizione non pregiudica la validità degli atti di amministrazione compiuti dalla parte a cui, in pendenza della condizione stessa spettava l'esercizio del diritto. Salvo diverse disposizioni di legge o diversa pattuizione, i frutti percepiti sono dovuti dal giorno in cui la condizione si è avverata. Termine Il termine consiste in un avvenimento futuro e certo dal quale (termine iniziale) o fino al quale (termine finale) debbono prodursi gli effetti giuridici del negozio Non tutti i negozi tollerano il termine Es. il matrimonio Pendenza del termine Durante la pendenza il diritto può essere esercitato. Se tuttavia l’altra parte adempie la sua obbligazione non può ripetere la prestazione. Quando sopraggiunge il termine iniziale si verificano gli effetti del negozio, ma questi non retroagiscono. Quando sopraggiunge il termine finale cessano gli effetti del contratto. Modo E’ una clausola accessoria che si appone ad una liberalità al fine di limitarla imponendo un determinato dovere di condotta a carico del beneficiario della liberalità. Il modo riduce gli effetti di un’attribuzione patrimoniale, ma non costituisce un corrispettivo. Il modo si può apporre solo ai negozi a titolo gratuito