IL DDL SUL TESTAMENTO BIOLOGICO Il disegno di legge Calabrò del 26 marzo 2009, “Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento”, dopo aver ottenuto il via libera dal Senato, è approdato alla Camera dei Deputati il 7 marzo del 2011. Tutt’ora il disegno di legge è in discussione nel secondo ramo del Parlamento italiano. Ecco i punti principali del ddl: il divieto di ogni forma di eutanasia o di assistenza al suicidio, perché tali pratiche sono vietate dagli articoli 575, 579 e 580 del Codice Penale e comunque contrarie ai principi della Costituzione. Per la legislazione italiana l’attività e l’assistenza medica devono essere esclusivamente finalizzate alla tutela della vita, della salute e all’alleviamento della sofferenza l’obbligo da parte del medico di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati. Riconosce come prioritaria, nella fase delicata del fine vita, l’alleanza terapeutica tra medico e paziente la redazione di un consenso informato: un documento firmato dal paziente che esplicita l’alleanza con il suo medico curante. Nessun trattamento sanitario può essere attivato a prescindere dall’espressione del consenso informato. Può essere sempre revocato, anche parzialmente e, in caso d’interdizione del paziente, è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. Questa dichiarazione deve essere allegata alla cartella clinica del malato la Dichiarazione anticipata di trattamento (DAT) con la quale un cittadino può esprimere il proprio orientamento riguardo ai futuri trattamenti sanitari nel caso in cui perda la propria capacità di intendere e di volere. Sono considerate valide solo le dichiarazioni espresse in forma scritta o dattiloscritta con la firma autografata del paziente. La Dichiarazione diventa effettiva nel momento in cui il paziente entra in stato vegetativo accertato. Tale valutazione deve essere eseguita da un Collegio Medico composto da: medico legale, anestesistarianimatore, neurologo, medico curante e medico specialista della patologia. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie e non sono vincolanti per il medico (che deve però tenere in considerazione le volontà espresse dal paziente). Devono essere scritte da una persona maggiorenne. Valgono cinque anni e devono essere consegnate dal dichiarante al medico di medicina generale che ha il compito di sottoscriverle e archiviarle. La DAT non è irreversibile: un cittadino può revocare e/o modificare in ogni momento la sua dichiarazione di volontà. Le pratiche cliniche di alimentazione e idratazione, anche in base alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006, sono considerate forme di sostegno vitale per il paziente fino alla fine della vita. Per questo non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento l’istituzione della figura del fiduciario: è una persona designata dal dichiarante (nella DAT) e autorizzato a interagire con il medico. Il fiduciario, se nominato, è l’unica persona legalmente autorizzata a interagire con il medico e si impegna ad agire nell’esclusivo e migliore interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate da chi l’ha designato nella dichiarazione anticipata. In caso di controversia tra il fiduciario ed il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici che fornisce un parere non vincolante per il medico curante. Nel caso in cui il paziente non abbia nominato nessun fiduciario le sue funzioni saranno compiute dai familiari, come previsto dal Codice Civile l’istituzione del Registro delle Dichiarazioni anticipate di trattamento. Questo elenco viene stilato a livello nazionale. II titolare del trattamento dei dati contenuti nell’archivio è il Ministero della Salute