POSSESSO • E’ l’esercizio di fatto dei poteri corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale su cosa altrui • E’ la situazione di fatto che talvolta si contrappone alla situazione di diritto Si deve distinguere fra: • Ius possidendi (diritto di possedere): è il diritto del proprietario o del titolare del diritto reale minore di esercitare poteri e facoltà che rappresentano il contenuto della situazione giuridica, tutelabile con azioni petitorie. • Facoltà insita nel d. reale • Ius possessionis (possesso): è la tutela riconosciuta all’esercizio di fatto del diritto di possedere cioè del possesso, realizzabile attraverso le azioni possessorie • Limitata tutela del possesso Art. 1140 c.c. POSSESSO • Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale • Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona che ha la detenzione della cosa DETENZIONE • E’ la relazione materiale o di fatto con la cosa senza l’elemento soggettivo del possedere come fosse cosa propria, ma riconoscendo una precisa relazione con il possessore (es. conduttore in locazione). • Il detentore può valersi solo dell’azione di spoglio La detenzione si verifica quando il soggetto tiene la cosa: • 1) nell’interesse proprio x esercitare un diritto personale (es. conduttore) • 2) nell’interesse del proprietario o possessore (es. domestico) • 3) nell’interesse altrui in base ad un contratto e per l’adempimento di una propria obbligazione (depositario x custodia di un bene) ART. 1141 C.C. • Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione (comma 1) • Prova con elemento oggettivo, il soggettivo si presume • Importante agli effetti dell’usucapione INTERVERSIONE DEL TITOLO • La detenzione o il possesso continuano come sono iniziati salva la cd. interversione • Art. 1141 comma 2: “ Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione non può acquistare il possesso finché il titolo non venga ad essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Ciò vale anche per i successori a titolo universale. ACQUISTO del possesso • A titolo originario: apprensione materiale + animus • A titolo derivativo: per successione mortis causa o per consegna EFFETTI del possesso • 1) usucapione • 2) possesso in buona fede: è presunto e basta ci sia stata al momento dell’acquisto// chi possiede ignorando di ledere il diritto altrui (in senso soggettivo) – La presunzione può essere vinta da circostanze gravi precise e concordanti • Possesso in buona fede vale titolo per i beni mobili (come la trascrizione per gli immobili); diversamente (se nessuno avesse acquisito il possesso) priorità del titolo • 3) FRUTTI NATURALI: se possesso in buona fede restituzione dal giorno della domanda giudiziale; se possesso in mala fede restituzione di tutti i frutti percepiti e percipiendi in natura o in valore. -Il possessore ha diritto al rimborso delle spese x produzione e raccolta. – Il possessore ha diritto ad un’indennità per i miglioramenti purchè sussistano al tempo della restituzione: l’importo deve essere pari all’incremento di valore conseguito dalla cosa (se in buona fede) ; alla minor somma fra la spesa e l’aumento di valore (se in mala fede). • Diritto di ritenzione sino al pagamento dell’indennità. Art. 1153 c.c. • Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà. • La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell’acquirente • Nello stesso modo si acquistano i diritti di usufrutto, uso e pegno. EX art.1153 c.c. • Rappresenta un titolo di acquisto della proprietà a titolo originario con 3 elementi: • 1) traditio • 2) negozio astrattamente idoneo • 3) buona fede dell’acquirente al momento dell’acquisto AZIONI POSSESSORIE • AZIONE DI REINTEGRA O DI SPOGLIO • AZIONE DI MANUTENZIONE AZIONE DI REINTREGRAZIONE o DI SPOGLIO • Legittimato attivo: possessore di bene mobile o immobile- e il detentore (tranne 1168 comma 2) • Che ha subito uno spoglio violento o clandestino • Prova del possesso e dello spoglio sofferto; ma vale la regola possideo quia possideo • Legittimato passivo chi ha spogliato o chi possiede se ha partecipato allo spoglio • Entro 1 anno termine di decadenza AZIONE DI MANUTENZIONE art. 1170 • Legittimato attivo: chi è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale su un immobile o un’universalità d mobili • Turbamento determina una grave limitazione non necessariamente perdita possesso • Animus turbandi: coscienza e volontà di esercitare molestia • 1 anno • Oggetto domanda: cessazione delle molestie