Bozza aggiornata alle ore 17,50 del 12 marzo 2009

Bozza aggiornata alle ore 17,50 del 12 marzo 2009
TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE (Risultante dall'approvazione di
emendamenti e subemendamenti)
Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di
dichiarazioni anticipate di trattamento
Art. 1. - (Tutela della vita e della salute). –
1. La presente legge, tenendo conto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della
Costituzione:
a) riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile,
garantito anche nella fase terminale dell’esistenza e nell’ipotesi in cui la persona non
sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge
b) riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto
all’interesse della società e della scienza.
c) garantisce che gli atti medici non possono prescindere dall'espressione del
consenso informato nei termini di cui all'articolo 2 della presente legge, fermo il
principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto
dell'individuo e interesse della collettività e che nessuno può essere obbligato ad un
determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge, e con i limiti
imposti dal rispetto della persona umana
d) garantisce la partecipazione del paziente all’identificazione informata e
consapevole delle cure mediche più appropriate, riconoscendo come prioritaria
l’alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio
nella fase di fine vita.
e) vieta ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale ogni forma di
eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività
medica esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché
all’alleviamento della sofferenza.
f) garantisce che in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizione di morte
prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non
proporzionati, rispetto alle condizioni cliniche del paziente ed agli obiettivi di cura e
da trattamenti configurati come accanimento terapeutico.
2. Garantisce politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente,
in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere e della loro famiglia.
Art. 2 - (Consenso informato)1. Salvo i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo
consenso esplicito ed attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.
2. L'espressione del consenso è preceduta da corrette informazioni rese dal medico
curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura
del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti
collaterali, nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del
trattamento.
3. L'alleanza terapeutica così costituitasi all'interno della relazione medico paziente si
esplicita in un documento di consenso, firmato dal paziente, che diventa parte
integrante della cartella clinica.
4. E' fatto salvo il diritto del soggetto interessato che presti o non presti il consenso al
trattamento sanitario, di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono.
Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere adeguatamente
documentato.
5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche
parzialmente.
6. In caso di interdizione ai sensi dell'articolo 414 del codice civile, il consenso è
prestato dal tutore che appone la firma in calce al documento. In caso di
inabilitazione, ai sensi dell'articolo 415 del codice civile, si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 349, comma 3 del codice civile relative agli atti eccedenti l'ordinaria
amministrazione. Qualora vi sia un amministratore di sostegno ai sensi dell'articolo
404 del codice civile e il decreto di nomina preveda l'assistenza in ordine alle
situazioni di carattere sanitario, il consenso è prestato dall'amministratore di
sostegno. La decisione di tali soggetti riguarda quanto consentito dall'articolo 3 ed è
adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute dell'incapace.
7. Il consenso al trattamento medico del minore è accordato o rifiutato dagli esercenti
la potestà parentale o la tutela; la decisione di tali soggetti riguarda quanto consentito
dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute
psico-fisica del minore
8. Qualora il soggetto sia minore o legalmente incapace o incapace di intendere e di
volere e l'urgenza della situazione non consenta di acquisire il consenso così come
indicato nei commi precedenti, il medico agisce in scienza e coscienza,
conformemente ai principi della deontologia medica nonché della presente legge.
8-bis. Il consenso al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona
incapace di intendere o di volere sia in pericolo per il verificarsi di un evento acuto a
causa del quale il suo consenso o dissenso non possa essere ottenuto
Art. 3 -(Contenuti e limiti delle dichiarazioni anticipate di trattamento)
1. Nella Dichiarazione Anticipata di Trattamento il dichiarante esprime il proprio
orientamento in merito ai trattamenti sanitari e di fine vita in previsione di
un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere. Nel caso in
cui il paziente abbia sottoscritto una dichiarazione anticipata di trattamento, è esclusa
la possibilità per qualsiasi persona terza, ad esclusione dell'eventuale fiduciario, di
provvedere alle funzioni di cui all'articolo 5.
2. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità
di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica,
dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti
sanitari, purché conformi a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia
medica
3. Il soggetto può, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di
compiuta informazione medico-clinica, dichiarare di accettare o meno di essere
sottoposto a trattamenti sanitari, anche se il medico ritenga possano essergli di
giovamento, può altresì dichiarare di accettare o meno trattamenti sanitari che, anche
a giudizio del medico avessero potenziale, ma non evidente carattere di accanimento
terapeutico.
4. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da
parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari in
quanto di carattere sproporzionato, futili, sperimentali, altamente invasive e altamente
invalidanti.
5. Nella dichiarazione anticipata di volontà il soggetto non può inserire indicazioni
che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579, 580 del codice penale. In
assenza di dichiarazioni anticipate di volontà sono garantite tutte le terapie finalizzate
alla tutela della vita e della salute ad eccezione esclusiva di quelle configurate come
accanimento terapeutico.
6. In armonia con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, alimentazione ed idratazione, nelle
diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di
sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine
della vita. Esse non possono formare oggetto di Dichiarazione Anticipata di
Trattamento.
7. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è
accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le
informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo
non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è
formulata da un collegio medico formato da cinque medici: neurofisiologo o, qualora
non fosse presente nella Regione, medico con professionalità equivalente,
neuroradiologo o, qualora non fosse presente nella Regione, medico con
professionalità equivalente, medico curante, anestesista-rianimatore e medicospecialista della patologia.
Tali medici sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della
Asl di competenza regionale.
Art. 4 - (Forma e durata della dichiarazione anticipata di trattamento)
1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie ma sono
vincolanti, fatte salve le previsioni dell'articolo 6 sono redatte in forma scritta con
atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità
di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica, e
sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che le sottoscrive.
2. Le dichiarazioni anticipate di trattamento, manoscritte o dattiloscritte, devono
essere adottate in piena libertà e consapevolezza e devono essere formulate in modo
chiaro, nonché sottoscritte con firma autografa
3. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la Dichiarazione ha validità di cinque
anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di
trattamento può essere indefinitamente rinnovata, con la forma prescritta nei commi
precedenti.
4. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o modificata in ogni
momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve
essere sottoscritta dal soggetto interessato.
5. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella clinica
dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.
6. In condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato,
la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica.
Art. 4-bis. (.....................)
1. L'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di
assistenza. L'assistenza è garantita anche a domicilio dall'azienda sanitaria regionale
in cui il soggetto in stato vegetativo risiede
Art. 5- (Fiduciario)
1. Nella DAT è possibile la nomina di un fiduciario, maggiorenne, capace di
intendere e di volere, che accetta l'incarico apponendo la propria firma.
2. Il fiduciario si impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse del paziente,
operando sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto
nelle dichiarazioni anticipate, per farle conoscere e farne realizzare le volontà ed è
l'unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico».
3. Il fiduciario, in stretta collaborazione con il medico curante si impegna a garantire
che si tenga conto delle indicazioni sottoscritte dalla persona nella dichiarazione
anticipata di trattamento. Non può in alcun modo modificare la dichiarazione
anticipata di trattamento.
4. Il fiduciario si impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le
migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni sia di
accanimento terapeutico, sia di abbandono terapeutico.
5. Il fiduciario si impegna a verificare attentamente che non si determinino a carico
del paziente situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579, 580 del
codice penale.
6. Il fiduciario può rinunciare per iscritto all'incarico, comunicandolo direttamente al
dichiarante o, ove quest'ultimo fosse incapace di intendere e di volere, al medico
responsabile del trattamento sanitario.
Art. 6 -(Ruolo del medico)
1. La volontà espressa dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento è
attentamente presa in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario,
annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno.
2. Il medico non può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la
morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia
medica. Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e
coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della
tutela della salute, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza.
3. Il medico, nel caso di situazioni d'urgenza, sentito ove possibile il fiduciario,
assume le decisioni di carattere terapeutico, in scienza e coscienza, secondo la propria
competenza scientifico-professionale annotandone le ragioni nella cartella clinica.
4. Nel caso in cui le dichiarazioni anticipate di trattamento non siano più
corrispondenti agli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche, il
medico, sentito il fiduciario, può disattenderle, motivando la decisione nella cartella
clinica.
5. Nel caso di controversia tra fiduciario ed il medico curante, la questione è
sottoposta alla valutazione di un collegio di medici: medico legale, neurofisiologo, o,
qualora non fosse presente nella Regione, medico con professionalità equivalente,
neuroradiologo o, qualora non fosse presente nella Regione, medico con
professionalità equivalente, medico curante, anestesista-rianimatore e medico
specialista della patologia.
Tali medici sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della
Asl di competenza regionale.
Tale parere non è vincolante per il medico curante, il quale non sarà tenuto a porre in
essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e
deontologico.
Art . 7 - (Autorizzazione giudiziaria)
1. In assenza del fiduciario, in caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati ad
esprimere il consenso al trattamento sanitario, la decisione è autorizzata dal giudice
tutelare, su conforme parere del collegio medico, di cui all'articolo precedente, o in
caso di urgenza, sentito il medico curante.
2. L'autorizzazione giudiziaria è necessaria anche in caso di inadempimento o di
inerzia da parte dei soggetti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento
sanitario.
3. Nei casi di cui ai commi precedenti, il medico è tenuto a darne immediata
segnalazione al pubblico ministero.
Art. 8 - (Disposizioni finali)
1. È istituito il Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell’ambito
di un archivio unico nazionale informatico. II titolare del trattamento dei dati
contenuti nel predetto archivio è il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali.
2. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge n.
400 del 1988, da adottare entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge,
il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, stabilisce le regole tecniche e le modalità di accesso, di
tenuta e di consultazione del registro di cui al comma 1. Il decreto stabilisce altresì i
termini e le forme entro i quali i soggetti che lo vorranno potranno compilare le DAT
presso il medico di Medicina Generale e registrarle in Uffici dedicati presso le
Aziende Sanitarie Locali, le modalità di conservazione delle DAT presso le Aziende
Sanitarie locali e le modalità di trasmissione telematica al registro di cui al comma 1.
3. La dichiarazione anticipata di trattamento, le copie degli stessi, le formalità, le
certificazioni, e qualsiasi altro documento sia cartaceo sia elettronico ad essi connessi
e da essi dipendenti non sono soggetti all’obbligo di registrazione e sono esenti
dall’imposta di bollo e da qualunque altro tributo
4. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. All'attuazione del medesimo si provvede nell'ambito delle
risorse umane strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.