SOGGETTO GIURIDICO - Scuola di Giurisprudenza

SOGGETTO GIURIDICO
PERSONA FISICA
Capacità giuridica
Capacità d’agire
PERSONA
GIURIDICA
Sono ENTI che
hanno soggettività e
personalità giuridica
acquisita attraverso
il riconoscimento
ASSOCIAZIONI
FONDAZIONI
COMITATI
Art. 1 codice civile
Capacità giuridica. 1. La capacità
giuridica si acquista dal momento della
nascita.
2. I diritti che la legge riconosce a
favore del concepito sono subordinati
all’evento della nascita
Capacità giuridica
Nascita: intesa come distacco dall’alveo
materno, primo respiro
Perdita : con la morte
“Morte legale” coincide con la
cessazione irreversibile di tutte le
funzioni dell’encefalo (l. 578/93)
LIMITI alla capacità di agire
INCAPACITA’ LEGALE ad agire solo in casi
previsti dalla legge:
Può essere ASSOLUTA:
1) MINORE d’ età
2) INTERDIZIONE GIUDIZIALE è misura di
protezione x soggetto infermo di mente
RELATIVA:
1) minore emancipato (art.390-397)
2) INABILITAZIONE (art. 415)
INTERDIZIONE LEGALE
è pena accessoria
Impedisce atti di natura patrimoniale,
non interviene sul piano dei rapporti
personali o familiari
Rappresentanza legale
E’ uno strumento giuridico volto a
permettere l’attività giuridica ai soggetti
incapaci per mezzo dell’azione di
sostituti
Genitori – tutore - curatore
INCAPACITA’ NATURALE O
DI FATTO
E’ L’INCAPACITA’ DI INTENDERE
E DI VOLERE AL MOMENTO DEL
COMPIMENTO DELL’ATTO (ART.
428 C.C.)
Art. 428 c.c.
atti compiuti da persona
incapace di intendere e di volere
1. Gli atti compiuti da persona che, sebbene
non interdetta, si provi essere stata per
qualsiasi causa, anche transitoria, incapace
d’intendere o di volere al momento in cui gli
atti sono stati compiuti, possono essere
annullati su istanza della persona medesima
o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta
un grave pregiudizio all’autore.
428 comma 2
2. L’annullamento dei contratti non può
essere pronunciato se non quando, per
il pregiudizio che sia derivato o possa
derivare alla persona incapace di
intendere e di volere o per la qualità del
contratto o altrimenti, risulta la
malafede dell’altro contraente.
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO(l.6/04)
(artt.404-413)
Finalità di tutelare le persone prive in
tutto o in parte di autonomia
nell’espletamento delle funzioni della
vita quotidiana mediante interventi di
sostegno temporanei o permanenti con
la minore limitazione possibile della
capacità d’agire.
Art.404 c.c. Amministrazione
di sostegno
La persona che, per effetto di una
infermità ovvero di una menomazione
fisica o psichica, si trova
nell’impossibilità, anche parziale o
temporanea, di provvedere ai propri
interessi, può essere assistita da un
amministratore di sostegno, nominato
dal giudice tutelare del luogo in cui
questa ha la residenza o il domicilio
SITUAZIONI idonee x a.s.
INDEBOLIMENTO delle facoltà intellettive
che non si traduca in una vera e propria
malattia, ma non episodico
Infermità mentale temporanea
Infermità mentale abituale ma lieve
Infermità mentale abituale anche grave,
salvo che l’entità e la composizione del
patrimonio imponga l’interdizione
Cass. 2 agosto 2012 n.13917
L’amministrazione di sostegno non
presuppone necessariamente
l’accertamento di una condizione di
infermità mentale, ma contempla anche
l’ipotesi che sia riscontrata una
menomazione fisica o psichica della
persona sottoposta ad esame, la quale
determini, pur se temporaneamente o
parzialmente , un’incapacità nella
cura dei propri interessi.
Trib. Varese 25 agosto 2010
L'art. 408 c.c. consente che la designazione
dell'amministratore possa essere effettuata dal
beneficiario in previsione della futura
eventuale incapacità. L' amministrazione di
sostegno , però, potrà essere aperta solo nel
momento in cui il suddetto stato di infermità si
sarà verificato non potendo il procedimento
giurisdizionale che essere attuale e contestuale
alle esigenze per le quali si chiede la misura di
protezione, ciò anche per garantire all'adulto
incapace la massima tutela, garantita dalla
presenza del giudice tutelare cui demandato il
compito di svolgere tutti gli accertamenti del caso
PERSONA FISICA
Scomparsa: persona non più comparsa nel
luogo del suo ultimo domicilio o residenza,
senza alcuna notizia
Legittimati attivi: interessati o presunti
successori o pm
Competente Tribunale ultimo domicilio o
residenza
su istanza nomina curatore (art.48 c.c.) per
costituzione in giudizio, inventario,
liquidazioni o divisioni, e per atti di
conservazione del patrimonio
Persona fisica
Assenza: minimo 2 anni dall’ ultima notizia;
Legittimazione attiva: presunti successori legittimi e
chiunque ritenga avere diritti sui beni
Situazioni giuridiche eventuali: immissione nel possesso
temporaneo dei beni previo inventario/ esercizio
temporaneo dei diritti/ liberazione temporanea dalle
obbligazioni con cauzione;
Effetti giuridici: amministrazione dei beni – rappresentanza
in giudizio – godimento delle rendite (ascendentidiscendenti-coniuge totale; gli altri devono riservare un terzo
delle rendite all’assente-art.53 c.c.) limiti alla disponibilità
dei beni : se necessità o utilità evidente
(alienazione/pegno/ipoteca solo con autorizzazione trib.)
Ritorno: cessano effetti dichiarazione assenza; restituzione,
ma restano nel godimento beni sino alla costituzione in mora
Persona fisica
Morte presunta: dopo10 anni da ultima notizia assente;
Legittimazione attiva: pm o eredi testamentari o legittimi,
legatari o donatari o tutti ql cui spetterebbero diritti dalla
morte
chi era stato immesso nel possesso ne acquista la
DISPONIBILITA’, esercizio definitivo o liberazione definitiva
dalle obbligazioni – cessano cauzioni e cautele
eventualmente imposte – possibili nuove nozze –
Ritorno: recupero beni residui; diritto a crediti e beni frutto
dell’investimento –legittima pretesa di adempimento – salvi
gli effetti di prescrizioni e usucapioni - matrimonio dichiarato
nullo ma salvi gli effetti civili.
Cass. 21 gennaio 2005 n. 1253
L'obbligo dell'Inail di pagamento della rendita
vitalizia non rimane sospeso in caso di scomparsa
del beneficiario atteso che la dichiarazione di
scomparsa , ai sensi degli art. 48 ss. c.c.,
determina solo la quiescenza dei rapporti giuridici
facenti capo allo scomparso, e la necessità di
conservazione del suo patrimonio, a cui provvede
il curatore all'uopo nominato; non vi è
immissione, neppure temporanea, degli eredi nel
possesso dei beni, come si prevede per il caso di
assenza , nè liberazione o sospensione delle
obbligazioni, anche strettamente personali,
assunte da terzi verso lo scomparso, nè assume
alcun rilievo la questione della trasmissibilità del
diritto agli eredi.
DIRITTI DELLA PERSONALITA’
Norme di riferimento: artt. 5-10 c.c. +
Costituzione + codice penale +
Convenzione dei diritti dell’uomo
(ratificata 1955).
Diritti fondamentali della persona:
Necessari:fanno parte della persona in
quanto tale
Assoluti
Indisponibili
Imprescrittibili
ART. 5 c.c. ATTI DI DISPOSIZIONE DEL
PROPRIO CORPO
Integrità fisica: vietata diminuzione
permanente (si a donazione sangue-midollo)
Legittimità dell’atto dispositivo entro limiti:
a) di carattere speciale (no a diminuzione
permanente)
b) di carattere generale (no se c/o legge –
ordine pubblico – buon costume)
All’interno di questi limiti: consenso
informato e libero
Cass. 37077/2008
Secondo la Corte va riconosciuto il
diritto del paziente che è in possesso
delle capacità intellettive e volitive di
rifiutare le cure secondo una totale
autonomia di scelte che può comportare
il sacrificio del bene stesso della vita e
che deve sempre essere rispettata dal
sanitario
segue
Il consenso informato del paziente ha
come contenuto concreto la facoltà non
solo di scegliere fra le diverse possibilità
di trattamento medico, ma anche
eventualmente di rifiutare la terapia e di
decidere consapevolmente di
interromperla, in tutte la fasi della vita,
anche in quella terminale.
Leggi collegate:
L.194/78 aborto
L. 91/99 sui trapianti
d’organo/donazioni organi: a) da
defunto b) gratuito c) non in contrasto
con volontà espressa in vita
L. 40/04 PMA (procreazione
medicalmente assistita)
PROCREAZIONE ARTIFICIALE
PUNTI CARDINE:
Divieto fecondazione eterologa abolito con
sentenza C. Cost. 162/2014
Divieto di maternità surrogata
Divieto di fecondazione post mortem
Divieto di sperimentazione sugli embrioni
Divieto di crioconservazione e soppressione
degli embrioni (in parte derogato)
Divieto analisi prenatale
Art. 14 l.40/04(Limiti all'applicazione delle tecniche sugli
embrioni).
1. È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto
previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnicoscientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero
di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e
contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre.
3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e
documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non
prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli
embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.
4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita è vietata la
riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22
maggio 1978, n. 194.
5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo
stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero.
6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui ai commi precedenti è punita
con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.
7. È disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio professionale nei confronti
dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno dei reati di cui al presente
articolo.
8. È consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso
informato e scritto.
9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
Sentenza 151/2009 Decisione del 01/04/2009
È costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 2, della legge 19
febbraio 2004, n. 40 limitatamente alle parole "ad un unico e
contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre".
comporta la necessità di moltiplicare i cicli di fecondazione,
poiché non sempre i tre embrioni sono in grado di dar luogo a una
gravidanza.
Ciò determina:
sia l'aumento dei rischi di insorgenza di patologie collegate alla
iperstimolazione ovarica,
sia, nei casi in cui siano maggiori le possibilità di attecchimento, un
pregiudizio diverso per la salute della donna e del feto, in presenza di
gravidanze plurime
la norma non riconosce al medico la possibilità di valutare il singolo
caso
assenza di ogni considerazione delle condizioni soggettive
della donna, si pone, così, in contrasto con l'art. 3 Cost., sotto il
profilo sia della ragionevolezza che dell'eguaglianza, poiché il
legislatore riserva lo stesso trattamento a situazioni dissimili, e con
l'art. 32 Cost., per il pregiudizio alla salute della donna, ed
eventualmente del feto, ad esso connesso.
e…
È costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 3, della
legge 19 febbraio 2004, n. 40, nella parte in cui non
prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare
non appena possibile, debba essere effettuato senza
pregiudizio per la salute della donna. La caducazione
dell'art. 14, comma 2, limitatamente alle parole "ad un
unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore
a tre", pur mantenendo fermo il principio per cui non
devono essere creati embrioni in numero superiore a quello
necessario, secondo accertamenti demandati al medico,
nella fattispecie concreta, esclude, però, l'obbligo di un
unico e contemporaneo impianto e il numero
massimo di embrioni da impiantare: ciò introduce
una deroga al principio generale del divieto di
crioconservazione di cui al comma 1 dello stesso art. 14,
con conseguente necessità di ricorso alla tecnica di
congelamento degli embrioni prodotti ma non impiantati
per scelta medica, e comporta la declaratoria di
incostituzionalità dell'art. 14, comma 3.
Corte cost. 162/2014
Il divieto di PMA eterologa incide su beni
costituzionali estremamente rilevanti tutelati ex
artt. 2,3,13,29,31 Cost. per quanto attiene la
libertà di autodeterminarsi su aspetti di assoluta
rilevanza personale che attengono la sfera fisica,
morale e familiare; art. 32 relativamente alla
tutela della salute in termini ampi: precisa come
ciò non sia sufficiente a farlo ritenere illegittimo
occorrendo a questo scopo accertare se
l’assolutezza che lo connota sia l’unico mezzo
per garantire la tutela di altri valori costituzionali
coinvolti dalla tecnica in esame
ART. 6 c.c. IDENTITA’ PERSONALE
Diritto al nome e/o allo pseudonimo(art.9)
Funzione identificativa (pubbl), ma anche attributo
proprio del sogg. ed espressione delle sue qualità
personali, è ogg. di dir. fondamentale
Abuso: 1. contestazione 2. usurpazione
Tutela attraverso azione inibitoria e pubblicazione
sentenza+ risarcimento del danno (art.7)
Legittimazione attiva anche x chi abbia un
“interesse fondato su ragioni familiari degne di
essere protette” (art.8)
Cass. 22-09-2008 n.23934
In seguito all’approvazione del trattato di
Lisbona anche l’Italia ha il dovere di
uniformarsi ai principi fondamentali della
Carta UE tra i quali il divieto di ogni
discriminazione fondata sul sesso.
Con l’ordinanza la Cass. si è pronunciata a
favore dell’attribuzione del cognome materno
ai figli legittimi in caso di comune richiesta di
entrambe i genitori.
ART. 10 DIRITTO ALL’IMMAGINE
Si riferisce allo sfruttamento abusivo
dell’immagine di un soggetto
Persona famosa: diritto alla privacy e diritto di
cronaca (veridicità/apprezzabile interesse
pubblico/continenza espositiva)
Pregiudizio al decoro e alla reputazione
Immagine propria, dei figli, dei genitori
Utilizzo o pubblicazione
Azione inibitoria e risarcimento del danno
INTEGRITA’ MORALE
Integrita’ morale: a tutela dell’onore
(c.p. 594-595 ingiuria e diffamazione
art.2 Cost.), reputazione e riservatezza
La tutela del decoro e della
reputazione passa dall’applicazione
dell’art. 10 c.c.
Onore= valore sociale x qualità morali
Decoro=valore sociale x altre doti
Reputazione=opinione altrui su onore e
decoro del soggetto
TUTELA DELLA PRIVACY: d.lgs. 30 giugno
2003, n.196 codice in materia di dati
personali
- DIRITTO ALLA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI: chiunque ha diritto alla protezione
dei dati personali che lo riguardano
dato personale è:qualsiasi informazione
riguardante persone fisiche identificabili
trattamento è: raccolta conservazione;
elaborazione; comunicazione; cancellazione o
distruzione
Nei confronti del titolare banca
dati:
-CONSENSO ESPRESSO e INFORMATO
- deroghe principali: art.24 per legge, per esecuzione di
un contratto, dati provenienti da pubblici registri
-Diritto ad essere informati
-Diritto di scelta del trattamento o no
-Diritto verifica correttezza dati
-Diritto all’oblio quando non vi è più utilità ai fini del
trattamento
Risarcimento danni
Ex art. 15 rinvio a art. 2050 c.c.
responsabilità per attività pericolosa
Prova liberatoria: dimostrare di aver
adottato tutte le misure idonee ad
evitare il danno
Nella Costituzione
diritto all’intimità della vita
privata
art. 14 inviolabilità domicilio
art. 15 segretezza della
corrispondenza