4 soggetto giuridico - Scuola di Giurisprudenza

SOGGETTO GIURIDICO
PERSONA FISICA
Capacità giuridica
Capacità d’agire
Incapacità assoluta
legale:minore/interdizio
ne legale/interdizione
giudiziale
Rappresentanza legale
Incapacità naturale
Incapacità relativa:
minore emancipato
(art.390-397)
/inabilitato
AMMINISTRAZIONE DI
SOSTEGNO(l.6/04)
(artt.404-413)
PERSONA
GIURIDICA
Sono ENTI che
hanno soggettività e
personalità giuridica
acquisita attraverso
il riconoscimento
ASSOCIAZIONI
FONDAZIONI
COMITATI
LIMITI alla capacità di agire
INCAPACITA’ LEGALE ad agire solo
in casi previsti dalla legge:
Può essere ASSOLUTA:
1) MINORE d’ età
2) INTERDIZIONE GIUDIZIALE (art.
427)
RELATIVA:
1) INABILITAZIONE (art. 415)
INCAPACITA’ NATURALE O
DI FATTO
E’ L’INCAPACITA’ DI INTENDERE E
DI VOLERE AL MOMENTO DEL
COMPIMENTO DELL’ATTO (ART.
428 C.C.)
INTERDIZIONE LEGALE
è pena accessoria
Impedisce atti di natura patrimoniale,
non interviene sul piano dei rapporti
personali o familiari
Trib. La Spezia 25 gennaio 2010
La figura dell'amministratore di sostegno riveste la
qualità di pubblico ufficiale. L'art. 357 c.p. ricollega
esplicitamente la qualifica di pubblico ufficiale non
tanto al rapporto di dipendenza tra il soggetto e la
p.a., ma ai caratteri propri dell'attività in concreto
esercitata dal soggetto agente e oggettivamente
considerata. Le potestà che l'ordinamento attribuisce
all'amministratore di sostegno consistono proprio in
un complesso di poteri-doveri ricondotti alla funzione
che egli è tenuto a esercitare nell'interesse della
persona assistita. I poteri certificativi
dell'amministratore di sostegno , propri di ogni
pubblico ufficiale, si rinvengono poi negli atti che la
legge gli impone di redigere per dar conto della
corretta amministrazione dei beni al giudice tutelare.
Trib. Varese 25 agosto 2010
L'art. 408 c.c. consente che la designazione
dell'amministratore possa essere effettuata dal
beneficiario in previsione della futura eventuale
incapacità. L' amministrazione di sostegno , però,
potrà essere aperta solo nel momento in cui il
suddetto stato di infermità si sarà verificato non
potendo il procedimento giurisdizionale che essere
attuale e contestuale alle esigenze per le quali si
chiede la misura di protezione, ciò anche per
garantire all'adulto incapace la massima tutela,
garantita dalla presenza del giudice tutelare cui
demandato il compito di svolgere tutti gli
accertamenti del caso
PERSONA FISICA
Scomparsa:
su istanza nomina curatore (art.48 c.c.) per
conservazione del patrimonio
Assenza:
2 anni istanza: immissione nel possesso
temporaneo dei beni/ esercizio temporaneo dei diritti/
liberazione temporanea dalle obbligazioni con cauzione previo
inventario dei beni; ne consegue : amministrazione dei beni –
rappresentanza in giudizio – godimento delle rendite. Ritorno:
cessano effetti dichiarazione assenza; restituzione
Morte presunta:
10 anni chi era stato immesso nel
possesso ne acquista la DISPONIBILITA’, esercizio definitivo o
liberazione definitiva – cessano cauzioni e cautele – possibili
nuove nozze – Ritorno: recupero beni residui; crediti e beni
frutto dell’investimento –legittima pretesa di adempimento –
matrimonio nullo ma salvi gli effetti civili.
Art.48 c.c.
Quando una persona non è più comparsa nel luogo del
suo ultimo domicilio o dell’ultima sua residenza e non se
ne hanno più notizie, il Tribunale dell’ultimo domicilio o
dell’ultima residenza , su istanza degli interessati o dei
presunti successori legittimi o del pm, può nominare un
curatore che rappresenti la persona in giudizio o nella
formazione degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni
o divisioni in cui sia interessata, e può dare gli altri
provvedimenti necessari alla conservazione del
patrimonio dello scomparso.
Se vi è un legale rappresentante non si fa luogo alla
nomina del curatore. Se vi è un procuratore il tribunale
provvede soltanto per gli atti che il medesimo non può
fare.
Cassazione civile sez. lav.
21 gennaio 2005 n. 1253
L'obbligo dell'Inail di pagamento della rendita
vitalizia non rimane sospeso in caso di scomparsa
del beneficiario atteso che la dichiarazione di
scomparsa , ai sensi degli art. 48 ss. c.c.,
determina solo la quiescenza dei rapporti giuridici
facenti capo allo scomparso, e la necessità di
conservazione del suo patrimonio, a cui provvede
il curatore all'uopo nominato; non vi è
immissione, neppure temporanea, degli eredi nel
possesso dei beni, come si prevede per il caso di
assenza , nè liberazione o sospensione delle
obbligazioni, anche strettamente personali,
assunte da terzi verso lo scomparso, nè assume
alcun rilievo la questione della trasmissibilità del
diritto agli eredi.
DIRITTI DELLA PERSONALITA’
Norme di riferimento: artt. 5-10 c.c. +
Costituzione + codice penale +
Convenzione dei diritti dell’uomo.
Diritti fondamentali della persona
Assoluti
Indisponibili
Imprescrittibili
ART. 5 c.c. ATTI DI DISPOSIZIONE DEL
PROPRIO CORPO
Integrità fisica: vietata diminuzione
permanente (si a donazione sanguemidollo)
Leggi collegate: l.194/78 aborto
L. 91/99 sui trapianti
d’organo/donazioni organi
L. 40/04 PMA (procreazione
medicalmente assistita)
Cass. 37077/2008
Secondo la Corte va riconosciuto il
diritto del paziente che è in possesso
delle capacità intellettive e volitive di
rifiutare le cure secondo una totale
autonomia di scelte che può comportare
il sacrificio del bene stesso della vita e
che deve sempre essere rispettata dal
sanitario
segue
Il consenso informato del paziente ha
come contenuto concreto la facoltà non
solo di scegliere fra le diverse possibilità
di trattamento medico, ma anche
eventualmente di rifiutare la terapia e di
decidere consapevolmente di
interromperla, in tutte la fasi della vita,
anche in quella terminale.
PROCREAZIONE ARTIFICIALE
PUNTI CARDINE:
Divieto fecondazione eterologa
Divieto di maternità surrogata
Divieto di fecondazione post mortem
Divieto di sperimentazione sugli embrioni
Divieto di crioconservazione e soppressione
degli embrioni
Divieto analisi prenatale
embrioni).
1. È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto
previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnicoscientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero
di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo
impianto, comunque non superiore a tre.
3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e
documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non
prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli
embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.
4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita è vietata la
riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22
maggio 1978, n. 194.
5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo
stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero.
6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui ai commi precedenti è punita
con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.
7. È disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio professionale nei confronti
dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno dei reati di cui al presente
articolo.
8. È consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso
informato e scritto.
9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
Corte costituzionale 151/09
La legge sulla procreazione assistita è in parte
costituzionalmente illegittima, laddove prevede la
produzione di non più di tre embrioni per volta, da
impiantare contemporaneamente (perché viola
l'articolo 3 della Costituzione sotto il duplice profilo
del principio di ragionevolezza e di quello di
uguaglianza, in quanto il legislatore riserva il
medesimo trattamento a situazioni dissimili) e
laddove non prevede che il trasferimento degli
embrioni, da realizzare non appena possibile, debba
essere effettuato senza pregiudizio della salute della
donna.
Sentenza 151/2009 Decisione del 01/04/2009
È costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 2, della legge 19 febbraio
2004, n. 40 limitatamente alle parole "ad un unico e contemporaneo
impianto, comunque non superiore a tre". La norma, stabilendo che le
tecniche di produzione degli embrioni non debbono crearne un numero
superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo
impianto, comunque non superiore a tre, comporta la necessità di
moltiplicare i cicli di fecondazione, poiché non sempre i tre embrioni sono in
grado di dar luogo a una gravidanza. Ciò determina sia l'aumento dei rischi di
insorgenza di patologie collegate alla iperstimolazione ovarica, sia, nei casi in
cui siano maggiori le possibilità di attecchimento, un pregiudizio diverso per
la salute della donna e del feto, in presenza di gravidanze plurime: questo
perché la norma non riconosce al medico la possibilità di valutare il singolo
caso, individuando, di volta in volta, il limite numerico di embrioni idoneo ad
assicurare un serio tentativo di procreazione assistita. La previsione della
creazione di un numero di embrioni non superiore a tre, in assenza di ogni
considerazione delle condizioni soggettive della donna, si pone, così, in
contrasto con l'art. 3 Cost., sotto il profilo sia della ragionevolezza che
dell'eguaglianza, poiché il legislatore riserva lo stesso trattamento a situazioni
dissimili, e con l'art. 32 Cost., per il pregiudizio alla salute della donna, ed
eventualmente del feto, ad esso connesso. - Sul principio di autonomia e
responsabilità del medico v. citate, sentenze n. 338/2003 e n. 282/2002.
e…
È costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 3, della
legge 19 febbraio 2004, n. 40, nella parte in cui non
prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare
non appena possibile, debba essere effettuato senza
pregiudizio per la salute della donna. La caducazione
dell'art. 14, comma 2, limitatamente alle parole "ad un
unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore
a tre", pur mantenendo fermo il principio per cui non
devono essere creati embrioni in numero superiore a quello
necessario, secondo accertamenti demandati al medico,
nella fattispecie concreta, esclude, però, l'obbligo di un
unico e contemporaneo impianto e il numero massimo di
embrioni da impiantare: ciò introduce una deroga al
principio generale del divieto di crioconservazione di cui al
comma 1 dello stesso art. 14, con conseguente necessità di
ricorso alla tecnica di congelamento degli embrioni prodotti
ma non impiantati per scelta medica, e comporta la
declaratoria di incostituzionalità dell'art. 14, comma 3.
ART. 6 c.c. IDENTITA’ PERSONALE
Diritto al nome e/o allo pseudonimo(art.9)
Tutela attraverso azione inibitoria +
risarcimento del danno
Legittimazione attiva anche x chi abbia un
“interesse fondato su ragioni familiari degne
di essere protette” (art.8)
INTEGRITA’ MORALE
Integrita’ morale: a tutela dell’onore
(c.p. 594-595 ingiuria e diffamazione
art.2 Cost.), reputazione e riservatezza
Cass. 22-09-2008 n.23934
In seguito all’approvazione del trattato di
Lisbona anche l’Italia ha il dovere di
uniformarsi ai principi fondamentali della
Carta UE tra i quali il divieto di ogni
discriminazione fondata sul sesso.
Con l’ordinanza la Cass. Si pronuncia a favore
dell’attribuzione del cognome materno ai figli
legittimi in caso di comune richiesta di
entrambe i genitori.
ART. 10 DIRITTO ALL’IMMAGINE
Si riferisce allo sfruttamento abusivo
dell’immagine di un soggetto
Persona famosa: diritto alla privacy e diritto di
cronaca
Pregiudizio al decoro e alla reputazione
Immagine propria, dei figli, dei genitori
Utilizzo o pubblicazione
Azione inibitoria e risarcimento del danno
TUTELA DELLA PRIVACY: d.lgs. 30 giugno
2003, n.196 codice in materia di dati
personali
- DIRITTO ALLA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI
- CONSENSO ESPRESSO e INFORMATO
- deroghe principali: art.24 per legge, per
esecuzione di un contratto, dati provenienti da
pubblici registri